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Settore Commissioni legislative Unità organizzativa Settore economico primario e terziario COMMISSIONE VII PDL N. 537 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 “DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114” Settore Commissioni legislative – Unità organizzativa Settore economico primario e terziario

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Settore Commissioni legislativeUnità organizzativa Settore economico primario e terziario

COMMISSIONE VII

PDL N. 537

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 “DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114”

Torino, settembre 2003

SB/GB/SG/AMP

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INDICE

Legislazione nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1999, n. 507“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26. OTTOBRE 1972, n. 633“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” – Articolo 35

CODICE PENALEArticoli 442; 444; 513; 513 bis; 515; 516; 517; 517 bis

Normativa della Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1 MARZO 2000, N. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 32-2642 (Testo coordinato)“Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2001, N. 86-4861 “Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore. Indicazioni attuative”

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2001, N. 76-3718“Commercio su area pubblica. Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 ‘Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore’ – Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore – Differimento di termini”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 OTTOBRE 2001, N. 56-4290“Commercio su area pubblica. Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 ‘Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore’ – Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 76-3718. Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore. Differimento di termini”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MARZO 2003, N. 58-8602“Legge regionale 28/1999, articolo 21. Approvazione programma annuale di attività per l’anno 2003 dell’Osservatorio regionale del commercio”

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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (1)Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4

della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1/circ)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 novembre 2000, n. 190;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 15 giugno 1998, n. 3446; Circ. 14 gennaio 1999, n. 3458/C; Circ. 18 gennaio 1999, n. 3459/C Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 30 marzo 1999, n. 530297; Nota 24 aprile 1999, n. 99/7; Circ. 25 maggio 1999, n. 3465/C; Circ. 27 maggio 1999, n. 530461; Circ. 9 luglio 1999, n. 530556; Circ. 4 agosto 1999, n. 903484; Circ. 13 settembre 1999, n. 530903; Circ. 13 ottobre 1999, n. 23048; Circ. 2 novembre 1999, n. 531037; Circ. 4 novembre 1999, n. 530923; Circ. 15 novembre 1999, n. 530971; Circ. 21 dicembre 1999, n. 3476/C; Circ. 29 dicembre 1999, n. 531059; Circ. 30 dicembre 1999, n. 531235; Circ. 16 marzo 2000, n. 650635; Circ. 9 maggio 2000, n. 902411; Circ. 26 maggio 2000, n. 504891; Circ. 1 giugno 2000, n. 3487/c; Nota 9 giugno 2000, n. 505696; Circ. 23 giugno 2000, n. 506329; Circ. 30 novembre 2000, n. 511309; Circ. 27 dicembre 2000, n. 511982; Ris. 9 gennaio 2001, n. 500254; Circ. 16 gennaio 2001, n. 3506/C;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 10 ottobre 2001, n. 3526/C; Circ. 1 marzo 2002, n. 3543/C; Ris. 7 maggio 2002, n. 504797; Ris. 7 maggio 2002, n. 506896; Ris. 7 giugno 2002, n. 506659; Circ. 17 giugno 2002, n. 3547/C; Ris. 1 luglio 2002, n. 507940; Ris. 12 luglio 2002, n. 508737.

Indice

Premessa 1. Oggetto e finalità. 2. Libertà di impresa e libera circolazione delle merci. 3. Obbligo di vendita. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto. 5. Requisiti di accesso all'attività. 6. Programmazione della rete distributiva. 7. Esercizi di vicinato. 8. Medie strutture di vendita. 9. Grandi strutture di vendita. 10. Disposizioni particolari. 11. Orario di apertura e di chiusura. 12. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte. 13. Disposizioni speciali. 14. Pubblicità dei prezzi. 15. Vendite straordinarie. 16. Spacci interni. 17. Apparecchi automatici. 18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. 19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori. 20. Propaganda a fini commerciali. 21. Commercio elettronico. 22. Sanzioni e revoca. 23. Centri di assistenza tecnica. 24. Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi. 25. Disciplina transitoria. 26. Disposizioni finali. 27. Definizioni. 28. Esercizio dell'attività. 29. Sanzioni. 30. Disposizioni transitorie e finali. 31. Intervento sostitutivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;

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Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

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TITOLO I - PRINCÌPI GENERALI

1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i princìpi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione 3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

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2. Libertà di impresa e libera circolazione delle merci

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

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3. Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

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4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (4), e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (5/a), e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

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e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

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TITOLO II - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

5. Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina (2/cost);

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

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e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

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(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 22 novembre 2002, n. 474 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

TITOLO III - Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

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6. Programmazione della rete distributiva

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;

d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.

3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;

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d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.

4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

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7. Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

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8. Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad

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assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

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9. Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

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10. Disposizioni particolari

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;

b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli

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esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori (3).

2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6 (4).

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(3) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 5, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(4) Con Del.13 aprile 1999 (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), sostituita dalla Del. 12 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294, S.O.), e con Del. 27 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248) sono stati definiti i contenuti della modulistica univoca, come previsto dal presente comma.

TITOLO IV - ORARI DI VENDITA

11. Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

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5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

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12. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

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13. Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

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TITOLO V - OFFERTA DI VENDITA

14. Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

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3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

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15. Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3 (5).

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive (6).

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(5) Per la disciplina delle vendite sottocosto vedi il regolamento emanato con D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.

(6) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.

TITOLO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

16. Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

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2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

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17. Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

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18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

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19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

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2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.

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20. Propaganda a fini commerciali

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.

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21. Commercio elettronico

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

b) tutelare gli interessi dei consumatori;

c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori (7).

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(7) Vedi, anche, l'art. 103, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

TITOLO VII - SANZIONI

22. Sanzioni e revoca

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

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TITOLO VIII - ORGANISMI ASSOCIATIVI

23. Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

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2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

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24. Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:

a) siano ispirate ai princìpi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;

b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;

c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 (8).

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

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(8) Lettera aggiunta dall'art. 54, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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25. Disciplina transitoria

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (9).

2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.

6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande.

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta (10).

9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

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(9) Comma così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 23 giugno 1999, n. 252.

26. Disposizioni finali

1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma 1.

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. [Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate.] (11).

5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, la legge 28 luglio 1971, n. 558, la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407.

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(11) Comma abrogato dall'art. 4, L. 13 aprile 1999, n. 108, riportata al n. CV.

TITOLO X - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

27. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

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c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

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28. Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza (12).

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

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10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

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(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'O.M. 3 aprile 2002.

29. Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

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2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

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30. Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.

4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 11, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. È soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

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TITOLO XI - Inadempienza delle regioni

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31. Intervento sostitutivo

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (13).

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(13) L'intervento sostitutivo di cui al presente articolo è stato disposto, per la regione Sardegna con D.P.C.M. 6 ottobre 2000.

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Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (1)Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205 (1/circ)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 novembre 2000, n. 192;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 17 maggio 2001, n. 1913;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 10 aprile 2000, n. 22/2000;

- Ministero dell'interno: Circ. 10 gennaio 2000, n. 2; Circ. 11 gennaio 2000, n. 300/A/21129/149/10(99); Circ. 22 gennaio 2000; Circ. 19 aprile 2000, n. 44; Circ. 26 maggio 2000, n. 61; Circ. 21 luglio 2000, n. M/6326/57; Circ. 31 agosto 2000, n. M/6326/57; Circ. 13 novembre 2000, n. M/6326/57; Circ. 28 novembre 2000, n. M/6326/57; Circ. 20 novembre 2001, n. 80;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 maggio 2000, n. 107/D; Circ. 4 aprile 2001, n. 37/E.

Indice

Premessa1. Depenalizzazione. 2. Sanzioni amministrative pecuniarie. 3. Sanzioni amministrative accessorie. 4. Autorità competente. 5. Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale. 6. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283. 7. Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative. 8. Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari. 9. Disposizioni generali. 10. Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione. 11. Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi. 12. Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante. 13. Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile. 14. Disposizioni sulla polizia della navigazione. 15. Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32. 16. Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative. 17. Blocco stradale o ferroviario. 18. Autotrasporto. 19. Guida dei veicoli. 20. Comportamenti durante la circolazione. 21. Dati di identificazione e targhe. 22. Anagrafe nazionale. 23. Disposizioni di coordinamento e finali. 24. Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie. 25. Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale. 26. Modifica della disciplina del contrabbando abituale. 27. Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853. 28. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione. 29. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista. 30. Competenza. 31. Sanzioni amministrative accessorie. 32. Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie. 33. Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative. 34. Revoca delle autorizzazioni. 35. Responsabilità del trattario. 36. Archivio informatico. 37. Sanzioni penali. 38. Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni. 39. Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli. 40. Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. 41. Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. 42. Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati. 43. Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori. 44. Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni. 45. Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose. 46. Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. 47. Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina. 48. Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni. 49. Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. 50. Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose. 51. Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni. 52. Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. 53. Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di di fabbricazione o commercio abusivi di

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liquori o droghe. 54. Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza. 55. Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali. 56. Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose. 57. Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. 58. Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. 59. Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative. 60. Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna. 61. Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi. 62. Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa. 63. Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione. 64. Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia. 65. Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui. 66. Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. 67. Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione. 68. Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie. 69. Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne. 70. Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. 71. Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. 72. Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico. 73. Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici. 74. Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. 75. Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive. 76. Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti. 77. Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del Comune di Matera. 78. Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato. 79. Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari. 80. Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi. 81. Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio. 82. Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale. 83. Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne. 84. Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali. 85. Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti. 86. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali. 87. Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche. 88. Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 89. Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli. 90. Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole. 91. Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria. 92. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano. 93. Autorità competenti. 94. Reiterazione delle violazioni. 95. Principio di specialità. 96. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie. 97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. 98. Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione. 99. Giudizio di opposizione. 100. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse. 101. Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile. 102. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio. 103. Uffici competenti a ricevere il rapporto. 104. Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali. 105. Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari. Allegato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;

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Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

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TITOLO I - RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI CAPO I - TRASFORMAZIONE DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

1. Depenalizzazione

1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.

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2. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:

a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;

b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;

c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.

2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:

a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;

b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;

c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.

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3. Sanzioni amministrative accessorie

1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità

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delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;

b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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4. Autorità competente

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.

2. Per le violazioni previste dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dalla legge 24 luglio 1962, n. 1104, dalla legge 9 ottobre 1980, n. 659, dalla legge 4 novembre 1981, n. 628, dalla legge 2 agosto 1982, n. 527 e dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.

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CAPO II - MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA

5. Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale

1. (2).

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(2) Aggiunge l'art. 517-bis al codice penale.

6. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:

a) (3);

b) (4);

c) (5).

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(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, L. 30 aprile 1962, n. 283.

(4) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, L. 30 aprile 1962, n. 283.

(5) Aggiunge l'art. 12-bis alla L. 30 aprile 1962, n. 283.

7. Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative

1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.

3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.

4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

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8. Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517 -bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

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TITOLO II - MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

9. Disposizioni generali

1. (6).

2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole «a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice».

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(6) Aggiunge gli articoli 1083-bis e 1083-ter al codice della navigazione.

10. Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni»;

b) nel secondo comma le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni».

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11. Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».

2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».

3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».

5. (7).

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(7) Sostituisce l'art. 1175 del codice della navigazione.

12. Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante

1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

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2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda da lire centomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione» (7/a).

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(7/a) Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2000, n. 22.

13. Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile

1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

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14. Disposizioni sulla polizia della navigazione

1. (8).

2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo comma le parole «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione».

4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».

5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

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b) nel secondo comma le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

c) (9)

6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo comma la parola «pena» è sostituita dalla parola «sanzione»;

c) nel terzo comma le parole «la pena è aumentata fino a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni».

7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».

8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo periodo del primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo periodo del primo comma le parole «la pena dell'arresto da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

c) nel secondo comma le parole «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse sanzioni è punito»;

d) (10).

9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) (11).

10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni».

11. L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

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13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».

15. (12).

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(8) Sostituisce l'art. 1190 del codice della navigazione.

(9) Sostituisce con due commi l'originario terzo comma dell'art. 1199 del codice della navigazione.

(10) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1201-bis del codice della navigazione.

(11) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1204 del codice della navigazione.

(12) Sostituisce l'art. 1214 del codice della navigazione.

15. Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32

1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:

a) nel primo periodo del primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;

b) nel secondo periodo del primo comma le parole «la pena dell'arresto da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;

c) nel secondo comma le parole: «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse sanzioni è punito»;

d) (13).

------------------------

(13) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 5, L. 29 gennaio 1986, n. 32.

16. Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.

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TITOLO III - RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

17. Blocco stradale o ferroviario

1. (14).

2. (15).

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(14) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.

(15) Aggiunge l'art. 1-bis al D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.

18. Autotrasporto

1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito a norma dell'articolo 348 codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) nel terzo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.»; è altresì soppresso il secondo periodo;

d) (16).

2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.»;

b) (17).

3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

a) nella rubrica e nel primo comma le parole «accertamento dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «accertamento degli illeciti»;

b) (18).

4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298».

5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298».

------------------------

(16) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 26, L. 6 giugno 1974, n. 298.

(17) Sostituisce il secondo comma dell'art. 46, L. 6 giugno 1974, n. 298.

(18) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 60, L. 6 giugno 1974, n. 298.

19. Guida dei veicoli

1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

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a) (19);

b) (20).

2. (21).

3. (22).

4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole «si applicano le sanzioni» sono inserite le seguenti: «amministrative, comprese quelle accessorie,».

5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.».

6. (23).

7. (24).

8. (25) (25/cost).

------------------------

(19) Sostituisce il comma 13 dell'art. 116, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(20) Sostituisce il comma 18 dell'art. 116, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(21) Sostituisce con i commi 4 e 4-bis l'originario comma 4 dell'art. 124, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(22) Sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'art. 126, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(23) Sostituisce il comma 6 dell'art. 216, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(24) Sostituisce il comma 6 dell'art. 217, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(25) Sostituisce il comma 6 dell'art. 218, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(25/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 22 novembre 2002, n. 471 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

20. Comportamenti durante la circolazione

1. (26).

2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) nel comma 19 le parole «con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni»;

b) (27).

3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.».

------------------------

(26) Sostituisce, con i commi 8 e 8-bis, l'originario comma 8 dell'art. 168, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

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(27) Sostituisce il primo periodo del comma 22 dell'art. 176, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

21. Dati di identificazione e targhe

1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono sostituite dalle seguenti: «, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni».

2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) nel comma 9 le parole «con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»;

b) (28).

3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) nel comma 12 le parole «con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»;

b) (29).

4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «è soggetto alle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,».

5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «è soggetto alle medesime sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,».

------------------------

(28) Aggiunge un periodo al comma 14 dell'art. 97, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(29) Sostituisce il secondo periodo del comma 15 dell'art. 100, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

22. Anagrafe nazionale

1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «nonché i dati relativi» sono inserite le seguenti: «alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e».

------------------------

23. Disposizioni di coordinamento e finali

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «ed il limite massimo generale di lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni».

2. (30).

3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) il comma 2 è soppresso;

b) (31).

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4. (32).

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(30) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 202, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(31) Sostituisce il comma 3 dell'art. 205, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(32) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 214, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO IV - RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE

24. Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato.

2. Sono altresì abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.

------------------------

25. Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale

1. (33).

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(33) Aggiunge l'art. 295-bis al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

26. Modifica della disciplina del contrabbando abituale

1. Nell'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole «lire cinquantamila» sono sostituite dalle parole «lire ventuno milioni».

------------------------

27. Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da «con l'arresto fino a due anni» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni».

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TITOLO V - RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

28. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione

1. (34).

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(34) Sostituisce l'art. 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

29. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista

1. (35).

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(35) Sostituisce l'art. 2, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

30. Competenza

1. (36).

------------------------

(36) Sostituisce l'art. 4, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

31. Sanzioni amministrative accessorie

1. (37).

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(37) Sostituisce, con gli articoli 5 e 5-bis, l'originario art. 5, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

32. Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

1. (38).

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(38) Sostituisce l'art. 7, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

33. Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. (39).

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(39) Sostituisce, con gli articoli 8 e 8-bis, l'originario art. 8, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

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34. Revoca delle autorizzazioni

1. (40).

------------------------

(40) Sostituisce, con gli articoli 9, 9-bis e 9-ter, l'originario art. 9, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

35. Responsabilità del trattario

1. (41).

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(41) Sostituisce l'art. 10, L. 15 dicembre 1990, n. 386.

36. Archivio informatico

1. (42).

2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione (42/a).

3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali (42/b).

------------------------

(42) Aggiunge l'art. 10-bis alla L. 15 dicembre 1990, n. 386.

(42/a) Con D.M. 7 novembre 2001, n. 458 è stato emanato il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

(42/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il Reg. 29 gennaio 2002.

37. Sanzioni penali

1. (43).

2. (44).

------------------------

(43) Sostituisce l'art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

(44) Sostituisce l'art. 125, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

TITOLO VI - TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

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CAPO I - DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

38. Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

1. Nell'articolo 345 del codice penale le parole «è punito con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

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39. Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli

1. Nell'articolo 350 del codice penale le parole «è punito con la multa da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

------------------------

40. Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

1. Nell'articolo 352 del codice penale le parole «è punito con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

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41. Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

1. L'articolo 465 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila»;

b) nel secondo comma le parole «soltanto la multa fino a lire sessantamila» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

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42. Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati

1. L'articolo 466 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila»;

b) (45).

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(45) Sostituisce il secondo comma dell'art. 466 del codice penale.

43. Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori

1. L'articolo 498 del codice penale è così modificato:

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a) nel primo comma le parole «è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) (46).

------------------------

(46) Sostituisce il terzo comma dell'art. 498 del codice penale.

44. Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni

1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole «la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

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45. Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose

1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

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46. Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

1. L'articolo 663 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».

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47. Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina

1. (47).

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(47) Sostituisce l'art. 663-bis del codice penale.

48. Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni

1. L'articolo 664 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila»;

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b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

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49. Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

1. L'articolo 666 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni»;

b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'arresto fino a un mese» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

c) (48).

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(48) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 666 del codice penale.

50. Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose

1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole «è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila» .

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51. Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni

1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

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52. Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

1. L'articolo 677 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena soggiace chi» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione si applica a chi».

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53. Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

1. L'articolo 686 del codice penale è così modificato:

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a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle parole «Alla stessa sanzione»;

c) (49).

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(49) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 686 del codice penale.

54. Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza

1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila».

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55. Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali

1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

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56. Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose

1. L'articolo 705 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni»;

b) (50).

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(50) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 705 del codice penale.

57. Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

1. L'articolo 724 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila»;

b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena soggiace chi» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione si applica a chi».

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58. Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

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59. Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative

1. (51).

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(51) Aggiunge l'art. 19-bis alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con R.D. 28 maggio 1931, n. 601.

CAPO II - DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

60. Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:

a) nell'articolo 15 le parole «saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila»;

b) (52);

c) nell'articolo 24 le parole «è punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila» .

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(52) Sostituisce l'art. 23, R.D. 14 luglio 1898, n. 404.

61. Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi

1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da «sono punite» sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.».

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62. Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:

a) nel primo comma le parole «è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni»;

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b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma le parole «Tali pene» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sanzioni».

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63. Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione

1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:

a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole «saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) (53).

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(53) Sostituisce l'art. 55, R.D. 11 luglio 1913, n. 959.

64. Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia

1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da «sono punite» sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.».

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65. Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con la reclusione fino a un mese» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila»;

b) (54).

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(54) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, L. 19 aprile 1925, n. 475.

66. Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:

a) (55);

b) (56).

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(55) Sostituisce l'art. 19, R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331.

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(56) Sostituisce l'art. 20, R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331.

67. Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione

1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole «è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

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68. Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie

1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole «sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

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69. Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne

1. (57).

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(57) Sostituisce l'art. 24, L. 26 aprile 1934, n. 653.

70. Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie

1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:

a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni»;

b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole «è punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila».

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71. Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è così modificato (57/a):

a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole «tali pene» sono sostituite dalle parole «tali sanzioni»;

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c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

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(57/a) Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2000, n. 22.

72. Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico

1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole «è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

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73. Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici

1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 è così modificato:

a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a 100.000 lire» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila»;

b) nel secondo comma la parola «pena» è sostituita dalla seguente «sanzione».

2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

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74. Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi

1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così modificata:

a) nel sesto comma dell'articolo 32 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila»;

b) l'articolo 33 è abrogato.

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75. Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive

1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da «sono puniti» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.».

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76. Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti

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1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.».

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77. Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del Comune di Matera

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole «è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.».

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78. Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato

1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata:

a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole «con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila»;

b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila»;

c) il secondo comma dell'articolo 23 è abrogato;

d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila»

e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila»;

f) il secondo comma dell'articolo 29 è abrogato.

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79. Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari

1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

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80. Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi

1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, è così modificato:

a) nel primo comma le parole da «è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce»;

b) nel secondo comma le parole «In caso di recidiva specifica» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di reiterazione specifica delle violazioni».

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81. Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è così modificato:

a) nel primo comma le parole «sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila»;

b) il quarto comma è abrogato.

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82. Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

1. (58).

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(58) Sostituisce l'art. 12, L. 21 marzo 1958, n. 326.

83. Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne

1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole «sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice».

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84. Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali

1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.»

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85. Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti

1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila».

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86. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali

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1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:

a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

b) nel secondo comma dell'articolo 54 le parole da «la pena» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

c) (59);

d) nel primo comma dell'articolo 55 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila»;

e) (60);

f) (61).

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(59) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 54, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

(60) Sostituisce il secondo comma dell'art. 55, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

(61) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 55, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

87. Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche

1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da «è punito» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.».

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88. Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da «sono puniti» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.».

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89. Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli

1. Nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.».

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90. Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole

1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:

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a) nel primo comma le parole «è punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila»;

b) nel secondo comma le parole «è punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila»;

c) (62);

d) il quinto comma è abrogato.

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(62) Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, L. 2 febbraio 1973, n. 7.

91. Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria

1. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le parole «sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

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92. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano

1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:

a) nel comma 10 dell'articolo 6 le parole «è soggetto alle sanzioni penali» sono sostituite dalle seguenti «è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie»;

b) nel comma 1 dell'articolo 15 le parole «comporta l'irrogazione delle sanzioni penali» sono sostituite dalle seguenti «comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

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93. Autorità competenti

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:

a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

c) Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

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f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (62/a);

i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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(62/a) Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2000, n. 22.

TITOLO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

94. Reiterazione delle violazioni

1. (63).

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(63) Aggiunge l'art. 8-bis alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

95. Principio di specialità

1. (64).

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(64) Sostituisce il terzo comma dell'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

96. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole «non inferiore a lire quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a lire dodicimila».

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97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:

a) nel primo comma le parole «davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis»;

b) nel quarto e nel settimo comma la parola «pretore» è sostituita dalla parola «giudice».

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98. Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. (65).

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(65) Aggiunge l'art. 22-bis alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

99. Giudizio di opposizione

1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:

a) la parola «pretore» è sostituita, ovunque compaia, dalla parola «giudice»;

b) (66);

c) (67).

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(66) Sostituisce il terzo comma dell'art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(67) Aggiunge un periodo all'undicesimo comma dell'art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

100. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie (67/cost) (68/cost) (69/cost).

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(67/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 169 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 101, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Cost.

(68/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 150 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

(69/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 maggio 2002, n. 243 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 sollevata in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione.

101. Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il

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decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie (67/a) (67/cost).

3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

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(67/a) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 169 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(67/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 169 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 101, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Cost.

102. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio

1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile (68/cost).

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(68/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 150 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

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103. Uffici competenti a ricevere il rapporto

1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (68).

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(68) Con D.M. 16 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32), è stato individuato nella prefettura, l'ufficio periferico del Ministero dell'interno, competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56) è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressione frodi, la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali competente all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Con D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 14 marzo 2000, n. 61) è stato individuato nella Direzione generale per la politica commerciale e gestione del regime degli scambi, divisione quarta, l'ufficio del Ministero per il commercio con l'estero al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 17 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67) è stato individuato nella Direzione provinciale del lavoro competente per territorio l'ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate. Con D.M. 11 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302), integrato dal D.M. 28 giugno 2001 (Gazz. Uff. 19 settembre 2001, n. 218), sono stati individuati gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 12 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2001, n. 20) è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressioni frodi, la struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Vedi anche: il D.M. 23 gennaio 2001, per il Ministero delle finanze; il D.M. 15 marzo 2001, per il Ministero dei trasporti e della navigazione; il D.M. 10 maggio 2002, per il Ministero delle attività produttive. Con D.M. 19 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103) è stato individuato il capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui al presente decreto.

104. Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali

1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.

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105. Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari

1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.

2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.

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Allegato

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Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell'art. 1.

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante «Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco».

2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».

3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante «Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari».

4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante «Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti».

5. Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante «Tutela delle denominazione di origine e tipiche dei formaggi».

6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante «Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati», ad eccezione dell'art. 16.

7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a «Difesa della genuinità del burro».

8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva».

9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.

10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile».

11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra».

12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».

13. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti dei vini».

14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti vini ed aceti».

15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante «Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi».

16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante «Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi».

17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante «Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo».

18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante «Norme per la produzione e commercializzazione degli agri».

19. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari».

20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».

21. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631 81/187 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione

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all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

22. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante «Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».

24. Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante «Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».

25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante «Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di «Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele».

27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione».

28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana».

29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinario.

30. Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».

31. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti».

33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti».

34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità».

35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».

38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1)Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – Articolo 35

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

35. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di

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criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (2).

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(2) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 6, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, ed infine così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954. Con D.M. 16 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1994, n. 296, S.O.) sono stati approvati i modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività in materia di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6). Con Provv. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286, S.O.) sono stati approvati i modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Con Provv. 27 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2003, n. 7, S.O.), modificato dal

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Provv. 5 marzo 2003, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei suddetti modelli AA7/7 e AA9/7.

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Codice penale (1)Articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516, 517, 517 bis

442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (1)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [c.p. 28, 448, 516] (2).

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(1) Sulla disciplina del commercio vedi la L. 11 giugno 1971, n. 426 e le relative norme di esecuzione approvate con D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Per le bevande alcoliche vedi la L. 3 aprile 1961, n. 286.

(2) La condanna per il delitto previsto in questo articolo comporta la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 446 c.p., nonché la pena accessoria prevista nel secondo comma dell'art. 448 c.p.

444. Commercio di sostanze alimentari nocive (1)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila [c.p. 28, 29] (2).

La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516].

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(1) Sulla disciplina del commercio vedi la L. 11 giugno 1971, n. 426 e le relative norme di esecuzione approvate con D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Il reato previsto in questo articolo è escluso dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34 dello stesso provvedimento.

513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 508] (2).

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

515. Frode nell'esercizio del commercio (1)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29] (3).

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(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree pubbliche vedi la L. 28 marzo 1991, n. 112.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni [c.p. 440, 442, 444] (2).

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(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni [c.p. 473, 474] (1).

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

517-bis. Circostanza aggravante

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

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Regione Piemonte

Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte,

in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Capo IDisposizioni generali

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge definisce le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo della tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione e dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). 2. La Regione assicura l'adozione delle misure più idonee al fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, persegue i seguenti obiettivi: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti; c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane; f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. 3. La Regione, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche, garantisce altresì la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 2.(Funzioni della Regione)

1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il Consiglio regionale definisce: a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs. 114/1998; b) i criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del d.lgs. 114/1998; c) i criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica; d) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'articolo 15, comma 6 del d.lgs. 114/1998; e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28, comma 13 del d.lgs. 114/1998; f) i criteri per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 114/1998.

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2. La Giunta regionale, per l'attuazione delle funzioni di competenza regionale, adotta: a) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'articolo 9, comma 5 del d.lgs. 114/98; b) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del d.lgs. 114/1998, nonché alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti; c) i criteri e le norme procedimentali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, comma 12 del d.lgs. 114/1998.

Capo IIIndirizzi generali per l'insediamento commerciale e criteri urbanistici

Art. 3.(Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta e' deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio. 2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono: a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi; b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive; c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C); d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana; f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori. 3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano: a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi; b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato; c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare; d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

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e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge; f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali; g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia; h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni. 4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione. 5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, e' indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998. 6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4.(Strumenti comunali)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri. 2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali; c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi; e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia. 3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei Comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 5.(Efficacia e validità delle autorizzazioni)

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato. 2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato. 3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge. 4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge. 5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

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6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 114/1998, non opera per la vendita di: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli da riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio e relativi accessori; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; l) combustibili; m) materiale per edilizia; n) legnami.

Art. 6.(Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali sono revocate qualora non siano rispettati: a) gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3; b) le norme della l.r. 56/1977, come da ultimo modificata dalla presente legge e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4; c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5. 2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività e' altresì revocata in pendenza dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge. 3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio. 4. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vicinato nel caso in cui non siano rispettate eventuali disposizioni particolari assunte dai Comuni in applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3.

Capo IIIDisposizioni urbanistiche regionali

Art. 7.(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai Comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della l.r. 56/1977, secondo le modifiche di cui ai commi seguenti. 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 56/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle ll.rr. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20) , e' inserito il seguente: "6 bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).". 3. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' sostituito dal seguente: "1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998;". 4. Dopo la lettera d) del numero 1) del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della l.r. 61/1984, e' inserita la seguente: "d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;". 5. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, e' sostituito dal seguente:

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"4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.". 6. Dopo il primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della l.r. 61/1984, e' inserito il seguente: "I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.". 7. Al ventesimo comma dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della l.r. 61/1984, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso.". 8. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, e' sostituita dalla seguente: "f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.". 9. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 41/1997, e' aggiunto il seguente: "5 bis. La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del d.lgs. 114/1998 e' approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.". 10. La lettera b) del numero 1) del primo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificata dall'articolo 24 della l.r. 61/1984, e' sostituita dalla seguente: "b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);". 11. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 24 della l.r. 61/1984, e' sostituito dal seguente: "3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima e' stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima e' stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico e' stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.". 12. Il secondo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici e' stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.". 13. La lettera f) del primo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, e' sostituita dalla seguente: "f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.". 14. Il sesto comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, e' sostituito dal seguente:

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"Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri Comuni e' contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e' subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.". 15. Il settimo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e' subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione e' rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998.". 16. L'ottavo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e' subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione e' rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998.". 17. Il nono comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate: a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale; b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita; c) le superfici a magazzino e deposito; d) le superfici destinate alle attività accessorie; e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio; f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21; g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri; h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.". 18. Dopo il nono comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, e' inserito il seguente: "Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione". 19. Il decimo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo".

Capo IVOrari di vendita

Art. 8.(Principi in tema di orari di vendita)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del d.lgs. 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990. 2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

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a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della l. 142/90; b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività; c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati; d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso: 1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre; 2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali e' consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno; 3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza; 4) l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi; 5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Art. 9.(Località ad economia turistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali istituita ai sensi della l.r. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di Comuni: a) Comuni o parti di Comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica; b) città d'arte o parti di Comuni aventi tale connotazione; c) Comuni montani o zone montane di Comuni; d) altri Comuni o singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della località; e) Comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale. 2. Ciascuna provincia sulla base delle istanze presentate dai Comuni del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le Organizzazioni provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di località turistica dell'intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali. 3. Ciascuna provincia provvede altresì, sentite le Organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, all'individuazione, per ciascun comune interessato, dei periodi in cui e' riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica, anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'articolo 12, comma 1, del d. lgs 114/1998. 4. Le deliberazioni relative alle deroghe previste dal presente articolo devono essere inviate entro 15 giorni dalla loro adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX. 5. I criteri di cui al presente articolo possono essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Capo VCommercio su area pubblica

Art. 10.

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(Commercio su area pubblica)

1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica. 2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi: a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta; b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso; c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall'articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998; d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana; e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza; f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale. 3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Art. 11.(Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13 del d.lgs. 114/1998. 2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina: a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi; b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica; c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione; d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo: 1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge; 2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività; 3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa; 4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori; 5) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica. 3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica. 4. I Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Capo VIVendite straordinarie

Art. 12.(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, secondo i principi e le disposizione degli articoli 13, 14 e 15.

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Art. 13.(Vendite di liquidazione)

1. La vendita di liquidazione e' soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. 2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara: a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita; b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita; c) le motivazioni della liquidazione; d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa; e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore. 3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione. 4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione. 5. I Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione. 6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, e' vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. 7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 14.(Vendite di fine stagione)

1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente: a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita; b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita; c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita; d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore. 2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, precisamente dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i Comuni si raccordano con gli altri Comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3.

Art. 15.(Disposizioni comuni)

1. I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore. 2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. 3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione o nella relativa pubblicità e' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Capo VIICentri di assistenza tecnica, formazione professionale e credito al commercio

Art. 16.

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(Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione. 2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale. 3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro. 4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica. 5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonche' le sanzioni applicabili. 6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri.

Art. 17.(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo. 2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego. 3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale. 4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale. 5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi. 6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio). 7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA e' costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da: a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente; b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità, c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

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d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA; e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso. 8. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio. 9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

Art. 18.(Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti: a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali; b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all'articolo 24, comma 2, lettera c); c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti. 2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati. 3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale. 4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie. 5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua: a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto; b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione; c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione; d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3; e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta; f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento; g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento. 6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento: a) lo stato di attuazione finanziario; b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Capo VIIIVerifica e controllo

Art. 19.

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(Competenze regionali)

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del d.lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio. 2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatoria comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del d.lgs. 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori. 3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del d.lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.

Capo IXOsservatorio regionale del commercio

Art. 20.(Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia. 2. L'attività dell'Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.(Obiettivi dell'osservatorio regionale)

1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre: a) alla programmazione regionale nel settore del commercio; b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale; c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia; d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese; e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali. 2. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività e' approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale.

Art. 22.(Attività dell'osservatorio)

1. L'osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21: a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati; b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998; c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario; d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche; e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

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2. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.

Art. 23.(Sistema informativo regionale del commercio)

1. Il Sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'Osservatorio nazionale. 2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi: a) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione; b) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 22.

Capo XNorme finanziarie, transitorie e finali

Art. 24.(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi. 2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato: a) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali" (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni; b) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni; c) "Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (articolo 18, comma 1, lettere b) e c): lire 9 miliardi; d) "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 18, comma 1, lettera d)": lire 1 miliardo; e) "Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (articolo 16, comma 1): lire 1 miliardo; 3. Nello stato di previsione della spesa viene conseguentemente istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio", con la dotazione "per memoria". 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 12 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 26160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). 5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1999 e' determinata con legge di approvazione dei bilanci o delle relative leggi di variazione. 6. Sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo tra i capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa.

Art. 25.(Norme transitorie)

1. Le domande di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media e grande struttura di vendita, presentate alla Giunta regionale ed alle quali non e' stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del d.lgs. 114/98, vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della presente legge, e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98. 2. I Comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni a seguito dei nullaosta di cui alla l. 426/1971, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In particolare alle suddette autorizzazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge. Si applica l'articolo 5 anche alle autorizzazioni già rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla l. 426/1971, qualora la struttura non sia ancora stata realizzata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa. 3. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'articolo 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla deliberazione di Consiglio regionale 1. dicembre 1998, n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai

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Comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e della legge regionale n. 17/1995) e, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47). 4. E' sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 508-14689 del 1998 fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. 5. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i Comuni si attengono ai criteri generali di cui all'articolo 10. 6. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 11, i Comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della l. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi. 7. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle località ad economia turistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 1999 n. 544 - 7802 (Ratifica ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 1999 n. 2 - 27125 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs. 114/1998). 8. In fase di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 21, comma 2 e' stabilito in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al d.lgs. 114/1998. 2. Gli indirizzi ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono approvati dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'articolo 87 del Trattato nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Art. 27.(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.Aree di programmazione commerciale (Art. 3) OMISSIS

Allegato B.Comuni polo e sub-polo - Comuni intermedi - Comuni minori (Art. 3) OMISSIS

Allegato C.Zone di insediamento commerciale (Art. 3) OMISSIS

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Regione Piemonte

Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 (1)Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (2)

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 29 marzo 2000, n. 13.

(2) Vedi, anche, la Determina 9 luglio 2002, n. 90 con la quale sono state approvate le linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

(Omissis)

Tale deliberazione emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 41 Consiglieri, voti favorevoli n. 26 e astenuti n. 15.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

visto il D.Lgs. n. 114/1998, con il quale in Governo, in attuazione dell'articolo 4 della L. n. 59/1997, ha emanato le disposizioni relative alla riforma della disciplina del settore del commercio;

considerato in particolare che, con l'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, sono state conferite alle regioni estese competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore del commercio su area pubblica;

vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

vista la Delib.G.R. 6 aprile 1999, n. 9-27006, recante in allegato gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica;

preso atto che su tale atto deliberativo la Regione ha acquisito i pareri delle rappresentanze territoriali e sociali di cui all'articolo 28, comma 14 D.Lgs. n. 114/1998;

visto il parere espresso sulla deliberazione suindicata in data 9 dicembre 1999 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);

sentito il parere favorevole espresso all'unanimità dei votanti dalla Commissione VII nella seduta del 2 febbraio 2000;

delibera

di approvare gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo

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4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis)

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ALLEGATO A

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Nel rispetto di quanto previsto dal titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), di seguito denominata legge regionale sul commercio, per il perseguimento degli obiettivi ivi individuati si definiscono i criteri generali e gli indirizzi ai quali i comuni si devono attenere per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché per il loro dimensionamento e la loro composizione merceologica.

2. In relazione agli obiettivi generali e particolareggiati individuati negli indirizzi generali e nei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale sul commercio, ed in relazione alla finalità prioritaria di incentivare il ruolo trainante dei sistemi distributivi locali, nel rispetto delle esigenze del consumatore, i presenti indirizzi tendono:

a) all'incentivazione dello sviluppo del commercio su area pubblica nelle sue varie forme, al fine di promuoverne il ruolo di completamento e integrazione del commercio in sede fissa nell'ambito delle zone di insediamento commerciale urbano;

b) alla valorizzazione del ruolo del commercio su area pubblica quale effettiva integrazione rispetto alle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

c) all'evoluzione delle forme organizzative e gestionali degli imprenditori commerciali su aree pubbliche;

d) alla valorizzazione del peso del settore del commercio su aree pubbliche nella distribuzione per favorire lo sviluppo di detto settore quale canale distributivo di alcuni prodotti in concorrenza con il commercio in sede fissa, in particolare per il servizio offerto ai consumatori e per i prezzi vantaggiosi dei prodotti venduti;

e) all'incremento della qualificazione professionale e dell'ammodernamento del ruolo che ne evidenzi la specificità rispetto agli altri canali distributivi;

f) alla valorizzazione della produzione agricola locale e regionale;

g) al riconoscimento per i comuni della massima autonomia per organizzare il settore in funzione del servizio che deve essere offerto ai consumatori, e allo sviluppo ed alla qualificazione urbana.

Articolo 2 Ambiti di intervento della programmazione

1. La programmazione regionale, assumendo quale riferimento gli ambiti territoriali così come individuati nella parte prima dell'allegato A alla Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) con particolare riguardo ai sistemi distributivi comunali, alle tipologie di comuni classificati secondo livelli gerarchici di importanza commerciale e socio-economica e alle zone di insediamento commerciale urbano, articola gli interventi per il commercio su area pubblica in riferimento:

a) alla localizzazione dei mercati, sia per effetto di nuova istituzione, che per effetto di rilocalizzazione di mercati preesistenti, alla struttura dei mercati ed all'organizzazione degli spazi al loro interno;

b) al dimensionamento dei mercati in termini di numero di posti-banco;

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c) alla frequenza e ai limiti temporali di svolgimento dell'attività;

d) alla composizione merceologica, con particolare attenzione alla possibilità di specializzazione della stessa;

e) alle esigenze di adeguate attrezzature di servizio;

f) alla salvaguardia delle aree aventi valore storico, artistico, archeologico e ambientale;

g) all'utilizzo di forme di commercio su area pubblica alternative rispetto ai mercati;

h) al rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 3 Mercati: definizioni

1. Fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 114/1998, è da intendersi come mercato, agli effetti dell'applicazione dei presenti indirizzi, ogni manifestazione di commercio su area pubblica, variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica, con l'eventuale partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori.

2. La varietà di denominazione e la differenziazione tipologica si fondano sulla cadenza di svolgimento, sulla periodicità programmata o non prestabilita, sulla durata e sull'assoggettabilità o meno dei posteggi ricadenti nelle aree pubbliche al regime della concessione decennale.

3. Sono mercati:

a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;

b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;

c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.

4. È da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

Articolo 4 Forme alternative di commercio su area pubblica: definizioni

1. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all'articolo 3 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno

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posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, secondo la nozione indicata all'articolo 11 della legge regionale sul commercio.

2. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al comma 1, lettere a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 5 Individuazione delle aree del commercio su area pubblica

1. I comuni, sentite le rappresentanze locali delle parti interessate, nel rispetto di quanto definito nei presenti indirizzi di programmazione per il commercio su area pubblica, tenuto conto degli obiettivi di cui alla Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414, assumono, con proprio atto deliberativo, le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, così come definiti all'articolo 3, nonché le iniziative in merito all'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali di esercizio dell'attività, così come definite all'articolo 4.

2. Nell'atto deliberativo indicato al comma 1 vengono individuate, qualora il Comune ne ravvisi l'esigenza in relazione ad un migliore servizio ai consumatori, le aree mercatali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e le aree extramercatali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Le aree di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), pur potendo, opportunamente, essere oggetto di apposito atto deliberativo di programma ai sensi del comma 1, possono altresì essere individuate in via successiva, contestualmente all'adozione del provvedimento istitutivo della relativa manifestazione.

4. L'atto deliberativo può costituire parte integrante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, così come previsto all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e all'articolo 4 della legge regionale sul commercio; in tal caso l'adozione e l'approvazione deve avvenire secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale sul commercio e dalla Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414.

5. Con le forme indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 i comuni procedono all'individuazione delle aree riservate agli agricoltori.

Articolo 6 Programmazione regionale

1. Gli indirizzi per il commercio su area pubblica realizzano le medesime finalità generali ed i medesimi obiettivi enunciati dall'allegato A alla Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414, attraverso le seguenti specifiche scelte:

a) favorire lo sviluppo di mercati integrati al commercio in sede fissa garantendone un'evoluzione ordinata;

b) favorire l'aumento dimensionale dei piccoli mercati per elevarne il livello di efficienza dell'offerta, scoraggiando la crescita eccessiva dei grandi mercati, destinata a produrre sovraffollamento e frammentazione nella compagine mercatale e conseguenti disfunzioni di offerta;

c) favorire la presenza sui mercati degli operatori che praticano tecniche di vendita potenzialmente competitive (autobanchi, agricoltori) e promuovere una differenziazione delle dimensioni dei posteggi per garantire la presenza di diversi tipi d'impresa;

d) organizzare la disposizione del mercato e dei servizi in modo da garantire al massimo l'igienicità, la comodità ed il confronto concorrenziale anche interno al mercato;

e) favorire la diffusione del commercio su area pubblica nei comuni minori, particolarmente in quelli collinari, prealpini e vallivi, promuovendo le iniziative degli operatori itineranti, organizzando mercati anche vespertini, nonché l'integrazione del commercio su area pubblica nei progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori, di cui all'articolo 19 dell'allegato A alla Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414, anche in alternativa o ad integrazione dei centri polifunzionali;

f) promuovere il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali adeguati, nonché in

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ambiti ove, per particolari esigenze, sia necessario garantire un'offerta, anche ad alta specializzazione, in occasione di eventi culturali, sportivi, religiosi e simili. Le opzioni attinenti alle accennate modalità alternative di esercizio e commercio su area pubblica, comunque percorribili in ogni realtà locale, sono particolarmente raccomandate nelle realtà urbane minori (comuni con meno di 3.000 abitanti o frazioni o parti omogenee di territorio commerciale con meno di 3.000 abitanti), nelle quali è necessario promuovere ed incentivare interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale, in particolare per quanto concerne l'offerta di prima necessità;

g) valorizzare il ruolo della produzione agricola attraverso la previsione, per lo più in ambito mercatale, di apposite aree da riservare agli agricoltori al fine di promuovere, attraverso il mercato, la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, con particolare riguardo al ruolo della produzione tipica locale e/o regionale.

Articolo 7 Classificazione dei comuni

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114/1998, dall'articolo 3 della legge regionale sul commercio e da quanto stabilito per il commercio in sede fissa nell'allegato A della Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414, i comuni, in relazione alle caratteristiche e all'assetto della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socio-economiche e di consistenza demografica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento sono suddivisi secondo la seguente classificazione:

a) comuni della rete primaria: sono i comuni, poli e sub-poli, nei quali si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell'offerta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie di strutture distributive in funzione dell'adeguamento dell'offerta alle preferenze dei consumatori;b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli dalla rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. Appartengono a questa rete anche alcuni comuni, più lontani dai comuni polo o sub-polo della rete primaria, che svolgono un'importante funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre attività terziarie.

2. I comuni della rete primaria sono classificati come segue:

a) centro metropolitano

b) poli della rete primaria (v. allegato 1)

c) sub-poli della rete primaria (v. allegato 1)

3. I comuni polo della rete primaria, compreso il centro metropolitano, sono, nella maggior parte dei casi, centri attrattori di aree di programmazione commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di servizi commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano flussi di gravitazione naturale che interessano vaste zone del territorio regionale.

4. I comuni sub-polo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.

5. I comuni della rete secondaria sono classificati come segue:

a) comuni turistici, non compresi tra quelli della rete primaria;

b) comuni intermedi: altri comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti non compresi negli elenchi precedenti (v. allegato 1);

c) comuni minori, o deboli: altri comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (v. allegato 1).

6. I comuni turistici, non compresi negli elenchi dei comuni della rete primaria, sono, oltre a quelli riconosciuti dagli appositi elenchi regionali, anche quelli nei quali, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, è riconosciuta la presenza evidente di popolazione turistica, anche giornaliera; ai sensi, dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 114/1998, tali comuni possono limitare la vocazione turistica anche solo ad una parte del loro territorio. Analogamente, i comuni non turistici, con provvedimento autonomo adottato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, riconoscono la vocazione turistica a parti del loro territorio interessate da manifestazioni, permanenti o episodiche, almeno di importanza regionale, alle quali siano associati flussi rilevanti di popolazione non residente, generati da turismo di divertimento, religioso, d'arte, d'affari, e diversi dalle abituali gravitazioni commerciali.

7. I comuni intermedi sono quelli non turistici con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i comuni della rete primaria. Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli) e i comuni della

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rete primaria e offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore.

8. I centri minori (o deboli), sono i comuni non turistici con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di un'offerta commerciale spesso non completa nella dotazione di base.

Articolo 8 Dimensionamento del numero dei posti-banco

1. I comuni, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente normativa ed in particolare per realizzare un adeguato servizio al consumatore, sentite le rappresentanze locali delle componenti interessate, definiscono il numero dei posti-banco-settimana tenendo conto della dimensione della domanda (numero di abitanti e caratteristiche socio-demografiche), con particolare riferimento alle caratteristiche delle tradizioni locali, alla quantità di offerta complessiva di beni e servizi localizzata nell'ambito del comune e/o delle singole zone di insediamento commerciale urbano, nonché ai requisiti indispensabili di buon funzionamento del mercato, e alla dimensione, all'attrattività e periodicità dei mercati circostanti anche ubicati in altri comuni e/o in altre zone di un insediamento commerciale.

2. Per il calcolo teorico dei posti-banco-settimana, è opportuno che i comuni tengano conto dei seguenti criteri orientativi:

a) il numero totale di posti-banco-settimana è orientativamente di 1 posto-banco per ogni 80-100 abitanti;

b) la dimensione di ciascun mercato è opportuno che risulti compresa tra 60 e 180 banchi e che sia determinata in funzione del potenziale della domanda, tenuto conto del dimensionamento e del ruolo del comune secondo i criteri di classificazione di cui all'articolo 7;

c) il potenziale della domanda è determinato orientativamente dal numero dei residenti nel raggio di 1.500-2.000 metri dal luogo di insediamento del mercato, sommando ad essi i gravitanti, nella misura del 20-25 per cento della popolazione residente fuori del raggio.

3. Nel calcolo del numero dei posti-banco secondo i criteri indicati al comma 2 non sono compresi gli spazi riservati agli agricoltori.

Articolo 9 Compatibilità territoriale dello sviluppo del commercio su area pubblica

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della programmazione, è opportuno che i comuni, nell'attuazione degli interventi relativi al settore del commercio su area pubblica, tengano conto delle seguenti indicazioni:

a) centro metropolitano e comuni polo:

1) localizzazione dei mercati. In detti comuni, poiché dotati di una rete distributiva tendenzialmente completa e concentrata in addensamenti, sono preferibili le seguenti localizzazioni:

1.1) mercati di grande dimensione (120-180 banchi): all'interno o ai bordi degli addensamenti urbani storicamente consolidati e forti, che l'allegato A alla Delib.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 definisce A.1. (addensamenti storici rilevanti), A.2. (addensamenti storici secondari), A.3. (addensamenti commerciali urbani forti), nonché nelle immediate vicinanze e possibilmente a stretto contatto con il commercio fisso; qualora le condizioni della viabilità lo consentano, è preferibile pedonalizzare l'area intorno al mercato almeno nel periodo di svolgimento del mercato; è opportuno evitare localizzazioni periferiche, in specie se allontanano il flusso dei consumatori dalle principali concentrazioni del commercio fisso;

1.2) mercati di medie dimensione (70-90 banchi): anche per questi è preferibile una localizzazione all'interno o ai bordi degli addensamenti commerciali urbani storicamente consolidatati e forti (A.1., A.2., A.3.), puntando alla specializzazione merceologica; non si ritiene adeguata alla struttura dell'offerta di questo tipo di comuni la presenza di mercati di queste dimensioni nelle zone di recente sviluppo;

1.3) mercati di piccola dimensione (10-20 banchi): rappresentano, in genere, soluzioni sostitutive del commercio fisso carente; la loro localizzazione naturale è nelle aree scarsamente servite. Possono trovare opportuna collocazione nelle zone di insediamento commerciale denominate addensamenti commerciali urbani minori;

2) dimensione e frequenza dei mercati. I comuni definiscono il monte totale di posti-banco e la dimensione di ciascun mercato, tenendo conto delle tradizioni consolidate dalla disponibilità di spazi e del potenziale della domanda. I criteri ai quali attenersi sono quelli definiti all'articolo 8. Per fornire un adeguato servizio ai consumatori e incrementare la funzione del mercato nel processo di concorrenza tra le varie forme distributive, al fine di ottimizzare la produttività del sistema, i

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comuni scelgono la frequenza e la periodicità dei mercati attenendosi, fatte salve le tradizioni e le tendenze locali della domanda, le caratteristiche, la frequenza e la periodicità degli altri mercati presenti nell'ambito delle circostanti zone di insediamento commerciale e negli altri comuni confinanti, ai seguenti criteri orientativi:

2.1) ridurre la periodicità del mercato, in particolare se di piccola dimensione prevedendo contestualmente un aumento del numero dei posti-banco;

2.2) estendere la periodicità del mercato eventualmente con una contestuale riduzione del numero dei posti-banco, in particolare per i mercati sovradimensionati, potendo in tal modo ovviare ai problemi di viabilità e sicurezza e assicurando al consumatore maggiore continuità di riferimento;

3) forma del mercato. La forma più efficiente di mercato è, in genere, quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte: una composta di soli generi non alimentari, e l'altra, tenuto conto della generale maggiore presenza dei generi non alimentari, con zone di generi alimentari ai due estremi ed una parte di non alimentari nella zona centrale. Nei mercati a sviluppo lineare i settori trainanti del flusso dei consumatori sono quello della frutta e verdura, da situare all'estremo meno favorito dall'accessibilità, e quello dei salumi e formaggi, da situare all'altro estremo; così facendo il consumatore è guidato da un capo all'altro del mercato ed ha modo di osservare l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorando, grazie alla maggiore quantità di acquisti, la produttività del mercato. Quando la forma lineare non è realizzabile, è opportuna un'organizzazione dei banchi che le sia, per quanto possibile, somigliante, quale: file incrociate, con le merceologie trainanti ai due estremi; più file contrapposte con alternanza delle merceologie (una alimentare e di fronte a questa una extralimentare). I mercati di forma mista, costituiti da zone con file incrociate (piazze) e zone con sviluppo lineare (strade), devono rispettare, per quanto possibile, le indicazioni precedenti, collocando nelle zone estreme le merceologie trainanti, con quelle più forti nella zona meno favorita dall'accessibilità;

4) composizione merceologica. I mercati devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire. Pertanto, i mercati grandi devono essere ricchi di articoli nel settore extralimentare, evitando un ulteriore eccessivo sviluppo del settore dell'abbigliamento e maglieria, e forzando la crescita della presenza di articoli alternativi; un mercato completo deve garantire una buona presenza di banchi del settore alimentare, nei quattro comparti più tipici: frutta e verdura, formaggi e salumi, carni consentite, altri alimentari. Per ottimizzare il mercato, sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, i comuni possono ripartire per merceologie i posti-banco di ciascun mercato. Il valore minimo orientativo al quale è opportuno che i comuni si attengano, tenuto conto delle tradizioni, delle tendenze locali della domanda e dell'offerta dei beni di consumo, è il seguente:

settore alimentare: posti-banco minimi 35 per cento del totale

settore extralimentare:

merceologie tessile e abbigliamento: posti-banco minimi 35 per cento del totale

altre merceolologie extralimentari: posti-banco minimi 30 per cento del totale.

La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all'accorpamento in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori. In sede di concessione del posteggio devono essere fissati vincoli alle merceologie da trattare in ciascuna posizione e tali vincoli devono essere ragionevolmente ampi. Per i mercati di medie dimensione che rappresentano o forme di grande specializzazione o una soluzione di ripiego per problemi di distribuzione commerciale in sede fissa non si può parlare di completezza merceologica; essi, quindi, si configurano diversamente a seconda delle situazioni socio-economiche e della struttura della distribuzione nell'area di influenza del mercato. I mercati di piccola dimensione devono tendere a riprodurre, fondamentalmente, la composizione di un buon nucleo di vicinato: alimentari vari, frutta e verdura, carni; extralimentari vari (mercerie, ferramenta). I criteri relativi alla composizione merceologica dei mercati non si riferiscono agli agricoltori;

5) superficie dei posti-banco. La dimensione di ciascun posto-banco deve essere tanto più grande quanto più è piccola la dimensione del mercato. Nei grandi mercati è consigliabile una varietà di dimensione che consenta sia il grande, in genere gli autobanchi, sia il piccolo molto specializzato. Qualora dovessero insorgere esigenze di completamento merceologico del mercato o di innesco di spinte concorrenziali, è opportuno tendere al graduale ridimensionamento dei posteggi più grandi che non siano giustificati dal particolare ingombro delle merceologie trattate. Una buona dimensione del posteggio per ambulanti che esercitano con tecnica tradizionale può essere fissata intorno ai 25-27 metri quadrati, tranne che nei grandi mercati dove può essere minore. La superficie da destinare a ciascun posto per gli autobanchi può essere fissata intorno a 30-35 metri quadrati;

6) servizi sul mercato. I comuni devono prevedere le zone di posteggio degli automezzi degli operatori di mercato e stabilire criteri per la realizzazione dei servizi igienici, dei parcheggi per i consumatori, dei punti di riferimento a cui far capo in caso di reclami concernenti questioni di vigilanza sanitaria, di prezzo, di peso dei prodotti, di tutela dell'ordine pubblico;

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7) regolamentazione aree e soste per gli operatori. Gli operatori che esercitano al di fuori dei mercati regolarmente istituiti sono considerati itineranti; le eventuali aree per la sosta sono genericamente indicate precisando le condizioni di esercizio che devono tenere conto della libertà di svolgere le attività economiche, delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete, della tutela dell'igiene pubblica. I venditori stagionali di gelati, caldarroste e prodotti di analogo consumo, nonché coloro che operano nell'ambito di parchi di divertimento, fiere e luoghi di traffico intenso devono sostare nel rispetto delle norme fissate da ciascun comune ai sensi di quanto indicato agli articoli 4 e 5. È opportuno regolamentare le presenze dei punti di sosta per la vendita di fiori nelle prossimità dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti;

b) comuni sub-polo della rete primaria:

1) localizzazione dei mercati. Per i comuni sub-polo della rete primaria è opportuna una sola localizzazione centrale, anche se il mercato si ripete più volte alla settimana; solo in caso di comuni formati da più addensamenti commerciali forti di analoga dimensione ed importanza, sono da favorirne le localizzazioni plurime. Per quanto attiene alle zone di sosta degli itineranti è necessario valutare attentamente le possibilità di organizzare e sviluppare questo servizio nelle zone di addensamento commerciale minori, nelle localizzazioni urbane non addensate, nelle frazioni e nelle zone decentrate;

2) dimensione e frequenza dei mercati. I comuni definiscono il monte totale di posti-banco e la dimensione di ciascun mercato, tenendo conto delle tradizioni consolidate dalla disponibilità di spazi e del potenziale della domanda. I criteri sono quelli definiti all'articolo 8. Per quanto riguarda la frequenza e la periodicità dei mercati vale quanto indicato per il centro metropolitano e per i poli della rete primaria;

3) forma del mercato. Vale quanto è stato detto per i comuni polo della rete primaria; probabilmente in molti sub-poli assumono una maggiore importanza sul mercato le merceologie atipiche, quali articoli per l'agricoltura, ferramenta, ricambi, motocicli, e le forme di specializzazione dell'abbigliamento;

4) composizione merceologica. Il mercato, in questo tipo di comuni, assume una funzione di grande importanza, in quanto costituisce l'integrazione, per le merceologie più importanti, del commercio fisso che non può sviluppare un'offerta quotidiana adeguata. La composizione dei mercati assume specificità diverse da caso a caso e deve, pertanto, essere studiata e perfezionata con attente valutazioni e con la partecipazione dei consumatori e degli operatori: orientativamente i comuni si attengono ai criteri indicati per i comuni appartenenti alla rete primaria;5) superficie dei posti-banco, servizi sul mercato, regolamentazione aree di sosta per operatori al di fuori dei mercati. Vale quanto è stato definito per i comuni appartenenti alla rete primaria;

c) rete secondaria - comuni intermedi:

1) localizzazione dei mercati. In detti comuni è opportuna una sola localizzazione centrale o ai suoi bordi. Nel caso di comuni formati da più addensamenti commerciali di analoga dimensione ed importanza possono essere riconosciute localizzazioni plurime;

2) dimensione e frequenza dei mercati. Valgono le stesse indicazioni fornite per i comuni della rete primaria; la dimensione adeguata è compresa tra 60 e 120 banchi con frequenza settimanale;

3) forma del mercato, composizione merceologica, superficie dei posti-banco, servizi sul mercato, regolamentazione aree sosta per operatori al di fuori del mercato. Valgono le indicazioni fornite per i comuni sub-polo della rete primaria;

d) rete secondaria - comuni turistici non compresi nella rete primaria:

1) è opportuno riservare una forte quota della domanda dei turisti al commercio su area pubblica; pertanto possono essere organizzati anche mercati domenicali. I mercati devono essere organizzati favorendo le merceologie extralimentari e le specializzazioni. Le dimensioni stagionali sono pianificate separatamente da quelle del periodo di non sviluppo del turismo. Allo scopo di garantire un adeguato servizio ai consumatori residenti può essere data priorità nell'assegnazione dei posti-banco agli operatori che garantiscono il servizio in zona nei periodi di bassa stagione. La localizzazione del mercato può anche essere esterna agli addensamenti e al centro abitato, poiché durante il periodo turistico le abitudini di acquisto e le interrelazioni tra due comparti del commercio sono diverse da quelle poste a base delle indicazioni fornite per i periodi di normalità. Per quanto non detto valgono le indicazioni fornite per gli altri comuni;

e) rete secondaria - comuni minori (o deboli):

1) in tali comuni il commercio su area pubblica riveste un ruolo fondamentale al fine del servizio ai residenti: pertanto esso è da sviluppare quale forma integrativa o anche sostitutiva del commercio in sede fissa. In tal senso i comuni possono stabilire le zone di mercato, senza vincolo per il numero dei banchi, per composizione merceologica e per dimensione dei posteggi. Possono essere fissati i criteri di gestione del mercato suggeriti dalle esperienze specifiche di ciascun comune, già sede di mercato, o dei comuni della zona. Il servizio può essere coperto dalle forme itineranti; pertanto è indispensabile che siano riservati spazi per posteggi singoli o gruppi di posteggi, così come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed

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individuate apposite zone di sosta prolungata anche per un periodo di tempo limitato ad un numero di ore inferiore a quello massimo indicato all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Articolo 10 Igiene e sicurezza

1. Requisito imprescindibile per il riconoscimento della condizione di mercato e per la sua successiva istituzione è l'adeguamento delle aree alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

2. In particolare i comuni devono verificare almeno le seguenti condizioni:

a) igiene: verifica della presenza di tutte le infrastrutture e dei servizi necessari e della relativa conformità alle vigenti norme, anche comunitarie, in materia; tutela della salute degli operatori mercatali sia con particolare riferimento ai gas di scarico dei veicoli in circolazione, sia con riguardo alle condizioni di lavoro dei medesimi; rispetto, soprattutto nelle ore del mattino, di soglie di inquinamento acustico compatibili con la residenza;

b) sicurezza: nei mercati coperti bisogna garantire il deflusso rapido verso luoghi sicuri; anche negli altri mercati bisogna programmare la possibilità di uscita rapida che preservi dai rischi di panico in caso di incidenti; attenta valutazione deve essere riservata anche ai rischi di incendio eventualmente generati dalla presenza di allacciamenti aerei alla corrente elettrica, o da eventuali altri fattori non adeguatamente posti sotto attenta osservazione;

c) mezzi di soccorso: il mercato non deve impedire la fluida circolazione verso le abitazioni, gli edifici pubblici, le fabbriche e gli uffici delle autoambulanze, delle autobotti dei vigili del fuoco, e dei mezzi di pronto intervento della sicurezza pubblica.

3. Al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza è altresì subordinato l'utilizzo delle aree extramercatali individuate all'articolo 5;

4. Il comune, con apposito atto di Consiglio, deve deliberare l'individuazione e la delimitazione degli spazi e delle aree pubbliche sui quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante.

5. Il divieto di cui al comma 4 è fondato su motivazioni di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza o su gravi motivi di pubblico interesse, nonché sul rispetto delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti.

Articolo 11 Individuazione dei beni culturali e ambientali

1. L'attività commerciale su area pubblica si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico).

2. I comuni, con le modalità indicate all'articolo 10, stabiliscono le norme per le limitazioni o il divieto all'esercizio del commercio su area pubblica in prossimità dei beni culturali, ambientali e in parti più estese di particolare pregio delle zone di addensamento commerciale urbano, che l'allegato A alla Delib.C.R 29 ottobre 1999, n. 563-13414 definisce A.1. (addensamenti storici rilevanti), A.2. (addensamenti storici secondari), A.3. (addensamenti commerciali urbani forti).

Articolo 12 Disposizioni ulteriori

1. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale sul commercio, rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e legge regionale n. 17/1995) e, per quanto non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n.112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47); pertanto non è consentito ai comuni di dar corso all'istituzione dei mercati di cui all'articolo 3 ed all'utilizzo delle aree previste all'articolo 4.

2. La Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge regionale sul commercio, con proprio atto deliberativo stabilisce criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, per l'istituzione, la soppressione, lo spostamento ed il funzionamento dei mercati nonché per ogni altra vicenda giuridico-amministrativa

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relativa all'esercizio dell'attività ed al funzionamento del comparto, secondo le competenze conferite alla Regione dall'articolo 28, commi 12 e 13 del decreto legislativo n. 114/1998.

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ALLEGATO 1

COMUNI POLO E SUB-POLOCOMUNI INTERMEDI

COMUNI MINORI

RETE PRIMARIA

COMUNI POLO

COMUNE PV POPOLAZIONE

TORINO TO 919.612CARMAGNOLA TO 24.842CHIERI TO 32.485CHIVASSO TO 24.272CIRIE’ TO 18.233COLLEGNO* TO 47.548IVREA TO 24.918MONCALIERI* TO 58.475NICHELINO* TO 45.204ORBASSANO TO 21.625PINEROLO TO 34.698RIVOLI* TO 52.447SETTIMO TORINESE* TO 47.705ACQUI TERME AL 20.226ALESSANDRIA AL 91.080CASALE MONFERRATO AL 37.760NOVI LIGURE AL 29.038OVADA AL 12.119TORTONA** AL 26.826VALENZA** AL 20.797ASTI AT 73.552BIELLA BI 48.061ALBA CN 29.782BRA CN 27.137CUNEO CN 54.811FOSSANO CN 23.528MONDOVI’ CN 22.022SALUZZO CN 15.729SAVIGLIANO CN 19.287ARONA NO 15.062BORGOMANERO NO 19.522NOVARA NO 102.408DOMODOSSOLA VB 18.796OMEGNA VB 15.350VERBANIA VB 30.209BORGOSESIA VC 14.378VERCELLI VC 48.376

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*Comuni polo appartenenti all’area di programmazione commerciale di Torino**Comuni polo appartenenti all’area di programmazione commerciale di Alessandria

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COMUNI SUBPOLO

COMUNE PV POPOLAZIONE

AVIGLIANA TO 10.496BEINASCO* TO 18.602BUSSOLENO TO 6.721CALUSO* TO 7.320CASELLE TORINESE* TO 14.876CASTELLAMONTE TO 8.950CUORGNE’ TO 10.073GASSINO TORINESE* TO 8.725GIAVENO TO 14.318GRUGLIASCO* TO 40.797LANZO TORINESE TO 5.168LUSERNA SAN GIOVANNI TO 8.016PEROSA ARGENTINA TO 3.963PONT CANAVESE TO 3.817RIVAROLO CANAVESE TO 12.185SAN MAURO TORINESE* TO 17.791SUSA TO 6.630TORRE PELLICE TO 4.591VENARIA* TO 34.438CANELLI AT 10.392CASTELNUOVO DON BOSCO AT 2.923MONCALVO AT 3.424NIZZA MONFERRATO AT 9.954COSSATO BI 15.217TRIVERO BI 7.119VALLE MOSSO BI 4.227BORGO SAN DALMAZZO* CN 11.124CEVA CN 5.613CORTEMILIA CN 2.638DOGLIANI CN 4.598DRONERO CN 6.994GARESSIO CN 3.744SANTO STEFANO BELBO CN 4.167GALLIATE* NO 13.364OLEGGIO NO 11.680TRECATE* NO 15.921CANNOBIO VB 5.148GRAVELLONA TOCE* VB 7.799STRESA* VB 4.852VILLADOSSOLA* VB 7.109CIGLIANO VC 4.550CRESCENTINO VC 7.535GATTINARA VC 8.519LIVORNO FERRARIS VC 4.512SANTHIA’ VC 9.308TRINO VC 8.025VARALLO* VC 7.624

*Comuni subpolo appartenenti ad aree di programmazione commerciale

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RETE SECONDARIA

COMUNI INTERMEDI

PROVINCIA DI TORINO: AIRASCA, ALMESE, ALPIGNANO*, BALANGERO, BALDISSERO TORINESE*, BANCHETTE*, BARDONECCHIA, BORGARO TORINESE*, BORGOFRANCO D'IVREA, BRANDIZZO*, BRICHERASIO, BRUINO, BUTTIGLIERA ALTA, CAFASSE, CAMBIANO*, CANDIOLO*, CARIGNANO*, CASTIGLIONE TORINESE*, CAVOUR, CONDOVE, CORIO, CUMIANA*, DRUENTO, FAVRIA, FORNO CANAVESE, LA LOGGIA*, LEINI'*, MATHI, MAZZE'*, MONTALTO DORA*, MONTANARO*, NOLE*, NONE*, PAVONE CANAVESE*, PECETTO TORINESE*, PIANEZZA*, PINO TORINESE*, PIOSSASCO, PISCINA*, POIRINO*, RIVALTA DI TORINO*, RIVA PRESSO CHIERI*, ROMANO CANAVESE, ROSTA*, SAN BENIGNO CANAVESE*, SAN CARLO CANAVESE*, SAN FRANCESCO AL CAMPO*, SANGANO, SAN GIUSTO CANAVESE, SAN MAURIZIO CANAVESE*, SAN SECONDO DI PINEROLO*, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SANT'ANTONINO DI SUSA, SANTENA*, SCALENGHE*, STRAMBINO, TRANA, TROFARELLO*, VAL DELLA TORRE, VALPERGA, VEROLENGO*, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PEROSA*, VILLASTELLONE*, VINOVO*, VOLPIANO*, VOLVERA*.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ARQUATA SCRIVIA, CASSINE, CASTELLAZZO BORMIDA*, CASTELNUOVO SCRIVIA*, GAVI*, PONTECURONE*, POZZOLO FORMIGARO*, SALE*, SAN SALVATORE MONFERRATO*, SERRAVALLE SCRIVIA*, VIGUZZOLO*.

PROVINCIA DI ASTI: CASTAGNOLE DELLE LANZE, COSTIGLIOLE D'ASTI, SAN DAMIANO D'ASTI*, VILLANOVA D'ASTI.

PROVICIA DI BIELLA: ANDORNO MICCA*, CANDELO*, CAVAGLIA', GAGLIANICO*, MONGRANDO, OCCHIEPPO INFERIORE*, PONDERANO*, VIGLIANO BIELLESE*.

PROVINCIA DI CUNEO: BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, BENEVAGIENNA*, BOVES*, BUSCA*, CANALE, CARAGLIO*, CARRU'*, CAVALLERMAGGIORE*, CENTALLO*, CERVASCA*, CHERASCO*, CHIUSA DI PESIO, COSTIGLIOLE, SALUZZO, MANTA*, MONTA'*, MORETTA*, NARZOLE, PAESANA, PEVERAGNO*, RACCONIGI*, REVELLO*, SOMMARIVA DEL BOSCO*, VERZUOLO*, VILLANOVA MONDOVI'*.

PROVINCIA DI NOVARA: BELLINZAGO NOVARESE, BORGO TICINO, CAMERI*, CASTELLETTO SOPRA TICINO, CERANO, GATTICO*, GHEMME, GOZZANO, GRIGNASCO*, INVORIO*, ROMAGNANO SESIA, ROMENTINO*, VARALLO POMBIA.

PROVINCIA DI VERBANIA: BAVENO*, CASALE CORTE CERRO*, CREVOLADOSSOLA*, ORNAVASSO.

PROVINCIA DI VERCELLI: QUARONA*, SALUGGIA, SERRAVALLE SESIA*, TRONZANO VERCELLESE.

* Comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale

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COMUNI MINORI

PROVINCIA DI TORINO: AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA*, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO*, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO*, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO*, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO*, BUROLO*, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA*, CASELETTE*, CASTAGNETO PO*, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO*, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE*, FOGLIZZO*, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO*, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO*, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO*, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI SUSA, MERCENASCO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MOMBELLO DI TORINO, MOMPANTERO, MONASTERO DI LANZO, MONCENISIO, MONTALDO TORINESE*, MONTALENGHE, MONTEU DA PO, MORIONDO TORINESE, NOASCA, NOMAGLIO, NOVALESA, OGLIANICO, ORIO CANAVESE, OSASCO*, OSASIO, OULX, OZEGNA, PALAZZO CANAVESE, PANCALIERI, PARELLA, PAVAROLO*, PECCO, PEROSA CANAVESE, PERRERO, PERTUSIO, PESSINETTO, PINASCA, PIOBESI TORINESE, PIVERONE, POMARETTO, PORTE*, PRAGELATO, PRALI, PRALORMO, PRAMOLLO, PRAROSTINO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, REANO, RIBORDONE, RIVALBA, RIVARA, RIVAROSSA, ROBASSOMERO*, ROCCA CANAVESE, ROLETTO*, RONCO CANAVESE, RONDISSONE*, RORA', ROURE, RUBIANA, RUEGLIO, SALASSA, SALBERTRAND, SALERANO CANAVESE*, SALZA DI PINEROLO, SAMONE*, SAN COLOMBANO, BELMONTE, SAN DIDERO, SAN GERMANO CHISONE, SAN GILLIO*, SAN GIORGIO CANAVESE, SAN GIORIO DI SUSA, SAN MARTINO CANAVESE, SAN PIETRO VAL LEMINA*, SAN PONSO, SAN RAFFAELE CIMENA*, SAN SEBASTIANO DA PO*, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SCARMAGNO, SCIOLZE, SESTRIERE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONE, SPARONE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRAZZA PIEMONTE, TORRE CANAVESE, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, USSEAUX, USSEGLIO, VAIE, VALGIOIE, VALLO TORINESE, VALPRATO SOANA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VENAUS, VERRUA SAVOIA, VESTIGNE', VIALFRE', VICO CANAVESE, VIDRACCO, VILLANOVA CANAVESE, VILLAR DORA, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VILLARBASSE*, VILLAREGGIA, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VISTRORIO, VIU'.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ALBERA LIGURE, ALFIANO NATTA, ALICE BEL COLLE*, ALLUVIONI CAMBIO'*, ALTAVILLA MONFERRATO, ALZANO SCRIVIA*, AVOLASCA, BALZOLA*, BASALUZZO*, BASSIGNANA*, BELFORTE MONFERRATO*, BERGAMASCO, BERZANO DI TORTONA, BISTAGNO, BORGHETTO DI BORBERA, BORGO SAN MARTINO*, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENGO*, BOSIO, BOZZOLE, BRIGNANO FRASCATA, CABELLA LIGURE, CAMAGNA*, CAMINO, CANTALUPO LIGURE, CAPRIATA D'ORBA, CARBONARA SCRIVIA*, CARENTINO, CAREZZANO, CARPENETO, CARREGA LIGURE, CARROSIO, CARTOSIO, CASAL CERMELLI, CASALEGGIO BOIRO, CASALNOCETO, CASASCO, CASSANO SPINOLA*, CASSINELLE, CASTELLANIA, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CASTELLETTO MERLI, CASTELLETTO MONFERRATO*, CASTELNUOVO BORMIDA, CASTELSPINA, CAVATORE*, CELLA MONTE, CERESETO, CERRETO GRUE, CERRINA, CONIOLO*, CONZANO*, COSTA VESCOVATO, CREMOLINO*, CUCCARO MONFERRATO, DENICE, DERNICE, FABBRICA CURONE, FELIZZANO, FRACONALTO, FRANCAVILLA BISIO, FRASCARO, FRASSINELLO MONFERRATO, FRASSINETO PO*, FRESONARA*, FRUGAROLO*, FUBINE, GABIANO, GAMALERO, GARBAGNA, GAVAZZANA, GIAROLE, GREMIASCO, GROGNARDO*, GRONDONA, GUAZZORA*, ISOLA SANT'ANTONIO*, LERMA, LU, MALVICINO, MASIO, MELAZZO*, MERANA, MIRABELLO MONFERRATO, MOLARE*, MOLINO DEI TORTI, MOMBELLO MONFERRATO,

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MOMPERONE, MONCESTINO, MONGIARDINO LIGURE, MONLEALE, MONTACUTO, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MONTECASTELLO*, MONTECHIARO D'ACQUI, MONTEGIOCO, MONTEMARZINO, MORANO SUL PO*, MORBELLO, MORNESE, MORSASCO, MURISENGO, OCCIMIANO*, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OLIVOLA, ORSARA BORMIDA, OTTIGLIO, OVIGLIO*, OZZANO MONFERRATO*, PADERNA, PARETO, PARODI LIGURE, PASTURANA*, PECETTO DI VALENZA*, PIETRA MARAZZI*, PIOVERA*, POMARO MONFERRATO, PONTESTURA*, PONTI, PONZANO , MONFERRATO, PONZONE, POZZOL GROPPO, PRASCO, PREDOSA, QUARGNENTO*, QUATTORDIO, RICALDONE*, RIVALTA BORMIDA, RIVARONE*, ROCCA GRIMALDA*, ROCCAFORTE LIGURE, ROCCHETTA LIGURE, ROSIGNANO MONFERRATO*, SALA MONFERRATO, SAN CRISTOFORO, SAN GIORGIO MONFERRATO*, SAN SEBASTIANO CURONE, SANT'AGATA FOSSILI, SARDIGLIANO, SAREZZANO*, SERRALUNGA DI CREA, SEZZADIO, SILVANO D'ORBA*, SOLERO*, SOLONGHELLO, SPIGNO MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA*, STAZZANO, STREVI*, TAGLIOLO MONFERRATO*, TASSAROLO*, TERRUGGIA*, TERZO*, TICINETO, TREVILLE, TRISOBBIO*, VALMACCA, VIGNALE MONFERRATO, VIGNOLE BORBERA, VILLADEATI, VILLALVERNIA*, VILLAMIROGLIO, VILLANOVA MONFERRATO*, VILLAROMAGNANO*, VISONE*, VOLPEDO, VOLPEGLINO, VOLTAGGIO.

PROVINCIA DI ASTI: AGLIANO, ALBUGNANO, ANTIGNANO, ARAMENGO, AZZANO D'ASTI*, BALDICHIERI D'ASTI*, BELVEGLIO, BERZANO DI SAN PIETRO, BRUNO, BUBBIO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CALAMANDRANA, CALLIANO*, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE MONFERRATO*, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO*, CASTELL'ALFERO*, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO DI ANNONE*, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO*, CERRETO D'ASTI, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO D'ASTI*, CINAGLIO*, CISTERNA D'ASTI,COAZZOLO, COCCONATO, COLCAVAGNO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO*, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI*, LOAZZOLO, MARANZANA, MARETTO, MOASCA, MOMBALDONE, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONALE*, MONASTERO BORMIDA, MONCUCCO TORINESE, MONGARDINO*, MONTABONE*, MONTAFIA, MONTALDO SCARAMPI, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO, MORANSENGO, OLMO GENTILE, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PINO D'ASTI, PIOVA’ MASSAIA, PORTACOMARO*, QUARANTI, REFRANCORE*, REVIGLIASCO D'ASTI*, ROATTO, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO*, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEA, ROCCHETTA TANARO, SAN GIORGIO SCARAMPI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCANDELUZZA, SCURZOLENGO*, SEROLE, SESSAME, SETTIME*, SOGLIO, TIGLIOLE*, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VIGLIANO D'ASTI*, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI, VINCHIO.

PROVINCIA DI BIELLA: AILOCHE, BENNA, BIOGLIO, BORRIANA, BRUSNENGO, CALLABIANA, CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CAPRILE, CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, CERRETO CASTELLO, CERRIONE, COGGIOLA, CREVACUORE, CROSA, CURINO, DONATO, DORZANO, GIFFLENGA, GRAGLIA, LESSONA, MAGNANO, MASSAZZA, MASSERANO, MEZZANA MORTIGLIENGO, MIAGLIANO*, MOSSO SANTA MARIA, MOTTALCIATA, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO SUPERIORE*, PETTINENGO*, PIATTO, PIEDICAVALLO, PISTOLESA, POLLONE*, PORTULA, PRALUNGO*, PRAY, QUAREGNA, QUITTENGO, RONCO BIELLESE*, ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA*, SALA BIELLESE, SALUSSOLA, SAN PAOLO CERVO*, SANDIGLIANO, SELVE MARCONE, SOPRANA, SORDEVOLO*, SOSTEGNO, STRONA, TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGNO*, TORRAZZO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE SAN NICOLAO, VEGLIO, VERRONE, VILLA DEL BOSCO, VILLANOVA BIELLESE, VIVERONE, ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA*.

PROVINCIA DI CUNEO: ACCEGLIO, AISONE, ALBARETTO DELLA TORRE, ALTO, ARGENTERA, ARGUELLO, BAGNASCO, BALDISSERO D'ALBA, BARBARESCO*, BAROLO, BASTIA MONDOVI'*, BATTIFOLLO, BEINETTE*, BELLINO, BELVEDERE LANGHE, BENEVELLO*, BERGOLO, BERNEZZO, BONVICINO, BORGOMALE*, BOSIA, BOSSOLASCO, BRIAGLIA*, BRIGA ALTA, BRONDELLO, BROSSASCO, CAMERANA, CAMO, CANOSIO, CAPRAUNA, CARAMAGNA PIEMONTE*, CARDE'*, CARTIGNANO, CASALGRASSO*, CASTAGNITO, CASTELDELFINO, CASTELLAR*, CASTELLETTO STURA*, CASTELLETTO UZZONE, CASTELLINALDO, CASTELLINO TANARO, CASTELMAGNO,

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CASTELNUOVO DI CEVA, CASTIGLIONE FALLETTO*, CASTIGLIONE TINELLA, CASTINO, CAVALLERLEONE, CELLE DI MACRA, CERESOLE ALBA*, CERRETTO LANGHE, CERVERE*, CIGLIE'*, CISSONE, CLAVESANA, CORNELIANO D'ALBA*, COSSANO BELBO, CRAVANZANA, CRISSOLO, DEMONTE, DIANO D'ALBA*, ELVA, ENTRACQUE, ENVIE, FARIGLIANO, FAULE, FEISOGLIO, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA SOTTANA, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA, GENOLA*, GORZEGNO, GOTTASECCA, GOVONE, GRINZANE CAVOUR*, GUARENE*, IGLIANO, ISASCA, LA MORRA*, LAGNASCO*, LEQUIO BERRIA, LEQUIO TANARO, LESEGNO, LEVICE, LIMONE PIEMONTE, LISIO, MACRA, MAGLIANO ALFIERI, MAGLIANO ALPI*, MANGO, MARENE*, MARGARITA*, MARMORA, MARSAGLIA, MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA, MOMBARCARO, MOMBASIGLIO, MONASTERO DI VASCO*, MONASTEROLO CASOTTO, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO*, MONCHIERO, MONESIGLIO, MONFORTE D'ALBA, MONTALDO DI MONDOVI', MONTALDO ROERO, MONTANERA*, MONTELUPO ALBESE, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, MONTEU ROERO, MONTEZEMOLO, MONTICELLO D'ALBA*, MOROZZO*, MURAZZANO, MURELLO, NEIVE, NEVIGLIE, NIELLA BELBO, NIELLA TANARO*, NOVELLO, NUCETTO, ONCINO, ORMEA, OSTANA, PAGNO*, PAMPARATO, PAROLDO, PERLETTO, PERLO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PIANFEI*, PIASCO, PIETRAPORZIO, PIOBESI D'ALBA*, PIOZZO, POCAPAGLIA*, POLONGHERA, PONTECHIANALE, PRADLEVES, PRAZZO, PRIERO, PRIOCCA, PRIOLA, PRUNETTO, RIFREDDO, RITTANA, ROASCHIA, ROASCIO, ROBILANTE, ROBURENT, ROCCA CIGLIE', ROCCA DE' BALDI*, ROCCABRUNA, ROCCAFORTE MONDOVI', ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, ROCCHETTA BELBO, RODDI*, RODDINO, RODELLO, ROSSANA, RUFFIA, SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALICETO, SALMOUR*, SAMBUCO, SAMPEYRE, SAN BENEDETTO BELBO, SAN DAMIANO MACRA, SAN MICHELE MONDOVI,SANFRE'*, SANFRONT, SANTA VITTORIA D'ALBA*, SANT'ALBANO STURA*, SANTO STEFANO ROERO, SCAGNELLO, SCARNAFIGI*, SERRALUNGA D'ALBA*, SERRAVALLE LANGHE, SINIO, SOMANO, SOMMARIVA PERNO, STROPPO, TARANTASCA*, TORRE BORMIDA, TORRE MONDOVI', TORRE SAN GIORGIO*, TORRESINA, TREISO*, TREZZO TINELLA*, TRINITA'*, VALDIERI, VALGRANA, VALLORIATE, VALMALA, VENASCA, VERDUNO*, VERNANTE, VEZZA D'ALBA, VICOFORTE*, VIGNOLO*, VILLAFALLETTO*, VILLANOVA SOLARO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO, VIOLA, VOTTIGNASCO*.

PROVINCIA DI NOVARA: AGRATE CONTURBIA, AMENO, ARMENO*, BARENGO, BIANDRATE, BOCA, BOGOGNO*, BOLZANO NOVARESE, BORGOLAVEZZARO, BRIGA NOVARESE*, BRIONA, CALTIGNAGA*, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO*, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, COLAZZA, COMIGNAGO*, CRESSA*, CUREGGIO*, DIVIGNANO, DORMELLETTO*, FARA NOVARESE, FONTANETO D'AGOGNA*, GARBAGNA NOVARESE*, GARGALLO, GRANOZZO CON MONTICELLO*, LANDIONA, LESA, MAGGIORA*, MANDELLO VITTA, MARANO TICINO, MASSINO VISCONTI, MEINA*, MEZZOMERICO, MIASINO, MOMO, NEBBIUNO, NIBBIOLA*, OLEGGIO CASTELLO*, ORTA SAN GIULIO, PARUZZARO*, PELLA, PETTENASCO*, PISANO, POGNO, POMBIA, PRATO SESIA, RECETTO, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO*, SILLAVENGO, SIZZANO, SORISO, SOZZAGO, SUNO, TERDOBBIATE, TORNACO, VAPRIO D'AGOGNA, VERUNO*, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO*.

PROVINCIA DI VERBANIA: ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA D'OSSOLA, ARIZZANO*, AROLA, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BEE'*, BELGIRATE, BEURA CARDEZZA*, BOGNANCO*, BROVELLO CARPUGNINO, CALASCA CASTIGLIONE, CAMBIASCA*, CANNERO RIVIERA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CEPPO MORELLI, CESARA, COSSOGNO*, CRAVEGGIA, CRODO, CURSOLO ORASSO, DRUOGNO, FALMENTA, FORMAZZA, GERMAGNO*, GHIFFA*, GIGNESE*, GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MALESCO, MASERA*, MASSIOLA, MERGOZZO*, MIAZZINA*, MONTECRESTESE, MONTESCHENO*, NONIO*, OGGEBBIO, PALLANZENO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMENO, PREMIA, PREMOSELLO CHIOVENDA, QUARNA SOPRA*, QUARNA SOTTO*, RE, SAN BERNARDINO VERBANO*, SANTA MARIA MAGGIORE, SEPPIANA, TOCENO, TRAREGO , VIGGIONA, TRASQUERA, TRONTANO*, VALSTRONA, VANZONE CON SAN CARLO, VARZO, VIGANELLA, VIGNONE*, VILLETTE, VOGOGNA.

PROVINCIA DI VERCELLI : ALAGNA VALSESIA, ALBANO VERCELLESE, ALICE CASTELLO, ARBORIO, ASIGLIANO VERCELLESE*, BALMUCCIA, BALOCCO, BIANZE', BOCCIOLETO, BORGO D'ALE, BORGO VERCELLI*, BREIA*, BURONZO, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CARESANA, CARESANABLOT*, CARISIO, CASANOVA ELVO, CELLIO*, CERVATTO, CIVIASCO, COLLOBIANO, COSTANZANA,

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CRAVAGLIANA, CROVA, DESANA*, FOBELLO, FONTANETTO PO, FORMIGLIANA, GHISLARENGO, GREGGIO, GUARDABOSONE*, LAMPORO, LENTA, LIGNANA*, LOZZOLO, MOLLIA, MONCRIVELLO, MOTTA DEI CONTI*, OLCENENGO*, OLDENICO, PALAZZOLO VERCELLESE, PERTENGO, PEZZANA, PILA, PIODE, POSTUA*, PRAROLO*, QUINTO VERCELLESE, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, RIVE, ROASIO, RONSECCO, ROSSA, ROVASENDA, SABBIA, SALASCO*, SALI VERCELLESE, SAN GERMANO VERCELLESE, SAN GIACOMO VERCELLESE, SCOPA, SCOPELLO, STROPPIANA, TRICERRO, VALDUGGIA*, VILLARBOIT, VILLATA*, VOCCA*.

* Comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale

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Regione Piemonte

Deliberazione Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 (1)Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende

giuridico amministrative del settore (2)

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2001, n. 15.

(2) Vedi la Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861 che ha approvato le indicazioni relative agli adempimenti giuridico-amministrativi connessi all'applicazione della presente deliberazione. Vedi, anche, la Det. 9 luglio 2002, n. 90 con la quale sono state approvate le linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

A relazione dell'Assessore Racchelli

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma del commercio in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la competenza regionale all'emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica con particolare riferimento:

1. alla programmazione ed all'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica in tutte le sue forme;

2. al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività nonché alle vicende giuridico amministrative variamente connesse all'andamento del comparto;

3. agli orari dell'attività.

In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, recante "disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte", agli artt. 10 e 11, demanda le competenze di cui al precedente punto 1 al Consiglio regionale e quelle di cui ai punti 2 e 3 alla Giunta regionale.

In proposito il Consiglio regionale ha adottato in data 1° marzo 2000 apposita Delib.C.R. n. 626-3799/2000 recante " indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998.

In ulteriore attuazione ed a completamento della riforma del comparto la Giunta regionale deve adottare, secondo quanto disposto dal citato art. 11 della L.R. n. 28/1999 e nel rispetto dei principi di cui alla stessa legge regionale ed alla citata Delib.C.R. n. 626-3799/2000, i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del comparto, con particolare riferimento:

1 all'esercizio dell'attività e ad ogni vicenda costitutiva, modificativa o estintiva del titolo autorizzativo o concessorio di presupposto;

2. alle istituzioni, alle vicende modificative dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica variamente denominate nonché, in generale, al funzionamento delle stesse;

3. agli orari di esercizio dell'attività.

Ai sensi dello stesso art. 11 della L.R. n. 28/1999 , la Giunta regionale procede all'approvazione del documento di cui trattasi dopo aver sentito "le rappresentanze degli Enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli";

In proposito sono stati acquisiti:

l. il parere delle autonomie locali, attraverso la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, nella seduta del 7 marzo 2001;

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2. il parere delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, nelle sedute di consultazione dei giorni 18 e 24 ottobre 2000 e del giorno 6 novembre 2000.

Esiste la necessità di approvare in tempi brevi il documento di cui trattasi in quanto dall'adozione dello stesso dipendono, in particolare:

1. la possibilità per i Comuni di procedere all'istituzione di nuove aree da destinare all'esercizio dell'attività;

2. la possibilità di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

Le soluzioni individuate nel documento tengono conto, nel rispetto della normativa di settore, delle principali problematiche manifestate dall'utenza, secondo valutazioni ritenute idonee a contemperarne le esigenze, qualora di segno contrapposto, al fine di perseguire un equilibrato sviluppo ed un adeguato funzionamento del comparto.

Rilevata inoltre l'opportunità di adottare i modelli regionali relativi alle autorizzazioni, sia a posto fisso che in forma itinerante che, redatti sulla base dei modelli nazionali, dovranno essere utilizzati dai Comuni:

1. con riferimento alle nuove autorizzazioni, che saranno rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;

2. con riferimento alle autorizzazioni già esistenti all'entrata in vigore dei presenti criteri, o che saranno rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 28 marzo 1991 n. 112, soltanto dal momento della loro conversione.

Ritenuto infine, per i motivi d'urgenza sopra evidenziati, di prevedere che i presenti criteri abbiano efficacia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Sulla base di quanto premesso, in conformità ai contenuti ed ai principi di cui alla legislazione statale e regionale nella materia del commercio, con particolare riferimento alla legge regionale 12 novembre 1999 recante "disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" ed alla Delib.C.R. n. 626-3799/2000 recante "indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998", ai sensi, in particolare, dell'art. 11 della citata legge regionale n. 28/1999;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica, secondo i contenuti indicati in premessa e contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare i modelli regionali per il rilascio e le vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività a posto fisso ed in forma itinerante, da utilizzare secondo le modalità indicate in premessa.

(omissis)

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ALLEGATO A

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. CRITERI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 E DELL'ART. 11 DELLA L.R. 12 NOVEMBRE 1999, N. 28

TITOLO I - FINALITÀ

1. Con la presente deliberazione la Giunta regionale stabilisce, in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998 e nel rispetto dei criteri e

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principi di cui alla Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 (indirizzi regionali per la programmazione del commercio sua area pubblica in attuazione della L.R. n. 28/1999), i criteri concernenti le vicende giuridico amministrative nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento:

a) agli adempimenti concernenti l'istituzione e la gestione delle manifestazioni di commercio su area pubblica in tutte le sue forme;

b) al rilascio e alle successive vicende delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;

c) agli orari dell'attività;

d) alle disposizioni transitorie e finali.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone regolari ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni. L'attività può essere svolta altresì dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nel rispetto delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante e secondo le forme ed i limiti di cui alla presente deliberazione.

2. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

3. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente altresì, qualora il soggetto sia in possesso dell'apposita iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le forme, le modalità e le limitazioni previste dalle leggi dello Stato. In proposito il Comune di rilascio dell'autorizzazione provvede, su richiesta dell'interessato, ad apporre sull'autorizzazione apposita annotazione concernente il possesso dell'abilitazione professionale.

4. Il comune, d'ufficio, limita espressamente l'autorizzazione alla sola vendita, quando, a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) o, per altra causa, il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società, ovvero il suo delegato, siano cancellati dal R.E.C. per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

5. Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate ed individuate ai sensi della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, possono partecipare esclusivamente i soggetti titolari dell'apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica e gli agricoltori, singoli o associati, limitatamente agli appositi spazi loro riservati dai Comuni. I Comuni garantiscono la possibilità di partecipazione sia ai titolari dell'apposita autorizzazione di commercio su area pubblica che agli agricoltori che ne abbiano titolo ai sensi di legge.

6. Possono essere istituite manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R. 7 settembre 1987, n. 47 (disciplina delle attività fieristiche) ed in parte alla disciplina del commercio su area pubblica. In tal caso negli atti istitutivi dovrà darsi atto della duplicità di caratteristiche e di normativa di presupposto, tenuto conto dei criteri distintivi evidenziati all'art. 3 della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 e di quanto disposto dalla normativa regionale di attuazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7 "legge quadro sul settore fieristico".

7. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti ed i divieti previsti da leggi speciali.

8. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni per il commercio su area pubblica a favore del medesimo soggetto giuridico, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

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10. Il concetto di presenza valida ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo A ed ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, coll'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

11. Le attività di commercio esercitate su area pubblica mediante strutture fissate permanentemente al suolo sono soggette alla presente normativa, salvo che si tratti:

a) di attività di rivendita di quotidiani e periodici, come tale ricadente nell'ambito di applicazione della L. 5 agosto 1981, n. 416;

b) di attività di vendita di carburanti per autotrazione o di attività di commercio collaterale, come tali disciplinate dalla relativa normativa di settore;

c) di attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dalla L. 25 agosto 1991, n. 287.

12. I Comuni devono tendere alla progressiva informatizzazione nella gestione delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica. La Regione promuove progetti finalizzati a tale scopo.

TITOLO III - MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

CAPO I - ADEMPIMENTI COMUNALI

1. Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti - I Comuni, previa consultazione con le categorie provinciali del commercio, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale provvedono, al fine di ottimizzare i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica comunque già esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (3):

a) alla loro reistituzione , adeguandoli rispetto alle tipologie individuate dalla Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 agli artt. 3 e 4;

b) ad adeguarli, in relazione alle norme igienico - sanitarie e di sicurezza, provvedendo, se ciò sia richiesto da esigenze connesse allo stesso adeguamento, a suddividere le aree mercatali in comparti distinti per generi alimentari ed extralimentari;

c) a regolamentarne lo svolgimento;

d) alla reistituzione delle manifestazioni complesse di cui al precedente titolo II n. 6., secondo il doppio regime normativo.

2. Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente

a) I Comuni, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza regionale nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 10, 11 della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 nonché tenuto conto dei criteri di programmazione di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 della stessa deliberazione consiliare, provvedono all'istituzione di nuove aree nonché, nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti già titolari di concessione di posteggio in corso di validità ai sensi della disposizione di cui al titolo IV capo II sezione I n.4 dei presenti criteri, alla soppressione, spostamento, sospensione e, in generale, ad ogni atto modificativo dei mercati, secondo la nozione indicata dall'art. 3 della citata delibera del Consiglio regionale delle forme alternative di commercio su area pubblica, così come individuate dall'art. 4 della stessa delibera del Consiglio regionale, ed in qualunque tempo istituiti. Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti, i Comuni che, per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, siano costretti a sopprimere posti banco assegnati in concessione decennale sulle aree mercatali, garantiscono ai soggetti concessionari posteggi alternativi (4).

b) Presupposto di ogni atto istitutivo è la programmazione delle rispettive forme mercatali ed il loro adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

c) Preliminarmente all'istituzione di nuove aree è opportuno che i Comuni provvedano a riqualificare l'offerta esistente.

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3. In deroga alle modalità procedimentali di cui ai precedenti n. 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

4. I Comuni possono, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti.

5. I Comuni devono procedere, sentite le rappresentanze delle categorie dell'agricoltura, dei commercio e dei consumatori, all'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica da parte degli agricoltori esercenti la vendita del proprio prodotto, effettuandone in proposito apposita riserva, nell'ambito ed a completamento delle varie forme mercatali.

a) Gli interventi modificativi riferiti alle aree degli agricoltori sono effettuati nel rispetto delle esigenze di partecipazione delle medesime categorie.

b) Le aree mercatali destinate ai produttori agricoli è opportuno che siano contigue a quelle degli operatori commerciali su area pubblica e con uguali caratteristiche.

6. I Comuni possono prevedere appositi spazi da destinare ai titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che esercitano l'attività con il sistema del battitore, previa consultazione con le categorie degli operatori commerciali su area pubblica.

7. I Comuni adottano i necessari regolamenti per la disciplina dell'esercizio sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica. Nell'ambito delle disposizioni adottate, i Comuni, prevedono:

a) l'istituzione e l'individuazione delle diverse forme di commercio su area pubblica;

b) le tipologie delle manifestazioni;

c) la durata annuale o stagionale del mercato o altra forma extramercatale;

d) i giorni e l'orario di svolgimento;

e) le eventuali ipotesi di sospensione e trasferimento temporaneo, diverse da quelle dovute ad esigenze eccezionali di cui al precedente n. 3. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, il Comune è tenuto a concordare eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati, tenuto conto, in particolare, della disposizione di cui al successivo capo II n. 1 lett. d) n. 4).

f) l'indicazione della localizzazione e dell'articolazione spaziale ed, eventualmente, merceologica del mercato, come da atto istitutivo dello stesso;

g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

h) le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

i) le modalità di assegnazione dei posteggi in relazione alla tipologia di manifestazione e forma di commercio su area pubblica;

j) le modalità ed i tempi per la presentazione delle istanze di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile ed, in ogni caso, per la partecipazione alle forme di commercio su area pubblica non in concessione decennale;

k) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati;

l) l'indicazione dell'ora di effettuazione delle operazioni di spunta in relazione all'orario di presenza sul mercato degli assegnatari di posteggio decennale;

m) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;

n) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

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o) le modalità di rilascio delle autorizzazioni temporanee e del relativo utilizzo del suolo pubblico, qualora previste nell'atto istitutivo;

p) i criteri per la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione di posteggio;

q) le ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio;

r) le modalità di esercizio della vigilanza ed il regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione di norme.

s) le modalità di subingresso;

t) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari;

u) le procedure di assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto;

v) le disposizioni idonee a garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati, tra le quali, l'obbligo di esporre apposito cartello ben visibile;

w) ogni altra disposizione ritenuta funzionale rispetto al migliore andamento dell'attività mercatale e, in genere, su area pubblica.

8. Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica (5).

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(3) Comma così modificato dall'allegato A, Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981.

(4) Lettera così modificata dall'allegato A, Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981.

(5) Numero così modificato dall'allegato A alla Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 85-4860.

CAPO II - POSTEGGI E ALTRE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

1. Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e forma di manifestazione.

a) mercati o gruppi di posteggi a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati. Le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 114/1998.

È facoltà del Comune, qualora lo ritenga più confacente rispetto alle esigenze di promozione delle realtà economiche e turistiche locali, nonché rispetto alle esigenze di servizio al consumatore, destinare fino al 50% dei posteggi istituiti nei mercati mensili, per lo più specializzati, anziché al regime di concessione decennale, allo stesso regime previsto per le manifestazioni a cadenza ultramensile, quale essa sia, nel rispetto dei procedimenti partecipativi di cui al capo I del presente titolo III.

b) Posteggi singoli di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799. Le aree sono occupate in regime di concessione decennale sulla base della relativa autorizzazione di tipologia A dai soggetti previsti dall'art. 4 comma 1 lett. a) della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 o, in difetto di richieste, a favore di chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica e ne faccia apposita richiesta;

c) zone di sosta prolungata di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799. Sono occupate giornalmente dai soggetti previsti dall'art. 4 comma 1 lett. b) della predetta Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 o, in difetto, da chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, sulla base dei criteri stabiliti dal Comune.

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d) mercati a cadenza superiore alla mensile. Le aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. n. 114/1998 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

1) Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2) La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione, è definita secondo i seguenti criteri:

2.1 manifestazioni già esistenti:

2.1.1 maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;

2.1.2 maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;

2.1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

2.1.4 priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

2.2 manifestazioni di nuova istituzione: i criteri sono quelli definiti al precedente n. 2.1, eccettuato il maggior numero di presenze.

3) Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultramensile per settore o per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascuna tipologia merceologica individuata.

4) Qualora nella stessa giornata il mercato a cadenza superiore alla mensile venga a coincidere il mercato ordinario, comportandone la soppressione, hanno precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli operatori concessionari, di posteggio sul mercato momentaneamente soppresso, sempre che a ciò non ostino esigenze connesse con la specializzazione merceologica della manifestazione.

e) aree riservate agli agricoltori e criteri per l'assegnazione.

1) Si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone , che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura (6);

2) Qualunque sia la manifestazione, le aree devono essere espressamente riservate agli agricoltori e non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

3) Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

4) I posteggi sono assegnati agli agricoltori secondo le priorità descritte al successivo n. 6).

5) I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite, aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.

6) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata, secondo le forme, in quanto compatibili, previste per le autorizzazioni con posto fisso, i Comuni si attengono, nell'ordine, ai seguenti criteri, fatto salvo quanto previsto al successivo n., 6.6 (7):

6.1 aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento n. 1804/1999. Per la Regione Piemonte:

6.1.1 l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale.

6.1.2 l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'Agricoltura del Sito Internet regionale.

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6.1.3 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.1 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.2 aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.

6.2.1 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.2 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.3 aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.

6.4 la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

6.5 Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente n. 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della L. 9 febbraio 1963, n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

6.6 Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla Delib.C.R 1° dicembre 1998, n. 508-14689 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi (8).

7) L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

7.1 Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

7.2 Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

7.3 Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 114/1998 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.

7.4 È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento.

7.5 La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

8) I Comuni si coordinano e promuovono una reciproca cooperazione al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto.

f) Aree riservate agli operatori con il sistema del battitore

1) Il Comune che abbia riservato appositi spazi agli operatori con il sistema del battitore è tenuto a regolamentare l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento:

1.1 al regime di occupazione delle aree;

1.2 ai criteri per l'assegnazione degli spazi;

1.3 ai turni di rotazione degli operatori;

1.4 alle modalità per l'assegnazione occasionale degli spazi.

2. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.

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a) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica entro l'orario stabilito dal regolamento comunale ed ha durata limitata al giorno stesso.

1) mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli già esistenti:

1.1 mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli a cadenza su uno o tutti o più giorni della settimana o del mese. L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV Capo II sezione I e Capo III sezione I, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1.1.1 più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

1.1.2 maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;

1.1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

1.2 nei mercati a cadenza ultramensile L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. 114/1998, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1.2.1 soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;

1.2.2 tutti gli altri soggetti.

1.2.3 A parità di condizioni, in entrambi i casi di cui ai n. 1.2.1 e 1.2.2, l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita (9).

2) mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli di nuova istituzione:

2.1 mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli a cadenza su tutti o uno o più giorni della settimana o del mese. Per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui al precedente n. 1) 1.1., ad eccezione del maggior numero di presenze.

2.2 mercati-fiere a cadenza ultramensile: per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui al precedente n. 1) 1.2., ad eccezione del maggior numero di presenze.

3) Criteri per le assegnazioni occasionali dei posteggi agli agricoltori.

3.1 I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui al precedente n. 1. lett. e) nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del minor numero di presenze sul mercato.

3.2 Ai fini delle assegnazioni giornaliere il comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

b) Graduatorie per la spunta

I Comuni redigono apposita graduatoria di spunta che può tener conto dell'articolazione e della composizione merceologica stabilita per ogni mercato nell'atto istitutivo.

c) Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze

1. Il Comune dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati.

2. Al Comune è fatto divieto di imporre la presentazione di istanza per l'inserimento nella graduatoria.

3. L'ordine della graduatoria è stabilito secondo i criteri enunciati al precedente punto 2. del presente capo.

4. La validità temporale delle graduatorie decorre, per ogni Comune, a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.

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5. Il Comune procede ad aggiornare la graduatoria almeno mensilmente, per giorno settimanale di mercato.

6. Il Comune dispone inoltre la registrazione delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso, di cui all'art. 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998. L'assenza cui si fa riferimento è unicamente quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dal regolamento comunale. Per i mercati a cadenza settimanale la decadenza opera a partire dalla diciottesima assenza.

7. Nel caso in cui detto titolare comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dall'art. 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998 nonché, per le ulteriori fattispecie previste al titolo IV capo VI n. 3, 4 e 5 della presente deliberazione, ha diritto a che la relativa assenza non venga registrata.

8. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il comune ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.

9. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o per le altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessioni di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

10. Limitatamente al verificarsi dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, atte ad evitare la coincidenza con una festività i Comuni non devono computare l'assenza del titolare di concessione di posteggio nell'ambito del calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso, ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.

11. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

12. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

13. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

14. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.

Tutte le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli agricoltori.

3. Modalità di riassegnazione dei posteggi, a seguito di spostamento nonché, comunque, di riorganizzazione dei mercati.

a) Il regolamento di mercato deve prevedere le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento per ristrutturazione o, comunque, riorganizzazione del mercato stesso.

b) La riassegnazione deve tenere conto:

1) delle opzioni esercitate dal concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.

1.1 Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.

1.2 A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

2) delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.

3) delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

4) l'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

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(6) Numero così sostituito dall'allegato A, Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981.

(7) Alinea così modificato con Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471.

(8) Numero aggiunto con Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471.

(9) Gli attuali numeri 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 così sostituiscono gli originari numeri 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 per effetto della Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471.

TITOLO IV - VICENDE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI

CAPO I - MIGLIORIE

1. Istanze di miglioria presentate fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione

a) I Comuni, dopo l'espletamento, a seguito di nullaosta regionale, delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. B della L. n. 112/1991, procedono alla reistituzione dei mercati già esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri per definire la situazione di fatto e di diritto relativa ai posteggi assegnati e liberi per le future assegnazioni.

b) Prioritariamente rispetto all'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni con posto fisso sui mercati già esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, secondo le modalità di cui al successivo capo II, i Comuni danno corso alle istanze di miglioria pervenute a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 112/1991 fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

c) Qualora i posti già richiesti dagli interessati siano stati nel frattempo legittimamente assegnati ad altri soggetti, sulla base delle richiamate procedure di rilascio ex L. n. 112/1991, i Comuni consentono la riproposizione delle istanze che manterranno lo stesso ordine di priorità cronologica.

d) L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria.

e) Il procedimento per la definizione delle istanze di miglioria si conclude non oltre un anno dall'avvenuta reistituzione dei mercati di cui alla precedente lett. a). Decorso inutilmente il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Istanze di miglioria presentate dopo la data di pubblicazione dei presenti criteri

a) Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto, per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, al successivo capo II, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.

b) Il procedimento per la definizione delle migliorie di cui al presente n. 2. si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

c) I Comuni stabiliscono i criteri di priorità nel caso di domande di miglioria concorrenti.

d) Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano al caso di ampliamento e di assegnazione alternativa di posteggio previsto dal capo II sez. I n. 11, né in ogni altro caso di ampliamento di posteggio di lieve entità che non pregiudichi il numero e le dimensioni degli altri posteggi del mercato, così come risultanti dall'atto istitutivo, nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica. I Comuni stabiliscono nei regolamenti di mercato i limiti dimensionali dell'ampliamento di lieve entità, anche in relazione alle dimensioni globali dell'area.

CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPO A

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

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1. L'esercizio del commercio su area pubblica sulle aree mercatali a cadenza su uno, su tutti o alcuni giorni della settimana o del mese di cui all'art.3 comma 3 lett. a), nonché sui gruppi di posteggi o sui posteggi singoli di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipo A riferita ai singoli posteggi oggetto dell'attività.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata dal Comune dove lo stesso si trova. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

3. [Al posteggio individuato come unico nell'atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde una sola autorizzazione] (10).

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.

5. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente:

a) la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all'art.3 comma 3 lett. b) e c) della predetta Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, su tutto il territorio nazionale, stante il disposto dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;

c) l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla Delib.C.R. n. 626-3799/2000, all'art. 4 comma 1 lett. b);

d) l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, regionale secondo quanto disposto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio 16 gennaio 2001, n. 3506/c.

6. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:

a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;

b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.

7. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

8. Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino all'ottenimento di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, secondo i limiti previsti al precedente n. 6. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

9. È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

10. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti dai Comuni ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. n. 114/1998, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

11. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

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(10) Numero abrogato dall'allegato A alla Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 85-4860.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando comunale.

2. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi e contiene:

a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza, qualora il Comune abbia provveduto a stabilire limitazioni di ordine merceologico;

b) il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l'istanza deve essere spedita;

c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

[d) l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio] (11).

3. Il bando comunale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e affisso all'albo pretorio.

4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

5. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

6. Il procedimento per l'autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

7. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall'inizio del procedimento ed assicura l'applicazione delle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) mercati e gruppi di posteggi già esistenti:

1) richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge n. 112/1991 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area pubblica cui la richiesta di autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito dello stesso mercato o altra tipologia di commercio su area pubblica e per lo stesso giorno di utilizzo.

3) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

4) a parità delle condizioni di cui ai n. 1, 2 e 3 la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine,

5) ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo

6) ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;

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7) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

b) mercati e gruppi di posteggi di nuova istituzione: per la prima volta di svolgimento della manifestazione, non esistendo alcuna graduatoria delle presenze, l'assegnazione avviene a favore di tutti i soggetti aventi titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a), eccettuato il criterio del maggior numero di presenze.

9. Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'albo pretorio.

10. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda.

11. Le istanze prive delle indicazioni richieste possono essere integrate secondo le modalità ed i tempi indicati nel bando comunale.

12. La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l'impossibilità a far valere i titoli stessi.

13. Norma eccezionale. In deroga ai criteri di cui al precedente n. 8., i Comuni, nel caso in cui i bandi per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso relativi a mercati poco frequentati vadano deserti in tutto o in parte, da parte dei soggetti che ne avrebbero titolo secondo le priorità di cui alle predette lett. a) e b), possono prevedere appositi bandi, in base a criteri da definire in sede locale, al fine di rivitalizzare i mercati medesimi ed evitarne, per quanto opportuno, la soppressione.

14. Agricoltori. Le disposizioni procedimentali del presente capo si applicano, in quanto compatibili, agli agricoltori, nel rispetto dei criteri previsti al precedente titolo III capo II n. 1. lett. e), relativo al regime dei posteggi.

15. Posteggi singoli. Le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate ai soggetti previsti dalla Delib.C.R. n. 626-3799/2000 e, in difetto, a chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su arca pubblica sulla base dei criteri stabiliti dal Comune.

16. Ai casi previsti ai precedenti n. 14 e 15 sono applicabili, in quanto compatibili e ciò sia ritenuto funzionale dal Comune, le disposizioni procedimentali del presente capo.

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(11) Lettera abrogata con Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO B

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo B) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore:

a) l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale previsto dal D.Lgs. n. 114/1998, nazionale secondo le risultanze della circolare del Ministero del Commercio 16 gennaio 2001, n. 3506/c;

b) l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, cosi come individuate dalla Delib.C.R. n. 626-3799/2000 all'art. 3 comma 3 lett. b) e c), su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998;

c) l'esercizio del commercio nell'ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali cosi come individuate nella predetta Delib.C.R. n. 626-3799/2000 agli artt. 3 e 4, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, in riferimento all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione stessa, nazionale secondo la sopra richiamata circolare del Ministero del Commercio;

d) la vendita a domicilio secondo quanto previsto dall'art 28 comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998;

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e) l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata, qualora previste dai Comuni ai sensi dell'art. 4 della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, fino al massimo di cinque ore consentite dalla delibera del Consiglio regionale ;

f) l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, secondo quanto previsto dalla Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, all'art. 10 comma 4 e 5.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di residenza del richiedente o di sede legale, qualora il richiedente sia una società.

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla L. 7 agosto 1991, n. 241(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

3. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissato dal Comune stesso.

4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Nell'istanza di autorizzazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa, il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione e la data dell'istanza di autorizzazione.

5. Nell'istanza devono altresì essere indicati gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.

CAPO IV - SUBINGRESSI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.

2. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. n. 112/1991 ovvero D.Lgs. n. 114/1998, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.

a) Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese;

b) Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato:

1) Se trattasi di attività a posto fisso, mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.

2) Se trattasi di attività in forma itinerante, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.

SEZIONE II - SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA A

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1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale;

2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda - commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D.Lgs. n. 114/1998.

4. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.

5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.

6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione del anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società (12).

7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

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(12) Numero così sostituito dall'allegato A, Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981.

SEZIONE III - SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5. del D.Lgs. n. 114/1998 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.

2. Fino. alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.

3. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.

4. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

CAPO V - CAMBI DI RESIDENZA

SEZIONE I - CAMBIO DI RESIDENZA NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA A

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1. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro sessanta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

SEZIONE II - CAMBIO DI RESIDENZA NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B

1. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro sessanta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione ed a darne notizia al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

CAPO VI - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 comma 4 lett. 6) del D.Lgs. n. 114/1998. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

4. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

5. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

6. Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza nei casi ed entro i termini previsti dal precedente capo V sez. II.

CAPO VII - AGGIUNTE E MODIFICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette:

a) ad istanza al Comune competente per territorio, nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo A.

1) Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28 comma 15 del D.Lgs. n. 114/1998 e ribadita al Titolo III Capo I n. 4. della presente deliberazione e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

2) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta di posteggio su autorizzazione di tipo A si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

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b) a comunicazione al Comune di residenza nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo B attestante, qualora trattasi di settore alimentare, il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

1) La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata dall'interessato, a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

CAPO VIII - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta a regime decennale.

2. Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.

3. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

CAPO IX - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. n. 28/1999 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedimentali da definire in sede locale che tengano conto:

2. della prescrizione di cui al citato art. 11 comma 4 della legge regionale n. 28/1999 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal D.Lgs. n. 114/1998. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;

3. del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;

4. della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;

5. del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza.

6. Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenze di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedimentali per il loro rilascio.

TITOLO V - ORARI

1. I Comuni stabiliscono gli orari del commercio su area pubblica nel rispetto della normativa generale sui tempi ed orari della Città e dei seguenti criteri:

a) gli orari del commercio su area pubblica in tutte le sue forme, ivi compresa l'attività in forma itinerante, sono soggetti agli stessi limiti previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, secondo quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs. n. 114/1998 e alle stesse modalità indicate dagli indirizzi regionali in materia di località ad economia turistica;

b) ulteriori limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi, di polizia stradale, igienico-sanitario e, in generale, di pubblico interesse, determinati nei casi e secondo le modalità previste al titolo III capo I numeri 3 e 7 lett. e).

c) I Comuni prevedono una fascia minima temporale di permanenza dell'operatore, sia titolare di posto fisso che occasionale, sull'area mercatale. Nel caso in cui ricorrano esigenze particolari di prevenzione delle turbative al corretto

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funzionamento del mercato e di ottimizzazione del servizio al consumatore, i Comuni prevedono un arco di permanenza minimo non inferiore ai tre quarti dell'orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell'attività.

d) è consentita la realizzazione di mercati pomeridiani;

e) è facoltà dei Comuni, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del pubblico interesse, prevedere orari differenziati per l'esercizio di commercio su area pubblica con somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato;

f) è consentita, previo parere delle associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori, l'istituzione di manifestazioni su area pubblica di ogni tipologia prevista dalla Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali nei casi seguenti:

1) nei Comuni o nelle porzioni di Comune individuati, ai sensi dei criteri regionali, come località ad economia turistica o città d'arte, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, nei limiti, e secondo le modalità previsti dai criteri regionali in materia di località ad economia turistica;

2) in tutti i Comuni della Regione nei giorni festivi del mese di dicembre;

3) in tutti i Comuni della Regione nelle otto giornate festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998;

4) anche fuori dai casi previsti alla lettera precedente è comunque consentita l'istituzione di manifestazioni su area pubblica nei giorni domenicali e festivi, qualora le stesse siano finalizzate al commercio di una sola e determinata specializzazione merceologica e si svolgano a cadenza mensile o ad intervalli di maggiore durata.

g) sono fatti salvi i mercati e le altre manifestazioni su area pubblica che, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si effettuano nei giorni domenicali o festivi;

h) nel caso in cui lo svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica venga a coincidere con una festività, i Comuni possono consentirne comunque lo svolgimento, qualora ciò sia stato preventivamente concordato in sede di predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio da definirsi a seguito di consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante o qualora si tratti delle festività del mese di dicembre, o prevederne l'anticipazione o la posticipazione, ove a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse (13).

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(13) Lettera così modificata dall'allegato A alla Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 85-4860.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - CONVERSIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

SEZIONE I - AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA A

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112 sono convertite d'ufficio nella nuova autorizzazione di tipo A.

2. Ad ogni autorizzazione deve corrispondere un posteggio.

3. Al posteggio individuato come unico nell'atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica, che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde, di regola, una sola autorizzazione.

Allo stesso posteggio corrisponde peraltro una distinta autorizzazione per ciascuno o alcuni dei giorni di utilizzo del medesimo qualora l'interessato abbia effettuato in merito apposita comunicazione al Comune competente per le operazioni di conversione, contenente:

a) l'indicazione della volontà di disporre, a qualunque titolo, del ramo d'azienda corrispondente ad uno o ad alcuni dei giorni settimanali di utilizzo del posteggio medesimo;

b) la dichiarazione sostitutiva comprovante l'avvenuta stipulazione di un contratto preliminare di presupposto ovvero, nel caso in cui la volontà di disporre del ramo d'azienda attenga allo scambio consensuale di posteggio con altro operatore

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dello stesso mercato, l'avvenuta richiesta di scambio consensuale di posteggio da parte dei due soggetti interessati al Comune competente, secondo quanto indicato al Capo II - Sezione I n. 9 della presente deliberazione (14).

4. I Comuni sede di posteggio, provvedono ad annullare d'ufficio il posteggio riportato nel modello SI.RE.DI. e contestualmente rilasciano il nuovo modello con l'indicazione del posteggio stesso.

5. Il titolo originario viene depositato presso l'ultimo Comune che effettua le operazioni di conversione.

6. Il soggetto che per ultimo ha avuto la titolarità dell'autorizzazione originaria prima dell'inizio delle operazioni di conversione, deve indicare al Comune che inizia le operazioni di conversione su quale o quali autorizzazioni dovrà proseguire il computo delle presenze utili per l'acquisizione delle priorità di legge.

Per presenze utili ai fini dell'acquisizione delle priorità di legge si intendono:

* quelle acquisite dall'operatore a titolo di spunta sulle aree soggette a regime di concessione decennale;

* quelle acquisite a qualsiasi titolo, sia in spunta che a titolo di occupazione ordinaria, sulle aree non soggette a regime di concessione decennale quali i mercati a cadenza superiore alla mensile, cosiddette "fiere" o le parti dei mercati mensili sottratte alla concessione decennale.

Non è consentito all'operatore, ai fini della prosecuzione del computo delle presenze, richiedere la suddivisione su più autorizzazioni delle presenze acquisite sullo stesso mercato, per lo stesso giorno i svolgimento, o sulla stessa fiera.

Della scelta effettuata dall'operatore deve essere data comunicazione a tutti i Comuni interessati dalle operazioni di conversione.

L'anzianità dell'autorizzazione originaria prosegue in capo a tutte le autorizzazioni che conseguono alla conversione e deve essere annotata sull'apposito MOD. COM 9 REG allo spazio AUTOR. ORIGINARIA (15).

7. La conversione non comporta l'azzeramento della validità temporale ed il conseguente rinnovo delle concessioni che mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale, già prevista dalla L. n. 112/1991 in dieci anni, nel rispetto della disposizione di cui al Titolo IV capo II sez. I n. 4 dei presenti criteri. Le concessioni di posteggio rilasciate in data antecedente alla legge n. 112/1991 si intendono rinnovate tacitamente di decennio in decennio, a decorrere dalla data di rilascio originaria.

SEZIONE II - AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28 marzo 1991, n. 112 sono convertite d'ufficio dai Comuni di residenza o di sede legale, nella nuova autorizzazione di tipo B, previa comunicazione dell'interessato contenente apposita autocertificazione relativa alla residenza attuale.

2. I Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni ai sensi della L. n. 112/1991 e della L.R. n. 17/1995 procedono alla loro conversione, se il titolare risulta essere ivi residente. Se lo stesso ha trasferito la residenza in altro Comune, il Comune che rilascia il nuovo titolo ritira l'autorizzazione rilasciata ex L. n. 112/1991 e la invia, annullata, al comune di rilascio.

3. Nel caso in cui la residenza sia variata successivamente alla comunicazione effettuata dall'interessato ai fini della conversione ed in attesa dell'espletamento, da parte del Comune già competente per territorio, delle operazioni di conversione, il titolare è tenuto a dare immediata notizia del cambio di residenza al Comune ultimo di residenza al fine di consentire allo stesso il coordinamento con il Comune precedente.

4. Autorizzazioni già rilasciate da altre Regioni il cui titolare attuale sia residente nella Regione Piemonte Qualora l'autorizzazione da convertire, rilasciata ai sensi della L. n. 398/1976 o della L. n. 112/1991, il cui titolare attuale risieda nell'ambito della Regione Piemonte, sia stata originariamente rilasciata all'interno di altra Regione, il Comune piemontese di residenza attuale provvede alla conversione, a seguito di comunicazione da parte dell'interessato, se la Regione di provenienza abbia declinato la propria competenza ed abbia curato la trasmissione al Comune piemontese di ultima residenza, di copia dell'autorizzazione da convertire.

Nel caso in cui la Regione di provenienza non abbia invece declinato la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

5. Autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della Regione Piemonte il cui titolare attuale sia residente fuori dal territorio regionale.

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Qualora l'autorizzazione da convertire, rilasciata ai sensi della L. n. 398/1976 o della L. n. 112/1991, il cui attuale titolare sia residente in altra Regione, sia stata originariamente rilasciata da Comune della Regione Piemonte, lo stesso Comune di rilascio provvede alla conversione, a seguito di comunicazione da parte dell'interessato, nel caso in cui la Regione di arrivo non abbia previsto la conversione all'interno del suo territorio. In proposito, per i connessi adempimenti, il Comune piemontese di rilascio trasmette copia della comunicazione dell'interessato e dell'autorizzazione da convertire al Comune, appartenente ad altra Regione, di attuale residenza del titolare e provvede alla conversione nel caso in cui lo stesso declini la propria competenza ai sensi della normativa della Regione di appartenenza.

Nel caso in cui la Regione di arrivo non declini la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONVERSIONI

1. La conversione comporta l'annotazione sulla nuova autorizzazione delle merceologie, secondo, i settori previsti dal D.Lgs. n. 114/1998, nonché degli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità acquisite.

2. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione, invitandoli a ritirare, entro il termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

3. Se l'interessato non ottempera, il Comune reitera la comunicazione. Decorsi ulteriori sessanta giorni, il titolo decade.

4. Fino a quando le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente non siano convertite, esse assumono la validità territoriale prevista dal D.Lgs. n. 114/1998 e richiamata al capo II sez. I ed al capo III sez. I del Titolo IV dei presenti criteri.

5. I Comuni che non hanno ancora convertito le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. n. 398/1976, possono convertirle ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 senza operare la conversione intermedia nei titoli di cui alla L. n. 112/1991.

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(14) Numero così sostituito dall'allegato A alla Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 85-4860.

(15) Il presente numero, già sostituito dall'allegato A, Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981, è stato poi nuovamente così sostituito con Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471.

CAPO II - DISPOSIZIONI VARIE

SEZIONE I - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PROPOSTE DOPO LA DATA DEL 18 MAGGIO 2000 E FINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE (16)

1. Le istanze di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posto fisso presentate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 dopo la data del 18 maggio 2000 e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione, complete dei requisiti di esistenza già individuati dallo stesso art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze, dal primo bando comunale di assegnazione.

2. I Comuni, in occasione del primo bando, consentono l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti richiesti dalla presente normativa e dallo stesso bando.

3. Le istanze di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante presentate dopo la data del 18 maggio e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione, conservano la priorità di esame conseguente alla data di presentazione. Per il rilascio si osservano le disposizioni previste dalla presente deliberazione per questa tipologia di autorizzazioni.

SEZIONE II - VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE INTERREGIONALI DIVERSE DALLE CONVERSIONI

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1. Per tutte le vicende giuridico amministrative diverse dalle conversioni, relative ad autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in forma itinerante rilasciate originariamente da Comuni appartenenti ad altra Regione il Comune piemontese di attuale residenza del titolare provvede nel caso in cui la Regione di provenienza declini la propria competenza.

2. Nel caso in cui le stesse vicende attengano ad autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della Regione Piemonte il cui attuale titolare sia residente fuori Regione, il Comune piemontese di rilascio originario procede in merito nel caso in cui la Regione di attuale residenza declini la propria competenza.

3. Nei casi in cui, con riferimento alle fattispecie di cui ai n. 1 e 2, la Regione di provenienza o di arrivo non declini la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

SEZIONE III - CASI DI APPLICAZIONE ULTRATTIVA DELLA DELIB.C.R. 1° DICEMBRE 1998, N. 508-14689

1. Fino all'espletamento dei procedimenti amministrativi concernenti il rilascio del nullaosta regionale per le autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica a posto fisso, di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della L. n. 112/1991, si applicano le disposizioni di cui alla Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689;

2. Con riferimento alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, rilasciate ai sensi della L. n. 398/1976 o della L. n. 112/1991 e con riferimento altresì alle autorizzazioni che saranno rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ancora ai sensi della L. n. 112/1991, si continuano ad applicare le disposizioni della Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689, per tutto quanto attiene alle vicende giuridico amministrative ed alle competenze dei Comuni ad espletarne i relativi adempimenti, fino al momento della loro conversione.

3. In occasione degli adempimenti di cui al precedente n. 2, i Comuni avviano quanto prima le operazioni di conversione. Dell'avvenuta conversione è data immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione.

SEZIONE IV - MODULISTICA

1. Per tutte le vicende giuridico amministrative concernenti le autorizzazioni non ancora convertite si utilizza la modulistica SI.RE.DI.

2. La nuova modulistica ex 114/98 è utilizzabile a partire dalla conversione delle autorizzazioni.

SEZIONE V - MERCATINI DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE

1. Fino al termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione (17) si applicano, in riferimento alla partecipazione degli "hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo II p. 4 dell'allegato A alla Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689 (indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e L.R. n. 17/1995.) Decorso il termine predetto non è più consentito agli "hobbisti" di esercitare attività di vendita su area pubblica senza la prescritta autorizzazione, annuale, stagionale o temporanea, per l'esercizio dell'attività commerciale.

SEZIONE VI - CLAUSOLA GENERALE

1. Per tutto quanto non risulta espressamente previsto dalla presente deliberazione i Comuni possono adottare apposite disposizioni di integrazione ed attuazione.

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(16) Locuzione così modificata dall'allegato A, Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981.

(17) Termine prorogato al 31 ottobre 2001 con Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 76-3718 e al 31 dicembre 2001 con Delib.G.R. 29 ottobre 2001, n. 56-4290.

CAPO III - NORME ABROGATE

Sono abrogate: la Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 42-29532 "L.R. n. 28/1999. Indicazioni inerenti la fase di prima attuazione", al Capitolo 4 "Orari" n. 3 ed al Capitolo 5 "Commercio su area pubblica"; la Delib.G.R. 19 giugno 2000, n. 53-269 "commercio su area pubblica. Autorizzazioni temporanee alla vendita"; la Delib.G.R. 30 ottobre 2000, n. 51-1214 "commercio su area pubblica. Indicazioni relative alle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante già rilasciate all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/1998. Conversioni"; per effetto del disposto dell'art. 25 comma 3 della legge regionale n. 28/1999, la Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689 "indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e della L.R. n. 17/1995" per ogni effetto diverso da quelli indicati al Capo II sezioni III e V del presente titolo VI.

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Regione Piemonte

Deliberazione Giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861 (1)Deliberazione Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 "Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del

settore". Indicazioni attuative

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 dicembre 2001, n. 52.

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma del commercio in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la competenza regionale all'emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative relative al comparto, fra le quali:

1. le modalità di esercizio dell'attività ed ogni vicenda costitutiva, modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;

2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica variamente denominate, nonché, in generale, il funzionamento delle stesse;

3. gli orari di esercizio dell'attività.

In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, recante "disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte", demanda, all'art. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale;

in proposito, con Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 28/1999 -art. 11 - i criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica.

Con successive Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981, Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471 e Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 85-4860, al fine di dare soluzione ad alcune questioni interpretative emerse in fase di prima attuazione dei criteri regionali, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche rispetto al testo originario della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

La materia del commercio su area pubblica che ha visto, nel corso di un decennio, l'avvicendarsi di tre differenti normative statali e, conseguentemente, regionali di attuazione, presenta ancora, allo stato attuale, tratti di complessità di non trascurabile portata, specie in riferimento ai regimi transitori da una normativa all'altra e tenuto conto delle numerose novità introdotte con la riforma.

Dalle accennate difficoltà consegue l'opportunità di garantire, nell'attuale fase di applicazione dei criteri regionali da parte delle Amministrazioni comunali, uniformità e coerenza di interpretazione ed attuazione.

Al fine di fornire senza indugio agli operatori del settore ed in particolare ai Comuni, chiamati ad applicare la normativa regionale, gli opportuni chiarimenti sulle principali novità e sugli adempimenti connessi all'attuazione dei criteri regionali,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

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di approvare le indicazioni relative agli adempimenti giuridico-amministrativi connessi all'applicazione della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, così come modificata dalle Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981, Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471 e Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 85-4860, recante i "criteri regionali per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative" del commercio su area pubblica, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per le motivazioni d'urgenza espresse in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

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ALLEGATO A

DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE 2 APRILE 2001, N. 32-2642 "CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE VICENDE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA" - INDICAZIONI

ATTUATIVE

CAPITOLO I - INDICAZIONI RELATIVE AL TITOLO II DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 "DISPOSIZIONI GENERALI"

Del titolo II della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 si segnalano i seguenti aspetti innovativi.

1. Non è consentito svolgere l'attività di commercio su area pubblica senza l'originale dell'autorizzazione. Viene, infatti, esplicitato il concetto per cui all'operatore non è più consentito, in nessun caso, di esercitare l'attività con la copia dell'autorizzazione, essendo richiesto sempre che nell'esercizio dell'attività, quale ne sia la forma, l'operatore esibisca, se richiesto dagli organi di vigilanza, l'originale della stessa.

2. Soggetti legittimati ad esercitare l'attività di commercio su area pubblica. Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate, rientranti nell'àmbito applicativo del D.Lgs. n. 114/1998 e norme attuative regionali (per le definizioni vedi artt. 3 e 4 della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799), possono partecipare esclusivamente coloro che siano in possesso dell'apposita autorizzazione, anche temporanea, per il commercio su area pubblica o, a titolo complementare, gli agricoltori.

3. Manifestazioni su area pubblica di varia denominazione, a composizione complessa (miste di aspetti di cui alla L.R. n. 47/1987 in materia di manifestazioni fieristiche e di aspetti, di cui alla presente normativa, in materia di commercio). Possono essere previste manifestazioni di natura complessa, caratterizzate dalla compresenza di aspetti fieristici (vedi L.R. n. 47/1987 e L. n. 7/2001) e commerciali, come tali rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 114/1998. In tale caso il Comune dovrà articolare l'atto autorizzativo/istitutivo in due parti distinte, dando atto della duplicità di normativa di presupposto (ciò varrà fino alla prevista modifica della L.R. n. 47/1987, in attuazione della L. n. 7/1991, legge quadro di riforma del sistema fieristico). Rientrano nella disciplina del commercio su area pubblica (D.Lgs. n. 114/1998 e successive norme regionali di attuazione) e non nella disciplina fieristica ex L.R. n. 47/1987, tutte le manifestazioni, qualunque ne sia la denominazione, che si svolgono su area pubblica ed alle quali partecipano esclusivamente soggetti in possesso dell'apposita autorizzazione di commercio, anche temporanea, o, a titolo complementare, agricoltori, esclusi, dall'obbligo dell'autorizzazione di commercio, dall'art. 4 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998.

4. Sostituzione del titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'attività.

a) La sostituzione del titolare dell'autorizzazione avviene normalmente a mezzo di familiari coadiutori o di dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali; questo aspetto non è peraltro oggetto di controllo da parte del Comune, non competente per materia)). Il sostituto deve essere munito della apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente, la cui veridicità sarà controllata dal Comune, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

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b) È consentito inoltre che l'ambulante si faccia sostituire da "altri incaricati" (quindi non dipendenti o familiari) purché soltanto per "casi eccezionali e periodi di tempo limitati", che sarà il Comune a valutare. Naturalmente il Comune potrà adottare norme di procedimento generali e astratte, che stabiliscano le fattispecie di casi eccezionali più ricorrenti e dei relativi limiti temporali, che, in ogni caso, devono essere contenuti e strettamente correlati al verificarsi dell'emergenza. A titolo esemplificativo si ritiene che possa essere considerato caso eccezionale il verificarsi di una malattia imprevista, con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa ed alla sua fase acuta. Per contro non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato, potendo, in tal caso, l'interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Analogamente si ritiene che possa essere assimilata alla precedente l'ipotesi di un incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi. Non può essere considerato caso eccezionale, agli effetti della presente disposizione, l'assenza del titolare per ferie.

c) In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con:

1) l'originale del titolo;

2) l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare;

3) nel caso in cui il sostituto non è dipendente o familiare coadiutore, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (è sufficiente una semplice dichiarazione che, se non autenticata, dovrebbe, opportunamente, essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).

d) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività (occupazione di posteggio in concessione decennale, occupazione a titolo precario, cioè "spunta", esercizio dell'attività in forma itinerante, partecipazione alle fiere...) e) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano anche agli agricoltori, stante il princìpio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti. Ciò sta a significare, in particolare, che l'agricoltore può essere sostituito soltanto da dipendenti o familiari coadiutori, che, come tali, operano a nome e per conto del titolare. È fatta salva la possibilità di sostituzione da parte di altro delegato, soltanto per casi eccezionali, secondo quanto specificato al precedente n. 4 lettera b).

5. Definizione del regime normativo applicabile alle attività commerciali su area pubblica che si svolgono in strutture fissate permanentemente al suolo.

Tutte le attività di commercio su area pubblica che si svolgono in strutture fisse sono soggette alla presente normativa sempre che non si tratti:

a) di vendita di giornali e riviste, soggette alla L. n. 416/1981 così come recentemente modificata con D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170;

b) di vendita di carburanti, o di attività di commercio collaterali, soggette alla disciplina speciale di settore;

c) di attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette alla L. n. 287/1991.

CAPITOLO II - INDICAZIONI RELATIVE AL TITOLO III DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 "MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"

Nel titolo III della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 sono disciplinati gli interventi e gli adempimenti comunali relativi ai mercati ed alle altre forme di commercio su area pubblica, variamente previste in sede comunale.

Essi, in sintesi, attengono:

1. agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei mercati ed altre forme di commercio su area pubblica (cfr. Capo I della Delib.G.R. n. 32-2642/2001);

2. al regime d'occupazione delle aree pubbliche, in relazione alle varie tipologie (cfr. Capo II della Delib.G.R. n. 32-2642/2001).

CAPO I DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - ADEMPIMENTI COMUNALI

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Gli adempimenti comunali attengono alle competenze in merito alla gestione ed al funzionamento dei mercati.

In particolare, gli interventi che il Comune può o deve, secondo i casi, effettuare sono ripartiti in due tipologie:

1. interventi di minima entità su mercati già esistenti che non comportano modifiche sostanziali della situazione di fatto. Si tratta degli interventi meno modificativi della situazione esistente, consistenti:

a) nella reistituzione dei mercati esistenti, ai fini dell'aggiornamento dei relativi atti istitutivi rispetto ai nuovi presupposti normativi (cfr. titolo III, Capo I n. 1. lettera a della Delib.G.R. n. 32-2642/2001). Si tratta di un atto di semplice forma giuridica, che i Comuni hanno l'obbligo di adottare, consistente nel modificare, appunto, le disposizioni normative di presupposto.

Di reistituzione si parla anche al capo I del titolo IV della Delib.G.R. n. 32-2642/2001, laddove è previsto che i Comuni procedano a reistituire i mercati dopo la conclusione dei procedimenti di nullaosta regionale ex L. n. 112/1991, prima di poter procedere all'esame delle migliorie e, successivamente, ai rilasci delle nuove autorizzazioni a posto fisso. Per questioni connesse all'economia dei procedimenti i Comuni effettueranno la reistituzione soltanto dopo la conclusione dei procedimenti in sede regionale, individuata, con le note n. 20302/17.1 del 23/11/2001 e n. 20723/17.1 del 30/11/2001, nella data del 17 dicembre 2001 ;

b) nell'adeguamento dei mercati esistenti alle prescrizioni igienico sanitarie ed alle norme di sicurezza.

I Comuni, come noto, devono tendere all'adeguamento dei mercati esistenti alle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Rientra in questa fattispecie, oltre all'adeguamento che comporti soltanto modifiche di lieve entità rispetto al preesistente assetto del mercato, anche l'adeguamento alle norme igienico sanitarie, che comporti la suddivisione merceologica del mercato nelle due aree alimentare ed extralimentare. Ogni altra modifica rientra nei casi di cui al successivo n. 2.

Gli interventi descritti al presente n. 1., lettere a) e b) sono quindi i più fisiologici ed i meno modificativi dell'esistente. La conseguenza è che, pur necessitando sempre di una previa consultazione con le categorie, non necessitano di preventiva programmazione.

2. Interventi di istituzione di nuove aree per il commercio su area pubblica o di modificazione sostanziale delle aree già esistenti. Trattasi di tutti gli interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati o altre aree destinate al commercio su area pubblica, che già non rientrino tra quelli previsti al precedente numero 1. Si tratta di interventi che modificano nella sostanza l'assetto dei mercati e che, come tali, richiedono, oltre al rispetto delle procedure di consultazione con le categorie del settore, una preventiva programmazione e possono essere attuati soltanto nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti concessionari di posto fisso decennale in corso di validità, cui vanno assimilati i diritti dei soggetti ammessi alle graduatorie regionali per il nullaosta ex L. n. 112/1991.

a) Particolari ipotesi di intervento modificativo sono la soppressione e la sospensione, equivalente a soppressione temporanea, dei mercati o di parte degli stessi. In proposito è previsto che ogni modificazione, comprese quindi, a maggior ragione, le soppressioni, per essere assunta, non deve confliggere con i diritti acquisiti dai concessionari di posto fisso decennale. Ciò significa che le soppressioni non possono essere disposte in relazione ai posti oggetto di concessione decennale in corso di validità. Si richiama inoltre l'attenzione sul divieto di procedere alla diminuzione numerica dei posteggi segnalati come liberi alla Regione ai fini delle assegnazioni ai sensi della L. n. 112/1991. Tale divieto, anche se non previsto espressamente nei criteri, è comunque desumibile da considerazioni di sistema (vedi primo capoverso del presente n. 2.).

Rispetto al regime delle soppressioni e delle sospensioni dei mercati o di parte degli stessi si possono individuare alcuni casi:

1) soppressione permanente in violazione di diritti acquisiti. Di regola non è consentita. L'unico caso in cui può essere disposta è il ricorrere di esigenze igienico sanitarie o di sicurezza. In tal caso, peraltro, il Comune è tenuto a fornire al/i concessionario/i una soluzione alternativa. Sono da assimilare al caso delle esigenze igienico sanitarie e di sicurezza i casi di forza maggiore;

2) sospensione (vale a dire soppressione temporanea) o spostamento temporanei, in violazione di diritti acquisiti. Sono ammessi in via di urgenza, per motivi di igiene e sicurezza o forza maggiore, senza rispettare tutte le normali procedure anche partecipative, con semplice ordinanza motivata. Naturalmente l'effetto dell'ordinanza si produrrà limitatamente al persistere delle ragioni che ne hanno costituito il presupposto. Non rappresenta motivazione sufficiente il ricorrere di altra forma di manifestazione o intrattenimento su area pubblica;

3) sospensione (vale a dire soppressione temporanea) o spostamento temporanei in violazione di diritti acquisiti, per motivi diversi da quelli di igiene sicurezza o forza maggiore. Il Comune che intenda disporli è tenuto a concordarli con i soggetti

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concessionari di posteggio. A titolo esemplificativo si segnala il caso del ricorrere, in coincidenza con il giorno di mercato, di fiere, o feste o intrattenimenti di vario genere, su area pubblica.

b) Una particolare ipotesi di istituzione o di reistituzione di mercato, a seconda che il mercato sia o meno già esistente, è quella relativa ai mercatini, per lo più mensili, ma non solo, dell'usato e dell'antiquariato minore. Si ritiene opportuno segnalare nello specifico questa fattispecie, a titolo di esempio, tenuto conto della particolare diffusione e problematicità della stessa nell'àmbito dell'esperienza regionale. Si precisa in ogni caso che allo stesso regime sottostanno anche le altre forme mercatali con diversa tematica merceologica.

I Comuni nei quali operino i mercatini dell'usato e dell'antiquariato, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo regionale sono tenuti ai seguenti adempimenti (naturalmente se il Comune intende istituire ex novo il mercatino dovrà far precedere gli adempimenti sotto evidenziati dalla preventiva fase di programmazione):

1) reistituire i mercatini esistenti secondo le norme procedimentali indicate al Titolo III Capo I n. 1 della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, quindi dopo aver effettuato le consultazioni con le categorie interessate;

2) tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto, con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo III Capo II n. 1 lettere a) e d) della deliberazione medesima. Il regime giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area pubblica, quale ne sia la denominazione.

Pertanto il regime di occupazione delle aree sarà diverso anche nei mercatini dell'usato, secondo la loro cadenza temporale. In particolare:

2.1 nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore al mensile;

2.2 nei mercati che si svolgono ad intervalli superiore al mese (quale ne sia la cadenza e la denominazione) è invece previsto, come già in passato, il regime dell'assegnazione di volta in volta secondo apposite graduatorie;

3) integrare l'atto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità ed il mercato stesso non presenti il carattere dell'ordinarietà, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee, che, poiché accessorie alla manifestazione principale, non possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica.

4) osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della Delib.G.R. n. 32-2642/2001, laddove viene precisato che "qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, rientranti nell'àmbito di applicazione della presente normativa, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo III capo I della presente deliberazione ed a stabilire i criteri e le modalità procedimentali per il loro rilascio" che ogni Comune potrà definire in completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel citato Titolo IV capo IX.

c) Al di là di quanto già evidenziato con specifico riferimento alla fattispecie dei mercatini dell'usato e dell'antiquariato alla precedente lettera b) n. 3) e n. 4), si richiama l'attenzione sulla possibilità per i Comuni di integrare, in via generale, gli atti istitutivi delle manifestazioni su area pubblica di varia natura, che non presentino il carattere dell'ordinarietà, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee. Oltre a quanto già precisato alla precedente lettera b) si rimanda, per gli adempimenti e le prescrizioni relative alle autorizzazioni temporanee, a quanto sarà meglio specificato nella presente deliberazione, nella parte relativa al Titolo IV, Capo IX della Delib.G.R. n. 32-2642/2001.

3. Assortimento merceologico dei mercati. Una forma particolare di intervento sui mercati consentita ai Comuni dalla nuova normativa, è di assortire le merceologie degli stessi, subordinando l'utilizzo dei posteggi alla vendita di determinati prodotti. I Comuni quindi potranno ripartire le aree mercatali non soltanto in ragione dei due settori "alimentare ed extra-limentare" ma anche per singole tipologie di prodotti (es: calzature, abbigliamento, biancheria intima, ortofrutta, prodotti ittici, formaggi...) Anche in questo caso è fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

4. Spazi per gli agricoltori. I Comuni hanno l'obbligo e non la facoltà di prevedere gli spazi per gli agricoltori, per garantire pari opportunità ad entrambe le componenti legittimate a frequentare i mercati.

5. Spazi per i battitori. I Comuni possono prevedere spazi da destinare ai battitori (cfr. Titolo III, Capo I, n. 6 della Delib.G.R. n. 32-2642/2001). Inoltre, in base a quanto previsto al Titolo III Capo II lettera f) della Delib.G.R. n. 32-2642/2001, i Comuni che abbiano previsto questa tipologia di spazi sono tenuti a regolamentarli in sede locale.

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6. Regolamenti comunali. Ai Comuni non è fatto obbligo di adottare un regolamento distinto per ogni manifestazione su area pubblica, potendo il Comune stesso procedere secondo le modalità ritenute più opportune.

7. Esercizio delle funzioni amministrative relative ai mercati (intesi in senso lato, comprensivo delle "fiere" variamente denominate, rientranti nella presente normativa).

Non è consentito ai Comuni di demandare l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle manifestazioni rientranti nella presente normativa ad altri soggetti. Rientrano fra le funzioni amministrative l'istituzione e la regolamentazione dei mercati in ogni sua parte, compresi la suddivisione delle aree e l'assegnazione dei posteggi. Il fine di questa disposizione è quello di chiarire che l'utilizzo di un bene pubblico non può essere regolamentato da un soggetto che non presenti idonee garanzie di imparzialità.

Possono invece essere affidate ad altri soggetti, secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie locali, le operazioni relative ai servizi strumentali (es: gestione parcheggi, pulizia delle aree, riscossione tributi...). Con particolare riferimento agli aspetti inerenti la promozione, i Comuni possono avvalersi delle Associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2001, n. 36 (riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Proloco), iscritte all'apposito albo provinciale. Con le ultime modifiche apportate al testo originario della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 è stata prevista la possibilità di avvalersi, per gli aspetti di promozione delle manifestazioni, oltre che delle Pro Loco, secondo le modalità predette, anche dei consorzi o delle cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica.

8. Notazione Generale - Il procedimento per la definizione di tutti gli interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati prevede quindi, di norma:

a) una fase di programmazione che, peraltro;

1) non è richiesta per gli interventi che non modificano nella sostanza l'assetto dei mercati, vale a dire per quelli indicati al precedente n. 1;

2) può essere contestuale a quella dell'istituzione e quindi non essere oggetto di un preventivo, apposito, atto comunale, in relazione ai mercati a cadenza ultramensile con periodicità prefissata od occasionale (cfr. art. 5 comma 3 della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799);

b) una fase di consultazione preliminare all'istituzione. Con Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981, è stata integrata la formulazione originaria della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 approvata il 2 aprile 2001, con alcune specificazioni sulle modalità di consultazione con i rappresentanti del mercato, nel caso in cui l'intervento sia riferito a mercati già esistenti. In particolare, nella formulazione risultante è previsto che per i mercati già esistenti, oltre alle organizzazioni provinciali delle categorie interessate, i Comuni devono sentire le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio sul mercato oggetto di intervento i quali debbono essere designati dagli stessi concessionari di posteggio, a maggioranza dei due terzi. Anche se non è detto espressamente, è da ritenere che il quorum del 2/3 debba essere calcolato sul totale degli aventi diritto e non sul numero dei partecipanti al voto. In difetto di accordo, le designazioni saranno effettuate dalle rappresentanze provinciali delle categorie. I criteri regionali nulla dispongono in merito ai procedimenti di elezione dei rappresentanti di mercato, nel caso in cui le designazioni siano effettuate dai concessionari di posteggio. In ogni caso, si ritiene che le modalità di elezione siano una questione di pertinenza degli operatori e che i Comuni non debbano parteciparvi ne disporre alcunché. Per i Comuni è sufficiente che le designazioni pervengano in forma scritta da parte degli operatori, con la dichiarazione che i rappresentanti indicati sono stati scelti a maggioranza dei due terzi dei concessionari di posteggio sul mercato, a titolo di accettazione e legittimazione;

c) una fase di istituzione e regolamentazione.

CAPO II DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - POSTEGGI E ALTRE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

Il capo si articola in due parti:

1. Regime di occupazione ordinario, vale a dire modalità normali di assegnazione degli spazi pubblici. Le aree pubbliche possono essere concesse ai privati che ne abbiano la legittimazione, per l'esercizio dell'attività di commercio, in base ai seguenti due differenti regimi giuridici:

a) concessione decennale. Questo regime costituisce la regola nei mercati o altre forme che si svolgono a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese. Vi fa eccezione, se il Comune lo ritiene opportuno per questioni inerenti al miglior servizio o alla migliore realizzazione della forma commerciale, il caso dei mercatini mensili, per lo più tematici, ma non solo, per i quali è previsto che il Comune possa destinare fino al 50% dei posteggi anziché al regime della concessione

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decennale, all'assegnazione di volta in volta, sulla base delle stesse procedure previste per i mercati a cadenza ultramensile. In questo caso rientrano, a titolo di esempio, i mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, sempre che la loro cadenza di svolgimento non sia ad intervalli superiori al mese (in tal caso, infatti, si applica lo stesso regime di occupazione delle aree previsto per tutte le manifestazioni a cadenza ultramensile, per il quale si rimanda alla successiva lettera b).

b) assegnazione dell'area di volta in volta. È il caso delle manifestazioni a cadenza ultramensile. In proposito non si segnalano novità di rilievo rispetto al regime previgente che già prevedeva che le aree non fossero soggette a concessione decennale ma ad occupazione secondo graduatorie da predisporre di volta in volta. Si segnala, quale unica novità, l'introduzione, fra i criteri residuali per la predisposizione delle graduatorie di assegnazione dei posteggi, del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

c) Un caso particolare è quello relativo al regime di occupazione delle aree da parte degli agricoltori.

In proposito si evidenzia che:

1) viene utilizzato il termine "agricoltori" per uniformità con la terminologia del D.Lgs. n. 114/1998;

2) agli effetti della normativa regionale, le società di capitali e i loro consorzi sono esclusi dalla possibilità di effettuare la vendita su area pubblica.

In proposito con la Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981 si è provveduto a rettificare la formulazione originaria della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 che, a causa di un evidente errore, ammetteva, contrariamente allo spirito del D.Lgs. n. 114/1998, anche le società di capitali agricole ad effettuare l'attività di commercio su area pubblica;

3) sono mutati, rispetto al passato, i criteri di priorità per le assegnazioni delle aree, privilegiando, nell'ottica della sicurezza del consumatore, i produttori biologici e le imprese che adottano tecniche di coltura a basso impatto ambientale. A parità di condizioni si privilegiano le imprese con sede aziendale nel Comune o Provincia o Regione nei quali ricade il mercato in questione. Le imprese non iscritte al registro figurano come ultime nella scala delle priorità.

Essendo mutati sostanzialmente i criteri di assegnazione delle aree, esiste il problema di salvaguardare i soggetti che, sulla base della disciplina previgente, avevano legittimamente strutturato l'azienda in modo tale da poter fruire delle priorità di legge (fra le quali, in particolare, il maggior numero di presenze acquisite in "spunta"). Con la Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471 si è pertanto prevista una norma transitoria secondo la quale le priorità acquisite fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri di priorità previgenti, continuano a costituire titolo di priorità per le assegnazioni dei posteggi, fino ad esaurimento dei soggetti aventi diritto;

4) il percorso Internet per poter consultare l'elenco riferito ai produttori biologici della Regione Piemonte è il seguente: www.regione.piemonte.it Sezioni tematiche Agricoltura biologica;

5) le aree per gli agricoltori devono essere distinte da quelle per i commercianti, anche ai fini della spunta;

6) i Comuni devono promuovere un'efficace azione di controllo, anche attraverso interventi coordinati a livello intercomunale, per la repressione degli abusi in questo comparto.

2. Regime di occupazione precaria, a titolo di sostituzione, cosiddetta "spunta", in assenza del titolare dell'area, o in difetto di assegnazione dell'area.

a) Anche se la stessa precisazione è contenuta al titolo VI della Delib.G.R. n. 32, laddove si tratta della validità territoriale delle autorizzazioni di tipo A e B, vale la pena di rammentare che la spunta è consentita, secondo quanto precisato dal Ministero del commercio con circolare 29 gennaio 2001, n. 3506/c:

1) per le autorizzazioni di Tipo A, all'interno della Regione nella quale l'autorizzazione è stata rilasciata;2) per le autorizzazioni di tipo B, nell'intero àmbito nazionale.

b) Al Titolo II n. 10 della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 viene definito il concetto di presenza relativa all'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque, non assegnati (spunta), valida quale priorità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo A. In particolare detto concetto di presenza "fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico". In proposito si evidenzia che questa definizione di presenza in spunta è riferita esclusivamente alla spunta sulle aree soggette al regime di concessione decennale, rispetto alle quali, appunto, è ipotizzabile il rilascio di autorizzazioni di tipo A, restando salva, invece, per la aree non soggette a detto regime (fiere a cadenza ultramensile ed eventuali porzioni di mercatini mensili non soggette a concessione decennale) la definizione di presenze in spunta indicata all'art. 27 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998, secondo la quale "per presenze effettive in una fiera" è da intendersi "il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera" .

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c) Criteri di priorità ai fini della partecipazione alla spunta sui mercati a cadenza su uno, alcuni o tutti i giorni della settimana o del mese. Oltre al criterio del maggior numero di presenze già acquisite nel mercato, sulla base dell'autorizzazione esibita per la spunta, sono stati previsti criteri tali da consentire un agevole controllo da parte dei Comuni. Si tratta, infatti :

1) della maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del titolare dell'autorizzazione esibita per la spunta (data di inizio attività), così come risultante dal registro imprese, già registro ditte o registro delle società, o anche dalla visura del R.E.A.;

2) della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita (di qui l'estrema importanza di indicare sulle autorizzazioni che saranno convertite, il numero dell'autorizzazione originaria ).

d) Criteri di priorità per le spunte nelle fiere variamente denominate, rientranti nell'àmbito di applicazione della presente normativa. Come già avveniva in passato, la precedenza assoluta è data a quei soggetti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla fiera, non sono stati ammessi a parteciparvi per difetto di posti disponibili. Nel testo originario della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 era detto che, fra questi soggetti, la priorità doveva essere attribuita nel rispetto dell'ordine di presentazione della domanda. Ciò era in evidente contrasto con l'attuale impostazione di sistema secondo cui la priorità spetta a chi abbia il maggior numero di presenze, la maggior anzianità di registro imprese e la maggiore anzianità di autorizzazione esibita. In proposito, con la Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471 si è provveduto alla rettifica dell'errore di formulazione segnalato. Pertanto i criteri di priorità da applicare, anche con riferimento a questo caso, sono gli stessi previsti in via generale per la partecipazione alle "fiere".

e) Si segnala una novità in relazione ai criteri di priorità per la spunta nel caso degli agricoltori. Si è previsto che i criteri siano gli stessi previsti per le assegnazioni decennali con l'aggiunta, nel caso di parità di condizioni, del criterio del minor numero di presenze. Non si tratta di una svista ma di un criterio per garantire che l'agricoltore venda effettivamente la sua produzione e non sia indotto, pur di accumulare un maggior numero di presenze, a sopperire alle eventuali mancanze della sua produzione, a fornirsi all'ingrosso, alla stregua di ogni commerciante.

f) Per quanto attiene alle altre prescrizioni generali sulla spunta (in particolare modalità di registrazione delle presenze e delle assenze) si evidenzia che, come già in passato:

1) il Comune non può pretendere una domanda per la presentazione alla spunta;

2) le presenze non si azzerano alla fine di periodi stabiliti dal Comune, ma si continuano a computare da quando sono documentabili, senza soluzione di continuità. Il solo caso in cui si "consumano " le presenze acquisite, è quello in cui le stesse sono servite all'ambulante per ottenere, su quello stesso mercato, il posto fisso. La consumazione delle presenze acquisite vale solo per tutto ciò che attiene ai nuovi rilasci che saranno effettuati sulla base della nuova normativa e non tocca le ipotesi di rilascio delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale, ancora rientranti nell'àmbito di applicazione della legge n. 112/1991, perché costituenti diritti acquisiti;

3) le presenze devono essere aggiornate, per giorno settimanale di mercato, almeno mensilmente;

4) le presenze devono essere riferite all'autorizzazione di volta in volta esibita e non al soggetto che di volta in volta si presenta;

5) alla spunta, così come ad ogni altra forma di commercio su area pubblica, si partecipa con l'originale dell'autorizzazione;

6) non si può fare la spunta contemporaneamente con più autorizzazioni, per sé e per altri, non avendo la persona fisica il dono dell'ubiquità. Ciò vale tanto più se si considera che al Comune è fatto obbligo di prevedere la fascia minima obbligatoria di presenza sul mercato anche per gli spuntisti;

7) non si può giustificare l'assenza dalla spunta;

8) non si cumulano le presenze effettuate sulla base di autorizzazioni distinte;

9) uno stesso operatore può contemporaneamente fare la spunta su più mercati ed avere posti fissi (salva la mancanza di ubiquità e quindi l'esigenza di avere sostituti idonei allo scopo), naturalmente se in possesso di più autorizzazioni. In più è concesso allo stesso operatore di fare contemporaneamente la spunta nel medesimo mercato dove già occupa il posto fisso, sempre che lo faccia sulla base di autorizzazioni distinte.

3. Modalità di riassegnazione dei posteggi dopo lo spostamento o la riorganizzazione dei mercati.

Il criterio fondamentale è rimasto quello della maggiore anzianità di posteggio ma si è affermato che il Comune non può prescindere da valutazioni connesse, in particolare, ad esigenze igienico sanitarie e di sicurezza. La formulazione utilizzata è pleonastica ma tale da rafforzare il princìpio per il quale la decisione in merito non dipende esclusivamente dalla volontà del concessionario di posteggio.

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CAPITOLO III - INDICAZIONI RELATIVE AL TITOLO IV DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 "VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AUTORIZZAZIONI"

CAPO I DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - MIGLIORIE

1. Sono definite le modalità procedimentali per l'esame delle richieste di variazione di posteggio sui mercati da parte dei soggetti già titolari di posto fisso, cosiddette "migliorie", secondo una distinzione fondamentale:

a) migliorie richieste dall'entrata in vigore della legge n. 112/1991 (23 aprile 1991) alla data di pubblicazione dei presenti criteri (cioè fino all'11 aprile).

Hanno un trattamento prioritario rispetto all'avvio dei procedimenti comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso. I Comuni pertanto dovranno procedere alla loro definizione prima di dare avvio al primo bando per le autorizzazioni a posto fisso in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998. In proposito si segnala che nella nuova normativa è prevista, per le migliorie in generale, una inversione di tendenza rispetto all'impostazione della disciplina della legge n. 112/1991, in base alla quale erano invece le domande di nuova autorizzazione a godere di un trattamento di favore rispetto alle domande di miglioria. I Comuni possono dar corso a questa tipologia di istanze di miglioria:

1) dopo la conclusione dei procedimenti di rilascio dei nullaosta regionali per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso ai sensi della legge n. 112/1991, resa nota ai Comuni con le note 20302/17.01 del 23/11/2001 e n. 20723/17.01 del 30/11/2001 (cfr. B.U. del 12 dicembre 2001- Sezione Comunicati);

2) dopo aver provveduto alla reistituzione dei mercati, secondo le precisazioni fatte al capitolo II della presente deliberazione ed illustrate nelle note citate al precedente n. 1);

b) migliorie non rientranti fra quelle di cui alla precedente lettera a), vale a dire pervenute dopo l'11 aprile. Il Comune procede a darvi corso nell'arco temporale compreso fra un bando ed il successivo.

Le modalità di procedimento sono stabilite in sede comunale, secondo le indicazioni dei criteri regionali.

In ogni caso il regime di priorità previsto per le migliorie richieste fino all'11 aprile 2001 non può essere esteso anche alle domande successive all'11 aprile, che, giova ripeterlo, non godono di trattamento prioritario rispetto all'emanazione del primo bando in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, ma devono essere regolamentate ed esaminate fra il bando precedente e quello successivo.

2. Subingresso nelle richieste di miglioria È da ritenersi consentito perché si tratta di una priorità attinente all'aspetto oggettivo dell'azienda. Per richiedere il cambio di posteggio infatti non occorrono particolari requisiti soggettivi ma è sufficiente che all'azienda corrisponda un posteggio in concessione. La questione dell'ammissibilità del subingresso nell'istanza di miglioria assume particolare rilievo in riferimento alle migliorie richieste nel corso dell'ultimo decennio, cui non è stato possibile ancora dar corso. Naturalmente resta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta o all'assegnazione del nuovo posteggio.

3. Una particolare novità è la disposizione secondo la quale gli ampliamenti di posteggio di lieve entità e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende dotate di veicolo attrezzato non sono "migliorie " in senso tecnico e non sono soggette ai relativi procedimenti.

Il Comune dovrà stabilire la soglia fisiologica di ampliamento, considerate le caratteristiche di ciascun mercato, secondo quanto disposto dall'art. 9, p. 5 della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 (indirizzi generali per la programmazione del commercio su area pubblica). In ogni caso la determinazione della soglia di "lieve entità" non può andare a modificare il numero dei posteggi del mercato, così come risultanti dall'atto istitutivo.

4. Il Comune competente all'esame delle istanze di miglioria è il Comune sede del posteggio.

CAPO II DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPO A

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SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le principali novità della nuova normativa sono le seguenti:

1. possibilità di occupare contemporaneamente più posteggi sullo stesso mercato.

a) Lo stesso soggetto può utilizzare contemporaneamente fino a tre posteggi complessivi sullo stesso mercato, sia a titolo di concessione decennale che a titolo di "spunta", purché sulla base di autorizzazioni distinte. Pertanto gli è consentito di occupare contemporaneamente un posto fisso e di fare la spunta, con autorizzazioni distinte, fino all'ottenimento del numero massimo consentito di due o tre posteggi sullo stesso mercato. La disposizione vale sia per le ditte individuali sia per le società.

b) Chi in passato, in base ai casi di esclusione dal divieto previsti dalla L. n. 112/1991, già fruiva della possibilità di occupare contemporaneamente più posteggi nello stesso mercato (era il caso della ditta individuale già titolare di più posteggi all'entrata in vigore della L. n. 112/1991 ed il caso della società titolare di più posteggi in forza di conferimento d'azienda) per un numero pari a quello consentito dalla presente normativa, non può ottenere posteggi aggiuntivi.

Naturalmente, il princìpio generale per il quale sono fatti salvi i diritti acquisiti, comporta che chi già in passato, avendone titolo, occupasse contemporaneamente una pluralità di posteggi sullo stesso mercato in misura superiore al massimo consentito dalla presente normativa, mantenga i posteggi stessi;

2. possibilità di richiedere lo scambio consensuale di posteggio da parte di concessionari di posteggio sullo stesso mercato e nello stesso giorno. Lo scambio viene richiesto al Comune nel quale è ubicato il mercato interessato, attraverso una domanda congiunta dei due soggetti richiedenti ed è possibile solo nel caso in cui il Comune vi consenta;

3. spazi per veicoli attrezzati Permane il diritto, per l'operatore che sia dotato di "veicolo" (non più, soltanto, di autoveicolo) attrezzato di avere, laddove possibile, uno spazio sufficiente. Per veicolo attrezzato per la vendita, è da intendersi quello immatricolato con annotazione relativa a tale specifico utilizzo. Come già evidenziato al precedente Capo I, questa fattispecie non è considerata miglioria;

4. la competenza al rilascio dell'autorizzazione a posto fisso è del Comune sede di posteggio.

5. Procedimenti per l'esame ed il rilascio delle autorizzazioni:

a) è previsto il procedimento del bando. Anche se non è detto espressamente, si desume da dati di sistema che i Comuni possono procedere con i bandi sui mercati esistenti dopo la chiusura dei procedimenti regionali per il rilascio del nullaosta ai sensi della legge n. 112/1991 e , in ogni caso, non prima di aver completato i procedimenti relativi alle istanze di miglioria pervenute fino alla pubblicazione dei presenti criteri. Con le note n. 20302/17.1 del 23/11/2001 e n. 20723/17.01 del 30/11/2001 la Regione ha comunicato formalmente che i procedimenti di nullaosta regionale si chiudono il giorno 17 dicembre 2001. Per gli ulteriori dettagli relativi ai procedimenti ed agli adempimenti in sede comunale si rimanda a quanto specificato nelle note medesime (cfr. B.U. del 12 dicembre 2001-sezione comunicati ).

b) Con riferimento ai procedimenti di bando per il rilascio delle autorizzazioni, nella stesura originaria della Delib.G.R. n. 32-2642/2001, per errore, era riportata una disposizione secondo la quale nel bando doveva essere previsto l'obbligo di opzione nel caso in cui fossero stati richiesti più posteggi nell'àmbito dello stesso procedimento. Questa norma contrastava con il divieto di richiedere più posteggi nell'àmbito della stessa procedura di bando. Pertanto si è provveduto ad abrogarla con la Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471.

6. Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni la priorità è stabilita, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

a) soggetti che, pur avendo già frequentato il mercato in passato, non hanno potuto ottenere il posto fisso dalla Regione, pur avendone fatto domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della L. n. 112/1991;

b) soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato corrispondente per giorno settimanale di utilizzo. Come già evidenziato (vedi spunte), le presenze si azzerano dopo che sono servite per ottenere il posto fisso su quello stesso mercato;

c) soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso;

d) soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l'attività in forma itinerante;

e) soggetti che intendono iniziare l'attività come nuovi operatori del comparto. Fra gli stessi la priorità è data a coloro che hanno acquisito il requisito professionale in data più risalente, se le domande sono riferite al settore alimentare; nel caso in

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cui le domande siano riferite al settore extralimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data a coloro che siano in stato di disoccupazione.

Criteri aggiuntivi a parità di condizioni potranno essere stabiliti dai Comuni.

7. Norma eccezionale. I Comuni, qualora i bandi ordinari per alcuni mercati vadano deserti o non consentano la copertura di tutti i posti, possono prevedere appositi bandi speciali, in conformità a criteri variabili secondo le esigenze di ciascun Comune.

CAPO III DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO B

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

È mantenuta la disposizione previgente secondo cui agli itineranti è consentita la sosta fino ad un'ora sulle aree dove non c'è divieto espresso. È peraltro prevista la possibilità di consentire la sosta fino a cinque ore negli spazi individuati dal Comune come aree di sosta prolungata, previste dalla Delib.C.R. 1 ° marzo 2000, n. 626-3799, all'art. 4.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La competenza al rilascio è del Comune di residenza.

2. Il rilascio di questo tipo di autorizzazioni è consentito ai Comuni sin dalla data di entrata in vigore della Delib.G.R. n. 32/2001 (12 aprile 2001), in favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal D.Lgs. n. 114/1998.

3. Le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri hanno priorità di esame rispetto a quelle pervenute successivamente. I Comuni devono opportunamente richiederne l'integrazione con l'indicazione del/i Comune/i nel/i quale/i il richiedente ha stabilito la sua residenza dalla data di presentazione della domanda, fino al momento in cui la dichiarazione stessa viene resa. Ciò per consentire di attivare i controlli sull'unicità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente normativa.

4. Per la presentazione della domanda i criteri regionali prevedono la forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di una disposizione di favore nei confronti delle Amministrazioni comunali, ispirata all'evidente intento di razionalizzare i procedimenti in sede locale. È pertanto da ritenere consentita la presentazione della domanda anche in altra forma, qualora il Comune competente vi consenta.

5. È previsto il silenzio assenso dopo 90 giorni di silenzio del Comune. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte del Comune. Il Comune può inoltre stabilire un termine inferiore ai novanta giorni per la conclusione del procedimento.

6. Non esistono contingenti numerici tuttavia è previsto che, per ogni soggetto richiedente ed avente diritto, non sia possibile rilasciare più di una nuova autorizzazione di questo tipo, nell'intero territorio regionale. A tale proposito, al fine di consentire ai Comuni di attivare i controlli, è previsto che il richiedente dichiari nella domanda di autorizzazione in quale o quali Comuni ha stabilito la sua residenza a decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa regionale, cioè dal 12 aprile 2001. La predetta dichiarazione è prevista a pena di inammissibilità della domanda.

Sono peraltro fatti salvi i diritti acquisiti; pertanto ciò significa che non rientrano nella limitazione tutte le autorizzazioni già possedute, rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976 o della legge n. 112/1991, anche se già convertite in regime di 114. Sono fatti inoltre salvi tutti gli acquisti di azienda.

7. Il titolare di autorizzazione di tipo B rilasciata o convertita ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 è tenuto a comunicare entro sessanta giorni ogni cambio di residenza al Comune di residenza attuale per consentirgli:

a) di provvedere alla compilazione di un nuovo modello autorizzativo (MOD COM 8REG), previo ritiro dell'originale del titolo;

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b) di darne notizia al Comune di provenienza che procede ad annullare la copia dell'autorizzazione esistente presso i suoi uffici.

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione nei tempi previsti è ritenuto caso di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione.

SEZIONE III - ANNOTAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I TIPI DI AUTORIZZAZIONE. RISPETTO DELLE NORME FISCALI.

1. I Comuni devono apporre sulle autorizzazioni di ogni tipo, comprese le temporanee, la seguente indicazione: "è fatto salvo il rispetto delle norme fiscali ". La Regione ha in tal modo inteso richiamare, in via generale ed in modo espresso, un princìpio generale dell'ordinamento, quello di "assolvere agli obblighi fiscali", che, nella normativa precedente, era dato come sottinteso. Nel fare ciò la Regione altro non ha fatto che far rimando alle norme in materia fiscale, quali esse siano.

2. Requisiti soggettivi ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

a) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è rilasciata, nel rispetto dei criteri regionali, a chi sia in possesso dei requisiti soggettivi, morali e, occorrendo, professionali, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

b) Qualora il possesso dei requisiti morali sia oggetto di autocertificazione da parte di un cittadino straniero extracomunitario, il Comune competente effettuerà i controlli attraverso:

1) la Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998;

2) la Prefettura, in riferimento alle disposizioni antimafia;

3) il Tribunale, per la verifica degli aspetti fallimentari;

4) la Questura, in riferimento al permesso di soggiorno che deve essere del tipo previsto dalla legge per esercitare l'attività di commercio;

5) l'ufficio stranieri della competente Questura, qualora il richiedente non risulti avere residenza né domicilio in Italia. Questo fatto può, infatti, essere sintomatico della mancanza del permesso di soggiorno.

CAPO IV DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - SUBINGRESSI

1. È previsto il princìpio per il quale l'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo di azienda di riferimento. Per cercare di non vanificare questa disposizione si sono introdotte alcune limitazioni alla cessione nel caso delle autorizzazioni di nuovo rilascio, ritenute idonee a dimostrare l'effettiva esistenza di un 'azienda di presupposto. Pertanto:

a) il titolare è tenuto ad iscriversi, prima di poter validamente cedere l'azienda, al registro imprese, se già non era iscritto per questo tipo di attività;

b) se invece era già iscritto, è tenuto ad effettuare un mese solare di presenze sui posteggi oggetto dell'autorizzazione, se trattasi di autorizzazione di tipo A e, se trattasi di autorizzazione di tipo B, deve essere dotato delle attrezzature aziendali e provare l'esistenza dell'azienda mediante il modello annuale dell'I.V.A., laddove previsto.

c) Limitatamente alle autorizzazioni a posto fisso rilasciate a seguito di nullaosta regionale non ancora convertite e, quindi, riferite, nella maggior parte dei casi, ad una pluralità di Comuni, al fine di consentire l'effettività della disposizione relativa al mese di presenze, è opportuno che il Comune di rilascio, competente ad effettuare il subingresso, preliminarmente allo stesso, dia notizia della vicenda a tutti i Comuni sede di posteggio. Ciò, evidentemente, per consentire agli stessi di segnalare i casi di mancato rispetto del predetto obbligo di presenze.

d) La disposizione di cui al presente n. 1, è applicabile, da subito, in riferimento a tutte le autorizzazioni di nuovo rilascio, indipendentemente dai presupposti normativi di riferimento, che possono essere:

1) L. n. 112/1991 È il caso delle nuove autorizzazioni rilasciate, ancora in regime di L. n. 112/1991, a seguito di nullaosta regionale, in attesa della loro conversione in regime di D.Lgs. n. 114/1998;

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2) D.Lgs. n. 114/1998 È il caso di tutte le autorizzazioni di nuovo rilascio ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 oltre che, naturalmente, delle autorizzazioni di cui al precedente n. 1), nel caso in cui il subingresso avvenga dopo la loro conversione ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998.

2. A prescindere dalla disposizione specifica di cui al n. 1., applicabile da subito ad ogni autorizzazione di nuovo rilascio, quali ne siano i presupposti normativi, si segnala il princìpio stabilito in via più generale per cui:

a) per tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, sia L. n. 398/1976 sia L. n. 112/1991, fino al momento della loro conversione ai sensi della nuova normativa, si continuano ad applicare le disposizioni sul procedimento e sulle competenze previste dalla L. n. 112/1991 e relative norme regionali di attuazione; pertanto il subingresso è soggetto a domanda di autorizzazione al Comune di rilascio della stessa, che procederà utilizzando il modello SI.RE.DI.;

b) per le autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 o che, comunque già esistenti, siano già state convertite ai sensi dello stesso decreto legislativo, si applicano le nuove disposizioni sul procedimento e sulle competenze; pertanto il subingresso è soggetto a semplice comunicazione e non più a domanda, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dalla morte, al Comune competente ai sensi della nuova normativa, che procederà utilizzando la nuova modulistica ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 (MOD.COM 8 REG E MOD. COM 9 REG). Fino alla comunicazione predetta l'interessato non può iniziare l'attività. Infatti, è previsto che, fino a quando il Comune non ha provveduto a reintestare l'autorizzazione, il subentrante possa già esercitare l'attività purché in possesso della copia della comunicazione recante il timbro di ricezione (in originale) da parte del Comune e con una copia dell'autorizzazione.

3. Subingresso per atto fra vivi. Il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti professionali, oltre che, ovviamente, morali, al momento, a seconda dei casi, della domanda di autorizzazione o della comunicazione.

4. Subingresso per causa di morte. Nel caso del subingresso per causa di morte è previsto un trattamento di favore. Il successore può iniziare da subito l'attività, purché possieda i requisiti morali. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte.

5. È da ritenere, anche se nulla è detto espressamente nei criteri regionali, che il subentrante per causa di morte possa cedere l'attività prima di averla iniziata e reintestata a proprio nome.

6. In caso di cessione di attività le priorità dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, ad eccezione dell'anzianità di registro. Per chiarire bene la portata oggettiva di questo concetto c'è stata una modifica della dizione originaria della deliberazione n. 32 ad opera della Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981. In particolare si è provveduto a rettificare l'originaria dizione, secondo la quale "in ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario" nella seguente "in ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario".

7. In caso di cessione di azienda le assenze non si trasferiscono, così come non si trasferisce l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte.

8. Problema relativo all'applicazione dell'art. 2556 c.c. Anche se da più parti si ritiene e si rivendica, in relazione alla formulazione dell'art. 2556 c.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate con L. n. 310/1993, che la cessione di azienda per il commercio su area pubblica non debba essere soggetta ad atto pubblico notarile, essendo sufficiente una scrittura privata registrata, ciò non trova conferma nella modulistica nazionale del commercio, dove con una nota a piè di pagina è ribadita l'esigenza dell'atto notarile. Lo stesso concetto era altresì stato espresso dal competente Ministero del Commercio, su conforme parere del Ministero della Giustizia, con nota della Direzione generale del commercio, assicurazioni e servizi, div. VIII, in data 18 novembre 1999, prot. n. 3472/c.

CAPO VI DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. Sospensione

a) L'autorizzazione a posto fisso può essere sospesa fino a quattro mesi, così come è dato desumere dall'art. 29, comma 4, lettera B) del D.Lgs. n. 114/1998, laddove è prevista la revoca dell'autorizzazione per il caso in cui si realizzi la "decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare". Ai fini del computo del termine dei quattro mesi previsti dalla legge, data la formulazione generica della citata disposizione dell'art.

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29 del D.Lgs. n. 114/1998, sono da considerarsi le assenze non giustificate comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.

b) Per l'autorizzazione in forma itinerante i criteri regionali nulla prevedono. Si ritiene applicabile, in via analogica, lo stesso limite di un anno previsto, con il riferimento al commercio in sede fissa, dall'art. 22, c. 4, lettera b) del D.Lgs. n. 114/1998.

2. Cause di giustificazione di assenza dal posteggio.

a) Oltre alle cause di giustificazione di assenza previste dal D.Lgs. n. 114/1998 (malattia, gravidanza, servizio militare), è prevista dai criteri regionali una possibilità aggiuntiva di giustificazione dell'assenza, che ogni singolo Comune potrà valutare discrezionalmente. Si tratta dei casi eccezionali, debitamente comprovati, per gravi motivi impeditivi. In questo caso la sospensione è consentita fino ad un anno. Grave motivo è, per l'agricoltore, la calamità atmosferica.

b) Sono inoltre causa di giustificazione di assenza le ferie per un massimo di trenta giorni l'anno. Poiché la Regione non ha stabilito prescrizioni particolari è da ritenere che i Comuni possano programmare i turni e le modalità di effettuazione delle ferie al fine di un regolare servizio al consumatore.

Non si dimentichi, infatti, che il commercio su area pubblica attiene all'utilizzo di un bene pubblico rispetto al quale il comune può certamente disporre nel modo più consono al pubblico interesse.

c) Per ogni fattispecie di assenza dal posteggio del titolare è, ovviamente, fatta salva la possibilità, per il medesimo, di farsi sostituire, nel rispetto dei limiti e delle modalità illustrate al Capitolo I n. 4 della presente deliberazione, alle quali si rimanda.

3. Caso di violazione di particolare gravità tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione I criteri prevedono un unico caso di violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ovvero la mancata comunicazione del cambio di residenza nel caso di autorizzazione di tipo B (cfr. anche quanto precisato al presente Capitolo III, Capo III, Sezione II n. 8). Infatti solo una tempestiva comunicazione da parte dell'interessato al Comune di attuale residenza (da effettuarsi entro sessanta giorni dal cambio di residenza) consente allo stesso di provvedere alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale e di darne comunicazione al Comune di rilascio originario che provvederà ad annullare la copia del titolo esistente presso i suoi uffici. Altri casi ai fini della sospensione potranno essere stabiliti dal Comune.

CAPO IX DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Le autorizzazioni temporanee:

1. sono rilasciate, a seguito di domanda dell'interessato, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, dal Comune nel quale le stesse si svolgono;

2. hanno natura strumentale ed accessoria rispetto alla manifestazione principale; pertanto non si può istituire una manifestazione limitandola alle sole autorizzazioni temporanee, in quanto difetterebbe il loro presupposto di esistenza, potendo le stesse soltanto accedere alle manifestazioni "principali"; inoltre gli spazi per le autorizzazioni temporanee, quantomeno nel caso di manifestazioni a carattere commerciale, non possono essere numericamente prevalenti rispetto al numero degli spazi riservati agli operatori in possesso di autorizzazione permanente per il commercio su area pubblica;

3. hanno il carattere della "temporaneità", vale a dire della durata temporale limitata al giorno di svolgimento della manifestazione principale. Nel caso di un mercatino mensile le autorizzazioni temporanee hanno la durata del giorno mensile di svolgimento; pertanto la stessa autorizzazione non può essere rilasciata con validità per più giorni mensili di svolgimento;

4. sono rilasciabili, tenuto conto delle loro caratteristiche, soltanto a chi intenda effettuare l'attività di vendita in modo del tutto occasionale e non a titolo continuativo, con frequenza tale da concretare un'attività di tipo imprenditoriale;

5. sono rilasciabili a chi abbia i requisiti soggettivi, morali e professionali previsti per svolgere l'attività di commercio.

6. Le autorizzazioni temporanee possono essere:

a) accessorie a manifestazioni di carattere commerciale su area pubblica. È il caso delle autorizzazioni temporanee che accedono, per esempio, ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, oppure alle fiere a cadenza ultramensile. Per

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questa tipologia di autorizzazioni temporanee il Comune è tenuto a prevedere gli appositi spazi nell'atto istitutivo del mercato, dopo aver effettuato consultazioni formali con le categorie interessate;

b) accessorie a manifestazioni di natura non commerciale. A titolo di esempio si segnalano le manifestazioni di carattere sportivo (passaggio del Giro d'Italia), culturale (concerto), religioso (es.: ostensione della Sindone). Non occorre che il Comune effettui formali consultazioni, potendo prevedere discrezionalmente il numero e la tipologia di autorizzazioni temporanee occorrenti, al fine di un migliore servizio all'utenza e di una conseguente migliore riuscita della manifestazione stessa.

7. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali, quali esse siano.

8. Non rientra nella presente normativa relativa all'attività di vendita, per definizione, l'attività di esposizione e di scambio.

9. Non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

CAPITOLO IV - INDICAZIONI RELATIVE AL TITOLO V DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 "ORARI"

1. Princìpio di uniformità di regime fra commercio su area pubblica e commercio fisso In via generale valgono per il commercio su area pubblica gli stessi limiti previsti per il commercio in sede fissa.

2. Limiti particolari possono essere posti in relazione al fatto che questo tipo di commercio si svolge su area pubblica e quindi possono ostarvi motivi di pubblico interesse. In proposito, per questo tipo di motivazioni:

a) il Comune può prevedere che l'orario dei mercati sia inferiore, nei limiti massimi giornalieri, ai limiti giornalieri previsti dalla legge per il commercio fisso;

b) con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sospensione dello svolgimento dei mercati si richiama quanto evidenziato al Capitolo II, Capo I, n. 2. lettera a) della presente deliberazione. Si ribadisce in particolare che la sospensione dei mercati è ammessa:

1) per motivi di interesse pubblico primario (igiene, sicurezza) nonché nei casi di forza maggiore, con semplice ordinanza motivata, senza che occorrano formali consultazioni, per periodi di tempo limitati al perdurare dell'emergenza;

2) per motivi diversi da quelli evidenziati al n. 1), soltanto dopo averla concordata con i soggetti concessionari di posteggio sul mercato stesso.

3. Obbligo di previsione di una fascia minima temporale di permanenza sul mercato I Comuni devono obbligatoriamente prevedere una fascia minima di permanenza dell'operatore, sia a posto fisso sia spuntista, sul mercato. Se ciò sia ritenuto opportuno, il Comune può prevedere che la stessa non sia inferiore ai tre quarti dell'orario giornaliero.

4. È prevista la possibilità di prevedere orari particolari, anche in fascia notturna, per i "paninari", ossia per quei soggetti che, in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare e del requisito professionale per l'attività di somministrazione, effettuano su area pubblica attività di somministrazione.

5. Mercati festivi

a) Sono confermati i mercati che già si svolgevano di domenica e festivi;

b) possono essere istituiti mercati domenicali "tematici", quali quelli dell'antiquariato minore;

c) possono essere istituiti mercati festivi nei giorni individuati dal calendario annuale delle deroghe, previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 per il commercio in sede fissa;

d) se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale, ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra fra le previsioni del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre. Altrimenti il Comune ne può anticipare o posticipare lo svolgimento, se non vi ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

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CAPITOLO V - INDICAZIONI RELATIVE AL TITOLO VI DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - "NORME TRANSITORIE E FINALI"

CAPO I DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - CONVERSIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

SEZIONE I - AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA A

1. La competenza ad effettuare la conversione è del Comune sede di posteggio. Stante la differente individuazione delle competenze fra la vecchia e la nuova normativa, solo in alcuni casi il Comune sede di posteggio coinciderà con il Comune di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L. n. 112/1991.

2. Frazionamento delle autorizzazioni. Il termine frazionamento non compare come istituto giuridico nei criteri regionali in quanto non è che una conseguenza pratica delle operazioni di conversione. Mentre in passato i frazionamenti erano facoltà per gli esercenti ora sono conseguenza di un obbligo di legge. Ne consegue che i relativi procedimenti iniziano d'ufficio e non è richiesta né potrebbe esserlo una domanda da parte dell'interessato.

3. Con le ultime modifiche apportate al testo originario della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, il "frazionamento" in sede di conversione, prima consentito in tutti i casi ad eccezione di quello in cui il posteggio unico fosse utilizzabile per più giorni settimanali, diventa sempre possibile. Tuttavia, per graduare le operazioni amministrative a carico dei Comuni, si è previsto che, in questo caso specifico, il "frazionamento" avvenga soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'interessato contenente:

a) la dichiarazione dell'intento di disporre, a qualsiasi titolo, del ramo o dei rami di azienda desiderati;

b) la dichiarazione sostitutiva comprovante l'avvenuta stipulazione di un contratto preliminare di presupposto o, nel caso in cui l'atto di disposizione consista nello scambio di posteggio con altro operatore dello stesso mercato e per lo stesso giorno di utilizzo, l'avvenuta presentazione della domanda congiunta di scambio, al Comune territorialmente competente.

4. I Comuni potevano iniziare i procedimenti di conversione sin dalla data del 12 aprile. Per quanto attiene alle autorizzazioni rilasciate a seguito di nullaosta regionale, per poter frazionare è necessario attendere che l'autorizzazione sia rilasciata nella sua completezza ai sensi della L. n. 112/1991. Solo a quel punto si potranno iniziare le operazioni di conversione, con il conseguente frazionamento.

5. Termini. La Regione non ha inteso fissare ai Comuni termini per la conclusione dei procedimenti di conversione. Ogni Comune procederà pertanto nel modo che sarà ritenuto più funzionale rispetto alle esigenze di organizzazione e alle istanze dell'utenza. È opportuno che le norme di procedimento siano formalizzate in atti a valenza generale ed astratta.

6. Il Comune di posteggio procede alla conversione nel modo seguente:

a) convocazione del titolare dell'autorizzazione che dovrà presentarsi munito dell'originale del titolo (modello SI.RE.DI.- AP);

b) cancellazione dal titolo medesimo del posteggio di propria competenza;

c) presa d'atto dell'opzione dell'interessato relativa alla prosecuzione delle priorità acquisite (vedi successivo n. 7) ed immediata comunicazione della stessa a tutti i Comuni interessati dalla conversione, se il Comune è il primo ad effettuare le operazioni di conversione su quel titolo (vedi successivo n. 7.);

d) compilazione di un nuovo modello autorizzativo (MOD. COM9REG), sul quale, in particolare, dovrà barrarsi la voce "conversione" ;

e) immediata comunicazione dell'avvenuta conversione al Comune di rilascio, che in tal modo potrà prendere atto da subito delle modifiche intervenute sul titolo originario ed annullare, alla fine delle operazioni di conversione, la copia del titolo esistente presso i suoi uffici.

7. Il titolo originario viene depositato presso l'ultimo Comune che effettua le operazioni di conversione il quale la trasmetterà, dopo averlo annullato, al Comune di rilascio originario. Questo ultimo adempimento non è previsto espressamente dalla Delib.C.R. n. 32-2642/2001 ma è reso opportuno da esigenze di uniformità rispetto ai procedimenti previsti per le conversioni delle autorizzazioni di tipologia B.

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8. Onere particolare per il titolare dell'autorizzazione da convertire. L'ambulante deve dichiarare, al primo Comune che lo convoca per le operazioni di conversione, su quale o quali autorizzazioni "figlie", continuerà il computo di tutte o parte delle priorità.

a) Per priorità oggetto dell'opzione si intendono le presenze acquisite in spunta sui vari mercati o, a qualunque titolo, sulle fiere di varia denominazione, nelle quali il normale regime di occupazione non è quello della concessione decennale, ma l'assegnazione di volta in volta. Per questioni connesse ad esigenze di speditezza dei procedimenti e per evitare, nei fatti, di sovvertire l'ordine di graduatoria generale nei mercati o fiere, non è da ritenersi consentito al titolare dell'autorizzazione oggetto di conversione di ripartire le presenze cumulate in spunta su uno stesso mercato per giorno settimanale di utilizzo, o su una stessa fiera, fra più autorizzazioni. Al fine di fornire le specificazioni necessarie il testo della Delib.G.R. n. 32-2642/2001 è stato modificato con la Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 50-3471;

b) L'operatore deve dichiarare la scelta effettuata in forma scritta. Conseguentemente il primo Comune che procede annoterà sulla sua autorizzazione (relativa al posteggio sul suo territorio) se e quali priorità vi si computeranno. L'informazione circa la scelta operata dall'interessato deve essere data a tutti i Comuni interessati dalle operazioni di conversione, sia di rilascio, che di posteggio, per le relative annotazioni. Nei criteri regionali non è detto chi debba curare la diffusione della scelta effettuata dall'operatore. Si ritiene opportuno che a provvedere sia il primo Comune che effettua le operazioni di conversione e non l'operatore, per questioni connesse ad una maggiore certezza operativa.

c) La dichiarazione relativa alla prosecuzione del computo delle priorità eventualmente acquisite deve e può essere resa esclusivamente all'inizio delle operazioni di conversione. Pertanto l'opzione non può, evidentemente, per mancanza di presupposti, essere esercitata nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso. In particolare si segnala il caso del rilascio di una nuova autorizzazione a seguito di nullaosta regionale.

Al momento del rilascio non può essere esercitata alcuna opzione per difetto di priorità acquisite, mancando l'autorizzazione di presupposto. L'opzione dovrà invece essere resa dall'interessato quando, successivamente, la stessa autorizzazione sarà, a sua volta, oggetto di conversione (sempre che, nel frattempo, sulla base di questa autorizzazione, l'operatore abbia effettivamente acquisito qualche presenza).

9. Sorte dell'anzianità di autorizzazione. L'anzianità dell'autorizzazione originaria si trasferisce automaticamente in capo a tutte le autorizzazioni "figlie".

Nella compilazione dei modelli occorrerà pertanto prestare particolare attenzione all'apposito spazio riservato all'autorizzazione originaria.

SEZIONE II - AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B

1. La competenza ad effettuare la conversione è del Comune di residenza attuale (cioè tale al momento in cui sono effettuate le operazioni di conversione).

2. Inizio del procedimento. Non è richiesta alcuna domanda di conversione da parte dell'interessato.

Tuttavia i criteri regionali subordinano l'avvio del procedimento comunale a preventiva comunicazione dell'interessato, nella quale deve essere indicata la residenza attuale. La comunicazione non è soggetta a termini di decadenza. Essa è prevista per evitare ai Comuni ricerche, a volte complesse, sulla nuova residenza. Tuttavia è da ritenere che, essendo questa una norma di favore per i Comuni, gli stessi possano senz'altro procedere alle conversioni, per la parte di rispettiva competenza, nel caso in cui siano a conoscenza delle informazioni sulla residenza degli aventi diritto.

Se in occasione del ricevimento della comunicazione dell'interessato ai fini della conversione, il Comune competente verifica il mancato rispetto del termine di legge per la comunicazione del cambio di residenza (60 giorni) previsto a pena di sospensione del titolo, per le autorizzazioni in forma itinerante, lo stesso Comune procederà ad applicare la sanzione della sospensione, così come previsto dalla Delib.G.R. n. 32-2642/2001 al Titolo IV, Capo V, sezione II. Nonostante ciò, la violazione del predetto termine, non impedirà la conversione del titolo, considerato che l'onere della comunicazione per la conversione non è soggetto a termini di scadenza né comporta, conseguentemente, alcuna decadenza.

3. Il Comune che effettua la conversione:

a) compila un nuovo modello MOD.COM8REG, barrando la voce "conversione";

b) ritira ed annulla il titolo originario conservandolo agli atti, se il Comune di conversione coincide con quello di rilascio;

c) ritira il titolo originario e lo invia annullato al Comune di rilascio, se i due Comuni sono diversi.

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4. È previsto un altro onere per i titolari di autorizzazione per l'attività in forma itinerante in attesa di conversione: comunicare sempre tempestivamente il cambio di residenza nel caso in cui sia effettuato dopo la comunicazione indicata al precedente n. 2., al Comune ultimo di residenza. Infatti solo attraverso la comunicazione lo stesso Comune è posto nelle condizioni di:

a) stabilire gli opportuni contatti con il Comune di provenienza;

b) effettuare la conversione evitando duplicazioni di procedimento.

5. Conversione delle autorizzazioni di tipo B interessate da vicende interregionali. Per agevolare gli operatori interessati, i criteri regionali prevedono che i Comuni della Regione Piemonte possano procedere ad effettuare le operazioni di conversione, in tutti i casi, sia che l'autorizzazione, già di altra Regione, appartenga a soggetto residente nella Regione Piemonte, sia nel caso contrario, purché l'altra Regione interessata abbia declinato la propria competenza.

Allo stato attuale quindi ogni Comune del Piemonte dovrà, prima di procedere alle operazioni di conversione, verificare che ci sia tale declinatoria.

In proposito si segnalano i due casi possibili:

a) Normalmente il caso più ricorrente è quello in cui l'autorizzazione sia già stata rilasciata nell'àmbito di altra Regione ed il suo titolare sia attualmente residente in Comune della Regione Piemonte. In questo caso la declinatoria di competenza consiste in una nota con la quale la Regione di rilascio trasmette per competenza le copie delle autorizzazioni già rilasciate ai soggetti attualmente residenti nell'àmbito del Piemonte, al Comune attuale di residenza.

b) Il caso, in assoluto meno ricorrente, è quello in cui l'autorizzazione, già rilasciata da un Comune del Piemonte, veda l'attuale titolare residente in altra Regione; in questo caso il Comune del Piemonte (che è Comune di rilascio originario) deve attendere la comunicazione dell'interessato e poi, prima di convertire, mettersi in contatto con la Regione interessata ai fini della declinatoria di competenza da parte della stessa.

CAPO II DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001 - DISPOSIZIONI VARIE

SEZIONE I - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PROPOSTE DOPO LA DATA DEL 18 MAGGIO 2000 E FINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGONALE N. 32-2642/2001

(11 MAGGIO 2001).

1. In proposito si segnala un errore nella formulazione originaria della Delib.G.R. n. 32-2642/2001, peraltro oggetto di rettifica ad opera della Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981. La dizione originaria della rubrica, erroneamente, riportava: "domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio e fino all'entrata in vigore della presente deliberazione". La dizione corretta della rubrica, tenuto conto di quanto espresso nel corpo dell'articolo, è: "domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000 e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione".

2. Nei criteri regionali, mentre viene prevista la sorte della domande presentate fino alla data dell'11 aprile, nulla è detto circa la sorte delle domande che sono proposte dopo la data di pubblicazione della deliberazione regionale. In proposito si precisa che:

a) per le autorizzazioni di tipo B il problema non si pone perché i Comuni sono in grado di procedere sin dalla data di entrata in vigore dei criteri regionali (12 aprile) al loro rilascio;

b) la questione si pone invece per le autorizzazioni di tipo A che continuano a pervenire dopo la data di pubblicazione dei criteri regionali e prima che il Comune sia in grado di procedere con il primo bando. In proposito è data ai Comuni la possibilità di dotarsi di norme di procedimento integrative ed attuative delle disposizioni regionali, ai sensi del Titolo VI capo II sezione VI della Delib.G.R. n. 32-2642/2001. Le soluzioni possibili potrebbero essere le seguenti:

1) considerare tali domande alla stessa stregua delle altre pervenute fino all'11 aprile, per questioni di equità e coerenza di sistema e quindi di ritenerle validamente proposte entro i termini del primo bando, facendo salve, ovviamente, le opportune integrazioni;

2) prevedere, per questioni organizzative, la chiusura dei termini di presentazione, riservando la stessa ai periodi dei futuri bandi e quindi ritenere inammissibili tutte le domande nel frattempo pervenute.

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SEZIONE III - CASI DI APPLICAZIONE ULTRATTIVA DELLA PREVIGENTE NORMATIVA

Si segnala la notevole importanza di questa sezione, nella quale è previsto che la normativa previgente ( Delib.C.R. n. 508-14689/1998 L.R. n. 17/1995, L. n. 112/1991) continui ad applicarsi:

1. in relazione ai procedimenti di nullaosta regionale per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso ai sensi della L. n. 112/1991, fino alla loro conclusione, che, come si è precedentemente rammentato, è fissata alla data del 17 dicembre 2001. Si rammenta, come già evidenziato alla parte relativa alle conversioni, che i Comuni devono procedere al rilascio ed al completamento delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale, ai sensi della legge n. 112/1991, prima di effettuare le relative conversioni. Il rilascio delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale avviene quindi sui modelli SI.RE.DI.;

2. in relazione a tutte le vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni già esistenti, rilasciate ai sensi della L. n. 398/1976 o della L. n. 112/1991 (come conversione da L. n. 398/1976 o ex nullaosta regionale) fino a quando le stesse non saranno state convertite in regime di 114. Ciò significa che sono invariate, fino alla conversione:

a) le modalità di avvio del procedimento (es: per i subingressi è ancora necessaria la domanda);

b) le competenze territoriali dei Comuni (es.: per i subingressi la competenza continua ad essere del Comune di rilascio, anche se questo non è sede di posteggio);

c) la modulistica da utilizzare (che continua ad essere la modulistica SI.RE.DI. MOD AP-VZ);

d) l'obbligo di trasmettere notizia delle vicende alla Regione.

3. Si applica invece da subito la nuova normativa, anche in riferimento alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L. n. 112/1991e non ancora convertite, qualora siano gli stessi criteri regionali a prevederlo, come nel caso dei vincoli alla cessione dell'azienda corrispondente ad autorizzazione di nuovo rilascio previsti dalla nuova normativa (cfr. Titolo IV Capo IV Sezione I della Delib.G.R. n. 32-2642/2001), già applicabili alle nuove autorizzazioni rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ai sensi della L. n. 112/1991.

4. Si applica inoltre da subito la nuova normativa con riferimento ai nuovi principi generali informatori, quali, per esempio, il regime delle ferie, dei termini previsti per le decadenze dai posteggi, per la sostituzione del titolare, dello scambio consensuale dei posteggi.

5. In conformità a quanto evidenziato emerge che, a parte le eccezioni indicate al precedente n. 3., il nuovo regime giuridico amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, inizia, per le autorizzazioni già esistenti, dal momento della loro conversione. Una volta attivato il nuovo regime, tra l'altro, non si dovrà più dare comunicazione alla Regione delle vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni, almeno fino a quando non saranno state emanate le norme sui controlli e sul monitoraggio da parte della Regione.

SEZIONE IV MODULISTICA

In allegato alla Delib.G.R. n. 32-2642/2001 è stata approvata la modulistica che i Comuni devono utilizzare per i rilasci e tutte le vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni, in regime di 114 (MOD. COM8 REG - MOD. COM 9 REG).

1. Si precisa che al momento trattasi di modulistica cartacea, alla quale i Comuni devono attenersi in attesa che si perfezioni e divenga operativo il progetto di informatizzazione del comparto avviato dall'assessorato regionale al commercio. In quell'occasione saranno effettuate le consultazioni con le amministrazioni comunali e gli altri enti locali rappresentati nella Conferenza permanente Regioni-Autonomie locali. Pertanto in quella sede saranno discusse, sulla base delle principali disfunzioni ed esigenze manifestate dai Comuni, le modalità più funzionali.

2. I moduli sono stati redatti sulla base dei MOD COM 8 e 9 nazionali, con le opportune integrazioni.

3. Sui moduli di autorizzazione è stato inserito l'apposito spazio per il bollo, in conformità a quanto previsto dalla modulistica nazionale. È peraltro del tutto evidente che il bollo non deve essere richiesto nei casi esclusi dall'assolvimento dell'imposta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella Allegato B.

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4. Con la Delib.G.R. 14 maggio 2001, n. 47-2981, con la quale sono state apportate alcune modifiche alla Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642/2001, si è provveduto, rispetto alla formulazione originaria dei modelli:

a) a rettificare la precedente indicazione a piè di pagina, secondo la quale i modelli dovevano essere compilati in triplice copia: "una per il Comune, una per il richiedente e una per la C.C.I.A.A.", nella seguente indicazione "modello da compilare in duplice copia: una per il Comune, una per il richiedente";

b) ad eliminare il riferimento alla modifica del legale rappresentante. Quest'informazione, così come quelle relative ad eventuali modifiche di ragione o denominazione sociale che non comportino variazioni sostanziali dell'impresa tali da configurare un caso di subingresso, saranno oggetto di approfondimento in occasione delle future consultazioni.

5. Il numero dell'autorizzazione non deve di regola essere modificato, a meno che non cambi il Comune competente per territorio. Tuttavia, nel caso della conversione dell'autorizzazione, è da ritenere consentita, per esigenze pratiche, la modifica del numero dell'autorizzazione, anche se il Comune che effettua la conversione sia lo stesso Comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria (infatti, può essergli più comodo avviare una nuova registrazione ai sensi del 114). Da quel momento in poi, la numerazione non dovrà più essere variata (a meno che non cambi, trattandosi di autorizzazione di tipo B, il Comune competente).

6. Un'informazione di particolare rilievo è quella relativa all'indicazione del numero dell'autorizzazione originaria (è il numero più risalente cui si può arrivare, sulla base degli atti), perché utile ai fini delle priorità nelle spunte e nelle graduatorie per le fiere. In proposito è richiesto ai Comuni di procedere alle relative verifiche, anche richiedendo informazioni ad altri Comuni (magari al Comune indicato dall'operatore quale Comune di rilascio originario), secondo i canoni dell'ordinaria diligenza. Può essere consentita una autocertificazione da parte dell'interessato, purché la stessa contenga l'esatta indicazione degli estremi dell'autorizzazione presunta di origine.

Quindi dovranno esservi indicati il Comune di rilascio, il numero e la data dell'autorizzazione e gli estremi precisi della normativa di presupposto.

SEZIONE V - MERCATINI DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE

1. Come si è avuto modo di precisare al Capitolo II, Capo I, n. 2., lettera b) della presente deliberazione, questa tipologia di mercati altro non è se non una specie particolare del più vasto genere dei "mercati su area pubblica". Pertanto la regolamentazione degli stessi segue le medesime forme e modalità previste per tutti gli altri mercati, con le dovute distinzioni connesse alla cadenza di svolgimento. In proposito si richiama integralmente quanto precisato al citato Capitolo II della presente deliberazione.

2. Partecipazione degli operatori non professionali alle attività di vendita. Come noto, a tale proposito, la normativa previgente (cfr. Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689) conteneva una particolare disciplina in base alla quale era consentito ai soggetti che, "offrendo in vendita sporadicamente ed occasionalmente beni di modico valore ovvero oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati, non potevano annoverarsi tra coloro che esercitano l'attività commerciale a titolo professionale", di effettuare attività di vendita sui "mercati del collezionismo, dell'usato e dell'antiquariato, aventi come specializzazione l'antiquariato, le cose vecchie ed usate, l'oggettistica antica, i fumetti , i libri, le stampe e gli oggetti da collezione" per un numero di volte non superiore a sei nel corso dell'anno, nell'àmbito del territorio regionale. L'esercizio di questo tipo di attività era subordinato ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso delle qualità predette, da parte dell'operatore non professionale.

3 Il regime normativo previsto per gli operatori non professionali dalla Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689 sarà in vigore fino al 31 dicembre 2001 per effetto della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 che ne ha disposto una fase di ultrattività.

SEZIONE VI - CLAUSOLA GENERALE

I Comuni hanno la facoltà di prevedere apposite norme integrative ed attuative, per tutto quanto non sia espressamente previsto dai criteri regionali (cfr. Titolo IV, Capo II, sez. VI della Delib.G.R. n. 32-2642/2001).

NOTAZIONI GENERALI DI METODO

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1. Con riferimento agli adempimenti cui i Comuni possono o, a seconda dei casi, devono dar corso sin dall'entrata in vigore della nuova normativa regionale (12 aprile 2001), è opportuno che ogni Comune si doti di norme organizzative e di procedimento tali da garantire il princìpio della trasparenza nella gestione.

Questo perché, essendo molti gli adempimenti a fronte delle richieste e delle aspettative degli operatori, i Comuni, sempre che invece non siano dotati di strumenti organizzativi del tutto adeguati alla situazione e tali da garantire l'espletamento di tutte le funzioni in tempo reale, sono costretti, nei fatti, per massimizzare l'efficacia e l'economicità dei procedimenti, ad indicare tempi e priorità di intervento, per poter opporre alle richieste dell'utenza norme generali ed astratte, contestabili, al limite, attraverso le ordinarie vie di impugnazione degli atti amministrativi. Naturalmente, questo tipo di intervento deve essere effettuato in tempi brevi per evitare che uno strumento di razionalizzazione dell'azione amministrativa si trasformi invece in un elemento di paralisi.

2. Per evitare di incorrere nelle accuse di disinformazione da parte dell'utenza è opportuno che i Comuni diano la massima pubblicità, ciascuno per il suo territorio ed i suoi utenti, con ogni utile mezzo, sulle novità derivanti dalla presente normativa.

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Regione Piemonte

Deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 76-3718 (1)Commercio su area pubblica - Deliberazione Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 "Criteri per la disciplina

delle vicende giuridico amministrative del settore" - Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore - Differimento di termini

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 agosto 2001, n. 32.

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin

Con Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 la Giunta regionale ha emanato, in attuazione del D.Lgs.- 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma del commercio in attuazione della legge n. 59/1997) e della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) i "criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica", entrati in vigore il 12 aprile 2001, con specifico riferimento ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevede una disposizione transitoria secondo la quale "fino al termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione si applicano, in riferimento alla partecipazione degli "hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo II p. 4 dell'allegato A alla Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-146890 (indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica in attuazione della legge n. 112/1991 e della L.R. n. 17/1995.) Decorso il termine predetto non e più consentito agli "hobbisti" di esercitare attività di vendita su area pubblica senza la prescritta autorizzazione annuale, stagionale o temporanea, per l'esercizio dell'attività commerciale";

sulla base della citata disposizione transitoria pertanto i cosiddetti "hobbisti" possono ancora avvalersi della possibilità di effettuare attività di vendita a titolo occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il carattere di non professionalità dell'attività di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte l'anno, soltanto fino al termine indicato;

decorso tale termine, per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica, anche a titolo non professionale, occorrerà essere in possesso dell'apposita autorizzazione di commercio, almeno in una delle sue varie forme: annuale, stagionale o temporanea;

i soggetti che, decorso tale termine, vorranno effettuare attività di vendita a titolo non professionale lo potranno quindi fare dopo aver ottenuto dal Comune di svolgimento del mercatino, quantomeno un'autorizzazione temporanea;

dal canto loro i Comuni nei quali operino questi mercatini, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo sono tenuti, in particolare, ai seguenti adempimenti:

1. reistituire i mercatini esistenti secondo le modalità procedimentali indicate al Titolo III Capo I n. 1 della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 quindi dopo aver effettuato le consultazioni con le categorie interessate;

2. tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto, con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo III Capo II n. 1 lettera a) e d) della deliberazione medesima. Il regime giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area pubblica, quale ne sia la denominazione. Pertanto il regime di occupazione delle aree sarà diverso anche nei mercatini dell'usato, a seconda della loro cadenza temporale. In particolare:

a) nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore alla mensile;

b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile (quale essa sia) è invece prevista, come già in passato, l'assegnazione di volta in volta secondo apposite graduatorie.

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3. Integrare l'atto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee, che, in quanto accessorie alla manifestazione principale non possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica. In particolare, secondo la logica della nuova normativa regionale, saranno proprio le autorizzazioni temporanee a consentire l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica ai soggetti che la esercitino a titolo non professionale, cosidetti "hobbisti", nelle varie manifestazioni su area pubblica ed in particolare sui mercatini dell'usato.

4. Osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della Delib.G.R. n. 32-2642/2001, laddove viene precisato che "qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire i criteri e le modalità procedimentali per il loro rilascio" che ogni Comune potrà definire in completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel citato Titolo VI capo IX.

Tenuto conto che, nei fatti, molte Amministrazioni comunali hanno segnalato, in riferimento ai mercatini dell'usato già esistenti, di non essere nelle condizioni di poter perfezionare i procedimenti sopra indicati entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 evidenziando l'esiguità dello stesso;

ritenuta pertanto l'opportunità di differire il termine predetto al fine di consentire un agevole e corretto espletamento dei procedimenti sopra indicati;

rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato dalla Delib.G.R. n. 32-2642/2001, di imminente scadenza;

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

Il termine di cui al Titolo VI capo II sezione V "mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore" della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 è differito al 31 ottobre 2001, per le motivazioni indicate in premessa (2).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e, per le ragioni di urgenza evidenziate in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

------------------------

(2) Il termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2001 con Delib.G.R. 29 ottobre 2001, n. 56-4290.

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Regione Piemonte

Deliberazione Giunta regionale 29 ottobre 2001, n. 56-4290 (1)Commercio su area pubblica - Deliberazione Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 "Criteri per la disciplina

delle vicende giuridico amministrative del settore" - Deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 76-3718. Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore. Differimento di termini

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 novembre 2001, n. 45.

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin:

Con Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, la Giunta regionale ha emanato, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio in attuazione della legge n. 59/1997) e della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) i "criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica", entrati in vigore il 12 aprile 2001.

Con specifico riferimento ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevedeva una disposizione transitoria secondo la quale, fino al termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione medesima (decorrenti dal 12 aprile 2001), si continuavano ad applicare, in regime di ultrattività le disposizioni di cui alla Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689 (indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica in attuazione della legge n. 112/1991 e della L.R. n. 17/1995), in riferimento alla partecipazione degli "hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore.

Sulla base della citata disposizione transitoria ai cosiddetti "hobbisti" sarebbe stato pertanto ancora consentito di avvalersi, fino al termine indicato, della possibilità di effettuare attività di vendita a titolo occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il carattere di non professionalità dell'attività di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte l'anno.

Decorso tale termine, l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, anche a titolo non professionale, sarebbe stato consentito soltanto ai titolari dell'apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica, in una delle sue varie forme: annuale, stagionale o temporanea.

Dal canto loro i Comuni nei quali operassero questi mercatini, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo, erano tenuti alla loro regolarizzazione attraverso gli adempimenti previsti dal Titolo III della citata Delib.G.R. n. 32-2642/2001.

Tenuto conto che, nei fatti, molte amministrazioni Comunali avevano segnalato di non essere nelle condizioni di poter procedere alla prevista regolarizzazione entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, evidenziando l'esiguità dello stesso, la Giunta regionale, con Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 76-3718 ne disponeva il differimento al 31 ottobre del corrente anno.

Considerato peraltro che, per alcune Amministrazioni comunali, permane l'esigenza di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo per il completamento dei procedimenti di adeguamento, tenuto conto, in particolare, dell'esigenza di salvaguardare la realizzazione dei programmi annuali di svolgimento delle manifestazioni, già avviati in sede comunale alla data di entrata in vigore della Delib.G.R. n. 32-2642/2001.

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre un ulteriore differimento del termine già fissato alla data del 31 ottobre, al fine di consentire a tutte le Amministrazioni comunali il completamento dei procedimenti di adeguamento dei mercatini alle nuove disposizioni regionali.

Ritenuto inoltre di far coincidere la scadenza predetta con la fine del corrente anno solare, data l'evidenziata esigenza di garantire la realizzazione dei programmi comunali di svolgimento delle manifestazioni per l'anno in corso, già assunti prima dell'entrata in vigore della Delib.G.R. n. 32-2642/2001.

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Rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato dalla Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 76-3718, in scadenza il 31 ottobre prossimo;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Il termine del 31 ottobre, individuato dalla Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 76-3718 per l'ultrattività delle disposizioni della Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689 in materia di partecipazione degli "hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, è differito, per le motivazioni espresse in premessa, alla data del 31 dicembre 2001.

Il predetto differimento opera con esclusivo riferimento alle Amministrazioni comunali che ne ravvisino l'esigenza, per essere nelle condizioni di criticità indicate in premessa, restando salva invece, per tutti gli altri Comuni che già abbiano adempiuto alle prescrizioni di adeguamento alla nuova normativa regionale, l'immediata applicabilità del nuovo regime normativo in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per le ragioni d'urgenza evidenziate in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

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Regione Piemonte

Deliberazione Giunta regionale 3 marzo 2003, n. 58-8602 17 (1)Legge regionale n. 28/1999, art. 21. Approvazione programma annuale di attività per l'anno 2003 dell'Osservatorio

Regionale del Commercio

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 aprile 2003, n. 14.

(omissis)

La Giunta regionale a voti unanimi

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 28/1999, il programma di attività per l'anno 2003 dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

di prendere atto che il programma di attività dell'Osservatorio è finanziato con le disponibilità esistenti sul capitolo 14805/U.P.B. 17011 del Bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, pari a Euro 460.000,00. Tali risorse sono state accantonate con D.G.R. 10 febbraio 2003, 29-8393 (accantonamento n. 100441). Alla medesima D.G.R. faranno riferimento i provvedimenti attuativi con l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai singoli interventi;

di comunicare il programma di attività dell'Osservatorio regionale del commercio alla competente commissione del Consiglio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

ALLEGATO

ASSESSORATO INDUSTRIA, LAVORO, NEW ECONOMY, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI INFORMATICI, POLITICHE COMUNITARIE, COMMERCIO INTERNO, BILANCI PROGRAMMAZIONE,

CONTROLLO DI GESTIONE - DIREZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO - OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ANNO 2003

1. OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

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1.1 Programma di attività dell'Osservatorio Regionale del Commercio. Premessa

L'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha profondamente innovato il sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, attribuendo alle Regioni a statuto ordinario la podestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione statale. In particolare ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva nella materia del commercio interno nel suo complesso, materia prima disciplinata in regime di competenza delegata. La riforma del Titolo V della Costituzione ha offerto alla Regione nuove ed importanti opportunità normative in una materia per altro interessata negli ultimi anni da profonde trasformazioni, introdotte dal decreto legislativo n. 114/1998 che ha riformato il settore a livello nazionale e dalla L.R. n. 28/1999 che ha attuato la riforma nella nostra regione. Il programma di attività annuale dell'Osservatorio regionale del commercio qui delineato tiene, pertanto, conto dei nuovi scenari istituzionali e delle opportunità derivanti dalla legge costituzionale, nonché degli obiettivi istituzionali stabiliti dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 28/1999, dei criteri di programmazione commerciale approvati con Delib.C.R. 20 ottobre 1999, n. 563-13414 e degli indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica approvati con Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799. Il programma tiene infine conto delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili.

Gli obiettivi dell'Osservatorio regionale del commercio, analiticamente stabiliti nell'articolo 21 della L.R. n. 28/1999, sono in sintesi:

* concorrere alla programmazione regionale del settore;

* realizzare un sistema informativo per l'analisi della struttura e della dinamica della rete distributiva regionale;

* fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza delle problematiche di settore;

* concorrere alla progettazione e valutazione dell'efficienza e della efficacia degli interventi regionali in materia.

Le attività che l'Osservatorio deve svolgere, per raggiungere tali obiettivi, sono stabilite dall'art. 22 della L.R. n. 28/1999. In sintesi l'Osservatorio:

* cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore anche avvalendosi degli enti locali, delle C.C.I.A.A., delle organizzazioni di settore;

* promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore;

* promuove il coordinamento dei sistemi informativi della Regione Piemonte con l'Osservatorio nazionale del commercio, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, presso il Ministero dell'Industria;

* svolge attività di informazione socio economica attraverso la realizzazione di strumenti di informazione periodica e l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

Il programma è stato illustrato in sede consultiva, come previsto dall'art. 21 della L.R. n. 28/1999, alla Commissione dell'Osservatorio regionale del commercio, costituita con Delib.G.R. 6 novembre 2000, n. 30-1250 e nominata con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 21 giugno 2001, nel corso di una riunione tenutasi il 28 gennaio 2003.

L'Osservatorio si riserva di adottare, nel corso dell'anno, eventuali integrazioni al programma in relazione a nuove opportunità che si dovessero manifestare L'Osservatorio regionale del commercio ha avviato negli anni precedenti alcune linee di attività, che si intendono continuare e sviluppare nell'anno 2003:

* Sistema Informativo Regionale Commercio

* Attività di studio e indagine

* Attività divulgative e di comunicazione

Per la realizzazione di queste attività, in particolare per le attività di ricerca e indagine, l'Osservatorio regionale ha avviato rapporti di collaborazione con Ires Piemonte, Unioncamere Piemonte, Università degli Studi e altri enti istituzionali, con gli enti locali e le organizzazioni professionali e sindacali del settore e con altri soggetti pubblici e privati.

Il Sistema Informativo Regionale Commercio (Sirc) assicura, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 28/1999, la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio. Il Sirc cura la realizzazione della rilevazione annuale sulla struttura delle rete distributiva e sui pubblici esercizi presenti nei Comuni della regione e la diffusione dei dati attraverso la pubblicazione del volume "Il commercio in Piemonte" e su Internet. Nell'anno 2002 è stato portato a termine il

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progetto triennale di sviluppo denominato "Evoluzione del sistema informativo regionale commercio", avviato nell'anno 2000 con l'obiettivo di dotare l'Osservatorio di un sistema più moderno e flessibile di monitoraggio della rete distributiva a supporto degli interventi di pianificazione della distribuzione commerciale.

Infine, per quanto attiene alle attività di comunicazione, l'Osservatorio ha curato la pubblicazione dei risultati delle ricerche e delle indagini svolte.

Ha provveduto all'organizzazione di convegni e seminari di studio con le categorie del settore per dibattere i risultati delle indagini. Tutte le notizie sull'attività dell'Osservatorio, tutti i dati e le informazioni raccolte dal Sistema informativo regionale del commercio e tutte le pubblicazioni curate dall'Osservatorio sono disponibili su Internet nelle pagine web dedicate all'Osservatorio sul sito della Regione Piemonte.

Per quanto attiene alle risorse umane, l'attuale organico dell'Osservatorio è composto da due funzionari regionali, uno dei quali ha preso servizio presso l'Osservatorio nel mese di aprile 2002 ed è attualmente in aspettativa, ai quali si affianca un collaboratore cui è stato affidato nel mese di ottobre 2002 un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza a maggio 2003 senza possibilità di rinnovo, per la gestione della conclusione della rilevazione annuale sulla struttura della rete distributiva relativa all'anno 2002 e l'avvio della rilevazione 2003.

Per quanto attiene alle risorse tecniche la dotazione di attrezzature informatiche dell'Osservatorio è allo stato attuale sufficiente a sostenere le attività del sistema informativo regionale del commercio e la rilevazione via Internet sulla struttura della rete distributiva effettuata dal Sistema Informativo dell'Osservatorio.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, la disponibilità prevista per l'anno 2003 è di euro 460.000,00 prenotati sul capitolo 14805/2003.

2. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE COMMERCIO

2.1 Sistema Informativo Regionale Commercio

Il Sistema Informativo Regionale del Commercio (S.I.R.C.) cura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio. Il S.I.R.C. persegue, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 28/1999, i seguenti obiettivi:

* acquisire sistematicamente le informazioni sul settore anche avvalendosi degli enti locali, delle C.C.I.A.A., delle organizzazioni di settore, curare il coordinamento con l'Osservatorio nazionale e gli altri sistemi informativi della Regione Piemonte, attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro documentazione.

* aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione di strumenti di informazione periodica.

Il D.Lgs. n. 114/1998 prevede che il monitoraggio della rete distributiva avvenga attraverso l'ufficio del registro delle imprese delle Camere di Commercio. I dati vengono iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale. Tuttavia alcuni dati basilari, quali la superficie di vendita, non risultano iscritti nel registro delle imprese e non sono reperibili da parte di Unioncamere. Inoltre la riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva nella materia del commercio interno, lasciando all'Osservatorio nazionale soltanto il compito di coordinare le informazioni statistiche. Per questo motivo il Sistema informativo regionale del commercio, che dal 1983 effettua annualmente presso tutti i Comuni del Piemonte una rilevazione sulla struttura della rete distributiva regionale, i cui risultati sono pubblicati nel volume "Il commercio in Piemonte", continuerà ad effettuare il monitoraggio della rete distributiva regionale.

In seguito alla riforma del commercio, attuata dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 28/1999, e all'istituzione dell'Osservatorio regionale del commercio, avvenuta nel novembre 1999, è stato avviato, nell'anno 2000, in collaborazione con il Csi Piemonte nell'ambito della convenzione tra il Consorzio informatico e la Regione Piemonte, un progetto triennale di sviluppo del Sistema informativo regionale del commercio con l'obiettivo di dotare l'Osservatorio di uno strumento di monitoraggio più moderno e più flessibile.

Il progetto, portato a termine nell'anno 2002, ha consentito il passaggio da una rilevazione cartacea ad una rilevazione informatizzata effettuata via web attraverso Internet, iniziata nell'anno 2000. Nell'ambito del progetto è stato realizzato un archivio informatizzato contenente tutti i dati sulla rete distributiva regionale che ha costituito la base per le successive rilevazioni, effettuate attraverso un interscambio telematico di informazioni tra la Regione e i Comuni, è stata realizzata una base dati storica risalente al 1990 attraverso la riclassificazione delle tipologie di vendita preriforma per consentire confronti con gli anni precedenti; sono stati realizzati meccanismi di interrogazione dinamica dei dati e modelli decisionali a supporto dell'attività di programmazione della distribuzione commerciale. Le basi dati sono state messe a disposizione di tutti gli operatori del settore su Internet con strumenti di consultazione dinamica interattiva, è stato inoltre realizzato un

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applicativo specialistico di accesso ed analisi delle informazioni che sarà messo a disposizione di utenti privilegiati attraverso Extranet regionale.

2.2 Basi dati

Le basi dati dell'Osservatorio regionale del commercio comprendono, per quanto riguarda il commercio in sede fissa, oltre all'archivio statistico dei dati strutturali raccolti dal S.i.r.c. sulla rete distributiva regionale anche l'archivio informatico del registro imprese delle Camere di commercio del Piemonte, informatizzato da Infocamere. Per quanto riguarda il commercio su area pubblica, le basi dati dell'Osservatorio comprendono gli archivi relativi ai mercati ambulanti della Regione, rilevati da quest'anno dal Sistema informativo e l'archivio relativo alle autorizzazioni al commercio su area pubblica, realizzato dagli uffici amministrativi a fini fiscali. Per quanto riguarda le autorizzazioni al commercio su area pubblica sarà avviato un progetto per la realizzazione di uno "sportello telematico" per la gestione informatizzata delle autorizzazioni, più avanti descritto, che potrà consentire l'utilizzo a fini statistici delle informazioni amministrative. L'Osservatorio gestisce, infine, l'archivio dei pubblici esercizi presenti nella nostra regione, rilevati dal sistema informativo regionale del commercio. Una ulteriore base conoscitiva è costituita dall'archivio del "Sistema informativo carburanti" dell'Osservatorio Rete carburanti, contenente tutti dati sulla rete di distribuzione dei prodotti petroliferi in Piemonte. L'Osservatorio regionale può inoltre fruire, per analisi intersettoriali, delle informazioni delle altre banche dati della Regione, presenti nel Data Warehouse, il sistema di coordinamento delle informazioni della Regione Piemonte.

2.3 Rilevazione annuale sulla struttura della rete distributiva

La Regione Piemonte effettuava, prima dell'istituzione dell'Osservatorio regionale del commercio, una rilevazione annuale, iniziata nel 1983, presso tutti i Comuni della Regione sulla struttura della rete distributiva, realizzata attraverso il Sistema informativo regionale del commercio, i cui risultati erano pubblicati nel volume "Il commercio in Piemonte".

In seguito all'istituzione dell'Osservatorio regionale del commercio, avvenuta nel novembre 1999, dopo una sintetica rilevazione, realizzata in quell'anno dal Sirc attraverso un questionario cartaceo, allo scopo di delineare un primo quadro della struttura della rete distributiva del Piemonte dopo la riforma, è stato realizzata, nell'anno 2000, nell'ambito del progetto "Evoluzione del sistema informativo regionale del commercio" la prima rilevazione informatizzata effettuata in rete attraverso Internet. Le rilevazioni successive, relative agli anni 2001 e 2002, sono state effettuate attraverso un interscambio di informazioni in rete, attraverso Internet, tra l'Osservatorio regionale ed gli uffici comunali. Sistema che dovrebbe garantire, attraverso l'aggiornamento ed il controllo dei dati, una sempre maggiore affidabilità delle informazioni.

Il sistema prevede la raccolta di tutte le informazioni sulla struttura e sulla dinamica della rete distributiva della regione. Viene censita, attraverso un questionario interattivo, inviato via web a tutti i Comuni del Piemonte, la consistenza numerica degli esercizi di vicinato, il numero e la superficie di vendita delle medie e grandi strutture. Per queste ultime vengono richieste anche informazioni anagrafiche. Sono inoltre censite le rivendite di generi di monopolio, gli impianti di distribuzione dei carburanti, le farmacie e le relative tabelle speciali per la vendita di prodotti affini, le cooperative di consumo, gli spacci aziendali e le rivendite di quotidiani e riviste. Per tutte queste forme distributive vengono rilevate le variazioni intercorse nel corso dell'anno: nuove aperture, cessazioni, subingressi. A partire dalla rilevazione 2002 vengono rilevati anche i dati strutturali dei mercati ambulanti e dei posteggi isolati. L'indagine non si limita alla rilevazione dei dati relativi alla rete distributiva ma censisceanche gli esercizi pubblici presenti nei Comuni della regione per tipologia di esercizio, per fornire un quadro completo dei servizi disponibili in ogni singolo centro della regione.

Tutti i dati della rilevazione sono pubblicati nel volume "Il commercio in Piemonte" e sul sito Internet della Regione Piemonte nella sezione dedicata all'Osservatorio regionale del commercio.

Nel primi mesi del 2003 è prevista la conclusione della rilevazione 2002, avviata all'inizio dell'anno. Verrà ultimata la raccolta e la validazione dei dati presso tutti i 1206 Comuni della Regione. Saranno realizzate tabelle di sintesi per disaggregazioni territoriali diverse, cartografie e carte tematiche. Tutti i dati della rilevazione verranno pubblicati nel volume "Il commercio in Piemonte", che sarà inviato alle amministrazioni comunali, agli enti istituzionali, agli istituti di ricerca e agli operatori del settore, e sul sito Internet della Regione Piemonte nella sezione dedicata all'Osservatorio regionale del commercio.

Sarà avviata la rilevazione 2003, attraverso l'invio via Web, a tutti i Comuni della regione, del questionario interattivo contenente tutte le informazioni sulla rete distributiva segnalate l'anno precedente dalle amministrazioni comunali. Gli uffici comunali dovranno semplicemente verificare ed aggiornare i dati, trasmettendoli alla Regione via Internet.

Le informazioni e i dati statistici sulla rete distributiva di cui dispone l'Osservatorio regionale saranno messi a disposizione, nei limiti posti dalla legge n. 675/1996 sulla privacy, di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta per motivi di ricerca, analisi e studio. I dati saranno, come ogni anno, forniti all'Ires Piemonte per la stesura della relazione annuale

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sulla situazione economica e sociale del Piemonte, alla Banca d'Italia per la relazione sullo stato dell'economia regionale del Piemonte, alle Associazioni di categoria e dei consumatori per lo studio delle problematiche del settore, nonché a ricercatori, studenti e operatori che li utilizzino per motivi di ricerca.

2.4 Sistemi di consultazione dei dati

L'Osservatorio regionale del commercio per l'elaborazione e la restituzione statistica dei dati, pubblicati nel volume "Il commercio in Piemonte" e in forma statica su Internet, è dotato di un sistema che restituisce in forma tabellare le elaborazioni per le diverse disaggregazioni territoriali considerate.

Oltre a questi sistemi di elaborazione statica dei dati, l'Osservatorio ha realizzato, in collaborazione con il Csi Piemonte, alcuni strumenti di consultazione dinamica delle informazioni, utilizzati dal sistema informativo e messi a disposizione di tutti gli utenti su Internet o, quelli a contenuto più specialistico, di utenti privilegiati su Extranet.

È stato realizzato un applicativo Sas (statistical analysis system) che consente una consultazione dinamica delle basi dati sul commercio e sui pubblici esercizi dell'Osservatorio, messo a disposizione degli operatori del settore su Internet. Il sistema consente elaborazioni per consistenza ed incidenza percentuale relative agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi a scala comunale, provinciale e per aree di programmazione commerciale. Nel corso dell'anno sarà fatto un tentativo per rendere più amichevole e semplice da utilizzare il sistema.

È stato inoltre realizzato un sistema Webi (web intelligence) che consente elaborazioni dinamiche personalizzate su dati aggregati. Il sistema permette all'utente, attraverso opportuni motori di interrogazione, di selezionare e consultare le informazioni sulla base dei fenomeni indagati. Il sistema, che presuppone un corso di addestramento degli utenti, sarà messo a disposizione di alcuni gruppi di utenza privilegiata attraverso extranet, la rete interna della Regione Piemonte. Saranno organizzati corsi per l'utilizzo del sistema ai funzionari delle associazioni e delle organizzazioni a cui il sistema sarà fornito.

È stato attivato, in collaborazione con helpweb, l'ufficio tecnico del Csi Piemonte che cura la pubblicazione delle pagine web sul sito della Regione Piemonte, un progetto di interrogazione dinamica dei dati dell'Osservatorio regionale del commercio pubblicati su Internet. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema che consente la possibilità di una ricerca dinamica delle informazioni. L'utente avrà la possibilità di selezionare le aggregazioni territoriali interessate: Provincia, Area commerciale, Comune o aggregazione di Comuni e otterrà risposte su tutti i servizi commerciali esistenti sul territorio scelto: esercizi commerciali, forme speciali di vendita, edicole, pubblici esercizi, suddivisi per tipologia d'esercizio e settore merceologico.

2.5 Progetto sportello telematico autorizzazioni al commercio su aree pubbliche

Nell'anno 2002 l'Osservatorio regionale del commercio ha avviato un progetto per la realizzazione di uno sportello telematico per la gestione delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche. Il progetto prevede la realizzazione di un servizio telematico per la presentazione e la gestione delle pratiche di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche al fine di agevolare le amministrazioni locali e gli operatori nei relativi adempimenti. Lo sportello virtuale consentirà, da un lato, agli operatori ed alle imprese di presentare in forma telematica le richieste di autorizzazione e, dall'altro, alle amministrazioni comunali di gestire l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni on-line, semplificando notevolmente la gestione delle procedure amministrative. Inoltre i dati inoltrati per via telematica potranno essere utilizzati a fini statistici dall'Osservatorio regionale del commercio.

Il progetto vedrà coinvolti la Regione Piemonte, l'Unioncamere Piemonte, il Csi-Piemonte (il consorzio informatico della Regione), Infocamere (la società informatica delle Camere di commercio). Saranno inoltre coinvolti il Comune di Torino e i comuni capoluogo e saranno prese in considerazione tutte le richieste ed i suggerimenti che verranno forniti dalle amministrazioni locali.

Verranno testati i modelli regionali di autorizzazione al commercio su area pubblica, approvati con Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 valutandone la funzionalità in ambito telematico. Nella fase di realizzazione dei modelli elettronici saranno apportate le modifiche necessarie, tenendo anche conto dei suggerimenti delle amministrazioni comunali. I modelli saranno scaricabili da Internet e sarà possibile per l'utente compilare ed inviare elettronicamente il modulo; le amministrazioni comunali potranno rilasciare le nuove autorizzazioni direttamente on-line. Sarà ovviamente previsto anche un modello cartaceo per le Amministrazioni locali che non possiedono strumenti informatici o non sono collegate ad Internet, anche in considerazione del fatto che soltanto un quarto dei Comuni ha utilizzato Internet per trasmettere i dati della rilevazione informatizzata sulla struttura della rete distributiva. Il progetto dovrebbe inoltre portare nel giro di alcuni anni alla creazione, presso i Comuni del Piemonte, di una anagrafe informatizzata delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, utilizzabile a fini statistici dall'Osservatorio regionale del commercio.

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L'Osservatorio regionale del commercio ha inoltre realizzato, in collaborazione con il CSI Piemonte, un progetto per la verifica informatizzata dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica a posto fisso, in attuazione della legge n. 112/1991, conclusi nell'anno 2000. È stato effettuato un controllo informatizzato dei procedimenti di rilascio del nullaosta regionale per le autorizzazioni al commercio su area pubblica, mirato a verificare, a fini sia amministrativi sia statistici, i risultati e gli effetti della gestione amministrativa regionale della legge n. 112/1991.

2.6 Rapporti Osservatorio - Infocamere

Infocamere, la società di informatica delle Camere di Commercio, ha realizzato, su richiesta del Ministero dell'Industria e del Commercio, un sistema informativo "Osservatorio nazionale del commercio", finanziato dallo stesso Ministero e finalizzato a soddisfare le esigenze conoscitive ai diversi livelli di approfondimento di tutti gli enti interessati.

Il sistema informativo è stato realizzato presso il Centro di Calcolo Infocamere di Padova e mette a disposizione monitoraggi periodici sulla consistenza e movimentazione degli esercizi commerciali.

La base dati del progetto informativo presenta tuttavia il problema, già descritto, della mancanza del dato essenziale della superficie di vendita per quanto attiene l'archivio storico, problema superato in Piemonte attraverso l'acquisizione diretta dei dati attraverso il Sistema informativo.

Inoltre l'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001, che ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva nella materia del commercio interno, pur conservando alla legislazione statale il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, ha portato a rivedere il ruolo dell'Osservatorio nazionale del commercio. Le Regioni potranno, infatti, disciplinare singolarmente la materia e potranno definire tipologie di vendita e modelli di comunicazione ed autorizzazione al commercio diversi tra loro, rendendo difficile se non impossibile un monitoraggio unico della rete distributiva nazionale. Il ruolo dell'Osservatorio nazionale potrebbe essere quello di collettore dei dati raccolti dai singoli Osservatori regionali.

L'Osservatorio regionale ha avviato un costante confronto con i funzionari Infocamere responsabili del sistema informativo dell'Osservatorio nazionale per coordinare la rilevazione effettuata dal S.I.R.C. con il progetto Osservatorio Infocamere.

Infocamere è stata coinvolta nel progetto per la realizzazione dello sportello telematico per la gestione delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, anche in considerazione del fatto che la società ha avviato un progetto per la gestione telematica delle pratiche per il commercio per la Regione Toscana.

L'Osservatorio regionale del commercio ha acquisito l'archivio informatico delle aziende commerciali piemontesi iscritte al registro delle imprese delle Camere di Commercio che verrà aggiornato semestralmente da Infocamere con le nuove iscrizioni e le cancellazioni. L'archivio, che contiene dati anagrafici e strutturali delle imprese, è gestito in locale dall'Osservatorio e in ambiente mainframe dal Csi Piemonte che ne cura le elaborazioni.

I dati statistici raccolti attraverso la rilevazione annuale saranno confrontati con i dati anagrafici dell'archivio delle imprese Infocamere per una integrazione ed un controllo sulla qualità delle informazioni.

3 INDAGINI, STUDI E RICERCHE

3.1 Le trasformazioni del commercio. Ipotesi d'indagine.

Uno dei fatti più significativi degli ultimi anni per il settore del commercio in Piemonte è stato indubbiamente, sotto il profilo normativo, l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione" che ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, e quindi anche alla Regione Piemonte, la competenza esclusiva nella materia del commercio interno nel suo complesso. La Regione dovrà, pertanto, occuparsi di disciplinare la materia in riferimento non soltanto alla programmazione ma anche alla regolamentazione dei vari settori della distribuzione commerciale. Gli interventi normativi che la Regione potrà adottare dovranno, indubbiamente, essere supportati da studi e ricerche che coinvolgeranno tutti i settori della distribuzione. Il programma di ricerca dell'Osservatorio qui delineato tiene ovviamente conto di queste esigenze, gran parte degli studi e delle ricerche avviate nel corso dell'anno dall'Osservatorio sono finalizzate a supportare le iniziative giuridico-amministrative avviate dai competenti uffici regionali in relazione alla riforma costituzionale e il programma di ricerca 2003 è incentrato sull'approfondimento di queste tematiche.

Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle attività di ricerca dell'Osservatorio è prevista la costituzione di un comitato tecnico scientifico permanente presso l'Osservatorio, costituito da esperti del settore distributivo e da rappresentanti delle

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Associazioni di categoria, dell'Ires, di Unioncamere e dell'Università, con il compito di valutare le ricerche sotto il profilo scientifico e metodologico.

La riforma costituzionale si inserisce in un quadro di profonde trasformazioni del settore della distribuzione commerciale nella nostra regione che si possono sintetizzare in questi grandi filoni di mutamento:

* Un consolidamento della ripresa del commercio di vicinato innescata dalla riforma attuata nel 1998-1999 dal D.Lgs 114/1998 e dalla L.R. 28/1998. Il monitoraggio dell'Osservatorio ha evidenziato, infatti, che il piccolo commercio continua a crescere, anche se la componente dinamica è essenzialmente il comparto non alimentare che ha ulteriormente rafforzato, dal 70% al 73%, la propria incidenza in termini di numero di negozi nei tre anni successivi alla riforma, dal 1999 al 2002. Negli ultimi due anni hanno fatto il loro ingresso nel mercato quasi 8.500 nuove piccole imprese commerciali, oltre il 14% dell'intera rete di piccola distribuzione regionale, con un saldo positivo del 5%. L'erosione di quote relative di presenza sul mercato segnala la difficoltà con cui il piccolo commercio alimentare riesce tuttavia a mantenere le posizioni ancora detenute dopo l'intenso processo di concentrazione del comparto negli anni 90 precedenti il decreto di riforma del commercio.

* Sul fronte della domanda si assiste ad una tendenza dei consumatori a concentrare le preferenze d'acquisto delle singole merceologie nei diversi canali distributivi, come si può ricavare dai dati dell'indagine sui consumi delle famiglie realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio regionale del commercio. Il canale dei supermercati e degli ipermercati raccoglie oltre metà delle preferenze dei consumatori piemontesi, mentre al commercio di vicinato si indirizzano poco più di un terzo degli acquisti. Il rimanente 10% è detenuto dai mercati ambulanti e dal canale discount. Il grande commercio domina in particolare il comparto alimentare, il piccolo commercio si difende meglio nel non alimentare, con alcune eccezioni. In sintesi la spesa alimentare è così composta: il pane in negozio, la frutta al mercato, il resto nel supermercato; la spesa non alimentare: vestiti, mobili ed elettrodomestici in negozio, detersivi e prodotti per l'igiene personale nei supermercati.

* Un nuovo importante caso di penetrazione di un grande distributore francese nel mercato italiano con l'accordo tra Leclerc e Conad che, contrariamente ai rilevanti casi piemontesi precedenti: accordo tra Carrefour e GruppoG e Gs e tra Auchan e Rinascente, ha valenza anche di tipo qualitativo. Si colloca infatti in un ambito di distribuzione associata e non più di grande distribuzione. L'accordo tra Conad e Leclerc consentirà a Conad di entrare nel canale ipermercati utilizzando l'insegna francese ma, più in generale, punta alla creazione di un polo a vocazione consumerista italo-francese che sappia valorizzare non solo il consumatore, a partire dall'esperienza cooperativa, ma anche le tradizioni del territorio in cui le imprese operano, peraltro senza essere finora riuscite, attraverso una qualche forma organizzativa, a raggiungere un grado di copertura nazionale.

* Infine, alcuni segnali di ripresa del commercio elettronico, dopo la prima intensa, ma effimera esplosione del fenomeno e-commerce alla fine degli anni 90. I principali segnali, relativi al commercio, vengono dalla formazione degli e-marketplaces, intermediali virtuali della grande distribuzione organizzata, in particolare i due realizzati nel comparto grocery che raggruppano i principali distributori europei. Ciò significa che anche i grandi distributori stanno entrando nell'e-commerce: non vedono più Internet come un concorrente potenziale controllato dalle dot.com, imprese specializzate nel commercio elettronico, che non hanno avuto successo, ma come uno strumento da utilizzare per integrare l'offerta della rete dei punti vendita localizzati sul territorio. Il peculiare punto di forza di cui i gruppi della grande distribuzione organizzata possono avvalersi nel mercato elettronico è, in particolare, la fidelizzazione dei loro clienti. L'e-commerce potrà quindi affiancare il sistema distributivo esistente, offrendo un servizio aggiuntivo ai consumatori.

Molte le ricerche, più avanti descritte con maggior dettaglio, avviate nell'anno dall'Osservatorio regionale e commercio, con particolare riferimento alle problematiche derivanti dall'approvazione della legge costituzionale di modifica del Titolo V:

* Ricerca avente ad oggetto "La legislazione regionale in materia di commercio e artigianato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione" affidata ad un docente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

* Programma di ricerca sul tema: "Formazione di un sistema esperto per la fase di verifica della compatibilità ambientale relativa agli insediamenti di grandi strutture di vendita ai sensi della L.R. n. 40/1998" affidato al Politecnico di Torino.

* Ricerca sul tema "I nodi polifunzionali d'interscambio e le dinamiche di mercato dei piccoli centri urbani" affidata al Dipartimento Sistemi di produzione ed economia dell'azienda del Politecnico di Torino.

* Ricerca sul tema "I piani di qualificazione urbana. Analisi delle esperienze compiute in Piemonte e confronto con altre realtà italiane ed estere" affidata al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino.

* "Indagine 'desk' e 'field' sui consumi delle famiglie piemontesi" svolta da Unioncamere Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio regionale del commercio.

* "Indagine sui pubblici esercizi in Piemonte finalizzata alla revisione della normativa di settore" affidata all'Ires Piemonte.

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* "Ricerca marketing sul rilancio dell'offerta per i pubblici esercizi" affidata ad una Società specializzata in ricerche di marketing.

* "Indagine mirata a classificare il territorio piemontese in base alla dotazione di strutture localizzate del sistema distributivo commerciale al dettaglio" realizzata direttamente dall'Osservatorio regionale del commercio in collaborazione con Ires Piemonte.

* "Indagine per la definizione dei bacini di utenza finalizzati alla regolamentazione della rete distributiva dei carburanti" affidata all'Ires Piemonte.

* "Indagine conoscitiva sui mercatini dell'antiquariato e dell'usato" che sarà realizzata in collaborazione con l'Ires Piemonte.

* "Indagine sulle possibilità di rilancio dei 'farmers market'" che sarà realizzata in collaborazione con l'Ires Piemonte.

Oltre a queste indagini il quadro normativo, organizzativo, localizzativo e territoriale del Piemonte presenta ancora molti temi di ricerca e molti fenomeni che meriterebbero osservazione. Tra i principali argomenti che potranno essere oggetto di indagine, vi sono:

* Osservatorio congiunturale sull'andamento del commercio piemontese sulla base dei bilanci delle imprese commerciali.

Il Cat Ascom di Torino ed il Cat Confesercenti regionale hanno realizzato per conto della C.C.I.A.A. di Torino un osservatorio congiunturale sull'andamento del commercio nella provincia di Torino in funzione delle risultanze derivanti dai bilanci delle imprese commerciali. Sulla base dei dati di contabilità aziendale, gestiti dall'Ascom e dalla Confesercenti, vengono rilevati una serie di indicatori utili a comprendere l'andamento del settore. In particolare vengono esaminate: la congiuntura della situazione reddituale e patrimoniale, l'evoluzione di indicatori congiunturali di bilancio di redditività, di produttività e di bilancio di struttura finanziaria. Sono previsti un rapporto annuale e rapporti trimestrali di raffronto sugli andamenti rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Il progetto potrebbe essere allargato, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio, a tutto il territorio piemontese coinvolgendo il Cat Confcommercio regionale, in qualità di fornitore di servizio. Potrebbero essere redatti rapporti trimestrali di facile lettura, inviati alle aziende, anche attraverso la newsletter dell'Osservatorio regionale del commercio.

* Studio per l'individuazione di un modello di soggetto gestore associato per iniziative di marketing territoriale in ambiti urbani.

La Regione Piemonte ha predisposto una serie di misure atte a sostenere lo sviluppo del commercio e dei servizi negli addensamenti urbani con l'obiettivo di aiutare questi ambiti territoriali a contrastare gli effetti di depolarizzazione esercitata dai sempre più numerosi centri e poli commerciali ubicati in posizione semiperiferica o esterna rispetto alle grandi Città.

Nonostante il vivo interesse incontrato dalle misure sia presso i Comuni sia presso gli operatori, come testimonia l'elevato numero di progetti presentati negli ultimi anni, stentano a decollare concrete progettualità, sia per la mancanza di adeguati modelli di riferimento, sia per le difficoltà nel far comprendere l'importanza di avviare organici piani di marketing che possano fare da indirizzo e da riferimento per le singole iniziative.

La ricerca, partendo dallo studio delle più significative esperienze italiane ed estere di riqualificazione urbana attraverso la valorizzazione degli insediamenti commerciali, nonché dall'esame dei problemi emersi e dalle soluzioni adottate, dovrebbe fornire delle linee guida di approccio in ordine alla configurazione di un soggetto gestore associato per iniziative di marketing territoriale, di promozione e di fidelizzazione della clientela, nonché di gestione comune di servizi, dando anche indicazioni in ordine alla configurazione giuridica, nonché agli aspetti gestionali ed organizzativi dello stesso, cui potrebbero fare riferimento sia le Amministrazioni locali che gli operatori di quelle realtà territoriali interessate a diventare reali "Centri Commerciali Naturali".

Il lavoro costituisce una naturale integrazione e continuazione della ricerca svolta dal Dipartimento Interateneo del Politecnico di Torino sull'esperienza dei progetti di riqualificazione urbana condotti in Piemonte in relazione alle altre esperienze conseguite in Italia ed all'estero.

Lo studio è stato proposto dai C.A.T. Ascom e Confesercenti alla Camera di Commercio di Torino. L'Osservatorio regionale del commercio è disponibile ad una collaborazione tecnica nel gruppo di ricerca.

* Ricerca sui centri polifunzionali di servizi in Piemonte: analisi dei servizi erogati ed individuazione di esempi di riferimento.

La particolare conformazione socio-geografica della regione, caratterizzata da un notevole frazionamento amministrativo con la presenza di numerosissimi centri minori rurali e montani, fa del Piemonte una delle regioni italiane con maggior numero di piccoli centri: oltre la metà dei comuni piemontesi non supera, infatti, i 1.000 abitanti e ben 985 centri, quasi

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l'82% dei comuni del Piemonte, ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, una buona parte dei quali, come evidenziato dall'indagine "Piccolo grande Piemonte" realizzata da Confcommercio Piemonte nella primavera del 2002, con caratteristiche di fragilità demografica, sociale ed economica. In una situazione caratterizzata da queste peculiarità il servizio distributivo viene soddisfatto meglio dagli esercizi di vicinato attraverso un commercio diffuso e di minori dimensioni. Nonostante questa flessibilità della forma distributiva tradizionale e questa capacità localizzativa degli esercizi di vicinato ben 64 comuni, più del 5% dei centri della regione, risultano privi di esercizi commerciali. Questo dato testimonia la necessità di interventi volti a sostenere e qualificare il tessuto commerciale, inteso come servizio ai consumatori, nei centri minori. In questi centri, di norma montani o rurali, nei quali al disservizio commerciale si accompagna spesso la mancanza di altri servizi essenziali: uffici postali, dispensari farmaceutici, telefoni pubblici, è importante incentivare l'attivazione dei centri polifunzionali, previsti dalla L.R. n. 28/1999, in cui il servizio commerciale è completato da attività para-commerciali e di servizio. Centri che possono contribuire ad impedire lo spopolamento di queste zone. La ricerca, attraverso l'individuazione di uno o più modelli di riferimento può rappresentare un utile supporto per l'affermazione e lo sviluppo in Piemonte di questa particolare tipologia commerciale.

* Studio di marketing territoriale per lo sviluppo e la valorizzazione della rete commerciale nelle diverse realtà territoriali della regione.

Al fine di favorire interventi per lo sviluppo e la valorizzazione della rete commerciale e di servizi in diverse realtà territoriali regionali, nonché di definire esperienze significative che possano costituire uno stimolo alla progettualità mirata ad interventi di riqualificazione del tessuto commerciale urbano potrebbe essere realizzato uno studio di marketing territoriale riferito ad alcuni casi di addensamenti commerciali riferibili a realtà territoriali tipiche del Piemonte. Lo studio, identificati alcuni ambiti territoriali caratterizzati da addensamenti commerciali rappresentativi delle diverse realtà regionali, dovrebbe proporre modelli di marketing urbano per lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese commerciali nei diversi centri urbani tipo considerati. Lo studio dovrebbe essere volto ad individuare strategie di intervento e di sviluppo in grado di fornire indicazioni operative per gli interventi di rivitalizzazione del tessuto commerciale urbano.

* Valutazione delle politiche creditizie per il settore della distribuzione commerciale.

Gli interventi in sostegno delle attività produttive hanno assunto negli ultimi anni un ruolo di primo piano come strumenti di politica economica regionale. Anche per il settore della distribuzione commerciale l'attenzione si è rivolta sempre di più verso interventi di incentivazione e sostegno della categoria. Nel contempo il concatenarsi di un insieme di fattori quali la consapevolezza della necessità di indirizzare al meglio le risorse e gli interventi, l'affermarsi di nuove metodologie di valutazione, l'approvazione di leggi che prevedono la valutazione dei programmi di intervento, ha generato l'esigenza di individuare gli effetti degli interventi. La valutazione, pertanto, non è più solo un'esigenza di carattere rendicontativo, volta al semplice monitoraggio dell'operato, ma diventa una strategia con cui far emergere l'efficacia degli interventi, intesa come la capacità degli stessi di raggiungere gli obiettivi previsti o di produrre gli effetti desiderati.

I risultati che si riescono ad ottenere grazie a questo tipo di analisi rappresentano uno strumento molto utile poiché permettono ai decisori pubblici di capire in tempo l'andamento degli interventi programmati ed effettuati ed in caso di bisogno di riconsiderarli, rimodularli o migliorarli in alcuni aspetti.

Obiettivo della ricerca è appunto quello di valutare le politiche di incentivazione, utilizzando la strategia della valutazione d'impatto empirico quantitativa, che permette appunto di valutare il successo degli interventi attuati. Quello che si vuole stimare con questa strategia è l'impatto netto ottenuto dagli interventi. Si vogliono cioè stimare gli effetti specifici del programma di intervento, scindendoli da tutti quegli altri effetti che si sarebbero comunque verificati. Solo in questo modo infatti è possibile valutare il successo di un intervento senza rischiare di sovrastimarlo o sottostimarlo per colpa di fenomeni esogeni, comprendendo così quello che è effettivamente il merito del programma.

La valutazione d'impatto delle politiche creditizie rappresenta uno sforzo di ricerca molto importante che consente di ottenere risultati estremamente precisi. Infatti, a differenza delle consuete forme di valutazione effettuate mediante la sottoposizione di questionari ai beneficiari dell'intervento, che per mettono di trarre le conclusioni basandosi su di un parere soggettivo fornito da chi compila il questionario, la valutazione d'impatto ha il pregio di basarsi su dati effettivi di output e di conseguenza non è soggetta alle distorsioni della valutazione soggettiva. Inoltre la valutazione d'impatto è in grado di stimare in modo chiaro l'impatto netto dei programmi, distinguendo gli effetti specificamente dovuti all'attuazione delle politiche, da tutti quelli che si sarebbero "comunque" verificati anche in assenza di un intervento pubblico, dovuti cioè a dinamiche sociali ed economiche spontanee.

* Piano di ricerca sul sistema distributivo al dettaglio su aree pubbliche.

La rilevazione strutturale del commercio su aree pubbliche è ripresa nel 2002, dopo tre anni nei quali il settore non era più esaminato a livello statistico. Dal punto di vista normativo sono ormai terminate le fasi di trasferimento delle funzioni dalla Regione ai Comuni. Nel frattempo sono intervenute nuove normative in campo igienico sanitario che hanno coinvolto pesantemente gli operatori e gli amministratori nella gestione delle aree su cui si svolgono i mercati.

Il piano di ricerca può essere sviluppato in diversi filoni:

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Analisi quantitativa del sistema mercatale comunale. La ripresa della rilevazione della struttura dei mercati ambulanti nel 2002 consente un confronto con la situazione rilevata nel 1998, per capire le modificazioni che sono intervenute nel tempo intercorso.

Indagine relativa all'adeguamento normativo da parte delle amministrazioni comunali alle nuove competenze che la legge assegna loro (conversione autorizzazioni, reistituzione aree mercatali, adozione atti di programmazione del sistema mercatale comunale, ecc.).

Indagine qualitativa tendente a rilevare le modificazioni merceologiche e gestionali che stanno intervenendo nel settore. Da più parti si evidenzia una modificazione etnica, generazionale e strutturale che coinvolge gli operatori che frequentano i mercati ambulanti piemontesi che sempre più sembrano risentire di una situazione di crisi. L'obiettivo dell'indagine è quello di individuare se la disaffezione da parte del consumatore esiste e se è causata dalla concorrenza che i mercati trovano nei confronti della grande distribuzione o se è causata dalle modificazioni che stanno intervenendo nel settore.

* Ricerca per la realizzazione di un programma informatico finalizzato alla verifica di compatibilità e al calcolo degli standard urbanistici per l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita.

La complessità dell'intreccio delle norme di carattere commerciale e urbanistico che governano l'insediamento delle medio-grandi strutture di vendita può rendere utile la formazione di un programma di facile utilizzo, a supporto della fase istruttoria da parte degli Uffici Pubblici interessati ai diversi livelli, ma anche nella predisposizione degli atti da parte dei privati. L'obiettivo è quello di formare un approccio metodologico unitario e condiviso, in un indirizzo di snellezza e trasparenza amministrativa.

Il programma dovrebbe consentire la verifica automatica della compatibilità dell'insediamento di medie o grandi strutture di vendita, sia che si tratti di strutture singole sia che si tratti di centri commerciali, nelle tipologie di insediamento (addensamenti e localizzazioni) dei Comuni interessati all'intervento. Il programma, in caso di compatibilità dell' intervento, dovrebbe poi calcolare automaticamente i posti auto e la relativa superficie richiesti per l'intervento, nonché determinare le superfici da dismettere ai sensi della L.R. n. 56/1977 facilitando il lavoro degli operatori pubblici e privati interessati.

* Indagine sulle potenzialità d'insediamento di strutture commerciali nelle aree industriali attrezzate.

Nelle aree industriali attrezzate può esservi uno spazio anche per attività commerciali. L'analisi, di tipo quantitativo e qualitativo, ha lo scopo di rilevare gli spazi a destinazione commerciale disponibili nella nostra regione all'interno delle aree industriali attrezzate per valutare le possibilità d'insediamento di strutture distributive nei bacini prevalentemente destinati ad attività industriali o artigianali.

* Indagine sulle vie commerciali pedonalizzate.

La pedonalizzazione è un argomento che riesce a dividere e a far discutere coloro che sono interessati da questo tipo di intervento. Le esperienze che esistono in Piemonte, anche se in numero limitato, di vie pedonali su cui operano esercizi commerciali e altre attività economiche, consentono di evidenziare le modifiche che sono intervenute a seguito dell'intervento nell'area.

L'indagine dovrebbe mirare a mettere in evidenza le differenze tra la situazione ante e quella post realizzazione della pedonalizzazione, rilevando alcuni elementi che permettano di definire una classificazione di merito relativa all'intervento. Gli elementi che si possono confrontare riguardano il numero, le caratteristiche tipologiche e strutturali, le merceologie delle attività presenti nel tratto pedonalizzato, la clientela che frequenta la via, il valore immobiliare dei locali commerciali, il turn over delle attività presenti, il livello di gradimento degli operatori. Tutte variabili che dovranno essere raffrontate con i diversi tipi di intervento che le Amministrazioni comunali e gli operatori hanno effettuato a sostegno dell'intervento di pedonalizzazione.

* Indagine sulle esperienze relative all'utilizzo dei cortili per sviluppare le attività commerciali.

I centri storici delle nostre città, grandi o piccole, sovente trovano nella scarsa disponibilità di spazi da utilizzare per le attività commerciali o similari un limite fisico difficilmente superabile con l'applicazione di normali soluzioni.

I cortili, spesso scarsamente sfruttati, contengono in molti casi al loro interno apprezzabili presenze architettoniche che si potrebbero coniugare utilmente con attività economiche legate alla distribuzione commerciale.

Alcuni comuni hanno operato per recuperare alla fruizione pubblica questi spazi. La ricerca dovrebbe indagare il numero e la tipologia di Comuni che hanno realizzato questi progetti. La loro esperienza, le modalità di approccio e di realizzazione amministrativa, le problematiche con i proprietari, gli operatori commerciali, i cittadini, le merceologie e le funzioni che meglio si sono inserite in questi progetti.

* Indagine sul commercio multietnico negli spazi urbani. Analogie e conflitti con il commercio tradizionale.

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La presenza all'interno del tessuto urbano di numerose comunità di differente provenienza etnica ha portato alla nascita di nuove forme di commercio legate alle differenti tradizioni culturali. Queste nuove forme di commercio rappresentano un potenziale sviluppo del commercio di vicinato, sebbene si pongano spesso in contrasto con la rete commerciale tradizionale e con la legislazione vigente. La ricerca, quantitativa e qualitativa, dovrebbe analizzare le modalità di inserimento di questa nuova forma di commercio multietnico nella rete distributiva tradizionale, le analogie ed i conflitti con il commercio esistente, le nuove tipologie merceologiche e la clientela di questa nuova forma distributiva per comprendere se esistono spazi per il suo sviluppo.

* Indagine sulle erboristerie della regione: nuova ed antica professionalità per un commercio "ecologico".

Il settore delle erboristerie può rappresentare un canale importante per la diffusione sul territorio di produzioni locali. Una ricerca sullo sviluppo di questa particolare tipologia di vendita nella nostra regione e sulle potenzialità di questo canale per la distribuzione di prodotti officinali tipici può rappresentare la premessa per la sensibilizzazione non solo degli operatori ma soprattutto dei consumatori piemontesi verso questa forma di distribuzione.

Le indagini descritte rappresentano soltanto delle proposte che potranno essere svolte in relazione alle esigenze conoscitive che dovessero manifestarsi in rapporto alle necessità della programmazione regionale. Alcune di queste indagini potranno essere realizzate nel corso dell'anno in collaborazione con l'Ires Piemonte, con l'Università degli Studi, con Unioncamere Piemonte e con le Associazioni di categoria in considerazione delle priorità di carattere conoscitivo e delle risorse finanziarie disponibili per la ricerca. Potranno essere realizzate eventuali altre indagini in relazione all'emergere di nuove problematiche e di nuove linee di intervento relative al settore.

3.2 Modifica del titolo V della Costituzione. Stati Generali del commercio

L'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha profondamente innovato, come più volte ricordato, il sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, attribuendo alle Regioni a statuto ordinario la podestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione statale. In particolare ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva nella materia del commercio interno nel suo complesso, materia prima disciplinata in regime di competenza delegata. La riforma del Titolo V della Costituzione apre, pertanto, nuovi scenari istituzionali dettati dalle opportunità normative offerte alle Regioni dalla legge costituzionale. La Regione Piemonte dovrà, pertanto, occuparsi, anche attraverso meccanismi di concertazione e di coordinamento con le altre Regioni, di normare la disciplina del commercio nel suo complesso, con riferimento non solo alla programmazione ma anche alla regolamentazione dei vari settori della distribuzione commerciale.

La Regione Piemonte intende riformare, alla luce delle opportunità offerte dalla legge costituzionale, l'intera legislazione in materia di commercio interno nel suo complesso, predisponendo un Testo Unico in materia. Un intervento normativo di tale importanza richiede un supporto di studi, ricerche ed approfondimenti sia in campo giuridico-amministrativo, sia sul territorio. È indispensabile, inoltre, un serrato confronto con le parti sociali. Per questo la Regione intende organizzare gli "Stati generali del commercio" coinvolgendo tutti gli attori impegnati nel difficile compito di riforma legislativa.

L'Osservatorio regionale del Commercio si metterà a disposizione per garantire tutto il supporto di ricerca ed organizzativo necessario per queste iniziative.

L'Osservatorio ha affidato un incarico di ricerca al Prof. Roberto Caranta, Docente Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino relativo a "La legislazione regionale in materia di commercio e artigianato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione". Il prof. Caranta affiancherà gli uffici regionali competenti in materia di commercio, offrendo un supporto scientifico e conoscitivo in relazione alle iniziative legislative da intraprendere, tenuto anche conto della necessità di rispettare le disposizioni di diritto comunitario e di lavorare in stretto contatto con l'Autorità regolatrice di settore. Con i competenti uffici regionali sarà svolta un'analisi delle implicazioni della riforma del Titolo V della Costituzione per le competenze della Regione in materia di commercio ed un'analisi della situazione normativa presente, a livello nazionale e regionale in materia. Il prof. Caranta collaborerà all'organizzazione degli "Stati generali del commercio" anche in relazione al confronto con le parti sociali sugli indirizzi e le soluzioni normative proposte.

L'Osservatorio regionale del commercio curerà l'organizzazione degli "Stati generali del commercio" e realizzerà gli studi e le ricerche necessarie, oltre a quelle già avviate e precedentemente descritte, alla revisione della normativa sul commercio.

3.3 I pubblici esercizi. Proposte d'indagine

La legge costituzionale n. 3/2001 ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva nella materia del commercio interno nel suo complesso. Di conseguenza la Regione potrà disciplinare tutti i settori della distribuzione, compreso quello dei

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pubblici esercizi. Per questo l'Osservatorio regionale del commercio, che da anni rileva oltre ai dati sugli esercizi commerciali anche quelli relativi ai pubblici esercizi, ha avviato una serie di indagini propedeutiche alla revisione della normativa che regola il settore. In collaborazione con l'Ires Piemonte è stata avviata una ricerca finalizzata all'individuazione di parametri di dotazione di pubblici esercizi e di servizi commerciali per la definizione dei criteri di attribuzione ai comuni della regione della qualità di "comuni ad economia turistica", ai fini della revisione della regolamentazione del settore. La ricerca confronta la distribuzione per tipologia dei pubblici esercizi localizzati nei comuni del Piemonte, sulla base dei dati dell'Osservatorio, con i caratteri sociali, economici e territoriali dei comuni stessi al fine di individuare specifiche connotazioni di aree territoriali con particolare riferimento alla vocazione turistica dei luoghi ed al grado di copertura del servizio offerto al pubblico. I risultati saranno utili ad orientare gli indirizzi di programmazione della rete dei pubblici esercizi.

Oltre a quest'indagine conoscitiva, è stata avviata una ricerca di tipo economico congiunturale sulla domanda di servizi presso gli esercizi pubblici della regione, finalizzata, attraverso un'indagine "customer satisfaction" presso i consumatori ed una presso gli esercenti sulle innovazioni introdotte e sulle aspettative per il futuro, al rilancio dell'offerta dei ristoranti e dei bar della regione. Il progetto di ricerca prevede, in una prima fase, la realizzazione di alcuni "focus group" composti da consumatori che utilizzano i pubblici esercizi regionali, reclutati attraverso una selezione effettuata sulla base di pre-interviste, e la definizione di un questionario per i "focus group" degli esercenti. In una seconda fase saranno realizzate delle indagini quantitative presso i consumatori e presso gli esercenti e saranno definite le soluzioni operative. I "focus group" sono stati affidati ad una società specializzata in ricerche di marketing.

3.4 Rapporti Osservatorio - Ires Piemonte

I rapporti tra l'Osservatorio regionale del commercio e l'Ires Piemonte, ente istituzionalmente preposto all'attività di ricerca della Regione, già molto intensi prima dell'istituzione dell'Osservatorio sono stati ulteriormente approfonditi, attraverso la definizione di attività di studio e ricerca da svolgere in comune nel settore del commercio a supporto dell'azione di programmazione regionale. Come per gli anni precedenti l'Osservatorio contribuirà all'impostazione e alla stesura del rapporto sulla distribuzione commerciale presentata nella relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte, curata dall'istituto e pubblicata nel volume "Piemonte economico sociale".

Nel corso dell'anno è stata portata a termine una ricerca econometria sull'evoluzione del settore distributivo in Piemonte e sulle relazioni che si stabiliscono fra le dinamiche della piccolo dettaglio e della grande distribuzione e fra queste e altre variabili esogene. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati e presentati in un seminario di studi, esamina l'evoluzione del piccolo e grande dettaglio a scala regionale, provinciale e nelle nuove aree di programmazione regionale al fine di comprendere gli effetti, sul commercio tradizionale, dell'insediamento delle strutture moderne in questi bacini di localizzazione. È stata inoltre realizzata un'indagine per la definizione dei nuovi bacini di utenza della rete distributiva dei carburanti, finalizzata ad individuare, a partire dalla localizzazione comunale degli impianti, i criteri guida per gli interventi di razionalizzazione della rete in Piemonte.

Sono state inoltre avviate, in collaborazione con l'Istituto, altre tre ricerche. L'indagine sui pubblici esercizi del Piemonte ai fini della revisione della normativa del settore, precedentemente descritta. Un'indagine conoscitiva sui mercatini dell'antiquariato e dell'usato, propedeutica alla revisione della normativa del settore. La ricerca prevede un'indagine conoscitiva, a scala comunale, per censire le iniziative attivate nei comuni piemontesi e confrontarle con le precedenti rilevazioni realizzate dalla Regione per valutare l'andamento del fenomeno legato all'esposizione ed alla vendita di oggetti usati, di prodotti dell'antiquariato minore, di articoli relativi alla "hobbistica" ed al "collezionismo". Verrà analizzato il grado di diffusione e di concentrazione del fenomeno nei comuni del Piemonte, unitamente ai caratteri organizzativi rilevabili ed il quadro normativo di riferimento, per valutare l'incidenza di tali iniziative nei diversi contesti territoriali regionali. È prevista, infine, un'indagine sulle possibilità di rilancio dei "farmers market" mirata a comprendere se e quanto le produzioni di nicchia territoriale, in particolare i prodotti alimentari locali, tipici, di qualità possono essere sostenute e sviluppate attraverso la vendita diretta dei prodotti, comprese le forniture alla ristorazione, in particolare locale, e la presenza dei produttori nelle manifestazioni fieristiche, nelle sagre e nei mercati. La ricerca costituisce un'integrazione e un completamento della precedente indagine sulle potenzialità della distribuzione dei prodotti tipici di qualità attraverso il canale della grande distribuzione organizzata, condotta dall'Osservatorio regionale del commercio, in collaborazione con l'Ires Piemonte.

Con l'istituto è stato fatto un tentativo di classificare il territorio piemontese, a scala comunale, in base alla dotazione di esercizi commerciali, per delineare una mappa di sintetica rappresentazione del sistema distributivo regionale e della concentrazione delle strutture commerciali. L'obiettivo consiste nella sperimentazione e messa a punto di un metodo di classificazione capace di consolidarsi come uno degli strumenti interpretativi ordinariamente applicati nella fase di elaborazione dei dati sulla rete distributiva, annualmente rilevati dall'Osservatorio Regionale del Commercio. Ricerca di tipo sia teorico, per quanto attiene alla elaborazione del criterio di classificazione, sia applicativo, per quanto attiene alla sperimentazione del criterio nella elaborazione dei dati sugli esercizi commerciali piemontesi. La scala comunale di ripartizione territoriale del dato consente di disporre di un modulo elementare molto dettagliato considerando anche

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l'elevato grado di frammentazione amministrativa che connota il Piemonte. È stata realizzata una prima carta di concentrazione dell'offerta commerciale, pubblicata nel volume "Il commercio in Piemonte 2001". La ricerca sarà sviluppata per verificare la validità del criterio utilizzato, con particolare riferimento alla sua capacità di interpretare e rappresentare i fenomeni indagati anche in termini più specifici e di maggior dettaglio.

Verrà valutata l'opportunità di realizzare, in collaborazione con l'Istituto, con l'Università degli studi e con Unioncamere altri studi e ricerche tra quelli precedentemente proposti o per le nuove esigenze d'indagine che dovessero manifestarsi. L'istituto è rappresentato nella Commissione dell'Osservatorio regionale del commercio prevista dall'art. 21 della L.R. n. 28/1999 e nel gruppo di lavoro tecnicoscientifico di coordinamento dei lavori di ricerca condotti con Unioncamere.

3.5 Rapporti tra Osservatorio e Università degli Studi

Per la realizzazione delle ricerche l'Osservatorio si avvale oltre che della collaborazione dell'Ires e di Unioncamere anche di quella dell'Università degli Studi. Nel corso dell'anno si sono intensificati i rapporti con l'Università attraverso la stipulazione di alcuni contratti di ricerca per la realizzazione di indagini sulle problematiche del settore.

È stata portata a termine l'indagine conoscitiva per la rivitalizzazione dei centri minori, finalizzata a consentire l'accesso della Regione ai fondi strutturali comunitari per interventi relativi alla distribuzione commerciale, realizzata dal Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino. L'indagine, finanziata con il Fondo strutturale europeo e coordinata dalla Direzione Commercio e Artigianato e dall'Osservatorio regionale del commercio era propedeutica alla predisposizione del piano di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali, coincidenti con le comunità montane, che consente l'accesso al Fondo. È stata inoltre realizzata una banca dati indispensabile al decisore pubblico nella fase di programmazione delle politiche settoriali di intervento.

È stata inoltre portata a termine dal Dipartimento Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino un'indagine sull'impatto territoriale della grande distribuzione nelle aree di programmazione commerciale per valutare i primi effetti di natura economica, territoriale e urbanistica prodotti dalla nuova disciplina sulla struttura della rete distributiva regionale nelle aree commerciali, con particolare attenzione alla valutazione d'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita, attraverso l'analisi del caso dell'outlet factory centre di Serravalle Scrivia, primo grande centro commerciale piemontese ad offerta esclusivamente non alimentare.

È stata affidata al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino una ricerca finalizzata alla realizzazione di uno strumento tecnico di assistenza ed alla formazione di un sistema esperto per la fase di verifica ambientale relativa ai centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq., per i quali la Delib.C.R. 27 dicembre 2001, n. 217 prevede la procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Di conseguenza la Regione dovrà disciplinare il contenuto tecnico degli studi di compatibilità ambientale integrando la Delib.G.R. 29 ottobre 1999, n. 56-313414 che fissa gli indirizzi e i criteri per la programmazione urbanistica in materia di insediamenti commerciali. Inoltre, dovranno essere riviste le modalità di istruttoria concernenti il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, al fine di dare agli operatori privati un chiaro quadro sulle modalità di espletamento della procedura e sui criteri che verranno adottati per la valutazione di compatibilità ambientale rendendo il più possibile efficiente l'espletamento del lavoro di istruttoria da parte dei competenti uffici regionali.

La procedura di valutazione di compatibilità ambientale è estremamente complessa, poiché chiama in causa diverse competenze di tipo specialistico relative alle varie tematiche ambientali e la sua gestione presuppone, generalmente, un gruppo interdisciplinare costituito da esperti in materia di valutazione d'impatto ambientale. Considerata la difficoltà di costituire un tale gruppo di esperti all'interno del Settore Programmazione ed interventi sui settori commerciali cui è affidata la gestione amministrativa delle pratiche di valutazione ambientale relativa ai grandi insediamenti commerciali, l'Osservatorio regionale del commercio ha chiesto al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino di mettere a punto uno strumento tecnico di assistenza e di guida che consenta di ridurre, se non evitare, il ricorso ad un numero elevato di professionisti e di consentire ad un unico funzionario la gestione dell'intera istruttoria.

Il lavoro di ricerca è finalizzato alla integrazione degli indirizzi di programmazione urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita con la definizione dei requisiti di compatibilità ambientale, alla realizzazione di una guida tecnica per lo studio di compatibilità ambientale e di messa a punto di un "sistema esperto" per la gestione delle procedure di valutazione ambientale relative agli insediamenti di grandi strutture commerciali.

Al Dipartimento di Sistemi di produzione ed economia dell'azienda del Politecnico di Torino è stata affidata una ricerca sul tema "I nodi polifunzionali d'interscambio e le dinamiche di mercato dei piccoli centri commerciali urbani".

La ricerca è finalizzata a comprendere, da un lato, le potenzialità dei "parcheggi di scambio" connessi alle attività commerciali in un intervento di contenimento e razionalizzazione delle aree di parcheggio nelle zone urbane sempre più

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interessate dalla congestione dei trasporti. Dall'altro lo studio dovrebbe proporre soluzioni "giuridicamente corrette" miranti a ristabilire gli equilibri concorrenziali che un siffatto sistema di nodi polifunzionali di scambio potrebbe alterare.

Le aree urbane sono sempre più interessate dalla congestione del traffico e da problemi di trasporto sia individuale, sia collettivo. Attivando sinergie tra i parcheggi d'interscambio posti ai margini delle aree urbane ed i parcheggi dei centri commerciali, che si sviluppano lungo la stessa orbita periferica rispetto al centro cittadino, si potrebbe contenere e razionalizzare le aree di parcheggio realizzando aree di sosta a servizio degli insediamenti commerciali e dei mezzi pubblici di penetrazione nelle aree urbane, i cosi detti "nodi polifunzionali di interscambio". La predisposizione di questi "nodi polifunzionali di interscambio" potrebbe ingenerare fenomeni di mutua influenza ed attrazione tra i parcheggi di scambio ed i parcheggi delle grandi strutture di vendita dai quali potrebbero scaturire fenomeni di incentivo all'utilizzo del nodo come punto di interscambio modale per gli spostamenti sistematici da parte dei clienti delle grandi strutture di vendita e all'utilizzo del nodo come località d'acquisto da parte di coloro che realizzano in quel punto l'interscambio modale. Un tale sistema di intercambio tra parcheggi potrebbe però creare squilibri concorrenziali tra i centri commerciali periferici e gli esercizi dei centri storici, squilibri che la Regione dovrebbe perequare attraverso politiche di riequilibrio nel rispetto delle leggi costituzionali, delle leggi sull'antitrust ed in linea con i principi del D.Lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 28/1999. Questi i temi della ricerca che si articola in due parti, una relativa ai nodi polifunzionali d'interscambio ed una alle dinamiche di mercato dei piccoli centri commerciali urbani, che verranno svolte unitariamente per soddisfare tutti i punti dell'indagine.

Al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino è stata affidata una ricerca sul tema: "I progetti di qualificazione urbana. Analisi delle esperienze compiute in Piemonte e confronto con altre realtà italiane ed estere."

I criteri di urbanistica commerciale, approvati con la Delib.G.R. n. 563-13414/1999, offrono la possibilità per i Comuni anche su proposta di soggetti privati e con il loro concorso, di adottare specifici programmi anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla valorizzazione degli insediamenti commerciali urbani ed al recupero delle piccole e medie imprese commerciali, oltre che progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.

La ricerca si propone di analizzare l'esperienza condotta dalla Regione Piemonte in materia di urbanistica commerciale applicata alle strutture distributive diffuse sul territorio, individuando le principali casistiche di problemi affrontati nei progetti di qualificazione urbana (Pqu) e nei progetti integrati di rivitalizzazione (Pir) finora realizzati per poi confrontarli con esperienze analoghe realizzate nel resto dell'Italia ed all'estero, al fine di delineare un documento contenente le linee guida di approccio al problema della pianificazione del commercio nei tessuti urbani consolidati e della qualificazione o rivitalizzazione urbana. Verrà inoltre realizzata una banca dati delle esperienze piemontesi, italiane ed estere relative al tema della qualificazione urbana legata al commercio, da cui desumere una metodologia di approccio alle problematiche di urbanistica commerciale.

All'Università degli studi potranno essere affidate nel corso dell'anno nuove indagini e ricerche tra quelle proposte nel capitolo dedicato all'attività di ricerca o altre in relazione a nuove esigenze di indagine che dovessero manifestarsi. Sarà valutata l'opportunità di rappresentare l'Università nella Commissione dell'Osservatorio, prevista all'art. 21 della L.R. n. 28/1999.

3.6 Indagini congiunturali - Rapporti con Unioncamere

L'Osservatorio regionale del commercio ha ritenuto opportuno affidare il compito di svolgere le rilevazioni congiunturali, che per loro natura richiedono tempi brevi di realizzazione e diffusione, alle Camere di Commercio.

Per questo motivo è stata firmata una convenzione tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di analisi, studi ed indagini di interesse comune nell'ambito del progetto "Osservatorio regionale del commercio", finanziato dal fondo di perequazione dell'Unioncamere Italiana e dalla Regione Piemonte, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio.

Nell'ambito del progetto sono stati sviluppati negli ultimi due anni una serie di analisi statistiche volte ad incrementare la conoscenza del livello, della struttura e della dinamica dei consumi delle famiglie piemontesi. L'indagine si è sviluppata in due fasi, tra loro complementari: un'analisi di tipo teorico "desk" ed un'indagine "field" direttamente presso i consumatori. Con l'analisi "desk" si è cercato di stimare, utilizzando i dati Istat e quelli dell'Istituto Tagliacarne, il livello dei consumi alimentari e non alimentari alla scala comunale, attraverso un modello econometrico basato su due principi base: l'utilizzo di informazioni statistiche ufficiali diffuse periodicamente e la costruzione di semplici relazioni lineari fra le variabili. Modello che consente l'ag-giornamento della stima dei consumi comunali sulla base dell'aggiornamento dei dati statistici ufficiali utilizzati.

L'analisi "field", condotta direttamente presso i consumatori, ha lo scopo di conoscere le propensioni di acquisto delle famiglie piemontesi al fine di fornire singoli profili di consumo dettagliati, indagando a livello comunale sulle abitudini e

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sulle preferenze che i consumatori esprimono. L'indagine, giunta nel 2002 alla seconda edizione, è stata condotta su un campione complessivo di 350 nuclei familiari residenti nella Città di Torino e nei capoluoghi di provincia piemontesi.

Al progetto di ricerca ha partecipato anche l'Ires Piemonte, rappresentato nel comitato tecnico-scientifico che ha il compito di coordinare i lavori di ricerca sotto il profilo metodologico e valutare nuovi possibili ambiti di analisi. I risultati delle due indagini sono stati presentati in un convegno di studi con le categorie interessate.

Unioncamere Piemonte è rappresentata nella Commissione dell'Osservatorio regionale del commercio prevista dall'art. 21 della L.R. n. 28/1999. I rapporti di collaborazione tra Unioncamere Piemonte e Osservatorio regionale del commercio saranno ulteriormente approfonditi nel corso dell'anno per la realizzazione di un programma di ricerca comune nel campo della distribuzione commerciale. Sarà valutata l'ipotesi di un rinnovo della convenzione nell'ambito del progetto Osservatorio regionale del commercio, ampliata a nuovi campi di indagine. Verrà inoltre valutata la possibilità di una collaborazione per la realizzazione del progetto "Sportello telematico autorizzazioni al commercio su aree pubbliche", precedentemente descritto.

3.7 Rapporti con l'Osservatorio Nazionale del Commercio

L'Osservatorio regionale del commercio è componente dell'Osservatorio nazionale del commercio e del comitato tecnico costituito presso il Ministero dell'Industria e commercio incaricato di definire la modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività del commercio.

L'Osservatorio regionale del commercio ha contribuito alla definizione della modulistica nazionale relativa al commercio in sede fissa e dei modelli nazionali relativi al commercio su aree pubbliche ed alle forme speciali di vendita.

L'Osservatorio ha, inoltre, partecipato alla definizione della modulistica regionale per il commercio in sede fissa che differisce, in conseguenza di particolari scelte di programmazione commerciale della Regione Piemonte, dal modello nazionale per alcuni aspetti legati ai settori merceologici. Per superare i problemi legati a questa diversità di modelli è stata proposta dall'Osservatorio una soluzione tecnico-informatica che ha consentito, da un lato, la gestione amministrativa delle scelte di programmazione della Regione Piemonte e, dall'altro, il monitoraggio coordinato della rete distributiva effettuato dall'Osservatorio nazionale.

La pubblicazione della legge costituzionale di riforma del titolo V della Costituzione ha, inevitabilmente, portato a rivedere il ruolo dell'Osservatorio nazionale del commercio, anche se ha conservato alla legislazione statale il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale. La legge costituzionale consente, infatti, alle Regioni di rivedere i contenuti della modulistica in funzione delle diverse scelte di programmazione commerciale. Le Regioni potranno definire tipologie di vendita e settori merceologici diversi, rendendo difficile un monitoraggio unico, a livello centrale, della rete distributiva nazionale. L'Osservatorio regionale garantirà la funzione di coordinamento con l'Osservatorio nazionale per consentire un monitoraggio coordinato delle informazioni.

L'Osservatorio Nazionale del Commercio avvierà a partire dall'anno 2003, in collaborazione con l'Istituto Tagliacarte, un progetto per un'attività conoscitiva a carattere economico che consenta, attraverso indicatori di "performances" del settore, una valutazione dell'efficienza della rete distributiva e dei possibili differenziali territoriali di produttività. Sono stati identificati alcuni indicatori economici disaggregati a livello regionale e provinciale che verranno forniti a cadenza trimestrale, per i dati regionali, ed ad un anno e mezzo dalla conclusione del periodo di riferimento per quelli provinciali. L'indicatore regionale è costituito dal fatturato del commercio al dettaglio in sede fissa, ancorato all'indagine trimestrale Istat sulle vendite al dettaglio, disaggregato per settore (alimentare e non alimentare) e per dimensione (piccole, medie e grandi superfici). I dati verranno forniti in valore assoluto e per variazioni congiunturali e tendenziali. Gli indicatori provinciali sono costituiti dai consumi commercializzati, ancorati ai dati Istat sulla spesa delle famiglie, disaggregati per settore con enucleazione dal settore non alimentare delle specializzazioni merceologiche "vestiario e calzature" e "mobili e arredamento"; valore aggiunto ai prezzi base, ancorato alle valutazioni di contabilità nazionale Istat e Istituto Tagliacarte;

valore aggiunto ai prezzi base per addetto, sulla base del dato occupazionale. I dati verranno forniti per valori assoluti, per variazioni percentuali e per incidenze percentuali. Per gli indicatori provinciali è prevista la ricostruzione della serie storica a partire dal 1995.

L'Osservatorio regionale del commercio collaborerà, in qualità di componente dell'Osservatorio nazionale, alla realizzazione del progetto ed alla diffusione dei dati congiunturali.

4 COMUNICAZIONE

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4.1 "Il commercio in Piemonte" - Rapporto sulla rete distributiva

L'Osservatorio regionale del commercio curerà anche nel 2003, come per gli anni precedenti, la pubblicazione del volume "Il commercio in Piemonte" nella collana "Quaderni di ricerca per la programmazione commerciale in Piemonte". Il volume presenta i risultati dell'indagine annuale sulla struttura della rete distributiva condotta dal sistema informativo. La pubblicazione raccoglie tutte le informazioni statistiche, elaborate e commentate, sulla struttura della rete distributiva e sui pubblici esercizi presenti nella Regione, nonché l'elenco anagrafico delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali del Piemonte. Sono inoltre pubblicati i risultati di un'analisi sull'assetto territoriale della rete distributiva regionale, realizzata dall'Osservatorio, corredata da cartografie e carte tematiche.

Nell'edizione 2003 verranno presentati anche i dati sui mercati ambulanti del Piemonte, rilevati per la prima volta dopo la riforma attraverso la rilevazione annuale sulla struttura della rete distributiva. Saranno pubblicate sia analisi statistiche di sintesi sia gli elenchi dei mercati che si svolgono nei Comuni della Regione. Il volume offrirà quindi un quadro completo dei servizi presenti in ogni singolo comune del Piemonte.

Il volume "Il commercio in Piemonte 2001" pubblicato nell'anno 2002, presenta i primi risultati della ricerca condotta dall'Osservatorio regionale del commercio mirata a classificare il territorio piemontese in base alla dotazione di strutture localizzate del sistema distributivo commerciale al dettaglio. L'edizione 2003 presenterà gli sviluppi della ricerca.

Il volume è, inoltre, pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte nella sezione dedicata all'Osservatorio regionale del commercio. Dalle pagine web dell'Osservatorio sono inoltre scaricabili dei files in formato excel contenti tutti i dati di base sugli esercizi commerciali, sui pubblici esercizi, sulle forme speciali di vendita (rivendite di generi di monopolio, distributori carburanti e farmacie), sulle edicole che consentono elaborazioni statistiche diverse.

4.2 Pubblicazioni periodiche

Per l'anno 2003 è prevista la pubblicazione di due numeri di una newsletter informativa curata dall'Osservatorio regionale. La rivista, che ha una tiratura di 89.000 copie e viene inviata a tutti gli operatori del commercio in sede fissa e su area pubblica ed ai gestori di pubblici esercizi del Piemonte, ha lo scopo di illustrare l'attività normativa e amministrativa della Regione per il settore della distribuzione commerciale, nonché le iniziative dell'Ente a favore degli operatori del settore. Sarà riservata particolare attenzione alla necessità di predisporre un prodotto utile e di semplice comprensione: tale obiettivo potrà essere assicurato da una specifica revisione editoriale.

La newsletter assume un particolare significato in un momento di profonde trasformazioni del quadro normativo del settore, dettate dalla riforma costituzionale, che vede la Regione protagonista del cambiamento, impegnata nel confronto con le parti sociali attraverso gli Stati generali del commercio.

Nell'ambito degli "Stati generali del commercio" l'Osservatorio Regionale curerà, se necessario, la pubblicazione su quotidiani e periodici a diffusione locale e nazionale di inserti sulle iniziative istituzionali della Regione per la revisione della normativa sul commercio.

È in fase di studio, in collaborazione con le altre strutture della Direzione Commercio e Artigianato, un nuovo progetto di comunicazione finalizzato a raggiungere tutti gli operatori economici della Regione.

Oltre a curare l'organizzazione degli Stati generali del commercio in collaborazione con enti, istituzioni istituti di ricerca ed organizzazioni professionali e sindacali, l'Osservatorio provvederà ad organizzare la presentazione dei lavori di ricerca e compatibilmente con le risorse finanziarie, a curare l'organizzazione di seminari e convegni di studio sulle problematiche del settore.

4.3 Pubblicazioni monografiche

Nel 2002 l'Osservatorio regionale del commercio ha curato la pubblicazione di alcuni volumi monografici che presentano i risultati delle indagini e delle ricerche realizzate nel corso dell'anno:

"Piccolo, grande, nuovo. Il commercio in Piemonte prima della riforma" che raccoglie i risultati dell'indagine econometria sull'evoluzione del sistema distributivo piemontese, svolta in collaborazione con l'Ires Piemonte. I risultati dell'indagine sono stati presentati e discussi con le associazioni e le organizzazioni di categoria in un seminario di studi organizzato dall'Osservatorio regionale del commercio.

"I sentieri del commercio. Indagine conoscitiva del piccolo commercio nei centri minori delle comunità montane piemontesi" che presenta i risultati dell'indagine sulla rivitalizzazione dei centri minori, realizzata dal Dipartimento

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Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino. I risultati della ricerca sono stati pubblicati anche su Cd-rom La ricerca è stata presentata in un seminario di studi, curato dall'Osservatorio regionale.

"Commercio e territorio, un'alleanza possibile? Il caso dell'outlet factory centre di Serravalle Scrivia" che raccoglie i risultati dell'indagine sull'impatto territoriale della grande distribuzione nelle nuove aree di programmazione commerciale attraverso l'analisi del caso dell'outlet di Serravalle Scrivia.

Nel corso del 2003 saranno pubblicati e diffusi i risultati delle indagini e delle ricerche curate dall'Osservatorio, in particolare verranno pubblicate:

l'indagine sulle esperienze relative a progetti di qualificazione urbana realizzati in Piemonte, curata dal Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino.

L'indagine sui pubblici esercizi, realizzata in collaborazione con l'Ires Piemonte, finalizzata alla revisione della normativa regionale in materia e la ricerca di marketing sul rilancio dell'offerta nei locali pubblici.

L'indagine conoscitiva sui mercatini dell'antiquariato e dell'usato e l'indagine sulla possibilità di rilancio dei "farmers market" realizzate in collaborazione con l'Ires Piemonte

Verrà, inoltre, pubblicata sulle pagine web dell'Osservatorio regionale del commercio la guida tecnica e la checklist per la fase di verifica della compatibilità ambientale relativa agli insediamenti di grandi strutture di vendita ai sensi della L.R. n. 40/1998, realizzata dal dipartimento Territorio del Politecnico di Torino.

Gli sviluppi dell'indagine mirata a classificare il territorio piemontese in base alla dotazione di strutture distributive, realizzata direttamente dall'Osservatorio regionale in collaborazione con Ires Piemonte, sarà presentata nel volume "Il commercio in Piemonte".

Verrà valutata nel corso dell'anno la possibilità di curare eventuali altre pubblicazioni a carattere monografico in relazione all'emergere di nuove problematiche o di linee di interesse per il settore.

4.4 Internet - Intranet - Extranet

Sul sito Internet della Regione Piemonte esiste una sezione dedicata all'Osservatorio regionale del commercio nella quale si trovano tutte le informazioni sull'attività dell'Osservatorio, tutti i dati rilevati dal sistema informativo e tutte le pubblicazioni curate dall'Osservatorio.

Nel corso del 2002 è stata rivista ed arricchita la sezione dedicata all'Osservatorio con l'inserimento di nuove informazioni e nuove possibilità di accesso e fruizione dei dati. Sulle pagine web sono pubblicati il programma di attività dell'Osservatorio, tutti i dati statistici rilevati dal sistema informativo in formato pdf, oltre a quattro archivi, scaricabili gratuitamente, in formato excel contenti tutti i dati di base sulla rete distributiva e sui pubblici esercizi a scala comunale. È possibile effettuare ricerche dinamiche sui mercati ambulanti del Piemonte. Nel 2002 è stato introdotto un applicativo S.a.s. che consente una consultazione dinamica delle basi dati dell'Osservatorio. Sono, inoltre, pubblicate e scaricabili a titolo gratuito tutte le pubblicazioni curate dall'Osservatorio.

Nel 2003 verrà attivato un servizio di ricerca dinamica delle infomazioni descritto nel capitolo sui sistemi di consultazione dei dati.

Nel corso dell'anno 2003 verrà messo a disposizione di alcuni utenti selezionati su Extranet della Regione Piemonte, rete dedicata agli utenti pubblici e privati ad accesso privilegiato, il sistema webi di accesso ed analisi dei dati, precedentemente descritto. Il sistema consente, attraverso meccanismi di selezione e navigazione sui dati, la realizzazione di elaborazioni statistiche personalizzate. Poiché il sistema non è di facile ed immediato utilizzo verranno organizzati dei corsi gratuiti dedicati ai funzionari delle associazioni e delle organizzazioni abilitate al sistema.

Le informazioni settoriali di interesse generale, raccolte dall'Osservatorio Regionale, saranno inserite nel Data Warehouse del Sistema Informativo Regionale, la banca dati decisionale della Regione, e messi a disposizione, attraverso Intranet, la rete interna della Regione Piemonte, dei Settori Regionali per lo sviluppo dei processi decisionali e informativi di interesse intersettoriale.

Ottobre 2002

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