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1 PADOVANI STORTONI DIRITTO PENALE E FATTISPECIE CRIMINOSE Capitolo I La parte speciale tra codificazione e decodificazione Nella sua introduzione alla parte speciale del diritto penale il prof. Pisapia osservava che la parte speciale è, in un certo senso, l’unico vero e proprio diritto penale, di cui la cd. parte generale rappresenta nient’altro che la premessa o l’introduzione, in quanto è essa che da vita e contenuto sostanziale alle disposizioni contenute nella cd. parte generale. È nella parte speciale che si trovano le norme che rispecchiano il modello tipico della norma penale, che indicano la linea di demarcazione tra il lecito e illecito e che realizzano precipuamente le concrete scelte di politica criminale di ogni legislatore. Appartengono alla parte speciale le norme incriminatrici, mentre compongono la parte generale quelle contenenti definizioni di regole e concetti generali,cioè che si adattano a tutte le fattispecie. La separazione poi del codice penale nei due distinti settori è non solo del tutto relativa, ma risponde per lo più a criteri funzionali collocandosi quindi su di un livello di utilità pratica. È evidente che lo studio della parte generale, a differenza della parte speciale, non è affatto essenziale per l’esistenza di un sistema penale. Detto ciò cmq si conviene che un ordinamento che contenga solo i precetti penali in senso stretto e si riduca ad un catalogo di reati, appare ictu oculi, rozzo e tale da dar luogo ad un’applicazione grossolana della giustizia penale. La parte generale nasce quindi come codificazione delle regole che concernono l’imputazione e la responsabilità nonché dei concetti generali inerenti gli elementi del reato e alla forme della sua manifestazione: queste norme vengono aggregate e collocate prima della descrizione delle diverse figure criminose. Esse svolgono sia un ruolo di protezione dell’individuo, sia una funzione di equità. Mentre le norme di parte speciale, stagliando il profilo dei singoli fatti criminosi, soddisfano la fondamentale esigenza di certezza del diritto penale, perché determinano con chiarezza la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che è penalmente illecito. A questa funzione garantista se ne aggiunge un’altra: ossia le norme di parte speciale individuano anche i beni giuridici tutelati dal sistema. Si afferma al riguardo, che mentre la parte generale è cieca forma, la parte speciale mostra le scelte di politica criminale operate dal legislatore. Le interazione che legano i due ambiti normativi fanno si che ogni mutazione positiva o negativa nell’uno si riflette nell’altro, quindi le opzioni operate dal legislatore in sede di parte generale non sono mai prive di effetto rispetto alle norme di parte speciale e viceversa. Detto ciò si evidenzia come la stessa sistemazione topografica può non essere priva di significati e di effetti. Un primo aspetto si evince dal ruolo normativo che acquistano le nozioni e i concetti nel momento in cui sono recepiti in una norma di parte generale. Si vuole sottolineare come ogni scelta circa la codificazione o meno, in sede di parte generale, si ripercuote sempre nell’altra parte del sistema non solo perché l’opzione positiva introduce un elemento cogente nei confronti delle norme di parte speciale e della loro effettiva realizzazione, ma anche perché la scelta

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PADOVANI STORTONIDIRITTO PENALE E FATTISPECIE CRIMINOSE

Capitolo ILa parte speciale tra codificazione e decodificazioneNella sua introduzione alla parte speciale del diritto penale il prof. Pisapia osservava che la parte speciale è, in un certo senso, l’unico vero e proprio diritto penale, di cui la cd. parte generale rappresenta nient’altro che la premessa o l’introduzione, in quanto è essa che da vita e contenuto sostanziale alle disposizioni contenute nella cd. parte generale.È nella parte speciale che si trovano le norme che rispecchiano il modello tipico della norma penale, che indicano la linea di demarcazione tra il lecito e illecito e che realizzano precipuamente le concrete scelte di politica criminale di ogni legislatore.Appartengono alla parte speciale le norme incriminatrici, mentre compongono la parte generale quelle contenenti definizioni di regole e concetti generali,cioè che si adattano a tutte le fattispecie.La separazione poi del codice penale nei due distinti settori è non solo del tutto relativa, ma risponde per lo più a criteri funzionali collocandosi quindi su di un livello di utilità pratica.È evidente che lo studio della parte generale, a differenza della parte speciale, non è affatto essenziale per l’esistenza di un sistema penale.Detto ciò cmq si conviene che un ordinamento che contenga solo i precetti penali in senso stretto e si riduca ad un catalogo di reati, appare ictu oculi, rozzo e tale da dar luogo ad un’applicazione grossolana della giustizia penale.La parte generale nasce quindi come codificazione delle regole che concernono l’imputazione e la responsabilità nonché dei concetti generali inerenti gli elementi del reato e alla forme della sua manifestazione: queste norme vengono aggregate e collocate prima della descrizione delle diverse figure criminose.Esse svolgono sia un ruolo di protezione dell’individuo, sia una funzione di equità.Mentre le norme di parte speciale, stagliando il profilo dei singoli fatti criminosi, soddisfano la fondamentale esigenza di certezza del diritto penale, perché determinano con chiarezza la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che è penalmente illecito.A questa funzione garantista se ne aggiunge un’altra: ossia le norme di parte speciale individuano anche i beni giuridici tutelati dal sistema. Si afferma al riguardo, che mentre la parte generale è cieca forma, la parte speciale mostra le scelte di politica criminale operate dal legislatore.Le interazione che legano i due ambiti normativi fanno si che ogni mutazione positiva o negativa nell’uno si riflette nell’altro, quindi le opzioni operate dal legislatore in sede di parte generale non sono mai prive di effetto rispetto alle norme di parte speciale e viceversa.Detto ciò si evidenzia come la stessa sistemazione topografica può non essere priva di significati e di effetti.Un primo aspetto si evince dal ruolo normativo che acquistano le nozioni e i concetti nel momento in cui sono recepiti in una norma di parte generale.Si vuole sottolineare come ogni scelta circa la codificazione o meno, in sede di parte generale,si ripercuote sempre nell’altra parte del sistema non solo perché l’opzione positiva introduce un elemento cogente nei confronti delle norme di parte speciale e della loro effettiva realizzazione, ma anche perché la scelta negativa, rimettendo il compito all’interprete, fa si che la ricostruzione dommatica del concetto venga operata sulla base delle norme di parte speciale.L’elemento non definito ricade così nella parte speciale le cui norme svolgeranno un ruolo essenziale nella concreta elaborazione della nozione.Si pone dunque il problema dell’estensione della parte generale: se cioè si debba optare per una codificazione di tutte le possibili nozioni di carattere generale, con ciò imbavagliando notevolmente l’interprete, o se non sia più opportuno lasciarlo libero di elaborare quei concetti consentendogli di usufruire delle acquisizioni che la scienza penale progressivamente matura.Il problema non è di facile soluzione perché due esigenze si contendono il campo.Da un lato è infatti condivisibile il suggerimento di evitare il più possibile definizioni aventi ad oggetto concetti filosofici o scientifici, tanto più quando su di essi non si registri un generale consenso.Tuttavia a queste ragioni, sicuramente condivi bili, si possono opporre esigenze altrettanto valide ma di segno esattamente contrario. Può infatti emergere la necessità o l’opportunità di orientare il contenuto di una nozione verso il significato che appaia più consono per la determinazione della responsabilità penale.La normativizzazione può essere inoltre suggerita dalla migliore soddisfazione di quelle esigenze di protezione e di giustizia alla cui realizzazione, le norme di parte generale sono volte.Occorre quindi contemperare le due spinte e cercare, di volta in volta, la soluzione più opportuna, consci che non può esistere un criterio obiettivo assoluto.

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Le norme ad effetto estensivo della punibilità rappresentano gli esempi più significativi del diverso atteggiarsi di una certa disciplina e della sua possibile migrazione da una all’altra parta del codice.Si pensi agli istituti del tentativo, del reato commissivo mediante omissione e del concorso di persone: in virtù di essi le fattispecie penali vengono moltiplicate, nel senso che il loro effetto sanzionatorio viene esteso a fatti che risultano dalla combinazione della norma incriminatrice base con la regola ulteriore in cui quei canoni si sostanziano.Queste previsione legali ampliano l’ambito del penalmente illecito ora dando origine a nuove fattispecie rispetto a quelle contenute nelle singole norme incriminatrici, ora estendendo l’operatività delle medesime alle azioni di soggetti che non vi rientrerebbero.Appartengono alla prime tipologia le norme sul tentativo e sul reato commissivo mediante omissione.L’art 56 rende penalmente illeciti atti che si collocano nell’inter criminoso senza però raggiungere completa realizzazione del fatto tipico, il cpv dell’art 40 fa si che sia punibile la realizzazione di un evento attraverso l’omissione di un’azione giuridicamente dovuta.Il legislatore in questi casi usa una tecnica normativa di tipo sintetico nel senso che, con una sola norma, pone in essere un meccanismo giuridico che crea una serie di fattispecie penali parallele a quelle previste dalle singole norme incriminatrici.Il ricorso ad una norma collocata nella parte generale, anziché a più norme di parte speciale, risponde ad un criterio che privilegia la sintesi ma non tocca la sostanza. Cmq in entrambi i casi il dato importante è che l’estensione della tipicità dei fatti punibili avviene in forza di espresse previsioni legislative, e quindi nel rispetto del principio di legalità.Il fenomeno potrebbe anche realizzarsi invocando ipotetici principi non codificati rinvenibili alla stregua della norma incriminatrice base: ma ciò darebbe luogo ad un criterio ermeneutico che si risolverebbe in un inammissibile forma di analogia in malam partem.

I reati contenuti nella parte speciale del codice costituiscono una modesta quota del totale di quelli previsti dall’ordinamento giuridico. Numerosissime fattispecie penali si trovano disseminate nelle più diverse leggi penali.È ben noto come proprio alla legislazione extracodicistica sia da imputare quella inflazione della penalizzazione che costituisce il vizio più grave del nostro sistema penale.Vi è quindi da chiedersi se ed in che misura costituisca un dato patologico o una caratteristica normale di qualsiasi ordinamento l’esistenza, accanto al codice penale, di leggi complementari.Resta aperta infatti l’alternativa tra considerare la previsione come sintomo di una realtà fisiologica o vederla quale valvola di adeguamento per marginali smagliature del sistema. Per rispondere a queste domande occorre muovere da una prima considerazione generale circa i caratteri propri del diritto penale.La peculiarità del diritto penale, in quanto strumento capace di incidere sulla libertà dei cittadini, è proprio nel fatto che esso non può che individuare isole di illiceità nel mare delle libertà.Mentre la codificazione civile tende sempre ad assumere un carattere esaustivo, l’esatto contrario vale per il diritto penale nel cui ambito si pretende che la norma preveda specificatamente, come reato, singoli e determinati comportamenti e non possa essere applicata oltre i casi in essa previsti espressamente, principio di tassatività quindi e correlato divieto di analogia.La legge penale non tutela poi un bene da qualsiasi offesa ma solo da quelle aggressione ritenute meritevoli di repressione, e qui viene in luce il principio di frammentarietà.Ne deriva che qualsiasi nuova esigenza di punizione che la realtà evidenzia non potendo essere soddisfatta né con il preventivo approntamento di inammissibili formule aperte, né ricorrendo all’analogia, rende inevitabile la creazione di nuove norme.Da ciò deriva che ogni codice penale nasce condannato all’incompletezza ma se ciò evidenzia l’esigenza inevitabile di nuove norme, lascia però aperta l’alternativa di soddisfarla attraverso norme complementari.

La collocazione di una certa disciplina penale fuori dal codice implica un ruolo meramente sanzionatorio che la norma penale tende, in tali casi, ad assumere rispetto alla legge extrapenale.L’essenza del reato acquista i caratteri tipici della disobbedienza che l’antitesi della tutela dei beni giuridici e da ciò conseguono effetti di notevole rilievo: innanzitutto ciò provoca una inevitabile caduta del livello di tassatività della previsione legale, dall’altro si determina una forte spinta verso una penalizzazione a tappate di qualsivoglia violazione con conseguente proliferare delle fattispecie.Né questo fa eco ad una più efficace tutela, posto che all’inflazione penalistica corrisponde inevitabilmente un abbassamento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema.

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L’impiego della norma penale risponde ad una considerazione dello strumento penale quale scorciatoia semplificante e panacea di tutti i mali: ossia l’esatto opposto di quel criterio di extrema ratio che dovrebbe costituire il metro ottimale cui il legislatore deve uniformarsi nelle scelte di politica criminale.La decodificazione può significare o tendenza a creare sempre più numerosi settori compartimentati della parte speciale del diritto penale che possono mostrarsi impermeabili alle stesse regole generali di garanzia.O che la parte generale può essere modificata dalla parte speciale e, quel che è peggio, ciò può avvenire in modo del tutto non uniforme.In questa direzione possono muoversi sia le norme che la loro interpretazione. Sotto il primo profilo la legge speciale a volte introduce espressamente eccezioni ad istituti di parte generale, altre volte costruisce fattispecie che ne aggirano i principi: si pensi per il primo esempio alla deroga alla regolamentazione della sospensione condizionale della pena contenuta nella legge Merli.Nel secondo si iscrivono quei testi normativi, che spesso per effetto delle tensioni a cui l’ordinamento è sottoposto in momenti politicamente peculiari, paiono discostarsi dai principi generali, si pensi alla cd. Legge Reale che facendo riferimento agli atti meramente preparatori, pare andare al di là della soglia di rilevanza penale costituita dalla idoneità ricavabile dalla norma generale sul tentativo. Cmq l’ancoramento della nostra cultura giuridica ai principi generali ha fatto si che queste deviazioni siano rimaste sino a oggi circoscritte entro limiti tollerabili, non sembra certo si possa parlare, rispetto alla parte generale, di un processo di decodificazione simile a quello registrabile con riferimento alla parte speciale.Può condividersi al riguardo la proposta avanzata a suo tempo dal Fiore secondo la quale sempre e rispetto a qualsiasi bene dovrebbero essere autonomamente collocate nel codice le ipotesi di diretta aggressione ai beni tutelate, lasciando alla normativa di settore la disciplina prevalentemente extrapenale, delle micro violazioni.Detto ciò cmq la realizzazione di un tale obiettivo appare veramente ardua.

Molte sono le ragioni per cui la parte speciale del codice penale ha perso quel ruolo centrale all’interno del sistema che dovrebbe competerle.La parte speciale è per sua natura maggiormente condizionata dal clima culturale e politico in cui il codice nasce ed occorre rammentare che il codice vigente vede la luce nel 1930 e si inserisce nell’opera di complessiva decodificazione che il regime fascista porta a termine in quell’anno in materia criminale e di ordine pubblico: c.p. ed il cpp.È indubbio che la matrice autoritaria sia particolarmente palese, mentre di segno diametralmente opposto siano le indicazioni politiche contenute nella costituzione e a ciò si aggiunga la fisiologica evoluzione che, in oltre 60anni, la società ha subito e che di per sé rende il codice vecchio e superato.Tutto questo rende più che mai auspicabile una profonda riforma del sistema penale attraverso la riformulazione del codice sia in relazione alla parte speciale che alla parte generale.

Capitolo II L’organizzazione della parte specialeLe fattispecie incriminatrici, in quanto rivolte alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, sono suscettibili di una classificazione.La classificazione delle fattispecie costituisce la tecnica di organizzazione della parte speciale: in essa si esprime la funzione sistematica classificatoria del bene giuridico.Questi criteri classificatori mettono in luce come la classificazione dipenda essenzialmente dal modo in cui viene concepito il reato.L’idea del reato come offesa di un interesse si è affermata ad opera del pensiero illuministico. Compito del sovrano era garantire la titolarità ed il godimento dei diritti, vietando condotte che ne fossero lesive.Con Birnembaum, nei primi dell’ottocento, all’idea di diritto si sostituì, l’idea del bene giuridico.L’autore sostenne che il concetto di diritto non avrebbe potuto giustificare l’incriminazione di comportamenti rivolti ad interessi di natura sociale, come il sentimento del pudore.Pur con alterne vicende il concetto di bene giuridico ha continuato a rappresentare la base di ogni criterio d’identificazione del reato, fino ad essere oggetto di rivoluzione in chiave costituzionale, nel senso che ogni reato postulerebbe il necessario riferimento ad un’offesa significativa di interessi costituzionalmente rilevanti.Il modulo organizzativo della parte speciale del codice rocco è ispirato ad un criterio classificatorio basato sul bene giuridico, e viene assunto come criterio distributivo la progressione discendente che, muovendo dai delitti contro la personalità dello stato, giunge ai delitti contro la persona, per chiudersi con i delitti contro il patrimonio.È chiaro che collocare al vertice della parte speciale le disposizioni a tutela dello stato presuppone l’idea che sia questo l’apparato a costituire la fonte di ogni ulteriore tutela.

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È necessario tentare di individuare un modello alternativo che potrà assumere la natura di strumento per una rilettura critica della parte speciale attualmente vigente.Il punto di partenza è sicuramente la costituzione che deve costituire il baricentro del sistema penale.La prima riflessione suggerita dal testo costituzionale è la centralità del principio personalistico che deve inevitabilmente riflettersi nel modulo organizzativo della parte speciale collocando la vertice la tutela della persona.In un prima parte dovrebbero quindi essere collocate le disposizioni incriminatrici attraverso le quali si realizza la tutela dei beni coessenziali all’esistenza stessa della persona, alla sua libertà, alla sua dignità umana. In particolare dovrebbero essere sistemati in quest’ambito:- i delitti contro la vita e l’incolumità personale- i delitti in materia di aborto commessi senza il consenso della donna o realizzati con il suo consenso ma senza rispettare le modalità stabilite dalla legge- i delitti in materia di ingegneria genetica, gravemente lesivi della dignità umana perché si prospettano come forme di programmazione biologica della personalità- i delitti in materia di prostituzione, attività lecita che può essere esercitata liberamente, mentre invece sono da condannare le condotte di lenocinio, sfruttamento, induzione che implicano una degradazione della dignità personale- i delitti contro la dignità della persona defunta- i delitti contro la libertà, personale, morale e sessuale- i delitti contro la riservatezza, del domicilio e delle comunicazioni- i delitti contro l’onore- i delitti contro il patrimonio della persona

L’art 2 della cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tale riferimento assume un duplice significato: da un lato, esso è diretto a garantire i diritti della persona nel gruppo, e dall’altro esso attribuisce alle formazioni sociali una rilevanza giuridica diretta.Il primo piano di tutela quindi attiene alla persona nei suoi rapporti civili, sociali ed economici, quindi possono essere ricompresi:- i delitti contro i rapporti di famiglia (incesto, reati in materia di adozione- i delitti contro i rapporti di lavoro- i delitti in materia di professione religiosa- i delitti di falsità personaliIl secondo piano di tutela invece concerne le formazioni sociali in quanto tali, e ciò attiene alla dimensione superindividuale e collettiva di interessi di naturale personale, pertanto vi rientrano:- i delitti contro l’incolumità pubblica- i delitti contro la sanità pubblica- i delitti contro l’integrità dell’ambiente e dei beni culturali- i delitti contro l’economiaQuesto quadro è chiaramente ispirato al modello della progressione ascendente dalla persona, ai rapporti della persona nelle formazioni sociali, alle formazioni sociali.È chiaro che la tavola dei valori deve essere arricchita dalle esigenze di tutela inerenti l’esercizio delle funzione sovrane, va a dire giurisdizionale, amministrativa e politica.In un ordinamento democratico uniformato ai principi dello stato di diritto, la salvaguardia dei meccanismi istituzionali, è essenziale tanto quanto la tutela dei valori personali.In questo contesto particolari attenzioni e problemi suscita la tematica del diritto penale politico, che oggi deve essere rivisitata secondo i rigorosi parametri della costituzioni.A tale propositi la cost. garantisce piena liberta dei fini politici e pone vincoli soltanto al modo con cui essi possono essere realizzati. Ciò comporta una conseguenza fondamentale:- in nessuna fattispecie incriminatrice il fine politico può di per sé solo fondare la rilevanza criminosa della condotta, che deve invece essere necessariamente subordinata alla sussistenza di un mezzo intrinsecamente illecito, come la violenza, la minaccia, l’abuso, ovvero alla presenza di un fine strumentale il cui perseguimento costituisca già di per se un illecito comune.La finalità politica può svolgere solo una funzione qualificatrice di offese intrinsecamente fondata su un disvalore comune essendo intollerabile in un sistema democratico, che la lotta politica assuma le forme della lesione di interessi altrimenti tutelati dalla legge penale.Per quanto riguarda le disposizioni di carattere contravvenzionale due sono i principi fondamentali: la prevenzione e la specializzazione.Di prevenzione, in quanto si tratta di norme volte a scongiurare situazioni disfunzionali, rispetto a condizioni di ordine, di sicurezza e di stabilità.

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Di specializzazione in quanto la disciplina prevista si puntualizza in rapporto a luoghi, persone o attività specificatamente determinati.

Capitolo III I principi generali della parte specialeI rapporti che legano le norme incriminatrici a quelle di parte generale sono abbastanza semplici e lineari: possono essere sintetizzati nell’affermazione secondo cui le regole della parte generale integrano e trovano reale riscontro nell’interpretazione e nell’applicazione delle singole fattispecie incriminatrici.Nella parte generale del codice si trovano anche prescrizioni concernenti la stessa norma penale.Si pensi agli art 1 e 2 che sanciscono il principio di legalità e di irretroattività e che in non pochi casi possono dar luogo a discrasie dell’ordinamento difficilmente superabili.Si pensi ai delitti di attentato, il cui dato oggettivo consiste in condotte dirette ad un certo risultato senza che la norma menzioni il requisito dell’idoneità allo scopo, con ciò mostrando la discrepanza con il criterio richiesto dall’art 56 sul tentativo.Le ragioni di queste divergenze non sono di facile individuazione.Si potrebbe forse spiegarle in chiave politica e cioè che il legislatore fascista avrebbe voluto, nella parte generale ribadire i principi a contenuto garantista per poter presentare un codice come inserito nella migliore tradizione giuridica, senza però rinunciare in sede di parte speciale, a quelle fattispecie che, pur ponendosi in antitesi con quelli, si rivelavano quali utili strumenti di controllo sociale per lo stato autoritario.Per quanto riguarda la costituzionalizzazione dei principi, sicuramente vi è concordia nel ritenerla compiuta per quanto riguarda quelli facenti capo alla legalità, alla riserva di legge, all’irretroattività e alla tassatività. Non unanime concordanza di opinioni invece si registra rispetto a quelle teorie secondo le quali la cost. darebbe anche indicazioni riguardanti i contenuti della norma penale.La cost. assegna alla libertà persone del cittadino natura inviolabile per dedurne che la previsione di un fatto di reato è da considerare legittima solo ove ciò avvenga per tutelare un interesse che nella cost trovi un proprio riconoscimento. La stessa ragione porta a ritenere la illegittimità di norme che puniscono fatti del tutto inidonei allo scopo, per tale motivo dovrebbero ritenersi incostituzionali sia i reati di attentato, sia le fattispecie a pericolo presunto.Prescrizioni simili vengono tratte dalla cost anche con riferimento all’elemento soggetti rispetto al quale si afferma la necessità che il reato sia animato da un requisito di colpevolezza.Questa asserzione viene dedotta dall’art 27 cost che sancendo il carattere personale della responsabilità penale, lascia intendere che questa non può prescindere da un coefficiente subiettivo.la costituzionalizzazione del principio nulla pena sine culpa pone in crisi tutte le ipotesi di parte speciale in cui si annidano responsabilità obiettive; e l’esempio tipico è quello dei reati aggravati dall’evento.

L’elaborazione di schemi teorici e l’interpretazione delle fattispecie di parte speciale possono cmq essere scandite secondo tre diversi livelli.Ad un primo stadio si colloca l’individuazione di diversi tipi di reato a cui corrispondono caratteri, regole e valutazioni comuni. Si pensi alla distinzione tra reati di evento e reati di mera condotta, reati commissivi ed omissivi.Ad una seconda fase può ascriversi la creazione di categorie generali contrassegnati alcuni particolari elementi che compaiono in più fattispecie e che seguono determinate regole le quali, possono a loro vota essere codificate nella parte generale del codice.Si pensi alle circostanze e le condizioni obiettive di punibilità, l’antiguiridicità.Infine si passa all’interpretazione del contenuto della norma, facendo riferimento agli elementi normativi e naturalistici.Anche se a volte è lo stesso legislatore a chiarire autoritativamente il senso da dare ad un certo concetto, ma ciò accade in un numero limitato di casi, è quindi compito dell’interprete dar senso alle parole e queste, hanno o possono avere un significato non univoco, suscettibile di assumere toni cangianti.Per orientare l’interprete la dottrina ha individuato una serie di criteri che ripercorrono i canoni dell’interpretazione giuridica.Si parte dall’interpretazione letterale volta a cercare, attraverso l’analisi semantica, il significato dei termini usati dal legislatore.Naturalmente le parole sono spesso ambigue, quindi sorge la necessità di ricorrere a criteri di tipo sostanziale, fino ad arrivare ai criteri traibili dalla cd. interpretazione teleologica o dall’individuazione del bene giuridico.Secondo la prima teoria l’interprete deve individuare lo scopo di tutela e far si che l’interpretazione della norma renda possibile la miglior attuazione dello stesso.Poi si passa al bene giuridico che potrà essere facilmente determinato, attraverso uno sguardo d’insieme alla fattispecie, tra i valori delineati dalla costituzione ed essere proficuamente utilizzato nell’interpretazione della norma.

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Capitolo IVLe norme della parte speciale La parte speciale definisce il reato nella forma casistica. Le fattispecie incriminatrici rappresentano il contenuto normativo necessario della parte speciale.Non è infrequente che si definisca l’insieme delle fattispecie incriminatrici di parte speciale come un sistema, ma la qualificazione è assolutamente impropria, a ciò si oppongono due rilievi, uno di carattere contenutistico, uno di natura funzionale.Da punto di vista contenutistico, è noto che il diritto penale si uniforma al principio di frammentarietà, che esprime l’esigenza che la tutela penale si realizzi in forma di eccezione rispetto ad un generale principio di libertà e riguardi perciò casi e situazioni tassativamente definiti.Non tutto ciò che è illecito giuridicamente, lo è anche penalmente.Ne deriva quindi l’impossibilità di costruire un sistema unitario da un’idea, come quella della frammentarietà che ne costituisce la negazione.Si rileva più che altro che la parte generale è il sistema della parte speciale.Ad es. l’espressione contenuta nell’art 52 con il riferimento a chi ha commesso il fatto, ingloba con il termine fatto, tutte le singole fattispecie incriminatrici.In pratica le norme di parte generale sono accessorie nel senso che la loro efficacia normativa non può svolgersi che in relazione ad una o a più disposizioni incriminatrici. Ciò nonostante possono considerarsi complete, perché consentono la delineazione compiuta del loro contenuto materiale.Viceversa le fattispecie di parte speciale risultano incomplete, perché la delineazione del loro contenuto totale, postula necessariamente il riferimento a norme di parte generale.In conclusione da un insieme di parti incomplete non è possibile ricavare un sistema compiuto.In termini strutturali le norme di parte speciale possono essere distinte secondo vari criteri.Si profila innanzitutto la contrapposizione tra condotte attive e omissive, condotte causali e non causali.La tipologia delle condotte attive può essere ulteriormente ripartita in:- condotte di relazione personale- condotte di relazione con un oggettoNelle condotte di relazione personale rientrano a loro volta:- le condotte di tipo antagonistico basate sull’imposizione della propria volontà o sull’ostacolo frapposto alla realizzazione dell’altrui volontà ( si pensi alle condotte di aggressione, di rifiuto, di inganno- le condotte di tipo partecipativo, come l’istigazione, agevolazione, riunione, associazione- le condotte di scambio, come quelle di comunicazione, di offerta, dazione e ricezioneLe condotte di relazione con un oggetto includono innanzitutto le condotte di formazione come la fabbricazione, contraffazione, e le condotte di possesso e di uso, le condotte di danneggiamento, di occultamento.Più importanti sono le distinzioni che attengono alla dimensione funzionale della fattispecie incriminatrice.In questo caso è opportuno sottolineare che la norma può assumere una duplice funzione: o di limitare la sfera del penalmente rilevante, determinando la soglia tra l’illecito penale e quella del lecito semplice; oppure può distinguere una figura criminosa dall’altra Ad es. il delitto di ingiuria rappresenta una soglia assoluta nella tutela dell’onore e del decoro di una persona presente, perché nessun’altra fattispecie assicura una tutela più vasta.Se la persona presente è un magistrato in udienza scatta l’incriminazione per oltraggio.Le modalità attraverso le quali il bene può essere tutelato sono due:- la modalità dell’anticipazione- la modalità della specializzazioneL’anticipazione consiste nella repressione della tutela della lesione a quella del pericolo.La forma più generale di anticipazione è data dal tentativo che costituisce la soglia estrema della rilevanza penale.La specializzazione consiste nell’approntamento di una tutela differenziata per effetto di una settorializzazione dell’interesse nel contesto di situazioni particolari, per lo più riferibili alla posizione del soggetto attivo e di quello passivo.La fattispecie incriminatrice è poi costituita anche dalla sanzione, detta comminatoria edittale: la legge fissa per ciascuna fattispecie, il limite minimo e massimo della pena principale.Essa rappresenta la forbice entro cui deve esercitarsi il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della pena.La distribuzione delle pene edittali tra le fattispecie incriminatrici procede sia attraverso criteri qualitativi che quantitativi.Dal punto di vista qualitativo la pena più grave è l’ergastolo, segue la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria, c’è poi la sola pena detentiva, la pena detentiva alla pena pecuniaria e infine la sola pena pecuniaria.

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Il livello quantitativo invece assume specifico interesse nell’analisi della parte speciale, perché fonda e costituisce, da un lato, la gerarchia materiale dei valori penalmente protetti, e dall’altro, la gerarchia delle forme di tutela di uno stesso interesse in rapporto alle diverse modalità di aggressione.La parte speciale contiene infine anche disposizioni di altro tenore, ossia:- disposizioni circostanziali: per un gran numero di reati sono previste circostanze speciali- disposizioni derogatorie rispetto alle regole sancite nella parte generale volte a descrivere, per determinati reati o gruppi di reati, un regime diverso rispetto a quello contenuto nella parte speciale- disposizioni che sanciscono particolari casi di non punibilità- e le disposizioni definitorie.Queste ultime possono essere suddivise in due gruppi. Il primo include le disposizioni che possono essere definite equiparato rie nel senso che stabiliscono la pari rilevanza di situazioni, che in assenza della norma, non potrebbero essere assimilate.Il secondo gruppo comprende le disposizioni di carattere interpretativo che definiscono il contenuto di elementi normativi propri di una serie di fattispecie

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Capitolo primoDelitti contro la personalità dello Stato

DELITTI DI ATTENTATO

Il modello delittuoso dell’attentato è una figura di reato tipica del diritto penale politico che consente una sensibile anticipazione della tutela penale, reprimendo come delitti consumati fatti diretti a ledere beni di natura politica considerati meritevoli di protezione rafforzata.È per questa ragione che prende anche il nome di delitto a cd. consumazione anticipata: il reato è cioè perfetto già in presenza del fatto diretto a realizzare l’obiettivo preso di mira, senza che ne sia già necessario l’effettivo conseguimento.La L. n°85/2006 di riforma in materia di reati di opinione ha modificato il paradigma normativo di alcuni delitti di attentato.

ART 241 ATTENTATI CONTRO L’INTEGRITA’, L’INDIPENDENZA E L’UNITA’ DELLO STATOReclusione non inferiore a 12 anniLa norma incriminatrice intende tutelare il bene fondamentale della sovranità dello stato.Soggetto attivo del delitto può essere chiunque, cittadino a straniero. Se il fatto è commesso da un militare ricorre la figura dell’alto tradimento. Salvo che il fatto non costituisca + grave reato, è incriminato chiunque compie atti violenti diretti e idonei a:- sottoporre il territorio dello stato alla sovranità di uno stato straniero- menomare l’indipendenza dello stato, si tratta di una restrizione non fisica dei poteri di sovranità dello stato per effetto dell’ingerenza di uno stato straniero;- menomare l’unità dello stato, ad es. disgregandone l’unità politico territoriale attraverso la creazione di stati indipendenti

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Il dolo è generico. Il tentativo non è ammissibile, trattandosi di un delitto a consumazione anticipata.È prevista la circostanza aggravante se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti all’esercizio delle funzioni pubbliche.

ART 283 ATTENTATO CONTRO LA COSTITUZIONE DELLO STATO (Reclusione non inferiore a 5 anni)Questa fattispecie non protegge l’ordinamento costituzionale, bensì i modi del suo possibile mutamento.La norma incrimina l’uso di mezzi diversi da quelli che la costituzione prevede come legittimi strumenti di mutamento politico istituzionale.Il bene protetto è la legittimità dell’evoluzione costituzione.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel commettere con atti violenti, un fatto idoneo e diretto a mutare la costituzione o la forma di governo.Il tentativo non è configurabile. ART 289 ATTENTATO CONTRO GLI ORGANI COST E CONTRO LE ASSEMBLEE REGIONALI Reclusione da 1 a 5 anni.L’ipotesi di reato tutela l’esercizio concreto delle funzioni che la legge conferisce agli organi cost dello stato e alle assemblee regionali.Soggetto attivo può essere chiunque, anche i membri del governo e delle assemblee.Occorre tuttavia che siano compiuti atti violenti: poiché il dissenso e l’opposizione rappresentano momenti imprescindibili del sistema democratico.La condotta incriminata richiede il compimento di atti violenti e diretti ad impedire l’esercizio delle funzioni. Il dolo è generico. Il tentativo non è configurabile.

ART 280 ATTENTATO PER FINALITA TERRORISTICHE O DI EVERSIONEAttentato vita: 20 anni reclusione; attentato incolumità: 6 anni;Lesioni gravissime: 18 anni; lesioni gravi: 12 anniMorte: ergastolo; se attentato incolumità = morte: 30 anni Aumento pena fino ad 1/3 contro chi esercita funzioni giudiziarie o penitenziarie o di pubblica sicurezza.Il soggetto attivo del reato può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’attentare alla vita o all’incolumità personale per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.L’attentato deve avere ad oggetto la vita e l’incolumità pubblica, e deve essere commesso per finalità di terrorismo e di eversione.L’endiadi terrorismo ed eversione sembrerebbe esprimere un medesimo concetto. Ma per rispettare l’autonomia dei due termini:per terrorismo si intendono tutti gli atti violenti diretti ad innescare un clima di terrore e di insicurezza nell’opinione pubblica anche per il raggiungimento di fini non necessariamente politico eversivi.Nella finalità di eversione rientrano solo gli atti violenti diretti a provocare sovvertimenti dell’ordine costituzione vigente.Il dolo è specifico e richiede che il fatto di attentato persegua il fine di terrorismo e di eversioneIl tentativo non è configurabile. Aggravamento di pena (sopra).

ART 280BIS ATTO DI TERRORISMO CON ORIDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVIQuesta fattispecie ha come obiettivo di tutelare l’ordine pubblico.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’attentare all’integrità di cose mobili o immobili altrui mediante l’uso di esplosivi idonei a causare importanti danni materiali.Sono ricomprese tutte le armi da sparo e tutte quelle destinate ad offendere la persona.Il dolo è specifico, la condotta deve essere accompagnata dalla finalità di terrorismo.Il tentativo non è configurabile.Aggravamento di pena per le ipotesi in cui l’attentato sia diretto contro la sede della presidenza della repubblica, delle assemblee legislative, corte costituzionale e di organi di governo.

ART 285 DEVASTAZIONE, SACCHEGGIO E STRAGE (Ergastolo)La ratio dell’incriminazione è l’esigenza di evitare fatti che creano gravi tensioni nella collettività e minacciano le condizioni di sicurezza dello stato.Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

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La condotta punibile consiste nel commettere un fatto diretto alla devastazione, il saccheggio o la strage.Si ha devastazione se il danneggiamento è di vasta proporzione, tanto da ritenere che il pregiudizio arrecato ecceda gli interessi individuali per estendersi a quelli della collettività.Il saccheggio non è altro che un furto aggravato, commesso da una pluralità di agenti riuniti, attraverso una vasta molteplicità di impossessamenti tale da offendere il patrimonio della comunità.Per aversi strage è necessario che al fine di uccidere, vengano compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.Il fatto deve essere commesso allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato. Questa finalità consente distinguere la strage politica dalla strage comune preveduta dall’art 422. Si tratta in questo caso di uno scopo eminentemente politico.Inoltre il fatto deve essere commesso nel territorio dello stato.Il dolo è specifico, attentare alla sicurezza dello stato. Il tentativo non è ammissibile.

ART 286 GUERRA CIVILE (Ergastolo)La ratio della norma va individuata nell’esigenza di difesa dello stato, evidentemente compromessa dall’insorgere di un conflitto armato fra i cittadini.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste in qualsiasi atto diretto a suscitare la guerra civile. Trattandosi di attentato non è necessario che la guerra si verifichi.Deve trattarsi di una lotta armata, perseguita con una certa continuità attraverso una notevole espansione così da coinvolgere una parte della popolazione contro l’altra.Le armi sono uno strumento essenziale della guerra, conflitti senza armi potrebbero solo integrare gli estremi del tumulto. La guerra è sempre un illecito penale, dato che l’ordinamento non consente ai privati il ricorso all’uso della forza, se non quello eccezionale previsto nelle scriminanti. Il dolo è generico. Il tentativo non è ammissibile.

ART 284 INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATOQuesta fattispecie tutela i poteri dello stato nel loro assetto complessivo contro il pericolo di un’aggressione armata che ne può compromettere l’esistenza.La norma prevede due ipotesi di reato: il promovimento e la partecipazione all’insurrezione armata.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste, innanzitutto, nel promuovere un’insurrezione armata che consiste nella sollevazione in armi di grandi masse di cittadini, di notevole estensione e di organizzazione.Promuovere un’insurrezione significa quindi svolgere una attività idonea a far si che una popolazione o una gran parte di essa insorga in armi.L’insurrezione deve essere diretta contro i poteri dello stato, ossia contemporaneamente contro l’assetto complessivo.Il dolo è generico. Il tentativo non è configurabile.

ART 276 ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ergastolo)Questa ipotesi delittuosa è posta a tutela dell’inviolabilità fisica della presidente della rep.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’attentare alla vita, all’incolumità o alla libertà personale del pres.Quest’ultima va intesa come libertà di locomozione.Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di realizzare le azioni descritte nel modello legale con la consapevolezza di rivolgerle al capo dello stato.Il tentativo non è configurabile.

ART 277 OFFESA ALLA LIBERTA’ DEL PRESIDENTE DELLA REP. (reclusione da 5 a 15 anni)L’espressione fuori dai casi preveduti dall’art precedente sta ad indicare che la fattispecie ha un valore residuale: nel senso cioè che con essa si intende punire ogni altra ipotesi non espressamente sanzionata in altre norme.Il concetto di libertà ricomprende sia la libertà morale che tutte le altre libertà che ineriscono alla personalità.Il dolo è generico. Il tentativo non è configurabile.

ART 295 ATTENTATO CONTRO I CAPI DI STATO ESTERI (vita: recl 20 anni, altri casi 15 anni, morte: erg)Questo reato coincide con quello dell’art 276 ad eccezione del soggetto passivo che qui è il capo di uno stato estero. Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’attentare alla vita, all’incolumità o alla libertà personale del capo. Il fatto deve essere commesso nel territorio dello stato.

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Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di realizzare le azioni descritte nel modello legale con la consapevolezza di rivolgerle al capo dello stato.Il tentativo non è configurabile. È previsto un aggravamento di pena ove si verifichi la morte del capo di stato.

ART 296 OFFESA ALLA LIBERTA’ DEI CAPI DI STATO ESTERI.Questo reato coincide con quello dell’art 277 ad eccezione del soggetto passivo che qui è il capo di uno stato estero. Il concetto di libertà ricomprende sia la libertà morale che tutte le altre libertà che ineriscono alla personalità. Il dolo è generico. Il tentativo non è configurabile

DELITTI DI ASSOCIAZIONE POLITICA

Un altro modello delittuoso tipico del diritto penale politico è il reato cd. associativo che ha come caratteristica di incriminare associazioni di persone ritenute pericolose per la sicurezza dello stato o dell’ordine pubblico.Nel nostro ordinamento la legittimità costituzionale del reato associativo è subordinata ad alcune irrinunciabili condizioni.Posto che la cost. tutela all’art 18 la libertà di associazione, il legislatore non può mai incriminare fatti che costituiscono quindi libero esercizio del diritto di associarsi.I criteri di una legittima criminalizzazione dei fatti associativi devono essere desunti dagli stessi limiti che l’art 18 cos pone alla libertà associativa:detta norma subordina il diritto di associazione al perseguimento di fini che non sono vietati dalla legge penale e inoltre proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politi mediante organizzazioni di carattere militare.Quindi sono legittimamente incriminabili:- le associazioni che perseguono un programma criminoso- le associazioni che perseguono scopi leciti ma mediante mezzi vietatiNel tipizzare le condotte associative il legislatore utilizza una tecnica imperniata sulla distinzione tra attività di rango superiore e attività di semplice partecipazione.Sono attività di rango superiore: la promozione, la costituzione, l’organizzazione e la direzione.Tali attività, di solito punite con una pena più grave, non sono circostanze aggravanti, ma un titolo autonomo di reato.Promotore è colui il quale prende l’iniziativa per la creazione dell’associazione, portando a conoscenza dei terzi il programma sociale.Costitutore è chi crea l’associazione, facendola venire ad esistenza nel mondo esterno mediante il reclutamento del personale e il reperimento dei mezzi.Organizzatore è chi svolge funzioni di guida e di gestione fissando regole di comportamento.Controversa è la nozione di partecipazione. Essa ha un indubbio contenuto minimo di carattere psicologico, consistente nella coscienza e volontà di essere membro della associazione criminosa.È necessario cmq un quid pluris ossia la realizzazione di attività materiali di ordine esecutivo, finalizzate alla sopravvivenza dell’associazione e al perseguimento degli scopi sociali.

ART 270 ASSOCIAZIONI SOVVERSIVELa fattispecie configura un reato di pericolo e da vita a due distinte ipotesi delittuose: l’associazione sovversiva propriamente detta e la partecipazione ad associazioni sovversive.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste innanzitutto nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono i fini descritti dalla norma.La seconda condotta incriminata consiste nel partecipare ad un’associazione sovversiva già costituita, come offrire un appartamento per le riunioni senza prendervi parte direttamente.Oggetto delle condotte incriminate sono le associazioni dirette ed idonee:- a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello stato- a sopprimere violentemente l’ordine politico e giuridico dello stato.Il concetto di associazione presuppone un numero minimo di persone ed un elementare struttura di tipo organizzativo dotata del carattere della stabilità e della permanenza.Il dolo è specifico, con la consapevolezza di perseguire il fine della sovversione violenta.Il tentativo non sembra ammissibile.L’ultimo comma prevede una circostanza aggravante per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento,

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ART 270BIS ASSOCIAZIONI CON FINALITA’ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICOL’obiettivo del legislatore con questa norma è quello di colpire i gruppi terroristici .La norma è stata modificata allo scopo di attribuire esplicita rilevanza anche al terrorismo internazionale per effetto dell’onda emotiva suscitata dopo l’attacco alle torri gemelle nel settembre del 2001.Le modifiche sono:è stato introdotto in rubrica l’aggettivo internazionale, con contestuale introduzione di un nuovo terzo comma, per effetto del quale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.Al primo comma è poi stato aggiunto, accanto alle classiche condotte associative, quella di finanziamento del sodalizio criminale.In terzo luogo è stato inasprito il trattamento sanzionatorio, con l’aumento dei minimi edittali della pena detentiva da 5 a 10 anni di reclusione.Infine è stata introdotta una specifica ipotesi di confisca obbligatoria di tutte le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono state il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile richiede in compimento di atti di violenza con fini di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.Il dolo è specifico.

ART 270 QUATER ARRUOLAMENTO CON FINALITA’ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALEQuesta figura criminosa persegue l’obiettivo di contrastare il fenomeno del reclutamento nel territorio italiano di soggetti da inviare in campi di addestramento in paesi stranieri.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’arruolamento, per il quale s’intende l’assunzione, gratuita o retribuita, di soggetti armati implicante un rapporto di subordinazione gerarchica ed avente scopi militari.Il dolo è specifico perché è richiesta la rappresentazione e la volontà di arruolare, sostenuta dalla duplice, alternativa finalità di commettere atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali anche se rivolti contro uno stato estero, nel perseguimento delle finalità di terrorismo .Il tentativo non è configurabile, perché si incriminano atti meramente preparatori.

ART 270QUINQUIES ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA’ CON FINALITA’ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALEQuesta fattispecie sanziona coloro che addestrano o cmq forniscono istruzioni in materia di esplosivi e di armi anche chimiche o batteriologiche, ovvero di tecniche di violenza.Sono incriminati specifici comportamenti funzionali e prodromici alla realizzazione di veri e proprio attentati.Il dolo è generico. Il tentativo non è configurabile.

ART 270TER ASSISTENZA AGLI ASSOCIATIL’obiettivo della norma è quello di neutralizzare le organizzazioni terroristiche incriminando anche quei soggetti che pur estranei alla struttura organizzativa, realizzano condotte di sostegno esterno nei confronti dei componenti delle organizzazione medesime.Chiunque da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, metti di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alla associazioni sovversive, è punito con la reclusione fino a 4 anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.

ART 304 COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDOQuesta norma costituisce una deroga alla regola generale contenuta nell’art 115 cp della non punibilità del semplice accordo a commettere un reato. L’eccezione è giustificata dalla particolare gravità e rilevanza dei delitti.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’accordarsi al fine di commettere uno dei delitti preveduti dall’art 302.L’accordo è un mero pactum sceleris, cioè un concerto, un reciproco consenso liberamente manifestato, avente come specifico contento l’obiettivo di delinquere contro la personalità interna o internazionale dello stato.Il dolo è specifico: richiede la coscienza e la volontà di partecipare all’accordo al fine di commettere i reati-scopo. Il reato ha carattere permanente.Il tentativo non è configurabile.L’art 308 prevede una causa di non punibilità:non sono punibili coloro che prima che sia commesso il delitto oggetto dell’accordo:- disciolgono o determinano lo scioglimento dell’associazione.

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- coloro che non essendo promotori o capi, recedono dall’accordoIl 2°c rende parimenti non punibili coloro che impediscono che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto. Si tratta in una forma di ravvedimento attivo, cioè di un comportamento successivo alla consumazione del reato.

ART 305 COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONELa norma intende tutelare la sicurezza dello stato e la sua costituzione. La fattispecie ripete il modello generale dell’associazione per delinquere semplice, rispetto alla quale si differenzia sia per la natura dei delitti scopo, sia per la diversità del bene protetto.Sono previste due distinte ipotesi di reato: da un lato la costituzione dell’associazione cospirativa che ricomprende l’attività di promozione, costituzione e organizzazione, e dall’altro la semplice partecipazione all’associazione cospirativa.Si tratta di un reato plurisoggettivo: è previsto un numero minimo di 3 persone.I soggetti del reato vengono tipizzati nelle figure dei promotori, organizzatori, capi e partecipi. Per capo deve intendersi chi svolge le funzioni dirigenziali all’interno dell’associazione già costituita.Il concetto di associazione richiede sia il vincolo stabile , sia un programma, sia una struttura organizzativa adeguata e dotata di mezzi idonei per realizzare il programma.Il dolo è specifico, finalità di commettere uno dei reati previsti dall’art 302.Il tentativo non è ammissibile.Circostanza aggravante è l’intento di commettere due o più reati previsti dall’art 302.Causa di non punibilità prevista dall’art 308.

ART 306 BANDA ARMATAIl legislatore del 30 ha considerato la banda armata una forma particolare di delinquenza organizzata al pari della cospirazione mediante associazione, dalla quale si differenzia per il possesso di armi da parte dei suoi componenti, elemento indispensabile come requisito minimo.Il soggetto attivo richiede la presenza di più persone, anche se il codice non ne specifica il numero.Il 3°c introduce la nuova figura del sovventore che è colui che procura aiuti economici o fornisce contributi diversi dal dare rifugio o vitto al singolo associato.La condotta incriminata consiste nel formare una banda armata per commettere uno dei reati previsti dall’art 302, o nel partecipare ad una banda già costituita.Il concetto di banda evoca una struttura di carattere organizzativo che va al di la della mera associazione di persone. Il dolo è specifico e richiede la coscienza e la volontà di formare o di partecipare alla banda armata con l’ulteriore finalità di commettere uno dei delitti previsti dall’art 302.È un reato permanente. Il tentativo non è configurabile. Una speciale causa di non punibilità è prevista dall’art 309.Non sono punibili coloro i quali prima che sia commesso il delitto:- disciolgono o cmq determinano lo scioglimento della banda- non essendo promotori o capi, si ritirano dalla banda stessa ovvero si arrendono senza opporre resistenza o consegnando le armi.- coloro che impediscono che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.La ritirata consiste nel recede dalla banda. La resa si ha con il consegnarsi alla autorità con le armi o dopo averle abbandonate: entrambe non si applicano ai capi e ai promotori.

ART 307 ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATASoggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel dare rifugio o fornire vitto, ovvero ospitalità o mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.L’assistenza deve essere prestata ai singoli componenti l’associazione o la banda, altrimenti si avrebbe concorso nei relativi delitti.Essa deve essere inoltre fornita durante la permanenza dell’associazione, perché ove fosse successiva, l’agente risponderebbe di favoreggiamento reale.Il tentativo è configurabile.La circostanza aggravante consiste nell’aver prestato assistenza in maniera continuativa.Costituisce causa personale di esenzione da pena l’aver commesso il fatto a favore di un prossimo congiunto.

DELITTI CONTRO I SEGRETI DI STATO

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La tutela del segreto di stato costituisce uno dei nuclei centrali dell’intera disciplina dei delitti contro la personalità dello stato.La disciplina del codice è stata riformata dalla L. 801/1977 che provvede a ridefinire la nozione di segreto di stato.L’art 12 stabilisce che sono coperti dal segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità dello stato democratico anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento.Le singole ipotesi di reato poste a tutela del segreto si distinguono in due grandi categorie:- quelle di procacciamento - quelle di divulgazione delle notizie segrete.I reati di procacciamento sono tre:1 procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello stato2 spionaggio politico o militare3 agevolazione colposa.

ART 255 SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE O SOTTRAZIONE DI ATTI O DOCUMENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLO STATOQuesta figura di reato intende tutelare l’integrità materiale di atti e documenti concernenti la sicurezza interna ed esterna dello stato.Soggetto attivo del reato può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel sopprime, distruggere o falsificare, sottrarre o distrarre anche temporaneamente atti o documenti concernenti la sicurezza dello stato o altro interesse politico.Sopprimere vuol dire causare la scomparsa materiale o giuridica dell’atto o del documentoFalsificare significare alterare materialmente un attoCarpire è ottenere mediante malizia o comportamento fraudolento , l’atto o il documento.Sottrarre indica l’impossessamento realizzato senza il consenso del detentore dell’atto.Distrarre denota l’uso diverso, anche temporaneo, da quello cui l’atto era destinato.Il dolo è generico. Il tentativo è configurabile. Costituisce circostanza aggravante l’avere il fatto compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello stato ovvero le operazioni militari.

ART 256 PROCACCIAMENTO DI NOTIZIE CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLO STATOLa norma intende tutelare l’interesse fondamentale a mantenere il segreto su determinati fatti concernenti la sicurezza o la difesa dello stato.Soggetto attivo del reato può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel fatto di procurarsi il segreto di stato.Procurarsi significa compiere un’azione positiva volta all’apprensione della cosa, della notizia, dei documenti o dell’atto segreto.Il concetto di notizia segreta è determinato dall’art 12 della L. 801/1977 mediante parametri oggettivi.Sono segrete le notizie riguardanti:la sicurezza interna dello stato che concerne la difesa delle istituzioni le relazioni con gli altri stati alludono al cd. segreto diplomatico ossia qualsiasi notizia capace di compromettere i rapporti con gli stati esterila preparazione e la difesa militare fanno riferimento al segreto militare.Il dolo è generico. Il tentativo è ammissibileL’ultimo c prevede una circostanza aggravante speciale ossia l’aver il fatto compromesso la preparazione bellica dello stato: indebolimento delle forze militari.

ART 257 SPIONAGGIO POLITICO O MILITARE (recl non inferiore a 15 anni)Il delitto si distingue dal reato di procacciamento di notizie concernenti il segreto di stato solo per il profilo soggettivo, perché per la sua configurazione è necessario che l’agente abbia commesso il fatto a scopo di spionaggio.Soggetto attivo può essere chiunque.Il fatto tipico consiste nello scopo di spionaggio, è previsto un necessario collegamento dell’agente con uno stato estero.Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e nella volontà di procurarsi la notizia segreta a scopo di spionaggio.Il tentativo è ammissibile.Due sono le circostanze aggravanti: se il fatto è commesso nell’interesse di uno stato in guerra con lo stato italiano (ergastolo); se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello stato, o le operazioni militari.

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ART 259 AGEVOLAZIONE COLPOSA (reclusione da 1 a 5 anni)La figura delittuosa punisce il comportamento di un terzo preposto alla salvaguardia del segreto.Si tratta di un reato proprio perché può essere commesso solo dai soggetti che lo stato ha posto a salvaguardia del segreto.La condotta incriminata consiste nel rendere possibile o agevolare la commissione di uno dei reati previsti negli art da 255 a 258.Il reato è punibile a titolo di colpa. Il tentativo non si configura. La circostanza aggravante consiste nell’aver il fatto compromesso la preparazione e l’efficienza bellica dello stato o le operazioni militari.( reclusione da 3 a 15 anni)

ART 260 INTRODUZIONE CLANDESTINA IN LUOGHI MILITARI E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI MEZZI DI SPIONAGGIOQuesta figura di reato, denominato spionaggio indiziario, intende tutelare in maniera particolarmente anticipata l’interesse dello stato ad evitare la conoscenza di notizie concernenti la sicurezza militare del paese.La norma punisce i comportamenti indizianti una possibile attività di spionistica.Soggetto attivo del reato può essere chiunque.La condotta punibile si articola in tre ipotesi.La prima consiste nell’introdursi clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello stato.L’introduzione si realizza con l’ingresso nel luogo vietato e non richiede la permanenza in esso. È clandestina se realizzata con modalità elusive dell’attività di vigilanza.Avviene con l’inganno se è realizzata con l’uso di mezzi fraudolenti, in modo da indurre in errore o da sorprendere la buona fede di coloro che sono incaricati della vigilanza.È necessario che l’ingresso sia vietato e che il soggetto sia a conoscenza del divieto.La seconda ipotesi consiste nell’essere colti in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere un reato di spionaggio.La terza ipotesi consiste nell’essere colti in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicante nell’art 256. Il dolo consiste nella coscienza e volta del fatto con la consapevolezza:dell’esistenza del divieto nel primo caso,della natura dei luoghi nella seconda ipotesie della loro attitudine a fornire notizie segrete nel secondo caso.Il tentativo è ammissibile solo nella prima ipotesi, perché nelle altre il requisito dell’essere colto nel esclude la configurabilità.La circostanza aggravante l’aver commesso il fatto in tempo di guerra.

ART 261 RIVELAZIONE DEI SEGRETI DI STATOLa norma contiene quattro ipotesi di reato:1la rivelazione di notizie segrete2 la rivelazione a scopo di spionaggio3 la rivelazione colposa delle notizie segrete4 l’ottenuta rivelazione del segretoSoggetto attivo può essere chiunque. Anche la persona che riceve il segreto è punibile, infatti si tratta di una fattispecie necessariamente plurisoggettiva.La condotta punibile consiste nel rivelare il segreto. La rivelazione può avvenire in due modi: o con la comunicazione o con la divulgazione della notizia.La prima equivale a trasmettere il segreto a persone determinate con le forme più varie.La seconda consiste nel trasmettere il segreto ad un numero indefinito di persone, attraverso la stampa.Le tre ipotesi si differenziano per l’elemento soggettivo.La rivelazione semplice richiede il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà di comunicare o divulgare un segreto.La rivelazione a scopo di spionaggio è a dolo specifico, perché c’è il perseguimento di questa ulteriore finalità.L’agevolazione colposa è limitata alla rivelazione semplice e presuppone un atteggiamento negligente, imprudente del soggetto che possiede la disponibilità del segreto.Il tentativo è ammissibile.Circostanza aggravante è l’aver commesso il fatto in tempo di guerra, o l’aver compromesso la preparazione e l’efficienza bellica dello stato o le operazioni militari.

ART 263 UTILIZZAZIONE DEI SEGRETI DI STATO (reclusione fino a 5anni, multa fino a 1032)

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Questa ipotesi di reato tutela l’interesse dello stato a mantenere il segreto su invenzioni o scoperte ai fini della sua sicurezza.Soggetto attivo può essere il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.La condotta incriminata consiste nell’impiegare invenzioni, scoperte o nuove applicazioni industriali che debbono rimanere segrete.Le invenzioni sono scoperte tecniche suscettive di applicazione industriale.Le scoperte consistono nella rivelazione di leggi scientifiche non ancora conosciute che regolano i fenomeni naturali.Le nuove applicazioni industriali sono le innovazioni applicative che determinano il sorgere di nuove industrie o la modifica dei processi di produzione.Le innovazione e le scoperte devono essere conosciute per ragione dell’ufficio o del servizio, e devono avvenire a profitto proprio o altrui. Non è necessario il conseguimento dello stesso.Il dolo è specifico con il fine di trarne profitto per se o per altri. Il tentativo è ammissibile. Il delitto è aggravato se il fatto è commesso nell’interesse di un altro stato in guerra con quello italiano o se ha compromesso la preparazione bellica dello stato o le operazioni militari.

I DELITTI DI APOLOGIA E ISTIGAZIONE

Nell’ambito dei delitti contro la personalità dello stato, un ruolo secondario è stato attribuito alle fattispecie dell’apologia e istigazione, questo perché il legislatore fascista vi ravvisava uno strumento preventivo e repressivo particolarmente efficace per combattere il dissenso polito da parte degli avversari al regime.Nel contesto attuale si pone il problema della compatibilità di queste condotte che interferiscono con l’esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero sancito dall’art 21cost.L’apologia consiste in un discorso tendente a persuadere un gran numero di persone mediante l’uso di un linguaggio articolato e suggestivo.Mentre l’istigazione viene identificata con qualsiasi condotta diretta ad eccitare, determinare o rafforzare o alimentare l’altrui risoluzione.Si tratta di stabilire fino a che punto vi sia un’interferenza tra incriminazione dell’apologia e dell’istigazione e diritto alla libera manifestazione del pensiero.La corte ha escluso che l’istigazione rappresenti una forma di manifestazione del pensiero rientrante nell’area di tutela dell’art 21cost, essa costituisce azione e diretto incitamento all’azione e questo ne determina l’illiceità. Successivamente la corte stabilisce che è penalmente rilevante l’istigazione che, secondo un giudizio ex ante e in concreto si riveli idonea a indurre a commettere un determinato reato.È fondamentale la contiguità temporale tra istigazione e commissione del reato istigato.L’apologia invece rientra in una forma di manifestazione del pensiero rientrante nella tutela dell’art 21.Per renderla incriminabile la corte cost ha stabilito che l’apologia punibile è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

ART 266 ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI (reclusione da 1 a 3 anni)Questa norma mirava in passato alla tutela dell’ordine interno dell’esercito che svolgeva un ruolo fondamentale nella difesa del regime fascista.Mutato il quadro politico istituzionale, oggi la norma è stata sospettata di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di libertà di manifestazione del pensiero, di uguaglianza e di tassatività.La corte cost ha salvato la fattispecie assumendo che essa è posta a tutela di un bene, la difesa della patria, a cui la cost riconosce un supremo valore e accorda una tutela privilegiata.Il delitto costituisce un’ipotesi sussidiaria perché si configura solo se il fatto non integra un più grave reato.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste alternativamente:- nell’istigare i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare- nel fare ai militari apologia di fatti contrari alla legge, a giuramento e alla disciplina o doveri militari.La condotta istigatoria deve possedere il requisito della idoneità a far commettere un reato secondo un giudizio ex ante e in concreto.L’istigazione deve avere ad oggetto:- la disobbedienza alle legge, termine restrittivo in cui vanno per lo più comprese le leggi militari- la violazione del giuramento, dei doveri della disciplina militare o inerenti allo stato militare.L’istigazione deve essere diretta ai militari, senza distinzione di grado, agli appartenenti all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica, alla Guardia di finanza. Non sono più militari gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Il dolo è generico. Il tentativo è ammesso.Le aggravanti sono:- aver commesso il fatto pubblicamente, ossia col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda,o in un luogo pubblico o aperto al pubblico- aver commesso il fatto in tempo di guerra.

ART 302 ISTIGAZIONE PRIVATA A COMMETTERE DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATOL’art 302 punisce l’istigazione diretta ad una o più persone determinate avente ad oggetto la commissione di delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello stato, per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione .Soggetto attivo può essere chiunque.L’istigazione deve essere diretta nei confronti di una o più persone determinate, con le quali si deve istaurare un rapporto di carattere personale e privato.L’istigazione ovviamente non deve essere accolta, o se accolta non deve essere commesso il reato istigato. Se l’istigazione viene accolta o l’istigato commette il reato, l’art 302 non si applica e l’istigatore sarà considerato responsabile di concorso nel reato istigato.Il dolo è generico.

DELITTO DI VILIPENDIO POLITICO

I reati di vilipendio furono introdotti dal codice Zanardelli con l’intento di evitare che le istituzioni potessero essere scalfite nella loro considerazione generale, e per punire quei comportamenti che non rientravano nel paradigma dell’ingiuria o della diffamazione.Dal punto di vista definitorio, la nozione di vilipendio è ambigua: tutto può infatti rientrarvi, a seconda delle simpatie e delle antipatie del soggetto chiamato a giudicare.Vilipendere equivale a tenere a vile, ad esprimere cioè dileggio o disprezzo per una persona o una cosa.La corte cost si è sforzata di precisare il concetto attraverso l’aggiunta di un elemento non scritto: vale a dire il pericolo della disobbedienza quale effetto del disprezzo manifestato.La compatibilità dei reati di vilipendio con i principi costituzionali è stata fortemente contesta, ma con la stessa forza la corte cost si è sforzata di dimostrare che i vilipendi politici sono cmq conformi alla cost.Innanzitutto perché alla manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita vi sarebbe un limite logico scaturente dalla natura stessa delle cose.Limite che pone al di fuori della garanzia cost ogni manifestazione di pensiero che sia futile e priva di importanza per lo sviluppo della civitas.Il vilipendio quindi sarebbe un’abberrante manifestazione di pensiero che non può trovare giustificazione d’ordine costituzionale.Quindi la libertà di pensieri incontra limiti impliciti nella stessa necessità di tutelare altri beni o principi cost.I reati di vilipendio tutelano beni di rilevanza cost destinati a prevalere nel conflitto con la manifestazione del pensiero. Questi beni si identificano con il prestigio delle istituzioni.In realtà nessuno degli orientamenti riesce a fornire una spiegazione convincente, anche perché non vi è alcuna possibilità di distinguere tra espressioni lecite e illecite. Inoltre da un lato è insostenibile che il prestigio delle istituzioni debba rimanere cmq immune da ogni attacco.Per tale motivo i vilipendi non sono compatibili con la libertà di manifestazione di pensiero. Negli ultimi anni si è tentato di eliminare queste fattispecie mediante proposte di legge in senso abrogativo.Ma sono nella 13° legislatura il parlamento ha approvato la legge di riforma in materia di reati di opinione con la quale è stato modificato anche il microcosmo dei vilipendi.

ART 290 VILIPENDIO DELLA REPUBBLICO, DELLE ISTITUZIONI COST E DELLE FORZE ARMATE(multa da 1000 a 5mila e)Il bene giuridico protetto è il prestigio delle istituzioni.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel vilipendere le suddette istituzioni.Per repubblica deve intendersi la forma di stato delineata nella cost. ad es dire che essa di fonda sul tradimento e sull’immoralità permanente.Le assemblee legislative sono gli organi del potere legislativo, la camera e il senato.Con il termine governo si fa riferimento all’organo cost composto dal presidente del consiglio e dai ministri.

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Per forze armate si devono intendere sia l’istituzione nel suo complesso, sia le singole armi.Il delitto deve essere commesso pubblicamente.Il dolo è generico. Il tentativo è configurabile solo nei casi di condotta frazionabile.La circostanza aggravante si ha se il vilipendio delle forza armate è commesso dal militare in congedo, ossia da chi non è in servizio alle armi, ma non ha cessato di appartenervi.

ART 291 VILIPENDIO ALLA NAZIONE ITALIANA (multa da mille a 5mila e)L’oggetto del vilipendio è la Nazione.La Nazione è un popolo costituito in un’unità etnico sociale di razza, di lingua e di storia.L’espressione vilipendi osa deve offendere la nazione nella sua interezza, occorre cioè che sia lesa la collettività nazionale, il popolo tutto e non una parte.Il vilipendio è aggravato se commesso dal cittadino in uno stato estero.

ART 292 VILIPENDIO O DANNEGGIAMENTO ALLA BANDIERA O AD ALTRO EMBLEMA DELLO STATOLa riforma del 2006 ha innovato fortemente il contenuto della norma creando due tipi di reato:il vilipendio verbale che si commette con espressioni ingiuriose e il vilipendio reale che si realizza in pubblico mediante danneggiamento o imbrattamento.Questa forma di vilipendio protegge il valore simbolico e rappresentativo della bandiera nazionale.La bandiera nazionale e gli altri emblemi dello stato sono i simboli della sovranità dello stato e come tali esigono da tutti ossequio e reverenza perché collegati intimamente alla rappresentazione esteriore del sentimento nazionale.La bandiera è il tricolore italiano art 12 cost.Emblema dello stato è ogni simbolo materiale che rappresenta la personalità dello stato: sono tali gli stemmi, i sigilli ufficiali, i segni di confine.Il delitto di vilipendio verbale è punito a titolo di dolo generico, mentre il vilipendio reale richiede il requisito dell’intezionalità.

OFFESE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART 278 OFFESA ALL’ONORE O AL PRESTIGIO DEL PRES DELLA REP (reclusione da 1 a 5 anni)Questa norma tutela la personalità morale del capo dello stato. Soggetto passivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’offendere l’onore e il prestigio del pres. Essa comprende sia le offese alla privata individualità , l’onore; sia quelle concernenti la persona a causa o nell’esercizio delle sue altissime funzioni, quindi il prestigio. Sono quindi punibili a questo titolo sia i fatti che altrimenti integrerebbero i delitti di ingiuria e diffamazione, sia quelli che darebbero luogo ad oltraggio a pubblico ufficiale.L’offesa può essere realizzata con qualunque mezzo e il dolo è generico.

OFFESE CONTRO GLI STATI ESTERI

I delitti contro gli stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti pongono in pericolo la sicurezza politica e militare dello stato perché possono avere gravissime ripercussioni per i rapporti internazionali.La materia ha subito una profonda modifica ad opera della L. 205/1999.I fatti incriminati dagli art 295 (attentato contro i capi di stato esteri) e 296 (offesa alla libertà dei capi di stato esteri) sono punibili solo in presenza di alcuni presupposti:- che siano commessi nel territorio dello stato- che vi sia una condizione di reciprocità: questa sussiste non solo quando nell’ordinamento straniero sia presente la corrispondente fattispecie, ma anche quando il fatto dia luogo ad un diverso titolo di reato ovvero integri una fattispecie aggravante.- che vi sia la richiesta del ministro di giustizia

DELITTI DI INFEDELTA’

ART 242 CITTADINO CHE PORTA LE ARMI CONTRO LO STATO ITALIANO (ergastolo)Questo reato è diretto alla protezione dello stato alla fedeltà dei propri cittadini.Soggetto attivo può essere solo il cittadino, si tratta quindi di un reato proprio. La condotta punibile consiste alternativamente:- nel portare le armi contro lo stato- nel prestare servizio nelle forze armate di uno stato in guerra contro lo stato italiano.

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La formula portare le armi traduce letteralmente quella latina della lex iulia : arma ferre, intesa come la partecipazione ad operazioni militari di qualsiasi specie.Non occorre che le operazioni militari abbiamo una certa consistenza, né che esista lo stato di guerra.La seconda ipotesi invece presuppone lo stato di guerra e si realizza con il prestare servizio nelle forze armate dello stato nemico.Il dolo è generico. Il tentativo è ammissibile.Il cpv prevede una causa di non punibilità per chi, trovandosi, durante le ostilità, sul territorio dello stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello stato medesimo. È una speciale ipotesi di stato di necessità.

ART 243 INTELLIGENZE CON LO STRANIERO A SCOPO DI GUERRA CON LO STATO ITALIANO( reclusione non inferiore a 10 anni, se guerra ergastolo)Questa norma tutela la normalità delle relazioni internazionali, ossia il mantenimento dello stato di pace.Soggetto attivo può essere chiunque. Non sembra incriminabile lo straniero con il quale vengono tenute le intelligenze.Il fatto punibile consiste nel tenere intelligenze con lo straniero affinché uno stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo stato italiano.Il concetto di intelligenze evoca l’idea di un accordo, di un’intesa di carattere cospirativo.Gli atti di ostilità sono invece tutte quelle manifestazioni di inimicizia non costituenti guerra anche se non violente, quali la ritorsione, la rappresaglia, la guerra doganale.Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e nella volontà del fatto, accompagnata dal fine specifico che uno stato straniero muova guerra allo stato italiano.

ART 244 ATTI OSTILI VERSO UNO STATO ESTERO, CHE ESPONGONO LO STATO ITALIANO AL PERICOLO DI GUERRA ( reclusione da 6 a 18 anni, guerra ergastolo)Questa norma tutela la normalità delle relazioni internazionali.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consistere nel compiere arruolamenti o altri atti ostili contro uno stato estero senza l’approvazione del governo.La condotta dunque presuppone lo stato di pace tra lo stato italiano e quello straniero preso di mira.La condotta deve essere priva di approvazione governativa: si tratta di un presupposto negativo del fatto.La condotta incriminata deve produrre:- un’esposizione dello stato italiano al pericolo di una guerra - un’esposizione dello stato italiano al pericolo di rappresaglie o ritorsioni- un turbamento delle relazioni con un governo estero.Il dolo è generico. Il verificarsi della guerra o della rappresaglia o della ritorsione, o la rottura delle relazioni diplomatiche da luogo ad un aggravamento di pena.

ART 245 INTELLIGENZE CON LO STRANIERO PER IMPEGNARE LO STATO ITALIANO ALLA NEUTRALITA’ O ALLA GUERRAQuesta fattispecie intende tutelare l’interesse del nostro stato alla completa libertà e autonomia nella decisione sullo stato di guerra o di neutralità, senza ingerenze o pressioni derivanti da illeciti accordi con stati stranieri.Impegnare significa fa assumere allo stato un obbligo, suo malgrado, quindi le intelligenze devo intercorrere con soggetti che possono vincolare lo stato italiano.Il dolo è specifico. Il tentativo non è ammissibile.Il cpv prevede come circostanza aggravante il fatto che le intelligenze abbiano ad oggetto una propaganda a mezzo della stampa.

ART 246 CORRUZIONE DEL CITTADINO DA PARTE DELLO STRANIEROLa norma sanziona la violazione del dovere di fedeltà agli interessi nazionali da parte del cittadino.Il reato ha natura sussidiaria perché si applica solo se il fatto non costituisce più grave reato.Soggetti attivi possono essere il cittadino e lo straniero.La condotta incriminata consiste per lo straniero nel dare o promettere denaro o utilità, e per il cittadino nel ricevere, nel farsi promettere o nell’accettare la promessa di denaro o qualsiasi utilità.Il dolo è specifico perché il fatto deve essere compiuto per una finalità: ossia la contrarietà agli interessi nazionali.Il cpv prevede due circostanze aggravanti: la prima ricorre quando il fatto è commesso in tempo di guerra, la secondo quando il denaro o l’altra utilità siano dati o promessi per un propaganda con mezzo della stampa.

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ART247 FAVOREGGIAMENTO BELLICOLa norma tutela l’interesse dello stato a che non venga peggiorata la sua posizione di belligerante mediante fatti individuali diretti a favorire le operazioni militari nemiche o altrimenti nuocere alle operazioni militari.Soggetto attivo può essere sia il cittadino che lo straniero, purché non cittadino dello stato nemico.La condotta incriminata consiste nel tenere intelligenze, deve realizzarsi in tempo di guerra, e deve essere diretta a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere quelle italiane.Il dolo è specifico. Il tentativo non è ammissibile.Il delitto è aggravato se l’autore raggiunge i suoi scopi.

ART 248 SOMMINISTRAZIONI AL NEMICO DI PROVVIGIONI Questa norma vuole evitare che attività individuali estranee si inseriscano nel rapporto bellico a favore del nemico, accrescendone le disponibilità impiegabili durante la guerra.Soggetto attivo del reato può essere sia il cittadino che lo straniero a condizione però che agisca nel territorio dello stato.La condotta punibile consiste nel somministrare allo stato nemico provvigioni o altre cose che possono essere usate a danno dello stato italiano in tempo di guerra.Le provvigioni sono il cibo e i viveri. Altre cose possono essere munizioni, strumenti bellici, veicoli.È irrilevante la quantità: ciò che rileva è la loro attitudine a recar danno allo stato italiano.Il dolo è generico. Il tentativo è configurabile.

ART 250 COMMERCIO COL NEMICOQuesta norma persegue lo scopo di impedire che mediante scambi commerciali privati, si accrescano le disponibilità economiche e di resistenza contro lo stato italiano.È un reato a concorso necessario che presuppone l’attività concorrente di due soggetti: il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello stato e il suddito dello stato nemico o cmq un dimorante.Il fatto punibile consiste nel compiere atti di commercio. Il dolo è generico. Il tentativo è ammesso.

ART 251 INADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI FORNITURE IN TEMPO DI GUERRA ART 252 FRODE IN FORNITURE IN TEMPO DI GUERRALe norme perseguono l’obiettivo di evitare che a causa dell’inadempimento di forniture per le forze armate o per la popolazione, si indebolisca la potenza bellica o la forza civica di resistenza dello stato.Soggetto attivo può essere sia il cittadino che lo straniero, purché sia obbligato ad un contratto di fornitura.La condotta punibile consiste nell’inadempimento di un contratto di fornitura.Oggetto della fornitura devono essere cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate o alla popolazione. Il dolo è generico. Il fatto è punibile anche a titolo di colpa.

ART 253 DISTRUZIONE O SABOTAGGIO DI OPERE MILITARIquesta figura di reato salvaguarda l’interesse dello stato al mantenimento della preparazione e dell’efficienza militare.Soggetto attivo può essere sia il cittadino che lo straniero.La condotta punibile consiste o nel distruggere o nel rendere inservibili:gli aerei,le navi, i convogli, le strade, gli stabilimenti, i depositi e le altre opere militari.Il dolo è generico. Il tentativo è ammissibile.Circostanza aggravante è l’aver commesso il fatto nell’interesse di uno stato in guerra contro quello italiano, l’aver compromesso la preparazione e l’efficienza bellica o le operazioni militari dello stato italiano.

ART 254 AGEVOLAZIONE COLPOSAQuesta norma configura un ipotesi autonoma di reato colposo, e non un concorso colposo in un reato doloso.Soggetto attivo può essere solo che aveva il possesso o la custodia delle cose indicate nell’art 253. Si tratta dunque di un reato proprio.La condotta incriminata consiste nel rendere possibile o nell’agevolare la esecuzione del delitto di distruzione o di sabotaggio di opere militari.Il delitto è punito a titolo di colpa. Il tentativo non è ipotizzabile.

ART 264 INFEDELTA’ IN AFFARI DI STATOLa norma ha ad oggetto la protezione del dovere di fedeltà a cui sono soggetti coloro che trattano affari di stato.Soggetto attivo del reato può essere solo la persona incaricata di trattare all’estero affari di stato, si tratta quindi di un reato proprio: può essere quindi un pubblico funzionario.

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La condotta punibile consiste nel rendersi infedele al mandato, trattando all’estero un affare di stato.Per mandato deve intendersi un incarico di natura pubblicistica a forma libera, per mezzo del quale il soggetto esercita un potere delegatogli direttamente dallo stato.L’oggetto deve essere un affare di stato, che interessa la sicurezza interna o internazionale dello stato.Non basta la semplice infedeltà, occorre che dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale.Il dolo è generico. Il tentativo non è configurabile.

ART 265 DISFATTISMO POLITICOLa ratio di questo reato va ravvisata nell’esigenza di difendere le condizioni di normalità politica nel momento in cui il paese sostiene all’esterno uno sforzo bellico.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste alternativamente:- nel diffondere o comunicare voci o notizie false, esagerate e tendenziose che possano destare pubblico allarme o deprime lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico.- o cmq svolgere un’ attività che arrechi nocumento agli interessi nazionali.Il dolo è generico. Il tentativo è possibile solo nella seconda forma del reato.Sono circostanze aggravanti:- l’aver agito in seguite ad intelligenze con lo straniero;- l’aver agito in seguite ad intelligenze con il nemico.

ART 266 DISFATTISMO ECONOMICOLa ratio di tale norma va ravvisata nell’esigenza dello stato di difendere le condizioni dell’economia interna durante il periodo di guerra. Si tratta di un’ipotesi speciale del delitto di aggiotaggio commessa in tempo di guerra.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’adoperare mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati.Mezzi diretti sono tutte le azioni od omissioni che presentano il requisito dell’idoneità.Depressione del corso dei cambi è il deprezzamento della moneta al di sotto delle normali oscillazioni di mercato.Influenza sul mercato significa alterazione delle rispettive quotazioni mediante un rialzo o un ribasso artificioso.La condotta deve esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico.Il dolo è generico. In tentativo non è ammissibile.Il delitto è aggravato se:- il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con lo straniero, o con il nemico.

ART 287 USURPAZIONE DI POTERE POLITICO O DI COMANDO MILITAREQuesta norma tutela l’interesse relativo alla sicurezza degli organi cost che può essere esposta a pericolo.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’usurpare un potere politico, o nel persistere a esercitarlo indebitamento, ovvero nell’assumere indebitamente un alto comando militare.Il dolo è generico. Il tentativo è configurabile.Il terzo c dell’art 287 prevede una circostanza aggravante speciale che ricorre se il fatto è commesso in tempo di guerra.

ART 288 ARRUOLAMENTI O ARMAMENTI NON AUTORIZZATI A SERVIZIO DI UNO STATO ESTEROLa ratio della norma è di impedire l’usurpazione di due speciali poteri che spettano esclusivamente allo stato, e cioè il potere di coscrizione militare e il potere di inviare all’estero soccorsi militari.Soggetto attivo può essere chiunque, cittadino o straniero.La condotta punibile consiste nell’arruolare o nell’armare cittadini italiani senza l’approvazione del governo.Il servizio deve essere svolto agli ordini o a favore dello straniero, cioè nelle forze armate di un altro stato.Il fatto deve essere commesso nel territorio dello stato.Il dolo è specifico, ulteriore finalità di destinare gli arruolamenti al servizio o al favore dello straniero, senza autorizzazione governativa.Il tentativo è ammissibile.Il delitto è aggravato se fra gli arruolati vi sono militari in servizio o persone ancora sottoposte agli obblighi militari.

ART 289BIS SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO o DI EVERSIONESoggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nel sequestro di persona.

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Il dolo è specifico perché è prevista l’ulteriore finalità, anche alternativa del terrorismo o dell’eversione.Il tentativo è configurabile.Il primo evento aggravante è la morte, cmq derivata, del sequestrato, quale conseguenza non voluta dell’agente.Il secondo evento aggravante consiste nella morta voluta dai sequestratori.Vi è una diminuente in caso di dissociazione, ossia di un comportamento successivo alla consumazione del reato idoneo a ripristinare la libertà del sequestrato.Essa presuppone la rottura del vincolo associativo.È una circostanza attenuante la morte del sequestrato in conseguenza del sequestro dopo la liberazione.

ART 294 ATTENTATI CONTRO I DIRITTI POLITI DEL CITTADINOSoggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste alternativamente:- nell’impedire con violenza, minaccia o inganno, l’esercizio di un diritto politico- nel determinare con violenza, minaccia o inganno taluno ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà.Per diritto politico si deve intendere una facoltà inviolabile che il cittadino esercita a sua discrezione per concorrere all’organizzazione e al funzionamento dello stato.Elettorato sia attivo che passivo, il diritto di associarsi liberamente in partiti, il diritto al referendum.Il dolo è generico. Il tentativo è ammissibile, perché a dispetto della rubrica si tratta di un reato di danno.

Capitolo secondoDelitti contro la pubblica amministrazione

Nozioni

Il titolo II del libro II del codice penale disciplina i delitti contro la pubblica amministrazione, ed è suddiviso in due capi: il primo concernente i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. e il secondo riguardante i delitti dei privati contro p.a.Il concetto di P.A. in diritto penale può essere inteso in due accezioni.In senso ampio, esso ricomprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo stato o ad un altro ente pubblico; in senso stresso si identifica o con la mera funzione amministrativa, ovvero con gli organi preposti all’esercizio della funzione medesima.Il codice del 30 utilizza la nozione di p.a. nel primo senso.La legge penale in questo titolo prevede e persegue fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell’attività dello stato e degli altri enti pubblici.La disciplina dei delitti contro la p.a. è stato oggetto di una profonda revisione da parte della L. 86/1990, con cui ci si è preoccupati di potenziare il controllo penale delle forme di illecita appropriazione delle risorse pubbliche, delle condotte di arricchimento ingiustificato e di prevaricazione a danno del cittadino.Le qualifiche soggettiveI delitti contro la p.a. presuppongono sempre la presenza di un soggetto rivestito di una determinata qualifica: qualifica che può riguardare sia il soggetto attivo che il soggetto passivo, come anche l’oggetto della condotta incriminata.Le qualifiche a cui la legge da rilevanza sono tre:- pubblico ufficiale- incaricato di un servizio pubblico- esercente un servizio di pubblica necessità.Il nuovo art 357 stabilisce : agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativaÈ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di atti autoritativi o certificativi.Va stabilito che i criteri definitori menzionati non sono cumulativi, ma alternativi: basta la presenza di uno solo di essi.Il riferimento al criterio della funzione disciplinata da norme di diritto pubblico ci spiega che non tutte le attività disciplinate da norme di diritto pubblico si esternano o sono oggetto di atti autoritativi immediatamente riconducibili alla categoria degli atti pubblici, per tale motivo troviamo l’inciso.Il novellato art 358 dispone che agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

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Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.Questa riformulazione mira a dare univoca consacrazione legislativa alla concezione cd. funzional-oggettiva di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio:alla concezione che fa dipendere la titolarità dell’una e dell’altra qualifica non già dal rapporto di dipendenza tra il soggetto e un ente pubblico, bensì dai caratteri dell’attività oggettivamente esercitata.Ciò che conta è solo che il soggetto svolga, anche via di mero fatto, una pubblica funzione o un pubblico servizio.L’art 359 distingue due categorie di soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità:- coloro, privati, che svolgono la professione forense o sanitaria o altre professione per il cui esercizio è necessaria una speciale abilitazione dello stato- coloro, sempre privati, che adempiono un servizio sanitario dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della p.a.Si tratta quindi di un’attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome e per conto proprio e svincolata da ogni collegamento soggettivo con la p.a., ma oggettivamente caratterizzata da un rilievo, da un bisogno a da un pubblico interesse e come tale sottoposta a controllo da parte dello stato.

I DELITTO DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A.

ART 314 PECULATO (reclusione da 3 a 10 anni)Il delitto di peculato ha subito una profonda modifica da parte della L 86/1990.Nella formulazione originaria la condotta incriminata si articolava in due forme: l’appropriazione e la distrazione. Nella formulazione attuale la condotta punibile consiste solo nell’appropriazione da parte del soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, del denaro o di altre cose mobili altrui possedute per ragioni di ufficio o servizio.Per quanto riguarda l’individuazione del bene protetto, oggi si ritiene che la dimensione lesiva del peculato va identificata in termini di offesa di un interesse patrimoniale della p.a.Il peculato può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di un reato proprio.La condotta incriminata consiste nell’appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui.L’appropriazione può essere ravvisata nel comportamento di chi fa propria una cosa altrui, mutandone il possesso, compiendo atti incompatibili con il titolo per cui si possiede ed agendo nei confronti di essa da proprietario.L’oggetto materiale della condotta di peculato è costituito dal denaro, che ovviamente è la carta moneta e la moneta metallica avente corso legale, e la cosa mobile.Per cosa mobile è ogni entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro. La cosa deve possedere valore economico o almeno economicamente valutabile: in mancanza di valore o in caso di valore estremamente esiguo, non si ha una cosa nel senso dell’art 314.Cose mobili possono considerasi anche le energie elettriche: ad es. risponderà di peculato il pubblico ufficiale che fa comunicazioni telefoniche private ponendole a carico della p.a.Il denaro o la cosa mobile, oggetto della condotta appropriativa deve presentare la caratteristica dell’altruità, nel senso che la cosa o il denaro non deve cmq appartenere allo stesso agente, né devono costituire oggetto di un altro diritto reale o di un qualsiasi diritto di obbligazione che gli attribuisca una disponibilità della res che lo legittimi a compiere l’atto di appropriazione. Dell’oggetto materiale della condotta di peculato, l’autore deve avere il possesso per ragioni di ufficio o servizio o cmq la disponibilità.Il possesso consiste non solo nella disponibilità materiale della cosa, ma anche nella semplice disponibilità giuridica, vale ad dire in un potere autonomo, come di custodia, di uso, funzionalmente destinato all’esercizio dell’ufficio o del servizio, con l’obbligo di restituzione o di rispetto della destinazione.Il dolo è generico. Il tentativo è ammissibile.

PECULATO D’USOIl secondo comma dell’art 314, configura come autonoma figura di reato il peculato d’uso,che strutturalmente ripete lo schema del furto d’uso disciplinato dall’art 626n 1.Si pensi al caso del messo comunale che, dopo aver utilizzato le somme di denaro ricevute, le restituisce alla amministrazioni destinatarie.L’analogia però si ferma alla struttura. Ed infatti mentre nel furto d’uso è possibile che l’impossessamento della cosa sia solo momentaneo, nel caso del peculato la condotta di appropriazione sempre di per sé richiedere la volontà di acquisizione definitiva della cosa; per tale motivo il requisito della appropriazione momentanea sembra più omogeneo

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a quello della distrazione: l’utilizzazione momentanea da parte dell’autore della cosa che non gli appartiene, costituisce più propriamente una forma di uso della cosa in difformità dagli scopi istituzionali.Il dolo è specifico perché è previsto lo scopo ulteriore di usare momentaneamente la cosa.

ART 316 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI (reclusione da 6mesi a 3 anni)Questa norma tutela il patrimonio pubblico ovvero il regolare funzionamento della p.a. sotto il profilo sia del buon andamento sia dell’imparzialità.Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio.La condotta incriminata consiste alternativamente o nella ricezione o nella ritenzione per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità.Il concetto di ricezione implica l’accettazione di un quid che viene offerto da un terzo, senza alcuna sollecitazione da parte di chi riceve: presuppone un atteggiamento di passività del p.u. o i.p.s. che nulla fa per ottenere la dazione, limitandosi ad accoglierla.Il concetto di ritenzione implica il mantenimento presso di sé della cosa, può consistere in una appropriazione della cosa o in una omissione della restituzione o del trasferimento.La ricezione e la ritenzione devono avvenire per sé o per un terzo: è ovvio che nella nozione di terzo non rientra la p.a.La condotta incriminata deve essere indebita: il che vuol dire che non è configurabile quando il soggetto attivo riceve o ritiene ciò che è dovuto, e deve realizzarsi giovandosi dell’errore altrui.L’errore altrui deve essere spontaneo, e non deve in alcun modo ricollegarsi al comportamento del p.u. o i.p.s.: questi deve solo limitarsi a trarre profitto dall’errore in cui versa il terzo.Inoltre tale errore deve altresì costituire la causa dell’indebito profitto: cioè deve esistere una situazione di fatto per cui il privato, nell’erronea opinione di esservi tenuto, versa indebitamente denaro o cose mobili al pu o ips , e questi se ne impossessa approfittando del relativo errore.Il dolo è generico. il tentativo è ammissibile.

ART 316BIS MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ( reclusione da 6 mesi a 4anni)Questa norma è stata introdotta con la riforma del 90 per fronteggiare il grave e crescente fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici, il ricorso alla tradizionale figura della truffa, appariva infatti problematico nei casi in cui la captazione illecita non fosse accompagnata da veri e propri artifici o raggiri, ovvero ne risultasse difficile la prova in sede processuale.L’interesse protetto è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.Soggetto attivo è un privato estraneo alla p.a.La condotta incriminata ha natura omissiva: consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti alle previste finalità di pubblico interesse.Il dolo è generico e consiste nella volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

ART 316TER INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATOL’interesse protetto è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.Soggetto attivo è un privato estraneo alla p.a.La condotta incriminata può avere sia natura commissiva che omissiva.La prima si riferisce al conseguimento di sovvenzioni mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi.Se il ricorso a dichiarazioni o documenti falsi presenti caratteristiche tali da integrare gli estremi degli artifici e dei raggiri, che provocano a loro volta l’induzione in errore, si applicherà l’art 640bis.L’oggetto materiale delle condotte fraudolente è costituito da:contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogati da parte dello stato, di altri enti o dalle CE.La seconda forma di realizzazione del reato ha natura omissiva e consiste nel captare indebitamente sovvenzioni mediante l’omissione di informazioni dovute. Naturalmente la mancata comunicazione deve tradursi nella violazione di un preesistente obbligo giuridico di informazione.Avendo natura sussidiaria il reato è stato depenalizzato ad illecito amministrativo per i casi di frode di lieve entità.Il dolo è generico. il tentativo è configurabile.

ART 317 CONCUSSIONE (Reclusione da 4 a 12 anni)La ratio della maggiore gravita di questo reato va ravvisata nell’esigenza di evitare sopraffazioni da parte dei pubblici funzionari dotati di una posizione di supremazia rispetto ai cittadini annullati nella comunità statuale.Il bene tutelato è il regolare funzionamento della p.a., sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità.

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Soggetto attivo può essere sia un p.u. sia un ips.La condotta incriminata da luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione: in entrambe assume una posizione centrale l’abuso della qualità o dei poteri di soggetto pubblico.Nella prima forma il p.u. deve costringere il soggetto passivo. Nella concussione il termine costringere va inteso nel senso di coazione psichica relativa, secondo il noto broccardo tamen cactus, sed voluit.La costrizione implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. Naturalmente si presuppone come necessaria l’ingiustizia del male minacciato.La minaccia deve essere seria ed idonea oggettivamente, secondo l’id quod plerumque accidit, ad esercitare nella psiche del soggetto una ingiustificata pressione.Nella seconda forma di concussione, il p.u. deve indurre il privato, si parla al riguardo di concussione implicita.Si pensi a tutti i comportamenti di sopraffazione del privato non riconducibili alla violenza psichica relativa.Ciò che cmq rileva ai fini dell’induzione è la consapevolezza del privato di dare o promettere l’indebito: se così non fosse, avremmo all’interno della stessa fattispecie condotte incomprensibilmente eterogenee e cmq sottoposte allo stesso trattamento.Quindi si ha induzione quando il soggetto viene posto in uno stato di soggezione psicologica, cmq creata, che lo determina a dare o a promettere per evitare un male.La costrizione o l’induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri del p.u. ips.L’abuso della qualità consiste in una strumentalizzazione da parte del p.u. della propria qualifica soggettiva tendente a far sorgere in altri rappresentazioni induttive o costrittive di prestazioni non dovute.La forma più tipica di abuso di poteri si concretizza nell’esercizio dei poteri spettanti al p.u., fuori dai casi o al di là dei limiti stabiliti dalla legge. L’elemento fondante la concussione è costituito dal cd. metus pubblicae potestatis e cioè dalla paura o dal timore che deriva al privato dalla situazione di preminenza di cui gode il p.u.Il comportamento del p.u. deve determinare taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo.La condotta del soggetto concusso consiste in una dazione o in una promessa.La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto.La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione.È necessario che essa derivi direttamente dall’attività del pu. Deve essere vera, nel senso che dal punto di vista psicologico, il soggetto concusso deve aver voluto promettere, pur coatto.Oggetto della dazione o della promessa è il denaro al altra utilità.La dazione o la promessa devono essere altresì indebite, cioè quando non sono dovute né ex lege né per consuetudine.Il dolo è generico: l’agente deve essere consapevole sia dell’abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione. Non è possibile il dolo eventuale.È consentito il tentativo.

I DELITTI DI CORRUZIONELa corruzione come reato unico a concorso necessario consiste in un accordo criminoso, in un factum sceleris, avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della p.a.Il codice distingue innanzitutto una corruzione propria dalla corruzione impropria.il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri di ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell’ufficio concerne un atto contrario ai doversi d’ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha oggetto un atto conforme ai doveri.La corruzione si scinde poi in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto.La corruzione propria è considerata dal legislatore più grave di aggressione all’attività della p.a, perché il mercimonio ha per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio, mentre quella impropria esprime un disvalore più attenuato.Si pone poi il problema di distinguere la corruzione dalla concussione.Dottrina e giurisprudenza ritengono che: c’è corruzione tutte le volte in cui tra il privato e il cd. intraneus si realizza un libero accordo in posizione di parità, quale che sia il soggetto che prende l’iniziativa.Viceversa si ha concussione ove si sia in presenza di una situazione di superiorità dell’intraneus idonea ad intimorire il privato. Questo criterio è stato accolto anche da un’importante sentenza delle s.u. della cassazione che le ha distinte facendo riferimento al diverso atteggiamento psicologico del privato: stato di paura nella concussione, volontà di accordarsi in posizione di parità per conseguire un vantaggio indebito nella corruzione.

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CONCUSSIONE PROPRIAIl delitto di corruzione propria risulta dalla combinazione degli art 319, 320, 321.Il delitto di corruzione offende contemporaneamente sia il buon andamento sia l’imparzialità, il primo perché il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio comporta ex se la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative. L’imparzialità perché si viola l’obbligo della pa di porsi in posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e di trattare gli interessi di tutti i cittadini in maniera sostanzialmente uguale.Soggetto attivo è sia il p.u che qualsiasi persona incaricata di un p.s, nonché ex art 321 il privato, cd extraneus.La condotta incriminata consiste per l’intraneus nel ricevere o nell’accettare la promessa; per l’extraneus nel dare o nel promettere denaro o altra utilità.Questa condotta di corruzione è a forma libera, purché realizzata con un comportamento positivo.Se il p.u. simula la propria accettazione allo scopo di far scoprire e punire il comportamento del privato, non ci sarà corruzione, ma l’istigazione alla corruzione per il privato.La corruzione propria , antecedente, si caratterizza dal sinallagma che lega le due prestazioni, nel senso che deve esistere un rapporto di proporzione, tipico della retribuzione, tra le due prestazioni.Ciò vale ad escludere il reato nell’ipotesi dei cd. piccoli donativi, o nel caso di palese e grossolano squilibrio tra le due prestazioni.Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.Per altra utilità si intende un qualsiasi vantaggio, di tipo patrimoniale e non, purché vi sia la possibilità di considerare tale vantaggio come una retribuzione.La prestazione a favore del soggetto deve poi essere indebita, e cioè non deve esistere un dovere del privato di effettuarla.La condotta di corruzione deve essere compiuta per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto di ufficio; o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.Al concetto di atto di ufficio va attribuito un significato ampio, comprensivo di ogni esercizio dei poteri inerenti l’ufficio, senza che sia necessario un apposito e formale atto amministrativo.Contrario ai doveri di ufficio è ogni atto che viola sia i doveri generici di fedeltà, correttezza, sia quelli specifici relativi alla trattazione di un determinato affare.Il dolo è specifico, è richiesta la coscienza e la volontà della condotta, unitamente al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio etc.È irrilevante il compimento o l’omissione o il ritardo dell’atto, come pure il mancato adempimento della promessa.

ART 312 CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE 1° COMMALa corruzione impropria consiste in un accordo tra un soggetto intraneus e un privato, avente come oggetto la compravendita di un atto conforme ai doveri d’ufficio, e si distingue in antecedente e susseguente a seconda che la retribuzione venga pattuita prima o dopo il compimento dell’atto medesimo.La norma tutela il bene dell’imparzialità della p.a. perché l’intraneus accettando la retribuzione o la promessa, non si trova più in una situazione di estraneità agli interessi privati.Soggetto attivo è il p.u. o anche l’ips qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Oltre naturalmente al privato.La condotta incriminata consiste da parte dell’intraneus di ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa; e da parte dell’extraneus, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.La retribuzione deve essere esclusa quando il privato esegue una prestazione per cortesia, per motivi di amicizia. Essa deve essere non dovuta, deve avere a contenuto denaro o altra utilità per sé o per un terzo, deve concernere un atto di ufficio, cioè un atto legittimo che rientra nella competenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto intraneus e conforme ai doveri.SUSSEGUENTE 2° COMMAQuesta forma si distingue dalla precedente perché la condotta criminosa è limitata alla ricezione di denaro o di altra utilità, con esclusione dell’accettazione della promessa, sia soprattutto perché l’atto di ufficio è regolarmente compiuto senza alcuna interferenza esterna.La ragione dell’esistenza di questa forma di corruzione va colta nell’esigenza di impedire il verificarsi di una sorta di progressione criminosa dalla ricezione di denaro

ART 319TER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARISoggetti attivi del reato sono i p.u.; sembrano esclusi gli ips e il privato.L’elemento oggettivo è costituito da un fatto di corruzione propria o impropria commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

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Non occorre il raggiungimento dell’obbiettivo, basta che l’atto corruttivo sia finalizzato a favorire o danneggiare una parte processuale: il favore e il danno sono il dolo specifico del soggetto agente.In termini concreti è difficile che il magistrato agisca di fatto proprio con l’intento di favorire o danneggiare altri: egli sarà, nella maggior parte dei casi, indotto a comportarsi illecitamente dalla prospettiva di conseguire un indebito guadagno.Può essere solo antecedente.Il dolo è specifico costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pen...Due sono le circostanze aggravanti previste dal 2°c. per l’ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione, rispettivamente non sup a 5 anni ovvero sup a 5 anni o all’ergastolo

ART 322 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONEQuesto reato è stato riformato dalla L. del 90 che ha introdotto due ulteriori commi.La condotta incriminata si distingue in due ipotesi:- istigazione alla corruzione attiva - istigazione alla corruzione passivaNelle prime il soggetto attivo è il privato che offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il soggetto pubblico a compiere, omettere o ritardare un atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficioNelle seconde, il soggetto attivo è l’intraneus che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.È richiesto il dolo specifico.

ART 323 ABUSO DI UFFICIOIl reato di abuso di ufficio ha subito due modifiche normative rispetto alla sua formulazione originaria.Nella primitiva versione del 30 era denominato abuso innominato d’ufficio e svolgeva una funzione sussidiaria.La prima modifica si è avuta con la L del 90, anche se la riforma non ha prodotto gli effetti sperati, soprattutto sotto l’aspetto dell’auspicata restrizione dell’area del penalmente rilevante.Nella prassi applicativa il concetto di abuso di ufficio punibile è stato infatti dilatato in termini tali, da provocare forti incursione del magistrato penale in sfere amministrative che dovrebbero rimanere sottratte alla sua competenza.Proprio per rimediare al fallimento della pur vicina riforma del 90, nel 97 fu emanata una nuova norma i cui obiettivi politici criminali sono intervenuti su tre piani:1 si è modificata la struttura oggettiva del reato: si parla oggi di un reato di evento perché ai fini della consumazione occorre l’effettiva produzione del vantaggio o del danno.Inoltre si è tentato di delimitare ulteriormente il fatto punibile circoscrivendolo al solo vantaggio patrimoniale.2 in secondo luogo si è intervenuti sull’elemento soggettivo: il fatto è punibile solo se commesso con dolo intenzionale3 infine si è abbassato il limite massimo di pena in tre anni.Il bene protetto è ancora il buon andamento e l’imparzialità della p.a.I soggetti attivi sono i p.u. e ips.Essendo un reato di evento, l’effettiva produzione del vantaggio o del danno ingiusto deve essere provato dal giudice.L’unico vantaggio ammesso è quello patrimoniale, cioè solo quello economicamente valutabile, che consiste in qualsiasi forma di accrescimento della situazione economica del soggetto beneficiario.La scelta di togliere rilevanza penale al vantaggio non patrimoniale si spiega con l’esigenza di rendere meno opinabile il disvalore del reato: in modo da evitare interpretazioni giurisprudenziali del concetto di svantaggio troppo estensive da giungere a ravvisare un fine di vantaggio addirittura nell’obiettivo di incrementare il proprio prestigio o la propria credibilità politica, realizzando un’opera pubblica per tutti.L’evento di danno è invece menzionato senza specificazione: può avere carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.Il vantaggio procurato o il danno arrecato devono essere ingiusti. Si tratta in realtà di un’affermazione pleonastica se si pena che non possono certo essere considerati giusti un vantaggio o un danno perseguiti abusando delle funzioni pubbliche.Il legislatore del 97 ha anche descritto le forme o le modalità tipiche attraverso le quali la condotta incriminata deve produrre l’evento di vantaggio o di danno.Esse consistono:- nella violazione di legge o di regolamento- o nella omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto.La ratio della prima modalità, quella relativa alla violazione di legge o di regolamento, va ravvisata nell’esigenza di evitare che l’abuso punibile venga sostanzialmente identificato col semplice eccesso o sviamento di potere, con il ben noto rischio di sconfinamento del controllo penale in forme di indebito sindacato sulle scelte discrezionali della p.a.Vi sarà rilevanza penale dell’abuso solo quando il giudice accerti che esiste una precisa norma legislativa o regolamentare, della cui violazione il p.u. può essere chiamato a rispondere; altrimenti il reato non sarà configurabile.

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La seconda modalità di realizzazione dell’abuso consiste nell’omettere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.L’omessa astensione assume rilevanza soltanto in quanto sussista un obbligo giuridico di astenersi.Il comportamento incriminato deve essere una modalità di esplicazione dell’ufficio stesso. Ne consegue che non potranno essere ricondotte all’art 323 tutte le forme di partecipazione del p.u. uti privatus agli atti negoziali di gestione della p.a.L’attuale fattispecie di abuso mantiene la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”. Quindi il reato ha un ruolo sussidiario.L’abuso per essere punibile deve essere commesso intenzionalmente. L’assunzione del solo dolo intenzionale a dolo tipico dell’abuso punibile si spiega perché in tal modo si vuole evitare che basti ai fini della punibilità il dolo cd. eventuale, il quale potrebbe configurarsi nelle ipotesi in cui un p.u. agisca irregolarmente accettando il rischio di procurare vantaggio o un danno ingiusto.Al contrario, il dolo intenzionale implica che il p.u. commetta l’abuso proprio allo scopo di avvantaggiare o danneggiare.Il tentativo è configurabile. È prevista come circostanza aggravante la produzione di un vantaggio o di un danno di rilevante gravità.

ART 326 RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIOLa riforma del 90 ha aggiunto un ultimo c all’art 326 che configura come autonoma figura di reato l’utilizzazione di segreti di ufficio, in tal modo colmando una lacuna che emergeva nella precedente disciplina, visto che l’utilizzazione non costituiva di per se stessa un fatto di reato, ma assumeva rilevanza penale soltanto se integrava i presupposti dell’interesse privato o dell’ abuso innominato d’ufficio.La norma prevede quattro figure di reato:- due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento soggettivo, dolo nel primo caso, colpa nel secondo- e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale e non patrimoniale perseguito dall’agente.Rivelazione dei segretiLa ratio di questa norma va ravvisata nell’esigenza di evitare i pregiudizi che alla p.a. possono derivare dalla rivelazione di notizie di ufficio.Oggetto di tutela è dunque il buon funzionamento della p.a.Soggetto attivo del reato può essere sia il p.u. sia ips. Sono esclusi gli esercenti di un servizio di pubblica necessità come gli avvocati, i medici, che saranno puniti ex art 622 (rivelazione di segreto professionale)La condotta incriminata consiste nel rivelare o nell’agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d’ufficio che devono rimanere segrete.L’oggetto del segreto è la notizia di ufficio, come tale intesa qualsiasi conoscenza rientrante nella competenza dello stesso.Le notizie di ufficio devono rimanere segrete se il p.u o l’ips hanno l’obbligo giuridico di non rivelarle.La violazione del segreto deve avvenire violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o cmq abusando della qualità.La rivelazione può avvenire in qualsiasi forma, eccetto quella omissiva.L’agevolazione è un comportamento con il quale si facilita la presa di coscienza da parte di altri: può essere realizzata in “qualsiasi modo” e quindi anche in forma omissiva. È punita anche se soltanto colposa.Il delitto ha struttura plurisoggettiva in quanto per aversi rivelazione della notizia, è necessario un destinatario. Si tratta cmq di una plurisoggettività meramente naturalistica, giacché il divieto è rivolto solo all’intraneus: la persona che riceve la notizia non è punibile.Il dolo è generico. A titolo di colpa può essere punita l’agevolazione e non anche la rivelazione.Il tentativo è configurabile nelle ipotesi di condotta frazionata. Utilizzazione di segretiLa condotta incriminata dal 3° c dell’art 326 consiste nell’avvalersi illegittimamente di notizie di ufficio che devono rimane segrete.Il verbo avvalersi ricomprende tutte le possibili condotte di sfruttamento o utilizzazione delle conoscenze che il pu o il ips abbia acquisito per ragioni di ufficio.È richiesto il dolo specifico questa volta configurato in forma alternativa, con connesso sdoppiamento della fattispecie in due autonome figure di reato: nella prima ipotesi, più rigorosa, il fine preso di mira consiste nel procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale; nella seconda ipotesi il fine consiste nel procurare a se o ad alti un ingiusto profitto non patrimoniale ovvero nel cagionare ad altri un danno ingiusto.La distinzione tra carattere patrimoniale e non poggia sul carattere economicamente valutabile o meno dell’utilità presa di mira.ART 328 RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE

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La riformulazione del delitto di omissione di atti di ufficio non solo risulta infelice sotto il profilo tecnico, ma finisce col tradire i veri obiettivi che il legislatore della riforma avrebbe dovuto perseguire.La dottrina del tempo aveva segnalato una duplice esigenza:da un lato evitare quelle applicazioni troppo formalistiche della norma, che poteva far ravvisare un’omissione punibile in ogni adempimento di doveri funzionali: a tal fine si suggeriva di inserire tra i requisiti della fattispecie l’effettivo pregiudizio alla realizzazione dei fini della p.a.e per altro verso si auspicava di circoscrivere i presupposti della condotta incriminabile per impedire indebite intromissione del giudice penale nell’attività amministrativa.La nuova norma tipicizza due distinte fattispecie, previste rispettivamente al 1° e al 2° c.Nella prima ipotesi la condotta incriminata consiste nell’indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati: atti che devono essere realizzati senza ritardo in vista di obiettivi normativamente specificati, e cioè per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di igiene e sanità.La condotta penalmente rilevante si incentra quindi sul rifiuto, presuppone in ogni caso una previa richiesta di adempimento, proveniente di solito da un privato, ma che può essere fatta anche ad un altro pu o superiore gerarchico. Il rifiuto naturalmente deve essere indebito.La seconda ipotesi di reato, configura un delitto di messa in mora: fuori dei casi previsti dal 1° c, è cioè punito il pu o l’ips che entro 30g dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.Assai criticabile appare la disciplina predisposta. Innanzitutto perché la previsione di un unico termine di 30g, quale spazio temporale entro cui adempiere, non è detto si adatti a tutte le diverse situazioni concrete che fanno da presupposto all’obbligo di agire gravante sul pu.Il secondo luogo, la condotta alternativa prevista in luogo dell’adempimento, e cioè la risposta entro 30g per esporre le ragioni del ritardo, può di fatto trasformarsi in un comodissimo alibi per sottrarsi al compimento dell’atto di ufficio senza incorrere in responsabilità.Così, per quanto paradossale possa sembrare, la risposta alternativa, potrebbe essa stessa mettere a repentaglio gli interessi della p.a. quindi per impedire ciò è necessario che il giudice accerti la fondatezza delle ragioni dell’inadempimento: per cui l’art 328 continuerà ad essere applicato in tutti quei casi in cui i motivi addotti risultino manifestamente pretestuosi.La richiesta di adempimento deve essere però redatta in forma scritta. Il dolo è generico.

SCIOPERO E OSTRUZIONISMO NELLA P.A.Con l’avvento dello stato democratico e la fine del fascimo, a lungo si è discusso sulla sopravvivenza nel c.p. di alcune norme che incriminano lo sciopero e l’ostruzionismo nei settori dei pubblici uffici e dei pubblici servizi.Con la L. 146/90 si è disciplinato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, abrogando così sia l’art 333 delitto di abbandono individuale di un pubblico servizio, che l’art 330 che disciplinava l’abbandono collettivo.ART 331 INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA’ La ratio di tale norma è strettamente connessa a quella della fattispecie oggi abrogata di abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi e lavori. (è la serrata)Soggetto attivo del reato è colui che esercita l’impresa di un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità.La condotta incriminata consiste alternativamente nell’interruzione o nella sospensione del servizio p.L’interruzione si ha quando l’imprenditore fa cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio.La sospensione è una temporanea cessazione del servizio.Entrambe devono produrre l’effetto di turbare la regolarità del servizio.La condotta incriminata deve avvenire negli stabilimenti, uffici o aziende.Due circostanze aggravanti: l’aver commesso il fatto per fine politico o l’aver il fatto determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A.

ART 336 VIOLENZA O MINACCIA AD UN PUBBLICO UFFICIALELa ratio di tutela di questa norma è tradizionalmente ravvisata in esigenze di prestigio della p.a., precisamente nel senso che i pubblici funzionari non devono subire, da parte dei privati, condizionamenti nel processo di formazione delle loro decisioni.L’art 336 prevede due distinte ipotesi di reato:- la prima è prevista dal 1° c si sanziona il comportamento teleologicamente orientato al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

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- la seconda è quella contemplata dal cpv dove dove si punisce una condotta finalizzata al compimento di un atto di ufficio Soggetto attivo può essere chiunque.In tutte e due le ipotesi, la condotta incriminata consiste nell’usare violenza o minaccia a un pu.La violenza deve essere intesa come coazione del volere.La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro, quale alternativa per la mancata sottomissione alla volontà del soggetto minacciante.Anche la minaccia può produrre uno stato di coercizione assoluta o relativa. Nel primo caso il soggetto diviene una sorta di longa manus dell’agente, uno strumento operativo e la condotta che mette in opera non gli appartiene.Nel secondo caso il soggetto minacciato realizza una sua condotta, ma la volontà risulta viziata.Sia la violenza che la minaccia devono essere idonee a coartare la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, devono produrre un effetto intimidatorio.Nella prima ipotesi criminosa la coazione deve essere diretta a costringere il pu o l’ips a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio.Nella seconda ipotesi di reato l’attività violenta o minacciosa deve costringere il soggetto passivo a compiere un atto dell’ufficio o del servizio, o ad influire, cmq, sul pu o sul ips.Il dolo nelle due figure è specifico, il tentativo è configurabile.L’art 339 prevede alcune circostanze aggravanti suddivise in due gruppi:le 1e comportano l’aumento della pena nella misura normale, e ricorrono se la violenza o la minaccia sono:- commesse con armi- commesse da persona travisata (alterazione dell’aspetto esteriore tale da renderne più difficile il riconoscimento)- commesse da più persone riunite- commesse con scritto anonimo, che non consente l’identificazione dell’autore, si applica solo alla minaccia- commesse in modo simbolico, ossia attraverso espressioni figurative, solo minaccia- commesse valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposteOgnuna di queste aggravanti è oggettiva e quindi si comunica ai partecipi.Se più aggravanti si applica una sola.Le circostanze del secondo gruppo ricorrono se la violenza o la minaccia sono:- commesse da più di 5 persone, mediante uso di armi anche solo da parte di una di esse- commesse da più di 10 persone, anche senza uso di armi- commesse mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundente o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.Sono oggettive e determinano un aumento della pena in misura indipendente da quella ordinaria.

ART 337 RESISTENZA AD UN PUBBLICO UFFICIALELa ragione di questa norma va individuata nella necessità di tutelare la libertà di azione dei pubblici poteri nella fare dell’esecuzione delle decisioni autonomamente adottate.L’atto di ufficio o del servizio deve essere già iniziato, e la violenza e la minaccia devono essere contemporanee allo svolgimento dell’attività funzionale.Soggetto attivo può essere chiunque; non è necessario che sia il soggetto contro cui è diretto l’atto della p.a. può benissimo essere un terzo che si intrometto tra il funzionario e il privato destinatario dell’atto.La condotta incriminata consiste nell’usare violenza o minaccia per opporsi al compimento dell’attività funzionale.Opporsi significa frapporre ostacoli che influiscano significativamente sulla libertà di movimento del p.u.La condotta aggressiva quindi deve essere realizzata mentre si compie un atto di ufficio o di servizio.Esulano dall’ambito della norma tutti i comportamenti di resistenza passiva, in cui manca l’esercizio di qualsiasi violenza o minaccia: si pensi ad un soggetto che si butta a terra inerme per evitare l’arresto.Il dolo è specifico consiste nell’opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio.Si applicano le circostanze aggravanti previste dell’art 339, si applica altresì l’esimente della reazione agli atti arbitrari.

ART 337BIS OCCULTAMENTO, CUSTODIO O ALTERAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTOQuesta nuova fattispecie è stata introdotta dalla L. 92/2001 avente ad oggetto modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.L’ipotesi delittuosa tende a fornire una risposta specifica alle nuove modalità di realizzazione del contrabbando, che utilizzano mezzi di trasporto modificati nella loro originaria struttura, per sfuggire ai controlli e alle attività di repressione delle forze dell’ordine.Si colloca tra i reati dei privati contro la p.a. per la generica somiglianza con il reato di violenza o minaccia a pu, anche se strutturalmente le due figure si differenzia profondamente.

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L’art 337bis è incentrato sul pericolo per l’incolumità fisica delle forze dell’ordine che potrebbe derivate dall’impiego del veicolo truccato.È quindi un reato ostacolo posto a tutela dell’incolumità fisica degli operatori di polizia incaricati di reprimere il fenomeno del contrabbando.Soggetto attivo può essere chiunque. Le condotte incriminate consistono:- nell’occultare o nel custodire- ovvero nell’alterare mezzi di trasporto L’occultamento è un comportamento che ha per effetto il nascondimento materiale del veicolo.La custodia ricomprende ogni attività atta a tenere in deposito il veicolo.L’alterazione richiede modifiche tecniche o strutturali delle varie componenti.Il mezzo di trasporto deve presentare alterazioni o modifiche che lo distinguono dall’originaria conformazione data dalle caratteristiche omologate.Le alterazioni e modifiche devono però costituire un pericolo per incolumità fisica degli operatori di polizia.Il dolo è generico.

ART 338 VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIOLa norma si caratterizza rispetto ai delitti di violenza (art 336) e di resistenza ad un pu (337), perché la violenza o la minaccia sono dirette contro un organo pubblico considerato impersonalmente, perché la condotta violenta può precedere o anche accompagnare il compimento dell’attività funzionale, ed infine perché vengono incriminati anche i fatti diretti al semplice turbamento dell’ufficio.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nell’uso della violenza o della minaccia per impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbare l’attività di determinati organi.Il dolo è specifico. Aggravanti previste dall’art 339.

ART 340 INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO DI UN SERVIZIO DI P. NECESSITA’La norma tutela il buon andamento della p.a. contro fatti che compromettono la regolarità e continuità della funzione o del servizio pubblico.Soggetto attivo può essere chiunque anche il pu o l’ips.La condotta incriminata consiste alternativamente nell’interruzione o nel turbamento dell’ufficio o del servizio. Il dolo è generico. Il 2° c dell’art 340 prevede un autonomo titolo di reato per i capi, promotori o organizzatori.

ART 342 OLTRAGGIO A UN CAPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIOÈ una figura speciale di oltraggio, considerata più grave di quella semplice perché viene offeso un organo dello stato, non le singole persone che lo compongono.La condotta oltraggiosa deve essere diretta contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario, un rappresentanza di esso o una pubblica autorità costituita in collegio.L’offesa deve essere arrecata al cospetto del soggetto passivo.All’offesa al cospetto è equiparata quella arrecata mediante comunicazione telegrafica, con scritto o disegno, diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

ART 343 OLTRAGGIO AD UN MAGISTRATO IN UDIENZASi tratta di un’ipotesi speciale di oltraggio che accorda una tutela privilegiata ad una particolare categoria di pu: ossia al magistrato e ciò in considerazione del rispetto dovuto alle funzioni giurisdizionali e alle persone che le esercitano.Sono ricompresi sia i magistrati giudicanti, sia quelli requirenti.La condotta oltraggiosa deve essere rivolta al magistrato in udienza.Formula interpretata in maniera estensiva, compressiva di tutta l’attività funzionale del magistrato cui abbiano diritto ad assistere una o più parti del processo. Si applica l’esimente della reazione agli atti arbitrari.

REAZIONE LEGITTIMA AGLI ATTI ARBITRARI DEL P.U.La reazione legittima del cittadino agli atti arbitrari del pu costituisce uno dei primissimi innesti nel codice Rocco ad opera della legislazione democratica, quale segno della riconquista della libertà politica.La ratio dell’istituto va oggi ravvisata nell’esigenza di tener conto della posizione psicologica del privato che si ritenga vittima di una pubblica prevaricazione.

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La reazione agli atti arbitrari costituisce una vera e propria causa di giustificazione che elimina l’antigiuridicità del fatto.La resistenza legittima può assumere due forme differenti:- può consistere in una reazione materiale mediante la quale il soggetto mira ad impedire la realizzazione di un atto della p.a.- ovvero può concretizzarsi in una reazione verbale successiva all’atto medesimo.La prima forma presenta delle affinità con la legittima difesa e svolge una funzione integrativa e complementare in tutti i casi in cui il comportamento del pu non pone in essere un’offesa ingiusta, ma si arresta ad un livello più basso di illegittimità, anche se non sempre è facile tracciare una netta linea di demarcazione tra illegittimità e ingiustizia.Ma è proprio la struttura della scriminante che ne salva l’autonomia: essa infatti è costruita sul comportamento del pu e non si preoccupa in nessuna maniera di descrivere o qualificare il comportamento del privato. Ciò che appunto impedisce di far ricorso alla legittima difesa nelle ipotesi in cui l’aggressore sia un pu.La seconda forma di reazione legittima è in tutto simile alla cd. provocazione nei delitti di onore. La reazione del privato è legittima quando il pu o l’ips vi hanno dato causa eccedendo con atti arbitrari i limiti delle loro attribuzioni.Nell’attuale ordinamento a giustificare l’autotutela del cittadino basta il fatto che la condotta del pu contraddica le norme che dovrebbero disciplinarla.Perché la reazione del privato sia legittima è altresì necessario che il pubblico funzionario abbia dato causa al fatto preveduto negli art 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343.Occorre che tra il comportamento arbitrario e la reazione vi sia un nesso di causalità, una relazione per la quale l’atto arbitrario debba considerarsi determinante la reazione del privato.Quindi la reazione del privato deve essere anche contestuale.

ART 346 MILLANTATO CREDITOIl millantato credito, comunemente denominato vendita di fumo, era tradizionalmente considerato una particolare figura di truffa perché l’artificio con cui viene realizzata nuocerebbe al prestigio della stessa.L’oggettività giuridica del delitto, veniva di conseguenza, individuata nell’onore o nel prestigio della p.a., fatta apparire scorretta e venale dalla cd. vendita di fumo.Questa concezione è poi entrata in crisi perché assolutamente inadeguata in una società come la nostra.Oggi il bene protetto è il buon andamento e l’imparzialità della p.a., messi in pericolo dall’ingerenza a pagamento.Soggetto attivo può essere chiunque. Se si tratta di un patrocinatore si applica l’art 382.Il fatto tipico si articola in due ipotesi distinte che costituiscono autonomi titoli di reato.La condotta prevista nel 1° c consiste nel millantare credito per farsi dare da un privato denaro o altra utilità come prezzo della mediazione presso un pu.Si tratta di una condotta complessa a struttura bifasica, ove l’attività di millanteria precede necessariamente il momento della ricezione o della pattuizione della mediazione. L’iniziativa può venire dall’uno o dall’altro soggetto, indifferentemente.Millantare significa esagerare, amplificare, vantare un fatto in modo da conferirgli dimensioni ingrandite rispetto alla sua portata reale.L’oggetto della millanteria è il credito presso il pu. Credito va inteso ma una favorevole disposizione di una persona nei confronti di un’altra, tale da indurre facilmente la prima a seguire i desideri e i consigli della seconda.Il credito è dunque influenza, e non va confuso con le relazioni di parentela, di amicizia.Il secondo requisito è costituito dalla pattuizione del prezzo della mediazione presso il pubblico funzionario. Questo è un profilo essenziale della condotta nell’economia del reato, poiché non è la sola millanteria di influenza e di credito presso i pu che lede la p.a., ma è anche la pattuizione indebita, in quanto non dovuta che pregiudica il complesso dei valori tutelati.Oggetto della pattuizione deve essere il denaro o altra utilità, in cui oggi sono comprese anche le prestazioni sessuali.Diversa struttura presenta la fattispecie più grave descritta dal cpv dell’art 346.La condotta incriminata consiste nella pattuizione della mediazione col pretesto di dover comprare il favore di un pu o impegato, o di doverlo remunerare.Nel concetto di pretesto sono compresi tutti gli estremi di una condotta ingannatoria e frodatoria. L’intenzione di corrompere o di retribuire il pu deve risultare pretestuosa, celare lo scopo di far proprio il denaro ricevuto.Il termine pretesto indica una ragione falsa che serve a nascondere le reali intenzioni, alla scopo di indurre il compratore di fumo ad una disposizione patrimoniale altrimenti non ottenibile.L’agente si presenta come strumento di corruzione di un pu. Per cui: o l’agente non corrompe e si appropria della retribuzione ingannando il compratore di fumo, ed allora risponderà ex art 346cpv; oppure corrompe il funzionario e diventa così concorrente nella corruzione.

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Il dolo è sempre generico. Il tentativo è configurabile.Non si configura un concorso di reati tra millantato credito e truffa, quando il venditore di fumo, realizzando la condotta di millantato credito, causi al compratore un danno patrimoniale.In questo caso vige il principio dell’assorbimento, per evitare la violazione del ne bis in idem sostanziale.

ART 347 USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHELa ratio della norma è individuata nell’esigenza di buon andamento e corretto funzionamento della p.a., soddisfatta mediante la esclusiva attribuzione del potere di esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici agli organi competenti.Due sono le ipotesi di reato: l’usurpazione in senso stresso descritta nel 1° c, e l’arbitraria prosecuzione delle funzioni pubbliche prevista nel cpv.Soggetto attivo può essere chiunque.Nella prima ipotesi la condotta incriminata consiste nell’usurpare una funzione pubblica, ossia arrogandosi una funzione che non appartiene a nessun titolo o diritto.La seconda condotta incriminata nel cpv può essere realizzata solo dal pu o dal ips: questi soggetti commettono usurpazione se continuano ad esercitare le relative funzioni dopo che siano cessati dalle stesse, o siano stati sospesi.

ART 348 ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONECon la norma si vuole evitare che determinate attività particolarmente delicate e socialmente rilevanti, siano lasciate al libero esercizio di chiunque ne abbia voglia.Lo stato infatti ha subordinato l’esercizio di numerose professioni all’esistenza di precise condizioni sostanziali e formali, sanzionando penalmente chiunque le svolga senza i requisiti richiesti.L’art 348 costituisce un es di norma penale in bianco perché presuppone l’esistenza di altre norme giuridiche che qualificano una determinata attività quale professionale, e prescrivono per il suo esercizio l’abilitazione e l’iscrizione in apposito albo.Soggetto attivo del reato è chiunque si trovi sprovvisto dei requisiti per l’esercizio della professione, ovvero pur possedendoli sotto il profilo sostanziale, non abbia adempiuto alle formalità prescritte, come l’iscrizione all’albo, oppure si trovi temporaneamente inabilitato.La condotta incriminata consiste nell’esercizio abusivo di una professione. Le professione sono quelle cd liberali, cioè di avvocato, medico, ingegnere, notaio, ma professione sono anche tutte quelle attività per le quali lo stato richiede un’apposita abilitazione. Il dolo è generico. il tentativo è configurabile.

ART 349 VIOLAZIONE DI SIGILLILa ratio di questa norma va ravvisata nell’esigenza di garantire la conservazione o lo status di cose mobili o immobili contro la manomissione di persone non autorizzate.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel violare i sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell’autorità. Per sigillo si intende qualsiasi impronta materiale che assume un significato simbolico e che è applicato su una cosa per assicurarne la conservazione. Il dolo è generico ed è escluso dalla convinzione dell’agente di essere autorizzato al compimento del fatto.Il tentativo è configurabile. Una circostanza aggravante è prevista per l’ipotesi in cui la violazione sia commessa da chi ha la custodia della cosa.

ART 351 VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSEQuesto delitto lede la inviolabilità delle cose oggetto di custodia ufficiale.Si tratta di un reato sussidiario, che si applica solo se il fatto non costituisce più grave delitto.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nel sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere, deteriorare corpi di reato, atti, documenti o altre cose mobili.Corpi di reato sono tutti gli oggetti sequestrati ai fini della prova in un procedimento penale.Gli oggetti devono essere custoditi in un pubblico ufficio o presso un pu.Si tratta quindi di una custodia particolare.Il dolo è generico.

AT 353 TURBATA LIBERTA’ DEGLI INCANTILa norma configura due ipotesi di reato: - nella prima la turbativa concerne incanti o licitazioni effettuato per conto delle p.a.- nella seconda licitazioni per conto di privati.

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Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’impedire o nel turbare la gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.Impedire significa che la gara non può essere effettuata. Turbare consiste alterarne il normale svolgimente.Allontanare significa distogliere gli offerenti dalla gara o impedire loro di parteciparvi. La condotta punibile deve essere realizzata con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Il dolo è generico. il tentativo è configurabile: si pensi ad un offerta che viene respinta.Circostanza aggravante speciale è il fatto che l’autore della turbativa sia la persona preposta dalla legge agli incanti o alle licitazioni.

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I delitti contro l’amministrazione della giustizia sono contenuti nel titolo III e sono distinti in 3 capi:- capo I delitti contro l’attività giudiziaria- capo II delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie- capo III tutela arbitraria delle private ragioni.Il legislatore garantisce il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, incriminando i comportamenti che tipicamente appaiono in gradi di arrecarvi ostacolo o pregiudizio.I reati sono strutturati come illeciti di pericolo: ai fini della punibilità non è necessario l’accertamento di un effettivo pregiudizio alla funzione giurisdizionale, ma è sufficiente che il fatto sia idoneo a esporre a pericolo l’esercizio della predetta funzione.

DELITTI DI OMESSA DENUNCIA DI REATOPresupposto necessario per il promovimento dell’azione penale è l’acquisizione della notitia criminis da parte del pm. Solo che quest’ultimo, per ovvie ragioni, non è in grado di venire a conoscenza di tutti i fatti che possono costituire reato, per tale motivo a determinate categorie di soggetti il legislatore ha imposto l’obbligo di denunciare i reati di loro conoscenza.La max parte degli obblighi di informazione sono previsti dallo stesso c.p.p- l’art 2 cpp prevede la denuncia obbligatori denominata di rapporto che ricade sugli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, e gli altri pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio- l’art 334 e 365 cpp prevede l’obbligo di referto che ricade sull’esercente una professione sanitaria di aver prestato assistenza ed opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.- l’art 364 fa obbligo anche al semplice cittadino di dare immediata comunicazione all’autorità della notizia di un delitto contro la personalità dello stato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.L’inosservanza degli obblighi riguardanti la notizia di reati configura nel nostro codice tre distinte figure di reato omissivo:omissione di rapporto, omessa denuncia da parte del cittadino, omissione di referto.

ART 362 OMISSIONE DI RAPPORTOLe norme sull’omissione di rapporto tutelano l’interesse all’acquisizione della notizia criminis da parte dell’organo competente a promuovere l’azione penale.Soggetto attivo è il pu o l’ips.È necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell’esercizio o causa delle funzioni: la notizia deve essere cioè acquisita o in maniera concomitante all’esercizio delle funzioni, o deve sussistere un nesso di consequenzialità tra l’informazione ricevuta e l’espletamento della funzione.Più importante è l’obbligo gravante sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che sono tenuti a informare dei reati non solo appresi a causa o nell’esercizio delle funzioni, ma dei quali siano cmq venuti a conoscenza.L’obbligo di rapporto è adempiuto quando l’informazione è trasmessa da parte del pu all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.La condotta incriminata è l’omissione o il ritardo della denuncia.L’omissione consiste nel mancato adempimento dell’obbligo di informazione. È tale anche una denuncia reticente o incompleta.Si ha ritardo quando la dilazione dell’atto dovuto sia tale da ostacolare la pronta prosecuzione del reato.È richiesto il dolo, che viene escluso quando il soggetto si è trovato in errore su qualcuno dei presupposti del dovere di agire, o quando il soggetto è convinto che l’obbligo compete ad un altro pu.L’art 363 introduce come circostanza aggravante il caso in cui la denuncia omessa o ritardata riguardi un delitto contro la personalità dello stato.Un’altra circostanza di natura soggettiva è applicabile se il colpevole è un pubblico ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

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ART 365 OMISSIONE DI REFERTOL’art 365 tutela l’interesse alla cooperazione con l’attività giudiziaria in vista della repressione dei reati.Soggetto attivo è l’esercente una professione sanitaria: i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti, le ostetriche, le infermiere, gli assistenti sanitari.L’obbligo di attivarsi ha per presupposto che il sanitario abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio.La condotta incriminata consiste nell’omettere o ritardare la presentazione del referto all’autorità,il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.L’obbligo di referto viene meno tutte le volte in cui il sanitario avverta che il referto potenzialmente avrebbe come conseguenza immediata, il promovimento di un procedimento a carico dell’assistito.

ART 366 RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTILa svolgimento di un processo talora presuppone la presenza non solo dei soggetti essenziali, come il giudice,il pm etc, ma anche di altri soggetti, come i periti etc, chiamati ad adempiere funzioni di collaborazione: si tratta dei cd. incaricati giudiziari o ausiliari del giudice.L’art 366 tutela l’interesse a che questi ultimi non ostacolino il funzionamento della giustizia sottraendosi agli uffici legalmente dovuti.Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da alcuni soggetti: il perito, il ct nominato dal giudice civile, l’interprete, il custode, il testimone, che investiti delle funzioni acquistano la qualifica di pu.La condotta tipica può manifestarsi in forma commissiva o omissiva.L’ipotesi commissiva consiste nell’ottenere con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di prestare l’ufficio,l’ipotesi omissiva si manifesta invece nel rifiuto di dare le proprie generalità o di prestare giuramento o di prestare le funzioni.Il rifiuto non deve essere necessariamente esplicito, può anche risultare dal comportamento concludente tenuto dal soggetto attivo.

ART 367 SIMULAZIONE DI REATOLa norma ha per scopo di impedire che l’attività giudiziaria sia messa in modo per perseguire reati immaginari, con conseguente sviamento della sua funzione istituzionale.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste in due forme equivalenti che vanno sotto il nome di:- simulazione diretta o formale che si configura quando si afferma falsamente, con denuncia, querela richiesta o istanza, che è stato commesso un reato;- simulazione reale o indiretta che consiste nel simulare le tracce di un reatoSono ipotesi equivalenti, quindi la loro compresenza non da luogo a reati distinti.Nella simulazione formale il termine denuncia va inteso in senso atecnico: come comprensivo di ogni notitia criminis, sia orale che scritta, palese o confidenziale, firmata o anonima.La denuncia deve avere a contenuto un fatto che, se fosse stato realmente commesso, costituirebbe delitto.Il reato portato a conoscenza dell’autorità deve essere immaginario, cioè frutto della fantasia simulatrice dell’agente . la simulazione sussiste anche quando viene denunciato un fatto diverso da quello di fatto verificatosi. Furto invece di rapina.Il reato non si configura quando la divergenza tra accaduto e denunciato riguarda solo le modalità esecutive del reato, così come se riguarda una circostanza aggravante.La simulazione materiale o indiretta consiste nel simulare le tracce di un reato, ossia di tutti quei segni o indizi materiali, come impronte, tracce di sangue, ferite, sempre che ne scaturisca la possibilità di iniziare un procedimento penale per accertarlo.Se vengono simulate tracce di un reato veramente accaduto, si avrà frode processuale.Il tentativo è ammissibile.L’art 370 prevede una circostanza attenuante per il caso in cui la simulazione abbia ad oggetto un fatto, che se fosse stato commesso, integrerebbe una contravvenzione.ART 368 CALUNNIALa norma tutela l’interesse a non istaurare processi penale contro un innocente.Non è necessario che la falsa accusa dia luogo ad un’ingiusta condanna, ma è sufficiente la possibilità che si istauri un processo con il rischio di irrogare un pena ad una persona innocente. Siamo quindi in presenza di un reato di pericolo.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’incolpare di un reato taluno di cui si conosca l’innocenza.La falsa incolpazione può essere realizzata in due modi:

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- si parla di calunnia diretta o formale cioè mediante denuncia, querela, richiesta o istanza- avremo invece calunni indiretta o materiale quando sono simulate a carico del soggetto falsamente incolpato tracce di un reato.Oggetto dell’incolpazione deve essere un reato, un illecito penale comprensivo di tutti gli elementi costitutivi, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento soggettivo e dell’assenza di cause di giustificazione.Il fatto oggetto di incolpazione può essere sia immaginario che reale, ciò che conta è che non ne sia responsabile il soggetto cui viene falsamente attribuito.Il reato si configura anche quando viene attribuito un reato diverso e più grave da quello che lo stesso incolpato abbia effettivamente commesso.Per le cause soggettive di esclusione della pena, la calunnia è esclusa se l’incolpato è un soggetto immune per ragione politiche (presidente rep), oppure quando la persona falsamente accusata non sia punibile per effetto di una qualità personale.Inoltre la calunnia sussiste se la causa estintiva si verifica successivamente alla falsa denuncia (incolpazione di un reato amnistiato)Non si configura la calunnia se il reato è perseguibile solo a querela e quest’ultima non sia stata proposta.La calunnia materiale consiste nella simulazione di tracce di reato a carico di taluno che sia innocente.A differenza che nel reato di simulazione, dove le tracce devono far supporre la commissione di un illecito, nella calunnia devono indicare in modo univoco che il soggetto ne appare autore certo o probabile, e devono essere tali da rendere plausibile l’inizio di un procedimento penale.Il dolo è generico. non è necessario che il calunniatore persegua lo scopo di far condannare effettivamente l’innocente, o in ogni caso di nuocergli. Anzi il calunniatore potrebbe anche agire d’intesa con l’incolpato per costituirgli un alibi rispetto ad un diverso più grave reato.Due sono le circostanze aggravanti: -- se l’incolpazione abbia ad oggetto un reato punibile con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni o più grave - se dal fatto derivi una condanna alla reclusione superiore a 5 anni.Per il concorso di reati è da escludere che la ripetizione della stessa incolpazione presso autorità diverse configuri più reati di calunnia, in quanto l’offesa rimane unica perché unico è il pericolo che l’autorità venga sviata condannando un innocente.Lo stesso vale se si realizza sia una calunnia materiale che formale.Sussistono più calunnie se con una sola azione si incolpano più persone innocenti, o se con la stessa denuncia si attribuiscono più reati alla stessa persona falsamente.Può configurarsi un concorso con l’autocalunnia : si ipotizzi che tizio oltre ad incolpare se stesso incolpi falsamente anche un altro soggetto. In questo caso per il principio di consuzione la calunnia assorbe l’autocalunnia.È possibile si configuri un concorso tra calunnia e falsa testimonianza.

ART 369 AUTOCALUNNIA L’interesse protetto dalla norma è quello di impedire che l’autorità giudiziaria venga fuorviata nella persecuzione dei reati.La differenza con la calunnia consiste nel fatto che il soggetto incolpa se stesso.Ancora l’art 369 non prevede la simulazione di tracce quale mezzo di incolpazione, non si avrà quindi mai autocalunnia diretta o reale.Manca anche il riferimento alla querela, richiesta o istanza, dal momento che un soggetto non può presentarle contro se medesimo.La modalità tipica di realizzazione è la falsa dichiarazione: resa in qualsiasi forma.È poi possibile la confessione, ma solo dinanzi all’autorità giudiziaria.È necessario che essa renda possibile che si inizi un procedimento penale, altrimenti non sarebbe configurabile il pericolo di lesione dell’interesse protetto.Se l’autocalunniatore incolpa altri soggetti oltre a se stesso, si configura il reato di calunnia per il principio di consunzione.

ART 371BIS FALSE INFORMAZIONI AL PMQuesta fattispecie è stata introdotta con la L. 356/92 che contiene norme per contrastare in modo più efficiente il fenomeno mafioso dopo le stragi di Palermo.Alla base dell’incriminazione si individuano due esigenze: una di ordine teorico, una di carattere pratico.La prima è connessa con il nuovo ruolo del PM: la sua posizione di parte processuale impedisce che il soggetto che viene da lui sentito acquisti la qualità di testimone, con conseguente sottrazione alla disciplina della falsa testimonianza.

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La seconda esigenza nasce dal bisogno di rafforzare la tutela delle indagini preliminari, con la minaccia della pena a carico del soggetto che non collabora allo svolgimento delle stesse,Il bene tutelato è la genuinità dell’indagine preliminare che non deve subire pregiudizi nel suo farsi, nel suo divenire, nel suo concreto svolgersi ad opera di soggetti a conoscenza del reale accadimento oggetto di investigazione da parte del pm.Soggetto attivo è solo il soggetto a cui il pm abbia richiesto di fornire informazioni ai fini dell’indagini, ex art 362 cpp.La condotta incriminata consiste nel rendere dichiarazioni false o nel tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa sui fatti intorno ai quali si viene sentiti.Il modello è quello del delitto di falsa testimonianza: mentre quest’ultimo però è diretto alla tutela della prova.Per informazioni ai fini dell’indagine si fa riferimento a tutti i contributi fattuali, percettivi e sensoriali che permetto al pm di proseguire le sue indagini.In virtù del principio nemo tenetur se detegere, un limite all’operatività della norma si ha nel caso in cui il rendere l’informazione significhi autoaccusarsi.Il dolo è generico. il tentativo non è configurabile, trattandosi di un reato uni sussistente.

ART 371 TER FALSE DICHIARAZIONI AL DIFENSORELa nuova norma soddisfa un’esigenza direttamente collegata con il nuovo istituto processuale delle investigazioni difensive introdotto con la L. 397/2000, quindi assolve la funzione di reprimere le dichiarazioni non veritiere che persone informate sui fatti, rilascino al difensore.L’oggetto della tutela è dunque la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone interpellare dal difensore ai fini dell’attività investigativa da lui stesso espletata art 391bis cppSoggetto attivo è la persona che, non essendosi previamente avvalsa della facoltà di non rispondere, viene ascoltata dal difensore.La condotta incriminata consiste nel rendere dichiarazioni false. Non è presa in considerazione la reticenza: solo l’affermazione del falso.Non è sufficiente un mendacio qualsiasi: occorre che la dichiarazione falsa abbia specifica attinenza con l’oggetto dell’investigazione, e sia idonea a pregiudicarne l’esito.

ART 372 FALSA TESTIMONIANZALa norma tende a garantire la veridicità e completezza della testimonianza e il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria: è evidente infatti che deposizioni testimoniali false o reticenti rischiano di provocare un furviamento della decisione.Trattandosi di un reato di pericolo non è necessario che la falsa testimonianza dia luogo ad una sentenza erronea, è sufficiente la possibilità che ciò si verifichi.Il soggetto attivo è colui che depone come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria. Si tratta dunque di un reato proprio. Ai sensi dell’art 199 cpp la posizione di testimone si estende al denunziante, al querelante, all’offeso dal reato quando sono citati per deporre.Il mendacio non si configura qualora si manifesti fuori da un esame testimoniale in senso tecnico processuale. Non si ha se reso dinanzi alla polizia giudiziaria.La condotta tipica è prevista in tre forme, due attive e una omissiva:- affermazione del falso- negazione del vero- reticenza.Ai fini della punibilità basta che sussista una sola delle tre forme di condotta.La prima ipotesi presuppone una difformità positiva tra quanto il teste dichiara e quanto egli sa.La seconda ipotesi presuppone una difformità negativa tra dichiarato e conosciuto, cioè quando si contesta l’esistenza di un fatto realmente accaduto.Entrambe le ipotesi devono riferirsi a circostanze di fatto pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, ossia quelle che sono in logica connessione con il tema decidendum.È necessario altresì che la falsità sia idonea a trarre in inganno il giudice, altrimenti mancherebbe il rischio di fuorvia mento della decisione.La reticenza consiste in un comportamento di tipo omissivo: il testimone viene meno al dovere di riferire tutto ciò che sa.Il dolo è generico. il tentativo non è configurabile perché si tratta di un reato uni sussistente.Tre sono le circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dalla falsa testimonianza derivi una condanna alla reclusione o all’ergastolo. Per applicare gli aggravamenti sanzionatori però devono sussistere tre condizioni:- la sentenza di condanna deve essere passata in giudicato- deve apparire sostanzialmente ingiusta

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- deve essere stata influenzata in modo determinante dal mendacio del testimone.Il legislatore assicura l’impunità al testimone non veritiero che successivamente ritratti il falso.Perché il ritrattante benefici dell’impunibilità è necessario che il suo intervento riparatore avvenga non oltre la chiusura del dibattimento.L’art 376 stabilisce che la ritrattazione deve presentare un duplice carattere: deve consistere nella smentita di una precedente deposizione e in secondo luogo nella manifestazione del vero.La decisione di ritrattare deve essere volontaria, ma non necessariamente spontanea o dettata da effettivo ravvedimento: essa può essere psicologicamente motivata anche dal solo scopo di evitare l’incriminazione.

ART 373 FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONEART 371 FALSO GIURAMENTO DELLA PARTELa norma tutela la presunzione di veridicità del giuramento quale mezzo di prova legale del procedimento civile.Si tratta di un reato proprio, perché il soggetto attivo è solo la parte in giudizio civile, cioè chi in nome proprio agisce o contraddice nel processo.La condotta tipica indicata con la formula giura il falso, comprende tanto l’affermazione del falso quanto la negazione del vero, resta invece esclusa la reticenza.La norma fa riferimento a tutte le forme di giuramento: decisorio, che può essere a sua volta deferito; suppletorio deferito dal giudice d’ufficio o estimatorio.Il dolo è generico. non si configura il tentativo, perché è un reato uni sussistente.La ritrattazione si ha solo nel giuramento deferito d’ufficio

ART 374 FRODE PROCESSUALELa norma tutela la decisione giurisprudenziale, salvaguardando la genuinità delle fonti del convincimento del giudice.Il giudice deve essere tratto in inganno: si tratta quindi di un reato di pericolo.Nel corso del procedimento civile e amministrativo il reato può essere commesso solo nel corso del procedimento stesso: tra l’inizio e la fine di questo, quindi è sufficiente che l’immutazione avvenga dopo la notizia dell’atto di citazione.Nel processo penale può configurarsi anche anteriormente all’inizio del procedimento, si pensi all’investitore che sposti il cadavere prima del sopralluogo dell’autorità.Soggetto attivo può essere chiunque, anche l’imputato, l’avvocato.La condotta tipica consiste nell’immutazione artificiosa dello stato dei luoghi o delle cose o delle persone: è necessaria quindi un’alterazione o una trasformazione materiale del vero architettata per trarre in inganno il giudice nelle ispezioni giudiziali o il perito.

ART 377 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIANel formulazione originaria del codice il delitto era definito subornazione e costituiva una specifica forma di istigazione a commettere falsità nella testimonianza, perizia o interpretazione, nelle informazioni al pm o al difensore, dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità.La norma è stata modificata in sede di recepimento della convenzione d e del protocollo dell’onu contro il crimine organizzato transazionale L 146/2006. Sono stati aggiunti due nuovi commi ed è stato modificato anche il nomen juris con intralcio alla giustizia.La punibilità del reato è disposta in deroga all’art 115 che sancisce il principio secondo cui è di regola priva di rilevanza penale l’istigazione non accolta: questo per apprestare una tutela avanzata all’interesse di evitare interferenze dirette a incidere negativamente sulla sincerità della completezza delle testimonianze, perizie con possibile danno alla giustizia. È dunque un reato di pericoloSoggetto attivo può essere chiunque.La condotta tipica consiste in una vera e propria istigazione a commettere una falsità.Se l’istigazione fosse accolta e la falsità venisse realizzata, l’istigatore non risponde di subornazione, ma a titolo di partecipazione nel reato commesso dall’istigato.La seconda forma di condotta è data dall’uso di violenza o minaccia per ottenere false dichiarazioni ad un pm o al difensore, ovvero falsa testimonianza, false perizie o interpretazioni.Il dolo è specifico, perché il soggetto deve perseguire il fine di indurre o di coartare il testimone, il perito o interprete alla falsità.La circostanza aggravante ad effetto speciale nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni dell’art 339.

FAVOREGGIAMENTOIl codice disciplina due distinte figure che vanno sotto il nome di favoreggiamento personale o reale.

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Entrambe le fattispecie hanno in comune il nucleo centrale della condotta di favoreggiamento, vale a dire l’aiutare taluno che può essere sospettato di un reato; e presuppongono che si sia fuori dal concorso di persone.Due requisiti sono in comune ad entrambe le ipotesi:- preesistenza di un reato- e l’assenza di concorso nel reato precedente.Per reato precedentemente commesso da altri va inteso come un fatto conforme ad una fattispecie criminosa non accompagnata dalla presenza di una causa di giustificazione.Il reato non si configura qualora manchi al reato presupposto una condizione di procedibilità.Per quanto riguarda le cause estintive del reato presupposto, se l’ausilio è intervenuto anteriormente il favoreggiamento sussiste in quanto l’art 170 dispone che quando un reato è presupposto di un altro reato, la causa che si estingue non si estende all’altro reato; se il favoreggiamento è successivo alla causa di estinzione, il reato non sussiste perché il suo presupposto è come se non fosse mai stato.L’espressione fuori dei casi di concorso di reato allude all’esigenza che il favoreggiatore non sia in alcun modo coinvolto nella realizzazione del reato antecedente.Favoreggiamento personale art 378La norma tutela l’interesse ad evitare ostacoli all’attività diretta all’accertamento e alla repressione dei reati. Essa tende ad impedire una modifica in peggio delle condizioni esterne .Soggetto attivo è chiunque.La condotta tipica è costituita da una prestazione di aiuto: questo deve tendere ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità.Il legislatore non specifica in che moda debba essere prestato l’aiuto, siamo quindi in presenza di un reato a forma libera, purché la condotta sia oggettivamente idonea a intralciare il corso della giustizia.Ai fini della configurabilità del reato non è necessario né che il favorito abbia effettivamente commesso il reato, né che sia imputabile; l’interesse tutelato non è la pretesa punitiva concreta, ma l’esigenza di evitare un turbamento della funzione giudiziaria.La giurisprudenza riporta al paradigma del reato anche le dichiarazioni mendaci rese alla polizia giudiziaria, come tali non rientranti nella falsa testimonianza: si pensi a quelle informazioni che provocano un autentico depistaggio rispetto agli interventi urgenti.Si affermata negli ultimi tempi anche la tesi secondo cui il favoreggiamento può essere realizzato mediante una condotta omissiva, ossia quella concretizzatasi nel silenzio, nel rifiuto, nella reticenza di fornire notizie alla pg per la ricostruzione del fatto o per l’identificazione del colpevole.Il dolo è generico. il tentativo è configurabileFavoreggiamento reale art 379 La condotta tipica consiste nell’aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato: anche in questo caso occorre che si sia fuori dal concorso criminoso, e inoltre che l’ausilio non integri il reato di ricettazione.I due reati si distinguono per la finalità che sorregge la condotta dell’agente: per il favoreggiamento reale è necessario che l’agente sia spinto soprattutto al fine di prestare aiuto all’autore del reato per assicurargli il provento della sua attività criminosa; mentre si ha ricettazione se il soggetto agisce per finalità di locupletazione, ossia per assicurare a se o ad altro un ingiusto profitto.

ART 379BIS RIVELAZIONE DI SEGRETI INERENTI A UN PROCEDIMENTO PENALEART 380 PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELEART 381 ALTRE INFEDELTA’ DEL PATROCINATORE O DEL CTART 382 MILLANTATO CREDITO DEL PATROCINATOREART 384 CAUSE DI NON PUNIBILITA’

ART 385 EVASIONESi tratta di un reato proprio perché il fatto può essere commesso solo da soggetti, la norma si riferisce:persone legalmente arrestate art 235cpp, arresto è da considerare anche quello effettuato dai privati nel caso di flagranza di reato, così come anche il fermo di polizia.Legalmente detenute sono le persone che si trovano in custodia cautelareSemiliberi che si assentano senza giustificato motivo per oltre 12 ore rispetto al momento del dovuto reingresso.Non rientrano invece le persone sottoposte a misure di sicurezza.La condotta tipica consiste nell’eludere la sorveglianza. Si tratta di un reato a forma libera che può essere realizzato in qualsiasi modo, esclusa però l’omissione.Non è necessaria la fuga da un luogo chiuso, il soggetto può anche fuggire dalle mani degli agenti durante la traduzione da un luogo all’altro.

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Non ha rilevanza neppure la distanza raggiunta rispetto al luogo di custodia: il reato si configura anche nel caso di un detenuto che si incontri con una donna fuori dal muro perimetrale dell’istituto penitenziario.Il dolo è generico. il tentativo è configurabile (sorpreso mentre scavalca le mura del carcere).È una circostanza aggravante se il fatto viene commesso con violenza o minaccia , o mediante effrazione. Circostanza ancora più grave si ha nei casi di violenza o minaccia con armi o da più persone riunite.

ART 385 PROCURATA EVASIONEART 386 COLPA DEL CUSTODEART 388 MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI PROVEDDIMENTI DEL GIUDICEART 388TER MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI SANZIONI PECUNIARIEART 389 INOSSERVANZA DI PENE ACCESSORIEART 392 ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSOIl codice del 30 nella sua versione originaria proteggeva la religione come istituzione, quale valore di civiltà funzionale al tipo di stato dell’epoca, e offriva alla confessione cattolica una protezione assai maggiore di quella apprestata alla altre religioni professate in italia, conferendole addirittura lo status di religione di stato.Con il profondo mutamento istituzionale segnato dalla costituzione repubblicana, i delitto contro la religione vengono a perdere il loro essenziale referente politico.Il nuovo stato liberal democratico è infatti uno stato laico, che assume nei confronti del fatto religioso un atteggiamento di assoluta neutralità, ed anche uno stato tollerante di tutti i valori religiosi e non, presenti nella società. La disciplina del codice all’indomani dell’entrata in vigore della cost è apparsa incompatibile con il sistema istituzionale e come tale è stato necessaria una ridefinizione dell’oggetto della tutela, soprattutto a seguito del mutamento anche dei rapporti tra stato e chiesa realizzato con le modifiche al concordato nel 1984.

ART 403 OFFESE AD UNA CONFESSIONE RELIGIOSA MEDIANTE VILIPENDIO DI PERSONELa norma a seguito della riforma del 2006 oggi ha esteso la tutela a tutte le confessioni religiose.Soggetto attivo può essere chiunque. Sono previste due distinte ipotesi di reato. La prima richiede che l’offesa avvenga pubblicamente mediante vilipendio di chi la professa, l’altra prevede che l’offesa si realizza mediante vilipendio di un ministro di culto.Il vilipendio deve essere diretto contro una o più persone determinate, e non contro indistinte collettività.Per ministro di culto si intende colui che esercita funzioni essenziali al culto all’interno di una comunità religiosa.

ART 404 OFFESA AD UNA CONFESSIONE RELIGIOSA MEDIANTE VILIPENDIO O DANNEGGIAMENTO DI COSE Soggetto attivo può essere chiunque. Sono previste due distinte ipotesi: uno di vilipendio alle cose di culto, l’altra di danneggiamento degli oggetti di cultoNel primo caso sono richieste offese arrecate con espressioni ingiuriose.L’offesa deve riguardare: - cose che formano oggetto di culto, le immagini sacre, il crocifisso- cose consacrate al culto, chiese, altari - cose necessariamente destinate al culto, sono tutti gli oggetti non benedetti come i paramenti, ceriL’offesa deve avvenire in un luogo destinato al culto, oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico.La seconda ipotesi è quella di danneggiamento.Il dolo è generico.ART 405 TURBAMENTO DI FUNZIONI RELIGIOSE DEL CULTO DI UNA CONFESSIONE RELIGIOSALa norma tutela la liberà di culto, non come diritto individuale di libertà religiosa, ma come diritto collettivo. Viene tutelato il credente non come uti singulus, bensì uti socius.Soggetto attivo può essere chiunque

DELITTI CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI

Nel codice rocco il culto dei sepolcri, ossia la pietas, viene protetto distintamente dal sentimento religioso, come sentimento umano e spontaneo che continua ad accompagnare i morti, indipendentemente dalla credenza religiosa degli uomini che li venerano.ART 407 VIOLAZIONE DI SEPOLCRO

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ART 408 VILIPENDIO DELLE TOMBEART 409 TURBAMENTO DI UN FUNERALE O SERVIZIO FUNEBREART 410 VILIPENDIO DI CADAVEREART 411 DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE DI CADAVEREART 412 OCCULTAMENTO DI CADAVEREART 412 USO ILLEGITTIMO DI CADAVERE

DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

I delitti contro l’ordine pubblico sono disciplinati nel titolo V del libro II del codice penale.Si pone il problema dell’oggetto della tutela penale perché il concetto di ordine pubblico infatti è di per sé proteiforme e poco afferrabile.Due sono le accezioni fondamentali:- l’ordine pubblico in senso materiale a cui ha storicamente corrisposto la categoria dei reati cd contro la pubblica tranquillità: in questo senso l’ordine pubblico ha uno spessore materiale o empirico, in quanto allude a una condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza. Da questo punto di visto ordine pubblico nazionalmente equivale a sicurezza collettiva o buon ordine esteriore- la seconda nozione è quella di ordine pubblico ideale o normativo: essa non riflette più uno stato di fatto, bensì evoca una entità ideale costituita dal complesso di quei principi e di quelle istituzioni fondamentali, dalla cui continuità e immutabilità dipenderebbe la sopravvivenza dell’ordinamento, è sinonimo di ordine legale costituito.Un concetto di ordine pubblico davvero orientato secondo la costituzione non può che modellarsi sulla nozione di ordine pubblico in senso materiale: ciò che la legge penale è legittimata a prevenire, non è il disordine ideale scaturente dal conflitto tra principi e valori diversi, bensì il disordine materiale che mette a repentaglio la pace esterna e la sicurezza fisica delle persone.

ART 414 1° 2° E 4° ISTIGAZIONE A DELINQUERELa disposizione reprimendo l’istigazione a delinquere introduce una deroga all’art 115 per il quale l’istigazione a commettere un reato non è punibile ove non sia eseguita dalla effettiva commissione di quest’ultimo, tale deroga è giustificata dal fatto che l’eccitazione pubblica al delitto basta di per sé a minacciare la sicurezza collettiva.Soggetto attivo può chiunque.La condotta incriminata consiste nell’istigare pubblicamente a commettere delitti o contravvenzioni.L’istigazione deve essere idonea secondo un giudizio ex ante e in concreto, a provocare delitti: in mancanza di tale idoneità si avrà una libera manifestazione del pensiero.L’istigazione deve essere commessa pubblicamente.La condotta di eccitamento deve avere ad oggetto la commissione di uno più illeciti penali.Circo il concorso di reati è da precisare che l’istigatore potrà rispondere anche del reato istigato: perché ciò avvenga, non basta che l’istigazione sia accolta, ma è anche che egli arrechi un contributo penalmente apprezzabile alla commissione del delitto oggetto dell’attività istigatrice.

ART 414 3° APOLOGIA DI DELITTIART 415 ISTIGAZIONE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI E ALL’ODIO TRA LE CLASSI SOCIALI

ART 416 ASSOCIAZIONE PER DELINQUEREL’intento del legislatore del 30 è stato di introdurre uno strumento repressivo idoneo a fronteggiare le più svariate forme di manifestazione della criminalità organizzata.La ratio della norma va ravvisata in un’esigenza accentuatamente preventiva, nel senso che incriminando l’associazione in se stessa il legislatore tende a rimuovere il pericolo che vengano commessi i reati oggetto del programma, così anticipandosi l’intervento diretto a prevenire la commissione dei singoli fatti criminosi.La norma ripropone la struttura del reato associativo che da vita a due distinte ipotesi di reato a seconda che gli associati rivestano la posizione di promotori ovvero di semplici partecipi.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata nella prima ipotesi consiste nel promuovere o costituire o organizzare l’associazione.L’art 416 al 3° c equipara ai promotori i capi, e cioè i soggetti che regolano l’attività collettiva da una posizione di superiorità gerarchica.Mentre il promotore, il costitutore e l’organizzatore possono anche non essere membri dell’associazione, il ruolo di capo presuppone la partecipazione ad essa.Nella seconda ipotesi delittuosa il fatto tipico consiste nel partecipare all’associazione:

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i partecipi devono essere almeno tre.Quanto alla struttura della condotta incriminata, il legislatore richiede il solo fatto di partecipare all’associazione. Partecipare consiste nell’esplicazione di una qualsiasi funzione di natura esecutiva, anche di secondaria importanza.I requisiti che differenziano l’associazione dal concorso di persone nel reato sono almeno due:- un vincolo associativo tendenzialmente stabile o permanente fra tre o più soggetti, cioè destinato a durare anche dopo l’eventuale realizzazione di ciascun delitto programmato- e l’indeterminatezza del programma criminoso.Il concorso da invece vita ad un vincolo occasionale circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati.È controverso invece se ed in quale misura sia necessaria una organizzazione. Per rispettare il principio di offensività occorre vagliare di volta in volta se l’associazione sia dotata di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira: senza la verifica dell’apparato organizzativo, la pericolosità dell’associazione per l’ordine pubblico verrebbe inammisibilmente desunta dalla semplice esistenza dell’accordo criminoso.L’associazione deve avere come scopo la commissione di più delitti, non di contravvenzioni: vale a dire deve mirare all’attuazione di un indeterminato programma delittuoso.L’art 416 non è applicabile se gli associati programmano un solo reato ovvero perseguono scopi semplicemente antisociali o immorali.Il dolo consiste nella coscienza e volontà di far parte in maniera permanente del sodalizio criminoso, anche se non è necessario che gli associati si conoscano tra loro.È necessaria altresì l’intenzione (dolo specifico) di contribuire all’attuazione del generico programma criminoso. Il dolo è escluso dall’ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.Il reato si consuma nel momento in cui viene ad esistenza l’associazione, perché è in quel momento che sorge il pericolo per l’ordine pubblico: trattandosi di un reato di pericolo è indifferente la realizzazione dei reati programmati.L’associazione per delinquere è un reato permanente, per cui la consumazione si protrae finché l’associazione rimane in vita.Sono previste alcune aggravanti speciali.La prima è costituita dalla scorreria in armi nella campagne o nelle pubbliche vie: è necessario che la scorreria sia finalizzata all’attuazione del programma criminoso, ma non occorre che tutti i partecipanti siano armati.La seconda si applica nel caso in cui i partecipanti siano 10 o più. L’aggravamento è differenziato a seconda che riguardi coloro che promuovono o costituiscono o organizzano o dirigono l’associazione ovvero coloro che semplicemente vi partecipano.Nel primo caso l’aumento è da 5 a 15 anni, invece che da 3 a 7, nel secondo da 4 a 9, anziché da 1 a 5.Nel caso di condanna è sempre ordinata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

ART 416BIS ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSOL’introduzione della norma ha alla base più di una ragione giustificatrice. Da un lato, l’art 416bis intende anche simbolicamente evidenziare il particolare disvalore della criminalità mafiosa.Dall’altro lato, la configurazione di una fattispecie incriminatrice ad hoc tende all’obiettivo pratico di rimediare alla spesso lamentata inadeguatezza della tradizionale fattispecie dell’associazione per delinquere a reprimere la fenomenologia criminosa di stampo mafioso.L’associazione di tipo mafioso lascia trasparire un’attitudine plurioffensiva essa infatti è capace di minacciare, oltre ai beni dell’ordine democratico e dell’ordine pubblico, anche le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica.Soggetto attivo del reato può essere chiunque.La struttura delle condotte incriminate nei primi due commi ripete il modulo tipico del reato associativo.Il terzo comma definisce per la prima volta in un testo di legge, l’associazione di tipo mafioso.Il legislatore dell’82 ha adottato un criterio definitorio facente leva sia sui mezzi usati sia sui fini perseguiti dagli associati di mafia.Sotto il profilo strumentale, l’associazione di tipo mafiosa si caratterizza per la circostanza che i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.Il ricorso alla formula “si avvalgono della forza intimidatrice” non è stata felice.L’interpretazione più corrispondente alla volontà del legislatore è quella che esclude la necessità che gli associati compiano concreti atti intimidatori: piuttosto la forza intimidatrice deve derivare dalla stessa fama criminale che l’associazione si è conquistata con precedenti atti di violenza e sopraffazione e dalla conseguente possibilità che gli associati continuino in futuro a ricorrere alla violenza al fine di conseguire i loro obiettivi.Lo sfruttamento della forza intimidatrice deve provocare una condizione di assoggettamento e omertà.

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L’omertà si esprime in forma di un rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia manifestato di solito on favoreggiamenti, testimonianze false e reticenti.L’assoggetamento non ha una rilevanza solo esterna, ma anche interna che si manifesta sotto forma di timore e di sottomissione di ciascun associato mafioso nei confronti dei capi dell’associazione.Sotto l’aspetto finalistico l’associazione di tipo mafioso è caratterizzata dalla maggiore ampiezza dello scopo perseguito, che non è limitato alla commissione di più delitti, ma ricomprende anche il proposito di “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o cmq il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.Per rendere ancora più completo l’ambito delle finalità perseguibili dagli associati di mafia, il legislatore nel 92 ha aggiunto l’ulteriore finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.Le diverse finalità si pongono in rapporto alternativo, nel senso che basta ai fini della integrazione del reato, la presenza anche di una sola tra le finalità indicate dalla norma: ne consegue che il delitto permane unico per in presenza di più scopi presi di mira.Quanto alla finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, è da precisare che la norma fa riferimento ad attività appartenenti sia al settore pubblico che privato e concepite nel senso più ampio.Il termine gestione è da intendere come sinonimo di esercizio di attività aventi rilevanza economica.Quanto al termine controllo essa esprime una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si sia in grado di condizionare le finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, ovvero di procurare a voti a sé o ad altri.L’ultimo comma dell’art 416bis estende l’applicabilità delle disposizioni relative alla camorra e alle altre associazioni, cmq localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associati perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.Il dolo consiste nella volontà di far parte dell’associazione con la consapevolezza degli scopi con cui l’associazione medesima è finalizzata e dei mezzi intimidatori di cui è solita servirsi.Sono circostanze aggravanti l’avere disponibilità di armi o materie esplodenti e il finalizzare attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti.È prevista come pena accessoria la confisca obbligatoria di tutte le cose cmq pertinenti al reato.È sempre predisposta, in caso di condanna, la misura di sicurezza della libertà vigilata.

ART 461TER SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSOART 418 ASSISTENZA AGLI ASSOCIATIART 419 DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO ART 421 PUBBLICA INTIMIDAZIONE

DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA

Il titolo V relativo ai delitti contro l’incolumità pubblica ricomprende fatti che tipicamente provocano un pericolo di tale potenza espansiva o diffusità, da minacciare o ledere un numero indeterminato di persone non individuabile preventivamente. Sono pertanto definiti delitti di pericolo, o delitti vaghi o vaganti.Il bene di pubblica incolumità va inteso in senso restrittivo: cioè esso abbraccia solo la vita, l’integrità fisica e la salute delle persone; del danno alle cose si tiene conto solo se ne possa derivare un rischio a carico di essere umani.I reati possono ledere o minacciare singole persone: ma ciò che li distingue dai reati contro la vita e l’integrità individuali è l’attitudine a proiettare gli effetti lesivi al di là dei concreti individui colpiti, mettendo a repentaglio una cerchia indeterminata di persone.Il legislatore anticipa la tutela delle persone in modo da salvaguardarle ancora prima che divengano concreto bersaglio delle condotte incriminate.L’elemento caratterizzante i reati contro l’incolumità pubblica è il pericolo comune che essi tipicamente provano.

ART 422 STRAGEIl legislatore del 30 preoccupato di predisporre una più efficace difesa contro gli attentati terroristici , ha configurato un autonomo delitto di strage

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ART 423 INCENDIOART 423 BIS INCENDIO BOSCHIVOART 424 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIOART 426 INONDAZIONE, FRANA O VALANGAART 427 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INONDAZIONE, FRANA O VALANGAART 428 NAUFRAIO, SOMMERSIO O DISASTRO FERROVIARIOART 429 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA NAUFRAGIOART 430 DISASTRO FERROVIARIOART 431 PERICOLO DI DISASTRO FERROVIARIO CAUSATO DA DANNEGGIAMENTOART 432 ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTIART 434 CROLLO DI COSTRUZIONI O DI ALTRI DISASTRI DOLOSIART 435 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI MATERIE ESPLODENTIART 436 SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O GUASTO DI APPARECCHI A PUBBLICA DIFESA DA INFORTUNIART 437 RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVOROART 449 DELITTI COLPOSI DI DANNOART 450 DELITTI COLPOSI DI PERICOLO

DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICAART 438 EPIDEMIAART 439 AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARIART 440 ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARIART 442 COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATEART 443 COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTIART 444 COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVEART 445 SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI IN MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

I delitti contro la fede pubblica, contenuti nel titolo VII del II libro, comprendono 4 tipi di falsità:- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (capo I)- falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (capo II)- falsità in atti (capo III)- falsità personali (capo IV)L’elemento comune è rappresentato dalla loro attitudine a ledere uno stesso bene giuridico: quello della cd. fede pubblica: tale è definibile la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economi e giuridico.Il riferimento al bene protetto e la conseguente esigenza di verificare l’attitudine lesiva della condotta del falsario, inducono ad escludere il reato laddove ci si trovi di fronte a forme di falsificazione inidonee a ingannare il pubblico: falso punibile è dunque solo quello idoneo a trarre in inganno una cerchia indeterminata di persone.Muovendo da questa premessa, la dottrina ha escluso la rilevanza penale del falso cd. grossolano, innocuo e inutile.È grossolano il falso così immediatamente riconoscibile, da non poter far cadere in errore alcuna persona.È innocuo il falso che risulta inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati.È inutile quando la falsificazione ha per oggetto un documento irrilevante o ininfluente ai fini della decisione da emettere in rapporto alla situazione giuridica che viene in questione.In materia di delitti di falso è difficile ricostruire l’elemento soggettivo.Ci si chiede è sufficiente che il falsario realizzi con coscienza e volontà la cd. immutatio veri o è necessario che egli sia altresì consapevole di provocare con la falsificazione un nocumento a interessi giuridicamente protetti?Viene stabilito che il dolo come volontà del fatto tipico non può non presupporre la coscienza dell’idoneità ingannatoria della falsificazione.

FALSITA’ IN VALORI PUBBLICIIl capo I è dedicato alle falsità in valori pubblici.ART 453 FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO DI MONETE FALSIFICATELe falsità in monete e in carte di pubblico credito integrano il falso cd. nummario.Bene protetto è l’interesse generale alla certezza e affidabilità del traffico monetario.La moneta è quella avente corso legale, cioè imposta dallo stato come mezzo di pagamento.

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La tutela è estesa anche alle monete straniere.Le carte di pubblico credito, parificate alle monete, ricomprendono la cd carta moneta o moneta cartacea, costituita dalle banconote o dai biglietti di stato.Le condotte incriminate dall’art 453 sono:Contraffazione che consiste nella fabbricazione di monete o di carte di pubblico credito da parte di chi non sia legalmente autorizzato, idonea a farle apparire genuine e perché a ingannare il pubblico.Ai fini della consumazione basta che sia contraffatta anche una sola moneta e non è necessario l’uso di essa.Alterazione è punita sia se di accrescimento, che di diminuzione del valore della moneta. Presupposto in ogni caso è l’esistenza di una moneta genuina: questa subisce un’alterazione nella misura in cui viene modificata nella sua materialità.Questa forma di condotta è diventata di difficile verificazione non essendovi più monete italiane coniate in metallo prezioso.Introduzione consiste nella condotta di chi fa giungere nel territorio dello stato, proveniente da uno stato estero dove è avvenuta la falsificazione, moneta alterata o contraffatta.La condotta può presentarsi in due forme: o di concerto o senza concerto con l’autore della falsificazione.Perché vi sia concerto non è necessaria una organizzazione, è sufficiente un rapporto qualunque anche solo mediato.Acquisto o ricezione. Acquistare significa ottenere le monete falsificate mediante una vendita.Ricevere vuol dire rendersi destinatari di monete falsificate tramite un trasferimento diverso dalla compravendita.Esse acquistano rilevanza penale solo se c’è il fine di mettere in circolazione le monete falsificate.Detenzione consiste nell’avere di fatto una disponibilità anche momentanea a qualsiasi titolo, dell’oggetto contraffatto o alterato. Occorre però: che sia realizzata di concerto con il falsificatore, o che sia accompagnata dal fine di mettere in circolazione le monete falsificate.Spendita o messa in circolazione. La prima attività consiste nel far uso di monete falsificate come mezzo di pagamento, la seconda nel farle uscire dalla sfera di disponibilità del detentore.Il dolo non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto materiale, ma ricomprende la consapevolezza della sua portata offensiva.L’art 463 stabilisce che non è punibile che, avendo commesso uno dei fatti previsti, prima che l’autorità ne abbia notizia, riesce ad impedire la contraffazione, alterazione, fabbricazione o la circolazione.Si tratta di un cd pentimento operoso a cui viene attribuita efficacia esimente. ART 459 FALSIFICAZIONE DEI VALORI DI BOLLO...Bene protetto è la certezza e affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.Per valori di bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi postali.Le condotte incriminate sono:la falsificazione, l’alterazione e l’introduzione. L’art 464 incrimina uso di valori di bollo contraffatti e alterati. L’uso deve consistere in una utilizzazione conforme alla normale destinazione che la cosa avrebbe se fosse genuina.L’art 466 alterazione di segni nei valori di bollo e uso degli oggetti così alterati prevede due ipotesi:nella prima si ha la dolosa rinnovazione di valori di bollo accompagnata dal loro successivo uso.La secondo presuppone il semplice uso dei valori di bollo alterati.

ART 460 CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATAART 461 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE Le carte di pubblico credito e i valori di bollo sono realizzati in carta filigranata, cioè in una carta che porta impressi particolari segni visibili in trasparenza, e che può essere prodotta solo dallo stato.Filigrane sono i punzoni, le forme o le tele necessarie per fabbricare la carta filigranata.

FALSITA’ DI SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTOIl capo II del titolo VII del codice prevede ipotesi di falso accomunate da un oggetto materiale convenzionalmente definibile contrassegno: sia i segni apposti da un organo pubblico che i marchi dei prodotti industriali, costituiscono infatti simboli che servono ad attestare la provenienza e la genuinità della cosa contrassegnata.FALSIFICAZIONE DI SIGILLI E IMPRONTEBene protetto è l’interesse della generalità dei consociati alla certezza e all’affidabilità dei contrassegni destinati alla pubblica autenticazione.I sigilli sono gli strumenti che servono ad imprimere un segno su di un supporto materiale.

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La legge penale si riferisce ai sigilli dello stato.Per impronte si intendono i segni apposti da un organo pubblico per attestare la provenienza di un documento, avvero l’avvenuto compimento di un atto.L’impronta consiste nel vero e proprio contrassegno, il sigillo è lo strumento atto ad imprime l’impronta.Le condotte incriminate sono:art 467/68 contraffazione del sigillo di stato o di altri pubblici sigilli e uso di tali sigilli.Art 469 contraffazione delle impronteArt 470 vendita o acquisto con impronte contraffatte è una fattispecie autonoma di reato (biglietti siae contraffatti)Art 471 uso abusivo di sigilli e strumenti veriArt 472 uso o detenzione di misure o pesi con impronta falsa

FALSITA’ IN MARCHI E BREVETTIBene protetto è la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella genuinità dei segni distintivi delle opere di ingegno o dei prodotti industriali.Marchio è un segno emblematico usato dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, è un indicatore di provenienza dell’oggetto contrassegnato.Brevetto è l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione industriale a un determinato soggetto, a cui lo stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell’invenzione stessa.Condotte incriminate sono:art 473 contraffazione e alterazione tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodottouso e fatti di circolazione chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchiart 474 introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

FALSI TA’ IN ATTIIl legislatore tende a prevenire l’inganno, determinato dalla falsa apparenza circa l’esistenza e il contenuto di un rapporto o di una situazione giuridica.Vige la tesi della natura plurioffensiva del falso documentale, con conseguente duplicazione del bene protetto: quest’ultimo consisterebbe da un lato, nella fiducia e nella sicurezza delle relazioni giuridiche; e dall’altro negli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità dei documenti quali mezzi di prova delle situazioni giuridicamente rilevanti.Documento è definibile qualsiasi oggetto idoneo a rappresentare un pensiero.I tipi di documenti presi in considerazione dalla legge penale sono gli atti pubblici e le scritture private.La definizione di atto pubblico si ricava dagli art 2699 e 2700 del c.c.Avremo: un documento redatto, con osservanza delle formalità prescritte, da un pu che esercita un potere di certificazione e, fidefaciente fino a querela di falso. Questa definizione non è cmq esaustiva per il diritto penale.Innanzitutto perché la legge penale non considera la fidefacienza un requisito essenziale. La nozione penalistica è molto più ampia, perché mentre il diritto civile si limita a definire il cd. atto pubblico in senso stretto, il codice penale fa riferimento all’atto pubblico in senso lato, comprensivo di tutti i documenti redatti dai pu o dai ips nell’esercizio delle loro funzioni.Vi rientrano anche i concetti di certificazione e autorizzazione amministrativa e copie autentiche di atti pubblici o privati, consistenti in riproduzioni fedeli di un documento, e gli attestati che sono le certificazioni sintetiche o parziali del contenuto di altri atti.La scrittura privata è qualsiasi documento proveniente da un soggetto sprovvisto della qualifica di pu o ipsFALSO MATERIALE E FALSO IDEOLOGICOIl legislatore del 30 ha riproposto la distinzione tra falso materiale e falso ideologico.In passato il falso materiale investiva la forma esteriore del documento e perciò riconoscibile con l’occhio attraverso segni esterni.Falso ideologico aggrediva invece il contenuto dell’atto materialmente integro.Oggi per ricavare un’esatta distinzione tra i due tipi di falso si ricorre alle norme positive.La falsità materiale del pu è caratterizzata dall’assenza delle condizioni che legittimano l’uso attuale dei poteri documentali: il pu redige un documento mentre dovrebbe astenersene, perché in quel momento mancano i presupposti di un corretto esercizio della funzione documentale.L’atto è falso per il solo fatto che viene formatoIl falso ideologico si caratterizza per l’abuso dei poteri documentali che il pu nella situazione data è legittimato ad esercitare. In altri termini il pu possiede il potere certificatorio, ma disattende l’obbligo di attestare cose conformi al vero.

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Particolarmente dibattuto è il problema del falso consentito: ci si chiede cioè se la sottoscrizione apposta da un terzo, previo consenso del legittimato ad opporre la firma sul documento, costituisca reato o fatto penalmente lecito.La giurisprudenza esclude l’applicabilità della scriminante del consenso dell’avente diritto, perché la norma in tema di falso è posta a protezione di interessi cmq indisponibili.La dottrina invece cerca di contemperare le esigenze di speditezza del traffico con la necessita di evitare possibili abusi nell’utilizzazione del nome altrui.La tesi preferibile è cmq quella che tende a dilatare al massimo l’area di liceità del falso consentito.

ART 476 FALSITA’ MATERIALE IN DOCUMENTI PUBBLICIART 477 FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DA P.U. IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVEART 478 FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DA P.U IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATIART 482 FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATOART 479 FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PU IN ATTI PUBBLICIART 480 FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA P.U IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTART 483 FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICOART 481 FALSITA’ IDEOLOGICHE IN CERTIFICATI COMMESSA DA PARTE ESERCENTI UNA SERVIZIO DI PNART 484 FALSITA’ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONIART 485 FALSITA’ IN SCRITTURA PRIVATAART 486 FALSITA’ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO ATTO PRIVATOART 487 FALSITA’ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO ATTO PUBBLICOART 489 USO DI ATTO FALSO ART 490 SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

FALSITA’ PERSONALINel capo VII vi sono alcuni modelli delittuosi che hanno la comune caratteristica di aggredire la fede pubblica mediante comportamenti che alterano gli elementi di identificazione di una persona (nome, cognome, data di nascita) ovvero le qualità che ne condizionano il ruolo nella società civile ( titolo professionale)ART 494 SOSTITUZIONE DI PERSONA ART 495 FALSE DICHIARAZIONI SULL’IDENTITA’ PERSONALEART 497 FRODE NEL FARSI RILACIARE CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRA E IL COMMERCIO

Il titolo VIII contiene i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio che trova la sua ragione d’essere nello sviluppo della moderna economia industriale.In tempi più recenti si è però preso atto della pratica disapplicazione di gran parte di queste norme e ciò perché il legislatore, concependo l’economia pubblica alla stregua di una visione totalizzante, ha finito con polarizzare il disvalore penale sulla lesione di un evento dalle dimensioni gigantesche, il che ha comportato, come conseguenza inevitabile, la quasi impossibile verificazione empirica di un evento di tali proporzioni, e in ogni caso, insuperabili difficoltà di accertarlo in sede processuale.Da ciò emergono chiaramente le insufficienze e i limiti della disciplina codicistica. Essa è infatti incapace di assolvere una reale funzione di tutela degli interessi del sistema economico nel suo complesso, e poi contiene previsioni di reato che sarebbe più corretto considerare già dei fossili normativi, espressione di un’ideologia sorpassata

ART 501 (AGGIOTAGGIO) RIALZO E RIBASSO FRAUDOLENTO DI PREZZI SUL PUBBLICO MERCATO O NELLE BORSE DI COMMERCIOART 501 BIS MANOVRE SPECULATIVE SU MERCIART 514 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI

I DELITTI DI SCIOPERONel sistema originario del codice rocco i delitti di sciopero e serrata costituivano espressione tipica dei principi dello stato corporativo, il quale aveva abolito la lotta tra le varie classi sociali e aveva considerato illecita l’autodifesa di classe, rendendo obbligatorio il ricorso ad un organo dello stato per dirimere i conflitti tra il capitale e il lavoro.Caduto il sistema corporativo e, divenuto lo sciopero un diritto costituzionalmente garantito dall’art 40, si poneva il problema della sopravvivenza dei delitti di sciopero all’interno del nuovo sistema giuridico.La corte cost. con alcuni importanti ma non sempre rettilinee decisioni ha stabilito:- la piena legittimità dello sciopero e della serrata cd. economica

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- riconoscimento progressivo della legittimità dello sciopero politico, di solidarietà o di protesta, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli art 503 per fini non contrattuali, 504 coazione alla pubblica autorità, 505 solidarietà e protesta- riconoscimento della serrata agli esercenti le piccolo industrie- piena vigenza degli art 503 e 504 quando lo sciopero è diretto a sovvertire l’ordinamento cost- mantenimento in vigore del delitto di serrata a scopo di solidarietà.

ART 503 SERRATA E SCIOPERO PER FINI NON CONTRATTUALIART 504 COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA’ MEDIANTE SERRATA O SCIOPEROART 505 SERRATA O SCIOPERO DI SOLIDARIETA’ O DI PROTESTAART 506 SERRATA DI ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE O COMMERCIART 507 BOICOTAGGIO

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA O IL COMMERCIOART 513 TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIOART 513BIS ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZAART 515 FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIOART 516 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINEART 517 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACIla p.a.Il concetto di P.A. in diritto penale può essere inteso in due accezioni.In senso ampio, esso ricomprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo stato o ad un altro ente pubblico; in senso stresso si identifica o con la mera funzione amministrativa, ovvero con gli organi preposti all’esercizio della funzione medesima.Il codice del 30 utilizza la nozione di p.a. nel primo senso.La legge penale in questo titolo prevede e persegue fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell’attività dello stato e degli altri enti pubblici.La disciplina dei delitti contro la p.a. è stato oggetto di una profonda revisione da parte della L. 86/1990, con cui ci si è preoccupati di potenziare il controllo penale delle forme di illecita appropriazione delle risorse pubbliche, delle condotte di arricchimento ingiustificato e di prevaricazione a danno del cittadino.Le qualifiche soggettiveI delitti contro la p.a. presuppongono sempre la presenza di un soggetto rivestito di una determinata qualifica: qualifica che può riguardare sia il soggetto attivo che il soggetto passivo, come anche l’oggetto della condotta incriminata.Le qualifiche a cui la legge da rilevanza sono tre:- pubblico ufficiale- incaricato di un servizio pubblico- esercente un servizio di pubblica necessità.Il nuovo art 357 stabilisce : agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativaÈ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di atti autoritativi o certificativi.Va stabilito che i criteri definitori menzionati non sono cumulativi, ma alternativi: basta la presenza di uno solo di essi.Il riferimento al criterio della funzione disciplinata da norme di diritto pubblico ci spiega che non tutte le attività disciplinate da norme di diritto pubblico si esternano o sono oggetto di atti autoritativi immediatamente riconducibili alla categoria degli atti pubblici, per tale motivo troviamo l’inciso.Il novellato art 358 dispone che agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.Questa riformulazione mira a dare univoca consacrazione legislativa alla concezione cd. funzional-oggettiva di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio:alla concezione che fa dipendere la titolarità dell’una e dell’altra qualifica non già dal rapporto di dipendenza tra il soggetto e un ente pubblico, bensì dai caratteri dell’attività oggettivamente esercitata.Ciò che conta è solo che il soggetto svolga, anche via di mero fatto, una pubblica funzione o un pubblico servizio.L’art 359 distingue due categorie di soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità:

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- coloro, privati, che svolgono la professione forense o sanitaria o altre professione per il cui esercizio è necessaria una speciale abilitazione dello stato- coloro, sempre privati, che adempiono un servizio sanitario dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della p.a.Si tratta quindi di un’attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome e per conto proprio e svincolata da ogni collegamento soggettivo con la p.a., ma oggettivamente caratterizzata da un rilievo, da un bisogno a da un pubblico interesse e come tale sottoposta a controllo da parte dello stato.

I DELITTO DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A.

ART 314 PECULATO (reclusione da 3 a 10 anni)Il delitto di peculato ha subito una profonda modifica da parte della L 86/1990.Nella formulazione originaria la condotta incriminata si articolava in due forme: l’appropriazione e la distrazione. Nella formulazione attuale la condotta punibile consiste solo nell’appropriazione da parte del soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, del denaro o di altre cose mobili altrui possedute per ragioni di ufficio o servizio.Per quanto riguarda l’individuazione del bene protetto, oggi si ritiene che la dimensione lesiva del peculato va identificata in termini di offesa di un interesse patrimoniale della p.a.Il peculato può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di un reato proprio.La condotta incriminata consiste nell’appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui.L’appropriazione può essere ravvisata nel comportamento di chi fa propria una cosa altrui, mutandone il possesso, compiendo atti incompatibili con il titolo per cui si possiede ed agendo nei confronti di essa da proprietario.L’oggetto materiale della condotta di peculato è costituito dal denaro, che ovviamente è la carta moneta e la moneta metallica avente corso legale, e la cosa mobile.Per cosa mobile è ogni entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro. La cosa deve possedere valore economico o almeno economicamente valutabile: in mancanza di valore o in caso di valore estremamente esiguo, non si ha una cosa nel senso dell’art 314.Cose mobili possono considerasi anche le energie elettriche: ad es. risponderà di peculato il pubblico ufficiale che fa comunicazioni telefoniche private ponendole a carico della p.a.Il denaro o la cosa mobile, oggetto della condotta appropriativa deve presentare la caratteristica dell’altruità, nel senso che la cosa o il denaro non deve cmq appartenere allo stesso agente, né devono costituire oggetto di un altro diritto reale o di un qualsiasi diritto di obbligazione che gli attribuisca una disponibilità della res che lo legittimi a compiere l’atto di appropriazione. Dell’oggetto materiale della condotta di peculato, l’autore deve avere il possesso per ragioni di ufficio o servizio o cmq la disponibilità.Il possesso consiste non solo nella disponibilità materiale della cosa, ma anche nella semplice disponibilità giuridica, vale ad dire in un potere autonomo, come di custodia, di uso, funzionalmente destinato all’esercizio dell’ufficio o del servizio, con l’obbligo di restituzione o di rispetto della destinazione.Il dolo è generico. Il tentativo è ammissibile.

PECULATO D’USOIl secondo comma dell’art 314, configura come autonoma figura di reato il peculato d’uso,che strutturalmente ripete lo schema del furto d’uso disciplinato dall’art 626n 1.Si pensi al caso del messo comunale che, dopo aver utilizzato le somme di denaro ricevute, le restituisce alla amministrazioni destinatarie.L’analogia però si ferma alla struttura. Ed infatti mentre nel furto d’uso è possibile che l’impossessamento della cosa sia solo momentaneo, nel caso del peculato la condotta di appropriazione sempre di per sé richiedere la volontà di acquisizione definitiva della cosa; per tale motivo il requisito della appropriazione momentanea sembra più omogeneo a quello della distrazione: l’utilizzazione momentanea da parte dell’autore della cosa che non gli appartiene, costituisce più propriamente una forma di uso della cosa in difformità dagli scopi istituzionali.Il dolo è specifico perché è previsto lo scopo ulteriore di usare momentaneamente la cosa.

ART 316 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI (reclusione da 6mesi a 3 anni)Questa norma tutela il patrimonio pubblico ovvero il regolare funzionamento della p.a. sotto il profilo sia del buon andamento sia dell’imparzialità.Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio.

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La condotta incriminata consiste alternativamente o nella ricezione o nella ritenzione per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità.Il concetto di ricezione implica l’accettazione di un quid che viene offerto da un terzo, senza alcuna sollecitazione da parte di chi riceve: presuppone un atteggiamento di passività del p.u. o i.p.s. che nulla fa per ottenere la dazione, limitandosi ad accoglierla.Il concetto di ritenzione implica il mantenimento presso di sé della cosa, può consistere in una appropriazione della cosa o in una omissione della restituzione o del trasferimento.La ricezione e la ritenzione devono avvenire per sé o per un terzo: è ovvio che nella nozione di terzo non rientra la p.a.La condotta incriminata deve essere indebita: il che vuol dire che non è configurabile quando il soggetto attivo riceve o ritiene ciò che è dovuto, e deve realizzarsi giovandosi dell’errore altrui.L’errore altrui deve essere spontaneo, e non deve in alcun modo ricollegarsi al comportamento del p.u. o i.p.s.: questi deve solo limitarsi a trarre profitto dall’errore in cui versa il terzo.Inoltre tale errore deve altresì costituire la causa dell’indebito profitto: cioè deve esistere una situazione di fatto per cui il privato, nell’erronea opinione di esservi tenuto, versa indebitamente denaro o cose mobili al pu o ips , e questi se ne impossessa approfittando del relativo errore.Il dolo è generico. il tentativo è ammissibile.

ART 316BIS MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ( reclusione da 6 mesi a 4anni)Questa norma è stata introdotta con la riforma del 90 per fronteggiare il grave e crescente fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici, il ricorso alla tradizionale figura della truffa, appariva infatti problematico nei casi in cui la captazione illecita non fosse accompagnata da veri e propri artifici o raggiri, ovvero ne risultasse difficile la prova in sede processuale.L’interesse protetto è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.Soggetto attivo è un privato estraneo alla p.a.La condotta incriminata ha natura omissiva: consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti alle previste finalità di pubblico interesse.Il dolo è generico e consiste nella volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

ART 316TER INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATOL’interesse protetto è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.Soggetto attivo è un privato estraneo alla p.a.La condotta incriminata può avere sia natura commissiva che omissiva.La prima si riferisce al conseguimento di sovvenzioni mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi.Se il ricorso a dichiarazioni o documenti falsi presenti caratteristiche tali da integrare gli estremi degli artifici e dei raggiri, che provocano a loro volta l’induzione in errore, si applicherà l’art 640bis.L’oggetto materiale delle condotte fraudolente è costituito da:contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogati da parte dello stato, di altri enti o dalle CE.La seconda forma di realizzazione del reato ha natura omissiva e consiste nel captare indebitamente sovvenzioni mediante l’omissione di informazioni dovute. Naturalmente la mancata comunicazione deve tradursi nella violazione di un preesistente obbligo giuridico di informazione.Avendo natura sussidiaria il reato è stato depenalizzato ad illecito amministrativo per i casi di frode di lieve entità.Il dolo è generico. il tentativo è configurabile.

ART 317 CONCUSSIONE (Reclusione da 4 a 12 anni)La ratio della maggiore gravita di questo reato va ravvisata nell’esigenza di evitare sopraffazioni da parte dei pubblici funzionari dotati di una posizione di supremazia rispetto ai cittadini annullati nella comunità statuale.Il bene tutelato è il regolare funzionamento della p.a., sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità.Soggetto attivo può essere sia un p.u. sia un ips.La condotta incriminata da luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione: in entrambe assume una posizione centrale l’abuso della qualità o dei poteri di soggetto pubblico.Nella prima forma il p.u. deve costringere il soggetto passivo. Nella concussione il termine costringere va inteso nel senso di coazione psichica relativa, secondo il noto broccardo tamen cactus, sed voluit.La costrizione implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. Naturalmente si presuppone come necessaria l’ingiustizia del male minacciato.

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La minaccia deve essere seria ed idonea oggettivamente, secondo l’id quod plerumque accidit, ad esercitare nella psiche del soggetto una ingiustificata pressione.Nella seconda forma di concussione, il p.u. deve indurre il privato, si parla al riguardo di concussione implicita.Si pensi a tutti i comportamenti di sopraffazione del privato non riconducibili alla violenza psichica relativa.Ciò che cmq rileva ai fini dell’induzione è la consapevolezza del privato di dare o promettere l’indebito: se così non fosse, avremmo all’interno della stessa fattispecie condotte incomprensibilmente eterogenee e cmq sottoposte allo stesso trattamento.Quindi si ha induzione quando il soggetto viene posto in uno stato di soggezione psicologica, cmq creata, che lo determina a dare o a promettere per evitare un male.La costrizione o l’induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri del p.u. ips.L’abuso della qualità consiste in una strumentalizzazione da parte del p.u. della propria qualifica soggettiva tendente a far sorgere in altri rappresentazioni induttive o costrittive di prestazioni non dovute.La forma più tipica di abuso di poteri si concretizza nell’esercizio dei poteri spettanti al p.u., fuori dai casi o al di là dei limiti stabiliti dalla legge. L’elemento fondante la concussione è costituito dal cd. metus pubblicae potestatis e cioè dalla paura o dal timore che deriva al privato dalla situazione di preminenza di cui gode il p.u.Il comportamento del p.u. deve determinare taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo.La condotta del soggetto concusso consiste in una dazione o in una promessa.La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto.La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione.È necessario che essa derivi direttamente dall’attività del pu. Deve essere vera, nel senso che dal punto di vista psicologico, il soggetto concusso deve aver voluto promettere, pur coatto.Oggetto della dazione o della promessa è il denaro al altra utilità.La dazione o la promessa devono essere altresì indebite, cioè quando non sono dovute né ex lege né per consuetudine.Il dolo è generico: l’agente deve essere consapevole sia dell’abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione. Non è possibile il dolo eventuale.È consentito il tentativo.

I DELITTI DI CORRUZIONELa corruzione come reato unico a concorso necessario consiste in un accordo criminoso, in un factum sceleris, avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della p.a.Il codice distingue innanzitutto una corruzione propria dalla corruzione impropria.il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri di ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell’ufficio concerne un atto contrario ai doversi d’ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha oggetto un atto conforme ai doveri.La corruzione si scinde poi in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto.La corruzione propria è considerata dal legislatore più grave di aggressione all’attività della p.a, perché il mercimonio ha per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio, mentre quella impropria esprime un disvalore più attenuato.Si pone poi il problema di distinguere la corruzione dalla concussione.Dottrina e giurisprudenza ritengono che: c’è corruzione tutte le volte in cui tra il privato e il cd. intraneus si realizza un libero accordo in posizione di parità, quale che sia il soggetto che prende l’iniziativa.Viceversa si ha concussione ove si sia in presenza di una situazione di superiorità dell’intraneus idonea ad intimorire il privato. Questo criterio è stato accolto anche da un’importante sentenza delle s.u. della cassazione che le ha distinte facendo riferimento al diverso atteggiamento psicologico del privato: stato di paura nella concussione, volontà di accordarsi in posizione di parità per conseguire un vantaggio indebito nella corruzione.

CONCUSSIONE PROPRIAIl delitto di corruzione propria risulta dalla combinazione degli art 319, 320, 321.Il delitto di corruzione offende contemporaneamente sia il buon andamento sia l’imparzialità, il primo perché il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio comporta ex se la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative. L’imparzialità perché si viola l’obbligo della pa di porsi in posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e di trattare gli interessi di tutti i cittadini in maniera sostanzialmente uguale.Soggetto attivo è sia il p.u che qualsiasi persona incaricata di un p.s, nonché ex art 321 il privato, cd extraneus.La condotta incriminata consiste per l’intraneus nel ricevere o nell’accettare la promessa; per l’extraneus nel dare o nel promettere denaro o altra utilità.

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Questa condotta di corruzione è a forma libera, purché realizzata con un comportamento positivo.Se il p.u. simula la propria accettazione allo scopo di far scoprire e punire il comportamento del privato, non ci sarà corruzione, ma l’istigazione alla corruzione per il privato.La corruzione propria , antecedente, si caratterizza dal sinallagma che lega le due prestazioni, nel senso che deve esistere un rapporto di proporzione, tipico della retribuzione, tra le due prestazioni.Ciò vale ad escludere il reato nell’ipotesi dei cd. piccoli donativi, o nel caso di palese e grossolano squilibrio tra le due prestazioni.Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.Per altra utilità si intende un qualsiasi vantaggio, di tipo patrimoniale e non, purché vi sia la possibilità di considerare tale vantaggio come una retribuzione.La prestazione a favore del soggetto deve poi essere indebita, e cioè non deve esistere un dovere del privato di effettuarla.La condotta di corruzione deve essere compiuta per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto di ufficio; o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.Al concetto di atto di ufficio va attribuito un significato ampio, comprensivo di ogni esercizio dei poteri inerenti l’ufficio, senza che sia necessario un apposito e formale atto amministrativo.Contrario ai doveri di ufficio è ogni atto che viola sia i doveri generici di fedeltà, correttezza, sia quelli specifici relativi alla trattazione di un determinato affare.Il dolo è specifico, è richiesta la coscienza e la volontà della condotta, unitamente al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio etc.È irrilevante il compimento o l’omissione o il ritardo dell’atto, come pure il mancato adempimento della promessa.

ART 312 CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE 1° COMMALa corruzione impropria consiste in un accordo tra un soggetto intraneus e un privato, avente come oggetto la compravendita di un atto conforme ai doveri d’ufficio, e si distingue in antecedente e susseguente a seconda che la retribuzione venga pattuita prima o dopo il compimento dell’atto medesimo.La norma tutela il bene dell’imparzialità della p.a. perché l’intraneus accettando la retribuzione o la promessa, non si trova più in una situazione di estraneità agli interessi privati.Soggetto attivo è il p.u. o anche l’ips qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Oltre naturalmente al privato.La condotta incriminata consiste da parte dell’intraneus di ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa; e da parte dell’extraneus, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.La retribuzione deve essere esclusa quando il privato esegue una prestazione per cortesia, per motivi di amicizia. Essa deve essere non dovuta, deve avere a contenuto denaro o altra utilità per sé o per un terzo, deve concernere un atto di ufficio, cioè un atto legittimo che rientra nella competenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto intraneus e conforme ai doveri.SUSSEGUENTE 2° COMMAQuesta forma si distingue dalla precedente perché la condotta criminosa è limitata alla ricezione di denaro o di altra utilità, con esclusione dell’accettazione della promessa, sia soprattutto perché l’atto di ufficio è regolarmente compiuto senza alcuna interferenza esterna.La ragione dell’esistenza di questa forma di corruzione va colta nell’esigenza di impedire il verificarsi di una sorta di progressione criminosa dalla ricezione di denaro

ART 319TER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARISoggetti attivi del reato sono i p.u.; sembrano esclusi gli ips e il privato.L’elemento oggettivo è costituito da un fatto di corruzione propria o impropria commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.Non occorre il raggiungimento dell’obbiettivo, basta che l’atto corruttivo sia finalizzato a favorire o danneggiare una parte processuale: il favore e il danno sono il dolo specifico del soggetto agente.In termini concreti è difficile che il magistrato agisca di fatto proprio con l’intento di favorire o danneggiare altri: egli sarà, nella maggior parte dei casi, indotto a comportarsi illecitamente dalla prospettiva di conseguire un indebito guadagno.Può essere solo antecedente.Il dolo è specifico costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pen...Due sono le circostanze aggravanti previste dal 2°c. per l’ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione, rispettivamente non sup a 5 anni ovvero sup a 5 anni o all’ergastolo

ART 322 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

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Questo reato è stato riformato dalla L. del 90 che ha introdotto due ulteriori commi.La condotta incriminata si distingue in due ipotesi:- istigazione alla corruzione attiva - istigazione alla corruzione passivaNelle prime il soggetto attivo è il privato che offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il soggetto pubblico a compiere, omettere o ritardare un atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficioNelle seconde, il soggetto attivo è l’intraneus che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.È richiesto il dolo specifico.

ART 323 ABUSO DI UFFICIOIl reato di abuso di ufficio ha subito due modifiche normative rispetto alla sua formulazione originaria.Nella primitiva versione del 30 era denominato abuso innominato d’ufficio e svolgeva una funzione sussidiaria.La prima modifica si è avuta con la L del 90, anche se la riforma non ha prodotto gli effetti sperati, soprattutto sotto l’aspetto dell’auspicata restrizione dell’area del penalmente rilevante.Nella prassi applicativa il concetto di abuso di ufficio punibile è stato infatti dilatato in termini tali, da provocare forti incursione del magistrato penale in sfere amministrative che dovrebbero rimanere sottratte alla sua competenza.Proprio per rimediare al fallimento della pur vicina riforma del 90, nel 97 fu emanata una nuova norma i cui obiettivi politici criminali sono intervenuti su tre piani:1 si è modificata la struttura oggettiva del reato: si parla oggi di un reato di evento perché ai fini della consumazione occorre l’effettiva produzione del vantaggio o del danno.Inoltre si è tentato di delimitare ulteriormente il fatto punibile circoscrivendolo al solo vantaggio patrimoniale.2 in secondo luogo si è intervenuti sull’elemento soggettivo: il fatto è punibile solo se commesso con dolo intenzionale3 infine si è abbassato il limite massimo di pena in tre anni.Il bene protetto è ancora il buon andamento e l’imparzialità della p.a.I soggetti attivi sono i p.u. e ips.Essendo un reato di evento, l’effettiva produzione del vantaggio o del danno ingiusto deve essere provato dal giudice.L’unico vantaggio ammesso è quello patrimoniale, cioè solo quello economicamente valutabile, che consiste in qualsiasi forma di accrescimento della situazione economica del soggetto beneficiario.La scelta di togliere rilevanza penale al vantaggio non patrimoniale si spiega con l’esigenza di rendere meno opinabile il disvalore del reato: in modo da evitare interpretazioni giurisprudenziali del concetto di svantaggio troppo estensive da giungere a ravvisare un fine di vantaggio addirittura nell’obiettivo di incrementare il proprio prestigio o la propria credibilità politica, realizzando un’opera pubblica per tutti.L’evento di danno è invece menzionato senza specificazione: può avere carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.Il vantaggio procurato o il danno arrecato devono essere ingiusti. Si tratta in realtà di un’affermazione pleonastica se si pena che non possono certo essere considerati giusti un vantaggio o un danno perseguiti abusando delle funzioni pubbliche.Il legislatore del 97 ha anche descritto le forme o le modalità tipiche attraverso le quali la condotta incriminata deve produrre l’evento di vantaggio o di danno.Esse consistono:- nella violazione di legge o di regolamento- o nella omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto.La ratio della prima modalità, quella relativa alla violazione di legge o di regolamento, va ravvisata nell’esigenza di evitare che l’abuso punibile venga sostanzialmente identificato col semplice eccesso o sviamento di potere, con il ben noto rischio di sconfinamento del controllo penale in forme di indebito sindacato sulle scelte discrezionali della p.a.Vi sarà rilevanza penale dell’abuso solo quando il giudice accerti che esiste una precisa norma legislativa o regolamentare, della cui violazione il p.u. può essere chiamato a rispondere; altrimenti il reato non sarà configurabile.La seconda modalità di realizzazione dell’abuso consiste nell’omettere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.L’omessa astensione assume rilevanza soltanto in quanto sussista un obbligo giuridico di astenersi.Il comportamento incriminato deve essere una modalità di esplicazione dell’ufficio stesso. Ne consegue che non potranno essere ricondotte all’art 323 tutte le forme di partecipazione del p.u. uti privatus agli atti negoziali di gestione della p.a.L’attuale fattispecie di abuso mantiene la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”. Quindi il reato ha un ruolo sussidiario.L’abuso per essere punibile deve essere commesso intenzionalmente.

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L’assunzione del solo dolo intenzionale a dolo tipico dell’abuso punibile si spiega perché in tal modo si vuole evitare che basti ai fini della punibilità il dolo cd. eventuale, il quale potrebbe configurarsi nelle ipotesi in cui un p.u. agisca irregolarmente accettando il rischio di procurare vantaggio o un danno ingiusto.Al contrario, il dolo intenzionale implica che il p.u. commetta l’abuso proprio allo scopo di avvantaggiare o danneggiare.Il tentativo è configurabile. È prevista come circostanza aggravante la produzione di un vantaggio o di un danno di rilevante gravità.

ART 326 RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIOLa riforma del 90 ha aggiunto un ultimo c all’art 326 che configura come autonoma figura di reato l’utilizzazione di segreti di ufficio, in tal modo colmando una lacuna che emergeva nella precedente disciplina, visto che l’utilizzazione non costituiva di per se stessa un fatto di reato, ma assumeva rilevanza penale soltanto se integrava i presupposti dell’interesse privato o dell’ abuso innominato d’ufficio.La norma prevede quattro figure di reato:- due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento soggettivo, dolo nel primo caso, colpa nel secondo- e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale e non patrimoniale perseguito dall’agente.Rivelazione dei segretiLa ratio di questa norma va ravvisata nell’esigenza di evitare i pregiudizi che alla p.a. possono derivare dalla rivelazione di notizie di ufficio.Oggetto di tutela è dunque il buon funzionamento della p.a.Soggetto attivo del reato può essere sia il p.u. sia ips. Sono esclusi gli esercenti di un servizio di pubblica necessità come gli avvocati, i medici, che saranno puniti ex art 622 (rivelazione di segreto professionale)La condotta incriminata consiste nel rivelare o nell’agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d’ufficio che devono rimanere segrete.L’oggetto del segreto è la notizia di ufficio, come tale intesa qualsiasi conoscenza rientrante nella competenza dello stesso.Le notizie di ufficio devono rimanere segrete se il p.u o l’ips hanno l’obbligo giuridico di non rivelarle.La violazione del segreto deve avvenire violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o cmq abusando della qualità.La rivelazione può avvenire in qualsiasi forma, eccetto quella omissiva.L’agevolazione è un comportamento con il quale si facilita la presa di coscienza da parte di altri: può essere realizzata in “qualsiasi modo” e quindi anche in forma omissiva. È punita anche se soltanto colposa.Il delitto ha struttura plurisoggettiva in quanto per aversi rivelazione della notizia, è necessario un destinatario. Si tratta cmq di una plurisoggettività meramente naturalistica, giacché il divieto è rivolto solo all’intraneus: la persona che riceve la notizia non è punibile.Il dolo è generico. A titolo di colpa può essere punita l’agevolazione e non anche la rivelazione.Il tentativo è configurabile nelle ipotesi di condotta frazionata. Utilizzazione di segretiLa condotta incriminata dal 3° c dell’art 326 consiste nell’avvalersi illegittimamente di notizie di ufficio che devono rimane segrete.Il verbo avvalersi ricomprende tutte le possibili condotte di sfruttamento o utilizzazione delle conoscenze che il pu o il ips abbia acquisito per ragioni di ufficio.È richiesto il dolo specifico questa volta configurato in forma alternativa, con connesso sdoppiamento della fattispecie in due autonome figure di reato: nella prima ipotesi, più rigorosa, il fine preso di mira consiste nel procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale; nella seconda ipotesi il fine consiste nel procurare a se o ad alti un ingiusto profitto non patrimoniale ovvero nel cagionare ad altri un danno ingiusto.La distinzione tra carattere patrimoniale e non poggia sul carattere economicamente valutabile o meno dell’utilità presa di mira.ART 328 RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONELa riformulazione del delitto di omissione di atti di ufficio non solo risulta infelice sotto il profilo tecnico, ma finisce col tradire i veri obiettivi che il legislatore della riforma avrebbe dovuto perseguire.La dottrina del tempo aveva segnalato una duplice esigenza:da un lato evitare quelle applicazioni troppo formalistiche della norma, che poteva far ravvisare un’omissione punibile in ogni adempimento di doveri funzionali: a tal fine si suggeriva di inserire tra i requisiti della fattispecie l’effettivo pregiudizio alla realizzazione dei fini della p.a.e per altro verso si auspicava di circoscrivere i presupposti della condotta incriminabile per impedire indebite intromissione del giudice penale nell’attività amministrativa.La nuova norma tipicizza due distinte fattispecie, previste rispettivamente al 1° e al 2° c.

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Nella prima ipotesi la condotta incriminata consiste nell’indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati: atti che devono essere realizzati senza ritardo in vista di obiettivi normativamente specificati, e cioè per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di igiene e sanità.La condotta penalmente rilevante si incentra quindi sul rifiuto, presuppone in ogni caso una previa richiesta di adempimento, proveniente di solito da un privato, ma che può essere fatta anche ad un altro pu o superiore gerarchico. Il rifiuto naturalmente deve essere indebito.La seconda ipotesi di reato, configura un delitto di messa in mora: fuori dei casi previsti dal 1° c, è cioè punito il pu o l’ips che entro 30g dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.Assai criticabile appare la disciplina predisposta. Innanzitutto perché la previsione di un unico termine di 30g, quale spazio temporale entro cui adempiere, non è detto si adatti a tutte le diverse situazioni concrete che fanno da presupposto all’obbligo di agire gravante sul pu.Il secondo luogo, la condotta alternativa prevista in luogo dell’adempimento, e cioè la risposta entro 30g per esporre le ragioni del ritardo, può di fatto trasformarsi in un comodissimo alibi per sottrarsi al compimento dell’atto di ufficio senza incorrere in responsabilità.Così, per quanto paradossale possa sembrare, la risposta alternativa, potrebbe essa stessa mettere a repentaglio gli interessi della p.a. quindi per impedire ciò è necessario che il giudice accerti la fondatezza delle ragioni dell’inadempimento: per cui l’art 328 continuerà ad essere applicato in tutti quei casi in cui i motivi addotti risultino manifestamente pretestuosi.La richiesta di adempimento deve essere però redatta in forma scritta. Il dolo è generico.

SCIOPERO E OSTRUZIONISMO NELLA P.A.Con l’avvento dello stato democratico e la fine del fascimo, a lungo si è discusso sulla sopravvivenza nel c.p. di alcune norme che incriminano lo sciopero e l’ostruzionismo nei settori dei pubblici uffici e dei pubblici servizi.Con la L. 146/90 si è disciplinato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, abrogando così sia l’art 333 delitto di abbandono individuale di un pubblico servizio, che l’art 330 che disciplinava l’abbandono collettivo.ART 331 INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA’ La ratio di tale norma è strettamente connessa a quella della fattispecie oggi abrogata di abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi e lavori. (è la serrata)Soggetto attivo del reato è colui che esercita l’impresa di un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità.La condotta incriminata consiste alternativamente nell’interruzione o nella sospensione del servizio p.L’interruzione si ha quando l’imprenditore fa cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio.La sospensione è una temporanea cessazione del servizio.Entrambe devono produrre l’effetto di turbare la regolarità del servizio.La condotta incriminata deve avvenire negli stabilimenti, uffici o aziende.Due circostanze aggravanti: l’aver commesso il fatto per fine politico o l’aver il fatto determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A.

ART 336 VIOLENZA O MINACCIA AD UN PUBBLICO UFFICIALELa ratio di tutela di questa norma è tradizionalmente ravvisata in esigenze di prestigio della p.a., precisamente nel senso che i pubblici funzionari non devono subire, da parte dei privati, condizionamenti nel processo di formazione delle loro decisioni.L’art 336 prevede due distinte ipotesi di reato:- la prima è prevista dal 1° c si sanziona il comportamento teleologicamente orientato al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.- la seconda è quella contemplata dal cpv dove dove si punisce una condotta finalizzata al compimento di un atto di ufficio Soggetto attivo può essere chiunque.In tutte e due le ipotesi, la condotta incriminata consiste nell’usare violenza o minaccia a un pu.La violenza deve essere intesa come coazione del volere.La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro, quale alternativa per la mancata sottomissione alla volontà del soggetto minacciante.Anche la minaccia può produrre uno stato di coercizione assoluta o relativa.

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Nel primo caso il soggetto diviene una sorta di longa manus dell’agente, uno strumento operativo e la condotta che mette in opera non gli appartiene.Nel secondo caso il soggetto minacciato realizza una sua condotta, ma la volontà risulta viziata.Sia la violenza che la minaccia devono essere idonee a coartare la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, devono produrre un effetto intimidatorio.Nella prima ipotesi criminosa la coazione deve essere diretta a costringere il pu o l’ips a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio.Nella seconda ipotesi di reato l’attività violenta o minacciosa deve costringere il soggetto passivo a compiere un atto dell’ufficio o del servizio, o ad influire, cmq, sul pu o sul ips.Il dolo nelle due figure è specifico, il tentativo è configurabile.L’art 339 prevede alcune circostanze aggravanti suddivise in due gruppi:le 1e comportano l’aumento della pena nella misura normale, e ricorrono se la violenza o la minaccia sono:- commesse con armi- commesse da persona travisata (alterazione dell’aspetto esteriore tale da renderne più difficile il riconoscimento)- commesse da più persone riunite- commesse con scritto anonimo, che non consente l’identificazione dell’autore, si applica solo alla minaccia- commesse in modo simbolico, ossia attraverso espressioni figurative, solo minaccia- commesse valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposteOgnuna di queste aggravanti è oggettiva e quindi si comunica ai partecipi.Se più aggravanti si applica una sola.Le circostanze del secondo gruppo ricorrono se la violenza o la minaccia sono:- commesse da più di 5 persone, mediante uso di armi anche solo da parte di una di esse- commesse da più di 10 persone, anche senza uso di armi- commesse mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundente o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.Sono oggettive e determinano un aumento della pena in misura indipendente da quella ordinaria.

ART 337 RESISTENZA AD UN PUBBLICO UFFICIALELa ragione di questa norma va individuata nella necessità di tutelare la libertà di azione dei pubblici poteri nella fare dell’esecuzione delle decisioni autonomamente adottate.L’atto di ufficio o del servizio deve essere già iniziato, e la violenza e la minaccia devono essere contemporanee allo svolgimento dell’attività funzionale.Soggetto attivo può essere chiunque; non è necessario che sia il soggetto contro cui è diretto l’atto della p.a. può benissimo essere un terzo che si intrometto tra il funzionario e il privato destinatario dell’atto.La condotta incriminata consiste nell’usare violenza o minaccia per opporsi al compimento dell’attività funzionale.Opporsi significa frapporre ostacoli che influiscano significativamente sulla libertà di movimento del p.u.La condotta aggressiva quindi deve essere realizzata mentre si compie un atto di ufficio o di servizio.Esulano dall’ambito della norma tutti i comportamenti di resistenza passiva, in cui manca l’esercizio di qualsiasi violenza o minaccia: si pensi ad un soggetto che si butta a terra inerme per evitare l’arresto.Il dolo è specifico consiste nell’opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio.Si applicano le circostanze aggravanti previste dell’art 339, si applica altresì l’esimente della reazione agli atti arbitrari.

ART 337BIS OCCULTAMENTO, CUSTODIO O ALTERAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTOQuesta nuova fattispecie è stata introdotta dalla L. 92/2001 avente ad oggetto modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.L’ipotesi delittuosa tende a fornire una risposta specifica alle nuove modalità di realizzazione del contrabbando, che utilizzano mezzi di trasporto modificati nella loro originaria struttura, per sfuggire ai controlli e alle attività di repressione delle forze dell’ordine.Si colloca tra i reati dei privati contro la p.a. per la generica somiglianza con il reato di violenza o minaccia a pu, anche se strutturalmente le due figure si differenzia profondamente.L’art 337bis è incentrato sul pericolo per l’incolumità fisica delle forze dell’ordine che potrebbe derivate dall’impiego del veicolo truccato.È quindi un reato ostacolo posto a tutela dell’incolumità fisica degli operatori di polizia incaricati di reprimere il fenomeno del contrabbando.Soggetto attivo può essere chiunque. Le condotte incriminate consistono:- nell’occultare o nel custodire- ovvero nell’alterare mezzi di trasporto

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L’occultamento è un comportamento che ha per effetto il nascondimento materiale del veicolo.La custodia ricomprende ogni attività atta a tenere in deposito il veicolo.L’alterazione richiede modifiche tecniche o strutturali delle varie componenti.Il mezzo di trasporto deve presentare alterazioni o modifiche che lo distinguono dall’originaria conformazione data dalle caratteristiche omologate.Le alterazioni e modifiche devono però costituire un pericolo per incolumità fisica degli operatori di polizia.Il dolo è generico.

ART 338 VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIOLa norma si caratterizza rispetto ai delitti di violenza (art 336) e di resistenza ad un pu (337), perché la violenza o la minaccia sono dirette contro un organo pubblico considerato impersonalmente, perché la condotta violenta può precedere o anche accompagnare il compimento dell’attività funzionale, ed infine perché vengono incriminati anche i fatti diretti al semplice turbamento dell’ufficio.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nell’uso della violenza o della minaccia per impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbare l’attività di determinati organi.Il dolo è specifico. Aggravanti previste dall’art 339.

ART 340 INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO DI UN SERVIZIO DI P. NECESSITA’La norma tutela il buon andamento della p.a. contro fatti che compromettono la regolarità e continuità della funzione o del servizio pubblico.Soggetto attivo può essere chiunque anche il pu o l’ips.La condotta incriminata consiste alternativamente nell’interruzione o nel turbamento dell’ufficio o del servizio. Il dolo è generico. Il 2° c dell’art 340 prevede un autonomo titolo di reato per i capi, promotori o organizzatori.

ART 342 OLTRAGGIO A UN CAPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIOÈ una figura speciale di oltraggio, considerata più grave di quella semplice perché viene offeso un organo dello stato, non le singole persone che lo compongono.La condotta oltraggiosa deve essere diretta contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario, un rappresentanza di esso o una pubblica autorità costituita in collegio.L’offesa deve essere arrecata al cospetto del soggetto passivo.All’offesa al cospetto è equiparata quella arrecata mediante comunicazione telegrafica, con scritto o disegno, diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

ART 343 OLTRAGGIO AD UN MAGISTRATO IN UDIENZASi tratta di un’ipotesi speciale di oltraggio che accorda una tutela privilegiata ad una particolare categoria di pu: ossia al magistrato e ciò in considerazione del rispetto dovuto alle funzioni giurisdizionali e alle persone che le esercitano.Sono ricompresi sia i magistrati giudicanti, sia quelli requirenti.La condotta oltraggiosa deve essere rivolta al magistrato in udienza.Formula interpretata in maniera estensiva, compressiva di tutta l’attività funzionale del magistrato cui abbiano diritto ad assistere una o più parti del processo. Si applica l’esimente della reazione agli atti arbitrari.

REAZIONE LEGITTIMA AGLI ATTI ARBITRARI DEL P.U.La reazione legittima del cittadino agli atti arbitrari del pu costituisce uno dei primissimi innesti nel codice Rocco ad opera della legislazione democratica, quale segno della riconquista della libertà politica.La ratio dell’istituto va oggi ravvisata nell’esigenza di tener conto della posizione psicologica del privato che si ritenga vittima di una pubblica prevaricazione.La reazione agli atti arbitrari costituisce una vera e propria causa di giustificazione che elimina l’antigiuridicità del fatto.La resistenza legittima può assumere due forme differenti:- può consistere in una reazione materiale mediante la quale il soggetto mira ad impedire la realizzazione di un atto della p.a.- ovvero può concretizzarsi in una reazione verbale successiva all’atto medesimo.La prima forma presenta delle affinità con la legittima difesa e svolge una funzione integrativa e complementare in tutti i casi in cui il comportamento del pu non pone in essere un’offesa ingiusta, ma si arresta ad un livello più basso di illegittimità, anche se non sempre è facile tracciare una netta linea di demarcazione tra illegittimità e ingiustizia.

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Ma è proprio la struttura della scriminante che ne salva l’autonomia: essa infatti è costruita sul comportamento del pu e non si preoccupa in nessuna maniera di descrivere o qualificare il comportamento del privato. Ciò che appunto impedisce di far ricorso alla legittima difesa nelle ipotesi in cui l’aggressore sia un pu.La seconda forma di reazione legittima è in tutto simile alla cd. provocazione nei delitti di onore. La reazione del privato è legittima quando il pu o l’ips vi hanno dato causa eccedendo con atti arbitrari i limiti delle loro attribuzioni.Nell’attuale ordinamento a giustificare l’autotutela del cittadino basta il fatto che la condotta del pu contraddica le norme che dovrebbero disciplinarla.Perché la reazione del privato sia legittima è altresì necessario che il pubblico funzionario abbia dato causa al fatto preveduto negli art 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343.Occorre che tra il comportamento arbitrario e la reazione vi sia un nesso di causalità, una relazione per la quale l’atto arbitrario debba considerarsi determinante la reazione del privato.Quindi la reazione del privato deve essere anche contestuale.

ART 346 MILLANTATO CREDITOIl millantato credito, comunemente denominato vendita di fumo, era tradizionalmente considerato una particolare figura di truffa perché l’artificio con cui viene realizzata nuocerebbe al prestigio della stessa.L’oggettività giuridica del delitto, veniva di conseguenza, individuata nell’onore o nel prestigio della p.a., fatta apparire scorretta e venale dalla cd. vendita di fumo.Questa concezione è poi entrata in crisi perché assolutamente inadeguata in una società come la nostra.Oggi il bene protetto è il buon andamento e l’imparzialità della p.a., messi in pericolo dall’ingerenza a pagamento.Soggetto attivo può essere chiunque. Se si tratta di un patrocinatore si applica l’art 382.Il fatto tipico si articola in due ipotesi distinte che costituiscono autonomi titoli di reato.La condotta prevista nel 1° c consiste nel millantare credito per farsi dare da un privato denaro o altra utilità come prezzo della mediazione presso un pu.Si tratta di una condotta complessa a struttura bifasica, ove l’attività di millanteria precede necessariamente il momento della ricezione o della pattuizione della mediazione. L’iniziativa può venire dall’uno o dall’altro soggetto, indifferentemente.Millantare significa esagerare, amplificare, vantare un fatto in modo da conferirgli dimensioni ingrandite rispetto alla sua portata reale.L’oggetto della millanteria è il credito presso il pu. Credito va inteso ma una favorevole disposizione di una persona nei confronti di un’altra, tale da indurre facilmente la prima a seguire i desideri e i consigli della seconda.Il credito è dunque influenza, e non va confuso con le relazioni di parentela, di amicizia.Il secondo requisito è costituito dalla pattuizione del prezzo della mediazione presso il pubblico funzionario. Questo è un profilo essenziale della condotta nell’economia del reato, poiché non è la sola millanteria di influenza e di credito presso i pu che lede la p.a., ma è anche la pattuizione indebita, in quanto non dovuta che pregiudica il complesso dei valori tutelati.Oggetto della pattuizione deve essere il denaro o altra utilità, in cui oggi sono comprese anche le prestazioni sessuali.Diversa struttura presenta la fattispecie più grave descritta dal cpv dell’art 346.La condotta incriminata consiste nella pattuizione della mediazione col pretesto di dover comprare il favore di un pu o impegato, o di doverlo remunerare.Nel concetto di pretesto sono compresi tutti gli estremi di una condotta ingannatoria e frodatoria. L’intenzione di corrompere o di retribuire il pu deve risultare pretestuosa, celare lo scopo di far proprio il denaro ricevuto.Il termine pretesto indica una ragione falsa che serve a nascondere le reali intenzioni, alla scopo di indurre il compratore di fumo ad una disposizione patrimoniale altrimenti non ottenibile.L’agente si presenta come strumento di corruzione di un pu. Per cui: o l’agente non corrompe e si appropria della retribuzione ingannando il compratore di fumo, ed allora risponderà ex art 346cpv; oppure corrompe il funzionario e diventa così concorrente nella corruzione.Il dolo è sempre generico. Il tentativo è configurabile.Non si configura un concorso di reati tra millantato credito e truffa, quando il venditore di fumo, realizzando la condotta di millantato credito, causi al compratore un danno patrimoniale.In questo caso vige il principio dell’assorbimento, per evitare la violazione del ne bis in idem sostanziale.

ART 347 USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHELa ratio della norma è individuata nell’esigenza di buon andamento e corretto funzionamento della p.a., soddisfatta mediante la esclusiva attribuzione del potere di esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici agli organi competenti.

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Due sono le ipotesi di reato: l’usurpazione in senso stresso descritta nel 1° c, e l’arbitraria prosecuzione delle funzioni pubbliche prevista nel cpv.Soggetto attivo può essere chiunque.Nella prima ipotesi la condotta incriminata consiste nell’usurpare una funzione pubblica, ossia arrogandosi una funzione che non appartiene a nessun titolo o diritto.La seconda condotta incriminata nel cpv può essere realizzata solo dal pu o dal ips: questi soggetti commettono usurpazione se continuano ad esercitare le relative funzioni dopo che siano cessati dalle stesse, o siano stati sospesi.

ART 348 ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONECon la norma si vuole evitare che determinate attività particolarmente delicate e socialmente rilevanti, siano lasciate al libero esercizio di chiunque ne abbia voglia.Lo stato infatti ha subordinato l’esercizio di numerose professioni all’esistenza di precise condizioni sostanziali e formali, sanzionando penalmente chiunque le svolga senza i requisiti richiesti.L’art 348 costituisce un es di norma penale in bianco perché presuppone l’esistenza di altre norme giuridiche che qualificano una determinata attività quale professionale, e prescrivono per il suo esercizio l’abilitazione e l’iscrizione in apposito albo.Soggetto attivo del reato è chiunque si trovi sprovvisto dei requisiti per l’esercizio della professione, ovvero pur possedendoli sotto il profilo sostanziale, non abbia adempiuto alle formalità prescritte, come l’iscrizione all’albo, oppure si trovi temporaneamente inabilitato.La condotta incriminata consiste nell’esercizio abusivo di una professione. Le professione sono quelle cd liberali, cioè di avvocato, medico, ingegnere, notaio, ma professione sono anche tutte quelle attività per le quali lo stato richiede un’apposita abilitazione. Il dolo è generico. il tentativo è configurabile.

ART 349 VIOLAZIONE DI SIGILLILa ratio di questa norma va ravvisata nell’esigenza di garantire la conservazione o lo status di cose mobili o immobili contro la manomissione di persone non autorizzate.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata consiste nel violare i sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell’autorità. Per sigillo si intende qualsiasi impronta materiale che assume un significato simbolico e che è applicato su una cosa per assicurarne la conservazione. Il dolo è generico ed è escluso dalla convinzione dell’agente di essere autorizzato al compimento del fatto.Il tentativo è configurabile. Una circostanza aggravante è prevista per l’ipotesi in cui la violazione sia commessa da chi ha la custodia della cosa.

ART 351 VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSEQuesto delitto lede la inviolabilità delle cose oggetto di custodia ufficiale.Si tratta di un reato sussidiario, che si applica solo se il fatto non costituisce più grave delitto.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nel sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere, deteriorare corpi di reato, atti, documenti o altre cose mobili.Corpi di reato sono tutti gli oggetti sequestrati ai fini della prova in un procedimento penale.Gli oggetti devono essere custoditi in un pubblico ufficio o presso un pu.Si tratta quindi di una custodia particolare.Il dolo è generico.

AT 353 TURBATA LIBERTA’ DEGLI INCANTILa norma configura due ipotesi di reato: - nella prima la turbativa concerne incanti o licitazioni effettuato per conto delle p.a.- nella seconda licitazioni per conto di privati.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’impedire o nel turbare la gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.Impedire significa che la gara non può essere effettuata. Turbare consiste alterarne il normale svolgimente.Allontanare significa distogliere gli offerenti dalla gara o impedire loro di parteciparvi. La condotta punibile deve essere realizzata con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Il dolo è generico. il tentativo è configurabile: si pensi ad un offerta che viene respinta.Circostanza aggravante speciale è il fatto che l’autore della turbativa sia la persona preposta dalla legge agli incanti o alle licitazioni.

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DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I delitti contro l’amministrazione della giustizia sono contenuti nel titolo III e sono distinti in 3 capi:- capo I delitti contro l’attività giudiziaria- capo II delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie- capo III tutela arbitraria delle private ragioni.Il legislatore garantisce il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, incriminando i comportamenti che tipicamente appaiono in gradi di arrecarvi ostacolo o pregiudizio.I reati sono strutturati come illeciti di pericolo: ai fini della punibilità non è necessario l’accertamento di un effettivo pregiudizio alla funzione giurisdizionale, ma è sufficiente che il fatto sia idoneo a esporre a pericolo l’esercizio della predetta funzione.

DELITTI DI OMESSA DENUNCIA DI REATOPresupposto necessario per il promovimento dell’azione penale è l’acquisizione della notitia criminis da parte del pm. Solo che quest’ultimo, per ovvie ragioni, non è in grado di venire a conoscenza di tutti i fatti che possono costituire reato, per tale motivo a determinate categorie di soggetti il legislatore ha imposto l’obbligo di denunciare i reati di loro conoscenza.La max parte degli obblighi di informazione sono previsti dallo stesso c.p.p- l’art 2 cpp prevede la denuncia obbligatori denominata di rapporto che ricade sugli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, e gli altri pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio- l’art 334 e 365 cpp prevede l’obbligo di referto che ricade sull’esercente una professione sanitaria di aver prestato assistenza ed opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.- l’art 364 fa obbligo anche al semplice cittadino di dare immediata comunicazione all’autorità della notizia di un delitto contro la personalità dello stato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.L’inosservanza degli obblighi riguardanti la notizia di reati configura nel nostro codice tre distinte figure di reato omissivo:omissione di rapporto, omessa denuncia da parte del cittadino, omissione di referto.

ART 362 OMISSIONE DI RAPPORTOLe norme sull’omissione di rapporto tutelano l’interesse all’acquisizione della notizia criminis da parte dell’organo competente a promuovere l’azione penale.Soggetto attivo è il pu o l’ips.È necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell’esercizio o causa delle funzioni: la notizia deve essere cioè acquisita o in maniera concomitante all’esercizio delle funzioni, o deve sussistere un nesso di consequenzialità tra l’informazione ricevuta e l’espletamento della funzione.Più importante è l’obbligo gravante sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che sono tenuti a informare dei reati non solo appresi a causa o nell’esercizio delle funzioni, ma dei quali siano cmq venuti a conoscenza.L’obbligo di rapporto è adempiuto quando l’informazione è trasmessa da parte del pu all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.La condotta incriminata è l’omissione o il ritardo della denuncia.L’omissione consiste nel mancato adempimento dell’obbligo di informazione. È tale anche una denuncia reticente o incompleta.Si ha ritardo quando la dilazione dell’atto dovuto sia tale da ostacolare la pronta prosecuzione del reato.È richiesto il dolo, che viene escluso quando il soggetto si è trovato in errore su qualcuno dei presupposti del dovere di agire, o quando il soggetto è convinto che l’obbligo compete ad un altro pu.L’art 363 introduce come circostanza aggravante il caso in cui la denuncia omessa o ritardata riguardi un delitto contro la personalità dello stato.Un’altra circostanza di natura soggettiva è applicabile se il colpevole è un pubblico ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

ART 365 OMISSIONE DI REFERTOL’art 365 tutela l’interesse alla cooperazione con l’attività giudiziaria in vista della repressione dei reati.Soggetto attivo è l’esercente una professione sanitaria: i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti, le ostetriche, le infermiere, gli assistenti sanitari.L’obbligo di attivarsi ha per presupposto che il sanitario abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio.

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La condotta incriminata consiste nell’omettere o ritardare la presentazione del referto all’autorità,il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.L’obbligo di referto viene meno tutte le volte in cui il sanitario avverta che il referto potenzialmente avrebbe come conseguenza immediata, il promovimento di un procedimento a carico dell’assistito.

ART 366 RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTILa svolgimento di un processo talora presuppone la presenza non solo dei soggetti essenziali, come il giudice,il pm etc, ma anche di altri soggetti, come i periti etc, chiamati ad adempiere funzioni di collaborazione: si tratta dei cd. incaricati giudiziari o ausiliari del giudice.L’art 366 tutela l’interesse a che questi ultimi non ostacolino il funzionamento della giustizia sottraendosi agli uffici legalmente dovuti.Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da alcuni soggetti: il perito, il ct nominato dal giudice civile, l’interprete, il custode, il testimone, che investiti delle funzioni acquistano la qualifica di pu.La condotta tipica può manifestarsi in forma commissiva o omissiva.L’ipotesi commissiva consiste nell’ottenere con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di prestare l’ufficio,l’ipotesi omissiva si manifesta invece nel rifiuto di dare le proprie generalità o di prestare giuramento o di prestare le funzioni.Il rifiuto non deve essere necessariamente esplicito, può anche risultare dal comportamento concludente tenuto dal soggetto attivo.

ART 367 SIMULAZIONE DI REATOLa norma ha per scopo di impedire che l’attività giudiziaria sia messa in modo per perseguire reati immaginari, con conseguente sviamento della sua funzione istituzionale.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste in due forme equivalenti che vanno sotto il nome di:- simulazione diretta o formale che si configura quando si afferma falsamente, con denuncia, querela richiesta o istanza, che è stato commesso un reato;- simulazione reale o indiretta che consiste nel simulare le tracce di un reatoSono ipotesi equivalenti, quindi la loro compresenza non da luogo a reati distinti.Nella simulazione formale il termine denuncia va inteso in senso atecnico: come comprensivo di ogni notitia criminis, sia orale che scritta, palese o confidenziale, firmata o anonima.La denuncia deve avere a contenuto un fatto che, se fosse stato realmente commesso, costituirebbe delitto.Il reato portato a conoscenza dell’autorità deve essere immaginario, cioè frutto della fantasia simulatrice dell’agente . la simulazione sussiste anche quando viene denunciato un fatto diverso da quello di fatto verificatosi. Furto invece di rapina.Il reato non si configura quando la divergenza tra accaduto e denunciato riguarda solo le modalità esecutive del reato, così come se riguarda una circostanza aggravante.La simulazione materiale o indiretta consiste nel simulare le tracce di un reato, ossia di tutti quei segni o indizi materiali, come impronte, tracce di sangue, ferite, sempre che ne scaturisca la possibilità di iniziare un procedimento penale per accertarlo.Se vengono simulate tracce di un reato veramente accaduto, si avrà frode processuale.Il tentativo è ammissibile.L’art 370 prevede una circostanza attenuante per il caso in cui la simulazione abbia ad oggetto un fatto, che se fosse stato commesso, integrerebbe una contravvenzione.ART 368 CALUNNIALa norma tutela l’interesse a non istaurare processi penale contro un innocente.Non è necessario che la falsa accusa dia luogo ad un’ingiusta condanna, ma è sufficiente la possibilità che si istauri un processo con il rischio di irrogare un pena ad una persona innocente. Siamo quindi in presenza di un reato di pericolo.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta punibile consiste nell’incolpare di un reato taluno di cui si conosca l’innocenza.La falsa incolpazione può essere realizzata in due modi:- si parla di calunnia diretta o formale cioè mediante denuncia, querela, richiesta o istanza- avremo invece calunni indiretta o materiale quando sono simulate a carico del soggetto falsamente incolpato tracce di un reato.Oggetto dell’incolpazione deve essere un reato, un illecito penale comprensivo di tutti gli elementi costitutivi, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento soggettivo e dell’assenza di cause di giustificazione.Il fatto oggetto di incolpazione può essere sia immaginario che reale, ciò che conta è che non ne sia responsabile il soggetto cui viene falsamente attribuito.

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Il reato si configura anche quando viene attribuito un reato diverso e più grave da quello che lo stesso incolpato abbia effettivamente commesso.Per le cause soggettive di esclusione della pena, la calunnia è esclusa se l’incolpato è un soggetto immune per ragione politiche (presidente rep), oppure quando la persona falsamente accusata non sia punibile per effetto di una qualità personale.Inoltre la calunnia sussiste se la causa estintiva si verifica successivamente alla falsa denuncia (incolpazione di un reato amnistiato)Non si configura la calunnia se il reato è perseguibile solo a querela e quest’ultima non sia stata proposta.La calunnia materiale consiste nella simulazione di tracce di reato a carico di taluno che sia innocente.A differenza che nel reato di simulazione, dove le tracce devono far supporre la commissione di un illecito, nella calunnia devono indicare in modo univoco che il soggetto ne appare autore certo o probabile, e devono essere tali da rendere plausibile l’inizio di un procedimento penale.Il dolo è generico. non è necessario che il calunniatore persegua lo scopo di far condannare effettivamente l’innocente, o in ogni caso di nuocergli. Anzi il calunniatore potrebbe anche agire d’intesa con l’incolpato per costituirgli un alibi rispetto ad un diverso più grave reato.Due sono le circostanze aggravanti: -- se l’incolpazione abbia ad oggetto un reato punibile con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni o più grave - se dal fatto derivi una condanna alla reclusione superiore a 5 anni.Per il concorso di reati è da escludere che la ripetizione della stessa incolpazione presso autorità diverse configuri più reati di calunnia, in quanto l’offesa rimane unica perché unico è il pericolo che l’autorità venga sviata condannando un innocente.Lo stesso vale se si realizza sia una calunnia materiale che formale.Sussistono più calunnie se con una sola azione si incolpano più persone innocenti, o se con la stessa denuncia si attribuiscono più reati alla stessa persona falsamente.Può configurarsi un concorso con l’autocalunnia : si ipotizzi che tizio oltre ad incolpare se stesso incolpi falsamente anche un altro soggetto. In questo caso per il principio di consuzione la calunnia assorbe l’autocalunnia.È possibile si configuri un concorso tra calunnia e falsa testimonianza.

ART 369 AUTOCALUNNIA L’interesse protetto dalla norma è quello di impedire che l’autorità giudiziaria venga fuorviata nella persecuzione dei reati.La differenza con la calunnia consiste nel fatto che il soggetto incolpa se stesso.Ancora l’art 369 non prevede la simulazione di tracce quale mezzo di incolpazione, non si avrà quindi mai autocalunnia diretta o reale.Manca anche il riferimento alla querela, richiesta o istanza, dal momento che un soggetto non può presentarle contro se medesimo.La modalità tipica di realizzazione è la falsa dichiarazione: resa in qualsiasi forma.È poi possibile la confessione, ma solo dinanzi all’autorità giudiziaria.È necessario che essa renda possibile che si inizi un procedimento penale, altrimenti non sarebbe configurabile il pericolo di lesione dell’interesse protetto.Se l’autocalunniatore incolpa altri soggetti oltre a se stesso, si configura il reato di calunnia per il principio di consunzione.

ART 371BIS FALSE INFORMAZIONI AL PMQuesta fattispecie è stata introdotta con la L. 356/92 che contiene norme per contrastare in modo più efficiente il fenomeno mafioso dopo le stragi di Palermo.Alla base dell’incriminazione si individuano due esigenze: una di ordine teorico, una di carattere pratico.La prima è connessa con il nuovo ruolo del PM: la sua posizione di parte processuale impedisce che il soggetto che viene da lui sentito acquisti la qualità di testimone, con conseguente sottrazione alla disciplina della falsa testimonianza.La seconda esigenza nasce dal bisogno di rafforzare la tutela delle indagini preliminari, con la minaccia della pena a carico del soggetto che non collabora allo svolgimento delle stesse,Il bene tutelato è la genuinità dell’indagine preliminare che non deve subire pregiudizi nel suo farsi, nel suo divenire, nel suo concreto svolgersi ad opera di soggetti a conoscenza del reale accadimento oggetto di investigazione da parte del pm.Soggetto attivo è solo il soggetto a cui il pm abbia richiesto di fornire informazioni ai fini dell’indagini, ex art 362 cpp.La condotta incriminata consiste nel rendere dichiarazioni false o nel tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa sui fatti intorno ai quali si viene sentiti.

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Il modello è quello del delitto di falsa testimonianza: mentre quest’ultimo però è diretto alla tutela della prova.Per informazioni ai fini dell’indagine si fa riferimento a tutti i contributi fattuali, percettivi e sensoriali che permetto al pm di proseguire le sue indagini.In virtù del principio nemo tenetur se detegere, un limite all’operatività della norma si ha nel caso in cui il rendere l’informazione significhi autoaccusarsi.Il dolo è generico. il tentativo non è configurabile, trattandosi di un reato uni sussistente.

ART 371 TER FALSE DICHIARAZIONI AL DIFENSORELa nuova norma soddisfa un’esigenza direttamente collegata con il nuovo istituto processuale delle investigazioni difensive introdotto con la L. 397/2000, quindi assolve la funzione di reprimere le dichiarazioni non veritiere che persone informate sui fatti, rilascino al difensore.L’oggetto della tutela è dunque la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone interpellare dal difensore ai fini dell’attività investigativa da lui stesso espletata art 391bis cppSoggetto attivo è la persona che, non essendosi previamente avvalsa della facoltà di non rispondere, viene ascoltata dal difensore.La condotta incriminata consiste nel rendere dichiarazioni false. Non è presa in considerazione la reticenza: solo l’affermazione del falso.Non è sufficiente un mendacio qualsiasi: occorre che la dichiarazione falsa abbia specifica attinenza con l’oggetto dell’investigazione, e sia idonea a pregiudicarne l’esito.

ART 372 FALSA TESTIMONIANZALa norma tende a garantire la veridicità e completezza della testimonianza e il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria: è evidente infatti che deposizioni testimoniali false o reticenti rischiano di provocare un furviamento della decisione.Trattandosi di un reato di pericolo non è necessario che la falsa testimonianza dia luogo ad una sentenza erronea, è sufficiente la possibilità che ciò si verifichi.Il soggetto attivo è colui che depone come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria. Si tratta dunque di un reato proprio. Ai sensi dell’art 199 cpp la posizione di testimone si estende al denunziante, al querelante, all’offeso dal reato quando sono citati per deporre.Il mendacio non si configura qualora si manifesti fuori da un esame testimoniale in senso tecnico processuale. Non si ha se reso dinanzi alla polizia giudiziaria.La condotta tipica è prevista in tre forme, due attive e una omissiva:- affermazione del falso- negazione del vero- reticenza.Ai fini della punibilità basta che sussista una sola delle tre forme di condotta.La prima ipotesi presuppone una difformità positiva tra quanto il teste dichiara e quanto egli sa.La seconda ipotesi presuppone una difformità negativa tra dichiarato e conosciuto, cioè quando si contesta l’esistenza di un fatto realmente accaduto.Entrambe le ipotesi devono riferirsi a circostanze di fatto pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, ossia quelle che sono in logica connessione con il tema decidendum.È necessario altresì che la falsità sia idonea a trarre in inganno il giudice, altrimenti mancherebbe il rischio di fuorvia mento della decisione.La reticenza consiste in un comportamento di tipo omissivo: il testimone viene meno al dovere di riferire tutto ciò che sa.Il dolo è generico. il tentativo non è configurabile perché si tratta di un reato uni sussistente.Tre sono le circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dalla falsa testimonianza derivi una condanna alla reclusione o all’ergastolo. Per applicare gli aggravamenti sanzionatori però devono sussistere tre condizioni:- la sentenza di condanna deve essere passata in giudicato- deve apparire sostanzialmente ingiusta- deve essere stata influenzata in modo determinante dal mendacio del testimone.Il legislatore assicura l’impunità al testimone non veritiero che successivamente ritratti il falso.Perché il ritrattante benefici dell’impunibilità è necessario che il suo intervento riparatore avvenga non oltre la chiusura del dibattimento.L’art 376 stabilisce che la ritrattazione deve presentare un duplice carattere: deve consistere nella smentita di una precedente deposizione e in secondo luogo nella manifestazione del vero.La decisione di ritrattare deve essere volontaria, ma non necessariamente spontanea o dettata da effettivo ravvedimento: essa può essere psicologicamente motivata anche dal solo scopo di evitare l’incriminazione.

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ART 373 FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONEART 371 FALSO GIURAMENTO DELLA PARTELa norma tutela la presunzione di veridicità del giuramento quale mezzo di prova legale del procedimento civile.Si tratta di un reato proprio, perché il soggetto attivo è solo la parte in giudizio civile, cioè chi in nome proprio agisce o contraddice nel processo.La condotta tipica indicata con la formula giura il falso, comprende tanto l’affermazione del falso quanto la negazione del vero, resta invece esclusa la reticenza.La norma fa riferimento a tutte le forme di giuramento: decisorio, che può essere a sua volta deferito; suppletorio deferito dal giudice d’ufficio o estimatorio.Il dolo è generico. non si configura il tentativo, perché è un reato uni sussistente.La ritrattazione si ha solo nel giuramento deferito d’ufficio

ART 374 FRODE PROCESSUALELa norma tutela la decisione giurisprudenziale, salvaguardando la genuinità delle fonti del convincimento del giudice.Il giudice deve essere tratto in inganno: si tratta quindi di un reato di pericolo.Nel corso del procedimento civile e amministrativo il reato può essere commesso solo nel corso del procedimento stesso: tra l’inizio e la fine di questo, quindi è sufficiente che l’immutazione avvenga dopo la notizia dell’atto di citazione.Nel processo penale può configurarsi anche anteriormente all’inizio del procedimento, si pensi all’investitore che sposti il cadavere prima del sopralluogo dell’autorità.Soggetto attivo può essere chiunque, anche l’imputato, l’avvocato.La condotta tipica consiste nell’immutazione artificiosa dello stato dei luoghi o delle cose o delle persone: è necessaria quindi un’alterazione o una trasformazione materiale del vero architettata per trarre in inganno il giudice nelle ispezioni giudiziali o il perito.

ART 377 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIANel formulazione originaria del codice il delitto era definito subornazione e costituiva una specifica forma di istigazione a commettere falsità nella testimonianza, perizia o interpretazione, nelle informazioni al pm o al difensore, dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità.La norma è stata modificata in sede di recepimento della convenzione d e del protocollo dell’onu contro il crimine organizzato transazionale L 146/2006. Sono stati aggiunti due nuovi commi ed è stato modificato anche il nomen juris con intralcio alla giustizia.La punibilità del reato è disposta in deroga all’art 115 che sancisce il principio secondo cui è di regola priva di rilevanza penale l’istigazione non accolta: questo per apprestare una tutela avanzata all’interesse di evitare interferenze dirette a incidere negativamente sulla sincerità della completezza delle testimonianze, perizie con possibile danno alla giustizia. È dunque un reato di pericoloSoggetto attivo può essere chiunque.La condotta tipica consiste in una vera e propria istigazione a commettere una falsità.Se l’istigazione fosse accolta e la falsità venisse realizzata, l’istigatore non risponde di subornazione, ma a titolo di partecipazione nel reato commesso dall’istigato.La seconda forma di condotta è data dall’uso di violenza o minaccia per ottenere false dichiarazioni ad un pm o al difensore, ovvero falsa testimonianza, false perizie o interpretazioni.Il dolo è specifico, perché il soggetto deve perseguire il fine di indurre o di coartare il testimone, il perito o interprete alla falsità.La circostanza aggravante ad effetto speciale nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni dell’art 339.

FAVOREGGIAMENTOIl codice disciplina due distinte figure che vanno sotto il nome di favoreggiamento personale o reale.Entrambe le fattispecie hanno in comune il nucleo centrale della condotta di favoreggiamento, vale a dire l’aiutare taluno che può essere sospettato di un reato; e presuppongono che si sia fuori dal concorso di persone.Due requisiti sono in comune ad entrambe le ipotesi:- preesistenza di un reato- e l’assenza di concorso nel reato precedente.Per reato precedentemente commesso da altri va inteso come un fatto conforme ad una fattispecie criminosa non accompagnata dalla presenza di una causa di giustificazione.Il reato non si configura qualora manchi al reato presupposto una condizione di procedibilità.

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Per quanto riguarda le cause estintive del reato presupposto, se l’ausilio è intervenuto anteriormente il favoreggiamento sussiste in quanto l’art 170 dispone che quando un reato è presupposto di un altro reato, la causa che si estingue non si estende all’altro reato; se il favoreggiamento è successivo alla causa di estinzione, il reato non sussiste perché il suo presupposto è come se non fosse mai stato.L’espressione fuori dei casi di concorso di reato allude all’esigenza che il favoreggiatore non sia in alcun modo coinvolto nella realizzazione del reato antecedente.Favoreggiamento personale art 378La norma tutela l’interesse ad evitare ostacoli all’attività diretta all’accertamento e alla repressione dei reati. Essa tende ad impedire una modifica in peggio delle condizioni esterne .Soggetto attivo è chiunque.La condotta tipica è costituita da una prestazione di aiuto: questo deve tendere ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità.Il legislatore non specifica in che moda debba essere prestato l’aiuto, siamo quindi in presenza di un reato a forma libera, purché la condotta sia oggettivamente idonea a intralciare il corso della giustizia.Ai fini della configurabilità del reato non è necessario né che il favorito abbia effettivamente commesso il reato, né che sia imputabile; l’interesse tutelato non è la pretesa punitiva concreta, ma l’esigenza di evitare un turbamento della funzione giudiziaria.La giurisprudenza riporta al paradigma del reato anche le dichiarazioni mendaci rese alla polizia giudiziaria, come tali non rientranti nella falsa testimonianza: si pensi a quelle informazioni che provocano un autentico depistaggio rispetto agli interventi urgenti.Si affermata negli ultimi tempi anche la tesi secondo cui il favoreggiamento può essere realizzato mediante una condotta omissiva, ossia quella concretizzatasi nel silenzio, nel rifiuto, nella reticenza di fornire notizie alla pg per la ricostruzione del fatto o per l’identificazione del colpevole.Il dolo è generico. il tentativo è configurabileFavoreggiamento reale art 379 La condotta tipica consiste nell’aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato: anche in questo caso occorre che si sia fuori dal concorso criminoso, e inoltre che l’ausilio non integri il reato di ricettazione.I due reati si distinguono per la finalità che sorregge la condotta dell’agente: per il favoreggiamento reale è necessario che l’agente sia spinto soprattutto al fine di prestare aiuto all’autore del reato per assicurargli il provento della sua attività criminosa; mentre si ha ricettazione se il soggetto agisce per finalità di locupletazione, ossia per assicurare a se o ad altro un ingiusto profitto.

ART 379BIS RIVELAZIONE DI SEGRETI INERENTI A UN PROCEDIMENTO PENALEART 380 PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELEART 381 ALTRE INFEDELTA’ DEL PATROCINATORE O DEL CTART 382 MILLANTATO CREDITO DEL PATROCINATOREART 384 CAUSE DI NON PUNIBILITA’

ART 385 EVASIONESi tratta di un reato proprio perché il fatto può essere commesso solo da soggetti, la norma si riferisce:persone legalmente arrestate art 235cpp, arresto è da considerare anche quello effettuato dai privati nel caso di flagranza di reato, così come anche il fermo di polizia.Legalmente detenute sono le persone che si trovano in custodia cautelareSemiliberi che si assentano senza giustificato motivo per oltre 12 ore rispetto al momento del dovuto reingresso.Non rientrano invece le persone sottoposte a misure di sicurezza.La condotta tipica consiste nell’eludere la sorveglianza. Si tratta di un reato a forma libera che può essere realizzato in qualsiasi modo, esclusa però l’omissione.Non è necessaria la fuga da un luogo chiuso, il soggetto può anche fuggire dalle mani degli agenti durante la traduzione da un luogo all’altro.Non ha rilevanza neppure la distanza raggiunta rispetto al luogo di custodia: il reato si configura anche nel caso di un detenuto che si incontri con una donna fuori dal muro perimetrale dell’istituto penitenziario.Il dolo è generico. il tentativo è configurabile (sorpreso mentre scavalca le mura del carcere).È una circostanza aggravante se il fatto viene commesso con violenza o minaccia , o mediante effrazione. Circostanza ancora più grave si ha nei casi di violenza o minaccia con armi o da più persone riunite.

ART 385 PROCURATA EVASIONEART 386 COLPA DEL CUSTODE

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ART 388 MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI PROVEDDIMENTI DEL GIUDICEART 388TER MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI SANZIONI PECUNIARIEART 389 INOSSERVANZA DI PENE ACCESSORIEART 392 ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSOIl codice del 30 nella sua versione originaria proteggeva la religione come istituzione, quale valore di civiltà funzionale al tipo di stato dell’epoca, e offriva alla confessione cattolica una protezione assai maggiore di quella apprestata alla altre religioni professate in italia, conferendole addirittura lo status di religione di stato.Con il profondo mutamento istituzionale segnato dalla costituzione repubblicana, i delitto contro la religione vengono a perdere il loro essenziale referente politico.Il nuovo stato liberal democratico è infatti uno stato laico, che assume nei confronti del fatto religioso un atteggiamento di assoluta neutralità, ed anche uno stato tollerante di tutti i valori religiosi e non, presenti nella società. La disciplina del codice all’indomani dell’entrata in vigore della cost è apparsa incompatibile con il sistema istituzionale e come tale è stato necessaria una ridefinizione dell’oggetto della tutela, soprattutto a seguito del mutamento anche dei rapporti tra stato e chiesa realizzato con le modifiche al concordato nel 1984.

ART 403 OFFESE AD UNA CONFESSIONE RELIGIOSA MEDIANTE VILIPENDIO DI PERSONELa norma a seguito della riforma del 2006 oggi ha esteso la tutela a tutte le confessioni religiose.Soggetto attivo può essere chiunque. Sono previste due distinte ipotesi di reato. La prima richiede che l’offesa avvenga pubblicamente mediante vilipendio di chi la professa, l’altra prevede che l’offesa si realizza mediante vilipendio di un ministro di culto.Il vilipendio deve essere diretto contro una o più persone determinate, e non contro indistinte collettività.Per ministro di culto si intende colui che esercita funzioni essenziali al culto all’interno di una comunità religiosa.

ART 404 OFFESA AD UNA CONFESSIONE RELIGIOSA MEDIANTE VILIPENDIO O DANNEGGIAMENTO DI COSE Soggetto attivo può essere chiunque. Sono previste due distinte ipotesi: uno di vilipendio alle cose di culto, l’altra di danneggiamento degli oggetti di cultoNel primo caso sono richieste offese arrecate con espressioni ingiuriose.L’offesa deve riguardare: - cose che formano oggetto di culto, le immagini sacre, il crocifisso- cose consacrate al culto, chiese, altari - cose necessariamente destinate al culto, sono tutti gli oggetti non benedetti come i paramenti, ceriL’offesa deve avvenire in un luogo destinato al culto, oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico.La seconda ipotesi è quella di danneggiamento.Il dolo è generico.ART 405 TURBAMENTO DI FUNZIONI RELIGIOSE DEL CULTO DI UNA CONFESSIONE RELIGIOSALa norma tutela la liberà di culto, non come diritto individuale di libertà religiosa, ma come diritto collettivo. Viene tutelato il credente non come uti singulus, bensì uti socius.Soggetto attivo può essere chiunque

DELITTI CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI

Nel codice rocco il culto dei sepolcri, ossia la pietas, viene protetto distintamente dal sentimento religioso, come sentimento umano e spontaneo che continua ad accompagnare i morti, indipendentemente dalla credenza religiosa degli uomini che li venerano.ART 407 VIOLAZIONE DI SEPOLCROART 408 VILIPENDIO DELLE TOMBEART 409 TURBAMENTO DI UN FUNERALE O SERVIZIO FUNEBREART 410 VILIPENDIO DI CADAVEREART 411 DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE DI CADAVEREART 412 OCCULTAMENTO DI CADAVEREART 412 USO ILLEGITTIMO DI CADAVERE

DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

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I delitti contro l’ordine pubblico sono disciplinati nel titolo V del libro II del codice penale.Si pone il problema dell’oggetto della tutela penale perché il concetto di ordine pubblico infatti è di per sé proteiforme e poco afferrabile.Due sono le accezioni fondamentali:- l’ordine pubblico in senso materiale a cui ha storicamente corrisposto la categoria dei reati cd contro la pubblica tranquillità: in questo senso l’ordine pubblico ha uno spessore materiale o empirico, in quanto allude a una condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza. Da questo punto di visto ordine pubblico nazionalmente equivale a sicurezza collettiva o buon ordine esteriore- la seconda nozione è quella di ordine pubblico ideale o normativo: essa non riflette più uno stato di fatto, bensì evoca una entità ideale costituita dal complesso di quei principi e di quelle istituzioni fondamentali, dalla cui continuità e immutabilità dipenderebbe la sopravvivenza dell’ordinamento, è sinonimo di ordine legale costituito.Un concetto di ordine pubblico davvero orientato secondo la costituzione non può che modellarsi sulla nozione di ordine pubblico in senso materiale: ciò che la legge penale è legittimata a prevenire, non è il disordine ideale scaturente dal conflitto tra principi e valori diversi, bensì il disordine materiale che mette a repentaglio la pace esterna e la sicurezza fisica delle persone.

ART 414 1° 2° E 4° ISTIGAZIONE A DELINQUERELa disposizione reprimendo l’istigazione a delinquere introduce una deroga all’art 115 per il quale l’istigazione a commettere un reato non è punibile ove non sia eseguita dalla effettiva commissione di quest’ultimo, tale deroga è giustificata dal fatto che l’eccitazione pubblica al delitto basta di per sé a minacciare la sicurezza collettiva.Soggetto attivo può chiunque.La condotta incriminata consiste nell’istigare pubblicamente a commettere delitti o contravvenzioni.L’istigazione deve essere idonea secondo un giudizio ex ante e in concreto, a provocare delitti: in mancanza di tale idoneità si avrà una libera manifestazione del pensiero.L’istigazione deve essere commessa pubblicamente.La condotta di eccitamento deve avere ad oggetto la commissione di uno più illeciti penali.Circo il concorso di reati è da precisare che l’istigatore potrà rispondere anche del reato istigato: perché ciò avvenga, non basta che l’istigazione sia accolta, ma è anche che egli arrechi un contributo penalmente apprezzabile alla commissione del delitto oggetto dell’attività istigatrice.

ART 414 3° APOLOGIA DI DELITTIART 415 ISTIGAZIONE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI E ALL’ODIO TRA LE CLASSI SOCIALI

ART 416 ASSOCIAZIONE PER DELINQUEREL’intento del legislatore del 30 è stato di introdurre uno strumento repressivo idoneo a fronteggiare le più svariate forme di manifestazione della criminalità organizzata.La ratio della norma va ravvisata in un’esigenza accentuatamente preventiva, nel senso che incriminando l’associazione in se stessa il legislatore tende a rimuovere il pericolo che vengano commessi i reati oggetto del programma, così anticipandosi l’intervento diretto a prevenire la commissione dei singoli fatti criminosi.La norma ripropone la struttura del reato associativo che da vita a due distinte ipotesi di reato a seconda che gli associati rivestano la posizione di promotori ovvero di semplici partecipi.Soggetto attivo può essere chiunque.La condotta incriminata nella prima ipotesi consiste nel promuovere o costituire o organizzare l’associazione.L’art 416 al 3° c equipara ai promotori i capi, e cioè i soggetti che regolano l’attività collettiva da una posizione di superiorità gerarchica.Mentre il promotore, il costitutore e l’organizzatore possono anche non essere membri dell’associazione, il ruolo di capo presuppone la partecipazione ad essa.Nella seconda ipotesi delittuosa il fatto tipico consiste nel partecipare all’associazione: i partecipi devono essere almeno tre.Quanto alla struttura della condotta incriminata, il legislatore richiede il solo fatto di partecipare all’associazione. Partecipare consiste nell’esplicazione di una qualsiasi funzione di natura esecutiva, anche di secondaria importanza.I requisiti che differenziano l’associazione dal concorso di persone nel reato sono almeno due:- un vincolo associativo tendenzialmente stabile o permanente fra tre o più soggetti, cioè destinato a durare anche dopo l’eventuale realizzazione di ciascun delitto programmato- e l’indeterminatezza del programma criminoso.Il concorso da invece vita ad un vincolo occasionale circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati.

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È controverso invece se ed in quale misura sia necessaria una organizzazione. Per rispettare il principio di offensività occorre vagliare di volta in volta se l’associazione sia dotata di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira: senza la verifica dell’apparato organizzativo, la pericolosità dell’associazione per l’ordine pubblico verrebbe inammisibilmente desunta dalla semplice esistenza dell’accordo criminoso.L’associazione deve avere come scopo la commissione di più delitti, non di contravvenzioni: vale a dire deve mirare all’attuazione di un indeterminato programma delittuoso.L’art 416 non è applicabile se gli associati programmano un solo reato ovvero perseguono scopi semplicemente antisociali o immorali.Il dolo consiste nella coscienza e volontà di far parte in maniera permanente del sodalizio criminoso, anche se non è necessario che gli associati si conoscano tra loro.È necessaria altresì l’intenzione (dolo specifico) di contribuire all’attuazione del generico programma criminoso. Il dolo è escluso dall’ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.Il reato si consuma nel momento in cui viene ad esistenza l’associazione, perché è in quel momento che sorge il pericolo per l’ordine pubblico: trattandosi di un reato di pericolo è indifferente la realizzazione dei reati programmati.L’associazione per delinquere è un reato permanente, per cui la consumazione si protrae finché l’associazione rimane in vita.Sono previste alcune aggravanti speciali.La prima è costituita dalla scorreria in armi nella campagne o nelle pubbliche vie: è necessario che la scorreria sia finalizzata all’attuazione del programma criminoso, ma non occorre che tutti i partecipanti siano armati.La seconda si applica nel caso in cui i partecipanti siano 10 o più. L’aggravamento è differenziato a seconda che riguardi coloro che promuovono o costituiscono o organizzano o dirigono l’associazione ovvero coloro che semplicemente vi partecipano.Nel primo caso l’aumento è da 5 a 15 anni, invece che da 3 a 7, nel secondo da 4 a 9, anziché da 1 a 5.Nel caso di condanna è sempre ordinata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

ART 416BIS ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSOL’introduzione della norma ha alla base più di una ragione giustificatrice. Da un lato, l’art 416bis intende anche simbolicamente evidenziare il particolare disvalore della criminalità mafiosa.Dall’altro lato, la configurazione di una fattispecie incriminatrice ad hoc tende all’obiettivo pratico di rimediare alla spesso lamentata inadeguatezza della tradizionale fattispecie dell’associazione per delinquere a reprimere la fenomenologia criminosa di stampo mafioso.L’associazione di tipo mafioso lascia trasparire un’attitudine plurioffensiva essa infatti è capace di minacciare, oltre ai beni dell’ordine democratico e dell’ordine pubblico, anche le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica.Soggetto attivo del reato può essere chiunque.La struttura delle condotte incriminate nei primi due commi ripete il modulo tipico del reato associativo.Il terzo comma definisce per la prima volta in un testo di legge, l’associazione di tipo mafioso.Il legislatore dell’82 ha adottato un criterio definitorio facente leva sia sui mezzi usati sia sui fini perseguiti dagli associati di mafia.Sotto il profilo strumentale, l’associazione di tipo mafiosa si caratterizza per la circostanza che i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.Il ricorso alla formula “si avvalgono della forza intimidatrice” non è stata felice.L’interpretazione più corrispondente alla volontà del legislatore è quella che esclude la necessità che gli associati compiano concreti atti intimidatori: piuttosto la forza intimidatrice deve derivare dalla stessa fama criminale che l’associazione si è conquistata con precedenti atti di violenza e sopraffazione e dalla conseguente possibilità che gli associati continuino in futuro a ricorrere alla violenza al fine di conseguire i loro obiettivi.Lo sfruttamento della forza intimidatrice deve provocare una condizione di assoggettamento e omertà.L’omertà si esprime in forma di un rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia manifestato di solito on favoreggiamenti, testimonianze false e reticenti.L’assoggetamento non ha una rilevanza solo esterna, ma anche interna che si manifesta sotto forma di timore e di sottomissione di ciascun associato mafioso nei confronti dei capi dell’associazione.Sotto l’aspetto finalistico l’associazione di tipo mafioso è caratterizzata dalla maggiore ampiezza dello scopo perseguito, che non è limitato alla commissione di più delitti, ma ricomprende anche il proposito di “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o cmq il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

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Per rendere ancora più completo l’ambito delle finalità perseguibili dagli associati di mafia, il legislatore nel 92 ha aggiunto l’ulteriore finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.Le diverse finalità si pongono in rapporto alternativo, nel senso che basta ai fini della integrazione del reato, la presenza anche di una sola tra le finalità indicate dalla norma: ne consegue che il delitto permane unico per in presenza di più scopi presi di mira.Quanto alla finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, è da precisare che la norma fa riferimento ad attività appartenenti sia al settore pubblico che privato e concepite nel senso più ampio.Il termine gestione è da intendere come sinonimo di esercizio di attività aventi rilevanza economica.Quanto al termine controllo essa esprime una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si sia in grado di condizionare le finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, ovvero di procurare a voti a sé o ad altri.L’ultimo comma dell’art 416bis estende l’applicabilità delle disposizioni relative alla camorra e alle altre associazioni, cmq localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associati perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.Il dolo consiste nella volontà di far parte dell’associazione con la consapevolezza degli scopi con cui l’associazione medesima è finalizzata e dei mezzi intimidatori di cui è solita servirsi.Sono circostanze aggravanti l’avere disponibilità di armi o materie esplodenti e il finalizzare attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti.È prevista come pena accessoria la confisca obbligatoria di tutte le cose cmq pertinenti al reato.È sempre predisposta, in caso di condanna, la misura di sicurezza della libertà vigilata.

ART 461TER SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSOART 418 ASSISTENZA AGLI ASSOCIATIART 419 DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO ART 421 PUBBLICA INTIMIDAZIONE

DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA

Il titolo V relativo ai delitti contro l’incolumità pubblica ricomprende fatti che tipicamente provocano un pericolo di tale potenza espansiva o diffusità, da minacciare o ledere un numero indeterminato di persone non individuabile preventivamente. Sono pertanto definiti delitti di pericolo, o delitti vaghi o vaganti.Il bene di pubblica incolumità va inteso in senso restrittivo: cioè esso abbraccia solo la vita, l’integrità fisica e la salute delle persone; del danno alle cose si tiene conto solo se ne possa derivare un rischio a carico di essere umani.I reati possono ledere o minacciare singole persone: ma ciò che li distingue dai reati contro la vita e l’integrità individuali è l’attitudine a proiettare gli effetti lesivi al di là dei concreti individui colpiti, mettendo a repentaglio una cerchia indeterminata di persone.Il legislatore anticipa la tutela delle persone in modo da salvaguardarle ancora prima che divengano concreto bersaglio delle condotte incriminate.L’elemento caratterizzante i reati contro l’incolumità pubblica è il pericolo comune che essi tipicamente provano.

ART 422 STRAGEIl legislatore del 30 preoccupato di predisporre una più efficace difesa contro gli attentati terroristici , ha configurato un autonomo delitto di strage

ART 423 INCENDIOART 423 BIS INCENDIO BOSCHIVOART 424 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIOART 426 INONDAZIONE, FRANA O VALANGAART 427 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INONDAZIONE, FRANA O VALANGAART 428 NAUFRAIO, SOMMERSIO O DISASTRO FERROVIARIOART 429 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA NAUFRAGIOART 430 DISASTRO FERROVIARIO

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ART 431 PERICOLO DI DISASTRO FERROVIARIO CAUSATO DA DANNEGGIAMENTOART 432 ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTIART 434 CROLLO DI COSTRUZIONI O DI ALTRI DISASTRI DOLOSIART 435 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI MATERIE ESPLODENTIART 436 SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O GUASTO DI APPARECCHI A PUBBLICA DIFESA DA INFORTUNIART 437 RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVOROART 449 DELITTI COLPOSI DI DANNOART 450 DELITTI COLPOSI DI PERICOLO

DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICAART 438 EPIDEMIAART 439 AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARIART 440 ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARIART 442 COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATEART 443 COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTIART 444 COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVEART 445 SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI IN MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

I delitti contro la fede pubblica, contenuti nel titolo VII del II libro, comprendono 4 tipi di falsità:- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (capo I)- falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (capo II)- falsità in atti (capo III)- falsità personali (capo IV)L’elemento comune è rappresentato dalla loro attitudine a ledere uno stesso bene giuridico: quello della cd. fede pubblica: tale è definibile la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economi e giuridico.Il riferimento al bene protetto e la conseguente esigenza di verificare l’attitudine lesiva della condotta del falsario, inducono ad escludere il reato laddove ci si trovi di fronte a forme di falsificazione inidonee a ingannare il pubblico: falso punibile è dunque solo quello idoneo a trarre in inganno una cerchia indeterminata di persone.Muovendo da questa premessa, la dottrina ha escluso la rilevanza penale del falso cd. grossolano, innocuo e inutile.È grossolano il falso così immediatamente riconoscibile, da non poter far cadere in errore alcuna persona.È innocuo il falso che risulta inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati.È inutile quando la falsificazione ha per oggetto un documento irrilevante o ininfluente ai fini della decisione da emettere in rapporto alla situazione giuridica che viene in questione.In materia di delitti di falso è difficile ricostruire l’elemento soggettivo.Ci si chiede è sufficiente che il falsario realizzi con coscienza e volontà la cd. immutatio veri o è necessario che egli sia altresì consapevole di provocare con la falsificazione un nocumento a interessi giuridicamente protetti?Viene stabilito che il dolo come volontà del fatto tipico non può non presupporre la coscienza dell’idoneità ingannatoria della falsificazione.

FALSITA’ IN VALORI PUBBLICIIl capo I è dedicato alle falsità in valori pubblici.ART 453 FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO DI MONETE FALSIFICATELe falsità in monete e in carte di pubblico credito integrano il falso cd. nummario.Bene protetto è l’interesse generale alla certezza e affidabilità del traffico monetario.La moneta è quella avente corso legale, cioè imposta dallo stato come mezzo di pagamento.La tutela è estesa anche alle monete straniere.Le carte di pubblico credito, parificate alle monete, ricomprendono la cd carta moneta o moneta cartacea, costituita dalle banconote o dai biglietti di stato.Le condotte incriminate dall’art 453 sono:Contraffazione che consiste nella fabbricazione di monete o di carte di pubblico credito da parte di chi non sia legalmente autorizzato, idonea a farle apparire genuine e perché a ingannare il pubblico.Ai fini della consumazione basta che sia contraffatta anche una sola moneta e non è necessario l’uso di essa.

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Alterazione è punita sia se di accrescimento, che di diminuzione del valore della moneta. Presupposto in ogni caso è l’esistenza di una moneta genuina: questa subisce un’alterazione nella misura in cui viene modificata nella sua materialità.Questa forma di condotta è diventata di difficile verificazione non essendovi più monete italiane coniate in metallo prezioso.Introduzione consiste nella condotta di chi fa giungere nel territorio dello stato, proveniente da uno stato estero dove è avvenuta la falsificazione, moneta alterata o contraffatta.La condotta può presentarsi in due forme: o di concerto o senza concerto con l’autore della falsificazione.Perché vi sia concerto non è necessaria una organizzazione, è sufficiente un rapporto qualunque anche solo mediato.Acquisto o ricezione. Acquistare significa ottenere le monete falsificate mediante una vendita.Ricevere vuol dire rendersi destinatari di monete falsificate tramite un trasferimento diverso dalla compravendita.Esse acquistano rilevanza penale solo se c’è il fine di mettere in circolazione le monete falsificate.Detenzione consiste nell’avere di fatto una disponibilità anche momentanea a qualsiasi titolo, dell’oggetto contraffatto o alterato. Occorre però: che sia realizzata di concerto con il falsificatore, o che sia accompagnata dal fine di mettere in circolazione le monete falsificate.Spendita o messa in circolazione. La prima attività consiste nel far uso di monete falsificate come mezzo di pagamento, la seconda nel farle uscire dalla sfera di disponibilità del detentore.Il dolo non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto materiale, ma ricomprende la consapevolezza della sua portata offensiva.L’art 463 stabilisce che non è punibile che, avendo commesso uno dei fatti previsti, prima che l’autorità ne abbia notizia, riesce ad impedire la contraffazione, alterazione, fabbricazione o la circolazione.Si tratta di un cd pentimento operoso a cui viene attribuita efficacia esimente. ART 459 FALSIFICAZIONE DEI VALORI DI BOLLO...Bene protetto è la certezza e affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.Per valori di bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi postali.Le condotte incriminate sono:la falsificazione, l’alterazione e l’introduzione. L’art 464 incrimina uso di valori di bollo contraffatti e alterati. L’uso deve consistere in una utilizzazione conforme alla normale destinazione che la cosa avrebbe se fosse genuina.L’art 466 alterazione di segni nei valori di bollo e uso degli oggetti così alterati prevede due ipotesi:nella prima si ha la dolosa rinnovazione di valori di bollo accompagnata dal loro successivo uso.La secondo presuppone il semplice uso dei valori di bollo alterati.

ART 460 CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATAART 461 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE Le carte di pubblico credito e i valori di bollo sono realizzati in carta filigranata, cioè in una carta che porta impressi particolari segni visibili in trasparenza, e che può essere prodotta solo dallo stato.Filigrane sono i punzoni, le forme o le tele necessarie per fabbricare la carta filigranata.

FALSITA’ DI SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTOIl capo II del titolo VII del codice prevede ipotesi di falso accomunate da un oggetto materiale convenzionalmente definibile contrassegno: sia i segni apposti da un organo pubblico che i marchi dei prodotti industriali, costituiscono infatti simboli che servono ad attestare la provenienza e la genuinità della cosa contrassegnata.FALSIFICAZIONE DI SIGILLI E IMPRONTEBene protetto è l’interesse della generalità dei consociati alla certezza e all’affidabilità dei contrassegni destinati alla pubblica autenticazione.I sigilli sono gli strumenti che servono ad imprimere un segno su di un supporto materiale.La legge penale si riferisce ai sigilli dello stato.Per impronte si intendono i segni apposti da un organo pubblico per attestare la provenienza di un documento, avvero l’avvenuto compimento di un atto.L’impronta consiste nel vero e proprio contrassegno, il sigillo è lo strumento atto ad imprime l’impronta.Le condotte incriminate sono:art 467/68 contraffazione del sigillo di stato o di altri pubblici sigilli e uso di tali sigilli.Art 469 contraffazione delle impronte

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Art 470 vendita o acquisto con impronte contraffatte è una fattispecie autonoma di reato (biglietti siae contraffatti)Art 471 uso abusivo di sigilli e strumenti veriArt 472 uso o detenzione di misure o pesi con impronta falsa

FALSITA’ IN MARCHI E BREVETTIBene protetto è la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella genuinità dei segni distintivi delle opere di ingegno o dei prodotti industriali.Marchio è un segno emblematico usato dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, è un indicatore di provenienza dell’oggetto contrassegnato.Brevetto è l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione industriale a un determinato soggetto, a cui lo stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell’invenzione stessa.Condotte incriminate sono:art 473 contraffazione e alterazione tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodottouso e fatti di circolazione chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchiart 474 introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

FALSI TA’ IN ATTIIl legislatore tende a prevenire l’inganno, determinato dalla falsa apparenza circa l’esistenza e il contenuto di un rapporto o di una situazione giuridica.Vige la tesi della natura plurioffensiva del falso documentale, con conseguente duplicazione del bene protetto: quest’ultimo consisterebbe da un lato, nella fiducia e nella sicurezza delle relazioni giuridiche; e dall’altro negli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità dei documenti quali mezzi di prova delle situazioni giuridicamente rilevanti.Documento è definibile qualsiasi oggetto idoneo a rappresentare un pensiero.I tipi di documenti presi in considerazione dalla legge penale sono gli atti pubblici e le scritture private.La definizione di atto pubblico si ricava dagli art 2699 e 2700 del c.c.Avremo: un documento redatto, con osservanza delle formalità prescritte, da un pu che esercita un potere di certificazione e, fidefaciente fino a querela di falso. Questa definizione non è cmq esaustiva per il diritto penale.Innanzitutto perché la legge penale non considera la fidefacienza un requisito essenziale. La nozione penalistica è molto più ampia, perché mentre il diritto civile si limita a definire il cd. atto pubblico in senso stretto, il codice penale fa riferimento all’atto pubblico in senso lato, comprensivo di tutti i documenti redatti dai pu o dai ips nell’esercizio delle loro funzioni.Vi rientrano anche i concetti di certificazione e autorizzazione amministrativa e copie autentiche di atti pubblici o privati, consistenti in riproduzioni fedeli di un documento, e gli attestati che sono le certificazioni sintetiche o parziali del contenuto di altri atti.La scrittura privata è qualsiasi documento proveniente da un soggetto sprovvisto della qualifica di pu o ipsFALSO MATERIALE E FALSO IDEOLOGICOIl legislatore del 30 ha riproposto la distinzione tra falso materiale e falso ideologico.In passato il falso materiale investiva la forma esteriore del documento e perciò riconoscibile con l’occhio attraverso segni esterni.Falso ideologico aggrediva invece il contenuto dell’atto materialmente integro.Oggi per ricavare un’esatta distinzione tra i due tipi di falso si ricorre alle norme positive.La falsità materiale del pu è caratterizzata dall’assenza delle condizioni che legittimano l’uso attuale dei poteri documentali: il pu redige un documento mentre dovrebbe astenersene, perché in quel momento mancano i presupposti di un corretto esercizio della funzione documentale.L’atto è falso per il solo fatto che viene formatoIl falso ideologico si caratterizza per l’abuso dei poteri documentali che il pu nella situazione data è legittimato ad esercitare. In altri termini il pu possiede il potere certificatorio, ma disattende l’obbligo di attestare cose conformi al vero.Particolarmente dibattuto è il problema del falso consentito: ci si chiede cioè se la sottoscrizione apposta da un terzo, previo consenso del legittimato ad opporre la firma sul documento, costituisca reato o fatto penalmente lecito.La giurisprudenza esclude l’applicabilità della scriminante del consenso dell’avente diritto, perché la norma in tema di falso è posta a protezione di interessi cmq indisponibili.La dottrina invece cerca di contemperare le esigenze di speditezza del traffico con la necessita di evitare possibili abusi nell’utilizzazione del nome altrui.La tesi preferibile è cmq quella che tende a dilatare al massimo l’area di liceità del falso consentito.

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ART 476 FALSITA’ MATERIALE IN DOCUMENTI PUBBLICIART 477 FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DA P.U. IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVEART 478 FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DA P.U IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATIART 482 FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATOART 479 FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PU IN ATTI PUBBLICIART 480 FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA P.U IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTART 483 FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICOART 481 FALSITA’ IDEOLOGICHE IN CERTIFICATI COMMESSA DA PARTE ESERCENTI UNA SERVIZIO DI PNART 484 FALSITA’ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONIART 485 FALSITA’ IN SCRITTURA PRIVATAART 486 FALSITA’ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO ATTO PRIVATOART 487 FALSITA’ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO ATTO PUBBLICOART 489 USO DI ATTO FALSO ART 490 SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

FALSITA’ PERSONALINel capo VII vi sono alcuni modelli delittuosi che hanno la comune caratteristica di aggredire la fede pubblica mediante comportamenti che alterano gli elementi di identificazione di una persona (nome, cognome, data di nascita) ovvero le qualità che ne condizionano il ruolo nella società civile ( titolo professionale)ART 494 SOSTITUZIONE DI PERSONA ART 495 FALSE DICHIARAZIONI SULL’IDENTITA’ PERSONALEART 497 FRODE NEL FARSI RILACIARE CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRA E IL COMMERCIO

Il titolo VIII contiene i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio che trova la sua ragione d’essere nello sviluppo della moderna economia industriale.In tempi più recenti si è però preso atto della pratica disapplicazione di gran parte di queste norme e ciò perché il legislatore, concependo l’economia pubblica alla stregua di una visione totalizzante, ha finito con polarizzare il disvalore penale sulla lesione di un evento dalle dimensioni gigantesche, il che ha comportato, come conseguenza inevitabile, la quasi impossibile verificazione empirica di un evento di tali proporzioni, e in ogni caso, insuperabili difficoltà di accertarlo in sede processuale.Da ciò emergono chiaramente le insufficienze e i limiti della disciplina codicistica. Essa è infatti incapace di assolvere una reale funzione di tutela degli interessi del sistema economico nel suo complesso, e poi contiene previsioni di reato che sarebbe più corretto considerare già dei fossili normativi, espressione di un’ideologia sorpassata

ART 501 (AGGIOTAGGIO) RIALZO E RIBASSO FRAUDOLENTO DI PREZZI SUL PUBBLICO MERCATO O NELLE BORSE DI COMMERCIOART 501 BIS MANOVRE SPECULATIVE SU MERCIART 514 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI

I DELITTI DI SCIOPERONel sistema originario del codice rocco i delitti di sciopero e serrata costituivano espressione tipica dei principi dello stato corporativo, il quale aveva abolito la lotta tra le varie classi sociali e aveva considerato illecita l’autodifesa di classe, rendendo obbligatorio il ricorso ad un organo dello stato per dirimere i conflitti tra il capitale e il lavoro.Caduto il sistema corporativo e, divenuto lo sciopero un diritto costituzionalmente garantito dall’art 40, si poneva il problema della sopravvivenza dei delitti di sciopero all’interno del nuovo sistema giuridico.La corte cost. con alcuni importanti ma non sempre rettilinee decisioni ha stabilito:- la piena legittimità dello sciopero e della serrata cd. economica- riconoscimento progressivo della legittimità dello sciopero politico, di solidarietà o di protesta, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli art 503 per fini non contrattuali, 504 coazione alla pubblica autorità, 505 solidarietà e protesta- riconoscimento della serrata agli esercenti le piccolo industrie- piena vigenza degli art 503 e 504 quando lo sciopero è diretto a sovvertire l’ordinamento cost- mantenimento in vigore del delitto di serrata a scopo di solidarietà.

ART 503 SERRATA E SCIOPERO PER FINI NON CONTRATTUALIART 504 COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA’ MEDIANTE SERRATA O SCIOPERO

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ART 505 SERRATA O SCIOPERO DI SOLIDARIETA’ O DI PROTESTAART 506 SERRATA DI ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE O COMMERCIART 507 BOICOTAGGIO

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA O IL COMMERCIOART 513 TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIOART 513BIS ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZAART 515 FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIOART 516 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINEART 517 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI