gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota...

62
NEWS DEL GAUDENS N. 99 DEL 31 LUGLIO 2014 www.gaudens.altervista.org Sommario : 31 Luglio :sblocca Italia - Fiducia DL 90 – Novità edilizia Parametri riduzione personale - Conversione Decreto PA: EE.LL. smaltire le graduatorie prima di assumere Un emendamento approvato al testo del DDL di conversione del Decreto n. 90/2014 subordina l'autorizzazione di nuovi concorsi all'esaurimento di graduatorie vigenti. Ma con limiti - I.U.C.- IMU: Le unita' immobiliari assimilate alle abitazioni principal iS. Zammarchi (www.ufficiotributi.it 17/3/2014) - Sul tema Tributi – Conseguenze differimento termine bilancio - Sblocca debiti: l'anticipazione non può finanziare "nuove" spese - censurato il comportamento di una Regione che aveva utilizzato tali risorse per ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto 2012 e per finanziare i trasferimenti alle aziende sanitarie e gli ammortamenti non sterilizzati di Marco Rossi - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, con deliberazione n. 147 depositata lo scorso 16 luglio 2014, si è pronunciata sul seguente quesito, posto dal Comune di Candelo (BI):“Premessa l’intenzione del Comune di procedere al conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Tuel per il ruolo di responsabile del servizio finanziario, e richiamati i limiti fissati dalla delibera di questa Sezione n. 31 del 4 aprile 2012, in che misura si applicano limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 atteso che nell’anno 2009 la spesa per “assunzioni flessibili” dell’ente è risultata pari a zero - Programma misurazione tempi e oneri dei procedimenti amministrativi Di Arturo Bianco Gare: accesso agli atti delle imprese solo per la difesa in giudizio Il Consiglio di Stato ribadisce un preciso orientamento giurisprudenziale già espresso di Aldo Monea – Concorsi pubblici e modalità di pubblicazione di Massimiliano Alesio Avvocato e Segretario di Enti locali - Cauzione provvisoria ; eventuale dimezzamento Questionario Sblocca-Italia, parte oggi la manovra per le infrastrutture del governo Renzi di Alessandro Arona e Giorgio Santilli 1

Transcript of gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota...

Page 1: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

NEWS DEL GAUDENS N. 99 DEL 31 LUGLIO 2014

www.gaudens.altervista.org

Sommario : 31 Luglio :sblocca Italia - Fiducia DL 90 – Novità edilizia Parametri riduzione personale - Conversione Decreto PA: EE.LL. smaltire le graduatorie prima di assumere Un emendamento approvato al testo del DDL di conversione del Decreto n. 90/2014 subordina l'autorizzazione di nuovi concorsi all'esaurimento di graduatorie vigenti. Ma con limiti - I.U.C.- IMU: Le unita' immobiliari assimilate alle abitazioni principal iS. Zammarchi (www.ufficiotributi.it 17/3/2014) - Sul tema Tributi – Conseguenze differimento termine bilancio - Sblocca debiti: l'anticipazione non può finanziare "nuove" spese - censurato il comportamento di una Regione che aveva utilizzato tali risorse per ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto 2012 e per finanziare i trasferimenti alle aziende sanitarie e gli ammortamenti non sterilizzati di Marco Rossi - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, con deliberazione n. 147 depositata lo scorso 16 luglio 2014, si è pronunciata sul seguente quesito, posto dal Comune di Candelo (BI):“Premessa l’intenzione del Comune di procedere al conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Tuel per il ruolo di responsabile del servizio finanziario, e richiamati i limiti fissati dalla delibera di questa Sezione n. 31 del 4 aprile 2012, in che misura si applicano limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 atteso che nell’anno 2009 la spesa per “assunzioni flessibili” dell’ente è risultata pari a zero - Programma misurazione tempi e oneri dei procedimenti amministrativi Di Arturo Bianco Gare: accesso agli atti delle imprese solo per la difesa in giudizio Il Consiglio di Stato ribadisce un preciso orientamento giurisprudenziale già espresso di Aldo Monea – Concorsi pubblici e modalità di pubblicazione di Massimiliano Alesio Avvocato e Segretario di Enti locali - Cauzione provvisoria ; eventuale dimezzamento Questionario

Sblocca-Italia, parte oggi la manovra per le infrastrutture del governo Renzi di Alessandro Arona e Giorgio Santilli

Arriva lo sblocca-Italia, una cornice di misure che dovrebbe far ripartire infrastrutture, edilizia, città per 43 miliardi di euro. Sarà il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a spiegare cosa ci sarà in questa cornice stasera, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Nessun provvedimento, per ora, ma una consultazione di un mese, come già si era fatto con il decreto di riforma della Pa. Le uniche cose che potrebbero concretizzarsi già oggi in forma di provvedimenti sono il «piano aeroporti» – un decreto che aspetta l'approvazione del governo dopo una "riflessione" di quattro anni nei cassetti ministeriali di un documento strategico fondamentale – e un pacchetto di opere che potrebbe essere approvato dal Cipe: la defiscalizzazione per la Pedemontana lombarda (sarebbe il secondo caso dopo la Orte-Mestre, delibera del novembre 2013 ferma però alla Corte dei Conti), atto aggiuntivo per la Metro C di Roma, piano finanziario della Milano - Serravalle. «In consiglio dei ministri la discussione sullo sblocca-Italia e l'apertura della fase di consultazione (mi dispiace, consulteremo i cittadini per il solo mese di agosto: ma le buone idee non vanno in ferie. Fine di agosto dobbiamo essere operativi con i provvedimenti!)». Così ha scritto ieri Renzi nella sua lettera «e news».

1

Page 2: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Lo Sblocca Italia a cui sta lavorando il governo si annuncia comunque come un provvedimento a 360 gradi. Dall'accelerazione sui fondi Ue alle semplificazioni radicali per l'edilizia privata, dalla riprogrammazione della legge obiettivo al finanziamento immediato di un numero ristretto di grandi opere, dalla riforma dei porti all'approvazione (forse con Dpcm) del piano aeroporti, dalla riforma degli incentivi per il project financing a quelli per la banda larga, da un piano di piccole opere che tenga dentro le 1.400 segnalazioni arrivate a Renzi dai sindaci al rifinanziamento del «piano città» e del «piano dei 6mila campanili». Le nuove risorse dovrebbero oscillare fra due e tre miliardi di euro, ma è probabile che su questo Renzi non scopra ancora le carte, visto che non saranno approvati provvedimenti. Almeno un miliardo dovrebbe arrivare dalla revoca di finziamenti a opere della legge obiettivo e non solo, un lavoro istruttorio fatto dal ministero delle Infrastrutture, mentre altre risorse dovrebbero arrivare dall'Economia (il Dl Irpef convertito a fine giugno prevedeva un lavoro di verifica e riassegnazione dei residui passivi nel bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 31 luglio).

Una parte di questi fondi dovrebbero andare a un gruppo di grandi opere, proposte dal Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Tra queste dovrebbero esserci l'autostrada Tirrenica, la terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste, il Passante ferroviario di Torino, il collegamento ferroviario Milano-Seregno-Malpensa, il primo lotto dell'autostrada Termoli-San Vittore, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Un'altra parte dei fondi dovrebbe invece andare al piano "6mila Campanili" (piccole opere nei Comuni con meno di 5mila abitanti) e per finanziare alcune delle 1.400 opere (piccole ma non solo) segnalate dai Comuni a Renzi su sua diretta sollecitazione.Un intervento radicale è annunciato anche per le semplificazioni in edilizia privata, per tentare di superare le "riforme a metà" o non attuate degli anni scorsi. La prima misura sarà quella del regolamento edilizio standard per tutti gli 8mila comuni, una vera rivoluzione. Ma ci saranno anche norme per limitare il potere di autotutela dei Comuni dopo la presentazione della Scia o della Dia edilizia; un accorciamento dell'iter del permesso di costruire; un rafforzamento dello Sportello unico edilizia.<CW-25>Infine modifiche alle conferenze di servizi e una riduzione del raggio d'azione delle Sovrintendenze, con l'esclusione dei piccoli e piccolissimi lavori, che costituiscono il 70% del totale.

DECRETO PA, TUTTE LE NOVITA' PER L'EDILIZIA

- Articolo 13, comma 1 – Progettazione – Viene cancellato l'incentivo alla progettazione interna della Pa. - Articolo 13 bis – Progettazione – Le Pa, al posto del vecchio incentivo, creano un fondo per la progettazione che alimenterà gli incentivi.- Articolo 19, comma 1 – Anticorruzione – L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici viene soppressa e i suoi vertici decadono.

- Articolo 19, comma 2 – Anticorruzione – Al posto dell'Avcp si insedia l'Anac che ne assume tutte le funzioni.

- Articolo 19, comma 4 – Anticorruzione – La riorganizzazione dell'Avcp passerà da un piano redatto dall'Anac.

2

Page 3: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

- Articolo 23 bis – Appalti – Per i Comuni nati da fusione l'obbligo di centrale di committenza scatta dal terzo anno successivo all'istituzione.

- Articolo 23 ter, comma 1 – Appalti – L'obbligo di centrale di committenza slitta a gennaio 2015 per i beni e servizi e a luglio 2015 per i lavori.

- Articolo 23 ter, comma 2 – Appalti – Le disposizioni sulle centrali di committenza non si applicano alle ricostruzioni di Abruzzo ed Emilia Romagna.

- Articolo 23 ter, comma 3 – Appalti – I Comuni con più di 10mila abitanti possono appaltare autonomamente sotto i 40mila euro.

- Articolo 24, comma 2 – Edilizia privata – Entro sei mesi tutte le amministrazioni statali devono adottare decreti per definire moduli unici per la presentazione di istanze.

Articolo 29, comma 1 – Antimafia – Per le categorie a rischio la verifica antimafia andrà fatta obbligatoriamente passando dalla white list.

- Articolo 29, comma 3 – Antimafia – Per partecipare agli appalti, in fase transitoria, basterà la richiesta di iscrizione alla white list.

- Articolo 30, comma 1 – Expo – Il presidente Anac avrà compiti di sorveglianza sulle gare di Expo 2015, ma solo fino al 2016.

- Articolo 32, comma 1 – Anticorruzione – Le imprese e le concessionarie in odore di corruzione potranno essere commissariate su richiesta dell'Anac.

- Articolo 34, comma 1 – Expo – I compensi dello staff del Commissario unico Expo andranno in una specifica contabilità speciale.

- Articolo 36, comma 1 – Anticorruzione – Esteso a tutte le grandi opere il sistema di tracciamento dei pagamenti finora usato solo per alcuni interventi strategici.

- Articolo 37, comma 1 – Anticorruzione – Negli appalti sopra la soglia comunitaria le varianti sopra il 10 per cento andranno comunicate all'Anac.- Articolo 37, comma 2 – Anticorruzione – Sotto la soglia comunitaria le varianti passeranno dalle sezioni regionali dell'Osservatorio sui contratti pubblici.

- Articolo 39, comma 1 – Anticorruzione - Stretta sulle irregolarità delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso di requisiti per partecipare alle gare.

- Articolo 40, comma 1 – Tar – I giudizi in materia di appalti andranno definiti entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti.

3

Page 4: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

- Articolo 40, comma 2 – Tar – Le misure cautelari potranno essere subordinate alla prestazione di una cauzione.

- Articolo 41 – Tar – Il giudice potrà condannare la parte soccombente a un risarcimento in caso di motivi manifestamente infondati.

Conversione Decreto PA: EE.LL. smaltire le graduatorie prima di assumere Un emendamento approvato al testo del DDL di conversione del Decreto n. 90/2014 subordina l'autorizzazione di nuovi concorsi all'esaurimento di graduatorie vigenti. Ma con limiti. Con una modifica apportata al testo dell'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, la nuova formulazione uscita dal lavoro delle commissioni di Montecitorio prevede, per il comparto Regioni ed Enti Locali, l'estensione della disciplina, già valida per le amministrazioni statali (articolo 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013), in base alla quale l'autorizzazione di nuove procedure concorsuali è subordinata alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato e dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1^ gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Cambia il parametro di riferimento per la riduzione della spesa di personale

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha terminato ieri l’esame del ddl di conversione del decreto-legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. Proprio nell’ultima seduta è stato approvato un nuovo importante emendamento (3.71) che, attraverso l’introduzione all’art. 1 della L. n. 296/2006 del nuovo comma 557-quater, fissa nel valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della presente disposizione il nuovo parametro di riferimento rispetto al quale assicurare da quest’anno la riduzione della spesa per il personale. Così facendo, dunque, viene meno il riferimento individuato in via interpretativa alla spesa per il personale dell’anno precedente. Per gli enti particolarmente virtuosi, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, si preannuncia poi un’altra positiva novità (emendamento 3.35). A decorrere da quest’anno, infatti, questi ultimi potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell’80 per cento (anziché del 60 per cento) della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, mentre dall’anno prossimo potranno procedere alla copertura integrale del turn over (100%).

I.U.C.- IMU: Le unita' immobiliari assimilate alle abitazioni principaliS. Zammarchi (www.ufficiotributi.it 17/3/2014)

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), con l’istituzione della  I.U.C..,  prevede la sua articolazione nelle tre entrate a tutti note (IMU, TARI e TASI). La norma in parola riporta nel dettaglio la disciplina di TARI e

4

Page 5: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

TASI, mentre per quanto concerne l’IMU, rinvia alle disposizioni già in vigore.    Il riferimento alla normativa in materia di imposta municipale propria viene espressamente previsto, al comma 703 della Legge n. 147/2013. Pertanto, se le norme che disciplinano la I.U.C. non riportano specifiche previsioni in ordine alla componente patrimoniale, vengono assunte le disposizioni IMU.In merito agli adempimenti concernenti tale imposta, si rammenta che i termini di scadenza dei versamenti e gli adempimenti inerenti alla dichiarazione, sono i medesimi già stabiliti in passato: rimangono le due rate con scadenza al 16 giugno ed al 16 dicembre dell’anno di competenza,  mentre la dichiarazione va  presentata utilizzando l’apposito modello approvato dal M.E.F. entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche. Va ricordato che, per gli enti non commerciali, sono previsti adempimenti diversi: i versamenti saranno tre, essendo previsto un conguaglio al 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta: ciò in quanto l’IMU deve essere versata solo per gli immobili nei quali, nel corso dell’anno d’imposta, si è svolta attività commerciale e, tale valutazione, può essere fatta solo a consuntivo. Inoltre per tali soggetti è previsto un modello di dichiarazione specifico che, al momento, non ha ancora visto la luce. Da porre in evidenza l’obbligo, per gli enti non commerciali, di trasmissione della dichiarazione in via telematica. Le modifiche più rilevanti in materia di IMU sono intervenute nel corso dell’anno 2013, con la “graduale” soppressione dell’imposta sulle abitazioni principale e con la previsione di nuove esenzioni. Si ribadisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali sono escluse dall’assoggettamento all’IMU, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le pertinenze di tali unità immobiliari e quelle ad esse assimilate, purché non incluse fra le abitazioni di lusso, rientrano nelle esenzioni. Vediamo ora di distinguere le assimilazioni ex lege da quelle introdotte mediante regolamento comunale.

Sono assimilate ex lege:

1. la previsione dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, che considera “abitazione principale” l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito  di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti  civili  del matrimonio;

2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  (IACP)  o  dagli  enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità  degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (alloggi sociali);

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

1. l’abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in  servizio permanente  appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000, n. 139, dal personale appartenente alla  carriera  prefettizia; per tali soggetti non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica; l’assimilazione è consentita ad un unico

5

Page 6: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

immobile, iscritto o iscrivibile  nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia  censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Possono invece essere assimilate con apposita previsione del regolamento comunale:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

2. l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

3. l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure, in alternativa, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, inoltre l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Si rammenta infine che per le abitazioni principali considerate “di lusso” continuano a beneficiare della detrazione di euro 200,00 (l’ulteriore detrazione di euro 50,00 era prevista solo per gli anni 2012 e 2013).

IFEL commenta il differimento del bilancio di previsioneS. Zammarchi (www.ufficiotributi.it 28/7/2014)

Con nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, ulteriormente posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2014. Il differimento è stato disposto dal Ministero dell’interno con proprio decreto del 18 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio scorso, con cui viene dato atto che il provvedimento è stato sollecitato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2014. La richiesta è maturata a seguito dell’incertezza ancora presente in materia di risorse finanziarie disponibili per i predetti enti locali. In primis si lamenta la mancata indicazione dei dati definitivi circa le risorse finanziarie che verranno loro assegnate, accompagnata dalle problematiche generate dalle varie innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, nonché dalla necessità di tener conto delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispongono ulteriori tagli della spesa pubblica a carico di Comuni e Province.L’accoglimento della richiesta di proroga è stato giustificato anche in riferimento alla situazione di instabilità ancora presente i molti Comuni, interessati dalle operazioni necessarie per il rinnovo delle rispettive amministrazioni. Considerando infatti che le consultazioni elettorali si sono concluse fra il 25 maggio e l’8 giugno, il breve lasso di tempo intercorso potrebbe non aver consentito alle amministrazioni di elaborare un’idonea programmazione economico-finanziaria.Per quanto concerne le incertezze attinenti all’assegnazione di risorse disponibili ai Comuni, IFEL, nella nota ricordata, elenca le disponibilità che ancora devono essere 6

Page 7: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

suddivise e per le quali si attende la notizia del riparto entro luglio . Si tratta in particolare di :- un miliardo di euro - 625 milioni di euro (ex D.L. n. 16/2014) per ristorare i Comuni per il passaggio IMU.TASI;- 116.5 milioni di euro (ex comma 711 della Legge di stabilità 2014) destinati a coprire il minor gettito IMU derivante dall’introduzione dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dalla riduzione del moltiplicatore IMU per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoltori professionali, iscritti alla previdenza agricola.Il posticipo del termine per l’approvazione del bilancio di previsione autorizza anche la proroga dell’esercizio provvisorio (ex art. 163, comma 3 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267) che impone agli enti locali di  effettuare mensilmente, per ogni intervento,  spese non superiori ad un dodicesimo delle somme iscritte a bilancio. Naturalmente se il bilancio non è ancora stato approvato occorre fare riferimento a quello del 2013. Sono tuttavia escluse da questo vincolo le spese derivanti da obblighi di legge o da obblighi sorti a seguito della sottoscrizione di una convenzione o di un contratto (si pensi agli stipendi dei dipendenti, alle rate del mutuo ecc..).Non possono invece essere assolutamente sostenute le spese relative a nuovi interventi. Inoltre IFEL raccomanda ai Comuni di fare attenzione nel calcolare le somme che possono essere spese, perché le effettive disponibilità potrebbero risultare inferiori a causa dei nuovi tagli fissati dal richiamato D.L. n. 66/2014. Tra l’altro sulla questione si è recentemente espressa la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la delibera n. 18 dello scorso 12 giugno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2014.In ordine al fatto che il nuovo termine coincide anche con la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, non comporta invece particolari problemi, perché la delibera di approvazione del bilancio di previsione può essere anche contestuale a quella con cui il Consiglio Comunale dà atto del permanere degli equilibri.In materia di tributi locali la proroga non ha particolari riflessi per l’applicazione delle eventuali modifiche regolamentari o per l’istituzione dei nuovi tributi, ma vi sono alcune considerazioni da evidenziare. Nel dettaglio IFEL specifica che:

per l’IMU il termine del 30 settembre consente ampiamente di rispettare la data del 21 ottobre, termine entro il quale occorre trasmettere al MEF, in via telematica, le delibere attinenti a tale imposta, (ex art. 13, comma 13bis, D.L. n. 201/2011),

per la TASI, il differimento del bilancio potrebbe comportare lo slittamento della scadenza per il versamento della rata a titolo di acconto; come è noto tale scadenza al 16 ottobre p.v. è stabilita per i Comuni che, entro il 10 settembre provvederanno a trasmettere al MEF, esclusivamente in via telematica, le delibere di approvazione delle aliquote TASI, per la loro pubblicazione entro il successivo 18 settembre (ex art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013). In assenza di questo adempimento, i contribuenti di quei Comuni dovranno versare la TASI in un’unica soluzione al 16 dicembre. Nella propria nota IFEL ritiene che la data del 10 settembre non venga posticipata dalla proroga in esame perché norma speciale riferita alla TASI, Inoltre l’eventuale proroga riproporrebbe la situazione caotica già conosciuta in occasione del versamento dell’acconto TASI del giugno scorso.

per la TARI il 30 settembre rappresenta il termine ultimo per l’approvazione delle delibere attinenti al regolamento ed alle tariffe, da inviare al MEF entro i successivi 30 giorni (ex art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011)

7

Page 8: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Sulla riduzione del 5%

La principale questione affrontata, prima della conversione in legge, era l’obbligatorietà o meno di tale riduzione. Il Servizio Studi del Senato, all’epoca, propendeva per una tassatività della norma, ma erano necessarie rassicurazioni in merito alla sua piena sostenibilità “sul piano squisitamente giuridico, circa la prevista autorizzazione a disporre la riduzione delcinque per cento dei corrispettivi previsti ai contratti di appalto o fornitura in corso, eppure regolarmente stipulati dalle Amministrazioni iure privatorum con terzi, dal momento che ciò sembrerebbe perlomeno suscettibile di innescare meccanismi di contenzioso, con gli affidatari da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per le PA e non la neutralizzazione di parte dei risparmi attesi.” Il tenore della norma in realtà, confermato in sede di conversione, faceva già propendere per una facoltà di riduzione. L’Amministrazione “è autorizzata”, in quanto la riduzione è funzionale al risparmio di spesa che l’ente deve assicurare, ma non obbligata (non sono utilizzate parole come “deve” oppure “riduce”) ad intraprendere solo quella strada. L’art. 47 ha infatti confermato la non obbligatorietà in senso assoluto della riduzione o rinegoziazione, a patto che l’Ente individui misure alternative per conseguire i medesimi risparmi di spesa (comma 12).

Tuttavia, sebbene la riduzione sia facoltativa, questa può essere di fatto obbligata, in specie alla luce degli emendamenti approvati che hanno eliminato la lettera b) del comma 8. In sostanza, la riduzione del prezzo è l’unico strumento che il D.L. 66/2014 offre per conseguire i risparmi di spesa previsti relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, oltre alla rinegoziazione, al ribasso, del contenuto dei servizi / beni offerti. Va però precisato che la misura complessiva della riduzione non è del 5% rispetto all’anno precedente ma è quella che sarà definita per singolo ente con DM Interno

riferimento agli appalti (anche per il riferimento agli artt. 86 e 82 D.Lgs. 163/2006) e non alleconcessioni. D’altronde, le concessioni implicano un rapporto trilaterale dove la remunerazione del servizio dovrebbe avvenire da parte degli utenti e non da parte della

pubblica amministrazione. Tuttavia, anche nelle concessioni di servizi non è escluso che alcuni oneri siano a carico dell’Amministrazione concedente. La stessa AVCP (Deliberazione n. 4 del 7 luglio 2011), in materia di tracciabilità, prevede che “i costi possono non essere sostenuti direttamente e/o integralmente dall’ente pubblico, ma dalla collettività che usufruisce di un determinato lavoro o servizio”. Una esclusione dall’alveo della disciplina di cui all’art. 8 comma 8 D.L. 66/2014 delle concessioni potrebbe derivare anche dal fatto che il Legislatore attribuisca il diritto di recesso al contraente privato. Il diritto di recesso, in capo al concessionario, non è previsto negli atti di concessione. Gli atti di concessione sono infatti connaturati da elementi pubblicistici ed autoritativi che li distinguono dalle convenzioni o gli atti negoziali di diritto privato. Senza addentrarsi nella teoria dei contratti pubblici, tuttavia, si suole utilizzare il termine “concessione – contratto” con la conseguenza che il contratto disciplinante la concessione e sottoscritto tra le parti successivamente all’affidamento (o al rinnovo) pur essendo dipendente dall’atto (autoritativo) dell’ente pubblico, potrebbe essere soggetto alla disciplina privatistica dei rapporti negoziali, con la conseguenza che potrebbe quindi sostenersi una possibilità di “recesso” dal contratto da parte del concessionario, ancorché dovrebbe abbinarsi alla “revoca” della concessione da parte del concedente, che dovrebbe trovare regolamentazione e fondamento nel contratto/concessione affidata (solitamente, le formule di recesso – unilaterale – della pubblica amministrazione sono piuttosto ampie). La finalità dell’art. 8 commi 4 e 8 D.L. 66/2014 è poi quella di far conseguire alle Amministrazioni dei risparmi di spesa nell’acquisizione di beni e servizi “in tutti i settori”.8

Page 9: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Di conseguenza, nella misura in cui i costi sostenuti possano essere qualificati come corrispettivi per una prestazione di servizi pagata dall’Amministrazione (a nulla rilevando, si ritiene, la disquisizione giuridica sul fatto che sia resa nei confronti della PA o dell’utenza, per la qualificazione come concessione o appalto) derivante da un contratto in essere, sussisterebbero i margini per procedere alla riduzione del 5%. Tuttavia, non possono escludersi contestazioni da parte del concessionario per la particolare nei comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”

Il nuovo comma 3 bis dell’art. 33 D.lgs. 163/2006 prevede che i comuni devono procedere all’acquisto di lavori, beni e servizi nell’ambito di unioni, accordi consortili, soggetti aggregatori, province oppure, in alternativa, tramite MEPA o altri strumenti elettronici gestiti dal soggetto aggregatore di riferimento. Per gli acquisti effettuati in violazione, non è previsto il rilascio del CIG2.

La finalità è ottenere risparmi di spesa attraverso l’aumento dell’efficienza, trasparenza e professionalità nella gestione delle gare, accentrandole in capo a soggetti (es. i soggetti aggregatori, iscritti in un albo tenuto dall’ex AVCP nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) o uffici ad hoc (accordo consortile per un ufficio comune, uffici delle province). Il principio è corretto: se il medesimo bene è acquistato tanti piccoli enti, il prezzo sarà 100. Se invece lo stesso bene è acquistato per tutti da un unico soggetto, specializzato, le condizioni di fornitura saranno probabilmente migliori, ed il prezzo, per tutti, sarà più basso.

In realtà, però, non tutti gli enti hanno le medesime esigenze e quindi, oltre all’acquisto accentrato (economie di scala) dovrebbe garantirsi anche la possibilità di procedere autonomamente, purché con strumenti efficaci e trasparenti, ad esempio tramite una o più piattaforme elettroniche3. Secondo una lettura razionale della norma, l’acquisto dovrebbe

Il CIG, occorre evidenziarlo, va richiesto per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti o non soggetti all’obbligo di contribuzione all’AVCP, purché riconducibili ad appalti, ivi comprese le trattativa dirette sotto i 40.000 euro.

Va ricordato, in proposito, quanto disponeva l’art. 13bis del D.L. 69/2013, il quale prevedeva, relativamente ai beni e servizi delle tecnologie dell’informazione e comunicazione che “1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per lavigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source c

Pubblicazioni obbligatorie: gli open data e l'archiviazione on line Il quarto contributo sulle

nuove linee guida per la pubblicità e trasparenza sul web definisce i confini nerale accentrato o avvenire tramite uffici centrali specializzati, al fine diconseguire risparmi attraverso economie di scala per l’aggregazione degli acquisti o anche attraverso una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, senza obbligatoriamente procedere ad indire sempre gare per più enti (anche se questa è la logica conseguenza),essendo impossibile ed

9

Page 10: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

irragionevole (in specie nel caso di comuni maggiori non obbligati all’aggregazione delle funzioni) non tener conto delle specifiche esigenze.

Tuttavia, in mancanza di un congruo periodo transitorio, la contrazione della spesa pubblica è attribuibile non tanto alle economie di scala, bensì alla paralisi dell’attività contrattuale.

Nessuna delle alternative a disposizione è idonea, o meglio, non lo è ancora, a rispondere a tutte le esigenze degli enti. La situazione è particolarmente critica nei lavori, dove non era mai stato previsto un obbligo di acquisto tramite strumenti elettronici o convenzioni.

La richiesta di ANCI di rinviare l’entrata in vigore al 1 gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi ed al 1° luglio 2014 per i lavori è stata accolta (Intesa Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 10/7/14). Tuttavia, il Presidente dell’ANAC, nella lettera del 17 luglio, ha ribadito come non si possa ancora rilasciare il CIG senza uno specifico intervento normativo. Il SIMOG è già stato aggiornato per tener conto delle nuove norme e, correttamente, senza una norma che differisca il termine di entrata in vigore del comma 3bis (individuabile in un emendamento alla legge di conversione del D.L. 90/2014 già approvato in Commissione Affari costituzionali), il CIG sarebbe rilasciato in violazione di legge.

Per ora, quindi, in attesa dell’emanazione dell’atteso provvedimento normativo, gli enti non possono procedere. La mancata attribuzione del CIG impedisce di bandire gare per le quali è previsto il pagamento del contributo all’Autorità (da attestare in sede di offerta, pena esclusione). Per gli altri contratti, il mancato rilascio del CIG preclude tecnicamente il pagamento a norma della L. 136/20104. Ciò impedisce, di fatto, di poter sfruttare l’art. 1 comma 3 D.L. 95/2012, anche indicato da ANCI, in base al quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente n semantici e oggettivi dei due termini, la cui confusione potrebbe creare problemi agli Enti locali

Sblocca debiti: l'anticipazione non può finanziare "nuove" spese - censurato il comportamento di una Regione che aveva utilizzato tali risorse per ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto 2012 e per finanziare i trasferimenti alle aziende sanitarie e gli ammortamenti non sterilizzati di Marco Rossi

Le somme ricevute dagli Enti a seguito dei provvedimenti "sblocca-debiti" (in particolare dal Dl 35/2013 convertito nella legge 64/2013), a valere sui fondi specificamente costituiti, rappresentano "anticipazioni" finanziarie finalizzate a fronteggiare situazioni di tensione di liquidità e non possono essere destinate al finanziamento di spesa aggiuntiva.E' quanto ha stabilito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, censurando, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale, il comportamento di una

10

Page 11: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Regione che aveva utilizzato tali risorse in parte per finanziare il disavanzo risultante dal rendiconto 2012 e in parte per finanziare i trasferimenti alle aziende sanitarie e gli ammortamenti non sterilizzati.

LOGICA CONTABILIZZAZIONE

Di conseguenza, secondo la magistratura contabile, anche questa anticipazione (così come quella ordinariamente prevista dall'articolo 222 del Tuel) deve essere contabilizzata secondo la logica delle "partite di giro", in forza della quale l'entrata da attivazione dell'anticipazione finanzia il "rimborso" della stessa anticipazione e non spesa in conto capitale o spesa corrente.

Pertanto, l'iscrizione deve avvenire computando l'entrata nel titolo V (relativo alle accensioni di prestiti) e la spesa nel titolo III (rimborso di prestiti) per l'intero importo, anche al fine di sterilizzare il possibile effetto prodotto sul risultato di amministrazione che, procedendo diversamente, risulterebbe maggiore rispetto a quello correttamente determinato.Seguendo quest'ultima modalità, tra l'altro, avendo tale finanziamento natura di anticipazione, sarebbe parimenti violato il principio sancito dall'articolo 119 della Costituzione, a mente del quale gli enti territoriali possono ricorrere a indebitamento esclusivamente per il finanziamento degli investimenti.Procedendo nel modo descritto, infatti, la contabilizzazione è del tutto coerente con la natura e le peculiarità: l'anticipazione non è così destinata a fronteggiare nuove spese bensì a fronteggiare, esclusivamente "in termini di cassa", corrispondenti spese già decise e finanziate "in termini di competenza" (e quindi impegnate).

NORMATIVA INDEBITAMENTO

Solo in questi termini, infatti, l'operazione è consentita dalle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dall'articolo 3 della legge 350/2003, secondo cui "le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura a bilancio" non costituiscono indebitamento.

Ne consegue altresì, a parere della Corte dei conti, che tale anticipazione - non avendo la finalità di finanziare spese ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate - non deve incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione. A tale scopo, pertanto, legato all'esigenza di assicurare l'assoluta neutralità dell'operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, è quindi necessario contabilizzare integralmente la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta già nel primo

11

Page 12: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

esercizio di riferimento, con la corrispondente assunzione dell'impegno.

CONTRATTI SOTTOSCRITTI

La conferma della giustezza di tale impostazione, tra l'altro, risulta anche dai contenuti dei contratti di prestito stipulati con il Mef, i quali stabiliscono che la Regione si è impegnata a registrare nelle scritture contabili l'entrata derivante dall'anticipazione con modalità tali da evitare l'ampliamento della propria capacità di spesa.

CONTABILIZZAZIONE Per riflettere correttamente contenuti e caratteristiche dell'operazione, la magistratura contabile (coerentemente con quanto deciso in passato in relazione al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Tuel) suggerisce di costituire un apposito fondo vincolato (denominato, ad esempio, "Fondo speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal Mef, maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente sulla base di un ammontare pari alle somme annualmente rimborsate.Tale soluzione, in più, presenta il vantaggio di evidenziare i movimenti contabili sia nel conto del bilancio sia nel conto del patrimonio, in cui il debito per anticipazione viene rilevato tra i debiti di finanziamento.In ultimo, con la pronuncia, la Sezione delle Autonomie della Corte invita le singole Sezioni regionali di controllo, nell'ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull'indebitamento, a verificare la corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità concesse. Regole che impongono altresì di sterilizzare l'eventuale miglioramento prodotto sul risultato di amministrazione dall'anticipazione ricevuta sia per l'anno di riferimento sia per le annualità successive, fino al completo rimborso del finanziamento ottenuto, con l'obiettivo di evitare che essa possa generare effetti espansivi della capacità di spesa.

INDICAZIONI MEF

Conclusivamente, va ricordato che l'impostazione accolta dalla Sezione delle Autonomie risulta coerente, nelle finalità perseguite (ancorché diversa nelle specifiche modalità di attuazione), con le indicazioni rivenienti dal ministero dell'Economia e delle finanze (si veda la risposta del 28 giugno 2013 prot. n. 53240) che già nel corso del 2013 aveva evidenziato che "l'anticipazione in esame è configurabile come partita di natura meramente finanziaria finalizzata a fornire liquidità agli enti che ne risultano sprovvisti" non concorrendo agli equilibri di parte capitale. Lo stesso ministero, però, aveva ipotizzato di istituire un apposito fondo nella parte spesa del bilancio per un importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, imputato contabilmente tra

12

Page 13: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

i rimborsi di prestiti sul quale non è possibile impegnare e pagare. Di conseguenza, a fine esercizio, sarebbe stato necessario far confluire la relativa economia di bilancio nel risultato di amministrazione, costituendo il fondo vincolato destinato a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell'anticipazione (esclusi gli interessi).

31/07/2014

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, con deliberazione n. 147 depositata lo scorso 16 luglio 2014, si è pronunciata sul seguente quesito, posto dal Comune di Candelo (BI):“Premessa l’intenzione del Comune di procedere al conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Tuel per il ruolo di responsabile del servizio finanziario, e richiamati i limiti fissati dalla delibera di questa Sezione n. 31 del 4 aprile 2012, in che misura si applicano limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 atteso che nell’anno 2009 la spesa per “assunzioni flessibili” dell’ente è risultata pari a zero?”

 Per quanto qui di interesse, la richiamata disposizione prevede che “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del d l.gs 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art 70 co 4 del d lgs 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio di cui all’art 70 comma 1 lett. d) del d lgs 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità dell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali, e gli enti del Servizio sanitario nazionale (…..)”.

 

Tale normativa è stata estesa agli enti locali dall’articolo 4, comma 102, della legge n. 183/2011, mentre modalità e limiti di tale estensione si rinvengono nella delibera delle Sezioni Riunite n. 11 del 17 aprile 2012.

 

13

Page 14: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Sul rapporto tra la norma citata e l’articolo 110 Tuel si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 12/SEZAUT/2012/INPR.

 

Tale delibera, peraltro, ha riguardato esclusivamente gli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferibili ai sensi dell’art 110 comma 1 TUEL, chiarendo che per questi non si applica la disciplina dell’art 9 comma 28 del d. l. 78/2010, ma quella speciale e parzialmente derogatoria contenuta nell’art 19 del d. lgs. 165/01.

 Tale conclusione non può estendersi agli altri incarichi previsti dall’articolo 110 Tuel (la norma parla di “copertura di posti di responsabili di servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali”) per i quali, pertanto, trova applicazione il limite di cui all’articolo 9, comma 28.

 In questi termini si è espressa la Sezione di controllo per la Puglia con la deliberazione 147/PAR/2013 che, proprio con riferimento alla stipulazione di un contratto ex art 110 comma 1 TUEL per la copertura di un posto di responsabile di servizio di qualifica non dirigenziale, ha chiarito che “l’orientamento assunto dalla Sezione delle autonomie corrisponde al dato letterale dell’art. 19, comma 6-quater che fa espresso riferimento agli “incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferibili ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL”.

 Rimangono fuori dal campo di applicazione di detta norma, pertanto, tutte le altre posizioni in organico ricopribili mediante incarichi a contratto ovvero posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione.

 pertanto, per un Comune soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno è possibile ricoprire il posto in organico di responsabile di servizio attraverso un incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del TUEL, a condizione che si rispettino le seguenti condizioni e limitazioni:

- divieto di assunzione nel caso di superamento del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 9, comma 28, DL 78 2010).

 Per quanto sopra, per l’incarico de quo non può trovare applicazione la disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 6-quater del D.Lgs. 165/2001 e devono essere applicati, tra gli altri, i vincoli assunzionali previsti dall’art. 9, comma 28, del DL. 78/2010.

 Chiarita l’applicabilità dell’articolo 9, comma 28, si pone il problema dell’individuazione del parametro limite laddove la spesa nell’anno di riferimento (il 2009) sia pari a zero.

 In tal caso soccorre l’ultimo periodo della norma citata secondo cui “Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”. 

14

Page 15: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Commento indicazioni archiviazioni documenti Aldo Monea

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, in base all'articolo 7 del Dlgs 33/2013 (legge sulla Trasparenza), devono essere pubblicati in "formato di tipo aperto" come prescrive l'articolo 68 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82.L'Autorità per la protezione dei dati personali interviene proprio su questa disposizione, dando la sua interpretazione: formato di tipo aperto è concetto diverso da dato di tipo aperto. Considerando, infatti, il comma 3, lettera a), dell'articolo 68, per "formato di tipo aperto" bisogna intendere "un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi". Solo se si fosse utilizzata la formula "dato di tipo aperto", invece, si sarebbe potuto intendere una disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato.In sostanza, secondo il Garante, dal combinato disposto dell'articolo7 del Dlgs 33/2013 3 dell'articolo 68 del Dlgs 82/20015 (Codice dell'amministrazione digitale) deriva che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi altra finalità.La "lettura" proposta nelle linee guida del Garante di maggio scorso non ha conseguenze solo per i terzi utilizzatori di quei dati che non possono reimpiegare (e pertanto rielaborare) liberamente le informazioni personali presenti nei siti istituzionali dei Comuni, ma implica, in certa misura, anche qualche cautela da parte dell'Ente locale poiché titolare del trattamento di quei dati che sarebbero messi a disposizione dei terzi.Diventa allora essenziale (come già sostenuto dal Garante sul riutilizzo dei dati personali e riportato in un precedente commento sulle linee guida) che il titolare fissi licenze, sia pure standard, per il riutilizzo da parte di chi accede ai siti istituzionali. In caso contrario, (come da nota 28 delle linee Guida) prevarrebbe il principio, derivante dal Codice dell'Amministrazione digitale, secondo cui qualunque informazione o documento pubblicati dall'amministrazione, priva di una licenza, s'intenderebbero rilasciati come "dato di tipo aperto", disponibili al riutilizzo gratuito da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in formato aperto e disaggregato.

E' da segnalare, tuttavia, che, nelle proprie osservazioni alle linee guida, il presidente dell'Anac rifiuta (pag. 3) questa interpretazione, perché ritiene che la ratio dell'articolo 7 sia di garantire completa accessibilità e riutilizzabilità dei dati in possesso dell'amministrazione.

ARCHIVIAZIONE SENZA ACCESSIBILITÀ INDISCRIMINATA

Il Garante ricorda innanzitutto che l'articolo 9, comma 2, del Dlgs 33/2013 prevede che scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, ma all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".La stessa Autorità, inoltre, rammenta la disposizione che consente il trasferimento dei dati all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 8, comma 3.

Nelle linee guida si sottolinea che, per espressa previsione normativa, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici non devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio dei siti on-line istituzionali alla scadenza del termine di pubblicazione (articolo 14, comma 2, del Dlgs 33/2013).Quali, secondo il Garante, le conseguenze salienti per il titolare del trattamento pubblici e, in particolare, per gli Enti locali? queste: a)tenere presente che, una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti

15

Page 16: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

dall'articolo 8, comma 3, del Dlgs 33/2013, non vale più la regola dell'accesso e della conoscenza indiscriminata;

In quel momento bisogna trasferire i dati nelle sezioni archivio, in cui rendere disponibile (secondo le regole sull'accessibilità degli "archivi") la documentazione, individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili. In tale senso l'Autorità ritiene che le informazioni personali, contenute in atti e documenti, possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, ma (è bene rimarcarlo) solo alle persone che ne hanno fatto richiesta, assoggettandole a modalità di "semplicità di consultazione" e di "facile accessibilità" (articolo 6 del Dlgs 33/2013), quale, per esempio, una chiave personale di identificazione informatica.In alternativa a tale modalità, il Garante ritiene che sia comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio purché gli Enti e, in particolare, al loro interno i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, adottino opportune misure a tutela degli interessati, rendendo anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio;

b)i soggetti tenuti (all'interno degli Enti locali) agli obblighi di pubblicazione devono conservare e mettere a disposizione i documenti, le informazioni e i dati all'interno della sezione di archivio dei siti web, eventualmente anche prima che sia terminato il periodo di pubblicazione.

Programma misurazione tempi e oneri dei procedimenti amministrativi

Di Arturo Bianco

Le p.a. devono assumere come un proprio impegno centrale le iniziative di semplificazione, snellimento e riduzione dei tempi delle proprie attività. Le indicazioni operative sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio “Programma per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi”. Il documento sarà aggiornato con cadenza annuale. L’obbligo della sua redazione, ricordando che esso è stato preliminarmente licenziato dalla Conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali, è previsto dal d.l. n. 5/2012 e segue al Programma di misurazione degli oneri amministrativi posti a carico delle imprese che il nostro paese si è dato su impulso comunitario.

Esso si integra con la agenda per la semplificazione e vuole perseguire obiettivo di snellimento e Semplificazione dell’attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Occorre in premessa ricordare che questo documento si basa sulle indicazioni dettate a livello europeo dal “Regulatory Fitness and Performance Programme” (REFIT). Esso trae spunto dalla “sperimentazione delle valutazioni ex post della regolazione (c.d. fitness checks)” per “identificare gli oneri, le incongruenze e le misure inefficaci”. Vanno richiamate anche le iniziative che sono in corso, a livello di consultazione, “100 procedure da semplificare”.

Il documento assegna compiti di grande rilievo alla consultazione dei portatori di interesse, cittadini ed imprese.Il documento assume come considerazione prioritaria che le amministrazioni devono “dotarsi di strumenti di presidio dell’effettività delle misure adottate e della loro capacità di raggiungere i beneficiari finali”. Per cui la valutazione di impatto acquista un rilievo centrale e costituisce “un’attività fondamentale e trasversale all’intero ciclo

16

Page 17: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

di policy”, che ricordiamo essere una parola con cui si intende il piano, la linea di programma etc. Tale importanzasi manifesta sia nel corso dello svolgimento delle attività, in quanto fornisce un feedback o ritorno che consente di individuare le criticità e di assumere le misure necessarie, sia ex post, In quanto consente di analizzare l’efficacia delle attività svolte. Consente inoltre di fornire periodici quadri di analisi delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Gli oneri La prima parte del documento è dedicata alla misurazione ed alla riduzione degli oneri amministrativi e di conformità sostanziali.

In particolare, verranno assunte iniziative relativamente alle seguenti materie, per ciò che riguarda le imprese:

- prevenzione degli incendi;

- salute e igiene degli alimenti;

- energie rinnovabili;

- incentivazione alle imprese e gestione dei fondi strutturali;

- Via regionale;

- agricoltura;

- fisco (esclusivamente per gli oneri amministrativi).

Tranne la Prevenzione degli incendi (che tocca solamente il Corpo dei vigili del fuoco, su tutte le altre materie è previsto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali. La scelta delle materie che toccano direttamente i cittadini sarà effettuata con riferimento agli esiti del progetto “100 procedure da semplificare”.Gli esiti di queste attività saranno utilizzati per “individuare gli interventi di semplificazione più idonei a ridurre il carico degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e per verificarne l’efficacia attraverso la stima dei risparmi e la verifica ex post dell’impatto sui destinatari degli interventi adottati”.

In tale ambito saranno monitorati anche “gli adempimenti aggiuntivi introdotti in sede di recepimento della normativa europea (cd gold-plating)”.

La misurazione e riduzione dei tempi La scelta delle materie su cui dare corso alla iniziativa è legata agli esiti delle attività in corso. Comunque, il d.P.C.M. così le circoscrive per ciò che riguarda le imprese: Edilizia (in particolare permesso di costruire e altre procedure). Ambiente (autorizzazione unica ambientale, VIA regionale, altre procedure, quali le bonifiche di ridotte dimensioni), Paesaggio e beni culturali (autorizzazioni paesaggistica). Per i cittadini, le materie saranno individuate dopo il confronto con Regioni, autonomie locali e rappresentanti dei cd stakeholder (cioè dei portatori di interessi). I suggerimenti operativi Il documento contiene, nella parte finale, le linee guida, che hanno un carattere operativo. Sul versante degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese ci viene subito detto che essi si suddividono in 3 categorie: finanziari diretti, di adeguamento (che si possono suddividere in di conformità sostanziale ed amministrativi) e strutturali di lungo termine. Nelle rilevazioni internazionali non sono generalmente misurati i costi indiretti. I programmi per la riduzione degli oneri sono suddivisi in due ambiti: oneri di conformità sostanziale (cioè “i costi sostenuti dai cittadini o dalle imprese per adeguare il proprio comportamento, la propria attività, il proprio processo produttivo o i propri prodotti a quanto previsto dalla normativa”) e oneri amministrativi (cioè i costi sostenuti per rispettare gli “obblighi informativi”).

17

Page 18: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Per la misurazione degli oneri amministrativi occorre dare corso alle seguenti fasi:

1) mappatura (fonte normativa, autorità competente, soggetti obbligati, contenuto informativo, frequenza, tempi dell’adempimento, nonchè “indicazione delle azioni che i destinatari delle norme sono chiamati a svolgere per adempiere gli obblighi informativi”). In tale ambito sono distinte le seguenti attività: Acquisizione della modulistica; Compilazione modulo di istanza, denuncia, comunicazione; Predisposizione di rapporto, relazione, documento tecnico; Annotazione su formulari e registri; Copia della documentazione,Trasmissione alla p.a. o a soggetti ter zi; Acquisizione della documentazione rilasciata dall’amministrazione; Archiviazione;Assistenza a verifiche ed ispezioni per le imprese o sottoposizione ad accertamenti per i cittadini);

2) Rilevazione. In tale fase, tramite interviste o in altro modo, si acquisiscono informazioni sui costi, con riferimento sia a quelli esterni (consulenti, commercialisti etc) che a quelli interni (utilizzo del personale etc), nonché agli oneri sostenuti per l’acquisto di beni ed attrezzature;

3) Stima. In tale fase conclusiva vengono calcolati i costi sostenuti da una “impresa normalmente efficiente” o da un “cittadino tipo”; in tale ambito occorre tenere conto anche della frequenza.

Per gli oneri di conformità sostanziale si devono applicare le stesse regole. Occorre tenere conto che essi determinano generalmente costi per beni di investimento, costi di produzione ulteriori, altri costi –come la formazione del personale. Si deve tenere conto che spesso vi sono dei contributi pubblici, che quindi vanno defalcati dal costo complessivo.

Anche per la misurazione dei tempi occorre partire dalla c.d. “mappatura”. In tale ambito si raccomanda di “identificare correttamente gli input che attivano il procedimento (istanze protocollate, domande presentate etc) e i suoi output finali (i documenti protocollati in uscita, le autorizzazioni rilasciate, ecc.)”.

Il d.P.C.M. distingue tra la durata del procedimento, con cui si “misura il tempo di attesa che separa l’avvio dalla conclusione”, e il termine, “previsione normativa”. Nel calcolo si possono anche considerare le singole fasi dei procedimenti e calcolarne la durata. Occorre operare la distinzione tra i “tempi di lavoro”, “i tempi di giacenza” (che vengono definiti come “attività improduttive”) ed i “tempi di trasporto” (cioè “le attività di trasferimento dei risultati intermedi di un’attività o fase procedimentale alla successiva”. È sicuramente utile stimare il tempo totale annuo, che si ottiene moltiplicando il tempo medio per la popolazione (numero dei procedimenti) e per la frequenza.

Cultura è legge, bonus del 30% per ristrutturare gli alberghi

di Alessandro Arona e Giuseppe Latour

Approvazione definitiva nella serata di lunedì 28 luglio, da parte del Senato (con 159 voti favorevoli e 90 contrari, previa fiducia chiesta dal governo) al ddl n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Si tratta del cosiddetto "decreto Cultura", che per quanto riguarda i temi di nostro interesse contine in particolare il credito d'imposta del 30% per la ristrutturazione edilizia degli alberghi, l'Art-bonus del 65% per le donazioni liberali ai beni culturali (anche per manutenzione e restauro), il riesame delle autorizzazioni paesaggistiche, il rafforzamento del 18

Page 19: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

progetto Pompei. Qui di seguito i documenti di sintesi e dettagliati su tutto il testo di legge (che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni) e la sintesi delle norme di nostro interesse, con particolare attenzione alle novità introdotte in Parlamento.

ART-BONUS (articolo 1)

L'articolo 1 modificato dalla Camera introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, e cioè in particolare: a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;b) Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici;c) spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche.

I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016. Il credito d'imposta è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi; i beneficiari delle erogazioni liberali debbano dare pubblica comunicazione del loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite il proprio sito web istituzionale e in apposito portale gestito dal Ministero per i beni culturali.

GRANDE PROGETTO POMPEI (articolo 2)

Stop alla gestione commissariale, abbassamento della soglia per la procedura negoziata a 1,5 milioni di euro e ripristino della disciplina ordinaria sugli interventi in variante. La legge di conversione del decreto sull'art bonus (Dl n. 83/2014) viene approvata in via definitiva dal Senato, dopo essere stata blindata con la fiducia, e incamera diverse importanti modifiche sulla gestione dei progetti di recupero dell'area degli scavi archeologici di Pompei. L'obiettivo è uscire dalla logica emergenziale per una serie di interventi che sono bloccati ormai da anni, provando a improntare le procedure a una gestione ordinaria. E non è l'unica novità del testo: arriva anche una commissione di garanzia regionale, che potrà riesaminare le autorizzazioni paesaggistiche in tempi brevi, senza passare dal giudice amministrativo.La precedente versione del testo affidava al direttore generale del Progetto Pompei poteri commissariali e di deroga rispetto alle procedure ordinarie. Il nuovo testo abbandona questo approccio e stabilisce che "nell'esercizio dei propri poteri, il direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture": pubblicazione di un avvito di pre-informazione dei lavori, formazione di un elenco di aziende interessate, formulazione da parte della stazione appaltante degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti, utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del massimo ribasso, possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco. Insomma, nessuna deroga alle procedure ordinarie.

Viene modificata anche la soglia per fare ricorso alla procedura negoziata, in base alle regole del Codice appalti: prima questa veniva elevata fino a 3,5 milioni di euro, adesso sarà portata a 1,5 milioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, però, "le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa soprintendenza e del Grande Progetto Pompei".

19

Page 20: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Allo stesso modo, la misura della garanzia a corredo dell'offerta sale dal 2 al 5 per cento.E, per chiudere il cerchio, arriva una stretta sulle varianti, che si allinea in qualche modo ai recenti provvedimenti del Governo. La soglia di tolleranza per le variazioni in corso d'opera nella prima versione del decreto veniva elevata fino al trenta per cento, rispetto alle ipotesi ordinarie dell'articolo 205 del Codice appalti (dieci e venti per cento).

Per i dettagli di questo complesso articolo si veda nel Dossier Senato, a pagina 13-14, e da pagina 37.

BONUS ALBERGHI (articolo 10)

L'articolo 10 concede alle imprese alberghiere, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi (fino al 31 dicembre 2016, dunque), un credito d'imposta - per un massimale di spesa pari a 200.000 euro - nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lettere b, c e d del Dpr380/2001), di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo.Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto (da emanare entro tre mesi) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, dovranno essere stabilite:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (articolo 12)

Il comma 1, modificato dalla Camera, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all‘interessato.

Il testo della modifica appena diventata legge prevede inoltre che tutti i procedimenti

20

Page 21: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

autorizzatori in materia di beni culturali, "i pareri, i nulla osta o altri atti di assenso" rilasciati dagli organi periferici del Mibact possano essere riesaminati, "d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento", da apposite commissioni di garanzia, da disciplinare con regolamento, costituite da personale appartenente al ministero a livello regionale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.La novità prevede anche una procedura accelerata per l'intervento delle commissioni. Potranno riesaminare la decisione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto. Le amministrazioni coinvolte nel procedimento, a loro volta, potranno chiedere l'intervento della commissione di garanzia entro il termine massimo di tre giorni dalla ricezione dell'atto. Dopo dieci giorni, in sostanza, l'atto si intende confermato e non potrà più essere sindacato per questa via. Questa procedura potrà essere usata anche in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi.

ALTRE MISURE

Previsto inoltre il Tax credit per la digitalizzazione delle imprese turistiche (articolo 9), il Piano straordinario della mobilità turistica, entro 180 giorni (art. 11), la possibilità di concedere in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, per un periodo non superiuore a 7 anni, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari (beni demaniali) per favorire la realizzazione di itinerari moto ciclo turistici (art. 11 comma 3),

La riscossione dei contributi consortili non segue le regole dei tributi localiwww.ufficiotributi.it 29/7/2014

Con la sentenza n. 13165 dell’11 giugno 2014 la Corte di Cassazione fa chiarezza sulla prescrizione della riscossione dei contributi consortili.

La Corte ha, infatti, accolto il ricorso proposto da un consorzio di bonifica contro la sentenza con cui la CTR ha confermato la decisione dei giudici tributari di primo grado che avevano annullato la cartella con la quale il concessionario aveva riscosso i contributi consortili dovuti da un contribuente per gli anni 2002 e 2003. La CTP ha, infatti,  considerato positivamente l’eccezione di decadenza del termine di un anno per la notifica della cartella, sollevata nel ricorso dalla contribuente.

Nella sentenza la Corte di Cassazione ha richiamato l’art. 21, comma 2 del R.D. n. 215 del 1933 -  il quale dispone che la riscossione dei contributi di bonifica deve avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette - e l’art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999 che, pur prevedendo che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalla imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, stabilisce espressamente, al comma 3, che “continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Alla riscossione dei contributi di bonifica non si applica, dunque, la disciplina prevista per i tributi di esclusiva competenza degli enti locali, assunto che si ricava agevolmente dalla circostanza che il sistema di esecuzione coattiva introdotto dalle norme dell’art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296 del 2006  (c.d. “mini testo unico dei tributi locali”), presuppone necessariamente la preventiva notificazione di atti impositivi, laddove, invece, la riscossione dei contributi di bonifica avviene mediante ruolo, con la sola notificazione della cartella. 21

Page 22: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Pertanto, per i contributi di bonifica, ad avviso della Suprema Corte, non può oggettivamente esistere un problema di decadenza dalla riscossione con riferimento al momento dell’accertamento e, di conseguenza, il diritto al pagamento dei contributi consortili è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c..

l labirinto della Iuc: dal caos Tasi all’avvento della Tariwww.ufficiotributi.it 23/7/2014

Fiscalità locale, il grande caos è appena agli inizi. Non si è ancora spenta l’eco del primo acconto Tasi, con i pagamenti differiti in una porzione di municipi, che già si inizia a pensare alla Tari, l’altra componente tributaria che va a comporre l’Imposta Unica Comunale.

E mentre iniziano ad arrivare nelle buchette dei contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, moltissimi cercano di scoprire se quanto versato in ambito Tasi sia stato determinato correttamente oppure si sia compiuto qualche errore da parte dei Centri di assistenza, o magari, perché no, dagli stessi titolari di immobili. A questo proposito, discutiamo con l’esperto Maurizio Fogagnolo – autore del volume “Applicare la Iuc”   (Maggioli, giugno 2014)  - sulle possibili vie di recupero e le prossime tappe di quella che è stata ribattezzata la “tassa più complicata del mondo”.

Attualmente, circa duemila Comuni hanno riscosso l’acconto Tasi di giugno, mentre agli altri è stata concessa la proroga. Quali saranno le prossime scadenze per entrambe le categorie?

Le scadenze per il versamento della Tasi sono state fissate al 16 ottobre 2014 per l’acconto, per i comuni che non lo hanno riscosso a giugno, ed al 16 dicembre 2014 per il saldo. Il rispetto della prima scadenza è tuttavia rimessa al fatto che i comuni approvino e pubblichino sul sito del ministero delle Finanze le aliquote Tasi entro il 10 settembre 2014, altrimenti il versamento verrà unificato al 16 dicembre 2014, ma sulla base delle aliquote minime.

Il rispetto di questa procedura è però ipotecato dal rinvio al 30 settembre del termine di approvazione dei bilanci dei comuni, per cui sicuramente alla ripresa dell’attività a settembre si arriverà ad un ulteriore rinvio del termine di pubblicazione delle aliquote, per farlo coincidere con quello finale di approvazione dei bilanci, anche perché le aliquote approvate entro il 30 settembre avranno per legge efficacia retroattiva al 1° gennaio e dovranno quindi essere utilizzate per il versamento di tutta la tasi dovuta per il 2014.

Nelle località dove si è pagato, sono moltissimi i casi di errori nei conteggi. Come deve comportarsi l’ente in caso di rimborsi e di correzione?

La correzione degli errori di versamento Tasi segue le stesse procedure fissate per l’Imu dai commi 722 – 727 della legge di stabilità, che il decreto legge 16/2014 ha reso applicabili a tutti i tributi locali versati mediante modello f24. Le regole per la correzione degli errori, per la la compensazione degli errati versamenti tra comuni diversi così come per la comunicazione dei corretti dati di gettito al ministero delle

22

Page 23: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

finanze e dell’interno, sono tuttavia legate all’approvazione di un decreto interministeriale che ancora oggi non è stato emanato.

Di fatto, con la legge di stabilità 2014 è stata introdotta una buona normativa per quanto riguarda le procedura di correzione degli errori, ma la mancata approvazione delle regole applicative sta creando un ennesimo problema nei confronti dei contribuenti, che – in caso di errore – non sempre possono ottenere dai comuni il rimborso o il riversamento di quanto pagato per errore, soprattutto nel momento in cui gli errori di versamento non risultino immediatamente dal modello f24 o riguardino la quota statale dell’imu o la maggiorazione tares sui servizi dovuta per il 2013.Rimane invece fermo che la maggior parte degli errori di versamento, se commessi nei confronti del comune destinatario del tributo, potranno essere corretti in occasione del versamento del saldo, nel caso il versamento sia stato effettuato in eccesso, compensando le maggiori somme versate.

C’è modo di verificare la legittimità del pagamento, anche ora? Come si possono scoprire eventuali diritti al rimborso? E nel caso si sia pagato meno del dovuto?

La verifica degli errori di versamento difficilmente verrà effettuata dai comuni, se non nel momento in cui si arriverà al controllo dei versamenti 2014.Nell’attuale situazione di incertezza sui termini di versamento della Tasi, appare infatti presumibile che il conteggio del tributo dovuto verrà effettuata prevalentemente al momento in cui dovrà essere versato il saldo, una volta che i comuni avranno approvato i bilanci e le aliquote in modo definitivo.

Proprio per questa ragione, appare auspicabile che – a livello generale – possa essere riconosciuto che, a fronte degli oggettivi problemi determinatisi per il versamento dell’acconto Tasi, ove il versamento della Tasi verrà effettuato correttamente su base annua, non si applicheranno sanzioni per l’eventuale minor versamento dell’acconto.Nel caso la normativa non dovesse orientarsi in questo senso, i comuni avranno comunque la possibilità di decidere autonomamente di non applicare sanzioni ed interessi, avvalendosi della previsione dell’art. 10 dello statuto del contribuente, in tutti i casi in cui possano riconoscere che le modalità di determinazione del tributo non siano state chiare, soprattutto per l’acconto ed ancor più nel caso sia stato richiesto anche ai detentori di quantificare autonomamente la tasi dovuta, in mancanza dell’invio da parte del comune di un modello di versamento precompilato.A livello normativo tale adempimento è stato rinviato al 2015, ignorando però che la determinazione del tributo da parte del detentore costituisce un oggettivo problema, con margini di errore molto elevati senza un preventivo supporto da parte dei comuni, nei cui confronti il rinvio al 2015 si trasforma quindi solo nello spostamento del momento in cui verranno a conoscenza degli errori oramai già effettuati dai contribuenti e, quindi, ancor più difficili da risolvere.

Sarebbe stato quindi meglio lasciare ai comuni la possibilità di scegliere quando riscuotere la Tasi del detentore, legandola alla tari, con possibilità di rinviarne la riscossione insieme all’ultima rata della tari 2014, per tutti i comuni che avessero avuto necessità di tempo per allineare le banche dati.

23

Page 24: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Come è stato definito ed erogato il contributo statale destinato a coprire una parte delle entrate mancate dagli enti ritardatari sull’aliquota?

Con l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014 n. 88 (disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l’anno 2014) è stato disposto che, per i comuni che non avessero approvato e pubblicato entro il termine del 23 maggio 2014 le delibere di approvazione delle aliquote tasi, il ministero dell’interno, a fronte dello slittamento del versamento dell’acconto al 16 ottobre 2014, avrebbe erogato, entro il 20 giugno 2014, un importo a valere sul fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della Tasi, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, che è stato emanato il 12 giugno 2014.

Il decreto prevede che il ministero dell’Interno dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni, ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale.L’Agenzia delle entrate procederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato e gli importi recuperati saranno versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del fondo di solidarietà comunale.l’importo compensativo è stato quindi già trasferito ai comuni, creando comunque un gettito inferiore a quello che gli enti avrebbero potuto ottenere, ove avessero fissato aliquote superiori a quelle di base, ma anche, al contrario, una maggiore entrata poi dai restituire da parte dei comuni che non dovessero invece applicare la tasi nel 2014, ovvero dovessero introdurre aliquote inferiori a quelle di base.

Anche in questo caso, per quanto l’anticipazione da parte dello stato riguardi comuni che, non avendo deliberato le aliquote entro il 23 maggio, non avrebbero comunque riscosso l’acconto Tasi entro il 16 giugno, le decisioni adottate a livello normativo confermano che la gestione dei tributi locali è sempre meno caratterizzata dall’autonomia degli enti impositori e si trasforma sempre più di frequente in un sistema di trasferimenti compensativi statali, facendo finta di non vedere che il vero problema per i comuni non è quello di essere rimborsati da parte dello stato, ma di essere messi in condizione di operare le proprie scelte in tempi corretti, senza essere legati alla definizione da parte dello stato del riparto del fondo di solidarietà, che anche nel 2014 ha reso impossibile l’approvazione dei bilanci fino al mese di luglio.

Una battuta anche sulla Tari: quali sono le scadenze a cui gli enti si devono attenere? Come avviene la definizione delle tariffe e cosa cambia dalla Tares?

Almeno per quanto riguarda la Tari non vi sono dubbi sul fatto che la decisione in ordine alle scadenze di pagamento verrà rimessa integralmente ai comuni, come d’altronde è sempre successo in passato sia con la t.a.r.s.u. che con la Tares.Per quanto riguarda invece la sua struttura, la tari manterrà sostanzialmente i medesimi meccanismi del precedente tributo per i comuni che provengono da tares o da t.i.a., mentre, per quanto riguarda i numerosissimi comuni che alla fine dello scorso anno avevano deciso di continuare ad applicare la t.a.r.s.u., sono stati introdotti – a seguito 24

Page 25: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

della conversione in legge del decreto 16/2014 – dei meccanismi di semplificazione nella determinazione delle tariffe, che permetteranno sostanzialmente di definire delle tariffe in linea con quelle precedenti della t.a.r.s.u., non essendo più obbligatorio garantire la copertura integrale del servizio, né rispettare i coefficienti dettati dal d.p.r. 158/1999.In sostanza, rispetto allo scorso anno, non si riaprirà il ritorno alla t.a.r.s.u. semplicemente perché i meccanismi della Tari permettono ora di determinare tariffe in linea con quelle del precedente tributo, pur restando nominalmente all’interno del nuovo tributo.

Accesso da garantire anche agli atti di un procedimento chiuso di Salvio Biancardi

La strumentalità dell’interesse all’accesso rispetto alla situazione sottostante non implica che, soddisfatta quest’ultima in un procedimento ormai concluso, il titolare di essa non abbia più interesse ad accedere ai relativi atti, residuando comunque l’utilità degli atti per curare detta situazione; utilità diversa e autonoma rispetto a quella, parimenti menzionata dall’art. 24,comma 7, di difenderla. Lo ha stabilito il TAR Puglia, Bari, sez. III, nella sentenza 17 giugno 2014, n. 743.

Nel caso esaminato dai giudici pugliesi una Società titolare di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico aveva chiesto di prendere visione immediata, al fine di estrarne copia, di tutti gli atti del procedimento di riesame dell’autorizzazione precedentemente sospesa.

Infatti, revocata la sospensione, la Regione aveva comunicato l’avvio di un nuovo procedimento di riesame, al quale la ricorrente aveva fatto seguire una nuova istanza di accesso agli atti, al fine di estrarne copia, indirizzata all’Ufficio energia e reti energetiche, indicato, già nella prima comunicazione di avvio del procedimento di riesame, quale destinatario delle istanze di accesso.

Il responsabile di tale Ufficio si era dichiarato incompetente a trattare l’istanza di accesso, mentre il dirigente del Settore energia aveva invitato la ricorrente a specificare il documento oggetto della richiesta o gli elementi per individuarlo. La ricorrente insisteva per visionare gli atti al fine di estrarne copia, inviando all’Ufficio energia e reti energetiche una terza e poi una quarta istanza, riscontrate dal diniego, a firma del responsabile dell’Ufficio, il quale, ancora una volta, si dichiarava incompetente.

Contemporaneamente il dirigente del Settore energia aveva negato l’accesso perché non era specificato il documento richiesto, ritenendo peraltro che esso fosse finalizzato ad esercitare un controllo ispettivo sulle attività e sull’organizzazione del Servizio in ragione del fatto che la ricorrente, ancor prima dell’istanza di accesso, in due occasioni, aveva preso visione dei documenti contenuti nel fascicolo dell’autorizzazione ed era pertanto in condizione di indicare quello d’interesse.

A questo punto l’interessata aveva presentato ricorso, contestando vari vizi, tra i quali la falsa applicazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, perché la richiesta di indicare gli estremi del documento di interesse contrasta con il tenore dell’istanza di poter prima visionare gli atti del procedimento e poi estrarre copia dei documenti eventualmente scelti. Inoltre, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non potendosi qualificare come indebito controllo ispettivo la richiesta di visione di atti, tenendo anche conto che i due accessi effettuati in

25

Page 26: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

passato dalla ricorrente erano da considerarsi ininfluenti perché precedevano la data di avvio del procedimento di riesame, in relazione al quale era maturato l’interesse ad un nuovo accesso. La Regione, dal canto suo, aveva sostenuto che tutti i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento di riesame erano stati trasmessi via pec alla ricorrente. Inoltre, la ricorrente aveva avuto ben tre occasioni per prendere visione del fascicolo, onde la legittimità della richiesta di specificare quale documento le fosse necessario. Infine, aveva eccepito la carenza di interesse all’accesso, essendosi il procedimento di riesame concluso in senso favorevole alla ricorrente.

I giudici interpellati hanno respinto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Regione per intervenuta conclusione, positiva per la ricorrente, del procedimento di riesame.Il Collegio ha, infatti, fatto notare che è pacifico che l’interesse ad accedere ai documenti amministrativi è funzionale alla cura della situazione giuridica sostanziale che non postula necessariamente una lesione e quindi il ricorso alla tutela giustiziale o giurisdizionale, avverso gli atti della pubblica amministrazione (si veda il Consiglio di Stato Ad. plen., 24 aprile 2012, n. 7). Ne consegue che la strumentalità dell’interesse all’accesso rispetto alla situazione sottostante non implica che, soddisfatta quest’ultima in un procedimento ormai concluso, il titolare di essa non abbia più interesse ad accedere ai relativi atti, residuando comunque l’utilità degli atti per curare detta situazione, utilità diversa e autonoma rispetto a quella, parimenti menzionata dall’art. 24 comma 7, di difenderla. Quanto alle motivazioni addotte nelle due note di diniego di accesso, rese rispettivamente all’Ufficio energia e reti energetiche per incompetenza a ricevere l’istanza e dal Settore energia per mancata specificazione del documento di interesse, il Collegio ha ritenuto che esse non fossero idonee a resistere alle censure articolate dalla ricorrente. Nel primo caso l’incompetenza non rilevava perché l’Ufficio che riceve la richiesta deve trasmetterla all’Ufficio deputato ad esaminarla così come puntualmente stabilito dall’art. 6 del d.P.R. n. 184/2006. Nel secondo, il diniego contrastava con l’opinione, costante in giurisprudenza, secondo la quale l’aver chiesto l’accesso a tutti gli atti del fascicolo del riesame implica di per se una circostanziata specificazione, perché viene indicato il luogo fisico, e per così dire burocratico, ove il responsabile del procedimento agevolmente possa reperirli. Secondo i giudici, alle considerazioni solo La strumentalità dell’interesse all’accesso rispetto alla situazione sottostante non implica che, soddisfatta quest’ultima in un procedimento ormai concluso, il titolare di essa non abbia più interesse ad accedere ai relativi atti, residuando comunque l’utilità degli atti per curare detta situazione.

I giudici hanno conclusivamente ritenuto che la ricorrente avesse il diritto a prenderenuovamente esame e a ricevere copia dei documenti agli atti del procedimento di riesame dell’autorizzazione, poiché non poteva escludersi, in difetto di contrarie evidenze che in tempi successivi altri documenti fossero confluiti agli atti del procedimento medesimo.

domanda

Una ragazza, che è stata adottata da neonata, vorrebbe avere la copia integrale del proprio atto di nascita. Le abbiamo consigliato di rivolgersi al Tribunale dei minori per avere l'autorizzazione al rilascio del documento. E' corretta la risposta che le abbiamo dato?

Risposta

26

Page 27: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Nel quesito non viene precisato se si tratta della adozione c.d. legittimante, ma riterrei di si; in questo caso la risposta è assolutamente corretta.

Infatti, per questo tipo di adozione sono previste particolari cautele, che sono accuratamente elencate nell’art. 28 della legge n. 184/1983 che si riporta di seguito:

«1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

27

Page 28: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Di particolare rilievo il comma 5 di tale articolo che regola l’accesso alle informazioni contenute nell’atto di nascita; dalla lettura di tale norma si evince chiaramente che l’adottato, sia che abbia compiuto i 18 anni di età, sia che ne abbia compiuti 25, deve comunque ottenere l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni, il quale valuterà, di volta in volta, in quel difficile equilibrio fra diritto a conoscere le proprie origini e segretezza della adozione, quale sia la scelta più adeguata.

APPALTI SERVIZI: Oggetto del contratto pubblico.

DomandaIn una gara per affidamenti di servizi è possibile prevedere, nell'oggetto dell'appalto, anche servizi a richiesta dell'amministrazione e tariffati a costo orario?

RispostaL'Avcp con deliberazione n. 1 del 29.01.2014 ha precisato che il contratto, per affidamenti di servizi, non può essere caratterizzato da un contenuto prettamente

«variabile» ossia determinabile in ragione delle necessità manifestate di volta in volta dall'Amministrazione nel periodo di efficacia del contratto stesso.Infatti nei contratti pubblici l'oggetto, a differenza di quello dei contratti privatistici (che può anche essere «determinabile») deve essere sempre determinato.

l'esigenza di identificare in modo esatto e preciso l'oggetto del contratto pubblico è divenuta più stringente a seguito dell'entrata in vigore dpr 207/2010 il quale ha regolamentato, anche per gli appalti di servizi, la fase della progettazione nel presupposto che una carente progettazione comporta l'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto.

L'Avcp, con determinazione n. 5/2013 ha evidenziato che «...la predisposizione di un progetto preciso e di dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, appare come uno strumento indispensabile per ovviare al fenomeno di porre in gara non specifici servizi ma categorie di servizi».

Tale circostanza, peraltro, può rivelarsi limitativa della concorrenza, disincentivando la partecipazione alle gare d'appalto per le piccole e medie imprese che non sono in grado di garantire l'ampia gamma dei servizi compresi nelle categorie oggetto di gara (articolo ItaliaOggi Sette del 14.07.2014).

PUBBLICO IMPIEGO: Visite specialistiche.

DomandaUn dipendente pubblico può giustificare l'assenza per visita specialistica con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

RispostaCon legge n. 125/2013 è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101/ 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di

28

Page 29: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».

La legge di conversione introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni.L' art. 55-septies, comma 5-ter, del dlgs 165/2001 prevede che «Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica».A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali.

La giustificazione dell'assenza, avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione.Il dipartimento della Funzione pubblica, con circolare n. 2/2014, ha precisato che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del dpr n. 445/2000.

Le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (articolo ItaliaOggi Sette del 14.07.2014).Rischio d'impresa, indice di regolarità. I criteri. L'attività preesistente va considerata come un fattore positivo.Devono gravare sull'appaltatore l'organizzazione dei lavoratori e dei mezzi e il rischio di impresa.

È la linea dettata dal ministero del Lavoro nella circolare 11.02.2011 n. 5, che ha fissato tre criteri per un contratto d'appalto genuino.L'appaltatore dovrà concretamente esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto. Infatti, l'oggetto del contratto di appalto è un «fare», poiché l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio. Nella somministrazione di lavoro, invece, l'oggetto del contratto è un «dare» poiché il somministratore fornisce a un terzo forza lavoro da lui assunta. Del resto, il legislatore ha previsto che le agenzie per il lavoro debbano essere autorizzate dal ministero del Lavoro, proprio per garantire le parti contraenti lo svolgimento di questa attività senza la necessità di alcuna certificazione.Un altro criterio è quello dell'organizzazione dei mezzi: sarà necessario valutare se il servizio si caratterizza per la prevalente o esclusiva necessità di lavoro intellettuale o comunque personale dei lavoratori impiegati nell'appalto. Si pensi ai contratti a basso tasso di materialità (servizi informatici, di pulizia) che cioè non hanno bisogno di mezzi, attrezzature e capitali e che si contraddistinguono invece per il know how aziendale in possesso dell'appaltatore (circolare del Lavoro 48/2004). In sostanza, la genuinità emergerà se ci sarà il potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti specializzati. Infine, il terzo elemento è l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore. Un criterio che sarà presente, secondo il ministero, in caso di attività imprenditoriale

29

Page 30: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

preesistente che è esercitata abitualmente, in caso di svolgimento di attività produttiva evidente e comprovata e in caso di pluricommittenza esercitata nel tempo. Il ministero del Lavoro ha ulteriormente chiarito, con le risposte a interpello n. 16/2009 e n. 77/2009, che si potrà ritenere genuino anche un appalto in cui l'appaltatore usa mezzi e attrezzature del committente, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga in capo all'appaltatore (articolo Il Sole 24 Ore del 14.07.2014).INCARICHI PROFESSIONALI: L'obbligo del Pos non risparmia l'ente. Tracciabilità. Per l'attività d'impresa.

Dall'inizio di questo mese è entrato in vigore l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il Dm attuativo dello Sviluppo economico di concerto con il Mef del 24.01.2014 individua l'ambito oggettivo e soggettivo della disposizione coinvolgendo anche gli enti locali. Dal punto di vista oggettivo l'articolo 2, comma 1, del decreto prevede che l'obbligo si applichi a tutti i pagamenti disposti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi, mentre dal punto di vista soggettivo il soggetto obbligato è, ai sensi dell'articolo 1 lettera d), l'esercente, definito come il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento. Tale definizione riconduce nella previsione della norma anche gli enti locali, quando questi ricevono pagamenti per prestazioni di servizi o acquisto di prodotti nell'ambito di proprie attività rilevanti ai fini Iva.

L'ente locale è imprenditore quando esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 che, nel definire il requisito soggettivo, recita: «Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile».

Di conseguenza l'ente che soddisfa il requisito soggettivo ai fini Iva esercita attività d'impresa e rientra quindi tra i soggetti all'articolo 1, lettera d), del Dm 24.01.2014. Ne deriva che anche gli enti locali, per quanto riguarda incassi superiori a 30 euro relativi alle attività commerciali esercitate, dovranno dotare gli uffici che accettano pagamenti relativi a tali attività, tipicamente sportelli polivalenti e biblioteche, della tecnologia per accettare pagamenti mediante carte di debito. Peraltro, come già evidenziato da diverse associazioni professionali, e come ribadito nella risposta all'Interrogazione a risposta in commissione 5-02936 del 04.06.2014, la norma non prevede alcuna sanzione specifica in caso di mancato assolvimento dell'obbligo.

Più complesse e da approfondire le conseguenze dal punto di vista civilistico per i responsabili degli enti, in quanto non accettare una forma di pagamento imposta dalla legge realizza la fattispecie della mora del creditore, ex articolo 1206 e seguenti del Codice civile, che prevede l'obbligo, a determinate condizioni, di rifondere le eventuali spese aggiuntive sopportate dal debitore per adempiere alla propria obbligazione (articolo Il Sole 24 Ore del 14.07.2014 - articolo tratto da www.centrostudicni.it).

Un Comune chiede di sapere se esiste causa d'incompatibilità, in base all'articolo 63, comma 1, n. 2 e 3, Dlgs 267/2000, nei confronti di un Consigliere, che, in qualità di progettista, unitamente ad altri professionisti, ha prestato la propria opera nell'ambito di due lottizzazioni approvate dall'Ente.

30

Page 31: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

L'amministrazione locale chiede anche se, in base al Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), sia tenuta a verificare la correttezza dell'affidamento e la congruità dell'incarico progettuale attribuito al Consigliere comunale.La giurisprudenza ha chiarito che le cause d'incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle "incompatibilità d'interessi", hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei Consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (Corte Costituzionale, sentenze 20 febbraio 1997 n. 44 e 24 giugno 2003 n. 220).In particolare, l'ipotesi d'incompatibilità prevista dal comma l, n. 2, articolo 63, del Dlgs 163/2006 è ravvisabile in presenza di un duplice presupposto: il primo di natura soggettiva e il secondo di natura oggettiva. Sul piano soggettivo è necessario che l' interessato rivesta la qualità di titolare o di amministratore ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. L'ampiezza di tale formulazione e la pacifica possibilità di interpretare in senso estensivo le disposizioni che incidono sul diritto di elettorato passivo consentono di ritenere che anche colui che esercita una professione intellettuale possa essere compreso nella nozione di titolare cui fa riferimento la norma in esame. Dal punto di vista oggettivo, il Consigliere comunale, rivestito di una delle predette qualità, in tanto può considerarsi incompatibile, in quanto abbia parte in servizi nell'interesse del Comune. L'espressione "avere parte", è qui usata per indicare una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell'interesse particolare rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva. Ciò comporta che sia la nozione di partecipazione, sia quella di servizi devono assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee e attività che l'amministrazione comunale decide di fare proprie o potrà decidere di fare proprie, all'esito di una sua valutazione di merito. In tal senso, è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall'Ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenze 22 dicembre 2011 n. 28504, 16 gennaio 2004 n. 550 e 137 aprile 1993 n. 4557).

In altri termini e a titolo esemplificativo, se un professionista ha parte, nel senso ora indicato, in un servizio al quale il Comune è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva.Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che la situazione prospettata rientri nell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 2, del Dlgs 265/2000.

Si precisa, comunque, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa d'incompatibilità è rimessa al Consiglio comunale. Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'articolo 69 del Dlgs 267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata (Corte di Cassazione, Sezione l, sentenze 10 luglio 2004 n. 12809 e 12 novembre 1999 n. 12529).

31

Page 32: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

In ordine all'ulteriore questione concernente l'eventuale onere dell'amministrazione locale di verificare la correttezza dell'affidamento e la congruità dell'incarico progettuale in parola, si premette che la specifica competenza a pronunciarsi sulle questioni attinenti all'applicazione del Dlgs 163/2006 fa capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In linea generale, comunque, si evidenzia che la materia delle lottizzazioni trova una puntuale disciplina nel menzionato decreto legislativo e, in particolare, nell'articolo 32, comma l, lettera g) e nell'articolo 122, comma 2. Peraltro, l'articolo 16, comma 2 bis, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, esclude l'applicabilità delle norme del Codice relativamente alle opere di urbanizzazione primaria dì importo inferiore alla soglia comunitaria.Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale, con sentenza 21 febbraio 2008 - C-412/04, per un verso, ha ribadito l'operatività delle norme sugli appalti pubblici per le opere di urbanizzazione sopra soglia; per altro verso, ha chiarito che, al di sotto della soglia comunitaria, l'obbligo dell'evidenza pubblica sussiste comunque in caso di interesse transfrontaliero certo, dovendosi rinvenire un indice di tale interesse nell'importo rilevante delle opere medesime.Da ultimo, si rammenta che, in base all''articolo 27 del Dlgs 163/2006, l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi o forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.Tali sono le coordinate normative e giurisprudenziale di cui l'amministrazione comunale … dovrà tenere conto per determinare il regime applicabile ai piani di lottizzazione.

COTTIMO FIDUCIARIO - SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTE TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA 17/7/2014, N. 396

Procedure in economia - Cottimo fiduciario- Obblighi attinenti alla pubblicità delle sedute di gara- Espressione di principi generali Sono ritenuti espressione di principi generali e, come tali, applicabili anche al cottimo fiduciario sia gli obblighi attinenti alla pubblicità delle sedute di gara ( v. Cons. St. sez. V n. 5454/2011;

TAR Toscana Firenze sez. II n. n.2025/2010), sia quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica prima di quella economica (v. TAR Toscana Firenze sez. II n. 1385/2010); adempimenti questi che non risultano esser stati posti in essere dall’ente resistente, il quale viceversa ha operato l’apertura dei plichi in seduta riservata ed ha esaminato contestualmente l’offerta tecnica assieme a quella economica

Gare: accesso agli atti delle imprese solo per la difesa in giudizio Il Consiglio di Stato ribadisce un preciso orientamento giurisprudenziale già espresso di Aldo Monea

Nelle gare d'appalto l'accesso agli atti è strettamente collegato all'esigenza di una difesa in giudizio: lo ribadisce il Consiglio di Stato con la recente sentenza 1446/2014

LA VICENDA

32

Page 33: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Una società "A", esclusa da una gara bandita dalla società "B" per mancanza dei requisiti tecnici, non impugna l'estromissione, ma chiede l'accesso agli atti della procedura concorsuale (copia dei verbali di gara e documentazione amministrativa delle ditte partecipanti alla procedura selettiva). La stazione appaltante accoglie l'istanza solo sul verbale di gara e rinvia per il resto.Segue l'aggiudicazione. Un mese dopo la società interessata reitera la richiesta di accesso e la stazione appaltante l'accoglie. In seguito la società "A" domanda copia di tutta la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla selezione. A questo punto la società "B" invita "A" a proporre una domanda di accesso motivata per dimostrare l'esistenza di un interesse concreto meritevole di tutela.

IL RICORSO AL TAR E LA DECISIONE DI PRIMO GRADO

Contro tale determinazione la società "B" ricorre al Tar per violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, dell'articolo 13 del Dlgs 163/2006 e del regolamento sull'accesso.Con la sentenza n. 442/2013 il Tar Toscana accoglie il ricorso e ordina alla società "B" di rilasciare la documentazione richiesta, statuendo che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce "un diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato indipendentemente dal giudizio sull'ammissibilità o sulla fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso" e che, pertanto, l'eventuale inoppugnabilità degli atti oggetto della domanda di accesso non preclude l'esercizio del diritto. Il giudice, inoltre, rileva che non potesse disconoscersi alla ricorrente il diritto di accesso, essendo essa portatrice di un interesse differenziato dalla generalità e quindi legittimata a chiedere gli atti prodotti dagli altri partecipanti alla procedura selettiva.

IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

Contro la pronuncia si appella la società che detiene i dati, deducendo:a) violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 10, 24 e 25 della legge 241/1990 e dell'articolo 13 del Dlgs 163/2006;

b) violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del Dlgs 163/2006 e degli articoli 98 e 99 del Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30.

In particolare essa contesta la motivazione della sentenza secondo la quale il soggetto escluso da una procedura selettiva e che abbia avuto accesso agli atti relativi alla fase del procedimento cui ha partecipato, abbia diritto di accedere in maniera indiscriminata e senza onere di motivazione a tutti gli atti successivi alla sua esclusione non più impugnabile, compresa la documentazione tecnica relativa agli altri partecipanti. Ciò contrasterebbe con la legge 241/1990 in materia di accesso e con l'articolo 13 del Dlgs 163/2006, che si colloca, secondo l'appellante, in un rapporto di genere a specie, come disciplina speciale rispetto a quella generale sull'accesso e quindi capace di derogare a quest'ultima (cioè alla legge 241/1990). Con il secondo motivo la società appellante ribadisce la necessità di motivare l'istanza di accesso da parte della società richiedente, ponendo la richiesta un problema di bilanciamento tra gli opposti interessi tra diritto di accesso e principio di riservatezza.

33

Page 34: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

LA DECISIONE

Il Collegio ritiene che il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici sia da porre in termini di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengano disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità) nel Codice dei contratti, aventi la ratio nel particolare regime giuridico di tale settore).

Aggiunge Palazzo Spada che la disciplina dell'articolo 13 del Codice dei contratti pubblici, destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti di conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti, è una sorta di microsistema normativo all'interno delle coordinate generali della legge 241 /1990. E nel Codice dei contratti, rileva ancora il Consiglio, l'accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio e ciò in modo più restrittivo rispetto all'articolo 24 della legge 241/1990, che, invece, consente l'accesso, ove necessario, per la tutela della posizione giuridica del richiedente (in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato n. 612/2008).Di conseguenza, erroneamente il Tar ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata dalla Società interessata dopo la sua esclusione dalla gara, nonostante tale estromissione non fosse più impugnabile.

31/07/2014

Concorsi pubblici e modalità di pubblicazione di Massimiliano Alesio Avvocato e Segretario di Enti locali

"Costituisce principio di diritto che i bandi di concorso, per l’assunzione alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale modalità di pubblicazione non è suscettibile di essere surrogata dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente locale, considerata la generale portata del principio di pubblicità mediante pubblicazione in G.U.R.I., e l’affidamento ragionevolmente riposto dai candidati ad una procedura selettiva per l’assunzione al pubblico impiego". È quanto significativamente statuito dal TAR Marche, sez. I, 19.6.2014, n. 625.

Il Comune di San Benedetto del Tronto indiceva una procedura concorsuale, per la formazione di una graduatoria, da cui attingere personale, per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di agente di Polizia Municipale. Il bando veniva pubblicato solo all'albo pretorio dell'ente e non anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI). Siffatto vizio di pubblicazione viene contestato, attraverso la presentazione di un ricorso al Tar, da un candidato, che censura l'omissione, configurante una chiara violazione di legge. Infatti, occorre osservare che l'articolo 4 del d.P.R. 487/1994 ("regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), al comma 1 stabilisce che le doman de di ammissione al concorso devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della 34

Page 35: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

Repubblica. Il successivo comma 1-bis, aggiunto dall'articolo 4, del d.P.R. 693/1996, prevede una peculiare disciplina per gli enti locali territoriali. Per tali enti, la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso, il quale deve contenere gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Quindi, anche per gli Enti territoriali, permane l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, seppur limitato ad un avviso, in sostituzione del bando. Ad avviso della consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 871/2010; TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 1474/2012; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 145/2013), l'indicata normativa, richiamando la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai fini della decorrenza del termine perentorio dei trenta giorni per la presentazione delle domande di ammissione, prescrive un obbligo generalizzato per tutte le Pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi o gli avvisi di concorso nella GURI. Invero, la problematica relativa alla pubblicità delle procedure concorsuali negli enti locali, ed in particolare, se queste debbano essere o meno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, presenta aspetti di particolare delicatezza, poiché investe le tematiche correlate al rapporto tra l'autonomia regolamentare, propria e costituzionalmente garantita agli enti locali, con quelle interconnesse alle garanzie costituzionali. Precisamente, si tratta delle disposizioni costituzionali finalizzate a: - garantire l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini (art. 3); - la facoltà degli stessi di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art. 51); - il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, direttamente conseguenti all'organizzazione degli uffici ed all'accesso per concorso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni (ar t. 97). Il d.lgs. 267/2000, all'articolo 89, dopo avere al comma 1 evidenziato gli ambiti di esercizio della potestà regolamentare in tema di organizzazione degli uffici, al comma 2, lettera d), rinvia all'esercizio della potestà regolamentare "i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro". Al  successivo comma 3, precisa che i sopracitati regolamenti, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001. Siffatta disposizione, nel testo vigente, al comma 3, lettera a), prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformino ai principi di "adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità". Il successivo comma 7 ribadisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso articolo 35. Occorre osservare, poi, che il successivo articolo 70 dello stesso d.lgs. 165/2001, al comma 13, dà forza di legge al già citato d.P.R. 487/1984, stabilendo che, in materia di reclutamento, le Pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. medesimo per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.A questo punto, in presenza di tale assetto normativo, il problema è quello di un corretto rapporto fra le diverse fonti normative, in materia di pubblicità dei bandi di concorso. Il problema può essere sintetizzato avanzando la seguente domanda: può la disposizione regolamentare di un ente locale (approvata ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001) prevedere forme di pubblicità delle procedure concorsuali diverse ed alternative rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dal predetto d.P.R. 487/1994, articolo 4? La risposta negativa si fonda su tre ordini di ragioni. In primo luogo, occorre tener conto che non sussiste alcuna incompatibilità logica tra il nucleo prescrittivo delle due predette disposizioni, dovendo piuttosto la prima essere interpretata alla luce della seconda, che ne specifica e ne precisa il c ontenuto. Il 35

Page 36: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

richiamo al concetto giuridico indeterminato di "adeguata pubblicità" della selezione trova, infatti, un primo momento di specificazione a livello normativo proprio nell'articolo 4 del d.P.R. 487/1994, il quale indica nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il requisito minimale per ritenere soddisfatta la condizione di adeguatezza, ferma restando la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità. In questo senso, l'articolo 4 non solo precisa la portata irriducibile del principio di pubblicità, ma ne presidia il contenuto minimale, ferma restando la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme, idonee ad incrementare ulteriormente la diffusione della notizia dell'indizione della selezione, ma non a diminuirla.  In secondo luogo, deve osservarsi che non sussiste incompatibilità, dal m omento che le due disposizioni normative sono avvinte da un nesso di specialità, nel senso che mentre la previsione dell'articolo 4 si riferisce ai concorsi in senso stretto, quella dell'articolo 35, si riferisce in genere a tutte le procedure selettive, ivi comprese le forme contrattuali flessibili di assunzioni disciplinate dal successivo articolo 36, che le ammette, nel rispetto "delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti" e, quindi, nel rispetto del principio di adeguata pubblicità del procedimento di assunzione di cui all'art. 35, comma 3. Infine, vi è una decisiva ragione di fondo: la sola pubblicazione del concorso su altre strumenti di pubblicità (bollettini regionali, albo pretorio, ecc.) si pone in contrasto con l'esigenza della massima diffusione delle notizie tra tutti i potenziali interessati, a prescindere dalla loro residenza sul territorio nazionale. Ove si accogliesse una diversa interpretazione, la violazione non sarebbe di poco rilievo, se si considera che si tratta di un adempimento strumentale a rendere effettivo un diritto politico espressamente garantito dalla Costituzione. Infatti, l'articolo 51 della Carta costituzionale assicura a tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, la possibilità di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Ora, non sembra sussistere dubbio che una regola di pubblicità, valevole uniformemente su tutto il territorio della Repubblica, agevoli la conoscenza dei bandi indetti dalle varie amministrazioni, anche quelle dotate di autonomia costituzionalmente garantita, favorendo nel contempo la massima partecipazione e, quindi, un'effettiva possibilità di selezionare i migliori in attuazione del concorrente precetto, di cui all'articolo 97 Cost. Occorre prendere atto che informazioni disponibili in misura diversificata e secondo modalità non sempre conoscibili a priori, limitano la possibilità di partecipazione e si rivelano suscettibili di ledere il diritto al lavoro, oltre che offrire minore garanzia di selezionare i migliori.In tale ambito di riflessioni, si muove il Tar, che accoglie il ricorso, pervenendo ad un importante statuizione. Ad avviso dei giudici amministrativi marchigiani, la pubblicazione del bando di concorso sulla GURI costituisce un "principio di diritto". Ciò, indipendentemente dalla disposizione normativa prima esaminata (art. 4, comma 1, d.P.R. 487/1994) e prescindendo completamente dalla questione afferente la presunta (ma non esistente) conflittualità fra le due predette disposizioni normative (art. 4, comma 1, d.P.R. 487/1994 e art. 35 d.lgs. 165/2001). Si tratta di una più che notevole affermazione, volta evidentemente a valorizzare i fondamenti costituzionali, che sono alla base dell'obbligo di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Infatti, la sussistenza di un agile strumento di consultazione, quale quello della GURI, idoneo a consentire a tutti i cittadini di acquisire con certezza notizia di tutti i concorsi banditi, è diretta espressione dell'imperativo sancito dall'articolo 4 della Costituzione, che orienta la Repubblica a "promuovere le condizioni che rendano effettivo" il diritto al lavoro. Peraltro, nel modello costituzionale, il concorso si caratterizza per la sua pubblicità, cioè per la sua apertura a tutti i potenziali interessati, senza possibilità di riserve a particolari categorie di persone, salvo casi del tutto eccezionali. Quindi, la pubblicità non può prescindere dallo strumento della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, poiché solo in tal modo è garantito a tutti, in condizioni di parità, 36

Page 37: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

tempestività e con modalità semplificate, di avere piena conoscenza di tutti i bandi di concorso indetti sul territorio nazionale dalle amministrazioni pubbliche. Solo tale strumento informativo rende, cioè, possibile che il concorso sia realmente pubblico e, Cioè, aperto a tutti i potenziali interessati e, di conseguenza, realmente idoneo a selezionare i migliori, secondo il disposto dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione. Pertanto, il TAR Marche , in modo pienamente condivisibile, conclude affermando che: "tale modalità di pubblicazione non è suscettibile di essere surrogata dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente locale, considerata la generale portata del principio di pubblicità mediante pubblicazione in G.U.R.I., e l’affidamento ragionevolmente riposto dai candidati ad una procedura selettiva per l’assunzione al pubblico impiego".

condizioni per il dimezzamento della cauzione provvisoria Il T.A.R. individua i presupposti per poter accedere al beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria e i casi (tassativi) di esclusione per insanabilità della cauzione provvisoria. L'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede, al comma 7, il beneficio di prestare la cauzione in misura ridotta, senza nulla precisare in ordine alla prova del possesso della certificazione ISO, mediante la produzione documentale. Né tantomeno, è necessario, sempre ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, ai sensi del citato art. 75, che la certificazione del sistema di qualità sia allegata alla domanda di partecipazione: infatti, la norma distingue tra segnalazione del possesso del requisito e documentazione dello stesso, per cui la segnalazione può anche implicitamente manifestarsi con la prestazione della cauzione dimezzata e la relativa documentazione, in assenza di particolari formalità, può essere anticipata al momento della presentazione dell'offerta od anche documentata successivamente, nel corso della procedura.

Invero, l'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 risponde all'esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale, per cui, in aderenza alla ratio che permea l'istituto, i casi di esclusione per insanabilità della cauzione provvisoria sono riconducibili esclusivamente alle ipotesi di:

a) mancata presentazione della cauzione provvisoria (a tale situazione è equiparato il caso di chi dichiara genericamente un impegno pro futuro a presentare la cauzione provvisoria, ovvero di chi dichiara di esserne in possesso, senza produrre materialmente la garanzia);

b) produzione di una garanzia del tutto sprovvista degli elementi di cui al cit. art. 75 comma 4, relativi all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, c.c. ed all'operatività “a semplice richiesta scritta”;

c) polizza o cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito, che è elemento essenziale ad substantiam del contratto di garanzia;

d) polizza o cauzione non intestata a tutte le imprese associande nel caso di ATI costituenda;37

Page 38: gaudens.altervista.orggaudens.altervista.org/.../uploads/2014/07/news-99.docx · Web viewCon nota dello scorso 22 luglio, IFEL è intervenuta sulla proroga del termine di approvazione

e) cauzione prestata da intermediari non iscritti o cancellati dall'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, o che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;

f) polizza o cauzione non sottoscritta dal garante o priva di sottoscrizione autenticata, se espressamente richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione;

g) polizza o cauzione materialmente falsa.

Limitazioni alle autorizzazioni commercialidi Atelli Massimiliano

Con la sentenza del 21 luglio 2014, n. 393, il TAR Friuli Venezia Giulia ha chiarito che, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l’infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per “espansione”, sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti.

Il che tuttavia non significa liberalizzazione assoluta o selvaggia.

Infatti, come correttamente ritenuto dal Consiglio di Stato nella decisione n. 2808/09, “limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”.

Ciò detto, ha aggiunto il TAR FVG, la materia del commercio è assai articolata, ricomprende numerosi aspetti tra loro non omogenei e coinvolge una pluralità di interessi pubblici e privati che spetta ai pubblici poteri armoniosamente contemperare e comporre.

Sicché, se è ben vero che le autorizzazioni commerciali non possono essere limitate avendo quale parametro di riferimento la pretesa sufficienza degli esercizi esistenti, è altrettanto vero che la c.d. “urbanistica commerciale” può individuare altri elementi di limitazione, riferiti, ad esempio all’essere determinate zone più o meno servite (per intenderci: se non è più possibile vietare l’apertura tout-court di una adducendo l’esistenza di un contingente ovvero la sufficienza delle strutture commerciali esistenti nel Comune; può invece esserlo vietarla in una certa zona, se il Comune ha stabilito che tali attività vengano ubicate ove il servizio è maggiormente carente), ovvero alla presenza di monumenti di particolare significanza o di panorami, o bellezze d’insieme, che non si vogliono turbare con la presenza di strutture incongrue, o ancora all’inadeguatezza della rete viaria.

38