Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

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Il pareggio di bilancio Disciplina attuale e prospettive future 5 giugno 2016 Matteo Barbero

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Il pareggio di bilancio

Disciplina attuale e prospettive future

5 giugno 2016

Matteo Barbero

Page 2: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

- Introduzione: il quadro della disciplina

- Le regole per il triennio 2017-2019

- Le regole dal 2019

Indice

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Introduzione

Il quadro della disciplina

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A partire dal 2015, il quadro della programmazione finanziaria degli enti locali

è mutato profondamente.

Da un lato, è entrato progressivamente in vigore il nuovo sistema contabile

previsto dal D. Lgs. 118/2011, imperniato sul carattere triennale del bilancio e

sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese.

Dall’altro lato, dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, è stato superato il

Patto di stabilità interno, da circa un decennio basato sulla regola della c.d.

competenza finanziaria mista. Al suo posto, si applica un nuovo meccanismo

basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di

competenza.

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Il quadro

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La nuova disciplina è stata anticipata dalla legge di stabilità 2016 (legge n.

208/2015), mentre dal 2017 si applica pienamente la legge 243/2012

attuativa degli artt. 81 e 119 Cost..

Quest’ultima è stata recentemente modificata dalla legge n. 164/2016, che ne

rivisto in modo rilevante i contenuti.

Proprio la relazione fra questi due provvedimenti (legge 208/2015 e legge

243/20129) e è stato ed è uno dei nodi più critici della presente materia,

posto che, come noto, la legge 243/2012 è una legge rinforzata, come tale

non modificabile da una legge ordinaria come la stabilità.

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Il quadro

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La novella introdotta dalla legge 164/2016 ha tentato di rendere i due

provvedimenti coerenti, ma ha lasciato alcuni rilevanti punti interrogativi,

riguardanti, in particolare, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di

dubbia esigibilità e le regole di finanziamento degli investimenti mediante

ricorso al debito o all’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Oggi, proveremo ad affrontare questi temi e a chiarire l’impatto delle nuove

norme.

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Il quadro

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Le regole per il triennio

2017-2019

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In base al testo originario dell’art. 9, ciascun ente avrebbe dovuto conseguire

un saldo non negativo:

a) tra le entrate finali e le spese finali;

b) tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale

delle rate di ammortamento dei prestiti.

Il vincolo si poneva sia in fase preventiva che di rendiconto, sia in termini di

competenza di cassa, per un totale di otto obiettivi!

Non era prevista l’esclusione né del fondo pluriennale vincolato né del fondo

crediti di dubbia esigibilità.

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L. 243/2012 vecchio testo

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Il novellato art. 9, comma 1, prevede come unico obiettivo il saldo finale in

termini di competenza.

Sono stati, quindi, cancellati i riferimenti al saldo finale di cassa ed al saldo

corrente (di competenza e di cassa).

In secondo luogo, è stato inserito un nuovo comma 1-bis, che individua le

entrate e le spese rilevanti.ù

Inoltre, è stata disciplinata la rilevanza del fondo pluriennale vincolato, che

entra nel saldo stabilmente a partire dal 2020, anche se limitatamente alla

quota finanziata da entrate finali, mentre per il prossimo triennio esso è

incluso al netto della quota derivante da debito.

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L. 243/2012 nuovo testo

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L. 243/2012

TIT. ACCERTAMENTI

IEntrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

II Trasferimenti correnti

III Entrate extratributarie

IV Entrate in conto capitale

VEntrate da riduzione di attività

finanziarie

TIT. IMPEGNI

I Spese correnti

II Spese in conto capitale

III Spese per incremento di attività

finanziarie

SALDO FINALE COMPETENZA

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L. 243/2012

TIT. RISCOSSIONI

IEntrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

II Trasferimenti correnti

III Entrate extratributarie

IV Entrate in conto capitale

VEntrate da riduzione di attività

finanziarie

TIT. PAGAMENTI

I Spese correnti

II Spese in conto capitale

III Spese per incremento di attività

finanziarie

SALDO FINALE CASSA

Attenzione: è stato ripescato ai fini delle premialità

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L. 243/2012

TIT. ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI

IEntrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

II Trasferimenti correnti

III Entrate extratributarie

TIT. IMPEGNI/PAGAMENTI

I Spese correnti

IV Rimborso prestiti

SALDO CORRENTE

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Dal 2017, la rilevanza del fondo pluriennale vincolato è disciplinata dal nuovo

art. 9, comma 1-bis, della L. 243/2012.

Esso dispone: “Per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio,

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è

prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A

decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo

pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”.

Fino al 2019, quindi, il fondo pluriennale vincolato sarà rilevante negli stessi

limiti già previsti per il 2016, ovvero al netto della quota derivante da debito.

Dal 2020, invece, il fondo pluriennale vincolato è incluso stabilmente, ma

limitatamente alla quota finanziata da entrate finali. Il che lascia il dubbio se

rilevi il fondo che nasce a seguito di applicazione dell’avanzo.

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Fondo pluriennale vincolato

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L’inclusione del fondo pluriennale vincolato nel saldo del pareggio negli

esercizi 2017 e successivi assume rilevanza anche ai fini della gestione degli

eventuali spazi finanziari attraverso i Patti di solidarietà .

Tali spazi sono stati assegnati per escludere dal pareggio impegni di spesa in

conto capitale esigibile nello stesso anno dell’assegnazione.

Tuttavia, gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di

amministrazione possono essere riferiti anche al fondo pluriennale vincolato

di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Al contrario, gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di

indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con

impegni esigibili nell’anno e non anche il fondo pluriennale vincolato di spesa.

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Fondo pluriennale vincolato

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L’esclusione è prevista a regime e quindi vale anche per i prossimi anni.

Vale per tutti i fondi della missione 20, al netto:

-del fondo di riserva;

-degli eventuali fondi finanziati con l’avanzo.

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Fondi accantonati

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La L. 164/2016 ha modificato anche l’art. 10 della L. 243/2012, che disciplina

le intese per l’utilizzo dell’avanzo e del debito ai fini del finanziamento degli

investimenti.

Oltre alle intese di livello regionale, è stata introdotto un meccanismo analogo

di livello nazionale (come già per il Patto orizzontale).

Tali meccanismi sono disciplinati dalla L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e

dal Dpcm 21 febbraio 2016.

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Avanzo e debito

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La riformulazione dell’art. 10 ha generato un dubbio sul permanere della

possibilità di utilizzare, dal 2017, il margine “autonomo” per applicare avanzo

o ricorrere al debito.

Tuttavia, il Dpcm 21 febbraio 2017 ha chiarito che “Restano ferme le

operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il

ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli

esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1,

dell’articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni

non costituiscono oggetto del presente decreto”.

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Avanzo e debito

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Il comma 485 della L. 232/2016 dispone che “Al fine di favorire gli

investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione

degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e

2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti

nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.

243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di

euro destinati a interventi di edilizia scolastica”.

Dal 2018, il termine per presentare la richiesta è fissato al 20 gennaio (riparto

entro il 15 febbraio).

Invariate rispetto al 2016 le priorità.

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Patto di solidarietà nazionale verticale

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È disciplinato dall’art. 2 del Dpcm del 21 febbraIO 2017.

Nel 2018, le regioni dovranno avviare l’iter entro il 15 febbraio, le richieste

dovranno essere presentate entro il 31 marzo e il riparto dovrà essere

disposto entro il 30 aprile.

Dal 2019, i predetti termini saranno tutti anticipati di un mese.

Il meccanismo può essere sia verticale che orizzontale (nel secondo caso,

con orizzonte temporale fino a 5 anni).

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Patti di solidarietà regionali

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Il Mef avvia l’iter entro il 1° giugno, le richieste devono essere presentate

entro il 15 luglio e il riparto disposto entro il 31 luglio.

Il meccanismo può essere solo orizzontale (con orizzonte temporale solo

triennale).

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Patto di solidarietà nazionale orizzontale

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Il nuovo testo della L. 243/2012 contiene anche modifiche alla disciplina di

incentivi e sanzioni.

Essa è rimessa alla legge statale, che dovrà però attenersi ai seguenti

principi:

• proporzionalità fra premi e sanzioni;

• proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

• destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del

medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

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Incentivi e sanzioni

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Il comma 479 della L. 243/2012 prevede due tipi di incentivo:

1) una premialità monetaria finanziata coi proventi delle sanzioni applicate

a quelli inadempimenti nell’anno precedente, che andrà agli enti in

regola col saldo di competenza e che abbiano conseguito un saldo

finale di cassa non negativo;

2) un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale per gli enti che non

lasceranno spazi finanziari inutilizzati in misura superiore all’1% degli

accertamenti delle entrate finali. In tal caso, dopo la modifica apportata

dal D.L. 50/2017, il tetto al turn-over sale al 90%, a condizione che

l’ente abbia registrato nell’anno precedente un rapporto

dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti deficitari o

dissestati.

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Incentivi

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Il comma 475 della L. 232/2016, ha ridisegnato il sistema sanzionatorio,

prevedendo innanzitutto la spalmatura del taglio che colpisce le

amministrazioni che sforano: anziché essere caricato tutto sull’anno

successivo alla violazione o del suo accertamento, verrà rateizzato su tre

anni a quote costanti.

Rimangono, invece, annuali le altre sanzioni, consistenti nel tetto agli impegni

di spesa corrente (che si abbassa, perché gli enti inadempienti non potranno

superare l’importo dell’anno precedente ridotto dell’1%), nel divieto di

indebitarsi per finanziare le spese di investimento, nel blocco delle assunzioni

e nella decurtazione delle indennità del Sindaco/Presidente e dei componenti

della Giunta (che viene attualizzata all’importo percepito nell’anno della

violazione).

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Sanzioni

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La seconda novità riguarda la previsione del comma 476, che introduce delle

“attenuanti” a favore degli enti che realizzano uno sforamento contenuto:

qualora il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli

accertamenti di entrate finali realizzati nell’anno della violazione, il tetto agli

im-pegni correnti sarà calcolato senza la decurtazione dell’1%, il blocco delle

assunzioni si applicherà solo a quelle a tempo indeterminato (e non alle

assunzioni flessibili) e la sanzione a carico degli amministra-tori scende al

10%.

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Sanzioni

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Le regole per gli anni

futuri

L. 243/2012 come modificata dalla L.

164/2016

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Dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali sarà incluso il fondo

pluriennale vincolato di entrata e di spesa esclusivamente se finanziato da

entrate finali.

Di conseguenza, tale anno si configura come un esercizio “spartiacque” tra

un determinato regime di trattamento del fondo pluriennale vincolato ed un

altro, di cui occorre tenere adeguatamente conto.

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Fondo pluriennale vincolato

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Di fatto, dal 2020, la disciplina del fondo pluriennale vincolato originato da

applicazione di avanzo sarà equiparata a quella già oggi in vigore per il fondo

pluriennale vincolato originato da debito.

In entrambi i casi, una buona programmazione può determinare un effetto

leva, consentendo di avviare investimenti in misura anche superiore al

margine rappresentato dalla somma di fondo crediti di dubbia esigibilità, altri

fondi e spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti.

Ciò sfruttando il profilo temporale di esigibilità delle spese finanziate da

debito: sul saldo valido ai fini del pareggio, infatti, incidono gli impegni

effettivamente imputabili all’anno in corso e non quelli imputati agli esercizi

futuri e confluiti nel fondo pluriennale vincolato.

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Fondo pluriennale vincolato

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Ipotizziamo che per un ente la somma di fondo crediti di dubbia esigibilità e

spese di rimborso del-le quote capitali dei prestiti sia pari, ogni anno, a 100.

Tale margine può essere sfruttato per con-trarre nuovo debito (e dal 2020

applicando avanzo), ma per quantificare esattamente il margine disponibile

occorrerà tenere conto anche dell’esigibilità temporale delle spese finanziate.

Poniamo che l’ente intenda finanziare con un mutuo due opere del valore di

100 ciascuna, con un cronoprogramma articolato come da tabella seguente:

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Esempio

Anno Opera A Opera B

X 20 10

X+1 20 10

X+2 30 40

X+3 30 40

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L’impatto di tale interventi sul pareggio è quello descritto dalla tabella seguente:

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Esempio

Anno (FCDE+ rimborso quote capitali dei prestiti) Impegni esigibili Saldo finale

X 100 30 70

X+1 100 30 70

X+2 100 70 30

X+3 100 70 30

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In pratica, quindi, nell’anno X l’ente potrà assumere un debito per l’intero importo di

200 (e in teoria anche per cifre superiori), il doppio del margine teorico di 100, grazie

all’esigibilità differita delle spese da finanziare.

Includendo il fondo pluriennale vincolato nel saldo, invece, nel primo anno sarebbe

sostenibile (a condizioni invariate) solo un mutuo da 100.

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Esempio

Anno FPV entrata FPV spesa Impegni

esigibili

(FCDE+

rimborso

prestiti)

Saldo finale

con FPV

Saldo finale

senza FPV

X 0 170 30 100 -100 70

X+1 170 140 30 100 100 70

X+2 140 70 70 100 100 30

X+3 70 0 70 100 100 30

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Ovviamente, nell’esempio abbiamo considerato un caso estremamente semplificato in

cui l’ente nell’anno X ha un fondo pluriennale vincolato in entrata pari a 0 e negli anni

successivi continua ad avere un margine costante di 100 come somma di fondi crediti

di dubbia esigibilità e delle quote capitali dei prestiti.

È importante sottolineare che la situazione sarebbe diversa se le opere finanziate

avessero un pro-filo temporale differente. Proviamo ad esempio ad immaginare che la

quota di impegni esigibili sul terzo anno (X+2) sia pari a 150.

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Esempio

Anno FPV entrata FPV spesa Impegni

esigibili

(FCDE+

rimborso

prestiti)

Saldo finale

con FPV

Saldo finale

senza FPV

X 0 170 10 100 -80 90

X+1 170 140 10 100 120 90

X+2 140 70 150 100 20 -50

X+3 70 0 30 100 140 70

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Come si nota, nell’anno X+2 il saldo (sempre a condizioni invariate) diventa negativo e

quindi oc-correrebbe trovare una copertura.

Naturalmente, l’ipotesi che le condizioni restino invariate è una forzatura, per cui

occorrere calare la programmazione delle opere in questione all’interno della

programmazione complessiva dell’ente.

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Esempio

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Grazie per l’attenzione

Matteo Barbero

[email protected]

I materiali saranno disponibili su:

www.fondazioneifel.it/formazione

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Il nuovo sistema SIOPE+

5 giugno 2016

Matteo Barbero

Page 37: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il sistema SIOPE+ è stato istituito dall’art. 1, comma 533, della L.232/2016

al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle

spese delle amministrazioni pubbliche.

Tale norma ha introdotto un comma 8-bis all’art. 14 della L. 196/2009 il quale

dispone che “Le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i

pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso

ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico

emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il tramite dell’infrastruttura

della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del

servizio di tesoreria statale»

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Che cos’è?

Page 38: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

SIOPE+, quindi, si collocherà in una posizione intermedia fra ente e tesoriere

e quindi opererà “a monte” rispetto all’attuale SIOPE ed alla piattaforma per

la certificazione dei crediti.

Verrà quindi superato l’art. 27, comma 5, del D.L. 66/2014, lddove si

prevede che, con riferimento alle fatture elettroniche trasmesse alla

PCC “le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di

pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i

dati riferiti alla stessa”

SIOPE+ consentirà, infatti, di acquisire in automatico le informazioni dagli enti

sugli incassi e i pagamenti, facendo venire meno gli obblighi di alimentazione

della PCC.

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Che cos’è?

Page 39: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’avvio di SIOPE+ sarà definito con decreti del Ministero dell’economia e

delle finanze, che stabiliranno modalità e tempi.

È prevista una fase di sperimentazione a decorrere dal 1° luglio 2017, che

potrà essere estesa da estendere ad altri enti a partire dal 1° ottobre.

L’avvio a regime è previsto dal 1° gennaio 2018 “tenendo conto fri risultati

della sperimentazione). Da quel momento, i tesorieri/cassieri non potranno

più accettare ordinativi trasmessi con modalità diverse.

Sempre dal 1° ottobre, sarà reso disponibile un ambiente di collaudo.

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Quando partirà?

Page 40: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

SIOPE+ impone di utilizzare:

-l’ordinativo informatico dell’Agid (OPI), che dovrà essere predisposto

secondo regole tecniche prestabilite, dovrà avere un determinato formato e

dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le fatture oggetto del

pagamento ossia tutte le informazioni necessarie a identificare un debito

commerciale;

-l’infrastruttura della Banca d’Italia cui le amministrazioni dovranno inviare

gli ordinativi informatici, per la successiva trasmissione al

tesoriere/cassiere. Solo dopo essere passato attraverso l’infrastruttura

SIOPE +, l’ordinativo informatico verrà trasmesso alla tesoriere/cassiere.

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Come funzionerà?

Page 41: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il sistema attuale

Page 42: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il nuovo sistema

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Per colloquiare con SIOPE+, gli enti possono avvalersi di “tramiti” (la

Regione, la banca tesoriera/cassiera, intermediari privati).

Per gli enti non in grado di aggiornare i propri sistemi informatici, RGS

rende disponibile un servizio gratuito per la predisposizione e la

trasmissione dell’OPI a SIOPE+.

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Come funzionerà?

Page 44: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Gli enti interessati potranno scegliere tra due alternative di servizio:

- Produzione OPI

- Acquisizione OPI

Nel primo caso, Il sistema consentirà la produzione degli ordinativi secondo

lo standard OPI previo inserimento dei dati previsti.

Nel secondo caso, il sistema consentirà di caricare dei flussi creati con

software esterno (già firmati oppure ancora da firmare).

In entrambi i casi, il sistema consentirà di ricevere tutti i messaggi di ritorno

dei flussi trasmessi.

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Il Servizio OPI gratuito

Page 45: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Superamento degli obblighi di alimentazione della PCC (fermo restando

quello previsto dall’Art. 7-bis del D.L. 35/2013)

Dematerializzazione del colloquio fra ente e tesorieri/cassieri, favorendo il

processo di informatizzazione delle PA

Eliminazione della personalizzazione del rapporto fra ente e

tesorieri/cassieri, rendendo più contendibile il relativo mercato dei servizi

di tesoreria/cassa delle PA.

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Effetti postivi attesi

Page 46: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

… si tratta di previsioni e adempimenti gravosi, che andranno meglio

specificati nei prossimi mesi, anche al fine di ridurre i rischi di aumento di

costi per il sistema dei Comuni, soprattutto per gli enti di minore dimensione.

Sono auspicabili specifiche azioni di accompagnamento e di rafforzamento

delle capacità operative necessarie per l’adozione di questa importante

innovazione, terreno sul quale tutti i soggetti istituzionali coinvolti devono

ritenersi impegnati.

La raccomandazione è che la sperimentazione coinvolga un numero ampio

di Comuni e si articoli nei tempi e nei modi necessari per chiamare in causa

le varie realtà territoriali, con particolare riguardo a quelle meno attrezzate,

così da fare emergere le problematiche da risolvere prima dell’avvio a

regime, a garanzia del successo del progetto.

Nota Ifel del 24/2/2017

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Possibili rischi

Page 47: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Addio al flussi cartacei (laddove ancora presenti)

Recepimento del nuovo standard

Adeguamento/Ridefinizione convenzioni di tesoreria

Scelta del tramite (altro ente o partner privati)

Scelta modalità operativa: adeguamento software o adesione a quello

gratuito.

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I problemi da affrontare

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Matteo Barbero

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Le novità del D.L. 50/2017

5 giugno 2016

Matteo Barbero

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L’art. 1 modifica l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo lo split payment

a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato

della PA di cui all’art. 1, comma 2, della L. 196/2006, nonché (per quanto qui

interessa) alle società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1, n. 1, del

codice civile) dagli enti territoriali.

Inoltre, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter, vengono assoggettate

alla scissione dei pagamenti anche le operazioni effettuate da fornitori che

subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti

(essenzialmente liberi professionisti).

La materia sarà oggetto di un decreto attuativo del Mef.

Infine, con la modifica dell’art. 1, comma 633, della L. 190/2014 viene chiarita

l’applicabilità delle sanzioni ivi previste per io caso di mancato o ritardato

versamento dell’imposta a carico degli acquirenti di beni e servizi a

prescindere dalla forma giuridica che i medesimi rivestono.

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Estensione split payment

Page 51: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’art. 2 modifica il termine entro cui deve essere eseguita la registrazione

delle fatture relative a beni e servizi acquistati o importati, individuandolo

nella data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione

della fattura e con riferimento al medesimo anno (ad esempio, un fattura

ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il 30 aprile 2018) e non più

con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Viene quindi

stabilito che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile e

deve essere esercitato entro il suddetto termine.

In termini pratici questo significa che, ad esempio, una fattura contenente Iva

a credito e riconducibile all’esercizio 2017, potrà essere conteggiata nella

dichiarazione Iva 2018 o, diversamente, sarà oggetto di atto integrativo.

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Detrazione Iva

Page 52: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’ambito di applicazione dell’istituto viene esteso dall’art. 10 a tutte le

controversie fino a 50.000 euro (in precedenza era 20.000), con riferimento

agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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Estensione della mediazione tributaria

Page 53: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’art. 14 conferma quanto già applicato in sede di riparto 2017.

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Stabilizzazione dei criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale

Page 54: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Oltre alla formalizzazione del riparto dei concorso alla finanza pubblica, viene

prevista anche per il 2017 la facoltà di redigere il bilancio di previsione su

base solo annuale, di applicare l’avanzo libero e destinato e di chiedere alle

regioni lo svincolo degli avanzi vincolati. Inoltre, viene prevista l’assegnazione

di contributi straordinari per le funzioni fondamentali (110 milioni per il 2017 e

80 a decorrere dal 2018) e per la manutenzione straordinaria della rete viaria

(100 milioni per il 2017).

L’art. 40 prevede che la penalizzazione di cui all'art. 1, comma 723, lettera a),

della 208/2015, ossia il taglio delle spettanze, è applicata alle province e alle

città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e

Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le

spese finali nell'anno 2016, solo nella misura eventualmente eccedente

l'avanzo applicato al bilancio di previsione ai sensi dei commi 756 (avanzo

libero e destinato) e 758 (avanzo vincolato “svincolato” dalla regione) della

stessa l 208.

6

Misure a favore delle province e delle città metropolitane

Page 55: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il relativo fondo viene aumentato di 1 milioni per il 2017 e per il 2018 (art. 21).

7

Incremento del contributo per le fusioni

Page 56: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’art. 35 elimina la possibilità di affidare ad Agenzia delle Entrate riscossioni

(che subentrerà ad Equitalia) le attività di liquidazione ed accertamento,

limitando l’operatività del nuovo ente alla sola attività di riscossione

(spontanea o coattiva).

8

Riscossione

Page 57: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’art. 37 modifica il comma 467 della L. 232/2016, che permette una

maggiore flessibilità nella gestione del fondo pluriennale vincolato (fpv) alle

amministrazioni che abbiano approvato il preventivo entro lo scorso 31

gennaio. In tali casi, è possibile conservare a fpv le risorse destinate nel 2015

a finanziare investimenti per lavori pubblici non ancora conclusi. A

legislazione vigente, occorre disporre almeno di un progetto esecutivo degli

investimenti redatto e validato, ma il decreto estende la platea a tutti gli

enti che abbiano avviato le procedure di scelta del contraente “fatte salve” dal

nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016).

9

Fpv 2015

Page 58: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il tetto al turn-over viene portato dall’art. 22, comma 2, al 75% anche per i

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, purché rispettino il

rapporto dipendenti/popolazione imposti agli enti strutturalmente deficitari

(aggiornati con D.M. del 10 aprile 2017)

Viene innalzato dal 75% al 90% il turn-over per gli enti virtuosi nella gestione

degli spazi finanziari per investimenti.

Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che

rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24%

della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo

triennio la percentuale è innalzata al 100%.

10

Personale #1

Page 59: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L’art. 22, comma 1, introduce una deroga all’art. 9, comma 28, del D.L.

78/2010 (norma che ammette assunzioni flessibili di personale entro una

spesa pari al 50% di quella sostenuta nel 2009; soglia che sale al 100% per

gli agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale

di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della L. 296/2006), consentendo di

effettuare assunzioni “con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere

stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale a evidenza

pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di

risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le

assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi

rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni

verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali”.

11

Personale #2

Page 60: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

In base all’art. 54-bis, le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al

contratto di prestazione occasionale per esigenze temporanee o

eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in

stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che

fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi

naturali improvvisi;

c) c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o

associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o

caritative.

Restano fermi i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di

contenimento delle spese di personale e il limite di durata pari a 280 ore

nell'arco dell’anno.

12

Personale #3

Page 61: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

13

Personale #4

Si prevede la possibilità di addebitare a terzi il costo del servizio di polizia

municipale, in caso di manifestazioni organizzate da terzi, senza l'intervento

dell’ente. Lo straordinario effettuato in tali circostanze non incide sul monte

ore straordinari. La novità vale solo per le manifestazioni svolte in assenza di

alcuna discrezionalità da parte del Comune (art. 22, comma 3-bis).

Page 62: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

14

Personale #5

Per i processi di mobilità fra unioni e comuni ad esse aderenti non si applica

l’art. 30 del D. lgs. 165/2001 laddove viene imposta la previa pubblicazione

del bando. Si prevede, inoltre, che i comuni possano cedere, anche

parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte

(art. 22, commi 5-bis e 5-ter).

Page 63: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Per il solo anno 2017, viene stabilito in 50 giorni (anziché 20) il termine

previsto dal secondo comma dell'art. 141 del Tuel assegnato al consiglio

comunale o provinciale che non abbia approvato il rendiconto 2016 nei

termini di legge del 30 aprile (art. 14).

15

Termini rendiconto 2016

Page 64: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Per il solo anno 2017, lo stesso art. 14 proroga al 31 luglio 2017

l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativi all'anno

2016.

L'inoltro alla banca dati della amministrazioni pubbliche deve essere

effettuato entro i successivi trenta giorni.

La norma prevede anche in questo caso la sanzione, per cui il mancato

rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo

141, comma 2, del Tuel e l'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio

dell'ente ma, questa volta, con il termine ordinario di venti giorni.

16

Termini rendiconto 2016

Page 65: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Viene estesa la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato

agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui,

qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e abbia

somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia

esigibilità e garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi

(art. 26-bis).

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Applicazione avanzo

Page 66: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Per gli enti che hanno rispettato il pareggio di bilancio 2016 e hanno

approvato il rendiconto entro il 30 aprile non si applicano i limiti alle spese per

studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità,

rappresentanza e formazione. Resta invece il limite delle spese per mostre.

Viene altresì abrogata la norma taglia carta che dal 1° gennaio 2009

obbligava alla riduzione del 50% rispetto a quella dell'anno 2007 della spesa

per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e

regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

A decorrere dall'esercizio 2018 la semplificazione si applicherà

esclusivamente ai Comuni e alle loro forme associative che hanno approvato

il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno

precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio nell’anno

precedente.

18

Vincoli di spesa

Page 67: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il divieto per i titolari di cariche elettive di percepire emolumenti da altre

pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010) è circoscritto

allo stesso ente presso cui le cariche sono svolte o agli enti pubblici a

carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di

cui faccia parte l’ente stesso.

La modifica 8art. 22, comma 4) non ha efficacia retroattiva.

19

Gratuità degli incarichi

Page 68: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Con l’art. 25, i comuni facenti parte di un’unione cui hanno delegato le

funzioni riferite all'edilizia scolastica potranno chiedere spazi finanziari per la

quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi ricadenti nelle

priorità di legge (anch’esse modificate).

I comuni fino a 5.000, inoltre, avranno priorità anche se non dispongono di

progetti esecutivi.

20

Patto verticale nazionale

Page 69: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

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Matteo Barbero

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Page 70: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il bilancio consolidato

5 giugno 2016

Matteo Barbero

Page 71: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Deve essere approvato entro il 30 settembre 2017 con riguardo all'esercizio

2016).

Fanno eccezione, oltre agli enti sperimentatori, anche quelli con popolazione

fino a 5.000 abitanti, che possono rinviare questa ulteriore "grana" al 2018,

così come possono differire al 2017 l'adozione della contabilità economico-

patrimoniale.

2

Termini

Page 72: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo

stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

la relazione del collegio dei revisori dei conti.

È dunque un bilancio civilistico (modello CEE), da non confondere con il

rendiconto consolidato.

3

Struttura

Page 73: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il consolidamento impone agli enti una serie di attività preliminari, che

rivestono una notevole importanza ai fini della successiva attuazione della

fase del consolidamento.

In particolare, occorre procedere ad una delimitazione del perimetro di

consolidamento, per selezionare le realtà che vi partecipano ed i soggetti

che, invece, ne sono esclusi.

A tale scopo, ogni ente deve predisporre due distinti elenchi: da una parte,

quello degli organismi, degli enti, delle aziende e delle società che

compongono il gruppo amministrazione pubblica e, dall'altra parte, delle

realtà che sono ricomprese nel perimetro di consolidamento.

4

Attività preliminari

Page 74: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

I due elenchi devono essere approvati con deliberazione della Giunta.

Non vi sono scadenze per tale provvedimento, ma si ritiene che esso debba

essere predisposto con aggiornamenti annuali.

5

Attività preliminari

Page 75: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

L'orbita dei soggetti da considerare è piuttosto ampia. Infatti,l’art. 11-bis,

comma 3, del D. Lgs. 118/2011 dispone che “Ai fini dell’inclusione nel bilancio

consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle

degli altri componenti del gruppo”.

Tuttavia, alcune limitazioni all’estensione del perimetro di consolidamento

sono desumibili da altre norme.

Non si consolidano in nessun caso le Unioni di comuni, che eventual,ente

devono consolidare.

6

Attività preliminari

Page 76: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Si definisce ente strumentale controllato quello rispetto a cui vale una delle seguenti condizioni:

il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;

la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali;

l’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie.

Gli altri enti strumentali sono considerati partecipati.

7

Attività preliminari

Page 77: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Si definisce controllata la società rispetto a cui vale una delle seguenti condizioni:

il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti

sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

Per società partecipata si intende la società nella quale la regione o l’ente locale,

direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in

assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società

quotata

8

Attività preliminari

Page 78: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

In secondo luogo, sempre con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, per società

partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale

partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell’ente

locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ne deriva che eventuali partecipate non rientranti nella categoria dell’in house (ad

esempio le miste) non devono essere incluse nel perimetro di consolidamento.

In mancanza di altri criteri, si ritiene che lo stesso parametro possa essere esteso

agli enti non societari, per cui devono essere consolidati solo quelli interamente

pubblici che svolgono servizi per conto degli enti.

9

Attività preliminari

Page 79: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Inoltre, alcune realtà partecipanti al gruppo potrebbero non essere

ricomprese nel perimetro di consolidamento, essenzialmente per due

ragioni.

Innanzitutto, l'irrilevanza, nell'ipotesi che il bilancio di un soggetto non

presenti significatività ai fini della rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di

gruppo.

10

Attività preliminari

Page 80: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Il principio contabile fornisce, in proposito, indicazioni puntuali. Sono considerati

irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una

incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni

e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e

finanziaria della capogruppo:

totale dell’attivo;

patrimonio netto;

totale dei ricavi caratteristici.

Occorre considerare l’intero bilancio dell’organismo e non proporzionarlo alla

quota di partecipazione detenuta dall’ente.

11

Attività preliminari

Page 81: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

In ogni caso, sono considerate irrilevanti (e quindi non oggetto di consolidamento)

le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

L’altro fattore che consente di escludere un soggetto dal perimetro di

consolidamento è l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al

consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, ovviamente da

intendersi in relazione a casi limitati e dipendenti da eventi di natura straordinaria.

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Attività preliminari

Page 82: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di

quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è

inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

L’elenco del perimetro di consolidamento è trasmesso a ciascuno degli enti

compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del

gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le

informazioni richieste.

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Attività preliminari

Page 83: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Operazioni che puntano a garantire:

omogeneità formale (data, unità di conto, schemi)

omogeneità sostanziale (criteri di valutazione, rettifiche)

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Attività di pre-consolidamento

Page 84: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Eliminazioni rapporti e partite infragruppo:

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti

inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il

bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la

situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato

economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di

soggetti giuridici.

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Attività di pre-consolidamento

Page 85: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato

economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso

importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto

economico

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e

sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non

ancora realizzati con terzi.

Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente

del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma

l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la

plusvalenza rilevata nel bilancio dell’ente o società che ha venduto il bene deve

essere eliminata.

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Attività di pre-consolidamento

Page 86: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

Altri interventi sono costituiti da:

l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in

ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di

ciascuna componente del gruppo;

l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e

delle corrispondenti quote del patrimonio netto.

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Attività di pre-consolidamento

Page 87: Il pareggio di bilancio - Fondazione IFEL

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le

modalità indicate, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli

valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato

patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e

proventi, costi e oneri):

per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti

strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);

per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai

bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Non è ammesso il metodo del patrimonio netto.

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Attività di consolidamento

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