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Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sezione 16 Rev. 02/2015 del 09/11/2015 Pagina 1 di 61 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA Centro Ricerche BRINDISI Dipartimenti SSPT, DTE, FSN e Unità Centrale ISER S. S. 7 Appia km 706 72100 Brindisi (BR) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA ________________________________________________________________________________________________ ENEA CR Brindisi – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA Centro Ricerche Brindisi - S.S. 7 Appia km 706 – 72100 Brindisi Tel. +39 0831 201218 - Fax +39 0831 201219 - e-mail: [email protected] - http://www.brindisi.enea.it

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Documento di Valutazione dei Rischiai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

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ENEA Centro Ricerche BRINDISIDipartimenti SSPT, DTE, FSN e Unità Centrale ISER

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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZAE LA SALUTE DURANTE IL LAVORO

(ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sezione 16FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

DEI LAVORATORIE REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

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SOMMARIO

SOMMARIO______________________________________________________________2

1. Premessa____________________________________________________________42. L’importanza della formazione nei luoghi di lavoro_________________________43. La formazione e Informazione dei lavoratori nel D.Lgs. 81/08_________________5

La definizione di “formazione e informazione dei lavoratori” nel Decreto Legislativo 81/08.........................5L’obbligo formativo: dalla formazione all’addestramento dei lavoratori...........................................................5La formazione aggiuntiva dei dirigenti e dei preposti........................................................................................7La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza...................................................................7La formazione del datore di lavoro col ruolo di RSPP.......................................................................................8L’obbligo informativo sui rischi per la salute e sicurezza..................................................................................8

4. L’addestramento dei lavoratori nel D.Lgs. 81/08____________________________9La definizione di “addestramento” nel Decreto Legislativo 81/08....................................................................9Addestramento e teorie dell’apprendimento.....................................................................................................10Le caratteristiche di un addestramento “specifico” e “adeguato”...................................................................10

5. Dovere di formazione nei luoghi di lavoro________________________________11Contenuti della formazione.................................................................................................................................11Modalità di trasmissione dei contenuti...............................................................................................................12

6. Il piano di formazione aziendale________________________________________12Fasi per la definizione di un piano di formazione aziendale...........................................................................12

7. Gli accordi Stato regioni sulla formazione dei lavoratori____________________14Pianificazione e organizzazione della formazione...........................................................................................14Il soggetto organizzatore.....................................................................................................................................14Il responsabile del progetto formativo................................................................................................................14Il docente-formatore.............................................................................................................................................15Il tutor.....................................................................................................................................................................15Metodologia di erogazione della formazione....................................................................................................15Formazione in modalità e-learning.....................................................................................................................17Il luogo dove avviene la formazione...................................................................................................................18Registrazione delle presenze.............................................................................................................................18Attestati di partecipazione...................................................................................................................................18Formazione pregressa.........................................................................................................................................18Aggiornamento.....................................................................................................................................................18

8. Registro dei crediti formativi___________________________________________20Stralcio del Registro dei Crediti formativi dell’ENE ACR Brindisi...................................................................20Corsi di formazione “Generale” dei lavoratori...................................................................................................20Corsi di formazione “Specifica” dei lavoratori...................................................................................................22Corsi di “Addestramento” dei lavoratori.............................................................................................................25

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Corsi di formazione e di aggiornamento dell’RLS............................................................................................29Corsi di formazione e di aggiornamento dell’RSPP.........................................................................................29Corsi di formazione e di aggiornamento degli Addetti all’emergenza...........................................................30Corsi di formazione dei Datori di lavoro e dei Dirigenti per la sicurezza.......................................................31Corsi di formazione dei Preposti........................................................................................................................31Corsi di formazione dei TSL (Tecnici Sicurezza Laser)..................................................................................31

9. Riferimenti normativi sulla Formazione, Informazione e Addestramento_______32Art. 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro..........................32Art. 36 – Informazione ai lavoratori....................................................................................................................32Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti........................................................................32Art. 73 – Informazione, formazione e addestramento.....................................................................................34Art. 164 – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – Informazione e formazione................................34Art. 168 – Movimentazione manuale dei carichi – Obblighi del datore di lavoro.........................................34Art. 169 – Movimentazione manuale dei carichi – informazione, formazione e addestramento................35Art. 177 – Obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti – informazione e formazione.............35Art. 184 – Agenti fisici – informazione e formazione dei lavoratori................................................................35Art. 195 – Esposizione al rumore – informazione e formazione dei lavoratori.............................................35Art. 227 – Agenti chimici – informazione e formazione per i lavoratori.........................................................35Allegato XXI – Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazioni per lavoratori addetti a lavori in quota....................................................................................................................................................36

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1. Premessa

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, una volta imputato prevalentemente alla scarsa sicurezza intrinseca degli impianti tecnologici, delle attrezzature e degli edifici, è influenzato da una serie di concause, di cui una parte significativa è riferibile ai comportamenti. Tra le misure che promuovono la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’attività di formazione dei lavoratori assume un ruolo fondamentale proprio in quanto può modificare i comportamenti, riducendo così le occasioni di rischio. Le disposizioni contenute negli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e del 25/07/2012 (da qui in poi ASR), nonché le circolari regionali che si sono susseguite hanno fornito utili indicazioni per ottemperare all’obbligo di formare i lavoratori. Al fine di agevolare l’ENEA CR BRindisi nella pianificazione e realizzazione della formazione secondo quanto previsto dall’attuale normativa, i Datori di Lavoro e l’RSPP dell’ENEA CR Brindisi, nell’ambito delle loro attività di informazione, hanno prodotto la presente sezione che ha lo scopo di riassumere i principali obblighi dei datore di lavoro e di fornire un aiuto operativo per il concreto adempimento delle attività formative rivolte ai lavoratori.

2. L’importanza della formazione nei luoghi di lavoro

Al fine di stimolare un percorso che aiuti a favorire un cambiamento di mentalità nell’approccio alla tutela della salute e della sicurezza, è opportuno che il posto di lavoro, luogo nel quale si trascorre una parte rilevante della vita e dove sono svolte importanti attività, rappresenti un contesto di cooperazione, compartecipazione e corresponsabilità tra i vari soggetti della prevenzione: datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, dirigenti, preposti, favorendo il coinvolgimento dei lavoratori. La formazione per i lavoratori, secondo la definizione del DLgs 81/2008, rappresenta una parte fondamentale del cammino educativo indirizzato a conseguire “competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; in particolare, essa costituisce per ciascun lavoratore un’insostituibile occasione di acquisizione di consapevolezza, volta a comprendere quanta importanza riveste, per la propria ed altrui salute e sicurezza, l’adozione di comportamenti lavorativi corretti. Il rischio infatti, inteso come probabilità di accadimento di un evento dannoso, è strettamente correlato a scelte organizzative e a comportamenti lavorativi impropri, scorretti o sbagliati. Il confronto e la riflessione nei quali s’incardina l’attività formativa contribuiscono in maniera determinante ad un radicale cambiamento dell’approccio alla prevenzione. La formazione, però, non deve essere confusa con altri due concetti importanti: l’informazione e l’addestramento, che in base al DLgs 81/08, costituiscono altrettanti obblighi per il datore di lavoro.

L'informazione è lo scambio di conoscenza tra due o più persone, all'interno di una comunità o nella società. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Per addestramento s’intende invece quel complesso di attività, gestite da personale esperto, dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Tra l’informazione e l’addestramento è collocata la formazione, cioè quel processo educativo teso a preparare una persona a svolgere un'attività, una professione o molto più semplicemente a vivere e, nell’ambito della sicurezza, a trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze.

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Questi tre differenti interventi, pur presentando dunque diverse specificità e caratteristiche, non sono slegati fra loro ma sono complementari: servono tutti per permettere ad ogni lavoratore di acquisire conoscenze e competenze sempre maggiori in materia di tutela della propria ed altrui salute. Essi sono compresi dalla normativa fra le “misure generali di tutela” e rappresentano, quindi, un intervento coordinato ed insostituibile nel percorso della prevenzione. Ad esempio nel caso di utilizzo di una vernice, l’informazione sui pericoli connessi alle diverse sostanze chimiche che la compongono è contenuta nell’etichetta applicata sul prodotto e nella scheda di sicurezza; la formazione consiste nell’acquisizione di competenze che permettono al lavoratore di svolgere correttamente la propria mansione nell’ambito delle istruzioni ricevute, contribuendo ad identificare, ridurre e gestire i rischi derivanti dall’esposizione professionale; l’addestramento, invece, consiste nell’apprendere concretamente il corretto utilizzo del prodotto, mettendo in pratica quanto indicato nella scheda di sicurezza. Anche per la gestione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la formazione dei lavoratori rappresenta un’opportunità significativa: il coinvolgimento consapevole di ciascun operatore nella valutazione dei rischi-mansione e nella riflessione sui sistemi organizzativi può, infatti, offrire un contributo prezioso ed originale all’analisi che il datore di lavoro deve effettuare.

3. La formazione e Informazione dei lavoratori nel D.Lgs. 81/08

Il testo unico per la sicurezza sul lavoro dedica gli artt. 10, 36, 37, 73, 164, 168, 169, 177, 184, 195, 227 alla formazione e all’informazione dei lavoratori. In più nell’Allegato XIV vengono indicati i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, mentre nell’Allegato XXI viene riportato l’accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota. Analogo processo di apprendimento deve essere seguito anche da coloro che ricoprono ruoli chiave in materia di sicurezza come il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente, nonché i dirigenti ed i preposti.

La definizione di “formazione e informazione dei lavoratori” nel Decreto Legislativo 81/08Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede all’art. 2 le varie definizioni. Le lettere aa), bb) e cc) dell’art. 2 definiscono:

La formazione dei lavoratori: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”;

L’informazione dei lavoratori: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;

La prima cosa da chiarire che tali attività formative e di addestramento, nonché di informazione, devono essere svolte durante l’orario di lavoro e quindi non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Vediamo ora le modalità di esecuzione dei lavori obblighi formativi, di addestramento e informativi.

L’obbligo formativo: dalla formazione all’addestramento dei lavoratoriRileggendo la definizione di formazione e addestramento dei lavoratori dell’art. 2 di cui sopra, si nota che il legislatore, in materia di salute e sicurezza, ha introdotto due nuove nozioni di formazione ed addestramento. Si tratta di quelle misure di prevenzione che poi vanno considerate per redigere il Documento di Valutazione dei rischi, anche secondo le procedure standardizzate.Quindi con la formazione si trasferiscono, con un processo educativo, le “conoscenze e procedure” utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza, invece con l’addestramento si trasferisce al lavoratore le conoscenze riguardanti il corretto uso delle attrezzature, macchine, impianti aziendali.

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Lavoratori destinatari della formazione e addestramento. Oltre ai lavoratori dipendenti, sono destinatari dell’obbligo di formazione anche i lavoratori a progetto (co.co.pro.), nonché i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), nonché i soci lavoratori e gli associati d’opera.La formazione nella somministrazione di lavoro. Nella somministrazione, c’è un datore di lavoro diverso dall’effettivo utilizzatore del lavoratore, ossia il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione, mentre l’effettiva prestazione di lavoro viene effettuata presso un utilizzatore, nella cui sede lavorativa quindi c’è l’effettiva esposizione ai rischi. Sono quindi destinatari degli obblighi formativi, ma anche di addestramento e informazione, anche i lavoratori somministrati e l’obbligo ricade sul datore di lavoro utilizzatore, non sull’agenzia di somministrazione.La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione. Il comma 2 dell’art. 37 richiede che, in materia di durata, contenuti minimi e modalità della formazioni, vi sia un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. Tale accordo è stato stipulato il 21 dicembre 2011.Quando va fatta la formazione e l’addestramento. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi.

L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In ogni caso deve essere aggiornata secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e tenendo conto anche delle modifiche apportate dall’Accordo del 25 luglio 2012.Oggetto della formazione in materia di sicurezza. A disciplinare tali aspetti, con criteri generali, è l’art. 37: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Nell’accordo Stato-Regioni è previsto per il lavoratore un percorso formativo in due moduli: uno generale di durata di 4 ore, per tutti i settori Ateco (classificazione delle attività economiche),

che tratta i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza indicati nel punto a) di cui sopra; ed uno specifico con trattazione dei rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda e quelli

specifici presenti nel luogo di lavoro, ossia quelli indicati nel punto b) di cui sopra.Per il modulo di formazione specifica, quindi il secondo di cui sopra, abbiamo la durata minima che è differenziata per codice Ateco:

almeno 4 ore per attività a rischio basso (come uffici, servizi, commercio, turismo, ecc…); almeno 8 ore per attività a rischio medio (agricoltura, pesca, scuola e istruzione, trasporti,

ecc...) (questo è il caso dell’ENEA CR Brindisi); almeno 12 ore per attività a rischio elevato (edilizia e costruzioni, industria alimentare, manifatturiero,

ecc…).Quindi la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore (questo è il caso dell’ENEA CR Brindisi);

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale di 4 ore di durata può essere svolto anche in modalità e-learning purché siano rispettate le condizioni previste nell’allegato I per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma e i materiali didattici, la presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento. Tale formazione generale costituisce un credito permanente e viene effettuata una volta sola.

Mentre la formazione specifica (che va da 4 ore per attività a rischio basso, fino alle 12 ore per attività a rischio elevato) è soggetta ad un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.Per quanto riguarda il livello dei rischi, e per capire l’attività economica svolta se rientra tra il rischio basso, medio o alto, in allegato all’accordo Stato-Regioni vi è la classificazione delle attività economiche nei tre livelli di rischi.Le ore di formazione elencate in precedenza non comprendono l’addestramento, nei casi in cui è previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 all’art. 2, comma 1, lettera cc), ossia il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.In ogni caso vi deve essere una proporzionalità tra l’entità dello sforzo formativo e il livello di rischio dell’attività svolta, aldilà della classificazione Ateco. Ossia vi possono essere in diversi casi delle evidenti incoerenze tra la natura delle mansioni, i rischi ai quali è sottoposto normalmente il lavoratore per espletare tale mansione, e la classificazione Ateco con relativa classificazione nell’Accordo tra rischio basso, medio ed elevato. Bisogna in ogni caso considerare la necessaria formazione per il lavoratore, tenendo conto del possibile elevamento del rischio legato alle mansioni effettivamente svolte.L’accordo Stato-Regioni impone anche che “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Obbligo di presenza ai corsi da parte del lavoratore. Il lavoratore deve essere presente almeno al 90% delle ore di formazione.I regimi particolari previsti dall’Accordo integrativo del 25 luglio 2012. L’Accordo del 21 dicembre 2011 ha disciplinato la formazione prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Non disciplina invece la formazione aggiuntiva prevista in caso di attività particolari. L’Accordo integrativo del 25 luglio 2012, che ha parzialmente modificato quello del 21 dicembre 2011, al fine di prevenire inutili duplicazioni impone a formazione aggiuntiva solo nei casi in cui esista un regime formativo particolare, ossia una norma che individua in modo puntuale e peculiare le caratteristiche in termini di durata, contenuti, ecc. dei corsi stessi. Nell’accordo sono richiamati alcuni casi come la formazione specifica in materia di montaggio e smontaggio dei ponteggi in edilizia, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto, ed altri casi.La formazione aggiuntiva dei dirigenti e dei preposti

La formazione aggiuntiva dei dirigenti e dei prepostiUn regime particolare in materia formativa nelle tematiche di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro è il percorso formativo per dirigenti e per i preposti (capo reparto, capo squadra, capo cantiere, ecc.). Per i preposti la durata minima dei moduli per la formazione aggiuntiva è di almeno 8 ore, per i dirigenti la durata minima sale a 16 ore ed è classificata su 4 moduli: giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Per entrambe le categorie la presenza ai corsi deve essere almeno del 90% e la formazione può essere fatta in modalità e-learning.

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale viene eletto secondo un regime differenziato in base alle dimensioni dell’azienda, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.Recita il D. Lgs. n. 81 del 2008: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

a) principi giuridici comunitari e nazionali;b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;e) valutazione dei rischi;f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a:

4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (questo è il caso dell’ENEA CR

Brindisi).

La formazione del datore di lavoro col ruolo di RSPPIl responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente designato. Secondo la definizione del D. Lgs. n. 81 del 2008, trattasi di una “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. I requisiti professionali sono il possesso di un diploma e la frequentazione di specifici corsi di formazione. La durata dipende dalla classificazione Ateco, e soprattutto dal livello di rischio. Per il rischio basso il corso è di 16 ore, per il rischio medio la formazione è di 32 ore, per il rischio alto, la formazione è di 48 ore. I moduli da seguire sono sempre 4.

L’obbligo informativo sui rischi per la salute e sicurezzaPartendo dalla definizione di informazione, ossia il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”, l’obbligo informativo è disciplinato dall’art. 36 del T.U. che prevede sia un obbligo di informazione di base che specifica.

Informazione ai lavoratori di base. L’articolo, al comma 1, tratta prima l’informazione di base: “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di

lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (addetto al primo

soccorso) e 46 (addetto alla prevenzione incendi);d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e

del medico competente”.

Informazione specifica ai lavoratori. Il comma 2 dell’art. 36 invece tratta l’informazione specifica. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.Strumenti per eseguire l’obbligo informativo. Chiarito cosa il T.U. richiede ai datori di lavoro per l’ottemperare all’obbligo informativo in materia di sicurezza, è importante ora chiarire con che modalità tale obbligo debba essere compiuto. Il legislatore non disciplina le modalità, ossia quali strumenti informativi devono essere adottati. Il datore di lavoro ha la libera scelta in questo senso e quindi può fare ricorso ad

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esempio sia a guide, che manuali informativi, che supporti multimediali, ed ogni altro strumento che consenta però il raggiungimento dell’obiettivo dell’art. 36 comma 4.

Il contenuto deve essere facilmente comprensibile. Il comma 4, appunto, entra nel merito del contenuto dell’informazione obbligatoria data ai lavoratori ai fini della salute e sicurezza sul lavoro: “Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”

4. L’addestramento dei lavoratori nel D.Lgs. 81/08

La definizione di “addestramento” nel Decreto Legislativo 81/08Tra le attività che il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, deve mettere in atto per consentire a ciascun lavoratore un esercizio consapevole (e di conseguenza responsabile) della componente discrezionale del proprio ruolo, il Decreto Legislativo 81/08 riconosce all’addestramento un notevole rilievo. Il decreto infatti richiama l’addestramento in numerose norme molte delle quali stabiliscono obblighi, per la cui eventuale violazione sono previste sanzioni.Di particolare importanza, per il loro carattere generale, sono la definizione di “addestramento” riportata nell’art. 2, le specificazioni sull’addestramento riportate nell’art. 37, comma 5 e il richiamo alle esigenze di addestramento nel Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, let. f):

L’art. 2, “Definizioni”, alla lettera cc) così definisce l’addestramento: “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. Il concetto chiave di questa definizione sembra stare nelle parole “complesso delle attività”. Per il legislatore, l’addestramento non si esaurisce in una attività singola, ma richiede la programmazione e l’attuazione di un “complesso” di attività. Vedremo che questa definizione ha un risvolto teorico (relativo all’apprendimento) e uno operativo (relativo al grado di verosimiglianza delle condizioni di addestramento) molto importanti.

Il comma 5 dell’art. 37 stabilisce che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Queste specifiche meritano una particolare attenzione perché presentano qualche insidia. Occorre una riflessione sul significato di “persona esperta” e “sul luogo di lavoro”:

- non sarebbe corretto riconoscere come “persona esperta” chi abbia soltanto iper-appreso la modalità di comportamento corretta nelle condizioni standard. Per dire che una persona è esperta al punto di potere addestrare altri, è importante che dimostri di essere anche in grado di adottare diverse strategie comportamentali al variare delle condizioni operative. Inoltre, per identificare un buon “addestratore”, non andrebbero trascurate le competenze relazionali, comunicative e motivazionali;

- “sul luogo di lavoro” andrebbe inteso come “anche sul luogo di lavoro”. Ci sono numerose occasioni in cui è necessario assicurare, almeno nelle prime prove di addestramento, un ambiente protetto (simulazioni). In questi casi, le prove in ambiente reale (sul luogo di lavoro) vanno previste dopo che il lavoratore abbia almeno acquisito le minime capacità per operare in sicurezza.

Il comma 2 dell’art. 28 definisce i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi. Tra questi contenuti è previsto che ci sia “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”. Il rapporto tra il rischio e le competenze della persona emerge qui con evidenza, ma anche con una certa complessità di pensiero. Il rischio (non il pericolo) non è una caratteristica “oggettiva” del mondo intorno a noi, ma è una qualità emergente dalla interazione tra i punti di pericolo e le attività che gli uomini svolgono. In questo senso, già nella stessa valutazione del rischio va considerata la competenza delle persone che interagiscono con i pericoli. A maggior ragione, quindi, nel DVR andranno individuate le attività che, comportando interazione con punti di pericolo, richiedono per una gestione e riduzione del rischio, il possesso di

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competenze da parte degli operatori. L’addestramento è uno dei fattori di garanzia che gli operatori possiedano le competenze individuate come necessarie per gestire e ridurre il rischio.

Addestramento e teorie dell’apprendimentoAnche se l’addestramento è un complesso di attività finalizzato prevalentemente allo sviluppo delle capacità, non si può progettarlo e realizzarlo prescindendo dall’intervento sulle conoscenze e sugli atteggiamenti. Nei primi decenni del novecento, dominava una concezione dell’apprendimento come esito dell’associazione di rinforzi positivi a risposte giuste e/o di punizioni a riposte sbagliate (teoria del condizionamento stimolo risposta). Quell’approccio viene definito comportamentista perché assume che solo il comportamento osservabile può essere oggetto di studio scientifico. In quella prospettiva, i processi percettivi e cognitivi di ogni individuo erano considerati una sfera privata e inaccessibile a metodi di studio scientifico e, pertanto, venivano esclusi dall’area di interesse della psicologia e delle corrispondenti applicazioni, come, a esempio, la progettazione di attività di apprendimento. Sulla base di questi presupposti vennero elaborati metodi di istruzione e addestramento basati sulla presentazione al soggetto di determinati stimoli o compiti e sulla correzione delle risposte “sbagliate” o sul rinforzo di quelle “giuste”. È evidente che un simile approccio può funzionare se si opera in un set limitato di compiti e situazioni operative molto standardizzati e, soprattutto, totalmente previsti dal progettista dell’apprendimento. Oggi, proprio per la ineliminabile difficoltà di prevedere anticipatamente la totalità delle situazioni operative, si riconosce che gli approcci meramente comportamentisti non sono adeguati allo sviluppo di efficaci capacità. Occorre una teoria dell’apprendimento che tenga anche conto della necessità di percepire le mutevoli caratteristiche del contesto operativo e di processare cognitivamente il significato delle eventuali variazioni rispetto alle condizioni standard. Anche in questo senso, l’addestramento è un “complesso”’ di attività che perseguono non soltanto obiettivi di apprendimento nell’area del “sapere fare”, ma anche nelle aree del “sapere” e del “sapere essere”. Per queste ragioni, l’addestramento è un componente che va intergrato nei processi formativi. Non c’è possibilità di sviluppare un adeguato “sapere fare” senza agire anche sulle conoscenze e capacità percettive. Ma il rapporto tra lo sviluppo delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità è bidirezionale: entrambi si sostengono reciprocamente. Di ciò ne porta una conferma anche la norma di legge. A esempio, l’art 227 riconosce l’addestramento anche come un’occasione per dare informazioni adeguate (sviluppo delle conoscenze) sulle sostanze pericolose.

Le caratteristiche di un addestramento “specifico” e “adeguato”L’addestramento è presente in almeno 16 articoli del D. Lgs. 81/08 o punti degli allegati. In alcuni di queste norme, l’addestramento è qualificato come “specifico” e adeguato”.Bisogna chiedersi: specifico rispetto a che cosa e adeguato per quali scopi? La lettura dell’art. 77 (sui DPI) e dell’art. 116 (sui lavori in quota) sembra indicare un significato di “specifico” come dell’addestramento che avviene in ambienti e con l’uso di attrezzature e di dispositivi identici o simili a quelli delle mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori in addestramento. Generalizzando, si può dire che è specifico un addestramento che viene progettato e realizzato come simulazione (la più realistica possibile) delle situazioni operative che i lavoratori dovranno affrontare. Questo aspetto è esplicitato dall’allegato XXI (..requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi), il cui punto 4.3 è proprio dedicato alla metodologia didattica e che dice: ”gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro”.Dunque, la somiglianza tra il contesto di apprendimento e il contesto lavorativo costituisce il criterio principale della specificità dell’addestramento. Ma occorre prestare attenzione alle implicazioni di questa somiglianza: almeno nelle prime fasi dell’addestramento, occorrerà fare svolgere le operazioni con molte semplificazioni e protezioni. A esempio, si potrà chiedere di svolgere le operazioni assegnate senza considerare il fattore tempo, ovvero senza esibire sin dall’inizio dell’apprendimento una prestazione veloce come quella che verrà richiesta nella situazione lavorativa reale. Il ritmo di svolgimento del compito durante l’addestramento, come gli altri aspetti del contesto ambientale in cui deve avere luogo la prestazione lavorativa, dovrà essere assimilato alle richieste operative in modo progressivo. Proprio il progressivo avvicinamento alle richieste

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operative costituisce il complemento essenziale per la specificità dell’addestramento. Specificità significa allora “progressivo avvicinamento alle reali condizioni operative”. Ne consegue che l’addestramento è un “complesso di attività” (art. 2) perché si tratta di una ripetizione di prove. Infatti, una sola prova risulterebbe o troppo semplice (per esigenze di protezione) e quindi non abbastanza realistica, oppure troppo completa (per esigenze di verosimiglianza) e, quindi, non protetta. Un esempio può chiarire meglio questo punto importante. Le prove di evacuazione (che sono uno dei più diffusi casi di addestramento) devono avvenire con il preavviso o senza? La risposta migliore è che devono avvenire con preavviso nelle prime occasioni, almeno fino a quando si abbia la conferma che gli aspetti testabili con una prova di evacuazione con preavviso siano stati tutti confermati dallo svolgimento della prova in modo soddisfacente: verifica che tutti hanno riconosciuto il segnale di evacuazione, che tutti sono usciti dall’edificio e hanno raggiunto il punto di ritrovo assegnato. In queste prime fasi dell’addestramento, la tempestività dell’uscita dall’edificio non è un parametro da rilevare. Ma quando le prove confermano che le persone riconoscono il segnale, escono dall’edifico e sanno dove ritrovarsi, allora si può passare a prove senza preavviso per testare la tempestività dell’evacuazione e altri aspetti cruciali in una situazione di vera emergenza. Analogamente, si potranno progettare le ripetizioni delle prove di addestramento per tutte le necessità dall’uso delle macchine, alla manipolazione delle sostanze, all’impiego dei DPI.Anche la caratteristica di “adeguato” emerge dalla concezione dell’addestramento come “complesso di attività”. Per quanto ben progettato, l’addestramento, sia nelle condizioni operative che in quelle di emergenza, non potrà, per definizione, che essere riferito a situazioni prevedibili. Ma le persone dovrebbero essere preparate e addestrate a fronteggiare anche situazioni non dettagliatamente o completamente previste. In questo senso, l’addestramento non consiste solo nell’eseguire una serie di operazioni con modalità preordinate, ma anche, forse soprattutto, nell’esaminare la situazione e nel decidere la strategia di fronteggiamento. Chiaramente questa concezione dell’addestramento punta ad integrare prove che sviluppano le capacità esecutive, anche con prove che sviluppano il controllo delle funzioni percettive, cognitive ed emotive.

5. Dovere di formazione nei luoghi di lavoro

L’aspetto formativo riguardante i rischi a cui sono esposti i lavoratori è ribadito nell’art. 37 del DLgs 81/08. Tale articolo prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. I requisiti di “sufficienza” e “adeguatezza” della formazione sono stati oggetto di ampio dibattito e interpretazioni; oggi è possibile riconoscere “sufficiente” una formazione che rispetta le indicazioni degli ASR (Accordi Stato Regioni). Tale accordi disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Per quanto riguarda l’adeguatezza permangono, invece, ancora diversi dubbi interpretativi.La presente sezione vuole fornire un contributo, affinché sia possibile colmare le carenze ancora presenti e raggiungere una maggiore chiarezza che porti a risultati concreti. La formazione non è solo un dovere per il datore di lavoro, ma rappresenta anche un diritto-dovere del lavoratore, che è chiamato a “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, e a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati durante l’orario di lavoro.

Contenuti della formazioneI contenuti su cui basare la formazione ai sensi del citato art. 37 sono:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

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L’intento è quello di rendere il lavoratore consapevole dei rischi connessi allo svolgimento della sua mansione, dei possibili danni al suo benessere e a quello degli altri lavoratori e di portarlo a conoscenza del sistema di tutela della salute e della sicurezza che la comunità sociale (soggetti aziendali, istituzioni e organi di vigilanza) mette in atto con l’obiettivo di raggiungere un’integrazione tra lavoro e salute.

Modalità di trasmissione dei contenutiLo scopo della formazione è quello di far acquisire ai lavoratori “… le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. L’efficacia della formazione deve dunque essere adeguatamente verificata, allo scopo di indurre e garantire comportamenti lavorativi corretti. Questo comporta lo sforzo organizzativo di adattare il più possibile forme e contenuti delle attività di apprendimento ai differenti operatori presenti in azienda; in linea generale si ricorda la necessità di utilizzare un linguaggio semplice e diretto, ma non riduttivo, e di sottolineare gli aspetti essenziali legati ai comportamenti inerenti alla prevenzione dei rischi, evitando una mera trasmissione nozionistica degli aspetti normativi.

6. Il piano di formazione aziendale

La formazione alla sicurezza sul lavoro è intesa come una parte del processo formativo che un’impresa mette in campo per essere al passo con i tempi, al pari della valutazione dei rischi che non può essere considerata come un’analisi a sé stante, ma deve essere integrata con l’attività quotidiana che rappresenta la mission aziendale. Le iniziative estemporanee di formazione su tematiche specifiche rischiano di essere scarsamente efficaci per la riduzione dei comportamenti pericolosi, in quanto sono vissute come esperienze straordinarie, esterne alla normalità; è invece indispensabile che la costruzione di atteggiamenti salutari avvenga all’interno degli ordinari processi di produzione. Questo può tradursi in un intervento complessivo e continuo, un vero e proprio piano di formazione aziendale che va aggiornato nel tempo in base ai bisogni formativi rilevati. Il piano di formazione aziendale rappresenta l’insieme dei progetti formativi utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali (operativi, strategici, di salute e sicurezza sul lavoro, ecc…). Proprio la strutturazione di un piano di formazione aziendale, che garantisca continuità nel tempo ed efficacia all’azione educativa, rivela l’intenzione di investire sulle conoscenze e competenze dei lavoratori e di puntare così, decisamente, su una corretta attività di prevenzione, soprattutto se è stato condiviso dai vari attori del sistema di prevenzione aziendale.Il risultato di un tale atteggiamento sarà costituito da un miglioramento delle condizioni lavorative e della conduzione dei processi produttivi: prevenzione come investimentoCollocare invece la formazione in una serie di adempimenti ai quali si è costretti a corrispondere costituisce una falsa alternativa al processo virtuoso che la realizzazione condivisa di un piano aziendale rappresenta: costo inutile e improduttivo

Fasi per la definizione di un piano di formazione aziendaleIl processo che porta alla definizione di un buon piano di formazione è costituito dalle seguenti fasi:

Analisi dei bisogni formativiÈ l’attività che precede sia la progettazione delle iniziative di formazione sia la loro programmazione / erogazione / valutazione. Nel caso della tutela della salute e della sicurezza tale fase discende necessariamente dagli obblighi di legge evidenziati nel DLgs 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, dalla valutazione dei rischi e dal contesto organizzativo aziendale e/o di comparto e/o territoriale. L’attore principale può essere il RSPP che ha anche la funzione di raccogliere le istanze suggerite dal medico competente, dal/i RLS, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori. Proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione rientra, infatti, tra i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, e ciò non può prescindere dall’analisi dei fabbisogni formativi.

Progettazione delle iniziative di formazione________________________________________________________________________________________________

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La progettazione delle iniziative di formazione, traduce i bisogni formativi in obiettivi di apprendimento, ossia ciò che deve essere capace di fare il lavoratore alla fine di un percorso formativo che non era capace di fare prima. Ad esempio, nel caso della formazione generale, la progettazione potrebbe essere effettuata secondo lo schema sotto riportato.

BISOGNO FORMATIVO

Trasferire ai lavoratori conoscenze generali sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di

vigilanza, controllo e assistenza

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Far acquisire ai lavoratori competenze per un efficace e sicuro adempimento della prestazione lavorativa, in modo che possano contribuire all’individuazione e segnalazione dei pericoli, affinché gli stessi siano

adeguatamente valutati dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale all’interno del DVR

Nell’ambito di quest’obiettivo generale è utile identificare gli obiettivi specifici correlati con la particolare figura professionale/mansione, differenziando ciascuno di essi sulla base dei compiti svolti nel contesto lavorativo (ad es. fornire ai ricercatori le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza della cappe chimiche). A completamento di quanto sopra, risulta utile esplicitare i risultati attesi dall’intervento di formazione (risultati dell’apprendimento), preferibilmente espressi in termini di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e comportamenti (saper essere). Tali risultati dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi formativi e conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. La formazione risulta tanto più efficace se i risultati attesi non si limitano alla semplice acquisizione di nozioni inerenti la sicurezza sul lavoro e alla conoscenza dei rischi, ma riflettono gli aspetti relativi al saper essere (agire) nell’ambito delle attività che i lavoratori sono chiamati a svolgere.

Programmazione/erogazioneS’intende lo sviluppo del piano formativo aziendale, nel quale sono collocati i progetti formativi e l’articolazione temporale che illustra “cosa sarà fatto, come, da chi e dove”; tali progetti devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i risultati attesi. La riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, rappresenta l’occasione più adatta affinché il datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti la programmazione in materia di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute. Nel verbale redatto durante tale riunione deve risultare evidenza del piano formativo elaborato. Per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori, non tenute alla riunione periodica, il datore di lavoro deve almeno consultare il RLS in merito all’organizzazione della formazione.

ValutazioneLa valutazione è un processo che deve essere centrato sugli obiettivi di apprendimento e coerente sia con le attività svolte sia con le metodologie utilizzate. Le aree comunemente indagate nella valutazione sono l’apprendimento (quali principi, fatti, tecniche sono stati appresi), il comportamento (quali cambiamenti nella condotta di lavoro risultano dal training, quali atteggiamenti sono stati cambiati), i risultati ( quali sono stati i risultati tangibili del programma in termini di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia ecc.) e il gradimento (se i soggetti si considerano soddisfatti di aver partecipato al programma). Tale processo restituisce utili informazioni sulle eventuali modifiche da apportare sia alla fase di rilevazione dei bisogni che di progettazione ed attuazione del corso.

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7. Gli accordi Stato regioni sulla formazione dei lavoratori

Pianificazione e organizzazione della formazioneCiascun progetto formativo deve prevedere quali sono i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e quali compiti devono svolgere. È convinzione dell’ENE CR Brindisi che la formazione dei lavoratori svolta dagli attori del sistema aziendale di prevenzione della stessa azienda (RSPP, MC, RLS) rivesta un valore aggiunto in virtù delle maggiori conoscenze che gli stessi hanno della realtà lavorativa in cui operano e dell’“esempio” che possono quotidianamente costituire.

Il soggetto organizzatoreÈ il soggetto giuridico che organizza la formazione e può essere un ente o una società di formazione, un formatore esterno, oppure il datore di lavoro stesso. I suoi compiti sono:

stabilire chi è il responsabile del progetto formativo; stabilire la possibile composizione dell’aula (stesso o diverso ATECO per formazione generale,

settori o comparti similari per formazione specifica); definire il numero dei discenti (massimo 35 per edizione) in base al tipo di metodologia di

insegnamento utilizzata; infatti l’apprendimento tramite alcuni tipi di esercitazioni, simulazioni, giochi, ecc. è efficace quando il numero di discenti è di circa 20-25 persone. Nel caso del training on the job, invece, il numero si riduce ulteriormente (generalmente a 4 o 5 persone).

In particolare, quando è utilizzata la modalità di apprendimento in e-learning, il soggetto organizzatore: verifica la conformità della piattaforma per la corretta erogazione della formazione; ottempera agli adempimenti riferiti alla piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui

agli ASR; assicura che la piattaforma e-learning e tutti i contenuti siano in formato direttamente fruibile dai

discenti, che la connettività sia adeguata a supportare l’utenza prevista, che siano presenti un numero sufficienti di risorse umane di supporto all’aspetto tecnico e all’aspetto didattico/organizzativo.

Il responsabile del progetto formativoIl responsabile del progetto formativo è colui che ricopre la funzione di coordinamento dell’attività progettuale, di erogazione e di valutazione, comprese le attività gestionali e organizzative. A volte ricopre anche funzioni di coordinamento delle attività amministrative e di gestione contabile. Le competenze sono generalmente quelle riferibili all'area della gestione dei processi della formazione (figura esperta) con particolare riferimento alla formazione tecnico specialistica. Può essere il datore di lavoro, il RSPP, il docente stesso oppure una società o un formatore esterno. I compiti spettanti al responsabile del progetto formativo sono:

verificare la congruità del progetto con il DVR aziendale e i bisogni formativi individuati; programmare, coordinare e controllare attività e risorse; verificare i requisiti dei docenti, richiedendo a ciascuno di essi una dichiarazione scritta corredata

almeno dal curriculum vitae; è possibile integrare anche con referenze derivanti da iniziative di formazione precedentemente svolte (es. esiti dei questionari di gradimento)

declinare i contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua32, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale cui è resa la prestazione di lavoro;

documentare i risultati del percorso formativo in termini di adesione dei partecipanti attraverso la gestione del registro delle presenze (allegato VII) e di apprendimento.

È opportuno che il responsabile del progetto formativo possieda, a far data dal 18 marzo 2014, gli stessi requisiti previsti per i docenti.

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Documento di Valutazione dei Rischiai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Il docente-formatoreIl docente-formatore riveste un ruolo di fondamentale importanza ai fini dell’efficacia formativa in quanto ha il delicato compito di riordinare il sapere professionale dei lavoratori, integrandolo con i contenuti di cui è esperto e adottando tecniche metodologiche adeguate. Al fine di evitare una scarsa coerenza tra obiettivi, contenuti e modalità di sviluppo, il docente dovrebbe essere coinvolto fin dalla fase progettuale dell’evento formativo.

È auspicabile che le figure del sistema prevenzionistico aziendale (RSPP/ASPP, Medico competente, RLS, datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori esperti), dotate dei necessari requisiti, svolgano direttamente l’attività di formazione dei lavoratori.

Tale attività può essere effettuata, sempre se qualificati, anche dai costruttori di macchine/impianti il cui utilizzo prevede una specifica formazione. Poiché le competenze del docente sono di primaria importanza nello sviluppo di un’azione formativa orientata a adulti in ambito lavorativo, sono stati individuati gli elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. In base all’art. 1 del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (maturità) e uno dei sei criteri in allegato allo stesso decreto35 (ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei suddetti tre elementi).I soggetti non in possesso del diploma di maturità, in base alla “clausola di salvaguardia”, possono svolgere l’attività di formatore qualora siano in grado di dimostrare, alla data del 18/03/2013, di possedere almeno uno dei sei criteri sopra menzionati. Fino al 18/03/2016 i datori di lavoro-RSPP possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori, dopodiché devono dimostrare di essere in possesso di uno dei succitati criteri.

Il tutorIl tutor (figura facoltativa, tranne che per l’e-learning) è colui che segue l’intero percorso formativo del discente e per il quale diventa un valido punto di riferimento, supportandolo da un punto di vista emotivo e motivazionale. Questa figura, che svolge la funzione di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento, è stata espressamente prevista dall’Accordo Stato Regioni del 22/11/12 soltanto per la formazione in elearning, ma la sua presenza potrebbe essere utile anche per i tradizionali corsi d’aula. I compiti del tutor non si limitano ai soli aspetti burocratici (ad es. il controllo delle presenze), ma dovrebbero avere anche una valenza culturale e pedagogica, tra cui:

la rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti di cui può farsi portavoce presso la docenza o l'intero staff formativo;

il monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse; l'organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra i

partecipanti al corso e i relatori; la mediazione nell'ambito del gruppo e l’animazione della classe sollecitando i discenti alla

discussione; l’osservazione e la raccolta di feed-back da parte dei discenti.

Il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso docente oppure da personale aziendale qualificato, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Metodologia di erogazione della formazioneL’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 recita che la “metodologia d’apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”; questa rappresenta una sostanziale novità in quanto fino ad ora la formazione è sempre stata intesa come lezione d’aula di tipo frontale in cui il docente fornisce informazioni da apprendere e il discente è coinvolto soprattutto nello sforzo ________________________________________________________________________________________________

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

di seguire la lezione e di prendere appunti. La classica lezione tradizionale, nella quale il partecipante ha un ruolo passivo, quindi, deve essere integrata da altre tecniche che la rendono più interattiva. Ciò è in linea con le esigenze fisiologiche, psicologiche e esperienziali degli adulti. È ormai consolidato, infatti, che l’adulto dà la sua disponibilità ad apprendere se ha motivazioni (bisogni, desideri, maggior soddisfazione nel lavoro, autostima, ecc. sono più potenti di promozioni e retribuzioni più alte) che lo spingono a partecipare alla formazione e se riscontra vantaggi attuabili concretamente nella propria vita reale (ad esempio se ritiene che questo potrà aiutarlo ad assolvere dei compiti o ad affrontare i problemi che incontra nelle situazioni del proprio lavoro).L’apprendimento di nuove conoscenze, la capacità di comprensione, l’abilità, i valori, gli atteggiamenti saranno tanto più efficaci quanto più essi saranno presentati nel contesto della loro applicazione alle situazioni reali. Ad esempio, risulta più valido rendere consapevoli i lavoratori del rischio chimico leggendo in gruppo le schede di sicurezza dei prodotti che loro effettivamente usano, piuttosto che facendoli assistere ad una lezione teorica sullo stesso argomento. L’adulto, inoltre, si aspetta che il docente non trasmetta soltanto nuovi contenuti, ma prenda in considerazione le conoscenze formative pregresse e le esperienze che ha ormai sviluppate e fatte proprie nel corso della sua vita. L'esperienza precedente dell'adulto può costituire, allora, una base sempre più ampia a cui rapportare i nuovi apprendimenti; in altre parole, per essere efficace, il nuovo apprendimento deve integrarsi in qualche modo con l'esperienza precedente. Per ritornare all’esempio del rischio chimico, se la formazione avviene con lavoratori che già utilizzano le sostanze è un buona norma recuperare le modalità operative che loro effettivamente utilizzano, anche mediante l’ausilio di fotografie e filmati, e su queste ragionare insieme rilevando eventuali aspetti critici da migliorare. La scelta del metodo da utilizzare per l’erogazione delle attività formative, pertanto, deve essere coerente con gli obiettivi individuati e con i risultati attesi, in risposta al bisogno formativo e alle caratteristiche dei lavoratori verso cui è indirizzato l’apprendimentoLa lezione può prevedere momenti d’interattività in modo che sia garantito a tutti lo spazio per intervenire, per fare domande, per sollevare obiezioni, per raccontare le proprie esperienze sul tema oggetto della lezione; tale tecnica serve ad aumentare le conoscenze teoriche dei partecipanti su un determinato argomento. Risultati migliori si ottengono con un numero di 20-25 partecipanti. Le metodologie attive si basano sul presupposto che l’apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale e risultano particolarmente efficaci per acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e soluzione di problemi (problem solving) e per incrementare specifiche capacità. Tra queste sono compresi:

Lavori di gruppo, è la metodologia più utilizzata e risulta molto efficace nella formazione degli adulti. I partecipanti sono suddivisi in gruppi di dimensioni ridotte (7-8 persone al massimo) a cui è assegnato, in un tempo definito, un compito da svolgere (riportare un’esperienza, discutere un tema, esplicitare opinioni, …) con la supervisione del docente. In questo modo si verifica un coinvolgimento attivo che facilita lo scambio d’idee ed esperienze e il prodotto finale è frutto di una sintesi collettiva in cui ciascuno può riconoscersi;

Casi di studio, descrizione di un’esperienza che mette in luce una possibile soluzione a un problema, attorno al quale tutto quel caso gravita, allo scopo di far maturare ai partecipanti consapevolezza e competenza professionale (ad es. situazione problematica accaduta realmente a un discente e che egli stesso sottopone ai colleghi per analizzarlo e affrontarlo, supervisionato dal formatore); è una metodologia che può essere finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati all’individuazione, trattamento e controllo dei rischi;

Esercitazioni, tecniche che servono a rafforzare l’apprendimento di conoscenze o capacità operative; possono essere nozionistiche (es. test per fissare concetti), applicative (es. eseguire una manovra osservata), oppure esercitazioni “per problemi” ossia applicare a una situazione problematica le conoscenze pregresse (es. metodologia Problem Based Learning);

Simulazioni, esercitazioni che avvengono in situazioni protette e servono per favorire la sperimentazione di alcuni comportamenti in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula rispetto alla realtà lavorativa; possono essere applicative (es. corretto utilizzo della tecnica BLS) o dimostrative (es. come rispondere alla telefonata di un cliente arrabbiato). Tali simulazioni possono avvenire sia in aula sia nel contesto lavorativo (es. prova di evacuazione in caso di incendio);

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Giochi di ruolo (role playing) che servono per imparare a calarsi in un ruolo, anche diverso dal proprio, mettendo in atto comportamenti relazionali appresi e/o spontanei; è una particolare tecnica che richiede un forte coinvolgimento dei partecipanti alcuni dei quali svolgeranno, per un tempo prefissato, il ruolo di “attori” nella simulazione di un caso; il resto dei presenti ricoprirà il ruolo di “osservatore” dei contenuti e delle dinamiche della rappresentazione. È previsto l’utilizzo della videoregistrazione per permettere una successiva discussione delle dinamiche emerse sia da parte dei partecipanti che degli osservatori. Dal punto di vista gestionale si tratta di una tecnica delicata e che va messa in atto da docenti con una rilevante esperienza formativa.

Giochi che simulano la presa di decisioni (decision making); sono simulazioni della realtà in forma ludica, caratterizzata da regole. L’attività del giocatore è quella di considerare i dati forniti e di calcolare le scelte più opportune; la finalità è l’affinamento delle capacità decisionali in termini di tempestività e efficacia delle scelte adottate, nonché l’imparare a confrontarsi con situazioni di rischio e incertezza.

Project work ossia progetto di lavoro complesso, che è elaborato dai partecipanti nelle ultime giornate di un corso; serve per applicare e sperimentare gli apprendimenti acquisiti. Spesso riguarda l’elaborazione di protocolli, procedure, linee guida, ecc…

Training on the job, tecnica formativa operata sul campo, ossia nel proprio posto di lavoro, attraverso l’affiancamento, l’assistenza e la riflessione organizzata, con i propri strumenti di lavoro e su casi e problemi reali, pratici e quotidiani. Il training on the job è già di fatto utilizzato in diverse aziende come forma di istruzione ordinaria, anche se raramente formalizzata ed istituzionalizzata, a supporto dei lavoratori all’inizio della loro attività o nell’aggiornamento di processi operativi e normativi. La “formazione nascosta”, intesa come apprendimento per condivisione del lavoro, costituisce una parte importante di formazione sostanziale che, attraverso l’affiancamento di lavoratori esperti e formati, può essere organizzata e riorientata nei metodi.

Buoni risultati si ottengono con un utilizzo alternato di metodologie didattiche differenti che permettono di variare il ritmo e la modalità di fruizione e favoriscono la memorizzazione a lungo termine. L’elenco sopra descritto non intende essere esaustivo delle metodologie interattive che possono essere selezionate in base agli obiettivi di apprendimento e ai risultati attesi individuati nel piano formativo.

Formazione in modalità e-learningL’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede anche la possibilità di utilizzare la modalità di apprendimento in e-learning; tale metodologia si differenzia della formazione a distanza in quanto non consiste semplicemente nell'utilizzo di nuove tecnologie applicate alla didattica tradizionale, attraverso il trasferimento in rete di dispense o "lezioni", ma è un processo fondato sull'interazione tra persone (docente-discente e discente-discente), sia pure "a distanza". L’attività didattica deve essere progettata in modo che sia l’interazione fra i partecipanti a favorire la crescita collettiva del gruppo. Deve essere presente la figura di un tutor esperto con il compito di supportare il discente attraverso tutto il percorso formativo. L'azione del tutor si deve svolgere su due livelli:

interagire con ogni discente individualmente per orientarlo nel percorso, per dare risposte ad eventuali difficoltà, per supportarlo nell'attività didattica;

interagire con il gruppo degli allievi in qualità di moderatore ed animatore della comunità di apprendimento.

La formazione a distanza deve essere fruita in orario di lavoro, è riconosciuta valida se è integrata con iniziative d’aula in un processo formativo “misto” o blended e prevede una verifica finale in presenza di un docente qualificato, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza sincrona, a condizione che anch’essa sia residente su una piattaforma tecnologica che permetta di tracciare tutte le fasi della verifica finale stessa. La scelta dell’utilizzo di questa particolare metodologia deve necessariamente tener in considerazione le caratteristiche e le competenze dei destinatari; il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver verificato che i discenti siano in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua utilizzata, delle nozioni

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

necessarie all’utilizzo di strumenti informatici, con particolare riferimento alla piattaforma tecnologica utilizzata.

Il luogo dove avviene la formazioneIl luogo dove costruire la formazione dei lavoratori e la sua sistemazione (setting) deve essere scelto in base al modo con cui si è deciso di trasmettere i contenuti: l’aula con le sedie disposte in file è ideale per una lezione frontale, mentre per un lavoro con metodologie attive è più utile utilizzare la disposizione a cerchio. Le esperienze formative possono, e in alcuni casi devono, essere effettuate anche sul luogo di lavoro.

Registrazione delle presenzePer ogni evento formativo è necessario predisporre un apposito registro con l’elenco dei partecipanti all’iniziativa formativa per rendere evidenza della partecipazione tramite le firme di presenza. Il modulo, corredato dal programma formativo effettivamente svolto e da indicazioni sulla metodologia utilizzata, deve contenere almeno:

titolo dell’iniziativa; data e orario dell’evento formativo; cognome e nome del docente e dei partecipanti; firma dei partecipanti all’ingresso e in uscita dall’evento formativo; firma del docente-formatore e del tutor (se previsto).

Attestati di partecipazioneGli attestati devono essere rilasciati direttamente dal soggetto organizzatore del corso in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste e devono contenere tutte le informazioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11. L’originale dell’attestato dovrà essere consegnata al lavoratore per permettere allo stesso di dimostrare i crediti formativi acquisiti.In un apposito schedario disponibile agli atti, l’ENEA CR Brindisi conserva copia di tutti gli attestati prodotti e rilasciati ai suoi dipendenti.

Formazione pregressaÈ possibile riconoscere la validità dei corsi di formazione ai lavoratori, erogati prima del 11 gennaio 2012 a condizione che gli stessi rispettino le previsioni normative e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, sulla base della valutazione dei rischi. I documenti che possono essere utilizzati a dimostrazione dall’avvenuta formazione sono: attestati di frequenza, registro delle presenze, programmi e verbali dei corsi effettuati, libretto formativo, ecc. insieme ad eventuali valutazione di gradimento compilate dai lavoratori.

AggiornamentoL’aggiornamento deve essere inteso come un rinforzo di quanto appreso nei corsi base (generale e specifici) ed inserito nella filosofia dell’apprendimento permanente che abbraccia l’intera vita, dagli anni prescolastici al pensionamento e comprende sia conoscenze teoriche sia abilità pratiche. Il concetto di apprendimento permanente permette ai cittadini di essere parte attiva nella vita sociale ed economica, esercitando così un’influenza significativa nella società in cui essi vivono. In aggiunta all’aspetto meramente economico di forza lavoro qualificata, l’apprendimento permanente contribuisce all’integrazione e coesione sociale dell’individuo, nonché alla promozione della sua salute e del benessere psicologico. Inoltre l’aggiornamento è

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uno degli strumenti che contrasta i comportamenti a rischio derivanti dall’eccessiva padronanza che si sviluppa nell’ambito dell’esperienza lavorativa: infatti il lavoratore “esperto” tende a velocizzare l’esecuzione dei compiti lavorativi, utilizzando scorciatoie che possono risultare pericolose. I soli apprendimenti promossi dai corsi sulla sicurezza, infatti, non costituiscono, da soli, un efficace deterrente all’adozione di atteggiamenti scorretti. Per la promozione di azioni sicure occorre abbracciare un’idea del comportamento come fenomeno influenzato da una pluralità di fattori di cui le conoscenze e le capacità sviluppabili con la formazione sono una componente importante, ma pur sempre una componente tra le altre. Da questo punto di vista, perché la formazione dei lavoratori mostri efficacia, essa non deve essere vissuta come un’esperienza straordinaria, ma collocata all’interno degli ordinari processi di produzione e delle altre politiche organizzative come ad esempio quelle che regolano gli avanzamenti di carriera. Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio individuati, nel quale non dovranno essere meramente ripetuti argomenti e contenuti già trattati nei corsi base, ma si dovranno sviluppare significative evoluzioni e innovazioni, compreso l’accrescimento di competenze non tecniche (Non Technical Skills), che permettano una migliore gestione del rischio residuo , nell’ottica di migliorare il benessere individuale e il clima organizzativo dell’azienda. Si ricorda che nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa a:

trasferimento o cambio mansione; introduzione nuove attrezzature di lavoro; introduzione di nuove tecnologie; introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi; evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

8. Registro dei crediti formativi

Stralcio del Registro dei Crediti formativi dell’ENE ACR BrindisiNelle pagine seguenti viene riportato lo stralcio del Registro dei crediti formativi dell’ENEA CR Brindisi dal quale si possono evincere, in ordine cronologico e a seconda delle figure lavorative, i corsi di formazione e/o di addestramento organizzati e realizzati sin dalla data di insediamento dell’ENEA stessa.

Corsi di formazione “Generale” dei lavoratori

Titolo corso di formazione “Generale” per i lavoratori Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 25/08/2015 4.00 1

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 29/01/2015 4.00 2

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 26/11/2014 4.00 1

Formazione Generale CR Casaccia 01/07/2014 4.00 1

Formazione Generale CR Bologna 14/05/2014 4.00 1

Formazione Generale CR Trisaia 03/12/2013 4.00 1

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 27/05/2013 4.00 3

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 09/05/2013 4.00 3

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 08/04/2013 09/04/2013 4.00 4

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 12/03/2013 4.00 5

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 18/12/2012 4.00 2

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 07/12/2012 4.00 1

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia

23/10/2012 24/10/2012 08/11/2012 19/11/2012

4.00 77

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Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Titolo corso di formazione “Generale” per i lavoratori Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

Formazione generale CR Trisaia 12/06/2012 26/09/2012 4.00 2

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 13/09/2012 4.00 1

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 18/06/2012 4.00 2

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 19/03/2012 20/03/2012 4.00 3

La legislazione vigente, l'organigramma e il sistema sicurezza, diritti e doveri, concetti di rischio, danno, prevenzione e prot., i rischi e il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 05/12/2011 4.00 1

Corso di base per il personale neoassunto: il DLgs 81/08, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, rischi presenti, il piano di emergenza e evacuazione e i numeri utili

A. Rodia 03/11/2011 2.00 6

Corso di base per il personale neoassunto: il DLgs 81/08, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, rischi presenti, il piano di emergenza e evacuazione e i numeri utili

A. Rodia 15/02/2011 4.00 3

Corso di base per il personale neoassunto: il DLgs 81/08, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, rischi presenti, il piano di emergenza e evacuazione e i numeri utili

A. Rodia 15/12/2010 4.00 1

Corso di base per il personale neoassunto: il DLgs 81/08, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, rischi presenti, il piano di emergenza e evacuazione e i numeri utili

A. Rodia 03/12/2010 07/12/2010 2.00 12

Il DUVRI: Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza novità introdotte dal D.Lgs. 106/09 A. Rodia 25/09/2009 1.00 4

L’informazione generale sulla sicurezza: il DLgs 81/08, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, rischi presenti, il piano di emergenza e evacuazione e i numeri utili

A. Rodia 03/09/2009 1.00 81

Il DUVRI: Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza A. Rodia 06/02/2009 2.00 3

Corso di base del personale neoassunto: il DLgs 626/94, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, il rischio chimico, i DPI, il piano di emergenza e antincendio

A. Rodia 25/01/2007 3.00 1

Corso di base del personale neoassunto: il DLgs 626/94, l'organizzazione dell’ENEA CR Brindisi, il rischio chimico, i DPI, il piano di emergenza e antincendio

A. Rodia 21/11/2006 3.00 1

Corso di base per il personale neoassunto: il DLgs 626/94, il documento di valutazione dei rischi, salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di gestione coordinata nei Centri ENEA

S. Botti 22/05/2002 1.00 68

________________________________________________________________________________________________ENEA CR Brindisi – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

ENEA Centro Ricerche Brindisi - S.S. 7 Appia km 706 – 72100 BrindisiTel. +39 0831 201218 - Fax +39 0831 201219 - e-mail: [email protected] - http://www.brindisi.enea.it

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Documento di Valutazione dei Rischiai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

Pagina 22 di 36

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Corsi di formazione “Specifica” dei lavoratori

Titolo corso di formazione “Specifica” dei lavoratori Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

I DPI, lo stress da lavoro correlato, i rischi per le lavoratrici madri e/o in stato di gravidanza, la corretta scelta e l’esatto utilizzo delle scale a mano

A. Rodia 03/09/2015 4.00 1

Il rischio da lavoro al VDT "videoterminali", il rischio elettrico generale, il rischio incendio, la segnaletica di emergenza e di evacuazione.

A. Rodia 26/08/2015 4.00 1

Il rischio rumore, il rischio da lavoro al VDT "videoterminali", il rischio elettrico generale, la segnaletica di emergenza e di evacuazione, la MMC

A. Rodia 05/02/2015 4.00 3

Il rischio chimico e la nuova etichettatura GHS CLP, i DPI, le cappe chimiche aspirate, le ROA "radiazioni ottiche artificiali", la gestione dei rifiuti speciali

A. Rodia 03/02/2015 4.00 3

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), definizioni e normativa di riferimento, classificazioni, criteri di scelta e modalità di utilizzo

A. Rodia 26/09/2014 29/10/2014 2.00 91

Esercitazione di evacuazione antincendio in tutti gli edifici dell’ENEA CR Brindisi A. Rodia 11/09/2014 1.00 91

I rischi elettrici generali, il rischio da lavoro al VDT, la segnaletica di emergenza e di sicurezza, il piano di emergenza e evacuazione del CR Brindisi

A. Rodia 14/04/2014 4.00 4

Corso di formazione teorico/pratico con esame finale per l'abilitazione alla manipolazione di gas florurati (es. SF6) ai sensi del DPR 43/2012 e normative CE

SIEMENS SpA

20/03/2014 21/03/2014 16.00 2

La radioprotezione S. Sandri 20/12/2013 1.00 4

Il rischio chimico A. Rodia 12/12/2013 2.00 60

Il rischio Rumore A. Rodia 06/12/2013 1.00 77

Formazione specifica CR Trisaia 04/12/2013 8.00 1

Esercitazione di evacuazione antincendio edifici A1 e A2 A. Rodia 27/06/2013 1.00 45

Il rischio chimico e la nuova etichettatura GHS CLP, i DPI, le cappe chimiche aspirate, le ROA "radiazioni ottiche artificiali", la gestione dei rifiuti speciali

A. Rodia 30/05/2013 4.00 3

La radioprotezione, il rischio rumore, il rischio da lavoro al VDT "videoterminali", il rischio elettrico generale, la segnaletica di emergenza e di evacuazione

A. Rodia S. Sandri 18/06/2013 4.00 1

Il rischio chimico e la nuova etichettatura GHS CLP, i DPI, le cappe chimiche aspirate, le ROA "radiazioni ottiche artificiali", la gestione dei rifiuti speciali

A. Rodia 15/05/2013 16/05/2014 4.00 3

La radioprotezione, il rischio rumore, il rischio da lavoro al VDT "videoterminali", il rischio elettrico generale, la segnaletica di emergenza e di evacuazione

A. Rodia S. Sandri

13/05/2013 14/05/2013 4.00 3

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Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

Pagina 23 di 36

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Titolo corso di formazione “Specifica” dei lavoratori Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

Il rischio chimico e la nuova etichettatura GHS CLP, i DPI, le cappe chimiche aspirate, le ROA "radiazioni ottiche artificiali", la gestione dei rifiuti speciali

A. Rodia 15/04/2013 16/04/2014 4.00 4

La radioprotezione, il rischio rumore, il rischio da lavoro al VDT "videoterminali", il rischio elettrico generale, la segnaletica di emergenza e di evacuazione

A. Rodia S. Sandri

10/04/2013 11/04/2013 4.00 4

Il rischio chimico e la nuova etichettatura GHS CLP, i DPI, le cappe chimiche aspirate, le ROA "radiazioni ottiche artificiali", la gestione dei rifiuti speciali

A. Rodia 14/03/2013 4.00 5

La radioprotezione, il rischio rumore, il rischio da lavoro al VDT "videoterminali", il rischio elettrico generale, la segnaletica di emergenza e di evacuazione

A. Rodia S. Sandri 13/03/2013 4.00 5

I rischi elettrici generali, il rischio di esposizione a VDT, i dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di emergenza ed il piano di evacuazione

A. Rodia 17/01/2013 3.00 3

Il rischio chimico e la nuova etichettatura GHS CLP, il rischio rumore, il rischio incendio (prevenzione e protezione), la radioprotezione

A. Rodia S. Sandri 15/01/2013 5.00 3

La radioprotezione S. Sandri 12/12/2012 1.00 27

Il Primo soccorso aziendale e le procedure aziendali per il primo soccorso G. Briatico V. 28/11/2012 2.00 1

I rischi elettrici generali, il rischio di esposizione a VDT, i dispositivi di protezione individuale (DPI), il rischio incendio A. Rodia 27/11/2012 4.00 6

Formazione sui rischi specifici CR Trisaia 13/12/2012 7.00 1

I dispositivi di protezione collettiva: le cappe chimiche aspirate A. Rodia 26/09/2012 01/10/2012 2.00 67

Utilizzo, stoccaggio e manipolazione in sicurezza dei gas tecnici e delle relative apparecchiature di distribuzione e controllo

A. Rodia 23/07/2012 06/09/2012 2.00 77

Esercitazione di evacuazione antincendio edifici 6 e 9 S. Botti 27/06/2012 2.00 16

I rischi elettrici, i rischi da VDT, la segnaletica di sicurezza, di salvataggio e antincendio, il DUVRI, la gestione dei rifiuti speciali, lo stress da lavoro correlato, il piano di emergenza e di evacuazione

A. Rodia 19/06/2012 8.00 2

Il rischio meccanico e la direttiva macchine G. Elmo 21/03/2012 2.00 3

I rischi elettrici G. Elmo 20/03/2012 2.00 3

Processi di lavorazioni per polimeri R. Terzi 16/03/2012 4.00 3

I rischi elettrici, i rischi da VDT, la segnaletica di sicurezza, di salvataggio e antincendio, le lavoratrici madri o in stato di gravidanza, la gestione dei rifiuti speciali, lo stress da lavoro correlato

A. Rodia 06/12/2011 8.00 1

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Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Titolo corso di formazione “Specifica” dei lavoratori Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

Le norme pratiche per la gestione dei rifiuti speciali prodotti presso il CR Brindisi, la gestione degli incendi e delle emergenze

A. Rodia 11/05/2011 3.00 72

La radioprotezione S. Sandri 10/12/2010 1.30 73

La prevenzione: dai rischi elettrici, rischi meccanici, la movimentazione manuale dei carichi, i rischi legati alle radiazioni ottiche artificiali, rischi dei raggi laser

A. Rodia 15/02/2010 4.00 81

I rischi da stress da lavoro correlato, cos'è e i consigli per combatterli A. Rodia 03/09/2009 2.00 81

Il rischio chimico e cancerogeno nei laboratori di ricerca e sperimentazione C. Lombardi 10/12/2008 2.00 80

I rischi del fumo negli ambienti di lavoro e di vita C. Lombardi 09/12/2008 2.00 80

La postazione di lavoro al videoterminale (VDT), la segnaletica di sicurezza, di salvataggio e antincendio, il corretto utilizzo degli adattatori elettrici

A. Rodia 19/06/2008 27/06/2008 1.00 78

La normativa vigente e la classificazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), i DPI presenti c/o il CR Brindisi e la loro corretta scelta ed utilizzo

A. Rodia C. Blasi

15/05/2008 27/06/2008 1.30 79

Corso avanzato: formazione in radioprotezione per il personale esposto S. Sandri 04/12/2007 2.00 9

Richiami di radioattività e radiazioni ionizzanti: la radioprotezione per il personale esposto e non dell'ENEA CR Brindisi

R. Falcone 17/06/2004 1.30 4

Il rischio cancerogeno (corso avanzato) C. Lombardi 22/04/2004 2.00 28

Il rischio chimico (corso avanzato) C. Lombardi 22/04/2004 3.15 28

Formazione per il coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 494/96 e 528/99)

Ente Scuola Edili 27/10/2003 120.00 4

Corso avanzato sulla radioprotezione per il personale esposto: rischi da radiazioni ionizzanti e l'uso delle macchine radiogene c/o il CR Brindisi

R. Falcone 21/01/2003 2.00 2

Corso avanzato sulla radioprotezione per il personale esposto: rischi da radiazioni ionizzanti e l'uso delle macchine radiogene c/o il CR Brindisi

R. Falcone 23/05/2002 2.00 11

Antincendio e piano di emergenza S. Botti 23/05/2002 1.00 68

Il medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria, i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

G. Campurra S. Pollice 23/05/2002 1.00 68

I rischi chimici e i rischi cancerogeni (corso di base) C. Lombardi 23/05/2002 1.00 68

La radioprotezione (corso di base), i videoterminali (VDT gli aspetti sanitari), il rumore, il microclima e l’illuminazione

R. Falcone G. Campurra 22/05/2002 2.00 68

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Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Corsi di “Addestramento” dei lavoratori

Titolo corso di addestramento dei lavoratori Addestratore Data Totale ore

Parte-cipanti

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Analizzatore chimico per metano e non metano mod. HC51A-LCD, ed un analizzatore chimico od. VOC72P-LCD (Environnement Italia SpA)

G. Mazzotta 23/09/201524/09/2015 12.00 5

Uso proprio e corretto dell'impianto di deposizione ibrido mod. "CLUSTER" e i rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore (Kenosistec)

S. Mutti 16/06/2015 18/06/2015 12.00 5

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un prototipo per termoformatura di materiali plastici compositi (Grin Srl)

F. Intranova 28/05/201529/05/2015 10.00 2

Utilizzo del serbatoio di azoto, linea criogenica e rischio di anossia relativo all'utilizzo di azoto liquido (Air Liquide) C. Salierno 09/01/2015 2.00 7

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di una autoclave mod. AAC-665 (Terruzzi Fercalcx)

G. Viganò 01/12/2014 4.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di una macchina fresatrice CNC CCD/2 (Bungard Elektronik)

L. Camertoni 25/11/2014 4.00 2

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di una pressa idraulica a piatti caldi mod. P300 PM (Collin)

P. Venti 12/11/2014 4.00 4

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi associati all'utilizzo di un Calorimetro mod. DSC e Analaizzatore termico mod. SDT Q600 (TA Instruments)

M. Coletti 06/11/201406/11/2014 20.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un elettrofilatore Spinbow mod. Ultrabasic (Lab Unit)

E. Canu 03/11/2014 6.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un pendolo per test da impatto mod. Ceast (ITW)

S. De Angelis 29/10/2014 30/10/2014 10.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un spettrometro XPS mod. Verseprobe II 5000 (PHI)

M. Rosati 21/10/2014 23/10/2014 15.00 2

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un ICP ottico OES mod. Optima 8000 (Perkin Elmer)

G. Basile 23/09/2014 10.00 2

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un spettroscopio mod. Microraman Labram (Horiba)

M. Tamburini 17/09/2014 19/09/2014 10.00 5

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un microscopio elettronico a scansione mod.SEM-FEG Merlin (Zeiss)

A. Valente 02/09/2014 05/09/2014 20.00 2

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Mulino mod. SM 300 (Retsch)

M. La Sorsa 20/06/2014 5.00 7

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Mixer ed un Estrusore monovite con filmatore (Thermo Scientific)

E. Canu 19/06/2014 20/06/2014 10.00 7

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Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Titolo corso di addestramento dei lavoratori Addestratore Data Totale ore

Parte-cipanti

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un microonde mod. Discover Explorer (CEM)

A. Rota 01/07/2014 6.00 4

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un Langmuir Probe e PSM Analyser (Hiden) S. Bort 15/11/2011

17/11/2011 18.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di una Camera Climatica mod. FotoClima 1000EPC45 (Aralab)

J. Joau Paulo 19/06/2014 20/06/2014 10.00 2

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Nanoindentaore mod. TTNHT (TA Anton Paar)

D. MorroneD. Humbert

11/06/2014 12/06/2014 10.00 4

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Analizzatore Termico DSC TGA e un Calorimetro DSC (TA Instruments)

A. Fioretti 10/06/201412/06/2014 15.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un diffrattometro a raggi x mod. Empyrean (Panalytical)

M. Moscatelli 15/05/2014 16/05/2014 8.00 4

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di uno spettrofotometro FT-IR mod. RAMAN (Thermo Fisher)

LiuzziPutorti

15, 16 e 17 aprile 2014 12.00 9

Uso proprio e corretto dell'impianto di deposizione ibrido mod. "ARCO" e i rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore (Kenosistec)

D. Scagliusi 25/03/2014 28/03/2014 20.00 5

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un impianto di deposizione ibrido mod. ARCO (Kenosisteci)

G. Barbieri 19/03/2014 20/03/2014 12.00 5

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un saldatore di fili metallici per disp. elettronici (Ravedati)

C. Giorgis 24/01/2014 8.00 2

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Nanotomografo a raggi x mod. Natotom S (General Elettric)

M. Fokoua 18/12/2013 19/12/2013 14.00 6

Uso proprio e corretto del diffrattometro a raggi x mod. "SAXS" e i rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore (Bruker) K. Erlacher 15/10/2013

17/10/2013 18.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Sistema di Nanoindentazione e di un Revetest (Kenosistec srl)

M. De Prada 09/10/2013 4.00 7

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di uno spettrofotometro UV-VIS-NIR Cary 5000 (Agilent)

G. Copeta 29/05/2013 30/05/2013 8.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un analizzatore di difetti ad ultrasuoni con tecnologia Phased Array (ADG Srl)

D. Lippolis 23/04/2013 24/04/2013 10.00 3

Installazione, collaudo, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un sistema di stampa digitale industriale (ASI Distribuzioni grafiche)

D. Buonfrate 22/04/2013 23/04/2013 10.00 4

Manutenzione straordinaria, funzionamento e rischi associati all'utilizzo dei diffrattrometri a raggi x (Panalytical) M. Moscatelli 11/03/2013

12/03/2013 10.00 3

Installazione, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di due termocamere (DES) D. Palumbo 11/03/2013

12/03/2013 10.00 3

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Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

Pagina 27 di 36

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Titolo corso di addestramento dei lavoratori Addestratore Data Totale ore

Parte-cipanti

Installazione, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Dinamometro 1 kN (Zwich Roel) A. Barbano 30/01/2013

31/01/2013 12.00 3

Corretto funzionamento di un Microscopio a ioni elio Orion Plus (Carl Zeiss) L. Lechner 16/01/2013

12/02/2013 18.00 5

Installazione, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Analizzatore superficiale BET (Alfatest) D. Buccelli 11/12/2012

12/12/2012 14.00 3

Installazione, pericoli e rischi "specifici" associati all'utilizzo di un Microscopio a ioni elio Orion Plus (Carl Ziess) D. Winkler 03/12/2012

18/12/2012 18.00 5

Installazione, funzionamento, pericoli e rischi specifici associati all'utilizzo di un Hotdisk (Qi Techonologies Roma) R. Cossi 26/11/2012 6.00 4

Uso proprio e corretto del diffrattometro a raggi x mod. "SAXS" e i rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore (Bruker) G. Mayer 12/06/2012

14/06/2012 18.00 4

Utilizzo proprio e corretto imp. di gas tecnici - idonee manovre per corretta sostituzione bombole gas - utilizzo corretto degli impianti di rilevazione gas (Air Liquide)

D. Bellino 23/04/2012 1.00 10

Manutenzione straordinaria, funzionamento e rischi associati all'utilizzo del TEM TEcnai (Fei) M. Lisi 27/03/2012 8.00 5

Utilizzo proprio e corretto imp. di gas tecnici - idonee manovre per corretta sostituzione bombole gas - utilizzo corretto degli impianti di rilevazione gas (Air Liquide)

D. Bellino 09/03/2012 1.00 13

La tecnica di gascromatografia e spettrometria di massa (Thermo Scientific) E. Cimieri 06/03/2012

07/03/2012 16.00 5

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di uno spettrofotometro IR (Agilent) Mastrangelo 27/02/2012

28/02/2013 12.00 3

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un sistema (forno) RTA Jet First 200 (2M Strumenti) S. Ferretti 21/02/2012

22/02/2012 15.00 3

Uso proprio e corretto del diffrattometro a raggi x mod. "SAXS" e i rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore (Bruker) G. Mayer 09/01/2012

11/01/2012 18.00 2

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un sistema (forno) RTA Jet First 200 (2M Strumenti) S. Ferretti 10/10/2011

12/10/2011 20.00 3

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un plasma MPM (Hamamatsu) F. Giovenale 22/09/2011 8.00 2

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un laser ad argon (Innova) G. Molteni 21/09/2011 7.00 2

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di due permeabilimetri (Masterlab) E. Canu 15/09/2011 8.00 6

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un analizzatore elementale (Thermofischer) M. Liuzzi 15/09/2011 8.00 3

Introduzione alla tecnica di analisi dinamico meccanica (TA Instruments) M. Coletti 15/09/2011 8.00 3

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di una centrifuga Hake (Levanchimica) G. Pagliara 06/09/2011 6.00 1

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un diffrattrometro a raggi x mod. SAXS (Bruker) A. Cremonesi 02/08/2011

04/08/2011 24.00 4

Titolo corso di addestramento dei lavoratori Addestratore Data Totale ore

Parte-cipanti

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ENEA Centro Ricerche Brindisi - S.S. 7 Appia km 706 – 72100 BrindisiTel. +39 0831 201218 - Fax +39 0831 201219 - e-mail: [email protected] - http://www.brindisi.enea.it

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un analizzatore dinamico meccanico (TA Instruments) A. Fioretti 26/07/2011

27/07/2011 16.00 3

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa (Thermofischer)

M. Liuzzi 21/07/2011 22/07/2011 16.00 2

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un mixer (Masterlab) E. Canu 19/04/2011 8.00 2

Installazione, funzionamento e rischi associati all'utilizzo di un gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa (SRA Instruments)

A. Meneghe 23/03/2011 25/03/2011 8.00 3

Manutenzione straordinaria, aggiornamento software e hardware, funzionamento e rischi associati all'utilizzo del SEM XL 40 Philips (Fei)

M. Lisi 02/02/2011 8.00 4

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Corsi di formazione e di aggiornamento dell’RLS

Titolo corso di formazione e aggiornamento dell’RLS Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

Formazione di aggiornamento per RLS A. Rodia 15/10/201516/10/2015 8.00 1

Formazione di aggiornamento per RLS A. Rodia 17/07/2014 18/07/2014 8.00 1

Formazione di aggiornamento per RLS moduli 1, 2 e 3 A. Rodia 05/11/2013 08/11/2013 16.00 1

Formazione di aggiornamento per RLS A. Rodia 28/11/2012 29/12/2012 8.00 1

Formazione di aggiornamento per RLS A. Rodia 12/05/2011 8.00 1

Corso di formazione per gli RLS Ente Scuola Edili

19/05/2008 30/05/2008 32.00 1

Corsi di formazione e di aggiornamento dell’RSPP

Titolo corso di formazione e aggiornamento dell’RSPP Istituto formatore Data Totale

oreParte-cipanti

Formazione di aggiornamento per RSPP: corso di formazione la valutazione del rischio chimico EPC Informa 12/10/2015

13/10/2015 16.00 1

Formazione di aggiornamento per RSPP: corso di formazione di aggiornamento modulo B codice Ateco 8 e 9 CSAD 05/06/2014

06/06/2014 16.00 1

Formazione di aggiornamento per RSPP: corso di formazione per i formatori EPC Informa 25/09/2013

27/09/2013 24.00 1

Corso di specializzazione per RSPP: modulo B codice Ateco 9 Ist. A. Europa 09/06/2009 16.00 1

Corso di specializzazione per RSPP: modulo C Ist. A. Europa 10/12/2007 28.00 1

Corso di specializzazione per RSPP: modulo B codice Ateco 8 Ist. A. Europa 19/03/2007 28.00 1

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Corsi di formazione e di aggiornamento degli Addetti all’emergenza

Titolo corso di formazione e aggiornamento degli Addetti alla gestione dell’emergenza Formatore Data Totale

oreParte-cipanti

Formazione dell'infermiera professionale: corso di aggiornamento per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (teoria/pratica)

118 - Maccagnani 28/10/2014 5.00 1

Formazione degli Addetti alla gestione delle emergenze: corso di aggiornamento al primo soccorso aziendale ai sensi del DM 388/03 (teoria/pratica)

Ecopan srl 24/09/2014 4.00 9

Formazione dei dipendenti: corso antincendio per attività a rischio basso ai sensi dell'all. VII e IX del DM 10/03/1998 (teoria/pratica)

A. Rodia 26/06/2013 27/06/2013 4.00 11

Formazione dell'infermiera professionale: il Primo soccorso aziendale, le procedure aziendali per il primo soccorso G. Briatico V. 28/11/2012 2.00 1

Formazione degli Addetti alla gestione delle emergenze: corso antincendio per attività a rischio medio ai sensi dell'all. VII e IX del DM 10/03/1998 (teoria/pratica)

S. Botti 26/06/2012 27/06/2012 8.00 15

Formazione dell'infermiera professionale: corso di aggiornamento per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (teoria/pratica)

118 - Ungaro 31/03/2010 5.00 1

Formazione degli Addetti alla gestione delle emergenze: corso sul primo soccorso aziendale ai sensi dell'all. 4 del DM388/03 (teoria/pratica)

Ecopan srl 21/04/2009 12.00 10

Formazione dell'infermiera professionale: corso di aggiornamento per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (teoria/pratica)

118 - Leone 17/03/2009 5.00 1

Formazione degli Addetti al Primo Soccorso: corso di aggiornamento per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (teoria/pratica)

118 - Leone 09/11/2006 5.00 9

Formazione degli Addetti al Primo Soccorso: corso di aggiornamento per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (teoria/pratica)

118 - Leone 13/10/2005 4.00 10

Formazione degli Addetti al Primo Soccorso: corso per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (teoria/pratica) 118 - Leone 23/09/2004 6.00 12

Corso avanzato degli Addetti alla gestione delle emergenze (pratica) S. Botti 27/05/2004 8.00 11

Corso avanzato degli Addetti alla gestione delle emergenze (teoria) S. Botti 20/05/2004 4.00 11

Formazione degli Addetti alla gestione delle emergenze: la prevenzione incendi (pratica) S. Botti 10/12/2002 7.00 9

Formazione della Squadra di Emergenza: il primo soccorso (teoria/pratica) A. Natale 27/11/2002 1.30 9

Formazione degli Addetti alla gestione delle emergenze: il piano di evacuazione (teoria) S. Botti 27/11/2002 2.00 9

Formazione degli Addetti alla gestione delle emergenze: la prevenzione incendi (teoria) S. Botti 27/11/2002 2.00 9

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

Corsi di formazione dei Datori di lavoro e dei Dirigenti per la sicurezza

Titolo corso di formazione dei Datori di lavoro e dei Dirigenti per la sicurezza Formatore Data Totale

oreParte-cipanti

Formazione per Dirigenti della Sicurezza (Moduli 1, 2, 3 e 4) A. Rodia

09/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 31/10/2014

16.00 2

Formazione per Dirigenti della Sicurezza (Moduli 1, 2, 3 e 4)A. RodiaS. SandriG. Briatico V.

04/07/2013 05/07/2013 10/07/2013 11/07/2013

16.00 2

Formazione per Dirigenti della Sicurezza (Moduli 1 e 2) Centro Anti-nfortunistico 18/01/2012 8.00 1

Corso di formazione per i Dirigenti della Sicurezza (Moduli 1 e 2)

R. Pettirossi G. Andrei

30/06/2010 01/07/2010 8.00 2

Corso di base sulla sicurezza sul lavoro per i Datori di lavoro Ist. Ambiente Europa 13/10/2009 24.00 1

Corsi di formazione dei Preposti

Titolo corso di formazione dei Preposti Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

Corso di formazione per i Preposti della Sicurezza Centro Anti-nfortunistico 18/01/2012 8.00 3

Corso di formazione per i Preposti della Sicurezza A. Rodia G. Briatico

30/11/2010 02/12/2010 8.00 1

Corso di formazione per i Preposti della Sicurezza R. Pettirossi G. Andrei

01/07/2010 02/07/2010 8.00 4

Corso di formazione per i Preposti della Sicurezza A. Rodia 20/11/2009 3.00 1

Corso di formazione per i Preposti della Sicurezza A. Rodia 19/11/2009 3.00 1

Corso di formazione per i Preposti della Sicurezza A. Rodia 12/11/2009 3.00 13

Corsi di formazione dei TSL (Tecnici Sicurezza Laser)

Titolo corso di formazione dei TSL Formatore Data Totale ore

Parte-cipanti

Il Tecnico addetto alla Sicurezza dei Laser (TSL): la normativa tecnica di riferimento, le ROA, gli effetti biologici sull'uomo, la figura del TSL, i DPI, i valori massimi di esposizione

A. Rodia S. Bollanti

21/01/2013 24/01/2013 24.00 2

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

9. Riferimenti normativi sulla Formazione, Informazione e Addestramento

Art. 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Art. 36 – Informazione ai lavoratori1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al c. 2.4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:a) principi giuridici comunitari e nazionali;b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;e) valutazione dei rischi;f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;h) nozioni di tecnica della comunicazione.La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto ________________________________________________________________________________________________

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 73 – Informazione, formazione e addestramento1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Art. 164 – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – Informazione e formazione1. Il datore di lavoro provvede affinché:a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Art. 168 – Movimentazione manuale dei carichi – Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII;

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169 – Movimentazione manuale dei carichi – informazione, formazione e addestramento1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro:a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Art. 177 – Obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti – informazione e formazione1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;2) le modalità di svolgimento dell’attività;3) la protezione degli occhi e della vista;b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Art. 184 – Agenti fisici – informazione e formazione dei lavoratori1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.

Art. 195 – Esposizione al rumore – informazione e formazione dei lavoratori1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Art. 227 – Agenti chimici – informazione e formazione per i lavoratori

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Documento di Valutazione dei Rischiai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sezione 16Rev. 02/2015 del 09/11/2015

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI E REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 111 chiaramente identificabili.4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Allegato XXI – Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazioni per lavoratori addetti a lavori in quotaL’allegato XXI riporta le caratteristiche dei formatori e dei corsi per lavoratori e preposti addetti a montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (art. 136 comma 8) e per i lavoratori e i preposti per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116 comma 4).

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