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www.attivitaproduttive.gov.it(sito ufficiale del Ministero delle attività produttive)

www.tuttoconsumatori.it(sito ufficiale del C.N.C.U. - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)

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Sommario

Etichettatura Cacao e Cioccolato

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Novità Normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Breve storia del Cioccolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Definizioni e Caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5. Etichette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6. Consigli per l’uso e la Conservazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7. Vigilanza e Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8. Riferimenti Normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

9. Appendice Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

Lo studio sul cacao e sul cioccolato ha l’obiettivo di informare ilconsumatore sulle caratteristiche, denominazioni di vendita, con-tenuto degli ingredienti di questi golosissimi prodotti. Lo strumen-to per poter raggiungere tale obiettivo è quello di fornire tutte lepossibili informazioni sulle etichette di questi prodotti, in conside-razione del fatto che, solo attraverso una attenta lettura delle eti-chette, il consumatore può attingere notizie importanti sulla qua-lità del prodotto che intende acquistare.

La scelta di questo secondo studio su prodotti alimentari (cheviene subito dopo quello sulle acque minerali naturali) è stata det-tata dal fatto che la normativa che disciplina i prodotti di cacao ecioccolato è di recente mutata a seguito dell’entrata in vigore, adecorrere dal 3 agosto 2003, del decreto legislativo 12 giugno2003, n. 178, con il quale è stata data attuazione alla direttiva2000/36/CE del 23 giugno 2000.

La direttiva stabilisce le regole di composizione e di etichettaturadei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazioneumana, definiti nell’allegato I. La direttiva abroga tutte le prece-denti direttive in materia. È stato pertanto ritenuto opportunooffrire al consumatore uno strumento di conoscenza per acquisticonsapevoli di tali prodotti, proprio adesso che la normativa èstata rivisitata.

In analogia a quanto effettuato per il precedente studio, anchequesto sul cacao e cioccolato mantiene la stessa impostazione

1.Introduzione

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metodologica in quanto utilizza le f.a.q. ovvero domande erisposte con riferimenti linkati che rinviano alle disposizioni nor-mative citate.

Particolare attenzione è stata posta ai quesiti riguardanti l’eti-chettatura e la terminologia, in quanto sono previste diversedenominazioni di vendita dei prodotti di cacao e cioccolato, a cia-scuno dei quali devono corrispondere determinate caratteristichee percentuali di ingredienti.

Le risposte ai quesiti riportano, ove ciò è possibile, il testo inte-grale della disposizione normativa tranne i casi in cui la necessitàdi dare maggiore chiarezza ai contenuti di alcune norme ha fattopreferire una enunciazione diversa, ma sempre coerente allo spi-rito del legislatore.

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La normativa che disciplina il cacao ed il cioccolato, come già anti-cipato nel paragrafo introduttivo, è di recente mutata a seguito del-l’entrata in vigore, a decorrere dal 3 agosto 2003, della direttivacomunitaria 2000/36/CE attuata con decreto legislativo 12 giugno2003, n. 178.

La nuova direttiva, stabilisce:

1) la possibilità, per ciascun Stato membro, di evidenziare, neiprodotti di cioccolato, l’assenza di grassi vegetali diversi dalburro di cacao. L’Italia ha scelto di adottare tale soluzioneattraverso l’indicazione in etichetta del termine “puro”, abbi-nato al termine cioccolato, in aggiunta o integrazione alledenominazioni di vendita, oppure mediante la dizione “cioc-colato puro” in altra parte dell’etichetta, dizione necessariaquando in etichetta non figura il termine cioccolato come nelcaso delle praline. Tale facoltà è estesa anche a prodotti cheimpiegano il cioccolato come ingrediente (ad esempio:biscotto o gelato con cioccolato puro).

2) l’etichetta dei prodotti di cioccolato contenente sostanzegrasse vegetali diverse dal burro di cacao deve presentare,attirando l’attenzione e in maniera chiaramente leggibile,l’indicazione “contiene altri grassi vegetali oltre alburro di cacao” nello stesso campo visivo dell’elenco degliingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpoalmeno pari all’elenco e in grassetto, accanto alla denomi-nazione di vendita.

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2.Novità normative

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È importante sottolineare che tali grassi – entro il limitemassimo del 5% del prodotto finito – si aggiungono enon sostituiscono le percentuali minime fissate dalla nor-mativa per il burro di cacao.

I grassi vegetali sono tassativamente quelli indicati dalla direttivacomunitaria, ovvero:

• il burro di illipé;

• l’olio di palma;

• il grasso e la stearina di shorea robusta;

• il burro di karité;

• il burro di cocum;

• il nocciolo di mango;

• l’olio di cocco (quest’ultimo solo per il cioccolato di coperturadei gelati e dei prodotti simili).

3) La nuova normativa – richiamando l’applicazione delledisposizioni generali di etichettatura contenute nel decretolegislativo 109/1992 e successive modifiche – prevede,altresì, l’obbligo di riportare in etichetta il termine minimodi conservazione, la lista degli ingredienti e la sededello stabilimento per i prodotti fabbricati e commercializ-zati in Italia.

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Il cioccolato ha origini antiche e indefinite, legate alla storia di unpopolo che ha fatto di miti e leggende l’intreccio della sua avven-tura sulla terra americana, i Maya.

Più di 1300 anni fa, i Maya, infatti, colonizzarono lo Yucatan e laparte più settentrionale dell’America del Sud. In quel periodo nac-quero le prime piantagioni di cacao. I suoi semi diventarono mone-ta di scambio all’interno dell’impero. L’usanza di servirsi dei semicome denaro fu continuata dagli Aztechi dopo la conquista e ildisfacimento dell’impero Maya.

In Europa il cacao arrivò grazie a Cortez che, nella sua folle corsa allaconquista e alla distruzione delle altrui culture, sequestrò tutte le pian-tagioni di cacao della regione, per accaparrarsi quella che era uffi-cialmente la valuta delle popolazioni indigene, il seme della pianta.

Nel 1615 la Principessa Anna di Spagna impone alla corte del marito,Luigi XIII di Francia, l’uso di bere cioccolata e, mezzo secolo più tardi,la bevanda sbarca oltralpe, nello Stato Pontificio. Pio V, nonostante latrovi nauseante, non ne vieta l’uso, “si consumi il liquido durante ilperiodo di digiuno” sentenzia il Cardinale Brancaccio “a patto che,dopo il suo utilizzo, ci si confessi e si chieda l’indulgenza a Pasqua”.

E col tempo si bruciano le tappe. Nella prima metà del 700 Veneziae Firenze assurgono a regine della dolce arte pasticcera. E semprein quel periodo Federico I di Prussia impone la tassa di un talete perchiunque voglia bere una tazza di cioccolata, la prima vera impo-sta doganale della storia del cacao. Alla fine del 1800 in Svizzera,Daniel Peter crea la rivoluzionaria cioccolata al latte.

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3.Breve storia del

Cioccolato

(*) (Notizie tratte dal sito: www.incucina.tv).

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E arriviamo ai giorni nostri.

L’Italia oggi è uno dei principali produttori di cioccolato col-locandosi al 4° posto nella graduatoria dei Paesi dell’UnioneEuropea. Nel lungo periodo (1994-2003) la produzione di cioc-colato destinato al consumo finale è passata da 186.100 tonn.del 1994 a 245.100 del 2003, registrando un incremento dicirca il 32%. Ancor più brillante il trend dell’export: dalle 68.100tonn. del 1994 si raggiungono le 100.387 tonn. del 2003, met-tendo a segno una crescita del 48% circa. Infine, ad avvalo-rare quanto l’”oro nero” sia sempre più sulle nostre tavole, si evidenzia il forte aumento del consumo pro-capite di cioccola-to che dai 3 kg del 1994 arriva ai 4,2 kg del 2003 con un balzodel 40%.

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Le denominazioni di vendita sono esclusivamente quelle riportatenell’allegato I del decreto legislativo 178/2003. Non è consentitoad un prodotto con requisiti diversi riportare le denominazioni pre-viste dall’allegato I neppure quando tale prodotto viene utilizzatocome ingrediente di un prodotto composto.

Le denominazioni di vendita disciplinate dall’allegato I devono rispetta-re i criteri di composizione dei singoli prodotti. In alcuni casi, per la desi-gnazione di un prodotto vengono previste due o più denominazioni divendita, che sono alternative, nel senso che possono essere utilizzateindifferentemente dai produttori per la designazione del prodotto.

Cosa si intende per “burro di cacao”?Burro di cacao è la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o daparti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:

a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): nonsuperiore all’1,75%;

b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio):non superiore allo 0,5%, ad eccezione del burro di cacao dipressione che non può essere superiore allo 0,35%.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “cacao” o “cacao in polvere”?Per cacao o cacao in polvere si intende il prodotto ottenutomediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorti-cati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacaodel 20% ( percentuale calcolata sul peso della sostanza secca) e untenore massimo di acqua del 9%.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

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4.Definizioni e

Caratteristiche

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Cosa si intende per “cacao magro in polvere”, “cacaomagro”, “cacao fortemente sgrassato in polvere”, “cacaofortemente sgrassato”?

Si intende il cacao in polvere con un tenore di burro di cacao infe-riore al 20%, percentuale calcolata sul peso della sostanza secca. (D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “cioccolato in polvere”?

Cioccolato in polvere è il prodotto consistente in un miscuglio dicacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32% dicacao in polvere. (D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “cioccolato comune in polvere”,“cacao zuccherato”, “cacao zuccherato in polvere”?

Si intende il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in pol-vere e zuccheri, contenente non meno del 25% di cacao in polve-re; tali definizioni sono completate con il termine “magro” oppure“fortemente sgrassato”, qualora il prodotto sia magro o fortementesgrassato, secondo le definizioni date in precedenza, ovvero quan-do il tenore di burro di cacao è inferiore al 20% calcolato sul pesodella sostanza secca.(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “cioccolato”?

Cioccolato è il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheriche presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacaodel 35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e non menodel 14% di cacao secco sgrassato.La denominazione “cioccolato” può essere completata dalle dicitu-re: “vermicelli”, “in fiocchi”, “di copertura”, “alle nocciole gianduia”(generalmente utilizzato nel settore della pasticceria fine).(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

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Cosa si intende per “cioccolato al latte”?

Si intende il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte e che presenta un tenoreminimo:

a) di sostanza secca totale di cacao del 25%;

b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione par-ziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmen-te scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmentedisidratata, di burro o di grassi del latte del 14%;

c) di cacao secco sgrassato del 2,5%;

d) di grassi del latte del 3,5%;

e) di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25%.

La denominazione “cioccolato al latte” può essere completata dalladicitura: “vermicelli”, “in fiocchi”, “di copertura” e “alle nocciolegianduia” (o uno dei derivati di quest’ultimo termine), sulla base deirequisiti riportati nella normativa.

Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura “al latte” è sosti-tuita dalla dicitura:

a) “alla panna”, il prodotto deve avere un tenore minimo di gras-si del latte del 5,5%;

b) “al latte scremato”, il prodotto non deve contenere piùdell’1% di grassi del latte.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

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Nota:Nella prassi comune il termine “cioccolato” può essere completato dalla dicitu-ra “fondente” per meglio distinguerlo da altri tipi di cioccolato.

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Cosa si intende per “cioccolato comune al latte”?

È il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e latte o prodotti derivatidal latte, che presenta un tenore minimo:

a) di sostanza secca totale di cacao del 20%;

b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione par-ziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmen-te scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmentedisidratata, di burro o di grassi del latte del 20%;

c) di cacao secco sgrassato del 2,5%;

d) di grassi del latte del 5%;

e) e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25%.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

Si tratta di un prodotto fabbricato essenzialmente nel RegnoUnito e posto in commercio solo sul territorio inglese con ladenominazione di “cioccolato al latte”. Sul mercato dell’Europacontinentale è scarsamente commercializzato, visto il disinteressedei produttori i quali preferiscono valorizzare i prodotti con mag-giore contenuto di cacao.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “cioccolato bianco”?

È il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti derivati dal latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20%di burro di cacao e del 14% di sostanza secca del latte otte-nuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, dellatte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di pannaparzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi dellatte; questi ultimi devono essere presenti in quantità pari alme-no al 3,5%.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

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Cosa si intende per “cioccolato ripieno”?

È il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita da cioccolato,cioccolato al latte, cioccolato comune al latte o cioccolato bianco. Questa denominazione non riguarda, tuttavia, i prodotti il cui ripienoè costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato è pari al25% almeno del peso totale del prodotto.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “chocolate a la taza” e “chocolatefamiliar a la taza”?

Per “chocolate a la taza” s’intende il prodotto ottenuto da prodottidi cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o grantur-co, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale delcacao del 35% di cui almeno il 18% di burro di cacao e almeno il14% di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina diamido dell’8%.Per “chocolate familiar a la taza”, s’intende il prodotto ottenuto daprodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso ogranoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza seccatotale di cacao del 30%, di cui almeno il 18% di burro di cacao ealmeno il 12% di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo difarina o di amido del 18%.Si tratta di prodotti tipici spagnoli attualmente non commercializza-ti in Italia.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

Cosa si intende per “cioccolatino” o “pralina”?

Si intende il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:

a) cioccolato ripieno, oppure

b) un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio dicioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte o cioc-

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Cosa si intende per grassi vegetali diversi dal burro di cacao?

I grassi vegetali diversi dal burro di cacao e il cui uso è stato consen-tito dalla nuova normativa sono, singolarmente o miscelati, equiva-lenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:

a) non contenengono acido laurico; sono ricchi di trigliceridimonoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt, StOSt (P = acidopalmitico; O = acido oleico; St = acido stearico);

b) sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro dicacao e compatibili con le sue proprietà fisiche (punto difusione e temperatura di cristallizzazione, velocità di fusione,necessità di trattamento di tempra);

c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffi-nazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzi-matica della struttura del trigliceride.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato II, previsto dall’art. 2, comma 1)

colato bianco e di altre sostanze commestibili, sempreché il cioc-colato rappresenti almeno il 25% del peso totale del prodotto.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato I, previsto dall’art. 1, comma 1)

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Praline e cioccolatini necessitano di alcuni chiarimenti quandosono presentati in assortimento in una confezione:

a) Le denominazioni di vendita dei singoli cioccolatini e delle pra-line nonché le liste degli ingredienti sono indicate singolarmen-te. Questo modo di operare necessita di molto spazio soprat-tutto se le dette indicazioni figurano anche in altre lingue;

b) Le denominazioni di vendita possono essere sostituite da unadenominazione unica: “cioccolatini assortiti” oppure “cioccolati-ni ripieni assortiti” o anche da un’altra denominazione simile. Intal caso anche l’elenco degli ingredienti può essere unico.Questa semplificazione consente alle imprese interessate diavere sulla confezione maggiori spazi liberi che possono essereutilizzati per ingrandire i caratteri delle indicazioni obbligatorie.

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Quali sono i grassi vegetali il cui utilizzo è consentitodalla normativa?

È consentito utilizzare esclusivamente i seguenti grassi vegetali, rica-vati dalle piante in appresso elencate (nome comune e nome scien-tifico delle piante da cui possono essere ricavati i grassi vegetali indi-cati a lato):

1) burro d’illipè, sego del Bomeo o Tengkawang/Shorea spp.

2) olio di palma/Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera

3) grasso e stearina di Shorea robusta (sai)/Shorea robusta

4) burro di karitè/Butyrospermum parkii

5) burro di cocum/Garcinia indica

6) nocciolo di mango/Mangi fera indica

È consentito l’impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene uti-lizzato per la copertura di gelati o di prodotti congelati analoghi.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, allegato II, previsto dall’art. 2, comma 1)

Cosa s’intende per “cioccolato puro”?

La parola “puro” o la dicitura “cioccolato puro” identificano i pro-dotti di cioccolato preparati senza l’uso di grassi vegetali diversi dalburro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti dicacao e cioccolato. In tal caso è possibile riportare in etichetta il ter-mine di “puro” abbinato al termine cioccolato in aggiunta o inte-grazione alle denominazioni di vendita oppure la dizione “cioccola-to puro” in altra parte dell’etichetta.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 6, comma 1)

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5.Etichette

OCCHIO ALL’ETICHETTA

CA B

IJ

K

TAVOLETTA DI PURO CIOCCOLATO SUPERIORE AL LATTE

(cacao 35% minimo)

Ingredienti: cioccolato superiore al latte: zucchero, pasta dicacao, latte in polvere, burro di cacao, emulsio-nante: lecitina di soia, aromi.

Prodotto da WXY S.p.A. Sede e Stabilimento a Roma.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO: 30/APR/2005.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori medi per 100 gValore energetico 2.360 Kj

567 KcalProteine 7,0 gCarboidrati 44,2 gGrassi 40,3 g

125 g

G

H

F

D

E

x

x

INDICAZIONE OBBLIGATORIA

INDICAZIONE FACOLTATIVA

LEGENDA:

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Quali sono le indicazioni obbligatorie in etichetta?

A La denominazione di vendita indica l’esatta tipologia di cioccolatoche si sta acquistando (tavoletta, pralina, ecc.)

D L’espressione cacao …% minimo indica il tenore di sostanza secca dicacao.

E La lista degli ingredienti indica i componenti del prodotto elencatiin ordine ponderale decrescente.

F Nome e Sede del produttore o confezionatore o venditore del pro-dotto.

H Tale espressione indica il termine minimo di conservazione, cioèla data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifichein adeguate condizioni di conservazione.

J Indica la quantità del prodotto al netto dell’imballaggio per pro-dotti superiori a 30 g.

Quali sono le indicazioni facoltative in etichetta?

B Il termine puro può essere apposto per indicare che il prodotto noncontiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

C Il termine superiore è una delle espressioni relative a criteri di qualità(ve ne sono altre quali ad esempio: fine, finissimo, extra, ecc. ...)che possono essere utilizzate quando il contenuto degli ingredientiprincipali (in questo caso cacao e latte) è aumentato rispetto alla ricet-ta base.

G Tale menzione indica le modalità di conservazione più idonee alprodotto.

I La tabella nutrizionale fornisce informazioni circa il valore energeti-co e i principali nutrienti del prodotto.

K Codice a barre fornisce indicazioni leggibili per rilevatori elettroniciriferibili al produttore e all’articolo venduto presso la distribuzione.

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Sulle etichette possono essere riportate altre espres-sioni insieme alle denominazioni di vendita?

Le denominazioni di vendita “cioccolato”, “cioccolato al latte” e“cioccolato di copertura” possono essere completate o accompa-gnate da termini o espressioni o diciture o aggettivi relativi, a crite-ri di qualità (fine, finissimo, extra), sempre che i prodotti in que-stione contengano:

a) nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanzasecca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro dicacao;

b) nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostan-za secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte otte-nuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, par-zialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmen-te o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cuialmeno il 4,5% di grassi del latte;

c) nel caso del “cioccolato di copertura”, non meno del 16% dicacao secco sgrassato.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 5, comma 6)

Etichettatura Cacao e Cioccolato

N.B.:

1) Diversamente da quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976,n. 351, il nuovo decreto non prescrive una gamma obbligato-ria di peso. Ciò significa che le imprese sono libere di utilizzarei valori che desiderano.

Il consumatore sarà comunque garantito perché è sempreobbligatorio dare l’indicazione del prezzo per unità di peso.

2) Le denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato talvoltariportano “ope legis” il riferimento ad un ingrediente anche

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importante, quale, ad esempio, il latte. Si ritiene, in tal caso,che poiché la quantità è prescritta, tali prodotti rientrano nellafattispecie prevista dall’art. 8, comma 2, lettera a), punto 4 deldecreto n. 109/92, che prevede l’esenzione dall’obbligo del-l’indicazione del QUID quando l’ingrediente, “pur figurandonella denominazione di vendita, non è tale da determinare lascelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantitànon è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né ètale da distinguerlo da altri prodotti simili”.

3) In sostanza, la qualità del cioccolato è data, in particolare, dallapresenza di cacao, la cui quantità utilizzata deve essere indica-ta tramite l’espressione “cacao... % minimo”.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

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I prodotti di cioccolato andrebbero conservati in condizioni ambien-tali idonee al fine di mantenere inalterate le loro qualità. Qui diseguito si elenca una serie di consigli utili sia al consumatore sia acoloro che commercializzano il prodotto:

• I prodotti di cioccolato non vanno esposti in vetrina al sole neipunti vendita. Essi si conservano a temperatura ambiente manon molto elevata.

• È consigliabile conservare il cioccolato nella sua confezione ori-ginale oppure, in alternativa, avvolgerlo in carta stagnola e poinella pellicola trasparente. Per mantenerlo inalterato, riporlo inun luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore.

• Il cioccolato mantiene intatte per diversi mesi le sue caratteri-stiche. Se il cioccolato viene conservato in maniera inadegua-ta può “fiorire”. L’evaporazione dell’umidità e lo sbalzo di tem-peratura sono le cause della fioritura del cioccolato. Nel primocaso appaiono in superficie particelle di zucchero che rendo-no variegata la superficie; nel secondo caso si formano mac-chie grigio-biancastre sulla superficie. Sebbene antiestetica, lafioritura è solo indicativa di una non corretta conservazione eil prodotto può quindi essere utilizzato senza problemi.

• In presenza di ambienti più caldi, o per prodotti molto delicati(come ad es. i gianduiotti o i cioccolatini liquorosi), si consiglia laconservazione del prodotto, per un tempo non troppo lungo, inambiente refrigerato, fino al momento della consumazione, evi-tando così di sottoporre il prodotto a troppi sbalzi di temperatura.

• Per quanto concerne i cioccolatini a base di liquore o di cremeliquorose, una esposizione al calore, anche moderato ma pro-lungato, può causare la fuoriuscita del liquido contenuto.

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6.Consigli per l’uso e la

conservazione

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

Da quali Autorità è esercitata la vigilanza in materia diutilizzazione e commercio del cioccolato?

La vigilanza è esercitata da tutti gli organi centrali e periferici che sioccupano di controllo ufficiale dei prodotti alimentari (NAS, ASLcompetenti per territorio, organi competenti delle regioni e delleprovince autonome ecc.).(D.leg.vo 3/3/1993, n. 123)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi utilizza ledenominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccola-to, definiti all’allegato I del decreto legislativo 178/2003, perprodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite?

Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da Euro 3.000,00 adEuro 8.000,00.(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 1)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi aggiunge aiprodotti di cioccolato, grassi vegetali, diversi dal burro dicacao, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito?

Le sanzioni amministrative pecuniarie per chi aggiunge ai prodottidi cioccolato grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, nella misuraeccedente il 5% del prodotto finito – dopo la sottrazione del pesodelle altre sostanze commestibili impiegate – senza che sia ridotto iltenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao,vanno da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00. (D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 2)

7.Vigilanza e Sanzioni

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Quali sanzioni possono essere applicate a chi aggiungaai prodotti di cioccolato grassi animali e preparati che necontengano, qualora non siano stati ottenuti esclusiva-mente da latte?

Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da Euro 1.000,00 aEuro 5.000,00.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 3)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi aggiunga aiprodotti di cioccolato, sostanze aromatizzanti che imitanoil sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte?

Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da Euro 1.000,00 aEuro 5.000,00.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 4)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi aggiungaai prodotti di cioccolato sostanze commestibili in misu-ra superiore al 40% del peso totale del prodotto finito?

Salvo i casi in cui sia diversamente prescritto, le sanzioni ammini-strative pecuniarie vanno da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 5)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi nonottemperi all’obbligo di indicare sull’etichetta dei pro-dotti di cioccolato il contenuto di grassi vegetali diversidal burro di cacao tramite la dicitura “contiene altri gras-si vegetali oltre al burro di cacao?”

Le sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottemperi all’ob-bligo di inserire sull’etichetta dei prodotti di cioccolato (fatta ecce-

Etichettatura Cacao e Cioccolato

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zione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato) chequesti contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao trami-te la dicitura “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”,vanno da Euro 3.000,00 ad Euro 8.000,00.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 6)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi utilizza ledenominazioni previste all’allegato I per indicare pro-dotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati qualiingredienti di un prodotto finito?

Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da Euro 3.000,00 adEuro 5.000,00.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 7)

Quali sanzioni possono essere applicate a chi utilizza iltermine “puro” abbinato al termine “cioccolato” nell’e-tichettatura dei prodotti che contengono grassi vegetalidiversi dal burro di cacao?

Fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioc-colato, le sanzioni pecuniarie amministrative vanno da Euro3.000,00 a Euro 8.000,00.

(D.leg.vo 12/6/2003, n. 178, art. 7, comma 8)

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 giugno 2000 relativa ai prodotti di cacao e dicioccolato destinati all’alimentazione umana (G. U. n. L 197 del03/08/2000).

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la pre-sentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(G.U. n. L 109 del 6/5/2000).

Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178: “Attuazione delladirettiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e cioccolato desti-nati all’alimentazione umana (G.U. n. 165 del 18/7/2003).

Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181: “Attuazione delladirettiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazionedei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (G.U. n. 167del 21/7/2003).

Circolare 10 novembre 2003, n. 2003, n. 168 Etichettatura,presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (G.U. n. 4 del7/1/2004).

Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109 modifica-to dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernentel’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti ali-mentari”.

8.Riferimenti normativi

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

Decreto Legislativo 112 ggiugno 22003, nn. 1178 “Attuazionedella direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao ecioccolato destinati all’alimentazione umana” (G.U. n. 165del 18/7/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Decreto Legislativo ddel 227 ggennaio 11992, nn. 1109 mmodificatodal ddecreto llegislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernentel’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodottialimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

14.Appendice normativa

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(Pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2003)

Il Presidente della RepubblicaVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante dele-ga al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/36/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativaai prodotti di cacao e cioccolato destinati all’alimentazione umana;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta-ta nella riunione del 12 marzo 2003;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-nione del 29 maggio 2003;Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affa-ri esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute edelle politiche agricole e forestali;

Emana:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le rela-tive definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonché l’etichet-tatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazio-ne umana, definiti all’allegato I.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178“Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti dicacao e cioccolato destinati all’alimentazione umana”.

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2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cuiall’allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti dicacao e di cioccolato.

Art. 2Ingredienti aggiuntivi

1. Ai prodotti di cioccolato, definiti all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro dicacao, definiti nell’allegato II. L’aggiunta di grassi vegetali non puòsuperare il 5 per cento del prodotto finito dopo la sottrazione del pesodelle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto iltenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.2. Ai prodotti definiti all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, pos-sono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione deigrassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano statiottenuti esclusivamente da latte.3. Ai prodotti di cui all’allegato I, punti 8 e 9, possono essereaggiunti farine, fecole o amidi.4. Ai prodotti di cui all’allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino ilsapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.5. La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve supe-rare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casiin cui sia diversamente prescritto.

Art. 3Calcolo delle percentuali

1. I tenori minimi stabiliti all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sonocalcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati all’ar-ticolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all’allegato I, punti 7e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso delripieno.2. Per i prodotti di cui all’allegato I, punti 7 e 10, il tenore di ciocco-lato è calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, com-preso il ripieno.

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Art. 4

Zuccheri

1. Nella preparazione dei prodotti di cui all’allegato I, oltre agli zuc-cheri disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono esse-re utilizzati anche altri tipi di zucchero.

Art. 5

Etichettatura

1. L’etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all’alle-gato I è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, nonché dalle disposizioni del presente decreto.2. Le denominazioni di vendita elencate all’allegato I sono riservateai prodotti in esso definiti.3. Quando i prodotti definiti all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10,sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possonoessere sostituite dalla denominazione “cioccolatini assortiti” oppure“cioccolatini ripieni assortiti” o da una denominazione simile. In talcaso l’elenco degli ingredienti sull’etichetta può essere unico pertutti i prodotti che costituiscono l’assortimento.4. L’etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti all’al-legato I, punti 2, lettere e) e d), 3, 4, 5, 8 e 9, indica il tenore disostanza secca totale di cacao con i termini: “cacao: ... % min.”.5. Per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2, lettere b) e d) secon-do periodo, l’etichettatura indica il tenore di burro di cacao.6. Le denominazioni di vendita “cioccolato”, “cioccolato al latte” e“cioccolato di copertura”, previste nell’allegato I, possono esserecompletate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualità, sem-preché i prodotti in questione contengano:

a) nel caso del “cioccolato”, non meno del 43 per cento disostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 percento di burro di cacao;

b) nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30 per centodi sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di

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sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale ototale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato,panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burroo grassi del latte, di cui almeno il 4,5 per cento di grassi dellatte;

c) nel caso del “cioccolato di copertura”, non meno del 16 percento di cacao secco sgrassato.

7. I prodotti che, a norma dell’articolo 2, comma 1, contengonograssi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull’etichettaturala menzione “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”,non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso signi-ficato.8. La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla deno-minazione di vendita, nello stesso campo visivo dell’elenco degliingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezzanon inferiore a quelli dell’elenco degli ingredienti, in grassetto, benvisibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita puòfigurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzio-ne di cui al comma 7.9. I prodotti elencati all’allegato I, qualora utilizzati quali ingre-dienti, devono essere designati, nell’elenco degli ingredienti delprodotto finito, col nome ivi indicato. È vietato utilizzare dettinomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativadefinizione.

Art. 6

Uso della dizione “cioccolato puro”

1. I prodotti di cioccolato di cui all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro dicacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao ecioccolato, possono riportare nell’etichettatura il termine “puro”abbinato al termine “cioccolato” in aggiunta o integrazione alledenominazioni di vendita di cui all’allegato I oppure la dizione“cioccolato puro” in altra parte dell’etichetta.

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Art. 7

Sanzioni

1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti dicacao e di cioccolato, definiti all’allegato I, per prodotti non confor-mi alle caratteristiche per essi stabilite, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non infe-riore a Euro 3.000,00 né superiore ad Euro 8.000,00.2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all’allega-to I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burrodi cacao, definiti nell’allegato II, nella misura eccedente il 5 percento del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altresostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenoreminimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamentodi una somma non inferiore a Euro 1.000,00 né superiore a Euro5.000,00.3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai pro-dotti definiti all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiungagrassi animali e preparati che ne contengano qualora non sianostati ottenuti esclusivamente da latte.4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all’allegato I, punti 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore delcioccolato e delle sostanze grasse del latte è punito con la sanzio-ne amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non infe-riore a Euro 1.000,00 né inferiore a Euro 5.000,00.5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti dicui al comma precedente sostanze commestibili in misura superio-re al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi incui sia diversamente prescritto.6. Chiunque non ottempera all’obbligo di inserire sull’etichettaturarelativa ai prodotti di cioccolato, definiti all’allegato I, punti 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti dicacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diver-si dal burro di cacao tramite la dicitura “contiene altri grassi vegeta-

Etichettatura Cacao e Cioccolato

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li oltre al burro di cacao” è punito con la sanzione amministrativapecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro3.000,00 né superiore ad Euro 8.000,00.7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all’allegato I per indi-care prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati qualiingredienti di un prodotto finito, è punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore aEuro 3.000,00 né superiore ad Euro 5.000,00.8. Chiunque utilizza il termine “puro” abbinato al termine “cioccola-to” nell’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I, punti 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 e 10, che contengono grassi vegetali diversi dal burro dicacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao edi cioccolato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativadel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 3.000,00 nésuperiore ad Euro 8.000,00.

Art. 8

Abrogazioni

1. A decorrere dal 3 agosto 2003 è abrogata la legge 30 aprile1976, n. 351.

Art. 9

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto2003.2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodot-ti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completosmaltimento delle scorte.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

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Allegato I(previsto dall’art. 1, comma 1)

DENOMINAZIONI DI VENDITA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. Burro di cacao, la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da partidi semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:

a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superioreall’1,75 per cento;

b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): nonsuperiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di pres-sione che non può essere superiore allo 0,35 per cento.

2.a) Cacao in polvere, cacao, prodotto ottenuto mediante trasformazio-ne in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che pre-senta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percen-tuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimodi acqua del 9 per cento.

b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassatoin polvere, cacao fortemente sgrassato, il cacao in polvere con untenore di burro di cacao inferiore al 20 per cento, percentuale cal-colata sul peso della sostanza secca.

c) Cioccolato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacaoin polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento dicacao in polvere.

d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccheratoin polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polveree zuccheri, contenente non meno del 25 per cento di cacao in pol-vere; tali definizioni sono completate con il termine “magro” oppure“fortemente sgrassato”, qualora il prodotto sia magro o fortementesgrassato ai sensi della precedente lettera b).

3. Cioccolato, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che pre-senta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 percento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non menodel 14 per cento di cacao secco sgrassato.

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Tuttavia, la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:

a) “vermicelli” o “in fiocchi”, per il prodotto presentato sotto forma digranelli o di fiocchi contenente non meno del 32 per cento disostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 per centodi burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao seccosgrassato;

b) “di copertura”, per il prodotto contenente non meno del 35 percento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 percento di burro di cacao e non meno del 2,5 per cento di cacaosecco sgrassato;

c) “alle nocciole gianduia” (o uno dei derivati di quest’ultimo tonnine)per il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore mini-mo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento e quellodi cacao secco sgrassato all’8 per cento e, dall’altro, da nocciole fine-mente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodottocontengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole.Possono essere aggiunti:

1) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, inproporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 percento di sostanza secca del latte;

2) mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pozzetti, inproporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle noccio-le macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del pro-dotto.

4. Cioccolato al latte, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri elatte o prodotti derivati dal latte e che presenta un tenore minimo:

a) di sostanza secca totale di cacao del 25 per cento;

b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale ototale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, dipanna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro odi grassi del latte del 14 per cento;

c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;

d) di grassi del latte del 3,5 per cento;

e) di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.

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Tuttavia, la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:

a) “vermicelli” o “in fiocchi” per il prodotto presentato sono forma di gra-nelli o di fiocchi contenente non meno del 20% di sostanza seccatotale di cacao, non meno del 12% di sostanza secca ottenuta dalladisidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente ototalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmentedisidratata, di burro o di grassi del latte, e non meno del 12% di gras-si totali (burro di cacao e grassi del latte);

b) “di copertura”, per il prodotto che presenta un tenore minimo digrassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31%;

c) “e alle nocciole gianduia” (o uno dei derivati di quest’ultimo termi-ne), per il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore mini-mo di sostanza secca del latte è del 10%, ottenuta dalla disidratazio-ne parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmen-te scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidra-tata, di burro o di grassi del latte, da un lato, e nocciole finementemacinate, dall’altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodot-to contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole.Possono, inoltre, essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varietàdi noci, intere o in pozzetti, in proporzione tale che il peso di tali pro-dotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60%del peso totale del prodotto.

Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura “al latte” è sostituitadalla dicitura:

a) “alla panna”, il prodotto deve avere un tenore minimo di grassi dellatte del 5,5%;

b) “al latte scremato”, il prodotto non deve contenere più dell’1% digrassi del latte.

5. Cioccolato comune al latte, il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri elatte o prodotti derivati dal latte, che presenta un tenore minimo:

a) di sostanza secca totale di cacao del 20%;

b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale ototale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, dipanna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro odi grassi del latte del 20%;

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c) di cacao secco sgrassato del 2,5%;

d) di grassi del latte del 5%;

e) e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25%.

6. Cioccolato bianco, il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o pro-dotti derivati dal latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20% diburro di cacao e del 14% di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidra-tazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmen-te scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, diburro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantitàpari almeno al 3,5%.7. Cioccolato ripieno, il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita dauno dei prodotti definiti a punti 3, 4, 5 e 6.Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno ècostituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato è pari al 25%almeno del peso totale del prodotto.8. Chocolate a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccherie da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un teno-re minimo di sostanza secca totale del cacao del 35% di cui almeno il 18%di burro di cacao e almeno il 14% di cacao secco sgrassato, e un tenoremassimo di farina di amido dell’8%.9. Chocolate familiar a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao,zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presen-ti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30%, di cui alme-no il 18% di burro di cacao e almeno il 12% di cacao secco sgrassato, eun tenore massimo di farina o di amido del 18%.10. Cioccolatino o pralina, il prodotto della dimensione di un bocconecostituito da:

a) cioccolato ripieno, oppure;

b) un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioc-colato ai sensi delle definizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 e di altresostanze commestibili, sempreché il cioccolato rappresenti almeno il25% del peso totale del prodotto.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

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Allegato II(previsto dall’art. 2, comma 1)

GRASSI VEGETALI DIVERSI DAL BURRO DI CACAO

I grassi vegetali di cui all’articolo 2, comma 1 sono, singolarmente o misce-lati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:

a) sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceri-di monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt. StOSt (1);

b) sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao ecompatibili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e tempera-tura di cristallizzazione, velocità è di fusione, necessità di trattamen-to di tempra);

c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazio-ne e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica dellastruttura del trigliceride.

A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, rica-vati dalle piante in appresso elencate (nome comune e nome scientificodelle piante da cui possono essere ricavati i grassi vegetali indicati a lato):

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(1) P = acido palmitico; O = acido oleico; St = acido stearico.

1) burro d’illipé, sego del Bomeoo Tengkawang Shorea spp.

2) olio di palma Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera

3) grasso e stearina di Shorearobusta (sai) Shorea robusta

4) burro di karité Butyrospermum parkii

5) burro di cocum Garcinia indica

6) nocciolo di mango Mangi fera indica

È consentito l’impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzatoper la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

(1) Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

(Pubblicato sul Suppl. Ord. n. 31 alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992)

Capo IDisposizioni generali

Art. 1Campo di applicazione

1. L’etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita alconsumatore nell’ambito del mercato nazionale, salvo quanto pre-visto dall’articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pub-blicità sono disciplinate dal presente decreto (1).2. Si intende per:

a) etichettatura l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, deimarchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei sim-boli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figuranodirettamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o suldispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati alprodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quantostabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompa-gnamento del prodotto alimentare;

b) prodotto alimentare preconfezionato l’unità di vendita desti-nata ad essere presentata come tale al consumatore ed allecollettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imbal-laggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendi-ta, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109(Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23.06.2003 n. 181)

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concer-nenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodot-ti alimentari.

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comunque in modo che il contenuto non possa essere modi-ficato senza che la confezione sia aperta o alterata;

c) presentazione dei prodotti alimentari:

1) la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari o allaloro confezione;

2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

4) l’ambiente nel quale sono esposti;

d) prodotto alimentare preincartato l’unità di vendita costituitada un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è statoposto o avvolto negli esercizi di vendita;

e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gliospedali, le mense ed altre collettività analoghe, denominatein seguito “collettività”.

3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari nonavvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anchese posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazio-namento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sonoconsiderate involucro o imballaggio.

Art. 2Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari (2)

1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono desti-nate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consu-matore. Esse devono essere effettuate in modo da:

a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del pro-dotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità,sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conser-vazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazio-ne o di ottenimento del prodotto stesso;

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(2) Articolo così sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà chenon possiede;

c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristi-che particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghipossiedono caratteristiche identiche;

d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a preveni-re, curare o guarire una malattia umana né accennare a taliproprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alleacque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un’ali-mentazione particolare.

2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per lapresentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Art. 3

Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimen-tari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare leseguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati inquantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodottimolto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data discadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sedeo del fabbricante o del confezionatore o di un venditore sta-bilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aven-ti un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

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h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di apparte-nenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sianecessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzionedella natura del prodotto;

l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissio-ne possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la pro-venienza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lin-gua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso dimenzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consen-tito riportare le menzioni originarie.3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cuial comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette deiprodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in venditaal consumatore.4. Il presente decreto non pregiudica l’applicazione delle normemetrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighidi etichettatura.5. Per sede si intende la località ove è ubicata l’azienda o lo stabili-mento.5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e delMinistro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalitàed i requisiti per l’indicazione obbligatoria della dicitura di cui alcomma 1, lettera m) (3).

Art. 4

Denominazione di vendita

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è ladenominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il pro-

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(3) Comma così aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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dotto stesso ovvero il nome consacrato da usi e consuetudini ovve-ro una descrizione del prodotto accompagnata, se necessario, dainformazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da consenti-re all’acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbeessere confuso.2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchidi fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativaallo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamen-to specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, lio-filizzato, surgelato, affumicato) se l’omissione di tale indicazionepuò creare confusione nell’acquirente.4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è inogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura “irra-diato” ovvero “trattato con radiazioni ionizzanti”.5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nelrispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione deglialimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di ven-dita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere desi-gnati con la stessa denominazione anche nell’elenco degli ingre-dienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati,fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 6, 11 e 13.Tuttavia nella denominazione di vendita e nell’etichettatura ingenerale del prodotto finito, può essere riportato il solo nomegenerico dell’ingrediente utilizzato (4).

Art. 5

Ingredienti

1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additi-vi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodot-to alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se informa modificata.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(4) Comma così aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifi-co; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorieelencate nell’allegato I e che rientrano nella composizione diun altro prodotto alimentare, possono essere designati con ilsolo nome di tale categoria;

b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorieelencate nell’allegato II devono essere designati con il nomedella loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal rela-tivo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piùcategorie, deve essere indicata la categoria corrispondentealla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito.

3. L’elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tuttigli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decre-scente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere pre-ceduto da una dicitura appropriata contenente la parola “ingre-diente”.4. L’acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell’e-lenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L’acqua aggiun-ta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5% delprodotto finito.5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodottoalimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del pro-dotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momentodella loro utilizzazione.6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidrata-ta e ricostituiti al momento della fabbricazione, l’indicazione puòavvenire nell’elenco in base al loro peso prima della concentrazio-ne o della disidratazione con la denominazione originaria.7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsidopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencatisecondo l’ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purchéla loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo“ingredienti del prodotto ricostituito” ovvero “ingredienti del prodot-to pronto per il consumo”.

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8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo difrutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gliingredienti possono essere elencati in altro ordine, purché la loroelencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo “in propor-zione variabile”.9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nes-suna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante,gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché laloro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo “in pro-porzione variabile”.10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentaresono indicate con il nome della specie animale ed in conformità aquanto previsto all’allegato I (5).11. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degliingredienti con la propria denominazione prevista da norme spe-cifiche o consacrata dall’uso in funzione del peso globale, pur-ché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propricomponenti.12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l’ingrediente composto rappresenta meno del 25% del pro-dotto finito;

b) se l’ingrediente composto è un prodotto per il quale l’elencodegli ingredienti non è prescritto;

c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo difabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingre-diente composto per esservi immessi di nuovo in un quantita-tivo non superiore al tenore iniziale.

13. La menzione del trattamento di cui all’art. 4, comma 3, non èobbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da normespecifiche; l’ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tutta-via, deve essere sempre accompagnato dall’indicazione del tratta-mento.

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(5) Comma così sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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Art. 6

Designazione degli aromi

1. Gli aromi sono designati con il termine di “aromi” oppure con unaindicazione più specifica oppure con una descrizione dell’aroma.2. Il termine “naturale” o qualsiasi altra espressione avente un signi-ficato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto pergli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamentesostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.Se la indicazione dell’aroma contiene un riferimento alla naturao all’origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termi-ne “naturale” o qualsiasi altra espressione avente un significatoequivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatiz-zante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzima-tici o microbiologici oppure con processi tradizionali di prepara-zione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamen-te a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromiconsiderata.3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caf-feina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazionedei prodotti alimentari, devono essere indicati nell’elenco degliingredienti del prodotto composto con la loro denominazione spe-cifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.3-ter. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano ilchinino o la caffeina, l’indicazione può essere effettuata tra paren-tesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “inclu-so chinino” o “inclusa caffeina”.3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale oprevia ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contie-ne caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione supe-riore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull’eti-chetta, nello stesso campo visivo della denominazione di venditadella bevanda: “Tenore elevato di caffeina”. Tale menzione è segui-ta, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4dell’articolo 14, dall’indicazione del tenore di caffeina espresso inmg/100 ml.

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3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano allebevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè,la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè” (6).

Art. 7

Esenzioni dall’indicazione degli ingredienti

1. Non sono considerati ingredienti:

a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento dilavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esserviimmessi successivamente in quantità non superiore al tenoreiniziale;

b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovutaunicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingre-dienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcunafunzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito daidecreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico siintende una sostanza che non viene consumata come ingre-diente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nellatrasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loroingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologi-co in fase di lavorazione o trasformazione e che può darluogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevi-tabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodot-to finito, a condizione che questi residui non costituiscano unrischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul pro-dotto finito;

d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, comesolventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostan-ze il cui uso è prescritto come rivelatore.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(6) Commi così aggiunti dall’art. 6 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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2. L’indicazione degli ingredienti non è richiesta:

a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quantodisposto da norme specifiche;

b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sianostati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nelburro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi daicostituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture dimicrorganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni casol’indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per iformaggi fusi e per il burro;

d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratte-ristica nella denominazione di vendita;

e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spu-manti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con con-tenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da unsolo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altriingredienti.

3. L’indicazione dell’acqua non è richiesta:

a) se l’acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamen-te per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di uningrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmenteconsumato;

c) per l’aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l’al-cole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenutoalcolico.

Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previ-sto dalla lettera a) del comma 12 dell’art. 5 non si applica agliadditivi.

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Art. 8Ingrediente caratterizzante evidenziato

1. Qualora l’etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo,onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitatotenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di taleprodotto, o se la denominazione di quest’ultimo comporta lo stessoeffetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima omassima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.2. Il comma 1 non si applica nel caso di:

a) ingredienti la cui quantità d’impiego è fissata da norme speci-fiche;

b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall’ingredienteevidenziato;

c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.

L’indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimitàimmediata della denominazione di vendita del prodotto alimentareo nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.

Art. 9Quantità

1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che essocontiene al netto della tara.2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dal-l’articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall’articolo 2della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall’articolo 2 del decretodel Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 (7).3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essereespressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massaper gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro(cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo(g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(7) Comma così sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggiindividuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l’indi-cazione della quantità è fornita menzionando il numero totale deipreimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quandoil numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chia-ramente e contato facilmente dall’esterno e la quantità contenutain ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vistadall’esterno almeno su uno di essi.6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piùpreimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita,l’indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità tota-le ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per iprodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lie-vitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l’in-dicazione della quantità totale.7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in unliquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di pro-dotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguentiprodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentanocongelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispet-to agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia,pertanto, decisivo per l’acquisto:

a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;

b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;

c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altresostanze o materie edulcoranti;

d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta edi ortaggi.

8. L’indicazione della quantità non è obbligatoria:

a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualo-ra contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzideve essere chiaramente visto dall’esterno e facilmente conta-to ovvero indicato sull’imballaggio stesso;

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b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;

c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvoper le spezie e le piante aromatiche.

9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devonoessere pesati alla presenza dell’acquirente ovvero riportare l’indica-zione della quantità netta al momento in cui sono esposti per lavendita al consumatore.10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gammedi quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.

Art. 10Termine minimo di conservazione (8)

1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il pro-dotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguatecondizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “daconsumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indica-zione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmenteentro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indica-zione del punto della confezione in cui essa figura.2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodottidi cui all’articolo 10-bis, è determinato dal produttore o dal confezio-natore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilitonell’Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.3. Il termine minimo di conservazione si compone dell’indicazionein chiaro e nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno e può esse-re espresso:

a) con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimen-tari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimenta-ri conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari con-servabili per più di diciotto mesi.

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(8) Articolo così sostituito dall’art. 8 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del pro-dotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione delprodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi incui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme speci-fiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l’enunciazionedelle condizioni di conservazione.5. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richie-sta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sianostati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamentianaloghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e pro-dotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aro-matizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall’uva non-ché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93,2206 00 99, ottenute da uva o mosto d’uva;

c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% involume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevan-de alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità supe-riore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loronatura, sono normalmente consumati entro le 24 ore succes-sive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccherie/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.

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Art. 10-bisData di scadenza (9)

1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto divista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo,un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazio-ne è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere precedutadalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa o dallamenzione del punto della confezione in cui figura.2. La data di scadenza comprende, nell’ordine ed in forma chiara,il giorno, il mese ed eventualmente l’anno e comporta la enuncia-zione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, unriferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determi-nato il periodo di validità.3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pastafresca, nonché per le carni fresche ed i prodotti della pesca e del-l’acquacoltura freschi, la data di scadenza può essere determinatacon decreti dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agri-cole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologi-ca e scientifica.4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazio-ne, la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delleattività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute,sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l’entrata invigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversadisposizione relativa alla durabilità del latte.5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenzaa partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

Art. 11Sede dello stabilimento

1. L’indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o diconfezionamento, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), può esse-re omessa nel caso di:

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(9) Articolo così aggiunto dall’art. 9 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indica-ta in etichetta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e);

b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la ven-dita tal quali in Italia;

c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria (10).

2. Nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti, è consen-tito indicare sull’etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivovenga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendi-ta dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o laragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante odel confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere comple-tata dall’indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che neagevoli la localizzazione.

Art. 12

Titolo alcolometrico

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti involume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo “% vol.”,preceduto dal numero corrispondente che può comprendere soloun decimale; può essere preceduto dal termine “alcool” o dalla suaabbreviazione “alc.”.3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più oin meno, espresse in valori assoluti:

a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumiconon superiore a 5,5%, nonché per le bevande della NC 220600 93 e 2206 00 99 ricavate dall’uva;

b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumicosuperiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate

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(10) Comma così sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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ottenute da frutta diversa dall’uva nonché per le bevandedella NC 2206 00 91 ricavate dall’uva e le bevande a base dimiele fermentato;

c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante inmacerazione;

d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lette-re a), b) e c).

4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudiziodelle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la deter-minazione del titolo alcolometrico.Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzantisi applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.

Art. 13Lotto

1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrataalimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze prati-camente identiche.2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualoranon riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore delprodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunitàeconomica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità;esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chia-ramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”,salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dallealtre indicazioni di etichettatura.4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l’indicazione del lottofigura sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi.5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l’indicazione dellotto figura sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui rela-tivi documenti commerciali di vendita.6. L’indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scaden-za figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

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b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essafiguri sull’imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condiziona-mento o di imballaggio,

2) avviati verso organizzazioni di produttori o

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistemaoperativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti ali-mentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al con-sumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati surichiesta dell’acquirente ovvero preconfezionati ai fini dellaloro vendita immediata;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbiauna superficie inferiore a 10 cm 2.

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualo-ra espresse con la menzione almeno del giorno e del mese (11) non-ché la menzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 maggio 1980, n. 391 , qualora conforme al dispo-sto del comma 1.8. Ai fini dei controlli sull’applicazione delle norme comunitarie, ilMinistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può conproprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per talu-ni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

Art. 14

Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti precofezionati

1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo diconservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometricovolumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.

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(11) Parole così sostituite dall’art. 11 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sullequali è impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportateal comma 1.3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate esulle quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto,non recano né etichetta né anello né fascetta nonché nel casodegli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande èinferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: ladenominazione di vendita, la quantità e la data; in tale caso non siapplica la disposizione di cui al comma 1.4. Le indicazioni di cui all’art. 3 devono figurare sull’imballaggio pre-confezionato o su un’etichetta appostavi o legata al medesimo o suanelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionatein un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiara-mente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo esse-re dissimulate o deformate.5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatorema commercializzati in una fase precedente alla vendita al consu-matore stesso, le indicazioni di cui all’art. 3 possono figurare soltan-to su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se ègarantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce almomento della consegna oppure sia stato inviato prima della con-segna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previ-sto al comma 7.6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodottialimentari preconfezionati destinati alle collettività per esservi prepa-rati o trasformati o frazionati o somministrati.7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all’art. 3 figurino, ai sensi deicommi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cuiall’art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sul-l’imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per lacommercializzazione.7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, con-tenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioniprescritte all’articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei pro-

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dotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verifi-cabili, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione deisingoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o ladata di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve (12).

Art. 15Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura

1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso idistributori automatici o semiautomatici devono riportare le indica-zioni di cui all’art. 3.2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezio-nate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazioneestemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportatesui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lette-re a) e b) del comma 1 dell’art. 3, nonché il nome o ragione socia-le e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate inlingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Art. 16Vendita dei prodotti sfusi (13)

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente vendu-ti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, iprodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirenteed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devonoessere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li con-tengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;

b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapida-mente deperibili, ove necessario;

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(12) Comma così aggiunto dall’art. 12 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.(13) Articolo così sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche conripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 feb-braio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande concontenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotticongelati glassati.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria edella gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elencodegli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartel-lo tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito regi-stro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposi-zione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione deiprodotti stessi.4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui alcomma 1 può essere applicato direttamente sull’impianto o a fian-co dello stesso.5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, som-ministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono ripor-tare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acquapotabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se è stata addi-zionata di anidride carbonica.6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere vendu-ti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subitodopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da esserefacilmente visibili e leggibili dall’acquirente.7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendi-ta al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cuiall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni pos-sono essere riportate soltanto su un documento commercialerelativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento siaunito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppu-re sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamen-te a questa.

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Art. 17Prodotti non destinati al consumatore

1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori com-merciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovve-ro per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavora-ti non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cuiall’art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’im-ballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichettaappostavi o sui documenti commerciali.

Art. 18Sanzioni (14)

1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 2 è punita con la san-zione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a eurodiciottomila.2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è puni-ta con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicentoa euro novemilacinquecento.3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni ammini-strative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome diTrento e di Bolzano competenti per territorio.

Capo IIDisposizioni concernenti prodotti particolari

Art. 19Birra

1 (15).

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(13) Comma così aggiunto dall’art. 12 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

(14) Articolo così sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.(15) Sostituisce l’art. 2, L. 16 agosto 1962, n. 1354.

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Art. 20

Burro

1 (16).

Art. 21

Camomilla

1 (17).2 (18).

Art. 22

Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari

1 (19).2 (20).3 (21).

Art. 23

Formaggi freschi a pasta filata (22)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986,n. 252, è sostituito dal seguente:“3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazioneche, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodottipossono riportare:

a) l’indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato seposto in liquido di governo; oppure

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(16) Sostituisce l’art. 4, L. 23 dicembre 1956, n. 1526.(17) Sostituisce l’art. 5, L. 30 ottobre 1940, n. 1724.(18) Sostituisce l’art. 6, L. 30 ottobre 1940, n. 1724.(19) Sostituisce l’art. 6, L. 4 luglio 1967, n. 580.(20) Il comma che si omette, fermo restando le norme in materia di pianificazione e di alimenti surgelati,sostituisce l’art. 14, L. 4 luglio 1967, n. 580.(21) Modifica il comma 1 dell’art. 16, L. 4 luglio 1967, n. 580.(22) Articolo sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.

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b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitariacostante; oppure

c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma uni-taria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell’acquirente”.

Art. 24Margarina e grassi idrogenati

1 (23).

Art. 25Miele

1 (24).2 (25).

Art. 26Olio di oliva e di semi

1 (26).2. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio1968, n. 35;

b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decre-to-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni;

c) l’art. 70, R.D. 1° luglio 1926, n. 1361.

Art. 27Pomodori pelati e concentrati di pomodoro

1 (27).2 (28).

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(23) Sostituisce l’art. 9, della L. 4 novembre 1951, n. 1316.(24) Sostituisce l’art. 3, comma 5, L. 12 ottobre 1982, n. 753.(25) Sostituisce l’art. 6, L. 12 ottobre 1982, n. 753.(26) Sostituisce l’art. 7, L. 27 gennaio 1968, n. 35.(27) Abroga gli artt. 4 e 5, commi terzo e quarto, D.P.R. 11 aprile 1975, n. 428.(28) Sostituisce l’art. 7, D.P.R. 11 aprile 1975, n. 428.

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Art. 28Riso

1 (29).2 (30).3 (31).4 (32).

Art. 29Norme finali (33)

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinatiad altri Paesi.2. Sono abrogati il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, nonché tutte ledisposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubbli-cità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompati-bili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quel-le contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazio-ne di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate ointegrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decre-to del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con ilMinistro della sanità.

Art. 30Norme transitorie (34)

1. È consentita fino al 30 giugno 1992 l’etichettatura dei prodottialimentari in conformità alle disposizioni del D.P.R. 18 maggio

Etichettatura Cacao e Cioccolato

(29) Sostituisce l’art. 1, L. 18 marzo 1958, n. 325.(30) Sostituisce con un solo comma i commi primo e secondo dell’art. 5, L. 18 marzo 1958, n. 325.(31) Sostituisce i commi secondo, terzo e quarto dell’art. 2, L. 18 marzo 1958, n. 325.(32) Abroga il quarto comma dell’art. 5 e l’art. 7, L. 18 marzo 1958, n. 325.(33) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 ottobre 1996, n. 356 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44,Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, com-ma 2, e 29, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.(34) Si riporta l’art. 17 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181 “Art. 17. Norme transitorie - 1. È consentita la vendi-ta dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti dicui all’articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto”.

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1982, n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di pro-dotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai regola-menti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.2. È altresì consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostan-ze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformità alle disposizionidel decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo daldecreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la discipli-na degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazio-ne delle sostanze alimentari.3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possonoessere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Etichettatura Cacao e Cioccolato

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Allegato 1 (35)

Etichettatura Cacao e Cioccolato

Categoria di ingredienti per i quali l’indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico

Definizione Designazione

Oli raffinati diversi dall’olio “Olio”, completata dal qualificativod’oliva “vegetale” o “animale”, a seconda

dei casi ovvero dalla indicazionedell’origine specifica vegetale oanimale

L’aggettivo “idrogenato” deveaccompagnare la menzione di unolio idrogenato

Grassi raffinati “Grasso” o “materia grassa”,completata dal qualificativo “vegetale” o “animale”, a seconda dei casi ovvero dalla indicazione dellaorigine specifica vegetale o animale

L’aggettivo “idrogenato” deveaccompagnare la menzione di ungrasso idrogenato

Miscele di farine provenienti da “Farina” seguita dalladue o più specie di cereali enumerazione delle specie di

cereali da cui provengono, inordine decrescente di peso

Amidi e fecole naturali, amidi e “Amido (i) / fecola (e)”fecole modificati per via fisica oenzimatica

Qualsiasi specie di pesce quando “Pesce (i)”il pesce costituisce uningrediente di un altro prodottoalimentare, purché ladenominazione e la presentazionenon facciano riferimento ad unaprecisa specie di pesce

(35) Come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 23.06.2003, n. 181.

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

Segue: Categoria di ingredienti per i quali l’indicazione dellacategoria può sostituire quella del nome specifico

Definizione Designazione

Qualsiasi specie di formaggio quando “Formaggio (i)”il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché ladenominazione e la presentazione diquest’ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio

Tutte le spezie che non superino “Spezia (e) o miscela di spezie”il 2% in peso del prodotto

Tutte le piante o parti di piante “Pianta (e) aromatica (che) oaromatiche che non superino il 2% miscela di piante aromatiche”in peso del prodotto

Qualsiasi preparazione di gomma “Gomma base”utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare

Pangrattato di qualsiasi origine “Pangrattato”

Qualsiasi categoria di saccarosio “Zucchero”

Destrosio anidro o monoidrato “Destrosio”

Sciroppo di glucosio e sciroppo di “Sciroppo di glucosio”glucosio disidratato

Tutte le proteine del latte “Proteine del latte”(caseine caseinati, proteine delsiero di latte) e loro miscele

Burro di cacao di pressione di “Burro di cacao”torsione o raffinato

Tutta la frutta candita che non “Frutta candita”superi il 10% in peso del prodotto

Miscele di ortaggi che non superino “Ortaggi”il 10% in peso del prodotto

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

Segue: Categoria di ingredienti per i quali l’indicazione dellacategoria può sostituire quella del nome specifico

Definizione Designazione

Tutti i tipi di vino quali “Vino”definiti nel regolamento 822/87/CEdel Consiglio

I muscoli scheletrici delle specie Carne (i) seguita (e) dal nomedi mammiferi e di uccelli della (e) specie animale (i) dariconosciute idonee al consumo cui proviene (provengono) o dalumano con i tessuti che vi sono qualificativo relativo alla speciecontenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso edi tessuto connettivo non supera ivalori di seguito indicati e quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto alimentare

Specie animale Grasso Tessuto % connettivo

%

Mammiferi, esclusi conigli e 25 25suini, miscugli di specie con predominanza dimammiferi

Suini 30 25

Volatili e conigli 15 10

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicatinella tabella seguente:

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2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sonosuperati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispet-tati, il tenore di “carne di” deve essere conseguentemente ridotto ela lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura “carnedi”, l’indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi.Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico dellaparte anatomica che lo apporta, può essere designato con talenome.3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra itenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene èpari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nelladesignazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti ali-mentari sia per la determinazione della percentuale di cui all’artico-lo 8.5. Le “carni meccanicamente separate” sono escluse dalla definizio-ne di “carne” di cui al comma 1 e devono essere designate cometali seguite dal nome della specie animale.6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; nesono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai mas-seteri, del carpo, del tarso e della coda.7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse,le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle rela-tive quantità.

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Etichettatura Cacao e Cioccolato

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(V407006/001) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario