È POSSIBILE UN MATRIMONIO VALIDO SENZA FEDE?

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È POSSIBILE UN MATRIMONIO VALIDO SENZA FEDE? Montserrat Gas Aixendri * 1. Introduzione Rischiando di proporre uno schema a prima vista troppo semplice per dare risposta alla domanda che mi è stata proposta, vorrei porre come punto di partenza – e in quest’ordine – due quesiti che ritengo fondamentali, e sui quali svilupperò le riflessioni successive. A mio avviso, la prima domanda da farsi è: cos’è il matrimonio sacramentale? Cosa significa che il matrimonio dei battezzati sia sacramento, e cosa ag- giunge l’essere sacramento al matrimonio? In secondo luogo dobbiamo chiederci cosa sia la fede: cosa intendiamo per “fede” quando parliamo della sua necessità per la valida costituzione del matrimonio sacramen- tale? Mi sembra una questione non indifferente, spesso sottaciuta dalla dottrina, la quale dà per scontato la sua comprensione, ma senza pre- cisare cosa sia. Trovata risposta a queste domande, dovremo affrontare la questione riguardante l’intenzione necessaria a porre validamente il segno sacramentale del matrimonio, senza dimenticare un riferimento agli aspetti più pratici: sia sulla disciplina vigente nei codici canonici che sulla giurisprudenza più recente in questa materia. 2. Cosa è il matrimonio sacramentale? Per essere in grado di giungere ad un’analisi concreta sulla rilevanza della fede nel matrimonio cristiano è necessario partire dalla stessa realtà. Cos’è il matrimonio se non un rapporto interpersonale? Nel matrimonio l’uomo e la donna sono uniti nella loro struttura naturale, specificamente nella loro dimensione coniugale. In questo modo si può * Universitat Internacional de Catalunya. 143

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È POSSIBILE UN MATRIMONIO VALIDOSENZA FEDE?

Montserrat Gas Aixendri*

1. Introduzione

Rischiando di proporre uno schema a prima vista troppo sempliceper dare risposta alla domanda che mi è stata proposta, vorrei porrecome punto di partenza – e in quest’ordine – due quesiti che ritengofondamentali, e sui quali svilupperò le riflessioni successive. A mioavviso, la prima domanda da farsi è: cos’è il matrimonio sacramentale?Cosa significa che il matrimonio dei battezzati sia sacramento, e cosa ag-giunge l’essere sacramento al matrimonio? In secondo luogo dobbiamochiederci cosa sia la fede: cosa intendiamo per “fede” quando parliamodella sua necessità per la valida costituzione del matrimonio sacramen-tale? Mi sembra una questione non indifferente, spesso sottaciuta dalladottrina, la quale dà per scontato la sua comprensione, ma senza pre-cisare cosa sia. Trovata risposta a queste domande, dovremo affrontarela questione riguardante l’intenzione necessaria a porre validamente ilsegno sacramentale del matrimonio, senza dimenticare un riferimentoagli aspetti più pratici: sia sulla disciplina vigente nei codici canonici chesulla giurisprudenza più recente in questa materia.

2. Cosa è il matrimonio sacramentale?

Per essere in grado di giungere ad un’analisi concreta sulla rilevanzadella fede nel matrimonio cristiano è necessario partire dalla stessarealtà. Cos’è il matrimonio se non un rapporto interpersonale? Nelmatrimonio l’uomo e la donna sono uniti nella loro struttura naturale,specificamente nella loro dimensione coniugale. In questo modo si può

* Universitat Internacional de Catalunya.

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affermare che il matrimonio segue la natura umana1: nello stesso modo incui la grazia divina non distrugge la natura ma la perfeziona, il battesimoeleva la creatura umana alla dignità di figlia di Dio senza che perciòsmetta di essere persona2. Nel sacramento del matrimonio il vincoloconiugale è elevato al piano soprannaturale rimanendo comunque tale o,per meglio dire, adeguandolo alla condizione di coloro che sono figli diDio3.

Per valutare il matrimonio quale sacramento della Nuova Legge,occorre dunque partire dalla comprensione della sua peculiarità neiconfronti degli altri sei sacramenti. È stato Giovanni Paolo II a riassumerein poche righe questi tratti: “il sacramento del matrimonio ha questo dispecifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che giàesiste nell’economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugaleistituito dal Creatore «al principio»”4. Il matrimonio sacramentale èsostanzialmente la stessa realtà del principio, ma accidentalmente adeguata– senza alterazioni o cambiamenti sostanziali – alla nuova creatura chesorge dalla rigenerazione battesimale5. Perciò può affermarsi che lasacramentalità del matrimonio è la dimensione soprannaturale o digrazia che il matrimonio ha dal principio per volontà di Dio, e che acquistaun valore particolare nell’istituire Cristo questa realtà quale uno dei settesacramenti della Nuova Legge6.

1 Cf. J. Hervada, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Pamplona 1987, 310.2 Cf. San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, 1. 1. 8. ad 2.3 L’irreversibilità che caratterizza l’ordine della redenzione non ha un senso negativo,

mette piuttosto in rilievo che fa parte del disegno oggettivo di Dio, il quale superal’umana volontà. E’ dunque impossibile – e per altro, assurdo – tornare indietro ad uno«stato naturale»; pretendere questo passo nella storia della salvezza sarebbe lo stesso cherinunciare ad un sano progresso che conduce le cose create alla sua perfezione ultima(vale a dire, al pieno adempimento del disegno divino su ogni realtà creata).

4 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, n. 68.5 Il termine accidentale viene adoperato in senso metafisico: non significa dunque

che si tratti di qualcosa di poco importante, ma rileva il fatto che non cambia la natura –la sostanza – del matrimonio.

6 Il matrimonio del principio non è stato istituito quale realtà profana: aveva già unadimensione soprannaturale di grazia – alla stregua della natura umana nello stato digiustizia originale – superiore a quanto richiesto dalla pura dimensione naturale. Nonesiste pertanto un matrimonio solo naturale, sprovisto di significato davanti a Dio. Infattinell’intera catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano viene messa in rilievola continuità tra il matrimonio della creazione sacramento primordiale e quello dellaredenzione, sacramento della Nuova Legge: cf. Giovanni Paolo II, Uomo e donna locreò. Catechesi sull’amore umano, Roma 1985. Di fatto, l’ordine voluto da Dio un ordine

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Esiste dunque un’identità sostanziale tra il matrimonio del principioe quello sacramentale, poiché è lo stesso matrimonio quale vincolointerpersonale che diventa segno e strumento della grazia di Cristo7.La realtà interpersonale e quella soprannaturale non sono quindi nelmatrimonio dimensioni disconnesse o semplicemente giustapposte l’unaaccanto all’altra, ma realtà profondamente intrecciate8. Di modo chenon si può valutare adeguatamente la dimensione soprannaturale senzatener conto di quella interpersonale.

3. Cos’è la fede?

In secondo luogo dobbiamo affrontare la questione sulla fede: cosasia la fede e in quale misura è necessaria alla valida celebrazione dellenozze cristiane. Il matrimonio è certamente uno dei sette sacramentiistituiti da Cristo. Per la valida celebrazione dei sacramenti, ci diceil Concilio Vaticano II, è necessaria la fede9. Da canto suo il can. 836

CIC specifica che il culto cristiano, in quanto esercizio del sacerdoziocomune dei fedeli “è opera che procede dalla fede e in essa si fonda”.Ma la tradizione della Chiesa non considera necessaria per la validitàdei sacramenti, né la fede personale del ministro né – a eccezione dellaPenitenza – quella del soggetto che lo riceve, essendo presente semprela fede della Chiesa10. Il grado di fede dei soggetti inciderebbe sulla

in Cristo, e pertanto soprannaturale dall’inizio: cf. M.A. Ortiz, Sacramento y forma delmatrimonio, Pamplona 1995, 20.

7 Cf. Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 30-I-2003, n. 5.8 Il matrimonio è luogo privilegiato dove – nelle stessa persona dei coniugi – natura

e grazia si intrecciano: cf. S. Cotta, Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio, inAa.Vv., Famiglia, Diritto e Diritto di famiglia, Milano 1985, 15; C.J. Errázuriz M., Larilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare, «IusEcclesiae» 7 (1995), 566.

9 Concilio Vaticano II, Cost. Dogmatica Sacrosanctum Concilium n. 59: “I sacramentisono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo e,infine, a rendere culto a Dio (...) Non solo suppongono la fede, ma con le parole e glielementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati«sacramenti della fede». Conferiscono certamente la grazia, ma la loro stessa celebrazionedispone molto bene i fedeli a riceverla con frutto, ad onorare Dio in modo debito e adesercitare la carità”.

10 Il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea nel n. 1124 che “la fede della Chiesaprecede la fede del credente, che è invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra isacramenti, confessa la fede ricevuta dagli Apostoli”.

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fruttuosità dei sacramenti, ma non sulla sua validità11.D’altra parte occorre considerare in quali stati si può trovare la fede

soprannaturale nel battezzato. In una recente sentenza del Tribunaledella Rota Romana il Ponente realizza un ragionamento molto interes-sante al riguardo12. San Tommaso, a proposito dell’amministrazionedel battesimo ai bambini, distingue tra la fede come abito e la fede comeatto13. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si sottolinea il fatto che laSantissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante che “lo rendecapace di credere in Dio, di sperare in lui e di amarlo per mezzo dellevirtù teologali” così che “tutto l’organismo della vita soprannaturale delcristiano ha la sua radice nel santo Battesimo”14. Nello stesso Catechismosi afferma che la fede è anche un atto personale di adesione a Dio che cirivela le verità oggetto della fede15; e che “credere è un atto dell’intellettoche, sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della grazia,dà il proprio consenso alla verità divina”16. L’atto di fede personale nonè qualcosa che dipende interamente dal soggetto che lo pone, ma occorrel’aiuto divino. La fede, in quanto virtù infusa o abito è radicata nell’animadi ogni cristiano per il battesimo, e lo rende capace per realizzare gli attipropri della vita soprannaturale. Per contrarre validamente il sacramentodel matrimonio basterebbe questa fede infusa nel battesimo non essendonecessaria la fede in atto17.

11 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1127: “Degnamente celebrati nella fede, i sacra-menti conferiscono la grazia che significano. Sono efficaci perché in essi agisce Cristostesso: è lui che battezza, è lui che opera nei suoi sacramenti per comunicare la graziache il sacramento significa. Il Padre esaudisce sempre la preghiera della Chiesa di suoFiglio, la quale, nell’epiclesi di ciascun sacramento, esprime la propria fede nella potenzadello Spirito. Come il fuoco trasforma in sé tutto ciò che tocca, così lo Spirito Santotrasforma in vita divina ciò che è sottomesso alla sua potenza.

Cf. T. Rincón-Pérez, Fe para la celebración del matrimonio, in J. Otaduy, A. Viana,J. Sedano, (eds.) Diccionario General de Derecho Canónico, vol. III, Cizur Menor 2012,937-938.

12 Si tratta della sent. c. Mckay, 25-X-2011, Prot. N. 142/2011, non pubblicata.13 San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, 3. 69. 6 c.14 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1266.15 Cf. Ibid, n. 176.16 Ibid.17 Nel n. 4 della sentenza c. Mckay, 25-X-2011, il Ponente afferma: “Omnis ergo

baptizatus eo ipso capax est, potestate gaudet, facultatem habet, vitam habet supernaturalem inbaptismo iam radicatam, quae res, terminis exactius philosophicis explicatae, rationem sapiunthabitus. Fides ergo in casu ut matrimonium sacramentale valide contrahi possit necessariahabetur quae est illa vi batismatis in animam infantis iam infusa et in eadem opere gratiae

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Non sono mancati coloro che, a partire degli anni 70 hanno pro-pugnato la necessità di un atto di fede personale nei nubendi per lavalidità del sacramento del matrimonio18. Ma come si può esigere perla validità del matrimonio un atto che in realtà non dipende solo dallavolontà del soggetto che lo pone, ma dall’aiuto di Dio? E quale contenutodovrebbe avere questo atto di fede personale? Dovrebbe essere una fedespecifica nella sacramentalità oppure basterebbe un atto di adesione allageneralità dei contenuti rivelati da Dio? Come valutare un tale oggettoin persone spesso non preparate dal punto di vista teologico? Cosa do-vrebbero capire i contraenti sul sacramento del matrimonio? Se fosse unatto di fede nella sacramentalità, dovrebbe esserci un minimo richiesto?E come misurarlo? Sono molti i dubbi e le incertezze sollevati da questainterpretazione, ormai superata per il suo contrasto con il più recentemagistero ecclesiale.

La questione principale in questa delicata materia è di fondo. Quan-do si afferma che la fede personale è un elemento “metagiuridico” nonlo si fa per evitare dei problemi interpretativi, ma per aderenza allaverità: perché in definitiva la luce della fede non apporta al cristiano unaconoscenza nuova e necessaria per porre in atto l’oggetto del consensomatrimoniale. D’altra parte non possiamo dimenticare un fatto teolo-gico importante: la sacramentalità del matrimonio ha la sua radice nelsacramento del battesimo19. Attraverso il battesimo la persona è capacedi agire come un cristiano. E in riferimento al matrimonio, potremmoaffermare che il battezzato è capace di sposarsi come figlio di Dio, dimodo che la sua unione veramente matrimoniale abbia il significatosacramentale. In altre parole, il battezzato è capace – anche per la fedeinforme ricevuta nel battesimo – di porre il segno sacramentale20.

baptismatis radicata, sed ut habitus tantum. E contra in contrahendis nuptiis ad validitatem nonrequiritur fides baptizati actu exercita necnon in sacramentalitatem coniugii explicite intenta”.

18 Una sintesi di questa veduta si può trovare in M. Gas Aixendri, Relevancia canónicadel error sobre la dignidad sacramental del matrimonio, Roma 2001, 261 ss.

19 Cf. T. Rincón-Pérez, Fe para la celebración del matrimonio, cit., 942.20 Come abbiamo visto poc’anzi, la fede, in quanto virtù infusa o abito è radicata nell’a-

nima del cristiano per il battesimo. Per garantire la valida celebrazione del matrimoniosacramentale basterebbe quella fede che è infusa con lo stesso battesimo e che non vamai cancellata.

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4. L’intenzione nel matrimonio sacramentale

Nel suo ultimo Discorso al Tribunale della Rota Romana, PapaBenedetto XVI ricordava che “il patto indissolubile tra uomo e donna,non richiede, ai fini della sacra mentalità, la fede personale dei nubendi;ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l’intenzionedi fare ciò che fa la Chiesa”21. Nel matrimonio la stessa realtà creata(il matrimonio del principio) è stata elevata alla dignità di sacramento,senza trasformarne la sostanza22. Ovviamente questa caratteristica fa delmatrimonio un sacramento del tutto particolare, e spiegherebbe il fattoche in esso – a differenza degli altri – non sia necessaria un’intenzionalitàdiretta specificamente a costituire il sacramento, proprio perché il segnosacramentale (materia e forma) non è diverso della realtà matrimonialestessa. Perciò l’intenzione di fare ciò che vuole la Chiesa (che è l’intenzioneminima per amministrare e ricevere un sacramento) nel matrimoniocoincide esattamente con l’intenzione di contrarre un vero matrimoniosecondo il disegno divino, vale a dire, “secondo la realtà naturale dellaconiugalità”23.

Cosa devono volere gli sposi battezzati per contrarre un valido ma-trimonio sacramentale? L’atto del consenso deve includere il sacramentoo rivolgersi verso il “matrimonio sacramentale”? Come ha sottolineatolo stesso Benedetto XVI, “è importante non confondere il problema del-l’intenzione con quello della fede personale dei contraenti”. In effetti, iln. 68 dell’Esortazione apostolica Familiaris consortio, non fu interpretatounivocamente dalla dottrina rimanendo il dubbio sulla determinazionedel grado minimo d’intenzionalità sacramentale necessario per consen-

21 Benedetto XVI, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 26-I-2013, n. 1. Il testointegro del discorso può ottenersi nella web ufficiale della Santa Sede: www.vatican.va.

22 Invece, nell’istituire gli altri sei sacramenti come segni visibili della sua azioneo "grazia" invisibile, Cristo prese delle realtà esistenti nell’ordine della natura (una cosa,un gesto, come per esempio il pane, il vino, il versare l’acqua, l’ungere con olio) pertrasformarle in segno di una realtà soprannaturale. La cosa, il gesto, l’atto scelti da Cristo,come segni e mezzi della sua azione, non sono elevati alla dignità di sacramento qualisono e restano nell’ordine della natura, ma sono riti specificamente religiosi, ai qualiCristo ha voluto conferire la forma esterna di azioni della vita ordinaria. Cfr. A.M. Aba-te, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma-Brescia 1985, 20; nello stessosenso, J. Hervada, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, in Aa.Vv., Cuestionesfundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de Teología, Pamplona1980, 268-269; W. Kasper, Teologia del matrimonio cristiano, 2

a ed., Brescia 1985, 35.23 Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 30-I-2003, n. 8.

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tire l’ammissione al matrimonio nella Chiesa24. Questa situazione fuposteriormente chiarita dallo stesso Giovanni Paolo II nei discorsi rivoltial Tribunale della Rota Romana negli anni 2001 e 2003, dove affermavache il modo di comprendere correttamente l’atto del consenso nel ma-trimonio sacramentale è metterlo in rapporto alla dimensione naturaledell’unione, poiché il matrimonio quale sacramento “è il solo che non siriferisce ad un’attività specificamente orientata al conseguimento di finidirettamente soprannaturali”25.

Se il fedele ha l’intenzione di sposarsi e di legarsi in un amore unicoed indissolubile, in modo implicito possiede anche quella disposizionepersonale che si deve presumere in qualunque battezzato26. Non sirichiede dunque un’adesione esplicita alla sacramentalità per emettereun valido consenso, dal momento in cui basta un atteggiamento di –consapevole o inconsapevole – obbedienza alla volontà di Dio, la qualeviene espressa nella decisione d’impegnare tutta la vita in un amoreindissolubile ed in una fedeltà incondizionata27.

5. La sacramentalità del matrimonio ed il ruolo della fede nel

Codice di Diritto Canonico

L’insieme della vigente disciplina canonica è incentrata nella dimen-sione naturale del matrimonio, proprio perché gli aspetti sostanziali delvincolo cristiano sono gli stessi dal principio28. È vero che la sacramentali-tà è presente in alcuni canoni del codice: da una parte, il matrimonio ècollocato nel contesto della funzione di santificare della Chiesa, nel Libro

24 M. Rivella, Gli sviluppi magisteriali e dottrinali sull’esclusione della dignità sacramentalenel matrimonio, in H. Franceschi-J. Llobell-M.A. Ortiz (a cura di), La nullità delmatrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Roma 2005,311-312.

25 Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, n. 8.26 Cf. L. Sabbarese, Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati,

“Periodica” 95 (2006), 306.27 Cf. Giovanni Paolo II, Esort. Apost. Familiaris consortio n. 68.28 Non manca però chi considera questo fatto una carenza e propone una rivaluta-

zione del sacramento anche sul piano giuridico canonico: cf. E. Corecco, Il sacramentodel matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa, in Ius et Communio. Scritti di DirittoCanonico, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Casale Monferrato 1997, pp. 564-591;J.M. Serrano Ruiz, L’ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico,Bologna 1991, 50-55.

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IV del Codice latino, e proprio i due primi canoni – il 1055 ed il 1056 –fanno riferimento all’inseparabilità tra realtà naturale e sacramentale29.L’affermazione contenuta nel c. 1055 § 2 del CIC (tra battezzati non esistevero matrimonio che non sia sacramento), costituisce una dichiarazioneteologica che in qualche modo condiziona il soggetto battezzato: quandosi vuole un vero matrimonio tra battezzati, si riceve il sacramento30.

La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l’ele-mento indispensabile che costituisce il matrimonio31. Nella definizionedel consenso matrimoniale dei battezzati e del suo oggetto il can. 1057

CIC non accenna ad alcun elemento sacro e non considera per la validitàaltra volontà che la donazione coniugale. Si potrebbe dire che per il Le-gislatore canonico “solus consensus facit nuptias” e per i battezzati “solusconsensus facit sacramentum”32. Né la sacramentalità né le disposizionisoprannaturali dei nubendi vengono considerati come elementi dellacapacità matrimoniale, né la loro mancanza rientra quale impedimento ocircostanza limitante l’abilità per sposarsi. Il Codice di Diritto Canonicoinfatti non prende in considerazione la fede personale dei nubendi trai requisiti per accedere alla celebrazione canonica delle nozze né comefatto necessario alla preparazione, né come causa diretta di nullità. A suotempo il Coetus redattore del Codice ritenne che non si poteva impediredi contrarre validamente anche a coloro che, avendo rigettato la fede,erano stati battezzati nella Chiesa a scopo di salvaguardare lo ius connubiidi questi fedeli. Lo stesso criterio segue il Codice per quanto riguarda ladisciplina dei matrimoni misti33.

Infine, dalla prospettiva dei capi di nullità, sono solo due i canoniche – esplicita o implicitamente – fanno riferimento alla dignità sacra-

29 A nostro avviso, e seguendo la stregua segnata dal Santo Padre nel discorso allaRota dell’anno 2003, come in quello 2001, più che d’inseparabilità, bisogna parlared’identità sostanziale, poiché il segno sacramentale altro non è che la stessa donazioneconiugale.

30 Cf. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche, in Aa.Vv., Sacra-mentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, Cittàdel Vaticano 1995, 156.

31 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1625.32 Cf. J. Miras, Consentimiento y sacramentalidad. Reflejos de la sacramentalidad del

matrimonio en la regulación jurídica del consentimiento en el CIC y en el CCEO, «FideliumIura» 14 (2004), 145.

33 Cf. G. Bertolini, Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio Intenzioneconiugale e sacramento del matrimonio, Vol. I, Il dibbattito contemporaneo, Padova 2008, 32-35.

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mentale del matrimonio: quello sul c.d. errore determinante della volontà34

(c. 1099 CIC) e quello riguardante la simulazione (c. 1101 CIC). Il CICconsidera possibile che un rifiuto della dignità sacramentale del matri-monio possa intaccare la validità del matrimonio. Rifiuto che potrebbeavvenire laddove manchi la fede personale. Affronteremo questi duecapi più avanti.

6. Alcune considerazioni di indole pratica

Per confermare quanto detto finora è utile riscontrarlo nella realtà enella tradizione vissuta da secoli nella Chiesa. Non sarebbe infatti logicoproporre una lettura sul ruolo della fede personale nella validità delsacramento del matrimonio che non fosse coerente o che mettesse indiscussione i capisaldi della disciplina e della tradizione ecclesiale.

Sono tre i punti da considerare:

6.1. Validità e sacramentalità del matrimonio celebrato da non battezzati chepoi ricevono il battesimo

“La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto la validità dei matrimonitra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il Batte-simo dei coniugi”35, e quindi senza bisogno di alcuna intenzione direttaa porre il sacramento né di alcun atto esplicito di fede personale. Allostesso modo, la Chiesa “non ha dubbi sulla validità del matrimonio diun cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovutadispensa”36. Evidentemente si tratta di un matrimonio non sacramentale,poiché uno dei nubendi non è cristiano, ma che potrebbe diventare taledal momento che questi ricevesse il battesimo.

34 Il testo del c. 1099 CIC 1983 (come il c. 822 del CCEO) afferma: “Error circa matri-monii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinetvoluntatem, non vitiat consensum matrimonialem”.

Sulla genesi del canone e la stesura finale proposta per il 1099, ed indirettamente peril 1101 § 2, cf. M. Gas Aixendri, Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramentaldel matrimonio, cit., 33-39.

35 Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 30-I-2003, n. 8.36 Ibid.

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6.2. Validità e sacramentalità del matrimonio dei cattolici apostati della fede edei fratelli non in piena comunione

Come abbiamo accennato, la Chiesa non solo permette il matrimo-nio tra un cattolico ed un apostata, ma anzi, continua ad obbligarli acontrarre in forma canonica37. Apostata è colui che ha realizzato un attoesplicito e formale di rifiuto dalla fede e, secondo i teologi, il suo matri-monio con un altro battezzato è sacramentale suo malgrado. La Chiesaaccetta come valido, canonico e sacramentale un tale genere di unioneconiugale. Come spiegare questo se la fede attuale fosse un requisitonecessario per la valida ricezione del sacramento e quindi per la validitàstessa del matrimonio?

La Chiesa pure permette e considera validi e canonici i matrimonimisti, a patto che non ci sia pericolo per la fede della parte cattolica. Que-sto è così, non perché si rischi l’invalidità per mancanza d’intenzionesacramentale: per concedere infatti la licenza si richiede solo “che en-trambe le parti conoscano e non escludano i fini e le proprietà essenzialidel matrimonio; e che la parte cattolica confermi gli impegni di conser-vare la propria fede e di assicurare il battesimo e l’educazione dei figlinella Chiesa cattolica”38.

6.3. Discriminazione dei non credenti e lesione del loro ius connubii

Lo ius connubii è un diritto naturale radicato nella condizione dipersona e, nel contempo, un diritto fondamentale intraecclesiale fondatonella condizione di battezzato39. Lo status di fedele non modifica nelbattezzato i suoi diritti naturali40. I fedeli hanno diritto a contrarre vero

37 Come è saputo, il Motu Proprio Omnium in mentem del 26 ottobre 2009 ha mo-dificato il can. 1117 CIC, stabilendo l’obbligo di contrarre in forma canonica a tutti ibattezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, senza escludere coloro che avessero rea-lizzato un atto formale di abbandono della Chiesa. Sull’argomento, vid. M.A. Ortiz, Lasoppressione dell’actus formalis defectionis ab Ecclesiae catholica e l’obbligo della forma canonicanel matrimonio, «Euntes Docete» 65 (2012), 75-102.

38 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1636. Can. 1125 CIC.39 In quanto il matrimonio, comunione di persone, è insito nella natura umana

– maschile e femminile – come modo specifico di realizzare la vocazione personaleall’amore. Cf. Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Familiaris consortio, n. 11.

40 S. Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, 1-2. 10. 10 c.: “ius divinum quod est exgratia, non tollit ius humanum quod est ex naturali ratione”.

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matrimonio; vale a dire, a contrarre il vincolo sacramentale, in sintoniacon la loro condizione di battezzati41, siano i nubendi credenti o meno,che abbiano adeguate disposizioni spirituali o meno.

Richiedere per la validità del vincolo dei fedeli requisiti o attuazioninon esigibili ai non battezzati, equivarrebbe a stabilire una limitazionenon giustificata allo ius connubii42, collocando il fedele in una posizionedi svantaggio rispetto a chi fedele non è, fatto che contraddirebbe aperta-mente la logica dell’elevazione soprannaturale. Questo è il motivo per ilquale la commissione codificatrice rifiutò la proposta di introdurre qualeimpedimento il “notorio abbandono della fede cattolica”: in effetti, chiabbandona la fede, perfino aperta e pubblicamente, non perde il dirittoal connubio, il quale per lui non può che essere sacramentale se sposaun altro battezzato43. Tale esigenza è una manifestazione del rispettodell’ordinamento canonico verso i diritti fondamentali della persona44.

Va inoltre rilevato un fatto non indifferente nel considerare la dimen-sione soprannaturale del matrimonio e nel valutarne la rilevanza: taledimensione è – come abbiamo potuto osservare – un dono divino noncondizionato dall’effettiva risposta di fede e di fedeltà cristiana deglisposi. “La sacramentalità interpella la libertà umana per rispondere allagrazia, ma lo fa con quella generosità e con quel rispetto per tale libertàche consentono di comprendere l’esistenza di matrimoni sacramentali incui l’obiettività del dono sacramentale (legato al carattere battesimale deiconiugi) resta infruttuosa, ma senza che perciò possa ritenersi inesistentela realtà umana e sacramentale del matrimonio (compresa anche la suaintrinseca dimensione familiare)”45. Sostenere la possibilità di celebrareun valido coniugio per i non credenti, non solo rappresenta una giusta

41 Cf. T. Rincón-Pérez, El derecho a contraer matrimonio de los católicos no creyentes, inIdem, El matrimonio cristiano Sacramento de la creación y de la redención, Pamplona 1997,268.

42 La dottrina è unanime nello stabilire tre note essenziali agli impedimenti, qualilimitazioni allo ius connubii: il loro carattere eccezionale; devono essere stabiliti in modoespresso; devono essere interpretati in senso stretto. Perciò anche la riserva di stabilirnedi nuovi alla suprema autorità della Chiesa. Cf. Z. Grocholewski, L’esclusione delladignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale, in «MonitorEcclesiasticus», 121 (1996), 329.

43 «Communicationes» 9 (1977), 144. Cf. T. Rincón-Pérez, Criterios de validez, delicitud y de eficacia sacramental, in Idem, El matrimonio cristiano, cit., 423.

44 Cf. P. Moneta, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, in J. Carreras (ed.) Lagiurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, 173.

45 C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della suadimensione familiare, cit., 567.

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difesa della loro dignità, della loro capacità e libertà di esercitare undiritto innato quale è lo ius connubii, ma implica anche la tutela dellaloro stessa libertà di risposta al dono della fede46.

7. Le più recenti tendenze giurisprudenziali

La prassi giurisprudenziale è fonte che contribuisce a fare un’in-terpretazione viva del diritto positivo, proprio perché ci permette nonperdere il contatto con la realtà. In un argomento prevalentemente teori-co come quello su cui riflettiamo, ci sembra particolarmente necessarionon distogliere lo sguardo dalla realtà47, fatto che ci permette mantenereil necessario equilibrio tra quello che si può ipotizzare e quello cheveramente succede nella vita dei fedeli.

7.1. Gli argomenti della giurisprudenza tradizionale

Fino agli anni 80 la giurisprudenza rotale è stata pressocché una-nime nella valutazione della rilevanza giuridica della sacramentalità edel ruolo della fede nel matrimonio. C’è una grande uniformità negliargomenti addotti, i quali vanno riassunti così: a) Il punto di partenza èl’inseparabilità tra contratto e sacramento. In questo modo, si argomentae si stabilisce la presunzione che chi vuole il contratto, vuole il sacramen-to48 Sensu contrario, non si può rigettare il sacramento senza escludere ilcontratto49; b) Chi rifiuta la dimensione sacramentale ma allo stesso tem-po vuole il matrimonio, si sposa validamente50. Si argomenta che il farsidel sacramento non dipende dalla volontà dei nubendi, ma dalla volontàdi Cristo51; c) Per celebrare un valido matrimonio non è necessaria la

46 Cf. Idem, Contratto e sacramento: Il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Ri-flessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d’Aquino, in Aa.Vv., Matrimonio e sacramento,Città del Vaticano 2004, 53.

47 Cf. J. Hervada, Cuestiones varias sobre el matrimonio, in «Ius Canonicum», XIII(1973), 13-14.

48 Cf. sent. c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3.49 Cf. sent. c. Mattioli, 14-IV-1956, n. 2; c. Doheny, 18-II-1959, n. 2; c. Rogers, 8-XI-1962,

n. 3 c. Masala, 20-XI-1969, n. 3.50 Cf. sent. c. Burke, 23-VI-1987, n. 4.51 Cf. sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2; c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2; c. Doheny, 18-II-1959,

n. 6; c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4; c. Doheny, 17-IV-1961, n. 2; c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3;

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fede né una specifica intenzione di ricevere o amministrare il sacramen-to. La mancanza di fede personale è irrilevante se c’è una retta volontàmatrimoniale52; d) Per la prova dell’esclusione della sacramentalità, lagiurisprudenza esige un atto positivo della volontà, assoluto e prevalen-te sulla volontà di contrarre vero matrimonio53c. Pompedda, 9-V-1970,n. 3; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 4.; e) Si riconosce la possibilità di escludereefficacemente la sacramentalità, escludendo lo stesso matrimonio, sottola formula della simulazione totale54.

7.2. Nuove tendenze a partire dagli anni ’80

La seconda metà degli anni 80, con l’entrata in vigore del nuovo Co-dice, segna l’apparizione di nuove tendenze nella giurisprudenza rotalein questa materia che convivono con quella tradizionale55. Queste sonoun riflesso delle ipotesi avanzate in sede dottrinale per dare più rilievo al-la fede personale e alla dimensione sacramentale del matrimonio. Alcunidei nuovi criteri potrebbero riassumersi così:

a) Considerazione della sacramentalità quale elemento essenciale delmatrimonio cristiano e della possibilità di rifiutare questo elemento allo

c. Filipiak, 14-VI-1957, n. 2; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3.52 Sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2: “Qui fidem non habet vel abiecit, rationem sa-

cramenti matrimonio consequenter detrectat. Dummodo tamen consensus in formapraescripta eliciatur, eo ipso, ceteris concurrentibus, inter baptizatos Sacramentum effici-tur”. Cf. sent. c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 6; c. Serrano, 18-IV-1986,n. 4; c. Doheny, 18-II-1959, n. 2; c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4; c. Doheny, 17-IV-1961,n. 2; c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3; c. Burke, 23-VI-1987, n. 6;c. Stankiewicz, 19-V-1988, n. 3; c. Burke, 18-V-1995, n. 5.

53 Cf. sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, nn. 3 e 4; c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2; c. Doheny, 18-II-1959, n. 2; c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3; c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3; c. Masala, 20-XI-1969,n. 4;

54 Cf. sent. c. Staffa, 5-VIII-49, n. 5; c. Filipiak, 14-VI-1957, n. 4; c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 4; c. De Jorio, 23-IV-1975, n. 4; c. Bejan, 21-XI-1973,n. 9; c. Stankiewicz, 29-I-1981, n. 6.

55 Cf. T. Rincón-Pérez, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Son convin-centes las razones que inspiran el reciente cambio jurisprudencial?, en El matrimonio cristiano,Pamplona 1997, 458. Sono scarse le sentenze affermative in cui viene invocato questocapo di nullità. D’altra parte continua a rilevarsi in diverse sentenze la dottrina tradizio-nale: cf. sent. c. Burke, 23-VI-1987; c. Boccafola, 15-II-1988; c. Giannecchini, 14-VI-1988;c. Stankiewicz, 19-V-1988; c. Stankiewicz, 25-IV-1991; c. Pompedda, 16-I-1995.

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stesso modo delle altre proprietà, con atto positivo della volontà56; b) inalcune sentenze non si esige più una prevalenza della volontà di escludereil sacramento su quella di sposarsi57, e l’esclusione della sacramentalitàviene considerata sotto la modalità della simulazione parziale58; c) Perquanto riguarda il ruolo della fede personale, alcune sentenze rotalisottolineano il ruolo della libertà nella ricezione dei sacramenti, nelconsiderare il matrimonio quale sacramento della maturità dei cristiani59.Si sottolinea che non è possibile presumere nei contraenti l’intenzione difare ciò che fa la Chiesa60, e che ci vorrebbe sempre una qualche tracciadi fede nei contraenti: chi a causa della mancanza di fede non vuole ilcarattere sacro del matrimonio non realizza ciò che la Chiesa intende e ilmatrimonio potrebbe essere nullo a causa della nullità del sacramento61;sono diverse le sentenze in cui appare collegata con ragione de causa-effetto la mancanza di fede e l’esclusione della sacramentalità62; d) nonmancano sentenze in cui si sottolineano le difficoltà –anche di indoleecumenica- che pone l’esigenza della fede personale, che in effetti non èpresente nella tradizione teologica e canonica63.

56 Cf. sent. c. Bruno, 26-II-1988, n. 3 ; c. Serrano, 1-VI-1990, n. 4; c. Pompedda,16-I-1995, n. 3.

57 Cf. sent. c. Bruno, 26-II-1988, n. 3, cit., p. 168. Questo criterio non è stato tuttaviaabbandonato, come si vedrà più avanti.

58 Cf. ibidem; questa è la prima sentenza in cui viene dichiarata la nullità per esclusionedella sacramentalità come capo di simulazione parziale. Cf. sent. c. Corso, 30-V-1990,n. 26; c. Caberletti, 27-XI-1998, n. 4.

59 Cf. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, nn. 5 e 6: il Ponente cita parte di una celebresentenza c. Pinto, 28-VI-1971, n. 14, sulla neccessità della fede nella ricezione delsacramento del Battesimo da parte di un adulto; la sent. c. Serrano considera applicabiligli stessi criteri al sacramento del matrimonio. Nello stesso senso, cf. sent. c. Huot,10-XI-1987, n. 12.

60 Cf. sent. c. Pinto, 28-VI-1971, n. 14; c. Pinto, 6-XI-1972, n. 4; c. Serrano, 18-IV-1986,n. 5; c. Corso, 30-V-1990, n. 13.

61 Cf. sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 13.62 Sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 13, dove si fa una sorta di “equazione” “mancanza

di fede = errore radicato = atto implícito di simulazione”. Cf. anche sent. c. Serrano,1-VI-1990, n. 14.

63 Cf. sent. c. Burke, 2-V-1991, n. 16.

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7.3. Le sentenze più recenti

C’è una salda continuità giurisprudenziale – sicuramente contrasse-gnata dal magistero di Giovanni Paolo II alla Rota Romana (particolar-mente nelle citate allocuzioni degli anni 2001 e 2003) – nel considerare lavolontà coniugale quale criterio fondamentale per valutare la validità omeno del matrimonio sacramentale64.

In pratica le sentenze riguardanti la sacramentalità sono state negati-ve proprio perché si è riscontrata l’esistenza di una retta intenzione coniu-gale. Tra queste, è molto significativa la sentenza coram Stankiewicz di27 febbraio 2004, per la completezza della fondamentazione in iure, e peril fatto che il Ponente era lo stesso Decano della Rota65. Finora solo unaè stata affermativa, per simulazione parziale, e manca – a parere degliautori – di riscontro sufficiente nell’in facto sull’esistenza della retta inten-zione coniugale o meno66. È anche molto significativa una recentissimasentenza c. Mckay di 25 ottobre 2011, citata precedentemente.

I tratti comuni alla giurisprudenza più recente potrebbero riassu-mersi in questi punti:

a) Sono parecchie le sentenze in cui si continua a considerare l’esclusio-ne della sacramentalità quale simulazione totale (cioè si consideraesclusione del matrimonium ipsum si sacramentum fieret), senza abban-donarsi nella pratica l’ipotesi di esclusione parziale, ma si protendea non considerare la sacramentalità elemento o proprietà essenzialedel matrimonio67.

64 Cf. c. Turnaturi 18-IV-2002; c. Boccafola 6-V-2004; c. Turnaturi, 21-VII-2005; c. DeAngelis, 10-III-2006. Ci sono alcune che continuano a considerare il capo autonomo del’esclusione della sacramentalità: c. Caberletti, 24-10-2003.

65 La sentenza è stata commentata da diversi autori: cf. M.A. Ortiz, L’esclusionedella dignità sacramentale: la retta intenzione e la dispoisizione per credere, «Ius Ecclesiae» 22

(2010), 90-106; A.P. Tavani, L’esclusione della dignità sacramentale nella giurisprudenza coramStankiewicz, in “Iustitia et Iudicium”, Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico inonore di Antoni Stankiewicz (a cura di J. Kowal-J. Llobell), vol. II, Città del Vaticano 2010,835-854.

66 Si tratta della sentenza c. Turnaturi, 18-IV-2002. Cf. G. Bertolini, Intenzioneconiugale e sacramentalità del matrimonio, cit., 221.

67 Cf. sent. c. Sciacca, 28-XI-2003; c. Boccafola 6-V-2004; c. Huber, 6-IV-2005; c. DeAngelis, 10-III-2006; c. Bottone, 12-V-2006. Alcune sentenze considerano l’ippotesi diesclusione della sacramentalità come simulazione parziale, anche se non parlano dellasacramentalità como proprietà sesenziale del matrimonio: cf. sent. c. Turnaturi 18-IV-2002;c. Caberletti, 24-X-2003; c. Stankiewicz, 27-II-2004; c. Turnaturi, 21-VII-2005; c. Mckay,

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b) Per la validità del matrimonio sacramentale non è necessaria unaintenzione diretta a ricevere il sacramento, ma basta l’intenzioneminima di realizzare il patto coniugale68.

c) Non è necessaria la fede ne alcuna traccia di fede nella formazione delconsenso matrimoniale e dunque basta la retta intenzione coniugalela quale coincide con l’intenzione sacramentale69.

d) La mancanza di fede non incide direttamente sulla validità del matri-monio, ma può essere indirettamente rilevante, quale circostanza delsoggetto che può facilitare una falsa comprensione del matrimonioquale realtà naturale, escludendone qualche proprietà o elementoessenziale e agendo come causa simulandi70.

e) La maggior parte delle sentenze degli ultimi anni riguardanti lasacramentalità sono per il capo dell’esclusione: da nove sentenze incui è stato addotto il capo, solo ce n’è una di affermativa71; men-tre solo due sentenze decidono negativamente sul capo dell’erroredeterminante della volontà circa la sacramentalità (c. 1099 CIC)72.

25-X-2011. Diffatti, l’ultima sentenza in cui si parla della sacramentalità quale elementoessenziale del matrimonio è la sent. c. Deffilippi, 10-XI-1999. Cf. anche l’opinione diG. Bertolini, Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio, cit., 184-185.

68 Cf. sent. c. Sable, 17-V-2001; c. De Angelis, 10-III-2006; c. Mckay, 25-X-2011.69 Cf. sent. c. Boccafola 6-V-2004. La citata sent. c. Mckay, 25-X-2011 sembra voler

conciliare le due vedute sulla neccessità o meno della fede, nell’affermare che semprenel battezzato c’è una qualche “traccia” di fede: la fede infusa nel sacramento delbattesimo. Questa però non va confusa con l’atto di fede personale, il quale non èneccessario per la validità del consenso matrimoniale.

70 Cf. sent. c. Turnaturi 18-IV-2002; c. Sciacca, 28-XI-2003; c. Boccafola 6-V-2004;c. Turnaturi, 21-VII-2005; c. De Angelis, 10-III-2006; c. Bottone 12-V-2006.

71 Cf. sent. c. Caberletti, 24-10-2003; c. Boccafola 6-V-2004; c. Stankiewicz, 27-2-2004; c. Huber, 6-IV-2005; c. Turnaturi, 21-VII-2005; c. De Angelis, 10-III-2006; c. Bot-tone 12-V-2006; c. Mckay 25-X-2011. L’unica sentenza affermativa per esclusione dellasacramentalità dal 2000 in poi è la sent. c. Turnaturi 18-IV-2002.

72 Si tratta delle sent. c. Sable, 17-V-2001 e c. Bottone, 12-V-2006. Fino al momento nes-suna sentenza rotale si è pronunciata affermativamente al capo dell’errore determinantesulla sacramentalità.

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8. In quali modi la mancanza di fede potrebbe intaccare il

valido consenso matrimoniale?

Poiché l’atto di fede personale non è un requisito per contrarre unvalido matrimonio tra battezzati, la sua mancanza in actu non può diven-tare di per sé una causa di nullità del matrimonio73. Sono da consideraresuperate certe ipotesi di lavoro avanzate dalla dottrina canonica a partiredegli anni 70 dello scorso secolo, le quali partendo dal fatto che la fedepersonale sarebbe elemento integrante della sacramentalità, richiedeva-no una specifica e positiva intenzione informata dalla fede e diretta alsacramento74.

La mancanza di fede può avere – e avrà spesso – conseguenzeindirette sulla validità del matrimonio, in quanto l’allontanamento daDio comporta anche una perdita del vigore e della chiarezza sul pianoetico75, e conducendo il nubendo a respingere in modo esplicito e formaleil progetto divino sul matrimonio76. Il soggetto che si trova in questasituazione – chi, ad esempio, ha ricevuto una formazione atea, laicista,oppure chi essendo stato educato nella fede si è poi allontanato dallaChiesa e dalla pratica religiosa – non di rado, possiede una concezioneerrata del matrimonio e lo concepisce come un rapporto che si configuraa seconda dei desideri delle parti – ad esempio solubile, non esclusivo –cosa che differisce sostanzialmente dal progetto divino sul matrimonio, valea dire, dal matrimonio quale realtà naturale. Come avverte una decisionec. Burke, la fede attuale non è necessaria per possedere la nozionenaturale del matrimonio, né la sua mancanza crea la presunzione delrifiuto del matrimonio nella sua integrità naturale77.

L’esame sulla validità del consenso matrimoniale dei non credentinon deve essere incentrato sul grado di fede personale dei contraenti,

73 Questo è dovuto al carattere peculiare del sacramento del matrimonio: essendola stessa realtà naturale elevata alla dignità di segno salvifico, l’intenzione veramentematrimoniale è in sé stessa intenzione sacramentale poiché lo stesso atto di contrarre èl’atto proprio con il quale si costituisce il sacramento.

74 Cfr. ad esempio: sent. c. Pinto, 28-VI-1971; c. Pinto, 6-XI-1972; c. Serrano, 18-IV-1986;c. Huot, 10-XI-1987; c. Serrano, 1-VI-1990; c. Corso, 30-V-1990.

75 Cf. C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e dellasua dimensione familiare, cit., 568.

76 Cf. Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Familiaris consortio, n. 68.77 Sent. c. Burke, 18-V-1995, n. 5: “fides religiosa opus non est ad possidendam notionem

naturalem matrimonii, nec defectus fidei creat praesumptionem exclusionis matrimonii in suaintegritate naturali”. La traduzione è nostra.

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ma sull’oggetto reale del loro consenso. Tale oggetto, infatti, proprio acausa della mancanza di fede, potrebbe in alcuni casi essere radicalmenteviziato. In questo senso il discorso di Papa Benedetto XVI al Tribunaledella Rota del 2013 ha sottolineato il pericolo che, “là dove non vi sia unasalda adesione alle verità della fede, si potrebbe verificare una deviazionedalla retta comprensione di ciò che il matrimonio è”. In quest’otticaBenedetto XVI individua nell’allocuzione alcune ipotesi meritevoli diconsiderazione, senza peraltro suggerire “alcun facile automatismo tracarenza di fede e invalidità dell’unione matrimoniale”78. La validitào invalidità di ogni matrimonio dovrà essere valutata caso per caso,senza che si possano fare generalizzazioni o “equazioni matematiche”applicabili a tutte le situazioni soggettive di mancanza di fede personale.

Il Pontefice emerito ricorda che la carenza di fede potrebbe condurread un rifiuto degli elementi essenziali del matrimonio79. La culturacontemporanea è “contrassegnata da un accentuato soggettivismo erelativismo etico e religioso” e questo fatto “pone la persona e la famigliadi fronte a pressanti sfide”. Infatti, “la chiusura a Dio o il rifiuto delladimensione sacra dell’unione coniugale e del suo valore nell’ordinedella grazia” potrebbero “giungere a minare la validità stessa del pattoqualora, (...) si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligoconiugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenzialidel matrimonio”. Per elementi o proprietà si intendono l’apertura dellavita coniugale all’accoglienza della prole, la fedeltà, l’indissolubilità delvincolo, e per finire quell’altro elemento essenziale che si indica conl’espressione bonum coniugum. Su questo ultimo aspetto si sottolinea ilfatto che “la fede è importante nella realizzazione dell’autentico beneconiugale, che consiste semplicemente nel volere sempre e comunque ilbene dell’altro, in funzione di un vero e indissolubile consortium vitae”80.

Come abbiamo visto poc’anzi, il Codice riconosce anche la possi-bilità che un rifiuto della sacramentalità possa giungere a invalidare ilmatrimonio per via dell’errore determinante della volontà e dell’esclusio-ne81. “Per le due figure è decisivo tener presente, che un atteggiamento

78 Benedetto XVI, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 26-I-2013, n. 2.79 Altra questione è la possibile rilevanza dell’esclusione autonoma della

sacramentalità, sulla quale parleremo poco più avanti.80 Benedetto XVI, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 26-I-2013, n. 2.81 Su questo argomento si veda: Z. Grocholewski, L’esclusione della dignità sacramen-

tale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale, Monitor Ecclesiasticus 121

(1996), 223-239; M.A. Ortiz, L’esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione e la

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dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nelmatrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul pianonaturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”82. Come potrebbeprodursi un tale fenomeno? A nostro avviso vi sarebbero due ipotesi. Dauna parte, quella in cui dietro un errore o una esclusione del sacramentosi nasconde in realtà un rifiuto di un elemento essenziale della donazio-ne coniugale. Non di rado, in effetti, chi dice di rigettare la Chiesa, lesue cerimonie, ed i suoi sacramenti – in particolare il sacramento delmatrimonio – in realtà rifiuta la verità stessa del matrimonio: un vincolounico ed indissolubile tra un uomo e una donna, aperto alla fecondità.

La seconda ipotesi è quella in cui si riscontra una volontà esclusi-vamente contraria alla dimensione soprannaturale del matrimonio. Ilrifiuto o l’errore determinante sulla sacramentalità del matrimonio, po-trebbero soltanto intaccare la validità di esso, se si attingesse al rifiutodello stesso matrimonio perché è sacramento, o “in quanto” è sacramento,venendo a mancare la retta intenzione di contrarre ed inficiando così lavalida costituzione del segno sacramentale (cioè della donazione coniu-gale). Seguendo le illuminanti parole di Familiaris consortio al n. 68, sigiungerebbe in questo caso ad un rifiuto esplicito e formale di ciò che laChiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati: vale adire, lo stesso matrimonio sacramentale, e non solo il suo essere sacra-mento. A nostro avviso, questa seconda ipotesi, si verificherà tramite unatto positivo di esclusione e non tanto per via di errore determinante83.

In altre parole, il rifiuto della sacramentalità può diventare giuridi-camente rilevante (invalidante) attraverso una falsificazione del segnosacramentale (cioè del matrimonio) oppure attraverso lo stesso rifiutodel matrimonio se è sacramento. In questa ultima ipotesi, per respingere

disposizione per credere, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), 90-106; M. Rivella, Il matrimonio deicattolici non credenti e l’esclusione della sacramentalità del matrimonio, in Aa.Vv., Matrimonioe sacramento, cit., 111-120.

82 Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 30-I-2003, n. 8.83 Cfr. M. Gas Aixendri, Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramental

del matrimonio, cit., pp. 374-380. Una volontà che positivamente si dirigesse verso un«vero matrimonio non sacramentale» sarebbe contraddittoria e non diverrebbe di persé una scelta non-matrimoniale (non coniugale) a meno che l’atto di volontà scegliessein modo prevalente – sic et non aliter – la non-sacramentalità e, di conseguenza, fossediretto verso un’oggetto effettivamente non-matrimoniale, e pertanto falso. Volere ciò chefa la Chiesa nel sacramento del matrimonio, coincide con la vera volontà matrimoniale(coniugale) tra battezzati. Perciò basta quella retta intenzione che è la sostanza delconsenso matrimoniale.

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in modo efficace il dono della sacramentalità, il soggetto dovrebbe rifiu-tare lo stesso matrimonio: altrimenti tale rifiuto resterà inefficace84. È lasituazione di chi preferirebbe non contrarre anziché contrarre un matri-monio che dovrà essere necessariamente sacramentale85. Si tratterebbe diquella posizione estrema ed eccezionale, come mostra la giurisprudenzarotale in materia, di colui che rifiuta il sacramento con un atteggiamentobelligerante di opposizione a Dio e alla salvezza che Egli offre attraverso isacramenti cristiani86.

In tutti questi casi va sottolineato che la mancanza di fede si collocafra le causae simulandi, cioè, come la causa o una delle cause che spieganoo danno ragione dell’atto personale di rifiuto dello stesso matrimonioo di uno dei suoi elementi essenziali. Va provata da una parte la si-tuazione di mancanza di fede del soggetto a conseguenza della qualeesso ha una visione deformata del matrimonio, e dall’altra l’atto po-sitivo di volontà escludente il matrimonio o una delle proprietà od ilbonum coniugum. Nella seconda ipotesi accennata andrebbe provatol’atto di rifiuto dello stesso matrimonio sacramentale, proprio a causadella mancanza radicale di fede.

9. Conclusioni: è possibile un matrimonio valido senza la fede?

L’oggetto della volontà nel matrimonio sacramentale non è il sa-cramento, ma la persona dell’altro sotto il profilo della coniugalità,ciò che minimamente dovrebbe essere capito e voluto nel matrimonionon dipende in modo diretto dalla fede soggettiva e attuale del nuben-do. Riprendendo la distinzione tra fede e ragione, più volte illustratae approfondita da Benedetto XVI, si potrebbe dire che il matrimonio –anche quello sacramentale – non è oggetto della fede ma della ragione edella volontà dell’uomo e della donna. Sposarsi non è un atto della fede

84 Cfr. M. Zalba, Num aliqualis fides sit necessaria ad matrimonium inter baptizatoscelebrandum, in «Periodica», 80 (1991), 99.

85 Cfr. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche, in Sacramentalitàe validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, Città delVaticano 1995, 147-148.; sent. c. Burke, 18-V-1995, n. 15.

86 Si veda un nostro commento a due sentenze rotali, Essenza del matrimonio cristiano erifiuto della dignità sacramentale, “Ius Ecclesiae”, 13 (2001), particolarmente le pagine 139-140. Nella maggioranza delle sentenze rotali si riscontra come l’atteggiamento abitualenei confronti della dimensione soprannaturale del matrimonio sia quella della ignoranzae dell’indifferenza.

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è possibile un matrimonio valido senza fede?

ma della ragione informata dalla fede battesimale.Come abbiamo detto poc’anzi, la sacramentalità del matrimonio ha

la sua radice nel battesimo ricevuto dai coniugi. La fede che è presentenell’anima del battezzato equivarrebbe a quella “traccia di fede” neces-saria per sposarsi come cristiani. Invece, la fede quale atto personale diadesione e di risposta del battezzato al dono ricevuto no è necessariaper costituire validamente le nozze sacramentali. Questa interpretazioneè pienamente rispettosa dello ius connubii di tutti i fedeli, nonché dellaloro libertà di coscienza, poiché non fa dipendere la validità del matri-monio da una situazione soggettiva successiva qual è l’atto di fede87, enon priva il battezzato della sua capacità (ontologica) di porre in atto ilmatrimonio, che o è sacramentale o non è vera unione coniugale.

La fede personale ha, ovviamente, un ruolo nel matrimonio cristiano,ma occorre collocarla al livello giusto, che non è quello della validità masu quello della fruttuosità del sacramento. Questo Anno della fede è unmomento opportuno per rivalutare il ruolo della fede nel matrimoniocristiano. La coscienza del carattere vocazionale – umano e cristiano– del matrimonio apre nuovi orizzonti alla comprensione della naturadel sacramento matrimoniale e rende palese, che il dono sacramentaleè finalizzato alla santificazione, innanzitutto personale, ed anche dualedei coniugi cristiani; d’altra parte, la natura vocazionale del matrimoniodeve orientare l’intera azione pastorale, la quale deve puntare soprattuttoa mostrare ai nubendi la bellezza del matrimonio vissuto in sintonia conla dignità del dono battesimale88.

Infatti, con parole di Giovanni Paolo II, possiamo dire che “apparein tutta la sua urgenza, la necessità di un’evangelizzazione e catechesipre e post-matrimoniale, messe in atto da tutta la comunità cristiana,perché ogni uomo ed ogni donna che si sposano, celebrino il sacramentodel matrimonio non solo validamente ma anche fruttuosamente”89. L’e-ventuale misconoscimento o la mancata corrispondenza a tale dignità daparte dei nubendi rende temporaneamente inoperante il dono, e la frut-tuosità rimane solo come potenzialità da attualizzare. Potenzialità tutta

87 In effetti, il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea “perché la risposta difede sia umana, «è elemento fondamentale [...] che gli uomini devono volontariamenterispondere a Dio credendo; che perciò nessuno può essere costretto ad abbracciare lafede contro la sua volontà. Infatti l’atto di fede è volontario per sua stessa natura »(n. 160).

88 Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale Gaudium et spes, n. 48.89 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, n. 68.

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da rivalutare, che al contempo conferma la logica divina della salvezza,la quale non viene imposta come condizione né come imposizione, macome dono al quale la persona umana corrisponde liberamente90.

90 La tesi secondo cui la fede sarebbe requisito per la validità del matrimonio cristianoviene in fondo a premettere come condizione di efficacia del consenso matrimoniale unfatto non interamente dipendente dalla volontà qual è appunto il dono soprannaturaledella fede.

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