Volontariato e disabilità: ideali, solidarietà sostegno, opportunità legali e fiscali Enti non...

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

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A cura di:A cura di:Lorenzo FerreriLorenzo FerreriAndrea GipponeAndrea GipponeRiccardo PetrignaniRiccardo Petrignanicomponenti del gruppo di Studio Enti No Profitcomponenti del gruppo di Studio Enti No Profit

Volontariato e disabilità:Ideali, solidarietà, sostegno, opportunità legali e

fiscali

Enti non commerciali Enti non commerciali destinatari di destinatari di agevolazioniagevolazioni

Torino, 24 febbraio 2010

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/97

Analisi di un caso pratico

A cura del Dottor Lorenzo Ferreri

A cura del Dottor Andrea Gippone

A cura del Dottor Riccardo Petrignani

Trattandosi di un argomento vasto e complesso i Relatori si concentreranno sui seguenti Enti Non Commerciali ed alla disamina di un case study:

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Premessa

Il Codice Civile individua tre figure giuridiche qualificabili come enti no profit:

Associazioni

Fondazioni

Comitati

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Panoramica del mondo no profit

FONDAZIONI: Fondazioni ordinarie Fondazioni enti lirici (D.lgs. n. 367 del 1996)

Fondazioni bancarie ( L. n. 218 del 1990 “legge Amato”)

Fondazioni assistenziali (L. n. 6972 del 1890)

Fondazioni di istruzione agraria (L. n. 770 del 1913)

Fondazioni scolastiche (R.D.M. n. 1297 del 1928)

Fondazioni universitarie (R.D. n. 1592 del 1933; art. 59 co. 3 Legge n. 388 del 2000 e D.P.R. 254 del 2001)

Fondazioni culturali (D.lgs. n. 368 del 1998)

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Panoramica del mondo no profit

ASSOCIAZIONI: Associazioni generiche riconosciute o non

riconosciute

- Vi sono inoltre le associazioni strutturalmente qualificate per beneficiare delle agevolazioni fiscali:

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Panoramica del mondo no profit

Associazioni sportive dilettantistiche (L. n. 398/1991)

Pro loco (L. 398/1991) Associazioni di promozione sociale (L. n.

383/2000) Organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) Organizzazioni di volontariato di protezione

civile (L. n. 225/1992) Istituzioni culturali (L. n. 534/1996) Associazioni di consumatori (L. n. 281/1998) Associazioni e circoli di cultura cinematografica

(L. n. 1213/1965 e D.Lgs. n. 28/2004)

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Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Panoramica del mondo no profit

Altre figure:

ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) Impresa sociale (D.Lgs. n. 155/2006) Società di mutuo soccorso (art. 11 della L. n.

3818/1886) Organizzazioni non governative riconosciute dal

Ministero degli Esteri (L. n. 49 del 1987) Ipab - istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza – vecchio e nuovo ordinamento (L. n. 6972 del 1890 e D.Lgs. n. 207/2001)

Cooperative sociali (L. 381/1991)

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Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

Interessano in questa sede:

Fondazioni universitarie (R.D. n. 1592/1933; art. 59 co. 3 della L. 388/2000; D.P.R. n. 254/2001)

Enti di ricerca pubblici o vigilati dal Miur (L. n. 137/2002; D.Lgs. n. 128/2003))

Associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2001)

ONLUS: Organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) Cooperative sociali (L. n. 381/1991)

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

DEDUZIONI:- Presuppone

l’esistenza di un reddito

- Da’ diritto a un eventuale credito d’imposta

DETRAZIONI:- Detrazione d’imposta

dall’imposta lorda

Tipologie di agevolazioni per il donante:

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Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

PIU’ DAI MENO VERSI (L. 80/2005):- Possono donare: persone fisiche, giuridiche e

enti non commerciali- Possono ricevere: ONLUS, Associazioni di

promozione sociale, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico (art. 14 comma 1)

Tipologie di agevolazioni per il donante:

Deduzioni

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

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Come può avvenire la donazione?

• Denaro

• Prestito di personale

• Prodotti alimentari e farmaci

• Altri beni, non di lusso, non commercializzabili

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Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

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LE MODALITA’ DI VERSAMENTO A VOLTE SONO REGOLAMENTATE:

- Tramite banca o ufficio postale o altre modalità tassative

(previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97 e della L. 400/1988 art. 15 comma 1 lettera i-bis e i-ter).

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OBBLIGHI E FORMALITA’ IN CAPO AL BENEFICIARIO

- Redazione rendiconti

- Tenuta scritture contabili

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FONDAZIONI UNIVERSITARIE

PERSONA FISICA

- Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir)

IMPRESA

- Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)

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UNIVERSITA’

PERSONA FISICA

- Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir)

IMPRESA

- Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)

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ENTI DI RICERCA

PERSONA FISICA

- Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir)

IMPRESA

- Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)

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PERSONE GIURIDICHE CON FINALITA’ ESCLUSIVE DI ASSISTENZA SOCIALE E

SANITARIA E RICERCA SCIENTIFICA

IMPRESA

- Deduzione 2% dal reddito d’impresa (art. 100, co. 2, lett. a), Tuir)

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FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CON SCOPO STATUTARIO LO SVOLGIMENTO O LA PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

IMPRESA

- Deduzione integrale (art. 1, comma 353 L. 266/2005)

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FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA NEL SETTORE DELLA SANITA’

AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE

IMPRESA

- Deduzione integrale (art. 100, comma 2, lett. o), Tuir)

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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

PERSONA FISICA

-Detrazione del 19% per importo non superiore a 2.065,82 euro

(art. 15, co. 1, lett. i-quater),

- Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui

(art. 14 L. 80/2005)

IMPRESA

- Deduzione 2% del reddito nella misura massima di 1.549 euro

(art. 100, co 2 lett. l), Tuir)

- Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14 L. 80/2005)

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ONLUS(ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)

(COOPERATIVE SOCIALI)

PERSONA FISICA

- Detrazione del 19% per importo non superiore a 2.065,83 euro

(art. 15, co. 1, lett. i-bis),

- Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui

(art. 14 L. 80/2005)

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ONLUS(ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)

(COOPERATIVE SOCIALI)

IMPRESA

- Deduzione non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito (art. 100, co. 2 lett. h), Tuir)

-Deduzione nel limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente, del personale assunto a tempo indeterminato (art. 100, co. 2, lett. i),Tuir)

- Deduzione 10% del reddito con un limite massimo di 70.000 annui (art. 14 Legge 80/2005)

- Cessione gratuita alimentari e farmaci e altri beni non commerciabili (art. 13, comma 2 e 3, D.lgs. 460/1997)

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IL TERMINE ONLUS E’ STATO INTRODOTTO DAL D.LGS. 460/1997 E QUALIFICA DETERMINATI ENTI QUALI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALELE ONLUS DEVONO POSSEDERE CONTEMPORANEAMENTE I SEGUENTI REQUISITI: REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI OGGETTIVI REQUISITI STATUTARI

CIRCA I REQUISITI SOGGETTIVI, LA NORMA INDIVIDUA QUATTRO TIPOLOGIE DI ENTI:1.ENTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS;2.ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO;3.ONLUS PARZIALI;4.ENTI IN OGNI CASO ESCLUSI

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Gruppo di Studio Enti No Gruppo di Studio Enti No ProfitProfit

1. ENTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS:

• LE ASSOCIAZIONI;• I COMITATI;• LE FONDAZIONI;• LE SOCIETA’ COOPERATIVE;• ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO

2. ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO:

• ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;• ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE;• COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA L.381/91;• CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI

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3. ENTI CONSIDERATI ONLUS PARZIALI:• GLI ENTI ECCLESIASTICI DELLE CONFESSIONI

RELIGIOSE CON LE QUALI LO STATO HA STIPULATO PATTI, ACCORDI O INTESE;

• LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO O CON IL RICONOSCIMENTO DAL MINISTERO

4. ENTI CHE NON POSSONO ESSERE ONLUS:• GLI ENTI PUBBLICI;• LE SOCIETA’ COMMERCIALI;• PARTITI E MOVIMENTI POLITICI;• LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;• LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

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IL REQUISITO OGGETTIVO E’ RISPETTATO QUANDO L’ENTE PERSEGUE UN FINE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE.

IN PARTICOLARE DEVE OPERARE ESPRESSAMENTE IN

UNO DEI SETTORI INDICATI DALLA NORMA

I SETTORI DI ATTIVITA’ SI SUDDIVIDONO IN DUE RAGGRUPPAMENTI:

• ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA;• ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA.

RIENTRANO FRA LE ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA:• ASSISTENZA SOCIALE SOCIO SANITARIA;• BENEFICENZA;• TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE

DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO;• PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE

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RIENTRANO FRA LE ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA:

• ASSISTENZA SANITARIA;• ISTRUZIONE;• FORMAZIONE;• SPORT DILETTANTISTICO;• PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE;• TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

AFFINCHE’ UNA ONLUS CHE OPERA IN UN SETTORE A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA MANTENGA IL PROPRIO STATUS, E’ NECESSARIO CHE INDIRIZZI LA PROPRIA ATTIVITA’ NEI CONFRONTI DI SOGGETTI BISOGNOSI, COSI’ COME INDICATO DALLA CIRCOLARE 168/E DEL 1998 EMANATA DAL MINISTERO

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I REQUISITI STATUTARI VENGONO RISPETTATI PREVEDENDO NELLO STATUTO:

• PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE;

• IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE AD ECCEZIONE DI QUELLE CONNESSE;

• IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI;

• OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO;

• OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO;• OBBLIGO DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI

DEMOCRATICITA’ DELLA STRUTTURA;• IMPIEGO DI UTILI O AVANZI SOLO PER ATTIVITA’

ISTITUZIONALI.

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PER ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI SI INTENDONO:

• QUELLE ANALOGHE, SVOLTE NEI SETTORI A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SVANTAGGIATI;

• LE ATTIVITA’ ACCESSORIE PER NATURA, IN QUANTO INTEGRATIVE DELLE STESSE.

LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA’ SONO AMMESSE A CONDIZIONE CHE:

• NON SIANO PREVALENTI RISPETTO A QUELLE ISTITUZIONALI;

• I RELATIVI PROVENTI NON SUPERINO IL 66% DELLE SPESE COMPLESSIVE DELL’ORGANIZZAZIONE.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE ALLE ONLUS SONO LE SEGUENTI:

• NON RILEVANZA FISCALE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI;• ATTIVITA’ CONNESSE COMUNQUE DECOMMERCIALIZZATE;• SUI CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI NON SI APPLICA LA

RITENUTA DEL 4%;

• IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA SU ATTI TRASLATIVI DI

BENI IMMOBILI.

ALLE ONLUS CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E CONNESSA (E PERTANTO DECOMMERCIALIZZATA) RIMANE COMUNQUE LA SOGGETTIVITA’ IRAP PER CIO’ CHE CONCERNE LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A DIPENDENTI E COLLABORATORI (CALCOLATA CON IL CSD. METODO RETRIBURTIVO)

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LE ONLUS CHE HANNO FATTO RICHIESTA E RICEVUTO IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE, SONO TENUTE A TENERE SEPARATA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO E DEL SUO IMPIEGO.

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Analisi di un caso pratico

Una organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato Piemonte, opera da quindici anni in un piccolo Comune della Provincia di Torino, occupandosi di persone diversamente abili per le quali organizza iniziative di assistenza anche psicologica nei confronti delle famiglie. Dopo tanti anni di operatività sul territorio alcuni aderenti capiscono che l’OdV non è lo strumento giuridico più adatto a garantire la continuità dell’assistenza a favore dei beneficiari e loro stessi intendono promuovere una iniziativa che possa garantire un’azione che prosegua oltre la loro vita terrena.

Come agire?

L’iniziativa è la realizzazione di un Centro polivalente per il recupero fisico di persone diversamente abili

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Premesso che non tutte le azioni di volontariato e di beneficienza sono sostenibili dal punto di vista economico, occorre quindi elaborare un piano di fattibilità dell’iniziativa che si vuole promuovere e conseguentemente scegliere la veste giuridica dell’ente no profit.Ciò significa INDIVIDUARE i punti di forza e di debolezza dell’iniziativa che si vuole porre in essere, consentendo in modo distaccato ed obiettivo l’effettiva validità del progetto e di ottimizzare l’uso delle risorse.Gli elementi chiave sono:

VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativaVISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa

MISSIONE: i reali fini dell’iniziativaMISSIONE: i reali fini dell’iniziativa

OBIETTIVI: come farloOBIETTIVI: come farlo

STRATEGIA: con quali mezziSTRATEGIA: con quali mezzi

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Elementi alla base dell’iniziativa

VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa

È condivisa da tutti i partecipanti?Vi sono iniziative simili e più forti sul territorio?Risponde ai reali bisogni dei destinatari?E’ troppo generica o indeterminata?

MISSIONE: i reali fini dell’iniziativa E’ la scelta migliore?Ci sono altre esigenze ugualmente o maggiormente importanti che ricevono minore attenzione?Ci sono le capacità e le risorse per soddisfarla?

OBIETTIVI: come farlo? Ci sono strade alternative per soddisfare l’iniziativa proposta?E’ un obiettivo troppo ambizioso?In quanto tempo potrà essere raggiunto?

STRATEGIA: attraverso quali mezzi E’ la migliore possibile?Cosa fanno gli altri operatori presenti?

Le prime domande da porsi

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Piano di fattibilità dell’iniziativa

Che cosa offrire Identificare le esigenze degli utenti potenzialiDefinire i servizi da offrireDefinire le caratteristiche tecniche dei servizi da offrireValutare la struttura organizzativa necessariaIdentificare gli elementi distintivi rispetto a servizi già presenti

A chi e dove Identificare i possibili utentiDefinire l’area su cui operareValutare il mercato complessivoValutare il mercato già occupato da altri players.

Come organizzarsi Definire le competenze necessarieDefinire le struttureDefinire gli spazi necessariDefinire le attrezzature necessarie

Con quali fondi Erogazioni liberaliRaccolta fondiCinque per mille

Il piano in sintesi

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Dopo l’analisi del piano di fattibilità i soggetti interessati all’iniziativa hanno verificato che sul territorio non esisteva una struttura simile alla loro iniziativa e coinvolgendo in un tavolo di lavoro sia il Comune che l’A.S.L. di competenza nonché la popolazione attraverso indagini a campione, sono arrivati a:

Ottenere dal Comune un terreno in diritto d’uso di superficie per costruire il Centro

Ottenere dal Comune un terreno in diritto d’uso di superficie per costruire il Centro

Ottenere un parere scritto dall’A.S.L. al fine di stipulare una convenzione per i servizi offerti una volta realizzata la struttura

Ottenere un parere scritto dall’A.S.L. al fine di stipulare una convenzione per i servizi offerti una volta realizzata la strutturaI soggetti interessati all’iniziativa quindi hanno scelto di essere soci Fondatori di una Fondazione, che operando a favore di disabili è stata costituita sotto forma di O.N.L.U.S. conferendo la liquidità necessaria al riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Piemonte.

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dal Comune il permesso a costruire il Centro sul terreno sopra citato

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da una banca operante nel terzo settore una pre-delibera per accensione di mutuo ipotecario

da una banca operante nel terzo settore una pre-delibera per accensione di mutuo ipotecario

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica e quindi della piena operatività dell’ente, la Fondazione ha ottenuto:

dal territorio l’intervento della popolazione che ha elargito erogazioni liberali e sostenuto le raccolte fondi

dal territorio l’intervento della popolazione che ha elargito erogazioni liberali e sostenuto le raccolte fondi

la Fondazione essendo ONLUS è entrata negli elenchi degli enti ai quali riconoscere il cinque per mille

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EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

Effettuati da:

Privati oda enti non commerciali

Imprese (vedi tabella successiva)

Detrazione del 19%in dichiarazione

Fino a 2.065, 82 euro

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Natura dell’erogazione Benefici fiscali Limiti

Erogazione liberale in denaro

Deduzione dal reddito d’impresa

10% reddito di impresa e comunque fino a 70.000=euro

Prestito del personale ad Onlus

Deduzione del costo del lavoro

Fino al 5 per mille del costo totale dei dipendenti