VARIANTI VIZI E DIFETTI nell’appalto privato · Appalto di opere a) costruzioni, b) riparazione,...

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VARIANTIVIZI E DIFETTI

nell’appalto privato

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Art. 1655 c.c. Nozione.

• L'appalto è il contratto col quale unaparte assume, con organizzazione deimezzi necessari e con gestione a propriorischio, il compimento di un'opera o di unservizio verso un corrispettivo in danaro .

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Appalto di opere

a) costruzioni, b) riparazione,

c) modificazione, d) demolizione,

e) ricostruzione f) manutenzione

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appalto di servizio

�qualsiasi utilità prodotta senza elaborazione o trasformazione di materia, avente immediato contenuto economico o comunque suscettibile di valutazione economica

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L’oggetto

a) possibile, b) lecito,

c) determinato o determinabile

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OPERA DETERMINABILE

�un’agevoleindividuazione

�consistenza quantitativa e qualitativa�buona tecnica costruttiva

�regole dell’arte

�esigenze e gli scopia cui è destinata

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1659. Variazioni concordate del

progetto.

L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalitàconvenute dell'opera se il committente non le haautorizzate.

L'autorizzazione si deve provare per iscritto

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione

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TIPI DI VARIANTI

�concordate o meglio autorizzate,

�arbitrarie (per mera volontà dell’appaltatore),

�necessarie,

�per volere del committente

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OGGETTO DELLA VARIANTE�la forma

�la struttura�il funzionamento

�i materiali�la metologia

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IMPREVEDIBILITA’

�REGOLE DELL’ARTE

�NORMALE PROCESSO PRODUTTIVO

�PICCOLI AGGIUSTAMENTI

�PICCOLE MODIFICHE

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TEMPO E VARIANTE

�Le varianti possono intervenire sino all’accettazione dell’opera, di talchè dopo sono oggetto di un nuovo contratto

�Alla variante spesso si affianca la concessione di (o il diritto ad) un termine supplettivo per terminare l’opera

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INIZIATIVA PER LA VAARIANTE�INZIATIVA DELL’APPALTATORE

�INIZIATIVA DEL COMMITTENTE

�CONCORDATA?

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FORMA

�L’accordo deve essere scritto

�si discute se ad probationem –maggioritaria opinione - o ad substantiam: v. Cass., sez. II, 24-09-1994, n. 7851

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COMPENSO

�è determinato in base ai prezzi contrattuali ed è un nuovo compenso, con tutte le ricadute che tale classificazione ha sulle maggiore onerosità, revisione prezzi e così via.

�anche una diminuzione del prezzo complessivo

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VARIANTI ARBITRARIE

�varianti messe in essere autonomamentedell’appaltatore

�non sono lecite

�non danno diritto a compenso

�possono portare a risarcire il danno

�possono portare alla loro demolizione

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Come sanare la variante arbitraria

�L’autorizzazione può intervenire anche a posteriori, sempre con forma scritta

�non costituisce accettazionedell’opera, nemmeno in parte variante

�con la verifica finale o in sede di collaudo il committente può accettarel’opera

�Il pagamento del prezzo maggioratosenza nulla eccepire si ritiene che sia accettazione tacita

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Art. 1660 c.c. La variazioni necessarie1660. Variazioni necessarie del progetto.

Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessarioapportare variazioni al progetto e le parti non si accordano,spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e lecorrelative variazioni del prezzo

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzocomplessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dalcontratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equaindennità.

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

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Variazioni necessarie

dovute :

�alle regole dell’arte�rispetto dei diritti dei terzi

�regole tecniche inderogabili

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Variante necessaria perché indispensabile�lacuna nel progetto

�circostanze sopravvenute

�incolpevolmente ignorate

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Disciplina

�Tempo non addebitabile a nessuna delle parti

�prezzo: accertamento non inadempimento

�attenzione: segnalazione

�problema dell’appaltatore quale nudus minister

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Recesso

�L’appaltatore non deve essere obbligato ad eseguire un’opera differente

�L’appaltante non deve essere obbligato ad avere più imprese.

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Indennità ed Indennizzo.

� Immobili-recesso appaltatore: remunerazione dei lavori eseguiti non lontana dai prezzi contrattuali, tenuto però conto dell’utilità del committente

� Mobili-recesso appaltatore: qui il bene è dell’appaltatoreed occorrerà valutare tale circostanza, se cioè il bene ha unsuo valore intrinseco.

� Recesso del committente: comunque pagamento dei lavori eseguiti, più i danni per l’impresa da mancato lavoro

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art. 1661 c.c. Le variazioni del committente.Il committente può apportare variazioni al progetto,purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzocomplessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto alcompenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se ilprezzo dell'opera era stato determinato globalmente

La disposizione del comma precedente non si applicaquando le variazioni, pur essendo contenute nei limitisuddetti, importano notevoli modificazioni della naturadell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie dilavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'operamedesima.

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Ius variandi.

�potere eccezionale del committente

�un sesto del valore dell’appalto

�la clausolache preveda la possibilità per il committente di ordinare varianti superiori al sesto è valida

�ok v. in meno purche indennizzo

�Non c’è vincolo di forma (meglio scritta)

�Non c’è limite alla prova

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Lavori extra contratto.

�opere complementari o aggiuntive (strada che porta al fabbricato),

�radicali o notevoli modifiche della natura dell’opera (immobile industriale in abitativo)

�lavori commissionati (di qualunque entità) dopo l’accettazione dell’opera

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VIZI E DIFFORMITA’

�Vizio si intende la mancanza di modalità o di qualità o di particolari che, pur non essendo appositamente pattuiti, devono tuttavia secondo le regole dell’arte e la normalità delle cose inerire all’opera

�difformità si intende una discordanza dalle prescrizioni contrattuali

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Vizi palesi

�Conosciuti

�solo riconoscibili

�normale diligenza di un uomo medio

�tecnico:riconoscibilità è valutata in modo più rigoroso

�accettazione=decadenza dalla garanzia

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Committente: che fare?

�non accettare l’opera

�accettarla con riserva della verifica

�l’appaltatore riconosce il viziooppure

�interviene spontaneamente per eliminarlo

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Vizi occulti

�L’accettazione dell’opera, anche senza riserve, non pregiudica la garanzia del committente

�denunciare i vizi occulti entro 60 giorni dalla scoperta

�l’azione di garanzia entro due anni dalla consegna dell’opera

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denuncia non è necessaria

�se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi

�se l’appaltatore ha occultato le difformità o i vizi

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La garanzia può esser fatta valere dal committente�in via principale, qualora intenda ottenere i

rimedi previsti dall’art. 1668 c.c. (eliminazione vizi e difformità/riduzione prezzo/risoluzione contrattuale/risarcimento danni);

�in via riconvenzionale oppure quale eccezione riconvenzionale, ove sia convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento

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Prova mancanza di colpa

� se il vizio o la difformità sono dovuti a caso fortuito

� se il vizio deriva dal progetto fornito dal committente o da istruzioni impartite dal committente o dal direttore lavori (att. Nudus Minister)

� se il vizio non è eccezionale o speciale a quell’opera, ma si verifica normalmente in opere di quel genere stante lo stato attuale della tecnica

� se il vizio non poteva essere evitato con il grado di perizia che si poteva pretendere dall’appaltatore

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Contenuto della garanzia (art. 1668 c.c.)

Cosa può fare il committente:

� può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore

� può chiedere che il prezzo sia proporzionalmente ridotto

� se le difformità ed i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, può chiedere la risoluzione del contratto

� può chiedere il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore

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Risarcimento+altri rimedi

�qualora la consegna dell’opera sia avvenuta in ritardo

�qualora l’opera difettosa abbia arrecato danni alla persona o alle cose del committente

�qualora la riduzione del prezzo comporti la diminuzione di spese proporzionali, ad es. tasse e diritti notarili

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Azione risarcitoria comune quando:�l’opera non è stata completata

�non viene consegnata dall’appaltatore

�viene consegnata in ritardo

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Responsabilità per rovina e gravi difetti.art. 1669 c.c.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia

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RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

�disciplina speciale per gli edifici e per le altre cose immobili destinati per loro natura a lunga durata

�rovina in tutto o in parte

�presenta evidente pericolo di rovina

�presenta gravi difetti

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Soggetti obbligati

�Committente

�suoi aventi causa

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Durata, decadenza e prescrizione�Durata responsabilità: 10 anni dal

compimento dell’opera

�La denunciadel vizio : entro un anno dalla scoperta

�prescrizione: un anno dalla denuncia

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I gravi difetti

�distacco e rottura delle mattonelle del pavimento in una misura percentuale rilevante (Cass., 8140/2004)

�cedimento del massetto di sottofondo con conseguente lesione del pavimento in diversi punti (Cass., 10533/2007)

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I gravi difetti-2

�inadeguata dimensione delle travi di sostegno della copertura di un fabbricato cui era conseguita la comparsa di lesioni nel vano scala ed in cucina (Cass., 27193/2007, in solido con il progettista e D.L.);

�la rottura di una tubatura antincendio che, a causa di inefficiente impermeabilizzazione, ha determinato infiltrazioni (Cass., 6753/2003);

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I gravi difetti 3

�l’inadeguatezza della coibentazione termica (Cass., 3146/1998);

�i vizi dell’impianto centralizzato del riscaldamento che impediscono la normale utilizzazione dell’abitazione (Cass., 5002/1994 e 7924/1992);

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I gravi difetti 4

�i vizi del tetto e del terrazzo di copertura dell’edificio che determinano infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante (Cass., 2431/1986)

�l’inefficienza dell’impianto idrico (Cass., 3752/2007);

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I gravi difetti 5

�il dissesto della canna fumaria che impedisce il normale godimento dell’immobile (Cass., 2763/1984);

�il difetto del tubo di adduzione dell’acqua desunta dal fatto che la fuoriuscita dell’acqua della conduttura si era propagata nei sotterranei e terreni dell’edificio pregiudicandone il normale godimento (Cass., 6741/1983);

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I gravi difetti 6

�l’umidità proveniente dall’appartamento soprastante a causa delle infiltrazioni derivanti dalla corrosione del tubo adducente l’acqua calda di pessima qualità e posto sotto traccia con materiale inadeguato (Cass., 19305/2008).

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Doveri di controllo a carico dell’appaltatore�sul progetto di costruzione fornito dal

committente

�sulla natura del suolo edificatorio�sulle prescrizioni tecnicheimpartite dal

committente o dal direttore lavori