Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Certificazione EMAS Corso di Impatto...

Post on 01-May-2015

214 views 0 download

Transcript of Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Certificazione EMAS Corso di Impatto...

Università degli Studi di PerugiaFacoltà di Ingegneria

Certificazione EMAS

Corso di Impatto AmbientaleModulo A: Pianificazione Energetica

Ing. Giorgio Baldinelli

a.a. 2012-13

PRODOTTI MARCHIO CEE

RECIPIENTI IN PRESSIONE

SICUREZZA GIOCATTOLI

MACCHINE

……….

QUALITA’

ISO 9001

ISO 9002

LA CERTIFICAZIONE: COSA E’ ?

AZIONE MEDIANTE LA QUALE UNA TERZA PARTE, INDIPENDENTE (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE), DICHIARA CHE, CON RAGIONEVOLE ATTENDIBILITA’, UN DETERMINATO PRODOTTO, PROCESSO O SERVIZIO E’ CONFORME AD UNA SPECIFICA NORMA O AD UN ALTRO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

VOLONTARIA RICHIESTA DAL PRODUTTORE

OBBLIGATORIA RICHIESTA DALLA

CEE

CERTIFICAZIONE

AMBIENTE

ISO 14001

LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

LA CERTIFICAZIONE (AUDIT DI TERZA PARTE) E’ CREDIBILE A PATTO CHE ESISTA UNO SCHEMA CHE PREVEDA:

ORGANISMO ACCREDITAMENTO

AC

CR

ED

ITA

ORGANISMO CERTIFICAZIONE

CERTIFICA

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ORGANIZZAZIONE

RIFERIMENTO ISO 14001

EMAS

RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE

•INDIPENDENZA•COMPETENZA •PERSONALE•PROCEDURE•ORGANIZ.

EA 7/02

REG CE 761/01

ISO Guide 66

Introduzione alla certificazione:ISO 14001 e ECOLABEL

Sfruttare le conoscenze sul

controllo qualità, anche in

campo ambientale

Crea un sistema integrato

qualità e ambiente

E’ uno strumento di gestione

ambientale per valutare gli

aspetti specifici ambientali

ISO 14001 ECOLABEL

E' uno strumento ad

adesione volontaria che

viene concesso a quei

prodotti e servizi che

rispettano criteri ecologici e

prestazionali stabiliti a

livello europeo

Il Regolamento EMAS

Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS

(Eco-Management and Audit Scheme) è un

sistema comunitario di ecogestione ed audit

al quale possono aderire volontariamente

le imprese che gestiscono uno o più siti in

cui si svolgono attività industriali (Cod.

NACE Sez. C e D).

Regolamento EMAS:Introduzione

Azione mediante la quale una terza parte indipendente (organismo di certificazione),

dichiara con ragionevole attendibilità che un determinato prodotto, processo o

servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento di

riferimento.

Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è

un sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale possono aderire

volontariamente le imprese che gestiscono uno o più siti in cui si svolgono

attività industriali.

Regolamento EMAS: Obiettivi

Promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza ambientale delle attività industriali

Obiettivo del sistema:

• l’introduzione ed attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell’ambiente in relazione ai loro siti ;

• la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficienza di tali elementi (audit);

• l’informazione al pubblico sull’efficienza ambientale (dichiarazione ambientale).

attraverso:

Regolamento EMAS: Obiettivi

Il Sistema EMAS non pregiudica (art.1):

Le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali;

Le norme tecniche relative ai controlli ambientali;

I doveri delle aziende derivanti da tali doveri e norme.

Il Regolamento EMAS

PRE - REQUISITI PER L’ADESIONE AD EMAS

Politica Ambientale

(Direzione dell’impresa)

Conformità Legislativa

Impegno ad un ragionevole miglioramento dell’efficienza

ambientale

Il Regolamento EMAS

ConsiglioComunità Europee

CommissioneEuropea

Parlamento

C.E.S.

Regolamento 1836 EMAS

StatoMembro

Organismo Competente

Definisce gli aspetti organizzativi e legislativi, identifica le strutture

Organismo di Accreditamento

EC Eco-Management

andAudit Scheme

Regolamento EMAS in Europa

Comitato Ecolabel Ecoaudit

Supporto

Tecnico

Regolamento EMAS: Schema di attuazione in Italia

ANPA

PRESIDENTE

VICE- PRESIDENTE

MINISTERO AMBIENTE (4)

MINISTERO INDUSTRIA (4)

MINISTERO SANITA’ (2)

MINISTERO TESORO (2)

D.M. 413/1995

SezioneEMAS

Organismo AccreditamentoVerificatori ambientali

Organismo CompetenteRegistrazione Siti

SezioneEcolabel

ECEco-Management

andAudit Scheme

La Commissione propone il testo del Regolamento e vigila sulla corretta attuazione

Comitato art. 19Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli Stati membri

ed è presieduto da un rappresentante della Commissione

Revisore

Verificatore Verifica del SGA e convalida della D.A.

Audit interno all’impresa sul SGA

V. A.Organismo Accreditamento

Accreditamento

ImpresaOrganismo Competente Registrazione

IL PUBBLICO

Regolamento EMAS: Attori coinvolti

IMPRESA

Informazione al

Pubblico

AUDIT E CONVALIDA

VERIFICATORE AMBIENTALE

DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA

ORGANISMO COMPETENTE

RISPONDENZA REQUISITI EMAS

REGISTRAZIONE SITO

POLITICA AMBIENTALE

ANALISI AMBIENTALE

PROGRAMMA AMBIENTALE

SISTEMA DI GESTIONE AMB.

AUDIT

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Adotta

Effettua

Introduce

Introduce

Effettua o fa effettuare

Elabora Sottopone

Trasmette

Accerta

ProcedeComunica

CERTIFICAZIONE ISO 14001ISOISO14001 14001

EMASEMAS

Regolamento EMAS: modalità di partecipazione per le imprese

RegistrazioneRegistrazione

Documenti + tassa di registrazione

no

30 g

iorn

i

Impresa Organismo Competente ANPA ARPA

Responsabile di Istruttoria

Completezza

Relazione

Requisiti EMAS

no

Conformità legislativa

Comunicazione

Eventuali osservazioni

Regolamento EMAS: procedura per la registrazione dei siti in Italia

Non registrabilità

Informazione al pubblico

Comunicazione

Ricevimento domanda

Modifiche/ integrazioni

Modifiche/ integrazioni

1. AMPLIAMENTO APPLICAZIONE DI

EMAS ALLE ORGANIZZAZIONI

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

ORGANIZZAZIONE:

SOCIETÀ, AZIENDA, IMPRESA, AUTORITÀ O ISTITUZIONE O PARTE O COMBINAZIONE DI ESSI, CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA, CHE HA AMMINISTRAZIONE E FUNZIONI PROPRIE.

L‘entità da registrare come organizzazione è concordata dal Verificatore e, se del caso, con gli Oirganismi Competenti, tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola organizzazione da considerare per la registrazione corrisponde al sito. In circostanze eccezionali….

2. POSSIBILITÀ DI ATTUARE IL SISTEMA DI

GESTIONE AMBIENTALE

CONFORMEMENTE AI REQUISITI DELLA

NORMA EN ISO 14001: 1996 (SEZ. 4)

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

3. MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI

DIPENDENTI NEL PROCESSO DI

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA

AMBIENTALE DELLE ORGANIZZAZIONI:

formazione professionale di base e perfezionamento adeguato per consentire partecipazione attiva a SGA

forme appropriate di partecipazione: libro dei suggerimenti, lavori di gruppo, ecc.

partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti (su loro richiesta)

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

4. ADOZIONE DI UN LOGO

EMAS VISIBILE E

RICONOSCIBILE

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

EMAS II: uso del Logo

sulla carta intestata;

sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione ad EMAS di un organizzazione;

sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi (solo in circostanze stabilite)

Sulle dichiarazioni ambientali convalidate;

sulle informazioni convalidate estratte dalla dichiarazione ambientale.

Versione 1 Versione 2

EMAS II: uso del Logo

sui prodotti e i loro imballaggi;

in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.

Il logo non può essere usato nei seguenti casi:

5. CONVALIDA ANNUALE DELLA

DICHIARAZIONE AMBIENTALE E

POSSIBILITA’ DI PUBBLICARE ESTRATTI

CONVALIDATI DAL V.A. L’organizzazione deve aggiornare le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale e le modifiche devono essere convalidate ogni anno dal verificatore ambientale.

Dopo la convalida le modifiche devono essere presentate all’organismo competente e rese pubbliche.

Sono ammesse deroghe (max. 3 anni).

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

6. AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE

PMI MEDIANTE LO SVILUPPO DI UNA SERIE

DI STRUMENTI DI SOSTEGNO:

Facilitare l’accesso a: informazioni, fondi di sostegno, istituzioni pubbliche, appalti pubblici

stabilire e promuovere misure di assistenza tecnica

programmi regionali, nazionali.

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

7. MAGGIORE SEGUITO DATO AI

MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA

AMBIENTALE REALIZZATI DALLE

ORGANIZZAZIONI

Gli Stati membri devono tenere conto della registrazione EMAS nell’attuazione e nell’esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

8. PROMOZIONE DI UN’ATTUAZIONE

COERENTE DEL REGOLAMENTO NEGLI

STATI MEMBRI (FORUM)

Istituzione di un Forum degli Organismi Competenti

Istituzione di un Forum degli Organismi di Accreditamento (FAB)

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)Principali novità

1. RACCOMANDAZIONI AI VA PER LE PMI

2. DICHIARAZIONE AMBIENTALE

3. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI

4. USO DEL LOGO

5. FREQUENZA DI VERIFICA E CONVALIDA

6. ENTITÀ DA REGISTRARE

7. COINVOLGIMENTO DIPENDENTI

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

“Entity Suitable for Registration EMAS”

ENTITA’

Sito o parte di esso, organizzazione, parte o gruppi di organizzazioni, che si registrano sotto un unico numero di registrazione

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

La scelta della entità che potrà essere registrata è il risultato di una combinazione tra il controllo gestionale e la localizzazione geografica.

L’entità da registrare non deve superare i confini di uno Stato membro.

“Entity Suitable for Registration EMAS”

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

La linea guida identifica 8 strutture organizzative:

1) Organizzazioni che operano in un solo sito.

2) Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, possono registrare un entità più piccola di un sito.

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

3) Organizzazioni che operano in più siti.

A. Con lo stesso o simile prodotto o servizio:

Banche

Agenzie di viaggio

Catene di supermercati o di vendita di prodotti di consumo

Uffici di assistenza e consulenza agli utenti

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

3) Organizzazioni che operano in più siti.

B. Con differenti prodotti e servizi:

Società che gestiscono diverse centrali elettriche

Società che producono componenti meccanici o manufatti

Compagnie nel settore chimico

Società che gestiscono varie discariche di rifiuti

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

4) Organizzazioni per le quali non può essere definito un vero e proprio sito

Aziende di distribuzione di servizi pubblici (calore, acqua, gas, elettricità)

Telecomunicazioni

Trasporti

Raccolta dei rifiuti

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

5) Organizzazioni che controllano siti temporanei

Società di costruzioni edili

Società di pulizia di superfici e di aree

Società che offrono servizi vari

Società che intervengono per la decontaminazione di siti

Circhi equestri

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

6) Organizzazioni indipendenti che operano in un’area limitata che si registrano come un’unica organizzazione

Piccole aree industriali

Complessi turistici

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”

7) Piccole imprese che operano in un vasto territorio e producono gli stessi o simili prodotti o offrono gli stessi o simili servizi

8) Autorità locali o Istituzioni governative

Distretti industriali

Aree turistiche

Costi per la realizzazione dello schema previsto dal Regolamento

Costi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti

Costi di verifica e convalida da parte del VA

Costi di registrazione

Regolamento EMAS: Costi per le imprese

I costi che un’organizzazione deve sostenere per aderire ad EMAS possono essere suddivisi in 4 voci principali

Migliore controllo della conformità legislativa

Riduzione dei costi di produzione

Riduzione dei costi ambientali

Miglioramento impatto ambientale

Ottimizzazione delle risorse

Miglioramento organizzazione aziendale

Maggior coinvolgimento dei dipendenti

Opportunità di mercato (green consumer, B2B, fondi)

Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese

Fattori interni

Immagine

Miglioramento dei rapporti con la collettività

Miglioramenti dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Semplificazioni autorizzative ed amministrative

Razionalizzazione dei controlli

Maggiore competitività sul mercato (appalti)

Riduzione dei rischi di sanzioni amministrative

Riduzione dei premi assicurativi

Agevolazioni nell'accesso al credito

Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese

Fattori esterni

AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE:

• D.Lgs. 152/99 - (Disposizioni sulla tutela delle acque…) in relazione alle concessioni di utilizzo dell’acqua per usi industriali, in caso di più domande concorrenti è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 o EMAS.• D.Lgs. 372/99 - (IPPC) le informazioni e le descrizioni fornite secondo la norma ISO 14001 o EMAS possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione. Il rinnovo delle autorizzazioni deve avvenire ogni 5 anni mentre per le imprese registrate EMAS ogni 8 anni.• D.Lgs. 334/99 - (Seveso bis) per la notifica è possibile utilizzare

anche la documentazione predisposta in caso si sia aderito ad EMAS.

INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001

AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L. 93 del 23/03/2001 (G.U. n. 79 del 04/04/01):

“ Disposizioni in campo ambientale”

Art. 18

“Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno

ottenuto la registrazione EMAS”

INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001

INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001

Per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per la reiscrizione all’Albo gestori dei rifiuti le imprese EMAS possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti:

- DPR 203/88 (Emissioni in aria)

- D.lgs 22/97 (Rifiuti)

- D.lgs 152/99 (Acque reflue)

- D.lgs 372/99 (IPPC)

L. 93/2001 - Art.18:

9

29

6

15

1

3

41

65

4

1 1 1

3

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Piem

onte

Lombar

dia

Trentin

o Alto

Adig

e

Venet

oFriu

li

Liguria

Emili

a - R

omag

na

Toscan

a

Lazio

Abruzz

o

Molis

e

Puglia

Calab

ria

Sicili

a

Sardeg

na

Nu

me

roDistribuzione geograficaDistribuzione geografica

Grandi60%

Altre1% Piccole

19%

Medie20%

DISTRIBUZIONE PER DIMENSIONIDISTRIBUZIONE PER DIMENSIONI

Rifiuti20,5%

Alimentare14,5%

Ceramica9,6%

Meccanica6,0%

Elettronica3,6%

Servizi2,4%

Comuni1,2%

Tessile1,2%

Energia20,5%

Chimica20,5%

DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIADISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA

0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002

NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS IN ITALIA