Post on 06-Feb-2018
Contratti nazionali
n. 3 marzo 20106
Turismo (Confcommercio/Confesercenti)SCHEDA DI SINTESI DEL CCNL
Parti contraenti Stipula DecorrenzaScadenza Rinnovo
economicoeconomica normativaFederalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Confcommercio, FilcamsCgil, FisascatCisl, UiltucsUil 20.2.2010[1] 1.1.2010 30.4.2013 30.4.2013
[1] Alla data del 20.2.2010, Confesercenti non ha ancora siglato un’ipotesi di rinnovo del Ccnl Turismo 31.7.2007.
AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI; PUBBLICI ESERCIZI[4]; STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI
Liv. QualificheMinimi[3]
Contingenza[1]
1.1.2010 1.9.2010 1.3.2011 1.9.2011 1.3.2012 1.9.2012 1.4.2013
A Direttore 1.392,24 1.413,78 1.435,16 1.456,54 1.477,92 1.513,55 1.542,04 542,70
B[2] Vice direttore 1.253,93 1.273,73 1.293,53 1.313,33 1.333,13 1.366,12 1.392,49 537,59
1 Lavoratori con funzioni direttive 1.132,47 1.150,91 1.169,35 1.187,79 1.206,23 1.236,97 1.261,54 536,71
2 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 994,01 1.010,87 1.027,73 1.044,59 1.061,45 1.089,54 1.112,00 531,59
3 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 910,57 926,47 942,37 958,27 974,17 1.000,67 1.021,85 528,26
4 Impiegati d’ordine, operai specializzati 832,75 847,75 862,75 877,75 892,75 917,75 937,75 524,94
5 Impiegati d’ordine, operai qualificati 750,91 764,98 779,05 793,12 807,19 830,64 849,38 522,37
6S Operai qualificati 703,68 717,21 730,74 744,27 757,80 780,35 798,37 520,64
6 Operai comuni 686,45 699,79 713,13 726,47 739,81 762,04 779,81 520,51
7 Personale di fatica e/o pulizia, commissioniere,fattorino 612,57 625,07 637,57 650,07 662,57 683,40 700,05 518,45
[1] Valori congelati alla data dell’1.1.1995.[2] Livello non presente nel settore alberghi diurni.[3] I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data del 20.2.2010. Gli incrementi di paga base relativial mese di gennaio 2010 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010, salvo quanto previsto per le imprese del settore della ristorazione collettiva.[4] Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaiogiugno 2010 saranno erogatia decorrere dal mese di luglio 2010, in 7 rate mensili. In caso di sospensione del rapporto, l’erogazione dei suddetti importi avverrà a partire dal primo mese utile.
IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO
Liv. QualificheMinimi[1]
Contingenza[2]
1.1.2010 1.9.2010 1.3.2011 1.9.2011 1.3.2012 1.9.2012 1.4.2013
A Capo area, responsabile unico di più agenzie 1.392,24 1.413,78 1.435,16 1.456,54 1.477,92 1.513,55 1.542,04 542,70
B Capo agenzia, resp. sistemi informativi, resp.Marketing, resp.Sviluppo e assistenza 1.253,93 1.273,73 1.293,53 1.313,33 1.333,13 1.366,12 1.392,49 537,59
1 Lavoratori con funzioni direttive 1.132,47 1.150,91 1.169,35 1.187,79 1.206,23 1.236,97 1.261,54 536,71
2 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 994,01 1.010,87 1.027,73 1.044,59 1.061,45 1.089,54 1.112,00 531,59
3 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 910,57 926,47 942,37 958,27 974,17 1.000,67 1.021,85 528,26
4 Impiegati d’ordine, operai specializzati 832,75 847,75 862,75 877,75 892,75 917,75 937,75 524,94
5 Impiegati d’ordine, operai qualificati 750,91 764,98 779,05 793,12 807,19 830,64 849,38 522,37
6S Operai qualificati 703,68 717,21 730,74 744,27 757,80 780,35 798,37 520,64
6 Operai comuni 686,45 699,79 713,13 726,47 739,81 762,04 779,81 520,51
7 Personale di fatica e/o pulizia 612,57 625,07 637,57 650,07 662,57 683,40 700,05 518,45[1] I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data del 20.2.2010. In considerazione degli effetti dellacrisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche connesse al fenomeno della disintermediazione, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettantiper il periodo gennaiogiugno 2010 saranno erogati a decorrere dal mese di luglio 2010, in sette rate mensili. In caso di sospensione del rapporto, l’erogazione dei suddettiimporti avverrà a partire dal primo mese utile.[2] Valori congelati alla data dell'1.1.1995.
AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI MINORI
Liv. QualificheMinimi[2]
Contingenza[1]
1.1.2010 1.9.2010 1.3.2011 1.9.2011 1.3.2012 1.9.2012 1.4.2013
A Direttore 1.381,04 1.402,42 1.423,80 1.445,18 1.466,56 1.502,19 1.530,68 541,61
B Vice direttore 1.243,60 1.263,40 1.283,20 1.303,00 1.322,80 1.355,79 1.382,16 536,61
Contratti nazionali
7n. 3 marzo 2010
Liv. QualificheMinimi[2]
Contingenza[1]
1.1.2010 1.9.2010 1.3.2011 1.9.2011 1.3.2012 1.9.2012 1.4.2013
1 Lavoratori con funzioni direttive 1.122,14 1.140,58 1.159,02 1.177,46 1.195,90 1.226,64 1.251,21 535,732 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 985,23 1.002,09 1.018,95 1.035,81 1.052,67 1.080,76 1.103,22 530,763 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 902,82 918,72 934,62 950,52 966,42 992,92 1.014,10 527,524 Impiegati d’ordine, operai specializzati 826,04 841,04 856,04 871,04 886,04 911,04 931,04 524,295 Impiegati d’ordine, operai qualificati 744,71 758,78 772,85 786,92 800,99 824,44 843,18 521,77
6S Operai qualificati 698,00 711,53 725,06 738,59 752,12 774,67 792,69 520,096 Operai comuni 680,77 694,11 707,45 720,79 734,13 756,36 774,13 519,967 Personale di fatica e/o pulizia 607,41 619,91 632,41 644,91 657,41 678,24 694,89 517,95
[1] Valori congelati alla data dell’1.1.1995.[2] I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data del 20.2.2010. Gli incrementi di paga base relativial mese di gennaio 2010 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010
PUBBLICI ESERCIZI[3] E STABILIMENTI BALNEARI MINORI (3a E 4a CATEGORIA)
Liv. QualificheMinimi[2]
Contingenza[1]
1.1.2010 1.9.2010 1.3.2011 1.9.2011 1.3.2012 1.9.2012 1.4.2013
A Direttore 1.386,72 1.408,10 1.429,48 1.450,86 1.472,24 1507,87 1.536,36 542,19B Vice direttore 1.248,77 1.268,57 1.288,37 1.308,17 1.327,97 1360,96 1.387,33 537,121 Lavoratori con funzioni direttive 1.127,31 1.145,75 1.164,19 1.182,63 1.201,07 1.231,81 1.256,38 536,242 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 989,62 1.006,48 1.023,34 1.040,20 1.057,06 1.085,15 1.107,61 531,203 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 906,70 922,60 938,50 954,40 970,30 996,80 1.017,98 527,914 Impiegati d’ordine, operai specializzati 829,39 844,39 859,39 874,39 889,39 914,39 934,39 524,645 Impiegati d’ordine, operai qualificati 747,81 761,88 775,95 790,02 804,09 827,54 846,28 522,09
6S Operai qualificati 700,84 714,37 727,90 741,43 754,96 777,51 795,53 520,386 Operai comuni 683,61 696,95 710,29 723,63 736,97 759,20 776,97 520,257 Personale di fatica e/o pulizia 609,99 622,49 634,99 647,49 659,99 680,82 697,47 518,22
[1] Valori congelati alla data dell’1.1.1995.[2] I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data del 20.2.2010. Gli incrementi di paga base relativial mese di gennaio 2010 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010, salvo quanto previsto per le imprese del settore della ristorazione collettiva.[3] Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaiogiugno 2010 saranno erogatia decorrere dal mese di luglio 2010, in 7 rate mensili. In caso di sospensione del rapporto, l’erogazione dei suddetti importi avverrà a partire dal primo mese utile.
INDENNITÀ ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
E.D.R. Funzione quadro Diploma Laurea Cassa[2]
[1]
liv. A: € 46,48 (€ 60,00 dall’1.1.2008; € 75,00 dall’1.1.2009)
liv. B: € 41,32 (€ 55,00 dall’1.1.2008; € 70,00 dall’1.1.2009)
5% della paga basetabellare
[1] Dall’1.1.1995 conglobato nell’indennità di contingenza.[2] Solo per le imprese di viaggio e turismo.
Numero mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale
14 26192, orario 45 ore settimanali;190, orario 44 ore settimanali;172, orario 40 ore settimanali
generalità: 40 ore distribuite su 5 giorni 1/2;imprese di viaggio e turismo: 40 ore distribuite su 5 giorni;stabilimenti balneari: 40 ore personale impiegatizio; 44ore personale non impiegatizio, distribuite su 6 giorni
N.B. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore dì lavoro straordinario. La durata mediadell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi; la contrattazione integrativa può ampliare tale periodo sino a 12 mesi, afronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
RETR
IBU
TIVI
Voci DescrizioneUna tantum non prevista
Premi aziendalie di risultato
l’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal Ccnl è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazionedi programmi concordati dalle parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, diqualità, di redditività.Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel
Contratti nazionali
n. 3 marzo 20108
RETR
IBU
TIVI
campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l’1.7.1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Ccnl.Per l’attuazione di quanto sopra sono stanziati i seguenti importi lordi: liv. A e B, € 279,00; liv. 1, 2 e 3, € 237,00; liv.4 e 5, € 210,00; liv. 6S, 6 e 7, € 168,00.L’erogazione del premio avverrà con la retribuzione del mese di ottobre 2012 e sarà connessa al raggiungimento degliobiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza all’1.10.2012, che risultino iscritti nel Lul da almeno 6 mesi (l’importosarà calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle dipendenze dell’azienda nelperiodo 1.1.201031.10.2012).Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto aquanto previsto dal Ccnl Turismo, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito un accordo integrativo entro il30.9.2012, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, ai lavoratori qualificati in forzaall’1.10.2012, che risultino iscritti nel Lul da almeno 6 mesi (l’importo sarà calcolato in proporzione alle giornate dieffettiva prestazione lavorativa prestate alle dipendenze dell’azienda nel periodo 1.1.201031.10.2012), i seguenti importi: liv. A e B, € 166,00; liv. 1, 2 e 3, € 141,00; liv. 4 e 5, € 125,00; liv. 6S, 6 e 7, € 100,00.Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto aquanto previsto dal Ccnl Turismo, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle partistipulanti il presente Ccnl, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi, l’importo di cui soprasarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per ilperiodo 1.1.201031.10.2012
Indennità trasferta imprese di viaggio e turismo: rimborso delle spese di viaggio, rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista,quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; rimborso di altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione (telefoniche, postali e simili); indennità di trasferta pari al 15% di 1/26mo dellaretribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza. Per le assenze inferiori a 24 ore, ma superiori alle 6 ore, taleindennità è pari al 10%. Nel caso di trasferta fuori territorio nazionale, l’indennità è pari al 20%
Gratifica natalizia vedere tredicesima
Tredicesima 1 mensilità da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia
Quattordicesima 1 mensilità da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio
Altre mensilità agg. non previste
Scatti anzianità 6 triennali: € 40,80, liv. QA; € 39,25, liv. QB; € 37,70, liv. 1; € 36,15, liv. 2; € 34,86, liv. 3; € 33,05, liv. 4; € 32,54, liv.5; € 31,25, liv. 6S; € 30,99, liv. 6; € 30,47, liv. 7
Anzianità convenz. nessuna particolarità
Straordinari (limitie maggiorazioni)
ammessi nel limite massimo di 260 ore annuali. Maggiorazioni: 20%, lavoro festivo (per le imprese di viaggio e turismo40%); 25%, lavoro notturno; 30%, straordinario diurno; 40%, straordinario festivo per le imprese di viaggio e turismo;60%, straordinario notturno (per le imprese di viaggio e turismo 50%)
Contrattazioneintegrativa aziendaleo territoriale
la contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale; gli accordi hanno durata triennale.La contrattazione non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito da Ccnl
Indennità ai lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta una indennità incifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinarioeffettivamente prestato di domenica; di trasferimento: per le imprese di viaggio e turismo: al lavoratore capofamiglia spettano il rimborso delle spese diviaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; il rimborso della spesa effettiva del mobilio e del bagaglio; ilrimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione (massimo 6 mesi) e indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta al 50% per il lavoratore che non sia capofamiglia o nonabbia congiunti a carico); speciale mense: ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data dell’1.1.2008 che abbiano prestatoservizio continuato nel periodo 1.1.200630.6.2007 (per anzianità minore, l’importo verrà erogato in diciottesimi proquota), verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dall’1.1.2008 e fino al 31.12.2009 una «indennità speciale»pari ai seguenti importi mensili lordi: € 19,42, liv. A e B; € 16,50, liv. 1, 2 e 3; € 14,59, liv. 4 e 5; € 11,66, liv. 6S, 6 e7. Per il personale in servizio a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La suddetta indennitànon competerà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. L’indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il Tfr
Mansioni discontinue imprese di viaggio e turismo: per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa, l’orario di lavoro èfissato in 45 ore settimanali. Sono considerati lavoratori discontinui: custodi, guardiani diurni e notturni, uscieri edinservienti, telefonisti, portieri, addetti ai transfert, autisti
Cottimo, magg. gar. non previsti
Erogazione Tfr la liquidazione del Tfr dovrà avvenire all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre 30 giornidalla data stessa
Vitto e alloggio aziende alberghiere: a decorrere dall’1.8.2007 gli importi da corrispondere a titolo di indennità di vitto e alloggio vengono determinati come segue: un pranzo: € 0,70; una prima colazione: € 0,12; un pernottamento: € 0,75.A decorrere dal 1° gennaio 2011, eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto, superiori a quelli dicui sopra, verranno adeguati nella misura massima di € 0,10 per un pranzo, di € 0,02 per una prima colazione e di €0,10 per un pernottamento.Il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,10 a pasto
Contratti nazionali
9n. 3 marzo 2010
ORA
RIO
DIL
AVO
RO
Ferie 26 giorni lavorativi. La settimana lavorativa, comunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni
Permessi retribuiti per i componenti dei Consigli o Comitati, per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di 24 ore per annonelle aziende da 6 a 15 dipendenti e nella misura di 70 ore nelle aziende con oltre 15 dipendenti. Per le imprese di viaggioe turismo verranno concesse 70 ore all’anno, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda; ai componenti delle Rsu, per l’espletamento del loro mandato; 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; 5 giorni di calendario per lutto familiare o casi di gravi calamità. Tale congedo potrà essere prolungato di ulteriori 3giorni di calendario in relazione alla distanza da raggiungere; studenti: 150 ore annue retribuite in un triennio. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’azienda per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata
Riduzione orario 104 ore annue per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni ed agenzie di viaggio; 108 ore annue per gli stabilimenti balneari.Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività religiose abolite. Tali permessi non potranno essere inferiori a 1 ora né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenzaoppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente
Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11: al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata, oltreal trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione, ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo
Festività soppresse vedere riduzione orario
Flessibilità orariocontrattuale
possono essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per taliquei sistemi che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore all’orario contrattuale(massimo 4 settimane consecutive, elevate a 6 per le agenzie di viaggio) e per le altre, a compensazione, prestazionidi durata inferiore. I lavoratori interessati percepiranno la normale retribuzione sia nei periodi di superamento che inquelli di riduzione dell’orario di lavoro.Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato in periodi di minore intensità lavorativa e comunqueentro 12 settimane dall’inizio del periodo di maggiore intensità lavorativa.Qualora i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi, rispettivamente a 12 e 24 settimane,per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo dei permessi retribuiti è elevato a 116 ore.I suddetti sistemi di flessibilità aziendale potranno essere effettuati per non più di due volte nell’anno e gli eventualidue periodi non dovranno essere consecutivi.In deroga a quanto sopra, l’orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro paria un’ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte oredi permessi previsto dal Ccnl.Banca ore le parti attiveranno tale istituto al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in partei riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l’orario medio annuo. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo di permessi retribuiti è elevato a 128 ore
Permanenza massimapassaggio cat. sup.
passaggio alla categoria superiore trascorsi 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
Passaggio qual. sup. nessuna particolarità
ASS
ENZE
Malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni per anno (1.131.12) e ai seguenti trattamenti economici:a. aziende alberghiere, campeggi e villaggi turistici: indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal21° in poi, posta a carico dell’Inps; integrazione indennità Inps da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 75% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° al 20° e del 100% per i giorni dal 21° in poi.Il periodo di carenza stabilito dall’Inps è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per isuccessivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l’interoperiodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro;b. pubblici esercizi: indennità da corrispondersi dall’Inps nella misura dell’80%, comprensiva dell’indennità posta a carico dello stessoistituto; normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni (carenza) qualora la durata dellamalattia superi i 5 giorni;c. stabilimenti balneari, alberghi diurni: indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal21° in poi, posta a carico dell’Inps; integrazione dell’indennità Inps pari al 28% della retribuzione da corrispondersi da parte del datore di lavoro; normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro;d. imprese di viaggio e turismo: indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal21° in poi, posta a carico dell’Inps; integrazione dell’indennità Inps, da corrispondersi dal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni (carenza) e per i giorni dal 21° in poi, e il 75% per i giorni dal 4° al 20°
Infortunio conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare; intera retribuzione nel giorno dell’infortunio e 60% della stessa per i 3 giorni successivi (per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni: integrazione indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il 100% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio).
Contratti nazionali
n. 3 marzo 201010
ASS
ENZE
In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo dianticipazione, l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all’Istituto assicuratore.Per il recupero della somma erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell’art. 70 del Dpr n. 124/1965. Qualora l’Inail non riconosca il diritto all’indennità o, comunque, non ne rimborsil’importo al datore di lavoro, l’anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente
Maternità vale quanto previsto dal Dlgs n. 151/2001 Testo unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad una integrazione dell’indennità Inps fino araggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta (disposizione applicabile per i periodi di astensione che abbiano inizio dopo l’1.8.2003)
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente la data del matrimonio. La richiesta di congedo deveessere avanzata con almeno 10 giorni di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giornisenza retribuzione
Servizio militare vedere Dl Cps n. 303/1946 e Dpr n. 237/1964
Permessi 8 giorni all’anno ai dirigenti sindacali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di naturasindacale; per elezioni: i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata dellerelative operazioni
Sospensione/riduzione lavoro o Cig
è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo all’interruzione
Aspettative per malattia o infortunio, al termine del periodo di comporto, aspettativa per un massimo di 120 giorni (con riferimento aimalati con gravi patologie oncologiche, il periodo di aspettativa generica sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni); 4 mesi (elevati a 6 per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 20), al termine del periodo di conservazionedel posto, per i lavoratori affetti da tubercolosi; i lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a cariche sindacali provinciali o nazionali
GES
TIO
NE
DEL
RAPP
ORT
O
Prova 180 giorni, liv. A e B; 150 giorni, liv. 1; 75 giorni, liv. 2; 45 giorni, liv. 3; 30 giorni, liv. 4 e 5; 20 giorni, liv. 6S; 15 giorni,liv. 6 e 7.Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermorestando il termine massimo di 6 mesi.Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbiaprestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuare di nuovo il periodo di prova
Preavviso i termini di preavviso per il caso di licenziamento o di dimissioni sono i seguenti:
Livelli Anzianità
Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
QA e QB 4 mesi 5 mesi 6 mesi
1 2 mesi 3 mesi 4 mesi
2 e 3 1 mese 45 giorni 2 mesi
4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6S, 6 e 7 15 giorni 20 giorni 20 giorniTirocinio non regolamentato
Apprendistato a. possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24, ovvero 26nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 2081/1993, e successive modificazioni. Nel casoin cui l’apprendista sia portatore di handicap, tali limiti sono elevati di 2 anni;b. durata: 48 mesi, liv. 3; 36 mesi, liv. 4 e 5; 24 mesi, liv. 6S; 18 mesi, liv. 6. La contrattazione integrativa può stabilireuna durata maggiore. La durata è fissata in 4 anni per le seguenti qualifiche: aziende alberghiere: cuoco capo partita; campeggi e villaggi turistici: segretario ricevimento e cassa o amministrazione; pubblici esercizi: cuoco capo partita, gastronomo, pasticcere; imprese di viaggio e turismo: addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica; impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere; impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia; impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all’assistenza e/o all’accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale ed all’estero; transfertista (addetto all’assistenza e ricevimentodegli arrivi e partenze); impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati.c. per l’apprendistato inquadrato nel liv. 3, gli apprendisti non potranno essere destinati a svolgere mansioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;d. lo svolgimento dell’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al liv. 6, è consentito esclusivamenteper le seguenti qualifiche: cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; commis di cucina, sala e piani, bar, tavolacalda, ristorante, selfservice; facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; bagnino; guardiano notturno; sorvegliante di ingresso. Ulteriori qualifiche saranno individuate dalla contrattazione collettiva;e. i periodi di servizio presati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima delperiodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività;f. prova: 25 giorni di effettiva presenza al lavoro;
Contratti nazionali
11n. 3 marzo 2010
GES
TIO
NE
DEL
RAPP
ORT
O
g. il numero degli apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di 1 apprendista ogni 2 lavoratori qualificati. L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia meno di 2 può assumereapprendisti in numero non superiore a 2. Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell’anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione;h. formazione:
Titolo di studio scuola dell’obbligo attestato di qualifica e diploma di scuola media e superiore diploma universitario e diploma di laurea
Formazione120 ore100 ore80 ore
i. trattamento economico: la retribuzione viene calcolata applicando le seguenti aliquote percentuali alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello: 1° anno, 75%; 2° anno, 80%; 3° anno, 85%; 4 anno, 90%;j. è vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni(art. 21, legge n. 14/2003 art. 2, comma 4, Dlgs n. 66/2003).Apprendistato in cicli stagionali In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in ciclistagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario.Apprendistato professionalizzante durata: 48 mesi, liv. 2, 3, 4; 36 mesi, liv. 5 e 6S; 24 mesi, liv. 6; il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ognilavoratore qualificato. L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne hameno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti; trattamento economico: la retribuzione è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori di parilivello, secondo le seguenti proporzioni: 80%, 1° anno; 85%, 2° anno; 90%, 3° anno; 95%, 4° anno. La retribuzionedell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratorenon apprendista di analogo livello; formazione: 120 ore annue per i livelli secondo e terzo; 100 ore annue per i livelli quarto, quinto e sesto super; 80 oreannue per il livello sesto.N.B. La disciplina del contratto di apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.In attesa della disciplina dei suddetti istituti, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presentecontratto relative all’apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previstol’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l’acquisizione di undiploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.Per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra, con riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e agli approdi turistici,ai complessi turisticoricettivi dell’aria aperta e ai rifugi alpini, in attesa di definire i profili formativi, fermo restandoquanto previsto dal regolamento allegato al Ccnl 20.2.2010, con particolare riferimento alla durata della formazione,sono confermate le indicazioni recate dall’Accordo di rinnovo del Ccnl Turismo 27 luglio 2007. Con riferimento ai pubblici esercizi, agli stabilimenti balneari e alle imprese di viaggio e turismo sono individuate leseguenti figure:
Denominazione Livello corrispondente Durata
Addetto/operatore di base 6 Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto 6S Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato 5 Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4 Fino a 48 mesi
Operatore professionale 3 Fino a 48 mesi
Operatore gestionale 2 Fino a 48 mesi
Contratto intermittente non regolamentato
Contratto tempodeterminato
oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibilefar fronte con il normale organico; impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate; adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi dicontabilità, controllo di gestione, controllo di qualità; supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro; lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione.La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui sopra sarà contenuto neiseguenti limiti, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
Dipendentida o a 4da 5 a 9
da 10 a 25da 26 a 35da 36 a 50
oltre 50
Assunzioni4 unità6 unità7 unità9 unità12 unità
20%
Contratti nazionali
n. 3 marzo 201012
GES
TIO
NE
DEL
RAPP
ORT
O
I contratti a tempo determinato instaurati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di duratalimitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non oltre i 12mesi, che possono essere elevati sino a 24 dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.Rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzionee il relativo affiancamento di lavoratori, quali: lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi,ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso; lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede; lavoratori impegnati in attività formative; lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.L’affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.Rientrano altresì nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro le esigenze connessea cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali
Parttime a) la prestazione individuale è consentita in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore, nel caso di orario ridottorispetto al normale orario settimanale; 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; 600 ore, nelcaso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.b) clausole flessibili/elastiche: le parti possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazionetemporale della prestazione Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell’applicazione delle clausole flessibiliverranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione; le parti possono concordare clausole elastiche, nei parttimeverticali o misti, relative alla variazione in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazionelavorativa annua concordata. Le ore di lavoro effettuate a seguito dell’applicazione di clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione ela maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) dacalcolare sulla quota oraria della retribuzione.In alternativa alle suddette maggiorazioni dell’1,5%, le parti possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pariad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili;c) parttime week end possono essere stipulati parttime della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arcodella giornata
Contrattid’inserimento
in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza, qualora non trovino applicazionele disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o quello di formazione e lavoro, si applica, per un periodo di 12mesi, il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento
Lavoro domicilio non regolamentato
Lavoro extrao di surroga
è consentita l’assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi: banquetting; esigenze per le quali non sia possibilesopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie enon prevedibili di gruppi nonché eventi similari; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti,aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/oaziendale; fine settimana; festività.La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e dellecondizioni locali.Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabilie quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabilee quello di surroga.In mancanza della disciplina prevista dalla contrattazione integrativa, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:
Liv. Gen.2010
Set.2010
Mar.2011
Set.2011
Mar.2012
Set.2012
Apr.2013
4 12,43 12,57 12,71 12,84 12,98 13,21 13,44
5 11,85 11,98 12,11 12,24 12,37 12,59 12,81
6S 11,33 11,46 11,58 11,71 11,83 12,04 12,25
6 11,19 11,32 11,44 11,56 11,69 11,89 12,10
7 10,48 10,59 10,71 10,82 10,94 11,13 11,33Il compenso orario è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati percontratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a mensilità, nonché di Tfr.Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha dirittoalla retribuzione maggiorata del 20%.I nuovi valori retributivi relativi al mese di gennaio 2010 elencati nella tabella di cui sopra si applicano solo ai rapportidi lavoro in essere alla data del 20.2.2010
Lavoro interinale oltre ai casi previsti dalla legge n. 196/1997, è consentito, nelle seguenti ulteriori ipotesi:a) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte conil normale organico;b) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far frontecon il normale organico;c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall’articolo 1,lettera b) della legge n. 230/1962 e successive modificazioni;
Contratti nazionali
13n. 3 marzo 2010
GES
TIO
NE
DEL
RAPP
ORT
O
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utilealla ricerca di personale idoneo alla mansione.In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lettere a), b), d), e), sarà contenuto entro l’8% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di 3 prestatoridi lavoro temporaneo.La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad 1 mese è subordinata alla preventiva verifica delladisponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.N.B. Con l’entrata in vigore dal Dlgs n. 276/2003 tale prestazione è denominata somministrazione di lavoro. L’art. 86del medesimo decreto ha stabilito che le clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti al 24.10.2003, riferiti alleesigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione del lavoro a termine mantengono la loro efficacia, salvo diverse intese, fino alla data di scadenza degli stessi
Lavoro stagionale il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni. Il periododi prova è fissato in 10 giorni per tutto il personale.Il personale dei pubblici esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del: 20% per ingaggio fino ad 1 mese; 15% peringaggio fino a 2 mesi; 8% per ingaggio oltre i 2 mesi e fino alla fine della stagione
Telelavoro vedere accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16.7.2002 traUnice/Ueapme, Ceep e Ces del 4.6.2004, allegato al Ccnl
Lavoro ripartito(job sharing)
il contratto deve indicare le misura percentuale e di collocazione temporale del lavoro che si prevede venga svolto da ciascunlavoratore interessato, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasimomento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro. Conseguentemente laretribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato
Viaggiatori e piazzisti non previsti
Collocamento sono escluse dall’obbligo della riserva di cui all’art. 25 della legge n. 223/1991: le assunzioni dei lavoratori cui siaassegnata una qualifica ricompresa nei liv. A, B, 1, 2 e 3; le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualificaricompresa nei liv. 4, 5, 6S, 6 e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che sianoin possesso di titolo di studio professionale attinente alle mansioni da svolgere; le assunzioni effettuate in occasionedi cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente
Formazione continua al fine della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te).I quadri saranno iscritti all’istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri Quadrifor. Il contributo annuo è pari a€ 75,00 di cui € 50,00 a carico dell’azienda e € 25,00 a carico del Quadro
PREV
./ASS
.IN
TEG
.
Previd. integrativa/complementare
previsto un Fondo pensionistico complementare la cui contribuzione è così determinata: 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del Tfr, a carico del lavoratore; 0,55% (di cui lo 0,05%costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del Tfr, a carico del datore di lavoro; 3,45% dellaretribuzione utile per il calcolo del Tfr, prelevato dal Tfr maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo; una quota unatantum, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49 (€ 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore).Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione al Fondo del Tfrmaturando. Al momento dell’iscrizione il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr
Assistenza integrativa Fondo Est Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo:a) sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti, quadri e apprendisti) assunti a tempo indeterminato, siaa tempo pieno che parziale. È prevista l’iscrizione anche per i lavoratori a tempo determinato a condizione che il contratto siadi durata superiore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione;b) contribuzione carico azienda: quota una tantum: € 15,00, per ciascun dipendente full time nuovo assunto; € 8,00, perciascun dipendente parttime nuovo assunto; € 7,00 (€ 10,00 dall’1.7.2008) mensili per ciascun dipendente iscrittoassunto a tempo pieno; € 5,00 (€ 10,00 dall’1.7.2008) mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale; il versamento dei contributi avviene con cadenza; trimestrale anticipata (16.1 per il trimestre 1.131.3; 16.4 per iltrimestre 1.430.6; 16.7 per il trimestre 1.730.9; 16.10 per il trimestre 1.1031.12); annuale anticipata (16.1 di ciascunanno); mensile posticipato (gg. 16 del mese successivo al periodo contributivo).Per quanto non regolamentato si veda il sito internet www.fondoest.itFondo Fast: Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende alberghiere e i complessi turisticoricettivi all’ariaaperta:a) all’atto dell’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:€ 15,00 per ciascunlavoratore assunto a tempo pieno; € 8,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.b) finanziamento del fondo contributo mensile, carico azienda, pari a: € 7,00 (€ 10,00 dall’1.7.2008) mensili perciascun lavoratore assunto a tempo pieno; € 5,00 (€ 10,00 dall’1.7.2008) mensili per ciascun lavoratore assunto atempo parziale.Il contributo è pagato al fondo in un’unica rata annuale anticipata.Per quanto non regolamentato si veda il sito internet www.fondofast.itN.B. L’obbligo di iscrivere gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dall’1.7.2009
Polizze infortuni pubblici esercizi, stabilimenti balneari, aziende alberghiere, villaggi e campeggi turistici, alberghi diurni, imprese diviaggio e turismo: le indennità per il personale impiegatizio non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge vengono stabilite con un massimale di almeno € 7.746,85 per l’invalidità permanente e € 5.164,57 per la morte
Quadri l’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terziconseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni; i quadri devono essere iscritti alla Cassa di AssistenzaSanitaria (Quas). La relativa quota contributiva annua è fissata in € 302,00 (€ 340,00 dall’1.1.2008) a carico dell’azienda e in € 42,00 (€ 50,00 dall’1.1.2008) a carico del Quadro. La quota costitutiva una tantum è fissata in € 302,00 (v340,00 dall’1.1.2008) a carico dell’azienda