TOUR OPERATOR E DISSERVIZI DEL VILLAGGIO

Post on 23-Mar-2016

38 views 0 download

description

TOUR OPERATOR E DISSERVIZI DEL VILLAGGIO. Cominetti Nadia Mussida Claudia. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012, N° 3256. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TOUR OPERATOR E DISSERVIZI DEL VILLAGGIO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012,

N° 3256

TOUR OPERATORE DISSERVIZI DEL

VILLAGGIO

Cominetti NadiaMussida Claudia

MASSIMA«Deve qualificarsi come "pacchetto turistico", e soggiace alla relativa disciplina, l'acquisto ad un prezzo forfettario di un soggiorno presso una struttura alberghiera inserita in un villaggio turistico, a nulla rilevando che, per la fruizione dei servizi da questo offerti in base alla prefissata combinazione venduta (spiaggia, vigilanza dei minori, piscina, animazione), il consumatore abbia dovuto pagare sul posto un prezzo aggiuntivo (sotto forma dell'acquisto di una c.d. "tessera club"), quando questo era comunque obbligatorio.»

LE PARTI ATTORI: Coniugi Donzelli CONVENUTO: Alpitour Spa

IL CASO – 1/2Nel maggio 2002, i coniugi, insieme ai due figli minori, acquistarono presso un’agenzia di viaggi, scegliendo da un catalogo Alpitour, un soggiorno di 14 giorni presso un villaggio turistico.

Durante la vacanza, previo acquisto di una tessera club, essi potevano usufruire di una serie di servizi (es: spiaggia attrezzata, piscina, animazione, …).

IL CASO – 2/2 Durante il soggiorno sono state riscontrate alcune inadempienze:non usufruibilità della spiaggia;spazi angusti;intrattenimento non professionale;Incompetenza dello staff del mini-club (smarrimento di un minore).

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E CORTE D’APPELLOSia il Tribunale che la Corte

d’Appello di Milano hanno rigettato la richiesta di risarcimento del danno ritenendo di non poter applicare la disciplina del contratto di viaggio contenuta nel decreto legislativo 111/1995.

MOTIVI DEL RIGETTO – 1/3a)Non è applicabile la disciplina

prevista dal d.lgs. 111/1995 per via dell’acquisto di un soggiorno in mezza pensione in una struttura alberghiera e, tramite «tessera club», servizi che non possono classificarsi non accessori, perché destinati al più intenso godimento del servizio alberghiero.

b)Non è stata inviata alcuna comunicazione tramite raccomandata, né sono stati effettuati reclami in loco.

MOTIVI DEL RIGETTO – 2/3c) La domanda risarcitoria per

inadempimento di obbligazioni contrattuali è stata rigettata per mancanza di prova di inadempimenti qualitativi.

Non usufruibilità della spiaggia: nonostante la presenza di imbarcazioni, dalle foto risulta frequentata, inoltre non era l’unica accessibile.

Spazi angusti, intrattenimento non professionale: villaggio a 3 stelle.

Staff del miniclub: smarrimento del minore risulta provato genericamente e non è attribuibile all’incompetenza dello staff.

MOTIVI DEL RIGETTO – 3/3d)Il danno non patrimoniale è stato

delimitato secondo la giurisprudenza.

Sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 11 novembre 2008, n. 26972:

«Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.»

CORTE DI CASSAZIONEa) La Cassazione ritiene violato con il primo

motivo il d.lgs. 111/1995 all’art. 2: il giudice ha commesso un errore nel non ritenere la norma applicabile ai «pacchetti turistici».

Art. 2, I comma, d.lgs. 111/1995 - Pacchetti turistici:«I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio

di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".»

MOTIVO a) 1/4

CORTE DI CASSAZIONEArt. 7 d.lgs. 111/1995 - Elementi del

contratto di vendita di pacchetti turistici:«Il contratto contiene i seguenti elementi:

[…]i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

[…]m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione.

[…]»

MOTIVO a) 2/4

CORTE DI CASSAZIONEIl motivo viene accolto, in quanto i

servizi acquistati con la «tessera club» non vengono considerati accessori all’alloggio. Ed è proprio la causa concreta del contratto, costituita dalla «finalità turistica», ad impedire di considerare accessori i servizi acquistati dalla famiglia per la loro vacanza.

MOTIVO a) 3/4

CORTE DI CASSAZIONEAnche la ratio di tutela del consumatore che

ispira la normativa è uno strumento essenziale per determinare gli ambiti di applicabilità della norma.Quanto acquistato in agenzia si configura come la

«prefissata combinazione» di alloggio e servizi non accessori sono stati cioè combinati nel momento della stipulazione del contratto.

Sussiste la condizione della vendita a un «prezzo fortettario» Art. 2, II comma d.lgs. 111/1995:

«La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.»

MOTIVO a) 4/4

CORTE DI CASSAZIONESecondo la Corte di Cassazione è stato violato l’art.

19 del d.lgs. n. 111 del 1995 per non avere il giudice di merito ritenuto che il reclamo in loco non necessita di alcuna formalità e che l’invio con raccomandata nel termine di dieci giorni è una possibilità che non comporta decadenza. Art. 19 d.lgs. n. 111/95 – Reclamo:« 1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localita' di partenza.»

MOTIVO b) 1/2

CORTE DI CASSAZIONEIl giudice in Cassazione ha inoltre

recepito la direttiva comunitaria 90/314/CEE secondo la quale«vanno inseriti nel contratto i termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento» Si tratta di previsioni a favore del consumatore lontane da stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso.

MOTIVO b) 2/2

CORTE DI CASSAZIONEI punti:

c) mancanza di prova di inadempimenti qualitativid) danno non patrimoniale

della sentenza della Corte d’Appello sono stati approvati anche dalla Corte di Cassazione.

MOTIVI c) e d)

CONCLUSIONELa Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti gli altri.

La Corte di Cassazione rinvia la Causa alla Corte d’Appello di Milano in merito alla decisione sulla controversia e sulle spese del presente giudizio.