Post on 17-Feb-2019
Approfondire quanto previsto dal nostro ordinamento in
materia di successioni e donazioni.
Utilizzare i vantaggi fiscali previsti per la pianificazione
successoria.
Analizzare l‟impatto dell‟attribuzione beneficiaria nella polizza
vita rispetto ai diritti vantati dagli eredi e dai creditori.
Gli obiettivi
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L‟assicurazione a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario.
La successione con e senza testamento.
Gli eredi legittimari, gli ordini successori e i gradi di parentela.
Il testamento nelle sue varie forme.
I diritti dei creditori.
Azione esecutiva, cautelare e revocatoria.
La donazione diretta e indiretta.
L‟imposta di successione.
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Gli argomenti
La principale finalità dell‟assicurazione sulla vita, specialmente
quelle ove è previsto il caso di morte, è quella che sia
certamente garantito un capitale o una rendita alla persona
designata dal Contraente.
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Il beneficiario
La Legge regola come può essere raggiunta questa finalità, nel
Codice Civile.
All‟art. 1920 è previsto espressamente che è valida
l‟assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
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L’assicurazione a favore di un terzo
L‟ultimo comma dell‟art. 1920 precisa che per effetto della
designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell‟assicurazione.
Ciò significa che il diritto alla somma assicurata spetta
direttamente al beneficiario senza entrare a far parte del
patrimonio del contraente-assicurato.
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Il diritto del terzo
Lo stesso Codice Civile prevede all‟art. 1411 che un contratto
può essere stipulato a favore di un terzo a condizione che lo
stipulante vi abbia interesse.
L‟art. 1920 che riguarda solo l‟assicurazione sulla vita non pone
alcuna condizione per la designazione.
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L’assicurazione a favore di un terzo
Uno degli aspetti più interessanti di questa norma è che si può
designare beneficiario una persona determinata anche se non
rientra tra i soggetti indicati dalla Legge quali eredi.
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Il diritto del terzo
Il vantaggio che sorge ha come fonte il contratto di
assicurazione e quindi il capitale assicurato viene acquisito
direttamente senza passare dal patrimonio dell‟assicurato,
usufruendo così dell‟esenzione dall‟imposta di successione.
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L’imposta di successione
Equivale a designazione del beneficiario l‟attribuzione fatta nel
testamento.
Quindi la designazione può essere fatta:
nel contratto;
con testamento.
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La designazione
È possibile designare beneficiario:
una o più persone Fisiche e/o una o più persone Giuridiche.
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La designazione
Nel caso di designazione generica che indichi “gli eredi” devono
intendersi gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento,
gli eredi legittimi.
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La designazione
Il Contraente deve stabilire a chi spetta il beneficio della polizza
con la designazione, che può essere fatta al momento della
stipula del contratto o con successiva notificazione
all‟assicuratore comunicata per iscritto.
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La designazione
La designazione degli eredi viene considerata solo come
mezzo di individuazione delle persone designate.
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La designazione
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L‟accettazione del beneficio non implica l‟accettazione
dell‟eredità e la rinuncia all‟eredità non comporta la perdita del
diritto al beneficio della polizza.
Il diritto proprio
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La designazione generica come beneficiari de ‟i figli”
comprende tutti i figli, purché riconosciuti, anche se non ancora
nati al tempo della designazione.
I figli
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In caso di designazione de ‟il coniuge” dovrà intendersi la
persona che, al momento della designazione stessa, era
coniugata con l‟assicurato.
(segue)
Il coniuge
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In caso di morte del coniuge la designazione dovrà considerarsi
caduta e non potrà essere considerata a favore dell‟eventuale
secondo coniuge, in quanto il contraente non poteva designare
una persona che non aveva la qualità di coniuge al momento
dell‟indicazione del beneficiario.
Il coniuge
In caso di morte del Beneficiario, possono verificarsi due
ipotesi:
A. Decesso del beneficiario dopo l‟Assicurato
B. Decesso del Beneficiario prima dell‟Assicurato
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Il decesso del beneficiario
A. Decesso del beneficiario dopo l‟assicurato.
Il beneficiario (erede legittimo, erede testamentario o persona
indicata in polizza) ha già acquisito il diritto alla prestazione
perciò alla sua morte la prestazione si trasmette ai suoi eredi
per diritto ereditario, entra cioè nell'asse ereditario e segue le
regole della successione (eredi legittimi se non ha lasciato
testamento, eredi testamentari se ha lasciato testamento).
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Il decesso del beneficiario
B. Decesso del beneficiario prima dell‟assicurato.
In questo caso la prestazione deve essere eseguita a favore dei
suoi eredi (art. 1412, 2° comma cod. civ.).
La morte del beneficiario in un momento anteriore a quella
dell‟assicurato trasmette agli eredi del beneficiario stesso
(legittimi se non ha lasciato testamento, testamentari se ha
lasciato testamento) i diritti derivanti dalla polizza.
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Il decesso del beneficiario
Secondo alcuni autori e giurisprudenza, la ripartizione tra gli
eredi dovrebbe avvenire in parti uguali essendo la fonte
contrattuale, mentre altri indicano che si devono seguire le
regole della successione e quindi tenendo conto anche del
grado di parentela.
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Il decesso del beneficiario
La designazione del beneficiario può essere revocata con le
stesse forme con cui può essere fatta (Art. 1921 C.C.) e, cioè:
comunicazione scritta all‟assicuratore;
Testamento.
Quindi il contraente può revocare il beneficio in qualsiasi
momento.
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La revoca del beneficiario
La revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del
contraente e neanche nel caso in cui, essendosi verificato
l‟evento morte dell‟assicurato, il beneficiario dichiari di voler
profittare del beneficio.
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La revoca del beneficiario
Esiste però la possibilità che il contraente rinunci al potere di
revocare il beneficio.
Per essere valida questa possibilità, che è denominata dalle
imprese assicuratrici “Beneficio accettato” occorre che il
contraente comunichi all‟assicuratore per iscritto la rinuncia al
suo potere di revoca ed altresì necessario che il beneficiario
accetti di voler profittare del beneficio.
Il contratto potrà essere successivamente riscattato solo con
l‟autorizzazione del beneficiario accettante.
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La revoca del beneficiario
L‟Art. 1922 C.C. prevede l‟ipotesi della decadenza del beneficio
nel caso in cui il beneficiario attenti alla vita dell‟assicurato,
anche nel caso in cui esista in polizza l‟irrevocabilità del
beneficio (Beneficio accettato).
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La decadenza del beneficiario
Lo stesso articolo 1922 C.C. prevede una ipotesi di revocabilità
del beneficio anche se esiste la clausola di irrevocabilità e sia
stata stipulata a titolo di liberalità (e non, ad es. quale garanzia
per l‟estinzione di un debito), ma solo nei casi di ingratitudine
(comportamenti riprovevoli nei confronti del contraente, es.
calunnia, falsa testimonianza, ingiuria, grave pregiudizio al
patrimonio, rifiuto degli alimenti) o per la sopravvenienza di figli
(il contraente non aveva o che ignorava di avere figli o
discendenti legittimi al tempo della designazione - art. 800 del
C.C.).
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La decadenza del beneficiario
Il beneficio è uno dei principali motivi per cui una persona
stipula un contratto.
Nella polizza mista, ad esempio, si potrà designare un
beneficiario in caso di morte ed anche in caso di vita, cioè alla
scadenza del contratto il beneficiario percepirà il capitale anche
se è in vita l‟assicurato.
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Le motivazioni di vendita
Nelle polizze che prevedono il solo caso morte (vita intera,
temporanea caso morte) verrà indicato un beneficiario per il
solo caso morte che potrà essere anche persona estranea alla
propria famiglia, una società, un ente di beneficenza ecc.
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Le motivazioni di vendita
Gli imprenditori, prevalentemente quelli che sono gli “uomini
chiave” dell‟azienda, cioè che godono del credito da parte delle
banche e di cui i clienti e fornitori si fidano ciecamente, possono
stipulare una polizza caso morte con beneficio a favore
dell‟azienda stessa.
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Le motivazioni di vendita
Nel caso di società, il capitale assicurato potrà essere utilizzato
dagli altri soci per liquidare le quote sociali agli eredi del socio
deceduto.
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Le motivazioni di vendita
Gli Istituti di credito o anche le società che forniscono credito,
chiedono spesso all‟imprenditore in caso di finanziamento, una
polizza caso morte che preveda un vincolo (che normalmente è
una costituzione in pegno) per la garanzia del debito,
ovviamente per la parte non ancora restituita.
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Le motivazioni di vendita
Il beneficio in questo caso sarà a favore dell‟azienda, in modo
che se il debito ancora da estinguere è minimo, la società potrà
usufruire del capitale assicurato al netto del debito residuo, che
la società assicuratrice avrà già liquidato all‟ente erogatore del
prestito.
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Le motivazioni di vendita
In diritto il termine successione identifica il fenomeno del
subentrare di un soggetto, detto successore o avente causa, ad
un altro soggetto, detto autore o dante causa.
La dottrina distingue la successione dal trasferimento:
Il trasferimento può aver luogo in situazioni attive
la successione, che ha una portata più ampia, ha luogo sia
nel lato attivo sia nel passivo (si pensi nel caso della
successione a causa di morte ad un'eredità oberata di debiti).
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La successione
La successione a causa di morte (nota anche come
successione mortis causa) è un procedimento del diritto
successorio, che si verifica quando un patrimonio o comunque
un insieme di beni e/o diritti sia rimasto privo di titolare per
effetto della sua morte.
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La successione
La successione è una delle operazioni in forza delle quali si
realizza il trasferimento del diritto di proprietà di beni
materiali da persona deceduta (il de cuius) ad uno o più vivi
aventi diritto, detti genericamente eredi.
La successione mortis causa è regolata dalle norme
contenute nel codice civile.
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La successione
La successione si apre nel momento della morte del de
cuius e nel luogo dell'ultimo domicilio, che può essere
diverso dal luogo in cui si verifica effettivamente la morte.
Dal giorno della apertura della successione l'erede ha dieci
anni per accettare. L'accettazione può essere espressa o
tacita. Quella espressa si fa per atto pubblico o scrittura
privata. Quella tacita si verifica quando l'erede compie uno o
più atti che presuppongono la sua volontà di accettare (es:
pagamento dei debiti del de cuius).
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La successione
In diritto con il termine successione legittima (dal latino: successio ab intestato) si fa riferimento alla successione che ha luogo quando il defunto (o de cuius) non abbia provveduto a redigere testamento, ovvero, pur avendo redatto il testamento, questo è nullo o annullato ovvero dispone solo per una parte dei beni ovvero solo legati.
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La successione
Il Codice Civile detta alcuni principi all‟art. 457:
l‟eredità si devolve per legge o per testamento;
non si fa luogo alla successione legittima se non quando
manca, in tutto o in parte, quella testamentaria;
le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i
diritti che la legge riserva agli eredi legittimari (detti anche
necessari o riservatari).
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La successione
Ma a quali soggetti viene devoluta l‟eredità?
All‟erede testamentario.
All‟erede legittimo o ab intestato (cioè senza testamento).
All‟erede legittimario (colui al quale la legge garantisce una
quota di eredità).
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I soggetti
La Legge riserva a determinate persone una quota di eredità o
altri diritti nella successione (Art.536 C.C.):
coniuge;
figli o i loro discendenti (se i figli sono premorti);
genitori (solo in assenza dei figli) o ascendenti legittimi (in
assenza di figli e genitori).
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Gli eredi legittimari
Nella successione legittima sono capaci di succedere tutti
coloro che sono vivi al momento dell'apertura della
successione (e che quindi hanno capacità giuridica), ma
anche quelli che non sono ancora nati, ma sono stati comune
concepiti; se quindi muore il padre, successori saranno, oltre
la moglie, i figli già nati, ma anche quello o quelli concepiti.
Nella successione testamentaria, invece, possono essere
capaci di succedere addirittura coloro che non sono stati
ancora concepiti.
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(segue)
I figli nati o concepiti
Salvo prova contraria si presumono concepiti al tempo
dell'apertura della successione coloro che sono nati entro 300
giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
In tutti questi casi la chiamata è subordinata alla nascita della
persona.
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I figli nati o concepiti
Con l'entrata in vigore della nuova Legge n. 219 del 10
dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei
figli naturali" si è stabilito il superamento di ogni ineguaglianza
normativa tra figli legittimi e figli naturali in virtù del principio
dell'unicità dello status di figlio. Pertanto i figli nati fuori dal
matrimonio sono equiparati a tutti gli effetti ai figli nati in
costanza di matrimonio.
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(segue)
La legittimazione dei figli
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati è
necessario che venga riconosciuto da entrambi. Ciò avviene
tramite l'atto irrevocabile di riconoscimento o la dichiarazione
giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice). É importante
precisare che il genitore che riconosce il figlio deve aver
compiuto il quattordicesimo anno di età.
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(segue)
La legittimazione dei figli
Il figlio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i
genitori congiuntamente al momento della nascita.
Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore
(generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo
cognome.
Se invece il riconoscimento viene effettuato da entrambi i
genitori congiuntamente al momento della nascita, il
cognome attribuito sarà quello del padre.
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(segue)
La legittimazione dei figli
Esiste inoltre la possibilità che un bambino non venga
riconosciuto dai genitori.
In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi
ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall'ufficiale
dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti
indicati dall'ordinamento vigente.
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(segue)
La legittimazione dei figli
La caratteristica dell'istituto è costituita dal fatto che la
legittimazione fa nascere un rapporto di parentela tra il
legittimato ed i familiari del genitore.
La decorrenza degli effetti è:
• ex tunc (da allora) per il riconoscimento del figlio
• ex nunc (da ora in poi) in caso di riconoscimento
attraverso un testamento (qualunque sia la forma del
testamento e anche se questo sia stato revocato).
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(segue)
La legittimazione dei figli
Riassumendo, la legittimazione può avvenire nell'atto di nascita
o in un momento successivo alla nascita o dal concepimento
con una successiva apposita dichiarazione resa:
all'ufficiale dello stato civile;
in un atto pubblico;
in un testamento.
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La legittimazione dei figli
Per i minori adottati lo status di figlio legittimo non è limitato
ai parenti in linea retta, ma si estende anche ai parenti in
linea collaterale.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il
cognome.
L'adottato minore di età, non già è semplicemente equiparato
al figlio legittimo, ma diventa in tutti i sensi tale.
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(segue)
I figli adottivi
Per i figli adottivi maggiorenni (adozione ordinaria), che come i
figli legittimati sono equiparati ai figli legittimi e i naturali, non
può che reiterarsi come i diritti ereditari loro spettanti siano
limitati alla successione del solo adottante, in vista del principio
generale per cui l'adozione non induce alcun rapporto civile tra
l'adottante e la famiglia dell'adottato, ne tra l'adottato ed i
parenti dell'adottante.
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I figli adottivi
La revoca dell‟adozione può esser pronunciata dal Tribunale,
su domanda dell‟adottante, quando l‟adottato abbia attentato
alla vita dell‟adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti
o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di
delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale
non inferiore nel minimo di tre anni.
Legittimato a chiedere la revoca è il solo adottante e non
anche il Pubblico Ministero.
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(segue)
I figli adottivi
Se l‟adottante muore in conseguenza dell‟attentato, la revoca dell‟adozione può esser richiesta dagli eredi. Se, tuttavia, la revoca è pronunziata dopo la morte dell‟adottante per fatto imputabile all‟adottato, questi e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell‟adottante con effetto retroattivo.
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I figli adottivi
La legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli a
favore dei loro discendenti, i quali vengono alla successione in
luogo di questi per effetto dell‟istituto della rappresentazione.
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Gli eredi legittimari
La rappresentazione è l‟istituto col quale i discendenti subentrano
nel luogo e nel grado del loro ascendente là dove questi non
possa o non voglia accettare l'eredità (o il legato) del de cuius.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta solo a favore dei
discendenti dei figli, e, nella linea collaterale, a favore dei
discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
55
(segue)
La rappresentazione
Presupposto fondamentale della rappresentazione è la
mancanza di disposizioni sostitutive (che prevalgono su di essa
nel caso di successione testamentaria).
La rappresentazione si estende all'infinito (ai discendenti senza
limiti di grado).
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La rappresentazione
L‟erede può accettare o rifiutare l‟eredità, ma se accetta
senza beneficio di inventario risponde anche dei debiti
ereditari; Il legatario non risponde dei debiti ereditari e, il
legato si acquista senza bisogno di accettazione.
Nella istituzione di erede è vietato apporre un qualsiasi
termine. Il legato può avere sia un termine iniziale che un
termine finale.
Il possesso dei beni continua nell‟erede. Il possesso dei beni
inizia invece “ex novo” per il legatario.
L‟eredità è universale, mentre il legato è particolare.
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Le differenze tra eredità e legato
Il nostro ordinamento prevede che venga di fatto limitato il
potere di disposizione tramite testamento, o con atti di
donazione, al fine di tutelare i congiunti prossimi.
Quindi il testatore ha la facoltà di disporre del suo patrimonio
per la parte eccedente la “legittima”.
Tale parte viene denominata “Quota disponibile”.
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Gli eredi legittimari
Il coniuge separato cui non sia stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio
se al momento dell'apertura della successione godeva degli
alimenti a carico del coniuge deceduto.
La medesima disposizione si applica nel caso in cui la
separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
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Gli eredi legittimari
Il Codice Civile indica quale è la riserva spettante a ciascun
legittimario in funzione anche della coesistenza di più legittimari.
Indichiamo di seguito le quote disponibili spettanti in presenza o
meno di coniuge.
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(segue)
Gli eredi legittimari
CONIUGE VIVENTE
Eredi Quota legittima Quota disponibile Coniuge
In mancanza di figli e senza ascendenti
50% eredità
+ diritto di abitazione
50% eredità
Coniuge + figlio unico
Anche se viventi gli ascendenti
Coniuge: 33,33% eredità e diritto di abitazione
Figlio : 33,33% eredità
33,33% eredità
Coniuge + 2 o più figli
Anche se viventi gli ascendenti
Coniuge: 25% eredità + diritto di abitazione
Figli: 50% eredità in parti uguali
25% eredità
Coniuge + Ascendente/i
(anche senza figli)
Coniuge:50% eredità + diritto di abitazione
Ascendenti:25% eredità in parti uguali
25% eredità
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SENZA CONIUGE
Eredi Quota legittima Quota disponibile Figlio unico
Anche se viventi gli ascendenti
50% eredità 50% eredità
2 o più figli
Anche se viventi gli ascendenti
66,66% eredità in parti uguali
33,33% eredità
Ascendente/i
Senza figli
33,33% eredità 66,66% eredità
Senza figli e ascendenti Nessuna Intera eredità
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Non fanno parte del patrimonio ereditario e quindi
non cadono in successione:
il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
l‟indennità di preavviso;
le assicurazioni sulla vita.
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Le somme escluse dalle quote disponibili
I successori legittimi sono ( Art. 565 C.C.):
il coniuge, i discendenti legittimi, gli ascendenti legittimi, fratelli
e sorelle
i parenti entro il sesto grado (escludendo il più vicino in grado
quello più lontano e dividendosi pro quota i parenti di pari
grado)
lo Stato (in mancanza dei parenti).
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La successione
I fratelli e le sorelle unilaterali (consanguinei e uterini)
conseguono la metà della quota che conseguono i germani.
È questo il sistema della c.d. quota di fatto, che corrisponde
a quanto viene effettivamente conseguito, a differenza della
c.d. quota di diritto, che si basa su percentuali
predeterminate.
Il relativo calcolo va fatto dividendo l'eredità per un numero
pari alla somma dei fratelli unilaterali e dei germani
raddoppiato.
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I fratelli e le sorelle
Tralasciando un momento la posizione del coniuge e dei figli
naturali, la successione dei parenti si attua classificandoli in tre
ordini successori:
discendenti
ascendenti, fratelli e sorelle
altri parenti collaterali entro il sesto grado.
(segue)
66
Gli ordini successori
Ciascun ordine esclude il successivo.
All‟interno di ciascun ordine, il grado prossimo esclude quello
più lontano. Quindi, per esempio, la presenza di figli esclude
la chiamata legittima dei nipoti, figli dei figli, che sono parenti
di secondo grado.
Se mancano il coniuge ed i parenti sino al sesto grado,
succede lo Stato.
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Gli ordini successori
Il grado di parentela tra due persone si calcola contando le
persone fino allo stipite comune (da non contare), e per
ridiscendere, di padre i figlio, fino all‟altra.
(segue)
68
I gradi si parentela
Ad esempio tra zio e nipote il grado di parentela è il terzo
perché si risale dal nipote al padre e poi al nonno (che non si
conta) in quanto ascendente comune dei due fratelli (padre e
zio):
dal nipote a suo padre = 1° grado
dal padre al nonno = 2° grado
dal nonno allo zio (fratello del padre) = 3° grado
(segue)
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I gradi si parentela
Di seguito vengono indicate le quote previste dalla Legge
qualora il defunto non abbia lasciato disposizioni testamentarie.
(segue)
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La successione senza testamento
CONIUGE VIVENTE
Eredi Quote del patrimonio spettanti
Coniuge
In mancanza di figli, ascendenti, fratelli/sorelle
100% eredità
+ diritto di abitazione
Coniuge + figlio unico
Anche se viventi gli ascendenti e fratelli/sorelle
Coniuge: 50% eredità e diritto di abitazione
Figlio : 50% eredità
Coniuge + 2 o più figli
Anche se viventi gli ascendenti e fratelli/sorelle
Coniuge: 33,33% eredità + diritto di abitazione
Figli: 66,66% eredità in parti uguali
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CONIUGE VIVENTE
Eredi Quote del patrimonio spettanti
Coniuge + Ascendente/i
In mancanza di figli
Coniuge:66,66% eredità + diritto di abitazione
Ascendenti:33,33% eredità in parti uguali
Coniuge + Ascendenti + Fratelli/Sorelle
In mancanza di figli
Coniuge:66,66% eredità + diritto di abitazione
Ascendenti + Fratelli/Sorelle:33,33% eredità (agli ascendenti almeno ¼)
Coniuge + Fratelli/Sorelle
In mancanza di discendenti/ascendenti
Coniuge: 66,66% eredità e diritto di abitazione
Fratelli/Sorelle : 33,33% eredità
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SENZA CONIUGE
Eredi Quote del patrimonio spettanti
Figlio unico
Anche se viventi gli ascendenti
100% eredità
2 o più figli
Anche se viventi gli ascendenti
100% eredità divisa in parti uguali
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SENZA CONIUGE
Eredi Quote del patrimonio spettanti
Ascendenti
In mancanza di discendenti e fratelli/sorelle
100% eredità
Ascendenti + Fratelli/Sorelle
In mancanza di discendenti
Ascendenti: 50% eredità
Fratelli/Sorelle: 50% eredità diviso in parti uguali
Fratelli/Sorelle
In mancanza di discendenti e ascendenti
100% eredità
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In diritto si definisce testamento l'atto revocabile con cui un
soggetto (detto testatore) dispone delle sue sostanze, ovvero
detta disposizione di carattere non patrimoniale (ad esempio
il riconoscimento di un figlio) per il tempo in cui avrà cessato
di vivere.
Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico, nella
quale si caratterizza per essere un atto unilaterale a causa di
morte.
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Il testamento
Revocabilità: è sempre possibile per il testatore eliminare o
modificare l'atto;
Unilateralità: esso produce i suoi effetti (delazione) a
prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità;
Tipicità: non esistono altri atti con il quale è possibile disporre
delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di
vivere;
(segue)
77
Le caratteristiche del testamento
Personalità: da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si
attribuisce all'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del
legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il
terzo al più potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più
individui o enti indicati espressamente dal testatore;
(segue)
78
Le caratteristiche del testamento
Formalismo: la legge prevede espressamente i modi in cui il
testatore può redigere il testamento. È in ogni caso sempre
necessario redigere il testamento in forma scritta. Da tale
principio discende la invalidità del testamento nuncupativo o
testamento orale in uso presso gli antichi romani.
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Le caratteristiche del testamento
Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo
testamentario, in virtù del quale il nostro legislatore richiede
per la validità del testamento una delle forme tipiche
espressamente previste dal codice civile agli art. 601 e
seguenti.
Occorre distinguere quanto alla forma tra i testamenti ordinari
e i testamenti speciali.
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Il testamento
Il testamento ordinario deve avere una forma stabilita dall‟art.
601 del Codice Civile e può essere:
olografo;
per atto di notaio (a sua volta può essere pubblico o segreto);
internazionale.
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Il testamento
Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento e,
nello stesso tempo, la più riservata.
Il testamento olografo ha tre requisiti fondamentali:
deve essere scritto interamente di proprio pugno;
datato (giorno, mese e anno o equipollenti in grado di
ricostruire il momento);
sottoscritto.
Può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta, su più fogli o
anche su un pezzo di stoffa.
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Il testamento olografo
Un atto molto importante per la validità del testamento olografo
è la sua pubblicazione prevista dall‟Art. 620 del Codice Civile
che deve essere fatta da chiunque sia in possesso del
testamento.
La pubblicazione viene effettuata dal notaio redigendo il verbale
redatto nella forma dell‟atto pubblico.
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Il testamento olografo
Chiunque abbia un interesse può impugnare davanti al Tribunale il testamento se affetto da nullità o annullabilità.
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(segue)
L’impugnazione del testamento olografo
1) Nullità:
mancanza o insufficienza della firma;
indicazione troppo generica dei beneficiari;
testamenti reciproci;
testamento con il quale si rimette all'arbitrio del terzo
l'indicazione dell'erede;
disposizioni illecite.
85
(segue)
L’impugnazione del testamento olografo
2)Annullabilità:
incompletezza della data;
incapacità di agire del testatore
errore, violenza, dolo nel testare.
86
(segue)
L’impugnazione del testamento olografo
L'azione di nullità può essere promossa senza limiti di tempo.
L'azione di annullamento può essere promossa nel termine
di cinque anni dal momento in cui le volontà testamentarie
vengono eseguite o da quando si viene a conoscenza
dell'eventuale errore, dolo o violenza.
87
L’impugnazione del testamento olografo
Il testamento pubblico è un testamento redatto con le dovute
formalità da un notaio.
Esso presenta minore semplicità formale rispetto all'olografo,
ma risponde all'esigenza che la manifestazione di ultima
volontà del soggetto sia accertata, quanto alla sua
provenienza dal testatore, con la particolare forza probatoria
dell'atto pubblico e che il relativo atto sia posto al riparo da
ogni evento che possa distruggerlo o comprometterne
l'integrità.
88
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di
due testimoni con le seguenti formalità:
dichiarazione del testatore resa davanti a due testimoni al
notaio della volontà di testare;
redazione per iscritto di tale volontà da parte del notaio;
lettura del testamento che deve contenere, altresì le richieste
formalità (sottoscrizione da parte del testatore, dei testimoni
e del notaio; luogo; data e ora);
menzione di tali formalità.
89
Il testamento pubblico
Se il testatore non è in grado di sottoscrivere o può farlo solo
con gravi difficoltà deve esserne fatta menzione nel
testamento.
Se il testatore non sa leggere i testimoni dovranno essere
quattro al posto di due.
Una volta redatto il testamento deve essere presentata (o
spedita) una copia autentica dello stesso all„Archivio
Notarile in busta chiusa, munita di ceralacca, compilata,
firmata e dotata dell'impronta del sigillo notarile.
90
Il testamento pubblico
Il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico, appena gli è
nota la morte del testatore:
deve comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e
legatari di cui conosce il domicilio o la residenza
dare esecuzione al testamento.
91
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è nullo quando:
manca la redazione per iscritto da parte del notaio della
dichiarazione del testatore
non vi è la sottoscrizione del notaio
non vi è la sottoscrizione del testatore.
Negli altri casi vi sarà annullabilità del testamento su domanda
presentata da chiunque vi abbia un interesse.
92
L’impugnazione del testamento pubblico
Il testamento segreto è detto anche mistico ed è una forma
particolare di testamento che presenta un doppio vantaggio in
quanto, essendo redatto dal testatore, quest'ultimo, se vuole,
può mantenere completamente riservato il contenuto delle
disposizioni, ed essendo poi consegnato al notaio, presenta
una maggiore garanzia di conservazione. Esso unisce, quindi, i
requisiti del testamento olografo alle garanzie di quello
pubblico.
93
Il testamento segreto
Il testamento segreto è caratterizzato da:
la scheda testamentaria: predisposta dal testatore e su cui
vengono scritte le sue volontà;
l'atto di ricevimento: il notaio documenta che il testatore, alla
presenza di due testimoni, gli ha consegnato la scheda e ha
dichiarato che sono scritte le sue volontà.
94
Il testamento segreto
Il testamento può essere scritto:
direttamente dal testatore;
da un terzo;
con mezzi meccanici.
Nel primo caso deve essere sottoscritto alla fine delle
disposizioni mentre nelle altre due ipotesi, oltre alla
sottoscrizione alla fine, è prescritta la sottoscrizione in ciascun
mezzo foglio.
95
Il testamento segreto
La scheda redatta deve:
essere sigillata o dal testatore stesso o dal notaio quando la
riceve;
essere consegnata, alla presenza di due testimoni, al notaio il
quale fa sottoscrivere l'atto di ricevimento in cui si indica
l'avvenuta consegna, la dichiarazione del testatore, il numero
e l'impronta dei sigilli, l'assistenza dei testimoni a tutte le
formalità.
96
Il testamento segreto
Il testamento segreto può essere ritirato in ogni tempo dal testatore e, se manca di alcuni requisiti suoi propri, o è annullabile o, se scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore, può essere convertito in olografo.
97
Il testamento segreto
Consente a tutti i cittadini degli Stati aderenti alla
Convenzione di Washington del 26/10/1973 di scrivere un
testamento che sia in grado di superare le diverse formalità
legislative dei singoli Paesi.
Garantisce (sotto il profilo della forma) la validità del
testamento, indipendentemente dal luogo in cui esso è stato
fatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, residenza o
domicilio del testatore.
Pertanto, dal punto di vista formale, il testamento dello
straniero redatto all'estero è valido in Italia, così come il
testamento di un italiano redatto in Italia è valido negli altri
Paesi aderenti alla Convenzione.
98
Il testamento internazionale
Sono testamenti speciali:
il testamento in occasione di malattie contagiose o calamità
pubbliche (artt. 609-610);
il testamento in navigazione marittima o aerea (artt. 611-616);
il testamento dei militari o assimilati (artt. 617-618).
99
Il testamento speciale
Le norme previste dalla Legge per il testamento hanno
importanza anche ai fini dell‟individuazione del beneficiario del
contratto di assicurazione sulla vita, in quanto con il testamento
si possono indicare o revocare i beneficiari.
100
(segue)
Il testamento e l’assicurazione
Le Imprese di assicurazione in sede di liquidazione in caso di
morte, devono accertarsi se esiste o meno il testamento al fine
di verificare l‟eventuale indicazione o modifica del beneficio, ed
in mancanza dovrà essere prodotto o un atto notorio, o
dichiarazione sostitutiva di tale atto (o decreto del tribunale) che
indichi la mancanza di testamento e quali sono gli aventi diritto
all‟eredità.
101
Il testamento e l’assicurazione
Chi può disporre per testamento?
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci di intendere dalla legge. (Art. 591 Codice
Civile).
102
(segue)
La capacità di testare
La stessa norma indica quali sono gli incapaci a testare:
coloro che non hanno compiuto la maggiore età (compresi gli
emancipati)
gli interdetti per infermità di mente (è idoneo, invece,
l‟inabilitato)
gli incapaci naturali (coloro che, sebbene non interdetti, si
provino essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero
testamento).
103
(segue)
La capacità di testare
Nel caso in cui il testatore rientri in una di queste ipotesi di
incapacità, il testamento può essere impugnato da chiunque vi
ha interesse e tale azione si prescrive nel termine di cinque
anni.
104
La capacità di testare
Chi ha ucciso (o tentato) la persona (o il coniuge, o un
discendente, o un ascendente);
chi ha commesso (in danno di tali persone) un fatto al quale
la legge preveda le disposizioni sull'omicidio;
chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con
l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel
minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata
calunniosa o ha reso falsa testimonianza;
105
(segue)
I casi di esclusione dalla successione per indegnità
chi è decaduto dalla podestà genitoriale e non ne sia stato
reintegrato alla data di apertura della successione della
medesima;
chi ha indotto con dolo o violenza la persona a fare, revocare
o mutare il testamento, o ne l'ha impedito;
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento;
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente
uso.
106
I casi di esclusione dalla successione per indegnità
La rinunzia all'eredità deve essere effettuata mediante
dichiarazione, nella forma prescritta, ricevuta da un notaio o dal
cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la
successione e inserita nel registro delle successioni.
107
La forma della rinunzia all’eredità
Con la designazione del beneficiario si crea un diritto a favore
del terzo sulla somma assicurata.
Questo vantaggio non può, peraltro, ledere i diritti di altri
soggetti. Pertanto la Legge prevede una tutela a favore di due
categorie:
i creditori
gli eredi.
108
I diritti dei creditori e degli eredi
La norma che attua questa tutela è l‟art. 1923 del Codice Civile
che, innanzitutto, enuncia un principio fondamentale a garanzia
sia del contraente/assicurato che del beneficiario:
le somme dovute dall’assicuratore al contraente o
al beneficiario non possono essere sottoposte ad
azione esecutiva o cautelare
109
I diritti dei creditori
L‟azione esecutiva non è altro che il diritto alla tutela
giurisdizionale mediante l‟esecuzione forzata, al fine del
soddisfacimento di un credito.
110
L’azione esecutiva
Si attua attraverso l‟espropriazione forzata che è quel
procedimento esecutivo che consiste nel sottrarre
coattivamente al debitore determinati beni appartenenti al
patrimonio di quest‟ultimo, per destinarli alla soddisfazione del
creditore.
111
L’azione esecutiva
L'espropriazione forzata inizia col pignoramento, che consiste in
una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla
espropriazione e i frutti di essi.
112
L’azione esecutiva
Con l‟espressione azione cautelare si intendono una serie di
attività previste dalla legge che hanno la funzione di ovviare al
pericolo che, durante il tempo occorrente per ottenere la tutela
giurisdizionale, possono compromettere il risultato.
I procedimenti cautelari sono il:
sequestro giudiziario
sequestro conservativo
113
L’azione cautelare
La Legge pone con il primo comma dell‟art. 1923 del Codice
Civile un preciso divieto all‟esercizio di queste azioni nei
confronti di capitali e rendite che derivino da contratti di
assicurazione sulla vita.
114
Le polizze vita
Il principio è ribadito anche dall‟art. 46 della Legge Fallimentare
che tra i beni non compresi nel fallimento esclude
espressamente al N. 5, “le cose che non possono essere
pignorate per disposizione di legge”.
115
Il fallimento
Capitale e rendite vitalizie non sono pignorabili e non sono
sequestrabili finché sono nel possesso dell‟assicuratore.
Esamineremo quali sono state le decisioni della giurisprudenza
a tale riguardo.
116
Le prestazioni assicurative
Quello che è stato approfondito nelle schede precedenti
riguarda la prima parte (primo comma) dell‟art. 1923 del Codice
Civile.
La seconda parte, o secondo comma, recita:
sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e
quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione
delle donazioni.
117
Il Codice Civile
L‟espressione “sono salve” significa che quanto enunciato nel
primo comma, cioè l‟impignorabilità e insequestrabilità delle
polizze vita, non è valida nei confronti di creditori ed eredi in
quei casi che sono espressamente indicati.
118
Il Codice Civile
La non validità dell‟applicazione delle azioni esecutiva e
cautelare, è peraltro limitata ai soli premi pagati in quanto sono i
premi che sono stati sottratti dal patrimonio del contraente
assicurato.
119
Il Codice Civile
È ovvio che vi sarà una notevole differenza di risultato
dell‟azione proposta, in funzione della tipologia di polizza
sottoscritta e del tempo trascorso dalla sua stipulazione.
120
Le polizze vita
Infatti nel caso di una polizza temporanea caso morte a premio
annuo, nell‟ipotesi di decesso dell‟assicurato non potrà essere
aggredito il capitale, ma solo i premi corrisposti che saranno di
importo notevolmente inferiore alla somma dovuta
dall‟assicuratore.
121
La polizza temporanea caso morte
Per contro se la polizza stipulata fosse a premio unico e la
forma a vita intera o mista della tipologia ad accumulazione (in
cui il capitale in caso di morte è uguale al premio al netto dei
costi e rivalutato), potrebbe essere aggredito un importo quasi
simile al premio versato.
122
La polizza di accantonamento
Per quanto riguarda la tutela dei creditori la Legge dispone che
siano salve e, quindi, devono essere rispettate, le disposizioni
relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori.
123
L’azione revocatoria
L‟azione revocatoria ordinaria è un mezzo legale di
conservazione della garanzia patrimoniale, regolato dall'articolo
2901 del codice civile.
124
L’azione revocatoria
Esso consiste nel potere del creditore (revocante) di agire in
giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di
disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio
alle sue ragioni.
125
L’azione revocatoria
Con l‟azione revocatoria ordinaria il creditore si tutela agendo
sugli atti di disposizione patrimoniale che arrechino
consapevolmente un pregiudizio al suo credito e non i crediti di
altri creditori.
126
L’azione revocatoria
Gli atti a titolo gratuito sono privi di effetto rispetto ai creditori,
se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
127
Gli atti a titolo gratuito
Da questa limitazione sono esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di
pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al
patrimonio del donante.
128
Gli atti a titolo gratuito
Quindi versare una somma di denaro quale premio unico di una
polizza di assicurazione, ad esempio della tipologia vita intera o
mista con beneficio a favore di persona estranea o facente
parte del nucleo familiare, potrebbe essere considerato un atto
a titolo gratuito, al fine di sottrarre quella somma ai creditori.
129
Gli atti a titolo gratuito
Diverso il caso se la polizza fosse stata stipulata a garanzia di
un debito ed avesse quale beneficiario il creditore.
In questo caso l‟atto non sarebbe considerato a titolo gratuito,
ma oneroso (la tipologia di polizza normalmente utilizzata in
questi casi è una temporanea caso morte o una mista a premio
annuo).
130
Gli atti a titolo oneroso
Nella Sez. III è contenuto anche l‟art. 69 che riguarda gli atti
compiuti tra coniugi, ai fini della revocazione.
131
(segue)
Gli atti tra coniugi
La norma prevede che gli atti previsti dall'art. 67, cioè
l‟elencazione degli atti a titolo oneroso soggetti a revocazione,
compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale sono revocabili.
132
(segue)
Gli atti tra coniugi
Sono altresì revocabili gli atti a titolo gratuito compiuti tra
coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento,
ma nel tempo in cui il fallito esercitava un‟impresa commerciale,
se il coniuge non prova che ignorava lo stato di insolvenza del
coniuge fallito.
133
(segue)
Gli atti tra coniugi
Di conseguenza se il coniuge non imprenditore stipula un
contratto per se stesso, non essendo atto tra coniugi, la sua
polizza non verrà toccata dagli effetti del fallimento.
134
(segue)
Gli atti tra coniugi
Si potrà esercitare azione revocatoria nel caso in cui la polizza
fosse stipulata quando il coniuge non imprenditore conosceva
l‟esistenza dello stato di insolvenza dell‟altro coniuge, ma
solamente per la parte di premi corrisposti, in quanto sottratti
alla soddisfazione dei creditori.
135
(segue)
Gli atti tra coniugi
In sostanza se un imprenditore stipula un contratto a favore del
coniuge (sia esso assicurato o beneficiario e l‟imprenditore
contraente) in un momento in cui:
l‟impresa non risulta in sofferenza
il contratto ha finalità previdenziali
non si dovrà temere alcuna azione di revoca, anche nel caso
di successivo fallimento.
136
Gli atti tra coniugi
L‟esame dei diritti dei creditori, oltre a quanto detto al riguardo
di polizze sottoscritte in bonis (senza la volontà di violare l‟art.
1923 CC), si conclude con quanto affermato nelle recenti
sentenze (Tribunale di Parma e Corte di Cassazione) che
hanno messo sotto i riflettori le:
polizze a vita intera (ramo I e/o III);
polizze finanziarie (ramo III);
operazioni di capitalizzazione (ramo V).
137
Le conclusioni
Dovendo ora esaminare la tutela dei diritti degli eredi si ricorda
che il diritto del beneficiario alla somma assicurata, nascendo in
testa a questo soggetto e non spettando mai al contraente, non
entra a far parte al patrimonio e all‟eredità di quest‟ultimo.
138
I diritti degli eredi
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia fatta a titolo di
liberalità (ipotesi molto frequente) si potrebbe in tal modo,
effettuare una donazione indiretta, violando così i diritti dei
legittimari e dei discendenti coeredi.
139
La donazione
La donazione è l‟atto con cui si regala un bene o si stabilisce
una prestazione (ad esempio la corresponsione di un vitalizio)
o ancora si costituisce un nuovo diritto su un bene (per
esempio, l‟usufrutto, l‟abitazione o la servitù) o si libera da un
obbligo (come la rinuncia a un credito).
È un atto formale, pubblico, che va formalizzato davanti a un
notaio alla presenza di due testimoni (sono esclusi i coniugi, i
parenti o affini e le persone in qualche modo interessate
all‟atto).
Inoltre, tranne alcune eccezioni, non può essere revocato.
140
La donazione
È necessario che nell‟atto in cui viene formalizzata siano
descritti in dettaglio i beni che vengono donati, con
l‟indicazione del loro valore.
Altrettanto fondamentale è che il beneficiario “dica di sì”,
ovvero che accetti il regalo.
Fanno eccezione le donazioni di modesto valore
(commisurato alle condizioni economiche del donante, sono
quindi considerate tali le donazioni che non incidono in
maniera significativa sulla ricchezza di chi dona).
141
La donazione
Perché si possa parlare di donazione occorre che vi sia un
incremento del patrimonio del donatario e che tale incremento
derivi da una diminuzione del patrimonio del donante.
Nel caso in cui un‟attribuzione patrimoniale dettata da spirito
di liberalità sia realizzata indirettamente, per mezzo di un
contratto che non abbia lo schema della donazione, si parla di
donazione indiretta.
142
La donazione
Un caso tipico è la costituzione di una rendita vitalizia a favore
di un terzo che, per espressa indicazione dell‟art. 1875 del
Codice Civile, non richiede la forma stabilita per la donazione.
143
(segue)
La donazione indiretta
Un‟altra ipotesi è il contratto di assicurazione sulla vita con
beneficio a favore di un terzo che prevede la forma scritta, ma
non l‟atto pubblico.
144
(segue)
La donazione indiretta
Quindi nell‟ipotesi di una assicurazione sulla vita a favore di un
terzo, e non a favore degli eredi legittimari, si potrebbero violare
i loro diritti sulla parte di patrimonio a loro spettante.
145
La donazione indiretta
Abbiamo già visto quali sono gli eredi legittimari: cioè quella
categoria di eredi ai quali la Legge riserva una quota del
patrimonio del defunto.
146
Gli eredi legittimari
Nel caso in cui la persona deceduta (chiamato nel linguaggio
giuridico e burocratico “de cuius”) avesse lasciato un bene o
una somma di denaro ad un terzo o a uno dei coeredi
legittimari, la Legge consente con diverse norme la difesa degli
altri legittimari e il ripristino dei diritti violati.
147
Gli eredi legittimari
Gli istituti previsti dalla legge sono:
la collazione;
l‟azione di riduzione delle donazioni;
l‟imputazione ex se (riunione fittizia).
148
Il ripristino dei diritti violati
È il rimedio previsto dalla legge per aumentare la massa
ereditaria grazie al quale i figli legittimi e naturali, i loro
discendenti legittimi e naturali e il coniuge che hanno
accettato l‟eredità devono restituire alla massa ereditaria tutti i
beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera
tale da dividerli con gli altri coeredi.
La legge presume che in tal modo il de cuius abbia voluto
attribuire un‟anticipazione sulla successione.
149
La collazione
Ciò avviene senza modificare, in rapporto agli altri
appartenenti a questo gruppo di prossimi congiunti, la
ripartizione stabilita nel testamento o derivante dalle norme
sulla successione legittima.
Pertanto, in sede di divisione ereditaria, il bene donato deve
essere conferito alla massa da dividere tra figli, discendenti e
coniuge.
150
La collazione
I soggetti che sono tenuti a collazione sono:
i figli
i loro discendenti
il coniuge
che concorrono alla successione.
151
La collazione
Questi soggetti devono conferire ai coeredi tutto ciò che
hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò
dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei
limiti della quota disponibile.
152
La collazione
I coeredi tenuti a collazione, conferiscono tutto ciò che è stato
loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui
era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i
coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione (art. 724
CC).
153
La collazione
La collazione di beni immobili si fa, a scelta del coerede che ha
ricevuto la donazione:
in natura, restituendo il bene ricevuto per donazione - che
cesserà pertanto di essere in sua esclusiva proprietà e
diventerà oggetto di comunione - (cd. conferimento in natura)
per equivalente, ossia conferendo una somma di denaro
corrispondente al valore del bene al momento dell‟apertura
della successione (cd. conferimento per imputazione).
154
(segue)
Come avviene la collazione
La collazione dei beni mobili viene fatta solo per imputazione,
calcolando il valore che il bene ha all‟apertura della
successione.
In entrambi i casi si ha riguardo al valore di mercato che ha il
bene al momento dell‟apertura della successione e non al
valore (solitamente maggiore) che il bene aveva al momento
della donazione.
155
(segue)
Come avviene la collazione
La collazione di denaro viene fatta assegnando agli altri
discendenti e al coniuge una somma di denaro uguale a
quella ricevuta dal beneficiario della donazione.
In altre parole, il coerede che ha ricevuto la donazione dovrà
ricevere dall‟eredità una quantità di denaro minore di quella
che spetta agli altri eredi: la differenza è pari a quanto
ricevuto per donazione.
Il conferimento di denaro va fatto in base al principio
nominalistico: questo significa che se, ad esempio, fu donata
la somma di 5.000 euro, deve essere conferita una somma di
pari importo.
156
Come avviene la collazione
Donazioni di modico valore a favore del coniuge;
le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute
per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per
nozze;
la donazione rimuneratoria (per riconoscenza, in
considerazione di meriti, per compenso per un servizio);
157
(segue)
Le donazioni escluse da collazione
le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle
per l‟istruzione artistica o professionale solo quando non
eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto
delle condizioni economiche del defunto a meno che tali
spese a favore dei discendenti non siano state effettuate per
pagare i loro debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di
assicurazione sulla vita a loro favore;
le donazioni fatte al coniuge o ai discendenti dall'erede.
158
Le donazioni escluse da collazione
Considerate tutte queste norme, per quanta riguarda il beneficio
dell‟assicurazione vita, ricordiamo che oggetto dell‟eventuale
decurtazione è la somma da pagare al beneficiario sino
all‟importo dei premi pagati.
159
La collazione e la polizza vita
L'azione di riduzione (art. 553 e ss. c.c.) è un'azione che la
legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della
legittima (vedi quota di riserva) mediante la riduzione delle
disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota
di cui il testatore poteva disporre.
160
(segue)
L’azione di riduzione
Il calcolo della legittima avviene attraverso la riunione fittizia.
Questa è una operazione matematico-contabile che imputa al
patrimonio del de cuius il valore dei beni a lui intestati decurtato
dai debiti (cosiddetto relictum) e tutte le donazioni compiute da
lui in vita (cosiddetto donatum).
161
(segue)
L’azione di riduzione
L'azione di riduzione si dirige in primo luogo verso le
disposizioni testamentarie. Qualora queste siano insufficienti, il
legittimario agisce contro le donazioni. La prima donazione in
ordine di tempo sarà l'ultima a subire la riduzione.
162
(segue)
L’azione di riduzione
Per chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere
ulteriori presupposti:
il legittimario deve aver accettato l'eredità con beneficio
d'inventario (a meno che l'azione non sia rivolta verso gli altri
legittimari, o il legittimario non sia stato omesso dalle
disposizioni testamentarie);
il legittimario ha l'obbligo di imputare alla sua porzione le
donazioni e i legati a lui fatti.
163
L’azione di riduzione
Il momento iniziale del decorso del termine di prescrizione
decennale corrisponde al momento in cui sorge nel legittimario
l'interesse ad agire e, quindi:
nel caso di disposizione testamentaria, nel momento in cui
l'erede designato dal de cuius accetta l'eredità;
nel caso di donazione, il termine di prescrizione comincia a
decorrere dal momento dell'apertura della successione (morte
del de cuius) in quanto in quel momento si perfeziona la
lesività della donazione nei confronti del legittimario.
164
La prescrizione dell’azione di riduzione
Il coerede donatario:
imputa alla propria quota il valore che i beni donati avevano al
momento della apertura della successione;
successivamente si fa il calcolo complessivo per verificare il
valore delle singole quote spettanti ad ogni erede;
165
(segue)
L’imputazione
Il coerede donatario potrà imputare alla sua quota il valore del
bene donato sino alla concorrenza della sua complessiva
quota, ma se il valore del bene imputato alla quota del coerede
donatario sommato al valore quanto già avuto per effetto del
testamento o della successione legittima, supera il valore
complessivo della quota di eredità a lui spettante, dovrà versare
alla massa l'equivalente in denaro.
166
L’imputazione
Per concludere l‟esame delle norme riguardanti la tutela degli
eredi, si ribadisce il principio che nei confronti del beneficio
della polizza vita possono essere aggrediti solo i premi versati
ed esclusivamente nel caso in cui esista lesione della quota di
legittima spettante ai legittimari.
167
La polizza vita e gli eredi
Nulla vieta ad un contraente di designare beneficiario uno dei
coeredi legittimari ovvero un terzo, utilizzando per il pagamento
del premio o di una serie di premi, la quota disponibile.
168
La polizza vita e gli eredi
169
Il capitale derivante al Beneficiario in caso di morte
dell‟Assicurato è esente da imposta di successione in quanto il
diritto alla prestazione nasce direttamente in capo al
beneficiario come autonomo suo credito verso l‟assicuratore.
L’imposta di successione
170
Tale imposta è da applicarsi nel caso sia dovuta per le
successioni apertesi dal 03/10/2006.
Il legislatore ad ogni modo tende a colpire i trasferimenti per
morte di una certa entità.
L’imposta di successione
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, nonché le
donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e
diritti, sono soggetti alle le seguenti aliquote:
4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in
linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
6%, per i beni devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, sul
valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,
100 mila euro;
171
(segue)
Le aliquote d’imposta di successione
6%, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al
quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado;
8%, per i beni devoluti a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap grave
(legge 104/1992), l'imposta si applica esclusivamente sulla
parte del valore che supera l‟ammontare di 1,5 milioni di euro.
172
L’imposta di successione
Ricordiamo che gli eredi in linea diretta sono quegli eredi che
hanno una discendenza diretta.
Ad esempio padre e figlio, oppure tra nonno e nipote ecc.
173
L’imposta di successione ed eredi
Inoltre è bene ricordare anche che, se si ereditano immobili,
sono dovute al Fisco anche le imposte ipotecaria e catastale.
174
Le imposte ipotecaria e catastale
Considerando che il beneficio delle polizze vita è esente da tale
imposta, la stipulazione di un contratto assicurativo specie nella
forma a “vita intera” in cui il capitale è corrisposto alla morte
dell‟assicurato in qualunque epoca avvenga, può considerarsi
risolutivo del problema.
175
L’esenzione d’imposta di successione
Se la polizza è a premi annui, in caso di morte dell‟assicurato,
si avrà un capitale disponibile per il pagamento dell‟imposta
senza incidere sul patrimonio, se invece la polizza è stipulata a
premio unico, l‟importo del premio sarà sottratto all‟asse
ereditario, riducendo in tal modo l‟asse ereditario su cui grava
l‟imposta.
176
La polizza vita e l’imposta di successione