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Milano, 17 Gennaio 2019
AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDE
CIRCOLARE INFORMATIVA
LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2019
Con la presente informativa si illustrano le principali novità fiscali introdotte dalla Legge 30.12.2018, n. 145
pubblicata sulla G.U. del 31.12.2018 n. 302.
Per ottimizzare la lettura delle principali novità, di seguito ne riportiamo il sommario:
NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI (DA PAG. 3)
1. Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus
mobili e sistemazione di giardini e terrazzi (cd. “bonus verde”)
2. Tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per
l’incremento dell’occupazione
3. Proroga degli iper-ammortamenti
4. Modifiche al credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI E IMPOSTE DIRETTE (DA PAG. 7)
1. Estensione del regime a forfait di cui alla L. 190/2014
2. Ulteriore ampliamento del regime a forfait dal 2020 (cd. Flat Tax)
STUDIO PIONA
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Aggiornata al 16 Gennaio 2019
3. Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF
4. Abrogazione dell’ACE
5. Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni
6. Rivalutazione dei beni di impresa
7. Interessi passivi sostenuti da Società immobiliari
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA (DA PAG. 14)
1. Fatturazione elettronica per i soggetti eroganti prestazioni sanitarie
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO (DA PAG. 15)
1. Incentivi per le nuove assunzioni (cd. bonus giovani eccellenze)
LE ALTRE NOVITÀ (DA PAG. 17)
1. Estenzione della cedolare secca per le locazioni commerciali
2. Deducibilità Irpef/Ires dell’Imu strumentale
3. Limitazione uso del contante per i turisti stranieri
4. Investimenti in start-up innovative
5. Raccolta di capitali per le PMI
Lo Studio è a disposizione per ogni necessario approfondimento.
L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.
Dott. Alessandro Piona Rag. Silvia Suardi
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Aggiornata al 16 Gennaio 2019
NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus
mobili e sistemazione di giardini e terrazzi (cd. “bonus verde”)
La Legge di Bilancio 2019 proroga tutte le detrazioni in relazione agli interventi volti alla riqualificazione
energetica, al recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nonché del cd.
“bonus verde”.
In particolare è stabilito quanto segue:
• la detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici su singole unità immobiliari è prorogata fino al 31.12.2019 (rimane confermata l’aliquota del
50% per alcune particolari tipologie di interventi);
• per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del
C.C., la detrazione del 65% è confermata fino al 31.12.2021 (è prevista tuttavia un’aliquota del 50%
per alcune particolari tipologie di interventi);
• per gli interventi a fini antisismici con estensione agli immobili in zona sismica 1, 2 e 3, la detrazione
del 65% (aumentata all’80% e all’85% se si ha un passaggio alla classe di richio inferiore di una o due
volte) è confermata al 31.12.2021;
• la detrazione IRPEF con aliquota del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di
cui all'art. 16-bis del TUIR, è prorogata fino al 31.12.2019;
• per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche) adibiti all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF del 50% è prorogata fino al 31.12.2019
anche per interventi edilizi iniziati nel 2018; N.B.: le modalità di pagamento devono essere le
medesime previste per le ristrutturazioni edilizie.
• la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi
(anche se eseguite sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C.) riguardanti:
la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di
giardini pensili. La detrazione è prevista per spese fino ad € 5.000,00 per unità immobiliare e deve
essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Infine rimane fissata all’8% la ritenuta che gli istituti di credito (banche e poste) devono fare sui bonifici, a
titolo di acconto di imposta.
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Aggiornata al 16 Gennaio 2019
2. Tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per
l’incremento dell’occupazione
Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali
strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018
(dal 2019, per i soggetti “solari”).
Soggetti beneficiari
Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria o tramite apposito
prospetto di riconciliazione. Sono invece esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.
Calcolo dell’agevolazione
Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR può essere assoggettato
all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi del 15%), per la parte corrispondente agli utili del
periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di
attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo
corrispondente alla somma:
• degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
• del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
L’agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo
corrispondente al minore tra:
• l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili
• la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento
occupazionale.
Con riferimento ai soggetti IRPEF, l’agevolazione consiste nell’applicare alla quota parte del reddito
complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti
percentuali a partire da quella più elevata.
Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo
dell’agevolazione.
Investimenti in beni strumentali - Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
• gli immobili;
• i veicoli di cui all’art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, vale a dire i veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• i beni immateriali.
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Cumulabilità con altre agevolazioni
La tassazione agevolata in commento è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di
quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
3. Proroga degli iper-ammortamenti
Le disposizioni di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iperammortamenti”) trovano applicazione anche
agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla citata legge, destinati a strutture
produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati:
• entro il 31.12.2019;
• ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione.
Nuova misura della maggiorazione
Per effetto della legge di bilancio 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si
applica con le seguenti misure:
• 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Proroga della maggiorazione per i beni immateriali
La maggiorazione per i beni immateriali di cui all’art. 1 co. 10 della L. 232/2016 viene confermata in misura
pari al 40% per i soggetti che beneficiano della proroga dell’iper-ammortamento.
Cloud computing
Con riferimento alla maggiorazione per i beni immateriali, viene previsto che sono agevolabili anche i costi
sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui
all’Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo
d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
4. Modifiche al credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di
cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Misura differenziata in base alla tipologia di costi
Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di
costi.
In particolare, la misura del 50% si applica per:
• le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
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• i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti
start up e PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d’imposta.
Tetto massimo
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Spese per materiali e forniture
L’agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle
attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della
ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni comporti una
riduzione dell’eccedenza agevolabile.
Obblighi di certificazione
L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto di appositi obblighi di certificazione.
Relazione tecnica
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che
illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta
in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Decorrenza
Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’agevolazione si applicano
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019 per i soggetti “solari”).
Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d’imposta in corso al
31.12.2018 (quindi 2018 per i soggetti “solari”).
Norma interpretativa
Con riferimento all’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito
d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e
sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.
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NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI E IMPOSTE DIRETTE
1. Estensione del regime a forfait di cui L. 190/2014
Sono modificati i requisiti di accesso e le cause ostative del regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non
viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva
al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e
contabili, riduzione dei contributi previdenziali).
Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro
Sono semplificati i requisiti per l’accesso al regime, prevedendo la sola condizione relativa al possesso di
ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro (art. 1 co. 54 della L. 190/2014). Sono,
invece, rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni
strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della
permanenza nel regime dall’1.1.2019.
Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del
computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attività esercitate (art. 1 co. 55 lett. b) della L. 190/2014).
Cause di esclusione
Sono state riformulate le cause di esclusione dal regime connesse:
• al possesso di partecipazioni;
• allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Possesso di partecipazioni
Al fine “di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte”, non possono
utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività:
• partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
• controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle
svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle
imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all’anno
antecedente l’ingresso nel medesimo.
Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente
Al fine di evitare “artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”,
non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata,
prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi
riconducibili, con i quali:
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• sono in corso rapporti di lavoro dipendente o assimilati;
• oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di
lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente
nei confronti dell’attuale o di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti
comunque agli stessi riconducibili.
Decorrenza
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’ 1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di
ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al
regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.
2. Ulteriore ampliamento del Regime a forfait dal 2020 (cd. Flat Tax)
È istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche.
Il nuovo regime è applicabile al superamento della soglia di ricavi/compensi prevista per il regime forfetario ed
è analogo a questo limitatamente ad alcuni profili (esclusione da IVA, esonero dalla qualifica di sostituto di
imposta, esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto).
Ambito soggettivo
La nuova imposta sostitutiva è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con
esclusione delle società di persone e degli altri soggetti equiparati ex art. 5 del TUIR.
Requisiti d’accesso
Il regime agevolato è condizionato:
• al rispetto di un limite di ricavi e compensi;
• all’assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative.
Soglia di ricavi e compensi
L’imprenditore o il lavoratore autonomo dovranno aver conseguito ricavi o percepito compensi compresi
nell’intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è
presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.
Non sono computati nella predetta soglia i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici
di affidabilità fiscale.
In caso di esercizio contemporaneo di più attività, per il computo dell’intervallo di ricavi o compensi, si
assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Condizioni ostative
Le condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime
forfetario:
• utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
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• residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia
almeno il 75% del reddito complessivo);
• compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni
edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL
331/93);
• esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività,
partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo,
diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano
attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni;
• esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o
erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli
stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Determinazione del reddito
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari. Occorre, quindi, far riferimento
alla disciplina dettata dal TUIR, ivi inclusa quella delle perdite fiscali prevista dall’art. 8 del medesimo Testo
unico.
Trattandosi di soggetti con ricavi o compensi fino a 100.000,00 euro, il regime naturalmente applicabile
sarebbe quello di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR), salva opzione per la contabilità ordinaria.
Imposizione sostitutiva
Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative
addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%.
Fatturazione elettronica
A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore non esonera dall’obbligo di fatturazione
elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.
Decorrenza
Il regime sarà operativo a decorrere dall’1.1.2020.
3. Modifica alla disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti Irpef
Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF di cui all’art. 8 del TUIR:
• equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la
conseguente previsione di scomputo di entrambe le categorie di perdite dal solo reddito d’impresa;
• introducendo il principio per cui le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi
d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in
essi, senza limitazioni temporali.
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Resta fermo che le “perdite di periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi
d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo senza che si applichi il limite dell’ 80%.
Decorrenza
Le modifiche operano con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a
dire, dal periodo di imposta 2018).
Disposizioni transitorie
Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono previste apposite disposizioni transitorie. Mutuando quanto
chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 6.12.2011 n. 53) la nuova disciplina di utilizzo delle perdite risulta
applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle
modifiche.
Il nuovo regime riguarderebbe quindi anche le perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 (ovvero
le perdite realizzate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017), e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo
delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese in contabilità semplificata sono state, invece, elaborate apposite disposizioni transitorie.
La prima disposizione transitoria opera sull’art. 8 co. 1 del TUIR, nella formulazione ante modifica, e consente
di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 (e risultante dal
modello REDDITI 2018). Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo
di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
• nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo
che trova capienza in essi;
• nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che
trova capienza in essi.
La seconda disposizione transitoria opera rispetto alla nuova versione dell’art. 8 del TUIR, limitando (rispetto
alla soglia dell’80%) la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga
al nuovo art. 8 co. 3, per le imprese minori:
• le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi
d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per
l’intero importo che trova capienza in essi;
• le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo
d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova
capienza in essi.
4. Abrogazione dell’ACE
La legge di bilancio 2019 abroga l’ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che, dal periodo d’imposta in
corso al 31.12.2011, consentiva di portare in deduzione dal reddito una quota dello stesso proporzionale agli
incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al
31.12.2010.
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Si prevede, tuttavia, che continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3 co. 2 del DM 3.8.2017, riguardanti
il riporto delle eccedenze ACE, con riferimento al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
Tale ultima norma indica, implicitamente, che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 l’agevolazione
esplica ancora efficacia, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all’1,5%, rispetto a quello dell’1,6%
applicato per il periodo d’imposta precedente.
5. Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni
Viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni
non quotate e dei terreni (edificabili ed agricoli), posseduti al 1° Gennaio 2019 al di fuori del regime di
impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Tale operazione permette alle persone fisiche al di fuori del regime di impresa, alle società semplici ed agli
enti non commerciali, di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo
oneroso.
La proroga in argomento incrementa l’aliquota dell’imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell’8% che era
in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica l’aliquota del:
• 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi
dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell’1.1.2019;
• 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai
sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell’1.1.2019;
• 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle
plusvalenze disciplinate dall’art. 67 del TUIR.
Viene, inoltre, fissato nel 30 Giugno 2019 il termine per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima e
per il versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva.
La possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di
precedente rivalutazione; è consentito fruire di tale rideterminazione anche nel caso in cui la seconda perizia
giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
6. Rivalutazione dei beni di impresa
La legge di bilancio 2019 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, seguendo un’impostazione
analoga a quella contenuta nell’art. 1 della L. 208/2015 e replicata, anche in questo caso senza modifiche
sostanziali, con l’art. 1 della L. 232/2016.
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Ambito soggettivo
Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come
società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non
commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.
Bilancio di riferimento per il possesso
Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.
Bilancio di rivalutazione
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017
(bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le
partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Imposta sostitutiva
I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:
• al 16% per i beni ammortizzabili;
• al 12%, per i beni non ammortizzabili.
Decorrenza degli effetti fiscali
Gli effetti della rivalutazione decorrono:
• dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;
• dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e
le minusvalenze.
Saldo attivo di rivalutazione
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Versamento delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del
saldo attivo di rivalutazione sono versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita
(trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo
d’imposta 2018).
Riallineamento dei valori civili e fiscali
La legge di bilancio riapre, altresì, le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni
(art. 14 della L. 342/2000), con un’imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta
eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2020.
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7. Interessi passivi sostenuti da Società immobiliari
Sono ripristinate le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 36 della L. 244/2007, ai sensi delle quali non sono
soggetti alle limitazioni alla deducibilità contenute nell’art. 96 del TUIR (legate all’ammontare degli interessi
attivi e del ROL) “gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”.
La norma in questione era stata soppressa dal D.Lgs. 142/2018, di recepimento della direttiva 2016/1164/UE,
con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. A seguito dell’intervento della
legge di bilancio 2019, quindi, essa si applica senza soluzione di continuità.
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
1. Fatturazione elettronica per i soggetti eroganti prestazioni sanitarie
Viene sostituito l’art. 10-bis del DL 119/2018, che disciplina l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti
tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei
relativi decreti ministeriali.
La disposizione originaria prevedeva che tali soggetti fossero esonerati, per il periodo d’imposta 2019,
dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 con riguardo alle fatture i cui
dati sono inviati al Sistema TS.
La legge di bilancio 2019 modifica tale disposizione stabilendo che gli stessi soggetti, per il 2019, “non
possono emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati
sono da inviare al Sistema TS.
Inoltre, si precisa che i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche
Amministrazioni ed esclusivamente:
• per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale;
• ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.
Si demanda ad apposito decreto la definizione, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali:
• dei termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali;
• dei tipi di dati che possono essere trattati;
• delle operazioni eseguibili;
• delle misure per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.
Analoga modifica viene inserita nell’art. 17 del DL 119/2018, in base al quale l’obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall’1.1.2020,
potrà essere adempiuto mediante l’invio dei dati al Sistema TS.
Anche in tal caso, vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.
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NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
1. Incentivi per le nuove assunzioni (cd. bonus giovani eccellenze)
Viene previsto un incentivo in favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2019 assumono con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
• cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il
30.6.2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la
durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30 anni, in università statali o non statali
legalmente riconosciute;
• cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il
30.6.2019 e prima del compimento dei 34 anni, in università statali o non statali legalmente
riconosciute.
L’incentivo è riconosciuto anche nel caso di:
• assunzione a tempo parziale;
• trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Esclusioni
L’incentivo non si applica:
• ai rapporti di lavoro domestico;
• ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite
massimo di 8.000,00 euro per ogni assunzione effettuata (nel caso di assunzione a tempo parziale il limite
massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto).
Utilizzo dell’incentivo
L’incentivo:
• è “portabile”, nel senso che è riconosciuto, per il period residuo utile alla sua piena fruizione, ai datori
di lavoro che nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019, assuman a tempo indeterminato il
lavoratore per la cui assunzione in precedenza, un altro datore di lavoro abbia già parzialmente fruito
dello stesso incentivo;
• è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base
nazionale e regionale;
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• è fruito nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Revoca e decadenza dell’incentivo
Comportano la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito:
• il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi del
beneficio, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione dello stesso soggetto;
• il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella
medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi
del beneficio, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore agevolato.
Inoltre, il diritto a fruire dell’incentivo decadrebbe nelle ipotesi di cui all’art. 24 co. 4 del DL 83/2012 (conv.
L. 134/2012), in materia di credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
Modalità e riconoscimento dell’incentivo
Le modalità di fruizione dell’incentivo saranno stabilite dall’INPS con apposita circolare.
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LE ALTRE NOVITÀ
1. Estensione della cedolare secca per le locazioni commerciali
Si estende l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni, stipulate nel 2019, alle locazioni aventi ad
oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 aventi superficie fino a 600 mq.
Cedolare secca e immobili commerciali
A seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, la cedolare secca può applicarsi anche ai contratti
di locazione, stipulati dall’1.1.2019, aventi ad oggetto immobili:
• classificati catastalmente in categoria catastale C/1;
• di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze).
L’estensione della cedolare secca è quindi limitata sotto due punti di vista:
• dal punto di vista della classificazione catastale (che deve essere C/1 “Negozi o botteghe”);
• dal punto di vista della superficie, che non deve superare 600 mq.
Contratti stipulati nell’anno 2019
La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019
(ovvero dall’1.1.2019 al 31.12.2019).
Pertanto, la cedolare secca non può applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in
corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all’imposta sostitutiva i
contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018 risultasse in corso un contratto non scaduto tra i
medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.
Aliquota e base imponibile
La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata
dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, salve le specificazioni contenute nella legge di bilancio 2019 che, ad esempio,
precisa espressamente che l’imposta sostitutiva trova applicazione a tali immobili:
• con aliquota del 21%;
• sul canone di locazione relativo ai contratti stipulati nel 2019.
Modifica della misura dell’acconto
Con una modifica all’art. 3 co. 4 del DLgs. 23/2011, è fissata al 100% la misura dell’acconto della cedolare
secca dal 2021, mantenendo invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.
La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l’imposta
dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare.
In generale, quindi, la misura dell’acconto della cedolare secca risulta la seguente:
• 95% fino al 2020;
• 100% dal 2021.
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2. DeducibilitàIrpef/Ires dell’Imu strumentale
Intervenendo sull’art. 14 co. 1 del DLgs. 4.3.2011 n. 23, si aumenta dal 20% al 40% la percentuale di
deducibilità IRPEF ed IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro
autonomo.
Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS
della Provincia autonoma di Trento.
Decorrenza
In assenza di un’espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall’1.1.2019, vale a dire dal periodo di
imposta 2019 per i soggetti “solari”.
3. Limitazione uso del contante per i turisti stranieri
Ai sensi dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in
deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile ex art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231.
In materia sono introdotte le seguenti novità:
• il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a
15.000,00 euro;
• la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo, in
passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.
4. Investimenti in start-up innovative
Viene previsto l’incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all’art. 29 del DL 179/2012 convertito, che
riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle
start up innovative.
In particolare, con riferimento al 2019:
• viene incrementata dal 30% al 40% l’aliquota dell’agevolazione per tutti i soggetti che investono in
start up innovative;
• viene introdotta un’aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale
della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.
Autorizzazione della Commissione europea
Tali disposizioni sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.
5. Raccolta di capitali per le PMI
Con riferimento alla raccolta di capitali per le PMI, la legge di bilancio 2019:
• integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l’art.
1 co. 5-novies del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme online che abbiano
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come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da
parte delle piccole e medie imprese;
• attraverso l’introduzione del co. 1-ter nell’art. 100-ter del DLgs. 58/98, modifica la disciplina delle
offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in
tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei
limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori
eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano
effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
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