Segreto professionale, privacy e diritto di accesso alle informazioni - Relatore Gianni Festi -

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Segreto professionale, privacye diritto di accessoalle informazioni

- Relatore Gianni Festi -

Parte 1Il segreto professionale e il segreto d’ufficio

Parte 2Il diritto alla protezione dei dati personali e la tutela della privacy

Parte 3Il diritto di accesso alle informazioniLa gestione dei flussi informativi

Il rapporto tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza

Parte 1

Il segreto professionale e il segreto d’ufficio

Segreto professionale – assistenti sociali

Obbligo delsegreto professionalesu quanto è conosciutoper ragione della professione esercitata

Assistenti sociali (L. 119/2000)

Segreto professionale docenti - educatori

Obbligo delsegreto professionalesu quanto è conosciutoper ragione della professione esercitata

Codice deontologico della professione

Che cos’è il segreto professionale?

Segreto concetto di relazione

Accesso a conoscenza Obbligo di non è selezionato trasmetternesolo a determinate conoscenzapersone ad altre

Segreto professionale

Rivelazione di segreto professionale(art. 622 c.p.)Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte di un segretolo rivela senza giusta causaovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516

Segreto professionale

è un delitto contro la libertà individuale

è punibile a querela della persona offesa (entro 90 giorni da conoscenza che vi è stata rivelazione)

tutela interessi economici, professionali e la riservatezza

Segreto professionale

Che cos’è giusta causa?

la testimonianza quando è obbligatoria il rilascio di atti nell’esercizio del diritto

di accesso l’obbligo di denuncia le ipotesi previste dall’art. 26 del codice

deontologico (riferibili a scriminanti)

Segreto d’ufficio

Obbligo del segreto d'ufficioNon si può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui si sia venuti a conoscenza a causa delle funzioni esercitate, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso

Art. 15 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato da art. 25 L. n. 241/90

Segreto d’ufficio

Rivelazione e utilizzazionedi segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)

Il pubblico ufficiale… che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio… rivela notizie d’ufficio o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni…

Segreto d’ufficio

“In tema di rivelazione e utilizzazionedi segreti d’ufficio, il contenuto dell’obbligo deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 D.P.R. n. 3/57 per cui il divieto di divulgazione non comprende soltanto le informazioni sottratte all’accesso perché segrete… ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle in quanto non titolari dei prescritti requisiti”

Cassazione penale, sez. VI 24 giugno 1998 n. 7483

Segreto professionale – segreto d’ufficio

Cartella professionale segreto professionaleCartella del professionista e che serve per condurre, analizzare e valutare il caso Cartella di servizio segreto d’ufficioContiene i dati e le informazioni organizzati per obiettivi del servizio, prodotti anche da più e diversi soggetti professionali che intervengono nei confronti della persona e agiscono con dati di carattere amministrativo per ottenere prestazioni dell’ente cui il servizio si colloca o relazionarsi con altri enti competenti

Obbligo di denuncia

I pubblici ufficiali e gli incaricatidi un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,

hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia

giudiziaria (art. 331 c.p.p.)

Obbligo di denuncia

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorita’ giudiziaria o ad un'altra autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da € 30 a € 516 (art. 361 c.p.)

Obbligo di denuncia

“L'elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell'esercizio delle sue funzioni” Cassazione penale, sez. VI 3 febbraio 1999 n. 1407

Obbligo di denuncia

“Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso” Cassazione penale, sez. I 10 maggio 1988 n. 5793

Segreto - Obbligo di denuncia

informazione all’utente dell’obbligo di denuncia quanto riferisce su fatti

di reato non ha natura

confidenziale (art. 19 reg. deontologico)

in relazione è giusta causa al segreto professionale in relazione è adempimento di dovere al segreto d’ufficio

Segreto professionale – Quale tutela?

Agli assistenti socialisi applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 c.p.c. e 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 c.p.p. per il difensore

Art. 1 comma 2 L. 119/2001

Segreto professionale – Quale tutela?

In materia di giurisdizionepenale

“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio… ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria” art. 200 c.p.p.

Segreto professionale – Quale tutela?

“Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari.Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”

art. 200 c.p.p.

Segreto professionale – Quale tutela?

Diritto di non consegnare documentazione tutelata dal segreto professionale

“Le persone indicate negli art. 200 e 201 c.p.p. devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, professione …, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto inerente al loro ufficio o professione

Si estendono le garanzie ex art. 103 c.p.p.

Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici sono consentite solo con limiti e procedure di garanzia:

a) quando l’assistente sociale o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose

o persone specificamente predeterminate. Il sequestro di carte o documenti è consentito solo se costituiscono corpo del reato

Si estendono le garanzie ex art. 103 c.p.p.

E’ vietata l'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni tra l’assistente sociale e le persone assistite …

E’ vietato il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra le persone assistite e l’assistente sociale, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato…

Si estendono le garanzie ex art. 103 c.p.p.

Limiti a perquisizioni, ispezioni, acquisizioni, intercettazioni che non siano corpo del reato

(art. 253 comma 2 c.p.p.)

le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il

prodotto, il profitto o il prezzoEs: cartella sociale.Strumento di lavoro non è sequestrabile se non è corpo di reato.

Segreto d’ufficio – Quale tutela?

Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno

l'obbligo di astenersidal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.)

Parte 2

Il diritto alla protezione dei dati personali e la tutela della privacy

Il codice per la protezione dei dati personali

Decreto legislativo30 giugno 2003 n. 196

Art. 1 Il diritto alla protezione dei dati personali

1. Il diritto alla protezione dei dati personali è riconosciuto a “chiunque”

2. Il trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e della riservatezza

• diritto di libertà - diritto all’oblio• diritto all’autodeterminazione informativa

Art. 4 - Le definizioni più importanti si riferiscono:

1. Ai dati2. Ai soggetti3. Alle azioni

I dati disciplinati dal Codice sono:

1. Dato personale2. Dati identificativi

3. Dati sensibili4. Dati giudiziari5. Dato anonimo6. Banca dati

è dato personale…

Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

è dato identificativo…

Dato personale che permette

l’identificazione diretta

dell’interessato

è dato anonimo…

Il dato che in origine, o a seguito di

trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato

o identificabile.

è dato sensibile

il dato idoneo a rivelare1. l’origine razziale ed etnica2. le convinzioni religiose

filosofiche o di altro genere

3. le opinioni politiche

4. l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,

politico o sindacale, 5. i dati idonei a rivelare lo

stato di salute e la vita sessuale – dati ultrasensibili

è dato giudiziario

il dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti in materia di:

• Casellario giudiziale• Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti

da reato• Carichi pendenti• La qualità di imputato o indagato

I soggetti: 1. L’interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali 2. Il Titolare: la persona fisica, giuridica,

la P.A. e qualsiasi altro Ente, associazione cui competono le decisioni

in ordine alla finalità, modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati compreso il profilo della sicurezza

3. Il Responsabile: La persona fisica, giuridica la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali (interni – esterni) 4. Gli Incaricati: le personefisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile(interni – esterni)

5. L’amministratore di sistemaE’ la persona designata a sovrintendere, gestire e manutentare le risorse del sistema informativo e del sistema di basi di dati

Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali di data 27 novembre 2008, “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”

Le azioni Trattamento Comunicazione Diffusione Blocco

Trattamento: qualunque operazione effettuata anche senza strumenti elettronici concernente:

la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di

dati, anche se non registrati in una banca dati.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma,anche mediantela loro messa adisposizione o consultazione

Diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

Legittimazione al trattamentodei dati personali

Qualunque trattamento effettuato da soggetti pubblici è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e statutarie (art. 18) (presupposto di liceità e limite)

E’ consentito solo se autorizzato da espressa previsione di legge che specifichi:• i tipi di dati che possono essere trattati

• le operazioni eseguibili• le finalità di rilevante interesse pubblico

La legittimazione al trattamento dei dati sensibili (art. 20)

La legittimazione al trattamento di dati giudiziari

E’ consentito solo se autorizzato da espressa previsione di legge o Provvedimento del Garante (Autorizzazioni generali) che specifichi:• I tipi di dati che possono essere trattati,• Le operazioni eseguibili,• Le finalità di rilevante interesse pubblico.

Trattamento di dati sensibili e giudiziari

Il Codice privacy e alcune leggi di settore individuano le finalità di rilevante interesse pubblico (art. 73).Per la legittimità del trattamento è necessario un atto regolamentare che individui e identifichi i tipi di dati trattati e i tipi di operazioni effettuate

Legittimazione al trattamento dei dati personali

Dati personali NO CONSENSO sensibili e giudiziari

Dati personali idonei NO CONSENSOa rivelare lo stato di salute per prestazioni socio-

assistenziali

SI CONSENSO per socio-

sanitarie

Modalità del trattamento dei dati personali e requisiti (art. 11 - 22)

I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza,raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,esatti ed aggiornati,

pertinenti, completi, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità

ATTENZIONE

Principio da osservare con scrupolo in ogni fase di trattamento: raccolta, formazione degli atti, conoscenza tra incaricati (art. 32 cod. deontologico), conservazione…

Principio di proporzionalità e adeguatezza

Trattamento di datisensibili e giudiziari

Il trattamento deve essere conformato secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, della libertà e della dignità

Rilevanza: misure tecniche, organizzative e logistiche ma soprattutto formazione e informazione

Trattamento di dati ultrasensibili

• Sono conservati separatamente da altri dati personali,

• Sono cifrati o codificati anche se contenuti in elenchi, registri, banche dati non elettronici.

Art. 13 - Informativa

L’interessato deve conoscere:• Le finalità e le modalità del trattamento• La natura obbligatoria e le modalità del

trattamento• Le conseguenze di rifiuto a rispondere• I soggetti ai quali i dati personali possono

essere comunicati o da cui possono essere conosciuti

• I diritti di cui all’art. 7• Gli estremi identificativi del titolare.

Art. 13 - InformativaEgregio signore/gentile signora, la informiamo che:

a) l’utilizzo dei dati personali che Le vengono richiesti e che Lei fornisce è indispensabile per:- ottenere le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui ha bisogno;- ottenere i servizi sociali e sanitari di cui Lei ha bisogno; - permettere, ove sia necessario, la tutela dell’ente.

I Suoi dati vengono raccolti ed usati con l’ausilio di mezzi informatici (computer) o scritti su carta,comunque sempre in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Art. 13 - Informativab) fornire i propri dati è obbligatorio per poter ricevere le prestazioni socio assistenziali e sanitarie; l’eventuale rifiuto a dare il consenso comporta l’impossibilità di ricevere le prestazioni;c) il rifiuto di fornire i dati personali che Le vengono richiesti (dati anagrafici, eventuale proposta medica,tessera sanitaria, tessera di esenzione, reddito, ove previsto) comporta, a seconda dei casi, l’impossibilitàdi ricevere le prestazioni assistenziali e sanitarie di cui ha bisogno;d) i dati relativi al Suo stato di salute non possono essere diffusi; gli stessi possono essere comunicati ad altrisolo nei casi previsti dalla Legge e per le finalità descritte nel punto a)…

Omessa o inidonea informativa all’interessato

Art. 161Sanziona il fatto di non fornire ai soggetti che conferiscono i propri dati l’informativa di cui all’art. 13

SANZIONE DA € 6.000 a € 36.000

La sanzione riguarda:• Il responsabile se non ha adottato le misure organizzative,

predisposto i moduli e dettato istruzioni agli incaricati,• L’incaricato se non si è attenuto alle istruzioni.

Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento è tenuto al risarcimento ai sensi

2. dell’art. 2050 del Codice Civile.Potenzialmente tutti i casi di trattamento illegittimo

3. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di inosservanza delle disposizioni

sulle modalità del trattamento.

Misure di sicurezzaSono disciplinate negli articoli:• Art. 31: Obblighi di sicurezza• Art. 32: Particolari titolari• Art. 33: Misure minime• Art. 34: Trattamenti con strumenti

elettronici• Art. 35: Trattamenti senza l’ausilio di

strumenti elettronici• Art. 36: Adeguamento

Misure di sicurezza

Custodia e controlli

Adozione di idonee e preventive misure di sicurezza

Rischi di distruzione e perdita, di accesso non autorizzato o non

conforme.

Misure di sicurezzaILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 162 comma 2 bis

In caso di trattamentodi dati personali in violazione delle misure di sicurezza si applica la sanzione amministrativa, che è stabilita in un importo minimo di € 20.000,00 e massimo di € 120.000,00

Parte 3Il diritto di accesso agli attiLa gestione dei flussi informativi e il rapporto tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza

La conoscibilità dei dati personali

Accesso interno profili di autorizzazione

Comunicazione per legge o regolamento

Diffusione

Accesso interessato

La gestione interna dei flussi informativi dei dati personali

Titolare dei dati

Responsabili del trattamento

Incaricati del trattamento

Sistema di autorizzazioneProfili di autorizzazione

La gestione delle attività in outsourcing

Titolare dei dati

Responsabili esterni del trattamento

Incaricati esterni del trattamento

La comunicazione dei dati personali

La comunicazione di dati da soggetto pubblico a soggetto pubblico è consentita se prevista da norma di legge o regolamento o quando comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (previa comunicazione al Garante ex art. 39).

Comunicazione di dati personali

La comunicazione di dati da soggetto pubblico a soggetto privato e la diffusione sono ammesse unicamente se previste da norma di legge o regolamento

Il diritto di accessoalle informazioni e alla

documentazione

Disciplina e applicazione

Il diritto di accessoinformativo o conoscitivo

Ambito soggettivo – l’interessato

Nuovo art. 32 L.P. 23/1992: Soggetto privato che ha interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è chiesto l’accesso

Ambito soggettivo – i controinteressati

Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabiliin base alla natura del documento che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessoil loro diritto alla riservatezza

Ambito oggettivo

E’documento amministrativoogni rappresentazione su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica

Ambito oggettivo

  atti esistenti:l’esercizio del diritto di accesso è consentito per la conoscenza di atti “fisicamente” esistenti – non può essere chiesta un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti

(Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998, n. 438);

(Cons. Stato, Sez. V, giugno 1998, n. 718);

Ambito oggettivo

  atti esistenti art. 32 comma 4 L.P. 23/1992:

“non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Amministrazione che non abbiamo forma di documento amministrativo”

Procedimento

Accesso formale

richiesta scritta;essenziale legittimazione richiedente e motivazione (devono essere specificate e, se richiesto, comprovate)deve essere indicato il documento che interessa (o notizie per individuarlo);

(Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649)

Procedimento

Obbligo dicomunicazione ai controinteressati della della richiesta di accesso

mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di

comunicazione

Procedimento

Entro 10 giorni

i controinteressatipossono presentaremotivata opposizione

Procedimento

Termine di conclusione

procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, (o altro fissato da regolamento) decorrenti dal ricevimento della richiesta (data protocollazione in entrata);

se la richiesta è irregolare o incompleta, è necessario comunicarlo immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla entro 10 giorni

Procedimento

Termine di conclusione

SILENZIO - DINIEGO Decorsi 30 giorni dalla domandala stessa si intende rifiutata

I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso restano disciplinati dalla L.241/1990 (L.p. 23/1992), anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari(art. 59 D.Lgs. 196/2003)

Diritto di accesso e privacy

Diritto di accesso e privacy

Dati sensibili e giudiziari: Le attività finalizzate al diritto di accesso si considerano di rilevante interesse pubblico(art. 59 D.Lgs. 196/2003)

L’accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato

Diritto di accesso e privacy

Diritto di informazione dei giornalisti

Interesse pubblico dell’informazione;

Essenzialità e pertinenza

(art. 33 cod. deontologico)(artt. 136 e 137 D.Lgs. 196/2003)( Codice di deontologia dei giornalisti relativo al

trattamento dei dati personali)