Segreto professionale, privacy e diritto di accesso alle informazioni - Relatore Gianni Festi -
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Segreto professionale, privacye diritto di accessoalle informazioni
- Relatore Gianni Festi -
Parte 1Il segreto professionale e il segreto d’ufficio
Parte 2Il diritto alla protezione dei dati personali e la tutela della privacy
Parte 3Il diritto di accesso alle informazioniLa gestione dei flussi informativi
Il rapporto tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza
Parte 1
Il segreto professionale e il segreto d’ufficio
Segreto professionale – assistenti sociali
Obbligo delsegreto professionalesu quanto è conosciutoper ragione della professione esercitata
Assistenti sociali (L. 119/2000)
Segreto professionale docenti - educatori
Obbligo delsegreto professionalesu quanto è conosciutoper ragione della professione esercitata
Codice deontologico della professione
Che cos’è il segreto professionale?
Segreto concetto di relazione
Accesso a conoscenza Obbligo di non è selezionato trasmetternesolo a determinate conoscenzapersone ad altre
Segreto professionale
Rivelazione di segreto professionale(art. 622 c.p.)Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte di un segretolo rivela senza giusta causaovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516
Segreto professionale
è un delitto contro la libertà individuale
è punibile a querela della persona offesa (entro 90 giorni da conoscenza che vi è stata rivelazione)
tutela interessi economici, professionali e la riservatezza
Segreto professionale
Che cos’è giusta causa?
la testimonianza quando è obbligatoria il rilascio di atti nell’esercizio del diritto
di accesso l’obbligo di denuncia le ipotesi previste dall’art. 26 del codice
deontologico (riferibili a scriminanti)
Segreto d’ufficio
Obbligo del segreto d'ufficioNon si può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui si sia venuti a conoscenza a causa delle funzioni esercitate, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso
Art. 15 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato da art. 25 L. n. 241/90
Segreto d’ufficio
Rivelazione e utilizzazionedi segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)
Il pubblico ufficiale… che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio… rivela notizie d’ufficio o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni…
Segreto d’ufficio
“In tema di rivelazione e utilizzazionedi segreti d’ufficio, il contenuto dell’obbligo deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 D.P.R. n. 3/57 per cui il divieto di divulgazione non comprende soltanto le informazioni sottratte all’accesso perché segrete… ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle in quanto non titolari dei prescritti requisiti”
Cassazione penale, sez. VI 24 giugno 1998 n. 7483
Segreto professionale – segreto d’ufficio
Cartella professionale segreto professionaleCartella del professionista e che serve per condurre, analizzare e valutare il caso Cartella di servizio segreto d’ufficioContiene i dati e le informazioni organizzati per obiettivi del servizio, prodotti anche da più e diversi soggetti professionali che intervengono nei confronti della persona e agiscono con dati di carattere amministrativo per ottenere prestazioni dell’ente cui il servizio si colloca o relazionarsi con altri enti competenti
Obbligo di denuncia
I pubblici ufficiali e gli incaricatidi un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria (art. 331 c.p.p.)
Obbligo di denuncia
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorita’ giudiziaria o ad un'altra autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da € 30 a € 516 (art. 361 c.p.)
Obbligo di denuncia
“L'elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell'esercizio delle sue funzioni” Cassazione penale, sez. VI 3 febbraio 1999 n. 1407
Obbligo di denuncia
“Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso” Cassazione penale, sez. I 10 maggio 1988 n. 5793
Segreto - Obbligo di denuncia
informazione all’utente dell’obbligo di denuncia quanto riferisce su fatti
di reato non ha natura
confidenziale (art. 19 reg. deontologico)
in relazione è giusta causa al segreto professionale in relazione è adempimento di dovere al segreto d’ufficio
Segreto professionale – Quale tutela?
Agli assistenti socialisi applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 c.p.c. e 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 c.p.p. per il difensore
Art. 1 comma 2 L. 119/2001
Segreto professionale – Quale tutela?
In materia di giurisdizionepenale
“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio… ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria” art. 200 c.p.p.
Segreto professionale – Quale tutela?
“Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari.Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”
art. 200 c.p.p.
Segreto professionale – Quale tutela?
Diritto di non consegnare documentazione tutelata dal segreto professionale
“Le persone indicate negli art. 200 e 201 c.p.p. devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, professione …, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto inerente al loro ufficio o professione
Si estendono le garanzie ex art. 103 c.p.p.
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici sono consentite solo con limiti e procedure di garanzia:
a) quando l’assistente sociale o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose
o persone specificamente predeterminate. Il sequestro di carte o documenti è consentito solo se costituiscono corpo del reato
Si estendono le garanzie ex art. 103 c.p.p.
E’ vietata l'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni tra l’assistente sociale e le persone assistite …
E’ vietato il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra le persone assistite e l’assistente sociale, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato…
Si estendono le garanzie ex art. 103 c.p.p.
Limiti a perquisizioni, ispezioni, acquisizioni, intercettazioni che non siano corpo del reato
(art. 253 comma 2 c.p.p.)
le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzoEs: cartella sociale.Strumento di lavoro non è sequestrabile se non è corpo di reato.
Segreto d’ufficio – Quale tutela?
Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno
l'obbligo di astenersidal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.)
Parte 2
Il diritto alla protezione dei dati personali e la tutela della privacy
Il codice per la protezione dei dati personali
Decreto legislativo30 giugno 2003 n. 196
Art. 1 Il diritto alla protezione dei dati personali
1. Il diritto alla protezione dei dati personali è riconosciuto a “chiunque”
2. Il trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e della riservatezza
• diritto di libertà - diritto all’oblio• diritto all’autodeterminazione informativa
Art. 4 - Le definizioni più importanti si riferiscono:
1. Ai dati2. Ai soggetti3. Alle azioni
I dati disciplinati dal Codice sono:
1. Dato personale2. Dati identificativi
3. Dati sensibili4. Dati giudiziari5. Dato anonimo6. Banca dati
è dato personale…
Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
è dato identificativo…
Dato personale che permette
l’identificazione diretta
dell’interessato
è dato anonimo…
Il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile.
è dato sensibile
il dato idoneo a rivelare1. l’origine razziale ed etnica2. le convinzioni religiose
filosofiche o di altro genere
3. le opinioni politiche
4. l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, 5. i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale – dati ultrasensibili
è dato giudiziario
il dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti in materia di:
• Casellario giudiziale• Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato• Carichi pendenti• La qualità di imputato o indagato
I soggetti: 1. L’interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali 2. Il Titolare: la persona fisica, giuridica,
la P.A. e qualsiasi altro Ente, associazione cui competono le decisioni
in ordine alla finalità, modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati compreso il profilo della sicurezza
3. Il Responsabile: La persona fisica, giuridica la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali (interni – esterni) 4. Gli Incaricati: le personefisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile(interni – esterni)
5. L’amministratore di sistemaE’ la persona designata a sovrintendere, gestire e manutentare le risorse del sistema informativo e del sistema di basi di dati
Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali di data 27 novembre 2008, “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”
Le azioni Trattamento Comunicazione Diffusione Blocco
Trattamento: qualunque operazione effettuata anche senza strumenti elettronici concernente:
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma,anche mediantela loro messa adisposizione o consultazione
Diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
Legittimazione al trattamentodei dati personali
Qualunque trattamento effettuato da soggetti pubblici è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e statutarie (art. 18) (presupposto di liceità e limite)
E’ consentito solo se autorizzato da espressa previsione di legge che specifichi:• i tipi di dati che possono essere trattati
• le operazioni eseguibili• le finalità di rilevante interesse pubblico
La legittimazione al trattamento dei dati sensibili (art. 20)
La legittimazione al trattamento di dati giudiziari
E’ consentito solo se autorizzato da espressa previsione di legge o Provvedimento del Garante (Autorizzazioni generali) che specifichi:• I tipi di dati che possono essere trattati,• Le operazioni eseguibili,• Le finalità di rilevante interesse pubblico.
Trattamento di dati sensibili e giudiziari
Il Codice privacy e alcune leggi di settore individuano le finalità di rilevante interesse pubblico (art. 73).Per la legittimità del trattamento è necessario un atto regolamentare che individui e identifichi i tipi di dati trattati e i tipi di operazioni effettuate
Legittimazione al trattamento dei dati personali
Dati personali NO CONSENSO sensibili e giudiziari
Dati personali idonei NO CONSENSOa rivelare lo stato di salute per prestazioni socio-
assistenziali
SI CONSENSO per socio-
sanitarie
Modalità del trattamento dei dati personali e requisiti (art. 11 - 22)
I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza,raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,esatti ed aggiornati,
pertinenti, completi, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità
ATTENZIONE
Principio da osservare con scrupolo in ogni fase di trattamento: raccolta, formazione degli atti, conoscenza tra incaricati (art. 32 cod. deontologico), conservazione…
Principio di proporzionalità e adeguatezza
Trattamento di datisensibili e giudiziari
Il trattamento deve essere conformato secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, della libertà e della dignità
Rilevanza: misure tecniche, organizzative e logistiche ma soprattutto formazione e informazione
Trattamento di dati ultrasensibili
• Sono conservati separatamente da altri dati personali,
• Sono cifrati o codificati anche se contenuti in elenchi, registri, banche dati non elettronici.
Art. 13 - Informativa
L’interessato deve conoscere:• Le finalità e le modalità del trattamento• La natura obbligatoria e le modalità del
trattamento• Le conseguenze di rifiuto a rispondere• I soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o da cui possono essere conosciuti
• I diritti di cui all’art. 7• Gli estremi identificativi del titolare.
Art. 13 - InformativaEgregio signore/gentile signora, la informiamo che:
a) l’utilizzo dei dati personali che Le vengono richiesti e che Lei fornisce è indispensabile per:- ottenere le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui ha bisogno;- ottenere i servizi sociali e sanitari di cui Lei ha bisogno; - permettere, ove sia necessario, la tutela dell’ente.
I Suoi dati vengono raccolti ed usati con l’ausilio di mezzi informatici (computer) o scritti su carta,comunque sempre in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Art. 13 - Informativab) fornire i propri dati è obbligatorio per poter ricevere le prestazioni socio assistenziali e sanitarie; l’eventuale rifiuto a dare il consenso comporta l’impossibilità di ricevere le prestazioni;c) il rifiuto di fornire i dati personali che Le vengono richiesti (dati anagrafici, eventuale proposta medica,tessera sanitaria, tessera di esenzione, reddito, ove previsto) comporta, a seconda dei casi, l’impossibilitàdi ricevere le prestazioni assistenziali e sanitarie di cui ha bisogno;d) i dati relativi al Suo stato di salute non possono essere diffusi; gli stessi possono essere comunicati ad altrisolo nei casi previsti dalla Legge e per le finalità descritte nel punto a)…
Omessa o inidonea informativa all’interessato
Art. 161Sanziona il fatto di non fornire ai soggetti che conferiscono i propri dati l’informativa di cui all’art. 13
SANZIONE DA € 6.000 a € 36.000
La sanzione riguarda:• Il responsabile se non ha adottato le misure organizzative,
predisposto i moduli e dettato istruzioni agli incaricati,• L’incaricato se non si è attenuto alle istruzioni.
Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento è tenuto al risarcimento ai sensi
2. dell’art. 2050 del Codice Civile.Potenzialmente tutti i casi di trattamento illegittimo
3. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di inosservanza delle disposizioni
sulle modalità del trattamento.
Misure di sicurezzaSono disciplinate negli articoli:• Art. 31: Obblighi di sicurezza• Art. 32: Particolari titolari• Art. 33: Misure minime• Art. 34: Trattamenti con strumenti
elettronici• Art. 35: Trattamenti senza l’ausilio di
strumenti elettronici• Art. 36: Adeguamento
Misure di sicurezza
Custodia e controlli
Adozione di idonee e preventive misure di sicurezza
Rischi di distruzione e perdita, di accesso non autorizzato o non
conforme.
Misure di sicurezzaILLECITO AMMINISTRATIVO
Art. 162 comma 2 bis
In caso di trattamentodi dati personali in violazione delle misure di sicurezza si applica la sanzione amministrativa, che è stabilita in un importo minimo di € 20.000,00 e massimo di € 120.000,00
Parte 3Il diritto di accesso agli attiLa gestione dei flussi informativi e il rapporto tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza
La conoscibilità dei dati personali
Accesso interno profili di autorizzazione
Comunicazione per legge o regolamento
Diffusione
Accesso interessato
La gestione interna dei flussi informativi dei dati personali
Titolare dei dati
Responsabili del trattamento
Incaricati del trattamento
Sistema di autorizzazioneProfili di autorizzazione
La gestione delle attività in outsourcing
Titolare dei dati
Responsabili esterni del trattamento
Incaricati esterni del trattamento
La comunicazione dei dati personali
La comunicazione di dati da soggetto pubblico a soggetto pubblico è consentita se prevista da norma di legge o regolamento o quando comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (previa comunicazione al Garante ex art. 39).
Comunicazione di dati personali
La comunicazione di dati da soggetto pubblico a soggetto privato e la diffusione sono ammesse unicamente se previste da norma di legge o regolamento
Il diritto di accessoalle informazioni e alla
documentazione
Disciplina e applicazione
Il diritto di accessoinformativo o conoscitivo
Ambito soggettivo – l’interessato
Nuovo art. 32 L.P. 23/1992: Soggetto privato che ha interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è chiesto l’accesso
Ambito soggettivo – i controinteressati
Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabiliin base alla natura del documento che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessoil loro diritto alla riservatezza
Ambito oggettivo
E’documento amministrativoogni rappresentazione su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
Ambito oggettivo
atti esistenti:l’esercizio del diritto di accesso è consentito per la conoscenza di atti “fisicamente” esistenti – non può essere chiesta un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti
(Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998, n. 438);
(Cons. Stato, Sez. V, giugno 1998, n. 718);
Ambito oggettivo
atti esistenti art. 32 comma 4 L.P. 23/1992:
“non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Amministrazione che non abbiamo forma di documento amministrativo”
Procedimento
Accesso formale
richiesta scritta;essenziale legittimazione richiedente e motivazione (devono essere specificate e, se richiesto, comprovate)deve essere indicato il documento che interessa (o notizie per individuarlo);
(Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649)
Procedimento
Obbligo dicomunicazione ai controinteressati della della richiesta di accesso
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione
Procedimento
Entro 10 giorni
i controinteressatipossono presentaremotivata opposizione
Procedimento
Termine di conclusione
procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, (o altro fissato da regolamento) decorrenti dal ricevimento della richiesta (data protocollazione in entrata);
se la richiesta è irregolare o incompleta, è necessario comunicarlo immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla entro 10 giorni
Procedimento
Termine di conclusione
SILENZIO - DINIEGO Decorsi 30 giorni dalla domandala stessa si intende rifiutata
I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso restano disciplinati dalla L.241/1990 (L.p. 23/1992), anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari(art. 59 D.Lgs. 196/2003)
Diritto di accesso e privacy
Diritto di accesso e privacy
Dati sensibili e giudiziari: Le attività finalizzate al diritto di accesso si considerano di rilevante interesse pubblico(art. 59 D.Lgs. 196/2003)
L’accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
Diritto di accesso e privacy
Diritto di informazione dei giornalisti
Interesse pubblico dell’informazione;
Essenzialità e pertinenza
(art. 33 cod. deontologico)(artt. 136 e 137 D.Lgs. 196/2003)( Codice di deontologia dei giornalisti relativo al
trattamento dei dati personali)