SCISSIONE - seminario praticanti 2004 ODC VI (1x1)[1]

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SCISSIONE

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La SCISSIONELa SCISSIONE

Gruppo di Studio“Operazioni Straordinarie”

La SCISSIONE La SCISSIONE nel Codice civilenel Codice civile

SCOPO DELLA SCISSIONEart. 2506 co.1

Frazionare una società scindendola in diverse realtà

aziendali

MODALITA’

n Trasferimento (totale o parziale) del patrimonio della scissa ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie) n Assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa

Caratteristiche rilevanti della scissione (art. 2506)

n è una vicenda traslativan la vicenda traslativa trova causa nella

sottoscrizione di azioni o quote di una o più società e nel conseguente trasferimento di beni alla o alle società interessate

n l’atto di sottoscrizione e di trasferimento è opera degli organi della società che si scinde ma le azioni o quote conseguenti al trasferimento non vengono assegnate alla società che si scinde bensì ai suoi soci

La scissione comestrumento per...

n formare nuovi assetti e strutture societarien suddividere una certa realtà aziendale fra i

soci della stessan in sede di riorganizzazione, primo passo per

la cessione a terzi di un certo ramo di azienda o per ottenere nuovi equilibri e responsabilità all’interno di un gruppo familiare

Le varie tipologie

• per incorporazione• propria• mista

• proporzionale• non proporzionale

• totale• parziale

Tipi di SCISSIONE con riferimento alla SCISSA…

SCISSIONE TOTALE (integrale)n Assegnazione dell’INTERO patrimonio della scissa a più società,

preesistenti o di nuova costituzionen La scissa CESSA di esisteren I SOCI della scissa ricevono, in cambio delle loro azioni, un

numero proporzionale di azioni delle società beneficiarie

SCISSIONE PARZIALEn Assegnazione di PARTE del patrimonio della scissa a più società

OVVERO ad UNA SOLA società, preesistenti o di nuova costituzione

n La scissa CONTINUA ad esisteren I SOCI della scissa ricevono, in proporzione alla partecipazione

posseduta, le azioni/quote delle società beneficiarie

...con riferimento alle BENEFICIARIE

Scissione per INCORPORAZIONE: nel caso di società beneficiariabeneficiaria già esistentegià esistente. Tipologie:n con CONCAMBIOCONCAMBIO: i soci della scissa ricevono azioni/quote

della/e beneficiaria/e a fronte dell’annullamento delle azioni/quote della scissa

n con ANNULLAMENTOANNULLAMENTO: annullamento delle azioni/quote della scissa possedute dalla beneficiaria

n Scissione PROPRIAnel caso di beneficiarie di NUOVA costituzionebeneficiarie di NUOVA costituzione

n Scissione MISTAn nel caso di coesistenza di beneficiarie di nuova costituzione e

preesistenti

…con riferimento alle modalità di ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Scissione PROPORZIONALEassegnazione proporzionaleproporzionale ai soci della

scissa delle azioni/quote della/e beneficiaria/e

Scissione NON PROPORZIONALEScissione NON PROPORZIONALEassegnazione non proporzionalenon proporzionale ai soci

della scissa delle azioni/quote della/e beneficiaria/e

CONGUAGLIO in DENARO(art. 2506 c. 2)

Nel caso di scissione proporzionaleproporzionale, è consentito il conguaglio in denaro

seseCONGUAGLIO in DENAROCONGUAGLIO in DENARO

<=<=10% VALORE NOMINALE10% VALORE NOMINALE

delle azioni/quote attribuitedelle azioni/quote attribuite

AZIONI/QUOTE della SCISSA(art. 2506 c. 2, secondo periodo)

Ad alcuni soci della scissa possono essere attribuite azioni/quote della SCISSASCISSA stessa anziché di una

beneficiaria, con conseguente aumento della partecipazione di questi soci al capitale della

scissa

Condizione:è necessario il CONSENSO UNANIMECONSENSO UNANIME dei soci

(non applicabilità in caso di scissione totale)

CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’art. 2506 co. 3

SCISSIONE TOTALEPossibile sopravvivenza della scissa senza la

necessità del suo scioglimento (con necessaria ricostituzione del capitale)

SCIOGLIMENTO DELLA SCISSAart. 2506 co. 3

In caso di scissione TOTALE è possibile lo scioglimento della società SENZA la messa

in stato di LIQUIDAZIONE

SCISSIONE E LIQUIDAZIONEart. 2506 co. 4

Le società in LIQUIDAZIONE che abbiano INIZIATO la DISTRIBUZIONE dell’attivo

NON POSSONOpartecipare alla scissione

SCISSIONE E LIQUIDAZIONEart. 2506 co. 4

Il momento di inizio della distribuzione dell’attivo corrisponde alla

DATA del DEPOSITO ad opera dei liquidatori del

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE edel piano di riparto presso il R.I.

SCISSIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

La nuova normativa NON VIETA di PARTECIPARE alla scissione

alle società SOTTOPOSTE A PROCEDURE

CONCORSUALI (scopo: favorire le operazioni di scissione)

Il progetto è redatto dall’ORGANO AMMINISTRATIVO delle società partecipanti alla scissione

Il progetto riguarda tutte le società partecipanti alla scissione

N.B.: In caso di società beneficiaria preesistente, si ricorda la necessità di eseguire i necessari adempimenti relativi all’operazione di scissione sia per la società scissa, sia per la beneficiaria. Anche i relativi adempimenti di deposito nelle sedi sociali e nel registro Imprese debbono essere eseguiti relativamente a ciascuna società partecipante alla scissione.

Progetto di SCISSIONE (art. 2506-bis co. 1, rif. art. 2501-ter)

Progetto di SCISSIONE (segue)

(art. 2506-bis co. 1, rif. art. 2501-ter co. 1)

CONTENUTO MINIMOn Elementi anagrafici delle società partecipanti (punto n. 1)n Atto costitutivo della/e nuova/e società risultante/i dalla

scissioneovvero atto costitutivo della/e società partecipanti con le eventuali modifiche risultanti dalla scissione (punto n. 2)

n Rapporti di concambio e modalità di assegnazione delle azioni/quote (punti 3-4) e l’eventuale conguaglio in denaro

n Decorrenze degli effetti della SCISSIONE ai fini contabili e della partecipazione dei nuovi soci agli utili (punti 5-6)

n Trattamenti particolari riservati a soci e/o amministratori della società (punti 7-8)

Ripartizione del patrimonio della SCISSA (art. 2506-bis, co. 2 e 3)

n SCISSIONE TOTALE: gli elementi patrimoniali attivi e passivi privi di destinazione si considerano assegnati alle beneficiarie proporzionalmente alla quota di P.N. trasferita a ciascuna, quando non desumibili dal progetto di scissione (responsabilità solidale delle beneficiarie per gli elementi passivi)

n SCISSIONE PARZIALE: in mancanza di previsione della destinazione di alcuni elementi patrimoniali, si presume rimangano in capo alla scissa (responsabilità solidale tra scissa e beneficiarie per gli elementi passivi)

n La responsabilità solidale è limitata al valore valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiariabeneficiaria

Distribuzione di azioni o quote (art. 2506-bis, co. 4)

Il progetto di scissione deve indicare i criteri di distribuzione

delle azioni o quote della/e società beneficiaria/e

ai soci della scissa

Distribuzione di azioni o quote (art. 2506-bis, co. 4) (segue)

Il progetto di scissione puòpuò prevedere un’assegnazioneassegnazione di azioni/quote della società beneficiaria ai soci della scissa NON NON PROPORZIONALE PROPORZIONALE alla partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta nella scissa.

Il progetto deve prevedere il diritto dei soci che nonnonapprovano la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni ad un corrispettivo determinato con gli stessi criteri previsti per il recesso (valore corrente concordemente stabilito ovvero, in mancanza di accordo, secondo quanto stabilito mediante arbitraggio), indicando coloro a carico dei quali è posto l’obbligo di acquisto.

Tra:l’iscrizione del progetto nel Registro Imprese

ela decisione di SCISSIONE

devono intercorrere almeno 30 giorni30 giorni,

salvo che i soci rinuncino a tale termine con consenso unanimeconsenso unanime

Deposito del progetto (art. 2506-bis co. 5, rif. art. 2501-ter, c. 4)

nn Rapporto di cambioRapporto di cambio: il progetto deve limitarsi ad indicare il solo valorevalore del rapporto di cambio

n Il rapporto di cambio nonnon deve essere determinato qualora la scissione avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società costituzione di una o più nuove società ee non non siano previsti criteri di assegnazione di siano previsti criteri di assegnazione di azioni/quote diversi da quello proporzionaleazioni/quote diversi da quello proporzionale. Analogamente non sarà necessario determinare il rapporto di cambio tutte le volte in cui non esista un problema di tutela dell’interesse dei soci a che sia garantita la conservazione del valore effettivo della loro partecipazione (Trib. Udine 18.08.1997)

Profili principali del progetto di SCISSIONE

nn Azioni delle beneficiarie: modalità di assegnazioneAzioni delle beneficiarie: modalità di assegnazionen mediante aumento del capitale sociale, in caso di scissione con

beneficiaria che non detenga una partecipazione totalitaria nella scissa; in caso di partecipazione totalitaria, non si ha aumento del capitale sociale;

n attribuendo azioni proprie eventualmente a disposizione delle beneficiarie;

n attribuendo azioni già possedute dai soci delle beneficiarie cheabbiano accettato di ridurre la propria quota di partecipazione al capitale;

n attraverso l’annullamento dei titoli in circolazione e l’attribuzione di azioni o quote di nuova emissione ai vecchi e nuovi soci, fermo restando il capitale sociale (Serra e Spolidoro)

nn A fronte dell’assegnazione alle beneficiarie, la scissa può:A fronte dell’assegnazione alle beneficiarie, la scissa può:n utilizzare le riserve disponibili;n ridurre il capitale sociale.

Profili principali del progetto di SCISSIONE

Situazione patrimoniale (art. 2506-ter co. 1, rif. 2501-quater)

n È un bilancio infrannuale redatto dagli amministratori di ciascuna società partecipante alla scissione con i criteri di funzionamento propri del bilancio di esercizio;

n È quindi composto da: SP, CE, NOTA INTEGRATIVA;n Deve riferirsi ad una data non anteriore di oltre 120 giorni

rispetto al giorno in cui il progetto è stato depositato presso la sede sociale;

n Tale situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso da non oltre 6 mesi dalla data del suddetto deposito

Relazione dell’organo amministrativo(art. 2506-ter, co. 1 e 2 , rif. artt. 2501-

quinquies e 2501-sexies)

Competenza esclusiva dell’organo amministrativo in quanto trattasi di un atto di gestione dell’impresa sociale, finalizzato ad ottimizzare le capacità produttive della società.

Giuridicamente è una proposta indirizzata ai soci che non appartengono ai gruppi di comando, al fine di rendere esecutiva la proposta stessa.

Nel sistema dualistico tale competenza spetta al CONSIGLIO DI GESTIONE; nel sistema monistico spetta all’INTERO CONSIGLIO, COMPOSTO ANCHE DALL’ORGANO DI CONTROLLO.

Relazione dell’organo amministrativo(art. 2506-ter, co. 1 e 2 , rif. artt. 2501-quinquies

e 2501-sexies)

Tipo di informazionin Strategiche = valutazioni di ordine economico relative al “merito”

dell’operazione e delle sinergie da essa ottenibili; sono quindi legate ad aspetti economici ed a considerazioni relative ad opportunità ed ai vantaggi derivanti dallo scorporo

n Operative = valutazioni di ordine giuridico: adempimenti, tempi e tappe dell’intera operazione

n Rapporto di concambio = costituisce il cuore dell’intera relazione e fornisce considerazioni in merito ai metodi di valutazione dei capitali economicidelle società partecipanti adottati dagli amministratori. L’insieme di queste affermazioni sarà poi valutata dalla relazione degli esperti

n Eventuali difficoltà di valutazione: vanno obbligatoriamente segnalate e sono riferibili ad alcuni elementi soggettivi di valutazione (es.: avviamento)

n Criteri di distribuzione delle azioni o quote (2506-ter co. 2)n Valore del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello

eventualmente rimanente nella società scissa

Rapporto di cambio

n elemento qualificante della relazione degli amministratorin la valutazione di tale rapporto è di tipo aziendalistico, con

conseguente riconoscimento di una pluralità di criteri di valutazione ovvero della discrezionalità (non arbitrarietà) e della sostanzialità del medesimo rapporto (Spolidoro)

n non viene richiesto un calcolo puntuale ma è sufficiente fornire note metodologiche sui valori stessi (segretezza dei dati aziendali)

n responsabilità degli amministratori in riferimento alla fissazione dei criteri e quindi della fissazione del rapporto dicambio (gli esperti si limitano alla formazione del giudizio sul rapporto medesimo)

Derogabilità ex lege(art. 2506-ter co.4)

Con il consensoconsenso unanimeunanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, gli amministratori possono essere esonerati dalla redazione dei seguenti documenti:

1.1. SITUAZIONE PATRIMONIALESITUAZIONE PATRIMONIALE2.2. RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione degli esperti (art. 2506-ter co. 3, rif. art. 2501-

sexies, co. 3 e 4)

n L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’Albo dei Revisori contabili o tra le Società di revisione iscritte nell’apposito albo;

n La relazione non è richiesta in caso di scissione con costituzione di nuove società, con attribuzione proporzionale di azioni o quote (art. 2506-ter co.3).

n Se le beneficiarie sono società quotate, gli esperti sono designati fra le Società di revisione.

n In ogni caso, le società partecipanti possono congiuntamente chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di uno o più esperti comuniesperti comuni

Relazione di stima(artt. 2343 e 2465 C.C.)

Richiesta da una parte della dottrina, ma il Tribunale di Milano (1994) non la richiede,

ritenendo che la scissione non costituisca un conferimento di beni in natura

Relazione di stima ex art. 2343 (S.p.A.) e 2465 (S.r.l.) C.C. (segue)

nn ScopoScopo = assicurare l’effettività del capitale sociale delle società partecipanti alla SCISSIONE.

nn ContenutoContenuto = quello proprio della relazione di stima ex art. 2343 e 2465 prevista per i conferimenti di beni e crediti rispettivamente nelle società azionarie e nelle società a responsabilità limitata.

N.B. La relazione di stima è redatta dai medesimi soggetti chiamati a redigere la relazione degli esperti.

Relazione degli esperti (art. 2506-ter co. 3, rif. 2501-sexies co.1)

La relazione verte sulla congruità del rapporto di cambio determinato dagli amministratori.

Essa deve indicare:nn il metodo o i metodi seguitiil metodo o i metodi seguiti per la determinazione

del concambio proposto dagli amministratoridagli amministratori, nonché il valore che risulta dall’applicazione di ciascuno di tali metodi;

n le eventuali difficoltà di valutazioneeventuali difficoltà di valutazione (dipendenti da: natura dei beni, particolare attività esercitata, ecc.).

Relazione degli esperti (art. 2506-ter co. 3, rif. 2501-sexies co.2)

La relazione deve inoltre:nn spiegarespiegare le modalità con cui gli amministratori sono

giunti alla determinazione del r.d.c., evidenziando gli eventuali differenti valori che si sarebbero ottenuti applicando metodi diversi;

nn esprimere un parere esprimere un parere sull’adeguatezza dei metodi adottati dagli amministratori, formulando un giudizio di merito sulla validità ed attendibilità degli stessi ed in particolare dei valori relativi conseguentemente attribuiti alle azioni concambiate, in relazione alle specifiche caratteristiche delle imprese intervenute nell’operazione.

Relazione degli espertiart. 2506-ter, co. 3 (segue)

La relazione nonnon è richiesta in caso di scissione con costituzione di una o più nuove società e attribuzione delle azioni/quote secondo il criterio proporzionale

Giurisprudenza: altri casi in cui può essere omessa la relazione dell’esperto

Massima del Consiglio notarile di MilanoMassima del Consiglio notarile di Milano:

“Non è necessaria la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio(…)” , ai sensi

dell’art. 2501-sexies del C.C., “(…) allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione (n.r.d. leggasi <alla scissione>) vi abbiano

rinunciato, e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l’eventuale

applicabilità dell’art. 2343 del C.C.”

Ratio della posizione del Consiglio notarile di Milano

n i soci possono liberamente decidere di rinunciare alla relazione degli esperti, in virtù del loro potere di valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti a presidio dei loro interessi;

n i creditori particolari del socio trovano tutela in base agli istituti generali volti ad eliminare gli effetti degli atti comportanti la lesione del patrimonio del debitore;

Ratio della posizione del Consiglio notarile di Milano (segue…)

n i creditori sociali sono tutelati dal diritto di opposizione esercitabile ex art. 2503.Essi, pertanto, non sono i destinatari della tutela che si propone di raggiungere la perizia sulla congruità del rapporto di cambio, volta a tutelare solo la posizione dei soci (Ceppellini)

Giurisprudenza: altri casi in cui può essere omessa la relazione dell’esperto

Argomentazioni sottese:n la competenza a stabilire il rapporto di cambio

spetta all’organo amministrativo;n i soci ne ottengono illustrazione e giustificazione

sotto il profilo economico-giuridico tramite la relazione degli amministratori;

n la funzione dell’esperto che redige la relazione consiste quindi nel fornire ai soci un parere sulla congruità delle valutazioni e determinazioni come effettuate dall’organo amministrativo.

Giurisprudenza: altri casi in cui può essere omessa la relazione dell’esperto

n ne deriva che i soci – così come possono approvare l’operazione anche nel caso di giudizio peritale negativo – possono altresì validamente rinunciare alla relazione di stima, in quanto, in ultima analisi, unici titolari del <potere di valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti a presidio e tutela degli interessi di cui essi (soci) sono portatori>

§ Art. 2506-bis co. 4, rif. art. 2501-ter: ISCRIZIONE ISCRIZIONE PROGETTO PROGETTO nel Registro ImpreseRegistro Imprese da eseguire almeno 30 gg. prima della decisione di scissione, salvo rinuncia al termine , salvo rinuncia al termine da parte dei soci con consenso unanime da parte dei soci con consenso unanime

§ Art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2501-septies: DEPOSITO DEPOSITO ATTIATTI nella sede socialesede sociale almeno 30 gg. prima della decisione di scissione, salvo rinuncia da parte dei soci con consenso salvo rinuncia da parte dei soci con consenso unanimeunanime::§ Il progetto con la relazione dell’organo amministrativo e la relazione

dell’esperto;§ I bilanci ultimi 3 esercizi (con allegate le relazioni degli

amministratori e dell’organo deputato al controllo contabile);§ Le situazioni patrimoniali ex art. 2506-ter co.1, rif. 2501-quater

I soci hanno diritto di prendere visione di suddetti documenti e di ottenerne gratuitamente copia

Adempimenti

n Art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2502: DECISIONI di DECISIONI di SCISSIONESCISSIONE

n Art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2502-bis: DEPOSITO ed DEPOSITO ed ISCRIZIONEISCRIZIONE delle DECISIONI di SCISSIONEDECISIONI di SCISSIONE, complete di allegati, nel Registro Imprese Registro Imprese competente in ragione della sede delle società partecipanti alla SCISSIONE

n Art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2503: dall’iscrizione delle decisioni di SCISSIONE decorre un termine di 60 giorni per l’eventuale OPPOSIZIONE dei CREDITORIOPPOSIZIONE dei CREDITORI. La tutela è riservata a tutti e soli i creditori delle società partecipanti titolari di crediti sorti anteriormente alla data di iscrizione del progetto nel R.I.

Fasi e adempimenti (segue)

n Art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2503-bis: anche i possessori di OBBLIGAZIONIOBBLIGAZIONI possono fare opposizione nei sessanta giorni successivi all’iscrizione delle decisioni di scissione, salvo che l’operazione non sia stata approvata dall’assemblea speciale degli obbligazionisti, precludendosi pertanto la possibilità di opposizione dei singoli obbligazionisti.

n Art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2504 co.2: decorsi i due mesi dalle delibere di SCISSIONE, si procede all’ATTOATTO di di SCISSIONESCISSIONE; tale termine non sussiste nei casi ; tale termine non sussiste nei casi previsti dall’art. 2503, coprevisti dall’art. 2503, co.1 .1 (vedi (vedi infrainfra).).

Fasi e adempimenti (segue)

n La SCISSIONE è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano, mediante approvazione del relativo progetto;

n Se l’atto costitutivo (o lo statuto) nonnon dispongono diversamente, l’approvazione avviene:n 1. nelle società di capitali secondo le norme

previste per le modifiche dell’atto costitutivo (statuto);

n 2. nelle società di persone con il consenso consenso della maggioranza dei soci determinata della maggioranza dei soci determinata secondo le quote di partecipazione agli utili.secondo le quote di partecipazione agli utili.

Decisione in ordine alla SCISSIONE(art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2502)

n La decisione di SCISSIONE può modificare il progetto ma solo apportandovi modifiche di natura tale da non incidere sui diritti dei soci o non incidere sui diritti dei soci o dei terzidei terzi

Decisione in ordine alla SCISSIONE(art. 2506-ter co. 5, rif. art. co. 2 2502)

n La decisione di SCISSIONE delle società di capitali (sempre atto pubblico) deve essere iscritta a cura del notaio verbalizzante, entro trenta giorni, nel R.I., insieme ai documenti di cui all’art. 2501-septies (relazione sul concambio dell’organo amministrativo e dell’esperto, bilanci con relazioniallegate, situazioni patrimoniali delle società partecipanti): si applica l’art. 2436 (modifiche statutarie delle s.p.a.)

n La decisione di SCISSIONE delle società di persone (atto pubblico o scrittura privata autenticata) deve essere iscritta nel R.I. insieme ai documenti di cui all’art. 2501-septies: se la/e società beneficiaria/e è una società di capitali, il deposito va eseguito a norma dell’art. 2436.

Deposito ed iscrizione della decisione di SCISSIONE

(art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2502-bis)

L’atto di SCISSIONE può essere anticipato, rispetto alla scadenza dei sessanta giorni, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:n consenso (espresso) di tutti i creditori “anteriori”

delle società partecipanti alla scissione;n pagamento dei creditori dissenzienti;n deposito delle somme corrispondenti ai crediti

presso una banca;n su disposizione del Tribunale, quando ritenga

infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure qualora la società abbia prestato idonea garanzia;

Opposizione dei creditori (art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2503)

n quando la relazione sul concambio sia stata redatta, per tutte le società, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità e secondo le regole di cui all’art. 64 c.p.c. che:

“la situazione patrimoniale e “la situazione patrimoniale e finanziaria dellefinanziaria delle società società partecipanti alla SCISSIONEpartecipanti alla SCISSIONE

rende rende NON necessarieNON necessariegaranzie a tutela dei garanzie a tutela dei suddetti creditori.”suddetti creditori.”

Opposizione dei creditori(art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2503 co. 1)

(segue)

n I possessori di obbligazioni possono fare opposizione(il rinvio è alla disciplina dei creditori di cui all’art. 2503)

n Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. di apposito avviso (da effettuare almeno novanta giorni prima dell’iscrizione del progetto di SCISSIONE nel R.I.)

n Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato il diritto di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione, salvo che le modifiche dei loro diritti siano state approvate dall’assemblea degli obbligazionisti

Obbligazioni (art. 2506-ter co. 5, rif. art. 2503-bis)

n Qualunque siano le società partecipanti (anche in presenza di sole società di persone), l’atto di scissione èè atto pubblico.atto pubblico.

n L’atto di scissione va depositato a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione, entro 30 gg., presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società beneficiarie (e la scissa qualora non si estingua).

Atto di SCISSIONE (art. 2506-ter, rif. art. 2504)

Gli effetti dell’operazione di scissione decorrono dall’ultima delle dall’ultima delle

iscrizioni dell’atto di scissione iscrizioni dell’atto di scissione presso il R.I. in cui è/sono presso il R.I. in cui è/sono

iscritta/e la/e società iscritta/e la/e società beneficiaria/ebeneficiaria/e

Effetti della SCISSIONE(art. 2506-quater)

Efficacia giuridicaEfficacia giuridica: nei confronti dei terzi la SCISSIONE acquista efficacia legale con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di SCISSIONE nel R.I. in cui sono iscritte le beneficiarie. L’art, 2506-quater prevede:

nn Postdatazione efficacia giuridicaPostdatazione efficacia giuridica: è possibile, salvo l’ipotesi di società beneficiarie di nuova costituzione.

nn Retrodatazione efficacia contabileRetrodatazione efficacia contabile: possibilità di retrodatazione contabile ex art. 2501-ter nn. 5 e 6 C.C. e fiscale ex art. 173, n. 11) Tuir solo nel caso di scissione solo nel caso di scissione totaletotale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

n Per le scissioni parziali e per quelle con società di nuova costituzione non è possibile quindi né la retrodatazione, né la postdatazione degli effetti.

Effetti della SCISSIONE (art. 2506-quater)

nn Effetti contabiliEffetti contabili: è la data a partire dalla quale le operazioni contabili delle società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie

nn Partecipazione agli utiliPartecipazione agli utili: le quote delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa parteciperanno agli utili della società beneficiaria a partire dalla data di effetto della scissione, ai sensi del 2506-quater

n Possibilità che qualunque società beneficiaria effettui adempimenti pubblicitari relativi alla scissa.

Effetti della SCISSIONE (art. 2506-quater)

n Il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione del pooling of interest method nel 1° bilancio successivo alla scissione. In particolare:

1. le attività e le passività sono iscritte ai valori valori risultanti dalle scritture contabilirisultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione (valori contabili)

2. l’eventuale disavanzodisavanzo deve essere imputato, ove possibile, nell’attivo e nel passivo delle società partecipanti alla scissione e, per l’eventuale differenza, ad avviamento (nel rispetto dell’art. 2426 n.6) (purchase method ovvero a valori correnti)

Effetti della SCISSIONE (art. 2506-quater co. 2, rif. 2504-bis co. 4)

““Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essadel valore effettivo del patrimonio netto ad essaassegnato o rimasto, dei debiti della società scissa o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.”non soddisfatti dalla società cui fanno carico.”

Quindi le società partecipanti alla scissione rispondono, Quindi le società partecipanti alla scissione rispondono, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (nel caso di beneficiaria) o residuo (nel trasferito (nel caso di beneficiaria) o residuo (nel caso di scissa) dei debiti trasferiti alla beneficiaria per caso di scissa) dei debiti trasferiti alla beneficiaria per effetto della scissione, e dei debiti rimasti in capo alla effetto della scissione, e dei debiti rimasti in capo alla società scissa, non soddisfatti dalla società cui fanno società scissa, non soddisfatti dalla società cui fanno carico, rispondendone in solido.carico, rispondendone in solido.

Effetti della SCISSIONE (art. 2506-quater co.4)

All’iscrizione dei seguenti atti conseguono gli effetti propri dell’art. 2448:n Progetto di SCISSIONE (art. 2506-bis)n Delibera di SCISSIONE (art. 2506-ter, rif. art.

2502-bis) corredata dagli altri documenti n Situazioni patrimonialin Bilanci ultimi 3 esercizin Relazione degli amministratorin Relazione dell’esperto sul concambio

n Atto di SCISSIONE (art. 2506-ter, rif. Art. 2504)

Pubblicazione degli atti del procedimento di SCISSIONE nel R.I.

(art. 2506-ter, rif. art. 2505-ter)

n Trattandosi di atti per i quali è richiesta l’iscrizione presso il Registro Imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo l’iscrizione, a meno che la società non sia in grado di provare che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

n In ogni caso, per le operazioni compiute entro il 15° giorno successivo alla data dell’iscrizione nel R.I., gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

Effetti della pubblicità nel R.I.(art. 2448)

Il procedimento semplificato consiste nella possibilità di:

nn evitareevitare la relazione degli espertirelazione degli esperti ex art. 2501-sexies

n prevedere che la decisione in merito alla scissione sia deliberata dall’organo amministrativo della beneficiaria

CONDIZIONE GENERALELa beneficiaria deve possedere almeno il 90% di

azioni o quote della scissa

Beneficiaria che possiede almeno il 90% della scissa (art. 2506-ter c. 5, rif. art.

2505-bis c. 1)

EvitareEvitare la redazione della relazione degli relazione degli espertiesperti ex art. 2501-sexies

CONDIZIONEAi soci della scissa deve essere riconosciuto il

diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società beneficiaria per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti in caso di recesso

SCISSIONE semplificata(art. 2506-ter c. 5,

rif. art. 2505-bis c. 1) (SEGUE)

La decisione in merito alla scissione può essere deliberata dall’organo amministrativo della beneficiaria per atto pubblico

CONDIZIONI1. Apposita previsione nell’atto costitutivo o dello statuto della

beneficiaria che la scissione sia decisa dall’organo amministrativo2. devono restare depositati presso la sede delle società interessate

nei trenta giorni precedenti la decisione:n il progetto di scissione con la relazione dell’organo amministrativo;n I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla

scissione con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile.

3. almeno un mese prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della scissa deve essere depositato il progetto di scissione presso il registro imprese

SCISSIONE semplificata(art. 2506-ter co. 5,

rif. art. 2505-bis c. 1) (SEGUE)

n Per espressa previsione del Legislatore, è possibile solo quando la beneficiaria (??) possiede almeno il 90% della società scissa.

n (??)Secondo la giurisprudenza prevalente, è invece applicabile in via analogica anche nei casi in cui:n l’incorporante e l’incorporata siano interamente

possedute da un unico socion l’incorporante e l’incorporata siano possedute dai

medesimi soci nelle medesime proporzionin SCISSIONE inversa o rovesciata (in cui

l’incorporante è posseduta al 100%dall’incorporata)

SCISSIONE semplificata (art. 2505):quando è possibile?

La SCISSIONE La SCISSIONE

Valori economici e

concambio

n Il rapporto di concambio esprime il rapporto esistente tra i valori economici effettivi dei capitali aziendali delle società partecipanti alla SCISSIONE, cosicché l’elemento essenziale che deve fungere da principio ispiratore per la valutazione di tali capitali economici deve essere la correttezza dei criteri di valutazione adottati. Lo scopo primario della valutazione non è, infatti, la determinazione del livello assoluto dei valori dei capitali economici delle società partecipanti, bensì l’individuazione di valori valori relativi, significativamente raffrontabili.

I valori economici effettivied il rapporto di concambio

n La stima dei valori economici delle societàpartecipanti alla SCISSIONE costituisce quindi il presupposto per la fissazione del rapporto di rapporto di concambioconcambio, il quale, in ultima analisi esprime:

il numero di azioni della societil numero di azioni della societàà incorporANTE incorporANTE da assegnare ai soci della societda assegnare ai soci della societàà incorporATA incorporATA in (con)cambio delle in (con)cambio delle ““vecchievecchie”” azioni/quote di azioni/quote di

partecipazione da questi possedutepartecipazione da questi possedute

I valori economici effettivi ed il rapporto di concambio

n Il concambio individua quindi la misuramisura della partecipazione che i soci della società incorporata –società che si estinguerà per effetto della SCISSIONE – assumeranno nel nuovo complesso economico rappresentato dalla società incorporante.

n Tale misura viene espressa dal rapportorapporto tra il numero di azioni della società incorporante “A” da assegnare ai soci delle incorporate “B”, “C”, ecc., in cambio delle azioni/quote di tali società da questi possedute e destinate ad essere annullate per effetto della SCISSIONE.

I valori economici effettivi ed il rapporto di concambio

n Il rapporto di cambio è il numeronumero che individua il rapporto quantitativo in base al quale avviene la conversione ( = il concambio) delle “vecchie”partecipazioni sociali (azioni o quote) delle societàfuse/incorporate (estinte) nelle “nuove”partecipazioni (azioni o quote) della societàincorporante o risultante dalla SCISSIONE.

n E’ di tutta evidenza che tale rapporto non può che trovare il suo principale fondamento nei valori valori economici effettivieconomici effettivi dei patrimoni delle societàcoinvolte nell’operazione.

I valori economici effettivi ed il rapporto di concambio

n Non mancano altri fattori di influenza nella fissazione del concambio, economici ed extra-economici quali, ad es.:n la forza contrattuale relativa/reciproca delle

società partecipanti all’operazione;n la convenienza ad eliminare, con la SCISSIONE, un

concorrente, offrendogli condizioni (e quindi un concambio) particolarmente favorevoli;

n Varie ed eventuali…

I valori economici effettivi ed il rapporto di concambio

La SCISSIONE La SCISSIONE

Retrodatazione degli effetti contabili e fiscali

n L’unificazione dei conti si effettua in qualunque caso alla data di effetto giuridico della SCISSIONE (che non è mai retrodatabile). Perciò, fino a tale data, le operazioni compiute da ciascuna società continuano ad essere registrate autonomamente e separatamente nei libri contabili delle stesse.

Aspetti contabili e fiscali: l’unificazione dei conti delle società

n La RETRODATAZIONERETRODATAZIONE degli effetti contabilicontabili e fiscalifiscali (rispetto alla data di effetto giuridico) della SCISSIONE incontra il seguente limite:

NON possono essere fatti decorrere da una data anteriore

alla data di chiusura dell’ultimo eserciziodi ciascuna delle società fuse/incorporate

ovvero anteriore, se più prossima, alla data in cui si è chiuso l’ultimo esercizio dell’incorporante

Aspetti contabili e fiscali: la RETRODATAZIONE

(art. 2504-bis C.C. e art. 123, c, 7, Tuir)

nn RETRODATARERETRODATARE gli effetti contabilicontabili e fiscalifiscalisignifica stabilire che il risultato economico della frazione di esercizio dell’incorporata relativo al periodo:

< inizio esercizio – data effetto (giur.) della f. >

appartiene all’incorporante e quindi sarà imputato e consolidato nel suo bilancio.

RETRODATAZIONE contabile e fiscale

n Perciò, alla data dell’unificazione dei conti ( = data di effetto giuridico):n L’incorporata predispone una situazione contabile

di verifica SENZASENZA scritture di rettifica ed assestamento;

n I saldi dei conti dell’incorporata sia ECONOMICI sia ECONOMICI sia PATRIMONIALIsia PATRIMONIALI vengono trasferiti nella contabilità dell’incorporante.

n La migrazione di tali conti avviene per saldi o per progressivi

Adempimenti contabilicon RETRODATAZIONE

n Per effetto della SCISSIONE, il libro giornale e le schede di mastro della società incorporata diventano parte integrante della contabilità dell’incorporante: le singole operazioni troveranno riscontro nei suddetti libri, che fungeranno come una sorta di registri sezionali.

n Appare opportuno, comunque, fare una stampa del bilancio di verifica dell’incorporata sul libro giornale di quest’ultima (per cristallizzare la situazione dei conti da trasferire alla data di effetto della SCISSIONE).

Adempimenti contabili con RETRODATAZIONE (segue)

n NON retrodatare gli effetti contabili e fiscalisignifica pattuire che il risultato economicomaturato nella frazione di esercizio dell’incorporata relativo al periodo:

< inizio esercizio – data effetto (giur.) della f. >

resti di pertinenza dell’incorporata e quindi mantenga la propria autonomia dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale.

ASSENZA di retrodatazione

n Perciò, alla data dell’unificazione dei conti:n l’incorporata redige un bilancio (SP, CE) CONCON le

scritture di rettifica ed assestamento (ammortamenti pro rata temporis, ratei e risconti, rimanenze finali, accantonamenti, ecc) al fine di determinare il risultato della frazione di periodo;

n tale risultato inciderà direttamente sul PN contabile dell’incorporata e, quindi sull’avanzo/disavanzo di SCISSIONE;

n nella contabilità dell’incorporante vengono trasferiti soltanto i saldi dei conti PATRIMONIALIPATRIMONIALIdell’incorporata.

Adempimenti contabili SENZA retrodatazione

La SCISSIONE La SCISSIONE

Avanzi e Disavanzi

Si verificano quando la beneficiariabeneficiaria(che ovviamente non può mai essere di

nuova costituzione)detiene una partecipazione al capitale

della scissa

DIFFERENZEDIFFERENZEDA ANNULLAMENTODA ANNULLAMENTO

SeVALORE CONTABILE di iscrizione dellaFRAZIONE % della PARTECIPAZIONE

(detenuta dalla beneficiaria nella scissa) ANNULLATA

>valore della quota di PN contabile trasferito dalla scissa alla beneficiaria (corrispondente

alla quota di partecipazione annullata)

DISAVANZODISAVANZODA ANNULLAMENTODA ANNULLAMENTO

SeVALORE CONTABILE di iscrizione dellaFRAZIONE % della PARTECIPAZIONE

(detenuta dalla beneficiaria nella scissa) ANNULLATA

<valore della quota di PN contabile trasferito dalla scissa alla beneficiaria (corrispondente

alla quota di partecipazione annullata)

AVANZOAVANZODA ANNULLAMENTODA ANNULLAMENTO

Si verificano quando la beneficiariabeneficiaria(che può anche essere di nuova

costituzione) non detiene una partecipazione totalitaria nel capitale

della scissa, per cui la beneficiaria dovrà effettuare un aumento di

capitale da destinare a tutti i soci della società scissa (ovvero ai soli soci

“terzi”)

DIFFERENZEDIFFERENZEDA CONCAMBIODA CONCAMBIO

Sel’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

deliberato dalla beneficiaria

>PN CONTABILE trasferito dalla scissa alla

beneficiaria (ovvero quota di tale PN corrispondente alle partecipazioni dei soci “terzi” della scissa – diversi dalla stessa

società beneficiaria)

DISAVANZODA CONCAMBIO

Sel’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

deliberato dalla beneficiaria

<PN CONTABILE trasferito dalla scissa alla

beneficiaria (ovvero quota di tale PN corrispondente alle partecipazioni dei soci “terzi” della scissa – diversi dalla stessa

società beneficiaria)

AVANZODA CONCAMBIO