RISCHIO BIOLOGICO: RIFERIMENTO NORMATIVO · RISCHIO BIOLOGICO: RIFERIMENTO NORMATIVO dott.ssa...

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RISCHIO BIOLOGICO: RIFERIMENTO RISCHIO BIOLOGICO: RIFERIMENTO NORMATIVONORMATIVO

dott.ssa Claudia Zulianidott.ssa Claudia ZulianiMedico del LavoroMedico del Lavoro

Direttore S.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Direttore S.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASS n. 4 “Medio Friuli”ASS n. 4 “Medio Friuli”

Via Chiusaforte 2, 33100 UDINEVia Chiusaforte 2, 33100 UDINE

Costituzione della Repubblica Italiana

art. 32: art. 32: La repubblica tutela la La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto salute come fondamentale diritto salute come fondamentale diritto salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettivitàdell’individuo e della collettività

……………………

Codice Civile

art. 2087 – tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoropersonalità morale dei prestatori di lavoro

Codice Civile

art. 2050 art. 2050 –– responsabilità per l’esercizio di responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseattività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.danno.

INAILINAIL

ISTITUTOISTITUTO NAZIONALENAZIONALE PERPERL'ASSICURAZIONEL'ASSICURAZIONE CONTROCONTRO GLIGLIINFORTUNIINFORTUNI SULSUL LAVOROLAVORO EE LELE MALATTIEMALATTIEINFORTUNIINFORTUNI SULSUL LAVOROLAVORO EE LELE MALATTIEMALATTIEPROFESSIONALIPROFESSIONALI

D.Lgs. 9D.Lgs. 9--44--2008 n. 812008 n. 81

DàDà attuazioneattuazione all’artall’art.. 11 delladella LL.. 123123 deldel0303..0808..20072007 cheche indicavaindicava lala necessitànecessità didi ununriassettoriassetto ee didi unauna riformariforma delledelle normenorme vigentivigenti ininmateriamateria didi salutesalute ee sicurezzasicurezza sulsul lavoro,lavoro,mediantemediante ilil riordinoriordino ee ilil coordinamentocoordinamento delledellemedesimemedesime inin unun unicounico testotesto normativonormativo..medesimemedesime inin unun unicounico testotesto normativonormativo..PubblicatoPubblicato nellanella GazzGazz.. UffUff.. 3030 aprileaprile 20082008,, nn..101101,, SS..OO..

In vigore dal 15.05.2008.In vigore dal 15.05.2008.Modificato dal D. Lgs. 106/09Modificato dal D. Lgs. 106/09

306 articoli suddivisi in 13 titoli306 articoli suddivisi in 13 titoli

51 allegati51 allegati51 allegati51 allegati

IL D.Lgs. 81/2008IL D.Lgs. 81/2008

Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli:Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli:1.1. Principi comuniPrincipi comuni (definizioni, compiti delle varie figure previste (definizioni, compiti delle varie figure previste

dalla norma, valutazione dei rischi, formazione, informazione, dalla norma, valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc.)addestramento, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc.)

2.2. LuoghiLuoghi didi lavorolavoro (requisiti(requisiti deidei locali,locali, obblighi,obblighi, localilocali sotterranei,sotterranei,notifica,notifica, eccecc..))

3.3. UsoUso delledelle attrezzatureattrezzature didi lavorolavoro ee deidei dispositividispositivi didiprotezioneprotezione individualiindividuali

3.3. UsoUso delledelle attrezzatureattrezzature didi lavorolavoro ee deidei dispositividispositivi didiprotezioneprotezione individualiindividuali (definizioni,(definizioni, requisitirequisiti didi sicurezza,sicurezza, obblighiobblighi-- DD..PP..II..,, obblighi,obblighi, requisitirequisiti eccecc.. –– impiantiimpianti elettrici,elettrici, obblighi,obblighi, verifiche,verifiche, eccecc..))

4.4. CantieriCantieri temporaneitemporanei oo mobilimobili5.5. SegnaleticaSegnaletica didi salutesalute ee sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro

(definizioni,(definizioni, obblighi,obblighi, informazioneinformazione ee formazione,formazione, eccecc..))

6.6. MovimentazioneMovimentazione manualemanuale deidei carichicarichi (definizione,(definizione,obblighi,obblighi, informazione,informazione, formazione,formazione, sorveglianzasorveglianza sanitaria,sanitaria, eccecc..))

77.. AttrezzatureAttrezzature munitemunite didi videoterminalevideoterminale88.. AgentiAgenti fisicifisici (definizioni,(definizioni, valutazionevalutazione deidei rischi,rischi, disposizionidisposizioni miratemirate

adad eliminareeliminare oo ridurreridurre ii rischi,rischi, informazioneinformazione ee formazione,formazione, sorveglianzasorveglianzasanitariasanitaria –– rumorerumore:: valorivalori limitelimite ee valorivalori didi azione,azione, misuremisure didi prevenzioneprevenzioneee protezione,protezione, DD..PP..II..,, informazione,informazione, formazione,formazione, sorveglianzasorveglianza sanitariasanitaria --vibrazionivibrazioni comecome perper ilil rumorerumore -- campicampi elettromagneticielettromagnetici:: comecome perper altrialtririschirischi -- radiazioniradiazioni otticheottiche artificialiartificiali:: comecome lele altrealtre eccecc..))

99.. SostanzeSostanze pericolosepericolose (definizioni,(definizioni, valutazionevalutazione deldel rischio,rischio, misuremisuredidi prevenzione,prevenzione, disposizionidisposizioni inin casocaso didi incendioincendio oo didi emergenza,emergenza, visitevisitemedichemediche ,, formazione,formazione, informazioneinformazione -- agentiagenti cancerogenicancerogeni comecome sopra,sopra,registroregistro deglidegli esposti,esposti, registrazioneregistrazione deidei tumoritumori eccecc -- rischiorischio amianto)amianto)medichemediche ,, formazione,formazione, informazioneinformazione -- agentiagenti cancerogenicancerogeni comecome sopra,sopra,registroregistro deglidegli esposti,esposti, registrazioneregistrazione deidei tumoritumori eccecc -- rischiorischio amianto)amianto)

1010.. EsposizioneEsposizione adad agentiagenti biologicibiologici11.11. ProtezioneProtezione dada atmosfereatmosfere esplosiveesplosive12.12. DisposizioniDisposizioni inin materiamateria penalepenale ee didi proceduraprocedura

penalepenale1313.. NormeNorme transitorietransitorie ee finalifinali

ABROGATI:ABROGATI:D.P.R. 547/55D.P.R. 547/55D.P.R. 164/56D.P.R. 164/56D.P.R. 303/56 (escluso art. 64)D.P.R. 303/56 (escluso art. 64)D. LGS. 277/91D. LGS. 277/91D. LGS. 626/94D. LGS. 626/94D. LGS. 493/96 D. LGS. 493/96 (segnaletica)(segnaletica)

D. LGS. 494/96 D. LGS. 494/96 D. LGS. 187/05D. LGS. 187/05

IlIl DD.. LgsLgs.. 99 aprileaprile 20082008 (anche(anche chiamatochiamatotestotesto unico)unico) evolveevolve ilil concettoconcetto didivalutazionevalutazione deidei rischirischi ee richiederichiede perper essaessaunun sistemasistema didi gestionegestione SGSLSGSL (art(art.. 3030)) checheunun sistemasistema didi gestionegestione SGSLSGSL (art(art.. 3030)) checheprevedapreveda formeforme didi autocontrolloautocontrollodell’effettivadell’effettiva applicazioneapplicazione delledelle misuremisureprevistepreviste ee unun sistemasistema disciplinaredisciplinare ––sanzionatoriosanzionatorio perper gligli inadempientiinadempienti

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

R.S.P.P. R.L.S.R.S.P.P. R.L.S.R.S.P.P. R.L.S.R.S.P.P. R.L.S.

MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTE

LAVORATORE: chi è (art. 2)LAVORATORE: chi è (art. 2)

persona che, indipendentemente dallatipologia contrattuale, svolge un’attivitàlavorativa nell’ambito dell’organizzazionedi un datore di lavoro pubblico o privato,con o senza retribuzione, anche al solocon o senza retribuzione, anche al solofine di apprendere un mestiere, un’arte ouna professione.

LAVORATORE: chi è (art. 2)LAVORATORE: chi è (art. 2)

EQUIPARATIEQUIPARATI:: sociosocio lavoratorelavoratore didi cooperativecooperative oosocietà,società, associatoassociato inin partecipazione,partecipazione, soggettosoggettobeneficiariobeneficiario delledelle iniziativeiniziative didi tirocinitirocini formativiformativi eedidi orientamento,orientamento, allieviallievi didi istitutiistituti didi istruzioneistruzione ededuniversitari,universitari, partecipantipartecipanti aa corsicorsi didi formazioneformazioneuniversitari,universitari, partecipantipartecipanti aa corsicorsi didi formazioneformazioneprofessionaleprofessionale…………,, volontariovolontario eccecc..

ESCLUSIESCLUSI:: addettiaddetti aa serviziservizi domesticidomestici ee familiarifamiliari

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 2)(art. 2)

il soggetto titolare del rapporto di lavorocon il lavoratore o, comunque, il soggettoche, secondo il tipo e l’assettodell’organizzazione nel cui ambito illavoratore presta la propria attività, ha lalavoratore presta la propria attività, ha laresponsabilità dell’organizzazione stessa odell’unità produttiva in quanto esercitapoteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 2)(art. 2)

NelleNelle PP.. AA.. (di(di cuicui all’artall’art.. 11 cc.. 22 deldel DD.. LgsLgs.. 165165deldel 3030..0303..20012001)) perper datoredatore didi lavorolavoro sisi intendeintende ilildirigentedirigente alal qualequale spettanospettano ii poteripoteri didi gestione,gestione,ovveroovvero ilil funzionariofunzionario nonnon aventeavente qualificaqualificadirigenziale,dirigenziale, neinei solisoli casicasi inin cuicui quest’ultimoquest’ultimo siasiaprepostopreposto adad ufficioufficio aventeavente autonomiaautonomia gestionale,gestionale,prepostopreposto adad ufficioufficio aventeavente autonomiaautonomia gestionale,gestionale,individuatoindividuato dall’organodall’organo didi verticevertice delledelle singolesingoleamministrazioniamministrazioni tenutotenuto contoconto dell’ubicazionedell’ubicazione eenell’ambitonell’ambito funzionalefunzionale deglidegli ufficiuffici neinei qualiquali vienevienesvoltasvolta l’attività,l’attività, ee dotatodotato didi autonomiautonomi poteripoteridecisionalidecisionali ee didi spesaspesa

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 2)(art. 2)

InIn casocaso didi omessaomessa individuazione,individuazione, oo didi individuazioneindividuazionenonnon conformeconforme aiai critericriteri soprasopra indicati,indicati, ilil datoredatore didi lavorolavorocoincidecoincide concon l’organol’organo didi verticevertice medesimomedesimo..

DIRIGENTEDIRIGENTE (art. 2)(art. 2)

personapersona che,che, inin ragioneragione delledelle competenzecompetenzeprofessionaliprofessionali ee neinei limitilimiti didi poteripoteri gerarchicigerarchiciee funzionalifunzionali adeguatiadeguati allaalla naturanaturadell’incaricodell’incarico conferitogli,conferitogli, attuaattua lele direttivedirettivedeldel datoredatore didi lavorolavoro organizzandoorganizzando l’attivitàl’attivitàdeldel datoredatore didi lavorolavoro organizzandoorganizzando l’attivitàl’attivitàlavorativalavorativa ee vigilandovigilando susu didi essaessa..

PREPOSTOPREPOSTO (art. 2)(art. 2)

personapersona che,che, inin ragioneragione delledelle competenzecompetenzeprofessionaliprofessionali ee neinei limitilimiti didi poteripoteri gerarchicigerarchiciee funzionalifunzionali adeguatiadeguati allaalla naturanaturadell’incaricodell’incarico conferitogli,conferitogli, sovrintendesovrintendeall’attivitàall’attività lavorativalavorativa ee garantiscegarantisceall’attivitàall’attività lavorativalavorativa ee garantiscegarantiscel’attuazionel’attuazione delledelle direttivedirettive ricevute,ricevute,controllandonecontrollandone lala correttacorretta esecuzioneesecuzione dadaparteparte deidei lavoratorilavoratori eded esercitandoesercitando ununfunzionalefunzionale poterepotere didi iniziativainiziativa..

pericolopericoloproprietàproprietà oo qualitàqualità intrinsecaintrinseca didi unundeterminatodeterminato fattorefattore aventeavente ililpotenzialepotenziale didi causarecausare dannidanni

rischiorischioprobabilitàprobabilità didi raggiungimentoraggiungimento deldellivellolivello potenzialepotenziale didi dannodanno nellenellecondizionicondizioni didi impiegoimpiego oo didiesposizioneesposizione adad unun determinatodeterminatoesposizioneesposizione adad unun determinatodeterminatofattorefattore oo agenteagente oppureoppure allaalla lorolorocombinazionecombinazione..

EsempiEsempi::1.1. UnUn solventesolvente dotatodotato didi elevataelevata tossicitàtossicità

costituiscecostituisce unun pericolopericolo:: sese questoquesto vienevieneutilizzatoutilizzato mediantemediante unun procedimentoprocedimentotecnologicotecnologico aa ciclociclo ermeticamenteermeticamente chiusochiuso ililrischiorischio saràsarà assenteassente.. QuestoQuesto subentrasubentra eeprogressivamenteprogressivamente aumenteràaumenterà parallelamenteparallelamenteprogressivamenteprogressivamente aumenteràaumenterà parallelamenteparallelamenteallaalla progressivaprogressiva aperturaapertura deldel ciclociclo eded allaallaconseguenteconseguente crescentecrescente possibilitàpossibilità didiesposizioneesposizione deidei lavoratorilavoratori..

2.2. AltroAltro esempioesempio puòpuò essereessere costituitocostituito daldal lavorolavoro ininquotaquota (pericolo)(pericolo) cheche nonnon costituiscecostituisce rischiorischio sese ilillavoratorelavoratore èè regolarmenteregolarmente agganciatoagganciato..

Campi di applicazioneCampi di applicazione (art. 3):(art. 3):

AA TUTTITUTTI II SETTORISETTORI DIDI ATTIVITÀATTIVITÀ PRIVATIPRIVATI EEPUBBLICIPUBBLICI EE AA TUTTETUTTE LELE TIPOLOGIETIPOLOGIE DIDIRISCHIORISCHIO..

AA TUTTITUTTI II LAVORATORILAVORATORI EE LAVORATRICI,LAVORATRICI,SUBORDINATISUBORDINATI EDED AUTONOMI,AUTONOMI, NONCHE’NONCHE’AIAI SOGGETTISOGGETTI ADAD ESSIESSI EQUIPARATIEQUIPARATI..

Campi di applicazioneCampi di applicazione (art. 3):(art. 3):

forme di lavoro previste dal D. Lgs. 276/03:11)) prestatoriprestatori didi lavorolavoro22)) distaccodistacco didi lavorolavoro22)) distaccodistacco didi lavorolavoro33)) lavoratorilavoratori aa progettoprogetto4) collaboratori coordinati e continuativi 4) collaboratori coordinati e continuativi

Campi di applicazioneCampi di applicazione (art. 3):(art. 3):

55)) lavoratorilavoratori cheche effettuanoeffettuano prestazioniprestazionioccasionalioccasionali didi tipotipo accessorioaccessorio conconesclusioneesclusione deidei piccolipiccoli lavorilavori domesticidomestici aacaratterecarattere straordinario,straordinario, compresicompresicaratterecarattere straordinario,straordinario, compresicompresil’insegnamentol’insegnamento privatoprivato supplementaresupplementareee l’assistenzal’assistenza domiciliaredomiciliare aiai bambini,bambini,agliagli anziani,anziani, agliagli ammalatiammalati ,, aiai disabilidisabili

DELEGA DI FUNZIONIDELEGA DI FUNZIONI (art. 16)(art. 16)

LALA DELEGADELEGA didi funzionifunzioni dada parteparte deldeldatoredatore didi lavoro,lavoro, oveove nonnon espressamenteespressamenteesclusa,esclusa, èè ammessaammessa concon ii seguentiseguenti limitilimitiee condizionicondizioni::11)) cheche essaessa risultirisulti dada unun attoatto scrittoscritto11)) cheche essaessa risultirisulti dada unun attoatto scrittoscrittorecanterecante datadata certacerta;;22)) cheche ilil delegatodelegato posseggapossegga tuttitutti iirequisitirequisiti didi professionalitàprofessionalità eded esperienzaesperienzarichiestirichiesti dalladalla specificaspecifica naturanatura delledellefunzionifunzioni delegatedelegate;;

DELEGA DI FUNZIONIDELEGA DI FUNZIONI (art. 16)(art. 16)

33)) cheche essaessa attribuiscaattribuisca alal delegatodelegato tuttitutti iipoteripoteri didi organizzazione,organizzazione, gestionegestione eecontrollocontrollo richiestirichiesti dalladalla specificaspecifica naturanaturadelledelle funzionifunzioni delegatedelegate;;44)) cheche essaessa attribuiscaattribuisca alal delegatodelegato44)) cheche essaessa attribuiscaattribuisca alal delegatodelegatol’autonomial’autonomia didi spesaspesa necessarianecessaria alloallosvolgimentosvolgimento delledelle funzionifunzioni delegatedelegate;;55)) cheche lala delegadelega siasia accettataaccettata perper iscrittoiscritto..

DELEGA DI FUNZIONIDELEGA DI FUNZIONI (art. 16)(art. 16)

cc.. 33 lala delegadelega didi funzionifunzioni nonnon escludeescludel’obbligol’obbligo didi vigilanzavigilanza inin capocapo alal datoredatore didilavorolavoro inin ordineordine alal correttocorretto espletamentoespletamentodada parteparte deldel delegatodelegato delledelle funzionifunzionidada parteparte deldel delegatodelegato delledelle funzionifunzionitrasferitetrasferite.. ………………....

DELEGA DI FUNZIONIDELEGA DI FUNZIONI (art. 16)(art. 16)

cc.. 33 bisbis:: ilil soggettosoggetto delegatodelegato può,può, aa suasua volta,volta,previaprevia intesaintesa concon ilil dd..dd..ll.. delegaredelegare specifichespecifichefunzionifunzioni inin materiamateria didi salutesalute ee sicurezzasicurezza sulsullavorolavoro allealle medesimemedesime condizionicondizioni didi cuicui aiaicommicommi 11 ee 22.. LaLa delegadelega didi funzionifunzioni didi cuicui alalperiodoperiodo precedenteprecedente nonnon escludeesclude l’obbligol’obbligo didiperiodoperiodo precedenteprecedente nonnon escludeesclude l’obbligol’obbligo didivigilanzavigilanza inin capocapo alal delegantedelegante inin ordineordine alalcorrettocorretto espletamentoespletamento delledelle funzionifunzioni trasferitetrasferite..IlIl soggettosoggetto alal qualequale siasia statastata conferitaconferita lala delegadelegadidi cuicui alal presentepresente commacomma nonnon puòpuò aa suasua voltavoltadelegaredelegare lele funzionifunzioni delegatedelegate..

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORONON DELEGABILI NON DELEGABILI (art. 17)(art. 17)

11)) lala valutazionevalutazione didi tuttitutti ii rischirischi concon lalaconseguenteconseguente elaborazioneelaborazione deldeldocumentodocumento;;

22)) lala designazionedesignazione deldel RSPPRSPP..

In giurisprudenza è stato sempre ribadito che ii

dirigentidirigenti ee ii prepostipreposti inin quantoquanto talitali hanno già

una implicitaimplicita attribuzioneattribuzione didi funzionifunzioni , della

quale devono rispondere, ancheanche sese nonnon

hannohanno ricevutoricevuto unauna delegadelega scrittascritta inin

materiamateria didi sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro !!!!

derivanti da norme di legge:

quelli previsti dall’art. 18 del D.lgs. 81/08 e da altre norme vigenti

Obblighi in capo al DirigenteObblighi in capo al Dirigente

altri obblighi:

quelli trasmessi con la delega di funzioni,anche di tipo organizzativo-gestionale

Art. 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

IlIl datoredatore didi lavorolavoro ee ii dirigentidirigenti sonosono tenutitenuti aa vigilarevigilare

sull’adempimento degli obblighi

• del preposto (art. 19)

• dei lavoratori (art. 20)

• dei progettisti (art. 22)

• dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23)

• degli installatori (art. 24)

• del medico competente (art. 25)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

a)a) nominarenominare ilil medicomedico competentecompetente perperl’effettuazionel’effettuazione delladella sorveglianzasorveglianzasanitariasanitaria neinei casicasi previstiprevisti daldal presentepresentedecretodecreto legislativolegislativo;;decretodecreto legislativolegislativo;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

b)b) designaredesignare preventivamentepreventivamente ii lavoratorilavoratoriincaricatiincaricati dell’attuazionedell’attuazione delledelle misuremisure didiprevenzioneprevenzione incendiincendi ee lottalotta antincendio,antincendio, didievacuazioneevacuazione deidei luoghiluoghi didi lavorolavoro inin casocaso didievacuazioneevacuazione deidei luoghiluoghi didi lavorolavoro inin casocaso didipericolopericolo gravegrave ee immediato,immediato, didi salvataggio,salvataggio, didiprimoprimo soccorsosoccorso ee comunquecomunque didi gestionegestione dell’dell’emergenzaemergenza;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

c)c) nell’affidarenell’affidare ii compiticompiti aiai lavoratorilavoratori teneretenerecontoconto delledelle capacitàcapacità ee delledelle condizionicondizioni deglideglistessistessi inin rapportorapporto allaalla loroloro salutesalute ee allaallasicurezzasicurezza;;sicurezzasicurezza;;

d)d) fornirefornire aiai lavoratorilavoratori ii necessarinecessari DPI,DPI, sentitosentito ililRSPPRSPP eded ilil medicomedico competentecompetente oveove presentepresente;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

e)e) prendereprendere lele misuremisure appropriateappropriate affinchèaffinchèsoltantosoltanto ii lavoratorilavoratori cheche hannohanno ricevutoricevutoadeguateadeguate istruzioniistruzioni ee specificospecifico addestramentoaddestramentoaccedanoaccedano aa zonezone cheche lili espongonoespongono adad ununrischiorischio gravegrave ee specificospecifico;;f)f) richiedere l’osservanza da parte dei singolilavoratori delle norme vigenti, delledisposizioni aziendali in materia di sicurezzaed igiene del lavoro e di uso dei mezzi diprotezione collettivi e dei D.P.I. messi a lorodisposizione;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

g)g) inviareinviare ii lavoratorilavoratori allaalla visitavisita medicamedicaentroentro lele scadenzescadenze previstepreviste daldal programmaprogrammadidi sorveglianzasorveglianza sanitariasanitaria ee richiedererichiedere alalmedicomedico competentecompetente l’osservanzal’osservanza deglidegliobblighiobblighi previstiprevisti aa suosuo caricocarico nelnel presentepresenteobblighiobblighi previstiprevisti aa suosuo caricocarico nelnel presentepresentedecretodecreto;;gg bis)bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cuiall’art. 41 comunicare tempestivamente almedico competente la cessazione del rapportodi lavoro;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

h) adottareadottare lele misuremisure perper ilil controllocontrollo delledelle situazionisituazioni didirischiorischio inin casocaso didi emergenzaemergenza ee daredare istruzioniistruzioni affinchèaffinchè iilavoratori,lavoratori, inin casocaso didi pericolopericolo grave,grave, immediatoimmediato ededinevitabile,inevitabile, abbandoninoabbandonino ilil postoposto didi lavorolavoro oo lala zonazonapericolosapericolosa;;

i)i) informareinformare ilil piùpiù prestopresto possibilepossibile ii lavoratorilavoratori espostiesposti alalrischiorischio didi unun pericolopericolo gravegrave eded immediatoimmediato circacirca ililrischiorischio stessostesso ee lele disposizionidisposizioni preseprese oo dada prendereprendere ininmateriamateria didi prevenzioneprevenzione;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

l)l) adempiereadempiere agliagli obblighiobblighi didi formazione,formazione,informazioneinformazione eded addestramentoaddestramento;;

m)m) astenersi,astenersi, salvosalvo eccezioneeccezione debitamentedebitamentem)m) astenersi,astenersi, salvosalvo eccezioneeccezione debitamentedebitamentemotivatamotivata dada esigenzeesigenze didi tutelatutela delladella salutesalute eesicurezza,sicurezza, daldal richiedererichiedere aiai lavoratorilavoratori didiriprendereriprendere lala loroloro attivitàattività inin unauna situazionesituazione didilavorolavoro inin cuicui persistepersiste unun pericolopericolo gravegrave ededimmediatoimmediato;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

n)n) consentireconsentire aiai lavoratorilavoratori didi verificare,verificare,mediantemediante ilil RLS,RLS, l’applicazionel’applicazione delledelle misuremisure didisicurezzasicurezza ee didi protezioneprotezione delladella salutesalute;;o)o) consegnareconsegnare tempestivamentetempestivamente alal RLS,RLS, sususuasua richiestarichiesta ee perper l’espletamentol’espletamento delladella suasuasuasua richiestarichiesta ee perper l’espletamentol’espletamento delladella suasuafunzione,funzione, copiacopia deldel DVRDVR ancheanche susu supportosupportoinformaticoinformatico …….... nonchènonchè consentireconsentire alalmedesimomedesimo rappresentanterappresentante didi accedereaccedere aiaidatidati relativirelativi agliagli infortuniinfortuni.. IlIl documentodocumento èèconsultatoconsultato esclusivamenteesclusivamente inin aziendaazienda;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

p)p) elaborareelaborare ilil DUVRIDUVRI (anche(anche susu supportosupportoinformatico)informatico) ee consegnareconsegnare tempestivamentetempestivamentecopiacopia aiai RLS,RLS, susu richiestarichiesta.. IlIl documentodocumento èèconsultatoconsultato esclusivamenteesclusivamente inin aziendaazienda;;

q)q) prendereprendere appropriatiappropriati provvedimentiprovvedimenti perperevitareevitare cheche lele misuremisure tecnichetecniche adottateadottatepossanopossano causarecausare rischirischi perper lala salutesalute delladellapopolazionepopolazione oo deterioraredeteriorare l’ambientel’ambiente esternoesternoverificandoverificando periodicamenteperiodicamente lala perduranteperduranteassenzaassenza deldel rischiorischio;;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

r)r) comunicare in via telematica all’INAIL oall’IPSEMA, a fini statistici ed informativi, i datirelativi agli infortuni sul lavoro che comportinoun’assenza di almeno un giorno, esclusoquello dell’evento, e, a fini assicurativi, lequello dell’evento, e, a fini assicurativi, leinformazioni relative agli infortuni sul lavoroche comportino un’assenza dal lavorosuperiore a tre giorni ……….. (modificato dalD. Lgs. 106/09);

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

s)s) consultareconsultare ilil RLSRLS neinei casicasi previstiprevisti daldaldecretodecreto((perper lala valutazionevalutazione deidei rischirischi;; perper lala

programmazione,programmazione, realizzazionerealizzazione ee verificaverifica delladellaprogrammazione,programmazione, realizzazionerealizzazione ee verificaverifica delladellaprevenzioneprevenzione nell’aziendanell’azienda;; perper lala designazionedesignazionedeldel responsabileresponsabile eded addettiaddetti deldel SPP,SPP, attivitàattivitàprevenzioneprevenzione incendi,incendi, primoprimo soccorso,soccorso,evacuazioneevacuazione deidei luoghiluoghi didi lavorolavoro ee mm..cc.;.; perperl’organizzazionel’organizzazione delladella formazione)formazione);;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

t)t) adottare le misure necessarie ai finidella prevenzione incendi edevacuazione dei luoghi di lavoro in casodi pericolo grave ed immediato;di pericolo grave ed immediato;u) nello svolgimento di attività in regimedi appalto munire i lavoratori di appositatessera di riconoscimento (generalitàlavoratore e d.d.l.);

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

v)v) nelle unità produttive con più di 15 dipendenticonvocare la riunione periodica;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione aimutamenti organizzativi e produttivi che hannorilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o inmutamenti organizzativi e produttivi che hannorilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o inrelazione al grado di evoluzione della tecnica dellaprevenzione e protezione;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18)(art. 18)

aa)aa) comunicare in via telematica all’INAIL eall’IPSEMA …in caso di nuova elezione odesignazione i nominativi del RLS; in fase di primaapplicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS giàeletti o designati;

bb)bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligodi sorveglianza sanitaria non siano adibiti allamansione specifica senza il prescritto giudizio diidoneità

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18 c.2)(art. 18 c.2)

fornisce al SPP ed al m.c. informazioni inmerito a:1) la natura dei rischi2)l’organizzazione del lavoro, la2)l’organizzazione del lavoro, laprogrammazione e l’attuazione delle misurepreventive e protettive3) i dati relativi agli infortuni ed alle malattieprofessionali4) i provvedimenti adottati dagli organi divigilanza

OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)(art. 19)

sovrintendere e vigilare sull’osservanza daparte dei singoli lavoratori dei loro obblighi dilegge, nonché delle disposizioni aziendali inmateria di salute e sicurezza sul lavoro e dimateria di salute e sicurezza sul lavoro e diuso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPImessi a loro disposizione e, in caso dipersistenza delle inosservanze, informare iloro superiori diretti;

OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)(art. 19)

verificare affinchè soltanto i lavoratori chehanno ricevuto adeguate istruzioni accedanoalle zone che li espongono ad un rischio gravee specifico;

richiedere l’osservanza delle misure per ilcontrollo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dare istruzioni affinchè ilavoratori, in casi di pericolo grave, immediatoed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro ola zona pericolosa;

OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)(art. 19)

informareinformare ilil piùpiù prestopresto possibilepossibile ii lavoratorilavoratoriespostiesposti alal rischiorischio didi unun pericolopericolo gravegrave eeimmediatoimmediato circacirca ilil rischiorischio stessostesso ee leledisposizionidisposizioni preseprese oo dada prendereprendere inin materiamateria didiprotezioneprotezione;;

astenersi,astenersi, salvosalvo eccezionieccezioni debitamentedebitamentemotivate,motivate, daldal richiedererichiedere aiai lavoratorilavoratori didiriprendereriprendere lala loroloro attivitàattività inin unauna situazionesituazione didilavorolavoro inin cuicui persistepersiste unun pericolopericolo gravegrave ededimmediatoimmediato;;

OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)(art. 19)

segnalaresegnalare tempestivamentetempestivamente alal dd..dd..ll.. oo alaldirigentedirigente siasia lele deficienzedeficienze deidei mezzimezzi ee delledelleattrezzatureattrezzature didi lavorolavoro ee deidei DPI,DPI, siasia ogniogni altraaltracondizionecondizione didi pericolopericolo cheche sisi verifichiverifichi durantedurante ilillavoro,lavoro, delledelle qualiquali vengavenga aa conoscenzaconoscenza sullasullabasebase delladella formazioneformazione ricevutaricevuta;;basebase delladella formazioneformazione ricevutaricevuta;;

frequentarefrequentare appositiappositi corsicorsi didi formazioneformazione..

OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)(art. 20)

11)) OgniOgni lavoratorelavoratore devedeve prendersiprendersi curacura delladellapropriapropria salutesalute ee sicurezzasicurezza ee didi quellaquella delledelle altrealtrepersonepersone presentipresenti susu cuicui ricadonoricadono gligli effettieffetti delledellesuesue azioniazioni oo omissioni,omissioni, conformementeconformemente allaalla suasuaformazione,formazione, allealle istruzioniistruzioni ee aiai mezzimezzi fornitiforniti daldalformazione,formazione, allealle istruzioniistruzioni ee aiai mezzimezzi fornitiforniti daldaldd..dd..ll..

OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)(art. 20)2) I lavoratori devono in particolare:2) I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire insieme al d.d.l., ai dirigenti e ai preposti,all’adempimento degli obblighi previsti a tutela dellasalute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni impartite ai fini dellaprotezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, lesostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasportoed i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezionemessi a loro disposizione;

e)e)segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi messia loro disposizione o qualsiasi altra situazione dipericolo….

f)non rimuovere o modificare senza autorizzazione idispostivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;g)non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre

che non sono di loro competenza o che possonocompromettere la sicurezza propria od altrui;

h)partecipare ai programmi di formazione edh)partecipare ai programmi di formazione edaddestramento organizzati dal d.d.l.;

i)sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. o dispostidal medico competente.

La valutazione dei rischi di cui all’art. 17 La valutazione dei rischi di cui all’art. 17 D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 81/08 (art. 28 D.Lgs. 81/08)(art. 28 D.Lgs. 81/08)

LaLa valutazionevalutazione devedeve riguardareriguardare tuttitutti ii rischirischiperper lala salutesalute ee sicurezzasicurezza deidei lavoratori,lavoratori,compresicompresi quelliquelli riguardantiriguardanti gruppigruppi didilavoratorilavoratori espostiesposti aa rischirischi particolariparticolari tratra cuicuilavoratorilavoratori espostiesposti aa rischirischi particolariparticolari tratra cuicuiquelliquelli collegaticollegati alloallo stressstress lavorolavoro--correlato,correlato,quelliquelli riguardantiriguardanti lele lavoratricilavoratrici inin statostato didigravidanza,gravidanza, nonchénonché quelliquelli connessiconnessi allealledifferenzedifferenze didi genere,genere, all’età,all’età, allaallaprovenienzaprovenienza dada altrialtri paesipaesi..

Il documento di valutazione dei rischi devecontenere:

Una relazione sulla valutazione di tutti i rischiper la sicurezza e salute durante l’attivitàlavorativa con i criteri adottati per lavalutazione stessa;

Indicazione delle misure di prevenzione eprotezione attuate e dei D.P.I. adottati;

Il programma delle misure ritenute opportuneper garantire il miglioramento nel tempo deilivelli di sicurezza;

individuazioneindividuazione delledelle procedure per l’attuazionedelle misure da realizzare, nonché dei ruolidell’organizzazione aziendale che vi debbonoprovvedere, a cui devono essere assegnatiunicamente soggetti in possesso di adeguatecompetenze e poteri;

indicazione del nominativo del R.S.P.P., delindicazione del nominativo del R.S.P.P., delR.L.S. e del medico competente che hapartecipato alla valutazione del rischio;

indicazione delle mansioni che espongono arischi specifici che richiedono una riconosciutacapacità professionale, specifica esperienza,adeguata formazione e addestramento.

LaLa valutazionevalutazione deidei rischirischi vieneviene effettuataeffettuata daldalDatoreDatore didi LavoroLavoro inin collaborazionecollaborazione conconl’Rl’R..SS..PP..PP.. eded ilil MedicoMedico Competente,Competente, previapreviaconsultazioneconsultazione deldel RLSRLS..

IlIl documentodocumento devedeve essereessere custoditocustodito pressopressol’unitàl’unità produttivaproduttiva allaalla qualequale sisi riferisceriferisce lalal’unitàl’unità produttivaproduttiva allaalla qualequale sisi riferisceriferisce lalavalutazionevalutazione deidei rischirischi..

lala valutazionevalutazione vieneviene rielaboratarielaborata ininoccasioneoccasione didi modifichemodifiche deldel processoprocessoproduttivoproduttivo oo dell’organizzazionedell’organizzazionesignificativesignificative perper lala sicurezzasicurezza ee salutesalute deideilavoratori,lavoratori, oo inin relazionerelazione alal gradogrado didievoluzioneevoluzione delladella tecnicatecnica,, delladellaevoluzioneevoluzione delladella tecnicatecnica,, delladellaprevenzioneprevenzione ee delladella protezioneprotezione oo aa seguitoseguitodidi infortuniinfortuni significativisignificativi oo quandoquando ii risultatirisultatidelladella sorveglianzasorveglianza sanitariasanitaria nene evidenzinoevidenzinolala necessitànecessità

LA VALUTAZIONE DEI RISCHILA VALUTAZIONE DEI RISCHI

NONNON ÈÈ UNUN MEROMERO ADEMPIMENTOADEMPIMENTO CARTACEO,CARTACEO, mamaunouno strumentostrumento didi lavorolavoro che,che, portandoportando allaalla luceluce ii rischi,rischi,consenteconsente alal datoredatore didi lavorolavoro didi prendereprendere ii provvedimentiprovvedimentieffettivamenteeffettivamente necessarinecessari perper salvaguardaresalvaguardare lala sicurezzasicurezzaee lala salutesalute deidei lavoratori,lavoratori, ricercandoricercando lele soluzionisoluzionifinalizzatefinalizzate alal progressivoprogressivo miglioramentomiglioramento delledelle condizionicondizionifinalizzatefinalizzate alal progressivoprogressivo miglioramentomiglioramento delledelle condizionicondizionididi lavoro,lavoro, integrandointegrando gligli aspettiaspetti tecnici,tecnici, organizzativi,organizzativi,proceduraliprocedurali ee comportamentalicomportamentali..

ORGANO DI VIGILANZAORGANO DI VIGILANZA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARIAZIENDA PER I SERVIZI SANITARI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.O.C.P.S.A.L.S.O.C.P.S.A.L.

Struttura OperativaStruttura Operativa

attivita’ ispettivaattivita’ ispettiva

attivita’ sanitariaattivita’ sanitaria

Struttura OperativaStruttura Operativa

Complessa Prevenzione Complessa Prevenzione e Sicurezza e Sicurezza

negli Ambienti di negli Ambienti di LavoroLavoro

�� Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN)Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN)

�� Riformato dal D.Lgs. 502/92 (Istituzione del Riformato dal D.Lgs. 502/92 (Istituzione del Dipartimento di Prevenzione)Dipartimento di Prevenzione)

attivita’ amministrativaattivita’ amministrativa

informazioneinformazioneformazioneformazione

ART. 13 D. Lgs. 81/08ART. 13 D. Lgs. 81/08

cc.. 11:: lala vigilanzavigilanza sull’applicazionesull’applicazione delladellalegislazionelegislazione inin materiamateria didi sicurezzasicurezza eesalutesalute neinei luoghiluoghi didi lavorolavoro èè svoltasvolta dalladallaunitàunità sanitariasanitaria localelocale e,e, perper quantoquanto didispecificaspecifica competenza,competenza, daldal CorpoCorpo nazionenazionespecificaspecifica competenza,competenza, daldal CorpoCorpo nazionenazionedeidei vigilivigili deldel fuoco,fuoco, nonchénonché perper ilil settoresettoreminerario,minerario, daldal MinisteroMinistero dell’industria,dell’industria, deldelcommerciocommercio ee dell’artigianatodell’artigianato………………....

cc..22 :: ispettoratoispettorato deldel lavorolavoro

ART. 13 D. Lgs. 81/08ART. 13 D. Lgs. 81/08

cc.. 55:: l’attivitàl’attività didi consulenzaconsulenza nonnon puòpuòessereessere prestataprestata daidai soggettisoggetti cheche svolgonosvolgonoattivitàattività didi controllocontrollo ee vigilanzavigilanza

SonoSono escluseescluse dalladalla nostranostra vigilanzavigilanza lele attivitàattivitàappartenentiappartenenti::alal settoresettore minerariominerario;;allealle industrieindustrie estrattiveestrattive didi secondaseconda categoriacategoria;;alal settoresettore delledelle acqueacque mineraliminerali ee termalitermali;;alal lavorolavoro aa bordobordo didi navinavi ee aeromobiliaeromobili ee inin ambitoambitoportualeportuale ee aeroportualiaeroportuali;;allealle ForzeForze didi Polizia,Polizia, allealle ForzeForze ArmateArmate ee aiai VigiliVigili deldelallealle ForzeForze didi Polizia,Polizia, allealle ForzeForze ArmateArmate ee aiai VigiliVigili deldelFuocoFuoco..

QuestoQuesto nonnon vuolvuol diredire cheche nellenelle succitatesuccitate attivitàattività nonnonsisi rispettinorispettino lele normenorme didi sicurezzasicurezza eded igieneigiene deldellavoro,lavoro, mama solamentesolamente cheche inin talitali ambitiambiti intervengonointervengonoappositeapposite strutturestrutture..

titolo X del T.U.:titolo X del T.U.:esposizione ad agenti biologiciesposizione ad agenti biologici

le norme di questo titolo si applicano atutte le attività lavorative nelle quali vi èrischio di esposizione ad agenti biologicirischio di esposizione ad agenti biologici

titolo X del T.U.:titolo X del T.U.:esposizione ad agenti biologiciesposizione ad agenti biologici

Probabilità di essere contaminati perinoculazione, ingestione, contatto cutaneoo mucoso diretto o indiretto, inalazione dio mucoso diretto o indiretto, inalazione diaerosol o particelle trasportate per viaaerea, con microrganismi, anchegeneticamente modificati, colture cellularied endoparassiti umani che potrebberoprovocare infezioni, allergie, intossicazioni

allegato XLI: elenco semplificativo di attività allegato XLI: elenco semplificativo di attività lavorative che possono comportare la lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologicipresenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari2. Attività nell’agricoltura

Attività nelle quali vi è contatto con3. Attività nelle quali vi è contatto conanimali e/o prodotti di origine alimentare

4. Attività nei servizi sanitari, comprese leunità di isolamento e post mortem

allegato XLI: elenco semplificativo di attività allegato XLI: elenco semplificativo di attività lavorative che possono comportare la lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologicipresenza di agenti biologici5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e

diagnostici, esclusi i laboratori didiagnosi microbiologica

6. Attività di impianti di smaltimento rifiuti e6. Attività di impianti di smaltimento rifiuti eraccolta di rifiuti speciali potenzialmenteinfetti

7. Attività negli impianti per la depurazionedelle acque di scarico

allegato XLV:segnale di rischio biologico

Definizioni:agenteagente biologicobiologico:: qualsiasi microrganismoanche se geneticamente modificato, colturacellulare ed endoparassita umano che potrebbeprovocare infezioni, allergie o intossicazioni

microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,cellulare o meno, in grado di riprodursi otrasferire materiale genetico

coltura cellulare: il risultato della crescita in vitrodi cellule derivate da organismi pluricellulari

Classificazione degli agenti biologici:

agenteagente biologicobiologico deldel gruppogruppo 11:: agente chepresenta poche probabilità di causare malattiein soggetti umani

agenteagente biologicobiologico deldel gruppogruppo 22:: : agente che puòcausare malattie in soggetti umani e costituireun rischio per i lavoratori; è poco probabile cheun rischio per i lavoratori; è poco probabile chesi propaghi nella comunità; sono di normadisponibili efficaci misure profilattiche oterapeutiche

Classificazione degli agenti biologici:

agenteagente biologicobiologico deldel gruppogruppo 33:: agente che puòcausare malattie gravi in soggetti umani ecostituisce un serio rischio per i lavoratori;l’agente biologico può propagarsi nellacomunità, ma di norma sono disponibili efficacicomunità, ma di norma sono disponibili efficacimisure profilattiche o terapeutiche

Classificazione degli agenti biologici:

agenteagente biologicobiologico deldel gruppogruppo 44:: agente che puòprovocare malattie gravi in soggetti umani ecostituisce un serio rischio per i lavoratori e puòpresentare un elevato rischio di propagazionenella comunità; non sono disponibili di normanella comunità; non sono disponibili di normaefficaci misure profilattiche o terapeutiche

allegato XLVI: elenco agenti biologici classificatinei gruppi 2, 3 e 4.

Art. 271: valutazione del rischio

commacomma 11::il d..d.l. nella valutazione dei rischi di cuiall’art. 17 tiene conto di tutte leinformazioni disponibili relative alleinformazioni disponibili relative allecaratteristiche dell’agente biologico edelle modalità operative, ed in particolare:

Art. 271: valutazione del rischio

• della classificazione degli agenti biologici;• delle informazioni sulle malattie che possono essere

contratte;• dei potenziali effetti allergici e tossici;• della conoscenza di una patologia della quale è affetto

un lavoratore che è da porre in correlazione direttaun lavoratore che è da porre in correlazione direttaall’attività lavorativa svolta;

• delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autoritàsanitaria competente che possono influire sul rischio;

• del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologiciutilizzati.

Art. 271: valutazione del rischio

Il d.d.l. applica i principi di buona prassimicrobiologica ed adotta, in relazione ai rischiaccertati, le misure protettive e preventiveadattandole alle particolari situazioni lavorative

Valutazione ripetuta ogni 3 anni o in occasionedi modifiche dell’attività lavorativa significativeper la sicurezza e salute dei lavoratori

Art. 272: misure tecniche, organizzative, procedurali per evitare ogni esposizione dei

lavoratori ad agenti biologici

Art. 274: misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

valutare la presenza di agenti biologicinell’organismo di pazienti o animali e nei relativicampioni e residui ed il rischio che talepresenza comporta in relazione al tipo di attivitàsvolta

sulla base della VDR il d.d.l. definisceprocedure che consentono di manipolare,decontaminare ed eliminare senza rischi perl’operatore e per la comunità i materiali ed irifiuti contaminati

Art. 274: misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

nelle strutture di isolamento che ospitanopazienti o animali che sono o potrebbero esserecontaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o4, le misure di contenimento da attuare perridurre al minimo il rischio di infezioni sonoridurre al minimo il rischio di infezioni sonoscelte tra quelle indicate nell’allegato XLVII infunzione delle modalità di trasmissionedell’agente biologico.

Art. 278: informazione e formazione

nelle attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischiper la salute dei lavoratori, il d.d.l. fornisce ai lavoratori, sulla basedelle conoscenza disponibili, informazioni ed istruzioni su:

o rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzatio precauzioni da prendere per evitare l’esposizioneo misure igieniche da osservareo funzioni degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI e loro

corretto impiegocorretto impiegoo procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del

gruppo 4o modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare

per ridurne al minimo le conseguenze

Art. 278: informazione e formazione

l’informazionel’informazione ee lala formazioneformazione sonosono forniteforniteprimaprima cheche ii lavoratorilavoratori sianosiano adibitiadibiti allealle attivitàattività ininquestione,questione, ee ripetute,ripetute, concon frequenzafrequenza almenoalmenoquinquennalequinquennale ee comunquecomunque ogniogni qualvoltaqualvolta sisiverifichinoverifichino nellenelle lavorazionilavorazioni cambiamenticambiamenti checheinfluisconoinfluiscono sullasulla naturanatura ee sulsul gradogrado deidei rischirischi

nelnel luogoluogo didi lavorolavoro sonosono appostiapposti inin posizioneposizionebenben visibilevisibile cartellicartelli susu cuicui sonosono riportateriportate leleprocedureprocedure dada seguireseguire inin casocaso didi infortunioinfortunio ododincidenteincidente

Art. 279: sorveglianza sanitaria

ai sensi dell’art 41 per i lavoratoriaddetti ad attività per le quali il DVRha evidenziato un rischio per lasalute

Art. 279: sorveglianza sanitaria

ilil dd..dd..ll..,, susu conformeconforme parereparere deldel mm..cc..,, adottaadotta misuremisureprotettiveprotettive particolariparticolari perper queiquei lavoratorilavoratori perper ii quali,quali,ancheanche perper motivimotivi sanitarisanitari individuali,individuali, sonosono richiesterichiestemisuremisure specialispeciali didi protezioneprotezione::

1) messa a disposizione di vaccini efficaci per ilavoratori che non sono già immuni all’agente biologicopresente nella lavorazione, da somministrare a cura delpresente nella lavorazione, da somministrare a cura delm.c.

2) allontanamento temporaneo del lavoratore

Art. 280: registro degli esposti e degli eventi accidentali

ii lavoratori addetti ad attività comportanti l’usodi agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in unregistro in cui sono riportati, per ciascuno diessi, attività svolta, l’agente utilizzato e glieventuali casi di esposizione individuale

il d.d.l. istituisce ed aggiorna il registro tramite ilRSPP. Il medico competente ed il RLS hannoaccesso a tale registro.

Il Il D.Lgs.D.Lgs. 81/200881/2008

Il titolo III analizza le modalità d’uso ed i requisiti dei dispositivi di protezione individuale [art. 74 e seguenti]

DPIDPI== qualsiasiqualsiasi attrezzaturaattrezzatura destinatadestinata adad essereessereDPIDPI== qualsiasiqualsiasi attrezzaturaattrezzatura destinatadestinata adad essereessereindossataindossata ee tenutatenuta daldal lavoratorelavoratore alloallo scoposcopo didiproteggerloproteggerlo controcontro unouno oo piùpiù rischirischi suscettibilisuscettibili didiminacciarneminacciarne lala sicurezzasicurezza oo lala salutesalute durantedurante ilillavoro,lavoro, nonchénonché ogniogni complementocomplemento oo accessorioaccessoriodestinatodestinato aa taletale scoposcopo..

art. 75 : i DPI devono essere impiegati quando irischi non possono essere evitati osufficientemente ridotti da misure tecniche diprevenzione, da mezzi di protezione collettiva, damisure, metodi o procedimenti di riorganizzazionemisure, metodi o procedimenti di riorganizzazionedel lavoro.

art. 76: requisiti dei DPI

� conformi alle norme del D. Lgs. 475/92

� essere adeguati ai rischi da prevenire, senzacomportare di per sé un rischio maggiorecomportare di per sé un rischio maggiore

� essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogodi lavoro

art. 76: requisiti dei DPI

� tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore

� poter essere adattati all’utilizzatore secondo le suenecessità

� in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo dipiù DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali damantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacianei confronti dei rischi

art. 77: obblighi del d.d.l.

Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi chenon possono essere evitati con altri mezzi(considera l’entità del rischio, la frequenza diesposizione al rischio, le caratteristiche del postoesposizione al rischio, le caratteristiche del postodi lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni deiDPI)

art. 77: obblighi del d.d.l.

Individua le caratteristiche dei DPI affinchè sianoadeguati ai rischi e tiene conto delle ulteriori fontidi rischio rappresentate dagli stessi DPI

Aggiorna la scelta ogni volta che intervengonovariazioni significative nella VR

art. 77: obblighi del d.d.l.

mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioniigieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e lesostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazionifornite dal fabbricante

provvede affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usiprovvede affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usiprevisti

fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori

art. 77: obblighi del d.d.l.

destina ogni DPI ad uso personale e, qualora lecircostanze richiedano l’uso dello stesso DPI da parte dipiù persone, prende misure adeguate affinchè tale usonon ponga alcun problema sanitario e igienico ai variutilizzatori

informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali ilDPI lo protegge

rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI

art. 77: obblighi del d.d.l.

stabilisce procedure aziendali da seguire, altermine dell’utilizzo, per la riconsegna ed ildeposito dei DPI

assicura una formazione adeguata e organizza,se necessario, uno specifico addestramento circal’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI

art. 77: obblighi del d.d.l.

l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI di 3 categoria

b) per i dispositivi di protezione dell’udito

art. 78: obblighi del lavoratore

si sottopongono ai programmi di formazione edaddestramento organizzati dal d.d.l.

utilizzano i DPI messi a loro disposizioneutilizzano i DPI messi a loro disposizioneconformemente all’informazione ed allaformazione ricevute ed all’addestramentoeventualmente organizzato ed espletato

art. 78: obblighi del lavoratore

provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione

non modificano i DPI di propria iniziativa

seguono le procedure aziendali in materia di riconsegnaseguono le procedure aziendali in materia di riconsegnadei DPI

segnalano immediatamente al d.d.l. o dirigente o prepostoqualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPImessi a loro disposizione

D.Lvo 04.12.1992, n. 475D.Lvo 04.12.1992, n. 475

AttuazioneAttuazione delladella direttivadirettiva 8989//686686/CEE/CEE deldelConsiglioConsiglio deldel 2121..1212..19891989,, inin materiamateria didiConsiglioConsiglio deldel 2121..1212..19891989,, inin materiamateria didiravvicinamentoravvicinamento delledelle legislazionelegislazione deglidegli StatiStatiMembriMembri relativerelative aiai DispositiviDispositivi didi ProtezioneProtezioneIndividualeIndividuale (DPI)(DPI)

NORME ARMONIZZATENORME ARMONIZZATENORME NAZIONALINORME NAZIONALI

�� Il decreto definisce quali “norme armonizzate” Il decreto definisce quali “norme armonizzate” le disposizioni di carattere tecnico adottate da le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico organismi di normazione europei su incarico organismi di normazione europei su incarico organismi di normazione europei su incarico della commissione CEEdella commissione CEE

�� I riferimenti a tali norme vengono trasposti nelle I riferimenti a tali norme vengono trasposti nelle norme italiane con decreti ministerialinorme italiane con decreti ministeriali

Categorie di DPICategorie di DPI

I DPI sono suddivisi in 3 categorieI DPI sono suddivisi in 3 categorie

1.1. di progettazione semplice destinati a salvaguardare da di progettazione semplice destinati a salvaguardare da rischi di lieve entità;rischi di lieve entità;rischi di lieve entità;rischi di lieve entità;

2.2. non appartenenti alla prima ed alla terza;non appartenenti alla prima ed alla terza;

3.3. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente;rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente;

MARCATURA CEMARCATURA CE

1.1. I DPI devono essere corredati di una I DPI devono essere corredati di una Dichiarazione di Conformità alle Dichiarazione di Conformità alle disposizioni del D.Lvo 475/92disposizioni del D.Lvo 475/92

2.2. Deve essere apposta, di norma su ogni Deve essere apposta, di norma su ogni DPI o nel caso di oggettiva impossibilità DPI o nel caso di oggettiva impossibilità sull’imballo, la marcatura CE come DPI.sull’imballo, la marcatura CE come DPI.

LE MALATTIE PROFESSIONALILE MALATTIE PROFESSIONALI

(art. 3, 52 e 53 D.P.R. 1124/65;(art. 3, 52 e 53 D.P.R. 1124/65; C. Cost. 179/88)C. Cost. 179/88)

Malattia causata da una graduale, lenta eprogressiva azione lesiva sull’organismo dellavoratore (causa lenta), contratta nell’esercizio dellelavoratore (causa lenta), contratta nell’esercizio delleattività assicurate ed in rapporto causale diretto conla lavorazione. Deve pertanto derivare direttamentedalla lavorazione, in stretto rapporto di causa edeffetto.(Malattie(Malattie tabellatetabellate ee nonnon tabellate)tabellate)

OCCUPATIONAL DISEASEOCCUPATIONAL DISEASEPATOLOGIEPATOLOGIE ININ CUICUI VIVI ÈÈ UNAUNA FORTEFORTE RELAZIONERELAZIONECONCON UNUN AGENTEAGENTE CAUSALECAUSALE SPECIFICOSPECIFICOPRESENTEPRESENTE NELNEL POSTOPOSTO DIDI LAVOROLAVORO OO CONCONPRESENTEPRESENTE NELNEL POSTOPOSTO DIDI LAVOROLAVORO OO CONCONL’ATTIVITÀL’ATTIVITÀ LAVORATIVALAVORATIVA (es(es.. silicosi,silicosi, asbestosi)asbestosi)..

WORK RELATED DISEASEWORK RELATED DISEASEPATOLOGIEPATOLOGIE CARATTERIZZATECARATTERIZZATE DADA UNAUNAMULTIFATTORIALITA’MULTIFATTORIALITA’ DELLEDELLE CAUSECAUSE DOVEDOVE IIFATTORIFATTORI LEGATILEGATI ALL’ATTIVITA’ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVALAVORATIVAPOSSONOPOSSONO GIOCAREGIOCARE UNUN RUOLORUOLO CONCAUSALECONCAUSALEPOSSONOPOSSONO GIOCAREGIOCARE UNUN RUOLORUOLO CONCAUSALECONCAUSALECONCON ALTRIALTRI FATTORIFATTORI DIDI RISCHIORISCHIO PRESENTIPRESENTINELL’AMBIENTENELL’AMBIENTE DIDI VITAVITA E/OE/O INTRINSECIINTRINSECI DELDELSOGGETTOSOGGETTO..

DISEASE AFFECTING WORKING DISEASE AFFECTING WORKING POPULATIONPOPULATION

PATOLOGIEPATOLOGIE SENZASENZA UNUN RAPPORTORAPPORTO CAUSALECAUSALE CONCONILIL LAVORO,LAVORO, MAMA CHECHE POSSONOPOSSONO ESSEREESSEREILIL LAVORO,LAVORO, MAMA CHECHE POSSONOPOSSONO ESSEREESSEREAGGRAVATEAGGRAVATE DALL’ESPOSIZIONEDALL’ESPOSIZIONE AA SPECIFICISPECIFICIRISCHIRISCHI LAVORATIVILAVORATIVI..

NUOVO ELENCO DELLE MALATTIE NUOVO ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALIPROFESSIONALI

DD.. MM.. 1414..0101..20082008:: elencoelenco aggiornatoaggiornato delledellemalattiemalattie perper lele qualiquali èè obbligatoriaobbligatoria laladenunciadenuncia controcontro gligli infortuniinfortuni ee lele malattiemalattieprofessionaliprofessionali aiai sensisensi deldel TT.. UU.. 11241124//6565 ininprofessionaliprofessionali aiai sensisensi deldel TT.. UU.. 11241124//6565 ininconformitàconformità aa quantoquanto previstoprevisto daldal DD.. LgsLgs..3838//20002000.. SonoSono previstepreviste tretre listeliste::

ListaLista II contenentecontenente malattiemalattie lala cuicui origineoriginelavorativalavorativa èè didi elevataelevata probabilitàprobabilità

ListaLista IIII contenentecontenente malattiemalattie lala cuicui origineoriginelavorativalavorativa èè didi limitatalimitata probabilitàprobabilità

ListaLista IIIIII contenentecontenente malattiemalattie lala cuicui origineoriginelavorativalavorativa èè possibilepossibile

INFORTUNIO:INFORTUNIO:

1) DETERMINA UN DANNO ALLA PERSONA1) DETERMINA UN DANNO ALLA PERSONA

2) SI VERIFCA IN OCCASIONE DI LAVORO2) SI VERIFCA IN OCCASIONE DI LAVORO

3) PER CAUSA VIOLENTA3) PER CAUSA VIOLENTA

DETERMINA UN DANNO ALLA DETERMINA UN DANNO ALLA PERSONA:PERSONA:

�� Inabilità temporanea parzialeInabilità temporanea parziale�� Inabilità temporanea totaleInabilità temporanea totale�� Inabilità temporanea totaleInabilità temporanea totale�� Inabilità permanente parzialeInabilità permanente parziale�� Inabilità permanente totaleInabilità permanente totale�� Morte Morte

INDICE DI INCIDENZAINDICE DI INCIDENZA

INDICE DI FREQUENZAINDICE DI FREQUENZAINDICE DI FREQUENZAINDICE DI FREQUENZA

INDICE DI GRAVITA’INDICE DI GRAVITA’

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!