RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA … Act - il riordino delle... · Prima di...

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IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL

DECRETO 81/2015

Relatore: dott. Massimo Brisciani

Brescia, 22 luglio2015

L A V O R O I N T E R M I T T E N T E

C O N T R A T T A Z I O N E C O L L E T T I V A

18

22

ARGOMENTI

A P P R E N D I S T A T O 11

P A R T - T I M E 3

PART-TIME APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO PART-TIME

• Forma scritta ai fini della prova. In difetto di prova si presume che il rapporto sia a tempo pieno

• Contenuti obbligatori: durata della prestazione lavorativa e collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno

2. LAVORO SUPPLEMENTARE

Lavoro supplementare: svolgimento di prestazioni oltre l’orario concordato tra le parti

• È ora ammesso per ogni forma di rapporto part-time, non solo per

quello orizzontale

• Se non disciplinato dal contratto collettivo: massimo 25% in più rispetto all’orario concordato maggiorazione del 15%

3. LAVORO STRAORDINARIO

Lavoro straordinario: prestazioni rese oltre l’orario normale di lavoro

• È ora ammesso in ogni forma di rapporto part-time, non solo per quello verticale

4. CLAUSOLE ELASTICHE

Con le clausole elastiche il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata

• La nuova definizione di clausola elastica ingloba quella di clausola

flessibile

• Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario non costituisce giustificato motivo di licenziamento

A) Disciplina del contratto collettivo

• Preavviso di due giorni lavorativi, salvo diverse intese tra le parti • Specifiche compensazioni nella misura o nelle forme previste dai

contratti collettivi

4. CLAUSOLE ELASTICHE

B) assenza di disciplina del contratto collettivo

• Stipula davanti alle commissioni di certificazione • Facoltà del lavoratore di farsi assistere • Definizione di condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro

può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e variarne in aumento la durata

• Aumento massimo del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale

• Maggiorazione oraria del 15% della retribuzione in caso di modifica della durata o della collocazione

5. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

La trasformazione del rapporto da full-time a part-time deve risultare da atto scritto Il lavoratore il cui contratto sia stato trasformato a tempo ridotto ha diritto di precedenza nelle assunzioni full-time per l’espletamento di mansioni di pari livello o categoria legale di quelle oggetto del contratto part-time Il lavoratore può chiedere una sola volta la trasformazione in part-time in luogo del congedo parentale spettante, purché la riduzione d’orario non sia superiore al 50%

5. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

Lavoratori Trasformazione da full-

time a part-time

Affetti da patologie oncologiche nonché da gravi

patologie cronico-degenerative ingravescenti Diritto

Parenti di soggetti affetti da patologie oncologiche

nonché da gravi patologie cronico-degenerative

ingravescenti

(coniuge, figli, genitori, conviventi)

Priorità rispetto ad altri

lavoratori

Genitori di figli con handicap minori di 13 anni Priorità rispetto ad altri

lavoratori

PART-TIME

APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

Tre sono le tipologie di apprendistato:

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

superiore

soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni

finalità conseguimento di un titolo riconosciuto nell’ordinamento scolastico o all’acquisizione di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici

1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

2. Apprendistato professionalizzante

soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni

finalità

conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento

1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni

finalità

conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, all’attività di ricerca o allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

2. OBBLIGO DI STABILIZZAZIONE

Prima di procedere alla stipula di nuovi contratti di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, devono aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti in forza negli ultimi 36 mesi

3. APPRENDISTATO CON SOGGETTI IN MOBILITA’/DISOCCUPAZIONE

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale possono essere assunti in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione Per essi trovano applicazione, in deroga alla normativa in materia di apprendistato: • le disposizioni in materia di licenziamenti individuali • il regime contributivo agevolato, per i lavoratori beneficiari di

indennità di mobilità

4. FORMA E CONTENUTO

Il contratto di apprendistato • è stipulato in forma scritta ai fini della prova

• deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale

definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali

PART-TIME APPRENDISTATO

LAVORO INTERMITTENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. DEFINIZIONE

Mediante il contratto a chiamata il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in

modo discontinuo o intermittente

Lavoratori Soggetti con meno di 25 anni o con più di 55 anni

Durata

Ad eccezione dei settori turismo, spettacolo e pubblici esercizi,

il lavoro a chiamata è ammesso, con lo stesso datore, per un

massimo di 400 giornate di lavoro effettivo in 3 anni solari.

Superato tale limite il rapporto si considera a tempo pieno e

indeterminato.

2. DIVIETI DI RICORSO AL CONTRATTO A CHIAMATA

È vietata la stipula di un contratto di lavoro intermittente:

• per sostituire lavoratori in sciopero

• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui il contratto si riferisce

• presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione di orario in regime di CIG/CIGS, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui il contratto si riferisce

• da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi

3. CONTRATTO INTERMITTENTE CON OBBLIGO DI RISPOSTA

Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia

garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alla chiamata

In questo caso il datore ha l’obbligo di corrispondergli una indennità di

disponibilità

PART-TIME APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL D.LGS. 81/2015

Il D.Lgs. n. 81 affida alla contrattazione collettiva un ruolo complementare e sussidiario nella disciplina delle diverse tipologie contrattuali, soprattutto con riferimento alla regolazione degli spazi di flessibilità

1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL D.LGS. 81/2015

• Ruolo centrale nella regolamentazione dell’apprendistato e nella definizione dei limiti di utilizzo del contratto a termine

• Ridimensionamento della delega attribuita dalla legge alla contrattazione collettiva nella disciplina del contratto a tempo parziale

1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL D.LGS. 81/2015

Contratti collettivi abilitati ad intervenire nelle materie delegate dal decreto: • nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

• Aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria

NB: a. cade la ripartizione «gerarchica» per materie tra livelli di

contrattazione b. per la stipula di validi accordi non è necessaria l’unanimità

sindacale c. le organizzazioni di base sono estromesse se non entrano nelle RSU

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