Rigidità e garanzia della Costituzione: le Corti costituzionali come norme sulle fonti

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Rigidità e garanzia della Costituzione:

le Corti costituzionali come norme sulle fonti

Costituzione rigida

La rigidità della Costituzione, un concetto che evolve nel tempo

La gerarchia delle fonti si diversifica ulteriormente, emerge una gerarchia infracostituzionale

I limiti alla revisione costituzionale

Le norme costituzionali sono rigide, ma alcune norme sono “più rigide” di altre:

Limiti stabiliti dal testo stesso della Costituzione (limiti espliciti):

Limiti temporali Limiti circostanziali Limiti procedurali Limiti materiali

Limiti temporali Art. 284 Cost portoghese: la revisione costituzionale è possibile dopo 5 anni dall’ultima modifica

costituzionale (altrimenti necessari 4/5)

Costituzione francese 1791: 1. L’Assemblea nazionale costituente dichiara che la Nazione ha il diritto

imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione; e tuttavia, considerando che è più conforme all’interesse nazionale usare soltanto, coi mezzi previsti dalla stessa Costituzione, del diritto di riformarne gli articoli di cui l’esperienza avrà fatto sentire gli inconvenienti, decreta che vi si procederà attraverso una Assemblea di Revisione nella forma seguente:

2. Quando tre legislature consecutive avranno emesso un voto uniforme per il cambiamento di qualche articolo costituzionale, si darà luogo alla revisione richiesta.

3. La prossima legislatura e la successiva non potranno proporre la riforma di alcun articolo costituzionale.

Costituzione francese 1793: Art. 28 – Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la

propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future.

Limiti circostanziali

Art. 89 c. 4 Cost francese (1958): Nessuna procedura di revisione può essere

iniziata o continuata quando è stata violata l'integrità del territorio (dello Stato)

Art. 289 u.c. Cost. portoghese (1976): Não pode ser praticado nenhum acto de

revisão constitucional na vigência de estado de sítio ou de estado de emergência.

Limiti procedurali

Alcune Costituzioni disciplinano in modo differente la “revisione totale” (procedimenti “superaggravati”)

Ad es. Spagna Ad es. Svizzera

Limiti materiali espliciti…

Cost. francese, art. 89 c. 5: La forma repubblicana di governo non può costituire l’oggetto di

una revisione

Cost. italiana, art. 139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale Costituzione tedesca:

Cost. tedesca art. 79 c. 3 (Ewigkeitsklausel ): Non è consentita alcuna modifica della presente Legge

fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i principi enunciati agli articoli 1 e 20

…più o meno razionalizzati Art. 288 Cost. portoghese: As leis de revisão constitucional terão de respeitar: a) A independência nacional e a unidade do Estado; b) A forma republicana de governo; c) A separação das Igrejas do Estado; d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais; f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios de produção; g) A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista; h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designação dos titulares electivos dos

órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como o sistema de representação proporcional;

i) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos, e o direito de oposição democrática; j) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania; l) A fiscalização da constitucionalidade por acção ou por omissão de normas jurídicas; m) A independência dos tribunais; n) A autonomia das autarquias locais; o) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Qual è la funzione di questi limiti?

Costituzione:

Significato prescrittivo:testo normativo, fonte del diritto

Funzione di “conservazione”

Scritta, rigida, garantita

I limiti alla revisione costituzionale rappresentano un passaggio ulteriore

I limiti impliciti alla revisione costituzionale

Ordinamento giuridico italiano: Art. 139 (forma repubblicana) Principi supremi dell’ordinamento/o principi

super-costituzionali Individuati dalla Corte costituzionale

Su quali fonti si impongono i principi super-costituzionali/o principi supremi dell’ordinamento?

1. Le leggi di revisione costituzionale? Il caso indiano: Costituzione art. 13: All laws in force in the territory of India immediately before the commencement

of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

Corte suprema: 1951: non le leggi di revisione costituzionale 1967: anche le leggi di revisione costituzionale se vanno contro il contenuto

essenziale dei diritti fondamentali

Parlamento (1971): Modifica l’art. 13 Cost: “Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368”

Corte suprema (1973): caso Kesavananda Bahrati: Nessuna fonte può violare le “basic features of the

Constitution”

Parlamento revisione art. 368: Nessun emendamento alla Costituzione “shall be called in

question in any court on any ground” there shall be no limitation whatever on the constituent

power of Parliament to amend (…) the provisions of this Constitution under this article.".

Corte suprema (1981): gli emendamenti all’art. 368 sono incostituzionali

(Minerva Mills Ltd. V. Union of India)

L’ordinamento italiano

Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative

alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione

Sentenza n. 1146/1988: una legge costituzionale rientra nella definizione leggi e degli atti, aventi forza di legge?

2. norme a copertura costituzionale?

Art. 7 Cost.: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,

ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

Sentenza 30 del 1971

La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo esame non é precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato, dall'art. 7 della Costituzione.

É vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Sentenza 18 del 1982 3 profili: 1. la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici

delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili contrasta con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale?

2. nel procedimento canonico, le disposizioni contenute nella sentenza contrastano con il diritto di agire e difendersi in giudizio?

3. la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa "super rato et non consummato" in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili contrasta con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale?

1. NO: il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al

dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, (…).

la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statuale, non é incompatibile con l'ordinamento costituzionale(…)

2. SI’: preclusione di qualsiasi sindacato così strutturato, nella sua concreta applicazione lo

speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze,

che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione é tenuto a l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale é scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti,

e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima, che siano ad esso contrarie.

3. SI’: non può riconoscersi provvedimento di natura amministrativa, discrezionale ed insindacabile

la tutela giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, non può realizzarsi in un procedimento, il cui svolgimento e la cui conclusione trovano dichiaratamente collocazione nell'ambito della discrezionalità amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso proprio.

3. Norme comunitarie?

Copertura costituzionale

Art. 11 Cost.: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

Art. 117 Cost.: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

1964: criterio cronologico

1975: le norme comunitarie non vanno riprodotte

in caso di contrasto si pronuncia la Corte costituzionale

1984: competenza sent. 170/1984

Corte costituzionale italiana: Granital (sent. 170/1984):

Il regolamento CEE prevale su norme di diritto interno confliggenti

Conseguenze: 1. tra diverse interpretazioni si sceglie la più

consono al diritto comunitario 2. se l’antinomia non è sanabile, il

regolamento successivo prevale sulla legge

Se la legge è successiva sinora se ne è dedotta la sua incostituzionalità per contrasto con l’art. 11 Cost.

Il regolamento comunitario va sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili

Possibile rinvio pregiudiziale

Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte. (…). la legge di esecuzione del Trattato può andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana

Il Bundesverfassungsgericht e il diritto comunitario

Articolo 24 (1) La Federazione può trasferire con legge

diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative (…)

(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo(…).

Solange I e Solange II

Solange I (1974): manca un catalogo codificato dei diritti fondamentali

che consenta di verificare se le norme in materia di diritti fondamentali nell’ambito del diritto comunitario siano corrispondenti a quelli della LF

Quindi: fintantoché non esiste tale catalogo comunitario dei diritti umani, permane una competenza nazionale di verifica del loro rispetto

Solange II (1986): fintantoché a livello comunitario è garantito un livello di tutela dei diritti, il BVerGe sospende il suo giudizio

NB: le sentenze “Solange” si ritrovano anche nelle adesioni più recentiad es. Corte costituzionale ceca (2004): effetto diretto e primauté, la Corte non “abdica” al proprio ruolo, c’è una copertura costituzionale

(art. 10a 2001: “Alcuni poteri degli organi della Repubblica ceca possono essere trasferiti ad organizzazioni o istituzioni internazionali”)

Ma “solange”: finché il diritto comunitario non inficia l’essenza della sovranità o le caratteristiche dello Stato di diritto, la Corte si “ritrae”

Il diritto comunitario garantisce i diritti fondamentali?

Internationale Handelsgesellschaft (1970): norme comunitarie in materia di esportazioni e cauzioni nel commercio dei cereali giudice nazionale: c’è un contrasto con i principi costituzionali nazionali

Corte di giustizia: , la validità dell’atto non può essere valutata alla luce dei diritti nazionali, neppure costituzionali e può essere valutata solo alla luce del diritto comunitario

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI COSTITUISCE INFATTI PARTE INTEGRANTE DEI PRINCIPI GIURIDICI GENERALI DI CUI LA CORTE DI GIUSTIZIA GARANTISCE L' OSSERVANZA .

LA SALVAGUARDIA DI QUESTI DIRITTI, PUR ESSENDO INFORMATA ALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI, VA GARANTITA ENTRO L' AMBITO DELLA STRUTTURA E DELLE FINALITA DELLA COMUNITA .

La Corte di giustizia non individua profili d’illegittimità, ma ha effettuato uno scrutinio alla luce dei diritti fondamentali!

sentenza Nold (1974): I diritti fondamentali fanno parte integrante dei

principi, generali del diritto, di cui essa garantisce l' osservanza .

La corte, garantendo la tutela di tali diritti, e tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali stati .

I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell' uomo, cui gli stati membri hanno cooperato o aderito possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell' ambito del diritto comunitario

C-5/88, Wachauf:

I diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l' osservanza . Nel garantire la tutela di tali diritti, essa è tenuta ad informarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, di guisa che non possono essere ammessi nella Comunità provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dalle costituzioni di detti Stati .

Gli strumenti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell' uomo, cui gli Stati membri hanno collaborato o aderito, possono del pari fornire indicazioni di cui si deve tener conto nell' ambito del diritto comunitario .

TUE:

Articolo 6 1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia,

rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri. (…).