Post on 15-Feb-2021
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Terza sezione
riunita in camera di consiglio e così composta:
dr./dr.ssa Roberto Aponte Presidente
dr./dr.ssa Anna De cristofaro Consigliere
dr./dr.ssa Luciano Varotti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 1075 del ruolo generale dell’anno 2014, vertente
t r a
Matica System spa_, elettivamente domiciliata in Bolo-
gna , via Della Zecca 2, rappresentata e difesa dagli
avvocati Fernando Pepe e Corso Buscaroli per procura
in calce all’appello.
Appellante
e
Oberoi Manbir Singh, elettivamente domiciliato in Bolo-
gna , via San Vitale 4/3/A , rappresentato e difeso da-
gli avvocati Cesare Pozzoli, Angelo Chiello e Marco Ma-
si per procura a margine della comparsa di costituzione
e risposta.
Appellato
nonché
MF Group srl, elettivamente domiciliata in Bologna, via
Edgar Allan Poe 7, rappresentata e difesa dagli avvoca-
ti Andrea Fattori, Cecilia Lampertico e Gabriele Betti-
ni per procura i calce alla comparsa di costituzione e
risposta.
Appellato
conclusioni
Per Matica: Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, con-
trariis reiectis, in riforma della sentenza n.
3726/2013 del Tribunale civile di Bologna, emessa e
pubblicata il 23.12.2013 nel procedimento R.G.
14182/2011 e, allo stato, non notificata, nel merito,
1. accertare e dichiarare la violazione, posta in esse-
re dal sig. Oberoi Manbir Singh e/o da MF Group s.p.a.,
singolarmente e/o in concorso tra loro, in danno di Ma-
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Sentenza n. 895/2020 pubbl. il 04/03/2020RG n. 1075/2014
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tica System s.p.a., del divieto di concorrenza sleale
ex art. 2598 c.c. e ss. e/o del divieto di neminem lae-
dere ex art. 2043 c.c. e/o la lesione del diritto
all’immagine della società Matica System s.p.a. e la
conseguente illegittimità dei comportamenti - meglio
evidenziati nell’atto di appello e nell’atto di cita-
zione introduttivo del giudizio di primo grado - posti
in essere dal sig. Oberoi Manbir Singh e/o da MF Group
s.p.a. in danno di Matica System s.p.a. e, per
l’effetto, 2. condannare, con ogni miglior formula, il
sig. Oberoi Manbir Singh e MF Group s.p.a., in via so-
lidale e/o parziaria e/o alternativa tra loro, per i
motivi esposti nell’atto di appello e nell’atto di ci-
tazione introduttivo del giudizio di primo grado o per
il profilo meglio condiviso, al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Matica
System s.p.a., qui di seguito indicati: A. perdita di
clientela derivante dalla violazione da parte del sig.
Oberoi Manbir Singh e/o di MF Group s.p.a., singolar-
mente e/o in concorso tra loro, del divieto di concor-
renza sleale e/o ai sensi e per gli effetti dell’art.
2043 c.c., per i territori Asia-Pacifico e America, pa-
ri a complessivi Euro 196.498,32, così come quantifica-
ti nell’atto introduttivo di primo grado (pag.51 e ss)
per il solo anno 2010 o in quella diversa somma ritenu-
ta di giustizia e/o equità, oltre interessi e rivaluta-
zione monetaria dal dovuto al saldo; B. contrazione de-
gli ordini e conseguente diminuzione del fatturato de-
rivante dalla violazione da parte del sig. Oberoi Man-
bir Singh e/o di MF Group s.p.a., singolarmente e/o in
concorso tra loro, del divieto di concorrenza sleale
e/o ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., per
i territori Asia- Pacifico, Australia e America, pari a
complessivi Euro 166.287,86 così come quantificati
nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per
il solo anno 2010 o in quella diversa somma ritenuta di
giustizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo; C. danno all’immagine
quantificato in Euro 500.000,00 e/o in quella diversa
somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3. con-
dannare, con ogni miglior formula, MF Group s.p.a., per
i motivi esposti nell’atto di appello e nell’atto di
citazione introduttivo del giudizio di primo grado o
per il profilo meglio condiviso, al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
Matica System s.p.a., qui di seguito indicati: A. per-
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dita di clientela derivante dalla violazione da parte
del sig. Oberoi Manbir Singh degli obblighi di fedeltà
e/o del patto di non concorrenza per l’area Emea, pari
a complessivi Euro 450.353,00 (così come quantificati
nell’atto introduttivo di primo grado, pagg. 54 e ss.)
per il solo anno 2010 o in quella diversa somma, mag-
giore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al sal-
do; B. contrazione degli ordini e dalla conseguente di-
minuzione del fatturato derivante dalla violazione da
parte del sig. Oberoi Manbir Singh degli obblighi di
fedeltà e del patto di non concorrenza per l’area EMEA,
pari a Euro 870.564,75 per il solo anno 2010 o in quel-
la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giu-
stizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione mo-
netaria dal dovuto al saldo. 4. In ogni caso, diffida-
re, con ogni miglior formula, il sig. Oberoi Manbir
Singh e MF Group s.p.a. all’immediata cessazione di
ogni attività di concorrenza sleale e/o di violazione
dell’obbligo di fedeltà e/o del patto di non concorren-
za ai danni di Matica System s.p.a. 5. Disporre la pub-
blicazione della sentenza su quotidiani di tiratura na-
zionale/internazionale e provinciale con riferimento
alle città di Bologna e Milano, ponendo i relativi one-
ri e costi a carico integrale del sig. Oberoi Manbir
Singh e/o di MF Group s.p.a. 6. Con vittoria di spese e
competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ac-
cessori come per legge dovuti. Con riserva di agire nei
confronti del sig. Oberoi Manbir Singh e/o di MF Group
s.p.a. per ottenere il ristoro di ogni ulteriore danno,
compresi tutti i danni successivi all’anno 2010, in ra-
gione delle violazioni perpetrate dalle parti convenu-
te, singolarmente e/o in concorso tra loro. In via
istruttoria (… omissis …).
Per Oberoi: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna:
nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, ri-
gettare l'atto di citazione in appello proposto Matica
System S.p.A e tutte le domande ed istanze con esso
proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza pro-
nunciata dal Tribunale di Bologna, n. 3726/2013, emessa
e pubblicata in data 23 dicembre 2013, nella parte in
cui esclude una qualsivoglia responsabilità a carico
del sig. Oberai Manbir Singh nei confronti della Matica
System S.p.A. In ogni caso, con vittoria di spese, com-
petenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi del
giudizio. In via istruttoria si chiede - solo occorren-
do e senza inversione dell'onere della prova - l'ammis-
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sione delle istanze istruttorie formulate nella memoria
ex art. 183, sesto comma, n. 2, (p. 12) e n. 3 c.p.c. e
della prova per testimoni sui capitoli articolati nella
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (pp. 12-
14) e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3,
c.p.c. (pp. 1-7), con i testi indicati in calce alla
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (p. 15).
Per MF: Respinta ogni contraria istanza, domanda o ec-
cezione, voglia l’Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito: confermare l’impugnata sentenza e per
l’effetto respingere tutte le domande proposte da Mati-
ca System s.p.a. nei confronti di MF Group s.r.l. per-
ché radicalmente infondate in fatto e in diritto, per i
motivi esposti in atti; in ogni caso: con vittoria di
spese e compensi professionali I.V.A. e C.P.A. come per
legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istrutto-
ria, ci si oppone all’ammissione delle istanze istrut-
torie avversarie, e, solo occorrendo, si richiamano le
istanze di prova e contro-prova formulate nell’ambito
del giudizio di primo grado nella seconda memoria del
24 ottobre 2012 e nella terza memoria del 14 novembre
2012.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione
1.
In primo grado Matica spa, società operante nel settore
della progettazione, produzione e commercializzazione
di carte e sistemi di mailing di carte, conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Bologna Oberoi Manbir
Singh e MF Group spa.
Verso il primo, che lavorava alle sue dipendenze, dap-
prima come lavoratore subordinato (dal 2004), successi-
vamente come dirigente commerciale Italia ed Estero
(dal 2008), lamentava condotte di concorrenza sleale ex
art 2598, nn. 1, 2 e 3 cc, sostanziatesi in sviamento
di clientela, storno di una dipendente, denigrazione
dell’immagine commerciale, contrazione di ordini e di-
minuzione del fatturato, nonché la violazione di un
patto di non concorrenza, stipulato tra Matica e
l’Oberoi, per avere quest’ultimo avviato un rapporto di
lavoro con MF Group, asserita diretta concorrente di
Matica, in costanza di validità del suddetto patto.
Verso la seconda, lamentava l’aver assunto l’Oberoi,
pur conoscendo il patto di non concorrenza cui lo stes-
so era sottoposto, e di aver compiuto atti di concor-
renza sleale in concerto con il suddetto , quali svia-
mento di clientela, storno di una dipendente e imita-
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zione servile.
2.
Costituendosi in giudizio, Oberoi contestava come gli
addebiti mossi da parte attrice fossero i medesimi po-
sti a fondamento di altre cause, vertenti dinanzi al
giudice del lavoro, in particolare il giudizio n.
2791/2011 R.G. Lav., avente ad oggetto l’asserita vio-
lazione del patto di non concorrenza.
Ad ogni modo, contestava integralmente nel merito ogni
doglianza avversaria.
3.
Si costituiva altresì MF Group, che evidenziava come
Oberoi avesse lavorato alle sue dipendenze prima di co-
minciare il rapporto di lavoro con Matica, e quindi che
il nuovo rapporto di lavoro si sostanziasse in un
rientro in organico.
In ogni caso, negava di aver posto in essere alcuna
condotta illecita nei confronti di Matica.
4.
Il primo giudice, preliminarmente, circoscriveva il
thema decidendum ai soli fatti occorsi a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro tra Matica e Oberoi,
avvenuta il 17-11-2009, poiché i fatti pregressi e il
relativo patto di non concorrenza, erano già oggetto di
separati giudizi dinanzi al giudice del lavoro.
Nel merito, rigettava tutte le doglianze di parte at-
trice, le condotte contestate, quando verificatesi, es-
sendosi manifestate in via episodica, non integrando la
sistematicità richiesta per potersi configurare la con-
correnza sleale.
Regolava quindi le spese secondo soccombenza.
5.
Con atto di citazione notificato in data 23.04.2014 Ma-
tica ha proposto appello nei confronti dei medesimi
convenuti in primo grado, affidando il gravame a tre
motivi.
Con il primo viene lamentata la mancata assunzione di
plurimi mezzi istruttori, consistenti in cinquantaquat-
tro capitoli di prova orale (e venticinque testi), tre
ctu, di cui una prettamente tecnica, per verificare il
mittente di una mail inviata da un indirizzo anonimo
(www. embossingworld@gmail.com), al fine di dimostrare
lo storno della dipendente Ciuffetti, una per verifica-
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re le caratteristiche tecniche della macchina Cim’s Tag
di MF Group e della macchina C310 di Matica, finalizza-
ta a provare la asserita imitazione servile- nonché una
terza contabile per accertare il pregiudizio subito nel
fatturato, oltre a due istanze di esibizione di libri
contabili di MF Group.
Con il secondo motivo, si duole della modalità del giu-
dizio del giudice di primo grado, il quale avrebbe com-
piuto un’analisi frazionata dei fatti di causa, non se-
guendo una preferibile analisi complessiva delle con-
dotte attribuite all’Oberoi.
Con il terzo motivo di gravame, Matica appellava
l’omessa valutazione, da parte del tribunale, di un
fatto decisivo per il giudizio, ossia l’assunzione di
Oberoi da parte di MF Group, pur nella consapevolezza
dell’esistenza di un patto di non concorrenza sotto-
scritto dal primo con Matica, che quest’ultima portò a
conoscenza di MF Group con missiva in data 11-02-2010
(doc. 32 parte appellante).
6.
Si costituiva Oberoi in data 07-07-2014, il quale, pre-
liminarmente, chiedeva la sospensione del giudizio ex
art 295 cpc, per essere le doglianze di parte attrice
già oggetto di un parallelo giudizio dinanzi al giudice
del lavoro (R.G. 289/2014). In ogni caso, contestava
ogni doglianza avversaria, rimettendosi
all’interpretazione del Tribunale, replicando che il
patto di non concorrenza è stato dapprima risolto in
primo grado dal giudice del lavoro ex art 1453 c.c.,
per poi essere dichiarato nullo in appello.
7.
In data 08-07-2014 si costituiva MF Group s.r.l, la
quale resiste nel merito, contestando ogni asserita at-
tività illecita posta a suo carico.
In particolare sottolineava come Oberoi avrebbe intrat-
tenuto normali rapporti con le controparti commerciali,
facendo ricorso al suo bagaglio di esperienze, peraltro
acquisito non solo presso Matica, ma anche durante il
precedente rapporto di lavoro presso MF Group.
In corso di causa il giudice rigettava l’istanza di so-
spensione del giudizio ex art 295 c.p.c. proposta
dall’Oberoi.
All’esito dell’udienza di precisazione delle conclusio-
ni l’appello veniva trattenuto in decisione.
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7
8.
Risulta opportuno premettere come alcuna parte abbia
contestato la circoscrizione del thema decidendum ef-
fettuata dal giudice di primo grado, a tenore della
quale, oggetto del presente giudizio sono i soli fatti
occorsi dal momento dell’estinzione del rapporto di la-
voro tra Matica e Obreoi, avvenuta in data 17-11-2009.
Preme inoltre evidenziare come il patto di non concor-
renza di cui in narrativa, oggetto del separato giudi-
zio dinanzi al giudice del lavoro, dopo essere stato
risolto in primo grado, abbia subito una modifica sotto
il profilo qualitativo dell’invalidità, venendone com-
minata la nullità in appello, con sentenza emessa in
data 22-09-2016 (dispositivo della sentenza depositato
in udienza dal legale di Oberoi in data 18/10/2016, co-
me risulta da verbale).
9.
Tanto premesso, si passa ora al merito del presente
giudizio.
Per ciò che concerne il primo motivo di gravame, dalla
lettura delle richieste istruttorie formulate da Mati-
ca, si nota come diverse di esse si fondino su fatti
verificatesi prima del licenziamento di Oberoi, con ciò
disattendendo il thema decidendum tracciato in primo
grado, da cui consegue la loro inammissibilità (esem-
plificativamente si vedano i capitolati n. 4, 5, 12,
16, dove è la stessa appellante a ricorrere a formule
che evidenziano in tal senso lo sconfinamento, quali
“in costanza di rapporto”, “in data precedente al li-
cenziamento”, ecc…).
I capitoli che, invece, rispettano la suddetta delimi-
tazione, vertono, però, su circostanze già provate do-
cumentalmente, come si desume dall’indicazione, conte-
nuta negli stessi, dei documenti che sarebbero da esi-
bire ai testi per averne una mera conferma, o comunque
risultano del tutto superflui per la decisone del pre-
sente giudizio.
Quanto alla ctu diretta a provare la provenienza della
mail spedita dall’account embossingworld@gmail.com, al
fine di dimostrare il tentativo di storno di una dipen-
dente, deve confermarsi la decisone del tribunale, es-
sendo questa irrilevante, o comunque superflua, per il
caso di specie, stante che, anche qualora ne fosse pro-
vata la provenienza in capo all’Oberoi, si tratterebbe
di un singolo episodio, non in grado di integrare una
condotta di concorrenza sleale, mancandone la sistema-
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ticità.
Anche la ctu finalizzata a provare l’imitazione servile
dei macchinari di Matica risulta del tutto superflua,
essendo già stato documentalmente provato, in primo
grado, che analoghi macchinari venivano da tempo com-
mercializzati da MF Group, e che, ad ogni modo, si
tratta di macchine standardizzate, diffuse nel commer-
cio mondiale.
Allo stesso modo deve confermarsi la decisione del pri-
mo giudice di rigettare la richiesta di ctu contabile,
avendo essa carattere esplorativo, difettando qualsiasi
elemento che possa far ritenere, anche solo a livello
presuntivo, che la contrazione delle vendite rappresen-
tata dal documento attoreo n. 40 sia causalmente ricol-
legabile alla condotta dell’Oberoi.
10.
La seconda doglianza, con cui Matica si duole del ‘mo-
dus operandi’ del giudice di primo grado, il quale, an-
ziché procedere ad un’analisi complessiva dei moltepli-
ci fatti di causa, li ha trattati atomisticamente, è da
rigettare.
Risulta razionale e, pertanto, del tutto condivisibile
il percorso seguito dal tribunale, che, dinanzi alla
contestazione di plurime condotte di asserita concor-
renza sleale, le ha trattate singolarmente, valutandole
nella loro concreta individualità.
Tale scomposizione non ha d’altronde compromesso la
possibilità di un successivo loro giudizio in senso or-
ganico, giudizio che ha portato il primo giudice a non
ravvisare configurata neppure in questo senso una con-
dotta di concorrenza sleale.
11.
Il terzo motivo di gravame, con cui Matica lamenta
l’omessa valutazione in primo grado di un fatto decisi-
vo ai fini del giudizio, ossia l’assunzione di Oberoi
da parte di MF group, pur nella consapevolezza
dell’esistenza di un patto di non concorrenza, è da ri-
tenersi inammissibile, in quanto sconfina dal thema
decidendum del presente giudizio, l’eventuale responsa-
bilità, a carattere extracontrattuale ex art 2043 c.c.,
di MF Group essendo logicamente condizionata alla sus-
sistenza del patto di non concorrenza, oggetto del se-
parato giudizio dinanzi al giudice del lavoro.
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Sentenza n. 895/2020 pubbl. il 04/03/2020RG n. 1075/2014
9
Ad ogni modo, giova evidenziare, come già riportato in
premessa, che il patto di non concorrenza in parola è
stato dichiarato nullo dal giudice d’appello del lavoro
(si veda il dispositivo della sentenza del 22-09-2016,
depositato in udienza dal legale di Oberoi il 18-10-
2016, come risulta da verbale), con ciò non potendo più
dispiegare alcun effetto.
12.
Alla soccombenza dell’appellante, segue la sua condanna
alla rifusione delle spese di lite in favore degli ap-
pellati, per la cui liquidazione – fatta in base al va-
lore della lite (euro 862 mila) ed al dm n° 55 del 2014
– si rimanda al dispositivo che segue.
Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti
di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del
presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per
il raddoppio del contributo unificato a carico
dell’appellante.
p.q.m.
la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e
diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così
provvede:
I. rigetta l’appello proposto da Matica system spa av-
verso la sentenza del tribunale di Bologna n. 3726 del
23 dicembre 2013;
II. condanna Matica system spa a rifondere agli appel-
lati le spese di questo grado, che liquida in euro
24.000,00 in favore di Oberoi Manbir Singh ed in euro
20.000,00 in favore di MF Group srl;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presi-
dente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il
raddoppio del contributo unificato a carico
dell’appellante.
Così deciso in Bologna il 10 dicembre 2019, nella
camera di consiglio della terza sezione.
Il presidente
Roberto Aponte
Varotti est.
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Sentenza n. 895/2020 pubbl. il 04/03/2020RG n. 1075/2014
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