Prof. Gabriele Lupini Ispettore Nazionale del Corpo ... · Art. 14 - Fondo di garanzia per i danni...

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R E S P O N S A B I L I T À M E D I C A E L E G G E G E L L I :

C O S A C A M B I A P E R I L M E D I C O ?

Prof. Gabriele LupiniIspettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della C.R.I

Prof. Inc. Medicina legaleUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata

Legge 8 MARZO 2017 N. 24

(COSIDDETTA LEGGE “Gelli-Bianco”)

(G.U. n. 64 del 17-3-2017)

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le

professioni sanitarie

Disposizioni in materia di responsabilità profession aledel personale sanitario

Consta complessivamente dei 18 articoli, sotto elencati:

Art. 1 - Sicurezza delle cure in sanità (“parte costitutiva del diritto alla salute”)

Art. 2 - Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al

Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali

per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

Art. 3 - Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella

sanità

Art. 4 - Trasparenza dei dati

Art. 5 - Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste

dalle linee guida

Art. 6 - Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

Art. 7 - Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione

sanitaria

Art. 8 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

Art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

Art. 10 - Obbligo di assicurazione

Art. 11 - Estensione della garanzia assicurativa

Art. 12 - Azione diretta del soggetto danneggiato

Art. 13 - Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio

basato sulla sua responsabilità

Art. 14 - Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Art. 15 - Nomina dei CTU e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

Art. 16 - Modifiche alla legge 28.12.2015, n. 208, in materia di responsabilità

professionale del personale sanitario

(“i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico

non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti

giudiziari”).

Art. 17 - Clausola di salvaguardia

Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 5 - Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee

guida

Art. 6 - Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

Art. 7 - Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

Art. 15 -Nomina dei CTU e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

Art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e racc omandazioni previste

dalle linee guida

“1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con

finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina

legale, SI ATTENGONO, salve le specificità del caso concreto , alle

raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed

elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati n onché dalle società scientifiche

e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle prof essioni sanitarie iscritte in

apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da

emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da

aggiornare con cadenza biennale.

In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie

si attengono alle buone pratiche clinico-assistenzia li ”.

Art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e racc omandazioni previste dalle linee guida

“3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui

al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee g uida

(SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del

Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, … entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee

guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica

della conformità della metodologia adottata a stand ard definiti e resi

pubblici dallo stesso Istituto, nonchè della rilevanza delle evidenze

scientifiche dichiarate a supporto delle raccomanda zioni ”.

Articolo 6 - (Responsabilità penale dell’esercente la profession e sanitaria)

1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-sexies. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito

sanitario).

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della

professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal

secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di IMPER IZIA, la punibilità è

esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni pr eviste dalle linee

guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di

queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le

raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle

specificità del caso concreto ».

BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI E RACCOMANDAZIONI

PREVISTE DALLE LINEE GUIDA

- Obbligo di attenersi, salvo le specificità del caso concreto,

alle raccomandazioni previste dalle linee guida.

- Necessità di istituire apposito elenco entro novanta giorni

dalla pubblicazione della Legge Gelli.

RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ESERCENTE LA

PROFESSIONE SANITARIA

- Condotta caratterizzata da IMPERIZIA come unica

causa di non punibilità, sempre che siano state

rispettate raccomandazioni e linee guida.

- Superamento sostanziale della Legge Balduzzi dove si

individuavano i concetti di colpa lieve e colpa grave.

ImperiziaImperizia

ImprudenzaImprudenzaNegligenzaNegligenza

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA COLPA GENERICA

IMPERIZIA

Errore derivante dalla incapacità di valutare e

risolvere il caso così come avrebbe fatto la

maggioranza dei medici

Valutazione

IMPRUDENZA

Comportamento derivante dal non aver voluto e/o

saputo prevedere l’evoluzione di un caso o dall’aver

voluto utilizzare una procedura non sufficientemente

sperimentata

Valutazione

NEGLIGENZA

Condotta del medico che ha ignorato volontariamente le

esigenze del paziente e quindi non si è curato di

valutarlo adeguatamente.

Valutazione

RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STRUTTURA E

DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

- Posizione della struttura definita dai principi della

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

- Posizione del medico definita dai principi della

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

RUOLO CARDINE DEL PERITO E DEL CONSULENTE

TECNICO NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

MEDICA SULLA BASE DEI PRINCIPI INDICATI

- VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO

DELL’ERRORE

- IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE

BUONE PRATICHE VALIDE NEL CASO ESAMINATO

- VALUTAZIONE DELLE PECULIARITA’ SPECIFICHE DEL

CASO ESAMINATO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE