Perché è importante la conoscenza del diritto del lavoro? a)Formazione generale del giurista;...

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Perché è importante la conoscenza del diritto del lavoro?

a) Formazione generale del giurista; b) Specializzazione forensec) Partecipazione a concorsi pubblici

(a partire dal concorso per magistratura);

d) mansioni di particolare responsabilità nelle imprese private (gestione del personale; uffici legali)

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza

- Sede di Ragusa -Diritto del lavoro

a.a. 2009-10

Il diritto del lavoro nella prospettiva storica

Le partizioni della disciplina

• Diritto del rapporto individuale di lavoro• Diritto sindacale (o dei rapporti collettivi

di lavoro)• Diritto della previdenza e della sicurezza

sociale• Diritto processuale del lavoro

I due grandi ambiti “settoriali” di riferimento: il lavoro privato e il lavoro pubblico (uguali ma diversi…..)

I soggetti del rapporto del lavoro

• Il lavoratore subordinato

vs. • Il datore di

lavoro (privato/pubblico)

• Il lavoratore autonomo

vs. • Il

committente

A chi/cosa serve il diritto del lavoro?

A tutelare un contraente

ritenuto debole

A perseguire finalità

pubbliche ulteriori…

Un’alternativa basilare:

l’occupazione

La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante

del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere

di finalità ulteriori

La “diversità” del contratto di lavoro

“Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle

parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere

per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli)

• Nell’ideologia delle prime codificazioni, c’è spazio per

queste differenziazioni?

• Attraverso quali principi e quali strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il

lavoro?

La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro

La riconduzione del contratto di lavoro allo

schema della locazione (di

opere) nel codice civile del 1865

• Identità formale della posizione giuridiche delle due parti

• Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto

Il contributo determinante della c.d. legislazione

sociale• Le origini “europee”

della legislazione sociale:

1) Tutela del lavoro minorile

2) Tutela delle donne3) Assicurazioni sociali

e contro gli infortuni sul lavoro

4) Prime norme a tutela delle organizzazioni sindacali

• Il recepimento in Italia fra il 1886 e il 1919: il referente pregiuridico è “l’operaio degli opifici industriali”

• La formazione, con legge n. 295 del 1893, del collegio dei probiviri (magistratura arbitrale) che statuiscono secondo equità

• I primi accordi sindacali

Il periodo corporativo: poche luci, molte ombre…

• Le luci: il consolidamento e l’accentuazione della disciplina giuslavoristica.

• Alcuni esempi: 1) legge sull’impiego privato (1924); 2) leggi sull’orario di lavoro e i riposi; 3) libretto di lavoro; 4) istituti previdenziali e assicurativi.

• Le ombre: il corporativismo autoritario, con la conseguente soppressione delle libertà associative e sindacali e la repressione del diritto di sciopero; la progressiva limitazione delle tutele dei lavoratori, in periodo di guerra, in nome del primato della produzione nazionale.

Alla luce delle esperienze della legislazione sociale e corporativa si afferma anche in Italia l’idea di una

“diversità” ed “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto

privatoApplicate senza correttivi ai

rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato

non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio

sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra

lavoro e retribuzione

La codificazione del 1942 (fase terminale del regime

corporativo)Riflette l’idea dell’autonomia del diritto

del lavoro rispetto al diritto privato:1) La collocazione: nel Libro V (diritto

commerciale e del lavoro) piuttosto che nel libro IV, Titolo III (diritto delle obbligazioni)

2) I contenuti: a prescindere dai riflessi “ideologici”, si tratta di disposizioni che riflettono la specialità del diritto del lavoro.

L’art. 2094 cod. civ.

“E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o

manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei

contratti: alcuni esempi tratti dal codice civile

•La nullità che produce effetti– es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)

•La corrispettività attenuata– es: le ipotesi di sospensione del

rapporto (2110 c.c.)

•L’autonomia negoziale limitata – es: la rigidità delle mansioni (2103

c.c.)

Una particolare tecnica normativa attraverso la quale si offre tutela al lavoratore in quanto

“contraente debole”

Il limite all’autonomia individuale attraverso l’invalidità degli atti di

rinunzia o dei negozi transattivi con i quali il lavoratore dispone di diritti derivanti da norme inderogabili di

legge o contratto collettivo:

l’art. 2113 cod. civ.

L’inderogabilità della normativa

giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale

Non basta enunciare i diritti, occorre anche garantirne l’effettività, tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare.

Una disposizione fondamentale

dell’intero ordinamento:

il 2 commadell’art. 3. Cost.

enunciare

garantirne l’effettività

Una norma chiave per il diritto del lavoro

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.)

di fatto

Proprio perché il costituente era cosciente che, nei fatti, i cittadini NON sono ancora pienamente uguali (comma 1), ha sentito il bisogno di programmare la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla effettiva uguaglianza (comma 2).

IL COMMA 2 RICONOSCE

IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA

DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL

COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA

MERA AFFERMAZIONE DI

PRINCIPIO.

Il rafforzamento del principio: l’art. 4 sul

“diritto al lavoro”Lo Stato assume l’impegno

conseguenziale a garantire la “piena

occupazione” attraverso strumenti di politica economica: il lavoro

diventa così un vero e proprio “diritto sociale”

Il Titolo III della Costituzione

1) Art. 35: tutela del lavoro in tutte le forme ed applicazioni;

2) I Minimi fondamentali: - diritto alla retribuzione e ai

riposi (art. 36); - Parità donne e minori (art. 37)- Garanzie previdenziali (art. 38)- Libertà sindacale e diritto di

sciopero (art. 39 e 40)

Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di

disparità: si completa con l’art. 41 Cost.

L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, libertà, dignità umana

La storia recente del diritto del lavoro: le 4 fasi

1) La legislazione protettiva ed antifraudolenta (1949-1965)

2) L’espansione del garantismo normativo e lo statuto dei lavoratori (1966-1975)

3) Riconversione produttiva, crisi economica e legislazione dell’emergenza (1976-1984)

4) Il diritto del lavoro “maturo” fra flessibilità e garantismo (1985-2009)