Osservatore_2015.09.09_ Rifonda Processo Matr Canonico

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rifondazione del processo matrimoniale da Papa Francesco

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L’OSSERVATORE ROMANOGIORNALE QUOTIDIANO

Unicuique suum

POLITICO RELIGIOSO

Non praevalebunt

Anno CLV n. 204 (4 7. 0 4 2 ) Città del Vaticano mercoledì 9 settembre 2015

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NOSTREINFORMAZIONI

Il Santo Padre ha accettato larinuncia al governo pastoraledella Diocesi di Joliette (Ca-nada), presentata da Sua Ec-cellenza Monsignor GillesLussier, in conformità al ca-none 401 § 1 del Codice diDiritto Canonico.

Provvista di ChiesaIl Santo Padre ha nominato

Vescovo di Joliette (Canada)Sua Eccellenza MonsignorRaymond Poisson, finora Ve-scovo titolare di Gegi ed Au-siliare di Saint-Jérôme.

Con i motupropri «Mitis iudex Dominus Iesus» e «Mitis et misericors Iesus»

Papa Francescorifonda il processo matrimoniale canonico

Non solo una riforma profonda mauna vera e propria rifondazione delprocesso canonico riguardante lecause di nullità matrimoniale è quel-la voluta da Papa Francesco con imotupropri Mitis iudex Dominus Ie-sus e Mitis et misericors Iesus, le cuilinee guida sono state presentate nel-la tarda mattinata dell’8 settembrenella Sala stampa della Santa Sede.

La nuova normativa — che rispon-de alle aspettative largamente emersedurante il sinodo straordinario sullafamiglia e raccoglie i frutti del lavo-ro della commissione speciale istitui-ta dal Pontefice il 27 agosto 2014 —mira a rendere più spedite ed effica-ci le procedure per la dichiarazionedi nullità, la cui competenza appar-tiene strettamente al Pontefice.

In particolare, viene abolita ladoppia sentenza conforme e si dà vi-ta al cosiddetto processo breve, ri-mettendo al centro la figura e il ruo-lo del vescovo diocesano o dell’epar-ca, nel caso delle Chiese orientali,come giudice delle cause. Le nuovenorme vanno lette alla luce dell’evo-luzione storica delle procedure perla dichiarazione di nullità. Nel 1741Benedetto XIV istituì la doppia con-forme per far fronte agli abusi com-messi da vescovi e tribunali soprat-tutto in Polonia e Pio X, all’iniziodel Novecento, limitò al massimo ilricorso all’azione della Sede aposto-lica valorizzando i processi celebratinelle singole diocesi.

Tra gli altri aspetti di rilievo deidue motupropri — che riformano se-paratamente le norme del Codex iuriscanonici e del Codex canonum ecclesia-rum orientalium — vanno ricordati lacomposizione dei tribunali, la limita-zione dell’abuso del diritto di appel-lo (che può essere respinto quandomanifestamente dilatorio o strumen-tale), il forte e significativo richiamoalla collegialità episcopale e l’invitoad assicurare, per quanto possibile,la gratuità delle procedure.

All’obiettivo di favorire la celeritàdei processi la nuova normativa ri-sponde con lo snellimento dell’iterordinario e con l’istituzione del p ro -cessus brevior, che consente di accor-ciare ulteriormente i tempi, sempreche ci sia l’accordo delle parti e la

nullità sia sostenuta da argomentiparticolarmente evidenti. In proposi-to si sottolinea che la preoccupazio-ne per la salvezza delle anime (salusanimarum) resta il fine supremo del-le istituzioni e delle leggi. Ma conaltrettanta chiarezza si precisa chenon è in discussione l’indissolubilitàdel matrimonio, che, anzi, risultarafforzata dalla centralità del vesco-vo diocesano, che in comunione conil Pontefice è il garante dell’unitàdella fede e della dottrina.

Nella normativa è centrale la que-stione della fede come elemento es-senziale per la validità del matrimo-nio, in continuità con quanto è statodelineato nell’ultimo mezzo secolo,dal pontificato di Paolo VI a quellodi Benedetto XVI.

Posti dal Papa sotto la protezionedi Maria, i due motupropri sono sta-ti firmati nel giorno dell’Assunzione(o Dormizione), vengono resi notinella festa della Natività della Vergi-ne — due ricorrenze celebrate sia inoriente sia in occidente — ed entre-ranno in vigore l’8 dicembre prossi-mo, solennità dell’Immacolata, cin-quantesimo anniversario della con-clusione del concilio Vaticano II einizio del giubileo straordinario dellam i s e r i c o rd i a .

PAGINE 3-8

Allarme dell’inviato speciale delle Nazioni Unite

In Siria la crisipiù grave del mondo

PAGINA 2

Bernardo Strozzi, «La consegna delle chiavi a Pietro» (1635, particolare)

Sarà presentato da Juncker al Parlamento mentre la Germania si dice pronta ad accogliere mezzo milione di migranti all’anno

Nuovo piano europeo per i rifugiati

Migranti al confine tra Serbia e Ungheria (Ap)

BRUXELLES, 8. La Germania e laFrancia si preparano ad accoglierecirca metà dei 120.000 richiedentiasilo del nuovo schema di ricolloca-menti che il presidente della Com-missione Ue, Jean Claude Juncker,lancerà domani al Parlamento euro-peo. Stando agli ultimi numeri delpiano Ue, alla Germania sarannoassegnati 31.000 richiedenti prote-zione internazionale, mentre Parigine accoglierà 24.000 e la Spagna

15.000 (i tre Paesi assieme totalizze-ranno circa il 60 per cento).

Oltre alla proposta della ridistri-buzione dei 120.000 rifugiati, Jun-cker presenterà anche quella per unmeccanismo di ripartizione perma-nente, pure in questo caso per quo-te obbligatorie. Il dossier passeràpoi al Consiglio straordinario deiministri dell’Interno europei del 14settembre. «Grecia e Italia non pos-sono da sole accogliere tutti i profu-ghi che arrivano sulle coste» ha det-to oggi il cancelliere tedesco, Ange-la Merkel, ribadendo a Berlino cheservono quote vincolanti.

Un appello alla comunità interna-zionale per far fronte all’e m e rg e n z aumanitaria è stato rivolto oggidall’arcivescovo Paul Richard Galla-gher, segretario per i Rapporti congli Stati. Secondo il presule ogniStato deve garantire la sicurezza e ilrispetto dei diritti dei propri cittadi-ni, in particolare dei cristiani e delleminoranze religiose o etniche.

Intanto, il premier britannico,David Cameron, ha annunciato cheLondra accoglierà 20.000 rifugiatisiriani, in cinque anni, ma diretta-mente dai campi profughi, e senzaalcun vincolo al piano europeo.

Stando al vice cancelliere tedesco,Sigmar Gabriel, la Germania sarà ingrado di accogliere 500.000 profu-ghi all’anno per alcuni anni. «Ri-tengo che potremo certamente farfronte a qualcosa come mezzo mi-lione di profughi per diversi anni»,ha spiegato alla televisione Zdf.

Gabriel ha però sottolineato cheanche altri Paesi dell’Ue devono far-si carico di una parte dei profughiin arrivo in Europa: «Non possiamoprendere quasi un milione di perso-ne ogni anno e integrarle come seniente fosse nella società tedesca»ha osservato, aggiungendo che Ber-lino continuerà a farsi carico di unaquota «largamente sproporzionata»perché «è senza dubbio un Paeseforte economicamente», ma «la li-nea europea deve cambiare».

C’è però chi si oppone. Se la po-sizione della Polonia sembra essersiammorbidita, lasciando spiragli alleproposte di Bruxelles, il resto dei

componenti del gruppo di Visegrad(Slovacchia, Repubblica Ceca e Un-gheria) mantiene la linea oltranzista.Il premier ungherese, Victor Orbán,che ha destituito ieri il ministro del-la Difesa, Csaba Hende, per i ritar-di nella costruzione della barriera difilo spinato al confine con la Serbia,ha chiesto all’Ue di «chiudere lefrontiere perché rischia l’arrivo dimilioni di migranti».

A rispondergli a stretto giro è sta-to il commissario europeo all’Immi-grazione, Dimitris Avramopoulos,in visita al centro di identificazioneaustriaco di Treiskirchen: «Schen-gen è la conquista più grandedell’Ue, non è il problema. Se met-tiamo in pratica tutti gli strumentiche prevede, l’Europa sarà più sicu-ra e coerente e non avremo bisognodi barriere».

do che in un vecchio campo da cal-cio è stato allestito un centro per laregistrazione così da aiutare i rifu-giati a raggiungere Atene.

La Guardia costiera greca ha resonoto che le sue imbarcazioni hannotratto in salvo circa 500 migranti in11 operazioni nelle ultime 24 orenell’Egeo. I migranti si trovavano abordo di piccole imbarcazioni neipressi delle isole di Lesbo, Samos,Kos e Agathonissi. Dalla Grecia,

lungo la “rotta balcanica”, il flussodi profughi è continuo: solo ieri7000 siriani sono giunti nell’Ex Re-pubblica Jugoslava di Macedonia,un numero record.

E, intanto, qualche porta si staaprendo anche oltreoceano. Il Go-verno cileno si è detto infatti dispo-nibile ad accogliere rifugiati. Ad an-nunciarlo è stata oggi la presidente,Michelle Bachelet. «Stiamo lavoran-do — ha spiegato — per ospitare unimportante numero di rifugiati, per-ché capiamo che quella che si sta vi-vendo è una tragedia per tuttal’umanità». Nelle ultime ore anche ipresidenti di Brasile e Venezuela,Rousseff e Maduro, hanno ribaditola disponibilità all’accoglienza.

La città di Aleppo devastata dalla guerra (Ap)

Che ogni parrocchiae comunità religiosa in Europa

accolga una famiglia di profughi.#Giubileo #refugeeswelcome

(@Pontifex_it)

Nel frattempo, ilGoverno greco el’Unhcr hanno fattoarrivare altro persona-le e navi per affrontarela grave situazionesull’isola di Lesbo, do-ve sono bloccati circa25.000 migranti. Lo ri-porta la Bbc, precisan-

L’OSSERVATORE ROMANOpagina 2 mercoledì 9 settembre 2015

L’OSSERVATORE ROMANOGIORNALE QUOTIDIANO

Unicuique suum

POLITICO RELIGIOSONon praevalebunt

Città del Vaticano

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Allarme dell’inviato speciale delle Nazioni Unite

In Siria la crisipiù grave del mondo

L’arcivescovo Gallagher chiede il rispetto dei diritti dei cristiani in Medio oriente

Cittadinia pieno titolo

DA M A S C O, 8. «Con 7,6 milioni disfollati, di cui uno in più solo nel2015, la crisi dei rifugiati siriani è lamaggiore al mondo oggi e potrebbediventare il più grande caso dellastoria». È l’allarme lanciato ieri daStaffan de Mistura, inviato specialedelle Nazioni Unite per la Siria, cheha indicato in più di dodici milionile persone in stato di bisogno, conl’80 per cento della popolazione at-tualmente in povertà. I siriani in fu-ga dalla guerra, ha aggiunto l’invia-to del Palazzo di Vetro, «sono laclasse media del Paese e partonoperché dopo cinque anni di conflit-to hanno perso la speranza».

Per tentare di risolvere l’e m e rg e n -za umanitaria, De Mistura ha auspi-cato l’impegno degli altri attori sul-lo scacchiere internazionale. Secon-do l’inviato dell’Onu, la crisi puòessere risolta solo ponendo fine allaguerra e in tal senso è fondamentaleun dialogo fra i quattro Paesi chepiù influenzano tale situazione: Sta-ti Uniti e Russia, ma, soprattutto,Iran e Arabia Saudita.

De Mistura si è detto convintoche se questi quattro Paesi lavoras-sero di comune accordo il sanguino-so conflitto potrebbe risolversi in unmese. «Ma se ci si continua a na-scondere dietro l’alibi dei colloquidei gruppi di lavoro — ha concluso— l’unico ad avanzare sarà l’Is (ilcosiddetto Stato islamico), che or-mai è vicino a Damasco, e i sirianicontinueranno a fuggire a decine dimigliaia».

E per fronteggiare l’e m e rg e n z a ,gli Stati Uniti si apprestano ad ac-crescere il sostegno alle forze checombattono l’Is. Il Pentagono parladi un aumento del numero di uomi-ni da addestrare in Turchia e inGiordania, per poi essere dispiegatiin zone della Siria dove potrannoavere un maggiore sostegno rispettoal passato. Previsto anche un au-mento degli sforzi sul fronte dellaraccolta di informazioni sul terrenoda parte dell’intelligence: informa-zioni da fare avere poi alle forze al-leate. E da Londra, il ministro dellaDifesa, Michael Fallon, ha fatto sa-pere che il Regno Unito è pronto alanciare attacchi con droni qualoraci fosse una minaccia diretta alla si-curezza nazionale.

Sul terreno, intanto, una battagliaè scoppiata nella regione siriana diPalmira tra l’Is e l’esercito di Dama-sco. Ma questa volta si combattenon per il controllo della città cheospita uno dei più importanti sitiarcheologici del mondo, già conqui-stata nel maggio scorso dai jihadisti,ma per l’ultimo dei maggiori pozzipetroliferi ancora nelle mani dei lea-listi, quello di Jazal. Le agenzie spe-

cializzate hanno riferito che gli uo-mini del Califfato sono riusciti a im-padronirsi di una parte del giaci-mento, a nordovest di Palmira.

Intanto, nella notte, una cinquan-tina di caccia turchi hanno bombar-dato postazioni del Partito dei lavo-ratori del Kurdistan (Pkk) nel norddell’Iraq, uccidendo almeno quaran-

ta miliziani curdi. I raid, protrattisiper sei ore, sono la risposta del Go-verno di Ankara all’agguato di do-menica nel sud-est della Turchia incui erano rimasti uccisi sedici solda-ti. E stamane, altri dodici poliziottiturchi sono rimasti uccisi nell’esplo-sione di alcuni ordigni nella provin-cia orientale di Igdir.

Alle «vittime delle violenze etniche ereligiose nel Medio oriente» è stato de-dicato l’intervento che l’a rc i v e s c o v oPaul Richard Gallagher, segretario peri Rapporti con gli Stati, ha tenuto og-gi, 8 settembre, a Parigi, durante laconferenza internazionale sulla situa-zione dei cristiani d’oriente. Ne pubbli-chiamo il testo.

Colgo l’occasione per ringraziareSua Eccellenza Laurent Fabius, mi-nistro degli Affari Esteri della Re-pubblica francese, e Sua EccellenzaNasser Judeh, ministro degli AffariEsteri del Regno Hashemita diGiordania, per l’invito e per l’op-portunità offerta di poter riflettereinsieme su una delle conseguenzepiù delicate e allo stesso tempo piùdimenticate del conflitto che da an-ni colpisce il Medio oriente: le vit-time delle violenze etniche e reli-giose.

In particolare dall’anno scorsosiamo stati testimoni delle atrocitàinaudite perpetrate da più parti delMedio oriente che hanno costrettomigliaia di cristiani e di persone ap-

Tra le due Coree primo segnale distensivo dopo le recenti tensioni

Intesa per un incontrotra le famiglie separate dalla guerra

Per superare la crisi tra Colombia e Venezuela

Diplomazia sudamericana al lavoroArabia Saudita e Qatar

preparano l’offensiva nello Yemen

Bambini siriani in attesadi aiuti alimentari ad Aleppo (Afp)

L’incontro tra i rappresentanti della Croce rossa delle due Coree (Reuters)

RIAD, 8. Qatar e Arabia Sauditahanno inviato mille uomini ciascunonello Yemen in vista dell’offensivacontro i ribelli huthi che sarà sferra-ta insieme alle forze rimaste fedeli aldeposto presidente Abd RabboMansour Hadi. Riad ha inviato al-meno un migliaio di uomini delleforze speciali del regno wahabita,appoggiati da carri armati e auto-blindo, ha riferito l’agenzia di stam-pa degli Emirati Arabi Uniti, Wam.I militari, equipaggiati anche conarmamenti pesanti, sono tutti diretti

verso la provincia centrale di Marib,a est della capitale Sana’a.

Per Doha si tratta peraltro dellaprima volta in cui sono impiegatetruppe di terra sul suolo yemenita.Le stesse fonti hanno anche spiega-to che è in corso la fase preparatoriadi un’offensiva su vasta scalanell’area contro i ribelli huthi, nellaquale rientrano anche i raid lanciatidalla coalizione a guida sauditacontro postazioni dei ribelli nel Ma-rib, nell’adiacente provincia di AlJawf, più a nord, e in quelle di Taiz,a ovest, e di Al Bayda, nel sud.

SEOUL, 8. La Corea del Sud e laCorea del Nord hanno raggiuntoun accordo per organizzare — dal20 al 26 ottobre — una riunione trale famiglie coreane separate dallaguerra (1950-1953) Lo ha annuncia-to oggi il ministero per l’Unifica-zione sudcoreano. Le riunioni, co-me riferisce l’agenzia France presse,si terranno nella località di monta-gna nordcoreana di Kumgang. Ad

essere selezionate saranno 100 per-sone da entrambe le parti.

Per raggiungere quest’intesa, irappresentanti della Croce rossadei due Paesi hanno avuto ieri unalunghissima discussione nella zonasmilitarizzata di Panmunjom, dovefu siglato il cessate il fuoco nel1953. Si tratta del secondo eventodi questo tipo negli ultimi cinqueanni. È il primo segnale distensivodopo un’estate caratterizzata da

momenti di tensione durante i qua-li i due Governi si sono scambiatiaccuse e minacce di invasione.

Dalla fine della guerra nel 1953,migliaia di famiglie coreane sonostate separate, e spesso non hannoavuto più contatti da allora. A fineagosto Seoul e Pyongyang hannoraggiunto un accordo al termine ditre giorni di colloqui tra alti espo-nenti delle due Coree per ridurre letensioni fra le parti.

partenenti ad altre minoranze reli-giose o etniche a fuggire dalle pro-prie case e cercare rifugio altrove incondizioni di precarietà, sottopostea sofferenze fisiche e morali. Sonoin gioco in questa questione principifondamentali come il valore della vi-ta, la dignità umana, la libertà reli-giosa, e la convivenza pacifica e ar-moniosa tra le persone e i popoli. Ilfenomeno prosegue ancora oggi, dalmomento che si perpetuano le vio-lazioni dei diritti umani e del dirittoumanitario internazionale da partedel cosiddetto Stato islamico, comepure quelle perpetrate da altre particoinvolte nel conflitto. Il drammamigratorio delle ultime settimane,con il quale l’Europa si è vista quasiobbligata a prendere più a cuore lasituazione, è una prova irrefutabiledi questa tragedia.

Vorrei individuare tre argomenti,la cui considerazione ritengo oppor-tuna, se si vuole pensare non soltan-to alla situazione presente ma al fu-turo delle minoranze etniche e reli-giose del Medio oriente.

1) Sensibilizzare la comunità in-ternazionale per far fronte all’emer-genza umanitaria e garantire le con-dizioni minime di sicurezza per leminoranze e per le comunità cristia-ne. Attualmente si deve far fronte aquesta emergenza per provvedere ci-bo, acqua, case, educazione per igiovani, lavoro e cure mediche aitanti bisognosi, agli sfollati e ai rifu-giati in tutto il Medio oriente. Per-tanto, pensando a lungo termine, sidevono prendere altre misure ade-guate per garantire la loro presenzanelle loro terre di origine. Tra le sfi-de da affrontare sottolineo quelleche riguardano innanzitutto il ri-spetto dei diritti umani, in partico-lare quelli della libertà religiosa e dicoscienza. È importante insisteresulla libertà religiosa, che includeovviamente la libertà di cambiare re-ligione. In numerosi Paesi del Me-dio oriente, infatti, esiste la libertàdi culto, mentre lo spazio della li-bertà religiosa a volte è in realtà as-sai limitato. Allargare questo spaziodi libertà diventa un’esigenza pergarantire a tutti gli appartenenti allevarie comunità religiose la vera li-bertà di vivere e professare la pro-pria fede. In modo generale, sembraopportuno che gli Stati della regio-ne siano direttamente coinvolti, as-sieme al resto della comunità inter-nazionale, nella protezione dei dirit-ti fondamentali dei cristiani e dellepersone appartenenti ad altre mino-ranze religiose. Non si tratta di pro-teggere l’una o l’altra comunità reli-giosa o l’uno o l’altro gruppo etni-co, ma delle persone che sono partedell’unica famiglia umana e i cui di-ritti fondamentali sono sistematica-mente violati.

2) Garantire il diritto dei profu-ghi di fare ritorno e di vivere in di-gnità e sicurezza nel proprio Paesed’origine. Si tratta di un diritto chedeve essere sostenuto e garantitotanto dalla comunità internazionalequanto dagli Stati, di cui le persone

sfollate o profughe sono cittadini.Da sottolineare che i cristiani e altreminoranze religiose o etniche nonvogliono essere semplicemente tolle-rati ma considerati cittadini a pienotitolo. È importante che a questoconcetto di cittadinanza si apra unospazio sempre più ampio, comepunto di riferimento per la vita so-ciale, garantendo i diritti di tutti, in-clusi i membri appartenenti a mino-ranze, attraverso l’attuazione di stru-menti giuridici adeguati.

3) Affrontare il fenomeno del ter-rorismo e favorire il dialogo interre-ligioso. Si devono trovare i meccani-smi per incoraggiare tutti, inclusi inparticolare i Paesi a maggioranzamusulmana, ad affrontare il terrori-smo in maniera seria, con particola-re attenzione alla questione educati-va. A tale riguardo, è importanteche l’insegnamento nelle scuole,l’uso di internet e anche il contenu-to delle prediche dei leader religiosinon diano occasione ad atteggia-menti intransigenti ed estremisti, oalla radicalizzazione, ma al contrariopromuovano il dialogo e la riconci-liazione. Inoltre non va dimenticatoche si deve fare attenzione riguardoall’uso di diverse espressioni e mani-festazioni che si verificano ogni tan-to in Occidente, affinché si evitinogli atti di offesa e di provocazione aquanto è caro e talvolta consideratopure come sacro da alcune religioni.

È fondamentale anche favorire ildialogo interreligioso, che costitui-sce un antidoto contro il fondamen-talismo, che affligge le comunità re-ligiose. I leader religiosi ebrei, cri-stiani e musulmani possono e devo-no svolgere un ruolo fondamentaleper favorire sia il dialogo interreli-gioso e interculturale che l’educazio-ne alla reciproca comprensione.Inoltre, essi devono denunciarechiaramente la strumentalizzazionedella religione per giustificare laviolenza.

Va promossa inoltre una separa-zione positiva e rispettosa tra la reli-gione e lo Stato. In tal senso, occor-re contribuire a far maturare l’ideadella necessità di distinguere i dueambiti, a favore di un’autonomia edi una indipendenza reciproche, masenza occultare la collaborazione in-dispensabile tra le due sfere, chepossono allora coesistere senza con-traddirsi, grazie al dialogo tra le au-torità religiose e le autorità politichee nel rispetto delle loro rispettivecomp etenze.

Come ha ricordato Papa France-sco, nella lettera che lo scorso annopoco prima del Natale ha indirizza-to ai cristiani del Medio oriente, lasofferenza subita dalle minoranzeetniche e religiose «grida verso Dioe fa appello all’impegno di tutti noi,nella preghiera e in ogni tipo di ini-ziativa».

BO GOTÁ, 8. I ministri degli Esteridi Argentina e Brasile, HéctorTimerman e Mauro Vieira, hannoavuto ieri una serie di colloqui conla loro collega colombiana, MariaÁngel Holguín, e il presidente ve-nezuelano, Nicolás Maduro, pertentare di risolvere la crisi innesca-ta dalla chiusura della frontiera fraColombia e Venezuela. I due mini-stri hanno prima incontratoHolguín a Bogotá, Poi hanno pro-seguito verso Caracas, dove si so-no riuniti con il vice presidente,Jorge Arreaza, e Kingston, per un

incontro con Maduro, in Jamaicain occasione del vertice di Petroca-ribe. Anche il segretario generaledell’Osa, l’Organizzazione degliStati americani, l’uruguaiano LuisAlmagro, è intervenuto nella crisi,visitando il tratto di frontiera fraColombia e Venezuela chiuso loscorso 19 agosto da Maduro.

Da parte sua, il presidentedell’Ecuador, Rafael Correa, hadetto che sta facendo il possibileper organizzare un incontro fraMaduro e il presidente colombia-no, Juan Manuel Santos.

Tr i g e s i m oNel trigesimo della morte del

Rev.mo Monsignor

JUA N JOSÉ DORRONSORO

Canonico della Basilica Papale di San-ta Maria Maggiore, già Sottosegretariodella Congregazione per gli Istituti divita consacrata e le Società di vita apo-stolica, il Cardinale Prefetto João B.de Aviz, l’Arcivescovo Segretario Mon-signor José Rodriguez Carballo, i Sot-tosegretari e gli Officiali tutti affidanoalla misericordia del Padre l’animaeletta dell’ottimo sacerdote, fedele ser-vitore della Sede Apostolica, racco-mandando il suffragio della preghieraa tutti coloro che lo hanno conosciuto,amato e stimato.

Una Santa Messa di suffragio saràcelebrata il 9 settembre alle ore 18 nel-la Basilica Papale di Santa MariaM a g g i o re .

L’OSSERVATORE ROMANOmercoledì 9 settembre 2015 pagina 3

dice di Diritto Canonico, Parte III, TitoloI, Capitolo I sulle cause per la dichiarazio-ne di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia inte-gralmente sostituito come segue:

Art. 1Il foro competente

e i tribunaliCan. 1671 § 1. Le cause matrimonia-

li dei battezzati per diritto propriospettano al giudice ecclesiastico.

§ 2. Le cause sugli effetti pura-mente civili del matrimonio

spettano al magistrato civile,a meno che il diritto parti-

colare non stabilisca chele medesime cause, qua-lora siano trattate inci-dentalmente e accesso-

riamente, possano es-sere esaminate e deci-se dal giudice eccle-siastico.

Motuproprio di Papa Francesco per la riforma dei canoni del Codice di diritto canonico sulle cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale

Mitis iudex Dominus IesusPubblichiamo di seguito il testo italiano delmotuproprio di Papa Francesco col qualevengono riformati i canoni del Codice didiritto canonico riguardanti le cause per ladichiarazione della nullità matrimoniale.

Lettera Apostolica data motu proprioMitis Iudex Dominus Iesus

Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pasto-re delle nostre anime, ha affidato all’Ap o-stolo Pietro e ai suoi Successori il poteredelle chiavi per compiere nella Chiesal’opera di giustizia e verità; questa supre-ma e universale potestà, di legare e disciogliere qui in terra, afferma, corrobora erivendica quella dei Pastori delle Chieseparticolari, in forza della quale essi hannoil sacro diritto e davanti al Signore il do-vere di giudicare i propri sudditi.1

Nel volgere dei secoli la Chiesa in ma-teria matrimoniale, acquisendo coscienzapiù chiara delle parole di Cristo, ha intesoed esposto più approfonditamente la dot-trina dell’indissolubilità del sacro vincolodel coniugio, ha elaborato il sistema dellenullità del consenso matrimoniale e ha di-sciplinato più adeguatamente il processogiudiziale in materia, di modo che la di-sciplina ecclesiastica fosse sempre più coe-rente con la verità di fede professata.

Tutto ciò è stato sempre fatto avendocome guida la legge suprema della salvez-za delle anime,2 giacché la Chiesa, comeha saggiamente insegnato il Beato PaoloVI, è un disegno divino della Trinità, percui tutte le sue istituzioni, pur sempre per-fettibili, devono tendere al fine di comuni-care la grazia divina e favorire continua-mente, secondo i doni e la missione di cia-scuno, il bene dei fedeli, in quanto scopoessenziale della Chiesa.3

Consapevole di ciò, ho stabilito di met-tere mano alla riforma dei processi di nul-lità del matrimonio, e a questo fine ho co-stituito un Gruppo di persone eminentiper dottrina giuridica, prudenza pastoraleed esperienza forense, che, sotto la guidadell’Eccellentissimo Decano della RotaRomana, abbozzassero un progetto di ri-forma, fermo restando comunque il princi-pio dell’indissolubilità del vincolo matri-moniale. Lavorando alacremente, questoCoetus ha apprestato uno schema di rifor-ma, che, sottoposto a meditata considera-zione, con l’ausilio di altri esperti, è oratrasfuso in questo motu proprio.

È quindi la preoccupazione della sal-vezza delle anime, che — oggi come ieri —rimane il fine supremo delle istituzioni,delle leggi, del diritto, a spingere il Vesco-vo di Roma ad offrire ai Vescovi questodocumento di riforma, in quanto essi con-dividono con lui il compito della Chiesa,di tutelare cioè l’unità nella fede e nelladisciplina riguardo al matrimonio, cardinee origine della famiglia cristiana. Alimentala spinta riformatrice l’enorme numero di

fedeli che, pur desiderando provvederealla propria coscienza, troppo spessosono distolti dalle strutture giuri-diche della Chiesa a causa della di-stanza fisica o morale; la caritàdunque e la misericordia esigonoche la stessa Chiesa come madresi renda vicina ai figli che siconsiderano separati.

In questo senso sono ancheandati i voti della maggioranzadei miei Fratelli nell’Episco-pato, riuniti nel recente Sino-do straordinario, che ha solle-citato processi più rapidi edaccessibili.4 In totale sintoniacon tali desideri, ho deciso didare con questo motu propriodisposizioni con le quali si fa-vorisca non la nullità dei ma-trimoni, ma la celerità deiprocessi, non meno che unagiusta semplicità, affinché, amotivo della ritardata defini-zione del giudizio, il cuoredei fedeli che attendono ilchiarimento del propriostato non sia lungamenteoppresso dalle tenebre deldubbio.

Ho fatto ciò, comun-que, seguendo le ormedei miei Predecessori, iquali hanno voluto chele cause di nullità delmatrimonio venganotrattate per via giudizia-le, e non amministrativa,non perché lo impongala natura della cosa, ma

§ 3. Se poi un coniuge muore durante ilprocesso, si osservi il can. 1518.

Art. 3L’introduzione e l’i s t ru z i o n e

della causaCan. 1675. Il giudice, prima di accettare

la causa, deve avere la certezza che il ma-trimonio sia irreparabilmente fallito, inmodo che sia impossibile ristabilire laconvivenza coniugale.

Can. 1676 § 1. Ricevuto il libello, il Vi-cario giudiziale, se ritiene che esso godadi qualche fondamento, lo ammetta e, condecreto apposto in calce allo stesso libello,ordini che una copia venga notificata aldifensore del vincolo e, se il libello non èstato sottoscritto da entrambe le parti, allaparte convenuta, dandole il termine diquindici giorni per esprimere la sua posi-zione riguardo alla domanda.

§ 2. Trascorso il predetto termine, dopoaver nuovamente ammonito, se e in quan-to lo ritenga opportuno, l’altra parte amanifestare la sua posizione, il Vicariogiudiziale con proprio decreto determinila formula del dubbio e stabilisca se lacausa debba trattarsi con il processo ordi-nario o con il processo più breve a normadei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subitonotificato alle parti e al difensore del vin-colo.

§ 3. Se la causa deve essere trattata conil processo ordinario, il Vicario giudiziale,con lo stesso decreto, disponga la costitu-zione del collegio dei giudici o del giudiceunico con i due assessori secondo il can.1673 § 4.

§ 4. Se invece viene disposto il processopiù breve, il Vicario giudiziale proceda anorma del can. 1685.

§ 5. La formula del dubbio deve deter-minare per quale capo o per quali capi èimpugnata la validità delle nozze.

Can. 1677 § 1. Il difensore del vincolo, ipatroni delle parti, e, se intervenga nelgiudizio, anche il promotore di giustizia,hanno diritto: 1° di essere presenti all’esa-me delle parti, dei testi e dei periti, salvoil disposto del can. 1559; 2° di prendere vi-sione degli atti giudiziari, benché non an-

CO N T I N UA A PA G I N A 4

cora pubblicati, e di esaminare i documen-ti prodotti dalle parti.

§ 2. Le parti non possono assistereall’esame di cui al § 1, n.1.

Can. 1678 § 1. Nelle cause di nullità delmatrimonio, la confessione giudiziale e ledichiarazioni delle parti, sostenute daeventuali testi sulla credibilità delle stesse,possono avere valore di prova piena, davalutarsi dal giudice considerati tutti gliindizi e gli amminicoli, se non vi siano al-tri elementi che le confutino.

§ 2. Nelle medesime cause, la deposi-zione di un solo teste può fare pienamentefede, se si tratta di un teste qualificato chedeponga su cose fatte d’ufficio, o le circo-stanze di fatti e di persone lo suggeri-scono.

§ 3. Nelle cause in materia di impoten-za o di difetto del consenso per malattiamentale o per anomalia di natura psichicail giudice si avvalga dell’opera di uno opiù periti, se dalle circostanze non appareevidentemente inutile; nelle altre cause siosservi il disposto del can. 1574.

§ 4. Ogniqualvolta nell’istruttoria dellacausa fosse insorto un dubbio assai proba-bile che il matrimonio non sia stato con-sumato, il tribunale, sentite le parti, puòsospendere la causa di nullità, completarel’istruttoria in vista della dispensa superra t o , ed infine trasmettere gli atti alla SedeApostolica insieme alla domanda di di-spensa di uno o di entrambi i coniugi edal voto del tribunale e del Vescovo.

in diocesi o nel vicino tribunale che è sta-to scelto a norma del § 2, affidi le cause aun unico giudice chierico che, ove sia pos-sibile, si associ due assessori di vita spec-chiata, esperti in scienze giuridiche oumane, approvati dal Vescovo per questocompito; allo stesso giudice unico compe-tono, salvo che risulti diversamente, lefunzioni attribuite al collegio, al preside oal ponente.

§ 5. Il tribunale di seconda istanza perla validità deve sempre essere collegiale,secondo il disposto del precedente § 3.

§ 6. Dal tribunale di prima istanza siappella al tribunale metropolitano di se-conda istanza, salvo il disposto dei cann.1438-1439 e 1444.

Art. 2Il diritto di impugnare

il matrimonioCan. 1674 § 1. Sono abili ad impugnare

il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotoredi giustizia, quando la nullità sia già statadivulgata, se non si possa convalidare ilmatrimonio o non sia opportuno.

§ 2. Il matrimonio che, viventi entrambii coniugi, non fu accusato, non può piùesserlo dopo la morte di entrambi o diuno di essi, a meno che la questione dellavalidità non pregiudichi la soluzione diun’altra controversia sia in foro canonicosia in foro civile.

nel processo più breve, che viene stabilitoper risolvere i casi di nullità più evidente.

I V. — Il processo più breve. — Infatti, oltrea rendere più agile il processo matrimo-niale, si è disegnata una forma di processopiù breve — in aggiunta a quello docu-mentale come attualmente vigente —, daapplicarsi nei casi in cui l’accusata nullitàdel matrimonio è sostenuta da argomentiparticolarmente evidenti.

Non mi è tuttavia sfuggito quanto ungiudizio abbreviato possa mettere a rischioil principio dell’indissolubilità del matri-monio; appunto per questo ho voluto chein tale processo sia costituito giudice lostesso Vescovo, che in forza del suo ufficiopastorale è con Pietro il maggiore garantedell’unità cattolica nella fede e nella disci-plina.

V. — L’appello alla Sede Metropolitana. —Conviene che si ripristini l’appello alla Se-de del Metropolita, giacché tale ufficio dicapo della provincia ecclesiastica, stabilenei secoli, è un segno distintivo della sino-dalità nella Chiesa.

VI. — Il compito proprio delle ConferenzeEpiscopali. — Le Conferenze Episcopali,che devono essere soprattutto spintedall’ansia apostolica di raggiungere i fede-li dispersi, avvertano fortemente il doveredi condividere la predetta c o n v e rs i o n e , e ri-spettino assolutamente il diritto dei Vesco-vi di organizzare la potestà giudiziale nel-la propria Chiesa particolare.

Il ripristino della vicinanza tra il giudi-ce e i fedeli, infatti, non avrà successo sedalle Conferenze non verrà ai singoli Ve-scovi lo stimolo e insieme l’aiuto a metterein pratica la riforma del processo matri-moniale.

Insieme con la prossimità del giudicecurino per quanto possibile le ConferenzeEpiscopali, salva la giusta e dignitosa re-tribuzione degli operatori dei tribunali,che venga assicurata la gratuità delle pro-cedure, perché la Chiesa, mostrandosi aifedeli madre generosa, in una materia cosìstrettamente legata alla salvezza delle ani-me manifesti l’amore gratuito di Cristo dalquale tutti siamo stati salvati.

VII. — L’appello alla Sede Apostolica. —Conviene comunque che si mantenga l’ap-pello al Tribunale ordinario della SedeApostolica, cioè la Rota Romana, nel ri-spetto di un antichissimo principio giuri-dico, così che venga rafforzato il vincolofra la Sede di Pietro e le Chiese particola-ri, avendo tuttavia cura, nella disciplina ditale appello, di contenere qualunque abu-so del diritto, perché non abbia a ricever-ne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sa-rà al più presto adeguata alle regole delprocesso riformato, nei limiti del necessa-rio.

VIII. — Previsioni per le Chiese Orientali.— Tenuto conto, infine, del peculiare ordi-namento ecclesiale e disciplinare delleChiese Orientali, ho deciso di emanare se-paratamente, in questa stessa data, le nor-me per riformare la disciplina dei processimatrimoniali nel Codice dei Canoni delleChiese Orientali.

Tutto ciò opportunamente considerato,decreto e statuisco che il Libro VII del Co-

Can. 1672. Nelle cause di nullità delmatrimonio, che non siano riservate allaSede Apostolica, sono competenti: 1° il tri-bunale del luogo in cui il matrimonio fucelebrato; 2° il tribunale del luogo in cuiuna o entrambe le parti hanno il domicilioo il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luo-go in cui di fatto si debba raccogliere lamaggior parte delle prove.

Can. 1673 § 1. In ciascuna diocesi il giu-dice di prima istanza per le cause di nulli-tà del matrimonio, per le quali il dirit-to non faccia espressamente eccezio-ne, è il Vescovo diocesano, chepuò esercitare la potestà giudi-ziale personalmente o permezzo di altri, a norma deldiritto.

§ 2. Il Vescovo costi-tuisca per la sua dio-cesi il tribunale dio-cesano per le cau-se di nullità delmatrimonio, salvala facoltà per lostesso Vescovo diaccedere a un al-tro viciniore tri-bunale diocesanoo interdiocesano.

§ 3. Le cause dinullità del matrimoniosono riservate a un colle-gio di tre giudici. Esso deveessere presieduto da un giudice chierico, irimanenti giudici possono anche esserelaici.

§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non èpossibile costituire il tribunale collegiale

Edvard Munch, «La separazione» (1896)

Anello nuziale(VII secolo, Parigi, Louvre)

piuttosto lo esiga la necessità di tutelare inmassimo grado la verità del sacro vincolo:e ciò è esattamente assicurato dalle garan-zie dell’ordine giudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentaliche hanno guidato l’opera di riforma.

I. — Una sola sentenza in favore dellanullità esecutiva. — È parso opportuno, an-zitutto, che non sia più richiesta una dop-pia decisione conforme in favore dellanullità del matrimonio, affinché le partisiano ammesse a nuove nozze canoniche,ma che sia sufficiente la certezza moraleraggiunta dal primo giudice a norma deldiritto.

II. — Il giudice unico sotto la responsabili-tà del Vescovo. — La costituzione del giudi-ce unico, comunque chierico, in primaistanza viene rimessa alla responsabilitàdel Vescovo, che nell’esercizio pastoraledella propria potestà giudiziale dovrà assi-curare che non si indulga a qualunque las-sismo.

III. — Lo stesso Vescovo è giudice. — Affin-ché sia finalmente tradotto in pratica l’in-segnamento del Concilio Vaticano II in unambito di grande importanza, si è stabilitodi rendere evidente che il Vescovo stessonella sua Chiesa, di cui è costituito pasto-re e capo, è per ciò stesso giudice tra i fe-deli a lui affidati. Si auspica pertanto chenelle grandi come nelle piccole diocesi lostesso Vescovo offra un segno della conver-sione delle strutture ecclesiastiche,5 e nonlasci completamente delegata agli ufficidella curia la funzione giudiziaria in mate-ria matrimoniale. Ciò valga specialmente

Perugino, «Gesù consegna le chiavi a Pietro» (1481-1482, particolare)

L’OSSERVATORE ROMANOpagina 4 mercoledì 9 settembre 2015

Art. 4La sentenza,

le sue impugnazionie la sua esecuzione

Can. 1679. La sentenza che per la primavolta ha dichiarato la nullità del matrimo-nio, decorsi i termini stabiliti nei cann.1630-1633, diventa esecutiva.

Can. 1680 § 1. Alla parte, che si ritengaonerata, e parimenti al promotore di giu-stizia e al difensore del vincolo rimane ildiritto di interporre querela di nullità del-la sentenza o appello contro la medesimasentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.

§ 2. Decorsi i termini stabiliti dal dirittoper l’appello e la sua prosecuzione, dopoche il tribunale di istanza superiore ha ri-cevuto gli atti giudiziari, si costituisca ilcollegio dei giudici, si designi il difensoredel vincolo e le parti vengano ammonite apresentare le osservazioni entro un termi-ne prestabilito; trascorso tale termine, iltribunale collegiale, se l’appello risultamanifestamente dilatorio, confermi conproprio decreto la sentenza di primaistanza.

§ 3. Se l’appello è stato ammesso, si de-ve procedere allo stesso modo come inprima istanza, con i dovuti adattamenti.

§ 4. Se nel grado di appello viene intro-dotto un nuovo capo di nullità del matri-monio, il tribunale lo può ammettere e sudi esso giudicare come se fosse in primaistanza.

Can. 1681. Se è stata emanata una sen-tenza esecutiva, si può ricorrere in qualun-que momento al tribunale di terzo gradoper la nuova proposizione della causa anorma del can. 1644, adducendo nuovi egravi prove o argomenti entro il termineperentorio di trenta giorni dalla proposi-zione dell’impugnazione.

Can. 1682 § 1. Dopo che la sentenzache ha dichiarato la nullità del matrimo-nio è divenuta esecutiva, le parti il cui ma-trimonio è stato dichiarato nullo possonocontrarre nuove nozze, a meno che non loproibisca un divieto apposto alla sentenza

Mitis iudex Dominus IesusCO N T I N UA Z I O N E DALLA PA G I N A 3

Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

1 Cfr. Concilio ecumenico Vaticano II,Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.2 Cfr. CIC, can. 1752.3 Cfr. Paolo VI, Allocuzione ai partecipantidel II Convegno Internazionale di DirittoCanonico, il 17 settembre 1973.4 Cfr. Relatio Synodi, n. 48.5 Cfr. Francesco, Esortazione ApostolicaEvangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013),p. 1031.

La III Assemblea Generale Straordinariadel Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mesedi ottobre 2014, ha constatato la difficoltàdei fedeli di raggiungere i tribunali dellaChiesa. Poiché il Vescovo, come il buonPastore, è tenuto ad andare incontro aisuoi fedeli che hanno bisogno di partico-lare cura pastorale, unitamente con le nor-me dettagliate per l’applicazione del pro-cesso matrimoniale, è sembrato opportu-no, data per certa la collaborazione delSuccessore di Pietro e dei Vescovi nel dif-fondere la conoscenza della legge, offrirealcuni strumenti affinché l’operato dei tri-bunali possa rispondere alle esigenze deifedeli, che richiedono l’accertamento dellaverità sull’esistenza o no del vincolo delloro matrimonio fallito.

del processo giudiziale, ordinario o piùbreve. Tale indagine si svolgerà nell’ambi-to della pastorale matrimoniale diocesanaunitaria.

Art. 3. La stessa indagine sarà affidata apersone ritenute idonee dall’Ordinario delluogo, dotate di competenze anche se nonesclusivamente giuridico-canoniche. Tra diesse vi sono in primo luogo il parrocoproprio o quello che ha preparato i coniu-gi alla celebrazione delle nozze. Questocompito di consulenza può essere affidatoanche ad altri chierici, consacrati o laiciapprovati dall’Ordinario del luogo.

La diocesi, o più diocesi insieme, secon-do gli attuali raggruppamenti, possonocostituire una struttura stabile attraversocui fornire questo servizio e redigere, se

to per quanto possibile il principio diprossimità fra il giudice e le parti.

§ 2. Mediante la cooperazione fra tribu-nali, poi, a mente del can. 1418, si assicuriche chiunque, parte o teste, possa parteci-pare al processo col minimo dispendio.

Art. 8 § 1. Nelle diocesi che non hannoun proprio tribunale, il Vescovo si preoc-cupi di formare quanto prima, anche me-diante corsi di formazione permanente econtinua, promossi dalle diocesi o dai lororaggruppamenti e dalla Sede Apostolica incomunione di intenti, persone che possa-no prestare la loro opera nel tribunale perle cause matrimoniali da costituirsi.

§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribu-nale interdiocesano costituito a norma delcan. 1423.

Titolo II

Il diritto di impugnareil matrimonio

Art. 9. Se il coniuge muore durante ilprocesso, prima che la causa sia conclusa,l’istanza viene sospesa finché l’altro coniu-ge o un altro interessato richieda la prose-cuzione; in questo caso si deve provarel’interesse legittimo.

Titolo III

L’introduzione e l’i s t ru z i o n edella causa

Art. 10. Il giudice può ammettere la do-manda orale ogniqualvolta la parte sia im-pedita a presentare il libello: tuttavia, egliordini al notaio di redigere per iscritto unatto che deve essere letto alla parte e daquesta approvato, e che tiene luogo del li-bello scritto dalla parte a tutti gli effetti dilegge.

Art. 11 § 1. Il libello sia esibito al tribu-nale diocesano o al tribunale interdiocesa-no che è stato scelto a norma del can. 1673§ 2.

§ 2. Si reputa che non si oppone alladomanda la parte convenuta che si rimettealla giustizia del tribunale o, ritualmentecitata una seconda volta, non dà alcuna ri-sp osta.

Titolo IV

La sentenza,le sue impugnazionie la sua esecuzione

Art. 12. Per conseguire la certezza mora-le necessaria per legge, non è sufficienteuna prevalente importanza delle prove edegli indizi, ma occorre che resti del tuttoescluso qualsiasi dubbio prudente positivodi errore, in diritto e in fatto, ancorchénon sia esclusa la mera possibilità del con-trario.

Art. 13. Se una parte ha dichiarato di ri-fiutare di ricevere qualsiasi informazionerelativa alla causa, si ritiene che abbia ri-nunciato ad ottenere la copia della senten-za. In tal caso può esserle notificato il so-lo dispositivo della sentenza.

Titolo V

Il processo matrimonialepiù breve davanti al VescovoArt. 14 § 1. Tra le circostanze che posso-

no consentire la trattazione della causa dinullità del matrimonio per mezzo del pro-cesso più breve secondo i cann. 1683-1687,si annoverano per esempio: quella man-canza di fede che può generare la simula-zione del consenso o l’errore che determi-na la volontà, la brevità della convivenzaconiugale, l’aborto procurato per impedirela procreazione, l’ostinata permanenza inuna relazione extraconiugale al tempo del-le nozze o in un tempo immediatamentesuccessivo, l’occultamento doloso dellasterilità o di una grave malattia contagiosao di figli nati da una precedente relazioneo di una carcerazione, la causa del matri-monio del tutto estranea alla vita coniuga-le o consistente nella gravidanza imprevi-sta della donna, la violenza fisica infertaper estorcere il consenso, la mancanza diuso di ragione comprovata da documentimedici, ecc.

§ 2. Tra i documenti che sostengono ladomanda vi sono tutti i documenti mediciche possono rendere inutile acquisire unaperizia d’ufficio.

Art. 15. Se è stato presentato il libelloper introdurre un processo ordinario, mail Vicario giudiziale ritiene che la causapossa essere trattata con il processo più

breve, egli, nel notificare il libello a normadel can. 1676 § 1, inviti la parte che non loabbia sottoscritto a comunicare al tribuna-le se intenda associarsi alla domanda pre-sentata e partecipare al processo. Egli,ogniqualvolta sia necessario, inviti la parteo le parti che hanno sottoscritto il libelload integrarlo al più presto a norma delcan. 1684.

Art. 16. Il Vicario giudiziale può desi-gnare se stesso come istruttore; però perquanto sia possibile nomini un istruttoredalla diocesi di origine della causa.

Art. 17. Nell’emettere la citazione ai sen-si del can. 1685, le parti siano informateche, se non fossero stati allegati al libello,possono, almeno tre giorni prima dellasessione istruttoria, presentare gli articolidegli argomenti sui quali si chiede l’inter-rogatorio delle parti o dei testi.

Art. 18 § 1. Le parti e i loro avvocatipossono assistere all’escussione delle altreparti e dei testi, a meno che l’istruttore ri-tenga, per le circostanze di cose e di per-sone, che si debba procedere diversa-mente.

§ 2. Le risposte delle parti e dei testidevono essere redatte per iscritto dal no-taio, ma sommariamente e soltanto in ciòche si riferisce alla sostanza del matrimo-nio controverso.

Art. 19. Se la causa viene istruita pressoun tribunale interdiocesano, il Vescovoche deve pronunziare la sentenza è quellodel luogo in base al quale si stabilisce lacompetenza a mente del can. 1672. Se poisiano più di uno, si osservi per quantopossibile il principio della prossimità tra leparti e il giudice.

Art. 20 § 1. Il Vescovo diocesano stabi-lisca secondo la sua prudenza il modo concui pronunziare la sentenza.

§ 2. La sentenza, comunque sottoscrittadal Vescovo insieme con il notaio, espon-ga in maniera breve e ordinata i motividella decisione e ordinariamente sia notifi-cata alle parti entro il termine di un mesedal giorno della decisione.

Titolo VI

Il processo documentaleArt. 21. Il Vescovo diocesano e il Vica-

rio giudiziale competenti si determinano anorma del can. 1672.

stessa oppure stabilito dall’Ordinario delluogo.

§ 2. Non appena la sentenza è divenutaesecutiva, il Vicario giudiziale la deve no-tificare all’Ordinario del luogo in cui fucelebrato il matrimonio. Questi poi deveprovvedere affinché al più presto si facciamenzione nei registri dei matrimoni e deibattezzati della nullità di matrimonio de-cretata e degli eventuali divieti stabiliti.

Art. 5Il processo matrimoniale

più breve davanti al VescovoCan. 1683. Allo stesso Vescovo diocesa-

no compete giudicare la cause di nullitàdel matrimonio con il processo più breveogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambii coniugi o da uno di essi, col consensodell’a l t ro ;

2° ricorrano circostanze di fatti e di per-sone, sostenute da testimonianze o docu-menti, che non richiedano una inchiesta ouna istruzione più accurata, e rendanomanifesta la nullità.

Can. 1684. Il libello con cui si introdu-ce il processo più breve, oltre agli elemen-ti elencati nel can. 1504, deve: 1° esporrebrevemente, integralmente e chiaramente ifatti su cui si fonda la domanda; 2° indica-re le prove, che possano essere immediata-mente raccolte dal giudice; 3° esibire in al-legato i documenti su cui si fonda la do-manda.

Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nellostesso decreto con cui determina la formu-la del dubbio nomini l’istruttore e l’asses-sore e citi per la sessione, da celebrarsi anorma del can. 1686 non oltre trenta gior-ni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1686. L’istruttore, per quanto pos-sibile, raccolga le prove in una sola sessio-ne e fissi il termine di quindici giorni perla presentazione delle osservazioni in favo-re del vincolo e delle difese di parte, se vene siano.

Can. 1687 § 1. Ricevuti gli atti, il Vesco-vo diocesano, consultatosi con l’i s t ru t t o ree l’assessore, vagliate le osservazioni del

difensore del vincolo e, se vi siano, le dife-se delle parti, se raggiunge la certezza mo-rale sulla nullità del matrimonio, emani lasentenza. Altrimenti rimetta la causa alprocesso ordinario.

§ 2. Il testo integrale della sentenza,con la motivazione, sia notificato al piùpresto alle parti.

§ 3. Contro la sentenza del Vescovo sidà appello al Metropolita o alla Rota Ro-mana; se la sentenza è stata emessa dalMetropolita, si dà appello al suffraganeopiù anziano; e contro la sentenza di altroVescovo che non ha un’autorità superioresotto il Romano Pontefice, si dà appelloal Vescovo da esso stabilmente designato.

§ 4. Se l’appello evidentemente apparemeramente dilatorio, il Metropolita o ilVescovo di cui al § 3, o il Decano dellaRota Romana, lo rigetti a limine con unsuo decreto; se invece l’appello è ammes-so, si rimetta la causa all’esame ordinariodi secondo grado.

Art. 6Il processo documentale

Can. 1688. Ricevuta la domanda pre-sentata a norma del can. 1676, il Vescovodiocesano o il Vicario giudiziale o il Giu-dice designato, tralasciate le formalità delprocesso ordinario, citate però le parti econ l’intervento del difensore del vincolo,può dichiarare con sentenza la nullità delmatrimonio, se da un documento che nonsia soggetto a contraddizione o ad ecce-zione alcuna, consti con certezza dell’esi-stenza di un impedimento dirimente o deldifetto della forma legittima, purché siachiaro con eguale sicurezza che non fuconcessa la dispensa, oppure del difetto diun mandato valido in capo al procuratore.

Can. 1689 § 1. Contro questa dichiara-zione il difensore del vincolo, se prudente-mente giudichi che non vi sia certezza deidifetti di cui al can. 1688 ovvero dellamancata dispensa, deve appellare al giudi-ce di seconda istanza, al quale si devonotrasmettere gli atti avvertendolo per scrittoche si tratta di un processo documentale.

§ 2. Alla parte che si ritiene onerata re-sta il diritto di appellare.

Can. 1690. Il giudice di seconda istan-za, con l’intervento del difensore del vin-colo e dopo aver udito le parti, decida al-lo stesso modo di cui nel can. 1688 se lasentenza debba essere confermata o sepiuttosto si debba procedere nella causaper il tramite ordinario del diritto; nelqual caso la rimandi al tribunale di primaistanza.

Art. 7Norme generali

Can. 1691 § 1. Nella sentenza si ammo-niscano le parti sugli obblighi morali oanche civili, cui siano eventualmente tenu-te l’una verso l’altra e verso la prole, perquanto riguarda il sostentamento e l’edu-cazione.

§ 2. Le cause per la dichiarazione dinullità del matrimonio non possono esseretrattate con il processo contenzioso oraledi cui nei cann. 1656-1670.

§ 3. In tutte le altre cose che si riferi-scono alla procedura, si devono applicare,a meno che la natura della cosa si oppon-ga, i canoni sui giudizi in generale e sulgiudizio contenzioso ordinario, osservatele norme speciali per le cause sullo statodelle persone e per le cause riguardanti ilbene pubblico.

* * *

La disposizione del can. 1679 si appli-cherà alle sentenze dichiarative della nulli-tà del matrimonio pubblicate a partire dalgiorno in cui questo motu proprio entreràin vigore.

Al presente documento vengono unitedelle regole procedurali, che ho ritenutonecessarie per la corretta e accurata appli-cazione della legge rinnovata, da osservar-si diligentemente a tutela del bene dei fe-deli.

Ciò che è stato da me stabilito con que-sto motu proprio, ordino che sia valido edefficace, nonostante qualsiasi disposizionein contrario, anche se meritevole di specia-lissima menzione.

Affido con fiducia all’intercessione dellagloriosa e benedetta sempre Vergine Ma-ria, Madre di misericordia, e dei santiApostoli Pietro e Paolo l’operosa esecuzio-ne del nuovo processo matrimoniale.

Dato a Roma, presso San Pietro,il 15 del mese di agosto,

nell’Assunzione della Beata Vergine Mariadell’anno 2015, terzo del mio Pontificato.

Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383§ 1 è tenuto a seguire con animo apostoli-co i coniugi separati o divorziati, che perla loro condizione di vita abbiano even-tualmente abbandonato la pratica religio-sa. Egli quindi condivide con i parroci(cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastoraleverso questi fedeli in difficoltà.

Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pasto-rale, che accoglie nelle strutture parroc-chiali o diocesane i fedeli separati o divor-ziati che dubitano della validità del pro-prio matrimonio o sono convinti dellanullità del medesimo, è orientata a cono-scere la loro condizione e a raccogliereelementi utili per l’eventuale celebrazione

Art. 6. Dal momento che il Codice didiritto canonico deve essere applicato sot-to tutti gli aspetti, salve le norme speciali,anche ai processi matrimoniali, a mentedel can. 1691 § 3, le presenti regole nonintendono esporre minutamente l’insiemedi tutto il processo, ma soprattutto chiari-re le principali innovazioni legislative e,ove occorra, integrarle.

Titolo I

Il foro competente e i tribunaliArt. 7 § 1. I titoli di competenza di cui

al can. 1672 sono equivalenti, salvaguarda-

del caso, un Va d e m e -cum che riporti gli ele-menti essenziali per ilpiù adeguato svolgi-mento dell’indagine.

Art. 4. L’indaginepastorale raccoglie glielementi utili perl’eventuale introduzio-ne della causa da par-te dei coniugi o delloro patrono davantial tribunale competen-te. Si indaghi se leparti sono d’a c c o rd onel chiedere la nullità.

Art. 5. Raccolti tuttigli elementi, l’indaginesi chiude con il libel-lo, da presentare, sedel caso, al competen-te tribunale.

Ernst Gunter Hansing, «Ombre e luci» (1973)

Camilian Demetrescu«Il matrimonio tra il sole e la luna» (2005)

L’OSSERVATORE ROMANOmercoledì 9 settembre 2015 pagina 5

Motuproprio per le Chiese orientali

Mitis et misericors IesusPubblichiamo di seguito il testo italiano delmotuproprio di Papa Francesco col qualevengono riformati i canoni del Codice deicanoni delle Chiese orientali riguardanti lecause per la dichiarazione della nullitàmatrimoniale.

Lettera Apostolica data motu proprioMitis et misericors Iesus

Gesù, clemente e misericordioso Pastore eGiudice delle nostre anime, ha affidatoall’Apostolo Pietro e ai suoi Successori ilpotere delle chiavi per compiere nellaChiesa l’opera di giustizia e verità. Questasuprema e universale potestà, di legare edi sciogliere qui in terra, afferma, corrobo-ra e rivendica quella dei Pastori delleChiese particolari, in forza della quale essihanno il sacro diritto e davanti al Signoreil dovere di giudicare i propri sudditi.1

Il mio venerato predecessore, il santopontefice Giovanni Paolo II, promulgandoil Codice dei canoni delle Chiese orientali,ebbe a sottolineare: “Fin dall’inizio dellacodificazione canonica delle chiese orien-tali, la stessa costante volontà dei romanipontefici di promulgare due codici, unoper la chiesa latina e l’altro per le chieseorientali cattoliche, dimostra molto chiara-

mente che essi volevano conservare ciòche è avvenuto per provvidenza divinanella chiesa, cioè che essa, riunita da ununico Spirito, deve respirare come con idue polmoni dell’Oriente e dell’O ccidentee ardere nella carità di Cristo come conun solo cuore composto da due ventri-coli”.2

Seguendo anch’io la stessa scia, e tenen-do conto del peculiare ordinamento eccle-siale e disciplinare delle Chiese orientali,ho deciso di emanare con un motu pro-prio distinto le norme per riformare la di-sciplina dei processi matrimoniali nel Co-dice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Nel volgere dei secoli la Chiesa in ma-teria matrimoniale, acquisendo coscienzapiù chiara delle parole di Cristo, ha intesoed esposto più approfonditamente la dot-trina dell’indissolubilità del sacro vincolodel coniugio, ha elaborato il sistema dellenullità del consenso matrimoniale e ha di-sciplinato più adeguatamente il processogiudiziale in materia, di modo che la di-sciplina ecclesiastica fosse sempre più coe-rente con la verità di fede compresa finoin fondo. Tutto ciò è stato sempre fattoavendo come guida la legge suprema dellasalvezza delle anime.

In questa prospettiva, importantissimo èil ministero del Vescovo, il quale, secondol’insegnamento dei Padri orientali, è giudi-ce e medico, poiché l’uomo, ferito e cadu-to (peptokós) a causa del peccato originalee dei propri peccati personali, divenuto in-fermo, con le medicine della penitenza ot-tiene da Dio la guarigione e il perdono eviene riconciliato con la Chiesa. Il Vesco-vo infatti — costituito dallo Spirito Santocome figura di Cristo e al posto di Cristo(eis typon kai topon Christou) — è anzituttoministro della divina misericordia; pertan-to l’esercizio della potestà giudiziale è illuogo privilegiato in cui, mediante l’appli-

cazione dei principi della oikonomia e dellaakribeia, egli porta ai fedeli bisognosi lamisericordia risanatrice del Signore.

Tutto ciò che ho stabilito con questomotu proprio, l’ho fatto seguendo le ormedei miei Predecessori, i quali hanno volutoche le cause di nullità del matrimoniovengano trattate per via giudiziale, e nonamministrativa, non perché lo imponga lanatura della cosa, ma piuttosto lo esiga lanecessità di tutelare in massimo grado laverità del sacro vincolo: e ciò è esattamen-te assicurato dalle garanzie dell’o rd i n egiudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentaliche hanno guidato l’opera di riforma.

È parso opportuno, anzitutto, che nonsia più richiesta una doppia decisione con-forme in favore della nullità del matrimo-nio, affinché le parti siano ammesse anuove nozze canoniche, ma che sia suffi-ciente la certezza morale raggiunta dalprimo giudice a norma del diritto.

La costituzione del giudice unico, co-munque chierico, in primo grado viene ri-messa alla responsabilità del Vescovo, chenell’esercizio pastorale della propria pote-stà giudiziale dovrà assicurare che non siindulga a qualunque lassismo.

Affinché sia finalmente tradotto in pra-tica l’insegnamento del Concilio VaticanoII in un ambito di grande importanza, si èstabilito di rendere evidente che il Vescovostesso nella sua Chiesa, di cui è costituitopastore e capo, è per ciò stesso giudice trai fedeli a lui affidati. Si auspica pertantoche nelle grandi come nelle piccole epar-chie lo stesso Vescovo offra un segno dellac o n v e rs i o n e delle strutture ecclesiastiche,3 e

non lasci completamente delegata agli uf-fici della curia la funzione giudiziaria inmateria matrimoniale. Ciò valga special-mente nel processo più breve, che vienestabilito per risolvere i casi di nullità piùevidente.

Oltre a rendere più agile il processomatrimoniale, si è disegnata una forma diprocesso più breve — in aggiunta a quellodocumentale come attualmente vigente —,da applicarsi nei casi in cui l’accusata nul-lità del matrimonio è sostenuta da argo-menti particolarmente evidenti. Non mi ètuttavia sfuggito quanto un giudizio ab-breviato possa mettere a rischio il princi-pio dell’indissolubilità del matrimonio;appunto per questo ho voluto che in taleprocesso sia costituito giudice lo stessoVescovo, che in forza del suo ufficio pa-storale è con Pietro il maggiore garantedell’unità cattolica nella fede e nella disci-plina.

L’appello alla Sede Metropolitana, co-me ufficio capitale della provincia ecclesia-stica, stabile nei secoli, è un segno distinti-vo della primigenia forma della sinodalitànelle Chiese orientali, che deve essere so-stenuto e incoraggiato.

I Sinodi delle Chiese orientali, che de-vono essere soprattutto spinti dall’ansiaapostolica di raggiungere i fedeli dispersi,avvertano fortemente il dovere di condivi-dere la predetta c o n v e rs i o n e , e rispettino as-solutamente il diritto dei Vescovi di orga-nizzare la potestà giudiziale nella propriaChiesa particolare. Il ripristino della vici-nanza tra il giudice e i fedeli, infatti, nonavrà successo se dai Sinodi non verrà aisingoli Vescovi lo stimolo e insieme l’aiutoa mettere in pratica la riforma del proces-so matrimoniale.

Insieme con la prossimità del giudicecurino per quanto possibile i Sinodi, salva

la giusta e dignitosa retribuzione deglioperatori dei tribunali, che venga assicura-ta la gratuità delle procedure, perché laChiesa, mostrandosi ai fedeli madre gene-rosa, in una materia così strettamente le-gata alla salvezza delle anime manifestil’amore gratuito di Cristo dal quale tuttisiamo stati salvati.

Conviene finalmente che si mantengal’appello al Tribunale ordinario della SedeApostolica, cioè la Rota Romana, nel ri-spetto di un antichissimo principio giuri-dico, così che venga rafforzato il vincolofra la Sede di Pietro e le Chiese particola-ri, avendo tuttavia cura, nella disciplina ditale appello, di contenere qualunque abu-so del diritto, perché non abbia a ricever-ne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sa-rà al più presto adeguata alle regole delprocesso riformato, nei limiti del necessa-rio.

Tutto ciò opportunamente considerato,decreto e statuisco che il Titolo XXVI delCodice dei canoni delle Chiese orientali,Capitolo I, Articolo I Le cause per la di-chiarazione della nullità matrimoniale(cann. 1357-1377), dal giorno 8 dicembre2015 sia integralmente sostituito come se-gue:

1.Il foro competente e i tribunaliCan. 1357 § 1. Qualsiasi causa matrimo-

niale di un battezzato spetta per dirittoproprio alla Chiesa.

CO N T I N UA A PA G I N A 6

un altro viciniore tribunale eparchiale oper diverse eparchie.

§ 3. Le cause di nullità del matrimoniosono riservate a un collegio di tre giudici.Esso deve essere presieduto da un giudicechierico, i rimanenti giudici possono an-che essere altri fedeli cristiani.

§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non èpossibile costituire il tribunale collegialenell’eparchia o nel vicino tribunale che èstato scelto a norma del § 2, affidi le cau-se a un unico giudice chierico che, ove siapossibile, si associ due assessori di vita

specchiata, esperti in scienze giuridiche oumane, approvati dal Vescovo per questocompito; allo stesso giudice unico compe-tono, salvo che risulti diversamente, lefunzioni attribuite al collegio, al preside oal ponente.

§ 5. Il tribunale di primo grado per lavalidità deve sempre essere collegiale, se-condo il disposto del precedente § 3.

§ 6. Dal tribunale di primo grado si ap-pella al tribunale metropolitano di secon-do grado, salvo il disposto dei cann. 1064e 1067, § 5.

2.Il diritto

di impugnare il matrimonioCan. 1360 § 1. Sono abili a impugnare il

matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotoredi giustizia, quando la nullità sia già statadivulgata e il matrimonio non può oppurenon conviene che sia convalidato.

§ 2. Il matrimonio che non è stato ac-cusato mentre erano viventientrambi i coniugi, dopo lamorte di uno di loro o dientrambi i coniugi non puòessere accusato, a meno chela questione di validità nonsia pregiudiziale a un’altracontroversia da risolvere siain foro ecclesiastico sia inforo civile.

§ 3. Se invece un coniugemuore mentre è pendente lacausa, si osservi il can. 1199.

3.L’intro duzionee l’i s t ru z i o n edella causa

Can. 1361. Il giudice, pri-ma di accettare la causa, de-ve avere la certezza che ilmatrimonio sia irreparabil-mente fallito, in modo chesia impossibile ristabilire laconvivenza coniugale.

Can. 1362 § 1. Ricevuto illibello, il Vicario giudiziale,se ritiene che esso goda diqualche fondamento, lo am-metta e, con decreto appo-sto in calce allo stesso libel-lo, ordini che una copiavenga notificata al difensoredel vincolo e, se il libellonon è stato sottoscritto da entrambe leparti, alla parte convenuta, dandole il ter-mine di quindici giorni per esprimere lasua posizione riguardo alla domanda.

§ 2. Trascorso il predetto termine, dopoaver nuovamente ammonito, se e in quan-to lo ritenga opportuno, l’altra parte amanifestare la sua posizione, il Vicariogiudiziale con proprio decreto determinila formula del dubbio e stabilisca se lacausa debba trattarsi con il processo ordi-nario o con il processo più breve a normadei cann. 1369-1373. Tale decreto sia subitonotificato alle parti e al difensore del vin-colo.

§ 3. Se la causa deve essere trattata conil processo ordinario, il Vicario giudiziale,con lo stesso decreto, disponga la costitu-zione del collegio dei giudici o del giudiceunico con i due assessori secondo il can.1359 § 4.

§ 4. Se invece viene disposto il processopiù breve, il Vicario giudiziale proceda anorma del can. 1371.

§ 5. La formula del dubbio non chiedasolo se consta della validità del matrimo-nio nel caso, ma deve definire per qualecapo o per quali capi di nullità è impu-gnata.

Can. 1363 § 1. Il difensore del vincolo, ipatroni delle parti, e, se partecipa al giudi-zio, anche il promotore di giustizia, hannodiritto: 1° di essere presenti all’i n t e r ro g a t o -rio delle parti, dei testimoni e dei periti,salvo restando il can. 1240; 2° di prenderevisione degli atti giudiziari, anche se nonancora pubblicati, e di esaminare i docu-menti prodotti dalle parti.

§ 2. Le parti non possono assistereall’interrogatorio di cui nel § 1, n.1.

Can. 1364 § 1. Nelle cause di nullità delmatrimonio, la confessione giudiziale e ledichiarazioni delle parti, sostenute daeventuali testi sulla credibilità delle stesse,possono avere valore di prova piena, davalutarsi dal giudice considerati tutti gliindizi e gli amminicoli, se non vi siano al-tri elementi che le confutino.

§ 2. Nelle medesime cause, la deposi-zione di un solo teste può fare pienamente

fede, se si tratta di un teste qualificato chedeponga su cose fatte d’ufficio, o le circo-stanze di fatti e di persone lo suggerisco-no.

§ 3. Nelle cause di impotenza o di di-fetto di consenso per una malattia mentaleo per anomalia di natura psichica il giudi-ce si serva dell’opera di uno o più periti, ameno che non appaia dalle circostanzeevidentemente inutile; in tutte le altre cau-se si osservi il can. 1255.

§ 4. Se nell’istruttoria della causa èemerso il dubbio molto probabile che ilmatrimonio non sia stato consumato, iltribunale, sentite le parti, può sospenderela causa di nullità del matrimonio e com-pletare l’istruttoria per ottenere lo sciogli-mento del matrimonio sacramentale nonconsumato; quindi invii gli atti alla SedeApostolica unitamente alla domanda diquesto scioglimento, fatta da l’uno o l’al-tro o di entrambi i coniugi, e col voto deltribunale e del Vescovo eparchiale.

4.La sentenza,

le sue impugnazionie la sua esecuzione

Can. 1365. La sentenza che per la primavolta ha dichiarato la nullità del matrimo-nio, decorsi i termini stabiliti nei cann.1311-1314, diventa esecutiva.

Can. 1366 § 1. Alla parte, che si ritengaonerata, e parimenti al promotore di giu-stizia e al difensore del vincolo rimane ildiritto di interporre querela di nullità del-la sentenza o appello contro la medesimasentenza ai sensi dei cann. 1302-1321.

§ 2. Decorsi i termini stabiliti dal dirittoper l’appello e la sua prosecuzione, dopoche il tribunale di grado superiore ha rice-vuto gli atti giudiziari, si costituisca il col-legio dei giudici, si designi il difensore delvincolo e le parti vengano ammonite apresentare le osservazioni entro un termi-ne prestabilito; trascorso tale termine, iltribunale collegiale, se l’appello risulta

Marc Chagall, «Il matrimonio»

René Magritte, «Il doppio segreto» (1927)

§ 2. Fermi restando, dove sono vigenti,gli Statuti personali, le cause riguardantigli effetti meramente civili del matrimo-nio, se sono trattate in modo principale,spettano al giudice civile; ma se sono trat-

tate in modo incidentale e ac-cessorio, possono essere esami-nate e definite di propria auto-rità anche dal giudice ecclesia-stico.

Can. 1358. Nelle cause dinullità del matrimonio, che

non siano riservate alla Sede Apostolica,sono competenti: 1° il tribunale del luogoin cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tri-bunale del luogo in cui una o entrambe leparti hanno il domicilio o il quasi-domici-lio; 3° il tribunale del luogo in cui di fattosi debba raccogliere la maggior parte dellep ro v e .

Can. 1359 § 1. In ciascuna eparchia ilgiudice nel primo grado del giudizio perle cause di nullità del matrimonio, per lequali il diritto non faccia espressamenteeccezione, è il Vescovo eparchiale, che puòesercitare la potestà giudiziale personal-mente o per mezzo di altri, a norma deldiritto.

§ 2. Il Vescovo costituisca per la suaeparchia il tribunale eparchiale per le cau-se di nullità del matrimonio, salva la fa-coltà per lo stesso Vescovo di accedere a

L’OSSERVATORE ROMANOpagina 6 mercoledì 9 settembre 2015

Mitis et misericors IesusCO N T I N UA Z I O N E DALLA PA G I N A 5

Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

1 Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II,Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.2 Giovanni Paolo II, Const. ap. Sacri cano-nes, 18 ottobre 1990, Proemio, AAS 82[1990], p. 1037.3 Cfr. Francesco, Esortazione ApostolicaEvangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013),p. 1031.

La III Assemblea Generale Straordinariadel Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mesedi ottobre 2014, ha constatato la difficoltàdei fedeli di raggiungere i tribunali dellaChiesa. Poiché il Vescovo, come il buonPastore, è tenuto ad andare incontro aisuoi fedeli che hanno bisogno di partico-lare cura pastorale, unitamente con le nor-me dettagliate per l’applicazione del pro-cesso matrimoniale, è sembrato opportu-no, data per certa la collaborazione delSuccessore di Pietro e dei Vescovi nel dif-fondere la conoscenza della legge, offrirealcuni strumenti affinché l’operato dei tri-bunali possa rispondere alle esigenze deifedeli, che richiedono l’accertamento dellaverità sull’esistenza o no del vincolo delloro matrimonio fallito.

Art. 1. Il Vescovo eparchiale in forza delcan. 192 § 1 è tenuto a seguire con animoapostolico i coniugi separati o divorziati,che per la loro condizione di vita abbianoeventualmente abbandonato la pratica reli-giosa. Egli quindi condivide con i parroci(cfr. can. 289 § 1) la sollecitudine pastora-le verso questi fedeli in difficoltà.

Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pasto-rale, che accoglie nelle strutture parroc-chiali o eparchiali i fedeli separati o divor-ziati che dubitano della validità del pro-prio matrimonio o sono convinti dellanullità del medesimo, è orientata a cono-scere la loro condizione e a raccogliereelementi utili per l’eventuale celebrazionedel processo giudiziale, ordinario o piùbreve. Tale indagine si svolgerà nell’ambi-to della pastorale matrimoniale eparchialeunitaria.

Art. 3. La stessa indagine sarà affidata apersone ritenute idonee dal Gerarca delluogo, dotate di competenze anche se nonesclusivamente giuridico-canoniche. Tra diesse vi sono in primo luogo il parrocoproprio o quello che ha preparato i coniu-gi alla celebrazione delle nozze. Questocompito di consulenza può essere affidatoanche ad altri chierici, consacrati o laiciapprovati dal Gerarca del luogo.

La eparchia, o diverse eparchie insieme,secondo gli attuali raggruppamenti, posso-no costituire una struttura stabile attraver-so cui fornire questo servizio e redigere, sedel caso, un Va d e m e c u m che riporti gli ele-menti essenziali per il più adeguato svol-gimento dell’indagine.

Art. 4. L’indagine pastorale raccoglie glielementi utili per l’eventuale introduzione

della causa da parte dei coniugi o del loropatrono davanti al tribunale competente.Si indaghi se le parti sono d’accordo nelchiedere la nullità.

Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l’inda-gine si chiude con il libello, da presentare,se del caso, al competente tribunale.

Art. 6. Dal momento che il Codice deiCanoni della Chiese Orientali deve essereapplicato sotto tutti gli aspetti, salve lenorme speciali, anche ai processi matrimo-niali, a mente del can. 1377 § 3, le presentiregole non intendono esporre minutamen-te l’insieme di tutto il processo, ma so-prattutto chiarire le principali innovazionilegislative e, ove occorra, integrarle.

1.Il foro competente e i tribunaliArt. 7 § 1. I titoli di competenza di cui

al can. 1358 sono equivalenti, salvaguarda-to per quanto possibile il principio diprossimità fra il giudice e le parti.

§ 2. Mediante la cooperazione fra tribu-nali, poi, a mente del can. 1071, si assicuriche chiunque, parte o teste, possa parteci-pare al processo col minimo dispendio.

Art. 8 § 1. Nelle eparchie che non han-no un proprio tribunale, il Vescovo sipreoccupi di formare quanto prima, anchemediante corsi di formazione permanentee continua, promossi dalle eparchie o dailoro raggruppamenti e dalla Sede Aposto-lica in comunione di intenti, persone chepossano prestare la loro opera nel tribuna-le da costituirsi per le cause matrimoniali.

§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribu-nale per diverse eparchie costituito a nor-ma del can. 1067, § 1.

2.Il diritto di impugnare

il matrimonioArt. 9. Se il coniuge muore durante il

processo, prima che la causa sia conclusa,l’istanza viene sospesa finché l’altro coniu-ge o un altro interessato richieda la prose-cuzione; in questo caso si deve provarel’interesse legittimo.

3.L’introduzione e l’i s t ru z i o n e

della causaArt. 10. Il giudice può ammettere la do-

manda orale ogniqualvolta la parte sia im-pedita a presentare il libello: tuttavia, egliordini al notaio di redigere per iscritto unatto che deve essere letto alla parte e daquesta approvato, e che tiene luogo del li-bello scritto dalla parte a tutti gli effetti dilegge.

Art. 11 § 1. Il libello sia esibito al tribu-nale eparchiale o al tribunale per diverseeparchie che è stato scelto a norma delcan. 1359, § 2.

§ 2. Si reputa che non si oppone alladomanda la parte convenuta che si rimettealla giustizia del tribunale o, ritualmentecitata una seconda volta, non dà alcuna ri-sp osta.

4.La sentenza,

le sue impugnazionie la sua esecuzione

Art. 12. Per conseguire la certezza mora-le necessaria per legge, non è sufficienteuna prevalente importanza delle prove edegli indizi, ma occorre che resti del tuttoescluso qualsiasi dubbio prudente positivodi errore, in diritto e in fatto, ancorchénon sia esclusa la mera possibilità del con-trario.

Art. 13. Se una parte ha dichiarato di ri-fiutare di ricevere qualsiasi informazionerelativa alla causa, si ritiene che abbia ri-nunciato ad ottenere la copia della senten-za. In tal caso può esserle notificato il so-lo dispositivo della sentenza.

5.Il processo matrimoniale

più breve davanti al VescovoArt. 14 § 1. Tra le circostanze che posso-

no consentire la trattazione della causa dinullità del matrimonio per mezzo del pro-cesso più breve secondo i cann. 1369-1373,si annoverano per esempio: quella man-canza di fede che può generare la simula-zione del consenso o l’errore che determi-

na la volontà, la brevità della convivenzaconiugale, l’aborto procurato per impedirela procreazione, l’ostinata permanenza inuna relazione extraconiugale al tempo del-le nozze o in un tempo immediatamentesuccessivo, l’occultamento doloso dellasterilità o di una grave malattia contagiosao di figli nati da una precedente relazioneo di una carcerazione, la causa del matri-monio del tutto estranea alla vita coniuga-le o consistente nella gravidanza imprevi-sta della donna, la violenza fisica infertaper estorcere il consenso, la mancanza diuso di ragione comprovata da documentimedici, ecc.

§ 2. Tra i documenti che sostengono ladomanda vi sono tutti i documenti mediciche possono rendere evidentemente inutileacquisire una perizia d’ufficio.

Art. 15. Se è stato presentato il libelloper introdurre un processo ordinario, mail Vicario giudiziale ritiene che la causapossa essere trattata con il processo piùbreve, egli, nel notificare il libello a normadel can. 1362, § 1, inviti la parte che nonlo abbia sottoscritto a comunicare al tribu-nale se intenda associarsi alla domandapresentata e partecipare al processo. Egli,ogniqualvolta sia necessario, inviti la parteo le parti che hanno sottoscritto il libelload integrarlo al più presto a norma delcan. 1370.

Art. 16. Il Vicario giudiziale può desi-gnare se stesso come istruttore; però perquanto sia possibile nomini un istruttoredalla eparchia di origine della causa.

Art. 17. Nell’emettere la citazione ai sen-si del can. 1371, le parti siano informateche, se non fossero stati allegati al libello,possono, almeno tre giorni prima dellasessione istruttoria, presentare gli articolidegli argomenti sui quali si chiede l’inter-rogatorio delle parti o dei testi.

Art. 18. § 1. Le parti e i loro avvocatipossono assistere all’escussione delle altreparti e dei testi, a meno che l’istruttore ri-tenga, per le circostanze di cose e di per-sone, che si debba procedere diversamen-te.

§ 2. Le risposte delle parti e dei testidevono essere redatte per iscritto dal no-taio, ma sommariamente e soltanto in ciòche si riferisce alla sostanza del matrimo-nio controverso.

Art. 19. Se la causa viene istruita pressoun tribunale per diverse eparchie, il Vesco-

vo che deve pronunziare la sentenza èquello del luogo in base al quale si stabili-sce la competenza a mente del can. 1358.Se poi siano più di uno, si osservi perquanto possibile il principio della prossi-mità tra le parti e il giudice.

Art. 20 § 1. Il Vescovo eparchiale stabi-lisca secondo la sua prudenza il modo concui pronunziare la sentenza.

§ 2. La sentenza, comunque sottoscrittadal Vescovo insieme con il notaio, espon-ga in maniera breve e ordinata i motividella decisione e ordinariamente sia notifi-cata alle parti entro il termine di un mesedal giorno della decisione.

6.Il processo documentale

Art. 21. Il Vescovo eparchiale e il Vica-rio giudiziale competenti si determinano anorma del can. 1358.

manifestamente dilatorio, confermi conproprio decreto la sentenza di primo gra-do.

§ 3. Se l’appello è stato ammesso, si de-ve procedere allo stesso modo come inprimo grado, con i dovuti adattamenti.

§ 4. Se nel grado di appello si adduceun nuovo capo di nullità, il tribunale puòammetterlo come nel primo grado del giu-dizio e giudicare su di esso.

Can. 1367. Se è stata emanata una sen-tenza esecutiva, si può ricorrere in qualun-que momento al tribunale di terzo gradoper la nuova proposizione della causa anorma del can. 1325, adducendo nuovi egravi prove o argomenti entro il termineperentorio di trenta giorni dalla proposi-zione dell’impugnazione.

Can. 1368 § 1. Dopo che la sentenzache ha dichiarato la nullità del matrimo-nio è divenuta esecutiva, le parti il cui ma-trimonio è stato dichiarato nullo possonocontrarre nuove nozze, a meno che non loproibisca un divieto apposto alla sentenzastessa oppure stabilito dal Gerarca delluogo.

§ 2. Appena la sentenza è diventata ese-cutiva, il Vicario giudiziale deve notificarlaal Gerarca del luogo dove il matrimonio èstato celebrato; questo Gerarca poi deveprovvedere perché al più presto si facciamenzione nei libri dei matrimoni e deibattezzati della nullità dichiarata del ma-trimonio e degli eventuali divieti stabiliti.

5.Il processo matrimoniale

più breve davanti al VescovoCan. 1369. Allo stesso Vescovo eparchia-

le compete giudicare la cause di nullitàdel matrimonio con il processo più breveogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambii coniugi o da uno di essi, col consensodell’a l t ro ;

2° ricorrano circostanze di fatti e di per-sone, sostenute da testimonianze o docu-

menti, che non richiedano una inchiesta ouna istruzione più accurata, e rendanomanifesta la nullità.

Can. 1370. Il libello con cui si introduceil processo più breve, oltre agli elementielencati nel can. 1187, deve: 1° esporre bre-vemente, integralmente e chiaramente ifatti su cui si fonda la domanda; 2° indica-re le prove, che possano essere immediata-mente raccolte dal giudice; 3° esibire in al-legato i documenti su cui si fonda la do-manda.

Can. 1371. Il Vicario giudiziale, nellostesso decreto con cui determina la formu-la del dubbio nomini l’istruttore e l’asses-sore e citi per la sessione, da celebrarsi anorma del can. 1372 non oltre trenta gior-ni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1372. L’istruttore, per quanto pos-sibile, raccolga le prove in una sola sessio-ne e fissi il termine di quindici giorni perla presentazione delle osservazioni in favo-re del vincolo e delle difese di parte, se vene siano.

Can. 1373 § 1. Ricevuti gli atti, il Vesco-vo eparchiale, consultatosi con l’i s t ru t t o ree l’assessore, vagliate le osservazioni deldifensore del vincolo e, se vi siano, le dife-se delle parti, se raggiunge la certezza mo-rale sulla nullità del matrimonio, emani lasentenza. Altrimenti rimetta la causa alprocesso ordinario.

§ 2. Il testo integrale della sentenza,con la motivazione, sia notificato al piùpresto alle parti.

§ 3. Contro la sentenza del Vescovo sidà appello al Metropolita o alla Rota Ro-mana; se la sentenza è stata emessa dalMetropolita o da altro Vescovo eparchialeche non ha un’autorità superiore sotto ilRomano Pontefice, si dà appello al Vesco-vo da esso designato stabilmente, dopoaver consultato il Patriarca o il Gerarca dicui al can. 175.

§ 4. Se l’appello evidentemente apparemeramente dilatorio, il Metropolita o ilVescovo di cui al § 3, o il Decano dellaRota Romana, lo rigetti a limine con unsuo decreto; se invece l’appello è ammes-so, si rimetta la causa all’esame ordinariodi secondo grado.

6.Il processo documentale

Can. 1374. Ricevuta la domanda presen-tata a norma del can. 1362, il Vescovoeparchiale o il Vicario giudiziale o il Giu-dice designato, tralasciate le formalità delprocesso ordinario, citate però le parti econ l’intervento del difensore del vincolo,può dichiarare con sentenza la nullità delmatrimonio, se da un documento che nonsia soggetto a contraddizione o ad ecce-zione alcuna, consti con certezza dell’esi-stenza di un impedimento dirimente o deldifetto della forma legittima, purché siachiaro con eguale sicurezza che non fuconcessa la dispensa, oppure del difetto diun mandato valido in capo al procuratore.

Can. 1375 § 1. Il difensore del vincolo,se giudica prudentemente che non sonocerti i vizi o la mancanza della dispensa,deve appellare contra la sentenza di cui alcan. 1374 al giudice del tribunale di secon-do grado, al quale devono essere inviatigli atti e dev’essere avvertito per iscrittoche si tratta di un processo documentale.

§ 2. La parte che si sente danneggiataha pieno diritto di appellare.

Can. 1376. Il giudice di secondo grado,con l’intervento del difensore del vincolo eascoltate le parti, decida se la sentenza siada confermare o se piuttosto si debba pro-cedere nella causa secondo la norma ordi-naria del diritto; in questo caso la rinvia altribunale di primo grado.

7.Norme generali

Can. 1377 § 1. Nella sentenza si ammo-niscano le parti sugli obblighi morali oanche civili, a cui eventualmente sono te-nute l’una verso l’altra e verso i figli, perassicurare il dovuto sostentamento e l’edu-cazione.

§ 2. Le cause per la dichiarazione dinullità del matrimonio non possono esseretrattate con il giudizio contenzioso som-mario, di cui nei cann. 1343-1356.

§ 3. In tutte le altre cose che riguarda-no la procedura si devono applicare, a

meno che non si opponga la natura dellecose, i canoni sui giudizi in genere e sulgiudizio contenzioso ordinario, osservandole norme speciali sulle cause che riguarda-no il bene pubblico.

* * *

La disposizione del can. 1365 si appli-cherà alle sentenze dichiarative della nulli-tà del matrimonio pubblicate a partire dalgiorno in cui questo motu proprio entreràin vigore.

Al presente documento vengono unitedelle regole procedurali, che ho ritenutonecessarie per la corretta e accurata appli-cazione della legge rinnovata, da osservar-si diligentemente a tutela del bene dei fe-deli.

Ciò che è stato da me stabilito con que-sto motu proprio, ordino che sia valido edefficace, nonostante qualsiasi disposizionein contrario, anche se meritevole di specia-lissima menzione.

Affido con fiducia all’intercessione dellagloriosa e benedetta sempre Vergine Mariache con piena verità è chiamata «Theoto-kos» e che rifulge come Madre eccelsadella Chiesa universale, e dei santi Apo-stoli Pietro e Paolo, l’operosa esecuzionedel nuovo processo matrimoniale.

Dato a Roma, presso San Pietro,il 15 del mese di agosto,

nell’Assunzione della Beata Vergine Mariadell’anno 2015, terzo del mio Pontificato.

I giudici della Rota romana in un’antica miniatura

Rogier van der Weiden, «Il matrimonio»(1440-1444, dal «Trittico dei sacramenti»)

L’OSSERVATORE ROMANOmercoledì 9 settembre 2015 pagina 7

Voluta e decisa da Papa Francesco

La riforma del processo matrimonialeper la dichiarazione di nullità

di PIO VITO PINTO*

La competenza di rifor-mare l’ordinamento ca-nonico riguardante lavalidità o nullità del vin-

colo sacramentale matrimonialeappartiene strettamente al Roma-no Pontefice. Essa è espressionedella “potestà delle chiavi” affi-data da Cristo a Pietro e ai suoisuccessori, secondo il magisterodi Leone Magno, primo Papa aesprimere la chiara consapevo-lezza che appunto ai successoridi Pietro è passata tutta la pote-stà per il governo delle animedella Chiesa, che è di Cristo.

Scopo della commissione spe-ciale istituita da Papa Francescoil 27 agosto 2014 era la revisionedel solo ordine processuale. Nel-la storia la Chiesa ha sempre in-teso rendere visibile ed efficacela grazia salvifica di Cristo, purnel mutare delle epoche e attra-verso le vicende caduche degliuomini peccatori, ma con lo sco-po costante di operare la salvez-za (salus animarum). Così, trePapi — Benedetto XIV nel 1741,Pio X nel 1908 e ora Francesco —

se, concluse con la norma comu-ne, dapprima del motuproprioCausas matrimoniales (28 marzo1971) e quindi con il sistema pro-cessuale proprio del Codex iuriscanonici del 1983. In verità, purmantenendo la doppia conforme,il nuovo sistema codiciale rende-va più agile, secondo l’auspiciodi Papa Montini, la possibilità diottenere la nullità matrimonialecon la procedura detta breve inseconda istanza, secondo il cano-ne 1682 § 2.

Pio X, fedele al suo motto re -formare omnia in Christo, purconservando nella sostanza il si-stema processuale di Papa Lam-bertini, si distinse grazie all’im-pulso espresso da un suo illumi-nato collaboratore. Secondo Mi-chele Lega, primo decano dellaRota re s t i t u t a e poi cardinale, iprocessi canonici devono infattipreferibilmente celebrarsi nellediocesi, limitando al massimo gliappelli e i ricorsi alla Sede apo-stolica. È quanto si propongonoi motupropri Mitis iudex Domi-nus Iesus e Mitis et misericors Ie-sus.

matrimonio sacramento. All’es-senza del sacramento appartienela fede”. Proprio questo è il pun-to sulla questione che ha mante-nuto sempre come teologo, daarcivescovo di Monaco e Frisin-ga, come prefetto della Congre-gazione per la dottrina della fedee infine da Papa.

C’è un punto dell’analisi co-mune tra Benedetto XVI e Fran-cesco sul sacramento celebratosenza fede da un gran numero didivorziati e risposati civilmente,costretti a vivere nelle periferie,lontani dalle porte delle nostrechiese (cfr. Evangelii gaudium, n.46). Ma c’è una novità essenzialeche va delineando la missionepropria di Papa Francesco. Nonè più l’ora soltanto delle analisi,è l’ora dell’agire, di iniziarequell’opera di giustizia e di mi-sericordia da troppo tempo atte-sa, riordinando la prassi pastora-le e canonica sostanzialmente invigore da poco meno di tre seco-li. Così annunciava Francescogià all’inizio del pontificato, il28 luglio 2013, concludendo lagiornata mondiale della gioventùa Rio de Janeiro.

Per comprendere la tensioneteologico-giuridica che anima ilmotuproprio sul nuovo processodi nullità matrimoniale è indi-spensabile accogliere la novitàdel pontificato di Francesco, cherisulta da una duplice centralità.Da una parte, il Vangelo di Cri-sto pone al centro i poveri.D all’altra, come risulta chiarodalla promulgazione di questanuova legge di giustizia e di mi-sericordia, vi è la comprensionedell’esercizio del ministero comediakonìa (“servizio”), in comu-nione indispensabile con i vesco-vi a capo delle Chiese nelmondo.

Francesco nel discorso conclu-sivo del Sinodo straordinario haaffermato che Pietro non intendegovernare da solo la Chiesa eche i vescovi devono a loro voltagovernare le Chiese in comunio-ne con Pietro, che vive nel Ro-mano Pontefice. Di questo tuttirisponderanno a Cristo, supremop a s t o re .

Così Francesco, con questalegge fondamentale dà il veroinizio alla sua riforma: ponendoal centro i poveri, cioè i divorzia-ti risposati tenuti o consideratilontani, e chiedendo ai vescoviuna vera e propria metànoia.Cioè una “conversione”, un cam-biamento di mentalità che li con-vinca e sorregga a seguire l’invi-to di Cristo, presente nel lorofratello, il vescovo di Roma, dipassare dal ristretto numero dipoche migliaia di nullità a quel-lo smisurato di infelici che po-trebbero avere la dichiarazionedi nullità — per l’evidente assen-za di fede come ponte verso laconoscenza e quindi la libera vo-lontà di dare il consenso sacra-mentale — ma sono lasciati fuoridal vigente sistema.

Papa Francesco promulga ilnuovo ordinamento processualecanonico di nullità matrimonialeauspicato da una larga maggio-ranza dei Padri sinodali. Maquesto per essere applicato in ve-rità e giustizia ha bisogno dellalibertà del cuore e della mentedei vescovi, nel segno di unacollegialità non di principio, manei fatti.

La prima grande novità è l’in-vito del Pontefice nel motupro-prio che i vescovi riassumanol’esercizio dei santi vescovi deiprimi secoli della Chiesa, che te-nevano a manifestare personal-mente la potestà sacramentale —ricevuta con l’imposizione dellemani nell’ordinazione episcopale— di padri, maestri, giudici.

Francesco, Pontefice “servocon i servi”, chiede ai vescovi diesercitare e vivere la loro potestàsacramentale, ricevuta non daPietro ma dallo Spirito Santo. Ilvescovo, dunque, servo delle ani-me, è chiamato a svolgere il mi-nistero della diakonìa per la sal-vezza dei fedeli, rendendosi di-sponibile all’ascolto, in tempi emodi che sottolineino il valore

Pierre Subleyras, «Ritratto di Benedetto XIV» (Roma, Museo nazionale di Palazzo Venezia)

Antoon Van Welie, «Ritratto di Pio X» (Musei Vaticani)

hanno avuto l’ispirazione di unariforma profonda del processomatrimoniale, per servire questosupremo scopo in tempi moltodiversi fra loro.

Con le decretali precedentiBenedetto X I V, la sentenza affer-mativa di nullità del matrimonionon appellata era immediata-mente esecutiva dopo una solaistanza, con la conseguenza dellostato libero e della possibilità diun nuovo matrimonio.

Papa Lambertini, sommo giu-rista, da una parte consolidò ilsistema dello scioglimento ponti-ficio per grazia del vincolo rato enon consumato; dall’altra, perfermare gli abusi commessi davescovi e tribunali soprattutto inPolonia nel dichiarare le nullitàdi matrimonio, con la costituzio-ne apostolica Dei miseratione,promulgata il 3 novembre 1741,decise la necessità della doppiasentenza conforme, nel medesi-mo capo di nullità matrimonialegiudicato in prima istanza, perpoter celebrare un nuovo matri-monio canonico.

Questo sistema ha retto fino aigiorni nostri. Unica eccezione fuquella delle facoltà concesse adexperimentum da Paolo VI allaconferenza episcopale statuniten-

La riforma di Papa Francesco,mossa dal medesimo spirito chesostenne Benedetto XIV e Pio X,si distingue però non soltantoper una vera e propria rifonda-zione del processo matrimonialecanonico, ma innanzi tutto per iprincipi teologici ed ecclesiologi-ci che la sostengono.

Bisogna partire da quanto èstato già delineato con chiarezzanell’arco di quasi mezzo secolo— dal pontificato di Paolo VI aquello di Benedetto XVI — edespresso nella quarantesima pro-posizione finale del Sinodo deivescovi del 2005. Questa racco-mandava “di approfondire ulte-riormente gli elementi essenzialiper la validità del matrimonio,anche tenendo conto dei proble-mi emergenti dal contesto diprofonda trasformazione antro-pologica del nostro tempo, dalquale gli stessi fedeli rischiano diessere condizionati specialmentein mancanza di una solida for-mazione cristiana”. E nell’i n t ro -duzione all’istruzione della Con-gregazione per la dottrina dellafede sulla pastorale dei divorziatirisposati il cardinale Ratzingerosservava: “Si dovrebbe chiarirese veramente ogni matrimoniotra due battezzati è ipso facto un

della misericordia e della giusti-zia. In particolare, come si evin-ce dalla preghiera di ordinazioneepiscopale, il vescovo riceve iltriplice potere di rimettere i pec-cati, affidare i ministeri, scioglie-re dai vincoli.

Nei due motupropri — p ostidal Papa sotto la protezione del-la Madre di Dio — il vescovodiocesano, o l’eparca, è l’animadel processo cosiddetto breve,che potrà attuarsi secondo lestrette condizioni indicate: l’evi-dente nullità nei fatti incontesta-bili (già sopra accennati), l’ac-cordo delle parti (o per lo menol’assenza dichiarata della parteconvenuta dal processo), l’imme-diata sentenza affermativa, consi-derate con gravità le scritturedelle parti e del difensore delvincolo; oppure egli rinvia alprocesso ordinario, nel caso incui, assistito sempre dal-l’istruttore e dall’assessore, nonsia in grado di raggiungere lacertezza morale per la dichiara-zione di nullità.

Ma come potranno i vescovi,o gli eparchi, soprattutto nellegrandi diocesi, assicurare, alme-no in parte e come segno, questoloro compito di pastori giudici?Ciò che importa è che lo spiritodi collegialità e comunione deivescovi con quanto disposto dalPontefice inizi a permeare il cuo-re e la mente dei pastori. I fedeliattendono con ansia e amore talemetànoia e saranno comunquepazienti nel Signore davanti allabuona fede dei loro pastori.L’anno del giubileo della miseri-cordia attende questo segno diumile obbedienza da parte deipastori delle Chiese allo Spiritoche parla loro attraverso France-sco.

Apre il cuore alla speranza ilrecente corso di formazione dellaRota romana a Città del Messi-co, con la partecipazione di circaquattrocento preti e laici, donnee uomini provenienti da tutte leNazioni centroamericane, inviatidai loro pastori ed entusiasti dipoter servire nelle loro Chiese ipoveri, assistendo il ministerogiudiziario dei vescovi. France-sco ha inviato una lettera espri-mendo la fiducia che tali corsipossano moltiplicarsi come “ser-vizio del Papa alle Chiese parti-colari, facendo memoria del pri-mo Pietro” secondo la testimo-nianza del “suo terzo successore,il Papa Clemente I, che nella sualettera ai Corinzi interviene rego-lando le distinte materie di quel-la comunità locale”.

La comunione e la collegialitàrichieste dal nuovo processoavranno certo bisogno di tempoper lo studio e la formazione.Ma quel che conta è l’accoglien-za del nuovo espresso da PapaFrancesco: il servizio e la miseri-cordia verso questa categoria dipoveri, il grande numero di di-vorziati che attendono, se possi-bile, un nuovo matrimonio cano-nico. La formazione permanenteaiuterà a far sì che ogni vescovo,avendo il proprio tribunale perle cause di nullità matrimoniale,riscopra il ministero, affidatoglinell’ordinazione, di giudice deisuoi fedeli.

In sintesi, la riforma è caratte-rizzata dalla centralità del vesco-vo diocesano, o dell’eparca, nelsegno della collegialità. I vescovinon potranno tuttavia fare scontisul vincolo matrimoniale se essofosse valido, perché sarebbe untradimento nei confronti non delPapa ma di Cristo. Infatti, mae-

stro della loro potestà sacramen-tale è Cristo stesso, che li aiuteràa evitare eventuali abusi.

In caso di evidenti nullità dimatrimonio il processo è breve —bisogna evitare i termini “som-mario” e “amministrativo” — equi il giudice è il vescovo, che siserve di due assessori con i qualidiscute sulla certezza morale deifatti addotti per la nullità matri-moniale. Se il vescovo raggiungequesta certezza, pronuncia la de-cisione, altrimenti invia la causaal processo ordinario.

Nel processo breve raro è l’ap-pello, perché vi sono l’a c c o rd odelle parti ed evidenti fatti circala nullità; e in presenza di ele-menti che inducono a ritenerel’appello meramente dilatorio estrumentale, questo potrà essererigettato per mancanza dei pre-supposti giuridici.

Il processo ordinario invecepuò durare un anno al massimo,viene abolita la doppia conformee infine la sentenza affermativanon appellata diviene ipso factoesecutiva. Se si propone l’app el-lo dopo una sentenza affermati-va, questo può essere respinto incaso di evidente mancanza di ar-gomenti, per esempio in caso diappello strumentale per nuocerealla controparte.

La riforma tiene conto delmotivo precipuo della richiestadi nullità matrimoniale: questaviene chiesta per motivi di co-scienza, per esempio vivere i sa-cramenti della Chiesa o perfezio-nare un nuovo vincolo stabile efelice, a differenza del primo.

La speditezza del processo vapoi verso una maggiore limita-zione degli appelli alla Santa Se-de, cioè alla Rota romana, o delricorso alla Segnatura apostolicaper la nuova proposizione dellacausa negata dalla Rota.

Il Papa auspica infine che sigiunga appena possibile alla pie-na gratuità delle cause, secondoil principio della Scrittura: gra-tuitamente avete ricevuto, gratui-tamente date. E le persone ab-bienti potranno essere invitate acontribuire con donazioni a be-neficio dei più poveri.

Secondo sant’Ireneo, gloria diDio è l’uomo vivente. Sia con-cesso di aggiungere: l’uomo sal-vato dal ministero sollecito digiustizia e di misericordia dellaChiesa.

*Decano della Rota romana

San Leone Magno (VIII secolo, Roma, chiesa di Santa Maria Antiqua)

L’OSSERVATORE ROMANOpagina 8 mercoledì 9 settembre 2015

Messa a Santa Marta

Nel piccolo c’è tutto

Messaggio del sostituto della Segreteria di Stato

Giustizia sociale antidoto alla guerra

I motupropri presentati in conferenza stampa

D oppiacentralità

Giotto, «Natività di Maria»(1303-1305, Padova

Cappella degli Scrovegni)

Centralità del vescovo diocesano,abolizione della doppia sentenzaconforme, processo breve, riduzionedei tempi anche per il processo or-dinario, limitazione degli appelli al-la Santa Sede e dei ricorsi in Se-gnatura apostolica. Sono queste lerilevanti novità della terza granderiforma — dopo quelle di BenedettoXIV e di Pio X — del processo cano-nico per le cause di dichiarazionedi nullità del matrimonio, che dalprossimo 8 dicembre entrerà in vi-gore secondo quanto stabilito daidue motupropri di Papa FrancescoMitis iudex Dominus Iesus e Mitis etmisericors Iesus.

Venendo incontro alle unanimirichieste giunte dalle conferenzeepiscopali — emerse nel corsodell’ultimo sinodo straordinario deivescovi — di velocizzare i processiper la dichiarazione di nullità, ilPapa aveva costituito il 27 agosto2014 una speciale commissione chestudiasse possibili soluzioni. A illu-strare i contenuti dei due motupro-pri sono stati autorevoli membri diquella commissione, nel corso dellaconferenza svoltasi nella tarda mat-tinata di martedì 8 settembre nellaSala stampa della Santa Sede. In-sieme al presidente, monsignor PioVito Pinto, decano della Rota Ro-mana, sono intervenuti il cardinale

evidenti di manifesta nullità), laprassi giudiziaria potrà godere diuna notevole velocizzazione.

Al riguardo, sollecitato anchedalle domande dei giornalisti, mon-signor Bunge ha fatto notare comeper il processo ordinario si possadavvero arrivare a non più di unanno per la sentenza.

La riforma è voluta anche per leChiese orientali cattoliche; da qui lascelta di due motupropri. Una deci-sione, quest’ultima, che secondomonsignor Salachas mostra nei fatticome il concetto della Chiesa che«respira con due polmoni» non siaaffatto retorico. Entrando nel meri-to della riforma, l’esarca ha sottoli-neato l’importanza dello snellimen-to delle procedure processuali cheviene incontro a una delle causemaggiori di abbandono della Chie-sa cattolica da parte dei fedeli. Sul-la centralità del vescovo, monsignorSalachas ha sottolineato come lagrande fiducia data ai pastori ri-chieda un notevole impegno: il ve-scovo — che, come affermano i santiPadri orientali, «è giudice e medi-co» — dovrà sapere applicare laakribèia e la oikonomìa, cioè il rigorenell’amministrare la giustizia e lamisericordia nel valutare una nullitàche emerge manifesta dall’esame diuna causa. In ogni caso un compito

«Nel piccolo c’è tutto». Lo stile diDio che agisce nelle piccole cose mache ci apre grandi orizzonti è statoal centro della meditazione di PapaFrancesco durante la messa celebrataa Santa Marta martedì 8 settembre,memoria liturgica della natività diMaria.

Richiamando il testo della collettapronunciata poco prima — nellaquale si chiede al Signore «la graziadell’unità e della pace» — il Pontefi-ce ha puntato l’attenzione su dueverbi già evidenziati nelle omelie dei«giorni scorsi»: riconciliare e pacifi-care. Dio, ha detto, «riconcilia: ri-concilia il mondo con sé e in Cri-sto». Gesù, portato a noi da Maria,pacifica, «dà la pace a due popoli, edi due popoli fa uno: degli ebrei edelle genti. Un solo popolo. Fa lapace. La pace nei cuori». Ma, si èchiesto il Papa, «come riconcilia,Dio?». Quale è il suo «stile»? Forseegli «fa una grande assemblea? Simettono tutti d’accordo? Firmanoun documento?». No, ha risposto,«Dio pacifica con una modalità spe-ciale: riconcilia e pacifica nel piccoloe nel cammino».

La riflessione di Francesco è quin-di iniziata a partire dal concetto di“piccolo”, quel “piccolo” di cui silegge nella prima lettura (Michea, 5,1-4): «E tu, Betlemme di Efrata, cosìpiccola...». Questo il commento delPapa: «Così piccola: ma sarai gran-de, perché da te nascerà la tua guidae lui sarà la pace. Egli stesso sarà lapace», perché da quel “piccolo”«viene la pace». Ecco lo stile diDio, che sceglie «le cose piccole, lecose umili per fare le grandi opere».Il Signore, ha spiegato il Papa, «è ilGrande» e noi «siamo i piccoli», mail Signore «ci consiglia di farci pic-coli come i bambini per poter entra-re nel regno dei Cieli», dove «igrandi, i potenti, i superbi, gli orgo-gliosi non potranno entrare». Dio,perciò, «riconcilia e pacifica nel pic-colo».

Il Pontefice ha quindi affrontatoil secondo concetto, secondo il qualeil Signore riconcilia «anche nel cam-mino: camminando». E ha spiegato:«Il Signore non ha voluto pacificaree riconciliare con la bacchetta magi-

ca: oggi — pum! — tutto fatto! No.Si è messo a camminare con il suopopolo». Un esempio di questaazione di Dio si ritrova nel vangelodel giorno (Ma t t e o , 1, 1-16.18-23). Unbrano, quello della genealogia diGesù, che può apparire un po’ rip e-titivo: «Questo generò questo, que-sto generò questo, questo generòquesto... È un elenco», ha fatto no-tare Francesco. Eppure, ha spiegato,«è il cammino di Dio: il camminodi Dio fra gli uomini, buoni e catti-vi, perché in questo elenco ci sonosanti e ci sono criminali peccatori».

Un elenco, quindi, dove si incon-tra anche «tanto peccato». Tuttavia«Dio non si spaventa: cammina.Cammina con il suo popolo. E inquesto cammino fa crescere la spe-ranza del suo popolo, la speranzanel Messia». È questa la «vicinan-za» di Dio. Lo aveva detto Mosè ai

suoi: «Ma pensate: quale nazione haun Dio tanto vicino come noi?». Ec-co allora che «questo camminare nelpiccolo, con il suo popolo, questocamminare con buoni e cattivi ci dàil nostro stile di vita». Per «cammi-nare da cristiani», per «pacificare» e«riconciliare» come ha fatto Gesù,abbiamo la strada: «Con le beatitu-dini e con quel protocollo sul qualetutti saremo giudicati. Matteo, 25:“Fate così: piccole cose”». Questosignifica «nel piccolo e nel cammi-no».

A questo punto il Papa ha ag-giunto un altro elemento. Il popolod’Israele, ha detto, «sognava la libe-razione», aveva «questo sogno per-ché gli era stato promesso». Anche«Giuseppe sogna» e il suo sogno «èun po’ come il riassunto del sognodi tutta questa storia di cammino diDio con il suo popolo». Ma, ha ag-

giunto Francesco, «non solo Giu-seppe ha dei sogni: Dio sogna. Ilnostro Padre Dio ha dei sogni, e so-gna cose belle per il suo popolo,per ognuno di noi, perché è Padre eessendo Padre pensa e sogna il me-glio per i suoi figli».

In conclusione: «Questo Dio on-nipotente e grande, ci insegna a farela grande opera della pacificazione edella riconciliazione nel piccolo, nelcammino, nel non perdere la speran-za con quella capacità» di fare«grandi sogni», di avere «grandiorizzonti».

Perciò il Pontefice ha invitato tut-ti — in questa commemorazionedell’inizio di una tappa determinan-te della storia della salvezza, la na-scita della Madonna — a chiedere«la grazia che abbiamo chiesto nellapreghiera, dell’unità, cioè della ri-conciliazione, e della pace». Ma«sempre in cammino, in vicinanzacon gli altri» e «con grandi sogni».Con lo stile del “piccolo”, quel pic-colo, ha ricordato, che si ritrova nel-la celebrazione eucaristica: «un pic-colo pezzo di pane, un po’ di vi-no...». In «questo “piccolo” c’è tut-to. C’è il sogno di Dio, c’è il suoamore, c’è la sua pace, c’è la sua ri-conciliazione, c’è Gesù».

La nomina di oggi riguarda la Chie-sa in Canada.

Raymond Poissonvescovo di Joliette

Nato il 30 aprile 1958 a Saint-Hyacinthe, Québec, ha compiuto glistudi presso il seminario della San-tissima Trinità a Saint-Bruno e pres-so il Collège André Grasset ed è sta-to ordinato sacerdote il 9 dicembre1983 per la diocesi di Saint-Jean-Longueuil. Ha ottenuto il baccalau-reato presso la Facoltà teologica diMontréal. Dal 1987 al 1989 ha stu-diato presso la Pontificia universitàGregoriana, ottenendo il dottoratoin teologia. Rientrato in Canada èstato nominato segretario particolaredel vescovo di Saint-Jean-Longueuil,monsignor Bernard Hubert, rico-prendo anche l’incarico di vicario epoi parroco di Saint-Georges nellacittà episcopale. Dal 1995 al 2007 èstato parroco della concattedrale diSaint-Antoine de Padoue. Infine, èdivenuto parroco dell’unità pastoraleS a i n t e - M a rg u e r i t e - d ’Younville e ret-tore della basilica di Sainte-Anne diVarennes. Nominato vescovo titolaredi Gegi e ausiliare di Saint-Jérôme il1° maggio 2012, ha ricevuto l’o rd i n a -zione episcopale il successivo 15 giu-gno.

Nomina episcopalein Canada

«Un’occasione propizia» per «rinnovare la responsabi-lità nel cercare mezzi per prevenire ogni minaccia diconflitto armato, attraverso la promozione di una mag-giore giustizia sociale, libertà e solidarietà». È quantoauspica Papa Francesco nel messaggio a firma del so-stituto della Segreteria di Stato, arcivescovo AngeloBecciu, in occasione dell’inaugurazione del restaurodell’opera La guerra e la pace nel Palazzo delle Nazio-ni Unite a New York.

I due grandi affreschi dipinti dall’artista contempo-raneo brasiliano Candido Portinari (1903-1962), sonostati infatti restituiti all’antico splendore dopo un ac-curato restauro durato cinque anni. E dall’8 settembreè possibile ammirarli di nuovo nella sede dell’assem-blea generale dell’Onu, dove si è svolta la cerimoniainaugurale.

Le opere di 14 metri di altezza e 10 di larghezza —che illustrano la rovina e la desolazione dell’umanitàda un lato e la raffigurazione di un mondo sano e ar-

monioso dall’altro — sono state esposte anche in Brasi-le e in Francia grazie al «Progetto Portinari» direttodal figlio dell’artista José Candido Portinari e legatoall’Università cattolica di Rio de Janeiro.

Le parole del Pontefice — prosegue il messaggio in-dirizzato al cardinale Orani João Tempesta arcivescovodi São Sebastiao do Rio de Janeiro — sono oggi rivol-te a tutte le persone in questo mondo che, come de-nuncia l’Evangelii gaudium, «è lacerato dalle guerre edalla violenza, o ferito da un diffuso individualismoche divide gli esseri umani e li pone l’uno contro l’al-tro ad inseguire il proprio benessere» (n. 99). Da quila conclusione: «Nella fedeltà all’impegno sottoscrittoin questo edificio dalle Nazioni Unite qui a New York,attendiamo con ansia il tempo in cui le nazioni “sp ez-zeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle lorolance faranno falci; una nazione non alzerà più la spa-da contro un’altra nazione, non impareranno più l’artedella guerra” (Isaia 2, 4)».

Francesco Coccopalmerio, presiden-te del Pontificio consiglio per i testilegislativi e membro della commis-sione così come l’arcivescovo LuisFrancisco Ladaria Ferrer, segretariodella Congregazione per la dottrinadella fede, e l’esarca apostolico diAtene per i cattolici di rito bizanti-no, monsignor Dimitrios Salachas;con loro, anche i due segretari dellacommissione: monsignor AlejandroW. Bunge, prelato uditore della Ro-ta romana, e il francescano Niko-laus Schöch, promotore di giustiziasostituto del Supremo tribunaledella Segnatura apostolica.

La riforma di Francesco — comesottolineato da monsignor Pinto —ha una «doppia centralità: il vesco-vo e i poveri». I vescovi sono infat-ti posti al centro della nuova nor-mativa che, coinvolgendo anche lacomposizione dei tribunali, prevedeche l’ordinario diocesano sia giudi-ce nella sua Chiesa particolare eche il tribunale possa essere costi-tuito anche solo da lui. Emergonoqui — ha detto il decano della Rotaromana — la fedeltà di Francesco alVaticano II e il suo profondo rispet-to per il principio della collegialità:«il Papa investe sulla fiducia ai ve-scovi». Dai vescovi, durante il sino-do straordinario, è giunta una ri-chiesta ben precisa, ai vescovi ilPontefice affida un compito grave eprezioso che è quello — ha specifi-cato ancora Pinto — di avere una«apertura onesta in anima, mente ecuore, alla massa dei poveri». Equando parla di poveri Francesco«parla anche dei divorziati, che so-no una categoria di poveri».

In alcuni dettagli della riforma èsceso il cardinale Coccopalmeriodescrivendo alcune novità introdot-te, come l’abolizione della doppiasentenza conforme che, peraltro,non nega la possibilità di appellarela sentenza, anche se il tribunalecollegiale, qualora riscontrassenell’appello un intento manifesta-mente dilatorio, potrà confermarecon proprio decreto la sentenza diprima istanza. Grazie a tale innova-zione, accostata all’introduzione delprocessus brevior (con causa intro-dotta da entrambe le parti e prove

trimonio è nullo», cioè non esisten-te, e non certo per arrivare all’«an-nullamento di un matrimonio».

Tale accertamento, anche con lenuove regole, richiede sempreun’assoluta accuratezza. PadreSchöch, per anni difensore del vin-colo, ha precisato come non sia maiammissibile arrivare a ingiuste di-chiarazioni di nullità: per esse nonc’è mai «alcun legittimo avallo nelricorso alla carità o alla misericor-dia» perché queste «non possonoprescindere dalle esigenze della ve-rità». Richiamando parole di PapaFrancesco, il religioso ha infine ri-cordato che «dietro ogni pratica,ogni posizione, ogni causa, ci sonopersone che attendono giustizia». Ela giustizia — ha aggiunto — devesempre «essere conforme alla veri-tà».

Da tutti gli interventi è emersa lasoddisfazione per un passaggio sto-rico che toccherà nel profondo lavita concreta di tante persone:«Questo processo — ha detto mon-signor Bunge — ha messo al centroi fedeli». Vi è naturalmente la con-sapevolezza di un lavoro intenso edifficile. Il pieno accoglimento del-la riforma avrà infatti bisogno di unp o’ di tempo, ha sottolineato mon-signor Pinto, il quale ha fatto nota-re come anche dal punto di vistadelle spese processuali, la filosofiasia quella di andare sempre più in-contro alle persone e di arrivare agarantire la gratuità.

Il cammino è definito — monsi-gnor Pinto ha rilevato come PapaFrancesco abbia portato a compi-mento una riforma che, nelle inten-zioni, era stata già ipotizzata comenecessaria dal cardinale Ratzingerprima e da Benedetto XVI poi — el’impegno è arduo. Non a caso ilPontefice ha firmato la riforma il 15agosto, solennità dell’Assunzione (oDormizione) di Maria, e ha volutoche fosse resa nota l’8 settembre, fe-sta della Natività della Vergine. Edessa entrerà in vigore l’8 dicembre,solennità dell’Immacolata concezio-ne. Per affidarla a Maria, madredella misericordia, all’inizio del giu-bileo straordinario.

gravoso per il quale l’esarca hachiesto l’aiuto della Sede apo-stolica, affinché i vescovi possa-no essere formati al loro ruolo.

La semplificazione delle pro-cedure, l’abbattimento dei tem-pi per arrivare alla sentenzanon significano che nella dot-trina muti qualcosa riguardo alsacramento del matrimonio.L’arcivescovo Ladaria — «teolo-go fra canonisti» — ha ribaditol’indissolubilità del matrimonioe il suo stretto legame con latrasmissione della vita. Ma pro-prio la piena consapevolezzadel sacramento è, soprattuttonegli ultimi tempi, messa a re-pentaglio dalle derive della so-cietà contemporanea. Ecco al-lora che spesso accade di acco-starsi al sacramento senza co-noscere davvero la sua realtà.Perciò è importante riconoscerela validità del matrimonio. Co-me sottolineato in apertura diintervento anche dal cardinaleCoccopalmerio, i processi inter-vengono «per vedere se un ma-

«Vergine della misericordia»