Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio

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Atti della conferenza "NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI:INDICAZIONI PRATICHE.

Transcript of Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio

NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER IL RILASCIO DEL NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER IL RILASCIO DEL

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI:

INDICAZIONI PRATICHEINDICAZIONI PRATICHE

Relatori:Relatori:

Ing.Ing. Giuseppe Giuseppe LomoroLomoro, ,

P. P. I.I. Andrea Andrea FormentiniFormentini, ,

Avv. Marta Avv. Marta TognonTognon

MercoledMercoledìì 7 marzo 2012 7 marzo 2012 -- ore 17.00ore 17.00

Centro ProduttivitCentro Produttivitàà Veneto Veneto -- Fondazione Giacomo RumorFondazione Giacomo Rumor

Area Gruppi di StudioArea Gruppi di Studio

G R U P P O D I S T U D I O A M B I E N T E E S I C U R E Z Z A

09/03/12 andrea formentini 1

ASPETTI GESTIONALI DI PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

PROCEDURE E NORME DI

RIFERIMENTO

09/03/12 andrea formentini 2

D. L.gs 139 08.03.2006 (parte d’interesse p.i.)

-Art 13; (sintesi degli obbiettivi della prevenzione

incendi):

� Sicurezza della vita umana.

� Incolumità delle persone.

� Tutela dei beni e dell'ambiente.

-Art 20; sanzioni e sospensione dell’attività

09/03/12 andrea formentini 3

DPR 151 01.080.2011

� L’elenco allegato (all 1) stabilisce quali attività rientrano

nel sistema di controllo pubblico di p.i., la progressione

di rischio per ogni attività è definito dalle tre tabelle di

suddivisione quantitativa A, B, C, che obbligano ad

attivare procedimenti tra loro diversi.

� La promulgazione di questo DPR da piena attuazione

all’art 20 D.Lgs 139/06.

� Consiglio la lettura dell’opuscolo informativo sui

cambiamenti indotti dal DPR 151

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5694

09/03/12 andrea formentini 4

D. L.gs 81-08 e prevenzione incendi

� Nel caso di attività caratterizzate dalla presenza di

lavoratori si applica anche la normativa di cui al

Decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81, con i

relativi adempimenti di cui agli artt. 17; 18; 19; 20;

22; 23; 24; 26; 29; 36; 37; 43; 46; 64; 80; 85; 100;

163; 164; 289; 290; 291; 292; 293; 294.

� l’art. 68 sanziona, la mancata richiesta del parere

di conformità sul progetto e la mancata richiesta di

visita di controllo ai fini del rilascio del CPI.

09/03/12 andrea formentini 5

La S.C.I.A. di p. i.

Il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità

civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad

osservare, con la messa in esercizio dell’attività, gli

obblighi di cui all’art. 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, nonché

i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di

prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti

disciplinanti l’attività medesima.

Per le attività ricadenti nel campo di applicazione del DLgs

81/08 e successive modificazioni, dichiara, altresì, di aver

messo in atto le misure e gli adempimenti previsti dal

predetto decreto, ed in particolare agli artt. 17, 18, 28, 36,

37, 43, 46, 80, 163, 289.

09/03/12 andrea formentini 6

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

� Art 17, Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

� Art 18, Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

� Art 28, Oggetto della valutazione dei rischi.

� Art 36, Informazione ai lavoratori.

� Art 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

� Art 43, (Sez VI) GESTIONE DELLE EMERGENZE Disposizioni generali.

� Art 46, Prevenzione incendi.

� Art 80, (Capo III) IMPIANTI (..) ELETTRICHE. Obblighi del datore di lavoro.

� Art 163, Tit. V SEGNALETICA (..) Obblighi del datore di lavoro.

� Art 289, Prevenzione e protezione contro le esplosioni (Capo II obblighi del datore di lavoro).

09/03/12 andrea formentini 7

Art 6 DPR 151/11 Obblighi connessi con l'esercizio

dell'attività.

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (…..)

09/03/12 andrea formentini 8

Art 46, Prevenzione incendi.1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità' dei lavoratori.

3. (…).

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (n.d.r. in fase di emanazione)

5. (…)

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

09/03/12 andrea formentini 9

Asseverazione del tecnico

LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI

andrea formentiniandrea formentini 11

Prima e dopo il DPR 151Prima e dopo il DPR 151

NovitNovitàà e fase transitoriae fase transitoria

andrea formentiniandrea formentini 22

Circ. Dipartimento VVF SP DC nCirc. Dipartimento VVF SP DC n°°4865 del 054865 del 05--1010--20112011http://www.vigilfuoco.it/http://www.vigilfuoco.it/aspxaspx//ReturnDocument.aspxReturnDocument.aspx?IdDocumento=5033?IdDocumento=5033

Innovazione:Innovazione: Minori adempimenti amministrativiMinori adempimenti amministrativi Controlli piControlli piùù incisivi a tutela della sicurezza del incisivi a tutela della sicurezza del

cittadino.cittadino.

NecessitNecessitàà di una fase di adattamento applicativo di una fase di adattamento applicativo graduale.graduale.

Disciplina ispirata a criteri di analisi pragmatica Disciplina ispirata a criteri di analisi pragmatica dei processi che sdei processi che s’’intende regolare in modo piintende regolare in modo piùùsemplice e trasparente semplice e trasparente (Cons. di Stato)(Cons. di Stato)

andrea formentiniandrea formentini 33

I nuovi procedimentiI nuovi procedimenti

Valutazione progetti (solo B e C).Valutazione progetti (solo B e C). Controlli (A, B, C) con diverse modalitControlli (A, B, C) con diverse modalitàà.. Deroga a regole verticali (A, B, C) ed Deroga a regole verticali (A, B, C) ed

attivitattivitàà escluse ma regolamentate.escluse ma regolamentate. Nulla osta fattibilitNulla osta fattibilitàà (solo B e C).(solo B e C). Verifiche in corso dVerifiche in corso d’’opera (A, B, C). opera (A, B, C).

andrea formentiniandrea formentini 44

NovitNovitàà apportate dal 151apportate dal 151Art. 8 Nulla osta di fattibilitArt. 8 Nulla osta di fattibilitàà1. Gli enti e i privati responsabili delle attivit1. Gli enti e i privati responsabili delle attivitàà di cui di cui

all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilitdella fattibilitàà dei progetti di particolare complessitdei progetti di particolare complessitàà, ai , ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilitfini del rilascio del nulla osta di fattibilitàà..

Art. 9 Verifiche in corso d'operaArt. 9 Verifiche in corso d'opera1. Gli enti e i privati responsabili delle attivit1. Gli enti e i privati responsabili delle attivitàà di cui di cui

all'Allegato I del presente regolamento, possono all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

andrea formentiniandrea formentini 55

Art. 8 Nulla osta di fattibilitArt. 8 Nulla osta di fattibilitààArgomenti: Argomenti: --ubicazione; ubicazione; --comunicazioni e comunicazioni e

separazioni; separazioni; --accesso area, accesso area, --accostamento mezzi accostamento mezzi s.t.u.s.t.u., , --carattcaratt. costruttive e . costruttive e laylay out (distanziamenti, out (distanziamenti, separazioni, isolamento), separazioni, isolamento), --resistenza al fuoco, resistenza al fuoco, --reazione al fuoco, reazione al fuoco, --compartimentazione, compartimentazione, --vie vie dd’’esodo, esodo, --sistema di controllo fumi, sistema di controllo fumi, --aree e imp. a aree e imp. a rischio, rischio, --impimp. elettrici di sicurezza, . elettrici di sicurezza, --illuminazione di illuminazione di sicurezza, sicurezza, --mezzi ed imp. di estinzione, mezzi ed imp. di estinzione, --impimp. di . di rilevazione, segnalazione allarme.rilevazione, segnalazione allarme.

30 30 gggg tempo massimo di effettuazione del servizio tempo massimo di effettuazione del servizio dalla richiesta.dalla richiesta.

andrea formentiniandrea formentini 66

Lettera circolare Direzione Centrale Prevenzione e Lettera circolare Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica 06Sicurezza Tecnica 06--1010--2011 2011 nn°° 1306113061

http://www.vigilfuoco.it/http://www.vigilfuoco.it/aspxaspx//ReturnDocument.aspxReturnDocument.aspx?IdDocumento=5013?IdDocumento=5013

Punto 4 Procedimenti nel periodo transitorioPunto 4 Procedimenti nel periodo transitorioa)a) AttivitAttivitàà non pinon piùù soggette.soggette.b)b) AttivitAttivitàà con istanza di con istanza di e.p.e.p. ante DPR 151 non ante DPR 151 non

esaminato. (risolto)esaminato. (risolto)c)c) AttivitAttivitàà con parere espresso non ultimate.con parere espresso non ultimate.d)d) AttivitAttivitàà con istanza di CPI (D.I.A.= con istanza di CPI (D.I.A.= S.C.I.A.S.C.I.A.) se ) se

presentata.presentata.e)e) CPI scadenza post 151. Presentare attestazione di CPI scadenza post 151. Presentare attestazione di

rinnovo: art 5.rinnovo: art 5.f)f) Adempimenti Adempimenti attivitattivitàà esistenti che rientrano nel DPR esistenti che rientrano nel DPR

151: ENTRO 06.10.2012.151: ENTRO 06.10.2012.

Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

VICENZA 07/03/2012Avv. Marta Tognon

Costituito formalmente nel novembre 2001:

attualmente conta come comuni associati i Comuni di Carrè, Chiuppano,

Dueville, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Tonezza del Cimone,

Villaverla e Thiene come Comune capofila.

SPORTELLO ASSOCIATO “ALTO VICENTINO”

Nuovo regolamento Suap

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160.

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Ha Ha cambiatocambiato ll’’organizzazioneorganizzazione deidei rapportirapporti delladellaPUBBLICA AMMINISTRAZIONE con le IMPRESEPUBBLICA AMMINISTRAZIONE con le IMPRESE

SUAPimprenditore Altri ENTI

- Ulss- Vigili del fuoco

- Arpav

- Soprintendenza….

D.P.R. del 07/09/2010 n. 160

Nuovo regolamento di semplificazionedei procedimenti di prevenzione incendi

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

ART 1 – DEFINIZIONIART 10 – RACCORDO CON LE PROCEDURE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀPRODUTTIVE (SUAP)

Articolo 4 – IL SUAPAssicura una risposta anche per le

amministrazioni proposte alla tutela - AMBIENTALE- PAESAGGISTICO TERRITORIALE- PATRIMONIO STORICO CULTURALE- TUTELA DELLA SALUTE - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

assicura al richiedente una riposta UNICA e TEMPESTIVA in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte

LE AMMINISTRAZIONI coinvolte nel procedimento trasmettono i loro atti/autorizzazioni/nulla osta solo al SUAP

Cura l’INFORMAZIONE attraverso il portale

I Comuni esercitano il SUAP in forma SINGOLA, ASSOCIATA O IN CONVENZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO

D.P.R. del 07/09/2010 n. 160

Ambito di applicazione

Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.

Sono esclusi:- gli impianti e le infrastrutture energetiche,- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,

- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

D.P.R. del 07/09/2010 n. 160

Il nuovo Regolamento 151/2011 conferma che …

… lo "sportello unico per le attività produttive" è

l'unico punto di accesso per il richiedente

in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, per le quali assicura una

risposta telematica unica e tempestiva

IN LUOGO DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNQUE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO

Pertanto anche laddove si parla di presentazione “al Comando” deve intendersitramite il SUAP

SUAP unico punto di accesso delleimprese alla P.A.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse

esclusivamente dal SUAP.

Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche non

possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,

pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo,

comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente

al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad

esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

IL DPR N. 151/2011 Ai sensi dell’art. 4, co. 1: “per le attività di cui all’Allegato

I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, nr. 139, è presentata (…), prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7, del presente regolamento.

Il comando (SUAP) verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta”

Procedimento automatizzato (SCIA)

La SCIA, dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, è presentata al SUAP.

Il SUAP verifica con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

A seguito di tale rilascio, il richiedente,

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' avviare immediatamente

l'intervento o l'attivita'.

Cambia lCambia l’’organizzazioneorganizzazione

SUAP

SCIA

Rilascia ricevuta

DINIEGO entro 30 gg

- dichiarazioni- asseverazioni

- Elaborati tecniciVerifica la completezza FORMALE della

segnalazione

Invia SCIA+allegati agli enti

competenti

Inizio immediato attività

Enti richiedono integrazioni

Il richiedente può chiedere convocazione di CS ai sensi 241/90 (art. 38 lett.f)

COSA CONTIENE LA SCIA

La L. n. 241/1990 come modificata dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 nr. 122

L’art. 19, co. 1, stabilisce che la segnalazione (SCIA) è corredata: •dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445,

•nonché dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla

legge. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici

necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI

TITOLARE DELL’ATTIVITA’

< segnala l’inizio dell’attività: rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali di cui all’art. 46 e per i fatti previsti dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dichiara di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal Dlgs n. 81/2008 (artt. 17; 18; 28; 36; 37; 43; 46; 80; 163 e 289);

TECNICO ABILITATO ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE

< assevera la conformità dell’opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F.;

TECNICO ABILITATO ED ISCRITTO NEGLI APPOSITI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

< elabora e redige le dichiarazioni e le certificazioni che devono comprovare che iprodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio.

ASSEVERAZIONE

• Nella lingua italiana significa “affermare con solennità”

• porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formalee di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a veritàe affidabilità del contenuto;

• tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell’intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi.

• L’art. 19. co. 6, della legge 241/1990 come modificata dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78 stabilisce che «ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

INFORMATIZZAZIONE

Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e allegati

sono presentati esclusivamente in modalitàtelematica

al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che

intervengono nel procedimento.

IL NUOVO CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALEIl nuovo Codice dell’amministrazione digitale dovrebbe rendere

possibile la modernizzazione della pubblica amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività:

DATI RIFORMA BRUNETTA

Riduzione di 1.000.000 di pagine l’anno per effetto dell’avvio della dematerializzazione, con l’obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine

Risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l’anno(solo acquisto senza smaltimento)

Riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative, in particolare di quelle ancora a basso tasso di informatizzazione

La posta elettronica certificata (PEC) produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione della raccomandate della Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di archiviazione

Il portale "www.impresainungiorno.it"

E' il sito web di riferimento per imprese e soggetti

da esse delegati, che consente di ottenere

informazioni e interoperare telematicamente con

gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività

produttive e di prestazione di servizi, anche

attraverso le regole tecniche del Sistema Pubblico di

Connettività.

Il portale interopera con i sistemi informativi e i

portali già realizzati da Regioni o enti locali e con

quelli successivamente sviluppati a supporto degli

sportelli unici.

Pertanto il Portale Pertanto il Portale www.impresainungiorno.itwww.impresainungiorno.it

InteragisceInteragisce con il nostro SUAPED con il nostro SUAPED

(http://sportellounico.regione.veneto.it)(http://sportellounico.regione.veneto.it)

gestione telematica obbligatoria

Il Portale nazionale www.impresainungiorno.it, implementato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160, comprende un link al SUAPED della Regione veneto,

PORTALE SUAPED E’ il portale della RegioneVeneto per gli sportelli associati

• Vi si accede attraverso ilportale nazionale

• Contiene la modulisticacompilabile e dapresentare per i diversi interventi

LA MODULISTICA• In caso di eventuali

incompletezze nelle pagine "interventi e documenti da presentare" in Suaped, la modulistica piùaggiornata va sempre ricercata nei siti internet degli enti terzi competenti per ciascun endoprocedimento

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

PORTALE SUAPED istanze presentate on-line

tramite SUAPED, con firma digitale

LA PROCURA PER LA FIRMA IN DIGITALE

Il richiedente conferisce procura speciale (tramite apposito modello che si trova sul sito sul sito regionale) a chi firma in digitale e trasmette via PEC la pratica (in genere il tecnico competente a firmare il progetto).

Procura e istanza, firmate a mano dal richiedente, vengono scansionate, trasformate in PDF e firmate in digitale dal delegato; anche gli altri documenti sono tutti PDF firmati in xxx.pdf.p7m.

Il soggetto delegato firma in digitale, a conferma della conformità degli originali, anche ricevute di pagamento e scansioni di documenti sottoscritti su cartaceo anche da altri soggetti coinvolti.

LA PROCURA PER LA FIRMA IN DIGITALE

LA BOLLATURALa marca da bollo (da €. 14,62 acquistata normalmente)

deve apparire o sulla domanda scansionata, convertita in pdf e firmata in digitale o in una scansione a sèstante (sempre firmata in digitale).

Deve essere annullata con scritta a mano riportante la ditta richiedente e la data di presentazione della domanda, in modo da lasciare visibile il n. identificativo per eventuali controlli a campione ).

In caso di rilascio di provvedimento autorizzativo deve essere trasmessa una scansione firmata in digitale come da seconda ipotesi. La data di annullo potràessere quella di invio o precedente.

Tutti gli originali delle marche devono essere conservati per eventuali futuri controlli a campione.

Al SUAPAl SUAP

Articolo 7 – PROCEDIMENTO UNICOprocedimento ordinario

entro 30 giorni dal ricevimento richiede documentazione integrativa

IL RICHIEDENTE PRESENTA DOMANDA

Se documentazione completaentro successivi 30 giorni

PROVVEDIMENTO FINALE

Allo scadere 90 gg o tempo x pareri amministrazioni

FA ISTRUTTORIA

LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AVVIENE SEMPRE IN VIA TELEMATICA

Se non ci sono richieste integrazioni domanda si intende correttamente presentata

X intese/nulla osta di altri enti

può indire una CS anche su richiesta interessato

Richiede il parere di enti terzi

Chiusura dei lavori e collaudo

Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformitàdell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non intenda proporre domanda di agibilità ai sensi del Dpr 6 giugno 2001, n . 380;

Tale documentazione è completata, ai fini della rispondenza dell’operaalle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degliincendi, dalla SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

L’art. 5 del DPR 1 agosto 2011 nr. 151 stabilisce che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite:

•una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7. Il comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione;

•un’asseverazione resa da un professionista abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno attestante la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio.