NOVITA’ INTRASTAT 2013

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NOVITA’ INTRASTAT 2013. Studio Del Nevo srl Via Trento 30 43122 Parma 0521/784271. CESSIONI MERCI. - PowerPoint PPT Presentation

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NOVITA’ INTRASTAT2013

Studio Del Nevo srlVia Trento 3043122 Parma0521/784271

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CESSIONI MERCIIl momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’inizio del

trasporto o spedizione nel Paese del cedente (non più dalla consegna o dall’arrivo a destinazione) o del Paese di provenienza a nulla rilevando il pagamento totale o parziale (l’acconto non conta).

Rimane ferma la posticipazione del momento di effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si

producano successivamente (fermo restando il limite massimo di un anno dalla consegna)

Esempio: consignment stock

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FATTURE DI ACCONTO MERCE

Per gli acconti incassati o pagati, relativi a forniture di merce, non vi è più l’obbligo di emissione della fattura limitatamente ai rapporti con soggetti

appartenenti all’Unione Europea (trattasi di un mero evento finanziario che non comporta l’effettuazione dell’operazione).

Nulla è cambiato ai fini della compilazione delle dichiarazioni intrastat:La fattura di acconto non rileva all’atto della sua emissione

La dichiarazioni intrastat viene effettuata per il 100% della fornitura all’atto del saldo

Resta fermo l’obbligo delle fatture di acconto, relative alle forniture di merce, per le transazioni nazionali e con i Paesi extraUe.

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LA FATTURA DI CESSIONE MERCE

La fattura deve tassativamente contenere il numero della partita iva del cessionario nazionale o Ue o del codice fiscale se trattasi di soggetto privato

italiano.

La fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (per le cessioni intracomunitarie di beni) al giorno di effettuazione dell’operazione

Deve essere indicato che trattasi di operazione “non imponibile”.Si suggerisce di indicare “non imponibile art.41 legge 427/93”.

Non si deve indicare operazione soggetta ad inversione contabile (reverse charge)

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FATTURA SEMPLIFICATAUtilizzabile solo per operazioni di importo

inferiore a 100 Euro (riteniamo iva inclusa).

La fattura semplificata non può essere emessa per:

Le cessioni intracomunitarie di beni

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ACQUISTI MERCEE’ fatto obbligo durante l’integrazione delle operazioni intrcomunitarie di

indicare:

NumerazioneControvalore in euro

Ammontare dell’imposta (o indicazione art.iva per non applicazione dell’imposta)

L’annotazione nel registro iva vendite dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura con rifermento al mese

precedente

L’annotazione nel registro iva acquisti va compiuta anteriormente alla liquidazione (o dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto ed entro

i termini ordinari previsti dall’art. 19, comma 1, dpr 633772.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

In qualche ipotesi sarà oggettivamente difficile individuare il momento di partenza dei beni dal Paese del fornitore: si dovrà fare riferimento ai documenti di trasporto internazionali come il CMR se disponibile.

Circolare 73/E del febbraio ’94: l’intrastat può essere compilato con riferimento alla data in cui la fattura è

stata registrata o doveva essere registrata.

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TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Nel caso di mancata ricezione della fattura da fornitore Ue si dovrà procedere con la regolarizzazione entro il

giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (non più dal secondo

mese successivo) con emissione della relativa autofattura.

L’obbligo di regolarizzazione è previsto anche per le cessioni di beni non intracomunitari e le prestazioni di

servizio generiche

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NOTE DI VARIAZIONELe fatture rettificative devono riportare il riferimento alla fattura originaria e le

indicazioni dell’oggetto della modifica.

La circolare 36/E/2008 tuttavia segnalava in alternativa di indicare nelle note credito il riferimento all’accordo commerciale.

Le note di variazione devono riportare i dati classici delle fatture semplificate indipendentemente però dall’importo delle stesse.

Resta salva la facoltà di registrazione e/o emettere le note di variazione fuori campo iva ai sensi dell’art.26 DPR 633/72 (con i relativi risvolti intra)

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NOTE DI VARIZIONE ART.26Si ricorda che le note di variazione emesse o registrate fuori

campo iva art.26 non assumono rilevanza intrastat.

Tuttavia se la nota di variazione è emessa a fronte di un reso merce gli operatori con cadenza di compilazione dell’intrastat

mensile dovranno compilare la sezione 2 (intra ter)“ai soli fini statistici”

Gli operatori trimestrali sono esonerati dal fornire i dati statistici per cui non rileveranno nulla in intrastat

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PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE (CICLO ATTIVO)

Prestatore

Committente

Effettuazione operazione

pagamento Pre-fatturazione

ITALIA UE

O

EXTRA

Ultimazione prestazione

Se anticipato rispetto a ultimazione prestazione si considera effettuata la prestazione

Non si considera effettuata la prestazione

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PRESTATORE COMMITTENTE ART. IVA EMISSIONE FATTURA

RILEVANZA INTRASTAT

ITALIA UE

O

EXTRA

7 TER Entro il giorno 15 rispetto al mese successivo di effettuazione dell’operazione

Sì solo quelle verso committente Ue (B2B)

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GLI ACCONTI SERVIZI GENERICI

Le fatture di acconto assumono certamente rilevanza intrastat

immediata.

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SERVIZI GENERICI (7 TER)(ciclo passivo)

Prestatore Committente

Effettuazione operazione

pagamento Pre-fatturazione

UE

O

EXTRA

ITALIA Ultimazione prestazione

Se anticipato rispetto a ultimazione prestazione si considera effettuata la prestazione

Non si considera effettuata la prestazione*

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INTERPRETAZIONECircolare 35/E/2012:

la ricezione della fattura può essere ritenuta indice di esecuzione dell’operazione

con conseguente onere di compilazione dell’intrastat.

Se un fornitore emette fattura, anche per il prezzo totale, e non effettua l’operazione e si è certi che la prestazione non

sia stata pagata, si dovrà attendere l’ultimazione della prestazione o il pagamento per compilare l’intrastat

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PRESTATORE COMMITTENTE

ART. IVA registrazione RILEVANZA INTRASTAT

UE

O

EXTRA

ITALIA Integrazione con iva per i soggetti Ue ed autofattura art.17 per gli extraue

Entro il giorno 15 rispetto al mese successivo di effettuazione dell’operazione

Sì solo quelle ricevute da prestatori Ue (B2B)

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SERVIZI NON GENERICI(ciclo attivo)

Prestatore Committente

Effettuazione operazione

pagamento Pre-fatturazione

ITALIA UE

O

EXTRA

Pagamento o fattura anticipata

Se anticipato rispetto ad emissione fattura si considera effettuata la prestazione

Se viene emessa fattura anticipata si considera effettuata la prestazione

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Prestazioni di servizio non generiche

Si evidenzia che tutte le prestazioni di servizi non generiche non assumono mai rilevanza ai fini della compilazione della dichiarazione intrastat sia nel ciclo attivo che in quello passivo

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SERVIZI NON GENERICI(ciclo attivo)

PRESTATORE COMMITTENTE

ART. IVA EMISSIONE FATTURA

RILEVANZA INTRASTAT

ITALIA UE

O

EXTRA

7 quater

7 quinquies

Entro giorno di effettuazione dell’operazione

MAI

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SERVIZI NON GENERICI(ciclo passivo)

Prestatore Committente

Effettuazione operazione

pagamento Pre-fatturazione

UE

O

EXTRA

ITALIA Pagamento o fattura anticipata

Se anticipato rispetto ad emissione fattura si considera effettuata la prestazione

Se viene emessa fattura anticipata si considera effettuata la prestazione

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PRESTATORE COMMITTENTE ART. IVA REGISTRAZIONE

RILEVANZA INTRASTAT

UE

O

EXTRA

ITALIA Integrazione con o senza iva per i Ue

Autofattura art.17 extraue

Entro giorno di effettuazione dell’operazione.

Se pre-fatturata operazione effettuata

MAI