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STUDIO CONSICUR di Fanesi Luca Vincenzo
SICUREZZA LAVORO – QUALITÀ – FORMAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE ACCREDITATO
(Regione Piemonte n. 1273/001 del 26/11/2014)
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News Consicur n. 02– maggio 2017.
INAIL: FINANZIAMENTO BANDO ISI
L’incentivo rivolto alle imprese viene erogato sotto forma di contributo a fondo perduto nella
misura del 65% delle spese sostenute al netto di IVA. Le spese per la realizzazione del progetto
devono essere comprese tra un minimo di 5.000 € ed un massimo di 130.000 €. (approfondimento pg. 2).
UNI EN ISO 7010:2017 – NUOVI SEGNALI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI E’ entrata in vigore, lo scorso 2 febbraio 2017, la norma UNI EN ISO 7010:2017, che contiene una
raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli
infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di
emergenza. (approfondimento pg. 4).
IMPIANTI ELETTRICI A BORDO MACCHINA: PUBBLICATA LA NUOVA IEC 60204-1:2016 Il 13 ottobre 2016 è stata pubblicata la SESTA edizione della norma IEC 60204-1 – Safety of
machinery – Electrical equipment of machines. (approfondimento pg. 5).
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA SULLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) Con intesa della Conferenza Stato Regioni del 10 novembre 2016 è stato aggiornato il testo “Le
Fibre Artificiali Vetrose (FAV) – (approfondimento pg. 10).
LAVORARE NELLE ORE NOTTURNE PUÒ NUOCERE ALLA SALUTE, ANCHE IN MODO GRAVE. A dirlo è uno studio americano, parte di un più ampio progetto partito nel 1976 e condotto da un
team internazionale. L’indagine ha analizzato per un ventennio la salute di un gruppo di 75 mila
infermiere americane; secondo gli autori, ciò non costituirebbe un limite ma, al contrario, il riferirsi
ad una sola professione, permettendo di escludere le variabili legate alla diversità di occupazione,
rafforzerebbe i risultati ottenuti, comunque considerati estendibili alla popolazione generale
(approfondimento pg. 11).
GRUPPI A RISCHIO ACCRESCIUTO – INDICAZIONI DAL RAPPORTO OSHA Il Rapporto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) “La diversità della
forza lavoro e la valutazione dei rischi: garantire che tutti siano inclusi”, pubblicato nel 2009, mette
in evidenza un aspetto della valutazione dei rischi sul lavoro su cui pongono l’accento anche la
normativa comunitaria e nazionale.
(approfondimento pg. 13).
I RISCHI PER LA SALUTE DELLE APPARECCHIATURE ABBRONZANTI Secondo un parere di un comitato europeo l’utilizzo di lettini/apparecchiature abbronzanti
aumenta significativamente il rischio di contrarre tumori. Rischio che aumenta per numero e
frequenza delle sessioni abbronzanti.
(approfondimento pg. 17).
CASSAZIONE PENALE: COME PROVARE L’AVVENUTA FORMAZIONE Un Datore di Lavoro è stato condannato dal Tribunale di Terni per il reato contravvenzionale –
accertato nell’aprile 2012 – di cui all’articolo 37, comma 1, in relazione all’articolo 55, comma 5,
lettera c), del D. Lgs. 81/08 per la Mancata Erogazione della Formazione ai Lavoratori.
(approfondimento pg. 20).
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INAIL: FINANZIAMENTO BANDO ISI
Il Bando ISI mette a disposizione consistenti contributi a fondo perduto a favore di
imprese che investono su progetti di miglioramento del livello di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. L’obiettivo del bando promosso è quello di incentivare le imprese in
questo importante aspetto della gestione aziendale.
Il progetto deve essere completato entro un anno dalla data di ricezione della
comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa condotta dall’INAIL.
Chi sono i destinatari dell’incentivo?
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole
imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, e per
le quali è già stato riservato il bando ISI Agricoltura 2016.
Quali sono i progetti ammessi a contributo?
Sono ammessi a contributo:
progetti di investimento in attrezzature e macchinari;
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (copertura eternit, sostituzione di
materiali in amianto);
progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (con codici
ATECO: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00,
56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90).
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva
e per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.
Qual è la misura del finanziamento concesso?
L’incentivo rivolto alle imprese viene erogato sotto forma di contributo a fondo perduto
nella misura del 65% delle spese sostenute al netto di IVA.
Le spese per la realizzazione del progetto devono essere comprese tra un minimo di 5.000
€ ed un massimo di 130.000 €.
Quali sono i requisiti per accedere al bando ISI INAIL 2016?
I requisiti che l’impresa deve possedere al momento della presentazione della
domanda e fino alla rendicontazione del progetto ci sono:
avere attiva nel territorio della Regione in cui si svolge l’attività, l’unità produttiva per
la quale si intende realizzare il progetto (nel caso di aziende con più unità produttive
gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la Sede INAIL
dove è attiva la PAT accentrante a prescindere, quindi, da dove ha sede l’unità
produttiva per la quale si richiede il finanziamento);
essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
non essere sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto
della domanda, ad esclusione di quelli concessi dal Fondo di Garanzia;
non aver beneficiato di altri contributi INAIL nei tre anni precedenti la presentazione
della domanda;
non aver riportato condanne penali.
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato alcun limite minimo di finanziamento.
Per i progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività invece il
finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000 €, mentre il finanziamento minimo
ammissibile è pari a 2.000 €.
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Quali sono le spese non ammesse al contributo?
A titolo esemplificativo non sono ammesse a finanziamento le spese relative
all’acquisto o alla sostituzione di:
dispositivi di protezione individuale;
veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D.lgs.
17/2010;
hardware, software e sistemi di protezione informatica che non rientrano tra gli
impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza;
mobili e arredi;
ponteggi fissi.
Inoltre non sono ammessi:
il costo del trasporto di beni;
la sostituzione di macchinari e attrezzature non di proprietà dell’azienda;
la costruzione di immobili o l’ampliamento della cubatura preesistente;
la consulenza per la predisposizione del progetto di finanziamento;
i costi relativi alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008
s.m.i.;
i costi di manutenzione;
acquisizioni tramite leasing;
l’acquisto di beni usati o di quelli essenziali per avviare l’attività di impresa;
i costi del personale;
i costi autofatturati;
compensi vari.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e
non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017.
Come presentare la domanda, modalità e scadenze
La domanda per accedere al contributo a fondo perduto del 65% va presentata
online a partire dal 19 aprile 2017 e fino al 5 giugno 2017 attraverso il sito dell’INAIL,
seguendo 3 fasi:
ottenere le credenziali d’accesso ai servizi online dell’INAIL;
compilare la domanda ISI 2016, effettuare le simulazioni, verificare il raggiungimento
dei 120 punti, salvare la domanda e confermare;
dal 12 giugno 2017 effettuare il download del proprio codice identificativo;
inviare la domanda definitiva con tutti gli allegati.
E’ possibile chiedere un’anticipazione del contributo?
Se l’impresa presenta un progetto il cui ammontare è pari o superiore a 30.000 €, può
richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento stesso e dietro
stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell’INAIL.
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UNI EN ISO 7010:2017 – NUOVI SEGNALI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI
E’ entrata in vigore, lo scorso 2 febbraio 2017, la norma UNI EN ISO 7010:2017, che
contiene una raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare
nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli
alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
Si evidenzia che la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla norma
ISO 3864-1 (la norma europea che stabilisce i colori di identificazione e principi di
progettazione per la segnaletica di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro) e la
progettazione dei segni grafici è conforme alla norma ISO 3864-3 (norma che dà i principi,
i criteri e le linee guida per la progettazione di simboli grafici per l'uso in segnali di
sicurezza come definito nella norma ISO 3864-1, e per i simboli delle etichette di sicurezza
del prodotto, come definito nella norma ISO 3864-2); altresì è doveroso segnalare che, da
un confronto con il D.Lgs. 81/2008, ed in particolare con l’allegato XXV del D.Lgs. 81/2008
(cfr. allegato) e la Direttiva 92/58/CEE, sono evidenti alcune differenti rappresentazioni
grafiche, anche se il significato rimane palesemente equivalente. Ne discende che le
differenze grafiche evidenziate non equivocano il significato, rendendo quindi
equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli. Si specifica nel merito che
fino ad eventuale adeguamento dei simboli alla Norma tecnica, prevale il rispetto della
simbologia riportata nella legge italiana.
La nuova norma si applica a tutti i luoghi di lavoro in cui la cartellonistica di sicurezza deve
essere installata. Dalla norma sono esclusi i segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale,
fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori la cui regolamentazione può
differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma inoltre specifica che gli originali dei segnali di sicurezza possono essere ridotti o
ingranditi a seconda delle esigenze di riproduzione e di applicazione.
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IMPIANTI ELETTRICI A BORDO MACCHINA: PUBBLICATA LA NUOVA IEC 60204-1:2016
Il 13 ottobre 2016 è stata pubblicata la SESTA edizione della norma IEC 60204-1 – Safety of
machinery – Electrical equipment of machines.
Tale edizione, attualmente, non è ancora recepita dal CENELEC come norma EN e
pertanto non è ancora armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Tuttavia
i tempi di recepimento dovrebbero essere brevi, fino ad allora rimane valida la quinta
edizione pubblicata nel 2005 a livello internazionale dalla IEC e approvata a livello
europeo a giugno 2006.
Le principali novità della sesta edizione riguardano i seguenti aspetti:
• nuovi requisiti riguardanti alimentazione elettrica, ambiente circostante e compatibilità
elettromagnetica (EMC)
• nuovi requisiti riguardanti modalità di collegamento e requisiti dei dispositivi di
sezionamento
• nuovi requisiti riguardanti protezione contro le tensioni residue e su protezione mediante
interruzione automatica dell’alimentazione
• nuovi requisiti riguardanti protezioni di sovracorrente e per la determinazione della
corrente di corto circuito
• nuovi requisiti riguardanti terminologia e installazione di apparecchi con elevate
dispersioni verso terra
• nuovi requisiti riguardanti comandi senza fili, arresto di emergenza, realizzazione circuiti
aventi funzioni di sicurezza, protezione contro il malfunzionamento dei circuiti di controllo
• nuovi requisiti riguardanti simboli per dispositivi di comando (alimentazione e
funzionamento macchina)
• nuovi requisiti riguardanti effetti del riscaldamento
• nuovi requisiti riguardanti prevenzione delle correnti parassite
• nuovi requisiti riguardanti protezione delle prese di servizio
• nuovi requisiti riguardanti marcatura involucri dell’equipaggiamento elettrico
• nuovi requisiti riguardanti contenuti e forma della documentazione tecnica
• nuovi requisiti riguardanti le prove di sicurezza elettrica
• nuove specifiche sull’applicazione dei PDS (Power Drive Systems, per esempio inverter)
Nell’attesa di applicazione delle nuove regole di progettazione dell’equipaggiamento
elettrico delle macchine, si raccomanda, per il fabbricante di seguire le informazioni
fornite dall’utilizzatore a cui è destinato l’equipaggiamento, attraverso l’acquisizione dei
dati indicati nell’allegato B della CEI EN 60204-1:2006 (cfr. allegato).
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AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA SULLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) Con intesa della Conferenza Stato Regioni del 10 novembre 2016 è stato aggiornato il
testo “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) – Linee guida per l’applicazione della normativa
inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.
L’aggiornamento si è reso necessario per recepire le ultime novità comunitarie in materia
di etichettatura dei prodotti e attribuzione del codice CER ai rifiuti.
Le principali modifiche riguardano il contenuto delle procedure di classificazione della
pericolosità delle FAV (capitolo 3) e le procedure di gestione delle fasi di rimozione e
conferimento dei rifiuti (capitolo 9).
In merito alla pericolosità, il testo risultante conferma il ruolo delle Note Q e R del
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): è sufficiente la conformità ad una sola delle due
affinché le fibre siano classificate non pericolose: Nota Q: la fibra ha superato con successo un test di biosolubilità, in particolare è possibile
dimostrare, attraverso uno di quattro test, svolti su animali vertebrati l’assenza di biopersistenza
delle fibre.
Nota R: la fibra ha un diametro medio ponderato superiore a 6 micron A tal riguardo, una novità
importante introdotta dalla nuove Linee Guida è che la Nota R dovrà essere verificata
analiticamente, mentre la Nota Q dovrà essere verificata per via documentale, essendo in tal caso
sufficiente quanto contenuto nelle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti in lana
minerale.
Per comprendere meglio tale classificazione si riporta lo schema sottostante:
Con questo ultimo aggiornamento è ora chiaro che la conformità alla Nota Q
(certificata da EUCEB, ente terzo che verifica la conformità della fibra nel tempo)come
dichiarata nelle schede di sicurezza dei materiali isolanti, è sufficiente per garantire,
anche al fine vita, la totale sicurezza delle lane minerali. Per quanto riguarda la gestione
del rifiuto, la novità più importante delle nuove Linee Guida riguarda le modalità per
l’attribuzione del codice CER ai rifiuti costituiti da FAV. L’identificazione del corretto
codice (17.06.03*, rifiuto pericoloso, o 17.06.04, rifiuto non pericoloso), segue ora i
medesimi criteri contenuti nel Regolamento CLP: se la fibra è conforme alla Nota Q o R, il
rifiuto avrà codice CER 17.06.04 (rifiuto non pericoloso), altrimenti avrà codice CER
17.06.03* (rifiuto pericoloso). Le nuove Linee Guida confermano altresì che per
l’istallazione e la rimozione di lane minerali conformi alla Nota Q o R è sufficiente
l’applicazione delle norme base di prudenza: maschera protettiva, guanti, occhiali e
indumenti da lavoro. Per le FAV classificate pericolose, invece, sono necessarie maggiori
precauzioni.
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LAVORARE NELLE ORE NOTTURNE PUÒ NUOCERE ALLA SALUTE, ANCHE IN MODO
GRAVE.
Lavorare nelle ore notturne può nuocere alla salute, anche in modo grave.
Una vita al contrario, conseguenza di una società frenetica, sempre connessa, abituata
ad avere tutto in ogni istante, può avere effetti devastanti sul corpo umano, se non si
adottano le necessarie precauzioni.
A dirlo è uno studio americano, parte di un più ampio progetto partito nel 1976 e
condotto da un team internazionale. L’indagine ha analizzato per un ventennio la salute
di un gruppo di 75 mila infermiere americane; secondo gli autori, ciò non costituirebbe un
limite ma, al contrario, il riferirsi ad una sola professione, permettendo di escludere le
variabili legate alla diversità di occupazione, rafforzerebbe i risultati ottenuti, comunque
considerati estendibili alla popolazione generale. Oggi, infatti, oltre agli operatori sanitari,
sono molti i lavoratori costretti a lavorare con turni, dai call center a chi deve fare i conti
con i fusi orari nello svolgimento delle proprie mansioni.
I risultati, pubblicati nel 2012 sull'American Journal of Preventive Medicine, riportano che
un’alterazione dei regolari ritmi del sonno, anche se per un periodo limitato di cinque
anni, accresce il rischio di cancro al polmone e di malattie cardiovascolari con
un aumento complessivo della mortalità dell'11%. Nel dettaglio, i ricercatori hanno visto
che le donne che avevano lavorato con turni per un periodo dai 6 ai 14 anni, avevano un
rischio di morte per malattie cardiovascolari maggiore del 19%, che arrivava al 23% per
periodi lavorativi più lunghi di 15 anni.
Per spiegare i meccanismi alla base della maggior vulnerabilità alle malattie oncologiche
e cardiovascolari dei turnisti bisogna fare riferimento alla melatonina, ormone dalla
funzione protettiva per l’organismo e coinvolto nella regolazione del ciclo sonno veglia.
Alterare il ritmo circadiano riduce i livelli di melatonina secreti dall’organismo, la cui
funzione oncoprotettrice è confermata da decenni di studi sull’uomo e sull’animale; la
melatonina è un antiossidante che contrasta quei fenomeni di danneggiamento del DNA
che possono portare allo sviluppo dei tumori.
Per quanto riguarda l’aumento della mortalità cardiovascolare emersa dallo studio, la
melatonina avrebbe un effetto stabilizzante sulla membrana dei vasi. Ciò determina una
riduzione della reazione infiammatoria alla base della produzione delle cosiddette
placche endovasali, tra cui quelle coronariche che portano alle patologie ischemiche
cardiache.
Il rischio di sviluppare certe malattie in seguito a turni di lavoro notturni è un sorvegliato
speciale da tempo, tanto che già dal 2007 l'International Agency for Research on Cancer
(lo IARC) di Lione ha inserito il “lavoro su turni che comporta un’alterazione dei ritmi
circadiani” fra i possibili fattori che agevolano la carcinogenesi. Nel suo rapporto
(Monografia IARC sulla valutazione del rischio cancerogeno per l’essere umano nr.98”)
del 2010 ha classificato il rischio di tumore legato al turno notturno come “possibile-2A”
(probabile cancerogeno per l'uomo).
Anche il nostro cervello risente del lavoro notturno, in particolare con un peggioramento
nelle prestazioni delle principali facoltà cognitive, come memoria, attenzione, velocità di
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reazione. Lo ha dimostrato uno studio franco-britannico che ha seguito per dieci anni
3000 lavoratori nel sud della Francia fra i 32 e i 62 anni, impiegati nei più diversi settori ma
con almeno 50 giorni all'anno con orari notturni. I risultati sono chiari: dieci o più anni da
turnisti portano ad un’accelerazione del declino cognitivo. L'impatto negativo, inoltre, pur
reversibile, persiste per almeno cinque anni dopo la fine del lavoro a turni.
Come ci si può proteggere, dunque? A seguire le principali raccomandazioni dei
ricercatori:
Quando cambiare lavoro non è una strada perseguibile, si devono adottare delle
strategie che riguardano l’organizzazione del lavoro volte a minimizzare il danno. Eccone
alcuni:
- Preferire rotazioni in senso orario piuttosto che antiorario (mattina, pomeriggio, notte
piuttosto che mattina, notte, pomeriggio);
- Evitare che i turni della mattina inizino eccessivamente presto. Evitare turni molto lunghi
(di 9-12 ore) se non adeguatamente strutturati, con pause e interruzioni per evitare
l’accumulo eccessivo di fatica o l’esposizione a sostanze tossiche;
- Programmare turni il più possibile regolari, lasciando liberi i fine settimana;
- Lavorare di notte in modo permanente è accettabile solo in situazione lavorative
particolari e comunque l’inversione del ciclo sonno-veglia va mantenuta anche nelle
giornate non lavorative e l’esposizione alla luce del sole va evitata quando si stacca e nel
viaggio verso casa (indossare occhiali da sole mentre si rientra a casa);
- Lasciare tra un turno e l’altro un tempo sufficiente al recupero delle ore di sonno e dalla
fatica, evitando due turni nelle 24ore e inserendo il giorno di pausa dopo un turno di
notte;
- Lasciare ai lavoratori una certa flessibilità di orario per permettere loro di gestire al
meglio impegni personali, famigliari e sociali.
Occorre inoltre ridurre i fattori di rischio che favoriscono lo sviluppo della patologia:
- Per il tumore al polmone: dire basta al fumo e no all’esposizione a cancerogeni
polmonari certi (amianto, idrocarburi policiclici aromatici, Cromo esavalente, Nickel,
Arsenico, Berillio, Cadmio, Silice, Radon);
- Per le malattie cardiovascolari: dire basta al fumo obesità, ipertensione e adottare
abitudini di vita salutari (attività fisica, dieta).
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GRUPPI A RISCHIO ACCRESCIUTO – INDICAZIONI DAL RAPPORTO OSHA Il Rapporto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) “La
diversità della forza lavoro e la valutazione dei rischi: garantire che tutti siano inclusi”,
pubblicato nel 2009, mette in evidenza un aspetto della valutazione dei rischi sul lavoro su
cui pongono l’accento anche la normativa comunitaria e nazionale.
A confermare l’esigenza di considerare fra le caratteristiche del soggetto anche le sue
condizioni, l’art.18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 definisce che datore di lavoro e dirigente
hanno l’obbligo di, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”. L’art. 28 dello
stesso decreto ribadisce poi che la valutazione dei rischi deve riguardare anche i fattori
“connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
In tal senso, anche grazie agli approfondimenti consentiti dalla sorveglianza
sanitaria, risulta fondamentale il ruolo del medico competente che, in alcuni casi, può
essere il soggetto promotore dell’input per l’adeguamento delle condizioni di lavoro alle
caratteristiche dei diversi gruppi e soggetti particolarmente vulnerabili che fanno il loro
ingresso in azienda.
Di seguito sono evidenziate alcune delle particolari vulnerabilità che caratterizzano
i gruppi presi inconsiderazione sia dal D.Lgs. 81/2008 che dal Rapporto OSHA, insieme alle
relative misure di controllo dei rischi particolari ad esse associati.
Lavoratori anziani
Le caratteristiche del gruppo in esame che possono andare a definire condizioni di
vulnerabilità possono essere:
- maggiore vulnerabilità fisica (riduzione della forza, agilità, elasticità ed equilibrio,
resistenza fisica);
- rallentamento dei riflessi;
- maggiore incidenza di patologie di qualsiasi genere, soprattutto del rachide e delle
articolazioni, dovute a esposizioni croniche;
- riduzione delle capacità di percezione sensoriale in particolare di quella visiva;
- tendenziale minore capacità di adeguamento ai cambiamenti;
- possibile diminuzione della capacità di concentrazione;
- possibile riduzione della memoria a breve termine.
Gli approcci specifici che l’azienda dovrebbe prendere in considerazione per la corretta
gestione della vulnerabilità sono:
- verifica scrupolosa delle problematiche di salute e delle esigenze individuali, ma anche
delle competenze possedute dai lavoratori;
- formazione anche mirata a rendere più efficace il ricorso all’esperienza e alle
competenze accumulate e all’aggiornamento;
- particolare attenzione alle esigenze di capacità fisica del lavoro (limiti differenti per la
movimentazione manuale dei carichi per gli over 45 – valutazione specifica nella sezione
D.5.1), alle caratteristiche delle turnazioni, ai carichi di lavoro, al lavoro in condizioni di
temperatura elevata, al rumore e alle vibrazioni;
- più accurata analisi e massimo miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di
lavoro (illuminazione, microclima, ecc.);
- promozione di abitudini di vita più salutare;
- trasferimento a mansioni di livello non inferiore anche diverse in modo da stimolare
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maggiore interesse al lavoro;
- attribuzione di compiti di tutoraggio e affiancamento nei confronti dei neoassunti;
- attribuzione di una maggiore autonomia nello svolgimento dell’abituale mansione
lavorativa.
Lavoratori giovani
Le caratteristiche del gruppo in esame che possono andare a definire condizioni di
vulnerabilità possono essere:
- minore esperienza e maturità fisica e psicologica complessive;
- minori competenze lavorative in generale in materia di SSL;
- minore consapevolezza dei rischi e maggiore tendenza ad esporvisi;
- carenza di informazione, formazione e addestramento;
- minore conoscenza del sistema di diritti, responsabilità e obblighi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, compresi quelli specifici rivolti alla tutela dei lavoratori giovani;
- tendenziale maggiore riluttanza nell’esprimere richieste e lamentele sul lavoro anche in
materia di SSL.
Gli approcci specifici che l’azienda dovrebbe prendere in considerazione per la corretta
gestione della vulnerabilità sono:
- applicazione di tutti gli obblighi in materia di tutela di lavoratori giovani;
- assicurare un’adeguata supervisione del loro lavoro e affiancamento da parte di
persona esperta con adeguata formazione anche in materia di SSL;
- rendere la SSL parte integrante e significativa della formazione durante il periodo di
inserimento sul posto di lavoro;
- assicurare un’adeguata informazione ef formazione in particolare anche sui concetti di
base della SSL (pericoli e loro individuazione, rischio e sua percezione, esposizione,
prevenzione e protezione) e informazione sul sistema di diritti, responsabilità e obblighi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- privilegiare metodi di apprendimento attivi e partecipativi, possibilmente sul luogo di
lavoro effettivo;
- consultazione e partecipazione attiva dei giovani lavoratori anche con scopi formativi e
sollecitando la proposta di soluzioni concrete di problematiche di SSL;
- individuare eventuali divieti di accesso ad aree a maggior rischio e regolamentarli.
Lavoratori disabili
Le caratteristiche del gruppo in esame che possono andare a definire condizioni di
vulnerabilità possono essere, in relazione alle diverse tipologie di disabilità:
- maggiore vulnerabilità fisica o psicofisica, vincoli nei movimenti, nella forza, nella
percezione sensoriale, nelle capacità cognitive e/o relazionali;
- possibile maggiore incidenza di patologie;
- possibile attribuzione di mansioni di scarsa rilevanza;
- maggiore possibilità di subire pressioni relazionali (prevaricazioni, discriminazione,
trattamenti scorretti).
Gli approcci specifici che l’azienda dovrebbe prendere in considerazione per la corretta
gestione della vulnerabilità sono:
- verifica scrupolosa delle particolari esigenze fisiche, cognitive e relazionali, ma anche
delle capacità possedute dai lavoratori, ove necessario utilizzando competenze esterne;
- miglioramento dell’ergonomia dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a:
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disposizione dei locali, accessi e collocazione delle postazioni rispetto ad essi,
caratteristiche dei percorsi orizzontali e verticali, sistemi di apertura di porte, portoni e
finestra, segnaletica di salute e sicurezza e segnalazione degli ostacoli, condizioni
ambientali (illuminazione, microclima, ricambio aria indoor, ecc.), agenti fisici e chimici
presenti, in relazione alle disabilità individuali e alle esigenze di lavoro;
- miglioramento dell’ergonomia delle attrezzature, degli impianti e delle postazioni di
lavoro, compresi i lo9ro accessi anche attraverso tecnologie e strumenti di ausiliazione (ad
esempio tastiere in Braille, telefoni viva voce, software di riconoscimento vocale, di
ingrandimento testi e immagini, linguaggio dei segni, ecc.) in relazione alle disabilità e alle
esigenze del lavoro;
- miglioramento dell’organizzazione del lavoro, ad esempio tramite la semplificazione dei
compiti di lavoro, la loro suddivisione in parti più semplici da eseguire, in relazione alle
disabilità ed esigenze del lavoro;
- affiancamento o assistenza da parte di persona esperta con adeguata formazione
anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se necessario, di comunicazione con
persone disabili;
- concessione di maggiore flessibilità per consentire permessi per terapie, esami medici,
riabilitazioni;
- adeguamento dei sistemi di allerta e comunicazione dell’allarme e delle relative
istruzioni in caso di emergenza, della strutturazione e dotazione dei percorsi di uscita, dei
mezzi e delle procedure per l’assistenza (dettaglio contenuto all’interno del piano di
emergenza ed evacuazione), guida e trasporto dei lavoratori in casi emergenza, in
relazione alle disabilità ed esigenze individuali ad esempio tramite l’installazione di
dispositivi ottici o vibranti in aggiunta a quelli acustici;
- informazione, formazione, addestramento, istruzioni e procedure fornite tramite mezzi e
sistemi che ne assicurino la ricezione e comprensione, in relazione alle disabilità ed
esigenze individuali.
Lavoratori temporanei/part-time
Le caratteristiche del gruppo in esame che possono andare a definire condizioni di
vulnerabilità possono essere:
- lavoro in mansioni o ambienti poco conosciuti e più probabili cambiamenti nelle une e
negli altri, spesso per compiti meno qualificati;
- impiego in attività non previste;
- maggiore possibilità di informazione, formazione e addestramento inadeguati per
qualità ed esaustività;
- maggiore possibilità di mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- maggiore possibilità di misure di prevenzione e protezione non adatte al gruppo e agli
individui;
- possibile minore conoscenza del sistema di diritti, responsabilità e obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
- possibile minore conoscenza del sistema delle relazioni e dei meccanismi aziendali;
- minore tendenza a segnalare situazioni di pericolo o incidenti;
- maggiore difficoltà nell’assimilare istruzioni e procedure;
- minore possibilità di controllo delle modalità di lavoro, con potenziali ricadute anche sui
livelli di stress;
- eventuale suddivisione non chiara degli obblighi di tutela fra più figure datoriali (es.
datore di lavoro utilizzatore e somministratore nella somministrazione di lavoro);
- difficile rappresentatività a livello sindacale e tendenziale minore rappresentanza da
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parte degli RLS.
Gli approcci specifici che l’azienda dovrebbe prendere in considerazione per la corretta
gestione della vulnerabilità sono:
- pianificazione dell’uso di lavoro temporaneo in modo da evitare o ridurre cambiamenti
frequenti durante il suo svolgimento;
- pianificazione dell’uso di lavoro temporaneo, con attività di coordinamento fra i diversi
datori di lavoro coinvolti e i relativi SPP, integrando la SSL nell’elaborazione e gestione dei
contratti di lavoro, in modo da garantire un’adeguata tutela dei lavoratori in
somministrazione, distacco, ecc., con particolare riferimento a formazione,
addestramento, sorveglianza sanitaria e alla loro tempestività;
- affiancamento da parte di lavoratori esperti;
- definizione precisa degli incarichi da svolgere, con la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti (es. somministratore e utilizzatore, distaccatario e distaccante).
Lavoratori stranieri
Il Rapporto OSHA evidenzia alcune delle particolari vulnerabilità che possono
caratterizzare il gruppo di lavoratori preso in considerazione:
- difficoltà di comprensione della lingua e di comunicazione scritta, parlata o di altro tipo;
- possibile minore consuetudine e attenzione alle problematiche di rischio sul lavoro;
- possibile minore conoscenza del sistema di diritte, responsabilità e obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
- possibile minore conoscenza del sistema delle relazioni e dei meccanismi aziendali;
- minore tendenza a riportare situazioni di pericolo o incidenti;
- maggiore possibilità di subire pressioni relazionali (prevaricazioni, discriminazione,
trattamenti scorretti);
- possibile minore livello di formazione scolastica;
- difficoltà nel riconoscimento da parte delle aziende delle competenze e tendenziale
loro minore considerazione;
- possibili influenze culturali sulla percezione dei rischi da parte dei soggetti esposti e quindi
sul loro comportamento nei confronti degli stessi.
Gli approcci specifici che l’azienda dovrebbe prendere in considerazione per la corretta
gestione della vulnerabilità sono:
- verifica delle competenze linguistiche, sia verbali che scritte;
- assicurare e verificare, tramite personale posto in affiancamento, la sufficiente
comprensione dell’informazione, formazione, addestramento su salute e sicurezza sul
lavoro, istruzioni operative tramite appositi strumenti (uso di più lingue, semplificazione
della comunicazione parlata o tramite testi, uso di immagini o pittogrammi piuttosto che
di testi scritti, individuazione di mediatori linguistici fra i lavoratori, ecc.);
- assicurare e verificare, tramite personale posto in affiancamento, la comprensione dei
concetti base della salute e sicurezza sul lavoro , in particolare per quanto riguarda
pericoli e loro individuazione, rischio e sua percezione, esposizione, prevenzione e
protezione, e sul sistema dei diritti, responsabilità e obblighi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (aspetti curati durante le attività di formazione specifica per i lavoratori e nei
momenti di aggiornamento della stessa);
- fornire il miglioramento della conoscenza della lingua (anche tramite affiancamento da
parte di lavoratori stranieri esperti, già adeguatamente formati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, che conoscano la lingua del paese ospite).
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I RISCHI PER LA SALUTE DELLE APPARECCHIATURE ABBRONZANTI Secondo un parere di un comitato europeo l’utilizzo di lettini/apparecchiature
abbronzanti aumenta significativamente il rischio di contrarre tumori. Rischio che
aumenta per numero e frequenza delle sessioni abbronzanti.
Luxembourg, 16 Mar – Già nel 2009 e 2012, l’Agenzia IARC (International Agency for
Research on Cancer) aveva classificato la radiazione ultravioletta emessa da
apparecchiature abbronzanti come cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1), in seguito alla
valutazione di studi clinici ed epidemiologici. E sulla base di altri studi epidemiologici il
Codice Europeo contro il Cancro raccomanda che le apparecchiature abbronzanti non
dovrebbero essere utilizzate.
Per questo motivo l’Unione Europea – come ricorda il Report n.1/17 del Portale Agenti
Fisici (PAF) - ha richiesto al Comitato Scientifico su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti
(SCHEER) di redigere un documento nel quale venissero analizzati gli effetti sulla salute
legati all’utilizzo di apparecchiature abbronzanti, con particolare attenzione agli effetti
biologici della radiazione ultravioletta. E dunque tale Comitato ha aggiornato e rivisto i
precedenti documenti emanati in materia ed ha redatto il documento in oggetto, che è
stato definitivamente approvato il 17 novembre 2016.
Nel documento del Comitato, che riportiamo integralmente, si evidenzia che la
radiazione ultravioletta, compresa quella delle apparecchiature abbronzanti, è
cancerogena ed agisce sia come fattore attivatore che promotore del cancro. E –
continua il Report – “il rischio di contrarre un tumore cutaneo aumenta se la prima
esposizione avviene in età giovanile. Inoltre sussiste una evidenza moderata (i dati
disponibili indicano una causalità, ma sono necessari ulteriori studi di conferma) che
l’esposizione a Radiazione Ultravioletta, compresa quella delle apparecchiature
abbronzanti, aumenta il rischio di carcinoma baso-cellulare e melanoma oculare”. In
definitiva “gli effetti benefici dell’utilizzo di apparecchiature abbronzanti, così come la
stimolazione alla produzione di vitamina D, sono largamente superati dagli effetti nocivi.
Per questo motivo l’utilizzo di apparecchiature solari ad uso estetico volto ad indurre la
produzione di vitamina D è immotivato”. E “non esiste alcun limite che possa garantire
una esposizione sicura alla radiazione ultravioletta prodotta dalle apparecchiature
abbronzanti”.
Parere del Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti (SCHEER) su
effetti biologici rilevanti per la salute indotti da radiazione ultravioletta con particolare
attenzione alle apparecchiature abbronzanti ad uso estetico - novembre 2016
Il parere dello SCHEER si riferisce a tutte le apparecchiature per abbronzatura a scopo
estetico (lettini, docce, facciali); mentre esclude tutte le apparecchiature che emettono
UV per scopi medici.
Lo spettro di emissione delle Radiazioni Ultraviolette differisce in modo significativo
dalla luce naturale con una irradianza molto superiore in special modo nelle frequenze
corrispondenti agli UV-A.
Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2009, in dieci stati membri dell’Unione Europea è
stata promossa una campagna di sorveglianza sulle apparecchiature abbronzanti. I
risultati della campagna sono stati i seguenti: l’informativa all’uso non era regolarmente
consegnata al cliente; l’etichettatura non era in accordo con la normativa in almeno il
20% dei casi; le apparecchiature non a norma erano tra il 10% e il 90% del totale (a
seconda del paese membro). Questa situazione e crescenti preoccupazioni sugli effetti
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nocivi sulla salute hanno portato la Commissione Europea a richiedere il parere dello
SCHEER, aggiornato con le nuove evidenze scientifiche.
Quadro Normativo europeo ed extraeuropeo
La normativa varia nei differenti stati membri, in particolare gran parte di essi (Italia
inclusa n.d.r.) vieta l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti ai minori di 18 anni ed ai
soggetti di fototipo chiaro.
La Norvegia consente l’utilizzo di lettini di tipo 3 (classificazione nella norma IEC60335-2-
27). A livello mondiale il Brasile è stato il primo stato a vietare l’uso di apparecchiature
abbronzanti ad uso estetico, seguito dallo stato australiano del Nuovo Galles del Sud.
Effetti sulla salute: tumori cutanei
La radiazione ultravioletta proveniente da qualsiasi sorgente può produrre danni alle
cellule e ai tessuti.
L’esposizione a radiazione ultravioletta è generalmente collegata a tumori cutanei. I
principali tipi di tumori cutanei sono il melanoma maligno e due tumori cutanei non-
melanoma, rispettivamente il carcinoma baso-cellulare e il carcinoma squamoso.
Non esiste differenza nella risposta biologica alla radiazione ultravioletta,
indipendentemente che la sorgente sia naturale o artificiale. Negli ultimi anni è stata
confermata l’evidenza che gli UVA, come gli UVB, inducono mutazioni genetiche. Le
mutazioni genetiche da UV possono indurre e/o favorire lo sviluppo di tumori cutanei.
L’utilizzo di lettini/apparecchiature abbronzanti aumenta significativamente il rischio di
contrarre un melanoma cutaneo. Tale rischio aumenta per numero e frequenza delle
sessioni abbronzanti e per esposizioni in età giovanile.
Il rischio derivante dall'esposizione aumenta indipendentemente dalla suscettibilità
individuale (colore dei capelli, tendenza a scottarsi), e dai comportamenti all’aperto. Si
stima che in Europa il 5,4% dei nuovi casi di melanoma diagnosticati ogni anno sia
attribuibile all’utilizzo dei lettini solari.
L’utilizzo di lettini abbronzanti aumenta anche il rischio di contrarre i carcinomi
squamosi e, in misura minore, i carcinomi baso-cellulari.
Effetti sulla salute: produzione di vitamina D
La radiazione UVB emessa da lettini solari può stimolare la produzione di vitamina D;
tuttavia, l’aumento di vitamina D è limitato e raggiunge un livello di equilibrio tra la sua
produzione e la sua degradazione, azioni entrambe dovute alla foto-esposizione. In più, la
quantità di radiazione UVB e la superficie di pelle esposta per ogni singola sessione di
abbronzatura sono molto superiori al necessario.
Pertanto l’utilizzo di lettini solari è sconsigliato per stimolare la produzione di vitamina
D: anche nella stagione invernale una dieta adeguata o integratori di vitamina D sono
alternative da preferire.
E’ importante sottolineare il fatto che la carenza cronica di vitamina D è uno stato
patologico e deve essere affrontato dal punto di vista sanitario.
Effetti sulla salute: Invecchiamento della pelle
Sia gli UVA che gli UVB contribuiscono all’invecchiamento della pelle e alla comparsa
di rughe. Questi effetti sono dovuti a una perdita di collagene e a depositi di elastina
deteriorata causati da una risposta immunitaria cronica alla radiazione ultravioletta.
Effetti sulla salute: Comportamento e umore
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L’esposizione a luce intensa viene usato in terapie contro la depressione stagionale,
soprattutto nei paesi nordici; è stato dimostrato che l'aggiunta dell'esposizione a
radiazione ultravioletta in questo tipo di fototerapia non apporta nessun beneficio
addizionale.
C'è inoltre evidenza che in taluni casi l’eccessivo uso di sedute abbronzanti possa
portare a comportamenti di dipendenza patologica.
Effetti sulla salute: Occhi
Nonostante non ci siano studi inerenti il rischio di lesione alla retina o al cristallino
associata all’esposizione a radiazione ultravioletta da apparecchiature abbronzanti, la
radiazione ultravioletta è associata con il rischio di cataratta.
Controversa risulta essere l’associazione tra degenerazione maculare senile ed
esposizione alla radiazione ultravioletta.
CONCLUSIONI
Il Comitato Scientifico su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti (SCHEER) conclude che
le controindicazioni all’utilizzo di apparecchiature per abbronzatura comparate ai
benefici sono tali che ulteriori approfondimenti su tale argomento non sono da considerarsi una priorità per il futuro.
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CASSAZIONE PENALE: COME PROVARE L’AVVENUTA FORMAZIONE Un Datore di Lavoro è stato condannato dal Tribunale di Terni per il reato
contravvenzionale – accertato nell’aprile 2012 – di cui all’articolo 37, comma 1, in
relazione all’articolo 55, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 81/08 per la Mancata Erogazione
della Formazione ai Lavoratori.
In particolare, “il teste P., in servizio presso la Asl Umbria 2, sezione sicurezza ambiente di
lavoro, riferiva che in data 14 aprile 2012, all’esito di un sopralluogo effettuato presso i
locali della ditta del ricorrente, come da prassi, aveva richiesto l’esibizione della
documentazione attestante la Formazione dei Lavoratori. Tuttavia, in data 23 aprile, solo
una parte della documentazione richiesta venne consegnata da un lavoratore, munito di
apposita delega. Rilevata, dunque, l'insufficienza della documentazione prevista
dalla Normativa in Materia di Sicurezza sul Lavoro, al ricorrente venne elevata regolare
contravvenzione”
Nello specifico, “erano stati consegnati agli ispettori solo i test di ingresso e, solo
successivamente, documentazione inconferente con quanto richiesto dall’articolo 37
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o comunque Corsi di Formazione della durata
nettamente inferiore a quella richiesta dalla normativa vigente in materia.”
Il datore di lavoro ricorre in cassazione sollevando due motivi:
1) il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 2 del codice
penale, dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
2) il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione in relazione all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
La Cassazione Penale considera infondati i due motivi dedotti dal ricorrente, rigettando il
ricorso: il Datore di Lavoro, con riferimento alla formazione pregressa, avrebbe potuto
provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare
un Documento sulla Formazione del Lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di
costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima (Sez. 3,
n. 37312 del 03/07/2014, Rossi, non mass.), mentre il tribunale, con logica ed adeguata
motivazione in quanto fondata su prova testimoniale, ha escluso che gli Obblighi
Formativi fossero stati ottemperati nel corso della vigenza dell'Accordo, derivando da ciò
anche l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione per manifesta infondatezza e
per aspecificità sulla base della generica affermazione, che il tribunale non avrebbe
valutato la documentazione (peraltro parziale) prodotta ed acquisita.