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Welfare Aziendale
New European Medical Center Srl
all’interno del Complesso Grand Hotel Bologna
Via Ponte Nuovo 42, 40066 Pieve Di Cento (BO)
Tel 051.686.11.70 info@europeanmedicalcenter.it
PREMESSA
I contratti collettivi (CCNL) disciplinano gli ambiti di applicazione, la contribuzione e irapporti con la contrattazione di secondo livello.
La contrattazione di secondo livello nasce dall’esigenza di legare alcuni parametricontrattuali a realtà locali, che la contrattazione nazionale (quella del CCNL) non puòconsiderare con precisione e nella sua concretezza, dovendosi necessariamentelimitare a regolare le diverse questioni in via molto generale, senza poter entrare neldettaglio.
Primo livello
CCNL
Secondo livello
Contratti aziendali
Regolamenti aziendali
SI DISTINGUE:I contratti collettivi (CCNL) disciplinano gli ambiti di applicazione, la contribuzione e irapporti con la contrattazione di secondo livello.
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Contratto aziendaleRegolamento
aziendale
Il contratto integrativo aziendale è un accordointerno tra i rappresentanti delle RSUdell’azienda e il datore di lavoro o un suorappresentante. Possono avere clausole diversedal contratto collettivo nazionale, ma solo semigliorative rispetto a quelle standard previste
Il regolamento aziendale è un documento avalore legale, interno all’azienda, redatto dalladirezione aziendale e comunicato ai lavoratori.Per questo motivo è definito come attounilaterale del datore di lavoro
CHE COS’E’ IL WELFARE AZIENDALE:
Rappresenta l’insieme di incentivi riconosciuti sotto forma di beni e di servizi, dettianche flexible benefit, concessi gratuitamente dall’azienda al lavoratore.
Il lavoratore attraverso i flexible benefit dispone di una sorta di budget spendibile chepuò essere organizzato in maniera personalizzabile in base alle necessità del singolosoggetto (carrello della spesa).
Lo scopo è di fornire un miglioramento dell’ambiente lavorativo, de sostegno al redditofamiliare, dello studio, della genitorialità, della tutela della salute.
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CHE COS’E’ IL WELFARE AZIENDALE:
Per il lavoratore Per l’azienda
I flexible benefit godono dell’assenza di carichi impositivi e contributivi realizzandouna valida riduzione del cuneo fiscale con la conseguenza che viene ridotto il costo dellavoro sostenuto dall’azienda e nello stesso contesto viene incrementata la gratificaeconomica fruibile dal dipendente.
Maggior potere d’acquisto Miglioramento del clima aziendale Minore imposizione sul reddito
Risparmio di costi e oneri Maggiore motivazione e produttività Maggiore fidelizzazione del
personale
LE NOVITA’ NORMATIVE:
Le novità introdotte dall’art.1 co. 182-190 L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) eArt.1 co. 160-162 L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) hanno portato alseguente ventaglio di opportunità in termini di welfare e premialità:
Welfare in beni e servizi Premi produttività in denaro
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Generalità dei dipendenti o categorie didipendenti
Possono nascere da fonte negoziale (contratticollettivi o accordi aziendali) o atti unilaterali(regolamenti aziendali)
Permettono di minimizzare o azzerarel’impatto fiscale e contributivo perlavoratore e azienda
Spesso consistono in un’assegnazione di unbudget di spesa con il quale ogni dipendentepuò comporre liberamente il pacchetto dibenefit che più rispecchia le proprie necessità
Politiche retributive che permettono diridurre l’impatto fiscale per il lavoratore
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione,assistenza sociale e sanitaria o culto.
Art.51 comma 2 lettera f TUIR come modificato dall’art 1 comma 190 L. 208/2015
Legge di stabilità 2016
Non concorrono a formare il reddito imponibile l’utilizzazione delle opere e deiservizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità adisposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti allageneralità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari (moglie efigli anche non a carico), per le finalità di cui al comma 1 dell’art.100 del TUIR(educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociali e sanitaria, culto)
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WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione,assistenza sociale e sanitaria o culto.
L’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo oregolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determinala deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro aisensi dell’art. 95 del TUIR, e non nel solo limite del 5 x mille, secondo quantoprevisto dall’art. 100 comma 1 del medesimo testo unico,.
Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesiin cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
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Alla generalità dei dipendenti ocategorie di dipendenti
Contratto accordo o regolamentovincolante
Volontariamente ma alla generalitàdei dipendenti o categorie didipendenti
Requisito x la non imponibilità ai finiIRPEF e dei contributi previdenziali
Requisito x la piena deducibilità aziendaledel costo sostenuto (Ires/Irap)
Deducibilità aziendale max 5 per mille sulcosto del lavoro
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenzasociale e sanitaria o culto.
Rientra per esempio nel parametro applicativo della norma:
Educazione, Istruzione (es. corsi extraprofessionali di musica, danza, lingua,informatica, etc….)
Ricreazione (es. biglietti stadio, abbonamenti per cinema, teatro, circoli sportivi epalestre, viaggi, soggiorni centri benessere, etc…)
Assistenza sociale (es. badante, infermiera domiciliare, case di riposo, etc….)
Assistenza sanitaria (es. check-up medico esteso al nucleo familiare, centri diassistenza parasanitaria, etc…)
Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizionedirettamente dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda ma acondizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tral’azienda e il terzo erogante il servizio. SONO ESCLUSI I RIMBORSI (rimborsi spese!!)
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WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare,nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per borse di studio
Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall’art 1 comma 190 L. 208/2015
Legge di stabilità 2016
Non sono imponibili in capo al dipendente le somme, i servizi e le prestazionierogate dal datore di lavoro alla «generalità» o «categorie» di dipendenti perla frequenza da parte dei familiari
Rientrano per esempio nel perimetro applicativo della norma e della circolare AE/28 del15/06/2016:
Servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare
Alla generalità dei dipendenti ocategorie di dipendenti
Requisito per la non imponibilità ai fini Irpef edei contributi previdenziali e della pienadeducibilità aziendale del costo sostenuto (Iresmentre Irap solo i servizi)
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare,nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per borse di studio
Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall’art 1 comma 190 L. 208/2015
Legge di stabilità 2016
Rientrano per esempio nel perimetro applicativo della norma e della circolare AE/28 del15/06/2016:
Servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare
Asili nido (incluse baby sitter)
Scuola materna, elementare, media e superiori (comprese le gite didattiche e diistruzione, servizio trasporto scolastico)
Tasse e rete x università e master, borse e assegni di studio
Libri e materiale didattico,ludoteche
Centri estivi e invernali
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare,nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per borse di studio
Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall’art 1 comma 190 L. 208/2015
Legge di stabilità 2016
Per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni il datore di lavoropuò erogare i servizi:
Direttamente o tramite terzi, con pagamento effettuato dall’azienda al fornitore
Con corresponsione ai dipendenti di somme di denaro a titolo di rimborso di spesegià sostenute
L’impresa è tenuta in entrambi i casi ad acquisire e conservare la documentazionecomprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con lefinalità agevolate.
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 e 2017
Somme, prestazioni e servizi di assistenza ai familiari anziani o nonautosufficienti
Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall’art 1 comma 190 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016
La norma consente di detassare le prestazioni di assistenza per i «familiarianziani» on non autosufficienti erogate dal datore di lavoro alla «generalità» «ocategorie» di dipendenti anche sotto forma di somme a titolo di rimborso:
Alcuni esempi di spese agevolabili:
Badanti, assistenza domiciliare
Case di riposo
Alla generalità dei dipendenti ocategorie di dipendenti
Requisito per la non imponibilità ai fini Irpef edei contributi previdenziali e della pienadeducibilità aziendale del costo sostenuto (Iresmentre Irap solo i servizi)
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017
Polizze LTC e gravi malattie come benefit aziendale
Art.51 comma 2 lettera f –quater TUIR come modificato dall’art 1 comma 161 Legge di stabilità 2016
Non imponibile in capo al dipendente i contributi e i premi versati dal datoredi lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti perprestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di nonautosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, o aventi peroggetto il rischio di gravi patologie
POSSONO RIGUARDARE PREMI A FAVORE DEI DEPENDENTI SU POLIZZE LC O DREAD DISEASE
Alla generalità dei dipendenti ocategorie di dipendenti
Requisito per la non imponibilità ai fini Irpef edei contributi previdenziali e della pienadeducibilità aziendale del costo sostenuto (Iresmentre Irap solo i servizi)
WELFARE IN BENI E SERVIZI
Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione:
Voucher
Art.51 comma 3 TUIR Art.6 del Decreto MLPS, di concerto con il MEF, del 25/03/2016
I piani di welfare aziendale posso prevedere l’erogazione ai dipendenti didocumenti di legittimazione (voucher), in formato cartaceo o elettronico, cheattribuiscono al lavoratore il diritto di ottenere prestazioni, servizi beni entroun valore economico nominale:
Caratteristiche
1. Non possono essere ammessi a parziale copertura del costo dellaprestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili
2. Non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi (es. per lefinalità sociale prevista dalla lettera f, f bis, ter e quater)
3. Ammessi voucher cumulativi solo per il benefit in natura di valore inferiorea € 258,23
WELFARE IN BENI E SERVIZI
Deroga per voucher cumulativi
Art.51 comma 3 TUIR
Le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi o di buonirappresentativi degli stessi (es buoni benzina, buoni supermercato*) possonoessere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazionepurchè il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite imposto di € 258,23
Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione,opera o servizio, predeterminato e definito nel valore, il voucher cumulativopuò rappresentare una pluralità di beni, contenuta su di una piattaformaelettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel «carrello dellaspesa», per un valore non eccedente € 258,23
*in generale fanno parte di queste erogazioni in natura anche: telefoni, alloggi e auto i comodatogratuito, prestiti, polizze infortuni, rimborso trasporto ferroviario, cene aziendali e regali ai dipendenti(fanno eccezione la mensa aziendale con i buoni pasto, il trasporto pubblico pagato dall’azienda pertragitto casa/lavoro)
In sintesi…….Art.51Comma 2
Tipologia Possibilità di
rimborso spese
Voucher cumulativi
Per la non imponibilità aifini Irpef e dei contributi
Per la pienadeducibilitàaziendale
Massimale
Lettera f Opere e servizi con finalità dieducazione, istruzione,ass.sociale, sanitaria e culto
No No Deve essere rivolto allageneralità o categorie didipendenti
È necessarioun accordovincolante
No
Lettera f bis
Somme, prestazioni e servizidi educazione e istruzioneanche in età prescolare, per lafrequenza di ludoteche,centri estivi e borse di studio
Si No Deve essere rivolto allageneralità o categorie didipendenti
Nessunaccordovincolante
No
Lettera f ter
Somme e prestazioni perservizi di assistenza aifamiliari anziani on nonautosufficienti
Si No Deve essere rivolto allageneralità o categorie didipendenti
Nessunaccordovincolante
No
Lettera f quater
Polizze LTC e gravi malattie No No Deve essere rivolto allageneralità o categorie didipendenti
Nessunaccordovincolante
No
PREMI PRODUTTIVITA’ IN DENARO
Caratteristiche generali
Benefici fiscali
I premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti perincrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e di innovazione, «misurabilie verificabili» godono di una tassazione agevolata (sostitutiva di Irpef eaddizionali) del 10% per un importo lordo fino a € 3000.
Non si cumulano ai fini della soglia per il calcolo del bonus di € 80
Diventa € 4000 se le politiche aziendali, adottate dal datore di lavoro prevedono ilcoinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (per approfondimenti Art.4DM marzo 2016)
Soggetti ammessi
Lavoratori del settore privato a tempo indeterminato, determinato e insomministrazione con redditi non superiori a € 80.000 conseguiti nell’annoprecedente.
Restano esclusigli amministratori (redditi assimilati), i dipendenti pubblici, dipendentiall’estero e tassati su base convenzionale (AE/28 del 15/06/2016)
Caratteristiche generali
Criticità
• Il premio di produttività, per usufruire della tassazione agevolata deve esserecorrisposto in esecuzioni di contratti collettivi aziendali o territoriali:
• Misurazione e verifica degli incrementi di produttività o di redditività,efficienza, qualità, innovazione sulla base dei criteri ed indicatori definiti dalDM 25 marzo 2016
Siglato dalle associazioni sindacali nazionali odalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
I contratti stipulati devono essere depositatipresso la Direzione territoriale del Lavoro entro30gg dalla loro sottoscrizione
Miglioramento della qualità dei prodotti e deiprocessi
Risparmio nell’utilizzo di fattori produttivi
Aumento dei livelli di produzione
Contributi previdenziali e altri emolumenti
Il premio di produttività resta base imponibile ai fini del calcolo deicontributi previdenziali (sia per il lavoratore che per l’azienda), sia dialtri emolumenti applicati alla retribuzione (TFR)
N.B. L’Imposta agevolata del 10% spetta anche alle somme erogate aidipendenti sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa (Art.102 ed Art. 2099 del c.c. a Art.3 del DM 25 marzo 2016)
Poiché la partecipazione agli utili d’impresa costituisce una fattispecie distinta dallacorresponsione dei premi di produttività, è quindi ammessa all’agevolazione aprescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza edinnovazione. Per l’azienda le somme sono computate in diminuzione del redditod’impresa di competenza, quali spese per prestazioni di lavoro ex art. 95TUIR
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI
Un tempo…….
Ante Legge di Stabilità 2016 e 2017
• Accordi aziendali con FPA per devolvere in misura pari o maggiore ilcontributo datoriale rispetto a quanto previsto dal CCNL (era previstosolo il contributo di solidarietà del 10%)
• Polizze stipulate in forma collettiva ed altri beni in natura (fringebenefit non imponibile fino ad € 258,23)
• Buoni pasto (ticket restaurant) con limite di € 5,29 giornaliero
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI
Ora opportunità…….
Post Legge di Stabilità 2016 e 2017
Art.1 comma 182-190 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162l. 232/2016
Welfare diretto
Usufruire di beni, opere e servizi previsti dagli artt. 51 comma 2/3 e art.100 comma 1 del TUIR ed in particolare quelli di nuova introduzione, perfinalità sociali, relativi alle lettere f, f bis, f ter e f quater del comma 2
• Per il lavoratore: non imponibile ai fini del reddito (no irpef nocontribuzione previdenziale)
• Per l’azienda: sotto certe condizioni, deducibilità piena ai fini Ires,nessuna contribuzione previdenziale o emolumenti
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI
Ora opportunità…….
Post Legge di Stabilità 2016 e 2017
Art.1 comma 182-184 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162l. 232/2016
Welfare diretto: Opzioni
• Il dipendente può anche scegliere, in tutto o in parte, di destinare ilproprio credito welfare nella previdenza complementare entro i €5,164,56 (l’eccedenza diventa imponibile)
• Il dipendente può anche scegliere, in tutto o in parte, di destinare ilproprio credito welfare a enti o casse per assistenza sanitaria entro i€ 3,615,20 (l’eccedenza diventa imponibile)
In entrambi i casi è previsto solo un contributo di solidarietà del 10% pagato dall’azienda
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI
Ora opportunità…….
Post Legge di Stabilità 2016 e 2017
Art.1 comma 182-184 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162l. 232/2016
Welfare diretto: modalità di implementazione
• Welfare contrattuale suddivisione lavoratori per fasce di RAL divalore omogeneo all’interno di ciascuna categoria (interpello AE 954 –1417/2016 Direzione Generale Lombardia)
• Welfare di premialità legato a determinati obiettivi individuali e puòessere dato anche in percentuale del RAL (interpello AE 904 –791/2017del 28/07/2017 Direzione Generale Lombardia)
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI
Ora opportunità…….
Post Legge di Stabilità 2016 e 2017
Art.1 comma 182-184 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162 L. 232/2016
Premi produttività in denaro
Molto articolato nella strutturazione (misurabile e verificabile), discendeda accordi aziendali e di importo max € 3.000 su retribuzioni fino a €80.000
• Per il lavoratore: tassazione agevolata al 10% in luogo dell’aliquotaordinaria Irpef e contribuzione previdenziale di propria competenza
• Per l’azienda: pagamento contributi previdenziali sia di altriemolumenti applicati alla retribuzione (TFR)
In sintesi…….
* Contributi previdenziali + altri emolumenti (circa 37%)
** Non sono stati considerati eventuali costi per servizi di erogazione tramite piattaforma web
*** Contributo di solidarietà del 10%
**** Contributi previdenziali (circa 10%) e tassazione agevolata al 10%
***** Tassazione tra il 9 e il 15%
****** Contributi previdenziali (circa 10%), aliquota Irpef e altre imposte (38%+2%)
Art.51Comma 2
Premio produttività
Welfare diretto
Voucher cumulativi
Incremento retributivo
Contributo € 3.000,00 € 3,000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Contributo finito azienda € 4.110,00 (*) € 3,000,00 (**) € 3.300,00 (***) € 4.110,00 (*)
Importo netto lavoratore € 2.430,00 (****) € 3,000,00 € 2.550,00 - € 2.730,00 (*****)
€ 1.620,00 (******)