MedFilm Festival 21 novembre 2011

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Adattarsi ai cambiamenti tutelando il diritto d'autore

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NUOVI SCENARI WEB

ADATTARSI AI CAMBIAMENTI TUTELANDO IL DIRITTO D’AUTORE

21 novembre 2011, Medfilm Festival, Casa del Cinema

avv. Deborah De Angelis

Questa relazione è rilasciata con licenza Creative Commons AT-NC SA

QUADRO NORMATIVO

L'art. 44 LdA definisce autori delle opere cinematografiche: l'autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica (solo se creata in occasione e per il film) e il direttore artistico.

Alla creazione dell'opera cinematografica partecipano anche altre figure quali il fotografo, il costumista, lo scenografo, il montatore, ….

I diritti di utilizzazione economica sono attribuiti ex lege a colui che ha organizzato la produzione, cioè il produttore cinematografico (art. 45 LDA).

La legge riconosce al produttore cinematografico altresì, in via esclusiva, il diritto connesso di autorizzare o meno le diverse forme di utilizzazioni del prodotto culturale (la fissazione della sequenza di immagini e di suoni su di un supporto).

I diritti connessi ex art. 78 ter LdA

Alcuni dei contratti più significativi dal punto di vista del diritto d'autore sono:

il contratto di regia; il contratto per la cessione dei diritti di utilizzazione

delle parti letterarie (soggetto e sceneggiatura) per la realizzazione della colonna sonora;i contratti con gli autori delle altre opere dell'ingegno

non nominate dalla legge ma necessarie per la realizzazione del film (scenografia, fotografia, costumi) e con il personale tecnico;

i contratti di scrittura artistica con gli attori;i contratti di produzione associata ed esecutiva, di coproduzione internazionale;

i contratti di distribuzione, noleggio; …….

Nel sistema tradizionale di creazione dell'opera cinematografica sono molteplici i soggetti che prendono parte al processo creativo.

Internet ha portato delle grandi trasformazioni anche nel cinema

Se, da una parte, la produzione cinematografica tradizionale stenta a trovare i canali distributivi e commerciali che possano concorrere con la cd. “pirateria”……

dall'altra, il web pone in essere delle dinamiche collaborative altamente innovative, che possono portare alla creazione di progetti cinematografici finanziati dal basso e artisticamente validi, grazie alla collaborazione di più soggetti coinvolti in ogni singolo momento del processo creativo e che permette un continuo feedback.

L'organizzazione dei rapporti contrattuali esistenti nella produzione cinematografica tradizionale, necessariamente deve evolversi per trovare il suo spazio anche nei sistemi di creazione e produzione collaborativa, propri di Internet, ove innumerevoli soggetti concorrono, in comunione, alla creazione dell’opera.

Al fine di salvaguardare il diritto d'autore, è necessario costruire uno schema contrattuale multiparte dove riconoscere ad ogni singolo coautore una partecipazione agli utili in proporzione all'apporto creativo effettivamente offerto ed evitare ad es. che un soggetto possa “appropriarsi” dell'apporto creativo altrui facendolo confluire nel proprio.

La regola:“Tutti i diritti riservati”

Il diritto d’autore offre automaticamente il massimo grado di protezione possibile al creatore di un'opera:

– protezione completa (con “tutti i diritti riservati” all’autore/detentore);

– per la massima durata del diritto d’autore (vita dell’ultimo autore + 70 anni);

– nessuna formalità è richiesta per godere di questi diritti

Difficoltà nella circolazione e collaborazione

Se qualcuno legge un buon racconto e vuole trasformarlo in un soggetto cinematografico deve naturalmente chiedere l'autorizzazione al detentore del diritto.

Tutto bene se:

Possibilità di contattare il detentore dei diritti ↔ tempo

Il detentore e l'utilizzatore sono in grado di redigere un contratto di diritto d’autore ↔ costi di transazione

Gli accordi sono chiari e non permettono comportamenti opportunistici ex-post ↔ costi di giudizio

Se anche solo una condizione non è rispettata...

Si perde un'occasione per pubblicizzare l'opera originaria (il racconto);

Sicuramente si rende impossibile la creazione di un'opera derivata (il film);

Rischio di violare la legge.

Possibili soluzioni per aiutare la collaborazione nella creazione

delle opere dell'ingegno

"The first thing we do, lets kill all the lawyers"

William Shakespeare, King Henry VI

L’alternativa Creative Commons:“Some Rights Reserved”

“Le licenze Creative Commons offrono diverse articolazioni dei diritti d'autore per creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello ‘alcuni diritti riservati’.”

– vari moduli vengono combinati, stabilendo

● quali diritti l’autore voglia riservarsi

● quali diritti l’autore condivide già al momento di pubblicare la sua opera

Due domande fondamentali

Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali?

– Sì

– No Permetti che la tua opera venga modificata?

– Sì

– Sì, fintanto che gli altri condividono allo stesso modo

– No

Licenze Creative Commons

6 combinazioni possibili: Attribuzione - Non commerciale - Non opere

derivate Attribuzione - Non commerciale - Condividi

allo stesso modo Attribuzione - Non commerciale Attribuzione - Non opere derivate Attribuzione - Condividi allo stesso modo Attribuzione

Libertà di accesso, mercato e compenso per l'autore

Con la giusta modulazione di accordi privati e l’applicazione delle licenze Creative Commons si possono soddisfare 3 condizioni:

a) Libertà di accesso all'opera = possibilità di feedback e di miglioramento dell'opera originaria→ promozione

b) Possibilità di controllo residuale sulla propria opera = modificazioni dell’opera originale→ condizioni

= uso commerciale→ divieto

c) Possibilità di remunerazione→ necessaria autorizzazione → richiesta compenso da parte del titolare dei diritti

Esempio

A scrive un romanzo e lo pubblica sul suo sito web con licenza CC AT NC SA

B legge il romanzo e lo trasforma in soggetto cinematografico → CC ti obbliga a rilasciare il soggetto con stessa licenza

C legge il soggetto e ne fa una sceneggiatura → stessa licenza CC come sopra

D intende produrre un film basato su tale sceneggiatura e commercializzare il film → licenza non permette usi commerciali.

Risultato

B deve offrire compenso a A per opera derivata a fini commerciali

C deve offrire compenso a B per opera derivata a fini commerciali

D deve offrire compenso ad A e B per opera derivata a fini commerciali

Di cosa abbiamo bisogno?

Da un punto di vista legale: un quadro giuridico comprensibile, chiaro e cogente.

Da un punto di vista morale: vogliamo dignità, riconoscimento e un ambiente stimolante per i creatori.

Da un punto di vista economico: vogliamo assicurare la giusta remunerazione ai creatori al fine di incentivare la produzione artistica.

E’ possibile

° attribuendo ai “prosumer” il diritto di condividere in rete, per fini non commerciali, contenuti coperti dal diritto d’autore

° riconoscendo la legittimità e l’utilità della condivisione della cultura

° mediante l’applicazione di una sistema di licenze che, al contempo, assicuri i titolari dei diritti di essere remunerati in caso di utilizzo commerciale.

Quale la soluzione?

“Let's get back to basics, and deliver a system of recognition and reward that puts artists and creators at its heart”.

(estratto dalla presentazione di Nellie Kroes, Vice-Presidente della Commissione Europea/Commissaria per l'Agenda Digitale, al Forum di Avignone del 19 novembre 2011)

Grazie!

DDA Law FirmAvv. Deborah De Angelis

Via P. da Cortona 800196 Roma

www.ddastudiolegale.itinfo@ddastudiolegale.it