Post on 27-Sep-2020
L’articolo 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 “Disposizioni
in materia di servizio idrico integrato”:
Paolo Peruzzi – ANEApaolo.peruzzi@ato3acqua.toscana.it
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 2
Sommario
Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008L’art. 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, esame del testo.L’art. 8 sexies: considerazioni generali, modalitàdi effettuazione dei rimborsi, gli obblighi informativi del gestore La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principiLe questioni aperte
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 3
Sommario
Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008L’art. 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, esame del testo.L’art. 8 sexies: considerazioni generali, modalitàdi effettuazione dei rimborsi, gli obblighi informativi del gestore La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principiLe questioni aperte
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 4
La sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008
Con la sentenza si è sancita l’incostituzionalità art. 14, c. 1°, della legge Galli, sia nel testo originario che in quello modificato dall’art. 28 della legge 31/07/2002, n. 179 e art. 155, c. 1° del D.Lgs. 152/2006.la sentenza parte dalla considerazione della natura di corrispettivo propria di tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, e mette in risalto che la mancanza o inattività del servizio di depurazione dei reflui elimina il presupposto stesso del corrispettivo, creando quindi una disparità fra utenti che usufruiscono e non usufruiscono del servizio.Conseguenza è quindi la non applicabilità della quota tariffaria in capo agli utenti che non usufruiscono del servizio depurazione e a quelli i cui reflui afferiscono a impianti temporaneamente inattiviCon la sentenza il problema delle modalità di effettuazione dei rimborsi resta aperto(Problema della disciplina in caso di applicazione regime CIPE).
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 5
Sommario
Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008L’art. 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, esame del testo.L’art. 8 sexies: considerazioni generali, modalitàdi effettuazione dei rimborsi, gli obblighi informativi del gestore La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principiLe questioni aperte
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 6
L’art. 8 sexies, comma 1Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione,purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
Gli oneri relativi alle attività di progettazione e realizzazione:
sono componente tariffariaconcorrono a determinare il corrispettivo dovuto dall’utentePurché si rispettino i tempi programmati
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 7
L’art. 8 sexies, comma 2Comma 2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
I gestori devono provvedere alla restituzione della quota di tariffa di depurazione non dovuta:
entro il termine massimo di 5 anni dal 1 ottobre 2009Dall’importo vanno dedotti gli oneri derivanti dall’attività di progettazione e realizzazione, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamentoL’importo da restituire deve essere individuato dalle rispettive autorità di ambito entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (1 marzo 2009 – 28 giugno 2009)
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 8
L’art. 8 sexies, comma 3Comma 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti
locali.
La norma si applica anche alle gestioni dirette in economia dei comuniAll’individuazione dell’importo, comprese le deduzioni, provvedono i comuni
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 9
L’art. 8 sexies, comma 44. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
Il Ministro dell’ambiente, entro 2 mesi (1 marzo 2009 – 1 maggio 2009), su proposta del COVIRI, stabilisce con decreti, coerentemente con il Metodo normalizzato:
1) Criteri e parametri per l’attuazione di quanto previsto al comma 2 (la restituzione e le deduzioni)
2) Le informazioni minime da fornire periodicamente dai gestori agli utenti:
Sul programma per la realizzazione degli impianti di depurazione previsto dal Piano di AmbitoSull’attuazione del programma
3) Le forme di pubblicità, inclusa l’indicazione in bolletta
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 10
L’art. 8 sexies, comma 5Comma 5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivitàdi cui al comma 4, nonche'all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
Il gestore deve fornire informazioni all’utenza:
Oltre alle informazioni relative al programma degli interventi e indicate nel decreto di cui al comma 4 Anche le informazioni in merito ai costi riconosciuti nella quota tariffaria vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione:
Il consuntivo dei costi sostenutiIl preventivo delle costi da sostenere
Informazioni circa il rispetto dei tempi di realizzazione previsti
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 11
L’art. 8 sexies, comma 6Comma 6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Coviri deve assicurare il controllo e il monitoraggio degli obblighi informativi del gestoreIn caso di inadempienza del gestore si applicano i commi 2 e 3 dell’art 152 del Dlgs 152/2006: esercizio del potere sostitutivo da parte di ATO, Regione o Ministero Ambiente
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 12
Sommario
Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008L’art. 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, esame del testo.L’art. 8 sexies: considerazioni generali, modalitàdi effettuazione dei rimborsi, gli obblighi informativi del gestore La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principiLe questioni aperte
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito
L’art. 8 sexies, considerazioni generali
L’articolo detta disposizioni volte a disciplinare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008:in generale è posto il principio per cui la prestazione del Gestore inizia con l’avvio delle attività di progettazione.Conseguenza è che anche gli utenti considerati dalla sentenza della corte (non serviti da impianto di depurazione o quando questo sia inattivo) sono tenuti a pagare la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione
a partire dal momento di “avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione,purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”e qualora tali interventi siano “espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito”.
13
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 14
L’art. 8 sexies, modalità di effettuazione dei rimborsi
Le modalità di effettuazione dei rimborsi per le somme pagate e non dovute ai sensi della sentenza n. 335: disciplina prevista al secondo comma.
gli importi da restituire dovranno essere decurtati degli oneri relativi alle attivitàdi progettazione, realizzazione e completamento avviate. Le Autorità di ambito devono quantificare le somme (oppure i Comuni, qualora la gestione del s.i.i. avvenga “in via diretta”)La quantificazione dovrà avvenire entro il 28 giugno prossimoI gestori dovranno corrispondere i rimborsi a partire dal 1 ottobre, e non oltre i 5 anni, anche in forma rateizzata (non specificato se in tale ultima ipotesi siano dovuti anche gli interessi legali).
il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, deve emanare, entro il 1 maggio 2009, apposito decreto che contenga i criteri che le ATO dovranno seguire nelledeterminazioni di loro competenza. Il decreto dovrà essere coerente con quanto già stabilito dal Metodo Normalizzato e dovrà tener presenti “le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale”.
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 15
L’art. 8 sexies, nuovi obblighi informativi
Nuovi obblighi informativi in capo al Gestore: Con decreto ministeriale entro 1 maggio 2009 dovranno essere stabilite
Le informazioni minime relative al programma per la realizzazione degli impianti di depurazione previsto dal Piano di Ambito e alla sua attuazioneLe forme di pubblicità, inclusa l’indicazione in bolletta
Il Gestore deve informare circa i costi riconosciuti nella quota tariffaria vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione:
Rendicontando i costi sostenutiComunicando i costi da sostenere
Il Gestore deve informare circa il rispetto dei tempi di realizzazione previsti
Le Autorità di ambito dovranno tradurre tali principi in obblighi o saràsufficiente il D.M.? Il Coviri deve assicurare il controllo e il monitoraggio degli obblighi informativi del gestoreIn caso di inadempienza del gestore è previsto l’esercizio del potere sostitutivo prima da parte di ATO, in caso di inerzia da parte della Regione o Ministero Ambiente
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 16
Sommario
Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008L’art. 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, esame del testo.L’art. 8 sexies: considerazioni generali, modalitàdi effettuazione dei rimborsi, gli obblighi informativi del gestore La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principiLe questioni aperte
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 17
La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principi
La tariffa del servizio idrico integrato alla luce della nuova legge: non è prevista emanazione uno specifico decreto di indirizzo alle scelte da operarsi da parte delle singole Autorità di ambito.Individuazione degli utenti tenuti al pagamento della tariffa di depurazione
Utenti serviti dagli impianti depurazioneUtenti il cui impianto di depurazione è in progettazione/realizzazione
La tariffa dovrà comprendere anche gli investimenti in corsoLa tariffa sarà applicata a tutti gli utenti di cui sopra
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 18
Sommario
Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008L’art. 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 n. 13, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, esame del testo.L’art. 8 sexies: considerazioni generali, modalitàdi effettuazione dei rimborsi, gli obblighi informativi del gestore La tariffa di depurazione alla luce dei nuovi principiLe questioni aperte
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 19
Le questioni aperteTermine di prescrizione: 5 o 10 anni (in quest’ultimo caso a partire dal 3 ottobre 2000 momento di passaggio da tributo a tariffa)? Gli oneri deducibili vanno intesi quale componente vincolata della tariffa:
Come si calcolano gli oneri deducibili ? Per ATO come valore medio, ex post, degli oneri ? Mantenendo il concetto di componente tariffaria (coerentemente con il Metodo normalizzato )Per impianto o sistema, ex post, introducendo un nuovo principio di costo relativo al sistema che realizza la depurazione, (gruppo limitato di utenti, diversità di oneri medi per gruppi di utenti serviti da sistemi diversi )
I collettori vanno intesi come parte dell'impianto di depurazione (?)Opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione (collettori)
Cosa determina l'ATO (non l’importo da restituire al singolo utente il cui unico soggetto capace di farlo è il gestore con l’archivio dei consumi dell’utente) quali le modalità di finanziamento dei rimborsi (tariffa e/o fiscalità generale (??))La tariffa finanzia i rimborsi ? Quali utenti pagano i rimborsi?
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 20
Un esempio per il calcolo dei rimborsi a utenti non serviti
Quantificazione dell’importo complessivo da finanziare per la restituzione totale
della tariffa di depurazione
Numero degli anni per i qualicalcolare la restituzione
Individuazione, anno per anno, della tariffa di depurazione
da restituireagli utenti non depurati
Individuazione, anno per anno, degli utenti non serviti da depurazione
Determinazionedell’importo da restituire
al singolo utente
Individuazione degli utenti non serviti da depurazione
Ricostruzione delle tariffe di depurazione applicate all’utenza
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 21
Un esempio per il calcolo dei rimborsi a utenti non serviti ma i cui impianti o collettori sono in corso di realizzazione
Quantificazione dell’importo complessivo da finanziare per la restituzione
della tariffa di depurazione da cui si sono dedotti gli oneri
Numero degli anni per i quali calcolare
la restituzione
Individuazione, anno per anno, della tariffa di depurazione da restituire agli utenti
non depurati, da cui si è dedotto gli oneri di progettazione e realizzazione
Individuazione, anno per anno, delle deduzioni relative
all’attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione Determinazione dell’importo
da restituire al singolo utente
Ricostruzione, anno per anno, degli oneri derivanti dall’attività di progettazione e realizzazione
degli impianti di depurazione (e collettori).
Individuazione, anno per anno, degli utenti non serviti da depurazione ma per i quali si sono sostenuti
oneri relativi all’attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione
ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito
Le attività per rimborsare gli utenti non serviti
22
Obiettivi Attività propedeutiche Attività successive Restituzione operativaRestituzione agli utenti della quota tariffaria non dovuta
Numero degli anni per i quali calcolare la restituzione
Restituzione della quota di tariffa di depurazione agli utenti non serviti
Individuazione degli utenti non serviti da depurazione
Individuazione, anno per anno, degli utenti non serviti da depurazione
Ricostruzione delle tariffe di depurazione applicate all’utenza
Individuazione, anno per anno della tariffa di depurazione da restituire agli utenti non depurati
Determinazione dell’importo da restituire al singolo utente Quantificazione dell’importo complessivo da finanziare per la restituzione totale della tariffa di depurazione
Restituzione della quota di tariffa di depurazione da cui si deducono gli oneri relativi all’attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione
Ricostruzione, anno per anno, degli oneri derivanti dall’attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione (e collettori).
Individuazione, anno per anno, delle deduzioni relative all’attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione
Individuazione, anno per anno, degli utenti non serviti da depurazione ma per i quali si sono sostenuti oneri relativi all’attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione
Individuazione, anno per anno, della tariffa di depurazione da restituire agli utenti non depurati, da cui si è dedotto gli oneri di progettazione e realizzazione
Determinazione dell’importo da restituire al singolo utente Quantificazione dell’importo complessivo da finanziare per la restituzione della tariffa di depurazione da cui si sono dedotti gli oneri
Finanziamento della restituzione
Individuazione e quantificazione degli importi complessivi da finanziare per la restituzione totale e parziale della tariffa di depurazione, al netto del fondo ancora non utilizzato
Revisione tariffaria nella quale si stabiliscono le modalità di finanziamento della restituzione
Applicazione delle nuove tariffe che finanziano la restituzione e consentono la restituzione della tariffa di depurazione agli utenti non depurati
L’articolo 8 sexies della legge 27 febbraio 2009 “Disposizioni
in materia di servizio idrico integrato”:
Paolo Peruzzi – ANEApaolo.peruzzi@ato3acqua.toscana.it