La contrattazione collettiva In quanto attività procedimentalizzata, è disciplinata da norme...

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La contrattazione collettiva

In quanto attività procedimentalizzata, è disciplinata da norme statali (nel settore pubblico) o

prodotte dagli stessi attori del

procedimento (nel settore privato)

Attività di regolazione normativa

finalizzata a produrre “regole

normative” contenute nel

contratto collettivo

Il contratto collettivo come prodotto della contrattazione collettiva

1) Funzione sociale: strumento privilegiato di riequilibrio negoziale di rapporti di forza individualmente sfavorevoli al “contraente debole” del rapporto di

lavoro;

2) Funzione regolativa: strumento per definire bilateralmente le condizioni di trattamento economico e normativo dei

rapporti di lavoro subordinatodi soggetti che, rispetto a tale fonte di regolazione, si presentano formalmente

terzi: i singoli lavoratori e i rispettivi datori di lavoro.

Le questioni concernenti

l’efficacia del contratto collettivo

A chi si applica il contrattocollettivo?

Quali sono gli effettidel contratto

collettivonei confronti dei soggetti a cui si

applica?

L’EFFICACIA SOGGETTIVA

L’EFFICACIA

OGGETTIVA

L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI CATEGORIA

Perché - un secolo dopo le prime esperienze negoziali -

l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora

un problema?

Il problema della c.d. efficacia l problema della c.d. efficacia erga erga omnes omnes e i tentativi di risolverloe i tentativi di risolverlo

Il contratto collettivo“corporativo”

Il contratto collettivo“costituzionale”

Il contratto collettivo“esteso” erga omnes

Primo tentativo: Il ccnl “corporativo”

LA SOLUZIONE CORPORATIVA

Entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti attraverso la pubblicizzazione del sindacato e delle sue attività contrattuali Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ.

Sono fonti del diritto Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi

Risolveva i problemidell’efficacia ma a prezzo

della compressionedella libertà

sindacale

Secondo tentativo: il ccnl “costituzionale”

LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE:

L’art. 39 Cost. (disposizione programmatica rimasta non attuata)

2. “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione”

3. “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento

interno a base democratica

4. “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il

contratto si riferisce”

rappresentatiunitariamente in proporzione dei loro iscritti,

stipulare contratti collettivi con efficaciaobbligatoria

Terzo tentativo: la “legificazione”dei contenuti del Ccnl

La legge Vigorelli (l. 741/1959)

Il meccanismo di recezione dei

contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati

I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’

COSTITUZIONALE (Corte cost. n. 106/1962):

Dichiara la illegittimità costituzionale della legge di proroga, in

quanto la legittimità era condizionata alla transitorietà della

misuraSi finiva per conseguire il medesimo obiettivo del Costituente, con mezzi

diversi da quelli previsti dalla Costituzione

Dopo il fallimento dei tentativi

L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza:

l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune

dei contratti

Sulla base del principio della

rappresentanza di diritto comune, il

contratto collettivo dovrebbe

vincolare….

soltanto gli iscritti

alle organizzazioni

sindacali che l’hanno

stipulato

diritto comunedei contratti

Il contratto collettivo ad efficacia soggettiva limitata

Sindacatodei lavoratori(rappresentante, in

senso tecnico giuridico degli

iscritti)

Associazione datoriale

(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle

imprese aderenti)

Efficacia soggettivalimitata ai lavoratori iscritti ai sindacati

stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta

all’associazione datorialestipulante

Contratto collettivo

iscritti

iscritta

La “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo

Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante

Area di applicazionedel contratto

Area di non applicazione

del contrattoLavoratori

non iscritti al sindacatoStipulante o iscritti a

sindacato non firmatariodel CCNL

Lavoratori iscritti al sindacato

stipulante

L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti

Difficoltà di pianificazione dei costiDoppia contabilitàNecessarie diverse strategie di gestione delle risorse umaneIncentivo alla iscrizione dei non iscritti

Nella prassi, problemi

di natura gestionale e contabile inducono i datori di lavoro

- a prescindere dai vincoli giuridici -

a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti

alle associazioni sindacali

Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… quando neppure il

datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto

collettivo, in quanto non iscritto

all’associazione stipulante

anche i lavoratori iscritti al sindacato firmatario di CCNL rimangono esclusi

Azienda il cui datore di lavoro NON è iscritto all’associazione stipulante:

La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune

Il ruolo decisivo della giurisprudenza

1) ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI “MINORI”

Clausola esplicita di rinvio contenuta nel contratto individuale

Il comportamento concludente (applicazione spontanea e costante del contratto collettivo da parte del datore di lavoro che non vi sia tenuto)

NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO LO STESSO RILIEVO SISTEMATICO

Una massimaCass. Sez. Lav., 14.4.2001, n.

5596 I contratti collettivi di lavoro, in quanto costituiscono

atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti

2) La tesi giurisprudenziale “regina”

Si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099, 2°

comma c.c.

PRINCIPIOCOSTITUZIONALE

DOTATO DI PRECETTIVITA’

(art. 36, comma 1):La retribuzione

deve essere proporzionatae sufficiente

Effetti sulla Clausola

retributivadel

contrattodi lavoro

L’intervento del giudice ex art. 2099

c.c.consente di adeguare

il contenuto del contratto ai

principi costituzionaliaffermando ildiritto ad una retribuzionesufficiente

“In mancanza di (norme corporative o) di accordo tra le

parti, la retribuzione è determinata dal giudice (art. 2099, 2° comma)”

Il parametro retributivo di riferimento

Per completare Per completare l’operazione manca l’operazione manca ancora un passaggioancora un passaggioQual è la retribuzione “adeguata” secondo i

parametri costituzionali?

Il parametro della sufficienza nella giurisprudenza ampiamente

consolidata

“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi,

che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”

Ancora sull’estensione indiretta dei contratti collettivi fondata sull’art. 2099, comma 2, c. c.: “In mancanza di (norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice”

I giudici intervengono non

solo quando manca l’accordo sulla retribuzione, ma anche quandol’accordo c’è ma è

nullo in quanto contrario

all’art. 36 Cost.

“L’applicazione dei contratti collettivi non deriva dalla loro giuridica obbligatorietà ma da una sorta di presunzione di corrispondenza tra minimi contrattuali collettivi e retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. cui il lavoratore ha diritto”

Il riferimento alla parte economica del contratto collettivo è vincolante?

Proprio in quanto si tratta di una

“presunzione di corrispondenza”, il

giudizio rimane libero da vincoli…….il giudice potrebbe utilizzare

criteri di “adeguamento” DIVERSI da quelli indicati dal contratto

collettivo, discostandosi da questo “in melius” o “in peius”

(ESEMPI)

Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano?

Rimane una tipica espressione giudiziale

dell'equità del caso singolo, inidonea a

produrre effetti al di là delle parti in giudizio. In ogni caso, è una soluzione limitata alle

clausole retributive

NO, Per i limiti

intrinseci alla

soluzione basata sull'art. 36 cost.

3) I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva

L’art. 36 Statuto dei lavoratori

“Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”

(Segue) I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva

Art. 10, legge n. 30 del 2003

“Il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le imprese artigiane, commerciali e del turismo è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

Il contratto collettivo aziendale e la sua efficacia soggettiva

I contenuti e le funzioni del contratto coll. aziendale:

1)di “integrazione” del CCNL di categoria (p. es. incrementi retributivi legati alla produttività): in questo caso esplica anch’esso la c.d. funzione “incrementale-acquisitiva” tipica del CCNL;

2) contratti collettivi aziendali finalizzati alla “gestione delle situazioni di crisi”: hanno la funzione di “dispensare sacrifici” o, dal punto di vista datoriale, “concessiva”.

ESEMPI di contratti collettivi aziendali del secondo tipo

1)Il “contratto di solidarietà”: riduce l’orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione spettante al lavoratore.

2) L’accordo sindacale che autorizza lo spostamento di gruppi di lavoratori a mansioni inferiori, in deroga al generale divieto, per evitare licenziamenti collettivi.

Problemi in materia di efficacia soggettiva: esiste il diritto al

dissenso?

Possono i lavoratori di una azienda, non iscritti al sindacato stipulante

l’accordo o iscritti a un sindacato che non ha siglato

l’accordo, rifiutare l’applicazione dell’accordo

medesimo?

Soluzioni dottrinali e giurisprudenziali “minori”

1) La tesi della indivisibilità degli interessi e conseguente inscindibilità della disciplina contrattuale;

2) La tesi della natura dell’agente negoziale, nel caso di accordo siglato da sindacati dotati di maggiore rappresentatività: presunzione di “consenso maggioritario”;

La soluzione giurisprudenziale più ricorrente

La tesi del “rinvio legale”: ogniqualvolta è la legge a prevedere l’adozione di un contratto aziendale con funzione gestionale, ciò attribuisce al contratto efficacia vincolante (la fonte “rinviata” acquista l’efficacia della fonte “rinviante”).

A parte il fatto che rimangono fuori i contratti collettivi aziendali autonomi dalla legge, una parte della giurisprudenza riconosce in ogni caso il diritto al dissenso, salvo che il contr. coll. aziendale non sia stato sottoposto a referendum confermativo in azienda o il sindacato non abbia ricevuto mandato speciale dai

singoli lavoratori.

Un caso particolare: gli accordi collettivi sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5, comma

1, l. n. 223/91)

Corte Costituzionale sent. n. 268 del 1994:

è un contratto collettivo che vincola direttamente il datore di lavoro (il cui potere è, come suol dirsi, “procedimentalizzato”) e, solo indirettamente, i lavoratori attraverso il successivo atto di recesso datoriale, che è vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede aziendale.