Post on 05-Jan-2016
description
L’art. 187 tra modifiche ed “imprecisioni”
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
In linea generale sono state inasprite le sanzioni per i conducenti che si
pongono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, i conducenti possono essere
suddivisi in tre gruppi:
• il primo gruppo comprende i conducenti senza particolari specificazioni;
• il secondo gruppo comprende i neopatentati (coloro che hanno
conseguito la patente di categoria "B" da meno di tre anni), chi ha meno di
21 anni e i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di
trasporto di persone o di cose;
• il terzo gruppo comprende i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli
complessi (trasporto persone il cui numero è superiore a otto escluso il
conducente, conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.5 t, etc.)
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
Le sanzioni previste per i conducenti senza particolari specificazioni (primo
gruppo) sono più gravi che in passato per quanto riguarda il periodo minimo
dell'arresto e la durata del periodo di sospensione della patente.
-Per alcune categorie di conducenti (secondo e terzo gruppo) ritenuti
particolarmente a rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione
che svolgono, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà rispetto a
quelle previste per gli altri conducenti.
-Ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi la patente è sempre
revocata, mentre per i conducenti delle altre categorie la revoca della patente
scatta quando siano stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso
reato.
- Se i conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti provocano un
incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è
sempre revocata.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è
possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni
dall'accertamento del reato.
- Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato
per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze
stupefacenti, anziché essere assoggettato alle pene tradizionali, può
essere ammesso a prestare un'attività gratuita a favore della collettività,
principalmente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da
svolgere presso organismi pubblici o privati, nonché a partecipare a un
programma terapeutico e socio-riabilitativo per i soggetti
tossicodipendenti (Comma 8-bis, di nuova introduzione).
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito
con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi
ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. ….omissis.
Comma 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-
fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate ….omissis
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 1 prima dopo
ammenda euro 1500-6000 1500-6000
arresto 3 mesi- 1 anno 6 mesi- 1 anno
sanzione amministrativa
accessoria sospensione patente
guida
6 mesi- 1 anno da 1 a 2 anni
veicolo appartenente ad estraneo al reato
non previstosospensione patente
raddoppiata
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 1 prima dopo
con riferimento a conducenti comma 1 art. 186 bis
(conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i
neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose)
non previsto
pene precedenti aumentate da un terzo alla metà,
patente sempre revocata se conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t…
(lettera d) comma 1 art. 186 bis) o di recidiva nel triennio
sentenza di condanna.non previsto
sempre disposta la confiscadel veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3,
gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
Il comma 2 rimane invariato rispetto alla precedente
normativa
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali
ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati
a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. …
omissis. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al
precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del
cavo orale.
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
Il Comma 2-bis è di nuova introduzione
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non
sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il
conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente
con le attività di rilevamento e di soccorso.
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)Legge n. 120 29 luglio 2010)Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
…. in stato di alterazione psico-fisica… (Comma 1) …. sotto l’effetto… (Comma 2-bis)
matrice idonea
quali sostanze ricercare?
quali cut-off utilizzare?
idonea modalità di prelievo
legittimità del prelievo
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
…. “ Se il test darà esito positivo la p.g. richiederà che la struttura
sanitaria inoltre prelevi, se c’è il consenso del soggetto, un
campione di sangue o di saliva, diviso in due aliquote.
Se al prelievo manca il consenso del soggetto, la p.g.
informerà immediatamente il P.M. di turno il quale
emetterà ai sensi dell’art. 359 bis/2 cpp un decreto
urgente disponendo il prelievo coattivo.
Sul campione la struttura sanitaria farà effettuare un’analisi di
conferma con una metodica più complessa (cromatografia
accoppiata a spettrometria di massa) che dia certezza della
presenza della sostanza stupefacente rilevata nelle urine e
certezza che l’assunzione sia avvenuta in prossimità temporale
dell’accertamento.”
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
Art. 359-bis.
Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. (1)
1. Omissis
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il
pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto
motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2
dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento
coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si
presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione
coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di
sottoporvisi. Omissis
3. Omissis
(1) Articolo inserito dall’art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
Art. 224-bis.
Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il
compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. (1)
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario
compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo
di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini
della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi
è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il
giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata
l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per
la prova dei fatti.
(1) Articolo inserito dall’art. 24 della L. 30 giugno 2009, n. 85
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Ritiro, sospensione o
revoca del certificato di idoneità alla guida) …omissis.... sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una
nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di
accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e
c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile».
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187-(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010Legge n. 120 29 luglio 2010))Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti