Post on 14-Feb-2019
Pietro Amati per 1
Intermediari e clienti:
obblighi e doveri e non solo
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L’INTERMEDIARIO E I CLIENTI
Consulente – Venditore
- Mercato a cui ci si rivolge
- Preparazione tecnico/giuridica
- Conoscenza dei prodotti utilizzati
- Strumenti da utilizzare
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Gli obblighi di legge
- Comportamento
- Informativa
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IL BROKER DI ASSICURAZIONI
1) Agisce su incarico del Cliente;
2) non può rappresentare la Compagnia;
3) deve essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi.
L’incarico può comprendere l’assistenza al Cliente per:
a) analisi dei rischi aziendali;
b) preparazione e stesura dei contrati assicurativi;
c) individuare le migliori condizioni proposte dal mercato assicurativo;
d) gestire i contratti;
e) seguire i sinistri.
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L’AGENTE DI ASSICURAZIONI
L’agente di assicurazioni:
• ha un rapporto stabile e continuativo con una o più Compagnie;
• promuove affari per conto della/e Compagnia/e;
• è un professionista che agisce in autonomia (nei limiti del mandato);
• è responsabile del suo operato;
• è remunerato con provvigioni;
• deve essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi.
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I COLLABORATORI
Degli intermediari di cui alle sezioni a), b) del registro (dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati)
• che operano all’interno dei locali dove l’intermediario opera
• addetti all’intermediazione al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
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Comportamento ed informativa
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Codice delle assicurazioni
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IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Art. 120. - Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Gli intermediari assicurativi (tutti), prima della conclusione del contratto e in
caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
informazioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
Sono esclusi dagli obblighi informativi i grandi rischi e la riassicurazione.
Grandi rischi:
si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:• 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli
marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);• 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attività;• 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli
marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perditepecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
1. il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;2. l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;3. il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancioconsolidato del gruppo;
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IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Art. 183 - Regole di comportamento
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed informarli;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse(esempio riscatto di polizza vita con altra o sostituzione contratti danni concondizioni peggiorative) e, in situazioni di conflitto, agire in modo daconsentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effettisfavorevoli;
d) …
• L'ISVAP adotta, con regolamento, …
• L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, ...
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Comportamento ed informativa
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Regolamento ISVAP n. 5
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ART. 45 - (AMBITO DI APPLICAZIONE)
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:
dagli iscritti nel registro;
dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il
quale operano (salve per essi alcune esclusioni, quali l’obbligo di
separazione patrimoniale (art. 54) e l’obbligo di conservazione della
documentazione (art. 59).
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OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO - ART. 47
Nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto
contrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e
le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che
questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
e) garantire la riservatezza delle informazioni acquisite.
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LA RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA (E DELL’INTERMEDIARIO)
L'impresa di assicurazione, o un
intermediario rispondono in solido
dei danni arrecati dall'operato degli
intermediari iscritto alla sezione d) ed
e), anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale.
Codice delle assicurazioni – art.119 Regolamento ISVAP n. 5 – art.40
Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione verificano la
formazione e l’aggiornamento
effettuati dalle reti distributive di cui si
avvalgono, nonché l’osservanza
delle regole generali di
comportamento di cui all’articolo
47.
Le verifiche svolte devono risultare
da un rapporto annuale, redatto …
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La società assicuratrice che si sia avvalsa dell'attività dell'agente, il quale abbia
agito con rappresentanza della preponente (ma anche senza), è tenuta, per il
disposto dell'art. 2049 c.c., a rispondere dei danni prodotti dall'agente stesso
nell'esercizio dell'incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista
fra di loro un rapporto di lavoro subordinato.
Cassazione civile, sez. III, 11/02/2010, n. 3095
Cassazione civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5370
Cassazione civile , sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25011
Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2007, n. 18191
Cassazione civile , sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578
Cassazione civile , sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1516
…
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LA RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA
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La società assicuratrice, per il disposto dell'art. 2049 c.c., risponde anche per
l’operato di un Subagente.
Cassazione Civile, sezione IV, sentenza n. 14882 del 05-09-2012
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ULTIMAMENTE …
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OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO - ART. 48
In funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali alle
migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e
alla natura dei contratti;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire
operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli
obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti
a danno di altri.
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OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - ART. 49
Tolto:
In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest’ultimocopia di un documento conforme al modello di cui all’allegato n. 7A ...
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di
assicurazione, gli intermediari (o i loro addetti) consegnano al contraente:
1. una dichiarazione, di cui all’allegato n. 7B, (dati essenziali degli intermediari e
della loro attività).
In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è
consegnata se i dati sono modificati;
1. un documento, di cui all’allegato n. 7A, (principali obblighi di comportamento
degli intermediari).
2. la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista.
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OBBLIGO DI ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI INTERMEDIATI - ART. 52
Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono
affinché acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare
l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e
previdenziali di quest’ultimo.
• Il rifiuto di fornire le informazioni richieste, con indicate le possibili
conseguenze, deve risultare da apposita dichiarazione.
• Gli intermediari informano il contraente di tale circostanza,
specificandone i motivi.
• Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data
evidenza in un’apposita dichiarazione sottoscritta ...
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Comportamento ed informativa
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Regolamento ISVAP n. 35
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Capo I Informativa precontrattuale
Art. 30 (Documentazione)
Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al
potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti
assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta. (Per grandi
rischi e rischi agricoli stipulati in forma collettiva le condizioni di assicurazione).
TITOLO III - OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
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Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti:
• Nota informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
• Modulo di proposta, ove previsto.
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Nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale le imprese:
a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in gradodi comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, conle relative coperture assicurative offerte;
b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali talida rendere agevole la lettura;
c) illustrano, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole cheprevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell’assicurato, nullità,decadenze, esclusione, sospensione e limitazione della garanzia, rivalsenonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” dal presenteRegolamento;
d) assicurano la coerenza (?) delle informazioni contenute all’interno deidocumenti precontrattuali e contrattuali;
e) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria opromozionale.
ART. 31 - CRITERI DI REDAZIONE
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1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie,
necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa sulla base dello schema di
cui all’allegato 6. Lo schema è adattato per tenere conto delle
caratteristiche delle coperture offerte.
3. Per i contratti Infortuni e Malattia le imprese utilizzano rispettivamente gli
schemi di cui agli allegati 7 e 8.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti le imprese predispongono la Nota informativa secondo
lo schema di cui all’allegato 9 distintamente per le autovetture, per i
ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le
informazioni ad essi relative.
ART. 33 - NOTA INFORMATIVA
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Allegato 1 - Schema di Scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazioneagli utili
Allegato 2 - Nota metodologica sul calcolo del Costo percentuale medio annuo
Allegato 3 - Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazioneagli utili
Allegato 4 - Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio
Allegato 5 - Documento informativo per le operazioni di trasformazione
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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Allegato 6 - Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione dei rami
danni
Allegato 7 - Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Infortuni
Allegato 8 - Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Malattia
Allegato 9 - Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione di
Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti
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Pertanto non può dirsi assolto tale obbligo se risulta che contestualmente
alla sottoscrizione della proposta contrattuale il cliente dichiara, su di un
modulo prestampato, "di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti
il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle
integralmente"; per garantire una scelta realmente informata e consapevole
da parte del cliente di un contratto complesso, questi non deve ricevere solo
un'informativa dettagliata, ma deve anche poter disporre del tempo sufficiente
per "formarsi una rappresentazione veritiera, quanto meno, degli elementi
essenziali concernenti la specifica operazione che va a concludere", colmando
così le eventuali asimmetrie informative che possono sussistere.
Tribunale Portici Civile - Sentenza del 13 giugno 2011
Conforme - Tribunale Milano Civile - Sentenza del 23 luglio 2010
LA GIURISPRUDENZA
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Art. 35 (Riscontro a richieste di informazioni)
1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di
informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al
rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni
liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato
l’accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative
ed alle condizioni di assicurazione.
ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLE COMPAGNIE
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Informativa al cliente
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Intermediari e collaboratori
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• Prodotto/i offerto/i dalla Compagnia
• Fare attenzione al possibile inserimento di garanzie accessorie o garanzie
più ampie in funzione della forma (argento, oro, platino).
In ogni caso attenersi sempre a quanto previsto dalla Compagnia
(minimo)
L’AGENTE MONOMANDATARIO
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Stessi obblighi dell’agente monomandatario, oltre a
Specificare perché viene offerto il prodotto di una Compagnia
e non di un’altra
(vantaggi per il Cliente)
L’AGENTE PLURIMANDATARIO
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Anche l’Agente (od il subagente) di assicurazione sia mono che plurimandatario
oltre al Broker oggi può prestare consulenza sulle materie assicurative.
Questo comporta che, stipulando un contratto con il cliente per una
determinata prestazione, potrà essere chiamato a rispondere se risulterà
inadempiente.
IL CONSULENTE
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In caso di sostituzione del prodotto precedente con altro prodotto..
PER TUTTI GLI INTERMEDIARI
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Specificare in maniera esauriente quali sono le differenze
(specialmente riduttive) tra il nuovo ed il vecchio prodotto.
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Informativa al cliente
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Spiegazione dei prodotti
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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - NORMATIVA
• Ma se vengono modificate le norme previste dalla legge?
• E se vengono aggiunte norme non previste dalla legge?
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La legge, si sa, non ammette ignoranza.
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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - NORMATIVA
Deroghe al codice civile
1907 – sottoassicurazione – partita per partita;
1910 – coassicurazione indiretta – non subentro nell’indennizzo degli assicuratori per
insolvenza di un altro;
1900 – copertura non valida per sinistri cagionati da dolo o colpa grave dei dipendenti
1913 – altri obblighi previsti oltre a quelli del codice:
conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, …
fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alI'Autorità Giudiziaria o di
Polizia del luogo, precisando, in particolare, …
1917 – copertura non valida per sinistri denunciati quando il contratto è scaduto;
1918 – penali per il non subentro nell’assicurazione esistente dell’acquirente;
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VERIFICA DELLE “DICHIARAZIONI” DEL CONTRAENTE
In generale
Non aver subito sinistri negli ultimi … anni.
(veramente non vi sono mai stati sinistri, ad esempio danni elettrici o danni d’acqua,
rottura di un fanalino, ecc.?
Non aver in corso altre assicurazioni.
Non aver avuto polizze annullate a seguito di sinistro negli ultimi … anni.
In particolare:
notizie anche tecniche sulla tipologia della copertura richiesta
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ESEMPIO POLIZZA INCENDIO
È stato chiesto se:
nello stesso fabbricato ci sono supermercati, night club, sedi di partiti o sindacati,
autorimesse, stazioni di servizio, ….
a meno di 20 metri esistono industrie, boschi, depositi di infiammabili o di sostanza
esplosive, ….
È stato informato delle procedure inerenti la liquidazione del danno?
Si è spiegato:
cosa si intende per “materiali incombustibili”, “infiammabili”, “merci speciali”?
che la polizza copre solo i “danni diretti e materiali”?
la portata della garanzia fenomeno elettrico, eventi socio politici, eventi atmosferici ?
cosa si intende per “valore a nuovo”?
e la regola proporzionale?
…
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ESEMPIO POLIZZA RCT
Fatto accidentale (ma può esserci di peggio)Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:
che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nellosvolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie daparte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attivitàoggetto dell'assicurazione;
Cose nell’ambito dei lavori.
Cose sulle quali si sta operando.
Validità temporale della garanzie (deroga art. 1917 c.c.).
Validità territoriale della garanzia (RCT-RCO).
Parametro per la determinazione del premio (elementi variabili).
…
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LA “SEMPLICE” CAPOFAMIGLIA – PERSONE ASSICURATE
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L’Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare (definizione).
Art. 1 - Responsabilità per i fatti della vita privata AXA
Coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.
Art. 6.1 - RC DELLA FAMIGLIAALLIANZ - RAS
Assicurato, persone conviventi, figli minorenni anche non conviventi.
3.2 – Vita privataGRUPPO FONSAI
Tutti i componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato risultanti dallo stato di famiglia.
Art. 1.1 – RC per fatti della vita privataGENERALI
Contraente o i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) e“convivente more uxorio” (e relativi figli, se conviventi).
Cosa assicuriamoZURICH
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Consulente e venditore
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IL MERCATO ASSICURATIVO
Settori
Famiglie
Commercianti
Professionisti
Aziende
PiccoleMedieGrandi
Operatori
Produttori
Subagenti
Agenti
Broker
Canali alternativi
Personale di direzione
Pietro Amati per 39
AZIENDE E ASSICURAZIONI: DUE MENTALITÁ A CONFRONTO
Offrono un “prodotto”
Ragionano per “rami”
Parlano “assicurese”(definizioni)
Preparano i contratti
Dispongono di unaforte organizzazione
Necessitano di servizi
Ragionano sui “beni”
Parlano il “loro”linguaggio
Accettano i contratti
Spesso comprano per amicizia
Consulente assicurativo
Le Compagnie I clienti
Pietro Amati per 40
LA MENTALITÁ ASSICURATIVA DELLA CLIENTELA
Classificazione delle coperture (in funzione della conoscenza e sensibilità
dell’interlocutore):
• essenziali,
• desiderabili,
• disponibili.
Analisi delle condizioni disponibili sul mercato «a poco prezzo».
Acquisto delle polizze così identificate.
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IN CONCLUSIONE
• Poca propensione alla gestione del rischio;
• difficoltà nel considerare forme di prevenzione o protezione;
• possibilità di acquisto «a poco prezzo».
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Conseguenze sul mercato assicurativo:
1) elaborare prodotti che offrano le minime condizioni,
2) inserire franchigie, scoperti, massimi risarcimenti non solo dove
necessari, il tutto per contenere il prezzo nell’offerta per essere competitivi.
Vince chi ha la franchigia ed il prezzo più bassi.
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Consulente e venditore
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Il consulente
Pietro Amati per 43
LE FASI DELLA CONSULENZA ASSICURATIVA
Conoscere le esigenze(Check up aziendale)
Fase 1
Programma assicurativoGestione aziendale
Individuazione dei rischiValutazione dei rischi
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Check up periodico
Pietro Amati per 44
IL COMPITO DEL CONSULENTE
Mancata individuazione
Del rischio
Errata valutazione
Del rischio
Sopravvalutazione degli
Interventi intrapresi
InconsapevoleConsapevole
Parziale
Scoperti, franchigie
Massimi risarcimenti
Rischio non interamente
eliminabile
Totale
Rischio non assicurabile
Costi eccessivi
Frequenza e grado di
danno ridottissimi
Trasformazione dell’ “assunzione in proprio” da
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PER FARE CIO’ E’ NECESSARIO
1. Analizzare le esigenze del cliente
2. Identificare le coperture assicurative adatte
3. Illustrare al cliente le modalità ed il funzionamento delle garanzie
4. Spiegare le possibili esclusioni
5. Cercare di ottenere le migliori garanzie dal mercato
6. Assistere il cliente nel caso di eventi avversi (che non sono solo i sinistri)
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Pietro Amati per
QUINDI PER POTERE OPERARE E’ NECESSARIO
Conoscere le possibilità ed i limiti dei contratti di assicurazione.
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Avere a disposizione un «buon» catalogo di prodotti assicurativi.
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a) conoscere il cliente
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CHECK UP AZIENDALE
Risorse
Beni
Uomini
Patrimonio
Pericoli
Eventi naturali
Eventi umani
Circostanze
Fatto del principe
Aggravanti
INDIVIDUAZIONE
Esame documentiAziendali
• Contratti generali
• Bilanci
• Contratti di manutenzione
• ...
Colloqui con Responsabili
• Amministrativi
• Tecnici
• C.E.D.
• ...
Sopralluoghi
• Tipologia costruzioni
• Tipologia dei servizi
• Mezzi di prevenzione /protezione
• ...
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DAL SITO GOOGLE EARTH
Pietro Amati per 50
CONOSCERE IL CLIENTE - GLI STRUMENTI DISPONIBILI
Check list.
Documentazione aziendale.
Interviste.
Visita all’azienda.
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NOMINATIVO AZIENDA: ____________________________________________________________ P.I. _________________________________
Sede legale ___________________________________________________ Tel ________________________________ Fax _________________
Email ____________________________________________________ Sito web _____________________________________________________
Conferito con ______________________________________________ Mansioni ____________________________________________________
Data rapporto _______________________________ Eseguito da _______________________________________________________________
LA CHECK LIST – LE INFORMAZIONI GENERALI
Ubicazione Uso
Sedi stabilimenti /sedi distaccate / altri fabbricati occupati
Settore di appartenenza __________________________________________________________________________________________________
Gruppo di appartenenza __________________________________________________________________________________________________
Società controllate _______________________________________________________________________________________________________
Società controllanti ______________________________________________________________________________________________________
Società collegate ________________________________________________________________________________________________________
Fusioni, Trasformazioni, Incorporazioni con precedenti Società ____________________________________________________________________
Iscrizione ad Associazioni _________________________________________________________________________________________________
Attività generale dell’azienda (principale ed accessorie)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Layout di produzione
1^ ciclo _______________________________________________________________________________________________________________
2^ ciclo _______________________________________________________________________________________________________________
3^ ciclo _______________________________________________________________________________________________________________
4^ ciclo _______________________________________________________________________________________________________________
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Pietro Amati per
Antincendio (CPI) _______________________________________________________________________________________________________
Servizio di controllo qualità ________________________________________________________________________________________________
Certificazione ISO 9000 __________________________________________________________________________________________________
Credito I.V.A. con rimborso accelerato: _________ anni _____________________ prossimo ____________________________________________
Ampliamenti previsti: _____________________________________________________________________________________________________
Finanziamenti in corso: ___________________________________________________________________________________________________
Servizi usufruiti (leasing, ecc.): _____________________________________________________________________________________________
Società di revisione ______________________________________________________________________________________________________
Società di stima _________________________________________________________________________________________________________
Società di Brokeraggio ___________________________________________________________________________________________________
LA CHECK LIST – LE INFORMAZIONI GENERALI
Documenti da allegare:
• Planimetrie stabilimenti
• Depliant prodotti / istruzioni per l’uso
• Contratto tipo di vendita
• Bilanci ultimi tre esercizi
• Contratti con terzi fornitori
• Copia polizze in corso
tipo anno cause del sinistro entità indennizzo migliorie apportate
SINISTRI PRECEDENTI (ultimi cinque anni)
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Occorre innanzi tutto distinguere i prodotti in
a) coperture «tutti i rischi»: in questo caso è necessario precisare quali siano
le esclusioni previste nel prodotto;
b) coperture a «eventi nominati»: in questo caso occorre elencare le
garanzie identificate e quali esclusioni sono previste nel prodotto
LA CHECK LIST – LE INFORMAZIONI «DI PRODOTTO»
L’esempio che segue fa riferimento
1. ad una polizza R.C.Terzi per la forma «tutti i rischi»;
2. ad una polizza incendio per la forma «eventi nominati».
L’attività considerata è quella di uno stabilimento industriale.
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DOMANDA
Come costruire una check list per la r.c.?
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CHECK LIST – R.C. TERZI - ART. 13 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
a) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai
rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
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CHECK LIST – R.C. TERZI – RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Art. 16 - L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli amotore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionatida persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, nonabbia compiuto il 16° anno di età;
c) …
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Art. 17 - L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui operaquesti si avvalga nell'esercizio della propria attività;
d) …
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I lavori vengono svolti
• in Europa ................................................................................................................................. SI - NO __________________________________
• in tutto il mondo........................................................................................................................ SI - NO __________________________________
• anche presso terzi.................................................................................................................... SI - NO __________________________________
Le autovetture aziendali (immatricolate autocarro) possono esser date in uso a dipendenti........ SI - NO __________________________________
I lavori possono essere affidati a terzi............................................................................................. SI - NO __________________________________
Esistono beni di terzi in consegna/ custodia / lavorazione ............................................................ SI - NO __________________________________
Parcheggio custodito …………………………………………............................................................ SI - NO __________________________________
Possono essere cagionati danni
• “postumi” (temporalmente dopo l’esecuzione dei lavori) ......................................................... SI - NO __________________________________
• a cose sollevate, caricate, scaricate......................................................................................... SI - NO _________________________________
• a veicoli in deposito e/o riparazione.......................................................................................... SI - NO _________________________________
• a condutture ed impianti sotterranei......................................................................................... SI - NO __________________________________
• conseguenti a scavi, da cedimento o franamento del terreno.................................................. SI - NO __________________________________
• da vibrazioni.............................................................................................................................. SI - NO __________________________________
Gli impianti eseguiti devono essere collaudati................................................................................. SI - NO __________________________________
Possono essere commessi errori di progettazione.......................................................................... SI - NO __________________________________
Esistono depositi.............................................................................................................................. SI - NO _________________________________
Si fa uso
• di impalcature............................................................................................………..................... SI - NO __________________________________
• di battipali......................................................................................................…….........…........ SI - NO _________________________________
• di colonie, case di riposo, nidi di infanzia............................................................………........... SI - NO _________________________________
• di esplosivi...........................................................................................................………........... SI - NO __________________________________
• di personale di Terzi ................................................................................................................. SI - NO _________________________________
• di Imprese artigiane ..................................................................................................…............ SI - NO _________________________________
• altre Persone non dipendenti ................................................................................................... SI - NO _________________________________
Possono verificarsi rapine negli ambienti di lavoro ......................................................................... SI - NO __________________________________
CHECK LIST – R.C. TERZI
Pietro Amati per
b) La proposta al cliente
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Pietro Amati per
ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Data: Numero repertorio:
Società:
Attività:
Avvertenze per la copertura assicurativa della responsabilità civile
- nei confronti dei terzi
- verso i dipendenti
Le avvertenze presenti su questo documento rappresentano una guida alle garanzie assicurative della polizza per la R.C. nei confronti dei Terzi e dei Dipendenti integrative alfascicolo informativo rilasciato dalla Compagnia contenete: la nota informativa comprensiva del glossario, le condizioni di assicurazione e l’eventuale proposta se prevista.
Rammentiamo e resta inteso che
1. devono sempre considerarsi valide le condizioni riportate sullo stampato mod. …….. della Società …….. con le eventuali variazioni ed integrazioni apportate dai relativiallegati;
2. la nota informativa (unita al fascicolo informativo) rilasciata dalla Compagnia è il documento allegato alle condizioni di polizza che contiene, oltre ad informazioni sullaCompagnia stessa, altre nozioni su:
• come e quando esercitare il diritto di recesso al contratto ed i relativi effetti, in particolare la sua facoltà di recedere, trascorso massimo un quinquennio, senzaonere e con un preavviso di sessanta giorni,
• una indicazione sintetica sulle coperture assicurative offerte,
• le avvertenze sulle limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative,
• il significato di scoperti e franchigie presenti sul contratto con esemplificazioni numeriche per meglio capire il funzionamento,
• gli effetti di una assicurazione parziale dei capitali assicurati,
• le conseguenze di dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio,
• le conseguenze sulle variazioni degli elementi che possano aggravare il rischio e non comunicate alla Compagnia,
• come deve essere pagato il premio assicurativo di polizza e la possibilità di possibili sconti,
• la presenza di rivalse esercitabili dalla Compagnia ed il loro significato,
• come è regolamentata la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
• quale è la legge applicabile al contratto
• il regime fiscale inerente il contratto
• le modalità e termini della denuncia
• come avviene la liquidazione dell'indennizzo,
• la procedura da seguire per presentare reclami sia alla Compagnia che all’ISVAP,
• la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria anche se previsto un arbitrato.
Detto documento deve essere sempre letto prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alle condizioni di assicurazione.
Restiamo logicamente a disposizione per quanto possa necessitare.
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ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Caratteristiche sul contratto in generale e sulla copertura assicurativa
Il premio complessivo annuo è pari ad €
Naturalmente l’importo sopra esposto può modificarsi in funzione di richieste inerenti:
a. variazioni di capitali e/o massimali assicurati;
b. inserimenti e/o modifiche di franchigie, scoperti o massimi risarcimenti;
c. inclusioni, esclusioni o limitazioni di garanzie.
Due parole sull'oggetto della garanzia
Per la responsabilità civile nei confronti dei terzi (RCT)
• la garanzia opera per i danni coperti cagionati a terzi, che abbiano come conseguenza la morte, lesionipersonali e/o danneggiamenti a cose, ed anche
• che detti danni devono avvenire involontariamente ed in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi inrelazione ai rischi dell’attività descritta (controllare la completezza di quanto descritto come attività).
Per la responsabilità civile nei confronti dei dipendenti (RCO)
la garanzia è stata prevista per fare fronte a due possibili richieste di risarcimento:
• la prima riguarda la possibile rivalsa da parte degli Assicuratori Sociali (INAIL e INPS) per infortuni o malattieprofessionali verificatisi negli ambienti di lavoro ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, nonché dall’art. 13 del DPR n.38 del 2000, sofferti da prestatori di lavoro dipendenti e lavoratoriparasubordinati;
• la seconda è inerente i danni di cui si può essere responsabili, ai sensi del Codice Civile, per le maggioririchieste che le persone di cui al punto a) possono pretendere per l’infortunio subito.
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ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Caratteristiche sul contratto in generale e sulla copertura assicurativa
Avvertenze importanti:
1. le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi: le raccomandiamo di verificare leesclusioni previste dall’art. ____ della polizza che limitano o escludono determinati eventi;
2. ricordiamo altresì che agli eventi normalmente sempre garantiti è possibile aggiungere altre condizioni aggiuntive,espressamente da richiamare, come anche sotto indicato;
3. alcuni degli eventi garantiti possono essere prestati con l’inserimento di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, sia nellecondizioni generali che in quelle aggiuntive.
Regolazione del premio
Se il premio è calcolato in base ad elementi variabili (fatturato, mercedi, …), viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativoannuo a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo le ricordiamo che è suo obbligo:
1. fornire per iscritto alla Società entro __ giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l’importo globale degli elementivariabili previsti in polizza.
2. corrispondere la differenza di premio risultante dalla regolazione entro __ giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
Tipologia dei danni coperti: l’espressione “diretti e materiali”
La copertura assicurativa indennizza generalmente i danni generati direttamente dall'evento assicurato (danno diretto) per i dannivisibili e constatabili ai beni di terzi danneggiati (danni materiali).
Tutti gli altri oneri quali la sospensione del lavoro, il mancato reddito commerciale e/o industriale, le spese fisse ed insopprimibili che iterzi devono affrontare a causa dell’evento dannoso, costituiscono (nel gergo assicurativo) danni indiretti od immateriali e quindi noncoperti dalla garanzia o coperti parzialmente.
Massimali proposti
…
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ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Poiché la terminologia assicurativa non sempre è agevole, riteniamo utile aggiungere alcune
precisazioni
Sinistri precedenti inerenti lo stesso rischio
Questa dichiarazione è molto importante ai fini della validità del contratto. Infatti la giurisprudenza
ha ritenuto nullo il contratto stipulato dal Contraente che non abbia comunicato l’esistenza di sinistri
precedenti, non permettendo così all’assicuratore di rendersi esattamente conto della portata del
rischio.
Carrelli e macchine operatrici che possono transitare nell’area dello stabilimento
Annosa questione quella dei carrelli e macchine operatrici che possono transitare su area privata
ma non in area pubblica od a questa equiparata. La soluzione migliore è fare la copertura come
RCA, ma alle volte detti mezzi (es. damper) non possono essere immatricolati.
Committenza D. Lgs. n.81-2008
La legge prevede che il committente, pur avendo incaricato il responsabile dei lavori ed i due
coordinatori per la sicurezza, sia garante (e quindi responsabile) dell’operato degli stessi e
dell’osservanza di quanto previsto nelle normative di sicurezza per gli infortuni sul lavoro.
…
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Pietro Amati per
ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Riportiamo alcune importanti dichiarazioni da lei rese per la stesura del contratto
É stato risposto affermativamente
• Alla rinuncia alla rivalsa per i nominativi riportati
• All’utilizzo, come parametro per determinazione del premio, dell’importo delle
retribuzioni
• …
É stato risposto negativamente
• A sinistri precedenti
• All’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio
• …
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Pietro Amati per
ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Indichiamo alcune condizioni che possono essere da lei scelte ed aggiunte o
meno alla copertura “di base”
Sono state scelte ed aggiunte
• Garanzia R.C.O.
• Carrelli e macchine operatrici che possono transitare nell’area dello stabilimento
• Estensione generica delle attività dell'assicurato
• …
Non sono state scelte ed aggiunte
• Committenza D. Lgs. n.81-2008
• Danni derivanti dalla inosservanza della legge sulla Privacy
• Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo
• …
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ESEMPIO GARANZIA R.C.T. – O.
Alleghiamo il testo integrale, come riportato in polizza, di alcune condizioni che possono integrare o meno le garanzie “di base”, in funzione della scelta effettuata.
Parametri per determinazione del premio – retribuzioni
A maggior chiarimento di quanto descritto in polizza nell'articolo "regolazione del premio", si precisache per "retribuzioni lorde" deve intendersi l'importo che la Ditta assicurata comunica all'INAIL intutte le sue posizioni . Nel caso che le posizioni sopra riportate dovessero variare o se nedovessero aggiungere delle nuove, la garanzia deve intendersi prestata ugualmente anche perqueste, con l'impegno da parte dell'Assicurato di comunicarle alla prima regolazione di premio ed apagare la relativa differenza.
Estensione territoriale a mostre e fiere in tutto il mondo
L'assicurazione è estesa al rischio derivante alla partecipazione in tutto il mondo a fiere, mostre edesposizioni compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands comprese le dimostrazioni alpubblico.
Interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attivitàindustriali, commerciali, agricole o di servizi, purché‚ conseguenti a sinistro indennizzabile ai terminidi polizza. La garanzia deve intendersi prestata con una franchigia di € 1.000,00 e fino ad unmassimo indennizzo di € 200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
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Pietro Amati per
• Risparmiare «tempo» a parità di risultati
• Offerte «omogenee» da parte di tutti i collaboratori
• Possibilità di ricercare dati nel data base (scadenze, garanzie prestate
…)
• Rintracciare, a distanza di tempo, le proposte fatte da chiunque.
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UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI
Pietro Amati per
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NOTE
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