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Corso preparato per Il portale della tecnica e della formazione assicurativa Siete collegati in videoconferenza Il corso avrà inizio alle ore 09,10 Per problemi tecnici: Sig.ra Alessandra tel. 335.7352272 Per altre problematiche: Sig. Amati tel. 339.4404477 Corso preparato per ALCUNI SUGGERIMENTI Vi ricordiamo che per un buon collegamento è utile: chiudere le applicazioni aperte, in particolare tutti quei programmi che possono occupare «banda» e impedire di ricevere il segnale della videoconferenza, quali programmi di posta elettronica (windows messanger, outlook …) skype, bluetooth, windows media player, ecc. Potete, inoltre, cliccando sul tasto F11, visualizzare a pieno schermo la videoconferenza. Cliccando nuovamente il tasto F11 ritornerete nella situazione iniziale. 2

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Il portale della tecnica edella formazione assicurativa

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ALCUNI SUGGERIMENTI

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Scrivere il testo della chat – quindi premere Invio (Enter)

Elenco e testo delle chat

Qualità diricezione

DUE PAROLE SULL’UTILIZZO DEI COMANDI

3

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ed in corrispondenza del giorno e del corso (evidenziato in colore verde) cliccare sulla

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PROCEDURA PER ENTRARE IN AULA

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Intermediari, collaboratori e dipendenti:

obblighi di legge e doveri nei confronti della clientela

Gaetano Pieracci

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Prima di cominciare

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DUE MENTALITÁ A CONFRONTO

Offrono un “prodotto”

Ragionano per “rami”

Parlano “assicurese”(definizioni)

Preparano i contratti

Dispongono di unaforte organizzazione

Necessitano di servizi

Ragionano sui “beni”

Parlano il “loro”linguaggio

Accettano i contratti

Spesso comprano per amicizia

Consulente assicurativo

Le Compagnie I clienti

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GLI ATTORI

Clienti

Famiglie

Commercianti

Professionisti

Aziende

PiccoleMedieGrandi

Intermediari

Produttori

Subagenti

Agenti

Broker

Canali alternativi

Personale di direzione

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IL PALCOSCENICO

IntermediariAutorità Compagnie

Clienti

Intermediari

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La figura del broker

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DEFINIZIONE

Il broker assicurativo svolge un'attività che, pur connotata da profili di intellettualità,

risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale ...Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2416

Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2003, n. 6874

Articolo 1754 c.c. - Mediatore.

Colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza legami

di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Art. 109 c.d.a. - Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

Art. 2 b)

“intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza

di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.

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IL MEDIATORE ASSICURATIVO

1) Agisce su incarico del Cliente;

2) non può rappresentare la Compagnia;

3) deve essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi.

L’incarico può comprendere l’assistenza al Cliente per:

a) analisi dei rischi aziendali;

b) preparazione e stesura dei contrati assicurativi;

c) individuare le migliori condizioni proposte dal mercato assicurativo;

d) gestire i contratti;

e) seguire i sinistri;

f) …

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COMPENSO DEL MEDIATORE

Articolo 1755 - Provvigione.

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti;

2. La misura della provvigione in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi,

sono determinate dal giudice.

Compenso al broker assicurativo:

a) provvigioni riconosciute dalla compagnia o dall’Agente (indicate nel “rapporto di

collaborazione”);

b) fatturazione al Cliente per i servizi prestati.

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LA CLAUSOLA BROKER

Art. 55 regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006.

• Se l’accordo è stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, occorre

comunque sempre la ratifica dell’impresa dell’Agente.

Art. 118 c.d.a.

1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si

considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, anche col solo rilascio di

quietanza scritta.

2. Questo deve essere espressamente autorizzato nell'accordo sottoscritto con l'impresa e va

comunicato al cliente.

3. La norma vale anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei

confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal punto 1 sono incluse

nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.

Il pagamento dei premi

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In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui allalegge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker"assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione eriassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella faseche precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistantedalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dellostesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenzedel cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il piùpossibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischinella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.

(Riconosciuta la responsabilità del "broker" nei confronti dell'assicurando, per essersilimitato ad individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, senzaraffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale dellacopertura assicurativa e senza fornire al cliente adeguate informazioni in proposito).

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 27 maggio 2010, n. 12973

ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’ - 1

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ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’ - 2

… La proprietaria dell'immobile aveva notificato altro atto di citazione al broker

assicurativo Al. Br. se. , ritenendolo responsabile della eventuale maturazione della

prescrizione del diritto. La denuncia di sinistro era stata inviata dalla società proprietaria

dell'immobile al proprio broker, il quale avrebbe dovuto curare tutte le incombenze

successive, secondo il mandato conferito.

Tutta la gestione del rapporto assicurativo, anche per quanto riguarda la richiesta

di indennizzo alla compagnia di assicurazione, era stata demandata al broker

assicurativo, al quale doveva imputarsi la responsabilità per avere inviato alla

compagnia di assicurazione le lettere interruttive della prescrizione in ritardo.

La Corte territoriale accoglieva la domanda proposta dalla società proprietaria

dell'immobile contro il broker, condannando quest'ultimo a pagare alla assicurata, a

titolo di risarcimento del mancato indennizzo, la somma di euro 124.000,00 comprensivi

di rivalutazione.

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 30 settembre 2011, n. 19998

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ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’ - 3

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Un broker assicurativo è legittimato a stare nel giudizio concernente il diritto a percepire

l'indennizzo da parte dell'assicurato, in virtù di contratto concluso con una compagnia

assicuratrice, allorché egli, avendo ricevuto il premio e trattato il sinistro, crea un

affidamento incolpevole nell'assicurato che lo ritiene legittimo mandatario

dell'assicuratore.

Pertanto il broker deve indennizzare direttamente l'assicurato, salvo eventuale rivalsa

nei confronti dell’assicuratore.

Tribunale Milano, 28/10/2004

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La figura dell’agente

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DEFINIZIONE

Art. 109 c.d.a. - Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

Art. 2 a)

“intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di

riassicurazione”.

Accordo nazionale Agenti 2003 – Art. 2 - Agente - Contratto di agenzia.

I comma – Colui che, iscritto all'Albo nazionale, mette a disposizione la propria

competenza tecnica, in forma professionale ed autonoma e provvede a proprio rischio e

spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli

affari.

Articolo 1753 c.c. - Agenti di assicurazione.

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto

non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi.

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LA FIGURA DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONI

L’agente di assicurazioni, quindi:

• ha un rapporto stabile e continuativo con una o più Compagnie;

• promuove affari per conto della/e Compagnia/e;

• è un professionista che agisce in autonomia (nei limiti del mandato);

• è responsabile del suo operato;

• è remunerato con provvigioni;

• deve esser iscritto al registro degli intermediari assicurativi.

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IL MANDATO

La lettera di nomina regolante il rapporto impresa-agente riguarda:

• la forma scritta dell’incarico;

• la data di inizio del rapporto;

• il territorio sul quale operare;

• la gestione dell’attività a proprio rischio e spese;

• l’autonomia nell’organizzazione della propria attività;

• il compenso pattuito (tabella provvigionale).

Rapporto contrattuale tra Agente e Compagnia.

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L’ESCLUSIVA – I DECRETI BERSANI

L’art. 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248 -c.d. decreto

Bersani 1), ha stabilito, limitatamente al ramo R.C. Auto, che:

• a decorrere dal 4 luglio 2006, le imprese di assicurazione e gli agenti, non possono

stipulare nuovi mandati di distribuzione con esclusiva;

• le clausole, se inserite, sono da considerarsi nulle;

L’art. 5, 1° comma del successivo d. l. 31 gennaio 2007, n. 7, (conv. L. 2 aprile 2007, n.

40 - c.d. decreto Bersani 2), estende il divieto di clausole di distribuzione in

esclusiva (già previsto per le sole polizze relative al ramo R.C. Auto) alla distribuzione

delle polizze di tutti i rami danni.

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TIPOLOGIA DI AGENTI

Agenti in gestione libera:

ricevono il mandato direttamente dall’Impresa proponente.

Possono essere o meno procuratori della Compagnia.

Agenti di città:

operano in un territorio gestito direttamente dall’Impresa attraverso propri uffici

(Gerenza).

Possono rappresentare:

1. una sola Compagnia (monomandato);

2. più di una Compagnia (plurimandato).

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I Collaboratori

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I COLLABORATORI

Degli intermediari di cui alle sezioni a), b) del registro (dipendenti, collaboratori,

produttori o altri incaricati)

• che operano all’interno dei locali dove l’intermediario opera

• addetti all’intermediazione al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.

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Organizzazione e preparazione

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IL «NUOVO» CONTESTO NORMATIVO

Intermediari

Clienti • Ruolo dell’intermediario: consulenteo «fornitore» di polizze

• Inversione dell’onere della prova

• Informazioni prima del contratto

• Adeguatezza del contratto

• Polizze pluriennali

• RCA:

o Tre preventivi?

o Indennizzo diretto

o …

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IL «NUOVO» CONTESTO NORMATIVO

IntermediariAutorità

• Normativa sulla privacy

• Normative antiriciclaggio

• Rispetto delle norme

o del C.C. e altre leggio del C.d.a.o dei regolamenti IVASS (ex ISVAP)o per la sicurezza sul lavoro

• ….

Corso preparato per 29

IL «NUOVO» CONTESTO NORMATIVO

Intermediari Compagnie

• In particolare per gli Agenti

• Ma anche per i Broker

Corso preparato per 30

IL «NUOVO» CONTESTO NORMATIVO

Intermediari

Altri intermediari

• Maggiore concorrenza

• Maggiore complessità ed oneri

• Rapporti di

o A con A

o A con B

o B con A

o B con B

o E con A e B

o …

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Il Broker riceve il mandato dal Cliente.

Stipula dei contratti tramite:

a) la Direzione della Compagnia

b) una Agenzia

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di B con A

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Condizioni:

a) che il Broker non snaturi le sue caratteristiche di intermediario indipendente;

b) esistenza di adeguate procedure di registrazione amministrativa e contabile;

c) ratifica da parte dell’impresa preponente degli accordi relativi all’incasso dei premi

da parte del Broker versati all’agenzia;

d) informativa precontrattuale a carico del Broker;

e) ognuno conserva le proprie responsabilità: obbligo della RC professionale;

f) che ciò non si traduca in un aggravio dei costi di distribuzione a danno degli

assicurati.

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di B con A

Corso preparato per

Divieto per un agente di collaborare con un broker, rivolgendosi direttamente a

quest’ultimo per la stipulazione di polizze di rami che la propria compagnia mandante

non esercita ed ottenendo per ciò un compenso.

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di A con B

Possibilità per un agente di presentare un cliente ad un broker, il quale, ottenuto il

mandato dal cliente stesso, provvede alla stipulazione delle polizze necessarie.

Collaborazione di A con B

Corso preparato per

Consentita l’attività del broker grossista (“wholesaler”) – non disciplinata dalla

normativa sull’intermediazione, ma diffusa nella pratica in diversi Paesi europei –

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di B con B

Utilizzata per piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante (broker

c.d. “retailer”) per ottenere condizioni di particolare favore per il cliente.

Nell’allegato 7B il broker “retailer” renderà adeguata informativa al cliente in ordine alla

circostanza che si rivolgerà al broker “wholesaler”.

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Uno soggetto iscritto nella sezione E può collaborare con più di un intermediario

(sia Agente che Broker), purchè sia stata rispettata la procedura di comunicazione

all’IVASS da parte di ciascun intermediario che si avvale della sua attività.

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di E con …

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Precedentemente vietata ai sensi dell’art. 4, c.4, Reg. Isvap n.5/2006 (con la

eccezione della RCA).

Art. 22 D.l. 18 ottobre 2012 , n. 179

(….) gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso

al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP

n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento

della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di A con A

Corso preparato per

Condizioni:

1) una corretta e completa informativa al cliente in relazione al fatto che l'attività di

intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari;

2) gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in

collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti

dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse

nei loro rapporti interni;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa

assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle.

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COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI

Collaborazione di A con A

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Norme e regolamenti

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La violazione delle norme più avanti indicate possono comportare una

• Responsabilità amministrativa quando l’Intermediario è soggetto a sanzioni per

non avere fatto, o avere fatto male, una determinata azione;

• Responsabilità civile, quando qualcuno, in funzione del comportamento tenuto

dall’Intermediario, subisce un danno di cui chiede il risarcimento (sia essa

responsabilità contrattuale o extracontrattuale);

• Responsabilità penale, quando il fatto è previsto dalla legge come reato (es. non

versare i premi alla Compagnia, fare attività di intermediario senza i requisiti, …)

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME

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LE PRINCIPALI NORME INTERESSATE

1. Direttiva 2002/92/CE del parlamento europeo e del consiglio del 9 dicembre 2002.

Sulla intermediazione assicurativa.

2. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Codice delle assicurazioni private.

3. Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006.

concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

4. Regolamento ISVAP n.° 35 (ora IVASS) del 26 maggio 2010

disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi

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5. Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti neirapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela.

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L’intermediazione assicurativa

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AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del titolo IX disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio

dell’attività di intermediazione da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o

sede legale in Italia.

Codice delle assicurazioni – art.107

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DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Codice delle assicurazioni – art.1 e art. 106 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.1

Presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza

finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione

dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente

in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

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DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

2) anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale,

professionale o di una diversa attività principale anche per contratti di assicurazione

abbinati alla vendita di beni o servizi forniti a titolo di attività principale.

Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.3

3) la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto

di singoli assicurati, se questi ultimi sostengano, in tutto o in parte, il pagamento

dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un

compenso.

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A CHI NON SI APPLICA

Codice delle assicurazioni – art.107 Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.3

• Alle attività direttamente esercitate dalle imprese e dai loro dipendenti;

• alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra

attività professionale;

• quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;

2. salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di

assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;

3. l’attività di intermediazione non è l’attività professionale principale;

4. la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio (assistenza e

viaggi);

5. premio annuale non oltre cinquecento euro e la durata massima cinque anni.

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Corso preparato per

INTERMEDIARI E COLLABORATORI - DEFINIZIONI

• “mediatori o broker”: …

• “agenti”: …

(Figure già osservate)

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.2

• “produttori diretti”: …

• “banche”: …

• “Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta”: …

• “società di intermediazione mobiliare o Sim”: …

• “reti di vendita multilevel marketing”: …

(Non interessano in questo seminario)

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INTERMEDIARI E COLLABORATORI - DEFINIZIONI

b) “addetti all’attività intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”:

sportellisti bancari e postali, dipendenti, collaboratori e altri incaricati.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.2

Regolamento ISVAP n. 5 – art.42

Gli intermediari devono avere preventivamente accertato:

a) il possesso dei requisiti e di cognizioni e capacità professionali adeguate

all’attività svolta ed ai contratti intermediati.

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a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il

quale operano”:

dipendenti, collaboratori, produttori ed altri incaricati.

Corso preparato per

INTERMEDIARI E COLLABORATORI - DEFINIZIONI

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.2

z) “responsabili dell’attività di intermediazione”:

le persone fisiche che, nell’ambito della società per la quale operano, hanno

funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano

funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione

assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società”.

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ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE

Riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.

(consentita agli intermediari che hanno residenza o sede legale nel territorio di un

altro Stato membro).

Codice delle assicurazioni – art.108

L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione è vietato:

• agli enti pubblici,

• agli enti o società da essi controllati,

• ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo

parziale per più della metà dell'orario lavorativo.

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LE RISPOSTE ISVAP ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Nella definizione di intermediazione assicurativa per "collaborazione alla gestione o

all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività

di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si

deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle

somme dovute.

Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la gestione di

pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e

perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E.

L’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti

assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa.

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Corso preparato per

Il registro degli intermediari

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ISTITUZIONE ED ISCRIZIONE

Istituito presso l’ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi (R.U.I).

Codice delle assicurazioni – art.109 Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – artt.4–5–6-25

L’ISVAP procede all’iscrizione nel registro e lo comunica ai richiedenti.

Qualora l’istruttoria sia negativa e relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od

E, le imprese o gli intermediari provvedono tempestivamente a dare notizia agli

interessati del rigetto della domanda.

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Corso preparato per

LE SEZIONI DEL REGISTRO

Nel registro sono iscritti in cinque sezioni distinte:

a) gli agenti di assicurazione;

b) i mediatori di assicurazione (broker);

c) produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo

principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami

- vita

- infortuni

- malattia

esclusivamente per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di

assicurazione senza obblighi di orario o di risultato.

Codice delle assicurazioni – art.109 Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.4

N.B. - Nelle sezioni A, B e del registro sono indicati, opportunamente evidenziati,gli

intermediari temporaneamente non operanti.

53

Corso preparato per

LE SEZIONI DEL REGISTRO

Codice delle assicurazioni – art.109 Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.4

d) banche, intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U. bancario, le società di intermediazione

mobiliare, la società Poste Italiane – divisione servizi di bancoposta – i quali possono distribuire esclusivamente prodotti

cd. standardizzati, salvo diversa iscrizione ad altra sezione del registro.

e) i collaboratori degli intermediari di cui alle sezioni a), b) e d) (dipendenti, collaboratori,

produttori o altri incaricati) se addetti all’intermediazione al di fuori dei locali dove

l’intermediario opera.

N.B.

L’iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all’intermediario la

contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni,

fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l’attività svolta in

una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile

auto.

54

Corso preparato per

ISCRIZIONE AL REGISTRO

Avere superato la prova di idoneità (art. 9) su queste materie:

a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;

b) disciplina della previdenza complementare;

c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;

d) tecnica assicurativa;

e) disciplina della tutela del consumatore;

f) nozioni di diritto privato;

g) nozioni di diritto tributario sulla materia assicurativa e la previdenza complementare.

Non sono indicate modalità o tempi per la formazione.

Per Agenti (sezione A) e Broker (sezione B) – art. 8

Considerati idonei i candidati che riportano un punteggio non inferiore a sessanta

centesimi nell’esame scritto (quello orale è stato abolito).

55

Corso preparato per

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, …;

c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione …;

d) non versare nelle situazioni di misure di prevenzione contro delitti di stampo mafioso;

e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

Codice delle assicurazioni – artt.110/111

Per l'iscrizione in qualunque sezione del registro occorre:

56

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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.8

Oltre a quanto previsto dal c.d.a.:

b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno …;

c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 9;

d) avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della

responsabilità civile;

e) esclusivamente, per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.

Per l'iscrizione nelle sezioni a) e b) gli agenti e broker devono:

57

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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.21

Oltre a quanto previsto dal c.d.a.:

b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno …;

c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate;

d) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed

all’attività svolta con i criteri dell’art. 17.

L’Intermediario:

1. attesta l’avventa formazione,

2. il possesso dei requisiti per esercitare l’attività e

3. richiede l’iscrizione al registro e lo comunica all’Impresa.

Per l'iscrizione nelle sezione E) – i dipendenti e collaboratori devono:

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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.42

accertare:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;

b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed

ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione e

siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo

38;

c) periodicamente (?) la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera

a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne

abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

Conservano, per almeno 5 anni (Art. 57), la documentazione comprovante

l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti richiesti.

Per l'iscrizione nelle sezione E) dei collaboratori gli Intermediari devono

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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’

a) avere la sede legale in Italia;

b) non essere assoggettata a procedure di

fallimento, …;

c) non versare nelle situazioni di misure di

prevenzione contro delitti di stampo mafioso;

d) avere affidato la responsabilità dell'attività di

intermediazione ad almeno una persona fisica

iscritta nella sezione del registro ….

e) avere stipulazione polizza di R.C.;

f) per la sezione e), avere iscritto le persone

fisiche.

Codice delle assicurazioni – art.112 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 –art.13

Oltre a quanto previsto dal

c.d.a., per la sezione B):

a) il rappresentante legale,

l’amministratore delegato e il

direttore generale iscritti

nella sezione B;

b) avere aderito al Fondo di

garanzia.

Per l'iscrizione nelle sezioni A),B) od E) le società devono:

60

Corso preparato per

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

L'ISVAP dispone la cancellazione in caso di:

a) radiazione;

b) rinunzia all'iscrizione;

c) mancato esercizio dell'attività per oltre tre anni;

d) perdita dei requisiti di cui agli articoli previsti per l’iscrizione;

e) mancato versamento del contributo di vigilanza;

f) per gli iscritti alle sezioni a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative;

g) per gli iscritti alla sezione b), mancato versamento del contributo al Fondo di

garanzia.

Codice delle assicurazioni – art.113 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.26

61

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CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

2. Per i soggetti iscritti nella sezione E,

in caso di comunicazione di

interruzione del rapporto, salvo che il

soggetto svolga attività per altri

intermediari;

3. La domanda di cancellazione dal

registro è redatta mediante

compilazione dei corrispondenti

modelli.

Non si procede alla cancellazione dal

registro, anche se richiesta

dall'intermediario o dall'impresa, fino a

quando sia in corso un procedimento

disciplinare ovvero siano in corso

accertamenti istruttori propedeutici

all'avvio del medesimo.

Codice delle assicurazioni – art.113 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.26

62

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REISCRIZIONE AL REGISTRO PER LE PERSONE FISICHE

L’intermediario / la Società richiede la reiscrizione:

a) in caso di radiazione, decorsi 5 anni, se

in possesso di tutti i requisiti richiesti;

b) in caso di condanna irrevocabile o

fallimento, se intervenuta la

riabilitazione;

c) in caso di mancato versamento del

contributo

di vigilanza;

al Fondo di garanzia (broker),

quando provvede al versamento.

Codice delle assicurazioni – art.114 Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.28

L’intermediario (oltre a quanto previsto dal c.d.a.) deve:

• se la domanda di reiscrizione è

presentata dopo un anno dalla

cancellazione, effettuare un

aggiornamento professionale annuale

(almeno 30 ore);

• presentare apposita domanda di

reiscrizione con le modalità stabilite.

63

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COLLABORAZIONE CON INTERMEDIARIO GIÀ ISCRITTO NELLA SEZ. E

1. Per collaborare con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E,

l’intermediario presenta all’ISVAP apposita domanda di iscrizione con l’apposito

modello.

2. L’ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base

dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel registro.

3. Qualora cessi il rapporto, occorre fare la comunicazione all’ISVAP.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.28 bis

64

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PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONE DEL REGISTRO

Le persone fisiche o le Società iscritte nel registro possono passare ad altra sezione

a condizione:

1. che posseggano i requisiti (articolo 27, comma 1, lettera a),

2. sia presentata all’ISVAP apposita domanda.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.29

Intermediari provenienti dalla sezione E :

l’impresa o l’intermediario per il quale è svolta l’attività presenta domanda di

cancellazione dalla sezione di provenienza.

Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

65

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SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA DA PARTE DELL’IMPRESA

Scioglimento del mandato agenziale per una circostanza eccezionale e non

prevedibile (verificabile da parte dell’ISVAP).

L’impresa può assumere temporaneamente, la gestione diretta dell’attività a

condizione che:

lo comunichi all’ISVAP, entro cinque giorni lavorativi, indicando le circostanze

che hanno portato a tale situazione, nonché il nominativo del dipendente

preposto in qualità di institore.

entro sessanta giorni conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione

A e ne dia comunicazione all’ISVAP entro i successivi dieci giorni;

si assuma. con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per

l’operato degli iscritti alla sezione E) (che rimangono così iscritti nel registro) e

degli addetti all’interno dei locali, qualora ritenga di volersene servire.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.44 bis

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Corso preparato per

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D comunicano all’ISVAP:

• entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, la perdita di taluno dei

requisiti previsti per l’iscrizione;

• “entro venti giorni lavorativi” dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne

hanno notizia:

le eventuali variazioni degli delle informazioni rese all’iscrizione;

per gli iscritti nelle sezioni “A o B”, l’inizio dell’eventuale periodo di in operatività.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.36

Per le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B gli obblighi di

comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.

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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso

di ripresa dell’attività:

comunicano all’ISVAP, entro cinque giorni lavorativi, il termine del periodo di

inoperatività.

devono essere in possesso della copertura della polizza di RC

se persone fisiche, è richiesto di avere fatto l’aggiornamento professionale in

caso di inoperatività protratta per oltre un anno.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.36

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Corso preparato per

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le imprese comunicano all’ISVAP, entro dieci giorni lavorativi:

a) il conferimento degli incarichi;

b) le variazioni delle informazioni di cui alla lettera a), inclusa la cessazione

dall’incarico;

c) i nominativi degli intermediari che utilizzano reti di vendita multilevel marketing.

Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle

sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti:

• a darne comunicazione all’ISVAP entro dieci giorni lavorativi

• o a documentare le cause giustificative della mancata presentazione della

comunicazione.

Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – art.36

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FONDO DI GARANZIA PER I MEDIATORI

E’ costituito presso la Consap il Fondo di garanzia, al fine di risarcire il danno

patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese dall’attività di intermediazione che

non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o indennizzato dalla polizza di r.c.

professionale.

Codice delle assicurazioni – art. 115 Regolamento ISVAP n. 5 (ora IVASS) – artt.8-13-26-37

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PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le persone iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione

non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia

di previdenza integrativa.

Codice delle assicurazioni – art. 343

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LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Deve essere iscritto nel registro, a titolo esemplificativo, chi ritira assegni, incassa

premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato.

Non deve essere iscritto il soggetto che svolga l’attività tipica del fattorino, vale a dire

la mera consegna e ricezione di documentazione in busta chiusa.

L’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario senza percepire

alcun compenso non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione.

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

I soggetti che operano esclusivamente all’interno dei locali non devono essere

iscritti in alcuna delle sezioni del Registro.

Devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (art. 42 -

requisiti e formazione).

Costituisce attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri e se i

soggetti che svolgono tale attività operano:

• al di fuori dei locali dell’intermediario - iscrizione sezione E

• all’interno dei locali, non è richiesta l’iscrizione nel registro, ma si applica la

disciplina dell’art. 42 del Regolamento (requisiti e formazione).

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

I collaboratori familiari di intermediari operanti al di fuori dei locali devono

essere iscritti nella sezione E del registro.

I promotori finanziari che operano esclusivamente all’interno di agenzie

assicurative, non sono tenuti all’iscrizione nella sezione E del registro.

L’intermediario finanziario può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del

registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D.

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)

in capo ai soggetti da iscrivere nella sezione E, sono rimesse alla scelta

dell'intermediario che ne richiede l'iscrizione, il quale potrà esigere la presentazione

da parte dei collaboratori dei relativi certificati ovvero basarsi su dichiarazioni sostitutive

rese dagli stessi. Queste ultime, naturalmente, dovranno essere redatte secondo le

disposizioni di cui al DPR n. 445/00.

Resta fermo che l'attestazione dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti, da

rendere nella domanda di iscrizione, dovrà essere effettuata dall'intermediario che

richiede l'iscrizione dei citati collaboratori, fermo restando che l'Autorità potrà

verificare ex post la veridicità delle attestazioni rese in via di autocertificazione.

Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

E’ possibile per i subagenti, svolgere attività di intermediazione anche per diversi

intermediari iscritti nella sezione A, nel rispetto, naturalmente, delle regole contrattuali

disciplinanti tali rapporti.

In presenza di mandati subagenziali queste figure non possono essere iscritte nella

sezione A (tranne quelli relativi alla RC Auto).

Il socio accomandante di una società agenziale, iscritto nella II sezione albo agenti,

non può svolgere attività subagenziale.

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro

soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questo iscritto nella

sezione E del registro e che pertanto sia in possesso dei medesimi requisiti.

I subagenti non hanno l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità

civile, poichè sono inclusi nella copertura assicurativa dell’intermediario per il quale

operano.

Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di

intermediazione al di fuori dei locali dell’agente devono essere iscritti nella sezione

E (art. 21, comma 1).

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Un agente iscritto alla sezione A del registro non può collaborare con un broker,

ad esempio per la stipulazione di polizze di rami che la propria compagnia mandante

non esercita ed ottenendo per ciò un compenso, in quanto, di fatto, procaccerebbe

clienti al broker.

Conseguentemente, per poterlo fare, dovrebbe essere iscritto nella sezione E del

registro, previa cancellazione dalla sezione A.

Non è consentito agli iscritti nella sezione B svolgere attività che comportino

l’iscrizione nella sezione E del registro.

Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l’iscrizione nella

sezione E.

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Un broker iscritto nella sezione B del registro può collaborare nella attività di

intermediazione con un agente iscritto nella sezione A purchè:

siano previste adeguate procedure di registrazione amministrativa e contabile;

l’informativa precontrattuale gravi sul broker;

ogni intermediario abbia stipulato la propria polizza di R.C.;

ciò non si traduca in un aggravio dei costi per gli assicurati;

il broker non snaturi le sue caratteristiche di intermediario indipendente;

sia prevista la ratifica da parte della Compagnia degli accordi relativi all’incasso dei

premi da parte del broker e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati.

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Corso preparato per

LE RISPOSTE ISVAP (ORA IVASS) ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

È consentita la collaborazione tra il broker dettagliante “retail” e il broker grossista

“wholesale”, laddove quest’ultimo mette a disposizione del mercato, e dunque anche

degli altri broker, la propria esperienza e coperture per le quali, nel tempo, ha negoziato

con le imprese di assicurazione condizioni economiche più favorevoli e mantenendo

ciascuno la propria autonomia.

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Corso preparato per

La formazione professionaleRegolamento n. 6 IVASS (modifica Reg. n. 5 ISVAP)

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ALCUNE DEFINIZIONI

• “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei alraggiungimento di un obiettivo di apprendimento;

• “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e diinternet;

• “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi cheprevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;

• “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) chepermette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, ladistribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche;

• “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta deicontenuti formativi;

• “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomentididattici omogenei;

• “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporaneapartecipazione e interazione di docenti e discenti;

• “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso lacontemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione dimateriale formativo.

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SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE

Art. 4 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

1. Sono tenuti all’obbligo di formazione di cui al presente regolamento:

a. addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il

quale operano, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;

b. addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario

opera, prima di intraprendere l’attività;

c. gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di

intraprendere l’attività.

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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 6 (Formazione professionale)

1. La formazione professionale è:

a. pertinente e adeguata …;

b. mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze ….

2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alladata di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi didurata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cuiall’art. 9 del presente regolamento.

3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere eprevedono un numero di partecipanti adeguato (???) a garantire l’effettivitàdell’apprendimento,

4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nellesezioni C o E del RUI o della ripresa dell’attività da parte dei soggetti di cui all’art. 4,comma 1, lett, b) e c) e dei soggetti di cui all’art. 4, comma 3, se l’inattività non siprotrae per oltre cinque anni.

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SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Art. 4 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente

regolamento:

a. le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI;

b. i soggetti di cui al comma 1.

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Corso preparato per

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 7 (Aggiornamento professionale)

1. L’aggiornamento professionale è finalizzato …

2. L’aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio

dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI o da quello di inizio dell’attività. In

ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa

di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione

dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire

3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e

prevedono un numero di partecipanti adeguato (???) a garantire l’effettività

dell’apprendimento,

4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non

inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui

all’art. 9 del presente regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un

minimo di 15 ore di aggiornamento.

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SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE LA FORMAZIONE

Art. 5 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI direttamenteovvero avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art.14, commi 1 e 2.

2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sonotenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagliintermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’art.14, comma 2.

3. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonché per gliaddetti all’attività di intermediazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sonotenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative impresepreponenti.

4. Nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari diriferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra lorole relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito ilrispetto degli standard previsti dal Regolamento.

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SOGGETTI FORMATORI - 1

Art. 14 - (Requisiti dei soggetti formatori)

1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’art. 5 possono

organizzare la formazione avvalendosi:

a. delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e

finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;

b. di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca;

c. degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti

a livello europeo e a livello internazionale.

2. …nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1,

lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano

di adeguata organizzazione e procedure operative.

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Corso preparato per

SOGGETTI FORMATORI - 2

3. I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra:

a. docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche,

economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di

cui all’allegato 1;

b. soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno

quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma

attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

c. dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o

di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A

e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza

professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento

dell’attività e di adeguata capacità didattica.

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TEST DI VERIFICA - 1

Art. 8 - (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimentodi un test di verifica delle conoscenze acquisite con il rilascio al partecipante di unattestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione ol’aggiornamento, da cui risultino:

1. l’ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso deirequisiti di cui al successivo art. 14,

2. il numero di ore di partecipazione al corso,

3. gli argomenti trattati e

4. l’esito positivo dello stesso.

L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’art. 57, comma 4,Regolamento ISVAP 5/2006.

90

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver

frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

Corso preparato per

TEST DI VERIFICA - 2

Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di

formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell’esatta identità dei

partecipanti.

Osservazioni esiti della pubblica consultazione pag. 63

… si fa presente che - al pari di quanto avviene per le prove di esame - i soggetti a cui può essere

affidato l’accertamento dell’identità dei partecipanti al test non devono essere

necessariamente gli stessi docenti, o coloro che hanno i requisiti di cui all’art. 14, ma anche

soggetti a ciò delegati o appartenenti all’organizzazione delle imprese/intermediari/erogatori

dei corsi.

91

Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all’art. 6 è effettuato esclusivamentein aula.

Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o

elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.

Corso preparato per

TEST DI VERIFICA - 3

Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola.

Il questionario:

• è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di

adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di

formazione o di aggiornamento;

• è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi

ripetuti del medesimo insieme di domande;

• può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle

relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando

sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

92

Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al

sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

Corso preparato per

TEST DI VERIFICA - 3

Gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento su incarico dei soggetti di cui

all’art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell’art. 57, comma 4

Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto

svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

• il programma del corso;

• i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14;

• il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

• il questionario somministrato.

93

Osservazioni esiti della pubblica consultazione pag. 72-73

Comma 10 - In caso di mancato superamento, il candidato può sostenere nuovamente

il test senza obbligo di nuova partecipazione al percorso formativo.

Proposte accolte. La previsione viene eliminata.

Un plauso a chi ha fatto dette proposte !!!

Corso preparato per

LA FORMAZIONE A «DISTANZA»

Art. 9 (Formazione a distanza)

Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione

e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

• videoconferenza;

• webinar;

• e-learning.

94

Diventa lungo e forse inutile addentrarsi nelle particolarità TECNICHE previste dal

regolamento per queste tipologie di erogazione di corsi «a distanza».

La cosa importante è verificare che la Società, che eventualmente fornisce il

servizio, sia in regola con queste norme e lo dichiari espressamente.

Corso preparato per

VERICHE E CONTROLLI

Art. 39 - (Verifiche periodiche).

L’ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:

b) l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto

disposto dall’articolo 38.

Art. 40 - (Controllo delle reti distributive).

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l’adeguatezza della

formazione e dell’aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si

avvalgono, …

Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale …

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Corso preparato per

La formazione professionale – norme transitorie

96

Corso preparato per

REGOLAMENTO N. 6 DEL 2 DICEMBRE 2014

Art. 18 (Disciplina transitoria)

La formazione professionale conseguita in conformità ai criteri fissati dal regolamento

ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valida a condizione che sia stata completata entro il

30 giugno 2015 e che la presentazione dell’istanza di iscrizione o reiscrizione nelle

sezioni C o E del RUI ovvero l’inizio dell’attività avvengano entro lo stesso termine.

L’aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformità ai

criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valido ai fini del

completamento degli obblighi di cui all’art. 38 del medesimo regolamento. E’ valido

altresì ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di

60 ore nell’arco del biennio.

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Corso preparato per

ALCUNE DEFINIZIONI

j) “corsi in aula”:

i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all’esterno, anche

attraverso videoconferenza;

l) “formazione a distanza”:

la formazione conseguita, senza l’ausilio di docenti, esclusivamente attraverso

l’utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici;

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I CRITERI PREVISTI DALL’ARTICOLO 17, COMMA 2

Materie oggetto dei corsi:

• nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia

assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e

alle disposizioni sulla tutela del consumatore,

• caratteristiche tecniche ed elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno

distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l’iscrizione.

99

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ISCRIZIONE AL REGISTRO – SEZ. E

Essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed

ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione

• a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2,

• tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative

imprese preponenti.

Dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli intermediari (sezione E)

– art. 21

100

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TEST ED ATTESTATI

Test:

i corsi si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite dove deve

risultare l’esito positivo.

Attestati:

fatti i corsi e superati i test, viene rilasciato un attestato comprovante il conseguimento

dell’aggiornamento professionale.

Il documento deve:

essere sottoscritto dal partecipante al corso (non più per il regolamento IVASS n.

6) e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione,

riportare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i

nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.

101

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Altri obblighi

102

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OBBLIGO DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Codice delle assicurazioni – art.117 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.54

Il versamento può essere effettuato al netto

delle provvigioni se tale modalità è

consentita dalla Compagnia

Oltre a quanto previsto dal c.d.a.• I premi pagati all'intermediario e le

somme destinate ai risarcimenti o ai

pagamenti dovuti dalle imprese di

assicurazione, sono versati in un

conto separato,

• Detti premi costituiscono un patrimonio

autonomo rispetto a quello

dell'intermediario medesimo.

• Sul conto separato non sono ammesse

azioni, sequestri o pignoramenti da

parte di creditori diversi dagli assicurati e

dalle imprese di assicurazione.

Il versamento avviene con immediatezza e

comunque non oltre i dieci giorni

successivi a quello in cui i premi sono stati

ricevuti.

Queste disposizioni si applicano agli iscritti

nella sezione B, se autorizzati dalle imprese

per l’incasso dei premi.

103

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OBBLIGO DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Codice delle assicurazioni – art.117 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.54 bis

Sono esenti dagli obblighi previsti per il

conto separato gli intermediari che

possano documentare in modo

permanente con fideiussione bancaria

una capacità finanziaria pari al 4 per cento

dei premi incassati, con un minimo di euro

15.000.

• Le disposizioni del conto separato non

si applicano agli intermediari iscritti

nelle sezioni A, B o D che prestano

fideiussione bancaria pari al quattro per

cento dei premi incassati al 31

dicembre dell’anno precedente (al

netto degli oneri fiscali), con un minimo

di euro quindicimila.

• La fideiussione deve essere a prima

richiesta e aggiornata negli importi.

104

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ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

1. Il pagamento del premio eseguito in

buona fede all'intermediario o ai suoi

collaboratori si considera effettuato

direttamente all'impresa di

assicurazione.

2. Ciò vale anche nei confronti dei broker

esclusivamente se tali attività sono

espressamente previste dall'accordo

sottoscritto con l'impresa, compresi i

contratti in coassicurazione.

Codice delle assicurazioni – art.118 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.55

Stesse cose del c.d.a.

Inoltre, per i Broker:

ove l’accordo di cui sia stato stipulato con

un intermediario iscritto nella sezione A,

tale accordo deve essere ratificato

dall’impresa;

105

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COME DEVE ESSERE PAGATO IL PREMIO

Gli intermediari possono ricevere, a titolo di pagamento dei premi:

a) assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, intestati o girati alla Compagnia,

oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento

elettronico.

Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.47

Il divieto non opera per le coperture del ramo RCA e garanzie accessorie.

(Attenzione però alle norme antiriciclaggio)

Per i contratti di assicurazione contro i danni contante ammesso fino a

settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per premi relativi a

contratti di assicurazione sulla vita.

106

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Art. 6 - Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

1. Le imprese e gli intermediari, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15, comma 4,

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, e dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014,

prevedono, senza oneri a carico dei clienti, l’uso di strumenti di pagamento

elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi

UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

107

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO

SVILUPPO BIS)

Articolo 15 - (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). -

Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 - Disposizioni sui pagamenti elettronici

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POLIZZA DELLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Obbligatoria per le sezioni A o B

Deve garantire la responsabilità civile derivante:

1. da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di intermediazione,

dai responsabili dell’attività di intermediazione nonché

2. dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi

dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge,

incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E.

3. per i broker, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali,

nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

Codice delle assicurazioni – art.110 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.15

108

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POLIZZA DELLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;

b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e

seicentottantamilatrecento euro.

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono

riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.”.

Codice delle assicurazioni – art.110 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.11

Regolamento ISVAP n. 5 – art.15

Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa il

massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

109

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Comportamento ed informativa

110

Codice delle assicurazioni

Corso preparato per

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 120. - Informazione precontrattuale e regole di comportamento

Gli intermediari assicurativi (tutti), prima della conclusione del contratto e in caso di

successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni

stabilite dall'ISVAP (ora IVASS) con regolamento.

Sono esclusi dagli obblighi informativi i grandi rischi e la riassicurazione.

Grandi rischi:

si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:• 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12

(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);• 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi

questa attività;• 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.

veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

1. il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;2. l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;3. il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancioconsolidato del gruppo;

111

Corso preparato per

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 183 - Regole di comportamento

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze

assicurative o previdenziali ed informarli;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse (esempioriscatto di polizza vita con altra o sostituzione contratti danni con condizionipeggiorative) e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati lanecessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli;

d) …

• L'ISVAP (ora IVASS) adotta, con regolamento, …

• L'ISVAP (ora IVASS) tiene conto, nel regolamento, ...

112

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Comportamento ed informativa

113

Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5

Corso preparato per

ART. 45 - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di

intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:

dagli iscritti nel registro;

dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale

operano (salve per essi alcune esclusioni, quali l’obbligo di separazione

patrimoniale (art. 54) e l’obbligo di conservazione della documentazione (art. 59).

114

Corso preparato per

OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO - ART. 47

Nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto

contrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità;

b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le

istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;

c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e

previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano

sempre adeguatamente informati;

d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

e) garantire la riservatezza delle informazioni acquisite.

115

Corso preparato per

LA RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA (E DELL’INTERMEDIARIO)

L'impresa di assicurazione, o un

intermediario rispondono in solido dei

danni arrecati dall'operato degli

intermediari iscritto alla sezione d) ed e),

anche se tali danni siano conseguenti a

responsabilità accertata in sede penale.

Codice delle assicurazioni – art.119 Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 – art.40

Le imprese di assicurazione e di

riassicurazione verificano la formazione

e l’aggiornamento effettuati dalle reti

distributive di cui si avvalgono, nonché

l’osservanza delle regole generali di

comportamento di cui all’articolo 47.

Le verifiche svolte devono risultare da un

rapporto annuale, redatto …

116

Corso preparato per

La società assicuratrice che si sia avvalsa dell'attività dell'agente, il quale abbia agito

con rappresentanza della preponente (ma anche senza), è tenuta, per il disposto

dell'art. 2049 c.c., a rispondere dei danni prodotti dall'agente stesso nell'esercizio

dell'incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto

di lavoro subordinato.

Cassazione civile, sez. III, 11/02/2010, n. 3095

Cassazione civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5370

Cassazione civile , sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25011

Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2007, n. 18191

Cassazione civile , sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578

Cassazione civile , sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1516

117

LA RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA

Corso preparato per

OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO - ART. 48

In funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali alle migliori

condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei

contratti;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti;

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni

con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno

di altri.

118

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OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - ART. 49 - 1

1. Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un

documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme

al modello di cui all’allegato n.7A, che riepiloga i principali obblighi di

comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente

Regolamento.

119

Così come modificato dal Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

Corso preparato per

OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - ART. 49 - 2

2. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della

conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o

trasmettono al cliente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui

risultino i dati essenziali dell’intermediario e della sua attività;

a bis) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga

mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme

all’allegato n. 7A;

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti

disposizioni.

120

Così come modificato dal Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

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OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - ART. 49 - 3

2 bis: “In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i

documenti di cui alle lettere a) e a bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi

solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute”.

3. L’intermediario, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi di cui al comma 2,

conserva un’apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova del corretto

invio della documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo.

121

Così come modificato dal Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

Corso preparato per

OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - ART. 49 - 4

4. Gli intermediari, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al

contraente

• le caratteristiche,

• la durata,

• i costi e

• i limiti della copertura,

• gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione

• ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.

122

Corso preparato per

OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - ART. 49 - 5

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e a bis),

nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di

assicurazione quando operano nei grandi rischi”.

123

Così come modificato dal Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

Corso preparato per

ALLEGATO 7A

L’allegato 7A riepiloga gli obblighi dell’intermediario:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in caso di modifiche di rilevo

del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche:

consegnano al contraente il modello 7B;

illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile

- gli elementi essenziali ed utili del contratto;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati;

c) informano (per iscritto) il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o

più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più

adeguato alle sue esigenze;

d) consegnano al contraente copia di tutta la documentazione;

e) per il pagamento del premio con le modalità previste.

124

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OBBLIGO DI ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI INTERMEDIATI - ART. 52

Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché

acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del

contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di

quest’ultimo.

• Il rifiuto di fornire le informazioni richieste, con indicate le possibili conseguenze,

deve risultare da apposita dichiarazione.

• Gli intermediari informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi.

• Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in

un’apposita dichiarazione sottoscritta ...

125

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ALLEGATO 7B

1^ parte – informazioni generali:

a) dati anagrafici, località delle sedi, numero di iscrizione al registro …

b) indicazione dell’IVASS quale Autorità per la vigilanza;

c) cognome, nome e natura del rapporto in essere con l’intermediario per il quale è

svolta l’attività.

d) se l’intermediario è abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà

di prestazione di servizi:

I dati di cui al punto a);

Stato membro in cui l’intermediario è registrato;

Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

data di inizio dell’attività di intermediazione in Italia.

126

Corso preparato per

ALLEGATO 7B

2^ parte - potenziali situazioni di conflitto d’interessi:

a) se l’intermediario:

detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del

capitale sociale …;

presta le consulenze basate su un’analisi imparziale;

è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di

assicurazione indicando il nome delle imprese;

percepisce, ed in quale misura provvigioni per la RCA:

127

Corso preparato per

ALLEGATO 7B

3^ parte - strumenti di tutela del contraente:

a) che i premi pagati dal contraente agli intermediari costituiscono patrimonio autonomo

e separato dal patrimonio dell’intermediario;

b) che l’attività di intermediazione è garantita da una polizza RCT;

c) la facoltà per il contraente, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa, riportando la

possibilità di rivolgersi all’ISVAP;

d) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro:

la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia;

se siano o meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di

cui intermediano il contratto ad incassare i premi.

128

Corso preparato per

ALLEGATO 7 B - ART. 55

Gli intermediari iscritti nella sezione B, e gli intermediari che collaborano con loro, sul

mod. 7 B, forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o

meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate per la riscossione dei premi

ed ai conseguenti effetti.

129

Corso preparato per

MODALITA’ DELL’INFORMATIVA- ART. 51

L’informativa è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole :

in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

L’informativa di cui ai mod. 7 A e 7B, se necessario o se richiesto dal Contraente,

può essere anticipata verbalmente; l’intermediario provvede a fornire il supporto

cartaceo o durevole non oltre i due giorni lavorativi successivi.

130

Corso preparato per

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - ART. 57

Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge,

conservano (anche mediante supporti magnetici, microfilmature…) :

a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi ed eventuali procure;

b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione relativa;

c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali

operano (tolto);

e) gli attestati della formazione professionale (e la documentazione per eventuali

esoneri);

f) l’evidenza dei soggetti che svolgono per loro attività di intermediazione;

g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono.

In caso di cessazione dell’incarico di intermediazione, viene meno l’obbligo di

conservare la documentazione di cui alle lettere b) e c).

131

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Comportamento ed informativa

132

Regolamento ISVAP n. 35

Corso preparato per

Pertanto non può dirsi assolto tale obbligo se risulta che contestualmente alla

sottoscrizione della proposta contrattuale il cliente dichiara, su di un modulo

prestampato, "di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto

assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente"; per garantire una

scelta realmente informata e consapevole da parte del cliente di un contratto

complesso, questi non deve ricevere solo un'informativa dettagliata, ma deve anche

poter disporre del tempo sufficiente per "formarsi una rappresentazione veritiera, quanto

meno, degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione che va a

concludere", colmando così le eventuali asimmetrie informative che possono sussistere.

Tribunale Portici Civile - Sentenza del 13 giugno 2011

Conforme - Tribunale Milano Civile - Sentenza del 23 luglio 2010

LA GIURISPRUDENZA

133

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Art. 35 (Riscontro a richieste di informazioni)

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione

presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo

entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate

contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento

della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di

assicurazione.

ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLE COMPAGNIE

134

Corso preparato per

Informativa al cliente

135

Intermediari e collaboratori

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• Prodotto/i offerto/i dalla Compagnia

• Fare attenzione al possibile inserimento di garanzie accessorie o garanzie più ampie

in funzione della forma (argento, oro, platino).

In ogni caso attenersi sempre a quanto previsto dalla Compagnia (minimo)

L’AGENTE MONOMANDATARIO

136

Corso preparato per

Stessi obblighi dell’agente monomandatario, oltre a

Specificare perché viene offerto il prodotto di una Compagnia

e non di un’altra

(vantaggi per il Cliente)

L’AGENTE PLURIMANDATARIO

137

Altre norme saranno specificatamente previste per il ramo R.C. Auto

Corso preparato per

Molto dipende dal tipo del mandato ricevuto che può comprendere:

a) analisi dei rischi aziendali;

b) preparazione e stesura dei contrati assicurativi;

c) individuare le migliori condizioni proposte dal mercato assicurativo;

d) gestire i contratti;

e) seguire i sinistri.

Ricordando che il Broker risponde direttamente anche per

responsabilità contrattuale

IL BROKER

138

Corso preparato per

Anche l’Agente (od il subagente) di assicurazione sia mono che plurimandatario oltre al

Broker oggi può prestare consulenza sulle materie assicurative.

Questo comporta che, stipulando un contratto con il cliente per una determinata

prestazione, potrà essere chiamato a rispondere se risulterà inadempiente.

IL CONSULENTE

139

Corso preparato per

Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

140

Corso preparato per

Art. 4 - Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono

tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

2. I soggetti di cui al comma 1 indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

141

Corso preparato per

Art. 5 - Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

Le imprese di assicurazione e gli intermediari favoriscono l’utilizzo da parte dei clienti e

dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica

qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al

contratto di assicurazione.

LE FIRME «ELETTRONICHE» - 1

142

DEFINIZIONI:

• “firma digitale”: un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

• “firma elettronica avanzata“: un particolare tipo di firma elettronica disciplinata dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

• “firma elettronica qualificata”: un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

Corso preparato per

Decreto legislativo 07/03/2005 n. 82,

Articolo 24 - Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed aldocumento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni,timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dallanormativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che,al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risultirevocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecnichestabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementiidentificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso (1).

(1) Per le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firmeelettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M.22 febbraio 2013.

LE FIRME «ELETTRONICHE» - 2

143

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Art. 7 - (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

Art. 8 - (Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formatoelettronico)

Art. 9 - (Richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)

Art. 10 - (Conservazione dei documenti)

Art. 11 - (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)

ALTRE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO

144

L’art. 15 del regolamento stabilisce che le norme entrano in vigore:

a) trascorsi trenta giorni salvo

b) per ciò che concerne quanto previsto dagli artt. 4 e 11 in cui sono previsti 6 mesi

dalla pubblicazione sulla G.U. dello stesso regolamento.

Occorrerà logicamente vedere come si organizzeranno le Imprese di assicurazione per

la gestione di tutto quanto previsto dal regolamento n. 8 e di conseguenza cosa

dovranno fare gli Intermediari.

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L’Art. 16 provvede alla sostituzione degli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16

ottobre 2006 tenendo conto delle disposizioni introdotte dall’articolo 4 e dal

Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 / 2006

145

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Indagine conoscitiva e suggerimenti

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PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

Una volta avuto accessoalla pagina del testinserire i propri dati

Quindi procedere con il test

147

Per scaricare le domande del test su carta

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PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

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Eseguire i test scegliendola risposta giusta tra quelleProspettate.

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PROCEDURA PER OTTENERE L’ATTESTATO

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Scaricare il modello, compilarlo e firmarlo.

Farne una copia e spedirlo unitamente alla copia di un documento di identità valido.

Attenzione: questa procedura è indispensabile per ottenere l’attestato.

Una copia del test viene spedita in maniera automatica all’indirizzo email dell’iscrizione.

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NOTE

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