Ing. Carmine Esposito AULA MAGNA - Via Giusti, 40 Trento … · 2018. 2. 1. · Linee di indirizzo...

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Ing. Carmine Esposito

AULA MAGNA - Via Giusti, 40 TrentoMercoledì 18/10/2017 – ore 14:00/18:00

Materiale ad uso didattico

Dati Statistici INAILTRENTO 2015

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Infortuni in complesso

Infortuni mortali

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Infortuni mortali in occasione di lavoro senzamezzo di trasporto

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Infortuni in complesso Att. Economica ‘F’ Costruzioni

Infortuni mortali Att. Economica ‘F’ Costruzioni

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Infortuni mortali in occasione di lavoro senza mezzodi trasporto - Att. Economica ‘F’ Costruzioni

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dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modelloorganizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di unapolitica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3,del codice penale, commessi con violazione delle normeantinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

D.Lgs. 81/2008 – Titolo I Art. 2 (Definizioni)

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La Legge delega del 3 agosto 2007, n. 123 modificava il D.Lgs.231/2001 inserendo l’Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesionicolpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle normeantinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)prevedendo, per entrambe le violazioni degli Art. 589 e 590 delcodice penale, una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a1000 quote (ogni quota varia da un valore minimo di 258 euro a unmassimo di 1.549 euro).Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Sicurezza) all’art. 300modifica nuovamente l’Art. 25-septies riducendo in gravosità talesanzione.

Violazioni degli artt. 589 e 590 C.P.

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Nel caso di omicidio colposo (Art. 589 del c.p.) per aziende a maggiorrischio e per cantieri soprasoglia è previsto una sanzione pecuniaria pari a1000 quote* ovvero da 258.000 a 1.549.000 euro con sanzioni interdittive nelcaso di condanna per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore adun anno. Per tutte le altre aziende, invece, si applica una sanzionepecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di lesioni personali colpose (Art. 590 del c.p.) per tutte letipologie di aziende è prevista una sanzione pecuniaria in misura nonsuperiore a 250 quote con sanzioni interdittive, nel caso di condanna, cosìcome previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata nonsuperiore a sei mesi.

*Il valore delle singole quote va da un Min. 258€ ad un Max di 1549€:

Violazioni degli art. 589 e 590 C.P.(art. 300 del D.Lgs. 81/08)

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Violazioni degli art. 589 e 590 C.P.(artt. 9 e 25 del D.Lgs 231/2001)

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive:

• interdizione dall’esercizio dell'attività;• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell'illecito;• divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di quelli già concessi;• divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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Modello di organizzazione e di gestione

Art. 6 comma 8 lettera n)

La Commissione consultiva permanente per la salute esicurezza sul lavoro ha il compito di indicare modelli diorganizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo30.

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Art. 16 – Delega di funzioni

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capoal datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte deldelegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedenteperiodo si intende assolto in caso di adozione ed efficaceattuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo30, comma 4.

Modello di organizzazione e di gestione

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Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi…2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto aconclusione della valutazione … deve … contenere:…

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione dellemisure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazioneaziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essereassegnati unicamente soggetti in possesso di adeguatecompetenze e poteri *

* Il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adottail documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza degli elementi dicui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo29, commi 2 e 3.

Modello di organizzazione e di gestione

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Art. 30. - Modelli di organizzazione e di gestione1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficaciaesimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica dicui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottatoed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale perl'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi aattrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici ebiologici;b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione dellemisure di prevenzione e protezione conseguenti;

Modello di organizzazione e di gestione

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c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazionidei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delleistruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie dilegge;h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delleprocedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deveprevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazionedelle attività di cui al comma 1.

Modello di organizzazione e di gestione

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3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiestodalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta,un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poterinecessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispettodelle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema dicontrollo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento neltempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame el'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative allaprevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione dimutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progressoscientifico e tecnologico.

Modello di organizzazione e di gestione

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5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendaledefiniti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema digestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi airequisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Aglistessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possonoessere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sullavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficaceattuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nellepiccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui alpresente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra leattività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Modello di organizzazione e di gestione

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Art. 51. - Organismi paritetici…3-bis. Gli organismi paritetici … su richiesta delle imprese, rilasciano unaattestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alsistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e dellaefficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dellasicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi divigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delleproprie attività.3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituisconospecifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.…

Modello di organizzazione e di gestione

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Norme e Standard Volontari(certificabili)

• BS OHSAS 18001:2007Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro –Requisiti.

• UNI 10617:2009Impianti a rischio di incidente rilevante:Predisporre ed attuare un sistema di gestione dellasicurezza

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Norme e Standard Volontari(certificabili)

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Norme e Standard Volontari(certificabili)

• In futuro la norma ISO 45001 - OH&S management system(ora in versione DIS 2 – Second Draft International Standard)

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Linee guida (non certificabili)

• BS 8800/96 – Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro(BS 8800:2004)

• Documento UE 0135/4/99 EN “Linee guida europee per l’organizzazione dellasalute e sicurezza sul lavoro”

• Documento ILO/OSH – MS 2001 “Linee guida tecniche sui sistemi di gestione dellasicurezza e salute sul lavoro”

• VCA/SCC Standard - “ Safety Checklist for Contractors”• UNE 81900:1996 EX - “Norme generali per l’implementazione di un sistema di

gestione e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (SGPIL)”• UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali 2001: “Linee guida per un Sistema di Gestione della

Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL) ”• BS OHSAS 18002:2008 - Occupational health and safety management systems.

Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007• BS OHSAS 18004:2008 - Guide to achieving effective occupational health and

safety performance

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Linee di indirizzo Italiane (non certificabili)

1. LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE – Sistema di gestione integrato salute, sicurezza, ambienteAziende dell’Energia

2. LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AR - per l’implementazione dei sistemi di gestione per la salute ela sicurezza nelle Imprese a Rete (Ed. 2015)

3. LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA - Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautichead Ala Fissa

4. LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI - per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute ela Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole Imprese

5. LINEE DI INDIRIZZO SGSL – R: Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratoriper le Aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali

6. LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nellaCantieristica Navale

7. LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per leAziende del settore Gomma Plastica

8. LINEE DI INDIRIZZO SGSL – GATEF (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari):Per l’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Aziende diservizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas, Acqua

9. LINEE DI INDIRIZZO: Per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sullavoro per l’Industria chimica

10. LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelleAziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio

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• UNI/PdR 2:2013 - Prassi di riferimento per il settore dellecostruzioni edili e di ingegneria civile - “Indirizzi operativi per ilrilascio della asseverazione prevista dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08erogata dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT) ”

• UNI/PdR 22:2016 - Linee Guida per la procedura operativa perl’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione dellasalute e sicurezza nelle aziende dei servizi ambientali territoriali

• MOG PMI - Procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014, perl’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole emedie imprese.

Modelli organizzativi e gestionali di cuiall’art. 30 del D.lgs. 81/08

In Italia, nel 2001, è stata pubblicata la prima Linea GuidaCondivisa dalle Parti Sociali:

Documento UNI INAIL “Linee guida per un Sistema di Gestione dellaSicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL)”

Sistemi di gestione della sicurezza

Non può essere considerata una norma o una specifica tecnica dautilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività divigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza edigiene del lavoro.

Il seguire le linee guida non è un obbligo di legge ma una decisionevolontaria liberamente assunta.

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Ridurre i costi della SSL compresi quelli derivanti da:• incidenti• infortuni• malattie correlate al lavoro

minimizzando i rischi cui possono essere esposti dipendenti o terzi.

Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa.

Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Migliorare l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.

SGSL - Finalità

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BS OHSAS 18001:2007Definizione

‘Parte del Sistema di Gestione di una Organizzazione utilizzata persviluppare ed attuare la propria politica di SSL e per gestire i suoirischi di SSL’

Nota 1. Un SG è un insieme di elementi tra loro correlati utilizzati per stabilireuna politica e degli obiettivi e per raggiungere tali obiettivi.

Nota 2. Un SG include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione(includendo, per esempio, la Valutazione dei Rischi e la formulazione degliobiettivi), le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse.

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• Orientamento agli stakeholders

• Leadership

• Coinvolgimento del personale

• Approccio per processi

• Approccio sistemico alla gestione

• Miglioramento continuo

• Decisioni basate su dati di fatto

I principi dei sistemi di gestione

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La metodologia operativa

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La logica del sistema

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Confronto

ESAME INIZIALE

POLITICA

PIANIFICAZIONE EORGANIZZAZIONE

SENSIBILIZZAZIONEAZIONE

MONITORAGGIO

RIESAME EMIGLIORAMENTO

BS OHSAS 18001:2007 SGSL – UNI INAIL

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Bozza di ISO 45001: PDCA

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• MOG PMI - Procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014,per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nellepiccole e medie imprese

• La struttura del Modello ricalca pedissequamente quantocontenuto nell’art. 30, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 81/08

• Per la definizione di piccole e medie imprese si fariferimento a quelle definite dal decreto del Ministero AttivitàProduttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del12/10/2005

Modelli organizzativi e gestionali di cuiall’art. 30 del D.lgs. 81/08Procedure Semplificate

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• Il documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medieimprese, che decidano di adottare un modello diorganizzazione e gestione della salute e sicurezza,indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa,utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di unsistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall’art.25 septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di cui all’art. 300del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

• La semplificazione riguarda alcuni aspetti organizzativi e lerelative modalità applicative per l’adozione e l’efficaceattuazione dei MOG

MOG PMI - Procedure semplificate di cuial D.M. 13/2/2014

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• Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte debbonovalutare l’opportunità di implementare un MOG aziendale.Un MOG efficacemente attuato migliora la gestione dellasalute e sicurezza sul lavoro ma l’adozione, non essendo daconsiderarsi obbligatoria, deve essere valutata dallaDirezione aziendale in virtù delle proprie necessità edesigenze gestionali ed organizzative.

MOG PMI - Procedure semplificate di cuial D.M. 13/2/2014

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• Il documento contiene alcune schede attuative del sistema,riportate nei moduli allegati, utili, a semplificare l’attuazionedi alcuni dei requisiti che possono essere modificate edintegrate a seconda della complessità organizzativa etecnica aziendale.

MOG PMI - Procedure semplificate di cuial D.M. 13/2/2014

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MOG PMI – Allegati

Allegato 1 Scheda analisi inizialeAllegato 2 Piano di miglioramento – Modulo pianificazione obiettivi e attuazione della politicaAllegato 3 Elenco normativa applicabileAllegato 4 Scheda manutenzione macchinaAllegato 5 Scheda consegna/gestione DPIAllegato 6 Programma annuale di formazione, informazione e addestramentoAllegato 7 Registro presenze partecipantiAllegato 8 Scheda formazione/informazione/addestramento lavoratoreAllegato 9 Registro addestramento lavoratoreAllegato 10 Elenco documentazione obbligatoriaAllegato 11 Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformitàAllegato 12 Modulo rilevazione infortunioAllegato 13 Piano di MonitoraggioAllegato 14 Programma degli/dell’audit internoAllegato 15 Piano di auditAllegato 16 Verbale di auditAllegato 17 Riesame periodico del modello organizzativoAllegato 18 Riunione periodica

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Paragrafo 14 - SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Il MOG dovrà dotarsi della documentazione necessaria alla suagestione e verifica in funzione della complessità e dell’azienda, dellelavorazioni svolte e dei rischi presenti, quale ad esempio:

• Moduli/Registrazioni• Istruzioni Operative (se ritenute opportune)• Manuale (se ritenuto opportuno)• Procedure (se ritenute opportune)

La documentazione potrà essere anche composta solo da moduli eregistrazioni quali, ad esempio, quelli allegati al presente documentopurché sufficienti e funzionali al rispetto dei requisiti definiti daldocumento stesso in relazione alla necessità aziendali.

MOG PMI – Esempio di semplificazione

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MOG PMI – Esempio di Allegati

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MOG PMI – Esempio di Allegati

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MOG PMI – Esempio di Allegati

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MOG PMI – Esempio di Allegati

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• UNI/PdR 2:2013 - Prassi di riferimento per il settore dellecostruzioni edili e di ingegneria civile - “Indirizzi operativi per ilrilascio della asseverazione prevista dall’art. 51 del D.Lgs.81/08 erogata dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT) ”

Al 10/10/2017 ben 54 aziende sono state asseverate dai CPT• solo 4 nel 2014• 14 nel 2015• 20 nel 2016• 14 nei primi 10 mesi del 2017

http://www.cncpt.it/Pages/imprese_asseverate.aspx

ASSEVERAZIONE - Settore dellecostruzioni edili e di ingegneria civile

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• Pubblicata il 19 febbraio 2013• Fornisce indirizzi operativi per il rilascio della asseverazione

prevista dall’art. 51 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezzasul lavoro nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.

• Si applica al servizio di asseverazione erogato dai ComitatiParitetici Territoriali (CPT), così come definiti dall’art. 2, comma 1,lettera ee) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .

ATTENZIONE: Il documento para-normativo UNI “prassi di riferimento”non ha il significato di “buona prassi” così come definita dall’art. 2comma 1 lett. v) del D.Lgs. 81/08.

UNI/PdR 2:2013 - Prassi di riferimentoper il settore delle costruzioni edili e di

ingegneria civile

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3.3 asseverazione:Processo attraverso il quale, tramite una o più verifiche, CPT dichiaradi aver esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da partedell’impresa richiedente di un modello di organizzazione e gestionedella sicurezza, conforme ai requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08

UNI/PdR 2:2013 - TERMINI E DEFINIZIONI

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Modello di attestatodi asseverazione

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Modello di attestatodi asseverazione

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3.4 Commissione Paritetica Tecnicamente Competente:commissione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 51 comma 3 ter,presieduta dal Presidente di CPT o da persona delegata costituita pressoCPT. Fermo restando un'eventuale emanazione di direttive specifiche daparte della Commissione Consultiva Permanente, la sua composizione è laseguente:• Presidente CDA CPT o persona delegata• Vice Presidente CDA CPT• Direttore CPT• Esperto in materia di modelli di organizzazione e gestione della salute e

sicurezza sul lavoro

NOTA Tale esperto ha competenza tecnica sulla applicazione alle imprese edili e di ingegneriacivile dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sullemodalità di svolgimento degli audit di sistemi di gestione.

UNI/PdR 2:2013 - TERMINI E DEFINIZIONI

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UNI/PdR 2:2013 - Schema generale processo di asseverazione

3.15 Pre-verifica:Verifica e analisi degli obblighi documentali relativi all’adozione da partedell’impresa richiedente del modello di organizzazione e di gestione

3.18 Verifica:Processo pianificato e programmato, atto a rilevare, controllare, valutare ilmodello di organizzazione e gestione aziendale e la sua reale adozione edefficace attuazione

3.19 Verifica documentale:Verifica della documentazione inerente il modello di organizzazionee gestione aziendale

3.20 Verifica tecnica:Verifica nei luoghi di lavoro dell'impresa richiedente l'asseverazione

UNI/PdR 2:2013 - TERMINI E DEFINIZIONI

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Individuazione degli indicatori

• Numero degli addetti alla sicurezza in rapporto alla dimensione dellasede/reparto

• Programmazione e realizzazione di percorsi formativi per rischi generalie specifici con valutazione dell’efficacia

• Rapporto tra interventi effettuati rispetto a quelli programmati per lasicurezza

• Andamento del numero di infortuni e/o degli incidenti• Indice di avanzamento per attività complesse• Andamento del N° di trasgressioni a principi sicurezza all’anno• % di equipaggiamenti di sicurezza testati / totale in un anno• Andamento del Tempo Medio per rientrare da una anomalia• Tasso di soddisfazione/insoddisfazione degli stakeholder• Numero di interventi di manutenzione straordinaria / numero di

interventi di manutenzione ordinaria• Indice di assenteismo

Confronto tra il Modello del D.Lgs. 231/01 e gli SGSL

Analisi dei Rischi

Sistema Organizzativo(deleghe, poteri di firma)

Codice Etico

Valutazione dei Rischi

Politica per la Salutee Sicurezza sul Lavoro

Definizione dei compitie responsabilità

Struttura organizzativa

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Procedure documentate

Organismo di vigilanza

Sistema sanzionatorio

Sistema di Controllodi Gestione

Procedure operative

Controllo operativo

Monitoraggio di 1° e2° livello (audit)

Confronto tra il Modello del D.Lgs. 231/01 e gli SGSL

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COSA manca a SGSL UNI INAIL e OHSAS 18001?

Affidare ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteridi iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sulfunzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loroaggiornamento (art. 6 comma 1 lett. b del D.Lgs. 231/2001)

L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionareil mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 6comma 2 lett. e del D.Lgs. 231/2001)

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Tabella di correlazione allegata al Documento del20 aprile 2011

Dalla “Tabella di Correlazione art. 30 D.Lgs. 81/08 - Linee Guida UNIINAIL — BS OHSAS 18001:2007” allegata al documento del 20 aprile2011, emerge che I’unica parte non corrispondente tra le LineeGuida UNI — INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiestoall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è I’adozione di un sistemadisciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misureindicate nel modello.

Per “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non éindicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute eSicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle BSOHSAS 18001:2007, mentre é espressamente richiesto comerequisito essenziale dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

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Indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare(Documento del 20 aprile 2011)

È quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure perindividuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire lacommissione dei reati di cui all’art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (art.25-septies del D.Lgs. 231/2001, e s.m.i.) e il mancato rispettodelle misure previste dal modello.II tipo e l’entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti coni riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno esseredocumentati.

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Indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare(Documento del 20 aprile 2011)

II sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall’AltaDirezione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali adesempio:

• Datore di lavoro• Dirigenti o altri soggetti in posizione apicale• Preposti• Lavoratori• Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n.

231/2001);• Auditor/Gruppo di audit.

… ed anche

Collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporticontrattuali con l’azienda stessa.

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Organismo di vigilanza (Odv)La normativa non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo divigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono cheplurisoggettiva.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far partedell’Odv componenti interni ed esterni all’ente, purché ciascuno di essi abbia irequisiti.

Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l’art. 6, co. 4 del D.Lgs.231/2001 consente che i compiti di cui alla lett. b) dell’art. 6, co. 2, sianoassolti dall’organo dirigente.

Pertanto, nelle realtà di piccole dimensioni la composizione monocratica benpotrebbe garantire le funzioni demandate all’Organismo, mentre in quelle didimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipocollegiale. Ciò al fine di garantire una maggiore effettività dei controllidemandati dalla legge.

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Requisiti soggettivi:

• Autonomia ed indipendenza

• Professionalità

• Continuità di azione

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non deve avere un profiloprofessionale e personale che possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio,l’autorevolezza e l’eticità della condotta.

Organismo di vigilanza (Odv)

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I vantaggi dell’adozione del SGSL In linea con la legislazione italiana ed esimenti dalle conseguenze del

D.Lgs. 231/01 (se SGSL adottato ed efficacemente attuato)

Integrazione col modello generale di organizzazione dell’azienda

Esplicito riferimento alle responsabilità di ogni dipendente

Maggiore coinvolgimento di tutto il personale

Armonizzazione con l’eventuale codice etico

Valorizzazione dell’immagine aziendale verso l’interno e l’esterno

Risparmi dovuti alla diminuzione degli infortuni

Protezione del capitale umano

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I vantaggi dell’adozione del SGSL

Riduzione del tasso Medio di Tariffa INAIL: OT24:2018

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m.12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevedel’applicazione da parte dell’INAIL di una riduzione del tasso medio ditariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramentodelle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta aquelli previsti dalla normativa in materia.

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessarioaver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia parialmeno a 100.

Su 67 interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igienesul lavoro, ben 18 di questi sono relativi a SGSL/MOG e da soli valgono100 punti.

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I vantaggi dell’adozione del SGSL

Riduzione del tasso Medio di Tariffa INAIL: Modello OT24:2018

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione alnumero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente:

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I vantaggi dell’adozione del SGSL

Bandi ISI

L'INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti dimiglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Idestinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte allaCamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il contributo è pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000euro

Tra i progetti finanziabili vi sono anche quelli relativi a:• Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale