Post on 07-Jan-2016
description
IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO
C.A.R.D.C.A.R.D.
PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE
Gennaio 2007
IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO
C.A.R.D.C.A.R.D.
• LA NORMATIVA LA NORMATIVA
• IL PROCESSO OPERATIVOIL PROCESSO OPERATIVO
• IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIEIL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE
Sommario
IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO
LA NORMATIVALA NORMATIVA
Il risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni
Il regolamento attuativo della disciplina del risarcimento diretto – D.P.R. 254/2006
L’art. 149 del Codice delle L’art. 149 del Codice delle AssicurazioniAssicurazioni
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni – Procedura di risarcimento diretto
Destinatario della
richiesta di risarcimento
Condizione applicativa
• Sinistro tra due veicoli a motore identificati e obbligatoriamente assicurati per la RCA
• Veicoli immatricolati in Italia
I danni risarcibili *
• Danni al veicolo
•Danni alle cose trasportate
• Lesioni personali al conducente entro il 9%
L’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le compagnie
*Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto per i danni al veicolo o per le lesioni di lieve entità del conducente
L’ art. 149 del Codice delle L’ art. 149 del Codice delle AssicurazioniAssicurazioni
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni - La procedura di risarcimento diretto
La tempistica dell’offerta Previsioni di cui all’art. 148
Il contenzioso
Azione diretta ex art. 145, 2° comma Codice Assicurazioni
Possibile intervento in giudizio dell’assicuratore del responsabile
La definizione di sinistroLa definizione di sinistro
L’ art. 1 del D.P.R. 254 /2006
La definizione di sinistro
Le conseguenze
La procedura di risarcimento diretto è esclusa:
• in caso di assenza di collisione tra due veicoli
• in caso di responsabilità di veicolo diverso da quelli entrati in collisione
• in caso di coinvolgimento di più di due veicoli
• veicoli Identificati ed obbligatoriamente assicurati per la RCA
• collisione tra 2 veicoli a motore
• senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili
• sinistro accaduto in Italia
L’ambito di applicazioneL’ambito di applicazionedel regolamentodel regolamento
Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 254/2006
Art. 3 Ambito di applicazione
Art. 4 Veicoli Immatricolati all’estero
Applicabilità della procedura ai veicoli immatricolati in Italia; nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese che esercitino la RCA ex artt. 23 e 24 del Codice e che abbiano aderito al risarcimento diretto)
• Danni al veicolo (senza limiti)
• Danni alle cose trasportate di proprietario e conducente (senza limiti), art. 149 del Codice
• Lesioni conducente (entro il 9%)
Le modalità di presentazioneLe modalità di presentazionedella richiestadella richiesta
L’art. 5 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
Legittimato alla richiesta
Le formalità di presentazione
della richiesta
Il danneggiato (il proprietario o il conducente) che si ritenga non responsabile, in tutto o in parte
• Lettera raccomandata con avviso di ricevimento
• Consegna a mano
• Telegramma
• Telefax
• In via telematica *
In via telematica *: salvo esplicita esclusione contrattuale di tale forma
Le modalità di presentazione Le modalità di presentazione della richiestadella richiesta
L’ art. 5 del D.P.R. 254/2006: pluralità di forme per la presentazione della richiesta
La ratio della norma Rendere più accessibile e più fluida la procedura di risarcimento avviata nei confronti del proprio assicuratore
Le modalità di presentazioneLe modalità di presentazionedella richiestadella richiesta
L’art. 5 del D.P.R. 254/2006 : comunicazione all’impresa del responsabile o corresponsabile
Immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto, in tutto o in parte responsabile del sinistro
Oggetto esclusivo della comunicazione:
• Informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa
• Informazioni necessarie per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro
ASSICURATORE DEL
DANNEGGIATO CHE HA
RICEVUTO LA RICHIESTA
RISARCITORIA
RACCOLTA DELLA DENUNCIA (art.143 del Codice Ass.ni)
Il contenuto della richiestaIl contenuto della richiesta
L’art. 6 del D.P.R. 254/2006 : gli elementi che debbono essere riportati nella richiesta
I nomi degli assicurati
Le targhe dei due veicoli coinvolti
La denominazione delle rispettive imprese
La descrizione di circostanze e modalità del sinistro
Le generalità di eventuali testimoni
L’indicazione dell’eventuale intervento di organi di polizia
Luogo, giorni e ore per la perizia sulle cose danneggiate
L’età, l’attività ed il reddito del danneggiato
L’entità delle lesioni subite dal danneggiato
La dichiarazione ex art. 142 C.A. (spettanza di prestazioni gestite da assicurazioni sociali obbligatorie)
L’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
L’eventuale consulenza medica di parte e l’indicazione del compenso spettante al professionista
DANNI AL VEICOLO E ALLE COSE
LESIONI SUBITE DAL
CONDUCENTE
Gli obblighi dell’impresa in Gli obblighi dell’impresa in caso di richiesta incompletacaso di richiesta incompleta
L’art. 7 del D.P.R. 254/2006 : l’integrazione e la regolarizzazione della richiesta
INVITO AL DANNEGGIATO/ASSICURATO A FORNIRE
• INTEGRAZIONI
• CHIARIMENTI
(necessari per regolarizzare la richiesta)
TERMINE : 30 giorni
MODALITA’: ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA (ART . 9 )
RICHIESTA INCOMPLETA
ASSICURATORE DEL
DANNEGGIATO
EFFETTI : sospensione * dei termini per l’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sino alla ricezione delle integrazioni e chiarimenti richiesti
SOSPENSIONE * : A differenza della procedura ordinaria di cui all’art. 148 che prevede l’interruzione dei termini
Gli obblighi di formalizzazione Gli obblighi di formalizzazione dell’offertadell’offerta
L’art. 8 del D.P.R. 254/2006: le determinazioni dell’impresa
CONGRUA OFFERTA RISACITORIA
(eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto)ASSICURATOR
E DEL DANNEGGIATO
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI CHE
NON CONSENTONO DI FORMULARE L’OFFERTA
I TERMINI
LESIONI : 90 giorni
VEICOLI O COSE: 60 giorni
CAI SOTTOSCRITTA DAI CONDUCENTI: 30 giorni(veicoli/cose)
CONTESTAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
MANCATA OFFERTA
MANCATO ACCORDO
ASSICURATO:
AZIONE DIRETTA
COMPAGNIA DELL’ASSICURATO
L’art. 149, 6° comma, del Codice delle Assicurazioni:
azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione
COMPAGNIA DEL RESPONSABILE
INTERVENTO
ED
ESTROMISSIONE*
Gli obblighi di formalizzazione Gli obblighi di formalizzazione dell’offertadell’offerta
*Previo riconoscimento della responsabilità da parte dell’assicuratore del responsabile e ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le Compagnie
ASSICURATORE: OBBLIGHI CONTRATTUALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE
ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA
L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
L’obbligo di fornire assistenza L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al informativa e tecnica al
danneggiatodanneggiato
MIGLIORE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
PIENA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
IMPRESA ASSICURATRICE:
CONSULENZA E ASSISTENZA
RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI
L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
L’obbligo di fornire assistenza L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al informativa e tecnica al
danneggiatodanneggiato
SUPPORTO TECNICO NELLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
CONTROLLO E INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI RESPONSABILITA’ (Allegato “A” del D.P.R. )
ACCETTAZIONE DELLA SOMMA OFFERTA DALLA COMPAGNIA DA PARTE DEL DANNEGGIATO
L’art. 9 , 2° comma, del D.P.R. 254/2006: compensi per consulenza e assistenza professionale
L’obbligo di fornire assistenza L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al informativa e tecnica al
danneggiatodanneggiato
I COMPENSI PER CONSULENZA O ASSISTENZA PROFESSIONALE NON SONO DOVUTI
AD ECCEZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE PER DANNI ALLA PERSONA
Gli obblighi dell’impresa in Gli obblighi dell’impresa in caso di inapplicabilità del caso di inapplicabilità del
risarcimento direttorisarcimento diretto
L’art. 11 del D.P.R. 254/2006: sinistri esclusi
COMUNICAZIONE AL DANNEGGIATO
CON RACCOMANDATA
RICHIESTA AVANZATA PER SINISTRO ESCLUSO
DAL RISARCIMENTO DIRETTO
ASSICURATORE DEL
DANNEGGIATO
TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA
E DEGLI ATTI ACQUISITI
ALL’IMPRESA DEL RESPONSABILE
TERMINE: 30 GIORNI
Criteri di determinazione del Criteri di determinazione del grado di responsabilitàgrado di responsabilità
L’art. 12 del D.P.R. 254/2006
In caso di non corrispondenza delle modalità del
sinistro ad alcuno dei casi previsti, l’accertamento
della responsabilità è compiuto con riferimento alla
fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali
in tema di circolazione dei veicoli
Allegato A
art. 12 DPR
Criteri di determinazione del grado di responsabilità
Schema di ripartizione delle responsabilità
Organizzazione e gestione del Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento direttosistema di risarcimento diretto
L’art. 13 del D.P.R. 254/2006
Convenzione: le imprese stipulano una convenzione per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema del risarcimento diretto.
Rimborso a forfait (non integrale): possibilità di differenziazione per macro aree geografiche
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISARCIMENTO
DIRETTO
Benefici agli assicurati. Benefici agli assicurati. Entrata in vigoreEntrata in vigore
Art. 14 Benefici agli assicurati
• ottimizzazione gestione, controllo costi e innovazione contratti (risarcimento in forma specifica)
Art. 15 Entrata in vigore
• in vigore dal 1.1.2007 e si applica per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007
Artt. 14 e 15 del D.P.R. 254/2006
RICHIESTA DI RISARCIMENTODEL CLIENTE
COMPAGNIA GESTIONARIA
RISARCIMENTO DIRETTO
FORFAIT
COMPAGNIA DEBITRICE
DANNI MATERIALI
(SENZA LIMITI)
LESIONI PERSONALI entro il 9%
Risarcimento diretto: schema Risarcimento diretto: schema
La Convenzione regolamenta due specifiche normative in materia di risarcimento diretto (CID) trasportati (CTT)
La convenzione tra assicuratori La convenzione tra assicuratori per il risarcimento direttoper il risarcimento diretto
CARD
Convenzione Indennizzo Diretto
Convenzione Terzi Trasportati
Art. 15 Condizioni di Art. 15 Condizioni di ApplicazioneApplicazione
Collisione tra 2 veicoli, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
Sinistro verificatosi in Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano)
Veicoli identificati, assicurati per la RCA e immatricolati in Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano)
Danni al veicolo e cose trasportate (senza limite) e lesioni al conducente fino al 9%
Annullamento Procedura (art. Annullamento Procedura (art. 15)15)
Cause di annullamento della Procedura relativa a tutto il sinistro:
no collisione
sinistro con più di due veicoli a motore coinvolti
sinistro tra due veicoli con responsabilità di terzo
sinistro non verificatosi in Italia
Cause di annullamento della Procedura relativa ad una specifica partita di danno:
danno a persona sup. al 9%
cose danneggiate non sul veicolo
persona lesa non sul veicolo
carenza terzietà danneggiato
Se l’impresa gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni di applicabilità, ne daimmediata comunicazione al danneggiato con modalità di cui all’art.11 d.p.r. 254. se la causa di annullamento riguarda una sola partita di danno, la gestionaria procedeall’ annullamento della sola gestione interessata dalla causa di inapplicabilità
La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica:
Casistica di applicabilità della Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – procedura di Risarcimento Diretto –
CASO 1CASO 1
Se il ciclomotore è munito della nuova targa identificativa prevista dal DPR 153/06
Se la collisione avviene in territorio italiano tra due veicoli immatricolati in Italia e regolarmente assicurati
La procedura dell’Indennizzo Diretto NON si applica:
Casistica di applicabilità della Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – procedura di Risarcimento Diretto –
CASO 2CASO 2
Se non vi è collisione tra i due veicoli(es: A per evitare l’invasione di corsia di B esce di strada)
Se la collisione avviene tra più di due veicoli(es: tamponamento a catena)
B
A
•La lesione al pedone viene gestita con procedura tradizionale dall’assicuratore del veicolo “A”.
•Il danno al veicolo “B” viene gestito con procedura Risarcimento Diretto.
•La lesione al trasportato sul veicolo “B” (“T”) viene gestita dalla Compagnia del vettore secondo attuale CTT
Dinamica: il veicolo “A” tampona il veicolo “B” che, a causa dell’urto ricevuto, investe il pedone
Casistica di applicabilità della Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – procedura di Risarcimento Diretto –
CASO 3CASO 3La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica anche in presenza di contemporanea applicabilità della procedura di risarcimento ordinario e della CTT
A
B
T
Art. 16 Verifica delle coperture Art. 16 Verifica delle coperture assicurativeassicurative
La verifica della copertura assicurativa (interrog. SIC) del veicolo del Responsabile è requisito indispensabile per conseguire il rimborso in stanza di compensazione
E’ necessaria la copertura di entrambi i veicoli per l’operatività del risarcimento diretto
L’interrogazione SIC equivale a conferma della propria copertura
KO = dichiarazione ufficiale di carenza di garanzia; il veicolo, a termini di Convenzione, si considera non assicurato
L’impresa gestionaria può ricorrere ad Ania (fornendo idonei elementi oggettivi) per la rettifica della risposta negativa SIC se ritiene che tale risposta sia errata
IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO
IL PROCESSO OPERATIVO IL PROCESSO OPERATIVO ((DALL’APERTURA ALLA LIQUIDAZIONEDALL’APERTURA ALLA LIQUIDAZIONE))
Il sinistro e la denuncia
La richiesta di risarcimento
L’apertura del sinistro e la canalizzazione a: • periti• CLD • liquidazione centralizzata danni a cose
La fase istruttoria
La liquidazione del danno
Il contenzioso
situazione “PASSIVA”(l’assicurato si ritiene totalmente responsabile)
Consegna a mano all’Agenzia
Invio all’Agenzia per posta/fax/e-mail
L’Agenzia trasmette al Call Center via fax (numero verde) quanto ricevuto,
per l’apertura del dannoIl Call Center provvede adaprire il danno
Il sinistro e la denuncia Il sinistro e la denuncia (1/2)(1/2)
DenunciaDenuncia SISI
Il Call Center:• riceve segnalazione del sinistro dalla Compagnia gestionaria
• apre una posizione debitoria• richiede la denuncia al Cliente ed all’Agenzia• contatta l’Agenzia• sollecita il Cliente
L’Agenzia/il Cliente trasmette via fax (numero verde) la denuncia al Call Center per l’abbinamento al danno
In caso di mancata presentazione della denuncia, resta ferma la valutazione della responsabilità comunicata dalla Gestionaria. All’assicurato, oltre all’applicazione del malus, può essere addebitato l’eventuale danno economico conseguente alla mancata denuncia.
Il sinistro e la denuncia Il sinistro e la denuncia (2/2)(2/2)
situazione “PASSIVA”(l’assicurato si ritiene totalmente responsabile)
DenunciaDenuncia NNOO
Denuncia
Denuncia
NNOO
Den
un
cia
Den
un
cia
SISI
Consegnata a mano o redatta in Agenzia:l’Agenzia assiste il cliente nella l’Agenzia assiste il cliente nella compilazione della richiesta compilazione della richiesta , e si avvale del supporto di GGL (tramite il numero verde) per la verifica del’ l’applicabilità del Risarcimento Diretto (uso del vademecum e della check list)
Se la C.A.R.D. non è applicabile (ad esempio 3 veicoli coinvolti) l’Agenzia:• informa l’assicurato• lo invita a indirizzare la richieste alla Compagnia del responsabile • invia la comunicazione al Call Center per il seguito, come da procedura tradizionale, e per la formale comunicazione all’assicurato a cura di GGL .
Se la C.A.R.D. è applicabile, l’Agenzia assiste l’assicurato:-nel compilare il modulo standard di risarcimento, allegando la constatazione amichevole di incidente a doppia firma o a firma singola
La richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento (1/2)(1/2) (CLIENTE IN AGENZIA)(CLIENTE IN AGENZIA)
situazione “ATTIVA”(l’assicurato ritiene di aver ragione in tutto o in parte)
Richiesta Richiesta
Non applicabileApplicabile
situazione “ATTIVA”(l’assicurato ritiene di
aver ragione in tutto o in parte)
Inviata all’Agenzia o all’Impresa a mezzo
posta, fax, etc …
La richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento (2/2)(2/2) (A MEZZO POSTA, FAX, ETC …)(A MEZZO POSTA, FAX, ETC …)
Richiesta
Richiesta
la documentazione è inoltrata al Call Center via fax (numero verde)
Richiest
a
Richiest
a
Modulo standard di risarcimento
Testo in bozza
IL CALL CENTERVerifica la copertura assicurativacopertura assicurativa del cliente e della controparte e procede all’apertura del danno
Se la verifica della copertura è OKSe la verifica della copertura è OK:• richiede l’eventuale integrazione di elementi mancanti• dispone la canalizzazione del danno a:
Se la verifica della copertura è KOSe la verifica della copertura è KO:• da immediato avviso all’Assicurato e per conoscenza all’Agenzia • inoltra la documentazione ricevuta/acquisita alla Compagnia del responsabile
PERITI LIQ. ACC. CLD
L’ AGENZIA
CAI a doppia CAI a doppia firma firma
CAI/Denuncia a CAI/Denuncia a firma singola o firma singola o richiesta richiesta
Apertura telefonica e invio
doc. a mezzo posta
Immediata trasmissione per fax ed originali
per posta
L’apertura del sinistro attivo e la L’apertura del sinistro attivo e la canalizzazione al gestorecanalizzazione al gestore
OK KO
PERITI• effettuano la perizia e, nei casi previsti (*), liquidano il sinistro in Pronta liquidazione entro i limiti attribuiti
• negli altri casi trasmettono la perizia alla struttura liquidativa competente (LIQUIDAZIONE CENTRALIZZATA DANNI A COSE o CLD)
IL GESTORE DEL DANNO completa l’istruttoria:• richiedendo l’integrazione degli elementi eventualmente mancanti• disponendo ulteriori attività di accertamento (acquisizione di verbali, elementi di prova, visite mediche, etc.)
LIQ.NE CENTRALIZZATA DANNI A COSE
gestisce i sinistri con soli danni materiali (per le Mandanti Assitalia e Generali,
nelle aree dove già operativo)
CLDgestisce i sinistri con lesioni e misti (lesioni + danni materiali) ed i danni materiali limitatamente ad alcune
zone
La fase istruttoria La fase istruttoria (1/2)(1/2)
(*) Ragione 100%, danno solo a cose concordato, fino a 2000 €
La fase istruttoria La fase istruttoria (2/2)(2/2)
ESITI DELL’ISTRUTTORIA
rileva un motivo di inoperatività totale della C.A.R.D. (mancata collisione tra i veicoli, più di due veicoli coinvolti)
rileva un motivo di inoperatività parziale della C.A.R.D. (lesioni superiori al 9%)
rileva la totale responsabilitàdell’assicurato nel causare il sinistro
accerta la totale/parziale assenza di responsabilità dell’assicurato
- Ne da immediato avvisoall’assicurato e per conoscenza all’Agenzia - Invia la documentazioneall’Impresa del responsabile
Invia all’assicurato e per conoscenza all’Agenzia unacomunicazione motivata di diniego del risarcimento
Procede alla liquidazionedel danno
Il gestore del danno:1.
3.
2.
Il gestore effettua una valutazione del danno sulla base degli elementi raccolti e formula una congruacongrua proposta di risarcimento
Se la proposta è accettata, provvede al pagamento entro15 giorni
Se la proposta è rifiutata o non riscontrata, provvede entro 15 giorni ad offerta reale, che sarà imputata alla eventuale liquidazione definitiva
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• bonifico bancario o invio assegno al Cliente• su richiesta, domiciliazione pagamento c/o Agenzia
La liquidazione del dannoLa liquidazione del danno
In caso di mancata offerta o di offerta non ritenuta congrua, l’Assicurato può proporre l’azione diretta unicamente nei confronti della propria Compagniaunicamente nei confronti della propria Compagnia
Dopo 60 giorni60 giorni dalla presentazionedella richiesta di risarcimento/invio delle informazioni integrative nel caso di danni a cose
Dopo 90 giorni90 giorni dalla presentazionedella richiesta di risarcimento/invio delle informazioni integrative nelcaso di lesioni personali
Il contenziosoIl contenzioso
Il sistema di assistenza alle Il sistema di assistenza alle AgenzieAgenzie
AGENZIA
Help DESK GGL
Il rapporto e le comunicazioni con il Call Center
Il rapporto e le comunicazioni con il
CLD e gli uffici di Liquidazione Centralizzata
Il sistema di Customer Care per le Agenzie