Il decreto del fare

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Una breve illustrazione delle modifiche apportate dalla legge 98/2013 (Decreto del Fare) alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, vengono analizzate le modifiche apportate al Testo Unico (D.Lgs. 81/08).

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Il Decreto del Fare Come cambia la sicurezza sul lavoro

Bergamo, 30 ottobre 2013

La normativa

• Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (in vigore dal 22 giugno)

• Convertito con modifiche nella legge: 9 agosto 2013 n. 98, entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Cosa modifica

• Art. 3 sul campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

• Art. 6 sulla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

• Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione

Cosa modifica

• Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

• Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

• Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione

Cosa modifica

• Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP

• Art. 37 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei RLS

• Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

Cosa modifica

• Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

• Art. 73 sull’informazione, formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro

• Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008

Cosa modifica

• Art 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera

• Art 225 sulla comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite

• Art 240 sulla comunicazione nel caso di eventi che espongano ad agenti cancerogeni

Cosa modifica

• Art 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto

• Art 277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti biologici

Le sanzioni

• Legge 99/2013 (conversione del DL 28 giugno 2013, n. 76)

• Aumentate tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6%

• Rivalutate ogni 5 anni in base a indice ISTAT

L’applicazione

Adempimento in vigore

Adempimento in attesa di decreti attuativi

Art. 3 – campo di applicazione

• Per i volontari e i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi (art. 21)

Art. 3 – campo di applicazione

OBBLIGO di

• utilizzare attrezzature di lavoro conformi

• munirsi di DPI ed utilizzarli

• munirsi di tessera di riconoscimento in caso di attività in appalto

Art. 3 – campo di applicazione

FACOLTA’ di

• beneficiare della sorveglianza sanitaria

• partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 3 – campo di applicazione

Se i volontari prestano la loro opera

nell'ambito di un'organizzazione di un datore

di lavoro, devono ricevere dettagliate

informazioni sui rischi esistenti negli ambienti

nei quali operano e sulle misure di

prevenzione e di emergenza.

Art. 3 – campo di applicazione

Il datore di lavoro deve inoltre adottare le

misure per eliminare o ridurre al minimo i

rischi da interferenze tra la prestazione del

soggetto e altre attività che si svolgano

nell'ambito della medesima organizzazione.

Art. 6 – Commissione consultiva

La commissione consultiva permanente per

la salute e sicurezza del lavoro deve:

discutere in ordine ai criteri finalizzati alla

definizione del sistema di qualificazione delle

imprese e dei lavoratori autonomi, su

proposta del Ministero del lavoro

Art. 27 – Criteri di qualificazione

Qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi

settori coinvolti

criteri

esperienza, competenza e conoscenza

formazione specifica

Art. 26 –Sicurezza negli appalti

Nelle attività a basso rischio (DA

DEFINIRE!) il committente individua un

proprio incaricato in possesso di formazione,

esperienza e competenza per sovrintendere

a tali cooperazione e coordinamento.

Art. 26 –Sicurezza negli appalti

Criticità:

- Basso rischio per committente e/o appaltatore

- Formazione specifica per l’incarico

- Aggiornamento periodico

- Conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro

Art. 26 –Sicurezza negli appalti

Al DUVRI possono accedere il RLS o gli

organismi locali delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori comparativamente

più rappresentative a livello nazionale .

Art. 26 –Sicurezza negli appalti

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua

sostituzione deve essere data evidenza nel

contratto d’appalto.

(per il DUVRI vigeva già obbligo di allegarlo

al contratto di appalto)

Art. 26 –Sicurezza negli appalti

Esenzione dall’obbligo di stesura del DUVRI:

• Servizi di natura intellettuale

• Mere forniture di materiali/attrezzature

• Lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorno

(precedentemente era 2 giorni)

Art. 26 –Sicurezza negli appalti

L’esonero non vale per:

- Rischio di incendio elevato

- Ambienti confinati

- Agenti cancerogeni, mutageni o biologici

- Amianto

- Rischio esplosione

- Rischi particolari (allegato XI)

Art. 29 – Valutazione dei rischi

Con un apposito DM saranno individuati

settori di attività a basso rischio di infortuni e

malattie professionali,.

Per le attività a basso rischio infortunistico,

verrà definito un modello per dimostrare

l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Art. 29 – Valutazione dei rischi

Resta la possibilità di utilizzare le procedure

standardizzate.

Comma 5 – aziende fino a 10 lavoratori

Comma 6- aziende fino a 50 lavoratori

Art. 29 – Valutazione dei rischi

Le diverse opzioni:

- DVR “completo”

- DVR con procedure standardizzate

- “dimostrazione” della valutazione

Art. 29 – Valutazione dei rischi

Criticità:

- Quali attività a basso rischio?

- Quale modello per la dimostrazione della valutazione (autocertificazione)?

- Posizione degli organi di controllo?

Art. 31 – Servizio di prevenzione

Il datore di lavoro organizza il servizio di

prevenzione e protezione prioritariamente

all’interno della azienda o della unità

produttiva, o incarica persone o servizi

esterni.

Art. 32 – Crediti formativi per RSPP

In tutti i casi in cui i contenuti della

formazione e dell’aggiornamento si

sovrappongano a quelli per RSPP viene

riconosciuto credito formativo per la durata

ed i contenuti erogati.

Art. 37 – Crediti formativi per lavoratori

In tutti i casi in cui i contenuti della

formazione e dell’aggiornamento si

sovrappongano a quelli per lavoratori,

preposti, dirigenti e RLS viene riconosciuto

credito formativo per la durata ed i

contenuti erogati.

Sovrapposizione formazione

Le modalità di riconoscimento del credito

formativo e i modelli per documentare

l’avvenuta formazione verranno individuati

dalla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 37 – Crediti formativi per lavoratori

Gli istituti di istruzione e universitari

rilasciano gli attestati di avvenuta formazione

sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi

equiparati a lavoratori.

Art. 67 – Notifiche all’organo di vigilanza

Viene trasferito all'ente pubblico (SUAP)

l'obbligo di fornire alla Asl le informazioni

che già possiede per far fronte all'obbligo di

notifica all'organo di vigilanza dei nuovi

insediamenti

(luoghi di lavoro > 3 lavoratori)

Art. 67 – Notifiche all’organo di vigilanza

La semplificazione varrà solo quando verrà

approvato il decreto attuativo, nel frattempo

restano fermi gli obblighi attuali di notifica

preventiva alla Asl a cura del datore di

lavoro.

Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di

lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche

periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di

conservazione e di efficienza ai fini di

sicurezza, con la frequenza indicata nel

medesimo allegato.

Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro

Per la prima verifica il datore di lavoro si

avvale dell'INAIL, che vi provvede nel

termine di 45 giorni dalla richiesta.

Decorso il termine, il datore di lavoro può

avvalersi, di altri soggetti pubblici o privati

abilitati.

Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro Le successive verifiche sono effettuate su libera

scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò

sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da

soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro I verbali redatti all’esito delle verifiche devono

essere conservati e tenuti a disposizione

dell’organo di vigilanza.

Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro Cosa cambia?

45 giorni anziché 60

non più obbligo di risposta entro 15 gg

verifiche successive a scelta del datore di lavoro

Art. 88 – Campo applicazione Titolo IV Le misure del Titolo IV NON si applicano:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,

gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai

piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci

uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla

manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non

espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI.

Art. 88 – Campo applicazione Titolo IV Le misure del Titolo IV si applicano:

agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle

manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari

esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Le attività verranno individuate con un Decreto attuativo del

Ministero del lavoro.

Art. 104-bis– Modelli per PSC e POS

Verranno individuati modelli semplificati per

la redazione del piano operativo di sicurezza

(POS) e del piano di sicurezza e di

coordinamento (PSC).

Decreto attuativo del Ministero del lavoro

Art. 225 – Agenti chimici In caso di superamento dei valori limiti di

esposizione, il Datore di Lavoro informa i

lavoratori e ne dà comunicazione all’organo

di vigilanza.

Tale comunicazione può essere effettuata per

via telematica, anche per mezzo degli OPP.

Art. 240 – Agenti cancerogeni/mutageni Qualora si verifichino incidenti che possono

comportare un’esposizione anomala dei

lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni

il Datore di lavoro ne dà comunicazione

all’organo di vigilanza

Tale comunicazione può essere effettuata per

via telematica, anche per mezzo degli OPP.

Art. 250 – Amianto Prima dell’inizio dei lavori di bonifica, il Datore di

lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza.

Tale notifica può essere effettuata per

via telematica, anche per mezzo degli OPP.

Art. 277– Agenti biologici Se si verificano incidenti che possono provocare la

dispersione nell’ambiente di un agente biologico il

Datore di lavoro ne dà comunicazione all’organo di

vigilanza.

Tale comunicazione può essere effettuata per

via telematica, anche per mezzo degli OPP.

Art. 13-bis– Lavori di breve durata Verranno definite misure di semplificazione della

documentazione, anche ai fini dell’inserimento di

tale documentazione nel libretto formativo del

cittadino, in relazione a prestazioni lavorative che

implicano una permanenza del lavoratore in

azienda per un periodo non superiore a 50

giornate lavorative all’anno..

Art. 13-ter– Semplificazione adempimenti Verranno definite misure di semplificazione degli

adempimenti relativi a:

• informazione, formazione

• valutazione dei rischi

• sorveglianza sanitaria

per le imprese agricole (lavoratori a tempo

determinato e stagionali),

e per le imprese di piccole dimensioni

Prevenzione incendi Per le attività a basso rischio d'incendio di cui

all'allegato I del DPR 151/2011, indicate dall'art. 11

comma 4 viene prevista una diluizione di termini per gli

adempimenti di legge in materia di antincendio.

Prevenzione incendi Sono esentati dalla presentazione dell'istanza

preliminare se già in possesso di atti abilitativi

riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di

sicurezza antincendio.

Devono presentarla entro tre anni dall’entrata in vigore

del DPR (7 ottobre 2011).

Vittorio Campione

campione@studioares.net

www.studioares.net