Fascicolo Sanitario Elettronico Eventi sanità digitale · Il Sistema Informativo Sanitario...

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Fascicolo Sanitario Elettronico Eventi sanità digitale

Maggio 2017

Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale Puglia E’ un pubblico servizio che assicura la prescrizione e l’erogazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche dematerializzate in Puglia

3.923 i medici di medicina generale e pediatri della Puglia collegati 1.200 farmacie convenzionate collegate 3,7 milioni/mese di ricette farmaceutiche dematerializzate prescritte in Puglia prescrizioni dematerializzate ed erogazioni farmaceutiche a favore di assistiti fuori regione (DPCM 14 novembre 2015 )

Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale Puglia E’ un pubblico servizio che assicura la prescrizione e l’erogazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche dematerializzate in Puglia

3.923 i medici di famiglia e oltre 1.200 specialisti della Puglia collegati 10 Centri Unici di Prenotazione (CUP) delle Aziende Sanitarie pubbliche collegate e privati accreditati 1,1 milione/mese ricette specialistiche dematerializzate prescritte in Puglia, erogazioni di prescrizioni specialistiche 15.000 fascicoli sanitari elettronici attivati

Fascicolo Sanitario Elettronico Regioni operative 7 Regioni aderenti all'interoperabilità 10

FSE cosa è? Articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 legge di conversione

17 dicembre 2012, n. 221 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed

epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione

dell'assistenza sanitaria.

Adempimento Lea

Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico DPCM 179/2015 – Contenuti FSE

1. I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso. 2. Il nucleo minimo, di cui al comma 1, uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, è costituito dai seguenti dati e documenti: a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito di cui all’articolo 21; b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013; c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico, di cui all’articolo 3; f) dossier farmaceutico; g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

Contenuti FSE 3. I dati e documenti integrativi, di cui al comma 1, sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione è funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali: a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); c) cartelle cliniche; d) bilanci di salute; e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico- assistenziale; f) piani diagnostico-terapeutici; g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione; h) erogazione farmaci; i) vaccinazioni; l) prestazioni di assistenza specialistica; m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; o) certificati medici;

Contenuti FSE (2) p) taccuino personale dell’assistito q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale; r) autocertificazioni; s) partecipazione a sperimentazioni cliniche; t) esenzioni; u) prestazioni di assistenza protesica; v) dati a supporto delle attività di telemonitoraggio; z) dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici;

Fascicolo Sanitario Elettronico

Articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome assicurano: a) disponibilità dei servizi per l’accesso dell’assistito al proprio FSE; b) disponibilità dei servizi per il collegamento e l’abilitazione all’accesso e all’alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS, nonché delle strutture sanitarie; c) disponibilità dei servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25; d) disponibilità dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio e) disponibilità dei servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico.

Fascicolo Sanitario Elettronico

Medici di famiglia

Farmacisti

Specialisti

Medici della Continuità Assistenziale

Laboratori di patologia clinica

Medici di Pronto Soccorso

FSE – alimentazione dati e documenti Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo

FSE – oscuramento Art. 8. Diritti dell’assistito 1. Fermi i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali nei confronti dei dati personali trattati nel FSE, l’assistito ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell’alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la consultabilità esclusivamente all’assistito e ai titolari che li hanno generati. L’assistito può revocare nel tempo l’oscuramento.

FSE – dati e documenti soggetti a maggior tutela dell’anonimato

Art. 5. Dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato 1. I dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati dalle disposizioni normative

a tutela delle persone sieropositive, delle donne che si sottopongono a un’interruzione volontaria di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di partorire in anonimato, nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari, sono resi visibili solo previo esplicito consenso dell’assistito, fermo restando che, nel caso l’assistito scelga di ricorrere alle prestazioni in anonimato, non è ammessa l’alimentazione del FSE da parte dei soggetti che erogano le prestazioni.

FSE Puglia

- Patient Summary - Prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche - Prescrizioni ed erogazioni specialistiche - Verbali di Pronto Soccorso (Edotto) - Referti di patologia clinica (ASL Taranto) - Lettere di dimissione (ASL Foggia)

Certificati di malattia INPS (visibili solo all’assistito)

Grazie per l’attenzione!