Dispositivi di protezione individuale

Post on 06-Jan-2016

110 views 4 download

description

Dispositivi di protezione individuale. RIFERIMENTI NORMATIVI. D.L.vo 475/92 (attuazione della direttiva CEE n.89/686/CEE) Certificazione e classificazione (I, II e III) dei Dispositivi di Protezione Individuale e marcatura CE. D.L.vo 10/97 (attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di Dispositivi di protezione protezione individualeindividuale

Dispositivi di Dispositivi di protezione protezione individualeindividuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

• D.L.vo 475/92 (attuazione della direttiva CEE n.89/686/CEE) Certificazione e classificazione (I, II e III) dei Dispositivi di Protezione Individuale e marcatura CE.

• D.L.vo 10/97 (attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE)

Criteri per l’individuazione e l’uso dei D.P.I.• D.M. 2 maggio 2001

Criteri di scelta ed uso dei Dispositivi di Protezione Individuale• D.L.vo 81/08 (Titolo III capo II artt. 74 – 79 allegato VIII)

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.• Norme Uni EN (recepimento Direttive di prodotto della CEE per ogni tipo di

DPI)

Definizione DPI

• Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Dispositivi di protezione individuale

Non sono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari

le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Uso dei DPIQuando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente: dalle misure tecniche di prevenzione dalle metodologie e/o procedimenti di organizzazione del lavoro dai dispositivi di protezione collettivi

N.B. I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui

REQUISITI dei DPI

Requisiti generali• Marcatura CE, possesso delle certificazioni previste dalla normativa specifica.• Chiare istruzioni di uso e manutenzione in lingua

italiana o in lingua comprensibile al lavoratore.• Idoneità del DPI al rischio da prevenire.• Adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

Dispositivi di Protezione Individuale

REQUISITI INFORMATIVI

♦ Informazioni sulle protezioni fornite

♦ Limiti di uso

♦ tempo utile prima della scadenza

♦ istruzioni per l’uso, la manutenzione, la pulizia e la conservazione

REQUISITI di SICUREZZA

♦ efficienza protettiva

♦ durata della protezione

♦ data di scadenza

♦ innocuità

♦ assenza di rischi introdotti dallo stesso DPI

♦ solidità

REQUISITI PRESTAZIONALI

♦ ridotto disagio

♦ limitazione effetti di impedimento

♦ compatibilità con altri DPI (uso contemporaneo)

♦ funzionalità pratica

CONFORT

♦ Leggerezza

♦ adattamenti alla morfologia

♦ dimensioni limitate

♦ trasportabilità

♦ confort termico

REQUISITI ECONOMICI ♦ Costo

♦ prevedibile durata ed efficienza

Obblighi del Datore di lavoro (art. 77)

Scelta dei DPI: Valuta i rischi non evitabili con altri mezzi;

Individua le caratteristiche dei DPI adeguati;

Valuta, in base alle informazioni fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;

Aggiorna la scelta in funzione dei cambianti e delle

variazioni degli elementi di rischio.

Obblighi del Datore di lavoro

Individua le condizioni e durata di utilizzo, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante,in funzione di:

Entità del rischio; Frequenza dell’esposizione al rischio; Caratteristiche del posto di lavoro; Prestazione del DPI

Obblighi del Datore di lavoro (art. 77)

Fornisce i DPI ai lavoratori sulla base dei DM che indicano i criteri di individuazione,scelta e uso dei DPI.

Mantiene efficienti i DPI e ne assicura igiene, manutenzione,

riparazione e sostituzione; Provvede affinché vengano utilizzati correttamente; Fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; Destina ogni DPI ad un uso personale. (Se uno stesso DPI deve essere

utilizzato da più persone, garantisce l’assenza di problemi sanitari ed igienici)

Obblighi del Datore di lavoro (art. 77)

Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

Rende disponibili informazioni adeguate; Stabilisce le procedure da seguire per la

riconsegna ed il deposito al termine dell’utilizzo; Assicura una adeguata formazione.

N.B. Per i DPI di IIIa categoria è necessario uno specifico

addestramento per il corretto utilizzo.

FORMAZIONE – INFORMAZIONE

ADDESTRAMENTO (Art. 18 comma 1) Il Datore di Lavoro e i Dirigenti adempiono agli

obblighi di formazione, informazione e addestramento.

ADDESTRAMENTO Art.2 comma cc – complesso delle attività dirette a far apprendere ai

lavoratori l’uso corretto di … DPI …

Art.37 comma 5 – l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

FORNITURA - GESTIONE (Art. 18

c. 1 lett. d, f.) Il Datore di Lavoro e i Dirigenti : forniscono ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il

RSPP ed il Medico Competente.

richiedono ai lavoratori l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali per l’uso dei DPI messi a loro disposizione.

VIGILANZA – SEGNALAZIONE (Art.19 c.1 lett. a, f)Il Preposto: Sovrintende e vigila sulla osservanza, da parte lavoratori,

degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali per l’uso dei DPI messi a loro disposizione.

Segnala al Datore di Lavoro o al Dirigente le deficienze dei DPI delle quali viene a conoscenza, in base alla formazione ricevuta.

Obblighi dei lavoratori (artt. 20 c. 2 e 78)

Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento necessari per il corretto uso dei DPI;

Utilizzano i DPI in conformità a formazione, informazione, addestramento ricevuti;

Provvedono alla cura dei DPI loro forniti; Non vi apportano modifiche di propria iniziativa; Si attengono alle procedure aziendali per la riconsegna; Segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente; Utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione Segnalano al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze

dei DPI messi a loro disposizione Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati

dal Datore di Lavoro

CATEGORIE dei DPI

Ià categoria:DPI di progettazione semplice; salvaguardano le persone da rischi di danni fisici di lieve entità(lesioni superficiali, urti lievi, fenomeni atmosferici, contatto con oggetti caldi con temperatura ≤ di 50° C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o provocare danni permanenti ).

Per questa categoria è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante accompagnata dalla nota informativa.

Sono indicati per lavori di hobbistica, giardinaggio, fai da te.Esempi: Occhiale da sole, guanti in tela, pettorina, tuta, giubbino, gilet rifrangente, mantellina antipioggia, stivali, ecc.

CATEGORIE dei DPI

IIà categoria: DPI non compresi nelle altre categorie

Protezione da un pericolo di lesione grave.Dichiarazione di conformità del fabbricante Attestato di certificazione rilasciato da un organismo di controllo autorizzato dallo Stato.

I DPI riportano:- Il marchio del produttore o distributore- Il codice o il nome del prodotto- La taglia- Il pittogramma- Il marchio CEEsempi: Guanti antitaglio, Visiera in policarbonato,elmetto con cuffie antirumore, visiera mobile retinata, ecc.

DPI di IIa categoria

CATEGORIE dei DPI•IIIà categoria: DPI di progettazione complessa Protezione da rischi di mortali, lesioni gravi e/o a carattere permanente (rischi chimici, microbiologici, cadute dall’alto, ecc.)Dichiarazione di conformità del fabbricante

Attestato di certificazione rilasciato da un organismo di controllo autorizzato dallo stato.I DPI riportano:- il marchio del produttore o distributore- il codice o il nome del prodotto- la taglia- il pittogramma- il marchio CE Esempi: maschera antigas, guanti per rischio chimico e biologico, imbracatura, cintura di sicurezza. Lencioni p.i. Felice

DPI di IIIa categoria

SCELTA dei DPI

La scelta scaturisce:♦ Dall’analisi e dalla valutazione dei rischi

lavorativi.

● Dalle caratteristiche delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.

■ Dalle modalità di impiego e di esposizione degli addetti.

Allegato VIIIElenco indicativo e non esaustivo dei DPI

Dispositivi di protezione:

• della testa• dell’udito• degli occhi e del viso• delle vie respiratorie• delle mani e delle braccia• dei piedi e delle gambe• della pelle• del tronco e dell’addome• dell’intero corpo

Indumenti di protezione

Classificazione dei rischi