Diritto della comunicazione e dellinformazione Prof. Andrea Gratteri agratteri@unite.it.

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Diritto della comunicazione e dell’informazione

Prof. Andrea Gratteri

agratteri@unite.it

Contenuti principali del corso

Elementi di base Costituzione – Unione europea

Articolo 21 Estensione - Limiti

Stampa, televisione, internet L’attività giornalistica La pubblicità

Testo d’esame

G. Gardini, Le regole dell’informazione, Bruno Mondadori, 2005, 292 pp., € 22,50

La Costituzione

Immagine astratta?

È la legge fondamentale Concezione a gradi dell’ordinamento

giuridico

Art. 1 della Costituzione

Art. 1 della Costituzione L’Italia è una Repubblica democratica

fondata sul lavoro La sovranità appartiene al popolo he la

esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

Art. 139 della Costituzione

Art. 139 della Costituzione La forma repubblicana non può essere

oggetto di revisione costituzionale

Assemblea costituente 2 giugno 1946

37,20

20,7018,70

7,40 5,40 4,106,50

0

10

20

30

40

DC PSUP PCI Unionedem.

Uomoqual.

PRI Altri

Voti in percentuale

Caratteri Sintesi delle tre anime politiche

Cattolica, socialista, liberale Democratica, Pluralista, Stato sociale… Rigida

Entra in vigore il 1° gennaio 1948 XVIII d.f.: “Il testo della Costituzione è depositato

nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione”

Organi costituzionali

Parlamento: 5 anni Governo Presidente della Repubblica: 7 anni Corte costituzionale

Forma di governo parlamentare

Rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo

Possibile scioglimento del Parlamento

Corpo elett. Parlamento Governo

Presidente della Repubblica

Funzioni

Parlamento: legislativa Governo: esecutiva

Poteri normativi del Governo: Decreti legge, decreti legislativi, regolamenti

Fonti del diritto Costituzione

Legge Regolamenti

Oppure:

Regolamenti Legge

Costituzione

Struttura gerarchica delle fonti

COSTITUZIONE

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGI ORDINARIE

DECRETI LEGGE

DECRETI LEGISLATIVI

REGOLAMENTI

GOVERNATIVI

Fonti costituzionali

Fonti primarie

Fonti secondarie

Criteri ordinatori delle fonti

Gerarchico, la fonte sovraordinata prevale su quella sottordinata

Cronologico, la fonte successiva prevale su quella anteriore

Competenza, si applica la fonte competente in quell’ambito

Criterio cronologico

Cronologico, la fonte successiva nel tempo prevale su quella anteriore

(lex posterior derogat priori)

ABROGAZIONE

Effetti dell’abrogazione - schema

Tempo 1

Entra in vigore norma x

Tempo 2

Entra in vigore norma y ed x è abrogata

La norma x continua ad essere applicata nel tempo 2 alle fattispecie realizzatesi nel tempo 1

Criterio gerarchico

Si applica la fonte sovraordinata La fonte sottordinata è invalida e non

può più essere applicata, è annullata dal giudice (con effetto retroattivo) Fonti primarie: Corte costituzionale Fonti secondarie: TAR – Consiglio di Stato

Corte costituzionale

15 giudici 5 Parlamento 5 Presidente della Repubblica 5 Supreme magistrature

9 anni, non rieleggibili Funzione: sindacato di costituzionalità

Giudizio incidentale Tipologia delle sentenze

Giudizio in via incidentale

Giudice a quo: Giudizio di non manifesta infondatezza Giudizio di rilevanza

Rinvia alla Corte costituzionale

Sentenze Corte cost.

Accoglimento Rigetto Interpretative Monito

L’Italia e l’Europa 1951 Trattato CECA firmato a Parigi (in

vigore dal 1952)

Francia Germania Paesi Bassi Belgio Lussemburgo Italia (interesse politico, non economico, anche

geograficamente è il più distante)

Abbandono dell’idea di spingersi verso un “neutralismo mediterraneo”

1957 Trattato di Roma

Nascono CEE e CEEA Unione doganale

Tariffe doganali (esterne) comuni Politica comune per

Agricoltura Trasporti

Fondo sociale europeo Banca europea degli investimenti

Il primo allargamento

1972 trattato di adesione di Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca (e Norvegia, che però non ratifica il trattato con referendum)

1973 i tre nuovi paesi fanno il loro ingresso

1975 Referendum in Gb: conferma dell’adesione

L’Europa a dodici – L’Atto Unico 1981 Grecia 1986 Spagna e Portogallo 1986 Atto unico europeo: riforme

che ampliano il raggio d’azione della CEE Mercato unico entro il 1993 Maggior ruolo del Parlamento

europeo

L’allargamento ad est Dal 1989 nuovo scenario internazionale 1990 Riunificazione tedesca 1994/95 Entrano i paesi “neutrali” (Austria,

Svezia e Finlandia) (15) Norvegia: ancora un referendum contrario!

2004 Entrano 10 nuovi Stati (25) Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca,

Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e Malta 2007 Romania e Bulgaria (27) Nuovi candidati: Turchia, Croazia e Macedonia

Ulteriori riforme

1992 Trattato di Maastricht (1993) 1997 Trattato di Amsterdam (1999) 2001 Trattato di Nizza (2003)

Richiedono tutti l’unanimità per essere approvati

2004 Trattato costituzionale firmato a Roma (mai entrato in vigore)

2008 Trattato di Lisbona (2009?)

Struttura della UE - competenzeTrattati di Maastricht ed Amsterdam

UNIONE EUROPEA

I P

ilas

tro

CE

II P

ilas

tro

PE

SC

III

Pil

astr

o

Coo

p. p

oliz

ia e

gi

udiz

iari

a

Metodo comunitario Metodo intergovernativo

Istituzioni

Parlamento europeo Consiglio europeo (dei capi di stato e

di governo) Commissione Consiglio dei ministri

Corte di giustizia, BCE

Parlamento europeo

Composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati

Elezione diretta (dal 1979) Sistemi elettorali diversi ma simili

Proporzionali 5 anni 751 membri

Composizione

Quanti seggi spettano ad ogni Stato? Criterio proporzionale regressivo Germania 99 Italia 72 Polonia 51 Paesi Bassi 26 Finlandia 13 Malta 6

Perché?

Consiglio europeo Il Consiglio europeo, composto dai Capi di

Stato o di governo, si riunisce al massimo 4 volte all'anno

Non è una “istituzione” in senso stretto È un forum politico Col tempo si sono creati dei canali formali

di contatto con le istituzioni dell’Unione europea che devono riferire ad esso su numerose questioni

Partecipano anche Presidente della Commissione Presidente del Parlamento europeo

Programma della Presidenza All'inizio del semestre di presidenza, il

Presidente di turno del Consiglio illustra il proprio programma al Parlamento, a cui rende conto dei risultati ottenuti anche a fine mandato

Trattato di Lisbona: Presidenza di 2 anni e 6 mesi

Il Consiglio (dei Ministri) È il vero organo decisionale Potere di coordinamento delle politiche

comunitarie Poteri normativi (in parte condivisi)

Presidenza semestrale Partecipazione dei ministri competenti per

materia La Commissione partecipa ai suoi lavori

Formazioni (competenze)• Affari generali e relazioni esterne• Economia e finanza (ECOFIN)• Cooperazione nei settori della giustizia e

degli affari interni (GAI)• Occupazione, politica sociale, salute e

consumatori• Competitività• Trasporti, telecomunicazioni ed energia• Agricoltura e pesca• Ambiente• Istruzione, gioventù e cultura

Voto ponderato/Magg. qualif.Belgio 12Rep. ceca 12Danimarca 7Germania 29Estonia 4Grecia 12Spagna 27Francia 29Irlanda 7Italia 29Cipro 4Lettonia 4Lituania 7Lussemburgo 4

Requisiti:

- 255 voti su 345

- maggioranza degli Stati (14/27)

Come sono ponderati?

Inoltre ogni Stato può chiedere di verificare che sia raggiunto anche il 62% della popolazione

Ungheria 12Malta 3Paesi Bassi 13Austria 10Polonia 27Portogallo 12Slovenia 4Slovacchia 7Finlandia 7Svezia 10Regno Unito 29Bulgaria 10Romania 14Totale 345

Trattato di Lisbona Forte semplificazione (dal 2014) 55% degli Stati (15 su 27) E 65% della popolazione

Per evitare che le decisioni vengano bloccate da un numero ristretto di paesi molto popolosi, la minoranza che si oppone ad un provvedimento deve essere composta da almeno quattro Stati membri

La Commissione Presidente 26 Commissari (competenti per

settori specifici) 1 commissario per ogni Stato

“esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità … non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo” (art. 213 TCE)

Inefficacia

T. Lisbona: dal 2014 Riduzione di un terzo dei commissari

Ruolo Vigila sull’applicazione del Trattato Raccomandazioni e pareri Poteri decisionali Proposte a Parlamento e Consiglio Ha un ruolo centrale, quasi come se fosse

il Governo dell’Ue Nomina: Consiglio europeo in accordo con

gli Stati + approvazione del Parlamento

Caratteristiche (art. 249)Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Direttive

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi

- (inoltre indicazione di un termine)

Crescenti vincoli di risultato: Direttive dettagliate

Direttiva/intervento statale

Direttiva: risultato

Stato: forma e mezzi Legge oppure con altri atti per garantire quel risultato

Regolamenti Il regolamento ha portata generale.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Self-executing non è consentita la trasposizione (anche se

fino agli ’70… ma la Corte cost. intervenne)

Come si decide? Iniziativa della Commissione Decisione del Consiglio Partecipazione (più o meno intensa)

del Parlamento

Ci sono diverse procedure decisionali Consultazione Codecisione ex art. 251 Cooperazione ex art. 252

Coesistenza di leggi statali e norme comunitarie

Legge statale

Legge regionale Direttiva CE

Regolamento CE

Decreto legge

primato del diritto comunitario

Primato del diritto comunitario La preminenza del diritto comunitario trova

conferma nell’art. 249, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri. Questa disposizione, che non e accompagnata da alcuna riserva, sarebbe priva di significato se uno stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari

Sistema delle fonti

COSTITUZIONE

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGI ORDINARIE

DECRETI LEGGE

DECRETI LEGISLATIVI

LEGGI

REGIONALI

DIRITTO DELL’

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTI

GOVERNATIVI

REG. PARL.

Art. 11 Costituzione

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; …… consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di

detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 21, I comma

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità

giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.