Master iDTV 2007-2008 Area Diritto dellInformazione.

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Master iDTV 2007-2008

Area

Diritto dell’Informazione

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Programma1. Le norme in materia di televisione digitale nel contesto della disciplina generale di

settorea) radiotelevisione: excursus storico e regime giuridicob) telecomunicazioni: excursus storico e regime giuridicoc) convergenza tecnologica: aspetti legali

2. l’esercizio dei diritti sui contenutia) il diritto d’autore nelle norme nazionali ed europee;b) l’esercizio dei diritti (Digital Right Management);c) gli aspetti contrattuali (contratti e licenze);

3. l’esercizio del diritto di informazione: libertà di espressione e altri dirittia) tutela della reputazione;b) tutela della privacyc) contenuti razzisti e pornografici

4. l’informazione pubblica: trasparenza e partecipazione – regime di pubblicità e diritto di accesso alle informazioni pubbliche;– disponibilità delle informazioni, partecipazione ai procedimenti amministrativi e strumenti di

democrazia.

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L’attività di radiodiffusione nel contesto europeo• Il monopolio pubblico. Lo stato è da subito diretto gestore del mezzo

televisivo– Tra le due guerre si introducono forme di monopolio pubblico: la gestione è affidata

o ad un ente pubblico o ad un soggetto privato a prevalente capitale pubblico

• La riforma del monopolio pubblico– Nel dopoguerra, si riconduce l’attività radiotelevisiva alla libertà di manifestazione

del pensiero per affermare che le esigenze di pluralismo, non soddisfatte dalla limitatezza del mezzo tecnico, possono essere garantite attraverso l’attribuzione allo Stato della gestione del mezzo.

• Il sistema misto pubblico-privato– A partire dagli anni ‘80, processi di liberalizzazione che tengono conto

• dell’evoluzione tecnologica che supera la limitatezza del mezzo• della pressione esercitata dal mondo imprenditoriale• delle esigenze di equilibrio del sistema dell’informazione

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La radiofonia durante il periodo fascista

• Riserva allo Stato dell’attività radiofonica• Concessione in esclusiva all’URI, (Unione Radiofonica

Italiana) poi EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche)• Comitato superiore di vigilanza presso il Ministero delle

Comunicazioni• Presenza nel consiglio di amministrazione di EIAR di

membri di nomina governativa;• Assenso del governo per le nomine degli organi di vertice

di EIAR• Controllo del governo sul bilancio di EIAR• Approvazione del governo del piano annuale delle

trasmissioni

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Le norme costituzionali in materiaArticolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 15La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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Il primo dopoguerra

• La concessione alla RAI (Radio Audizioni Italia) nel 1952– La maggioranza assoluta delle azioni di proprietà pubblica

(IRI)– Autorizzazione ministeriale per la compartecipazione in altre

società;– Membri di nomina governativa all’interno del cda– Autorizzazione ministeriale del piano triennale dei

programmi– Finanziamento attraverso il canone e gli introiti pubblicitari

(tetto del 5% delle ore di trasmissione televisiva)

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Dubbi di legittimità costituzionale del monopolio pubblico

• Corte Costituzionale Sentenza 59/1960La riserva dello stato è legittima perché:

– Risorsa (bande di frequenza) oggettivamente limitata

– Dovevano essere evitate forme di monopolio oligopolio privato

– Il regime pubblicistico è ad oggi quello che meglio assolve all’esigenza di garantire il pluralismo (art. 43 Costituzione)

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Costituzione art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale

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Le sentenze della Corte Costituzionalen. 225 e n. 226 del 1974

• E’ costituzionalmente illegittima – la riserva allo stato dell’attività di ritrasmissione di programmi

di emittenti estere• Vengono utilizzate altre bande di frequenza

– la riserva allo stato dell’attività di trasmissione via cavo a livello locale

• Utilizzazione teoricamente illimitata del mezzo anche in considerazione dei bassi costi di gestione, quanto meno a livello locale

• Si sollecita l’intervento del legislatore

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La legge di riforma 103/75• Riserva allo stato eccetto per

– Gestione degli impianti ripetitori di programmi stranieri (apposita autorizzazione)

• Installazione e esercizio di impianti di diffusione via cavo a livello locale (apposita autorizzazione)

• Ruolo del Parlamento– Commissione bicamerale per i servizi radiotelevisivi

• Ruolo delle Regioni– Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo

• Diritto di accesso – I partiti politici, le organizzazioni associative, le confessioni religiose, i gruppi etnici hanno

diritto di accedere alle trasmissioni televisive

• Sistema di finanziamento basato su canone e introito pubblicitario.– La pubblicità non può avere durata superiore al 5% della durata complessiva delle

trasmissioni– L’introito pubblicitario non può superare una certa soglia fissata di anno in anno

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1976

• Illegittimità parziale della riserva di stato per quanto riguarda le trasmissioni televisive via etere a livello locale

La disponibilità di frequenze a livello locale è tale da scongiurare il rischio di monopoli o oligopoli

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 1981

• Il venir meno delle motivazioni di ordine tecnico impedisce il sussistere della riserva di stato anche per le trasmissioni via etere a livello nazionale

• Si sollecita una normativa che contrasti fenomeni concentrazionistici

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La legge transitoria 10/85

• “Sono provvisoriamente consentiti per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto. E’ consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma preregistrato, indipendentemente dagli orari prescelti.”

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La direttiva comunitaria 1989/552/CE sulla pubblicità televisiva

• Contenuto del messaggio– Divieto di messaggi pubblicitari che offendano la dignità

umana, discriminatori, che rechino pregiudizio alla salute …

• Modalità di trasmissione– Divieto di pubblicità subliminale– Messaggi tra le trasmissioni e non nel corso

• Affollamento pubblicitario– 18% del tempo di trasmissione quotidiana

• Sponsorizzazioni– Riconoscibilità– Divieto di condizionamento da parte dello sponsor

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La nuova disciplina del sistema radiotelevisivo

Legge 223/90 • Sistema misto pubblico e privato• L’attività di diffusione di programmi radiofonici e

televisivi è un’attività di preminente interesse generale, anche se svolta da soggetti privati

• Regime concessorio– Ripartizione delle frequenze affidato al Ministro delle

Comunicazioni sentita l’Autorità per le comunicazioni (a partire dalla riforma del 1997)

– Piano di assegnazione definito dall’Autorità

• Le concessioni sono rilasciate sulla base di criteri economici, tecnici e sulla qualità della programmazione

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Obblighi dei concessionari

• Gestione di impresa– Iscrizione al ROC– Comunicazione dei

trasferimenti di proprietà– Garantire pari opportunità

nei rapporti di lavoro– Trasmettere lo stesso

programma in tutta l’area geografica per cui è rilasciata la concessione

– Rispettare il diritto di rettifica– Rispettare i limiti previsti a

tutela delle opere cinematografiche

• Contenuto dei programmi– Non trasmettere programmi

subliminali– Non nuocere allo sviluppo

psichico e morale dei minori– Non trasmettere messaggi

pubblicitari vietati– Trasmettere messaggi di utilità

sociale– Rispettare il tetto massimo di

introiti pubblicitari– Rispettare un livello minimo di

ore di trasmissione– Riservare una parte di

programmazione ai programmi di informazione

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Normativa antitrust1. Rapporti tra emittenti

1. Distingue tra nazionali e locali2. Impedisce la titolarità contemporaneamente di concessione nazionale e

locale

2. Rapporti tra emittenti e stampa1. Divieto di superare il 20% delle risorse complessive dei due settori2. Divieto di concessione televisiva nazionale se titolare di tiratura superiore

al 16%3. 1 concessione se tiratura superiore all’8%4. 2 concessioni se tiratura inferiore all’8%

3. Rapporti tra emittenti e concessionarie di pubblicità1. Se la concessionaria è controllata o collegata da imprese televisive, essa

non può raccogliere pubblicità per più di tre reti

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 420/94

• Dichiara illegittimo l’art. 15 comma 4 della legge 223/90

“Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre”

Perché non idoneo a garantire il pluralismo informativo che comporta l’obbligo del legislatore di creare le condizioni per l’accesso al mercato dell’informazione del maggiore numero possibile di voci

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Nuovi interventi normativi

• Nuova disciplina degli indici di affollamento pubblicitario 1996

• Nuova disciplina delle modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari 1998

• Nuova direttiva CE in materia di pubblicità televisiva 1997

• Nuova disciplina delle sponsorizzazioni 1992

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La disciplina della radiotelevisione via cavo e via satellite

• Via cavo (d.lgs 73/91)– Installazione e gestione degli impianti riservata allo Stato che esercita

attraverso soggetti privati in regime di concessione– Distribuzione dei programmi attribuita a soggetti privati in regime di

autorizzazione

• Via satellite (legge 249/97)– Regime di autorizzazione per la diffusione via satellite compresa quella

codificata

• Per entrambi normativa antitrust– I soggetti autorizzati non possono raccogliere proventi superiori al 30% del

totale delle risorse del settore considerato– Ai soggetti autorizzati alla diffusione via satellite si estende il limite del

20% previsto per stampa e televisione

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Il digitale terrestre

• Infrastruttura che consente di trasformare i segnali televisivi analogici in segnali digitali compressi e di inviare i medesimi ad una rete via cavo, satellitare o terrestre.

• Tecnica in grado, in via di principio, di risolvere il nodo centrale del sistema radiotelevisivo, cioè la scarsezza delle frequenze

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La disciplina della radiotelevisione in tecnica digitale su frequenze terrestri (legge 66/01)

• Avvio della sperimentazione della tecnica digitale• Approvazione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione

delle frequenze per la radiotelevisione in tecnica digitale• Sulla base del piano, autorizzazione del Ministero alla

sperimentazione• Due soggetti coinvolti: operatore di rete e il fornitore di

contenuti che sostituiscono l’operatore integrato (titolare di rete e fornitore di contenuti)

• Modalità del passaggio dalle attuali concessioni alla licenza per gli operatori e all’autorizzazione per i fornitori di contenuti

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TelecomunicazioniExcursus storico

• 1925 Il territorio nazionale fu suddiviso in cinque zone date in concessione alle società telefoniche Stipel (che controllava la Sip), Telve, Timo, Teti e Set, vincitrici della gara d'appalto indetta nel 1923 dal governo Mussolini. La concessione dava il diritto di prendere possesso degli impianti presenti nelle zone attribuite, obbligando le società ad assorbire i 63 concessionari preesistenti.

• 1928 la Sip portò sotto il proprio controllo le concessionarie Timo e Telve.

• 1933 In seguito alla crisi economica, la Sip elettrica fu rilevata dall'Iri (Istituto per la ricostruzione industriale) che nel 1933 attuò la scorporazione delle società telefoniche (Stipel, Telve e Timo) dal gruppo Sip elettrico e fondò la Stet, la società finanziaria di settore, con lo scopo di controllare la gestione delle tre concessionarie telefoniche. La Stet, dopo aver acquisito il controllo anche delle altre due concessionarie (Teti e Set), coordinò e diresse dal 1958 al 1964 l'intero settore telefonico.

• 1964 nacque la nuova Sip - Società per l'esercizio telefonico, attraverso la fusione per incorporazione delle cinque concessionarie nella Sip elettrica.

• 1985, sulla base della nuova convenzione siglata con lo Stato l'anno precedente, che portò al riassetto del sistema delle telecomunicazioni in Italia, la Sip cambiò la sua ragione sociale in Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni.

• 1994, in seguito all'approvazione da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del piano di riassetto delle telecomunicazioni stabilito dall'Iri, la Sip e le altre società del gruppo Iri-Stet (Italcable, Telespazio, Sirm e Iritel) vennero fuse in un unico gestore denominato Telecom Italia.

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Excursus normativo• Codice postale 1973

– Esclusiva riserva allo Stato dei servizi di telecomunicazione (realizzazione e gestione delle infrastrutture ed erogazione dei servizi)

• Riforma del settore delle telecomunicazioni 1992– Separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione del servizio– Concentrazione in un unico gestore di tutti i servizi di telecomunicazione

• Adeguamento delle regole imposte dalla Comunità Europea (d.lgs. 55/93, d.lgs.103/95, legge 249/97– Apertura del mercato– Trasparenza e obbligo di interconnessione– Servizio Universale– Autorità per le garanzie nelle comunicazioni– Regole antitrust

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Apertura del mercato

• Libertà di accesso al mercato;

• Regime di – autorizzazioni generali : denuncia di attività

e silenzio assenso– licenze individuali : autorizzazione

esplicita

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Trasparenza e obbligo di interconnessione

• Trasparenza: tenere separata la contabilità delle attività riguardanti l’installazione e l’esercizio delle reti e quella riguardante la fornitura di servizi

• Obbligo di interconnessione: obbligo di coloro che sono in possesso delle infrastrutture di rete di consentirne l’utilizzo da parte dei nuovi operatori

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Servizio universale

• Insieme minimo di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica ad un prezzo accessibile– Telefonia vocale– Elenco degli abbonati– Servizi di informazione abbonati– Apparecchi telefonici pubblici– Servizi di pubblica sicurezza, soccorso pubblico etc.

• Meccanismo di ripartizione dei costi tra operatori

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Servizio universale

• Costituisce la contropartita alla liberalizzazione del mercato. Quanto veniva garantito nei regimi monopolistici (in particolare dall’obbligo del monopolista di fornire il servizio a tutti coloro che lo richiedessero) viene assicurato in un sistema concorrenziale dal servizio universale.

• Ciò pone però il problema di definizione dei servizi rientranti nella categoria e della qualità minima garantita

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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

• Eredita le competenze proprie del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e ne assume altre specifiche in materia di telecomunicazioni

• Le sono attribuiti– Poteri consultivi e di proposta– Poteri di regolazione e di controllo– Poteri paragiurisdizionali e sanzionatori

• I poteri sono esercitati– A garanzia degli utenti– A garanzia degli operatori

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Garanzie per gli utenti• Lo sviluppo del sistema delle comunicazioni non può avvenire a danno dei cittadini, che, per

primi, devono poter beneficiare delle accresciute possibilità offerte dalla concorrenza. L’Agcom vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti.

• Nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, a una maggiore quantità di proposte immesse sul mercato non deve corrispondere una peggiore qualità dei servizi: l’Autorità verifica pertanto le modalità di distribuzione dei prodotti e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico e può direttamente intervenire nelle controversie insorte tra cittadini e operatori.

• Compito dell’Autorità è, però, soprattutto, quello di assicurare la prestazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti.

• In materia di servizio universale, l’Agcom definisce ogni anno la contribuzione all’apposito fondo di tutti gli operatori che vi sono obbligati; a tutela delle fasce più deboli della popolazione ha già disposto, in concorso con la Presidenza del Consiglio e con l’Inps, alcune agevolazioni sul canone di abbonamento alla telefonia fissa.

• Nel settore dell’audiovisivo la garanzia degli utenti si traduce essenzialmente nella salvaguardia del pluralismo informativo: l’Autorità ha elaborato un complesso sistema di monitoraggio che, con l’ausilio di esperti e centri specializzati nella rilevazione dei dati, consente un controllo, 24 ore su 24, di tutte le trasmissioni televisive nazionali e un tempestivo intervento nel caso di violazioni delle norme di legge in materia di pubblicità, obblighi di programmazione, pluralismo politico e sociale, tutela dei minori.

• In materia di pubblicità e di par condicio elettorale, l’Autorità ha provveduto a emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge.La disciplina della pubblicità messa a punto dall’Agcom realizza un giusto equilibrio fra le esigenze degli operatori e quelle degli utenti e ha recepito, interpretandole, alcune disposizioni normative – quali quelle relative ai programmi destinati ai minori – spesso applicate in modo discrezionale dalle emittenti.Le violazioni sono punite con sanzioni pecuniarie comminate dall’Autorità.

• In tema di par condicio, l’intervento dell’Agcom, non è limitato soltanto al periodo di campagna elettorale, e si rivolge tanto alle emittenti pubbliche quanto a quelle private

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Garanzie per gli operatori• Uno dei cardini dell’attività dell’Agcom è la promozione e la tutela della concorrenza nei mercati

delle comunicazioni.L’intervento regolamentare dell’Autorità è stato molto intenso nel settore delle telecomunicazioni, dove più forte era la tradizione di monopolio.

• L’apertura della rete dell’operatore dominante, con la disciplina dell’interconnessione e dell’accesso, ha spianato la strada della liberalizzazione, mentre le manovre di riequilibrio tariffario, nella telefonia fissa e nelle comunicazioni fisso-mobile, hanno corretto le principali distorsioni presenti sul mercato.

• L’approvazione del piano di numerazione ha contribuito a razionalizzare l’uso di risorse indispensabili per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni; l’introduzione della selezione di operatore (per scegliere il gestore attraverso un apposito codice), della preselezione di operatore (con il codice impostato in automatico), dell’accesso disaggregato alla rete locale (il cosiddetto “ultimo miglio”) e della portabilità del numero fisso e mobile, ha permesso e permette a una pluralità di soggetti di competere, in condizioni di parità, nell’offerta di servizi agli utenti.

• Destinato a cedere il passo a una più intensa attività di vigilanza e di risoluzione delle controversie, l’impegno dell’Agcom nella definizione delle regole ha gettato le basi di una duratura espansione del mercato. Ciò vale anche nel settore dell’audiovisivo, dove l’intervento dell’Autorità mira a garantire il pluralismo nell’offerta e un’equa distribuzione delle risorse. Spetta infatti all’Autorità l’elaborazione e l’approvazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l’accertamento relativo alla costituzione e al mantenimento di posizioni dominanti, la corretta applicazione della disciplina antitrust.

• In previsione dell’avvento del digitale, l’Autorità ha già fissato la disciplina delle trasmissioni numeriche terrestri, via cavo e via satellite e ha disposto precise misure deconcentrative nei confronti di Rai e Mediaset per incentivare il passaggio alla nuova tecnologia e aprire spazi alla capacità imprenditoriale di nuovi soggetti.

• La varietà di operatori presenti sul mercato, è, d’altronde, già realtà. Una realtà che sarà fedelmente riportata nel Registro Unico degli Operatori, al quale sono tenuti a iscriversi protagonisti vecchi e nuovi del mondo della comunicazione uniti nella prospettiva della convergenza.

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Norme antitrust

• Accanto al numero massimo di concessioni e autorizzazioni rilasciabili,la definizione di posizione dominante poggia sul piano della quote di risorse che i diversi operatori assorbono nei diversi segmenti in cui si articola il mercato della comunicazione (radiofonia, televisivo via etere terrestre, televisione via cavo o via satellite etc.)

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Evoluzione

• Coincidenza tra il mezzo e il servizio che il mezzo consente di trasmettere

• Discipline diverse

• Convergenza tecnologica che consente l’utilizzazione di uno stesso mezzo per diffondere servizi diversi

• Disciplina univoca

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La convergenza determina difficoltà di inquadramento costituzionale delle

diverse attività comunicative.• Art. 15 o art. 21?• Quale tutela per pay tv, televisione interattiva, mailing

list, newsgroup…• Che criterio utilizzare?

– Quello tecnico?– Quello soggettivo? Volontà di selezionare nell’ambito di un

pubblico indifferenziato un numero definito di destinatari (in questo caso si rientrerebbe nel concetto di corrispondenza). Per cui pay tv, televisione interattiva, newsgroup, mailing list aperte troverebbero tutela nell’art. 21, mentre mailing list chiuse, videoconferenze ristrette nell’art. 15

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L’innovazione tecnologica determina due conseguenze di rilievo:

• Nuova definizione di servizi di telecomunicazione

• Tramonto dei monopoli pubblici e apertura ad un mercato concorrenziale

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Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni

dpr 318/97

• La definizione di servizi di telecomunicazione prescinde dal mezzo trasmissivo

“trasmissione e instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi radiofonici e televisivi”

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Fine dei monopoli

• Aspetti tecnici: l’evoluzione della tecnologia consente l’accesso ad una pluralità di operatori

• Aspetti normativi:interventi della Comunità Europea volti ad erodere il regime di monopolio

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Nuovi interventi della Comunità Europea

• Le prime direttive avevano lo scopo di creare le condizioni del passaggio dal mercato monopolistico a quello concorrenziale

• Non erano adeguate a disciplinare l’evoluzione.

• Nuove direttive nel 2002

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Principi generali• Viene meno la distinzione tra radiotelevisione e

telecomunicazioni (in precedenza la stessa disciplina regolava entrambi i settori in modo distinto)

• Regole ex post anziché ex ante. Prima venivano fissati obblighi e limiti a priori, ora si prevedono misure correttive solo quando si accertano situazioni contrarie al principio di libertà di concorrenza.

• Autorità nazionali di regolamentazione: forti interrelazioni tra loro e tra loro e la Commissione europea

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D.lgs. 259/03 Codice delle comunicazioni elettroniche

• Rimane la distinzione tra telecomunicazioni e radiotelevisione (per quest’ultima norme speciali)

• Ribadito il regime fondato su autorizzazioni generali e licenze individuali. Rimangono, però, validi i titoli abilitativi già acquisiti fino alla loro naturale scadenza

• Ancora forti poteri al Ministero delle comunicazioni

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Principi generali

1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice

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Obiettivi generali• Art. 4

Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica

• 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

• a) libertà di comunicazione;• b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il

mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;

• c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

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La struttura del codice

• Disposizioni generali

• Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico– Autorizzazioni– Accesso e interconnessioni– Servizio universale– Reti e impianti

• Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato– Dichiarazioni– Libero uso

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Fornitura la pubblico di servizi wireless• Autorizzazione generale alle seguenti condizioni:

– l'utilizzazione di apparecchiature conformi – la sicurezza della rete contro l'accesso non autorizzato, il mantenimento dell'integrità

della rete, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall'inizio dell'attività;

– il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;

– l'assenza di interferenze dannose – la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio;– l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;– il pagamento dei contributi, ove previsti;– la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della

tipologia del servizio offerto;– l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare

univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;

– il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza;

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Libero uso• Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza

alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio tra le quali rientrano in particolare:

• a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ ambito del fondo• b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell’ambito del fondo • c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;• d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;• e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;• f) telecomandi dilettantistici;• g) applicazioni induttive;• h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;• i) ausilii per handicappati;• j) applicazioni medicali di debolissima potenza;• k) applicazioni audio senza fili;• l) apriporta;• m) radiogiocattoli;• n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga (…)

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Il testo Unico della radiotelevisioned.lgs. 177/05

• Principi generali– Garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, tutela della libertà di

espressione, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio artistico, culturale, ambientale, tutela del benessere, della salute

• Competenze dei soggetti pubblici – Ministero delle Comunicazioni– Autorità per le garanzie nelle comunicazioni– Regioni

• Operatore di rete– Autorizzazioni generali (12 anni<durata<20 anni)– Obblighi: parità di trattamento ai fornitori di contenuti,

• Fornitore di contenuti su frequenze terrestri– Autorizzazioni generali

• Fornitore di contenuti via satellite e via cavo– Autorizzazioni generali

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• Radiodiffusione in tecnica analogica e digitale– Coesistenza tra analogico e digitale nella fase di sperimentazione

• Servizi interattivi o a accesso condizionato (pay per view)– Autorizzazioni generali

• Norme a tutela dell’utente – Diritto di rettifica: chi si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni

contrarie alla verità chiede che sia trasmessa la rettifica che deve essere diffusa entro 48 ore. Se si ritiene che non ve ne siano i presupposti, si sottopone la questione all’Autorità che decide. In caso positivo, la rettifica va trasmessa entro 24 ore dal provvedimento.

– Tutela dei minori: divieto di trasmettere film vietati ai minori di 18 anni; proiezione dei film vietati ai minori di 14 solo dopo le 10.30 fino alle 7.00; tutela nella fascia oraria tra le 16.00 e le 19.00; attenzione nei programmi calcistici; divieto di impiego nella pubblicità di minori di 14 anni.

– Pubblicità: disciplina delle interruzioni; divieto di pubblicità di medicinali disponibili su ricetta medica, di tabacco; disciplina della pubblicità di bevande alcoliche; limiti dell’affollamento (per la concessionaria di servizio pubblico <4% dell’orario settimanale di programmazione e < 12% per ogni ora; per i soggetti autorizzati <15% dell’orario giornaliero e <18% per ogni ora); disposizioni su sponsorizzazioni e televendite

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• Antitrust nel sistema integrato di comunicazione (il sistema economico che comprende stampa quotidiana e periodica, editoria elettronica anche via internet, radiotelevisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni)– Obbligo di notificazione all’autorità– Verifica della posizione dominante

• Il fornitore di contenuti non può diffondere > 20% dei programmi televisivi su frequenze terrestri

• I soggetti iscritti al ROC non possono conseguire ricavi > 20% del ricavo complessivo del sistema integrato

• I rapporti con la concessionaria di pubblico servizio– Sono disciplinate gli obblighi della concessionaria (RAI)