Post on 13-Jan-2016
description
DIRITTODIRITTO CANONICOCANONICO
LA NORMA PENALE
FONTI DEL DIRITTO PENALE
• Canoni 1315 – 1319
Criteri e limiti che i legislatores inferiores devono osservare nell’esercizio della loro potestà legislativa penale
Canone: 1315• Chi ha potestà legislativa può anche
emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dall’autorità superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone
La legge penale costituisce una delle modalità dell’esercizio del
potere legislativo
Legge penale e forme
• legge universale
Valevole per tutta la Chiesa con carattere personale
• legge particolare
Dettata per un territorio determinato o anche per singole persone
Anche il diritto penale canonico ha il principio della irretroattività
Inapplicabilità dell’analogia(ammessa per attenuanti ed
esimenti)
I precetti penali
• Ordini diretti a soggetti determinati che comminano una pena per il caso in cui sia tenuto un determinato comportamento
il delitto nel diritto canonico
• can. 1321:
• il delitto è una violazione grave ed esterna di una norma penale
• è norma penale quella che prevede una pena
• è grave la violazione che costituisca un male rilevante o notevole
delitto
• azione contraria ai fondamentali valori della vita cristiana e che attenta gravemente all’ordine della vita ecclesiale
fonti dell’imputabilità
• DOLO
deliberata volontà di violare la legge o il precetto
• COLPA
omissione gravemente colpevole della dovuta diligenza
circostanze del delitto
• esimenti
• attenuanti
• aggravanti
esimenti can. 1323 cause di non punibilità
• età inferiore agli anni 16
• ignoranza della legge o del precetto
• violenza fisica e caso fortuito
• timore grave, stato di necessità, grave incomodo
• la legittima difesa
• difetto attuale dell’uso di ragione
attenuanti can. 1324
• uso imperfetto della ragione• ubriachezza colpevole o altra simile perturbazione della
mente• grave impeto passionale non volontariamente eccitato o
favorito• età maggiore di sedici ma sotto i diciotto• timore grave, stato di necessità e grave incomodo• legittima difesa non proporzionata• provocazione• erroneo convincimento colposo• ignoranza incolpevole della pena annessa alla legge o al
precetto
aggravanti can.1326
• recidiva
• costituzione in dignità del reo o l’aver commesso il fatto con abuso dell’autorità o dell’ufficio
• previsione dell’evento e negligenza nell’evitarlo
concorso di delitti
• ferendae sententiae:
al cumulo materiale si sostituisce il cumulo giuridico
• latae sententiae:
opera automaticamente il cumulo materiale
concorso di persone
• ferendae sententiae
sono soggetti alle stesse pene
• latae sententiae
concorrono nel delitto anche se non sono nominati se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso
SINGOLI DELITTI
• delitti contro la religione e l’unità della Chiesa
• delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa
• Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio
• delitto di falso• delitti contro obblighi speciali• delitti contro la vita e la libertà umana
LA PENA
• La pena è la reazione dell’ordinamento al delitto
Quale è la funzione della pena ?
• Retribuzione ?
• Intimidazione ?
• Emenda ?
Nel diritto penale dello Stato
• Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato art. 27 Cost.
• Finalizzate a dissuadere la commissione di altri reati
Nel diritto canonico
• la pena è una risposta al peccato
interpretazione polifunzionale
• riabilitazione
• rieducazione
modi di applicazione delle pene
• latae sententiae
il reo vi incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto
• ferendae sententiae
il reo è costretto solo dopo che le stesse sono inflitte
classificazione delle pene
• pene medicinali o censure:
scomunica
interdetto
sospensione
• pene espiatorie :
can. 1336 vi è elenco non tassativo
altre punizioni
• rimedi penali
can. 1339:
- ammonizione
- riprensione
• penitenze
can. 1340
extrema ratio
can. 1341: principio fondamentale del diritto canonico
• la pena è l’ultimo dei mezzi pastorali
• non vi è l’obbligatorietà dell’azione penale
notizia di un delitto
• Ordinario che abbia avuto notizia di un delitto, quanto meno probabile, è tenuto ad indagare sui fatti, le circostanze e l’imputabilità
inizio della procedura per irrogare o dichiarare una pena
• via giudiziaria • via amministrativa
le vicende della pena
regole di applicazione delle pene
• pene facoltative:
possono essere applicate o meno oppure mitigate o sostituite da penitenza
• pene obbligatorie:
il giudice può astenersi, differire o mitigare
sospensione condizionale della pena
• la pena viene sospesa a seguito di un giudizio prognostico positivo
• se il reo commette un nuovo delitto sconterà anche la pena a suo tempo sospesa
cessazione della pena
• espiazione
• morte del reo
• remissione