Diritti economici e libertà in rete Roberto Caso.

Post on 02-May-2015

222 views 0 download

Transcript of Diritti economici e libertà in rete Roberto Caso.

Diritti economici e libertà in rete

Roberto Caso

Caso - DPI - 2014-2015

Caso - DPI - 2014-2015

Conflitti

• Stato vs persone e viceversa

• Tra persone

Caso - DPI - 2014-2015

Libero mercato e diritti economici aggressivi

Caso - DPI - 2014-2015

Diritti economicie [contro]

Libertà

Caso - DPI - 2014-2015

Un diritto “economico” molto aggressivo

Proprietà intellettuale

Caso - DPI - 2014-2015

US Constitution, Art. 1, sec. 8, cl. 8

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries

Caso - DPI - 2014-2015

DUDU – Art. 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Caso - DPI - 2014-2015

Esclusiva privataVs

Pubblico dominio

Caso - DPI - 2014-2015

Più PI… per tutti

Caso - DPI - 2014-2015

L’ordine del ragionamento

1. Diritto europeo e giurisprudenza della corte di giustizia: un caso

2. Una linea di tendenza?3. La dimensione costituzionale e

quella civilistica4. Bilanciamento mobile o gerarchia?

Caso - DPI - 2014-2015

1

Caso - DPI - 2014-2015

Netlog

Caso - DPI - 2014-2015

Un caso…

Società di gestione collettiva dei diritti d’autore

VsSocial Network

Caso - DPI - 2014-2015

UE – Dir. 2001/29 – Cons. 4

Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea…

Caso - DPI - 2014-2015

UE – Dir. 2001/29 – Cons. 31

• Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Caso - DPI - 2014-2015

UE – Dir. 2001/29 – Cons. 48

[…] Tale protezione giuridica [delle misure tecnologiche di protezione] dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità

Caso - DPI - 2014-2015

CEDF Art. 17 – Diritto di proprietà

• 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

• 2. La proprietà intellettuale è protetta.

Caso - DPI - 2014-2015

CEDF - Art. 8 – Protezione dei dati di carattere personale

• 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

• 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

• 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

Caso - DPI - 2014-2015

CEDF – Art. 11 -Libertà di espressione e di informazione

• 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

• 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Caso - DPI - 2014-2015

CEDF - Art. 16 – Libertà di impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Caso - DPI - 2014-2015

CEDF – Art. 52 (1)

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ

• Il diritto di proprietà intellettuale non è intangibile né assoluto

• Deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali

• Un giusto equilibrio con la libertà d’impresa e con la protezione dei dati personali

Caso - DPI - 2014-2015

I precedenti diretti

• Promusicae 2008

• Scarlet 2011

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ – Promusicae - 2008

Le direttive [commercio elettronico 2000/31, InfoSoc 2001/29, rispetto PI 2004/48, dati personali comunicazioni elettroniche 2002/58] non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ – Scarlet - 2011

«Società dell’informazione – Diritto d’autore – Internet – Programmi “peer-to-peer” – Fornitori di accesso a Internet – Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d’autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse»

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ Netlog 2012, punto 41

• Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ Netlog 2012, punto 42

• Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06, Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ Netlog 2012, punto 44

• Pertanto, in circostanze come quelle del procedimento principale, le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell’articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46)

Caso - DPI - 2014-2015

Un’argomentazione che attiene alla tecnologia

Una sorveglianza sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni illimitata nel

tempo

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ Netlog 2012, punto 45

• Orbene, nel procedimento principale, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell’interesse di tali titolari, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema.).

Caso - DPI - 2014-2015

Libertà di impresa

Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting

Caso - DPI - 2014-2015

Dati personali e libertà d’informazione

Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta

Caso - DPI - 2014-2015

2

Caso - DPI - 2014-2015

Una linea di tendenza?

?

Caso - DPI - 2014-2015

Ponzio Pilato

Caso - DPI - 2014-2015

Tocca agli stati membri

• Autorità

• Giudici

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ – Bonnier Audio - 2012

Le direttive [2002/58 e 2004/48] devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco.

Caso - DPI - 2014-2015

EUCJ – Telekabel - 2014

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet concedere l’accesso ad un sito che mette in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli

Caso - DPI - 2014-2015

Caso - DPI - 2014-2015

3

Caso - DPI - 2014-2015

US Constitution, Art. 1, sec. 8, cl. 8

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries

Caso - DPI - 2014-2015

CEDF Art. 17 – Diritto di proprietà

• 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

• 2. La proprietà intellettuale è protetta.

Caso - DPI - 2014-2015

Art. 42 (2) Cost. italiana

2 La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Caso - DPI - 2014-2015

4

Caso - DPI - 2014-2015

Monopolio

• La proprietà intellettuale come monopolio

Caso - DPI - 2014-2015

Proprietà

• La proprietà intellettuale come proprietà

• Proprietà limitata (ad es. funzione sociale)

Caso - DPI - 2014-2015

IP e Internet

• Una guerra tra intermediari

• Che fine fanno i diritti dei singoli?

Caso - DPI - 2014-2015

Un’argomentazione orientata

• Alle conseguenze tecnologiche

Peppermint

Caso - DPI - 2014-2015

Il caso «Peppermint» (8)

Garante della Privacy – provvedimento dd. 28.2.2008

Il Garante risponde alle seguenti domande:È lecito il trattamento dei dati effettuato da Logistep? E, di conseguenza, il trattamento effettuato dallo studio legale di Bolzano?

Caso - DPI - 2014-2015

Il caso «Peppermint» (9)Ragionamento del Garante:1.Lo scambio di file in un sistema peer-to-peer deve essere considerato «comunicazione» ai sensi del Codice della Privacy;2.La raccolta effettuata dalla Logistep doveva considerarsi illecita perché:

a. In violazione del principio di legalitàb. In violazione del principio di finalitàc. In violazione della buona fede e trasparenzad. In violazione del principio di proporzionalità

Caso - DPI - 2014-2015

Il caso «Peppermint» (10)3. L’attività svolta da Logistep, per le sue modalità, è

un’attività di monitoraggio vietata ai soggetti privati (art. 122, d.lgs. 196/03);

4. Il trattamento era stato effettuato senza informativa preliminare;

5. L’indirizzo IP è dato personale.

Il Garante dispone il divieto dell’ulteriore trattamento dei dati degli utenti da parte di Peppermint e Logistep, nonché la cancellazione degli stessi dati.

Caso - DPI - 2014-2015