Diritti sindacali/libertà sindacale La libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.), per essere...
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diritti sindacali/libertà sindacale
• La libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.) , per essere effettiva, ha bisogno di ulteriori previsioni normative relative al riconoscimento di “diritti sindacali” nei luoghi di lavoro
Titolo II e III della legge 300/70
Titolo II: Della libertà sindacale
art. 14 - diritto di associazione e di attività sindacaleart..15-16 - divieto di discriminazioniart. 17 - sindacati di comodo
Titolo III St.Lav.
• Titolo III - Dell’attività sindacale
• Art. 20 - assemblea
• Art. 21 - referendum
• Art. 25 - affissione
• Art. 26 - raccolta di contributi sindacali e proselitismo
• Art. 27 - riunione in idonei locali aziendali
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• I diritti sindacali di cui al titolo III “si aggiungono” alla libertà sindacale di cui al titolo II e all’art. 39, comma 1, Cost.
Limiti ai poteri datoriali
• Rispetto ai diritti sindacali, il datore di lavoro si trova in una condizione di obbligo (pati) ovvero di soggezione nei confronti dei lavoratori che, tramite le proprie rappresentanze, esercitano detti diritti
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• Il diritto a svolgere l’attività sindacale comporta pertanto, in linea di massima, un immediato sacrificio delle ragioni tecnico-produttive del datore di lavoro
A chi spettano tali diritti?
• I soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di cui al Titolo III sono accordati (non a qualunque organizzazione dei lavoratori presenti in azienda), ma soltanto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) in quanto costituite nell’ambito si sindacati particolarmente qualificati (i sindacati rappresentativi a mente dell’art. 19 St.lav.), e/o alle RSU (dopo il protocollo del 1993)
Art. 14
• ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
• Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 20 assemblea
• I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
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• Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
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• Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
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• L’assemblea ed il referendum costituiscono istituti di democrazia diretta
• La finalità di detti istituti è consentire ai lavoratori, anche non appartenenti al sindacato, di partecipare all’elaborazione e decisione delle politiche sindacali, specie contrattuali
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• La titolarità del diritto spetta a tutti i lavoratori
• Il potere di convocazione è riservato a ciascuna RSA
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• L’assemblea può svolgersi durante l’orario di lavoro nei limiti delle 10 ore annue per ciascun lavoratore
• Le ore sono regolarmente retribuite
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referendum
• Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
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• Facoltà di convocazione spetta alle RSA soltanto congiuntamente o RSU
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Diritti di informazione, consultazione e controllo
• Al di fuori della legge 300/70, ci sono due ipotesi in cui vengono in risalto siffatte prerogative del sindacato:
• Licenziamenti collettivi (legge 223/91)
• Trasferimento d’azienda o di ramo di azienda (art. 2112 c.c.)
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• Rispetto a decisioni datoriali sull’organizzazione produttiva, il sindacato ha un diritto di essere informato e consultato
• Se il datore di lavoro omette di riconoscere siffatti diritti, incorre in una ipotesi di comportamento antisindacale, punibile ai sensi dell’art. 28 St.lav.
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• Differente graduazione e profondità dei diritti:
• Informazione: è il livello più basso, consiste nella mera trasmissione di dati al sindacato da parte del datore di lavoro, finalizzata alla conoscenza delle questioni attinenti all’attività dell’impresa
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• consultazione: rappresenta un momento di effettivo coinvolgimento del sindacato; spesso sfocia in un obbligo del datore di lavoro di sottoporre la materia ad un esame congiunto con il sindacato
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Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale
• Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
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• Carattere “aperto” (determinato soltanto teleologicamente), della norma di cui all’art. 28
• Il comportamento antisindacale, e quindi illegittimo, non è descritto dalla disposizione, ma è individuato in base alla sua idoneità a ledere i beni protetti
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• I beni protetti dalla norma sono:
• Libertà sindacale
• Attività sindacale
• Diritto di sciopero
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• “Comportamento” antisindacale
• Sono ricompresi sia atti giuridici (un licenziamento) sia meri comportamenti materiali (minacce), sia comportamenti omissivi posti in essere dal datore di lavoro
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Legittimato attivo
• Gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiamo interesse
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