Corso art71 - Corso ponteggi mobili su ruote (TRABATTELLI) - ANTEPRIMA -

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CORSO DI FORMAZIONE SUI RISCHI

CONNESSI ALL’USO

DEL PONTEGGIO MOBILE SU RUOTE

(TRABATTELLO)DPR 164/56 E UNI HD 1004

ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.art. 36, 37 e 71

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Generalità:normativa - D.Lgs. 81/08

• Art.111 D.Lgs. 81/08 (ex Art.16 del D.P.R. 164/56)– Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza

superiore ai m.2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose .

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Generalità:normativa - D.Lgs. 81/08

• Art.111 D.Lgs. 81/08 (ex Art.10 del D.P.R. 164/56)– Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui

ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti , gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

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Generalità:normativa - D.Lgs. 81/08

• Art.111 D.Lgs. 81/08 (ex Art.10 del D.P.R. 164/56)

– La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali .

– La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.

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Generalità:normativa - D.Lgs. 81/08

• Art.111 D.Lgs. 81/08 (ex Art.10 del D.P.R. 164/56)– La lunghezza della fune di trattenuta deve essere

tale da limitare la caduta a non oltre mt.1,50.

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Generalità:normativa - D.Lgs 81/08

• Art.71 del D.Lgs. 81/08• 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori

attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

• 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischiconnessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

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Generalità:normativa - D.Lgs 81/08

• Art.71 del D.Lgs. 81/08• All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di

lavoro prende in considerazione: – le condizioni e le caratteristiche specifiche del

lavoro da svolgere ; – i rischi presenti nell'ambiente di lavoro ; – i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature

stesse . • Il datore di lavoro provvede affinché alcune attrezzature

siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali.

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Generalità:normativa - D.Lgs 81/08

• Art.71 del D.Lgs. 81/08• Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego

conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: – l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a

lavoratori all'uopo incaricati ; – in caso di riparazione,

di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica.

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Generalità:normativa - D.Lgs 235/03

• Art. 5 - Modifica art. 36 ex D.Lgs. 626/94: – Art. 36-bis - "Obblighi del datore di lavoro nell’uso di

attrezzature per lavori in quota ". – Art. 36-ter - "Obblighi del datore di lavoro relativi

all'impiego delle scale a pioli ". – Art. 36-quater - "Obblighi del datore di lavoro relativi

all'impiego dei ponteggi ". – Art. 36-quinquies - "Obblighi del datore di lavoro

concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ".

• Art. 6 - "Clausola di cedevolezza". • Art. 7 - "Entrata in vigore". 19 luglio 2005

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Generalità:normativa - D.Lgs 235/03

LAVORO IN QUOTA: “Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.

• Obblighi del datore di lavoro– 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in

quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:a) priorità alle misure di protezione collettiva rispe tto

alle misure di protezione individuale ;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla

natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

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Art 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

Art 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Generalità:normativa - D.Lgs. 235/03

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Art. 4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Generalità:normativa - D.Lgs. 235/03

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Generalità:linee guida ISPESL

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Opere provvisionali:parapetto

• Costruito con materiale rigido, resistente, in buono stato di conservazione; –Altezza utile di almeno un metro con almeno due

correnti , di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

–Costruito in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato.

PARAPETTO NORMALE PARAPETTO NORM ALE CON ARRESTO AL PIEDE

100

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• Superfici delle diverse parti, soprattutto quelle del corrente superiore, ben lisce con gli spigoli arrotondati o smussati.

• Correnti non sporgenti oltre i montanti per evitare impigliamento.

• Resistenza a 100 Kg di forza, comunque diretta, applicata a un qualsiasi punto del corrente superiore ed interasse tra i montanti non superiore a 2 metri.

Opere provvisionali:parapetto normale

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Opere provvisionali:parapetto normale con arresto al piede

• Con doppia tavola fermapiede è sufficiente un solo traverso (quello superiore).

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Opere provvisionali:supporti a morsetto

• Controllare il sistema di bloccaggio del morsetto per evitare il distacco dei pezzi

• Mantenere lubrificate ed ingrassate le parti mobili.

• Controllare le buone condizioni della superficie da serrare.

• I corrimano in legno dovranno avere altezza di 10-20 cm e 3 cm di spessore.

• I corrimano in tubo di ferro dovranno avere diametro 48 mm e spessore 3 mm.

• Gli interassi dovranno essere in genere < 2,10 m per parapetti di tavole e < 3 m per parapetti in tubolare di ferro .

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Opere provvisionali:supporti fissi

• Controllare il sistema di bloccaggio di sicurezza per evitare il distacco dei pezzi

• Mantenere lubrificate ed ingrassate le parti mobili.

• Fissare la piastra con tasselli almeno aventi filetto Ø 16 mm .

• I corrimano in legno dovranno avere altezza di 10-20 cm e 3 cm di spessore.

• Gli interassi dovranno essere in genere < 1,70 m per parapetti di tavole .

• Le assi pedonali dovranno avere larghezza > 25 cm per 5 cm.

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Opere provvisionali:caratteristiche delle passerelle

• Larghezza non inferiore a m 0,60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori e m 1,20 se destinate anche al trasporto di materiali;

• Per le passerelle lunghe: pianerottoli di riposo.

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Opere provvisionali:difesa delle aperture nei solai

• All’interno degli edifici in costruzione i solai sono interrotti da varie aperture per canne fumarie, ascensori, ecc; ognuna di esse è un pericolo mortale per chi vi cada: perciò devono essere tutte protette efficacemente .

• Qualora le aperture vengano utilizzate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile da aprire per il tempo necessario al lavoro.

• In quest’ultimo caso è raccomandabile che il parapetto risulti arretrato rispetto al bordo dell’apertura al fine di diminuire la possibilità di urti del carico con lo stesso parapetto.

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Opere provvisionali:aperture nei solai

• Per le piccole aperture basta una copertura con un tavolato di resistenza non minore di quella degli intavolati dei ponti di servizio e solidamente fissato.

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Opere provvisionali:grandi aperture

• Per le aperture grandi , è preferibile circondarle con parapetto normale alto almeno 1 metro con tavola fermapiede da almeno 20 cm.