CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della ... · sono prodotti alle seguenti condizioni...

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MUD 2007/2008e

le principali novità introdotte dal d.lgs. n. 4/2008

cd. “CORRETTIVO” al codice ambientale in

materia di gestione rifiuti

MUD 2007/2008e

le principali novità introdotte dal d.lgs. n. 4/2008

cd. “CORRETTIVO” al codice ambientale in

materia di gestione rifiuti

CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

Il “Correttivo”Il “Correttivo”

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,

•• è stato emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, entro due anni dall’entrata in vigore del codice ambientale, l’emanazione di “disposizioni correttive ed integrative” al d.lgs. n. 152/2006

•• è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24

•• è entrato in vigore il 13 febbraio 2008

I contenuti del “correttivo”

in materia di rifiuti

I contenuti del “correttivo”

in materia di rifiuti

Le modifiche in materia di rifiuti di più immediato interesse per le imprese riguardano:

•• il registro di carico e scarico dei rifiuti;

•• la comunicazione annuale dei rifiuti (MUD);

•• il trasporto in conto proprio dei rifiuti;

•• la definizione e l’individuazione delle materie prime secondarie e dei sottoprodotti;

•• i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

•• le comunicazioni per attività di recupero in regime semplificato.

materie prime secondarie

sottoprodotti

materie prime secondarie

sottoprodotti

Materie, sostanze e prodotti secondariMaterie, sostanze e prodotti secondari

Nuovo art. 181-bis: le materie, le sostanze e i prodotti secondari saranno definiti da apposito D.M. tenuto conto che debbono:

a) essere prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) essere individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) essere individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) essere precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Materie, sostanze e prodotti secondariMaterie, sostanze e prodotti secondari

Fino all’emanazione del previsto D.M. (da emanarsi entro il 31/12/2008) che individuerà le materie, le sostanze e i prodotti secondari, continuano ad applicarsi:

•• il d.m. 5 febbraio 1998, per i rifiuti non pericolosi;

•• il d.m. 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi;

•• il d.m. 17 novembre 2005, n. 269, per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi;

•• la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.

Circolare ministeriale 28/6/1999Circolare ministeriale 28/6/1999

Ha per oggetto “chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto”e conclude affermando che:

•• “i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione dei rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal d.m. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti”.

MPS per attività siderurgicheMPS per attività siderurgiche

Viene eliminata la definizione di “MPS per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale”

Non è più prevista l’iscrizione ad una specifica sezione dell’Albo per i fornitori esteri di rottami ferrosi per attività siderurgiche.

Per le attività che utilizzano metalli ferrosi e non ferrosi conformi alle materie ottenute dalle attività di recupero attualmente codificate (Ceca, Aisi, Caef, Uni, ecc.) rimane valida la definizione generale di materia prima secondaria.

Negli altri casi è necessario chiedere l’autorizzazione o l’iscrizione entro 90 gg. dall’entrata in vigore del “correttivo”.

Sottoprodotto – Nuova definizioneSottoprodotto – Nuova definizione

Ai sensi del nuovo art. 183, comma 1, lett. p), sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi e che soddisfino i seguenti criteri, requisiti e condizioni:1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

L’art. 185 (Limiti al campo di applicazione), al secondo comma, prevede che nel rispetto delle condizioni dell’art. 183, comma 1, lett. p), possono essere sottoprodotti:

•• i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,

•• i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,

•• le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Sottoprodottocasi particolariSottoprodottocasi particolari

esclusioni dal campo

di applicazione

esclusioni dal campo

di applicazione

Esclusioni dal campo di applicazioneEsclusioni dal campo di applicazione

L’art. 185 (Limiti al campo di applicazione) al comma 1 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152/2006:a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela

ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;2) i rifiuti radioattivi;3) i materiali esplosivi in disuso;4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.”.

criteri di assimilazionedei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

criteri di assimilazionedei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Criteri per l’assimilazione dei rifiutiCriteri per l’assimilazione dei rifiuti

Viene rivisto l’art. 195, comma 1, lettera e), che attribuisce allo Stato il compito di determinare i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

La (nuova) lettera e), peraltro, dispone anche in ordine:

•• all’individuazione dei rifiuti suscettibili di essere assimilati;

•• alla tariffa da applicarsi ai rifiuti assimilati.

Testo originario: compete allo Statoe) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per

l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

Criteri per l’assimilazione dei rifiutiCriteri per l’assimilazione dei rifiuti

Testo correttivo: compete allo Statoe) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per

l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. … Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; …

Criteri per l’assimilazione dei rifiutiCriteri per l’assimilazione dei rifiuti

non non

assimilabiliassimilabili

rifiuti rifiuti

assimilatiassimilatirifiuti non rifiuti non

assimilatiassimilati

tariffatariffa

rifiuti specialirifiuti speciali

potenzialpotenzial--

mente mente

assimilabiliassimilabili

criteri di criteri di

assimilazioneassimilazione

depositotemporaneodeposito

temporaneo

Deposito temporaneoDeposito temporaneo

deposito temporaneo (d.lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. m)

raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni ...

luogo di produzione (d.lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. i)

uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti

Deposito temporaneo:• il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in

cui sono prodotti alle seguenti condizioni:…

Deposito temporaneod.lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. m)

Deposito temporaneod.lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. m)

deposito temporaneo

condizioni

• policlorodibenzodiossine• policlorodibenzofurani• policlorodibenzofenoli

< 2,5 ppm

rifiutipericolosi

con cadenza almeno trimestrale

avvio a recupero o smaltimento

nel rispetto delle norme sul deposito delle

sostanze pericolose contenute

rifiutinon pericolosi

avvio a recupero o smaltimento

con cadenza almeno trimestrale

• policlorobifenile• policlorotrifenili

< 25 ppmdeposito per tipi

omogenei e nel rispetto delle relative norme

tecniche

deposito nel rispetto delle norme su imballaggio ed

etichettatura

quando si raggiungono20 m3

oppurea scelta del produttore

almeno una volta

all’anno

e comunquequando si raggiungono10 m3

oppurea scelta del produttore

almeno una volta

all’anno

e comunque

anche se anche se èè recupero in recupero in regime semplificatoregime semplificato

Nuovo punto 2 della lett. m):

•• “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle

quantità in deposito;– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, …”

Deposito temporaneod.lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. m)

Deposito temporaneod.lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. m)

trasportoin conto proprio

dei rifiuti

trasportoin conto proprio

dei rifiuti

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Il testo originario del d,lgs. n. 152/2006 già prevedeva una iscrizione “semplificata” per

•• le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché

•• le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Viene meglio precisato che la norma speciale di iscrizione all’Albo (ora in “apposita” sezione) riguarda:

•• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,

•• i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/g o 30 litri/g dei propri rifiuti pericolosi,

a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed

accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono

prodotti.

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Restano:

•• l’esonero dalle garanzie finanziarie;

•• la non necessità della nomina di un responsabile tecnico;

•• il diritto annuale di iscrizione fissato in 50 € (rideterminablie).

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Viene precisato che all’iscrizione “semplificata” all’apposita sezione dell’Albo non si applicano le disposizioni in via generale previste per le iscrizioni nelle sezioni ordinarie.

In particolare non si applica il comma 6 dell’art. 212 che prescrive il rinnovo quinquennale delle iscrizioni; quindi:

•• l’iscrizione “semplificata” all’apposita sezione dell’Albo è a tempo indeterminato,

•• con l’obbligo a carico dell’iscritto di “comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione”.

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Vengono precisati ed integrati i contenuti della “comunicazione/richiesta di iscrizione”, nella quale l’interessato deve attestare sotto la sua responsabilità:

a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Disposizione transitoria:

•• “Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni [ossia entro il 13 aprile 2008] restano valide ed efficaci”.

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Con deliberazione n. 1 del 3/3/2008 il Comitato nazionale dell’Albo ha disciplinato le modalità di iscrizione per i soggetti previsti dall’art. 212, comma 8, adottando un’apposita modulistica e prevedendo che:• per le domande di iscrizione presentate prima del 13/2/2008 (data di

entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008), e non ancora oggetto di provvedimento di iscrizione, la Sezione regionale dell’Albo dovràprovvedere all’iscrizione entro il 13/4/2008,

• per le domande di iscrizione presentate dopo il 13/2/2008 con lemodalità previste dalla deliberazione 26/4/2006, n. 1, la Sezione regionale dell’Albo provvederà a richiedere la regolarizzazione ed integrazione della documentazione secondo i contenuti della nuova deliberazione dell’Albo, ed il richiedente dovrà provvedere all’integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (decorso inutilmente tale termine l’istruttoria sarà dichiarata improcedibile).

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

Trasporto in conto proprio di rifiuti

Iscrizione all’Albo “semplificata”

registrodi carico e scarico

dei rifiuti

registrodi carico e scarico

dei rifiuti

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Viene (re)introdotto l’obbligo di numerazione e vidimazione dei registri presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

•• I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalitàfissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio

territorialmente competenti. (art. 190, comma 6)

•• d.lgs. n. 22/1997: “I soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di c/s, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare …”

•• d.lgs. n. 152/2006, versione originaria: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di c/s su cui devono annotare … I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA …”

•• d.lgs. n. 152/2006 dopo il “correttivo”: uguale alla versione originaria con in più “I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio”

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Dal 13 febbraio 2008 i registri debbono essere vidimati dalla CCIAA.

Attualmente ci sono:

•• registri vidimati dall’ufficio del registro;

•• registri vidimati dall’agenzia delle entrate;

•• registri vidimati da notai;

•• registri non vidimati.

Sanzione per assenza o incompletezza del registro di c/s:

•• da 2.600 a 15.500 euro, se rifiuti non pericolosi;

•• da 15.500 a 93.000 euro, se rifiuti pericolosi.

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoRegistro di carico e scarico

Per il resto, rimangono invariati:

•• i soggetti obbligati alla tenuta del registro;

•• i tempi di registrazione;

•• le modalità di conservazione dei registri.

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

L’obbligo riguarda (art. 190, comma 1):

•• chiunque effettua:– raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale;– commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;– operazioni di recupero e di smaltimento;

•• i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie;

•• le imprese e gli enti che producono (“produttori iniziali”):– rifiuti pericolosi;– rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali,

da attività di recupero e di smaltimento, fanghi da depurazione e simili.

Registro di carico e scaricoTempi di registrazione

Registro di carico e scaricoTempi di registrazione

Art. 190, comma 1:

“… Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.”

formulario per iltrasporto

formulario per iltrasporto

formulario per il trasportoformulario per il trasporto

L’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 è stato modificato dall’art. 2, comma 25, del cd. “correttivo ambientale” in modo del tutto marginale, infatti:• al comma 6 viene introdotto un riferimento meramente formale

all’interno del medesimo comma,• il comma 8 viene sostituito prevedendo che il formulario sostituisce la

scheda di accompagnamento prevista dal d.lgs. n. 99/1992 relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Per il resto, rimangono invariati:

•• i soggetti obbligati

•• i casi di esenzione;

•• gli aspetti relativi alla vidimazione;

•• gli effetti sostitutivi.

formulario per il trasportoformulario per il trasporto

formulario per il trasportod.lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 1

formulario per il trasportod.lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 1

durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione contenente:

• nome e indirizzo del produttore o del detentore

• origine, tipologia e quantità del rifiuto

• impianto di destinazione

• data e percorso dell’istradamento

• nome e indirizzo del destinatario

le disposizioni sul formulario non si applicano:

• al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (art. 193, comma 4)

• ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (art. 193, comma 4)

• ai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (art. 266, comma 5)

formulario per il trasportoesenzioni - d.lgs. n. 152/2006

formulario per il trasportoesenzioni - d.lgs. n. 152/2006

• i formulari di identificazione, prima dell’uso

– devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti,

– e devono essere annotati sul registro iva-acquisti [si intende che va annotata “la fattura di acquisto dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi” si veda circolare ministeriale del 4/8/1998 n. 812],

• la vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria

formulario per il trasportovidimazione - d.lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 6

formulario per il trasportovidimazione - d.lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 6

Art. 193, commi 7, 9 e 13:

•• per le spedizioni transfrontaliere il formulario “è validamente sostituito”dal documento previsto dalla disciplina comunitaria in materia di spedizioni di rifiuti (si veda il regolamento (CE) n. 21013/2006);

•• il documento di cui all’art. 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 (sottoprodotti di origine animale) sostituisce “a tutti gli effetti” il formulario;

•• il formulario sostituisce “a tutti gli effetti” il modello F di cui al d.m. n. 392/1996 sugli oli minerali usati.

formulario per il trasportoed altri documenti di trasporto

formulario per il trasportoed altri documenti di trasporto

altroaltro

Regime semplificato per il recupero Regime semplificato per il recupero

L’autorità

•• destinataria delle comunicazioni di inizio attività e

•• competente per l’iscrizione e la tenuta del registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato

torna ad essere la Provincia (artt. 214, 215, 216).

L’Albo dovrà trasmettere alle province competenti le comunicazioni ricevute fino alla data dell’entrata in vigore del correttivo.

Autorizzazione unicaModificabilità d’ufficioAutorizzazione unica

Modificabilità d’ufficio

Viene previsto che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 possano essere modificate, dopo 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticitàambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

Le medesime prescrizioni possono essere previste in sede di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 210.

Albo gestori ambientaliAlbo gestori ambientali

Vengono eliminate le seguenti sezioni:

•• importatori di MPS per siderurgia (art. 212, comma 12);

•• firmatari di accordi di programma (art. 212, comma 22);

•• registro delle imprese che effettuano il recupero in regime semplificato (art. 212, commi 25 e 26).

MUDMUD 20082008datidati 20072007MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALEMODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALEMODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

PremessaPremessa

Entro il 30 aprile 2008, con riferimento alle attività svolte nel corso del 2007, dovrà essere presentato, come negli anni passati, il “Modello Unico di Dichiarazione in Materia Ambientale”, previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema diecogestione e di audit ambientale”.

Novità 2008Novità 2008

L’art. 2, comma 24, del d.lgs. n. 4/2008, cosiddetto “correttivo ambientale”ha modificato l’art. 189 del d.lgs. n. 152/2006 relativo al “Catasto dei rifiuti”.Pertanto, per il 2008, con riferimento alle attività svolte nel corso del 2007, il MUD presenta le seguenti novità: • nuova individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione del MUD,• previsione, attraverso l’emanazione di un apposito decreto ministeriale,

di una futura realizzazione in formato elettronico del M.U.D., ed il conseguente obbligo per i soggetti obbligati a tale adempimento di installare ed utilizzare apposite apparecchiature elettroniche.

Novità 2008Novità 2008

Con riferimento alla sezione rifiuti, la diversa individuazione dei soggetti obbligati contenuta nel nuovo articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevede:• la specificazione che l’obbligo riguarda le imprese e gli enti che

effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, mentre nel testo precedente si faceva riferimento genericamente a “chiunque”svolgesse tale attività;

Novità 2008Novità 2008

Con riferimento alla sezione rifiuti, la diversa individuazione dei soggetti obbligati contenuta nel nuovo articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevede:• la reintroduzione dell’obbligo per le imprese (e vengono aggiunti anche

gli enti) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (obbligo già previsto dal d.lgs. n. 22/1997 e successivamente eliminato dalla prima versione del d.lgs. n. 152/2006), peraltro contemperato dalla previsione (prevista nella parte finale del comma) che sono esonerate, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

Novità 2008Novità 2008

Con riferimento alla sezione rifiuti, la diversa individuazione dei soggetti obbligati contenuta nel nuovo articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevede:• l’esonero dall’obbligo per le imprese che raccolgono e trasportano i

propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (che definisce per tali imprese modalità di iscrizione semplificata all’Albo nazionale gestori ambientali), peraltro con questa espressa e puntuale indicazione sarebbero, al contrario, ricondotti all’interno del novero dei soggetti obbligati i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, ai quali si applica parimenti la disciplina prevista dall’art. 212, comma 8, ma che non sono espressamente esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD ai sensi dell’art. 189, comma 3, ultima parte.

Novità 2008Novità 2008

Le modificazioni apportate, incidono solo sull’individuazione dei soggetti obbligati a presentare il MUD e non sulla modulistica del “MUD 2008”, perfettamente identica a quella dell’anno scorso “MUD 2007”, e sulle modalità di assolvimento dell’obbligo, e pertanto:• il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmentecompetenti resta fissato al 30 aprile 2008,

• anche i “nuovi” soggetti per i quali il cd. “correttivo ambientale”, intervenendo sull’art. 189, comma 3, ha previsto l’assoggettamento all’obbligo dovranno adempiere entro la medesima data.

Il “MUD 2008” comprende cinque tipi di comunicazioni:1. Comunicazione Annuale RifiutiComunicazione Annuale Rifiuti, comprensiva dei rifiuti delle navi (di cui al d.lgs. n. 182/2003) ed a sua volta articolata in quattro ipotesi in ragione dei tipi di rifiuti da dichiarare e dei soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione: • Comunicazione dei produttori di rifiuti speciali;• Comunicazione dei gestori di rifiuti;• Comunicazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;• Comunicazione dei commercianti ed intermediari di rifiuti;

2. Comunicazione Annuale ImballaggiComunicazione Annuale Imballaggi

3. Comunicazione Annuale Veicoli Fuori UsoComunicazione Annuale Veicoli Fuori Uso

4. Comunicazione Annuale Emissioni (IPPC)Comunicazione Annuale Emissioni (IPPC)

5. Comunicazione Annuale AEE/RAEE (per il momento non regolamentata)

Oggetto della dichiarazioneOggetto della dichiarazione

Il “MUD 2008” deve essere presentato entro il 30 aprile 2008 rispettivamente:1. per le comunicazioni relative ai rifiuti, agli imballaggi ed ai veicoli fuori

uso– alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nel cui

territorio ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, utilizzando la modulistica approvata con d.P.C.M. 24/12/2002, come rettificato dal d.P.C.M. 24/2/2003 e da ultimo integrato dal d.P.C.M. 22/12/2004;

2. per le comunicazioni relative alle emissioni da impianti “IPPC”,– all’APAT, per via telematica, all’indirizzo internet

www.dichiarazioneines.it, seguendo le istruzioni ivi contenute ed in base alle regole definite dal decreto ministeriale 23/11/2001.

3. per il momento le modalità di effettuazione delle comunicazioni relative alle AEE ed ai RAEE non sono state regolamentate nell’ambito della legge n. 70/1994.

Quando e dove presentare il MUDQuando e dove presentare il MUD

Individuazione dei soggetti

obbligati

Individuazione dei soggetti

obbligati

I soggetti obbligati vanno individuati in funzione delle quattro diverse dichiarazioni previste, e cioè

• dichiarazione rifiuti

• dichiarazione imballaggi

• dichiarazione veicoli fuori uso

• dichiarazione delle emissioni (IPPC)

Soggetti obbligatiSoggetti obbligati

Dichiarazione dei rifiuti Dichiarazione dei rifiuti

I soggetti obbligati ad effettuare la dichiarazione rifiuti sono individuati:

• dall’art. 189, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006,

• dall’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 182/2003 (relativamente ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui del carico)

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, … , le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.(art. 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006)

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati

l’obbligo di comunicazione annuale riguarda:• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di

rifiuti;• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di

smaltimento di rifiuti;• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di

rifiuti; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui

all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di dieci dipendenti;• i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti

prodotti dalle navi e dei residui del carico;• i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani e assimilati

Dichiarazione dei rifiuti Esenzioni

Dichiarazione dei rifiuti Esenzioni

sono esonerati dall’obbligo di comunicazione (art. 189, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152/2006):

• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro (sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi),

• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,

• per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Dichiarazione dei rifiuti dichiarazioni sostitutive

Dichiarazione dei rifiuti dichiarazioni sostitutive

ai sensi dell’art. 189, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006,

• nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi li conferiscano al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore di detto servizio (“limitatamente alla quantità conferita”).

Ne consegue che in tali casi la comunicazione del gestore del servizio èsostitutiva di quella che eventualmente (ove ne ricorrano i presupposti) il produttore avrebbe dovuto presentare se avesse conferito ad altri i propri rifiuti.

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

1.1. Va innanzitutto precisato che la comunicazione deve essere eseguita «secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70» e che quindi, al di là delle previsioni normative, l’obbligo di comunicazione va in concreto adempiuto alle condizioni e nei limiti consentiti dalla struttura tecnica della modulistica approvata e delle relative istruzioni di compilazione

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

2.2. Per l’attività di raccolta e trasporto vanno dichiarati solo i rifiuti relativi a trasporti eseguiti da soggetti che non hanno né prodotto, né ricevuto i rifiuti trasportati

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

3.3. Le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi da esse stesse prodotti adempiono all’obbligo presentando la dichiarazione come produttori di rifiuti.

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

4.4. L’esclusione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione per i soli rifiuti non pericolosi da parte di “imprese e enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” comporta che:

il numero di dipendenti cui fare riferimento non è quello dell’unità locale dichiarante, bensì quello dell’intera impresa o ente di cui fa parte l’unitàlocale stessa

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

5. 5. Relativamente al computo della soglia dei 10 dipendenti si ritiene che:– sono esclusi eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i

lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento,

– devono essere conteggiati il titolare ed i soci solo se inquadrati come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima,

– sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti (seppure pro tempore) nell'organigramma aziendale (per essi vanno computate, le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue),

– i lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore,

– la rilevazione deve essere riferita al criterio della normale occupazione, senza tener conto di contingenti ed occasionali riduzioni e/o aumenti di personale nell'anno di riferimento.

6. Stante quanto disposto dall’art. 189, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e considerata la strutturazione della modulistica da utilizzare, iconcessionari di servizi pubblici di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (ivi compresi gli assimilati) non sono tenuti per tali attività a presentare una propria dichiarazione: sono i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che debbono fornire le informazioni relative a dette attività ed ai soggetti che le hanno svolte, compilando il Modulo RST da allegare alla Scheda RU

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

7.7. In nessun caso debbono essere dichiarati dal produttore i rifiuti urbani, essendo tali

– non solo quelli domestici (art. 184, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006),

– ma anche quelli che, pur provenendo da locali e luoghi adibiti ad altri usi, siano stati dal regolamento comunale assimilati agli urbani, divenendo urbani ad ogni effetto (art. 184, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006)

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

8.8. L’obbligo di comunicazione riguarda chiunque abbia eseguito operazioni di recupero o di smaltimento senza alcuna distinzione (o limitazione) in ordine alla tipologia dei rifiuti recuperati o smaltiti, il produttore che ha recuperato o smaltito i propri rifiuti li deve dichiarare anche se si tratta di rifiuti non pericolosi

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione dei rifiutiSoggetti obbligati – precisazioni

Dichiarazione degli imballaggi Dichiarazione degli imballaggi

L’art. 220 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che:

«Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’art. 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi.»

Dichiarazione degli imballaggiSoggetti obbligati

Dichiarazione degli imballaggiSoggetti obbligati

I soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione degli imballaggi sono pertanto

• il CONAI

• i produttori di imballaggi che hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale

• i produttori di imballaggi che hanno messo in atto un sistema direstituzione dei propri imballaggi

Dichiarazione degli imballaggiSoggetti obbligati

Dichiarazione degli imballaggiSoggetti obbligati

Dichiarazione dei veicoli fuori

uso

Dichiarazione dei veicoli fuori

uso

I soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione dei veicoli fuori uso sono individuati

• dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 209/2003

in base al quale la specifica comunicazione sarebbe a carico di tutti «i soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali»; oggetto di comunicazione sarebbero «i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero».

Dichiarazione veicoli fuori usoSoggetti obbligati

Dichiarazione veicoli fuori usoSoggetti obbligati

in realtà, la modulistica approvata e da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi veicoli fuori uso ed ai rifiuti derivanti dalla loro demolizione, rottamazione e frantumazione non si presta ad essere compilata dai raccoglitori e trasportatori, essendo espressamente ed esclusivamente pensata solo gli solo gli autodemolitoriautodemolitori, i, i rottamatorirottamatori ed ied i frantumatorifrantumatori.

Dichiarazione veicoli fuori usoSoggetti obbligati

Dichiarazione veicoli fuori usoSoggetti obbligati

Sanzioni Sanzioni

SanzioniDichiarazione rifiuti - art. 258, comma 1, d.lgs.

n. 152/2006

SanzioniDichiarazione rifiuti - art. 258, comma 1, d.lgs.

n. 152/2006

I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da da 26 euro a 160 euro.

Per l’omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione relativa agli imballaggi (non di quella relativa ai rifiuti di imballaggio) il d.lgs. n. 152/2006 non prevede alcuna specifica sanzione.

Né sussiste nella legge n. 70/1994 alcuna norma sanzionatoria in ordine alla mancata o irregolare presentazione del MUD.

SanzioniDichiarazione imballaggi

SanzioniDichiarazione imballaggi

«Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’art. 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.».

SanzioniDichiarazione veicoli fuori uso - art. 13, comma

7, d.lgs. n. 209/2003

SanzioniDichiarazione veicoli fuori uso - art. 13, comma

7, d.lgs. n. 209/2003

Regole generali per la

presentazione e compilazione

della dichiarazione

rifiuti, imballaggi e veicoli fuori

uso

Regole generali per la

presentazione e compilazione

della dichiarazione

rifiuti, imballaggi e veicoli fuori

uso

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

• di norma deve essere presentato un autonomo MUD per ogni unitàlocale ove si sono svolte le attività da dichiarare

• per i trasportatori e per gli intermediari e commercianti si considera unitàlocale la sede legale

• per la dichiarazione concernente la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati si considera unità locale la sede del soggetto istituzionale responsabile del servizio di gestione di tali rifiuti

• per la stessa (singola) unità locale può ricorrere, ed a volte necessariamente ricorre, più di un presupposto di assoggettamento all’obbligo di dichiarazione

• per ogni unità locale deve essere presentata un’unica dichiarazione relativa a tutte le attività nella stessa svolte

La dichiarazione deve essere presentata solo se nel corso dell’anno di riferimento (ossia nel corso del 2007) il dichiarante ha effettivamente svolto almeno una delle attività per le quali è previsto il MUD:

• in nessun caso deve essere presentato un MUD in bianco.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

La comunicazione annuale relativa ai rifiuti in generale, agli imballaggi ed ai veicoli fuori uso deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio è ubicata l’unitàlocale o, per le attività di trasporto e di intermediazione, la sede legale dell’azienda alla quale si riferisce la dichiarazione.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

Il MUD può essere compilato:• su supporto cartaceo, utilizzando indifferentemente:

– fotocopie su fogli bianchi in formato A4 dei moduli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

– riproduzioni a stampa eventualmente distribuite dalla Camere di commercio o comunque disponibili sul mercato o ulteriori fotocopie;

• su supporto magnetico:– utilizzando il software di compilazione predisposto da

Unioncamere;– registrando i dati secondo le specifiche ed i tracciati multirecord

prestabiliti.La Sezione Comunicazione Semplificata può essere compilata solo su supporto cartaceo

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire:

• mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento;

• mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa;

• mediante invio telematico.

I soggetti dichiaranti che intendono avvalersi di questa modalità di invio debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (smart card).

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

consegna della dichiarazione compilata su supporto cartaceoconsegna della dichiarazione compilata su supporto cartaceo

• la dichiarazione deve essere spedita (con raccomandata senza avviso di ricevimento) o consegnata direttamente alla Camera di commercio competente per territorio (provincia dell’unità locale) in busta chiusa sulla quale debbono essere riportati i dati identificativi del dichiarante e del contenuto

• ogni busta deve contenere la dichiarazione relativa ad un’unica unitàlocale

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

sostitutivitsostitutivitàà del supporto magneticodel supporto magnetico

• il supporto magnetico è totalmente sostitutivo del supporto cartaceo salvo che per la Sezione anagrafica

• i dati relativi a tale sezione debbono comunque essere contenuti nel supporto magnetico, ma quest’ultimo deve essere presentato accompagnato dalla riproduzione a stampa delle due schede costituenti la Sezione anagrafica (Scheda anagrafica e Scheda riassuntiva) debitamente firmate dal dichiarante o suo delegato

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Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

dichiarazioni multipledichiarazioni multiple

• il singolo supporto magnetico (nastro o dischetto) può contenere anche più di una dichiarazione e non è necessario che le dichiarazioni contenute siano relative ad unità locali appartenenti ad un unico soggetto

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Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

consegna della dichiarazione su supporto magneticoconsegna della dichiarazione su supporto magnetico

• è consentito l’inoltro di più dichiarazioni con un unico plico

• i supporti magnetici debbono essere accompagnati:– dalla stampa delle Sezioni anagrafiche (Scheda anagrafica e

Scheda riepilogativa) firmate per esteso dai rispettivi dichiaranti (legali rappresentanti o loro delegati); una per ogni dichiarazione contenuta nei supporti magnetici presentati

– dall’attestazione di versamento dei diritti di segreteria; una per ogni plico presentato (versamento cumulativo)

– dal Modulo riepilogativo per la presentazione su supporto informatico

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

precisazione nelle istruzioni ministeriali:precisazione nelle istruzioni ministeriali:

Coloro che esercitano attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio ed intermediazione, di autodemolizione, rottamazione e frantumazione di veicoli fuori uso, devono presentare il “MUD”esclusivamente su supporto magnetico.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

Per le dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 2008, l’importo del dovuto diritto di segreteria è fissato in:• euro 15,00, per ogni dichiarazione su supporto cartaceo;• euro 10,00, per ogni anagrafica contenuta nelle dichiarazioni su

supporto magnetico.Il versamento deve essere effettuato alla Camera di commercio con bollettino di c/c postale indicante, nella causale, il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti di segreteria MUD – (legge n. 70/1994)”.La parte del bollettino postale riportante la dicitura “attestazione di un versamento” deve essere allegata al MUD presentato.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico (non è consentita la presentazione di dichiarazioni multiple su supporto cartaceo), il soggetto che presenta la dichiarazione per conto di più dichiaranti, effettua, per ciascun plico inviato, in un’unica soluzione il versamento dei diritti di segreteria relativi all’insieme dei MUD presentati, utilizzando un unico bollettino per il pagamento di un importo pari alla somma dei diritti di ogni singolo MUD contenuto nella dichiarazione multipla.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

Eventuali modifiche o integrazioni al MUD potranno essere inoltrate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione completa anche dei dati già dichiarati (un nuovo MUD in tutto e per tutto completo).

Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura “annulla e sostituisce la precedente del GG/MM/AAAA”.

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta ad ulteriore versamento dei diritti di segreteria e, se presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dall’art. 258, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

Qualora il MUD pervenga alla Camera di commercio illeggibile per effetto di danni causati dalle operazioni di spedizione o dal trasporto, la Camera di commercio potrà richiedere la presentazione di copia del MUD.

In questo caso, ovviamente, il dichiarante non dovrà corrispondere un nuovo diritto di segreteria, ma allegherà copia della ricevuta del pagamento giàeffettuato.

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

anno di riferimentoanno di riferimento

• nella Sezione anagrafica deve essere indicato, in alto a destra, l’anno di riferimento, ossia l’anno solare nel corso del quale sono state svolte le attività che vengono dichiarate

• sulla dichiarazione da presentarsi entro il 30 aprile 2008 deve pertanto essere indicato l’anno 2007 nelle apposite quattro caselle

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Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

codice ISTATcodice ISTAT

• nella Sezione anagrafica deve essere indicato il codice ISTAT dell’”attività prevalente nell’unità locale”, nonostante dal 1° gennaio sia in vigore la nuova classificazione ATECO 2007 delle attivitàeconomiche, per la dichiarazione riferita al 2007 vanno ancora utilizzati i vecchi codici ISTAT.

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Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

codici dei rifiuticodici dei rifiuti

• ogni tipologia di rifiuto (a prescindere dal fatto che sia stato oggetto di operazioni di smaltimento o di operazioni di recupero e quindi compresi anche i rifiuti recuperati o recuperabili in regime semplificato) deve essere individuata riportando nelle schede e moduli della Sezione rifiutiil corrispondente codice CER 2002 a sei cifre

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Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

numerazione delle schede e dei modulinumerazione delle schede e dei moduli

• alle schede che possono essere presenti in uno stesso MUD in piùesemplari (Schede CS, RIF e INT) deve essere attribuito un numero progressivo, che deve poi essere riportato su tutti i moduli alla medesima scheda allegati

• lo stesso vale per i moduli che possono essere allegati alla stessa scheda in più di un solo esemplare (Modulo RT, Modulo RE, Modulo TEe Modulo DR, per la Scheda RIF; Modulo RST e Modulo DRU, per la Scheda RU; Modulo UO e Modulo UD, per la Scheda INT)

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Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione del MUDRegole generali

Compilazione della modulistica

rifiuti

Compilazione della modulistica

rifiuti

Sezione comunicazione semplificataSezione comunicazione semplificata

La SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA deve essere compilata esclusivamente dai dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:• presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo;• sono produttori di non più di tre rifiuti;• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre

destinatari.La SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA non deve essere compilata da coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti.

Sezione comunicazione semplificataSezione comunicazione semplificata

La SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA è composta di due fogli, SCS1 e SCS2.

Il secondo foglio deve essere utilizzato solo qualora venga prodotto più di un rifiuto (fino ad un massimo di tre).

Sezione Comunicazione Semplificata

Scheda anagrafica semplificata

Sezione Comunicazione Semplificata

Scheda anagrafica semplificata

codice fiscale del dichiarante (non partita IVA)

anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione)

la sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti

se posseduto e relativo all’unità locale

è quello comunemente utilizzato nelle dichiarazioni fiscali

numero medio di addetti nel corso dell’anno di riferimento

codice fiscaleanno 2007

SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA

ragione sociale• sede unità locale (indirizzo, telefono)

• n° iscrizione rea• codice istat• totale addetti

legale rappresentante o delegatoMARIO BIANCHIMARIO BIANCHI

Mario BianchiMario Bianchi 30/4/0830/4/08____________________________________________________

SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA

____________________________________________________

Sezione Comunicazione SemplificataScheda rifiuti semplificata

Sezione Comunicazione SemplificataScheda rifiuti semplificata

riportare il CER 2002, la quantità prodotta nell’anno di riferimento e lo stato fisico

compilare, per i rifiuti in uscita dall’unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto in oggetto a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario.

compilare solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto in oggetto a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

_______________________________________

DA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA

____________________________________________________

SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA

codice rifiutoquantità prodottastato fisico

Elenco trasportatori

Destinazione del rifiutoquantità rifiuto conferita

Sezione anagraficaSchede ordinarie anagrafica e riassuntiva

Sezione anagraficaSchede ordinarie anagrafica e riassuntiva

Per ogni dichiarazione, qualunque ne sia il contenuto, deve essere compilata una ed una sola Sezione anagrafica.

La Sezione anagrafica costituisce il “contenitore” di tutta la dichiarazione relativa ad una determinata unità locale (o ad un determinato soggetto).

La Sezione anagrafica è costituita:

• dalla Scheda anagrafica

• e dalla Scheda riassuntiva.

In quest’ultima devono essere indicati tipi e quantità di sezioni e moduli allegati e che costituiscono il contenuto della dichiarazione.

Sezione anagraficaScheda anagrafica

Sezione anagraficaScheda anagrafica

codice fiscale del dichiarante (non partita IVA)

anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione)

sede del dichiarante per:– soggetto istituzionale responsabile della raccolta

dei rifiuti urbani;– trasportatori, per i rifiuti solo trasportati;– commercianti e intermediari, per i rifiuti solo

intermediato o commercializzato

se posseduto e relativo all’unità locale

è quello comunemente utilizzato nelle dichiarazioni fiscali

deve essere indicata solo se diversa dalla sede della unità locale

codice fiscaleanno 2007

sezione anagraficaSCHEDA ANAGRAFICA

nome o ragione sociale• sede unità locale• n° iscrizione rea• codice istat attivitàprevalente

sede legalelegale rappresentante o delegato MARIO BIANCHIMARIO BIANCHI

Mario BianchiMario Bianchi 30/4/0830/4/08

Scheda

riassuntiva

Scheda

riassuntiva

tipo di versamento eseguito per i diritti di segreteria (versamento cumulativo per dichiarazioni multiple su supporto magnetico; singolo negli altri casi)

tipi e quantità di schede e moduli compilati ed allegati

cognome e nome del legale rappresentante o suo delegato

firma e data

codice fiscale

SCHEDARIASSUNTIVA

versamento cumulativoversamento singolosezione rifiutin° schede CSn° schede RIF n° moduli RT

n° moduli REn° moduli TEn° moduli DRn° moduli gestionen° moduli art. 13

scheda RU [Sì] [NO] n° moduli RSTn° moduli DRU

sezione costi e ricavischeda COSGE [SÌ] [NO]sezione intermediazionen° schede INT n° moduli UO

n° moduli UDsezione imballaggischeda materiali [SÌ] [NO]scheda riutilizzo [SÌ] [NO]scheda tipologie [SÌ] [NO]firma e data Mario BianchiMario Bianchi

3030/4/08/4/08

Scheda RIFScheda RIF

le Schede RIF che fanno parte di un’unica dichiarazione devono essere numerate progressivamente

una Scheda RIF per ogni tipo di rifiuto indicando:• codice CER• denominazione e stato fisico• origine e quantità• destinazione e quantità• attività svolte [SÌ] [NO]• moduli compilati ed allegati

codice fiscale

sezione rifiuti

SCHEDA RIFcodice rifiuto

n° progressivo scheda RIFcaratteristiche del rifiuto

• nome e stato fisicoorigine del rifiuto

• prodotto nell’unità locale quantità• ricevuto da terzi quantità

n° moduli RT• prodotto fuori dell’u.l. quantità

n° moduli REdestinazione del rifiuto

• consegnato a terzi per recupero o smaltimentoquantitàn° moduli DR

• vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiutin° moduli TE

attività di recupero o smaltimento• presso l’u.l. in forma ordinaria [SÌ] [NO]• presso l’u.l. in forma speciale [SÌ] [NO]

solo trasporto [SÌ] [NO]

Allegati alla Scheda RIFAllegati alla Scheda RIF

Ad ogni Scheda RIF compilata devono essere allegati, ove ne ricorrano le condizioni, uno o più dei seguenti moduli:

• Modulo RT: per i rifiuti ricevuti da terzi o comunque da una unità locale diversa da quella cui si riferisce il MUD;

• Modulo RE: per i rifiuti prodotti dal dichiarante con attività dipendenti dall’unità locale cui si riferisce il MUD, ma eseguite all’esterno della stessa;

• Modulo DR: per i rifiuti conferiti a terzi o comunque ad altra unità locale, anche dello stesso dichiarante, chiunque sia stato il soggetto che ha eseguito il trasporto;

• Modulo TE: per i conferimenti eseguiti tramite trasportatori terzi,ferma restando la compilazione del Modulo DR.

Allegati alla Scheda RIF(séguito)

Allegati alla Scheda RIF(séguito)

Qualora nella Scheda RIF sia stata data risposta affermativa nel riquadro relativo alle “attività di recupero o smaltimento”, dovrà essere compilato ed allegato anche:

• un Modulo gestione, per le attività di recupero o smaltimento (relative a quel determinato tipo di rifiuto) svolte presso l’unità locale in forma ordinaria;

• un Modulo articolo 13, per le attività di smaltimento (relative a quel determinato tipo di rifiuto) svolte presso l’unità locale in forma speciale su ordinanza.

Allegati alla Scheda RIF

(séguito)

Allegati alla Scheda RIF

(séguito)

Su tutti i Moduli RT, RE, DR e TE, nonché sul Modulo gestione e sul Modulo articolo 13 compilati devono essere in particolare riportati:

• il codice CER del rifiuto;

• il numero progressivo della Scheda RIF alla quale si riferiscono ed alla quale sono allegati.

I Moduli RT, RE, DR e TE, a loro volta, devono essere numerati progressivamente.

codice fiscale

sezione rifiuti

MODULOTE

elenco trasportatori terzi

codice fiscale

sezione rifiuti

MODULO DR

rifiuti conferiti

codice fiscale

sezione rifiuti

MODULO RE

rifiuti prodotti in attività esterne

codice fiscale

sezione rifiuti

MODULO RT

rifiuti ricevuti da terzi

codice fiscale

sezione rifiutiMODULO ART.

13

recupero e smaltimentosu ordinanza

codice fiscale

sezione rifiutiMODULO GESTIONE

recupero e smaltimentoordinario

codice fiscale

sezione rifiutiSCHEDA RIF

codice rifiutonome e stato fisicoorigine e quantità• prodotto nell’unità locale•• ricevuto da terziricevuto da terzi•• prodotto fuori dellprodotto fuori dell’’unitunitààlocalelocale

destinazione e quantitdestinazione e quantitàà

recupero o smaltimentorecupero o smaltimentosolo trasporto

Allegati alla Scheda RIFAllegati alla Scheda RIF