CIRCOLARE N. 5 / 2015. NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE … · Si è supposto che si tratti della...

Post on 14-Feb-2019

219 views 0 download

Transcript of CIRCOLARE N. 5 / 2015. NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE … · Si è supposto che si tratti della...

Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 9 marzo 2015.

CIRCOLARE N. 5 / 2015.

NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Riteniamo di fare cosa utile nell’illustrare le nuove procedure che devono essere adottate da parte dei si-

gnori clienti che, in qualità di esportatori abituali e/o di fornitori di esportatori abituali, gestiscono e/o ri-

cevono lettere d’intento. Ciò, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 21

novembre 2014 n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

COSA DEVE FARE L’ESPORTATORE ABITUALE

La procedura per la predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento fa ora-

mai capo all’esportatore abituale e non più al fornitore. Conseguentemente, l’esportatore deve trasmettere

tramite Fisconline o Entratel (anche rivolgendosi ad un intermediario autorizzato) il nuovo modello che

riproduciamo nella pagina successiva.

Si è supposto che si tratti della prima dichiarazione d’intento inoltrata telematicamente nel 2015

dall’esportatore abituale (protocollo n. 1/2015).

Precisazioni

Il quadro sotto riprodotto, sempre tramite il software:

• va compilato dall’esportatore abituale solo se ancora la dichiarazione IVA dell’anno precedente

(nell’esempio dichiarazione IVA relativa al 2014) non è stata ancora trasmessa all’Agenzia delle En-

trate. Ha lo scopo di comunicare all’Agenzia per quale presupposto, tra quelli previsti dalla norma-

tiva, l’esportatore ha diritto di chiedere ai propri fornitori l’emissione di fatture non imponibili;

• una volta spedita la dichiarazione IVA annuale il quadro A non va più compilato posto che in

quest’ultima sono presenti, come ben maggiori dettagli, tutti gli elementi utili per attestare di essere

esportatori abituali.

Il presente “quadro A – plafond” non deve essere fatto pervenire al fornitore.

Ebbene, una volta trasmesso il file tramite la procedura telematica, l’Agenzia delle Entrate rilascia

all’esportatore abituale un’attestazione come quella sotto riprodotta:

L’esportatore può poi stampare la dichiarazione d’intento unitamente alla predetta ricevuta telematica rila-

sciata dall’Agenzia delle Entrate, che dovrà far pervenire al proprio fornitore (normalmente via email).

Evidentemente l’interesse a che il fornitore riceva la comunicazione è tutto dell’esportatore abituale.

Cosa deve fare il fornitore dopo aver ricevuto la lettera d’intento

Il fornitore ha due obblighi:

1. verificare, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, che la ricevuta a protocollo fatta pervenire

dall’esportatore abituale sia presente nell’apposita banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Questa è la prima videata di riferimento.

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/servizi+fiscali)

Accedendo alla maschera successiva, il fornitore dovrà digitare negli appositi campi i dati presenti

sull’attestazione telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate fatta pervenire dall’esportatore abi-

tuale.

Importante In questo esempio non vi è connessione con la procedura seguita dall’esportatore abi-

tuale delle pagine precedenti, posto che in quelle è stato ipotizzato che l’esportatore

abbia prodotto la dichiarazione d’intento in dogana e che la dichiarazione medesima

riguardi dunque importazioni e non acquisti da fornitori nazionali.

Una volta digitati negli appositi campi i dati ricevuti dall’esportatore abituale verrà appurato se la

dichiarazione d’intento corrisponde.

2. A questo punto, il fornitore assegnerà un numero progressivo alla dichiarazione d’intento fatta

pervenire a cura dell’esportatore abituale. Nell’esempio si è ipotizzato che sia la prima dichiarazio-

ne d’intento ricevuta dal fornitore nell’anno 2015.

1 2015

17 2015

Il passo successivo sarà quello di annotare sul proprio registro dichiarazioni d’intento (o sul registro IVA

vendite o corrispettivi) gli estremi della predetta dichiarazione d’intento.

A questo punto il fornitore può emettere la fattura non imponibile IVA sulla quale oltre agli estremi della

legge è consigliabile (ancorché non obbligatorio) inserire anche gli estremi del protocollo informatico.

Registro Iva fatture di vendita pg. 45 Dichiarazione d’intento ricevuta Cliente: TORTELLI & RAVIOLI SRL CF: 10359765031 protocollo : 1/2015 n. ricevuta telematica: 15021235460231475

*** *** *** ***

Lo studio rimane a Vs. più completa disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in materia. RingraziandoVi

sempre per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo cordiali saluti.

MARCO STROZZI

Manzo e Abbacchio snc Via dei bagordi 100 00100 Roma P.Iva: 07364600580 Fattura n. 113/2015 Del 04/03/2015 Spett.le TORTELLI & RAVIOLI SRL Via della ricotta 12 40138 Bologna P.Iva: 10359765031 Per fornitura di Kg. 100 di manzo macinato € 12,00 al Kg € 1.200,00 Non imponibile Iva articolo 8, comma 2 del DPR n. 633/1972 Vs dichiarazione d’intento protocollo informatico n. 15021235460231475