CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO Management dell'informazione e...

Post on 02-May-2015

213 views 0 download

Transcript of CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO Management dell'informazione e...

CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO GIURIDICO E FORME DELLO STATO

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - PUBBLICO -

M. LI VOLTI 2014M. LI VOLTI 2014

1.1. IL CONCETTO DI DIRITTO NELLA SUA EVOLUZIONE IL CONCETTO DI DIRITTO NELLA SUA EVOLUZIONE

SOCIALE SOCIALE

2.2. Il CONCETTO DI DIRITTOIl CONCETTO DI DIRITTO

3.3. IL CONCETTO DI STATO COME ORDINAMENTO IL CONCETTO DI STATO COME ORDINAMENTO

GIURIDICO GIURIDICO

4.4. LA NORMA GIURIDICALA NORMA GIURIDICA

5.5. LE FORME DI STATOLE FORME DI STATO

m. li volti 2014m. li volti 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTIINDICE DEGLI ARGOMENTI

Il concetto di diritto Il concetto di diritto

M. Li Volti 2014

REGOLE DI CONDOTTACONDOTTA che disciplinano i RAPPORTIRAPPORTI tra i membri di una DETERMINATA COLLETTIVITA' COLLETTIVITA' in un dato MOMENTO STORICOMOMENTO STORICO.

Collettività'

AGGREGATO SOCIALESOCIALE

entro una determinata

SFERA TERRITORIALESFERA TERRITORIALE dotato di un minimo

di STABILITÀ.STABILITÀ.

Fenomeno giuridico e fenomeno sociale

REGOLE GIURIDICHE che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono e che nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire attraverso l'organizzazione comune, ovvero dalla prevalenza di un gruppo su un altro.

LO STATO

La denominazione Stato vuole esprimere il fatto dello “stare”, del permanere nel tempo dell'assetto nel quale una comunità trova il proprio ordine, e corrisponde alla figura soggettiva di status che risulta dall'unità politica di un POPOLO”. (Bairati)

FINALITA' E POPOLO

FINALITÀ COMUNIFINALITÀ COMUNI (sviluppo e difesa del territorio), che per formarsi in regole giuridiche richiedono il CONSENSO GENERALE O DEI PIU' POPOLO soggetti che vivono in un determinato ambito SPAZIALE (art. 1 comma 2 cost., art. 22)concetto di cittadinanza: status (diritti politici/doveri costituzionali – art. 3, 4, 16,17,18,26,titolo IV)

SOVRANITA'

ORIGINARIETA' DEL PROPRIO POTERE CHE DISPONE DELLA FORZA

LEGITTIMA, NECESSARIA PER LA SOPRAVVIVENZA DEL GRUPPO CHE NE

HA DETERMINATO LA NASCITA (art. 11)

SOVRANITA' POPOLARE

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

elettorato attivo

DEMOCRAZIA DIRETTA

partecipazione de popolo in via diretta alle scelte politiche

STATO E DIRITTO

Non c'è stato senza diritto senza cioè quelle regole giuridiche comuni allo sviluppo sociale per il perseguimento di determinati fini, anche

di difesa.(lo Stato come species del genus ordinamento giuridico)

TERRITORIALITA'

Disponibilità e assoggettamento allo STATO del territorio sul quale il gruppo stesso convive.

I SINGOLI

SOGGETTI – PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE che stabilmente fanno parte dello stato, e che ad essi sono legati dai vincoli derivanti dal loro fare parte del territorio

Regole giuridiche/di comportamento

• Disciplina stabile dei rapporti per fin.tà di int.gen

• legate ad eventi storici particolari (storia della comunità)

• coattività – sanzionatorio

• Comportamenti singoli/gruppo per finalità comuni

• Comportamenti per fini particolari

• Valori trascendentali

• Adesione spontanea

Caratteristiche della norma giuridica

• EFFETTIVITÀ: convinzione sociale del valore obbligatorio e sanzionatorio della regola.

• CERTEZZA: convinzione sociale della sua obbligatorietà (ordinamento giudiziario – apparato sanzionatorio civile,penale amm).

• RELATIVITA': mutevole a seconda delle necessità della società, dei fini e dei problemi nuovi e diversi emergenti dallo sviluppo della società

Pluralità degli ordinamenti giuridici

ordinamenti particolari ordinamenti generali (o politici): >>>>>>originari >>>>>> derivati (art. 131 Cost)

LO STATO PATRIMONIALE (Alto M/Evo)

Fondato su di un accordo di natura quasi

privatistica tra alcuni soggetti (i feudatari) avente ad oggetto la tutela del diritto di proprietà.

STATO ASSOLUTO /DI POLIZIA(Europa XVI-XVII sec.)

Stato INTERVENTISTA in aree quali la proprietà fondiaria, il settore finanziario, l'istruzione

Sua variante: STATO DI POLIZIA (POLIS)

STATO LIBERALE ( fine del XVIII secolo metà XIX)

Affermazione dello STATO DI DIRITTOSTATO DI DIRITTO secondo cui il funzionamento e l'organizzazione dello stato devono essere disciplinati dalla legge e dagli atti conformi a legge e annullabili dal giudice.

LO STATUTO ALBERTINO

concesso da Carlo Alberto il 4.3.1861

MONARCHIA PARLAMENTARE

STATO TOTALITARIO

Accentramento del potere intorno alla figura di un capo.Uno stato fortemente interventista (partito unico) negli affari di stato e nell'economia , sindacati di stato , politica repressiva dei diritti di libertà e di propaganda Rottura con la tradizione dello stato liberale

STATO SOCIALE

OBIETTIVO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART. 3 COMMA 2 COST)

LA DITTATURA

Fascismo in Italia: nasce una nuova forma di stato accompagnata dalla rottura dei rapporti Re parlamento stabiliti nelle regole costituzionali con la legge legge 2236/25 vene meno l'istituto della fiducia parlamentare; il re mantiene il potere di nomina e revoca ministri ma il suo esercizio è subordinato alla proposta da parte del PDC.Il ruolo del re passa sullo sfondo e la figura del PDC coincide con quella del capo del partito

La Costituzione italiana, “Legge fondamentale dello Stato”, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e fu firmata da Enrico De Nicola, Capo

provvisorio dello Stato

FORME DI GOVERNOFORME DI GOVERNO

• GOVERNO PARLAMENTAREGOVERNO PARLAMENTARE

• GOVERNO PRESIDENZIALEGOVERNO PRESIDENZIALE

• ..............SEMIPRESIDENZIALE..............SEMIPRESIDENZIALE

C.M. Polidori 2014C.M. Polidori 2014

DOMANDE?DOMANDE?

M. Li Volti 2014

GRAZIE PER L’ATTENZIONE