BENVENUTI - avus-group.com: AVUS am 56. Deutschen ... · CONVENZIONI INTERNAZIONALI EVOLUZIONE...

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BENVENUTI

LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN

ITALIA DA INCIDENTE STRADALE

CAUSATO DA UN VEICOLO

STRANIERO

Ricci

IL BUREAU ITALIANO UCI SCARL

FUNZIONAMENTO BUREAU

CARTA VERDE - CARTA ROSA

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

EVOLUZIONE STORICA DEL RISARCIMENTE DEL

DANNO DA INCEDENTE STRADALE (legge 990/1969

e Nuovo Codice delle Assicurazioni Private)

Ricci

IL BUREAU ITALIANO UCI SCARL

L’Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i

veicoli a motore in circolazione internazionale.

Costituito nel 1953, opera come Bureau per l'Italia nell'ambito del sistema della

Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della

Commissione per l'Europa dell'ONU.

L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati

sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano

temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti

all'estero da veicoli italiani.

Ricci

RACCOMANDAZIONE N°5 DEL 25/01/1949

Abbattimento delle barriere

doganali

Principio di libera circolazione

delle persone e sviluppo dei

traffici internazionali

Ricci

CARTA VERDE 01/01/1953

Elementi fondamentali

• 1) Atto assicurativo

• 2) Creazione in ogni Stato di

un Ufficio Nazionale

di Assicurazione (UCI scarl)

Bureau

Ricci

FUNZIONI DEL BUREAU

• A) Handling Bureau o Bureau gestore

• B) Paying Bureau o Bureau garante

Ricci

UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAU

Garanzia funzionamento del sistema freccia

UNIFORM AGREEMENT BETWENN BUREAU

Ricci

Punti cardine dell’accordo sono:

• Risarcimento danni - lex loci commissi delicti - esclusività

nell’interpretazione di tale legge;

• Rimborso al bureau gestore delle somme liquidate da parte

dell’assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro - con sostituzione in

caso di inadempienza.

• Onere del risarcimento in capo

all’assicuratore estero che ha

emesso una copertura di

responsabilità civile in capo al

veicolo coinvolto nell’incidente.

• Principio della c.d. copertura

automatica.

I DIRETTIVA 72/166 CEE 24/04/1972 Art. 2 comma 1

Ricci

SUPPLEMENTARY AGREEMENT BETWEEN BUREAU

Con il S.A.B.B si è arrivati all’attuazione della I Direttiva Auto con l’aggiunta che:

1. Oneri dei Bureau – risarcimento danni veicolo privo di assicurazione;

2. possibilità agli Stati terzi di consentire il transito transfrontaliero aderendo al S.A.B.B (es. Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera).

Ricci

C.d. CARTA ROSA

E’ prevista per i veicoli immatricolati in Stati che non aderiscono al sistema della Carta

Verde;

1) contratto rilasciato per i soli veicoli in circolazione temporanea nel territorio della

Repubblica;

2) durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a 6 mesi;

3) stipulato con Imprese di Assicurazione autorizzate ad esercitare in Italia il ramo

responsabilità civile auto

Ricci

Deflazione delle liti giudiziali

- Condizione di procedibilità;

- Spatium deliberandi alla Compagnia (60gg.);

- No contrasto con art 24 Cost (interesse sociale-efficace protezione

del diritto del danneggiato;

Ricci

RICHIESTA DANNI STRAGIUDIZIALE NEI CONFRONTI DELL'UCI (..SEGUE)

Art. 22 Legge 24/12/1969, n° 990 - condizione per la proponibilità della

domanda giudiziale da parte del soggetto leso, era il preventivo invio di una

richiesta di risarcimento (contenuto minimo e decorso di un termine di 60 gg

come spatium deliberandi)

RICHIESTA DANNI STRAGIUDIZIALE NEI CONFRONTI DELL'UCI

Giurisprudenza ha inteso che la lettera di messa in mora da parte del danneggiato aveva

valore anche quando il c.d. contenuto minimo della stessa fosse la sola indicazione del

giorno del sinistro e della targa del veicolo danneggiante:

Atti equipollenti (Cass. Civ. 14/01/1980 n° 296)

vanificato le finalità del Legislatore

Esigenza correttivi:

Legge 26/02/1977 n° 39

D.P.R 16/01/1981 n° 45

Legge 5/03/2001 n° 57

Codice delle Assicurazioni Private

Ricci

1) Necessità di ottemperare all'obbligo di preventiva richiesta alla Compagnia Assicurativa quale CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' per la successiva ed eventuale azione giudiziaria

2) Introduzione di pluralità di norme adatte alla pluralità di azioni risarcitorie concernenti sia la qualità del danneggiato sia del soggetto passivo

NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE D.Lgs. 209/2005

Art. 145, I comma e Art. 148 (azione ordinaria)

Art. 145, II comma e Art. 149 (indennizzo diretto)

Art. 141 (azione proposta dal terzo trasportato)

Art. 283 (Fondo di Garanzia per le Vittime della strada)

Art. 126 (UCI)

Ricci

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Orientamento formalistico

Orientamento Antiformalistico

Richiesta di integrazione dati

Onere della prova di aver inviato

la messa in mora

Ricci

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