Avv. Luigi Meduri1 Lavoro autonomo nei cantieri edili.

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Avv. Luigi Meduri 1

Lavoro autonomonei cantieri edili

Sintesi del documento predisposto dal Gruppo Interregionale edilizia

(novembre 2011)

2Avv. Luigi Meduri

3Avv. Luigi Meduri

Definizione di lavoratore autonomo, secondo art. 89 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/08

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera

senza vincolo di subordinazione”

4Avv. Luigi Meduri

Art. 2222 c.c. Contratto d'opera

Si ha un contratto d'opera:

“quando una persona si obbliga a compiereverso un corrispettivo un'opera o un servizio,

con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei

confronti del committente”

5Avv. Luigi Meduri

Requisiti dell'autonomia:

Assenza di vincolo di subordinazione nella realizzazione di un'opera;

Prevalenza di lavoro proprio.

6Avv. Luigi Meduri

L'individuazione della figura di riferimento nelle visure camerali

Nelle visure camerali non esiste la voce “lavoratore autonomo”.

Nella pratica, la voce di riferimento è impresa individuale, ovvero, il soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti.

7Avv. Luigi Meduri

Individuazione contrattuale del lavoratore autonomo:

L'esatta individuazione del lavoratore autonomo avviene al momento

dell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente o

dell’appaltatore.

8Avv. Luigi Meduri

I contratti di riferimento:

Contratto d'opera

art. 2222 c.c.

Tipologia di lavoro svolta da l lavoratore autonomo

Contratto d'appalto/sub. appalto art. 1655 c.c.

Tipologia di lavoro svolta dall'impresa

9Avv. Luigi Meduri

Adempimenti del committente nell'affidamento dei lavori:

Deve inquadrare correttamente la figura contrattuale di riferimento;

Deve effettuare la valutazione dei requisiti tecnico professionali a seconda che si tratti di contratto d'opera (l'accordo definisce la prestazione del lavoratore autonomo), ovvero, contratto d'appalto/subappalto (l'accordo definisce la natura dell'impresa);

10Avv. Luigi Meduri

Impresa individuale

Può raffigurarsi in cantiere o in qualsiasi altro ambito lavorativo come:

Lavoratore autonomo, art. 89 comma 1 lettera d) d.lgs. 81/08;

Impresa affidataria e/o impresa esecutrive, art. 89 comma 1 lettera i ed i-bis) d.lgs. 81/08.

11Avv. Luigi Meduri

Lavoratore autonomo art. 89 comma 1 lettera d) d.lgs. 81/08;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Quindi, colui che svolge la propria attività: Senza l'utilizzo di maestranza riferibili ad

una sua organizzazione di lavoro; Senza vincolo di subordinazione.

12Avv. Luigi Meduri

Impresa affidataria e/o impresa esecutrice, art. 89 comma 1 lettera i ed i-bis) d.lgs. 81/08.

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

13Avv. Luigi Meduri

Verifica della reale autonomia del lavoratore autonomo:

Non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al potere:direttivo,organizzativo,disciplinare,

di un altro soggetto.

Non deve a sua volta essere lui a gestire in qualche modo, uno o più soggetti.

14Avv. Luigi Meduri

Situazioni pratiche in cantiere:

ipotesi A

Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature.

La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi di cui agli artt. 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08

Art. 21 TU sicurezza sul lavorodisposizioni relative ai lavoratori autonomi: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

15Avv. Luigi Meduri

… continua

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

16Avv. Luigi Meduri

17Avv. Luigi Meduri

Ipotesi B:

Lavoratore autonomo al servizio di un'altra impresa esecutrice.Il rapporto risulta regolare se l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa e pertanto rientra nel caso precedente.

18Avv. Luigi Meduri

… continua In caso diverso, in cui l'autonomo pur

mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione, la situazione è irregolare.

In questo caso, a seguito di accertamento, si individua il datore di lavoro dell'impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumerà tutti gli oneri e responsabilità indicati al precedente capoverso.

Individuazione del datore di lavoro di fatto:

Dall’art. 299 del TU sulla sicurezza sul lavoro, si ricava la seguente prescrizione:

È considerato al pari del datore di lavoro il soggetto che, «pur sprovvisto di regolare investitura» esercita in concreto i poteri di datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

19Avv. Luigi Meduri

20Avv. Luigi Meduri

Ipotesi C

Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano assumendo ordini diretti, quindi con vincolo di subordinazione, nei confronti del primo obbligato (appaltatore).

Non importa se c’è o meno un contratto formale.

21Avv. Luigi Meduri

… continua

In questo caso la situazione non è regolare in quanto:

1. Abbiamo un datore di lavoro di fatto che guida la squadra di prestatori d'opera;

2. I prestatori d’opera della sua squadra che prendono ordini diretti dall’appaltatore.

Conseguenze

In quest’ultimo caso, a seguito di accertamento, i prestatori d’opera della squadra potranno essere considerati dipendenti dell’appaltatore e la loro posizione contrattuale e contributiva dovrà essere adeguata.

22Avv. Luigi Meduri

23Avv. Luigi Meduri

Ipotesi D

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con unico fine.

Esempio 1. L'esecuzione dell'opera è da ritenersi regolare se questa viene normalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengano poi assegnate a singoli autonomi.

24Avv. Luigi Meduri

In caso contrario:

Se su una lavorazione vengono utilizzati più lavoratori «autonomi» si ravvisa la medesima irregolarità rilevata precedentemente (rapporto di subordinazione).

Attenzione!

Se non si ravvisasse in modo chiaro, la sovra ordinazione di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto).

Es.: posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con tre identici contratti, che però svolgono di fatto l'attività in collaborazione.

25Avv. Luigi Meduri

26Avv. Luigi Meduri

..continua

Esempio 2: le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia.

In questo caso viene ravvisata una scorretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati per l'esecuzione dell'opera da parte del committente o dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro.

Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di fatto come nel punto precedente.

27Avv. Luigi Meduri

Ipotesi E

Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d'impresa finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale mandatario).

Il raggruppamento di imprese individuali R.T.I., pur essendo corretto dal punto di vista della gestione dell'appalto, può presentare irregolarità dal punto di vista dell'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

28Avv. Luigi Meduri

2 situazioni:

Prima ipotesi:

R.T.I. Costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro formale.

In questo caso, i mandatari sono da considerare lavoratori subordinati e quindi deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra mandatario e mandante ovvero costituire una società ad hoc.

29Avv. Luigi Meduri

Seconda ipotesi:

R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto quale «capo» della squadra assume nei confronti degli altri l’obbligo di garantire la loro sicurezza.

In questo caso il committente o l’appaltatore incorrono in responsabilità derivante dalla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico-professionale del mandatario a cui sono stati affidati formalmente i lavori.

… continua

Tutti gli obblighi previsti dal TU sulla sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro rimangono in capo al mandatario (datore di lavoro di fatto).

30Avv. Luigi Meduri

31Avv. Luigi Meduri

Attività ispettiva:

In caso di riscontro di situazioni irregolari, come precedentemente descritte (individuazione di uno o più datori di lavoro di fatto), i verificatori dovranno procedere nei loro confronti contestando l’omissione.

32Avv. Luigi Meduri

… continua

In aggiunta alle singole violazioni specifiche riscontrate (es. mancanza del PIMUS o delle opere provvisionali) si dovrà anche verificare la sussistenza di violazioni a carattere generale da accertare di volta in volta (formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI, mancanza di POS …)

Sospensione dei lavori

In questo caso, l’organo di vigilanza può procedere alla sospensione dei lavori.

33Avv. Luigi Meduri

34Avv. Luigi Meduri

Ripresa delle lavorazioni

Le lavorazioni potranno essere riprese solo attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova società.

35Avv. Luigi Meduri

Mancata regolarizzazione

In caso di mancata regolarizzazione delle violazioni riscontrate, i lavori potranno essere affidati ad altra impresa esecutrice valutata idonea.

36Avv. Luigi Meduri

Adempimenti del datore di lavoro di fatto

Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovrà:

1. Abbandonare immediatamente il cantiere, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta;

2. Regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

3. Cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con gli altri soggetti, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

37Avv. Luigi Meduri

Non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale e provvedimenti

nei confronti del committente/responsabile lavori:

38Avv. Luigi Meduri

In caso di non corretta valutazione dell’idoneità tecnico-professionale da parte del committente/responsabile lavori nei confronti dell’appaltatore o dell’impresa affidataria è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell’impresa affidataria, prescrivendo l’affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.

39Avv. Luigi Meduri

Articolo 90, co. 9 lettera a)Obblighi del committente o del responsabile

dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.

… continua

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva41, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;

40Avv. Luigi Meduri

All XVII TU sicurezza sul lavoro

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché

le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

41Avv. Luigi Meduri

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

42Avv. Luigi Meduri

… continua

… continua

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

43Avv. Luigi Meduri

44Avv. Luigi Meduri

Articolo 97 co. 1Obblighi del datore di lavoro

dell’impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

45Avv. Luigi Meduri

Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione generale per l'Attività Ispettiva

CIRCOLARE 16/2012

lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo

46Avv. Luigi Meduri

Attività ispettive nel settore edile

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. 

47Avv. Luigi Meduri

Rilevazioni effettuate dall’ANCE

sui dati ISTAT relativi all’anno 2011

Il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

48Avv. Luigi Meduri

ulteriori formule “aggregative”

Costituite da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.

49Avv. Luigi Meduri

Ai fini della verifica va considerato:

Ai fini della verifica elemento significativo è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

50Avv. Luigi Meduri

In particolare:

Occorre constatare se dall’esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili.

51Avv. Luigi Meduri

Elementi irrilevanti ai fini della verifica: Non rileva, invece, la mera proprietà o il

possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.

52Avv. Luigi Meduri

Elementi sintomatici, seppure non dirimenti:

1. MonocommittenzaMonocommittenza: Elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell’edilizia - in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate - il riscontro di un’eventuale monocommittenza. Utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto “autonomo” posto in essere sebbene, questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando solo un elemento di ulteriore valutazione da parte dell’ispettore.

53Avv. Luigi Meduri

2 Realizzazione di opere strutturali del manufatto

Meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).

54Avv. Luigi Meduri

… continua Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti,

connotato dall'utilizzo di un apposito “cronoprogramma” destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell’opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività.

Lo stretto coordinamento, dice la circolare, è difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a “tempi e modalità di esecuzione” dei lavori.

55Avv. Luigi Meduri

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione - richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie - non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell’opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 cod.civ..

56Avv. Luigi Meduri

Pertanto, si può concludere almeno sul piano delle “presunzioni” che ove non emergano fenomeni di

conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza

57Avv. Luigi Meduri

Il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:• manovalanza;• muratura;• carpenteria;• rimozione amianto;• posizionamento di ferri e ponti;• addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

58Avv. Luigi Meduri

E ciò anche:

Nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti.

59ANCE

Eterodirezione

In linea di principio, gli indici sopra indicati non sono considerati essenziali.

Gli indici c.d. essenziali, di per sé qualificanti per definire la natura subordinata di una prestazione si sostanziano in due aspetti fondamentali :

60ANCE

L’esercizio del potere direttivo, cioè determinazione delle concrete modalità della prestazione che si estrinseca con l’emanazione di ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione al di là della semplice sovraordinazione o del mero coordinamento (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986).]

61ANCE

1 L’esercizio del potere disciplinare “in funzione dell’esecuzione” cioè la subordinazione tecnico-funzionale, che si estrinseca con l’inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale ovvero nel ciclo produttivo aziendale con conseguente limitazione della sua autonomia.

62ANCE

Per cui, ogni accertamento che si conclude con la riqualificazione del rapporto di lavoro dovrà, in linea di principio, necessariamente avere stabilito la sussistenza della subordinazione definita dall’art. 2094:

“il prestatore di lavoro ha assunto un obbligo di assoggettamento della prestazione al potere direttivo del creditore che lo ha esercitato con

specifiche direttive secondo le esigenze mutevoli della propria organizzazione

63ANCE

Attenzione! secondo la circolare 16/12

Il vincolo di subordinazione si può ricostruire nel caso in cui non emerga nel corso dell’accertamento:

1. Una significativa organizzazione aziendale (capitali investiti in beni strumentali).

2. e una evidente situazione di pluricommittenza.Il lavoratore «autonomo» adibito ad attività di:

manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, conduzione di macchine edili, deve essere considerato subordinato del soggetto utilizzatore, cui saranno anche contestate la violazioni in materia di sorveglianza sanitaria, di formazione ed informazione del lavoratore.

64Avv. Luigi Meduri

Provvedimenti sanzionatori da irrogare

Il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

65Avv. Luigi Meduri

Idoneità tecnico Idoneità tecnico professionale e concetto professionale e concetto

di ingerenza della di ingerenza della committenza committenza

66Avv. Luigi Meduri

Art 89 lett. l) D.lgs. 81/08

«possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai

lavori da realizzare»

67Avv. Luigi Meduri

Possesso degli elementi tecnico-organizzativi propri dei lavori, delle opere o dei servizi da eseguire. Ed in particolare:know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionaleknow-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale, dell’impresa e del personale impiegato (o del lavoratore autonomo);attrezzature e mezzi d'operaattrezzature e mezzi d'opera; valutazione dei rischi specifici proprivalutazione dei rischi specifici propri, misure tecnico-organizzative di misure tecnico-organizzative di tutela ad essi relativetutela ad essi relative (ad es.: dispositivi e mezzi di protezione individuali e collettivi in dotazione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, ecc.);procedure operative;controllo dell’esecuzione dei lavori da parte del preposto;andamento infortunistico dell'ultimo triennio o quinquennio;eventuale specifico piano di sicurezza per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionato.

68Avv. Luigi Meduri

Il committente è stato assolto in quanto, considerata la modestia dei lavori affidati e l’iscrizione alla Camera di Commercio della ditta appaltatrice, era sufficiente per il committente medesimo verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta incaricata semplicemente attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio; verifica questa che forniva garanzie sufficienti circa l’idoneità dell’esecutore dei lavori, senza necessità di richiedere le dichiarazioni relative all’organico dei dipendenti, al contratto applicato ed alla regolarità contributiva.

69Avv. Luigi Meduri

Si tratta di una sentenza di assoluzione per un infortunio avvenuto, in cantiere privo delle misure antinfortunistiche,

prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.

70Avv. Luigi Meduri

“In tema di infortuni sul lavoro, l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s’identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in esser da quest’ultimo ma deve considerarsi in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi.”

71Avv. Luigi Meduri

Il committente, in forza del contratto di appalto ha la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza.

Se tuttavia se ne avvale per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che dovessero risultare causa diretta o indiretta dell’infortunio, si espone ad un accertamento di responsabilità o corresponsabilità in base all’intensità della sua ingerenza.

72Avv. Luigi Meduri

poiché di regola nell'esecuzione dei lavori appaltati l’appaltatore opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, egli è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, (a parte l'ipotesi di una culpa in eligendo)

Fatta eccezione per i seguenti due casi …

73Avv. Luigi Meduri

Il committente si ingerisce nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al

rango di nudus minister;

In questo caso il committente ha la responsabilità esclusiva dell’eventuale infortunio.

74Avv. Luigi Meduri

Il committente si ingerisce con direttive che riducono l'autonomia dell'appaltatore.

In questo caso, viene considerato corresponsabile dell’eventuale infortunio.

75Avv. Luigi Meduri

Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).

- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare diposizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;

76Avv. Luigi Meduri

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

77Avv. Luigi Meduri

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività siprovvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

78Avv. Luigi Meduri

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al finedi consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

79Avv. Luigi Meduri

Grazie per l’attenzione